Contract
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito le “Condizioni Generali”) si applicano a tutte le forniture di beni, opere o servizi effettuate dalla Vostra società (di seguito il “Fornitore”) a favore di Alcon Italia S.p.A. (di seguito “Alcon”), così come descritti nell’Ordine di acquisto (in seguito “Ordine”) e, ove disponibile, nella Documentazione Tecnica (come definita di seguito), venendo l’Ordine e le Condizioni Generali a costituire congiuntamente l’intero accordo delle parti (“Accordo”).
Nessuna variazione dell’Accordo sarà valida se non fatta per iscritto. Nessun termine, condizione a stampa o a stampiglia, eventualmente contenuto in offerte, preventivi, attestazioni, conferme o fatture rimesse dal Fornitore ad Alcon potrà in alcun modo modificare o sostituire le previsioni dell’Accordo o risultare altrimenti vincolante per Alcon, salvo espressa e differente pattuizione scritta tra le parti.
In caso di conflitto tra l’Ordine e le Condizioni Generali, queste ultime devono ritenersi prevalenti, salvo non sia stato convenuto diversamente.
Il Fornitore rinuncia all’applicazione di eventuali proprie condizioni generali e particolari di vendita che dovranno, quindi, ritenersi prive di ogni efficacia tra le parti.
2. DEFINIZIONI
Nel contesto delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato qui sotto rispettivamente assegnato a ciascuno di essi:
(1) Con "Bene" devono intendersi tutti i materiali, macchinari, prodotti, opere o servizi oggetto della specifica fornitura a favore di Alcon;
(2) Con “Documentazione Tecnica” si intende qualunque tipo di documentazione tecnica fornita in qualsiasi forma, da e/o per conto di Alcon al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza per la produzione/fornitura del Bene;
(3) Con “Fornitore” si intende indistintamente la parte che cede, realizza o fornisce il Bene ad Alcon;
(4) Con “Modello” si intende il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Alcon ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
(5) Con “Parti” devono intendersi Alcon e il Fornitore.
3.PERFEZIONAMENTO
L’Ordine diventa impegnativo ed irrevocabile per Alcon a partire dal momento in cui pervenga alla stessa la conferma d’ordine da parte del Fornitore.
Con l'accettazione dell’Ordine o l’invio del Bene in conformità all’Ordine stesso, il Fornitore si impegna ad applicare i termini e le condizioni ivi indicate. Resta inteso che Alcon potrà inviare l’Ordine al Fornitore, alternativamente o cumulativamente, a mezzo corriere, posta ordinaria, posta elettronica, telefax e che, a esclusiva discrezione di Alcon, ciascun Ordine potrà essere sottoscritto anche a mezzo di firma elettronica, dovendosi considerare il Fornitore tenuto ad accettare la forma e le modalità di volta in volta utilizzate da Alcon.
4.QUALITA’
Il Fornitore garantisce che il Bene è realizzato o fornito in linea con le richieste di Alcon, esente da difetti, utilizzando materie prime di elevata qualità nel rispetto delle procedure standard industriali più recenti e di tutte le vigenti normative correttamente etichettato, idoneo all'uso previsto e conforme a tutte le specifiche tecniche indicate nell’Ordine o riportate nella Documentazione Tecnica, ove disponibile. Il Fornitore garantisce altresì che l'attività posta in
essere per realizzare o fornire il Bene è esente da vizi e soddisfa tutti i requisiti previsti da leggi, regolamenti e standard applicabili.
5. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE
Il Fornitore, i suoi dipendenti, agenti e subappaltatori forniranno il Bene e ottempereranno a tutte le proprie obbligazioni ai sensi del presente Accordo, con competenza e cura ragionevoli, in modo tempestivo e professionale, e mediante l’utilizzo di personale adeguatamente qualificato ed esperto.
