Contratto di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale costante e a premio annuo costante (Tariffa 60081)
PROTEZIONE PERSONA CREDEMVITA
Contratto di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale costante e a premio annuo costante (Tariffa 60081)
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
comprensive di
Glossario
Modulo di proposta di assicurazione (fac-simile)
da consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta
Redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” Credemvita S.p.A. fa parte del Gruppo CREDITO EMILIANO – CREDEM
Edizione 30 Giugno 2019
INDICE
Condizioni di Assicurazione
1.CHE COSA È ASSICURATO? 3
2.CHE COSA NON È ASSICURATO E LIMITI 3
1.1 PRESTAZIONI 3
3.QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? 5
2.1 LIMITAZIONI 4
3.1 COSA SI DEVE FARE PER ATTIVARE IL CONTRATTO 5
3.2 DURATA 6
3.3 RIATTIVAZIONE CONTRATTO 6
4.INFORMAZIONI SUL PREMIO 6
5. COME POSSO REVOCARE/RECEDERE/RISCATTARE LA POLIZZA? 7
5.1 REVOCA 7
5.2 RECESSO 7
6. BENEFICIARI 7
5.3 RISCATTO E RIDUZIONE 7
6.1 CONTESTAZIONI RIGUARDANTI I BENEFICIARI 9
6.2 DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI 9
7.OBBLIGHI DELLE PARTI 9
8.CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI 10
8.1 PAGAMENTI DI CREDEMVITA 12
9.COMUNICAZIONI 13
9.1 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE 13
10. NORME FINALI 13
9.2 INFORMATIVA AL CONTRAENTE 13
10.1 CESSIONE 13
10.2 PEGNO E VINCOLO 14
10.3 DIRITTO DI SURROGA 14
10.4 MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 14
10.5 LEGGE APPLICABILE 14
10.6 VALIDITA’ E RINUNCE 14
10.7 FORO COMPETENTE 14
11.GLOSSARIO 15
Data di ultimo aggiornamento: 30 Giugno 2019
Condizioni di Assicurazione
1.CHE COSA È ASSICURATO?
Gli obblighi di Credemvita S.p.A. (di seguito più brevemente Credemvita) risultano esclusivamente dal Contratto, dalle appendici da essa firmate e dalle presenti Condizioni di assicurazione.
Il presente contratto ha ad oggetto un’assicurazione sulla vita temporanea in caso di morte a capitale costante e a premio annuo costante.
Questo significa che in caso di decesso dell’Assicurato, verificatosi prima della scadenza contrattuale, Credemvita S.p.A. garantisce un importo pari al capitale assicurato. A fronte di tale impegno da parte della Compagnia Assicuratrice, il Contraente si impegna a pagare il premio annuo. Trattandosi di un’assicurazione sulla vita nel modulo di proposta deve essere indicato:
- un soggetto assicurato
- uno o più beneficiari
1.1 PRESTAZIONI
Il capitale assicurato, che dovrà essere almeno di 50.000 Euro, rimane fisso per tutta la durata contrattuale e viene scelto dal Contraente all’atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
In caso di Decesso verificatosi prima della scadenza contrattuale, Credemvita garantisce un importo pari al
capitale assicurato.
Nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del contratto.
Alla data di scadenza del contratto lo stesso si intenderà, pertanto, estinto ed i premi pagati resteranno definitivamente acquisiti da Credemvita.
La polizza assicura il rischio di Decesso che è coperto qualunque possa essere la causa, ad eccezione dei limiti di copertura di cui sotto, senza tenere conto dei cambiamenti di professione.
2.CHE COSA NON È ASSICURATO E LIMITI
Non sono assicurabili le persone che:
• all’ attivazione della polizza abbiano meno di 18 anni e più di 70 anni compiuti (età assicurativa);
• alla scadenza del contratto, abbiano un’età superiore a 75 anni compiuti (età assicurativa);
• non abbiano compilato il Questionario Sanitario.
