Regolamento di attuazione dell’articolo 113 del Codice dei contratti pubblici
PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
Regolamento di attuazione dell’articolo 113 del Codice dei contratti pubblici
Incentivi per funzioni tecniche
Approvato con delibera del Consiglio Direttivo n 35 del 10/07/2020
Sommario
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO E OGGETTIVO 3
ART. 3 - FUNZIONI E ATTIVITÀ OGGETTO DEGLI INCENTIVI 3
ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI MEMBRI DEL GRUPPO TECNICO 4
ART. 5 - FUNZIONI SVOLTE DA DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI A FAVORE DELL’ENTE PARCO 4
ART. 6 - COMPATIBILITÀ E LIMITI DI IMPIEGO 5
ART. 7 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E STRUMENTAZIONE 5
ART. 8 - COSTITUZIONE DEL FONDO 5
ART. 9 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO 6
ART. 10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FONDO 7
ART. 11 - EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI 7
ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE 8
TABELLA A – CLASSE LAVORI PUBBLICI 9
TABELLA B – SERVIZI/FORNITURE 9
TABELLA C – RIPARTIZIONE FONDO PER LAVORI 10
TABELLA D – RIPARTIZIONE FONDO PER SERVIZI E FORNITURE DI BENI 11
ART. 1 -OGGETTO E FINALITÀ
1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito:
a) alla costituzione del Fondo d’incentivazione previsto dall’art. 113, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito “Codice”;
b) ai criteri e le modalità per la determinazione, ripartizione e liquidazione del fondo di cui alla lettera a) per le funzioni e attività tecniche di cui all’art. 3, svolte da personale di cui all’art. 2;
c) alla costituzione del gruppo tecnico.
2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incrementare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all’amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle funzioni e attività di cui al presente regolamento.
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO E OGGETTIVO
1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell’azione dell’ con l’apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre amministrazioni che svolgono le funzioni/attività di cui all’articolo 3, in posizione di comando o previo accordo con l’Ente parco.
3. In particolare, sono soggetti interessati al presente regolamento:
a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all’articolo 3;
b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a), di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono incaricati dello svolgimento delle funzioni e attività necessarie. Per collaboratori s’intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza o svolgono materialmente, tecnicamente o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività svolte direttamente dal Direttore non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.
5. La costituzione del fondo è ammessa, nel caso di affidamenti derivanti da procedura di gara ed inseriti in atti di programmazione, per le funzioni e attività finalizzate all’acquisizione di forniture e servizi e alla realizzazione di lavori, incluse le manutenzioni straordinarie.
6. Le risorse destinate all’attribuzione degli incentivi devono essere quantificate sulla base della Tabella di cui all’Allegato A al presente regolamento ed evidenziate separatamente nel quadro economico dell’intervento.
7. Sono esclusi dall’attribuzione dell’incentivo gli affidamenti diretti e le somme urgenze il cui importo di affidamento è inferiore alla soglia di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a) del Codice.
ART. 3 - FUNZIONI E ATTIVITÀ OGGETTO DEGLI INCENTIVI
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del Codice, sono incentivate le seguenti funzioni e attività, svolte dal personale di cui all’articolo 2:
a) programmazione della spesa per investimenti;
b) valutazione preventiva dei progetti;
c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
d) responsabile unico del procedimento;
e) direzione dei lavori;
f) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
g) direzione dell’esecuzione;
h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
i) collaboratore tecnico/giuridico/amministrativo.
ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI MEMBRI DEL GRUPPO TECNICO
1. Per ciascun affidamento di lavori, forniture e servizi, Il Direttore individua con determinazione, tra i dipendenti dell’ente, i membri del gruppo tecnico incaricato dello svolgimento delle funzioni/attività necessarie alla realizzazione dei lavori o all’acquisizione delle forniture e dei servizi, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) possesso di specifiche competenze professionali richieste in relazione alle singole funzioni/attività da svolgere;
b) progressiva graduazione dell’entità degli incarichi, con finalità di sviluppo di adeguate capacità ed esperienze professionali in tutto il personale potenzialmente interessato;
c) rotazione ove possibile del personale coinvolto, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere a) e b), tenendo conto anche del numero e del valore delle funzioni/attività già svolte ed in corso.
2. Salvo diversamente indicato dal Direttore le attività di predisposizione e controllo della procedura di gara sono svolte dal Servizio dell’ente che ne ha la competenza. Il Direttore su indicazione del responsabile del servizio individua i dipendenti suddetti nel provvedimento di cui al comma 1 che riporta espressamente le funzioni/attività attribuite ai singoli dipendenti individuati in relativo all’intero intervento, comprensivo delle fasi di progettazione. Ai fini della liquidazione dell’incentivo, per le funzioni/attività che lo prevedono il cronoprogramma deve contenere le fasi di cui all’articolo 11.
