Art. 1 – Norme regolatrici 3 Art. 2 - Oggetto e originalità della fornitura 4 Art. 3 - Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura 4 Art. 4 - Durata del contratto e termine di adempimento 5 Art. 5 - Importo contrattuale 6 Art. 6 - Obblighi...
Firmato digitalmente da:
XXXX XXXXXXXXX
Firmato il 23/10/2018 10:01 Seriale Certificato: 2783
Valido dal 03/02/2016 al 03/02/2019
SoTI mTrusmt Tecahnrolioogies per il Ministero dell'Interno CA
Art. 2 - Oggetto e originalità della fornitura 4
Art. 3 - Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura 4
Art. 4 - Durata del contratto e termine di adempimento 5
Art. 5 - Importo contrattuale 6
Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 6
Art. 7 - Obblighi di riservatezza 7
Art. 8 - Trattamento dei dati personali 8
Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni 9
Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 11
Art. 12 - Garanzia definitiva 12
Art. 14 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito 14
Art. 16 - Risoluzione per inadempimento 15
Art. 17 - Fallimento dell’Impresa o morte del titolare 16
Art. 18 - Quinto d’obbligo e modifiche e varianti 17
Art. 19 - Direzione dell’esecuzione del contratto 17
Art. 20 - Verifica di conformità 18
Art. 21 - Fatturazione e pagamenti 18
Art. 22 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa 20
Art. 23 - Controversie Contrattuali 21
Art. 24 - Spese inerenti il Contratto e oneri fiscali 21
Art. 25 - Esecutività e vincoli contrattuali 21
Art. 26 - Domicilio delle parti 21
Premessa
Contratto stipulato in modalità elettronica, a seguito di gara d’appalto esperita ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e realizzata mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, per la fornitura di apparati di rete e relativi servizi di configurazione e manutenzione per le esigenze della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - CIG 7663470F7D - da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b) del citato decreto legislativo (di seguito “Codice dei contratti”).
Si trascrive di seguito il contratto stipulato tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali (di seguito indicata per brevità “Amministrazione” o “Ministero”) e la Società/RTI …………………………………….
(di seguito indicata per brevità “Impresa e/o Società”), a seguito del ricorso alla procedura sul portale “e-procurement” denominata “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione” di cui all’articolo 55 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
PREMESSO CHE:
a) con determina a contrarre n. 16785 del 25 settembre 2018, l’Amministrazione ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 55 del Codice dei contratti e realizzata mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, per la fornitura di apparati hardware e relativi servizi di configurazione e manutenzione, per un importo a base d’asta pari a euro 268.000,00 (duecentosessantottomila/00), IVA esclusa, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo;
b) l’Ufficio IV-Servizi Informatici Elettorali della Direzione Centra le dei Servizi Elettorali ha rappresentato con apposita nota la necessità di acquistare apparati di rete (Firewall – Palo Alto) e relativi servizi di configurazione e manutenzione per il potenziamento dell’infrastruttura di sicurezza informatica del Data Center della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali; l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposita lettera invito del in modalità telematica, ad invitare le Società già ammesse al “Sistema Dinamico di Acquisizione” per le categorie merceologiche oggetto della procedura e per le classi di ammissione determinate dalla stazione appaltante; - sono pervenute n. offerte e l’Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento nella seduta del ha provveduto con decreto n. del di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società/RTI
, con sede legale in ;
a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, l’Amministrazione con decreto n. del ha aggiudicato definitivamente la menzionata fornitura alla Società/RTI
, con sede legale in complessivo di euro
I.V.A. inclusa;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO, LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Norme regolatrici
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’Allegato “A” (Offerta economica), l’Allegato “B” (Capitolato tecnico) e l’Allegato “C” (Risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara).
Costituisce altresì allegato al presente contratto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, DUVRI, redatto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 “Allegato D”.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
c) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione, in primis dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e da ogni atto, decreto o linea guida che in sua attuazione verrà adottato dalle Amministrazioni competenti;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
e) dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
f) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e perla Contabilità Generale dello Stato nonché dalle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 50 del 2016;
g) dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, del 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
h) dal Decreto legge n. 95 del 2012, convertito con Xxxxx n. 135 del 2012;
i) dalla Legge n. 244 del 2007, in materia di fatturazione elettronica.
j) L’Impresa, dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti, che si intendono qui integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell’articolo 99 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità generale dello Stato.
k) In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Ministero prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dalla Società,.
l) Il Ministero provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto e originalità della fornitura
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di apparati hardware e relativi servizi di configurazione e manutenzione per il Data Center della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell’Interno. Le specifiche tecniche relative ai suddetti apparati sono puntualmente descritti nel Capitolato Tecnico di cui all’Allegato “B”.