Per maggior chiarezza e completezza informativa si riporta di seguito il Questionario Sanitario che sarà sottoposto al Contraente:
Oltre alla compilazione del questionario sanitario è prevista:
- visita medica se le risposte al “questionario sanitario” allegato alla proposta di assicurazione hanno evidenziato problematiche connesse allo stato di salute, alle attività professionali e alle abitudini di vita dell’Assicurando;
- compilazione di un questionario medico approfondito sulla scorta dell’età dell’Assicurato e dell’importo del capitale assicurato:
Età dell’Assicurato all’attivazione | Capitale assicurato prescelto | Accertamenti sanitari |
Da 18 a 50 anni | Fino a 250.000,00 Euro | -- |
Da 51 a 60 | Fino a 200.000,00 Euro | -- |
Da 51 a 60 | Fino a 250.000,00 Euro | Questionario medico approfondito |
- visita medica e approfondimenti di tipo medico-sanitario (per particolari combinazioni di età\capitale assicurato potrebbero essere richiesti anche approfondimenti di tipo finanziario) per le combinazioni di età dell’Assicurato ed importo del capitale assicurato eccedenti la tabella sopra riportata, ai fini della valutazione dell’assunzione del rischio da parte di Credemvita.
2.1 LIMITAZIONI
Periodo di carenza
Nei casi in cui il presente contratto venga assunto senza visita medica, opera un “periodo di carenza” di 6 mesi. Pertanto qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di attivazione del contratto Credemvita corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all’ammontare del premio già versato.
Non sarà applicato il periodo di carenza, e quindi la somma dovuta da Credemvita sarà pari all’intero capitale assicurato, solo se:
- l’Assicurato si sottoporrà preventivamente a visita medica accettando le relative modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare;
- il decesso sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo
esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, paraotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore del contratto;
c) di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Altre limitazioni
Quando il decesso dell’Assicurato avviene entro i primi cinque anni dall’attivazione del contratto ed è dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato ma verrà corrisposta una somma pari all’ammontare dei premi già versati.
Tale limitazione non verrà applicata nel caso in cui l’Assicurato si sia sottoposto al test HIV prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione e Credemvita abbia accettato la proposta stessa.
E’ escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione a missioni militari in zone di conflitto armato in territorio estero, comunque esse siano denominate (guerra, peacekeeping, missioni ONU, guerra civile, guerriglia o altro)
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- uso non terapeutico di stupefacenti, sostanze psicotrope, allucinogeni e simili;
- stato di ubriachezza/ebbrezza:
• qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della strada ed il decesso dell’Assicurato avvenga alla guida di un veicolo;
• in ogni altro caso, qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
- incidenti di volo, se l’ Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
- suicidio se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata qualora avvenisse entro i primi cinque anni dall’attivazione del contratto.
3.QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
3.1 COSA SI DEVE FARE PER ATTIVARE IL CONTRATTO
A. Il Contraente che vuole attivare il contratto deve:
- sottoscrivere il modulo di proposta in ogni sua parte e non omettere circostanze non veritiere (il tutto fermo restando che il contratto non richiede la forma scritta e pertanto Credemvita potrà, a suo insindacabile giudizio ritenere validi anche i contratti carenti di forma scritta);
- versare il Primo Premio
X. Xxxxxxxxxx, per attivare la polizza, conclusi gli accertamenti sanitari, deve avere incassato il pagamento del Primo Premio.
Il contratto avrà inizio dalle ore 24.00 del giorno in cui risulterà versato il Primo Premio, altrimenti dalle ore
24.00 del giorno in cui Credemvita abbia avuto notizia certa dell’avvenuto pagamento. Tale data è riportata nel Modulo di proposta quale data di decorrenza.
L’attivazione della polizza non avrà luogo nel caso in cui per Credemvita emergano impedimenti normativi, ivi compresi quelli di cui alla normativa antiriciclaggio, che comporteranno la risoluzione di diritto del contratto, privandolo di ogni effetto già dalla data di sottoscrizione.
La sottoscrizione in nome e per conto di Credemvita può essere effettuata da parte dell’incaricato per la verifica firma e poteri di Credemvita o dell’intermediario assicurativo.
