DISCIPLINARE DI GARA
COMUNE DI FERRARA PROTOCOLLO GENERALE | I |
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE ANALOGICO | |
Protocollo N.0034634 del 11/03/2022 |
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI E LE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI PER IL PERIODO DI TRE ANNI.
CIG: 9094887A2C
Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di Intercent-er “SATER” (Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Xxxxxx Xxxxxxx)
1. PREMESSE
Con determina a contrarre DD-2021-1677, esecutiva dal 14/07/2021, questa Amministrazione ha deliberato l’affidamento in gestione del servizio di ristorazione scolastica presso i nidi e le scuole dell’infanzia comunali per il periodo di tre anni con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è Ferrara.
CIG: 9094887A2C
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Xxxxxx Xxxxx – Dirigente dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie.
1.2 SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’XXXXXX XXXXXXX (SATER)
Per l’espletamento della presente gara, il Comune di Ferrara si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Xxxxxx-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx (in seguito: sito).
Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:
· Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
· La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 0, xxx
x.x.x. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000;
· La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto 1.3.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.
1.3 REGISTRAZIONE DELLE DITTE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/.
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara GUUE;
2) Disciplinare di gara;
3) Capitolato;
5) Mod. 1 istanza di partecipazione e suoi allegati (mod. 1-bis e mod. 1-ter);
6) Mod. 2 DGUE;
7) Mod. 3 assolvimento imposta di bollo;
8) Allegato Informativa art. 13 Dpgr.
9) Progetto
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx e per la visione del bando, del disciplinare e del capitolato speciale d’appalto anche sul profilo committente all’indirizzo xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/ da inoltrare entro le ore 12 di mercoledì 23 marzo 2022. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro le ore 12 di venerdì 25 marzo 2022, tramite SATER e con pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.
È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e
funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/.
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Agenzia Intercent-ER (di seguito Agenzia) e alla stazione appaltante; diversamente le medesime declinano ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto in virtù della medesima tipologia del servizio e delle stesse modalità tecniche di gestione del servizio.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Servizio di ristorazione scolastica presso i nidi e le scuole dell’infanzia comunali | 55512000- 2 | P | 2.962.080,00 |
Importo totale a base di gara | 2.962.080,00 |
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice dei contratti l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato, per la durata di 36 mesi, in via presuntiva pari ad € 1.599523,20.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 2.800,00. L’appalto è finanziato con fondi del bilancio di previsione 2021/2023.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto è di anni 3 (tre), pari a 36 mesi decorrenti dalla data della firma del contratto o dal verbale di consegna, a seguito del perfezionamento della procedura di aggiudicazione.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un periodo complessivo non superiore ai 3 (tre) anni. Il rinnovo del contratto è subordinato alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti, alle condizioni indicate all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Nel caso in cui, al termine del contratto, il Committente non fosse riuscito a completare la procedura per un nuovo affidamento dei servizi, l’appalto, potrà essere prorogato, agli stessi patti, prezzi e condizioni, dai
Servizi Educativi per garantire la continuità del servizio stesso nelle more di una procedura di affidamento in
corso per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto, dandone comunicazione
scritta all’Appaltatore entro 30 giorni la scadenza del termine.
A tale fine l’Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 6.229.760,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in
possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
a) Iscrizione al registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per le attività oggetto del presente appalto, ovvero, se si tratta di impresa
straniera con sede legale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, l’iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente.
b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore ristorazione scolastica, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizio di ristorazione collettiva. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
c) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alle norme EMAS o ISO 14001:2015 pertinente e proporzionata al seguente oggetto: gestione centro cottura. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma EMAS o ISO 14001:2015 rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Non richiesti.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Il concorrente deve avere maturato un’esperienza di almeno tre anni, maturata nell’ultimo quinquennio, nella gestione del servizio oggetto della gara “SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA” a favore di committenti sia pubblici che privati il cui importo sia stato complessivamente almeno pari ad € 1.000.000,00 (un milione) IVA esclusa.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 0 deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, deve essere posseduto:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,
anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3.3, al concorrente la
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è causa di nullità del contratto di avvalimento
9. SUBAPPALTO
Il subappalto relativo alle prestazioni di servizio deducibili in contratto, è ammesso nei termini e nei limiti di cui all’art. 105 del D.lgs 50/2016 e s. m. i..
