Condizioni generali di fornitura per macchine e impianti (2006)
Condizioni generali di fornitura per macchine e impianti (2006)
1. Indicazioni generali
1.1 Il contratto è considerato concluso a ricezione della conferma scritta del fornitore con la quale egli accetta l'ordinazione.
Offerte prive di termine di accettazione non sono impegnative.
1.2 Le presenti Condizioni Generali si applicheranno se ritenute valide nell'offerta o nella conferma d'ordine. Condizioni divergenti dell'acquirente sono valide soltanto se esplicitamente accettate per iscritto dal fornitore.
1.3 Ogni stipulazione e dichiarazione giuridicamente rilevante tra le parti contraenti richiede la forma scritta per essere valida. Le dichiarazioni in formato testuale trasmesse o registrate attraverso i media elettronici sono equiparate alla forma scritta qualora le parti abbiano stabilito un particolare accordo in tal senso.
1.4 Qualora una clausola di queste Condizioni Generali dovesse risultare del tutto o in parte nulla, le parti contraenti la sostituiranno con una clausola possibilmente uguale per effetto giuridico ed economico.
2. Estensione delle forniture e prestazioni
Le forniture e le prestazioni del fornitore sono specificate conclusivamente nella conferma d'ordine, compresi eventuali allegati. Il fornitore è autorizzato ad apportarvi delle modifiche in vista di miglioramenti, ma che non causino aumenti di prezzo.
3. Disegni e documentazione tecnica
3.1 Salvo altri accordi prospetti e cataloghi non sono impegnativi. Sono impegnative le indicazioni nella documentazione tecnica solo in quanto espressamente garantite dal fornitore.
3.2 Ogni parte contraente si riserva tutti i diritti su disegni e documentazione tecnica affidati all'altra parte. La parte ricevente riconosce questi diritti e si astiene – salvo autorizzazione scritta dell'altra parte – dal rendere tali documenti accessibili, neanche parzialmente, a terzi o di utilizzarli per fini diversi da quelli per cui le furono affidati.
4. Disposizioni vigenti nel luogo di destinazione e dispositivi di sicurezza
4.1 L'acquirente informerà il fornitore al più tardi nel momento dell'ordinazione sulle disposizioni e norme vigenti e applicabili all'esecuzione delle forniture e delle prestazioni, al loro esercizio, nonchè alla prevenzione malattie ed infortuni.
4.2 Salvo altri accordi tra le parti, le forniture e prestazioni corrispondono alle disposizioni e norme vigenti alla sede dell'acquirente in quanto notificate al fornitore in conformità del capoverso
4.1. La fornitura comprende installazioni di sicurezza supplementari o differenti solo se ciò è oggetto di espressa stipulazione.
5. Prezzi
5.1 Salvo altri accordi i xxxxxx s'intendono netti, franco officina del fornitore, imballaggio escluso, in Franchi Svizzeri liberamente disponibili, senza qualsiasi ritenuta.
Tutte le spese accessorie (come x.xx. costi di trasporto, assicurazioni, autorizzazioni d'esporta- zione, di transito, d'importazione ed altre, nonchè di certificati, vidimazioni, ecc.) vanno a carico dell'acquirente. Sono ugualmente a suo carico ogni specie di tasse, imposte, diritti doganali e simili in rapporto con il contratto e saranno rimborsate al fornitore nella misura in cui egli documenta esserne stato gravato.
5.2 ll fornitore si riserva di adattare il prezzo se fra la data dell'offerta e quella della fornitura effettuata a norma di contratto i costi della mano d'opera o dei materiali hanno subito mutazioni. In tal caso il prezzo sarà adattato in conformità alla «Formula di variabilità dei prezzi» allegata.
Il prezzo sarà inoltre adattato adeguatemente:
− se il termine di consegna è prorogato per uno dei motivi enumerati al capoverso 8.3, oppure
− se genere o volume della fornitura o delle prestazioni contrattuali hanno subito una modifica, oppure
− se materiali o esecuzione subiscono modifiche dovute a documentazione incompleta dell'acquirente o non corrispondente alla situazione effettiva.
6. Condizioni di pagamento
6.1 L'acquirente effettuerà i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza deduzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili.
Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti:
− un terzo quale acconto entro un mese da ricezione della conferma d'ordine del fornitore,
− un terzo a scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito,
− il saldo entro un mese dall'avviso della merce pronta alla spedizione da parte del fornitore.
