DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 8.4.2021
COM(2021) 161 final 2021/0085 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo sullo spazio aereo comune tra la Repubblica d'Armenia, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
• Motivi e obiettivi della proposta
L'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica d'Armenia, dall'altro è stato negoziato dalla Commissione sulla base dell'autorizzazione ricevuta dal Consiglio il 7 dicembre 2015.
Attualmente i servizi aerei tra l'Unione e l'Armenia sono operati sulla base di accordi bilaterali tra i singoli Stati membri e l'Armenia.
Fa parte della politica estera dell'Unione in materia di trasporto aereo negoziare con i paesi vicini accordi globali nel settore dei servizi aerei quando siano stati dimostrati il valore aggiunto e i vantaggi economici di tali accordi. L'accordo mira in particolare a:
- aprire gradualmente il mercato su base reciproca per quanto concerne l'accesso alle rotte e la capacità;
- garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza da parte dell'Armenia della pertinente normativa dell'Unione in materia di trasporto aereo; nonché
- garantire agli operatori economici pari condizioni e assenza di discriminazioni.
• Contesto generale
Le direttive di negoziato stabiliscono l'obiettivo generale di negoziare un accordo globale relativo al trasporto aereo al fine di aprire in modo graduale e reciproco l'accesso al mercato e di garantire la convergenza sul piano normativo e l'effettiva applicazione delle prescrizioni e delle norme dell'Unione.
In conformità alle direttive di negoziato, il 24 novembre 2017 le due parti, UE e Armenia, hanno siglato un progetto di accordo.
• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La conclusione di un accordo sullo spazio aereo comune con l'Armenia è un elemento importante nello sviluppo della politica estera dell'UE in materia di aviazione e una componente essenziale della politica di vicinato dell'UE e della creazione di un più ampio spazio aereo comune europeo, come stabilito nella comunicazione della Commissione COM(2012) 556 final: "La politica estera dell'UE in materia di aviazione - Affrontare le sfide future".
• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore della proposta
Le disposizioni dell'accordo prevalgono sulle disposizioni in materia previste dagli accordi bilaterali vigenti in materia di servizi aerei fra Stati membri e Repubblica d'Armenia. È tuttavia autorizzato l'esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e
non coperti dal presente accordo, a condizione che non vengano operate discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini.
2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
• Base giuridica
Articolo 100, paragrafo 2, e articolo 218, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Le disposizioni dell'accordo prevalgono sulle pertinenti disposizioni in materia delle intese vigenti stipulate da singoli Stati membri. Per tutti i vettori aerei dell'Unione europea, l'accordo crea contemporaneamente parità e uniformità di condizioni per l'accesso al mercato e stabilisce nuove disposizioni per la cooperazione e la convergenza tra l'Unione europea e l'Armenia a livello di regolamentazione in settori di fondamentale importanza per il funzionamento sicuro ed efficiente dei servizi aerei. Dette disposizioni possono essere adottate esclusivamente a livello dell'Unione in quanto riguardano alcuni settori di sua competenza esclusiva.
Gli obiettivi della proposta saranno realizzati meglio a livello dell'Unione per i seguenti motivi.
L'accordo permette di estendere simultaneamente le condizioni in esso previste ai 27 Stati membri, con l'applicazione delle stesse norme senza alcuna discriminazione e con benefici per tutti i vettori aerei dell'Unione indipendentemente dalla loro nazionalità. A differenza di quanto avviene attualmente tali vettori potranno operare liberamente da qualsiasi punto dell'Unione europea verso qualsiasi punto in Armenia e verso punti situati oltre.
La soppressione graduale di tutte le restrizioni all'accesso al mercato tra l'Unione europea e l'Armenia non solo attirerà nuovi operatori sul mercato e creerà l'opportunità di servire aeroporti poco utilizzati fino ad ora, ma faciliterà anche il consolidamento tra i vettori aerei dell'Unione.
L'accordo garantisce a tutti i vettori aerei dell'Unione l'accesso a opportunità commerciali, come quelle in materia di code-sharing, assistenza a terra, intermodalità e la possibilità di fissare liberamente i prezzi.
• Proporzionalità
Sarà istituito un comitato misto incaricato di discutere delle questioni relative all'attuazione dell'accordo. Il comitato misto promuoverà gli scambi a livello di esperti su nuove iniziative o sviluppi legislativi o regolamentari e valuterà i settori potenzialmente idonei per un'ulteriore estensione dell'accordo. Esso sarà composto da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri.
Gli Stati membri continueranno inoltre a svolgere i loro tradizionali compiti amministrativi nell'ambito del trasporto aereo internazionale, ma sulla base di norme comuni applicate in maniera uniforme.
• Scelta dell'atto giuridico
Solo gli accordi internazionali possono avere effetto sulle relazioni estere in materia di trasporto aereo.
3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
• Valutazioni ex post/vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Non applicabile
• Consultazioni dei portatori di interessi
A norma dell’articolo 218, paragrafo 4, del TFUE, la Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con un comitato speciale (forum consultivo). Anche gli operatori del settore sono stati consultati durante i negoziati.
Sono state prese in considerazione le osservazioni formulate nel corso della procedura di consultazione. Gli Stati membri interessati hanno verificato l'esattezza dei riferimenti agli accordi bilaterali sui servizi aerei. Gli operatori del settore hanno sottolineato l'importanza di una solida base giuridica per le loro operazioni commerciali.
• Assunzione e uso di perizie
Non applicabile.
• Valutazione d'impatto
Non applicabile.
• Efficienza normativa e semplificazione
Non applicabile.
• Diritti fondamentali
Non applicabile.
4. INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna.
5. ALTRI ELEMENTI
• Sintesi dell'accordo proposto
L'accordo è costituito dal testo di base, che contiene i principi fondamentali, e da due allegati: l'allegato I sulle disposizioni transitorie e l'allegato II sulle norme UE applicabili all'aviazione civile.
Dal 1° gennaio 2021 il diritto dell'Unione non si applica più al Regno unito. Pertanto, in accordo con l'Armenia, nel testo siglato sono stati soppressi tutti i riferimenti al Regno Unito ed è stata inserita una clausola territoriale standard.
2021/0085 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo sullo spazio aereo comune tra la Repubblica d'Armenia, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:
(1) Il 7 dicembre 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica d'Armenia su un accordo sullo spazio aereo comune tra la Repubblica d'Armenia, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il 24 novembre 2017.
(2) È opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione, con riserva della sua successiva conclusione.
(3) È opportuno applicare l'accordo in via provvisoria, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La firma dell'accordo sullo spazio aereo comune tra la Repubblica d'Armenia, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è autorizzato a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.
Articolo 3
In attesa dell'entrata in vigore, l'accordo è applicato dall'Unione su base provvisoria, conformemente al suo articolo 30, paragrafo 5.
La Commissione è autorizzata ad adottare la posizione che l'Unione deve assumere per quanto riguarda le decisioni del comitato misto di cui all'articolo 27, paragrafo 7, dell'accordo, volte a
modificare l'allegato II integrandovi la legislazione dell'Unione, fatti salvi gli eventuali adeguamenti tecnici necessari, previa consultazione di un comitato speciale nominato dal Consiglio.
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio Il presidente