3. La composizione del gruppo tecnico e il cronoprogramma possono essere aggiornati con determinazione del Direttore, anche in corso di esecuzione delle funzioni/attività, con l’inserimento di nuovi membri o la sostituzione di membri già individuati.
4. Il DRC, prima di procedere alla costituzione del gruppo tecnico o alla modifica della sua composizione, assicura una adeguata informazione di tutto il personale appartenente all’ente.
ART. 5 - FUNZIONI SVOLTE DA DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI A FAVORE DELL’ENTE PARCO
1. Nel caso in cui non siano presenti e/o disponibili le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il Direttore, su proposta del responsabile Unico del procedimento, può individuare dipendenti di altre amministrazioni. A tal fine si procede alla stipula di una convenzione approvata in schema da parte del Consiglio direttivo in cui si disciplinano le funzioni/attività e l’eventuale corrispettivo da corrispondere alle altre amministrazioni.
2. I compensi incentivanti connessi alle funzioni/attività di cui all’articolo 3, svolte dal personale di altre amministrazioni a favore dell’Ente Parco sono calcolati nel rispetto del presente regolamento
e sono trasferiti dall’Ente Parco all’Amministrazione da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, ai fini della loro corresponsione.
ART. 6 - COMPATIBILITÀ E LIMITI DI IMPIEGO
1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l’acquisizione di servizi o forniture possono svolgere le funzioni/attività di cui all’articolo 3, anche contemporaneamente, per più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 113, comma 3, del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al personale incaricato non possono superare l’importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.
3. La determinazione dell’importo dell’incentivo è effettuata dall’Ente Parco, ordinariamente, entro il termine massimo del 31 dicembre dell’annualità in cui sono state svolte le funzioni/attività di cui all’articolo 3.
4. Qualora la liquidazione inerente più annualità avvenga in unica soluzione, la verifica sul rispetto del limite di cui all’articolo 7 comma 2 è effettuata con riferimento al trattamento economico complessivo relativo all’anno in cui le attività sono state svolte.
ART. 7 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E STRUMENTAZIONE
1. L’Ente parco:
a) promuove l’aggiornamento del personale attraverso la partecipazione a specifici percorsi formativi, individuati nell’ambito del piano delle attività formative, rivolti sia al rafforzamento delle competenze del personale di cui all’articolo 2, sia allo sviluppo ed alla qualificazione professionale di tutto il personale anche con riguardo alle funzioni e attività di cui all’articolo 3 e l’approvvigionamento di testi e pubblicazioni specialistiche;
b) promuove, previa verifica della disponibilità e validità della dotazione in essere, l’aggiornamento del parco di attrezzature, mezzi e strumenti adeguati all’esecuzione delle funzioni/attività svolte.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la direzione direttamente o tramite servizio incaricato provvede a rilevare annualmente i fabbisogni:
a) di attività formative dei dipendenti;
b) di aggiornamento delle dotazioni di attrezzature, mezzi e strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni/attività da svolgere;
c) di l’approvvigionamento di testi e pubblicazioni specialistiche.
ART. 8 - COSTITUZIONE DEL FONDO
1. Il fondo di incentivazione di cui all’articolo 113 del Codice, di seguito denominato Fondo, è costituito dal complesso delle risorse finanziarie finalizzate all’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche ai dipendenti e comandati del Parco designati nei gruppi tecnici incaricati di svolgere le funzioni/attività di cui all’articolo 3. Nella determinazione a contrarre, o in atto successivo o equivalente, dei singoli appalti di lavori, servizi o forniture sono determinati gli importi da destinare all’alimentazione del Fondo.
2. La contabilizzazione della costituzione del fondo, sia della quota destinata ad incentivare il personale sia della quota destinata ad innovazione o attivazione di tirocini formativi e di orientamento, avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti nei principi contabili.
3. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati allo svolgimento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel Fondo è iscritta una somma non superiore al 2 per cento dell'importo degli appalti posti a base di gara, comprensiva dei costi della sicurezza non
soggetti a ribasso, Iva esclusa. L’importo a base di gara è il valore stimato dell’appalto determinato ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016 al netto delle modifiche di cui all’articolo 106 del d.lgs. 50/2016 e dell’eventuale rinnovo.
4. Ai sensi dell’articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il Fondo è destinato:
a) per un ammontare pari all’80%, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, alla corresponsione dell’incentivo a soggetti di cui all’articolo 2, secondo i criteri di cui all’articolo 10, previo accantonamento delle somme necessarie per la copertura degli oneri che gravano sull’Ente Parco, inclusa IRAP;
b) per un ammontare pari al 20 per cento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
1. agli interventi di cui all’articolo 7 comma 1 lettera a) e lettera b);
2. all’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
5. Il Consiglio direttivo, con proprio atto, definisce criteri e modalità per l’utilizzo della quota di cui alla lettera b) del comma 3, con priorità per le finalità di cui all’articolo 8 comma 1.
6. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
7. La percentuale dell’importo posto a base di gara da destinare al Fondo è rapportata all’importo dell’appalto, sulla base delle Tabelle in allegato A al presente regolamento.
8. Negli appalti relativi a servizi o forniture le risorse da destinare al fondo sono accantonate solo nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione del contratto.
9. Nel caso di modifiche contrattuali di cui all’articolo 106 del Codice o di rinnovo, l’importo del fondo previsto per ciascun lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base dell’importo complessivo dell’appalto, determinato sommando l’importo dell’appalto iniziale e quello della modifica.
10. Qualora la prestazione professionale incentivabile inerente a un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata in parte al personale interno dell’Ente Parco, ai sensi del presente regolamento, e in parte a professionisti esterni, la quota dell’incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti del parco o di altre amministrazioni incrementa la quota del Fondo di cui al comma 6, lett. b).
ART. 9 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO
1. La ripartizione delle risorse di cui all’articolo 8, comma 4, lettera a), per le funzioni/attività di cui all’articolo 3, è disciplinata dalle Tabelle B e C allegate al presente regolamento.
2. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori e per l’acquisizione di servizi e forniture sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
a. competenze, professionalità e responsabilità connesse alle specifiche funzioni/attività;
b. rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività assegnata a ciascun membro;
c. effettiva attività svolta nell’appalto specifico a prescindere dalla durata del periodo in cui la stessa è stata prestata e completezza della funzione svolta.
ART. 10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FONDO
1. Le quote del fondo sono ripartite in funzione dei criteri di cui all’ articolo 10 e liquidate dal Direttore, sentito il responsabile unico del procedimento, anche in modo frazionato, come di seguito specificato:
a) per la quantificazione ed erogazione relativa alle fasi intercorrenti tra la programmazione e l’affidamento il Direttore, su proposta del RUP:
• dà atto dell’avvenuta stipula del contratto, esegue la ripartizione del fondo tra le funzioni/attività individuate dall’articolo 3 e valuta il lavoro svolto dai membri del gruppo tecnico di cui all’articolo 4, applicando eventuali riduzioni ai sensi dell’articolo 12 e determina la liquidazione a valere su le risorse del salario accessorio, come meglio specificato all’art. 9;
b) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell’esecuzione:
• il RUP sulla base dello stato di avanzamento ovvero del conto finale per i lavori e dell’accertamento quali-quantitativo o della verifica di conformità in corso di esecuzione per i servizi e le forniture, popone annualmente al Direttore la ripartizione del Fondo tra le funzioni/attività individuate dall’articolo 3 e il Direttore ricevuta la proposta, valuta il lavoro svolto dai membri del gruppo tecnico di cui all’articolo 4, applicando eventuali riduzioni ai sensi dell’articolo 12;
• per la fase esecutiva di un contratto di forniture e servizi di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base del valore di quanto eseguito o accertato;
• Il direttore determina la liquidazione a valere sulle voci di costo previste del salario accessorio, come meglio specificato all’art. 9;
c) quantificazione ed erogazione relativa all’attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
• il RUP, all’esito positivo del collaudo/certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità, propone al Direttore una ripartizione del fondo tra le funzioni/attività individuate dall’articolo 3; il Direttore valuta il lavoro svolto dai membri del gruppo tecnico di cui all’articolo 4, applicando eventuali riduzioni ai sensi dell’articolo 12;
• Il direttore determina la liquidazione a valere sulle voci di costo previste del salario accessorio, come meglio specificato all’art. 9;
d) Gli importi corrisposti transitano, ai sensi delle disposizioni vigenti nella quota variabile delle risorse decentrate del fondo.
ART. 11 - EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
1. Ai fini della determinazione degli incentivi da erogare il Responsabile del procedimento attesta e la Direzione verifica, che tutte le funzioni/attività di cui all’art. 3 siano state svolte senza ritardi rispetto al cronoprogramma e/o incrementi di costi, tenuto conto di quanto previsto dal Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni.
2. L’incentivo da erogare per l’attività/funzione nella quale si siano verificati ritardi o incrementi nei costi dell’appalto, imputabili ai membri del gruppo tecnico, è decurtato sulla base di criteri improntati a consequenzialità, proporzionalità e interdipendenza. In particolare:
a. in caso di ritardi rispetto al cronoprogramma, l’incentivo è decurtato proporzionalmente alla durata del ritardo rispetto alla durata complessiva del cronoprogramma;
b. in caso di incremento di costi, l’incentivo è decurtato proporzionalmente all’entità dell’incremento dei costi rispetto all’importo iniziale dell’appalto.
3. In caso sia di ritardo che di incremento dei costi, le decurtazioni per il ritardo nella realizzazione si sommano a quelle previste per l'incremento dei costi fino all’importo massimo del 100 per cento della quota parte individuale.
