CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI
Filo diretto Wedding
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione
che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
GRUPPO NOBIS
GLOSSARIO
Nel testo che segue si intende per:
ASSICURATO – Il soggetto, purché residente in Italia, il cui interesse è protetto dalla stessa, così come meglio indicato all’art. 11.
ASSICURAZIONE – Il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE – Il soggetto che stipula l’assicurazione.
DANNO EXTRACONTRATTUALE – Danno conseguente a fatto illecito.
DIRITTO REALE – Diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena nel caso, ad es. di proprietà, e limitata nel caso ad es. di usufrutto) e conseguente dovere per i terzi di astensione dal turbamento dell'esercizio del diritto stesso.
FRANCHIGIA – La somma che, per ogni sinistro, viene dedotta dall’ammontare dell’indennizzo e che resta a carico dell’assicurato.
IMPRESA – Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
INDENNIZZO – La somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro causato da evento coperto dalle garanzie di polizza.
INFORTUNIO – L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza la morte ovvero una invalidità permanente.
MASSIMALE – Somma fino a concorrenza della quale l’Impresa risponde per ogni sinistro nell’assicurazione di responsabilità civile verso Terzi e nell’assicurazione Tutela giudiziaria.
MATRIMONIO – Istituto giuridico tramite il quale due persone, di diverso sesso e in possesso dei requisiti richiesti dalla legge italiana, ufficializzano liberamente e volontariamente davanti ad un ufficiale dello stato civile e alla presenza di due testimoni il loro legame finalizzato alla formazione di una famiglia.
PERDITA DI IMPIEGO NON VOLONTARIA – Si intende per tale il licenziamento, ovverosia l’atto con il quale il datore di lavoro recede unilateralmente dal contratto di lavoro con il suo dipendente, ed il fallimento del datore di lavoro.
POLIZZA – Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO – La somma dovuta dal contraente all’Impresa.
RISCHIO – Probabilità che si avveri l’evento dannoso contro cui è prestata l’assicurazione.
SCHEDA DI POLIZZA – L’esemplare della polizza.
SCOPERTO – La parte dell’ammontare del danno che, per ogni sinistro, resta a carico dell’assicurato. SINISTRO – Il verificarsi dell’evento dannoso contro cui è prestata l’assicurazione ovvero, per la garanzia Tutela giudiziaria, l’insorgere della controversia per la quale è prestata l’assicurazione.
TERZO – Di norma non rivestono qualifica di Terzi:
f) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia;
f) i dipendenti dell’assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
Il Rappresentante legale dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazione Filo diretto Wedding Mod. 5018 ed. 2018-12 // Ultimo aggiornamento 01/12/2018
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
ART. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Intermediario cui è assegnato il contratto assicurativo oppure all’Impresa. A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile se il Contraente non paga entro 30 giorni i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno successivo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
ART. 3 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 4 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il contraente o l’assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
ART. 5 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive
alla comunicazione del contraente o dell’assicurato, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 6 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l'Impresa possono recedere dal contratto.
Il recesso ha effetto:
nel caso di recesso dal Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione;
nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del
Contraente della comunicazione inviata dall’Impresa;
ART. 7 – DIRITTO DI RECESSO
(valido solo per polizze commercializzate con la c.d. vendita diretta)
L’Assicurato dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.
Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
1. dalla data della conclusione del contratto;
2. dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67–undecies del D.Lgs n. 209 del 07 settembre 2005, se tale data è successiva a quella di cui Al punto 1).
Il diritto di recesso non si applica alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese.
Per esercitare il diritto di recesso, l’Assicurato deve inviare, prima dello scadere del termine, una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale dell’Impresa all’indirizzo poco sopra richiamato, dichiarando, con questa comunicazione, che in tale periodo non siano avvenuti sinistri di alcun tipo.
Qualora si sia effettivamente verificato un sinistro, il diritto al recesso non potrà essere esercitato.
Nel caso di dichiarazione non rispondente alla realtà dei fatti, l’Impresa avrà diritto di rivalersi nei confronti dell’Assicurato per ogni spesa e/o onere sostenuto direttamente e/o indirettamente connesso.
Nei confronti dell’Assicurato che esercita il diritto di recesso l'Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Qualora l’Assicurato non eserciti il diritto di recesso, il contratto troverà piena ed integrale applicazione nei termini pattuiti.
ART. 8 – EFFETTO DEL CONTRATTO – EFFICACIA DELLE SINGOLE GARANZIE
Il contratto ha effetto dal momento della sottoscrizione e non prevede alcun tacito rinnovo.
Per quanto riguara la durata delle singole garanzie, questa risulta specificata in ciascuna della sezioni nelle quali si articola il presente contratto.
ART. 9 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato.
ART. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti
obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato.
ART. 11 – DEFINIZIONE DI ASSICURATO
Ai fini del presente contratto, con il termine di assicurato/i si intendono le due persone, residente/i in Italia, che
intendono celebrare la loro unione nuziale. I loro nominativi dovranno risultare sulla scheda di polizza
.