L’Impresa aggiudicataria dovrà fornire i prodotti di cui al citato Capitolato, originali e rilasciati appositamente dal costruttore, non contraffatti, non rigenerati o di provenienza illegale (o da canali non autorizzati), che non richiedano, per il loro funzionamento, aggiunte successive di componenti hardware e/o software o comunque modifiche che comportino un aggravio economico. Inoltre è fatto divieto di fornire prodotti illegali (in violazione dei diritti di proprietà intellettuale) o provenienti da fonti non autorizzate. I prodotti devono essere originali e recanti il marchio del costruttore, dovranno essere nuovi di fabbrica e inclusi nella loro confezione originale. Il costruttore licenzierà i prodotti specificatamente per l’Amministrazione che sarà la prima acquirente di tali prodotti e prima licenziataria di qualsiasi copia del software, compreso quello incluso nei prodotti.
A tal fine codesta Amministrazione potrà effettuare verifiche e controlli per documentarne l’origine.
L’Impresa dovrà fornire contestualmente agli apparati tutte le certificazioni sull’originalità, provenienza e garanzia dei prodotti forniti a seguito dell’aggiudicazione.
L’Amministrazione si riserva di risolvere il contratto qualora dai controlli effettuati dal responsabile della fornitura emergano difformità con quanto offerto in sede di gara e prescritto dal presente capitolato.
Art. 3 - Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura
Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico. L’Impresa si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun
onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Ministero e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. La Società, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Ministero e/o da terzi.
Le prestazioni si svolgeranno presso la sede del Ministero dell’interno sita in Xxxx - Xxxxxx xxx Xxxxxxxx 0, - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - Ufficio IV - Servizi informatici Elettorali V piano, durante gli orari di lavoro e dalle figure professionali i n po ss es so di c e r t i f i c az i oni t e c nic h e come previste nel capitolato.
Il Ministero, metterà a disposizione della Società i locali necessari allo svolgimento delle medesime. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Impresa si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici del Ministero potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione al Ministero, almeno 10 (dieci) giorni
prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
L’Impresa prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza il Ministero potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.
L’Impresa riconosce al Ministero la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse impegnate nell’erogazione dei servizi descritti nel capitolato tecnico qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso dovrà proporre una nuova unità di personale. L’esercizio da parte del Ministero di tale facoltà non comporterà alcun onere per lo stesso.
Nel caso in cui la Società debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà comunicare tale necessità al Direttore dell’esecuzione del contratto.
E’ responsabilità della Società, nell’ambito dei servizi oggetto del presente contratto, l’individuazione di risorse in possesso di adeguata professionalità e competenza.
Art. 4 - Durata del contratto e termine di adempimento
I prodotti oggetto della presente fornitura, come da capitolato tecnico dovranno essere consegnati previo accordo con l’Ufficio del consegnatario della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali entro e n o n o l t r e 30 ( t r e n t a ) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione da parte dell’Amministrazione dell’avvenuta approvazione del contratto da parte degli organi competenti, n e l l a s e g u e n t e f a s c i a o r a r i a 0 9 : 0 0 - 1 8 : 0 0 , e s c l u s o i l s a b a t o ferma restando la decretazione di avvio di urgenza delle prestazioni contrattuali nei casi
previsti dalla vigente normativa.
Su tutte le componenti hardware installate e configurate dal Fornitore dovrà essere prevista inoltre una garanzia e una manutenzione per un periodo di 60 (sessanta) mesi, decorrenti dalla data della verifica di conformità con esito positivo della fornitura stessa.
Art. 5 - Importo contrattuale
L’importo contrattuale, per lo svolgimento delle prestazioni indicate all’articolo 2 viene determinato in euro _ _,00 ( /00), più I.V.A. al 22% pari ad euro -_ ,00
per cui l’importo contrattuale complessivo è pari a euro ,00 ( /00).
Ai sensi del Decreto legislativo n. 81 del 2008 si evidenzia che i costi di sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero.
Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni; si impegna inoltre a rispettare le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge n. 903 del 1977 e Decreto legislativo 11 aprile 2006 e ss.mm.ii..) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 1999 e ss.mm.ii.).
L’Impresa si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Inoltre, la stessa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che
prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
L’Impresa risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e la Società non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
La Società si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 30, comma 5 del Codice dei contratti, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Ministero direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l’esecutore a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalla somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 7 - Obblighi di riservatezza
La Società ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Ministero e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Ministero ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Ministero.
