Città di Manfredonia
Città di Manfredonia
Provincia di Foggia
SETTORE III - SERVIZI AFFARI GENERALI ED ALLA PERSONA
3.1 SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N. 397 del 05/04/2022
Oggetto: LEGGE 431/98 - ART. 11 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020 - DD N. 514/2021 E DGR N. 2135/2021 DELLA REGIONE PUGLIA. APPROVAZIONE GRADUATORIA.
Il giorno 05/04/2022 in Manfredonia e nel Palazzo di Città;
Il Dirigente del SETTORE III - SERVIZI AFFARI GENERALI ED ALLA
PERSONA Xxxxxx Xxxxxxxxxx ha adottato la seguente determinazione.
Determinazione n. del 05/04/2022
OGGETTO: LEGGE 431/98 - ART. 11 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020 - DD N. 514/2021 E DGR N. 2135/2021 DELLA REGIONE PUGLIA. APPROVAZIONE GRADUATORIA.
I L D I R I G E N T E
Premesso che:
- l’art. 11 della Legge 9.12.1998, n. 431, ha istituito presso il Ministero dei LL.PP. il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione a favore delle famiglie bisognose;
- con il suddetto art. 11 è stata disciplinata la ripartizione tra le regioni delle risorse assegnate al Fondo, utilizzate per la concessione, ai conduttori di immobili, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari;
- il Decreto 7.6.1999 del Ministro dei LL.PP. ha individuato i requisiti minimi dei soggetti beneficiari dei contributi suddetti ed ha fissato l’ammontare massimo concedibile e le modalità di calcolo, secondo un principio di gradualità che, in ossequio a quanto previsto all’art. 2, comma 3, favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone sui redditi stessi;
- la Regione Puglia, con determinazione del Dirigente Sezione Politiche Abitative n. 514 del 13.12.2021, ha provveduto alla ripartizione dei fondi, per l’anno 2020, tra i comuni, attribuendo preliminarmente al Comune di Manfredonia un finanziamento di € 333.790,28, salvo eventuali somme da aggiungere per premialità, qualora il Comune dovesse concorrere con propri fondi ad incrementare le risorse assegnate dalla Regione;
- con il medesimo provvedimento la Regione Puglia ha stabilito che le somme ripartite e assegnate ai Comuni per le finalità del sostegno ai canoni di locazione di cui alla L. n. 431/98, art. 11, possono essere utilizzate unitamente alle risorse a valere sul Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli assegnate ai Comuni con la deliberazione di Giunta Regionale relativa alla programmazione annualità anno 2021 eventualmente destinate dai Comuni medesimi al sostegno ai canoni di locazione anno 2020;
- con il suddetto atto dirigenziale n. 514/2021 la Regione Puglia ha specificato che detti contributi devono essere erogati attraverso bandi di concorso comunali da emanare secondo i criteri e requisiti previsti dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e secondo gli indirizzi forniti con lo stesso provvedimento;
Rilevato che con il suddetto provvedimento dirigenziale la Regione Puglia, Sezione Politiche Abitative, ha stabilito, inoltre, che:
a) sono escluse dal contributo le domande presentate da soggetti locatari con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con i locatori;
b) sono escluse le domande relative a nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all’anno 2020:
- hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell’assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile;
- hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, come definito dalla normativa regionale in materia, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio;
- hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
- hanno beneficiato della quota destinata all’affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i.;
- hanno beneficiato di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all’emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l’annualità 2020, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l’eventuale beneficio;
c) sono, altresì, escluse le domande di contributo per:
- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 e decreti ministeriali attuativi;
- alloggi con categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali, motivatamente definiti nel bando comunale;
d) il reddito di riferimento è:
