Contract
Accordo tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e l’Università degli Studi di Parma sull’impegno nell’attività assistenziale dei Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 L. 240 del 30 dicembre 2010
Tra
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, (di seguito ‘Azienda’) con sede legale in Parma, via Gramsci n.14, Codice Fiscale e P. IVA 01874240342, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxx
e
l’Università degli Studi di Parma, (di seguito ’Università’) con sede legale in Parma, via Università 12, Codice Fiscale e P. IVA 00308780345 nella persona del Magnifico Rettore in carica, Prof. Xxxxx Xxxxxx
Premesso che:
• la L. 240 del 30 dicembre 2010 reca le "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l’art. 24 la materia dei Ricercatori a tempo determinato;
• il Protocollo d’Intesa Regionale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 1207 del 29/07/2016 disciplina, altresì, le modalità di partecipazione del personale universitario alle attività assistenziali;
• Il “Regolamento dell’Università degli Studi di Parma per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” emanato con D.R. n. 849 del 03 luglio 2012 e ss.mm.ii disciplina, nel rispetto della Direttiva comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla “Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell’11 marzo 2005”, le procedure pubbliche di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 delle legge 240/2010, nonché le modalità di svolgimento delle relative attività;
• il sopracitato Regolamento d’Ateneo ha disposto agli artt. 2, 3 e 4 che i contratti dei Ricercatori a tempo determinato sono stipulati secondo le seguenti tipologie: 1) contratti di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 di durata triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, in regime di impegno a tempo pieno o definito; 2) contratti di cui alla lettera b) dell’art. 24, comma 3 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 di durata triennale, non rinnovabili, esclusivamente in regime di impegno a tempo pieno, riservati a coloro che versano in una delle seguenti condizioni previste dalla legge 240/2010:
− aver usufruito di contratti di tipo a);
− aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia di cui all’art. 16 della citata legge 240/2010;
− essere in possesso del titolo di specializzazione medica;
− aver fruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 240/2010, o di borse post- dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
− aver usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma
14, della legge n. 230/2005;
• l’art. 15 comma 1 dello stesso Regolamento d’Ateneo stabilisce che per i Ricercatori di entrambe le tipologie di contratto, è previsto lo svolgimento di attività assistenziale, ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca, previo accordo tra l’Università e le competenti strutture sanitarie;
• è necessario disciplinare di comune accordo l’impegno nelle attività assistenziali dei Ricercatori a tempo determinato di cui si tratta, al fine di garantire l’ordinato e funzionale svolgimento delle stesse, in coerenza con le finalità istituzionali dell’Azienda e dell’Università.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
Art. 1 - Oggetto e finalità
1. Il presente accordo disciplina le modalità ed i termini attraverso i quali i Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 2 comma 3 del Regolamento d’Ateneo come richiamato in premessa, adottato in attuazione dell’art. 24 della L. 30 dicembre 2010 n. 240, possono essere ammessi a svolgere attività assistenziali all’interno dell’Azienda.
2. I Ricercatori a tempo determinato che hanno stipulato contratti di cui alla lettera a) e b) dell’art. 24, della L. 30 dicembre 2010 n. 240, svolgono attività assistenziale con le stesse modalità previste per i Ricercatori a tempo indeterminato.
Art. 2 – Ammissione all’attività assistenziale
1. L’ammissione all’attività assistenziale è subordinata ad una preliminare programmazione congiunta tra l’Azienda e l’Università, come disciplinato dall’art. 3 comma 1 e 2 del Protocollo d’Intesa Regionale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1207 del 29.07.2016, allo scopo di coordinare le attività didattico-formative, di ricerca e assistenziali, tenuto conto del fabbisogno dell’Azienda.
2. Al fine di rendere coerente e conciliabile l’attività didattica e di ricerca con l’impegno assistenziale, la preliminare programmazione congiunta dovrà tenere conto del profilo scientifico disciplinare previsto dal bando di concorso, della tipologia di laurea, dell’eventuale abilitazione professionale, del contratto stipulato con l’Università e della generale organizzazione sanitaria aziendale.
3. Il Magnifico Rettore, previa verifica di congruità dell’impegno assistenziale col Settore Scientifico Disciplinare del Ricercatore da parte del Direttore del Dipartimento Universitario di Medicina e Chirurgia, dovrà inoltrare al Direttore Generale dell’Azienda apposita richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’attività assistenziale dei Ricercatori a tempo determinato indicando contestualmente la Struttura afferente ai Dipartimenti ad Attività Integrata (di seguito DAI) di assegnazione ed i contenuti dell’attività assistenziale.
4. Il Direttore Generale dell’Azienda, effettuate le dovute verifiche da parte del Direttore Sanitario, acconsentirà allo svolgimento dell’attività assistenziale a decorrere, di norma, dalla data di presa di servizio del Ricercatore a tempo determinato interessato e comunicherà la relativa autorizzazione al Magnifico Rettore. L’attività assistenziale potrà avere inizio solo a seguito di tale autorizzazione.
