REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Regolamentazione per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna a norma dell’art. 7 comma 6 e ss. del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e 110 comma 6
del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
art. 1 Campo di applicazione art. 2 Presupposti
art. 3 Requisiti
art. 4 Modalità di conferimento degli incarichi – Procedura comparativa
art. 5 Conferimento di incarichi in deroga alla selezione preceduta da apposito avviso art. 6 Disciplinare di incarico e modalità di svolgimento
art. 7 Pubblicità e altri adempimenti art. 8 Norma transitoria
Art. 1 – Campo di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per il conferimento degli incarichi individuali di lavoro autonomo, siano essi di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui agli artt. 2222 e seguenti (contratto d’opera) e 2230 e seguenti (contratto d’opera intellettuale) del codice civile aventi ad oggetto la c.d. “locatio operis” ossia il compimento di una prestazione d’opera a carattere prevalentemente personale.
2. Si ha collaborazione occasionale quando l’incarico di lavoro autonomo consiste in una prestazione di carattere episodico e saltuario, anche con contenuto professionale, che si esaurisce in una sola azione o prestazione isolata che consente il raggiungimento dell’obiettivo assegnato e che richiede un contatto sporadico con il committente.
3. Si ha collaborazione coordinata e continuativa quando l’incarico di lavoro autonomo ha ad oggetto la produzione di un risultato o una sequenza di risultati integrati stabilmente nell’attività del committente e si caratterizza per la continuità della prestazione e la coordinazione con l’organizzazione e i fini dello stesso; il Dirigente responsabile del conferimento dell’incarico definisce in dettaglio il contenuto della collaborazione e ne controlla il risultato verificando la rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio- temporale.
4. Restano pertanto esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:
− gli appalti d’opera e di servizi ai sensi dell’art. 1655 e seguenti del codice civile, in cui prevalgono gli aspetti legati all’organizzazione di mezzi piuttosto che il carattere personale della prestazione resa dal collaboratore;
− gli incarichi ed i servizi professionali rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 163/06;
per i quali si applicano le vigenti norme di legge e il Regolamento dei Contratti del Comune di Ravenna.
5. E’ inoltre escluso dal campo di applicazione del presente Regolamento il conferimento degli incarichi per la rappresentanza processuale e l’attività di patrocinio legale dell’Ente.
6. Art. 2 - Presupposti
1. Per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, il Dirigente competente può conferire incarichi individuali di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei presupposti di seguito indicati.
A. La prestazione oggetto dell’incarico deve corrispondere alle competenze attribuite al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati dell’Amministrazione. Se il progetto o le attività non sono stati specificatamente previsti negli obiettivi e programmi dell’Amministrazione devono essere preceduti da apposito atto di indirizzo dell’organo di competenza.
In particolare, l’affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza deve essere previsto in apposito programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. b) del D. Lgs.vo 267/00.
Per incarico di studio si intende quello avente ad oggetto lo svolgimento di un’attività di studio nell’interesse dell’Amministrazione con la previsione della consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
Per incarico di ricerca si intende quello che presuppone la preventiva definizione del programma da parte della stessa Amministrazione.
Per consulenza si intende l’incarico avente ad oggetto la richiesta ad esperti di pareri, valutazioni ed espressioni di giudizi.
A titolo esemplificativo si elencano alcuni tipi di incarichi che rientrano nella previsione del piano/programma del Consiglio Comunale:
- studio e soluzione di questioni inerenti all’attività dell’Ente;
- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’Amministrazione;
- studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.
B. Il Dirigente responsabile del conferimento dell’incarico deve avere preliminarmente accertato l’oggettiva inesistenza all’interno dell’organizzazione di riferimento di strutture operative o professionalità in grado di assicurare la medesima attività oggetto dell’incarico ovvero l’oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno della struttura preposta, ad esempio perché la prestazione oggetto di incarico richiede conoscenze ed esperienze specifiche eccedenti le normali competenze del personale o per l’impossibilità di adeguato assolvimento dell’incarico da parte della struttura dell’Ente per mancanza di personale quantitativamente e/o qualitativamente idoneo; tale attività di accertamento deve avvenire a seguito di ricognizione riferita all’Ente effettuata tramite il Dirigente competente per la tematica del personale.