L'obbligo di pagamento è adempito in quanto che Xxxxxxx Xxxxxxxx sono stati messi a libera disposizione del fornitore al suo domicilio legale. Se è convenuto pagamento mediante cambiali, le spese di sconto e d'incasso e l'imposta di bollo sono a carico dell'acquirente.
6.2 I termini di pagamento sono impegnativi anche se trasporto, consegna, montaggio, messa in funzione o collaudo della fornitura o delle prestazioni dovessero essere ritardati o impossibilitati per motivi indipendenti dal fornitore; lo stesso vale in caso di parti secondarie mancanti o di ritocchi necessari, a condizione che ciò non impedisca l'uso della fornitura.
6.3 Qualora l'acconto o le garanzie dovute a conclusione del contratto non sono corrisposte secondo i termini pattuiti, il fornitore è autorizzato a esigere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo ogni sua pretesa per risarcimento di danni.
Se l'acquirente per un qualsiasi motivo è in mora con un ulteriore pagamento o se il fornitore, per motivi avvenuti dopo conclusione del contratto, ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli pervengano a scadenza o del tutto, egli è autorizzato – senza pregiudizio per i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l'esecuzione del contratto ed a ritenere le forniture pronte per la spedizione finchè non siano state stipulate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e gli siano state prestate garanzie sufficienti. Se entro adeguato termine un tale accordo non è concluso o non sono state prestate garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e d'esigere risarcimento dei danni.
6.4 Qualora l'acquirente non dovesse rispettare i termini di pagamento pattuiti gli sarà computato – senza sollecitazione – dalla scadenza concordata dei pagamenti in poi un interesse corrispondente agli interessi in uso al domicilio dell'acquirente, ma in ogni caso almeno del 4 % superiore al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Rimane riservato il diritto al risarcimento di danni ulteriori.
7. Riserva della proprietà
Il fornitore rimane proprietario di tutte le sue forniture finchè queste non sono state interamente pagate conformemente al contratto.
L'acquirente è obbligato ad assistere il fornitore in tutti i provvedimenti che questo prenderà per la protezione della sua proprietà. In particolare, alla conclusione del contratto, egli autorizza il fornitore a procedere alla registrazione o annotazione della riserva di proprietà negli appositi registri pubblici, libri o documenti simili in conformità alle leggi del paese rispettivo ed a compiere le formalità necessarie. Le spese relative vanno a carico dell'acquirente.
L'acquirente provvederà durante l'intera durata della riserva di proprietà ed a sue spese alla manutenzione degli oggetti fornitigli, nonchè ad assicurarli a beneficio del fornitore contro furto, avarie, incendio, acqua ed altri rischi. Egli prenderà inoltre tutti i provvedimenti necessari per evitare che i diritti di proprietà del fornitore vengano pregiudicati o annullati.
8. Termine di consegna
8.1 Il termine di consegna decorre dal momento in cui il contratto è stato concluso e dopo che tutte le autorizzazioni d’importazione, d’esportazione, di transito e di pagamento sono ottenute, i pagamenti dovuti a conclusione del contratto effettuati, le eventuali garanzie prestate ed i dettagli tecnici essenziali definiti. Il termine di consegna è considerato rispettato se entro la sua scadenza l’avviso di merce pronta alla spedizione à stato inviato all’acquirente.
8.2 L’osservanza del termine di consegna presuppone l’adempimento degli impegni contrattuali da parte dell’acquirente.
8.3 Il termine di consegna subisce una proroga adeguata:
a) se i dati occorrenti al fornitore per l’esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se l’acquirente li modifica succes er motiv, causando un ritardo 12 delle forniture o delle prestazioni pattuite;
b) se sorgono impedimenti che il fornitore non puo evitare malgrado le dovute precauzioni, sia presso di lui, presso l’acquirente o presso terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d’esempio: epidemie, mobilitazioni, guerra, sommosse, notevoli disturbi d’esercizio, infortuni, conflitti di lavoro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semi- lavorati o finiti occorrenti, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, cataclismi;
c) se l’acquirente o terzi sono in ritardo con lavori loro incombenti oppure in mora con l’adempimento di obblighi contrattuali e, in modo particolare, se l’acquirente non si attiene alle condizioni di pagamento pattuite.