I concorrenti devono indicare le parti del servizio che intendono subappaltare. L’autorizzazione al subappalto sarà vincolato al riscontro della sussistenza delle condizioni prescritte al suddetto art.105.
Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell’appaltatore, che continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con la subappaltatrice. Copia delle condizioni di subappalto, sottoscritte dalle parti, dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo triennale e precisamente di importo pari ad € 59.241,60, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento alla Tesoreria Comunale presso BPER Banca, Corso Giovecca n. 65 – Ferrara, la quale rilascerà quietanza diversa da quella di tesoreria;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.
445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:
A) in formato elettronico, allegata sul SATER:
- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;
B) in formato cartaceo:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, sigillata, con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e pervenire al seguente indirizzo: Comune di Ferrara – Ufficio Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx, entro il medesimo termine per la presentazione delle offerte.
La busta dovrà riportare esternamente le seguenti informazioni:
· Oggetto della gara;
· La ragione sociale della concorrente;
· L’indirizzo del destinatario;
· La dicitura “Cauzione provvisoria”.
La busta può essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’Impresa concorrente. Si precisa che l’ufficio protocollo riceve solo su appuntamento, previo contatto telefonico ai seguenti numeri: 0532- 419378/249/439/254. La stazione appaltante declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche per le buste inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali buste non verranno aperte e verranno dichiarate irricevibili in quanto tardive.
N.B. In caso di invio in formato cartaceo, l’operatore economico deve in ogni caso allegare sul SATER copia scannerizzata dei suddetti documenti cartacei.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo su aree/locali/ interessati ai servizi è facoltativo. La mancata effettuazione del sopralluogo non è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a x.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xxx deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 14 del 21 marzo 2022. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20.12.2017 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
L’offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12.30 del giorno 29/03/2022.
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.
Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.
Non sono accettate offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
La presentazione dell’offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Agenzia/stazione appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.
In ogni caso il concorrente esonera l’Agenzia/stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.
L’Agenzia/stazione appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate) e il DGUE devono essere redatti utilizzando i modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione sul SATER.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La busta “Documentazione Amministrativa” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo (Euro 16,00 ogni 100 – cento - righe) preferibilmente secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante di cui al Mod. 1 – Domanda di partecipazione e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta tecnica e/o l’offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta.
Il concorrente allega copia (scansione) del documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Il concorrente, sulla domanda di partecipazione, dovrà assolvere l’imposta di bollo secondo quanto previsto dall’art. 2, della PARTE I, dell’Allegato A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e dal D.L. 26/04/2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71 per adeguamento dell’importo (€ 16,00 ogni 100 righe), tramite una delle seguenti modalità:
- mediante dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di
impegnare la ditta o in possesso di Xxxxxxx, di autorizzazione all’assolvimento virtuale dell’imposta di
bollo ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972 con estremi della relativa autorizzazione;
oppure
- mediante trasmissione di copia del Modello F23 (nel quale inserire i seguenti dati: al punto 6 Ufficio
Ente: TG5; al punto 10 n. CIG; al punto 11 Codice tributo: 456T;) dal quale si evince assolvimento bollo per gara in oggetto con importo dovuto, corredata da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/00 firmata digitalmente;
oppure
- mediante scansione dell’allegato Mod. 3 “dichiarazione assolvimento imposta di bollo”, sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante del concorrente/impresa mandataria/consorzio.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche compilando il Mod. 2 DGUE predisposto dalla stazione appaltante e presente sul SATER secondo quanto di seguito indicato (con esclusione delle parti barrate).
