Progetto n. 2022-1-IT02-KA131-HED-000063705
Programma ERASMUS+, Azione Chiave 1 (KA1)
Bando per l’assegnazione
delle borse del consorzio per Traineeship
“Gaining a Robust Education Across Traineeships” (G.R.E.A.T.) – A.A. 2022/2023
Progetto n. 2022-1-IT02-KA131-HED-000063705
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art.6 comma 4;
Visto lo Statuto dell’Università della Calabria;
Visto il regolamento dell’U.E. n° 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11-11-2013 che istituisce il Programma “Erasmus+” per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;
Visto che tra le attività del programma Erasmus+, Key action 1, continuerà ad essere inclusa, tra le altre, la mobilità per Traineeship (tirocinio) presso imprese, centri di formazione, centri di ricerca, atenei ed altre organizzazioni;
Viste le “Erasmus Charters for Higher Education" o Carte Europee per l’Istruzione Superiore, assegnate dalla Commissione Europea alle Università appartenenti al Consorzio per “Erasmus Traineeships” denominato “G.R.E.A.T.” (“Gaining a Robust Education Across Traineeships”);
Visto il Certificato di Accreditamento n° 2021-1-IT02-KA130-HED-000011357 assegnato dall’Agenzia ERASMUS+/INDIRE al Consorzio G.R.E.A.T. coordinato dall’Università della Calabria;
Vista la convenzione finanziaria n° 2022-1-IT02-KA131-HED-000063705 con CUP H21I22000090006, stipulata tra il Rettore dell’Università della Calabria e il Direttore dell’Agenzia Erasmus+/Indire, per l’ottenimento di un finanziamento pari ad € 372.186,00 per l’attribuzione delle borse nell’ambito del Consorzio “G.R.E.A.T.”, valida fino al 31/07/2024;
Visti i fondi MUR finalizzati all’integrazione delle borse di mobilità internazionale resi disponibili nelle istituzioni partner;
Ritenuto, dopo condivisione con le Istituzioni partner del Consorzio, di distribuire1 le mensilità di cui alla Convenzione summenzionata in numero di 264 all’Università della Calabria, 108 al Politecnico di Bari, 69 all’Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx, 00 all’Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxx, 00 all’Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxx, 00 all’Università degli Studi di Teramo e 51 all’Università degli Studi di Parma;
Visti i documenti, distinti per ogni Ateneo partner, denominati “Allegato II” al presente bando, di cui costituiscono parte integrante, recanti i requisiti e i criteri di selezione di ciascun Ateneo consorziato firmati per approvazione dai rispettivi Rettori, nonché i mandati che autorizzano l’Istituzione Coordinatrice a provvedere alla pubblicazione del bando;
Vista l’approvazione del presente bando per l’attribuzione delle borse “Erasmus+ Consortium Traineeship” da parte del Senato Accademico dell’Università della Calabria nella seduta del 22/11/2022 e del Consiglio di Amministrazione del 29/11/2022;
Ritenuto di emanare un unico bando per l’attribuzione delle mensilità tra gli Atenei consorziati;
1 Le mensilità eventualmente non utilizzate da uno dei partner saranno rese disponibili per agli altri atenei del consorzio che ne faranno richiesta.
Ritenuto opportuno che ciascuna università consorziata nel progetto “G.R.E.A.T.”, per la selezione dei/lle propri(e) beneficiari(e), adotterà le modalità, i criteri e la data di pubblicazione decisi di comune accordo con l’Università della Calabria e alla quale potrà proporre la riapertura del bando, qualora si rendesse necessario; Considerato che ogni Ateneo consorziato si impegna a rispettare i principi generali, i requisiti di partecipazione e le scadenze del presente bando.
Ritenuto necessario provvedere con urgenza
DECRETA
È emanato il seguente bando unico per l’assegnazione delle borse “Erasmus+ Traineeship”, per lo svolgimento di tirocini all’estero.
