Come cambiano contratti a termine, somministrazione e costo dei licenziamenti Documento protetto da diritto d’autore
DECRETO DIGNITÀ - PRIME RIFLESSIONI IN ATTESA DEL TESTO DEFINITIVO
Come cambiano contratti a termine, somministrazione e costo dei licenziamenti Documento protetto da diritto d’autore
Roma, 12 Luglio 2018
Documento protetto da diritto di autore. Non è divulgabile in alcun modo ma fornito in utilizzo ai partecipanti al Convegno
INDICE
1.
2.
3.
Tempo determinato
Somministrazione Costo licenziamenti
Tempo determinato - LE NOVITÀ IN SINTESI
Vecchia e nuova disciplina a confronto
1. Durata massima ridotta da 36 a 24 mesi
2. In ipotesi di successione dei contratti è possibile superare i 24 mesi solo in ipotesi di stagionalità e previsioni collettive, anche aziendali;
3. Il numero di proroghe passa da 5 a 4.
4. Per rapporti di durata inferiore o pari a 12 mesi non è necessita la causale.
5. Per rapporti di durata superiore a 12 mesi è necessaria una delle seguenti causali:
1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività,
2. esigenze sostitutive di altri lavoratori;
3. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
6. Il lavoratore ha tempo 180 giorni per impugnare il contratto a termine dalla sua conclusione e non più 120.
7. Il contributo addizionale della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro (attualmente pari all'1,4%) è aumentato dello 0,5 % in per ciascun rinnovo.
Durata dei rapporti
D. L gs. 81/15 - art. 19 | ||
1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi. | 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. |
• esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività
• esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria (I REQUISITI DEVONO TUTTI COESISTERE)
• esigenze sostitutive di altri lavoratori;
La giurisprudenza sulle causali
“il legislatore (…)ha inteso stabilire un onere di indicazione sufficientemente dettagliata della causale del contratto di lavoro, con riguardo sia al contenuto, sia alla portata spazio temporale dello stesso, con lo scopo di assicurare trasparenza, veridicità ed immodificabilità delle ragioni di apposizione del termine”(Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2016, n. 23864; Cassazione civile, sez. lav., 02/11/2015, n. 22363; Cassazione civile, sez. lav., 12/01/2015, n. 208; Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2010 n. 10033; Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279)
La giurisprudenza sulle causali per sostituzione
“il lavoratore assunto a termine per ragioni sostitutive di lavoratore assente non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto del lavoratore assente; pertanto, non può essere disconosciuta all'imprenditore la facoltà di disporre (in conseguenza dell'assenza di un dipendente) l'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, con conseguente realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, sempre che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell'azienda per effetto della prima”(Cassazione civile, sez. lav., 31/08/2017, n. 20647; In senso conforme:Xxxx. Civ., sez. LL, del 19/03/2013, n. 6787 ;Cass. Civ., sez. LL, del 12/01/2015, n. 208; Cass. Civ., sez. LL, del 06/10/2015, n. 19924 )
Durata
24 mesi e non più 36;
La durata iniziale di un rapporto a termine non può superare i 12 mesi.
Le previsioni collettive sia nazionali che aziendali possono ampliare i 24 mesi in ipotesi di successione dei contratti;
La limitazione dei 24 mesi, in ipotesi di successione dei contratti, non si applica ai rapporti motivati da ragioni di stagionalità, come indicata nei contratti collettivi (anche aziendali) e nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle attività stagionali.
DURATA ORIGINARIA DEL CONTRATTO
DECRETO DIGNITA’
1/6/2018
13/7/2018
30/9/2018 31/12/2019
15/7/2018
NON E’ CONSIGLIABILE. IL FATTO POTREBBE ESSERE CONSIDERATO ILLECITO DAL GIUDICE CON CONSEGUENTE TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
PROROGA ANTICIPATA
Il regime transitorio:
“ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data”.
L’interpretazione:
• Tutti i contratti stipulati e conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto dignità
non rientrano nella nuova disciplina.
• Xxxxxxx e proroghe di contratti in corso possono entrare nella nuova disciplina, indipendentemente della data di stipula della proroga o del rinnovo.
CONTRATTO CON CONTRATTO CON
Norma precedente (max 36 mesi) decreto dignità (max 24 mesi)
LAVORATORE 1: ctr 30 mesi NON CONSENTITO
LAVORATORE 2: ctr 18 mesi MAX 6 MESI
LAVORATORE 3: ctr. 6 mesi MAX 18 MESI
Regime transitorio – CASI
Assunzione dopo entrata in vigore, assenza di precedenti rapporti, primo contratto sino a 12 mesi senza causale.