SEZIONE 1 ANNULLAMENTO EVENTO MATRIMONIO
(garanzia sempre inclusa)
ART 1.1 – DECORRENZA DELLA GARANZIA
La presente garanzia avrà effetto a partire dal 30° giorno precedente alla data fissata nelle pubblicazioni per la celebrazione delle nozze. Limitatamente ai casi di decesso ovvero di malattia ovvero di infortunio, di un Assicurato o di entrambi, di gravità tale da impedire la celebrazione del matrimonio, la presente garanzia opererà dalle 24.00 del giorno di stipula della polizza
ART. 1.2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, gli Assicurati del corrispettivo di recesso (comprovato da adeguata documentazione fiscale) derivante dall’annullamento dei servizi tecnico professionali connessi alla celebrazione del matrimonio ed esaustivamente elencati qui di seguito:
operatori fotografici e video ed attività professionale di intrattenimento artistico;
locazione della struttura o, comunque, del luogo prescelto per la celebrazione del matrimonio;
ristoratori, società di catering;
realizzatori torta nuziale;
confezionatori abiti da cerimonia;
realizzatori di bomboniere e partecipazioni;
gioielliere per gli anelli nuziali;
fioristi;
noleggiatori di autoveicoli o altro mezzo di trasporto per gli sposi;
servizio professionale di consulenza prestato agli Assicurati relativamente alle fasi organizzative del matrimonio (c.d. wedding planner)
L’impresa, in aggiunta a quanto sopra, indennizzerà gli Assicurati del corrispettivo di recesso (comprovato da adeguata documentazione fiscale) derivante dall’annullamento dei servizi di biglietteria aerea e ferroviaria nonché dall’annullamento delle prenotazioni presso strutture alberghiere (i.e. camere d’albergo) – destinati al trasporto ed all’alloggio degli invitati alla celebrazione del matrimonio – a condizione che l’acquisto di quanto indicato nel presente comma sia stato effettuato dagli Assicurati e questi ne sostengano integralmente l’onere economico.
L’annullamento dei servizi tecnico professionali di cui sopra, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della stipula della polizza, dovrà essere determinato da uno dei seguenti motivi che determinano altresì l’annullamento del matrimonio:
decesso, malattia o infortunio di un Assicurato o di entrambi, dei genitori, fratelli, sorelle, figli, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta di un Assicurato o di entrambi, di gravità tale da indurre gli Assicurati a desistere dal procedere alla celebrazione del matrimonio nei termini e modi già stabiliti al momento della stipula della presente polizza, a causa delle loro condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate.
danni materiali all'abitazione, allo studio od all'Impresa degli Assicurati o di uno dei due o dei loro familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la loro presenza;
impossibilità degli Assicurati ovvero di uno dei due ovvero dell’officiante a raggiungere il luogo fissato per la celebrazione del matrimonio a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità;
danni alla struttura prescelta per la celebrazione del matrimonio (es: Chiesa o Municipio) di gravità tale da impedirne totalmente la fruibilità. 3 di 17
Resta inteso che l’Impresa provvederà all’indennizzo nei termini di cui sopra anche nell’ipotesi di mancata celebrazione per motivi diversi da quelli stabiliti nell’elenco precedente, dipendenti anche dalla volontà dei due Assicurati o di uno dei due.
In tal caso l’Impresa provvederà all’indennizzo applicando uno scoperto pari al 50% della somma indennizzabile a termine di polizza.
ART 1.3 – MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE
Gli indennizzi avverranno previa deduzione di uno scoperto a carico degli Assicurati pari al 10% da calcolarsi sul corrispettivo di recesso (penale) applicato. Tale scoperto non potrà essere inferiore ad € 100,00 per evento.
Lo scoperto non verrà applicato in caso di decesso degli Assicurati e in caso di ricovero ospedaliero di un Assicurato o di entrambi purchè il ricovero sia ancora in essere alla data fissata per la celebrazione del matrimonio. In tal caso, l’Impresa riconoscerà altresì un indennizzo forfetario aggiunto pari al 10% del massimale per il rimborso delle spese non documentate.
ART 1.4 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del terzo giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento della celebrazione), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894152 oppure al numero 039.9890.723 attivo 24 ore su 24.
IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista e/o addebitata in virtù dell’accordo con i tecnici professionisti scelti dagli Assicurati, nel caso di
cancellazione degli stessi), calcolato alla data in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle
circostanze che hanno determinato l’impossibilità di procedere alla celebrazione del matrimonio.
L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal/i tecnici professionisti in conseguenza di un
ritardo da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento della celebrazione resterà a carico
dell’Assicurato.
ART. 1.5 – DIRITTO DI SUBENTRO
Per ogni annullamento di cui all'articolo 1.2 soggetto a corrispettivo di recesso superiore al 50% del costo pattuito, l'Assicurato riconosce espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si intendono trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da parte dell'Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare.
ART. 1.6 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ANNULLAMENTO
La garanzia non è operante se gli Assicurati provvederanno a celebrare le nozze nei 30 giorni successivi alla data originariamente stabilita.