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende, mediante la compilazione del Mod. 1 – Domanda di partecipazione, le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis) c-ter) e c-quater) del Codice;
3. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, modificato a seguito del “decreto sblocca cantieri” D.L. 18/04/2019 n. 32;
4. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta (mod. 1-bis);
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
6. dichiara di impegnarsi a costituire, nelle forme di legge, la cauzione prevista all’art. 26 del Capitolato, qualora risulti aggiudicataria del servizio;
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta Comunale del 28/12/2016 – PG 2016- 148257, reperibile sul sito xxx.xxxxxx.xx.xx alla pagina Gli Uffici > I Servizi in rete del Comune di Ferrara > Servizio Personale > Informazioni > Codice di Comportamento e Codice Disciplinare e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
8. dichiara di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice, ovvero di non partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. Nel caso di consorziate incaricate dello svolgimento del servizio da parte di un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma alla medesima gara;
9. dichiara di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali e che pertanto non opera nei propri confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 del d.l. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
12. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 Regolamento UE/2016/679 (GDPR) nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 13 del medesimo Regolamento.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
15. ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice l’operatore economico deve indicare il contratto collettivo applicato ai propri dipendenti e i dati INPS e INAIL;
16. dichiara che il ribasso percentuale offerto tiene conto dell’offerta tecnica.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 16, potranno essere rese utilizzando il Mod. 1 e il suo allegato Mod. 1-bis predisposti dalla stazione appaltante e caricati sul SATER.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega altresì sul SATER i seguenti documenti:
17. copia scansionata del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
18. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati;
19. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
20. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
21.ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
22. assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sulla domanda di partecipazione secondo quanto indicato al precedente punto 15.1;
23. Eventuale procura, secondo quanto indicato al punto 15.1 del presente disciplinare.
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- Copia scansionata dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (Mod. 1-ter).
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa
mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima o in alternativa utilizzando il mod. 1 e suoi allegati mod. 1-bis e mod. 1-ter predisposti dalla stazione appaltante.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA”
La busta “Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
- una relazione tecnica contenente le caratteristiche del servizio secondo quanto richiesto dai criteri di valutazione indicati di seguito, seguendo la medesima articolazione interna. Ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo riportare la numerazione progressiva, nel rispetto del numero massimo di pagine eventualmente indicate nei criteri di valutazione.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione
dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica.
16.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
Qualora il concorrente, nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti in tutto o in parte la propria offerta tecnica in quanto coperta da riservatezza, deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.
In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.
A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.
La ditta concorrente deve quindi allegare sul SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:
- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
La stazione appaltante di riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.
Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).
17. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”
La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/ e contenere i seguenti elementi:
a) Ribasso percentuale sull’importo a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La percentuale dovrà essere diversa da zero e con non più di due decimali.
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.
L’offerta economica deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso inserire a sistema copia scansionata della procura autenticata firmata digitalmente) e, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15 (nel caso di concorrenti associati).
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
Con la presentazione dell’offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire il servizio, in conformità a quanto indicato nell’offerta tecnica e nell’offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
18.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Per il criterio di attribuzione del punteggio relativo agli elementi quantitativi di valutazione, afferenti comunque alla qualità del servizio o della qualificazione delle derrate alimentari, denominato criterio A, saranno applicati, a seconda dei casi:
- la formula proporzionale per cui alla quantità maggiore di prodotti offerti sarà attribuito il punteggio massimo mentre alle altre offerte si attribuiranno punteggi proporzionali (es X=punteggio max∗n° di prodotti offerti/n° maggiore di prodotti offerti);
- i cosiddetti “punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Per il criterio di attribuzione del punteggio relativo agli elementi non quantitativi di valutazione dell’offerta, denominato criterio B, ogni componente della Commissione di gara attribuirà all’offerta un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1 legato ad un grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata. Quindi la Commissione calcolerà la media dei coefficienti attribuiti dai componenti. Il punteggio sarà ottenuto moltiplicando la media definitiva per il corrispondente valore massimo di punteggio attribuibile.