Art.1 Finalità
Erasmus+ è il programma dell'Unione europea nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù̀ e dello sport per il periodo 2021-2027. L'obiettivo generale del programma è sostenere, attraverso l'apprendimento permanente, lo sviluppo formativo, professionale e personale degli individui nel campo
dell'istruzione in Europa e nel resto del mondo. Uno degli obiettivi specifici è la promozione della mobilità degli individui a fini di apprendimento non solo nell’UE ma, dal presente anno, anche extra UE. L’azione chiave 1 del programma medesimo permette agli/lle studenti/esse di I, II e III ciclo di svolgere dei periodi di formazione in imprese, centri di formazione, centri di ricerca, atenei ed altre organizzazioni.
Inoltre, è prevista la mobilità di breve durata (“Short Term”). Il Programma prevede l’erogazione di un contributo finanziario (borsa) per la copertura parziale delle spese sostenute dai/lle beneficiari(e) durante il periodo di mobilità per tirocinio all’estero. Le borse saranno assegnate esclusivamente per attività di formazione professionale o apprendistato (traineeship), riconosciuta per quanto possibile come parte integrante del programma di studio dello/a studente(ssa) dal proprio Istituto, con le modalità di cui al successivo art. 7.
L’eventuale attività di ricerca è ammissibile nella misura in cui si configuri come formazione professionale; a tale scopo il “Learning Agreement for Traineeship” dovrà essere compilato in modo tale che ciò si evinca con chiarezza.
1.1 Dimensione Europea. Le azioni di mobilità del programma permettono agli/lle studenti/esse di svolgere dei periodi di tirocinio in un organismo/azienda ospitante presente in uno dei Paesi partecipanti al programma di seguito indicati:
Stati membri dell’Unione europea (UE)
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Paesi terzi associati al programma
Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx.
1.2 Dimensione Internazionale (paesi terzi non associati al programma). Il Programma Erasmus+ consente altresì di svolgere la mobilità per tirocinio anche presso un organismo/azienda ospitante di un Paese Terzo non associato al programma (extra-UE), appartenente all’elenco di Regioni indicato nell’allegato IV al presente bando;
1.3 Mobilità mista di breve durata. Il programma consente di effettuare una mobilità per tirocinio di breve durata, denominata “Short Term”. Tale modalità deve essere mista, ovvero prevedere la combinazione delle attività̀ di mobilità fisica (da 5 a 30 giorni) con una componente virtuale obbligatoria che preceda o segua quella fisica.
Art.2 Caratteristiche delle mobilità per tirocinio
2.1 Mensilità da attribuire
Il prospetto seguente include le mensilità concordate tra gli atenei consorziati nel progetto “G.R.E.A.T.” che ciascuno attribuisce ai/lle propri(e) beneficiari(e):
Ateneo | N° mesi | N° borse stimate (mesi 3) |
Università della Calabria | 264 | 88 |
Politecnico di Bari | 108 | 36 |
Università degli Studi Messina | 69 | 23 |
Università degli Studi Sannio | 93 | 31 |
Università degli Studi di Parma | 51 | 17 |
Università degli Studi Tuscia | 51 | 17 |
Università degli Studi Teramo | 51 | 17 |
TOTALE | 687 | 229 |
Ciascun ateneo consorziato può combinare, oltre a quelli del Consorzio, ulteriori mesi/borsa individuali d’istituto, in base a quanto indicato all’Allegato II, al presente bando, di ciascun ateneo consorziato.
2.2 Durata e termine ultimo delle mobilità
Considerando che il programma Erasmus+ consente una durata minima di permanenza all’estero di mesi due (60 giorni solari completi) per la mobilità di lunga durata e di 5 gg. completi e consecutivi per la mobilità di breve durata, si precisa che ciascun ateneo potrà decidere le mensilità da assegnare a ciascun(a) borsista, per come dettagliato dall’Allegato II dell’Università di appartenenza. I tirocini potranno essere svolti dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive di selezione di ciascun Ateneo e dovranno concludersi entro il termine ultimo del 30 giugno 2024.
L’eventuale periodo di chiusura per ferie dell’organizzazione ospitante non dovrà essere conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di permanenza. La durata del tirocinio può eventualmente essere prolungata previa richiesta motivata del/lla beneficiario/a all’Ufficio competente del proprio ateneo e a seguito di autorizzazione da parte dell’impresa e dell’istituto di appartenenza; in ogni caso l’intero periodo di traineeship, incluso il prolungamento, non potrà protrarsi oltre il termine ultimo summenzionato.