L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa a gare e appalti, previa comunicazione dell’Amministrazione.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 “Trattamento dei dati personali”, l’Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Decreto legislativo n. 196 del 2003 e ss.mm.ii.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del Decreto legislativo n. 196 del 2003 e ss.mm.ii. recante il“ Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’articolo 7 della citata normativa.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Decreto legislativo n. 196 del 2003 e ss.mm.ii. con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
La Società si obbliga a:
• curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al Codice privacy ed ai relativi allegati e ss.mm.ii. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito “Garante”);
• eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti
• attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
• verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al Decreto legislativo n. 196 del 2003 e ss.mm.ii.così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
• implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte
quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.
Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni
L’Impresa assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della Società stessa quanto dall’Amministrazione e/o di terzi.
Art. 10 - Subappalto
È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti.
La Società è responsabile dei danni che dovessero derivare al Ministero o a terzi per fatti
comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L’Impresa si impegna a depositare presso il Ministero, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto la Società deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di assoluta mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Ministero non autorizzerà il subappalto.
In caso di mancato deposito di soli alcuni dei documenti necessari nel termine previsto, il Ministero procederà a richiedere all’Impresa l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti del Ministero, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne il Ministero da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
La Società si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse del Ministero; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Ministero né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L’Impresa si obbliga, ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Ministero può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Ministero revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti.
Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge n. 136 del 2010, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25 del Decreto legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 2014, onde assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti di questa Amministrazione, le fatture elettroniche emesse dalla Società ai sensi della vigente normativa dovranno riportare il Codice Identificativo Gara 7 6 6 3 4 7 0 F 7 D pena l’impossibilità per l’Amministrazione di procedere al pagamento delle stesse ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 25.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 136 del 2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
La Società, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 8, secondo periodo della Legge n. 136 del 2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta Legge. L’Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
L’Impresa, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Ministero verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Impresa si obbliga a trasmettere al Ministero, oltre alle informazioni di cui all’articolo 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che il Ministero, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione
dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l’Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
Art. 12 - Garanzia definitiva
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, la Società ha depositato in favore del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali idonea garanzia dell’importo di euro ( ), resa ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei contratti e pari al % dell’importo contrattuale.
La garanzia ha validità temporale pari a 60 (sessanta) mesi, e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Impresa. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta percento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’Impresa, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al 20% (venti percento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo quanto disposto dall’articolo 105, comma 5 del Codice dei Contratti.
Qualora il Ministero, ricorrendo le ipotesi disciplinate al successivo articolo 18, richieda all’Impresa una modifica o variante ai sensi della normativa vigente,
l’Amministrazione si riserva di chiedere alla Società di ampliare la cauzione proporzionalmente all’importo della variante che è stata apportata al contratto.
Il Ministero dell’Interno ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli 3 e 15 del presente Contratto.
Art. 13 - Recesso
L’Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa tramite pec.
Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. In caso di recesso del Ministero, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci percento) delle prestazioni non eseguite, ai sensi dell’articolo 109, commi 1 e 2 del Codice dei contratti.
Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 13 del Decreto legge n. 95 del 2012, convertito con Xxxxx n. 135 del 2012, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’Impresa con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della Legge n. 488 del 1999, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della suddetta Legge. In ottemperanza al disposto di cui all’articolo 92, comma 3, del Decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 136 del 2010), l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
E' inoltre sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un’azione penale a carico del rappresentante legale dell’Impresa, o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione,
di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l’intero contratto, previa valutazione dell’interesse pubblico all’erogazione del servizio.
La Società avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Ministero che abbiano incidenza sulla prestazione oggetto del presente contratto, lo stesso Ministero potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società tramite pec.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’ Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’articolo 1671 c.c.
Art. 14 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
È fatto divieto alla Società di cedere il presente contratto, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate dalla vigente normativa, a pena
di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Ai sensi della normativa vigente, l’Impresa può cedere i crediti derivanti dal contratto a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore.
Si applicano le disposizioni in materia di certificazione dei crediti della pubblica amministrazione e quanto previsto dalla Legge n. 52 del 1991 in materia di cessione dei crediti di impresa. E’ fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica. Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
L’Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 7663470F7D al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Impresa medesimo riportando il medesimo CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo
restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 15 - Penali e rilievi
In caso di ritardo nella consegna del materiale, l’Amministrazione applicherà una penale pari all’1‰ del valore complessivo dell’ordinativo di fornitura per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nel completamento della fornitura, fino ad un massimo del 10% dell’importo di aggiudicazione della fornitura oggetto del presente capitolato.