4. Nel caso in cui, durante le fasi di realizzazione dei lavori o acquisizione dei servizi/forniture, si generino ritardi e/o incrementi di costi dell’appalto, per motivi non imputabili ai membri del gruppo tecnico, il RUP ne dà comunicazione alla direzione indicando le motivazioni di tali ritardi e/o incrementi di costi e richiedendo l’aggiornamento, se necessario, il cronoprogramma. La direzione valuta la richiesta e procede alla modifica del cronoprogramma come richiesto o a rigettare motivatamente la richiesta mantenendo il cronoprogramma senza modifiche.
5. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano la quota del fondo di cui all’articolo 9, comma 6, lettera b).
6. L’applicazione dell’eventuale decurtazione è preceduta da una comunicazione scritta da parte del Direttore ai membri del gruppo tecnico interessati, che possono presentare controdeduzioni.
7. L’incentivo spettante al collaudatore o all’incaricato di verifica di conformità non è oggetto della decurtazione di cui art. 61, comma 9, del d.l. n. 112/2008 conv. in L. 133/2008.
ART. 12 - APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento si applica agli interventi relativi a lavori, servizi e forniture le cui per i quali l’aggiudicazione sia intervenuta il bando, l’avviso o lettera di invito sono stati pubblicati a far data dalla determinazione n. 122 di approvazione degli obiettivi 2019, ovvero dal 14 agosto 2019.
2. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l’avviso o lettera di invito sono stati pubblicati ovvero inviati successivamente al 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici siano state previste le risorse necessarie, o comunque si sia provveduto ad effettuare gli accantonamenti nell’esercizio in cui le attività sono state svolte.
ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Sono abrogati regolamenti e provvedimenti precedentemente adottati dall’ente parco.
TABELLA A – CLASSE LAVORI PUBBLICI
Classi di importo dei lavori | Percentuale da applicare |
Fino a euro 1.000.000 | 2% |
Sull’importo eccedente euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000 | 1,8% |
Sull’importo eccedente euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000 | 1,0% |
TABELLA B – SERVIZI/FORNITURE
Classi di importo dei Servizi o delle Forniture | Percentuale da applicare |
Per importi fino a euro 500.000 | 2% |
Per la parte eccedente a euro 500.000 | 1,5% |
ENTE PARCO REGIONALE
PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
TABELLA C – RIPARTIZIONE FONDO PER LAVORI
Fase art. 11 comma 1 | ||||||
Funzioni | Incarichi | Percentuali totali | Ripartizione | Programmazione e affidamento (lettera a) | Esecuzione (lettera b) | Collaudo, certificate di regolare esecuzione (lettera c) |
Responsabile Unico del procedimento | RUP e Collaboratori | 20% | 80%/20% (*) | 5% | 5% | 10% |
Verificatore preventiva dei progetti | Responsabile ed eventuali collaboratori | 5% | 100% | 5% | 0% | 0% |
Predisposizione e controllo procedure di gara ed esecuzione dei contratti | Referenti e collaboratori | 5% | 100% | 5% | 0% | 0% |
Direzione dei lavori (*) (incluso il/l’eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere) | Direttore dei lavori CSE, direttore operativo ispettore di cantiere | 35% | 45%, 25% (se presente) 30%(se presente) | 0% | 15% | 20% |
Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione | Coordinatore sicurezza | 20% | 20% | 0% | 10% | 10% |
Collaudatore/Tecnico Amministrativo o Certificato regolare esecuzione. Xxxxxxxx xxxxxxx e collaudi tecnici funzionali | responsabile ed eventuali collaboratori | 15% | 100% | 0% | 0% | 15% |
(*) nella ripartizione tra RUP e collaboratori si applica 80 – 20
TABELLA D – RIPARTIZIONE FONDO PER SERVIZI E FORNITURE DI BENI
Fase art. 11 comma 1 | ||||||
Funzioni | Incarichi | Percentuali totali | Ripartizione | Programmazione e affidamento (lettera a) | Esecuzione (lettera b) | Collaudo, certificate di regolare esecuzione (lettera c) |
Responsabile Unico del procedimento | RUP Collaboratori RUP | 20% | • 60/40%(*) | 10% | 5% | 5% |
Predisposizione e controllo procedure di gara ed esecuzione dei contratti | Referenti e collaboratori (*) | 30% | 100% | 30% | 0% | 0% |
Direzione dell’esecuzione | • Direttore dell’esecuzione, • direttori operativo e altri collaboratori | 30% | • 45%, • 55% | 0% | 10% | 20% |
Verifica di conformità | responsabile ed eventuali collaboratori | 20% | 100% | 0% | 0% | 20% |
(*) nella ripartizione tra RUP e collaboratori si applica 60 – 40
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