La garanzia non è altresì operante:
per tutte quelle circostanze impeditive alla celebrazione già conosciute alla stipula della polizza;
terremoti, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici
dell’atomo, naturali o provocati artificialmente;
per tutti quei servizi non risultanti dai preventivi rilasciati dai tecnici professionisti;
qualora l’annullamento derivasse da uso di sostanze stupefacenti o alcolismo;
qualora l’annullamento derivi da convocazione ovvero da qualsiasi altro provvedimento emesso dalla pubblica Autorità;
per tutte quelle voci di spesa non esclusivamente finalizzate alla celebrazione del matrimonio.
ART. 1.7 – DOCUMENTAZIONE DA INVIARE IN CASO DI SINISTRO
- In caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specificata e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- il Certificato di avvenuta pubblicazione - documento necessario per fissare la data del matrimonio - rilasciato dal competente Comune;
- originali delle pubblicazioni di matrimonio;
- stato civile degli Assicurati, rilasciato dalle competenti Autorità almeno 30 giorni dopo l’annullamento
dell’evento.
L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato. La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.
SEZIONE 2 RESPONSABILITA’ CIVILE
(garanzia sempre inclusa)
ART 2.1 – DECORRENZA DELLA GARANZIA
La presente garanzia avrà effetto dalle ore 00.00 del giorno previsto per la formalizzazione del consenso matrimoniale innanzi il Pubblico Ufficiale preposto e fino alle 24.00 ore del giorno successivo.
ART. 2.2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PERSONE ASSICURATE
L’Impresa si obbliga, fino alla concorrenza dei massimali indicati nella Scheda di polizza, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale – connesso alla celebrazione del matrimonio – verificatosi dal momento della formalizzazione del consenso matrimoniale e fino alle 24.00 ore del giorno successivo.
ART. 2.3 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE
Sono esclusi i sinistri:
a) derivanti da furto;
b) derivanti dalla proprietà, possesso, guida ed uso di mezzi di locomozione a motore e/o a trazione animale;
c) conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali;
d) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati da inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo ovvero terremoti, alluvioni, inondazioni, slavine e scioperi;
e) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
f) da detenzione o impiego di esplosivi o di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in
connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
g) derivanti a cose che le persone assicurate detengano a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
h) derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici;
i) indennizzabili a termini della polizza Responsabilità Civile Professionale sottoscritta dal tecnico professionista scelto dagli assicurati
ART. 2.4 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli degli assicurati o di uno di loro nonché ogni altra persona con i medesimi convivente e risultante dallo stato di famiglia.
ART. 2.5 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Impresa, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art.1915 del Codice Civile).
ART. 2.6 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale
che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici e
avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Impresa si impegna a proseguire nella difesa penale dell'Assicurato fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa. Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione
promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’Impresa non riconosce spese incontrate dall’assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
SEZIONE 3 TUTELA LEGALE
(garanzia sempre inclusa)
ART 3.1 – DECORRENZA DELLA GARANZIA
La presente garanzia avrà effetto a partire dal 90° giorno precedente alla data fissata per la celebrazione delle nozze e fino alle ore 24.00 del giorno successivo.
ART. 3.2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l'onere dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale – in ambito penale e civile – in favore degli Assicurati (così come definiti nel precedente art. 11) a seguito di un sinistro connesso alla celebrazione del matrimonio. Le copertura dettagliate al secondo comma del presente articolo operano sia in caso di contenzioso attivo sia in caso di contenzioso passivo.
L'assicurazione, pertanto, è prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall’Assicurato per:
a) l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010;
b) il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte (CTP);
c) l’intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
d) un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell'assicurato con condanna alle spese, nella misura liquidata dal Giudice;
e) gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazione (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), atte a riconoscere il diritto dell’assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso, per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000,00;
f) le transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa;
g) la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti;
h) l’intervento di un avvocato domiciliatario – per giudizi civili di valore superiore a euro 3.000,00 – nel caso in cui il legale prescelto dall’assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente e, pertanto, debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal caso l’Impresa corrisponderà a quest’ultimo i diritti di domiciliazione.
Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta del legale
di fiducia dell’assicurato.
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, anche le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale).
ART. 3.3 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE
Sono esclusi dalla garanzia, oltre alle spese legali relative ad eventi non connessi alla celebrazione del matrimonio:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; b) gli oneri fiscali;
c) le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito, intendendo per
tali sia le ipotesi in cui l’assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l’ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore);
d) le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria; e) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato;
f) le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni; g) le spese per controversie nei confronti di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A..;
h) le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto);
i) le tasse di registro;
j) le controversie afferenti – direttamente o indirettamente – al c.d. diritto di famiglia; k) le controversie di natura giuslavoristica;
ART. 3.4 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata
la polizza oppure all’Impresa. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Unitamente alla denuncia l'assicurato è
tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.
In ogni caso l'assicurato deve trasmettere all’Impresa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Centro Direzionale Colleoni
Ufficio Tutela Legale
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)
contattando il numero 039.9890.724 (dall’estero x00.000.0000.000) ovvero il numero verde 800.894153
ovvero via fax al numero 000.0000000 o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e mail: xxxxxx@xxxxx.xx.