Per quanto concerne i Service Agreement che la Società dovrà soddisfare relativamente ai servizi di assistenza e manutenzione le penali previste sono le seguenti:
• 0,4‰ dell’importo netto contrattuale per ogni ora lavorativa di ritardo, rispetto al tempo di risposta al disservizio da effettuare entro 4 ore lavorative;
• 0,6‰ dell’importo netto contrattuale per ogni ora lavorativa di ritardo, rispetto al tempo di intervento da effettuare entro 4 ore lavorative;
• 0,9‰ dell’importo netto contrattuale per ogni ora lavorativa di ritardo, rispetto al tempo di ripristino del servizio da effettuare entro 18 ore lavorative;
N.B. Qualora il ritardo superi 15 giorni naturali e consecutivi l’Amministrazione, oltre all’applicazione della penale, si riserva in ogni caso il diritto di risolvere il contratto e richiedere il risarcimento del maggior danno subito.
La consegna del materiale dovrà avvenire presso la sede dell’Xxxxxxx XX XXX, X.xx xxx Xxxxxxxx 0, Xxxx.
Art. 16 - Risoluzione per inadempimento
L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci percento) dell’ammontare netto contrattuale, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Impresa. In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno della Società. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che il Ministero, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con PEC , nei seguenti casi:
a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
b) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti
dal rapporto di lavoro (articolo 6); obblighi di riservatezza (articolo 7); responsabilità per infortuni e danni (articolo 9); garanzia definitiva (articolo 12); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (articolo 14);
c) costituisce, inoltre, causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 3 - comma 9bis - della Legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
d) nei casi contemplati dall’articolo 108 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
In caso di risoluzione del contratto l’Impresa si impegnerà a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
Ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Ministero dell’Interno si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell’appalto. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Ove l’Amministrazione non si avvalga della facoltà di interpello, ai sensi dell’articolo 108, coma 8 del citato decreto legislativo, provvederà a determinare l’onere da porre a carico dell’Impresa inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi oggetto del presente contratto.
Art. 17 - Fallimento dell’Impresa o morte del titolare
Il fallimento della Società comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Essendo la Società un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Art. 18 - Quinto d’obbligo e modifiche e varianti
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del Regio Decreto n. 2240 del 1923, nonché dell’articolo 106, comma 12 del Codice dei Contratti, l’Amministrazione potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del presente contratto, previa autorizzazione del Responsabile unico del procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del Codice dei contratti, nel rispetto delle soglie di cui al comma 2, lettera a) e b) del medesimo articolo.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l’Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione. Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Art. 19 - Direzione dell’esecuzione del contratto
Ai sensi dell’articolo 101, comma 1 del Codice dei Contratti, l’Amministrazione ha provveduto a nominare con decreto n. del , il Direttore dell’esecuzione del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto, come previsto dall’articolo 111, comma 2 del citato Xxxxxx.
Entro cinque giorni dalla data di esecutività del contratto la Società dovrà nominare un Responsabile del contratto ed un suo sostituto con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l’Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione tramite PEC all’Amministrazione.
L’Impresa si impegna a designare altresì un responsabile del servizio ed un suo sostituto che provvederà a riferire periodicamente sullo stato di avanzamento delle attività di lavoro.
Art. 20 - Verifica di conformità
Come previsto dalla vigente normativa, l’attività di verifica della corretta esecuzione della prestazione contrattuale sarà soggetta a verifica di conformità Il responsabile del procedimento ai sensi della vigente normativa, attribuirà l’incarico della verifica di conformità ad una apposita Commissione che opererà con autonoma responsabilità e secondo le prescrizioni della normativa di riferimento, col compito di verificare che quanto realizzato dal Fornitore sia conforme ai requisiti espressi.
Art. 21 - Fatturazione e pagamenti
Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’articolo 5 la Società emetterà in unica soluzione fattura al completamento delle prestazioni oggetto del presente contratto. Nello specifico, le fatture dovranno esser intestate, per quanto di competenza e per la successiva liquidazione, al suddetto Ufficio dell’Amministrazione: Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - Ufficio V - Contabilità e Contratti - Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx. Il codice univoco dell’Ufficio deputato ai pagamenti è il seguente: KO3KZS.
Ai sensi della vigente normativa di cui al Decreto ministeriale n. 55 del 2013, recante Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge n. 244 del 2007 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2013), si precisa che le fatture in esame dovranno essere trasmesse in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche prescritte dalla suddetta normativa.