Il Fornitore garantisce che il Bene è conforme a quanto pattuito nell’Ordine, libero da oneri e diritti altrui, di qualità soddisfacente, che è nuovo e mai utilizzato, realizzato con materiali di prima qualità, lavorazione e design e che è realizzato con diligenza e perizia. Il Fornitore garantisce altresì il buon funzionamento del Bene, le qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinato nonché l’assenza di vizi, esistenti e sopravvenuti, impegnandosi ad eliminarli nel caso si manifestassero durante l’utilizzo del Bene. Inoltre, il Bene dovrà essere coperto da garanzia da parte del Fornitore dalla data della consegna o accettazione, per i vizi normalmente riconoscibili, o dalla scoperta del difetto, per i vizi occulti. Sono equiparati ai vizi occulti anche i difetti eventualmente scoperti al momento del disimballo o con il primo utilizzo del Bene. Alcon notificherà al Fornitore il difetto riscontrato entro 60 giorni dalla scoperta. Qualora venga accertato un difetto o una non conformità del Bene entro il suddetto termine, il Fornitore dovrà tempestivamente provvedere alla riparazione o sostituzione dello stesso a proprie spese. In alternativa, Alcon avrà facoltà di eliminare i difetti o i vizi direttamente o a mezzo terzi, addebitando al Fornitore le spese nelle quali sia incorsa. Resta in ogni caso salva la responsabilità del Fornitore per la difettosità o non conformità del Bene fornito e per i danni da ciò derivanti ad Alcon o a terzi, in conformità con le normative nazionali e comunitarie. Qualora il Bene, o parte di esso, sia prodotto o realizzato o fornito da una parte terza, il Fornitore dovrà trasmettere ad Alcon evidenze di ogni garanzia copertura e/o accordo di manutenzione che il Fornitore abbia ricevuto dal terzo in relazione a tale Xxxx.
Ove presenti, Il Fornitore si obbliga a farsi carico dell’eventuale trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, degli imballaggi e/o dei materiali, dando evidenza ad Alcon, su sua richiesta, del possesso di tutte le autorizzazioni necessarie, anche dei soggetti terzi di cui il Fornitore intenda avvalersi, nonché registrando e/o facendo registrare ai soggetti terzi la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in esecuzione dell’Accordo, dandone comunicazione ad Alcon con idonea reportistica.
Il Fornitore garantisce inoltre l’utilizzo di personale regolarmente assunto e dichiara di provvedere nei termini di legge al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e al versamento dei contributi retributivi, previdenziali, contributivi e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi al proprio personale, assumendosi altresì ogni responsabilità per gli eventuali danni o infortuni causati al medesimo personale dell’esecuzione dell’Accordo, dovendosi escludere qualsiasi responsabilità solidale di Alcon e in ogni caso tenendo indenne quest’ultima da ogni responsabilità a riguardo.
Nell’eventualità in cui Alcon dovesse incorrere nella responsabilità solidale prevista dall’art. 29, co. 2, D. Lgs. n. 276/2003, e sue successive modificazioni, il Fornitore corrisponderà ad Alcon l’importo corrispondente al pagamento cui è stata obbligata in via solidale, salvo e impregiudicato il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.
In caso di accordato subappalto, nei termini di cui al successivo articolo 11, il Fornitore dovrà fornire la medesima documentazione e prestare le medesime garanzie anche per qualsiasi subappaltatore della cui opera si sia avvalsa.
6.DIFETTI
Il Fornitore è sempre tenuto all'obbligo di prova, verifica, controllo di qualità del Bene e, se necessario, presentazione dei relativi certificati di analisi ad Alcon.
Alcon non è obbligata a testare il Bene, ma si riserva il diritto di controllarlo , rifiutarlo o restituirlo al Fornitore a spese dello stesso, anche se sia stato provvisoriamente trattenuto a magazzino, qualora il Bene risulti (a) in eccesso rispetto alla quantità ordinata, (b) non conforme alle specifiche richieste, difettoso o inidoneo oppure (c) non conforme alla legislazione vigente o alle policies Alcon.