C. L’incarico deve avere ad oggetto una specifica prestazione di natura temporanea e di elevata qualificazione e specializzazione;
In particolare, gli incarichi di lavoro autonomo possono essere conferiti esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria intendendosi quale requisito culturale minimo richiesto il possesso di una Laurea Magistrale/Specialistica, di cui ad uno degli Ordinamenti Universitari vigenti (D.M. 509/99, D.M. 270/04), o di un Diploma di Laurea di cui al previgente Ordinamento Universitario, coerente con l’oggetto dell’incarico.
In relazione alla specificità dell’incarico può essere richiesta la Laurea di cui agli Ordinamenti Universitari vigenti (D.M. 509/99, D.M. 270/04), sempre coerente con l’oggetto dell’incarico medesimo, unitamente ad un percorso didattico universitario completo e definito formalmente dal rispettivo ordinamento, finalizzato alla specializzazione richiesta.
In deroga al requisito della qualificazione universitaria di cui al presente punto C) sono fatte salve le previsioni normative che, con riferimento a determinate tipologie di incarico, stabiliscono specifici requisiti di svolgimento dell’attività o particolari livelli di specializzazione, quali ad esempio quelli previsti:
− per le figure di addetto stampa da inserire negli uffici stampa delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 9 della legge 150/2000;
− per gli incarichi di docenza di alta formazione artistica e musicale del Comparto Afam;
− per gli incarichi professionali per cui le normative vigenti prescrivono e consentono l’iscrizione ad Albi e/o l’esercizio della professione anche in assenza di titolo universitario.;
Sono inoltre esclusi dal requisito della necessaria qualificazione universitaria gli incarichi conferiti in ambito artistico, museale ed espositivo, musicale e nell’ambito dei laboratori didattico-pedagogici per i quali la specializzazione richiesta e l’elevata competenza dell’esperto sono desumibili dalla chiara fama dell’autore o da altri comprovati percorsi curriculari.
D. Il compenso connesso all’incarico deve essere proporzionato all’attività svolta e all’utilità che ne conseguirà l’Amministrazione.
E. Il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, deve mantenersi entro il limite massimo di spesa annuo fissato nel 5% della spese di personale (intervento 01 del Bilancio e connessi oneri previdenziali, assistenziali e fiscali) dell’anno di riferimento.
L’affidamento di incarichi effettuato in violazione del suddetto limite di spesa costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Sono esclusi dal limite di spesa:
− gli incarichi finanziati da Enti terzi (ad esempio finanziamenti europei, regionali, etc.);
− le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati.
2. La contemporanea sussistenza dei presupposti di cui al presente articolo deve essere puntualmente verificata e attestata dal Dirigente nell’atto di avvio del procedimento di conferimento dell’incarico.
7. Art. 3 - Requisiti
I soggetti affidatari di incarichi disciplinati dal presente Regolamento, oltre al possesso dei requisiti culturali e professionali di cui al precedente art. 2, non devono trovarsi nella condizione di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché in situazioni incompatibili per legge con l’affidamento degli incarichi qui disciplinati.
L’assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di apposita dichiarazione da parte dei soggetti incaricati, nelle forme di legge, resa contestualmente alla presentazione della candidatura. Qualora, a seguito di verifica disposta, a norma di legge, dall’Amministrazione Comunale sulla dichiarazione resa, sia accertata la sussistenza di una o più delle cause di esclusione di cui sopra, il soggetto affidatario dell’incarico è dichiarato decaduto, previa escussione dell’eventuale garanzia prestata e fermo restando la richiesta di risarcimento per l’eventuale danno subito.
Nella determinazione di affidamento dell’incarico, il Dirigente dovrà dare atto di avere verificato che non sussistono motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all’incaricato individuato e all’oggetto dell’incarico
Art. 4 - Modalità di conferimento degli incarichi – procedura comparativa
1. Il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento, in assenza di specifiche normative che definiscano le modalità di individuazione dell’incaricato, deve essere preceduto da adeguata pubblicità e idonee procedure comparative, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
2. Di norma si procede mediante pubblicazione di apposito avviso che deve contenere:
a) la definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all’attività amministrativa dell’Ente, e il prodotto finale/risultato richiesto;
b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione ai sensi del precedente art. 2 comma 1 lett. C);
c) la durata e il luogo dell’incarico, le modalità di realizzazione del medesimo e le relazioni con l’Amministrazione; per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, va indicato il livello di coordinazione con la struttura del committente;
d) il compenso per la prestazione, correlato di tutte le informazioni necessarie quali la tipologia e la periodicità del pagamento nonchè eventuali modalità e termini di rimborso delle spese;
e) termini e modalità di presentazione delle domande, eventuale data e luogo fissati per la verifica delle candidature;
f) criteri di valutazione e modalità selettive;
g) eventuali garanzie, cause di risoluzione e sospensione della prestazione;
h) struttura di riferimento e responsabile del procedimento.