Gli elementi di valutazione di natura qualitativa sopra descritti avvengono attraverso il seguente grado di giudizio attribuito dalla Commissione stessa:
COEFFICIENTE
GRADO GIUDIZIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Ottimo | 1.00 |
Buono | 0.80 |
Sufficiente | 0.60 |
Insufficiente | 0.40 |
Gravemente insufficiente | 0.20 |
Inesistente | 0 |
18.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
A) QUALITÀ DEL SERVIZIO: MAX PUNTI 50
B) QUALIFICAZIONE DELLE DERRATE ALIMENTARI MAX PUNTI 20 A) QUALITÀ’ DEL SERVIZIO MAX P.TI 50
Relazione di massimo 20 pagg (40 facciate) con testo scritto in carattere Arial max 40 righe per facciata in corpo 11 riguardante:
N. | Parametro qualità | Attribuzione del punteggio |
1 | Adozione di soluzioni collettive per le attività di deposito e trasporto delle merci come magazzinaggio comune, gli spostamenti a pieno carico degli automezzi, con conseguente riduzione del numero di viaggi per il trasporto primario (trasporto delle materie prime dai fornitori alle cucine). Il Legale Rappresentante deve presentare dichiarazione con la quale si attesti l’adesione ad un sistema di gestione centralizzata delle attività di deposito e trasporto delle merci o dell’eventuale proprietà di un deposito a tal fine destinato | Verranno assegnati 3 punti alla ditta che utilizzerà un sistema di gestione centralizzata per l’approvigionamento delle merci |
2 | Metodi/procedure adottate per verificare e monitorare la qualità dei propri fornitori per tutta la durata dei relativi rapporti commerciali. Es: certificazioni da questi possedute; sistemi di autocontrollo da questi adottati; qualità dei prodotti forniti; audit di parte terza sui fornitori; controlli di processo e di prodotto effettuati sui fornitori | Verranno assegnati 4 punti alla ditta che presenterà il miglior sistema di verifica dei fornitori; alle altre ditte il punteggio verrà assegnato secondo il criterio sopradescritto denominato B |
3 | Piano per la risoluzione delle emergenze per mancata consegna derrate o impossibilità di produzione dei pasti presso la/e cucine di riferimento, fermo restando quanto previsto dal CSA per la gestione delle emergenze | Verranno assegnati 4 punti alla ditta che presenterà il miglior piano per la risoluzione delle emergenze; alle altre ditte il punteggio verrà assegnato secondo il criterio sopradescritto denominato B |
4 | Procedura di gestione delle non conformità segnalate dal Committente | Verranno assegnati 4 punti alla ditta che presenterà la migliore procedura di gestione delle non conformità; alle altre ditte il punteggio verrà assegnato secondo il criterio sopradescritto denominato B |
5 | Ulteriori strategie rispetto a quelle già indicate dal CSA finalizzate alla riduzione dei rifiuti prodotti dal servizio di ristorazione scolastica nell’ottica del minor impatto ambientale; verranno considerate le strategie in fase di acquisto, preparazione e consumazione dei pasti | Verranno assegnati 4 punti alla ditta che presenterà le migliori strategie per la riduzione dei rifiuti; alle altre ditte il punteggio verrà assegnato secondo il criterio sopradescritto denominato B |
Progetto di informazione agli utenti (docenti, famiglie), come previsto dl CSA, relativamente a: - alimentazione, salute e ambiente, affrontando, tra gli altri, il tema dell’opportunità di ridurre i consumi di carne anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche correnti di allevamento di animali - caratteristiche qualitative delle materie prime utilizzate per la preparazione dei pasti nella ristorazione scolastica, in particolare cibi biologici, a denominazione di origine, tipici/di provenienza territoriale. | Verranno assegnati 3 punti alla ditta che presenterà le migliori proposte; alle altre ditte il punteggio verrà assegnato secondo il criterio sopradescritto denominato B | |
6 | Verrà particolarmente apprezzata la produzione di materiale informativo da distribuire alle famiglie. | |
Verifica: descrizione del progetto di | ||
comunicazione e delle informazioni che si | ||
intendono veicolare. Il fornitore deve | ||
produrre un Piano di Informazione che | ||