ART. 3.5 – GESTIONE DEL SINISTRO
L’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio ovvero hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa comunicherà proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina.
L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 585/94 e successive modificazioni.
L'assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede
stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.
L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa.
In caso di controversia fra il Contraente ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione potrà essere demandata ad un Arbitro nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
ART. 3.6 – SCELTA DEL LEGALE
Qualora non sia possibile definire la controversia in sede stragiudiziale, ovvero in caso di conflitto d’interessi tra l’Impresa e l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del tribunale ove l’assicurato ha il proprio domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all’Impresa. La procura al Legale designato dovrà essere rilasciata dall’Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
ART. 3.7 – RECUPERO DI SOMME
Spettano integralmente all’assicurato i risarcimenti ottenuti e, in genere, le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano all’Impresa, che li ha sostenuti ed anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziale ovvero concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
ART. 3.8 – VERIFICHE E CONTROLLI
L’Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli inerenti alla vicenda sottesa al sinistro, in merito ai quali l'assicurato è tenuto a fornire ogni informazione richiesta e la documentazioni necessaria, nessuna eccettuata (quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il libro paga prescritto dall’art. 20 DPR 30.6.65 n. 1124, il registro delle fatture ovvero quello dei corrispettivi).
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SEZIONE 4 ASSISTENZA ALLA CASA
(garanzia sempre inclusa)
Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito. ART 4.1 – DECORRENZA DELLA GARANZIA
La presente garanzia avrà effetto a partire dal giorno del matrimonio e avrà durata di un anno.
art. 4.2 – ASSISTENZA ALLA CASA OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa si obbliga a garantire, secondo le modalità ed i limiti di seguito precisati:
a) l’invio di un elettricista a domicilio: in caso di mancanza improvvisa di corrente elettrica in tutta la casa a seguito di guasto o corto-circuito dell'impianto elettrico del domicilio dell'assicurato, la Centrale Operativa 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, provvede ad attivare un tecnico elettricista presso l'abitazione. Sono a carico dell’Impresa il diritto d'uscita, il trasferimento del tecnico e 3 ore complessive di manodopera per la risoluzione dell’emergenza. Sono a carico dell’assicurato la manodopera eccedente, eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione. La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo. Non danno luogo alla prestazione:
1. i guasti al cavo di alimentazione dell’abitazione;
2. l’interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
b) l’invio di un idraulico a domicilio: in caso di otturazione/rottura delle tubature fisse o mobili dell'impianto idraulico o igienico sanitario del domicilio dell'assicurato e conseguente allagamento e/o infiltrazione e/o mancanza d'acqua in tutta la casa, la Centrale Operativa provvede 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, ad attivare un tecnico idraulico presso l'abitazione. Sono a carico
dell’Impresa il diritto d'uscita, il trasferimento del tecnico e 3 ore complessive di manodopera per
la risoluzione dell’emergenza. Sono a carico dell'assicurato la manodopera eccedente, eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione. La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo. Non danno luogo alla prestazione:
1) l’interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore; 2) il semplice guasto di rubinetti;
c) l’invio di un fabbro a domicilio, in caso di:
1. furto, smarrimento, rottura delle chiavi o della serratura della porta d'ingresso;
2. furto o tentato furto al domicilio che compromettano la funzionalità della porta d'ingresso e non garantiscano la sicurezza della stessa;
la Centrale Operativa provvede 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, ad attivare un fabbro presso l'abitazione. Sono a carico dell’Impresa il diritto d'uscita, il trasferimento del tecnico e 3 ore complessive di manodopera per la risoluzione dell’emergenza. Sono a carico dell'assicurato la manodopera eccedente, eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione.
La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo;
d) l’invio di un artigiano per manutenzione ordinaria: su richiesta dell’assicurato la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all’invio di un artigiano (elettricista, fabbro, idraulico) a tariffe convenzionate. In questo caso tutti i costi relativi alla prestazione (manodopera, materiale
ecc.) restano a carico dell’assicurato;
e) il soggiorno in albergo: qualora uno degli eventi che possono generare le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) oppure un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza per furto, tentato furto, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, incendio, fulmine o scoppio, rendano inagibile la casa, la Centrale Operativa organizzerà il soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) dell'assicurato e dei familiari risultanti dallo Stato di Famiglia. Sono a carico dell’Impresa le relative spese fino a un massimo di 3 notti.
Non danno luogo alla prestazione le spese di albergo diverse da quelle sopra indicate. La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo;
f) il rientro immediato: qualora uno degli eventi che possono generare le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) oppure un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza per furto, tentato furto, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, incendio, fulmine o scoppio, rendano necessario e improrogabile il rientro all’abitazione principale dell’assicurato in viaggio o di un suo familiare risultante dallo Stato di Famiglia, la Centrale Operativa organizzerà il rientro immediato dell'assicurato o del familiare risultante dallo Stato di Famiglia. Sono a carico dell’Impresa le relative spese fino a un massimo di Euro 500,00 per evento.
