LOTTO N° 5
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
Area Affari Legali e Gestione Contenzioso
LOTTO N° 5
CAPITOLATO
RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COLPA LIEVE
ARSIAL Area Affari Legali e Gestione Contenzioso | Xxx X. Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx tel. x00 0000000000 fax x00 0000000000 xxx.xxxxxx.xx xx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx | p. iva 04838391003 c. f. 04838391003 |
NORME CHE REGOLANO l’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1 | |
Art.2 | |
Art.3 | |
Art.4 | |
Art.5 | |
Art.6 | Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la denuncia dei Sinistri |
Art.7 | |
Art.8 | |
8.1 – Vertenze di Responsabilità Civile | |
8.2 – Vertenze davanti al T.A.R. | |
Art.9 | |
Art.10 | |
Art.11 | |
Art.12 | |
Art.13 | |
Art.14 | |
Art.15 | |
Art.16 | |
Art.17 Art.18 |
A - CONDIZIONI DI GARANZIA
Art. A.1 | Oggetto dell’Assicurazione |
Art. A.2 | Periodo di efficacia dell’Assicurazione |
A.2.1 – Periodo di efficacia retroattiva A.2.2 – Periodo di efficacia postuma | |
Art. A.3 | Esclusioni |
Art. A.4 | Massimali di Assicurazione e Franchigia |
B - ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE
Art. B.1 | |
Art. B.2 | |
Art. B.3 | |
Art. B.4 | |
Art. B.5 | Perdite Patrimoniali per attività connesse all’assunzione e gestione del Personale |
Art. B.6 | Danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.Lgs. 196/2003 |
Art. B.7 | |
Art. B.8 | |
Art. B.9 Art. B.10 Art. B.11 | Responsabilità civile professionale di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Precisazione per attività svolta ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Clausola di accordo |
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Contraente: l’organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione;
Assicurato: il Contraente, compresi tutti gli uffici, i servizi e i distaccamenti di cui si compone;
Società: l’Impresa Assicuratrice e le eventuali Imprese Coassicuratrici;
Xxxxxx: il broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;
Polizza: il documento che prova l'Assicurazione;
Durata della polizza: il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e
termina con la data di scadenza della polizza;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio probabilità che si verifichi il sinistro;
Risarcimento la somma dovuta dalla Società al terzo in caso di Sinistro;
Evento dannoso: il fatto, l’atto, l’omissione, o il ritardo da cui scaturisce la
richiesta di risarcimento e /o circostanza
Sinistro: il ricevimento ,per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione ,di una richiesta di risarcimento e /o circostanza per la quale è prestata l’Assicurazione;
Richiesta di
risarcimento e/o circostanze:
i. domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva;
ii. azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell’amministrazione quale civilmente responsabile;
iii. qualsiasi richiesta scritta pervenuta all’Assicurato che contenga una richiesta di risarcimento dei danni;
Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di un una singola richiesta di risarcimento, anche se avanzate in tempi diversi ed anche nel caso la presente polizza fosse cessata.
Denuncia di sinistro: la notifica inviata dall’Assicurato alla Società del verificarsi di
un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in Polizza;
Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica;
Danni Materiali: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a
danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte;
Xxxxx Xxxxxxxx: il danno pubblico subito dall’erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali;
Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia
conseguenza di Danni Materiali;
Indennizzo la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro che produca gli effetti previsti in polizza;
Massimale: la massima esposizione della Società per ogni Sinistro e/o anno;
Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato e che derivi
dall’esercizio da parte degli Amministratori e dei Dipendenti del Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell’art. 2043 e s.s. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa;
Responsabilità
Amministrativo – Contabile: la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i
Dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti “agenti contabili” tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico;
Pubblica Amministrazione: ogni personalità giuridica (quale a titolo esemplificativo
Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Xxxxxxx
Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero / IPAB/A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei,) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;
Periodo di validità: la durata dell’assicurazione indicata nel frontespizio di polizza
compreso il periodo di efficacia dell’Assicurazione indicato
nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva e postuma della garanzia);
Dipendente: qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell’ Assicurato e quindi sia a questo collegata da:
- rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro -INAIL e non INAIL;
- rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell’apparato organizzativo del Contraente stesso;
Amministratore: qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata
all’ Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell’ Assicurato stesso;
Dipendente Legale: qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o
comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell’Assicurato;
Dipendente tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola
con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Assicurato e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il/i soggetto/i che svolge/svolgono attività di supporto al responsabile Unico del Procedimento, il verificatore, il validatore e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Assicurato che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica;
Retribuzioni lorde e Compensi l’ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per
oneri previdenziali a carico dell’Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti con esclusione di quelli in rapporto di servizio, ed agli Amministratori con esclusione dei Consiglieri.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
Art. 2 – Pagamento del premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’art. 1901 Cod. Civ., entro 60 giorni dalla sopracitata data.