Inoltre, si precisa che ai sensi dell’art. 1, comma 629 lettera b, della L. n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) per le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli organi dello Stato, per quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la stessa imposta è versata dai medesimi direttamente all’erario. Pertanto le fatture elettroniche, alla voce IVA, dovranno recare l’annotazione: scissione dei pagamenti.
L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura in parola.
Qualora la fattura elettronica venga emessa antecedentemente al certificato di verifica di conformità tale termine, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera d) del
Decreto legislativo n. 231 del 2002, decorrerà, rispettivamente, dalla data dei documenti in
parola. Sono fatti salvi in ogni caso - conformemente a quanto consente lo stesso art. 4, comma 6 - i termini previsti dalla vigente normativa per l’espletamento delle attività volte all’emanazione del certificato di verifica di conformità.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25 del Decreto legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 2014, le fatture elettroniche dovranno riportare il Codice Identificativo Gara 7 6 6 3 4 7 0 F 7 D pena l’impossibilità per l’Amministrazione di procedere al pagamento, e contenere peraltro:
a) il riferimento al presente contratto;
b) la descrizione delle prestazioni oggetto di liquidazione;
c) l’indicazione degli importi unitari.
In caso di subappalto ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’articolo 48-bis comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come modificato all’articolo 1 dalla legge
27 dicembre 2017, n. 205, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’articolo 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, a . L’Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge n. 136 del 2010.
L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né
in ordine ai pagamenti già effettuati.
Art. 22 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa
Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L’ Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’ Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L’Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.
Al termine delle attività contrattuali, la Società dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi eventualmente a disposizione dall’Amministrazione, dovrà inoltre disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere sulla rete dell’Amministrazione e restituire gli eventuali prodotti software da quest’ultima messi a disposizione.
Al termine delle attività contrattuali, la Società dovrà consegnare all’Amministrazione tutta la documentazione necessaria a comprovare la titolarità dell'Amministrazione medesima degli
oggetti realizzati in ottemperanza alle obbligazioni contrattuali e dei prodotti e programma utilizzati dall’Appaltatore nella messa in opera e conduzione degli stessi.
Art. 23 - Controversie Contrattuali
Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 24 - Spese inerenti il Contratto e oneri fiscali
Sono a carico della Società la spesa dovuta a titolo di rimborso per la pubblicazione di avvisi di bandi di gara, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4 e 216, comma 11 del Codice dei contratti (in base ai quali le spese per la pubblicazione previste sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione). La suddetta spesa dovrà essere versata con bonifico bancario su IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato alla Tesoreria Centrale dello Stato apponendo la seguente causale Xxxx XXX xxx. 0000 - xxxxx gestionale 5 (Conto Entrate Eventuali e Diverse concernenti il Ministero dell’Interno). In caso di omesso o ritardato versamento, la spesa di cui al presente articolo verrà detratta in sede di liquidazione della prestazione, con l’aggiunta degli interessi legali maturati.
Restano a carico della Società gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Art. 25 - Esecutività e vincoli contrattuali
L'Amministrazione parteciperà all’Impresa a mezzo PEC l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il presente contratto, mentre vincola l’Appaltatore fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 26 - Domicilio delle parti
Per tutti gli effetti nascenti dal presente contratto le parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:
il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali elegge il proprio domicilio in Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxx;
la Società elegge il proprio domicilio in
La Società è tenuta a comunicare all’Amministrazione stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato.
L’Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutti i documenti e gli atti richiamati nel su esteso contratto e dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 1 - Norme regolatrici; Art. 2 – Oggetto e originalità della fornitura; Art. 3 - Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura; Art. 4 - Durata del contratto e termine di adempimento; Art. 5 - Importo contrattuale; Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Art. 7 - Obblighi di riservatezza; Art. 8 - Trattamento dei dati personali; Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni;
Art.10 - Subappalto; Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 12 – Garanzia definitiva; Art. 13 - Recesso; Art. 14 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito; Art. 15 - Penali e rilievi; Art. 16 - Risoluzione per inadempimento; Art. 17 - Fallimento dell’Impresa o morte del titolare; Art. 18 - Quinto d’obbligo e varianti; Art. 19 - Direzione dell’esecuzione del contratto; Art. 20 - Verifica di conformità; Art. 21 - Fatturazione e pagamenti; Art. 22 -Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa; Art. 23 – Controversie contrattuali.
PER L’IMPRESA |
PER L’AMMINISTRAZIONE |
Firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005