indichi chiaramente: i materiali di | ||
comunicazione che verranno rearealizzati; i | ||
supporti che verranno utilizzati; i temi ed i | ||
contenuti della comunicazione; gli skills | ||
professionali degli esperti di comunicazione | ||
coinvolti. Resta inteso che detti progetti | ||
andranno concordati con i Coordinatori | ||
Pedagogici e condivisi con | ||
l’Amministrazione comunale |
Progetto di educazione alimentare rivolto ai bambini - Impegno ad attuare iniziative di comunicazione efficaci ed adatte all’utenza anche in base alle fasce di età per veicolare informazioni sulle misure di sostenibilità ambientale del servizio, per incentivare corrette abitudini alimentari, per invogliare al consumo del proprio pasto. La valutazione terrà conto anche dell’idoneità dei messaggi proposti. | Verranno assegnati 3 punti alla ditta che presenterà le migliori proposte; alle altre ditte il punteggio verrà assegnato secondo il criterio sopradescritto denominato criterio B | |
7 | Verifica: descrizione del progetto di comunicazione e delle informazioni che si intendono veicolare. Il fornitore deve produrre un Progetto di educazione alimentare rivolto ai bambini, che indichi chiaramente: i materiali di comunicazione che verranno realizzati; i supporti che verranno utilizzati; i temi ed i contenuti della comunicazione; gli skills professionali degli esperti di comunicazione coinvolti. Resta inteso che detti progetti andranno concordati con i Coordinatori Pedagogici e condivisi con l’Amministrazione comunale | |
Progetto per il monitoraggio, per l’intera | Verranno assegnati 3 punti alla | |
durata dell’appalto, dei generi alimentari non | ditta che presenterà le migliori | |
consumati in mensa (con riferimento sia ai | proposte; alle altre ditte il | |
cibi rimasti non distribuiti che a quelli già | punteggio verrà assegnato secondo | |
distribuiti e non consumati dagli utenti), | il criterio sopradescritto | |
8 | finalizzato alla riduzione degli sprechi alimentari ed ad un miglior utilizzo delle | denominato B |
risorse. | ||
Il progetto deve comprendere anche le azioni | ||
correttive (ad es. variazioni sui menu da | ||
concordarsi con l’Amministrazione) da | ||
applicare in caso di evidenti sprechi. | ||
Progetto per il recupero di prodotti non | Verranno assegnati 2 punti alla | |
somministrati al fine della loro | ditta che presenterà il miglior | |
destinazione ad organizzazioni non | progetto, in particolare se | |
lucrative di utilità sociale che effettuano, a | suffragato da precisi accordi con le | |
fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli | organizzazioni destinatarie; alle | |
indigenti di prodotti alimentari. | altre ditte il punteggio verrà | |
9 | Si prevede la possibilità di assegnare punti all’offerente che si impegna a recuperare il | assegnato secondo il criterio sopradescritto denominato B. |
cibo non somministrato e a destinarlo ad | ||
organizzazioni non lucrative di utilità sociale | ||
che effettuano, a fini di beneficenza, | ||
distribuzione gratuita agli indigenti di | ||
prodotti alimentari in linea con la ratio della | ||
Legge 155/2003 recante “Disciplina della |
distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale" e con quanto previsto dalla legge 19 agosto 2016, n. 166. | ||
Complesso di risorse umane che la ditta | Verranno assegnati 8 punti alla | |
intende destinare alla gestione del servizio | ditta che presenterà il miglior | |
oggetto dell’appalto e relative professionalità | complesso di risorse umane; alle | |
(responsabili operativi, direttore tecnico, | altre ditte il punteggio verrà | |
dietisti, cuochi, aiuto cuochi, controllo | assegnato secondo il criterio | |
qualità, addetti alla gestione del servizio, | sopradescritto denominato B | |
10 | ecc…); verranno valutate, oltre all’entità delle risorse umane impiegate, anche le | |
relative professionalità ed esperienza | ||
specifiche. Si specifica che i criteri descritti | ||
sono applicabili al personale eventualmente | ||
aggiuntivo rispetto a quello attualmente | ||
operante nelle cucine e pertanto non | ||
interessato alla clausola sociale. | ||