La somma tra le mensilità Xxxxxxx già effettuate e quelle che si intendono effettuare non può superare i 12 mesi per ciascun xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xx xxxxx ciclo e i 24 mesi per le lauree a ciclo unico.
2.3 Sedi ospitanti
I/Le beneficiari(e) dovranno svolgere la mobilità in Paesi diversi da quelli della propria cittadinanza.
A selezione avvenuta, ai/lle vincitori/trici sarà assegnata una destinazione sulla base della propria posizione in graduatoria, della disponibilità di aziende idonee al loro profilo professionale, dell'accettazione della candidatura da parte della medesima organizzazione e del relativo piano di lavoro “Learning Agreement for Traineeship”.
I/Le vincitori/trici possono proporre al proprio Ateneo un organismo/azienda ospitante che sia disponibile ad accoglierli; resta inteso che l'accordo con l'organismo/azienda ospitante sarà di competenza dell'Ateneo di appartenenza del/lla beneficiario(a), così come il pagamento dei contributi mensili (v. art. 7).
2.4 Eleggibilità delle sedi ospitanti
Secondo quanto disposto dalla Commissione Europea Direzione Generale Istruzione e Cultura e dall’Agenzia Erasmus+, le attività di tirocinio possono essere svolte nelle seguenti sedi:
• qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, di un paese aderente al Programma o di un Paese terzo non associato al programma (extra Unione Europea), delle Regioni indicate nell’allegato IV al presente bando:
• attiva nel mercato del lavoro o nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù, della ricerca e innovazione;
• un’organizzazione senza scopo di lucro, un’associazione, una ONG;
• un organismo per l’orientamento professionale;
• un Istituto di istruzione superiore di un Paese aderente al Programma, o un Istituto di istruzione superiore di un Paese terzo non associato al programma (extra Unione Europea), delle Regioni indicate nell’allegato IV al presente bando.
Non possono ospitare, invece, un traineeship le seguenti organizzazioni:
• istituzioni e altri organismi dell’Unione Europea, inclusa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la Corte dei Conti europea, nonché le altre istituzioni e gli organismi interistituzionali che svolgono funzioni specializzate (l’elenco completo di tali istituzioni è disponibile all’indirizzo xxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxx/xxxxx-xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxx_xx);
• organizzazioni che gestiscono i programmi dell’Unione Europea, come ad esempio le Agenzie Nazionali Erasmus+, al fine di evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti.
Nei casi dubbi spetta, comunque, all’Agenzia Nazionale Erasmus+ la valutazione finale sull’eleggibilità dell’organizzazione e/o impresa.
2.5 Scelta della sede ospitante
A puro titolo indicativo, nell’Allegato I al presente bando è riportata la lista delle organizzazioni che hanno ospitato negli scorsi anni i/le tirocinanti del consorzio. Nell’Allegato V sono riportate le organizzazioni disponibili ad attivare tirocini con modalità mista di breve durata (“Short Term”).
Le/I partecipanti al presente bando potranno scegliere dagli Allegati I e V la loro destinazione di preferenza, sebbene non sia possibile garantire la preventiva accettazione da parte di tali organismi. Il/La beneficiario/a può anche proporre il nominativo di un’organizzazione che è disposta ad accoglierlo/a.
2.6 Mobilità in più di un Paese
La mobilità in più di un Paese è ammissibile, previa documentata motivazione, solamente nel caso in cui l’organizzazione ospitante che sottoscrive il “Learning Agreement for Traineeship” sia responsabile per l’intera durata del tirocinio presso tutte le sedi: ciò implica che ci sia relazione tra le diverse Imprese ospitanti (ad esempio, sede principale e rispettive sedi dislocate).
2.7 Tipologie di svolgimento delle attività di traineeship
Oltre che secondo la mobilità tradizionale (interamente fisica), è possibile svolgere le attività di traineeship anche secondo la modalità mista (blended), che prevede sia un periodo di svolgimento delle attività a distanza sia un periodo di mobilità fisica nell’organizzazione ospitante. La componente fisica della mobilità mista dovrà rispettare la durata minima per ogni tipo di attività, ossia 60gg. per la mobilità di lunga durata e 5gg. completi e consecutivi per la mobilità di breve durata (“Short Term”). Si precisa che il contributo economico sarà riconosciuto solo per il periodo di mobilità fisica, in base alla durata dello stesso.
