Contratto di Assicurazione del Ramo Danni
FASCICOLO INFORMATIVO
Contratto di Assicurazione del Xxxx Xxxxx
Multirischi Uffici e Studi Professionali
Condizioni Generali di Assicurazione
Il presente Fascicolo Informativo contiene:
◼ Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003
◼ Nota Informativa
◼ Glossario
◼ Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione dell contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Indice
Informativa ex art.13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative pag. 2 Informativa per il trattamento dei dati personali della Cedente pag. 5 Premessa pag. 6
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Condizioni Generali valide per tutte le Sezioni pag. 7
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Informativa ex art.13 del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003
In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei suoi dati personali e sui Suoi diritti.
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge (3) – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
FASCICOLO INFORMATIVO
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6).
1 La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di Legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all’UIF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta.
4 Sono i dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
5 Ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
6 Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a Belfor Italia S.r.l., a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., a Mapfre Asistencia S.a. e da questi trattati con modalità informatiche e cartacee per la fornitura dei servizi richiesti in esecuzione dei relativi contratti; i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati e specificatamente incaricati dalla fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni, ai prestatori di assistenza in Italia o all’Estero. Inoltre, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
• assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti;
• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
• società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);
• ANIA – Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Xxxxxx, 70 – Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
• organismi consortili propri del settore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati –, quali:
- assicurazioni incendio: Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 – Roma), per la valutazione
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Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
Ad esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla Società per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione della clientela, di ricerche di mercato etc.: queste attività sono svolte direttamente dalla Società oppure da soggetti terzi, elencati in calce alla nota (6), che svolgeranno per la Società le attività sopra descritte.
Al momento della stipulazione del contratto le verrà richiesto di prestare il suo consenso anche per queste finalità.
Modalità d’uso dei dati personali
I dati sono trattati (7) dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all’estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.
FASCICOLO INFORMATIVO
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
- assicurazioni R.C. generale: Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 – Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
• CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 00198 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. Auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita;
• commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;
• IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Via del Quirinale, 21 – Roma), istituito ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012
n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135;
• nonché altri soggetti, quali: UIF – Unità di Informazione Finanziaria – Banca d’Xxxxxx (Xxxxx Xxxxxx, 00 – Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all’art. 13 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Xxxxxxx Xxxxxxxx 38, 00143 - Roma), ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
• CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Xxxxxxx, 3 – Roma), ai sensi della Legge 7 giugno 1974, n. 216;
• Ministero del lavoro e della previdenza sociale (via Veneto, 56 – Roma), ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993,
n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Xxxx il Grande, 21 – Roma), INPGI (Via Nizza, 35 – Roma) ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze – Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 – Roma), ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
• Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l’assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l’assicurato);
• Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
Per le finalità commerciali e di marketing i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti e da questo trattati: società del gruppo Vittoria (comprese le controllanti, controllate e collegate, anche inderettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; altre imprese di assicurazione; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione dei contratti di assicurazione, banche e SIM.
7 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
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Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9).
FASCICOLO INFORMATIVO
Per l’esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria Assicurazioni S.p.A. Assistenza Clienti, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx (N° verde 800.016.611 e-mail xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) (10).
8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti ”titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6).
9 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di Legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
10L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.
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Mapfre Asistencia Italia
Informativa per il trattamento dei dati personali della Cedente.
Ai sensi dell’art. 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:
1) i Suoi dati personali (di seguito denominati: “Dati”), saranno trattati da Mapfre Asistencia Italia con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a) gestione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
b) adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2) il trattamento dei Dati è:
a) necessario per l’esecuzione e per la gestione delle obbligazioni contrattuali (1.a);
b) obbligatorio in base alla legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizione di organi pubblici (1.b);
3) i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
a) soggetti determinati, incaricati da Mapfre Asistencia Italia della fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito;
b) organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1) b;
c) prestatori di assistenza, società controllate o collegate a Mapfre Asistencia Italia, in Italia e all’Estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1) a e 1) b, compagnie di assicurazione.