Assunzione dopo entrata in vigore, assenza di precedenti rapporti, primo contratto sino a 6 mesi senza causale, sono possibili fino a 4 proroghe senza causale sino a 12 mesi.
Assunzione dopo entrata in vigore, assenza di precedenti rapporti, primo contratto sino a 14 è necessaria la causale
Assunzione dopo entrata in vigore, assenza di precedenti rapporti, primo contratto sino a 6 mesi senza causale, fermo 3 mesi e stipula nuovo contratto. Per il nuovo contratto è necessaria una causale anche se il rapporto ha durata inferiore ai 12 mesi nel suo complesso.
……Regime transitorio - CASI
Contratto in corso all’entrata in vigore, durata complessiva svolta 12 mesi. Una successiva proroga o rinnovo del contratto è consentita purché con la causale e solo per ulteriori 12 mesi.
Contratto in corso all’entrata in vigore, durata complessiva svolta 8 mesi. Interruzione del contratto, e stipula di un nuovo contratto con il medesimo lavoratore. Per i primi 4 mesi senza causale, per i periodi successivi è necessaria l’indicazione di una causale.
Tempo determinato - LE NOVITÀ
Come e quando formulare la causale
D. L gs. N. 81/15 - art. 19 | |
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. | 4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi. |
Il contributo aggiuntivo previdenziale
• Il contributo di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
Il contributo dell’1.4 % è aumentato di 0,5 punti percentuali per ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato
Primo contratto stipulato dopo il decreto, compreso le successive proroghe, Il contributo è pari all’1.4 %
Dal secondo contratto, il contributo è pari a 1,9%
In caso di trasformazione il contributo complessivo è restituito all’impresa.
Non si applica ai casi di sostituzione.
Tempo determinato - LE NOVITÀ
Il nuovi termini d’impugnazione
“L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalita' previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresi' applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6.”
In sintesi
Impugnazione del stragiudiziale entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto a termine;
180 giorni ricorso giudiziale.
INDICE
1.
2.
3.
Somministrazione
Tempo determinato Costo licenziamenti
Vecchia e nuova disciplina a confronto
1. Staff leasing disciplina invariata
2. Somministrazione a termine si applicabilità tutta la disciplina del tempo determinato comprese:
x. Xxxxxxxx e xxxxxxx, fatte salve le previsioni derogatorie della contrattazione collettiva del somministratore
b. Disciplina della causale salvo le ipotesi di proroga previste in deroga dalla contrattazione collettiva
c. Durata massima 12 mesi primo contratto acausale
d. Durata massima 24 mesi in ipotesi di successione contratti ed applicabilità disposizioni in tema di stagionalità
e. Causale in caso di rinnovi
3. Incertezze sulla computabilità del personale somministrato a termine nell’organico dell’utilizzatore
nuova disciplina
In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24
ART. 23: LIMITE DEL 20% FISSATO PER I CONTRATTI A TERMINE
ART. 24: DIRITTO DI PRECEDENZA FISSATO PER I CONTRATTI A TERMINE
QUINDI SI APPLICANO I SEGUENTI LIMITI:
• CONTRATTO SENZA CAUSALE PER I PRIMI 12 MESI
• CONTRATTO CON CAUSALI PER I SUCCESSIVI 12 MESI
• CONTRATTO MASSIMO DI 24 MESI SOMMANDO ANCHE IL PERIODO DI CONTRATTO A TERMINE
• REGIME TRANSITORIO PER I CONTRATTI IN CORSO ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO
• LA MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA DELLO 0,5% SUI RINNOVI
• IL COMPUTO DEI CONTRATTI SOMMINISTRATI AI FINI DELL’ASSUNZIONE DEI DISABILI
• I LAVORATORI SOMMINISTRATI SI COMPUTANO NELL’ORGANICO DELL’UTILIZZATORE AI FINI DI QUALSIASI NORMA LEGALE O CONTRATTUALE
• LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L’UTILIZZATORE SE SI SUPERANO I PERIODI DI DURATA MASSIMA DI 24 MESI DEL CONTRATTO
1.
2.
3.
Costo licenziamenti
Tempo determinato Somministrazione
Vecchia e nuova disciplina a confronto
1. SOLO per il licenziamento del lavoratore a tutele crescenti si aumenta da 2 a 6 l’indennizzo minimo per il licenziamento durante i primi due anni di rapporto.
2. L’indennizzo massimo passa da 24 a 36 mensilità
3. NON SI APPLICA la nuova disciplina agli assunti in regime di tutele crescenti che hanno sottoscritto una clausola pattizia con il proprio datore di lavoro per l’applicazione del regime dell’art. 18.