Valorizzazione dell’esperienza nel settore della ristorazione scolastica 0-6 anni. Relativamente al complesso di risorse umane che la Ditta intende destinare alla gestione del servizio oggetto dell’appalto e relative professionalità | Verranno assegnati 4 punti alla ditta che presenterà il miglior complesso di risorse umane; alle altre ditte il punteggio verrà assegnato secondo il criterio sopradescritto denominato B | |
(responsabili operativi, direttore tecnico, | ||
dietisti, | ||
cuochi, aiuto cuochi, controllo qualità, | ||
11 | addetti alla gestione del servizio, ecc…), verrà tenuta in particolare considerazione | |
l’esperienza nel settore della ristorazione | ||
collettiva scolastica 0/6 anni presso servizi | ||
educativi pubblici o privati | ||
autorizzati/paritari. Si specifica che i criteri | ||
descritti sono applicabili al personale | ||
eventualmente aggiuntivo rispetto a quello | ||
attualmente operante nelle cucine e pertanto | ||
non interessato alla clausola sociale. | ||
Con riguardo al complesso di risorse umane | Verranno assegnati 4 punti alla | |
(dietisti, cuochi, addetti ai terminali di | ditta che presenterà il miglior | |
distribuzione, ecc…) che la ditta intende | programma di formazione annuale; | |
destinare al servizio in oggetto, verrà | alle altre ditte il punteggio verrà | |
valutato il programma di formazione | assegnato secondo il criterio | |
annuale aggiuntivo rispetto a quanto già | sopradescritto denominato B | |
12 | previsto dalla L.R. n. 11/2003 e dalla | |
determinazione n° 16963 del 29/12/2011. | ||
Verranno valutati particolarmente | ||
qualificanti gli interventi formativi aventi per | ||
oggetto la sicurezza alimentare, la gestione | ||
del servizio improntata ad un basso impatto | ||
ambientale |
Programma delle verifiche analitiche che si | Verranno assegnati 4 punti alla | |||||||
intendono effettuare in ottemperanza a | ditta che presenterà il miglior piano | |||||||
quanto richiesto dal CSA (Controlli sul | di verifiche analitiche; alle altre | |||||||
servizio a carico della ditta) dove siano | ditte il punteggio verrà assegnato | |||||||
specificati la tipologia dei controlli analitici | secondo il criterio sopradescritto | |||||||
sulle varie matrici (alimentari e non | criterio B | |||||||
alimentari), comprendendo verifiche di | ||||||||
conformità di materiali ed oggetti a contatto | ||||||||
con gli alimenti (MOCA) utilizzati per il | ||||||||
servizio e la frequenza dei controlli stessi. Al | ||||||||
fine della comparazione delle offerte si | ||||||||
richiede la compilazione della seguente | ||||||||
tabella: | ||||||||
Matrici | Numer | Numer | Numer | Parame | ||||
o di | o di | o di | tri | |||||
campio | campi | campi | ricercati | |||||
ni/anno | oni/an | oni/an | ||||||
preleva | no | no | ||||||
ti nei | prelev | prelev | ||||||
refettor | ati in | ati in | ||||||
i | centro | altro | ||||||
pasti | luogo | |||||||
(specif | ||||||||
icare) | ||||||||
13 | Acqua potabil | |||||||
e | ||||||||
Materie | ||||||||
prime | ||||||||
Pasti | ||||||||
pronti | ||||||||
Tampo | ||||||||
ni | ||||||||
palmari | ||||||||
Tampo | ||||||||
ni | ||||||||
ambien | ||||||||
ta | ||||||||
li | ||||||||
MOC | ||||||||
A | ||||||||
(materi | ||||||||
ali ed | ||||||||
oggetti | ||||||||
a | ||||||||
contatt | ||||||||
o con | ||||||||
alimen | ||||||||
ti) | ||||||||
Altro |
Eventuali parti eccedenti le 40 facciate non saranno tenute in considerazione.
B) QUALIFICAZIONE DELLE DERRATE ALIMENTARI MAX P.TI 20
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, verrano tenuti in considerazione esclusivamente i prodotti offerti compresi nelle tabelle merceologiche allegate al capitolato e/o previsti dal menù adottato; per quanto riguarda i prodotti dietetici verranno presi in considerazione soltanto quelli riconducibili al menù e idonei a sostituire gli alimenti previsti per il menù comune. Rimane inteso che le singole derrate alimentari fornite, qualora offerte con più di una caratteristica migliorativa e pertanto rientranti in più di un parametro qualità, dovranno possedere contemporaneamente tutte le caratteristiche dichiarate.