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La prestazione non viene erogata se l’assicurato nel contattare la Centrale Operativa, non fornisca adeguata motivazione delle cause che rendono non procrastinabile il rientro. La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo;
g) la vigilanza del Contenuto dell’abitazione: qualora uno degli eventi che possono generare le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) oppure un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza per furto, tentato furto, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, incendio, fulmine o scoppio, rendano necessaria la salvaguardia del Contenuto dell’abitazione, la Centrale Operativa organizzerà la vigilanza dell’abitazione ovvero la custodia del Contenuto dell’abitazione riposto nel luogo indicato dall’assicurato per il tempo necessario a ripristinare la sicurezza dell’abitazione. Sono a carico dell’Impresa le relative spese fino a un massimo di 24 ore. La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo.
h) blocco e sostituzione delle carte di credito: la Centrale Operativa, in caso di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito possedute dall’assicurato, si impegna ad avvisare le Aziende emittenti tali carte di credito, dal momento in cui l’assicurato notifica il furto o lo smarrimento e si attiva al medesimo tempo per la cancellazione e per la sostituzione di dette carte di credito nonché per la richiesta di un loro duplicato, ove ciò sia possibile;
i) cambio di indirizzo: la Centrale Operativa si impegna a comunicare alle Società emittenti le carte di credito (laddove ciò sia possibile) il cambio di indirizzo dell’zssicurato, intervenuto successivamente all’adesione al contratto e ciò al fine di evitare che le carte di credito dell’assicurato siano inviate ad un indirizzo errato o che siano inviate a Terzi;
j) registrazione documenti: l’assicurato potrà, compilando l’apposita modulistica, far memorizzare dalla Centrale Operativa i dati dei propri documenti personali (patente, passaporto e simili) ed in caso di furto, rapina o smarrimento di detti documenti unitamente alle carte di credito, potrà richiedere alla Centrale Operativa una lista completa delle registrazioni precedentemente effettuate;
k) spese di comunicazione: la Centrale Operativa, in caso di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito, prenderà in carico le eventuali spese di comunicazione documentate (telefono, fax o telex) che si rendessero necessarie al fine di contattare la stessa Centrale Operativa oppure le competenti Autorità al fine di esporre regolare denuncia dei fatti, e ciò fino a concorrenza di Euro 62,00 per sinistro e per anno assicurativo;
l) anticipo denaro contante all’estero: qualora l'assicurato in conseguenza di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito unitamente al denaro contante, debba sostenere all’estero delle spese impreviste, la Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaro all'assicurato stesso e ciò complessivamente fino ad un importo massimo di Euro 930,00 a fronte di adeguata garanzia ottenuta previa verifica ed autorizzazione presso le Società emittenti le carte di credito ed eventualmente presso Istituto di Credito dove sono state rilasciate le carte di credito. L’assicurato si impegna a restituire (mediante bonifico bancario od autorizzando l’addebito sulle carte di credito) il denaro anticipato entro i 14 giorni successivi alla data in cui è stato erogato l’anticipo. La prestazione è operante nei paesi ove esistano
corrispondenti dell’Impresa e purché l'eventuale trasferimento di valuta all'estero non violi le disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'assicurato;
m) pagamento fattura hotel all’estero: qualora l'assicurato in conseguenza di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito unitamente al denaro contante, avvenuti all’estero, non abbia altri mezzi per provvedere al pagamento della fattura dell’hotel, la Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di tale fattura fino ad un importo massimo di Euro 1.650,00 a fronte di adeguata garanzia ottenuta previa verifica ed autorizzazione presso Società emittenti le carte di credito ed eventualmente presso Istituto di Credito dove sono state rilasciate le carte di credito. L’assicurato si impegna a restituire (mediante bonifico bancario od autorizzando l’addebito sulle carte di credito) il denaro anticipato entro i 14 giorni successivi alla data in cui è stato effettuato il pagamento. La prestazione è operante nei paesi ove esistano corrispondenti dell’Impresa e purché l'eventuale trasferimento di valuta all'estero non violi le disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'assicurato;
n) rifacimento documenti: qualora l'assicurato in conseguenza di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito unitamente a passaporto, carta d’identità e/o patente, avvenuti all’estero, debba provvedere ad avviare le pratiche di emergenza necessarie per l’emissione di documenti provvisori necessari alla prosecuzione del viaggio o per far ritorno al suo domicilio, la Centrale Operativa provvederà a mettere in contatto l’assicurato con l’ambasciata italiana più vicina per agevolare per quanto possibile le suddette pratiche.
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SEZIONE 5 ASSISTENZA ALLA PERSONA
(garanzia sempre inclusa)
ART 5.1 – DECORRENZA DELLA GARANZIA
La presente garanzia avrà effetto a partire dal giorno del matrimonio e avrà durata di un anno.
ART. 5.2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di malattia, infortunio o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.
ART. 5.3 – CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Qualora a seguito di malattia o infortunio, occorresse accertare lo stato di salute dell'Assicurato, l’Impresa metterà a disposizione il Servizio Medico della Centrale Operativa per i contatti o gli accertamenti necessari per affrontare la prima emergenza sanitaria.