Art.3 Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare al presente bando gli/le studenti/esse che, al momento della presentazione della domanda al presente bando:
• siano cittadini/e:
o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Paese partecipante al Programma;
o oppure di Paesi Terzi ed iscritti/e presso una delle università consorziate;
• siano regolarmente iscritti/te per l’a.a. 2022/23:
o ad un corso di Laurea Triennale, Laurea Magistrale o Magistrale a ciclo unico delle Università consorziate ad un anno di corso non superiore al primo oltre quelli legalmente previsti per il conseguimento del titolo e comunque nei termini massimi stabiliti nell’Allegato II di ciascun Ateneo;
o oppure dal 1° anno in poi, ai corsi di Master di II livello, Scuole di specializzazione e di Dottorato di Ricerca, a seconda delle priorità di ciascun ateneo, previa autorizzazione del(la) coordinatore/trice o direttore/trice del corso/scuola.
Gli/le studenti/esse in procinto di laurearsi possono decidere di svolgere il tirocinio:
▪ prima del conseguimento del titolo;
▪ entro dodici mesi dal conseguimento del titolo, purché abbiano presentato la loro candidatura al bando con lo status di studente(ssa).
• soddisfino tutti i vincoli relativi ai crediti e alla media dei voti riportati nell’Allegato II al bando delle singole Università;
• non stiano beneficiando, nello stesso periodo, di un contributo comunitario previsto da altri programmi della UE.
Per ulteriori requisiti di partecipazione richiesti dal proprio Ateneo si rinvia all’Allegato II riferito all’Università di appartenenza.
3.1 Conoscenza linguistica
È fortemente raccomandata una buona conoscenza della/e lingua/e del Paese di destinazione o di una lingua che sia accettata dall’ente ospitante come lingua veicolare.
Per i requisiti specifici inerenti alla valutazione della conoscenza linguistica richiesti dal proprio Ateneo si rinvia all’Allegato II riferito all’Università di appartenenza.
Art.4 Selezione
Le borse di studio per traineeship saranno assegnate a seguito di selezioni, a cura di ciascun ateneo consorziato, basate su criteri di merito accademico.
4.1 Criteri di selezione
I criteri di selezione sono stabiliti da ciascun Ateneo consorziato, per come indicato nel proprio Allegato II al presente bando.
4.2 Presentazione delle domande
Per presentare domanda di partecipazione al presente bando, lo/a studente(ssa) dovrà provvedere a:
● compilare la domanda elettronica sul sito web dell’Università di appartenenza oppure sul sito del consorzio “G.R.E.A.T.”, al seguente link: xxxx://xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
● compilare elettronicamente il modulo (scaricabile dal suindicato sito web del consorzio) per l’autocertificazione del piano di studi, completo di tutti gli esami sostenuti fino al momento della presentazione della domanda, dei voti riportati e dei CFU acquisiti, se non diversamente disposto dal proprio Ateneo nel rispettivo Allegato II;
● allegare in formato pdf i certificati richiesti nell’Allegato II dall’ateneo di appartenenza.
Le candidature presso l’Università della Calabria saranno presentate elettronicamente accedendo alla propria sezione della piattaforma Esse3 dal seguente link: xxxxx://xxxxxx.xxxx0.xxxxxx.xx/Xxxx.xx
La scadenza per l’invio delle domande di partecipazione è fissata alle 23:59 del 27/02/2023. Art. 5 Procedure e documentazione
Per tutte le procedure connesse al bando e per le date di pubblicazione delle graduatorie si rimanda a quanto verrà pubblicato sui siti web di ciascun Ateneo.
La pubblicazione delle graduatorie definitive avrà valore di notifica per i/le vincitori/trici, i/le quali dovranno formalizzare l’accettazione o la rinuncia alla borsa, secondo le modalità e i termini indicati dall’Ateneo di appartenenza, pena la decadenza del diritto ad usufruire della borsa.