3. L’avviso viene pubblicato sul sito Internet del Comune di Ravenna per almeno 15 giorni e ne viene data diffusione agli organi di informazione, tramite l’ufficio stampa, con apposito comunicato. In ragione dell’oggetto e della natura dell’incarico, nonché del valore del contratto, il Dirigente può valutare l’opportunità di adottare ulteriori forme di pubblicità.
4. La selezione avviene mediante comparazione dei curricula formativo-professionali con riferimento alle attività che l’incaricato elenchi di esperti in ambiti tematici determinati da utilizzare per una pluralità di necessità analoghe dovrà svolgere. La comparazione del Dirigente deve avvenire secondo criteri non generici che evidenzino la connessione tra la valutazione delle esperienze e professionalità possedute dai candidati e la specificità della prestazione richiesta.
5. In relazione al tipo e alla natura dell’incarico, di cui deve essere data specifica motivazione, il Dirigente può integrare la valutazione dei curricula con un colloquio di approfondimento finalizzato ad accertare oltre alle esperienze lavorative e alla professionalità dei candidati, le capacità/attitudini/competenze personali e le motivazioni dei candidati nonché, se necessario, le conoscenze tecniche richieste.
6. Delle operazioni selettive viene redatto apposito verbale o se ne dà atto nell’atto di conferimento dell’incarico; a tutti i candidati dovrà essere comunicato l’esito della selezione oppure in alternativa si procederà alla pubblicazione dell’esito sul sito Internet del Comune.
7. Per la formazione di elenchi di esperti in ambiti tematici determinati da utilizzare per una pluralità di necessità analoghe, il Dirigente può procedere allo svolgimento della procedura comparativa mediante acquisizione dei curricula non in occasione del conferimento dei singoli incarichi ma anche “una tantum” periodicamente e cumulativamente, stabilendo contestualmente un termine di validità dell’elenco e le modalità di utilizzazione.
8. Per particolari professionalità per le quali è riscontrabile una qualificazione interfunzionale, quali ad esempio le docenze nel campo dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, il Dirigente può utilizzare graduatorie in essere presso altri Enti ed Istituzioni, dopo aver verificato la rispondenza delle procedure selettive/comparative svolte rispetto all’attività oggetto dell’incarico da conferire e motivando la scelta di quale Ente o Istituzione.
Art. 5 - Conferimento di incarichi in deroga alla selezione preceduta da apposito avviso
1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 4 è ammesso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo senza la procedura comparativa preceduta da pubblico avviso ivi prevista, nei casi seguenti:
a) l’affidamento può avvenire su base fiduciaria quando l’incarico ha ad oggetto una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae”, ad esecuzione istantanea che si esaurisce “una tantum”, di importo complessivamente inferiore a € 5.000,00; l’applicazione di tale deroga è sospesa, come da deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l’Xxxxxx Xxxxxxx, n. 105/2008/G (vedi mail del Direttore Generale del 26/01/2009)
Rientrano in tale fattispecie ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di testi, l’incarico di interprete, la produzione di testi/cataloghi, la singola prestazione artistica, l’ attività laboratoriale in ambito didattico-pedagogico e simili;
b) l’affidamento di incarichi a supporto dello staff del Sindaco e degli Assessori connessi all’espletamento del mandato politico e dunque finalizzati a supportare e coadiuvare l’attività dell’organo di direzione politica nella funzione di programmazione, indirizzo e controllo tipicamente politica: tali incarichi, per la natura strettamente fiduciaria, possono essere conferiti prescindendo dallo svolgimento di procedure comparative;
c) il conferimento di incarichi per i quali specifiche previsioni di legge o di regolamento stabiliscono procedure di affidamento particolari, anche per quanto riguarda l’evidenza pubblica (quali ad esempio l’individuazione degli esperti di gara, di concorso, di commissioni, …);
d) Il conferimento degli incarichi di componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione, nonché dei nuclei operanti i per le finalità di cui all’art. 1 comma 5 della legge n. 144/99, secondo le disposizioni di cui all’art. 3 comma 77 della legge 244/2007 (finanziaria per il 2008);