In caso di pagamento del premio successivamente al trentesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.
Ai sensi dell’art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40 , ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fine al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 – Durata dell’Assicurazione
La presente Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell’artt. 1901 del codice civile le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 ( trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell’assicurazione.
L’Assicurazione potrà essere disdettata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno 90 giorni prima di ogni ricorrenza annuale.
La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.
L’ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a quella dell’iniziale appalto, previa adozione di apposito atto. In questo caso la Società si riserva di
accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche. Tale facoltà dovrà essere comunicata alla Società entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale della polizza.
Art. 5 – Recesso dal contratto in caso di sinistro
Non si applica.
Art. 6 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, anche tramite pec o a mezzo telefax, alla Società alla quale è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Xxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni da quando il settore o l’ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).
7– Variazioni del rischio
Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica
del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell’Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell’intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell’eventuale premio
annuo corrisposto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 CC, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
8.1 Vertenze di responsabilità civile
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell’Assicurato su motivata richiesta di quest’ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l’eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l’Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.
In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l’Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell’avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato,
restando comunque obbligata fino all’importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.
8.2 Vertenze davanti al T.A.R.
Fermo quanto considerato al punto 8.1), la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.
La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell’Assicurato fin dall’apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell’Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.
Art. 9 – Coesistenza di altre assicurazioni
Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.
Art. 10 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 28/2010, (mediazione conciliativa).
Art. 11 – Territorialità e giurisdizione
L’assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, nonché nei Paesi afferenti L’Europa geografica.
Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l’attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l’Assicurazione s’intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente alle perdite patrimoniali cagionate a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.
Art. 12 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali l’Ente Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax e simili, nonché a mezzo PEC) indirizzata alla Società oppure ad Aon S.p.A., broker al quale l’Ente Contraente ha conferito l’incarico per la gestione della polizza.
Art. 13 - Imposte
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.
Art. 14 – Statistiche sinistri
La Società entro 60 giorni dalla scadenza di ogni annualità è tenuta a fornire all’Ente Contraente e al Broker indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati (che evidenzino il numero di sinistro della Società, la controparte, la data del sinistro e della denuncia, gli importi pagati/riservati e lo stato per ciascun sinistro, in formato elettronico.
Nel caso di procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all’art. 4, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui la disdetta è stata inviata.
Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.
Art. 15 – Interpretazione del contratto
Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all’Assicurato.
Art. 16 - Clausola broker
Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società G.E. Insurance Broker srl, Via di Val Cannuta 185/c-00166 Roma, tel. 06.66410487-6654186 , telefax x00-0000000000, iscritta al RUI al n. B000205722( in seguito denominato anche Broker) , il ruolo di cui al D.Lgs.209/2005 ( ex legge 792/94) relativamente alla predisposizione del Capitolato Speciale di Appalto, alla conclusione della relativa polizza ed alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali per tutto il tempo della durata.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :
• che il broker nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della corrispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizioni degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
• che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l’esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall’una all’altra parte per il tramite del suddetto Broker;
• che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall’Ente Contraente per il tramite del Broker,
• che l’opera del Xxxxxx verrà remunerata, secondo gli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali viene stipulato il contratto, secondo gli accordi o i convenuti in essere con le Compagnie medesime;
• la remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per la Contraente e verrà trattenuto sulle rimesse dei premi di assicurazione all’atto della loro rendicontazione alla Compagnie.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Art. 17- Costituzione e Regolazione del premio
Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come precedentemente definite.
Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma “flat” per tutta la durata dell’assicurazione.
Art. 18- Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal
.Lgs 196/2003 e smi.
A - CONDIZIONI DI GARANZIA
Art. A.1 – Oggetto dell’assicurazione:
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l’Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell’attività dei suoi compiti istituzionali e all’erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.
L’assicurazione comprende inoltre:
a) le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di mandato, ai Dipendenti in rapporto di impiego ed ai Dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati;
b) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purchè non derivanti da incendio, furto o rapina,
c) l’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti dei Dipendenti ed Amministratori dell’Assicurato. La presente Assicurazione terrà pertanto indenne l’Assicurato stesso dal pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell’esercizio del potere riduttivo da parte della Corte, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto/i responsabile/i e la differenza sia stata posta a carico dell’Assicurato.
Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti; resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:
1. l’azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,” e di altre disposizioni e normative operanti nell’ambito della Pubblica Amministrazione;
2. il diritto di rivalsa spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.
Art. A.2 – Periodo di efficacia dell’Assicurazione A.2.1 Periodo di efficacia retroattiva:
L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate alla Società nel corso del periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed antecedentemente alla data di stipula del presente contratto per il periodo di anni 5 ( cinque ), come indicato nella scheda di quotazione.
A.2.2 Periodo di efficacia postuma:
L’Assicurazione sarà altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di efficacia ultrattiva di anni 3 ( tre ) come indicato nella Scheda di quotazione e conseguenti ad eventi dannosi verificatisi nel periodo di validità dell’Assicurazione, con esclusione però degli eventi dannosi verificatosi nel presente periodo ultrattivo.
La presente garanzia ultrattiva non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipuli, durante tale periodo, altra Assicurazione analoga alla presente, volta a coprire gli stessi rischi.
Art. A.3- Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo di Amministratori e Dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell’Autorità competente;
b) provocati da inquinamento di qualsiasi genere dell'aria, dell'acqua e del suolo;
s’intendono pertanto esclusi tutti i danno ambientali in genere o qualsiasi evento che generi un’apprezzabile alterazione negativa per l’ambiente o per lo stato naturale delle cose come, a mero titolo di esempio, qualsiasi danno al paesaggio, qualsiasi danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.;
c) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l’assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di cui all’Art. B.8;
f) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
g) derivanti da attività svolta da taluno dei Dipendenti/Amministratori dell’Ente contraente, quali componenti di Consigli di Amministrazione o Collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Aziende o Enti privati, salvo quanto precisato all’art. B.1
– Attività di rappresentanza e presso Aziende dell’Assicurato.
Sono inoltre escluse dall’Assicurazione:
1. le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l’Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
2. i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
3. i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all’esercizio della professione medica o paramedica;
4. multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al Contraente.
Art. A.4 – Massimali di Assicurazione e franchigia
L’Assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dell’importo massimo per sinistro indicato nella Scheda di quotazione Ed in aggregato annuo per l’importo indicato nella scheda di quotazione. I risarcimenti/indennizzi relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione della franchigia di € 2.500,00 .
L’eventuale franchigia dovrà restare a carico dell'Amministrazione Contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altra Società.
Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro e per aggregato annuo.
B – ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE
Art. B.1 – Attività di rappresentanza e presso Aziende dell’Assicurato
L’Assicurazione s’intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti:
a) da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli Amministratori e/o Dipendenti dell’ Assicurato in rappresentanza dell’Assicurato stesso in altri organi collegiali;
b) da incarichi svolti presso Aziende dell’Assicurato (House providing), purchè il rapporto di dipendenza resti in capo all’Assicurato stesso e siano consuntivate le specifiche retribuzioni oppure, in caso di polizza impostata sulle categorie, siano evidenziate le specifiche cariche.
Art. B.2 Estensione X.Xxx. n. 81/2008 e xx.xx. e ii.
L’assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
1. Datore di Lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e/o altre figure previste ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii;
2. “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e xx.xx. e ii, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Art. B.3 Ecologia ed ambiente
L’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti- rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all’errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi.
L’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.
Art. B.4 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
L’Assicurazione di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei Massimali indicati all’art. A.4.
Art. B.5 Perdite patrimoniali per attività connesse all’assunzione e gestione del Personale L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale. Sono comprese le Perdite Patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme di Legge e di C.C.N.L. Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite di euro 250.00,00 . Negli altri casi, la Società risponderà per ogni singolo sinistro e per anno Assicurativo nei limiti dei Massimali indicati all’art. A.4.
Art. B.6 Danni patrimoniali e perdite non Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
L’Assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.
Art. B.7 Vincolo di solidarietà esteso
In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
Art. B.8 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici
Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l’Assicurazione è operante per la Responsabilità civile dell’Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più Dipendenti Tecnici come definiti in polizza.
L’Assicurazione è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all’esercizio dell’attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle “Definizioni” di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:
a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
b) geologo, in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione;
c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all’errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi.
d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
e) “responsabile del procedimento” di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
L'Assicurazione è altresì operante:
f) per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese nell’Assicurazione anche le attività di:
f1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e xx.xx. e ii;
f2) “Committente”, "Responsabile dei lavori", “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e xx.xx. e ii.