Inoltre i Xxxx dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
I dati non sono soggetti a diffusione.
4) Titolare del trattamento è Mapfre Asistencia Italia Potrà richiedere l’elenco dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:
Mapfre Asistencia Italia
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Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 XXXXXXX (XX)
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Premessa
La presente polizza è destinata all’assicurazione dei rischi connessi alle attività tipiche di un ufficio o di uno studio professionale, esclusi i laboratori di prova.
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Non sono oggetto della presente polizza i rischi della responsabilità di tipo professionale.
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Condizioni Generali di Assicurazione
1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
2 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente/Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione delle altre polizze stipulate.
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori; ogni assicuratore effettua la prestazione assicurativa secondo la propria polizza autonomamente considerata, in proporzione a quanto dovuto dagli altri assicuratori.
Decade dal diritto alla prestazione il Contraente/Assicurato che dolosamente.
⚫ non abbia comunicato al momento della stipulazione della presente polizza l’esistenza di altre assicurazioni della stessa natura di quella in oggetto, in deroga alla dichiarazione riportata in polizza;
⚫ non comunichi la successiva stipulazione di altre assicurazioni della stessa natura di quella in oggetto.
L’Impresa, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dalla polizza con preavviso di almeno 15 giorni.
3 - Decorrenza dell’assicurazione e successive scadenze di premio
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è firmata la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data successiva; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite.
Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite (art. 1901 del Codice Civile).
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in due o più rate.
4 - Pagamento del premio e stipula indipendente da assicurazioni obbligatorie per legge
FASCICOLO INFORMATIVO
La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze che devono riportare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la sede dell’ Impresa.
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La presente polizza si intende stipulata indipendentemente ed in aggiunta ad eventuali assicurazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.
Si intendono in ogni caso confermate le condizioni di operatività della garanzia R.C.O. della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro.
5 - Modifiche dell’assicurazione e trasloco delle cose assicurate
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente/Assicurato deve darne preventivo avviso all’ Impresa; in tale circostanza le garanzie di polizza, per un periodo massimo di 20 giorni, vengono prestate nelle due località indicate dal Contraente/Assicurato; trascorso tale termine le garanzie saranno operanti esclusivamente per la nuova ubicazione. Restano comunque salve le disposizioni dell’art. 1898 del Codice Civile, se il trasloco comporta aggravamento del rischio, nonché le esclusioni previste alle singole Sezioni.
6 - Forma delle comunicazioni
Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione dell’ Impresa.
7 - Buona fede
Le incomplete od inesatte dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione della presente o l’omessa comunicazione da parte dello stesso di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso del contratto, non pregiudicano il diritto al risarcimento sempreché tali omissioni od incomplete ed inesatte dichiarazioni siano frutto di buona fede.
8 - Facoltà dell’Impresa di modificare il premio in corso di polizza e conseguente diritto di recesso del Contraente
Ad ogni scadenza annuale, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di polizza poliennale, l’Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 16) - Adeguamento del premio e delle garanzie.
La variazione di premio è evidenziata sulla quietanza rilasciata al contraente che, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.
Qualora il contraente non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l’assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.
9 - Assicurazione per conto altrui
FASCICOLO INFORMATIVO
Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
10 - Foro competente e mediazione obbligatoria
Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a
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questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del D. Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”).
Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente
La parte che viene chiamata in mediazione (sia Xxxxxxxx, sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.
Laddove il regolamento dell’Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.
In ogni caso la parte istante si impegna:
1. ad indicare nell’istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all’Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
2. a richiedere all’Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.
Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Organismo prescelto.
11 - Recesso dalla polizza per sinistro ed anticipata risoluzione della polizza
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento, o dal rifiuto, della prestazione assicurativa, l’Impresa ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 30 giorni.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell’Impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell’Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso.