8.4 L’acquirente ha diritto a un indennizzo di mora per forniture ritardate, in quanto è dimostrato che il ritardo è dovuto alla colpa del fornitore e se l’acquirente può provare d’averne subito un danno. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione dell’acquirente.
L’indennizzo di mora si ammonta al massimo a
½%, per ogni settimana intera di ritardo e, com- plessivamente, a non oltre il 5% del prezzo contrattuale della parte ritardata della fornitura. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di mora.
Qualora il massimo dell’indennizzo di mora dovesse essere raggiunto, l’acquirente fisserà per iscritto al fornitore una proroga adeguata per l’adempimento. Se er motivi dipendenti dal fornitore questa non fosse rispettata, l’acquirente ha il diritto di rifiutare la parte ritardata della forni- tura. Se per ragioni economiche una fornitura parziale dovesse risultare inaccettabile per l’acquirente, egli è autorizzato a recedere dal contratto e a rivendicare i pagamenti effettuati contro restituzione delle forniture ricevute.
8.5 Se invece d’un termine di consegna è stata convenuta una data fissa, questa equivale all’ultimo giorno di un termine di consegna; i capoversi 8.1 a
8.4 sono applicabili per analogia.
8.6 In caso di forniture o prestazioni ritardate l’acquirente non può far valere altri diritti o pretese salvo quanto esplicitamente fissato in questa clausola 8. Questa restrizione non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore, ma vale in caso di dolo o di colpa grave di sue persone ausiliarie.
9. Imballaggio
L’imballaggio viene fatturato separatamente e non viene ripreso. Se invece si tratta d’imballaggio dichiarato di proprietà del fornitore, l’acquirente dovrà rispedirlo franco di porto al luogo di provenienza.
10. Passaggio degli utili e dei rischi
10.1 Utili e rischi relativi alle forniture passano all’acquirente non oltre che queste lasciano lo stabilimento del fornitore.
10.2 Se la spedizione subisce ritardi su richiesta dell’acquirente o per altri motivi non imputabili al fornitore, i rischi passano all’acquirente dal momento originariamente previsto per la spedizione. Da tale momento in poi le forniture vengono immagazzinate ed assicurate a carico e rischio dell’acquirente.
11. Spedizione, trasporto e assicurazione
11.1 Richieste particolari in merito alla spedizione, al trasporto e all'assicurazione dovranno essere notificate al fornitore in tempo utile. Il trasporto avviene a carico e rischio dell'acquirente.
Eventuali reclami concernenti la spedizione o il trasporto sono da presentare all'ultimo vettore immediatamente a ricezione della fornitura o dei documenti di trasporto.
11.2 L'assicurazione contro danni di qualsiasi genere spetta all'acquirente.
12. Verifica e collaudo delle forniture e prestazioni
12.1 Se d'uso, il fornitore controllerà forniture e prestazioni prima della spedizione. Qualora l'acquirente richiedesse ulteriori verifiche, queste saranno stipulate separatamente e andranno a suo carico.
12.2 L'acquirente deve controllare forniture e prestazioni entro un adeguato termine notificando eventuali difetti immediatamente e per iscritto al fornitore. Altrimenti forniture e prestazioni valgono per accettate.
12.3 Il fornitore è tenuto ad eliminare al più presto possibile i difetti segnalatigli come stabilito al capoverso 12.2, e l'acquirente deve dargliene la possibilità. Ad eliminazione dei difetti terminata avrà luogo, su richiesta dell'acquirente o del fornitore, una prova di collaudo come stabilito nel capoverso 12.4.
12.4 Per eseguire tale prova di collaudo e per stabilirne le condizioni occorre stipulare un accordo separato, salvo quanto fissato al capoverso 12.3. Salvo contrari accordi valgono le modalità seguenti:
− Il fornitore informerà l'acquirente così tempestivamente delle prove di collaudo affinchè questi o un suo rappresentante vi possano assistere.
− Della prova di collaudo va redatto un verbale da essere firmato dall'acquirente e dal fornitore oppure dai loro rappresentanti. Nel verbale sarà registrato che la fornitura è stata accettata, oppure che è stata accettata con riserva ovvero che l'acquirente ne rifiuta l'accettazione. Nei casi di accettazione con riserva o di rifiuto, ogni singolo difetto denunciato va verbalizzato.