5.1 Prima della partenza
L’Università di appartenenza rilascerà al(la) beneficiario/a:
- un modulo denominato “Learning Agreement for Traineeship” per la stesura del programma di tirocinio, che dovrà essere sottoscritto dai Responsabili dell’Istituto di appartenenza e dell’organizzazione ospitante e dal(la) beneficiario/a prima della partenza.
- un Accordo finanziario, che sarà sottoscritto dal(la) beneficiario/a e dall’Istituto di appartenenza e che includerà la “Dichiarazione di Qualità” (Quality Commitment), che definisce i ruoli e le responsabilità fra le parti coinvolte nel tirocinio Erasmus.
5.2 Durante la mobilità:
entro una settimana dall’arrivo nell’istituto ospitante è richiesto allo/a studente(ssa) l’invio del modulo d’arrivo al proprio ateneo.
In caso di variazioni delle attività sottoscritte prima dell’avvio della mobilità è necessario informare il proprio ateneo, entro un mese dall’arrivo, inviando il modulo “During the mobility – Learning agreement for traineeship” debitamente compilato e sottoscritto dal(la) Responsabile dell’impresa ospitante.
Nel caso in cui si volesse prolungare il periodo di permanenza inizialmente autorizzato mediante l’Accordo finanziario, un mese prima della data di termine assegnata, occorre che lo/a studente(ssa) invii il modulo di “Richiesta autorizzazione al prolungamento della borsa” compilato e firmato. Si specifica che non sono ammesse interruzioni tra il periodo di traineeship già autorizzato e quello per il quale si richiede il prolungamento.
Il periodo di prolungamento potrà essere finanziato solo in caso di disponibilità di fondi.
5.3 Al rientro dalla mobilità:
entro i 30 giorni successivi al rientro dalla mobilità, il/la tirocinante dovrà presentare all’Università di appartenenza la seguente documentazione:
- i Rapporti Narrativi (EU survey e Allegato D) che dovranno essere compilati online secondo le indicazioni dell’Università di appartenenza;
- il Traineeship certificate rilasciato dall’ente ospitante (v. Art. 6).
5.4 Restituzione dei contributi
I/Le beneficiari(e) che interromperanno la loro permanenza prima del periodo minimo senza una valida e comprovata motivazione dovranno restituire l’intero ammontare del contributo ricevuto (v. Art. 7); solo in caso di interruzione dovuta a gravi motivi o a cause di forza maggiore (una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal(la) beneficiario/a e non attribuibile a suo errore o negligenza, ad esempio problemi legati ad uno stato di emergenza sanitaria e/o umanitaria, uno sciopero generale nazionale negli Istituti di istruzione superiore, una calamità naturale), adeguatamente documentati, l’Agenzia Xxxxxxxx si esprimerà sull’eventuale conferma della borsa per i mesi/giorni di tirocinio effettivamente realizzati.
Art. 6 Certificazione e riconoscimento
I tirocini nell’ambito del progetto “Erasmus Traineeship” sono attestati dal Traineeship certificate, un documento rilasciato dall’ente ospitante che attesta le date effettive di svolgimento dell’attività di tirocinio e riporta il giudizio sul lavoro svolto nel rispetto di quanto concordato nel “Learning Agreement for traineeship”.
Sulla base di tali certificazioni le Università di appartenenza si impegnano a riconoscere in carriera l’attività di tirocinio svolta all’estero, secondo quanto previsto dai regolamenti didattici di Ateneo e dei corsi di studio di appartenenza. L’attribuzione del numero dei CFU per le attività svolte è demandata alle strutture didattiche di appartenenza. Qualora il tirocinio non sia previsto nel piano di studi, questo potrà essere
riconosciuto in forma di CFU aggiuntivi. Tranne quando il tirocinio venga svolto successivamente al conseguimento del titolo, il periodo di mobilità sarà attestato nel Diploma Supplement.
L’Istituto di appartenenza non potrà riconoscere il periodo di formazione effettuato all’estero in presenza di:
● giudizio negativo nel traineeship certificate sull’attività svolta;
● inadempienza da parte del(la) tirocinante nelle procedure di presentazione della documentazione obbligatoria per la mobilità, per come specificato all’art. 5 del presente bando;
● comportamenti scorretti del(la) tirocinante nei confronti dell’organizzazione ospitante e da questa attestati formalmente;
● interruzione dell’attività di tirocinio e della mobilità prima del periodo minimo senza una valida e comprovata motivazione (v. art. 5.3).