- per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al citato D.M. del 07/06/99., art. 1, comma 1, l’imponibile complessivo. Per tale fascia a) il limite massimo di reddito è di € 13.405,08;
- per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 07/06/99, quello convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all’art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in € 15.250,00;
e) per la determinazione del reddito 2020 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, per il modello Certificazione Unica 2020, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2021, redditi 2020, il rigo 11, Quadro 730-3; per il Modello Unico P.F. 2021 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del Quadro RD. Oltre all’imponibile fiscale vanno, inoltre, computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l’indennità di accompagnamento e l’assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017);
f) per chi dichiara reddito “zero” e/o per i casi in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito – fascia a) e fascia b) – sia superiore al 90%, alla domanda del contributo deve essere allegata:
- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure
- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
- nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest’ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l’ammontare del reddito percepito dall’intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato;
g) in ottemperanza al disposto della L. R. 15 novembre 2017, n. 45 art. 6, comma 4, lettera b), destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2020 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:
- separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell’importo stabilito per l’assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dall’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro coniuge;
- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale;
Vista la deliberazione n. 3 del 28.12.2021, con la quale la Giunta Comunale, ha assunto atto di indirizzo, conformemente alle prescrizioni regionali, in ordine:
- alle modalità di individuazioni dei beneficiari del contributo in parola;
- alla ripartizione del succitato contributo di finanziamento di € 333.790,28 attribuito al Comune di Manfredonia e all’indizione dell’avviso pubblico per la concessione dei contributi relativi ai canoni di locazione 2020;
- all’utilizzo dell’ulteriore somma attribuita al Comune di Manfredonia per le finalità del Fondo inquilini morosi incolpevoli annualità 2021, pari ad € 94.153,35, Delibera G.R. n. 2135 del 16.12.2021, per il sostegno ai canoni di locazione anno 2020 in aggiunta alla predetta somma di € 333.790,28;
Con la suddetta deliberazione n. 3/2021 la Giunta Comunale ha, inoltre, disposto di non concorrere alla premialità regionale, stante l’impossibilità dell’Ente di mettere a disposizione fondi del bilancio comunale;
Atteso che, con riferimento agli indirizzi forniti dalla Regione Puglia e secondo le indicazioni, laddove richieste, date dall’Amministrazione Comunale, si è ritenuto di includere in graduatoria, con riferimento al precedente punto c), i soggetti occupanti alloggi con superficie utile superiore a 95 mq., solo nel caso in cui i relativi nuclei familiari risultino composti:
- da 6 persone ed oltre;
- esclusivamente da anziani ultrasettancinquenni con particolari condizioni di fragilità sociale accertate dal Servizio Sociale Professionale;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1779 del 31.12.2021, con la quale è stato indetto apposito avviso pubblico per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione anno 2020, conformemente ai criteri fissati con la richiamata determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 514/2021 e agli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con la summenzionata deliberazione n. 3/2021;
Visto l’Avviso pubblicato in data 10.01.2022 redatto secondo i criteri richiamati nei suddetti provvedimenti con scadenza 10.02.2022;
Atteso che alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle richieste (10.02.2022) sono pervenute n. 466 domande di concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione 2020;