ART. 5.4 – INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
Qualora l'Assicurato, in viaggio in Italia, necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, l’Impresa tramite la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 8) e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici generici pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, l’Impresa invierà il medico richiesto gratuitamente.
In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, l’ Impresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso.
ART. 5.5 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA ALLA PERSONA
Sono escluse le prestazioni per eventi causati da:
a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, altri fenomeni naturali; c) sviluppo comunque insorto, controllato o no, d’energia nucleare o di radioattività;
d) dolo dell'assicurato.
L’Impresa non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa. Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente
contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l’assicurato
a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla
Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.
Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali.
Per qualsiasi richiesta di informazione l'assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa, restando inteso che il contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'assicurazione.
La Centrale Operativa non è responsabile per ritardi o impedimenti che possano insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di assistenza, in caso di interventi delle Autorità locali che vietino l'intervento ovvero dovuti a cause di forza maggiore. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si applicano le disposizioni di legge.
ART. 5.6 – MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA (Valide per la sez. 4 e per la sez. 5)
In caso di necessità o di richiesta di prestazione, l'assicurato dovrà chiamare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno al numero verde
800 - 894152 (x00.000.0000.000 per chi chiama dall’estero) ovvero qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, al numero 039.9890.723. L'assicurato o chi per lui dovrà in ogni caso comunicare con precisione:
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1. nome e cognome;
2. numero di polizza;
3. indirizzo e recapito telefonico;
4. luogo dove si trova e recapito ove contattarlo in caso di bisogno. L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita del diritto alla prestazione.
SEZIONE 6
ANNULLAMENTO LUNA DI MIELE (Viaggio di nozze)
(garanzia facoltativa)
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
ART 6.1 – DECORRENZA DELLA GARANZIA
La presente garanzia avrà effetto a partire dal 90° giorno precedente alla data fissata per la celebrazione delle nozze e fino alle ore 24.00 del giorno successivo, fermo restando che la prenotazione del viaggio dovrà avvenire in una data antecedente a quella prevista per la celebrazione del matrimonio.
ART. 6.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa, appurata l’effettiva mancata celebrazione del matrimonio ai sensi del presente contratto, a seguito del verificarsi di una condizione prevista all’art. 1.2, indennizzerà gli Assicurati del corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici (connessi al viaggio di nozze).
ART 6.3 - MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE
L'assicurazione è prestata fino al costo totale del viaggio di nozze entro il massimale indicato nella scheda di polizza (compresi i costi di gestione pratica, gli adeguamenti carburante, le fees di agenzia, le tasse aeroportuali non rimborsabili ed i visti). Gli indennizzi avverranno previa deduzione di uno scoperto
a carico dell’Assicurato pari al 15% da calcolarsi sul corrispettivo di recesso (penale) applicato. Tale
scoperto non potrà essere inferiore ad € 50,00 per Assicurato.Lo scoperto non verrà applicato nei casi di decesso o ricovero ospedaliero.
ART 6.4 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800-894152 oppure al numero 039.9890.723 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni.
L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione.
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da
parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato nell’articolo 6.3.
L’Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di
non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato nell’articolo 6.3.
Q ualora l'Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine
di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 25% tranne nei casi di morte o ricovero ospedaliero.
L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso.
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L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni
dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata
produzione da parte dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale
prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour
O perator resterà a carico dell’Assicurato.
ART. 6.5 - IMPEGNO DELL’IMPRESA
L’Impresa, qualora l'Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia stessa.
Qualora per ragioni imputabili a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. la suddetta liquidazione avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo da liquidare.
ART. 6.6 - DIRITTO DI SUBENTRO
Per ogni annullamento viaggio di cui all'articolo 6.1, soggetto a corrispettivo di recesso superiore al 50%, l'Assicurato riconosce espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si intendono trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da parte dell'Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare.
SEZIONE 7 INFORTUNI SPOSI
(garanzia facoltativa)
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
ART 7.1 – DECORRENZA DELLA GARANZIA
La presente garanzia avrà effetto a partire dalla data di stipula della polizza e avrà durata annuale.
ART. 7.2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa pagherà gli indennizzi corrispondenti ai massimali assicurati indicati nella scheda di polizza qualora l'Assicurato subisca, durante il periodo di validità della garanzia, danni derivanti dalle conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio e che entro un anno provochino:
- morte;
- invalidità permanente.
ART. 7.3 – LIMITI DI ETÀ
Sono assicurabili le persone che al momento della stipulazione della polizza non hanno ancora compiuto
i 75 anni di età, fermo restando che l’assicurazione rimane in vigore per chi già in precedenza assicurato.
ART. 7.4 – CAPITALI ASSICURATI E CUMULO
I massimali assicurati per Assicurato sono quelli indicati sulla Scheda di polizza. Le garanzie prestate sono:
- Caso morte
- Caso invalidità permanente
I due indennizzi non sono cumulabili; in particolare, qualora a seguito di infortunio l’Impresa liquidi un indennizzo per invalidità permanente e successivamente intervenga la morte dell'Assicurato, ascrivibile alla stessa causa che ha originato la prima liquidazione, l'ulteriore indennizzo andrà a coprire la differenza fino al massimale assicurato.
