ART. 1. PREMESSE 2
Sommario
ART. 3. OGGETTO DEL CONTRATTO 2
ART. 4. DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI DI CONSEGNA 4
ART. 5. VARIAZIONI DELLA FORNITURA 4
ART. 6. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 4
ART. 7. CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO 5
ART. 10. ACCETTAZIONE FORMALE 6
ART. 14. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 7
ART. 16. VIOLAZIONE DI DIRITTI DI XXXXX E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI 7
ART. 18. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO 8
ART. 20. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 8
ART. 22. DISPOSIZIONI FISCALI 9
ART. 23. OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE N. 136/2010 E S.M.I., TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 9
ART. 24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 9
ART. 25. EFFICACIA DEL CONTRATTO 9
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO DI FORNITURA PER IL LOTTO n. 2 MAGNETI QUADRUPOLI DI TIPO Q5, Q6 E Q7
CIG N CUP N. I32I11000310005
TRA
1) ______________ (di seguito denominata anche “Committente”) con sede in , ,
rappresentata da , nato a , domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di di ;
E
2) (di seguito denominato “Appaltatore”) con sede in ,
via , in persona del Legale Rappresentante , nato a
il , domiciliato per il presente atto presso
Premesso che:
• La European Spallation Source (ESS) sarà la più intensa sorgente di neutroni al mondo i cui fasci di neutroni a bassa energia che verranno resi disponibili permetteranno nuove opportunità sperimentali per misure in tempo reale, in situ, in vivo, incluse misure di eventi dinamici su scala nanometrica. Il Progetto, dal punto di vista tecnico, prevede la produzione di neutroni per reazione di spallazione di protoni su bersaglio rotante di tungsteno;
• La costruzione è affidata all’European Spallation Source XXXX (European Research Infrastructure Consortium), di cui l’Italia è uno dei Paesi fondatori;
• La partecipazione italiana in-kind ad ESS si esplica nei contributi di 3 Enti: INFN, Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A. (di seguito “Elettra”) e CNR;
• Uno dei contributi italiani in-kind riguarda la fornitura dei seguenti magneti quadrupoli (di seguito denominati “quadrupoli”):
- n. 27 (ventisette: 26 +1) magneti quadrupoli Q5;
- n. 96 (novantasei: 95 + 1) magneti quadrupoli Q6;
- n. 13 (tredici: 12 +1) magneti quadrupoli Q7
per i quali INFN ha pubblicato in data un Bando di gara per la costruzione, la fornitura, le verifiche e la spedizione dei magneti quadrupoli Q5, Q6 e Q7 (LOTTO n. 2) per un importo massimo complessivo posto a base di gara pari ad € 2.850.000,00= (euro duemilioniottocentocinquanta/00=);
• in base alle risultanze della predetta procedura, con Determinazione prot. di data
, ha disposto l’aggiudicazione della fornitura a , per l’importo di €
( Euro / ) ed un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara pari al % ( per cento);
• l'acquisizione della fornitura oggetto del presente procedimento sarà effettuata in esecuzione del contratto di ricerca n , CUP: I32I11000310005, con decorrenza
dal stipulato con la Commissione Europea; tale acquisizione rientra, per l’intero
importo pari a € ……………… (Euro /00) nel regime di non imponibilità IVA di
cui all’articolo 72, comma 1, lettera f) del D.P.R. 633/1972, così come evidenziato nel parere dell’Agenzia delle Entrate di cui al protocollo 2005/9049;
• visto l’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 954-79/2016, intervenuto in data successiva alla delibera di indizione n. 11045 del 18.05.2016, che ha riconosciuto la non imponibilità dell’IVA sugli acquisti di beni e servizi effettuati dall’INFN quale
Representing Entity del MIUR nell’ambito del progetto ESS;
• con Determinazione prot. n. di data , ha disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 aggiudicazione definitiva efficace;
• l’Appaltatore risulta essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• che in ottemperanza all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, è stata acquisita la documentazione antimafia conservata agli atti;
• l’Appaltatore deve produrre, a titolo di deposito cauzionale definitivo ed a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, la polizza fideiussoria/fideiussione
bancaria , conservata in atti, emessa in data da
per l’importo di € (euro
) pari al % ( per cento) del corrispettivo
contrattuale ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. La polizza contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. ed è pienamente operativa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Committente. Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che il Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità;
• che con nota prot. n. ........... dd. ........................ è stata inviata ai controinteressati la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) del predetto D.Lgs. n. 50/2016;
• che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d’appalto con la Ditta aggiudicataria;
Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1. PREMESSE
Le premesse di cui sopra, gli atti e documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2. NORME REGOLATRICI
L’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione del presente contratto sono regolate:
• dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
• dal D.Lgs. 50/2016;
• dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;
• dal codice civile e dalle altre prestazioni normative in materia di contratti di diritto privato, in quanto applicabili.