Trascorso il termine di preavviso del recesso, l’Impresa mette a disposizione del Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.
Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di premio, il Contraente è esonerato dal corrispondere il premio e l’assicurazione cessa alla data di tale scadenza.
FASCICOLO INFORMATIVO
Qualora il premio venisse ugualmente corrisposto, il rateo di premio imponibile non goduto verrà dall’Impresa messo a disposizione del Contraente.
Nei casi di anticipata risoluzione della polizza per alienazione dell’azienda, variazione nella persona del Contraente, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte è dovuto all’Impresa il premio relativo all’annualità di assicurazione in corso al momento della comunicazione del Contraente relativa alla circostanza che ha dato motivo alla risoluzione.
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12 - Variazione della persona del Contraente
Il Contraente/Assicurato stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare la polizza fino alla divisione dell’eredità. Dopo la divisione la polizza continua con l’erede o con gli eredi cui siano stati assegnati le attività od i beni oggetto del rischio.
In caso di fusione dell’attività dell’Assicurato con altra o altre attività, la polizza continua con quella incorporante o con la nuova attività costituita. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la polizza continua con l’attività nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento dell’attività dell’Assicurato o di sua messa in liquidazione, la polizza continua fino alla chiusura della liquidazione. Le variazioni innanzi indicate devono essere comunicate all’ Impresa dal Contraente, suoi eredi o aventi causa entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi. L’Impresa, nei 30 giorni successivi, ha facoltà di recedere dalla polizza, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.
13 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza e agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa.
14 - Polizza in coassicurazione
Nel caso in cui il rischio relativo alla presente polizza sia ripartito in quote fra più Imprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dalla polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.
15 - Proroga della polizza
Ai sensi dell’art 1899 del Codice Civile, così come modificato dall’art. 21 della L. n° 99 del 23 luglio 2009, qualora la durata della polizza sia superiore a cinque anni, il Contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta
(60) giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Fermo quanto sopra, la polizza di durata non inferiore a 1 anno, giunta alla sua naturale scadenza e in assenza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza medesima (30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un “consumatore” ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo), è prorogata una o più volte, per una durata di 1 anni per ciascuna proroga.
16 – Adeguamento del premio e delle garanzie
Qualora sia indicato l’indice iniziale, le somme assicurate, i massimali di risarcimento, le franchigie, i sottolimiti di risarcimento/indennizzo non espressi in percentuale o in frazione ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell’indice dei “Prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale”, pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:
FASCICOLO INFORMATIVO
a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all’indice inizialmente adottato, o al suo equivalente, quanto avanti indicato verrà aumentato o ridotto in proporzione;
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c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Qualora, in conseguenza della variazione degli indici, le somme assicurate, i massimali di risarcimento, le franchigie, i sottolimiti di risarcimento/indennizzo non espressi in percentuale o in frazione ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà facoltà del Contraente e dell’Impresa di rinunciare all’aggiornamento della polizza; in tal caso i citati importi rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato.
In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, l’Impresa proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento. Mancando l’accordo si procederà come per il caso di raddoppio degli importi iniziali.
La presente condizione non è comunque operante:
• Tutela Legale, Assistenza;
• in ogni caso qualora si sia optato per il pagamento anticipato in unica soluzione.
17 - Ispezione delle cose assicurate
L’Impresa ha sempre il diritto di visitare i locali e le cose assicurate ed il Contraente o l’Assicurato hanno l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
18 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di legge.
19 - Diritto di recesso in caso di vendita a distanza
FASCICOLO INFORMATIVO
In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx. In tal caso l’Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
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C O N D I Z I O N I
G E N E R A L I
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N O T E
FASCICOLO INFORMATIVO
Il presente Fascicolo Informativo è stato aggiornato in data 01/07/2017
PB 058.530.1214 - MULTIRISCHI UFFICI E STUDI PROFESSIONALI - CONDIZIONI GENERALI