Fatto salvo ogni diritto spettante ad Alcon ai sensi dell’Ordine e dell’Accordo, nonchè per legge, il Fornitore, su richiesta di Alcon ed entro il ragionevole termine fissato dalla stessa, dovrà provvedere a riparare o sostituire il Bene difettoso. Qualora il Fornitore non provveda a quanto sopra previsto, Alcon potrà, alternativamente ed a sua discrezione, (i) risolvere l’Accordo o l’Ordine, (ii) ottenere una congrua riduzione del prezzo del Bene difettoso, oppure
(iii) qualora solo parte del Bene sia difettoso, far eseguire da terzi di sua scelta ed a spese del Fornitore la fornitura del Bene non conforme.
Il Fornitore dovrà sostituire o riparare il Bene difettoso entro sette (7) giorni dalla data della notifica di Alcon o entro il diverso periodo di tempo concordato dalle Parti per iscritto. Al verificarsi di uno degli eventi di cui ai punti che precedono, il Fornitore dovrà, a proprie spese
(i) ritirare il Bene che è stato rifiutato o che Alcon chiede venga riparato o sostituito presso Alcon e (ii) restituire il Bene sostituito o riparato ad Alcon presso la sede indicata. Se il Bene non è stato reso o fornito in conformità alle presenti condizioni, Alcon ha il diritto di rifiutare il Bene e annullare l’Ordine, senza incorrere in alcuna responsabilità e senza che il Fornitore possa richiedere alcun indennizzo o risarcimento. Nel caso di rifiuto del Xxxx, il Fornitore dovrà immediatamente rimborsare tutti i pagamenti effettuati da Alcon in relazione a tale Xxxx.
Qualora, in ottemperanza al disposto di norme applicabili in materia, Alcon decida di intraprendere una campagna di richiamo o comunque di sostituzione dei propri prodotti a causa di difetti dei Beni fornitile dal Fornitore, in tal caso il Fornitore terrà indenne Alcon da qualsiasi azione, diritto pretesa di terzi al riguardo nonchè da ogni costo, onere e spesa necessari per la realizzazione della campagna di richiamo o di sostituzione.
7.PAGAMENTO
Alcon è tenuta al pagamento della fattura entro il termine indicato sull’Ordine.
I corrispettivi verranno pagati dietro presentazione di regolare fattura elettronica e di prospetto esplicativo delle attività effettivamente svolte. La fattura dovrà tassativamente riportare il numero dell’Ordine, il codice del Bene, la descrizione completa del Bene, la quantità e qualsiasi altra informazione richiesta da Alcon o prevista ai sensi di legge.
Le fatture elettroniche dovranno essere emesse utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI), secondo il formato XML e le modalità previste dalle disposizioni tecniche di riferimento, di cui al provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.
In particolare, al fine di consentire la corretta trasmissione delle fatture elettroniche, il Fornitore dovrà inviare le fatture utilizzando il codice destinatario di Alcon rilasciato dallo SDI (IRKA1JB) ovvero, in alternativa, l’indirizzo specifico di Posta Elettronica Certificata (PEC: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx-xxx.xx).
Qualora il Fornitore fosse esonerato dall’obbligo di emissione di fattura elettronica, le fatture dovranno essere inviate in formato .pdf al seguente indirizzo e-mail: xxxx00.xxxxx@xxxxx.xxx. Ai sensi dell’art. 5 co. 1 parte seconda del D.Lgs. 231/2002, così come sostituito dal X.Xxx.
n. 192/2012, in caso di ritardato pagamento per colpa imputabile ad Alcon matureranno a favore del Fornitore interessi di mora convenzionalmente stabiliti nella misura del 4% annuo. Se la consegna è effettuata prima della data originariamente concordata, il pagamento sarà comunque effettuato entro il termine concordato basandosi sulla data di consegna così come originariamente pattuita. Nel caso fosse autorizzato un pagamento in anticipo rispetto
all’Ordine, il Fornitore dovrà ottenere a favore di Alcon una fideiussione bancaria, a prima richiesta, a garanzia dell’importo anticipato per tutta la durata del rapporto e sino a che tutti gli obblighi contrattuali del Fornitore non saranno soddisfatti.