ART. 3. OGGETTO DEL CONTRATTO
affida all’Appaltatore, che accetta, la costruzione, incluse le attrezzature necessarie alla realizzazione, le verifiche dimensionali ed elettriche, l’imballo, l’assicurazione e la spedizione (DDP – Delivery Duty Paid Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A. secondo INCOTERMS 2010 IVA esclusa) presso la sede di Elettra (S.S. 14 km 163,5 in Area Science Park,34149 - località Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx) xxx XXXXX x. 0 composto da:
- n. 27 (ventisette: 26 +1) magneti quadrupoli Q5;
- n. 96 (novantasei: 95 + 1) magneti quadrupoli Q6;
- n. 13 (tredici: 12 +1) magneti quadrupoli Q7.
• Technical Specification E-ST ESS MGN TSD 001 di data 16.03.2017 (di seguito denominata anche “Specifica tecnica”);
• Disegni che saranno forniti da Xxxxxxx all’Appaltatore dopo la stipula del contratto;
• Offerta tecnica dell’Appaltatore secondo quanto specificato al punto 2.2 della Specifica tecnica.
– FASE 1:
• l’avvio dell’approvvigionamento dei materiali e componenti per la realizzazione dei “quadrupoli”;
• l’ingegnerizzazione di tutta la strumentazione ed attrezzatura necessaria alla realizzazione dei “quadrupoli”;
• la redazione di un Documento di programmazione della produzione (Production Schedule Document) così come dettagliato al punto 4.2 della Specifica tecnica;
• la redazione di un Fascicolo Tecnico (Technical File) i cui contenuti sono descritti al paragrafo
3.2.4 della Specifica tecnica;
• lo svolgimento di un Design Review Meeting durante il quale si discuterà e si approverà il Fascicolo Tecnico di cui al punto precedente;
– FASE 2:
• l’approvvigionamento e/o la costruzione di tutta l’attrezzatura necessaria alla realizzazione dei “quadrupoli”;
• il completamento dell’approvvigionamento di tutti i materiali/componenti necessari per la realizzazione dei “quadrupoli”;
• la costruzione, i test (specificati al punto 6 della Specifica tecnica) e la consegna alla sede di Elettra del primo magnete (di seguito “magnete di preserie”) per ciascuna delle tipologie di “quadrupoli” Q5, Q6 e Q7;
• approvazione da parte di INFN, in accordo con Xxxxxxx, del FAT test relativo ai magneti di preserie;
• i test dimensionali, elettrici e termo-idraulici (ove possibili) sui magneti di preserie (da effettuarsi presso la sede di Elettra);
• le misure elettromagnetiche atte a verificare eventuali non conformità di fabbricazione e/o assemblaggio dei magneti di preserie (da effettuarsi ad Elettra);
• l’autorizzazione rilasciata da INFN, in accordo con Xxxxxxx, a procedere con la costruzione in serie a seguito dell’approvazione dei risultati dei test sui magneti di preserie;
– FASE 3:
• la costruzione ed i test dimensionali dei nuclei;
• la costruzione ed i test dimensionali ed elettrici delle bobine;
• la costruzione e/o l’approvvigionamento degli accessori meccanici;
• l’assemblaggio ed i test dimensionali ed elettrici dei “quadrupoli”;
• l’esecuzione dei FAT;
• l’approvazione da parte di INFN, in accordo con Xxxxxxx, dei risultati dei test con conseguente autorizzazione scritta alla spedizione dei “quadrupoli”;
• l’imballo, l’assicurazione e la spedizione ad Elettra dei “quadrupoli” assemblati (ciascun imballo dovrà contenere al massimo n. 2 “quadrupoli”);
• i test dimensionali, elettrici e termo-idraulici (ove possibili) sui “quadrupoli”(da effettuarsi presso la sede di Elettra);
• le misure elettromagnetiche atte a caratterizzare ogni “quadrupolo” e a verificare eventuali non conformità di fabbricazione e/o assemblaggio (da effettuarsi presso la sede di Elettra);
• l’accettazione formale dei “quadrupoli”;
Le caratteristiche tecniche e funzionali della fornitura, conformi ai requisiti indicati nella Specifica
tecnica sono quelle definite nell’offerta. La fornitura si intende nuova di fabbrica, esente da vizi e perfettamente funzionante. L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutti gli oneri particolari indicati nel presente contratto e nella Specifica tecnica.