Nei casi suindicati potrà essere richiesta la restituzione totale della borsa percepita dal(la) beneficiario/a.
Art. 7 Contributi e copertura assicurativa
7.1 Contributo per la dimensione europea
Il Programma Erasmus+ prevede borse di studio di importo differenziato in base al costo della vita nei Paesi di destinazione, come indicato nella seguente tabella:
Paesi di destinazione | Contributo individuale mensile | Integrazione traineeship mensile | Totale mensile | |
GRUPPO 1 (costo della vita ALTO) | Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx. Paesi partner della Regione 14: Isole Fær Øer, Svizzera, Regno Unito. | € 350 | € 150 | € 500 |
GRUPPO 2 (costo della vita MEDIO) | Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo Paesi Partner dalla Regione 13: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx | € 300 | € 150 | € 450 |
GRUPPO 3 (costo della vita BASSO) | Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Macedonia del Nord, Turchia. | € 250 | € 150 | € 400 |
L’ammontare del contributo sarà determinato dall’effettiva durata della mobilità.
I/Le dottorandi/e che usufruiscono della borsa dottorale dovranno obbligatoriamente scegliere se utilizzare la maggiorazione prevista per il soggiorno all’estero oppure in alternativa il finanziamento Erasmus+ della Commissione Europea, salvo diverse disposizioni riportate nell’Allegato II dell’ateneo di appartenenza.
Mobilità studenti tra Paesi del Programma e Paesi terzi non associati al programma delle Regioni 1-14
Da | Verso | Importo |
Paesi del Programma | Paesi Partner delle Regioni 1-12 | 700 Euro al mese |
Paesi del Programma | Paesi Partner delle Regioni 13 e 14 | Si applicano gli stessi importi della mobilita studenti tra Paesi del Programma |
7.3 Contributo per mobilità mista di breve durata
La borsa di studio per mobilità mista di breve durata (“Short term”) è calcolata sulla base della durata della parte di tirocinio svolta in modalità fisica, come riportato nella seguente tabella:
Durata della mobilità fisica | Contributo giornaliero per mobilità mista di breve durata (paesi UE ed extra-UE) |
Fino al 14º giorno | € 70 |
Dal 15º al 30º giorno di attività | € 50 |
Studenti e neolaureati con minori opportunità in mobilità fisica di breve durata ricevono un contributo aggiuntivo pari a € 100,00 per un periodo di mobilità fisica di 5-14 giorni e € 150,00 per un periodo di 15-30 giorni. In questo caso Il contributo aggiuntivo per il traineeship non si applica.
7.4 Contributo integrativo MUR.
La borsa Erasmus+ può essere integrata da un contributo proveniente da fondi MUR, in base alla disponibilità di ciascun ateneo consorziato e, nell’eventualità, per come indicato nell’allegato II di ciascun ateneo.
7.5 Contributo per minori opportunità
I/Le partecipanti con minori opportunità in mobilità fisica di lunga durata (minimo due mesi), come mostrato dalla tabella che segue, è possibile ricevere un’eventuale integrazione di € 250 mensili, oltre al contributo individuale assegnato per la mobilità fisica Erasmus+ e all’integrazione per mobilità traineeship:
Paesi di destinazione | Contributo individuale mensile | Integrazione traineeship mensile | Integrazione mensile per minori opportunità (mobilità di lunga durata) | Totale mensile |
GRUPPO 1 | € 350 | € 150 | €250 | € 750 |
GRUPPO 2 | € 300 | € 150 | €250 | € 700 |
GRUPPO 3 | € 250 | € 150 | €250 | € 650 |
Per studenti/esse e neolaureati/e con minori opportunità si intendono i/le partecipanti con esigenze speciali derivanti da condizioni fisiche, mentali o sanitarie.