8.CONSEGNA E RISCHIO
La titolarità del Bene e il rischio di perdita si trasferiscono su Alcon soltanto con l’accettazione definitiva del Bene attestata per iscritto, previa verifica dello stesso da parte di Alcon, o con la regolare presa in consegna del Bene da parte di Alcon presso i propri locali o, in subordine, in differenti luoghi concordati per iscritto tra le Parti, attestata dalla sottoscrizione del documento di trasporto. Al momento della consegna, il Fornitore si assicurerà che il Xxxx è accettato o ricevuto per iscritto da un addetto debitamente autorizzato da Alcon. I documenti di trasporto dovranno riportare numero di lotto corretto, identificazione del Bene, numero di Ordine e luogo di consegna. Ogni lotto dovrà essere imballato adeguatamente e in modo sicuro a cura del Fornitore, etichettato con nome del corriere, descrizione del Bene, numero di lotto/partita e data di scadenza, se necessaria. Le consegne saranno effettuate durante il normale orario di lavoro alla destinazione comunicata da Alcon. Il Fornitore consegnerà il Bene con la documentazione necessaria per consentire ad Alcon di utilizzare il Bene in modo sicuro ed efficace. Il rispetto del termine di consegna è essenziale per la corretta esecuzione del presente Ordine. Diversamente da quanto precede, Alcon si riserva il diritto di comunicare al Fornitore la propria decisione di recedere dal presente rapporto ovvero di acquistare articoli sostitutivi e addebitare al Fornitore ogni eventuale perdita subita, senza che ciò comporti responsabilità alcuna a carico di Alcon e riservandosi ogni altra eventuale azione. Se sono richiesti campioni e/o modelli con l’Ordine, il Fornitore non potrà spedire i quantitativi previsti fino a quando Alcon non avrà approvato per iscritto i campioni e o i modelli del Fornitore.
9.PENALI
La data di consegna del Bene è termine essenziale e improrogabile. In caso di ritardata consegna, Alcon potrà applicare una penale pari al 3% del valore totale dell’ordine per ogni settimana di ritardo fino a un massimo di 5 settimane consecutive. Superato tale termine, l’Ordine dovrà ritenersi annullato. Il Fornitore sarà tenuto a pagare le penali previste nelle presenti Condizioni Generali senza avviso preliminare di inadempienza da parte di Alcon, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno subito. Se non diversamente pattuito, per l’applicazione delle penali si farà riferimento ai giorni solari.
10. RESPONSIBLE PROCUREMENT
Il Fornitore si impegna nei confronti di Alcon ad applicare e rispettare: (i) tutte le leggi e i regolamenti applicabili, compresi quelli legati alla lotta alla corruzione; (ii) gli standard del settore di riferimento; (iii) il Codice dei Fornitori nonché le policy, le linee guida e gli altri codici adottati da Alcon che risultino rilevanti in relazione alle attività oggetto del presente Ordine, tutti disponibili sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxx-xx/xxxxxxxxx- responsibility/business-conduct/ethics-governance-compliance.
Il Fornitore dichiara sin d’ora di aver preso visione dei suddetti codici, policy e linee guida e si obbliga a rispettare le condizioni ivi contenute. Il Fornitore si impegna altresì a fornire informazioni, su richiesta di Alcon e nelle modalità da essa indicate, relative alla propria gestione di diritti dei lavoratori, salute e sicurezza, tutela dei diritti degli animali, anticorruzione, concorrenza leale e riservatezza dei dati.
Il Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001 e di essere a conoscenza del fatto che Alcon ha adottato un Modello, impegnandosi a rispettarlo.
Il Fornitore s’impegna altresì ad imporre ai propri collaboratori, eventuali subcontraenti e subfornitori i suddetti principi, valori e politiche, vigilando regolarmente sull’effettivo rispetto di tale obbligo da parte degli stessi.
Ove necessario, Fornitore si impegna a presentare preventivamente e regolarmente il DUVRI, avendo riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione da svolgere, nonché alle specificità del sito ove tale prestazione verrà eseguita.
Il Fornitore riconosce che Alcon ha diritto di verificare in ogni momento, direttamente o tramite terzi, l’avvenuto adempimento, da parte del Fornitore, degli obblighi da quest’ultimo assunti ai sensi del presente articolo. Il Fornitore si impegna a fare il possibile per correggere eventuali non conformità rilevate ed informare Alcon sulle attività implementate per rimediare.