Resta convenuto che in caso di evento che colpisca più Assicurati con l’Impresa, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare l’importo di € 300.000,00 per polizza e per evento.
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ART. 7.5 – DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall'Assicurato all’Impresa, non appena questi ne abbia la possibilità, contattando telefonicamente la Centrale Operativa.
L'Assicurato è comunque tenuto ad inviare per iscritto denuncia all'Intermediario cui è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari indicati, devono consentire all’Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari.
ART. 7.6 – RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
L’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'Art.1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
ART. 7.7 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA INFORTUNI
Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, la garanzia non è operante per gli infortuni derivanti da:
a) guida di veicoli o natanti che non siano ad uso privato per i quali l'Assicurato non abbia le prescritte abilitazioni;
b) guida od uso, anche in qualità di passeggero, di mezzi di locomozione aerei o subacquei;
c) dalla pratica del volo da diporto o sportivo anche con l'uso di deltaplani con o senza motore, di ultraleggeri, di alianti, nonché dalla guida ed uso di mezzi subacquei;
d) dall'esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali nelle loro varie forme, rugby, football americano, hockey, snowboard, skate-board, scalata di roccia di grado superiore al 3° della scala U.I.A.A., scalata di ghiaccio, free climbing (arrampicata libera), discesa di rapide, speleologia, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci estremo, bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
e) dalla partecipazione a competizioni, e relative prove, ippiche, calcistiche e sciistiche, ciclistiche, di pallacanestro, di pallavolo organizzate dalle relative federazioni o enti sportivi similari o patrocinate dagli stessi; sono comunque comprese le gare aziendali e interaziendali;
f) da delitti compiuti o tentati dall'Assicurato e da atti contro la propria persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
g) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio non preesistente al contratto;
h) dall’uso non terapeutico di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni e similari;
i) da ubriachezza quando l'Assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore; di qualsiasi genere. j) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, od eruzioni vulcaniche;
k) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X).
ART. 7.8 – CRITERI DI INDENNIZZO
Caso Morte:
qualora si verifichi un infortunio, indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa effettua il pagamento della somma assicurata ai beneficiari designati, o in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o legittimi.
Il pagamento della somma assicurata avverrà purché la morte avvenga entro un anno dal giorno dell’infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.
Morte presunta:
qualora il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato e le autorità competenti ne avessero dichiarato la morte presunta, l’Impresa provvederà al pagamento della somma assicurata prevista in caso di morte.
Invalidità Permanente:
qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa effettua il pagamento di una percentuale del massimale assicurato per invalidità permanente, in proporzione al grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri della tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30-6- 1965 n° 1124 e successive modifiche, relative al settore "Industria" con rinuncia dell’Impresa alla applicazione della franchigia ivi prevista e con l’intesa che sarà liquidato il capitale anziché la rendita.
ART. 7.9 – FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE
L’indennizzo per invalidità permanente è dovuto esclusivamente per il caso in cui il grado di invalidità permanente sia superiore a 5 punti percentuali dell’invalidità permanente totale; in tal caso l’indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente i 5 punti percentuali. Resta inteso che per percentuali di invalidità permanente superiori al 65% la franchigia non verrà applicata.
SEZIONE 8
PERDITA DI IMPIEGO NON VOLONTARIA
(garanzia facoltativa)
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
ART 8.1 – DECORRENZA DELLA GARANZIA
La presente garanzia avrà effetto a partire dalla data di stipula della polizza e avrà durata annuale.
ART. 8.2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Perdita d’Impiego (“Garanzia PI”)
La presente garanzia opera esclusivamente nei confronti degli Assicurati che, al momento della stipula della polizza siano lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da almeno 6 mesi e abbiano superato il periodo di prova.
La presente garanzia opererà a seguito della perdita di impiego non volontaria, non conosciuta e non prevedibile al momento della stipula della polizza, fermo restando che – condizione di operatività della medesima – rimane la celebrazione del matrimonio ovvero l’annullamento per uno dei motivi richiamati all’art. 1.2, con l’esclusione di quelli dipendenti dalla volontà dei due Assicurati o di uno dei due; in
quest’ultima ipotesi la garanzia non opererà.
L’Impresa liquiderà mensilmente all’Assicurato una somma pari all’80% dell’importo netto percepito, di cui all’ultima busta paga documentata, con un massimo di euro 2.500,00.
Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente alla perdita di impiego non volontaria, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un’attività regolarmente remunerata di altra natura, l’indennizzo non sarà più dovuto.