Per difetti insignificanti, particolarmente se questi non pregiudicano sensibilmente il funzionamento di forniture o prestazioni, l'acquirente non può rifiutarsi d'accettare le forniture e d'apporre la firma al verbale. Il fornitore è tenuto ad eliminare immediata- mente tali difetti.
− In caso di differenze notevoli al contratto o di difetti gravi, l'acquirente è tenuto a dare al fornitore la possibilità di eliminarli entro un termine adeguato, dopo di che avrà luogo un'ulteriore prova di collaudo.
Se risultassero nuovamente delle notevoli differenze al contratto o dei gravi difetti, l'acquirente potrà pretendere dal fornitore sia una riduzione di prezzo, sia il pagamento d'un indennizzo oppure altre prestazioni, se cio era stato convenuto tra le parti. Se invece i difetti riscontrati in occasione di questa seconda prova dovessero rivelarsi talmente gravi da non potere essere eliminati entro un termine adeguato e che le forniture e prestazioni risultassero inutilizzabili per il fine previsto o utilizzabili solo in misura fortemente ridotta, l'acquirente ha il diritto di rifiutare la parte difettosa oppure, se per ragioni economiche una accettazione parziale dovesse risultare inaccettabile per l'acquirente, di recedere dal contratto. Il fornitore potrà essere obbligato solo al rimborso delle somme che gli furono pagate per le parti della fornitura interessate da tale risoluzione del contratto.
12.5 Il collaudo è pure considerato come effettuato e valido
− se la prova di collaudo – per motivi indipen- denti dal fornitore – non può avere luogo al termine previsto;
− se l'acquirente rifiuta l'accettazione senza averne il diritto;
− se l'acquirente si rifiuta di firmare un verbale di collaudo steso in conformità al capoverso 12.4;
− non appena l'acquirente utilizza forniture o prestazioni del fornitore.
12.6 Ad eccezione di quanto è esplicitamente fissato nel capoverso 12.4 e nella clausola 13 (garanzie, responsabilità per difetti), l'acquirente non può far valere altri diritti o pretese per qualsiasi difetto di forniture o prestazioni.
13. Garanzie, responsabilità per difetti
13.1 Periodo di garanzia
Il periodo di garanzia è di 12 mesi; esso si riduce a 6 mesi in caso di funzionamento con turni continui. Esso ha inizio con l'avvenuta spedizione dallo stabilimento del fornitore o, se pattuito, con l'accettazione delle forniture e prestazioni, oppure a montaggio ultimato, se questo è eseguito dal fornitore. Se spedizione, accetta-zione o mon- taggio subiscono dei ritardi non imputabili al fornitore, il periodo di garanzia scade non oltre i 18 mesi dall'avviso di merce pronta alla spedizione.
Per parti sostituite o riparate il periodo di garanzia ha nuovamente inizio e scade a 6 mesi dalla sostituzione o riparazione ultimata o dall'accettazione, ma non oltre un periodo di doppia durata di quanto stabilito nel capoverso precedente.
La garanzia scade anticipatamente se l'acquirente o terzi eseguiscono modifiche o riparazioni inappropriate, oppure se in caso di difetto l'acquirente non prende immediatamente tutte le misure adatte per ridurre il danno e non dà al fornitore la possibilità di eliminare il difetto.
13.2 Responsabilità per difetti di materiale, di costruzione e di esecuzione
Il fornitore si impegna, su richiesta scritta dell'acquirente, a riparare o sostituire a sua
scelta nel più breve termine possibile tutte le parti da lui fornite che siano provatamente difettose o inservibili durante il periodo di garanzia a causa di materiale scadente o di difetti di costruzione o d'esecuzione. Le parti sostituite diventano proprietà del fornitore, se egli non vi rinuncia esplicitamente.
Costi di riparazioni eseguite nello stabilimento del fornitore vanno a suo carico. Se la riparazione non fosse possibile nello stabilimento del fornitore, tutte le spese che superano i costi usuali per tra-sporti, personale, viaggio e soggiorno nonchè smontaggio e rimontaggio di dette parti, vanno a carico dell'acquirente.
13.3 Responsabilità per qualità garantite
Sono considerate garantite soltanto le qualità espressamente indicate come tali nella conferma d'ordine o nelle specificazioni. Tale garanzia sarà valida non oltre la scadenza del periodo di garan- zia. Ove fu pattuita una prova di collaudo, si riterrà provato che tale garanzia è stata assolta quando il collaudo lo dimostra.