3.2 DURATA
La durata dell’assicurazione (riportata sul Modulo di proposta), viene fissata dal Contraente in anni interi, tra un minimo di 5 ed un massimo di 35.
L’Assicurazione cessa:
a) dalle ore 24.00 del giorno di scadenza riportata nel Modulo di proposta (sempreché i Premi siano stati pagati regolarmente)
oppure
b) dalle ore 24.00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi:
- esercizio del Diritto di Recesso;
- morte dell’Assicurato;
- mancato pagamento del premio annuo. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza di pagamento, il contratto si intende risolto, le garanzie decadono ed i premi già pagati restano definitivamente acquisiti da Credemvita.
3.3 RIATTIVAZIONE CONTRATTO
In caso di mancato pagamento del premio annuo il contratto cessa, ma il Contraente può riattivarlo:
- entro 6 mesi dalla data di ricorrenza del premio annuo non pagato, pagando il premio arretrato aumentato degli interessi legali;
- trascorsi 6 mesi dalla data di ricorrenza del premio annuo non pagato, solo mediante espressa domanda scritta ed accettazione di Credemvita, che a tal fine può richiedere nuovi accertamenti sanitari.
Se riattivata, l'assicurazione entra nuovamente in vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.
In ogni caso se sono trascorsi 12 mesi dalla data di ricorrenza del premio annuo non pagato, il contratto non può più essere riattivato.
4.INFORMAZIONI SUL PREMIO
Il presente contratto prevede il pagamento di una serie di premi annui anticipati di importo costante. L’entità del premio annuo dipende:
- dall’età dell’Assicurato alla data di attivazione
- dalla durata del contratto e dall’importo del capitale assicurato allo stesso;
- dallo stato di salute, dalle attività professionali e dalle abitudini di vita dell’Assicurato.
E’ possibile che particolari condizioni legate allo stato di salute ovvero alle attività professionali e alle abitudini di vita dell’Assicurato modifichino l’ammontare del premio annuo dovuto. In tal caso il Contraente verrà informato dell’entità dell’aumento e, solo previa sua conferma scritta, Credemvita provvederà ad addebitare il conto corrente indicato.
Il pagamento del Premio di perfezionamento e dei Premi annui avviene esclusivamente tramite addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D) .
Il Contraente, mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D), conferisce mandato tramite apposito Modulo a Credemvita ad addebitare i Premi Annui per la durata del contratto.
L’addebito verrà effettuato nel giorno coincidente con quello della data di attivazione (riportata sulla proposta di assicurazione).
5. COME POSSO REVOCARE/RECEDERE/RISCATTARE LA POLIZZA?
5.1 REVOCA
Il Contraente ha facoltà di revocare il contratto finché lo stesso non sia concluso (data di incasso del primo Premio). Per esercitare la revoca il Contraente deve, alternativamente:
- inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Xxxxx Xxxx, 1 - 42121 Reggio Xxxxxx – Italia). Nel caso in cui il Contraente preferisca l’utilizzo della comunicazione in formato elettronico dovranno essere rispettati i requisiti della firma digitale e dell’indirizzo e mail PEC;
- recarsi presso la filiale dell’intermediario ove ha sottoscritto la proposta.
La revoca ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’assicurazione con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno in cui Credemvita ha ricevuto la comunicazione.
Nessun costo sarà applicato per l’esercizio di tale diritto.
5.2 RECESSO
Il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto entro il termine di 30 giorni dalla data di attivazione (data di incasso del Primo Premio). Per esercitare il recesso il Contraente può alternativamente:
- inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Xxxxx Xxxx, 1 - 42121 Reggio Xxxxxx – Italia). Nel caso in cui il Contraente preferisca l’utilizzo della comunicazione in formato elettronico dovranno essere rispettati i requisiti della firma digitale e dell’indirizzo e mail PEC;
- recarsi presso la filiale dell’intermediario ove ha sottoscritto la proposta.