N. | Parametro qualità | Attribuzione del punteggio |
1 | Ampliamento della gamma dei prodotti biologici, rispetto quanto previsto nel presente capitolato d’appalto all’art. X (Caratteristiche qualitative dei generi alimentari occorrenti alla preparazione dei pasti) | Punteggio max: 4 Il punteggio massimo verrà assegnato alla ditta concorrente che offrirà il maggior numero di prodotti da agricoltura biologica. Alle rimanenti ditte il punteggio verrà attribuito secondo il criterio sopradescritto denominato A- proporzionale |
2 | Utilizzo di alimenti biologici da km 0/filiera corta, così come definiti dal DM 10 marzo 2020 (Criteri ambientali minimi e per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura derrate alimentari) e dal DM 18 dicembre 2017 (criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche) prodotti in un’area vicina al luogo di somministrazione del servizio, al fine di ridurre l’impatto ambientale derivante dai servizi di refezione, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra. L’area di produzione è considerata vicina se si trova in un raggio massimo di 150 km terrestri. Si precisa che la quantità deve coprire l’intero fabbisogno, deve essere coerente con le indicazioni dei menu stagionali e con il numero dei pasti da offrire. L’aggiudicatario dovrà presentare una dichiarazione dell’impegno assunto che riporti l’elenco dei «produttori» vale a dire produttori primari, associazioni di produttori primari o aziende di trasformazione che fanno uso di materie prime o dei principali ingredienti dei prodotti trasformati da «KM 0», con le seguenti informazioni: le categorie di prodotti biologici e le relative quantità che verranno forniti da ciascuno di detti | Punteggio max: 8 Il punteggio massimo verrà assegnato alla ditta concorrente che offrirà il maggior numero di prodotti da agricoltura biologica da km 0/filiera corta. Alle rimanenti ditte il punteggio verrà attribuito secondo il criterio sopradescritto denominato A- proporzionale |
subfornitori; la localizzazione del terreno | ||
agricolo o del sito produttivo. A tale |
dichiarazione devono essere allegati i contratti preliminari/accordi commerciali con i «produttori» che riportino: gli estremi delle licenze relative alle certificazioni biologiche possedute; le quantità su base mensile per l’ortofrutta o su base annua per le altre categorie di derrate alimentari che prevedono di fornire per l’intera durata contrattuale; la localizzazione dei loro terreni produttivi e la capacità produttiva annua per ciascuna specie ortofrutticola che verrà fornita. Nel caso di impegno a fornire prodotti biologici trasformati da KM 0, deve essere indicata la provenienza delle materie prime principali che vi sono contenute. | ||
3 | Somministrazione, per la quota parte di prodotti alimentari che possono non essere biologici o altrimenti qualificati, di prodotti provenienti da aziende che praticano agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2018, n. 141 e/o da aziende iscritte nella Rete del lavoro agricolo di qualità (LAQ) di cui all’art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. | Punteggio max: 2 Il punteggio massimo verrà assegnato alla ditta concorrente che offrirà il maggior numero di prodotti da aziende che praticano agricoltura sociale. Alle rimanenti ditte il punteggio verrà attribuito secondo il criterio sopra descritto denominato A- proporzionale |
4 | Impegno a soddisfare l’intero fabbisogno di una o più tipologie di prodotti alimentari con prodotti biologici provenienti da aziende che praticano agricoltura sociale di cui alla citata legge 18 agosto 2015, n. 141 e/o da aziende iscritte nella Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all’art. 6 del citato decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 | Punteggio max: 2 Il punteggio massimo verrà assegnato alla ditta concorrente che offrirà il maggior numero di prodotti da aziende che praticano agricoltura sociale. Alle rimanenti ditte il punteggio verrà attribuito secondo il criterio sopradescritto denominato A- proporzionale |
5 | Offerta di prodotti DOP, IGP, STG, tradizionali, così come definiti all’allegato C del capitolato (Tabelle merceologiche), aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal capitolato. | Punteggio max: punti 4 Il punteggio massimo verrà assegnato alla ditta concorrente che offrirà il maggior numero di prodotti con le caratteristiche richieste. Alle rimanenti ditte il punteggio verrà attribuito secondo il criterio A- proporzionale |
La proposta di prodotti non compresi nelle tabelle merceologiche, comporterà l’applicazione di n.2 punti di penalità, applicata al punteggio attribuito all’offerta progettuale.