L’operatività della presente copertura prevede:
(i) un periodo minimo intercorrente tra la stipula della polizza e la perdita di impiego non volontaria pari a 30 gg (c.d. periodo di carenza);
(ii) verificato il superamento del periodo di carenza di cui al punto precedente, il presente contratto prevede un periodo di franchigia assoluta di 60 (sessanta) giorni che decorre dal primo giorno successivo alla perdita di impiego non volontaria;
(iii) verificatesi le condizioni di cui ai primi due punti, l’Impresa provvederà all’erogazione di quanto previsto al terzo comma dell’art. 8.2, per un periodo massimo di tre mesi, al termine dei quali l’erogazione resterà sospesa per altri due mesi;
(iv) decorso il bimestre di cui al punto tre l’Impresa, acquisita la documentazione attestante lo stato di non occupazione dell’Assicurato, provvede all’erogazione di quanto previsto al terzo comma dell’art. 8.2 per un periodo massimo di ulteriori tre mesi ed a concorrenza del massimale assicurato, al termine dei quali la copertura si intende automaticamente cessata.
ART. 8.3 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA PERDITA DI IMPIEGO
Le coperture sono escluse nei casi in cui la perdita di impiego sia causata da: 1. dolo dell’Assicurato;
2. licenziamento per giusta causa;
3. fatti avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e
l’invasione;
4. azioni intenzionali dell’Assicurato quali, ad esempio, il tentato suicidio e la mutilazione volontaria; 5. uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o
cronico;
6. incidente aereo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
7. partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
8. infortuni già verificatisi o malattie già in essere, anche se non noti o diagnosticati, alla Data di
decorrenza dell’assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi; 9. stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche;
10. conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
11. conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
12. malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate.
ART. 8.4 – DOCUMENTAZIONE DA INVIARE IN CASO DI SINISTRO
A seguito del verificarsi di un sinistro rientrante nella presente garanzia, l’assicurato per poter ottenere l’indennizzo, dovrà inviare:
1. copia della lettera e/o contratto di assunzione;
2. copia ultima busta paga con l’evidenza dell’importo netto percepito;
3. eventuale documentazione attestante lo stato di non occupazione;
4. documentazione attestante la celebrazione del matrimonio ovvero, in caso di annullamento, la documentazione indicata all’articolo 1.7.
L’Impresa, prima di procedere alla liquidazione si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato. La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto all’indennizzo.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde
800 – 894152
dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero x00.000.0000.000 comunicando subito le seguenti informazioni:
Nome e Cognome.
Numero di polizza.
Motivo della chiamata.
Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi. La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri
Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – Xxxxxx Xxxxxxxx – 00000 XXXXXX XXXXXXX (XX)
Per eventuali reclami scrivere a
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx Xxxxxxx – MB - fax 039/6890.432 - xxxxxxx@xxxxx.xx
in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 XXXX (XX)
GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB
Il contraente può richiedere le credenziali per l’accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell’Impresa xxx.xxxxx.xx.xx voce “Richiedi le tue credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina.
Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.
L’accesso all’area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativa a:
a) le coperture assicurative in essere;
b) le condizioni contrattuali sottoscritte;
c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.
In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell’Impresa al numero x00.000.0000.000.
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELLA SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, La informiamo che Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia") intende trattare dati personali che La riguardano, nell’ambito delle attività a Lei prestata dalla Compagnia.
1. Titolarità e contatti
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX). E' possibile contattare i responsabili dei trattamenti e il responsabile della protezione dati (DPO) presso la Direzione Risorse Umane, xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX).
2. Trattamenti e finalità
I dati personali, con riferimento anche a dati di natura particolare (c.d. sensibili) definiti tali ai sensi della normativa vigente, forniti o acquisiti, saranno utilizzati per:
a) finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati personali è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell’Interessato può comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta;
b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell’Interessato o di terzi, dei dati personali necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce;
c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso;
d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35/2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso.
3. Profilazione
Le attività di profilazione, definite tali ai sensi dell'art.4 del reg. UE 2017/679 svolte sono unicamente asservite alla esecuzione dei trattamenti attinenti le pratiche assicurative di cui al punto (a) del paragrafo 2 nonchè rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti di cui al punto (c) e all'esecuzione di attività di contatto per promuovere offerte di prodotti della Compagnia di cui al punto (d) del paragrafo 2.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti. I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e autocarrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.
5. Tipologia dei dati trattati, localizzazione dei dati e dei trattamenti, periodo di conservazione dei dati
In relazione alle finalità descritte, l'utilizzo dei dati personali è limitato ai soli dati necessari alla conclusione e gestione dei trattamenti previsti con la presente informativa.
I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche di elaborazione e conservazione strettamente correlate alle finalità stesse o dettate da leggi e disposizioni delle Autorità e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali contro i rischi di accesso e divulgazione impropri nonché la loro distruzione al cessare della finalità, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione derivanti da indicazioni normative o delle Autorità.
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta espicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione tramessa, indicazioni delle Autorità.
6. Diritti dell’interessato
L’interessato, in relazione ai predetti trattamenti, può esercitare i diritti di accesso, revoca, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione con riferimento alla vigente normativa in materia di privacy. Per l’esercizio dei diritti sopracitati l'interessato potrà rivolgersi, mediante raccomandata AR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e- mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente.
Set Informativo Filo diretto Wedding Mod. 5018 ed. 2018-12 // Ultimo aggiornamento 01/12/2018