Resta inteso che la violazione da parte del Fornitore di qualsiasi disposizione del presente articolo sarà circostanza tale da costituire grave inadempimento contrattuale, dando titolo e diritto ad Alcon di risolvere anticipatamente il presente accordo ai sensi dell’art. 1456 c.c. e ferma restando la risarcibilità degli eventuali danni patiti da Alcon per causa del Fornitore.
11. SUBAPPALTO
Il subappalto della fornitura dei Beni commissionate da Alcon al Fornitore è vietato, salvo consenso scritto di Alcon. Ogni valutazione in merito al rilascio del consenso da parte di Alcon sarà subordinato alla previa e inderogabile acquisizione da parte del Fornitore della documentazione idonea a evidenziare il rispetto delle norme e degli obblighi di legge, nonché degli adeguati standard qualitativi da parte del subappaltatore. Sarà onere e obbligo del Fornitore raccogliere ed inviare ad Alcon la suddetta documentazione. Il consenso al subappalto non implica limitazioni o esonero dalle responsabilità previste in capo al Fornitore che rimarrà il solo ed esclusivo responsabile dell’adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Accordo nei confronti di Alcon, anche per l’esecuzione delle attività subappaltate. In ogni caso, l’inosservanza da parte del Fornitore degli impegni di cui al presente articolo verrà considerata da Alcon circostanza tale da costituire grave inadempimento, dando titolo e diritto ad Alcon di risolvere il rapporto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
12. RISERVATEZZA
Il Fornitore si impegna a mantenere riservato e a non divulgare a terzi senza previo consenso scritto di Alcon e salvo quanto strettamente necessario, il contenuto dell’Accordo, nonché i termini e le condizioni in esso previsti e ogni informazione o materiale prodotti durante il rapporto. Ogni copia o materiale che contenga informazioni, dati o contenuti riservati, incluso quello che contenga informazioni, dati o contenuti derivati dai medesimi, dovrà essere utilizzato internamente e scambiato solo tra le Parti. Diversamente, il Fornitore farà in modo che qualsiasi destinatario stipuli un impegno di riservatezza per iscritto con il Fornitore a condizioni sostanzialmente equivalenti al presente Accordo, fornendone copia ad Alcon, dietro richiesta di quest’ultima. Il Fornitore si impegna a non divulgare a terzi né a utilizzare per scopi diversi dall’esecuzione dell’Accordo, informazioni di natura tecnica e commerciale di Alcon, inclusi i disegni, schizzi, modelli, stampi, campioni e componenti, forniti da Alcon per l’esecuzione dell’Ordine stesso o comunque acquisiti nel corso dell’esecuzione del rapporto con Alcon. Tale divieto dovrà considerarsi vincolante per il Fornitore, dipendenti, consulenti, rappresentanti ed eventuali subappaltatori e suoi aventi causa anche successivamente all’estinzione dell’Accordo con Alcon per ulteriori 5 anni e sarà vincolante anche in caso di modifica della ragione sociale e della struttura proprietaria del Fornitore e in relazione a rapporti simili per i quali le informazioni riservate potrebbero essere utilizzate dalle Parti. In caso di violazione Alcon potrà agire per ottenere il risarcimento dei danni, ferma restando la facoltà di perseguire il Fornitore ai sensi degli artt. 000-000-000 c.p.. L’impegno di riservatezza previsto in questo articolo non si estende a quelle informazioni o materiali che siano o diventino di pubblico dominio oppure che siano legittimamente richieste dall’autorità amministrativa o giudiziaria.
13.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PROTEZIONE DEI DATI
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Reg UE 679/2016), le Parti riconoscono reciprocamente che il trattamento dei Dati Personali di cui verranno a conoscenza in quanto presenti in questo Accordo è necessario all’esecuzione delle attività ivi previste e sarà condotto nel rispetto dalla normativa vigente sulla Protezione dei Dati Personali. Alcon ed il Fornitore, in persona del loro legale rappresentante p.t., sono pertanto Titolari autonomi ai sensi del richiamato Regolamento, ciascuno per quanto di propria competenza. Le Parti altresì riconoscono di essere mutualmente edotte circa la possibilità di esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli da 15 a 21 del Regolamento e che i Dati saranno trattati e conservati per il tempo necessario all’adempimento degli obblighi previsti dall’Accordo nonché per l’ulteriore tempo richiesto dalla legge.