Se le qualità garantite risultassero non o solo in parte adempite, l'acquirente ha diritto in primo luogo a provvedimenti immediati secondo capo- verso 13.2. Egli concederà al fornitore tempo e possibilità necessari. Qualora l'esito di tali provvedimenti dovesse essere parzialmente o interamente negativo, l'acquirente ha diritto all'indennizzo convenuto per tale caso oppure, in mancanza d'un tale accordo, a una riduzione adeguata del prezzo. Se il difetto dovesse rivelarsi talmente grave da non poter essere eliminato entro un termine ragionevole e se le forniture o prestazioni risultassero inutilizzabili allo scopo previsto o utilizzabili solo in misura fortemente ridotta, l'acquirente ha il diritto di rifiutare la parte difettosa oppure, se per ragioni economiche una accettazione parziale dovesse risultare inaccettabile per lui, di recedere dal contratto. Il fornitore potrà essere obbligato solo al rimborso delle somme che gli furono pagate per le parti della fornitura interessate dalla risoluzione del contratto.
13.4 Esclusioni dalla responsabilità per difetti
Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità del fornitore tutti i danni non causati provatamente da materiale scadente o da difetto di costruzione o di esecuzione, come per esempio danni causati da usura naturale, manutenzione difettosa, inosservanza di prescrizioni sul funzionamento, impiego eccessivo, uso di materiali inadeguati, influenze chimiche o elettrolitiche, lavori di costruzione o di montaggio non eseguiti dal fornitore, nonchè da altri motivi a lui non imputabili.
13.5 Forniture e prestazioni di terzi
Per forniture e prestazioni provenienti da terzi prescritte dall'acquirente, il fornitore si assume la garanzia soltanto nell'ambito degli obblighi di garanzia assunti da detti terzi.
13.6 Esclusività dei diritti di garanzia
Ad eccezione di quanto è esplicitamente fissato nei capoversi 13.1 a 13.5, l'acquirente non può far valere altri diritti o pretese per difetti di materiale, di costruzione o di esecuzione nonchè per mancanza di qualità garantite.
13.7 Responsabilità per impegni accessori
Il fornitore risponde per pretese dell'acquirente per consulenza errata o simile o violazione di qualsiasi obbligazione secondaria solo in caso di dolo o di colpa grave.
14. Mancato o difettoso adempimento e conseguenze
14.1 In tutti i casi non disciplinati esplicitamente dalle presenti Condizioni Generali, ed in special modo
− se il fornitore inizia senza motivo l'esecuzione delle forniture e prestazioni con tale ritardo da non lasciar prevedere il loro compimento in tempo utile, oppure
− se per motivi imputabili al fornitore è da prevedersi con certezza una esecuzione della fornitura non conforme al contratto, oppure
− se per colpa del fornitore sono state eseguite forniture o prestazioni non conformi al contratto,
l'acquirente è autorizzato a intimare al fornitore una proroga adeguata del termine di consegna delle rispettive forniture o prestazioni, con comminatoria di risoluzione del contratto in caso di non adempimento. Qualora questo termine scadesse inutilizzato per colpa del fornitore, l'acquirente può recedere dal contratto riguardo alle forniture o pre- stazioni non conformi al contratto o la cui esecuzione non conforme è da prevedersi con certezza, ed esigere il rimborso dei pagamenti già effettuati per tali forniture o prestazioni.
14.2 In tal caso – per quanto riguarda eventuali pretese dell'acqurente per risarcimento danni nonchè per quanto riguarda l'esclusione di ulteriori responsabilità del fornitore – valgono le disposi- zioni della clausola 16; l'indennizzo eventuale è limitato al 10 % del prezzo contrattuale delle forniture e delle prestazioni interessate dalla risoluzione del contratto.
15. Risoluzione del contratto da parte del fornitore
Qualora avvenimenti imprevisti dovessero modificare sensibilmente la portata economica o l'oggetto delle forniture o prestazioni o avessero considerevoli ripercussioni sui lavori aziendali del fornitore, nonchè nel caso di successiva impossibi- lità d'esecuzione, il contratto sarà adeguatamente adattato. Se per motivi economici ciò non risultasse accettabile, il fornitore è autorizzato a recedere dal contratto o dalle relative parti del medesimo.