Il recesso ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’assicurazione con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno in cui Credemvita ha ricevuto la comunicazione.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso verrà rimborsata al Contraente il premio già corrisposto.
Nessun costo sarà applicato per l’esercizio di tale diritto.
5.3 RISCATTO E RIDUZIONE
Il contratto non prevede né la possibilità di riscatto anticipato né un valore di riduzione.
6. BENEFICIARI
I beneficiari sono i soggetti indicati dal Contraente che beneficiano della liquidazione del capitale assicurato al verificarsi del decesso dell’Assicurato e sono designati (uno o più) al momento della sottoscrizione.
La designazione favorita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica).
A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, il Contraente può indicare nell'ambito del modulo di proposta i dati di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui Credemvita può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari.
Nel caso in cui i Beneficiari della polizza risultino di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
X. Xxxxx restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nellʼipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi legittimi, ai fini del presente Contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dellʼAssicurato la qualifica di chiamati allʼeredità di questʼultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Anche in relazione a Beneficiari identificati negli eredi legittimi, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e lʼammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dellʼart. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo lʼespressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
B. Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nellʼipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi testamentari, ai fini del presente Contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano la qualifica di chiamati all’eredità dell’ Assicurato sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, restando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Anche in relazione a Beneficiari identificati negli eredi testamentari, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e lʼammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dellʼart. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo lʼespressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
C. Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell’ipotesi di designazione a Beneficiari di “eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi” si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che, sulla scorta delle previsioni testamentarie, rivestano la qualifica di chiamati all’eredità dell’ Assicurato sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, restando irrilevanti, a tal fine che il testamento faccia menzione della polizza, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Laddove i beneficiari identificati negli eredi testamentari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dellʼart. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente .
Solo in caso di mancanza di testamento e di disposizioni testamentarie, i Beneficiari saranno identificati nei soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell’Assicurato la qualifica di chiamati all’eredità di quest’ultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi e anche in tal caso, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dellʼart. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
D. Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell’ipotesi in cui la designazione a Beneficiari sia stata effettuata in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con l’indicazione delle specifiche generalità del Beneficiario), il Beneficiario dovrà allegare la documentazione necessaria per provare la propria designazione e la propria identità e ciò per consentire a Credemvita di ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con la necessaria diligenza professionale.
Anche in relazione a Beneficiari identificati in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con l’indicazione delle specifiche generalità del Beneficiario), laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
X. Xxx per qualsiasi ragione risulti mancante la designazione del Beneficiario per il caso di morte, si intenderanno come tali l’erede o gli eredi testamentari (in parti uguali), ovvero, in mancanza, gli eredi
legittimi (in parti uguali), anche in tal caso considerandosi per tali (eredi testamentari o eredi legittimi) i meri chiamati all’eredità, senza che rilevi l’effettiva accettazione dell’eredità.
F. Essendo la designazione del Beneficiario atto personale, il Curatore, il Tutore, l’Amministratore di Sostegno non possono indicare beneficiari diversi dagli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi e, ove vengano indicati i beneficiari in spregio a tale disposizione, l’indicazione del Beneficiario si riterrà come non apposta con conseguente applicazione del punto E). In caso in cui al verificarsi dell’evento morte dell’Assicurato il Beneficiario designato risulti pre morto, il criterio di liquidazione riguardante tale soggetto sarà quello ereditario, considerandosi la liquidazione come una somma dell’asse ereditario e come tale eventualmente da ripartire secondo i criteri della successione per questi applicabile.
6.1 CONTESTAZIONI RIGUARDANTI I BENEFICIARI
Le contestazioni di terzi riguardanti:
- la legittimazione del Beneficiario di ottenere la liquidazione;
- il testamento olografo che non siano oggetto di sentenza passata in giudicato,
non sono opponibili alla Compagnia Assicuratrice, non potendo, questa, sostituirsi all’Autorità Giudiziaria nella relativa valutazione, con la conseguenza che, in presenza di pagamenti effettuati dalla Compagnia Assicuratrice, ogni pretesa di colui che si riterrà Beneficiario sulla scorta di una situazione diversa da quella che risulti all’apparenza, in relazione a documenti in essere e non altrimenti vanificati, dovrà essere formulata nei confronti del soggetto/dei soggetti che risultino avere appreso le somme oggetto di liquidazione sulla scorta della situazione in essere (e non ancora oggetto di sentenza passata in giudicato) all’epoca del pagamento.