Il Fornitore si impegna a trattare i Dati Personali di Alcon soltanto nella misura necessaria ad adempiere ai propri obblighi ai sensi dell’Accordo, senza divulgarli a terzi a meno che ciò non sia necessario per l’adempimento. Il Fornitore dovrà altresì limitare la condivisione dei Dati Personali all’interno della sua struttura e mantenere appropriate misure tecniche per proteggere tali Dati Personali contro il trattamento illecito o non autorizzato o la loro perdita accidentale. Nel caso ciò accada, il Fornitore deve comunicare ad Alcon entro le successive 24 ore la perdita, furto, violazione o accesso non autorizzato.
14.SPEDIZIONI
Per le spedizioni richieste da Alcon, il Fornitore deve utilizzare corrieri abilitati e riconosciuti sul territorio nazionale e/o internazionale, dotati di idonea assicurazione per la merce trasportata, provvedendo a trasmettere copia dei relativi documenti di viaggio ad Alcon. In caso di particolari necessità/rischi nelle spedizioni dovute alle caratteristiche del Bene trasportato, il Fornitore si impegna a stipulare, anche su richiesta di Alcon, le necessarie assicurazioni integrative al fine di garantire la consegna. Il relativo costo e le modalità saranno definite e concordate di volta in volta tra le Parti. Eventuali soste, stalli e altre spese dovute a carenze documentali del Fornitore saranno addebitate allo stesso. Per le spedizioni dall’estero, il Fornitore è obbligato a inviare, prima dell’arrivo del Bene, certificato d’origine e copia della fattura per la dogana in quattro esemplari. Con riferimento all’imballaggio, se escluso dal prezzo, il Fornitore è tenuto, all’atto della spedizione del Bene, a dare precise disposizioni per la sua restituzione, dovendosi ritenere che, in mancanza di istruzioni, il Fornitore intende abbandonare l’imballo stesso, che non dovrà essere fatturato ad Alcon per nessun motivo.
15.DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
Il Fornitore garantisce che i Beni da lui forniti, non comportano contraffazione di titoli di privativa industriale o intellettuale di terzi, assumendosi il Fornitore l’onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati loro diritti di proprietà industriale o intellettuale a motivo del possesso o uso, a seconda dei casi, da parte di Alcon e tenendo comunque Alcon indenne da tali pretese.
Fatti salvi diversi accordi scritti, il Fornitore rinuncia a far valere nei confronti di Alcon suoi eventuali diritti di privativa industriale sui Beni.
Il Fornitore riconosce l’esclusiva titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale di Alcon. Ove l’esecuzione del rapporto ne preveda l’utilizzo da parte del Fornitore, Alcon ne autorizza il Fornitore all’uso per le sole finalità di cui al presente Accordo, conformemente alle direttive e alle specifiche tecniche ricevute da Alcon, senza che il presente Accordo costituisca o implichi licenza d’uso di tali diritti a favore del Fornitore.
16.RISARCIMENTO E ASSICURAZIONE
Il Fornitore sarà tenuto a tutelare, risarcire e tenere indenne Alcon da qualsiasi danno, reclamo, responsabilità e/o spesa, ivi comprese quelle legali, e/o perdita derivante o risultante in qualsiasi modo da difetti o vizi o malfunzionamento o non conformità del Bene oggetto del presente Accordo, nonché per i danni che Alcon possa sopportare o subire e che sorgano da, siano in connessione con o derivino da (i) violazione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale (ii) azioni o omissioni colpose o dolose del Fornitore, dei suoi dipendenti, collaboratori, consulenti, agenti, rappresentanti o subappaltatori autorizzati (iii) lesioni personali (inclusa la morte) o danni alla proprietà derivanti, connessi o determinati dal Bene ovvero imputabili ad azioni o omissioni del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti o subappaltatori autorizzati o altri, a prescindere dalla circostanza che tali azioni e omissioni siano colpose o no e se tali azioni o omissioni avvengano nell’ambito dell’attività lavorativa o no.