La fornitura sarà consegnata presso la sede di:
Elettra – Sincrotrone Xxxxxxx X.X.x.X.,
X.X. 00 Xx 000,0 xx XXXX Science Park 00000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxx (Xxxxxx).
L’Appaltatore si assume la responsabilità di ispezionare i locali ove la fornitura sarà consegnata, così come le vie di accesso, per verificarne la piena idoneità alla consegna. Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze a carico dell’Appaltatore, in quanto gli adempimenti connessi alle fasi di consegna ed installazione non comportano interferenza tra il personale di Elettra e quello dell’Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Eventuali differenti situazioni che si dovessero presentare al momento dell’installazione, daranno luogo ad opportuna valutazione dei rischi di interferenza.
ART. 4. DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI DI CONSEGNA
La fornitura dovrà essere eseguita secondo il Cronoprogramma dettagliato (denominato anche “Time Schedule”) di cui al punto 3.2 della Specifica tecnica.
I “quadrupoli” dovranno essere consegnati presso la sede di Elettra in partite composte da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 12 (dodici) magneti, con periodicità regolarmente distribuita nell’arco temporale dell’appalto previa autorizzazione scritta di INFN in accordo con Elettra.
La fornitura dei quadrupoli Q5, Q6 e Q7 dovrà essere realizzata e collaudata presso la sede dell’Appaltatore e, successivamente, consegnata e collaudata presso la sede di Elettra secondo le tempistiche descritte nel Cronoprogramma sopra citato, così come integrato dalle tempistiche migliorative contenute nell’offerta economica.
Per eventuali ritardi rispetto alle tempistiche indicate nel Cronoprogramma sopra citato il Committente applicherà le penali di cui al successivo art. 12.
ART. 5. VARIAZIONI DELLA FORNITURA
Il Committente ha la facoltà di richiedere, nel periodo di efficacia del presente contratto, una variazione della consistenza della fornitura ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Gli importi di tali variazioni saranno calcolati sulla base dei prezzi desumibili dall’Offerta o concordati tra le parti. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ART. 6. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
L’IMPRESA si obbliga, per quanto compatibile, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INFN, pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’INFN. L’impresa dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice; nelle ipotesi di grave violazione delle diposizioni ivi contenute, l’INFN si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
L’Appaltatore si obbliga altresì ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore in Italia e quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservazione delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno a esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’art. 7 del presente contratto e che l’Appaltatore non potrà avanzare pretese e compensi, a tal titolo, nei confronti del Committente, assumendosene ogni eventuale alea.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni concernenti l’esecuzione contrattuale che dovessero essere negoziate con il Committente. L’Appaltatore si obbliga altresì a dare comunicazione entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta del Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del contratto.
dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi all’imballaggio, al trasporto, all’assicurazione.
ART. 7. CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO
Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento dell’appalto, è fissato, come da offerta economica in complessivi € (Euro ) esente ai sensi dell’articolo 72, comma 1, lettera f) del D.P.R. 633/1972.