Il fornitore che intende recedere dal contratto ne informerà immediatamente l'acquirente dopo essersi reso conto della portata dell'avvenimento, e ciò anche se precedentemente era stata convenuta una proroga del termine di consegna. In tale caso di risoluzione del contratto il fornitore ha diritto al pagamento delle forniture e prestazioni già eseguite, mentre sono escluse pretese dell'acquirente per risarcimento di danni.
16. Esclusione di altre responsabilità del fornitore
Tutti i casi di violazione contrattuale e loro conseguenze legali nonché qualsiasi altra pretesa che l'acquirente faccia valere, sono regolate da queste condizioni di un modo esauriente. In particolar modo sono escluse tutte le pretese non esplicitamente unenzionate per risarcimento danni, riduzioni di prezzo, risoluzione del contratto o recesso dallo stesso. In nessun caso esistono diritti dell'acquirente di risarcimento di danni non avvenuti sul'oggetto fornito, come specialmente
danni per mancata produzione, mancato uso, mancate ordinazioni, lucro cessante nonchè per altro danno diretto o indiretto. Que sta esclusione della responsabilità non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore, ma vale in caso di dolo o di colpa grave di persone ausiliarie del medesimo.
Questa esclusione della responsabilità non vale se è in contrasto con il diritto imperativo
17. Diritto di regresso del fornitore
Qualora atti o omissioni dell'acquirente o di sue persone ausiliarie causassero infortuni a persone o danni a cose appartenenti a terzi e se per tali fatti dovesse essere messo in causa il fornitore, questo è autorizzato a esercitare il diritto di regresso nei confronti dell'acquirente.
18. Montaggio
Se il fornitore si assume anche i lavori di montaggio o la loro sorveglianza trovano applicazione le Condizioni Generali di Montaggio dell'Associazione Svizzera dei Costruttori di Macchine (VSM).
19. Foro e diritto applicabile
19.1 Foro competente per l'acquirente e per il fornitore è il domicilio del fornitore.
Il fornitore è tuttavia autorizzato a citare in giudizio l'acquirente al domicilio di quest'ultimo.
19.2 Il diritto applicabile è il diritto sostanziale svizzero.
Formula di variabilità dei prezzi
Lo
Mo
stipulata dall'Associazione Svizzera dei Costruttori di Macchine (VSM)
P = P0
(a + b Lm
+ c Mm )
P | = |
| prezzo di vendita al momento della consegna |
P0 | = |
| prezzo di vendita secondo l'offerta |
1
a = coefficiente della quota fissa del costo (p.e. = 0,1)
1
b = coefficiente della quota del costo dipendente dalla mano d'opera (p.e. = 0,6)
1
c = coefficiente della quota del costo dipendente del materiale (p.e. = 0,3)
2
Lo = indice delle paghe
dell'offerta
dell'Associazione padronale svizzera dell'industria metalmeccanica, Zurigo, al momento
2
Lm = media di tutti gli indici-paga
- dal momento della conferma d'ordine fino ad avvenuta consegna contrattuale* oppure
- durante la fabbricazione, vale a dire dal al *
3
Mo = media calcolata in base agli indici dei prezzi
dei materiali usati in prevalenza dal gruppo «metalli ed articoli
di metallo», in rapporto alla loro quota di valore con la fornitura al momento dell'offerta
3
Mm = media dei calcoli di tutti gli indici dei prezzi
dei materiali usati in prevalenza dal gruppo «metalli ed articoli
di metallo», in rapporto alla loro quota di valore con la fornitura
- dal momento della conferma d'ordine fino ad avvenuta consegna contrattuale* oppure
- dal momento della conferma d'ordine fino alla data in cui il fornitore abbia acquistato prevalentemente le materie necessarie alla fornitura, vale a dire fino
*
1
a + b + c deve sempre dare = 1.
2
Poichè l'indice di paga viene calcolato dall'Associazione dei datori di lavoro ogni 3 mesi soltanto, si dovrà fare riferimento all'indice
dell'ultimo trimestre trascorso.
3
Gli indici parziali, calcolati in base all'indice ufficiale dei prezzi alla produzione calcolato e pubblicato ogni mese. (Qualora l'anno-base
dell'indice è stato modificato dalle autorità competenti, il fornitore potrà calcolare i cambiamenti di costi in base ai nuovi valori-indice.)
* Cancellare ciò che non conviene.