Il Fornitore dovrà aver sottoscritto idonea copertura assicurativa per responsabilità civile, anche da prodotto, fornendo ad Alcon, su richiesta della stessa, i certificati di assicurazione comprovanti tale idonea copertura. Il numero di sinistri durante il periodo di assicurazione non potrà essere limitato. Inoltre, salvi i casi di dolo o colpa grave, il Fornitore terrà indenne Alcon verso ogni azione, richiesta o domanda da parte di terzi per responsabilità extracontrattuale o di altro tipo, direttamente o indirettamente connessa con guasti o difetti dei Ben, salvo ogni altro diritto o rimedio esperibile per legge.
17. TERMINE E RISOLUZIONE
L’Accordo si concluderà nei termini specificati nell’Ordine.
Il presente Accordo potrà essere risolto immediatamente da una parte, mediante comunicazione scritta all’altra parte, in caso di dichiarazione di stato di insolvenza, messa in liquidazione, fallimento o assoggettamento a procedura concorsuale dell’altra parte.
In ogni caso, salvo ed impregiudicato il risarcimento del danno, Alcon avrà il diritto di risolvere
ipso iure il presente Accordo, in tutto o in parte, nelle seguenti ipotesi:
(i) violazione da parte del Fornitore dell’obbligo generale di buona fede ex art. 1375 c.c.;
(ii) lesione dell’immagine e/o del buon nome aziendale di Alcon, intesa sia come singola entità che come Gruppo;
(iii) inadempimento del Fornitore ad una delle proprie obbligazioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di apposita comunicazione scritta relativa a tale inadempimento;
(iv) cessazione dei requisiti formali che devono essere posseduti per legge dal Fornitore;
(v) entrata in vigore di disposizioni di legge, regolamentari o provvedimenti amministrativi relativi ai Beni oggetto dell’Ordine che lo rendano inattuabile;
(vi) in ogni altra ipotesi di risoluzione espressa stabilita nel presente Accordo.
18.DISPOSIZIONI GENERALI
Alcon si riserva la facoltà di recedere dall’Accordo, dandone comunicazione scritta e motivata al Fornitore, in caso di forza maggiore o di imprevedibile modifica dei propri programmi aziendali. Laddove il rapporto fra Cliente e Fornitore sia disciplinato da un apposito contratto, le disposizioni di quest’ultimo saranno prevalenti sulle previsioni contenute nel presente documento. Il Fornitore non può cedere, trasferire, imputare o assegnare alcuno dei suoi diritti o obbligazioni derivanti dal presente Accordo a qualsivoglia parte terza senza il preventivo consenso scritto di Alcon. L’assegnazione, il trasferimento, il subappalto, anche se autorizzati, non esonerano il Fornitore dagli obblighi dello stesso ai sensi del presente Accordo. La rinuncia, espressa o tacita, di una delle Parti a una qualunque disposizione del presente Accordo o a un qualsiasi rimedio per la violazione o l’inadempienza dell’altra parte nell’esecuzione di una qualsiasi di queste disposizioni non costituisce una rinuncia definitiva e
non precluderà alla parte rinunciante la facoltà di applicare successivamente una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo o di agire per qualsiasi successiva violazione o inosservanza dell’altra Parte delle disposizioni del presente Accordo. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente rapporto le Parti convengono che competente a giudicare sarà in via esclusiva il Foro di Milano.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, co. 1 e 2, e dell’art. 1342 c.c., il Fornitore dichiara di aver letto, avere pienamente compreso e di approvare espressamente tutte le condizioni ivi previste.
[data e firma del Fornitore]
In particolare ai sensi del co. 2 dell’art. 1341 c.c., il Fornitore dichiara di aver letto, aver pienamente compreso e di approvare espressamente le condizioni previste agli artt. 2, 3, 6, 7, 8, 10, 16, 17 e 18 ivi previste.
[data e firma del Fornitore]