Art. 3 – Contenuti dell’attività assistenziale e modalità di svolgimento
1. La programmazione delle attività assistenziali dei Ricercatori a tempo determinato, compreso l’eventuale servizio di Guardia Medica e Pronta Disponibilità secondo l’organizzazione dell’equipe in cui i Ricercatori a tempo determinato sono inseriti, è stabilita dal Direttore/Responsabile della struttura del DAI di afferenza.
2. Il periodo di svolgimento dell’attività assistenziale non potrà superare la durata del contratto a tempo determinato. L’eventuale proroga prevista per i Ricercatori a tempo determinato che stipulano contratti di cui alla lettera a) dell’art. 24, della L. 30 dicembre 2010 n. 240 non comporta l’automatica prosecuzione dell’attività assistenziale, che potrà avvenire con apposito scambio di comunicazioni scritte a mezzo di posta elettronica certificata entro la scadenza del contratto.
3. L’impegno orario comprensivo dell’attività di didattica, di ricerca e di assistenza, è pari a quello stabilito per i dirigenti del SSN, in analogia a quanto previsto per i docenti universitari con compiti assistenziali inseriti negli allegati dell’Accordo Attuativo Locale Azienda/Università.
4. I Ricercatori a tempo determinato sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dell’Azienda in tema di sicurezza e di igiene sul lavoro. Si impegnano a consultare, in relazione a quanto previsto dal d.lgs. n.81/08, l’opuscolo informativo “Salute e Sicurezza degli operatori in ambienti di lavoro”.
5. Ai Ricercatori a tempo determinato si estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
6. Ai Ricercatori a tempo determinato si estendono altresì le disposizioni contenute nel Piano Interaziendale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza e nei suoi successivi aggiornamenti.
Art. 4 – Adempimenti dell’Azienda
1. L’Azienda dota i Ricercatori a tempo determinato di apposito Badge così come previsto nel Regolamento per la rilevazione del controllo orario informatizzato dei docenti universitari con compiti assistenziali di cui alla Delibera dell’Azienda n. 191 del 04/08/2010.
2. L’Azienda fornisce inoltre quant’altro necessario allo svolgimento delle attività
assistenziali e si fa carico della sorveglianza sanitaria.
3. I Ricercatori a tempo determinato che sono assegnati alla Struttura dove gli operatori sono considerati professionalmente esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, dovranno essere provvisti di dosimetri e sottoposti ai relativi controlli. Inoltre gli stessi Ricercatori a tempo determinato dovranno essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere ed operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti e dovranno essere sottoposti ai relativi controlli. E’ compito del Servizio di Fisica Sanitaria dell’Azienda occuparsi di tali incombenze.
Art. 5 – Trattamento economico
1. Ai sensi dell’art. 12 comma 3 del Protocollo d’Intesa Regionale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1207 del 29.07.2016 “Ai Ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della L. n. 240/2010 e a quelli di cui all'art. 1, comma 14 della legge 230/2005 che svolgono, con le stesse modalità dei Ricercatori a tempo indeterminato, attività assistenziale presso le AOU, gli IRCCS o le altre Aziende sanitarie è riconosciuto il medesimo trattamento economico attribuito ai Ricercatori a tempo indeterminato”.
2. I Ricercatori a tempo determinato sono equiparati, ai fini assistenziali, ai Ricercatori a tempo indeterminato con incarico dirigenziale di base. L’Azienda, riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro ove spettanti (Guardia Medica e Pronta Disponibilità), il trattamento aggiuntivo di incarico, l’indennità di esclusività e la retribuzione di risultato.
Art. 6 – Tutela assicurativa
1. I Ricercatori a tempo determinato sono coperti, a cura dell’Università, da assicurazione INAIL contro gli infortuni e da tutela assicurativa della RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), derivante dall’esercizio delle loro attività didattica e di ricerca.
2. L’Azienda garantisce la tutela assicurativa della RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) derivante dall’esercizio dell’attività assistenziale con le medesime modalità previste per il proprio personale dipendente.
Art. 7 – Norme finali
1. Per quanto non previsto nel presente accordo, si richiamano le disposizioni della L. 240 del 30 dicembre 2010, del vigente Regolamento dell’Università degli Studi di Parma emanato con D.R. n. 849 del 03 luglio 2012 e ss.mm.ii. per le assunzioni dei Ricercatori a tempo determinato, degli artt. 5 e 6 del DLGS 517/1999 nonché dell’Accordo Attuativo Locale Azienda Ospedaliera/Università degli Studi di Parma sottoscritto in data 17/12/2020.
2. Il presente Accordo sarà oggetto di verifiche e contestualmente sottoposto a revisione su proposta di una delle parti.
Parma,
Il Magnifico Rettore Università degli Studi di Parma Prof. Xxxxx Xxxxxx | Il Direttore Generale Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Dr. Xxxxxxx Xxxx |