Il corrispettivo pattuito è comprensivo di spese di imballaggio, trasporto ed assicurazione DDP – Delivery Duty Paid Elettra.
Il Committente si obbliga ad effettuare i pagamenti secondo le seguenti modalità:
I. 20% del prezzo totale alla stipula del contratto 3.2.4 a fronte di garanzia fideiussoria di pari importo;
II. 5% del prezzo totale all’approvazione del magnete di preserie di tipo Q6 da parte del Committente;
III. 5% del prezzo totale all’approvazione del magnete di preserie di tipo Q7 da parte del Committente;
IV. 5% del prezzo totale all’approvazione del magnete di preserie di tipo Q5 da parte del Committente;
V. 35% del prezzo totale a stato di avanzamento delle consegne dei “quadrupoli” al raggiungimento di un importo non inferiore a € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00);
VI. 10% del prezzo totale alla sottoscrizione da parte del Committente del Verbale di
accettazione formale, di cui al successivo art. 10, dei “quadrupoli” di tipo Q6;
VII. 10% del prezzo totale alla sottoscrizione da parte del Committente del Verbale di
accettazione formale, di cui al successivo art. 10, dei “quadrupoli” di tipo Q7;
VIII. 10% del prezzo totale alla sottoscrizione da parte del Committente del Verbale di
accettazione formale, di cui al successivo art. 10, dei “quadrupoli” di tipo Q5;
La liquidazione delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura previa accettazione da parte del RUP.
L’Appaltatore si obbliga alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei pagamenti.
Entro 7 giorni dalla stipula del contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare i dati per i pagamenti ed i nominativi dei soggetti autorizzati a riscuotere e a quietanzare.
La fattura, ai sensi del D.M. n. 55/2013, dovrà pervenire a secondo le modalità previste dalla cd. fatturazione elettronica utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio
Le fatture dovranno essere inviate a:
Alla c. a. di
ART. 8. RISERVATEZZA
Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi le informazioni segrete e confidenziali, di natura tecnica, commerciale od industriale relative all'altra Parte delle quali dovesse venire a conoscenza in ragione del presente contratto.
L’Appaltatore riconosce il carattere confidenziale di tutta la documentazione tecnica trasmessa da Xxxxxxx che si impegna a non divulgare e/o comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, senza il preventivo espresso consenso scritto di Elettra stessa.
L’Appaltatore si obbliga altresì che le attrezzature meccaniche, elettroniche ed elettriche impiegate per la realizzazione dei “quadrupoli” non vengano utilizzate per scopi diversi da quelli descritti nel presente appalto senza la preventiva autorizzazione scritta di INFN.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente, nei limiti del 50% (cinquanta percento) del valore complessivo contrattuale.
ART. 9. TEST
I test (FAT e quelli presso Elettra) relativi alla fornitura oggetto del presente contratto, saranno effettuati rispettando le modalità dettagliate nella Specifica tecnica ai punti 6 e 7.
Una prima serie di test verrà effettuata nella sede dell’Appaltatore (FAT) ed avrà ad oggetto il magnete di preserie costruito dall’Appaltatore per ogni tipologia di magneti quadrupoli Q5, Q6 e Q7 secondo le tempistiche dettagliate nel Cronoprogramma di cui al precedente art. 4; INFN, in accordo con Xxxxxxx, dovrà approvare i risultati dei test dei 3 (tre) magneti di preserie attraverso formale accettazione scritta e conseguente autorizzazione a procedere alla fase successiva.
A seguito di tale accettazione scritta da parte di INFN, in accordo con Xxxxxxx, l’Appaltatore procederà alla costruzione di n. 95 (novantacinque) Magneti Quadrupoli Q6, di n. 12 Magneti Quadrupoli Q7 e di
n. 26 (ventisei) Magneti Quadrupoli Q5 e ad effettuare i relativi test presso la propria sede (FAT). INFN, in accordo con Xxxxxxx, dovrà approvare i test di ogni singolo magnete quadrupolo oggetto della fornitura.