I/Le partecipanti con minori opportunità in mobilità di breve durata potranno ricevere solo l’integrazione per le minori opportunità oltre al contributo individuale Xxxxxxxx, come indicato nella seguente tabella:
Paesi di destinazione | Contributo individuale giornaliero | Integrazione per minori opportunità (mobilità di breve durata) |
GRUPPO 1 | € 11,66 | € 100 per mobilità di breve durata per un periodo tra 5 e 14 giorni |
€ 150 per mobilità di breve durata per un periodo tra 15 e 30 giorni | ||
GRUPPO 2 | € 10 | € 100 per mobilità di breve durata per un periodo tra 5 e 14 giorni |
€ 150 per mobilità di breve durata per un periodo tra 15 e 30 giorni | ||
GRUPPO 3 | € 8,33 | € 100,00 per mobilità di breve durata per un periodo tra 5 e 14 giorni |
€ 150,00 per mobilità di breve durata per un periodo tra 15 e 30 giorni |
7.6 Sostegno per il viaggio
Gli/Le studenti/esse in mobilità internazionale nei Paesi Terzi non associati al programma (extra-UE) e “Short Term” nonché quelli/e con minori opportunità riceveranno un contributo per le spese di viaggio sostenute, secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Distanze di viaggio | Viaggio con mezzi di trasporto tradizionali | Viaggio con mezzi di trasporto ecologici |
Tra 10 e 99 KM | € 23 | |
Tra 100 e 499 KM | € 180 | € 210 |
Tra 500 e 1999 km | € 275 | € 320 |
Tra 2.000 e 2.999 km | € 360 | € 410 |
Tra 3.000 e 3.999 km | € 530 | € 610 |
Tra 4.000 e 7.999 km | € 820 | |
8.000 km o più | € 1.500 |
7.7 Copertura assicurativa
La copertura assicurativa (responsabilità civile ed infortuni) è a carico dell'Ateneo di appartenenza: le specifiche sui relativi termini sono indicate nel “Learning Agreement for Traineeship” e nell’ “Accordo finanziario” dell’ateneo di appartenenza.
Ogni beneficiario/a dovrà provvedere personalmente alla copertura sanitaria.
Art. 8 Modalità e tempi di erogazione
Il versamento dei contributi sarà effettuato esclusivamente mediante accredito sul c/c bancario o postale italiano (o carta prepagata dotata di IBAN) intestato allo/a studente(ssa) beneficiario/a.
Entro un massimo di 30 giorni dalla firma dell’Accordo finanziario, al(la) beneficiario/a sarà erogata la quota complessiva assegnata.
Solo in base ai finanziamenti disponibili saranno versate eventuali ulteriori quote, quali le mensilità di prolungamento del periodo preventivamente autorizzato.
Art. 9 Protezione dei dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).
La presente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), che, ai sensi dell’art. 13, prevede l'obbligo di fornire ai soggetti interessati le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento dei propri dati personali corretto e trasparente. Tale informativa è rivolta a coloro che partecipano al Programma Erasmus+.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università della Calabria.
Tutti i dati personali forniti dai/lle candidati/e devono essere trattati a norma del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione alle attività di mobilità nell’ambito del programma Erasmus+ da parte delle università partner del Consorzio “BET for Jobs”, dell’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire e della Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il/La partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e richiedere eventuali correzioni delle informazioni inesatte o incomplete, ed esercitare tutti diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679. Il/La partecipante può, inoltre, presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all'Università di afferenza e/o all’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire. Il/La Partecipante può presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d'uso dei propri dati personali da parte all’Università della Calabria e/o all’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire; può, inoltre, presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati, in riferimento alle modalità d'uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
I dati personali trasmessi dai/lle candidati/e contenuti nella domanda di partecipazione al Programma Erasmus+, raccolti sia in forma cartacea sia con strumenti elettronici/informatici, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione della procedura di selezione del Bando “Erasmus+ Traineeship” e del procedimento di assegnazione dei contributi spettanti per lo svolgimento delle attività di mobilità nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Art. 10 Responsabili dei procedimenti (Legge 241/1990)
Per le procedure di selezione di competenza dei singoli atenei consorziati, i/le responsabili possono essere contattati/e ai recapiti di seguito riportati:
Università della Calabria | |
Politecnico di Bari | xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx; |
Università degli Studi di Messina | xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx; |
Università degli Studi di Parma | |
Università degli Studi del Sannio | |
Università degli Studi di Teramo | |
Università degli Studi della Tuscia |
Il Rettore Xxxxxx Xxxxx