Dato atto che l’avviso pubblico ha previsto, secondo la disciplina regionale, che sono escluse le istanze di coloro che hanno beneficiato della quota destinata all’affitto del c.d. Reddito di Cittadinanza (o pensione di cittadinanza);
Che, successivamente, la Regione Puglia con nota n. 01 del 19.01.2022 ha precisato che “ I Comuni dovranno, pertanto, procedere agli accertamenti necessari per individuare l’ammontare della predetta quota percepita nel corso dell’anno 2020 (quota destinata all’affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, etc.), al fine di portare la stessa in diminuzione del contributo da concedere ai soggetti ammessi al beneficio[…];
Rilevato che il sistema di assegnazione dei contributi ai beneficiari definito dalla disciplina regionale comporta che l’ammontare spettante a ciascun contribuente ammesso al beneficio, sia collegato all’intera platea dei beneficiari e dipendente anche dalla entità dei contributi assegnati agli altri beneficiari, secondo la modalità ivi indicata;
Rilevato che, pertanto, l’eventuale inserimento di beneficiari, successivamente da escludere in quanto già fruitori del citato Reddito (Pensione) di Cittadinanza, comporterebbe la anomala riduzione del contributo concedibile ai soggetti, effettivamente in possesso dei requisiti, con la perdita delle relative risorse che non potrebbero, successivamente, essere assegnate loro, ma semplicemente recuperate dai soggetti non aventi titolo;
Ritenuto, anche per tale circostanza, di dover acquisire preventivamente i dati relativi ai soggetti percettori della quota destinata all’affitto del Reddito di Cittadinanza;
Visti gli elenchi fatti pervenire dall’Inps con note prot. n. 14161 del 29.03.2022, prot. n. 14389 del 30.03.2022, prot. n. 14770 del 01.04.2022 e prot. n. 15202 del 05.04.2022, dai quali si evince che sono da escludere dal presente contributo i soggetti di cui all’allegato C per la quota corrispondente all’ammontare della quota fitto del Reddito (Pensione) di Cittadinanza in godimento;
Preso atto delle verifiche effettuate dall’ufficio in ordine al possesso dei requisiti da parte dei suddetti 466 richiedenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal già citato Decreto del Ministro dei LL.PP. 7.6.1999, nonché di quanto disposto con determinazione del Dirigente Sezione Politiche Abitative n. 514 del 13.12.2021 e delle determinazioni n. 1750/2021 e n. 1779/2021 in precedenza illustrato, da cui è risultato che n.247 istanze sono ammissibili al contributo e n. 219 istanze risultano escluse in quanto non in possesso dei requisiti previsti;
Ritenuto di dover approvare la graduatoria di che trattasi, suddivisa per gruppi di reddito in ordine crescente, comprendente:
• n. 247 richiedenti ammissibili al contributo (n. 172 nella fascia “A” e n. 75 nella fascia “B” di cui all’art. 1 del D.M. 7/6/99), con a fianco di ciascuno indicato l’ammontare del contributo stesso;
• n. 219 richiedenti esclusi in quanto non in possesso dei requisiti previsti per beneficiare del contributo;
Rilevato inoltre, di richiedere alla Regione Puglia che l’effettivo fabbisogno del Comune di Manfredonia deve essere conteggiato dalla Regione stessa tenendo conto anche delle istanze per le quali non si è potuto procedere con l’attribuzione del beneficio per la presenza della quota fitto nel Reddito di Cittadinanza percepito;
Dato atto che la somma necessaria per soddisfare le richieste dei richiedenti ammessi nella fascia “A” e nella fascia “B” ammonta complessivamente ad € 1.035.103,20, facendo rientrare nel computo del fabbisogno complessivo del Comune anche i percettori della quota fitto casa r.d.c., come sopra indicato;
Rilevato che l’importo messo a disposizione dalla Regione Puglia, pari a € 427.943,63, è insufficiente a soddisfare l’intero fabbisogno del Comune, come sopra definito, per cui, al fine di sostenere tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di fascia “A” e di fascia “B” è stato operato un abbattimento proporzionale del contributo spettante a ciascuno;
Ritenuto di chiedere alla Regione Puglia - Sezione Politiche Abitative l’erogazione del contributo, nei limiti del finanziamento concesso a questo Comune, per un importo complessivo di € 427.943,63 (€ 333.790,28 + € 94.153,35);
Precisato che con determinazione dirigenziale n. 1750 del 30.12.2021 è stata accertata (Cap.