A seguito di accettazione dei risultati relativi ai test dei “quadrupoli” Q5, Q6 e Q7, l’Appaltatore potrà spedire i “quadrupoli” presso la sede di Elettra. INFN, in accordo con Xxxxxxx, procederà ad effettuare l’accettazione formale della fornitura secondo le modalità previste nel seguente articolo.
Elettra ha il diritto di presenziare ad ogni ispezione e/o test in fabbrica previsto per i “quadrupoli” e descritto nelle Specifica tecnica al punto 6; a tal fine l’Appaltatore dovrà comunicare ad INFN, in accordo con Elettra, con almeno 2 (due) settimane di anticipo, la data di effettuazione di ogni test e/o ispezione.
ART. 10. ACCETTAZIONE FORMALE
I “quadrupoli” consegnati presso la sede di Elettra dovranno essere ispezionati e collaudati dai responsabili tecnici di Elettra stessa; solamente a seguito di ispezione ed esito dei test positivi, INFN, in accordo con Xxxxxxx, sottoscriverà il verbale di accettazione formale dei “quadrupoli” oggetto del presente contratto.
L’accettazione non esonera, comunque, l’Appaltatore dal rispondere di eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecniche-prestazionali previste nella Specifica tecnica, che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate.
Nel caso di esito negativo del test di accettazione di un qualsiasi magnete quadrupolo Q5, Q6 e Q7, sulla base del sopra menzionato collaudo, l’Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, all’eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati, entro e non oltre 4 (quattro) settimane dalla data del verbale di collaudo negativo. L’Appaltatore sarà responsabile di organizzare e sostenere le spese per il trasporto del materiale difettoso presso la propria sede per la necessaria riparazione e/o messa a punto e la successiva consegna presso la sede di Elettra.
Dopodiché si procederà ad un nuovo collaudo, che avverrà con le modalità e i termini di cui ai commi precedenti; tutti gli oneri che Xxxxxxx dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Appaltatore.
INFN in accordo con Xxxxxxx potrà rifiutare la fornitura qualora essa non risulti corrispondente alla Specifica tecnica E-ST ESS MGN TSD 001 di data 16.03.2017 oppure non risponda alle previsioni dell’offerta, approvvigionandosi da terzi e addebitando il maggior costo all’Appaltatore.
ART. 11. GARANZIA
INFN si riserva la facoltà di comunicare per iscritto all’Appaltatore, entro 90 (novanta) giorni dal termine di scadenza della garanzia di 24 mesi, la decisione se avvalersi o meno di detta opzione.
ART. 12. PENALITÀ
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla scadenza prevista per ciascuna fase in cui si articola la fornitura delle tre tipologie di Magneti Quadrupoli” Q5, Q6 e Q7 (Cronoprogramma di cui al precedente art. 4) Elettra si riserva il diritto a comminare una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale complessivo.
Le penali di cui sopra daranno luogo all’incameramento definitivo della cauzione fino alla concorrenza del corrispondente importo, con il conseguente obbligo per l’Appaltatore di provvedere alla sua immediata reintegrazione.
L’IMPRESA si impegna a tenere valida ed efficace la cauzione definitiva per tutta la durata del presente Contratto e a reintegrarla, ove l’INFN se ne sia avvalso, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro entro il termine sopra indicato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.
Qualora l’importo complessivo delle penali applicate superi il 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale il Committente, ai sensi di legge, avrà facoltà di risolvere il contratto.
Il Committente si riserva in ogni caso il diritto di richiedere il risarcimento delle maggiori indennità, qualora i danni causati dai ritardi stessi per mancati introiti, per la prolungata assistenza o per qualsiasi altro titolo, risultassero superiori all’ammontare complessivo della penale stabilita.
ART. 13. REVISIONE PREZZI
I prezzi non saranno soggetti ad alcuna revisione per tutta la durata del presente contratto.
ART. 14. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
L’Appaltatore potrà ricorrere al subappalto nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 per le parti della fornitura indicate dall’Appaltatore medesimo in sede di presentazione dell’offerta.