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 30 punti per il punteggio tecnico complessivo. Tale soglia sarà determinata sulla base dei punteggi assegnati prima della riparametrazione. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
Riparametrazione: Nel caso in cui non vi sia alcuna offerta che ottenga il punteggio massimo previsto (70 punti), al fine di ristabilire l'equilibrio dei vari elementi di valutazione, la Commissione di gara effettuerà la riparametrazione, assegnando al concorrente con il punteggio più alto il punteggio massimo di 70 punti e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale.
Per il calcolo di tutti i punteggi verranno utilizzati due decimali arrotondando il secondo decimale all’unita superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.
NB: Le condizioni specificate nella parte progettuale e/o economica fanno parte integrante e sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016.
Si tenga pertanto presente che eventuali variazioni rispetto all’offerta di gara che dovessero verificarsi nel corso della durata dell’appalto dovranno essere sottoposte all’approvazione dell’Appaltante e non potranno in ogni caso risultare peggiorative rispetto a quanto presentato in sede di gara.
Rimane inteso che le offerte migliorative presentate dovranno essere mantenute per l’intera durata dell’appalto.
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio dell’offerta economica è di complessivi punti 30 e sarà calcolato in base alla seguente formula (per cui verrà attribuito il punteggio massimo all’offerta migliore, mentre alle altre verrà attribuito un punteggio inferiore sulla base del rapporto di proporzionalità non lineare - Linee Guida
n. 2 ANAC):
Pi = (Ri / Rmax)α x 30
Dove:
Pi = punteggio assegnato al concorrente i-esimo (due cifre decimali) Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente
α = coefficiente > 0 (Il valore di α viene fissato in 0,5) 30 = punteggio massimo attribuibile
Pertanto, all’offerta con maggiore percentuale di ribasso saranno attribuiti 30 punti, mentre alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla precedente formula matematica.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta per il Lotto e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto.
Resta inteso che lo stesso sconto percentuale applicato al costo pasto a base d’asta sarà applicato anche al costo di colazioni e merende.
Si precisa che il prezzo a base d’asta corrisponde a:
€ 5,00 (IVA esclusa) per un pranzo
€ 0,25 (IVA esclusa) per una colazione
€ 0,25 (IVA esclusa) per una merenda
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.
Se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 31/03/2022, alle ore 10:00 presso la Saletta riunioni del Servizio Appalti e Contratti, P.zza del Municipio n. 21 (1° piano, corridoio dx). La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta per le ditte che intendono partecipare.
N.B. Si precisa che, a seguito delle recenti norme in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19 e fintanto che tali norme rimarranno in vigore, le sedute pubbliche previste dovranno svolgersi esclusivamente attraverso la piattaforma SATER a cui ciascun concorrente potrà collegarsi.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati mediante SATER sul sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ nella sezione dedicata alla presente procedura almeno due giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno due giorni prima della data fissata.
Il seggio di gara istituito ad hoc sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.
Successivamente il seggio di gara procederà a:
a) Sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all’indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 o in mancanza trasmessi dall’operatore economico su richiesta della stazione appaltante.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.
3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara abiliterà, sul Sistema SATER, la Commissione giudicatrice, nella persona del Presidente, per lo sblocco della
documentazione tecnica.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente sarà comunicato sul SATER e sul profilo del committente all’indirizzo xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx nella sezione riservata all’appalto in oggetto il giorno, l’ora ed il luogo in cui ci sarà lo sblocco, in seduta pubblica, delle offerte economiche.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica caricata sul SATER.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio di refezione scolastica, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, si applicherà la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, nel rispetto dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, dalla contrattazione collettiva vigente e, in generale, in conformità con quanto espresso da ANAC in materia.
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ferrara, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.
196 e s.m.i. e del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 13 del citato Regolamento.
Il Responsabile del Procedimento
Dirigente del Servizio Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie
Xxxx.Xxxxxx Laghi (X.xx digitalmente)