255) ed impegnata (Cap. 5180) la suddetta somma di € 427.943,63 (€ 333.790,28 + € 94.153,35);
Vista la successiva deliberazione di G. R. n. 54 del 24/03/2022, con la quale è stato prorogato il termine di scadenza della trasmissione delle risultanze dei bandi comunali e ogni altra documentazione richiesta all’08.04.2022;
Visto il D. Lgs n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli art. 183, comma 5, e 184;
Visto l’elenco allegato C relativo ai soggetti esclusi di cui n. 157 percettori della quota destinata all’affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza superiore al contributo integrativo canone di locazione regionale 2020 spettante, per i quali non può sussistere la cumulabilità dei due benefici;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale, n. 9 del 25.01.2022 di approvazione del PEG provvisorio per l’esercizio 2022;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;
Visto il Decreto Sindacale n. 6 dell’8.02.2022 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G. C. n. 124 del 06.03.2008 e s.m. e i., giusta delibera di G.C. n. 234 del 06.05.2009, n. 171 del 19.05.2010 e n. 110 del 28.04.2011;
Rilevato che non sussistono, in capo al dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente piano triennale anticorruzione;
D E T E R M I N A
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
1) Di approvare la graduatoria dei conduttori ammessi al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione - anno 2020, ai sensi dell’art. 11 della Legge 9.12.1998, n. 431, suddivisa per gruppi di reddito in ordine crescente, allegata sotto la lettera “A” al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, comprendente:
• n. 247 richiedenti ammissibili al contributo (n. 172 nella fascia “A” e n.75 nella fascia “B” di cui all’art. 1 del D.M. 7/6/99);
• n. 219 richiedenti esclusi in quanto non in possesso dei requisiti previsti;
2) Di stabilire, al fine di poter soddisfare tutte le richieste degli aventi titolo inseriti nella graduatoria fascia A) e fascia B), in rapporto al finanziamento totale di € 427.943,63 (€ 333.790,28 + € 94.153,35), che il contributo concedibile ad ogni beneficiario è stato ridotto in misura proporzionale, come a fianco di ciascuno indicato nella graduatoria allegata;
3) Di dare atto che con deliberazione n. 3 del 28.12.2021 la Giunta Comunale ha stabilito di non concorrere alla premialità regionale, stante l’impossibilità dell’Ente di mettere a disposizione fondi del bilancio comunale;
4) Di chiedere alla Regione Puglia - Assessorato alla Pianificazione Territoriale - Sezione Politiche Abitative, ai sensi della predetta Legge n. 431/98, l’erogazione dell’apposito finanziamento di € 333.790,28, attribuito con determinazione del Dirigente Sezione Politiche Abitative n. 514 del 13.12.2021 nonché la somma per Fondo Morosità incolpevole pari a € 94.153,35, D.G.R. 2135/2021 destinato al sostegno ai canoni di locazione annualità 2020, per un importo totale di € 427.943,63;
5) Di stabilire che questo Ente, ad avvenuta liquidazione da parte della Regione Puglia del succitato finanziamento, darà corso all’erogazione dei contributi a favore dei singoli beneficiari, in unica soluzione, mediante emissione di mandato di pagamento esigibile presso la Tesoreria Comunale;
6) Di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 1750 del 30.12.2021 è stata accertata ed impegnata la suddetta somma di € 427.943,63;
7) Di trasmettere alla Regione Puglia, attraverso la piattaforma telematica PUSH, il presente atto unitamente alla graduatoria suddivisa per fascia A e B ed elenco esclusi, alla relazione sull’istruttoria delle istanze nonché al file della graduatoria in formato Excel e ogni altra documentazione richiesta con determinazione del Dirigente Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia n. 514/2021;
8) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D.lgs. n. 33/2013, è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche dai quali è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute dell’interessato ovvero di disagio economico-sociale;
9) Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti conflitti di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013;
10) Di attestare ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa sulla presente determinazione;
11) La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg. 15 consecutivi.
IL DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI
(Xxxx. Xxxxxx XXXXXXXXXX)
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
XXXXXXXXXX XXXXXX in data 05/04/2022
PUBBLICAZIONE
Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all’articolo 23 e successivi “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari” del Decreto Lgs. n.33/2013 sono pubblicati 06/04/2022nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito Internet istituzionale xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
La presente determinazione viene pubblicata in data 06/04/2022 all'Albo Pretorio on – line del Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi.
IL DIRIGENTE
Xxxxxx Xxxxxxxxxx