e) quando, in esito all’esperimento della procedura comparativa, non vi sia stata alcuna manifestazione di disponibilità o non sia stata presentata alcuna candidatura appropriata; in tal caso nell’affidamento diretto non possono essere modificati in misura sostanziale le condizioni iniziali dell’incarico;
f) quando l’incarico riguardi attività di natura tecnica, artistica, culturale, scientifica e legale ritenute infungibili, con adeguata motivazione, per la specifica specializzazione richiesta per cui, secondo la valutazione del Dirigente e fatti salvi i presupposti per il conferimento sopra citati, può essere affidato unicamente ad un esperto individuato dallo stesso;
Rientrano in tale fattispecie ad esempio l’attività di curatore di mostre, gli incarichi assegnati per sviluppare/completare progetti/programmi già avviati per cui è funzionale che il completamento venga affidato all’esperto che aveva curato il progetto iniziale, le prestazioni professionali concernenti l’Alta Formazione Artistica e Musicale, le attività scientifiche comprese quelle nell’ambito naturalistico e astronomico, la richiesta di pareri legali in ambiti giuridici di elevata e settoriale specializzazione e simili;
g) quando l’estrema urgenza, collegata alla necessità di svolgere servizi o adempimenti obbligatori per legge e risultante da eventi imprevedibili non imputabili all’Ente, non è compatibile con i termini di svolgimento della procedura comparativa.
2. L’atto di affidamento deve in ogni caso fare riferimento e ricondursi ad una delle casistiche di cui al comma precedente e motivare, in caso di individuazione fiduciaria, la scelta
dell’incaricato evidenziando in maniera puntuale e dettagliata le ragioni poste a base del conferimento fiduciario.
Art. 6 - Disciplinare di incarico e modalità di svolgimento dell’incarico
1. Il Dirigente che ha esperito la procedura per il conferimento di un incarico, dà atto con propria determinazione delle risultanze della procedura comparativa oppure in caso di affidamento diretto individua l’incaricato.
2. I termini ed il contenuto dell’incarico vengono formalizzati in apposito disciplinare/lettera di incarico che regola il rapporto contrattuale tra le parti.
3. Tali atti, che dovranno essere sottoscritti dal Dirigente responsabile del conferimento dell’incarico e dall’incaricato, dovranno riportare almeno i seguenti elementi: contenuto, natura e oggetto dell’incarico, modalità di svolgimento e criteri per il controllo della prestazione resa dall’incaricato, modalità di relazione con l’Amministrazione, prodotto finale richiesto, termine iniziale e finale, eventuali penali e cause di risoluzione, compenso, modalità e termini di pagamento e di rimborso di eventuali spese.
4. L’incarico può essere prorogato solo per le limitate necessità di completamento del progetto/attività avviati.
5. L'incaricato non è assoggettato al potere direttivo del committente che stabilisce solo meri criteri generali ed istruzioni, in sede di disciplinare/lettera di incarico, per l'adempimento dell'obbligazione e per rendere la prestazione dovuta utile e funzionale alla realizzazione del suo programma.
6. L'incaricato, anche in caso di collaborazione coordinata e continuativa, non può essere assoggettato ad un preciso regime orario né al sistema di rilevazione delle presenze nel luogo di lavoro; il tempo di lavoro deve sempre essere gestito dal collaboratore in modo autonomo, salvo la fissazione di eventuali limiti orari se necessari per coordinare la prestazione con l'organizzazione del committente.
7. Il committente non può attribuire all'incaricato periodi di ferie o programmare il suo periodo di riposo ma solo concordare con lui la sospensione della prestazione per assicurare il coordinamento con l'attività, gli obiettivi e l'organizzazione.
Art. 7 – Pubblicità e altri adempimenti
Per gli obblighi di pubblicità e gli ulteriori adempimenti connessi all’affidamento degli incarichi di collaborazione esterna, anche di natura fiscale, previdenziale e assicurativa, si rinvia alle norme di legge vigenti, fra le quali in particolare l’inserimento nel sito web dell’Amministrazione degli elenchi dei collaboratori esterni con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico, della durata e del compenso.
Art. 8 – Norma transitoria
Sono fatte salve le procedure selettive/comparative già espletate purchè le relative graduatorie siano state approvate in data non anteriore al 1° g ennaio 2005, in analogia alla validità triennale delle graduatorie concorsuali, fatto salvo il rispetto dei presupposti per il conferimento degli incarichi di cui al precedente art. 2.