L’Assicurazione comprende anche:
1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l’esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2. le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell’opera, con obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese suddette o sull’entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
3. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l’opera inidonea all’uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.
Le estensioni di cui al presente articolo B.8 non sono operanti:
• qualora il Dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle che disciplinano le rispettive professioni;
• se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell’Assicurato;
• per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l’Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
• per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.
Art. B.9 - Responsabilità civile professionale di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
L’Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell’Assicurato, alla responsabilità di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa all’attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04. Per tali Certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata sulla base del prospetto riportato al punto 10 della Scheda di Copertura.
Il valore massimo assicurabile di ogni singola opera è di € 15.000.000,00 e la durata di 36 mesi. Nel caso in cui l’importo complessivo dell’Opera oggetto del Certificato e/o la durata siano superiori, il tasso applicato sarà comunicato dalla Società.
Art. B.10 - Precisazione per l’attività svolta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L’Assicurazione è operante per la responsabilità derivanti all’Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, conseguenti ad Evento Dannoso nello svolgimento delle procedure di gara previste ai sensi della normativa vigente.
Art. B.11 - Clausola di raccordo
Qualora nel corso della Durata della polizza vengano emanate disposizioni regolamentari afferenti lo schema attuativo della presente Assicurazione, le Parti convengono che le garanzie di cui alla presente Sezione 1 saranno adeguate in conformità a quanto ivi previsto.
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFCHE RELATIVE ALLA ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI LEGALI
Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti indicati nell’elenco degli assicurati previsto nella scheda di quotazione fosse un Dipendente Legale come di seguito definito si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:
1. Definizione addizionale
Dipendente Legale : qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 ( Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.
2. Clausola alternativa all’ART. A.1 “ Oggetto dell’Assicurazione”
La garanzia di cui alla presente polizza è prestata per coprire la Responsabilità Civile derivante all’assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai Dipendenti indicati sulla Scheda di copertura nell’esercizio delle loro prestazioni in qualità di dipendente legale come definito.
SCHEDA DI QUOTAZIONE
MODELLO DI DICHIARAZIONE ECONOMICA DELL’OFFERTA
ASSICURATI- MASSIMALI-FRANCHIGIE-SCOPERTI E CALCOLO DEL
PREMIO
ASSICURATI 1 Presidente
1 Direttore Generale
3 Dirigenti Amministrativi ( di cui 1 Avvocato) 3 Dirigenti Tecnici
11 Funzionari Amministrativi ( di cui 1 anche Avvocato) 16 Funzionari Tecnici
1 Revisore
MASSIMALI
Massimale per ciascun Sinistro: Euro 3.000.000,00 Massimale aggregato annuo: Euro 5.000.000,00 Massimale di corresponsabilità : Euro 3.000.000,00
CALCOLO DEL PREMIO
Il premio anticipato dalla Contraente viene così calcolato : Parametro tariffario : Retribuzioni annue lorde : 2.337.226,86
Premio a base offerta
Premio netto | Accessori | Premio imponibile | Imposte 22.25% | Premio lordo |
€ 8.016,36 | € 8.016,36 | € 1.783,64 | € 9.800,00 |
L’offerta deve essere espressa in Euro e deve riportare al massimo due cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più decimali, l’Agenzia procederà automaticamente all’arrotondamento in difetto qualora la terza cifra sia compresa tra zero e cinque, ed in eccesso qualora la terza cifra sia compresa tra sei e nove.
Successivamente dovrà essere indicato: Premio offerta
Premio netto | Accessori | Premio imponibile | Imposte | Premio lordo |
22,25% |
L’offerta deve essere espressa in Euro e deve riportare al massimo due cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più decimali, l’Agenzia procederà automaticamente all’arrotondamento in difetto qualora la terza cifra sia compresa tra zero e cinque, ed in eccesso qualora la terza cifra sia compresa tra sei e nove.
Eventuale RIPARTO DI COASSICURAZIONE (MODELLO)
Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le seguenti Imprese secondo le percentuali indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
( delegataria) | ||
Data
………………/,li…../…../……
LA SOCIETA
Timbro e firma
MODELLO DI DICHIARAZIONE ECONOMICA DELL’OFFERTA
PREMIO LORDO ALLA FIRMA (15/07/2018-15/07/2019) Euro…………….
PREMIO LORDO PERIODO Euro…………….
Tutti i corrispettivi indicati si intendono espressi in Euro al lordo dell’imposta