E’ fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
ART. 15. FORZA MAGGIORE
Le Parti non saranno responsabili per eventuali ritardi nell’esecuzione del contratto qualora ciò sia causato da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale e, più in generale, da eventi imprevedibili ed al di fuori della possibilità di controllo. Nel caso in cui si verifichi un evento di forza maggiore, la Parte interessata dovrà prontamente informare per iscritto l’altra Parte e, contemporaneamente, assumere tutti quei ragionevoli provvedimenti atti a limitare le conseguenze del ritardo.
ART. 16. VIOLAZIONE DI DIRITTI DI XXXXX E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI
indenne da ogni pretesa avanzata da terzi, ivi compresi i propri dipendenti, per danni di qualsivoglia natura verificatisi nel corso dell’esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente contratto.
ART. 17. COMUNICAZIONI
Ciascuna Parte nomina un proprio referente, cui affida il compito di coordinare e verificare lo svolgersi delle attività previste nel presente contratto e gestire le comunicazioni tra le Parti stesse.
I referenti tecnici nominati dalle Parti sono:
Per il Committente il Direttore dell’esecuzione del contratto è:
e-mail: tel:
fax:
Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
S.S. 14, km 163,5 in AREA Science Park 34149 Basovizza – TRIESTE – ITALIA
e-mail: tel: + fax: +
Qualsiasi variazione nei nominativi suddetti dovrà essere tempestivamente comunicata ed approvata per iscritto da entrambe le Parti.
ART. 18. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO.
Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali l’INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi tramite PEC con un avviso di 20 (venti) giorni nei seguenti casi:
- qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 e seguenti del D.lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’appalto, nonché per violazioni gravi degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 12, 14 e al successivo art. 23;
- accertamento in via definitiva di violazioni gravi alla normativa previdenziale ed assicurativa, nonché al pagamento di imposte e tasse.
L’INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC.
In caso di recesso all’Appaltatore spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita e al decimo dell’importo della fornitura non eseguiti ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.
ART. 19. CONTROVERSIE
Ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Committente e l’Appaltatore, in dipendenza del presente contratto, non definibile in via amichevole tra le Parti, sarà deferita alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Roma.
ART. 20. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti o comunque raccolti, relativi al presente rapporto contrattuale e al personale coinvolto, esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione
del presente Contratto, nel pieno rispetto delle misure e degli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196/2003. La violazione di tale prescrizione comporta la risoluzione di diritto del presente Contratto.
ART. 21. SPESE
Tutte le spese, imposte e tasse, incluse le spese bancarie relative ai pagamenti inerenti e derivanti dal presente contratto sono e saranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore incluse quelle per riproduzioni, disegni ed elaborati vari.
ART. 22. DISPOSIZIONI FISCALI
Il presente atto sarà registrato a cura della Parte richiedente soltanto in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 131/86.
ART. 23. OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE N. 136/2010 E S.M.I., TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.:
a) le Parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
b) le Parti stabiliscono che il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente appalto sono state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
c) l’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo e all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, apposita clausola che preveda la reciproca assunzione in capo alle parti contraenti degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.
Su richiesta della Stazione appaltante, l’Appaltatore si impegna ad esibire copia dei contratti stipulati con i subappaltatori/subcontraenti al fine di consentire alla medesima le verifiche di cui all’art. 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i.
ART. 24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è ai sensi dell’art. 31, comma 10, del D.Lgs 50/2016.
ART. 25. EFFICACIA DEL CONTRATTO
Il presente Xxxxxxxxx viene sottoscritto in due originali ad unico effetto. E’ impegnativo per l’Appaltatore sin dalla data di sottoscrizione, ma diventerà impegnativo per l'INFN solo dopo la sottoscrizione da parte del suo Legale Rappresentante. Le Parti contraenti, prima di sottoscrivere il presente Contratto, lo dichiarano conforme alla propria volontà.
(luogo),
Xxxxx, approvato e sottoscritto
titolo, nome e cognome
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Atto. In particolare dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:
art. 7: Corrispettivo, fatturazione e termini di pagamento; art. 12: Penalità;
art. 18: Risoluzione per inadempimento e recesso; art. 19: Controversie