6.2 DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI
Nel corso della vigenza del contratto la designazione dei beneficiari può essere revocata o modificata in qualunque momento mediante comunicazione scritta ricevuta dalla Compagnia Assicuratrice.
La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• quando la designazione è irrevocabile, ossia quando il Contraente ha dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca e il Beneficiario ha dichiarato per iscritto di accettare il beneficio. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno la designazione diviene irrevocabile, laddove il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca, esclusivamente per il Beneficiario che abbia dichiarato di accettare il beneficio;
• dagli eredi, dopo la morte dell’Assicurato
In caso di designazione non revocabile o modificabile, la liquidazione, il recesso del contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto e ricevuta da Credemvita o disposte per testamento.
Le disposizioni testamentarie devono indicare espressamente il riferimento alla polizza e specificare espressamente la designazione, revoca o modifica del Beneficiario.
La Compagnia Assicuratrice può comunicare ai precedenti beneficiari le comunicazioni o disposizioni di revoca
o modifica degli stessi.
Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari la produzione dell’originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, la polizza, una appendice alla polizza, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una della seguenti eventualità:
- nel caso in cui la Compagnia Assicuratrice non sia già in possesso di tale documento;
- nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia;
- nel caso in cui sorgano dubbi in merito all’autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.
7.OBBLIGHI DELLE PARTI
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che Credemvita non avrebbe dato il suo consenso se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Credemvita stessa:
• quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
- di rifiutare in caso di sinistro e in ogni tempo qualsiasi pagamento;
- di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
• quando invece, non esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
- di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
- di recedere entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o reticenza. Credemvita rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o sua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica in base all’età reale delle somme dovute.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c.
E’ di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente nel “questionario sanitario” siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte di Credemvita che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata.
E’ altresì onere del Contraente, anteriormente alla sottoscrizione del richiamato “questionario sanitario”, verificare attentamente l’esattezza delle dichiarazioni ivi riportate
Il Contraente dovrà comunicare tempestivamente a Credemvita lo spostamento di residenza in altro Stato membro dell'Unione, pena il rimborso di tutto quanto Credemvita medesima sia stata eventualmente tenuta a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio, per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza).
8.CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI
In caso di sinistro (decesso dell’Assicurato) i richiedenti la prestazione/beneficiari devono preventivamente consegnare a Credemvita i documenti necessari a:
• verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento;
• individuare con esattezza gli aventi diritto tenuto peraltro conto della facoltà di designazione e modifica del/del Beneficiario/i ai sensi dell’art. 1920, comma 2 c.c., quindi con atti anche non a conoscenza della Compagnia;
• espletare gli adempimenti di cui alla normativa antiriciclaggio.
I richiedenti la prestazione/beneficiari devono consegnare a Credemvita:
- richiesta scritta di liquidazione. Tale richiesta può essere formulata anche senza utilizzare l’apposita modulistica predisposta da Credemvita, che è comunque a disposizione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx o presso i propri intermediari. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno ciascuno di questi dovrà sottoscrivere la richiesta per la propria quota di pertinenza;
- copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
- modulo per l’adeguata verifica antiriciclaggio ritualmente compilato e sottoscritto;
- indicazione scritta della modalità con la quale il pagamento deve essere effettuato e nel caso di bonifico, con indicazione delle coordinate IBAN o altro codice relativo al conto corrente del Beneficiario.
Tipologia di documento | Informazioni aggiuntive |
Richiesta scritta di liquidazione per decesso e indicazione scritta delle modalità di pagamento/coordinate IBAN | Possibile utilizzare il modulo standard sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx |
Copia documento di identità in corso di validità | Per ciascun Beneficiario |
Copia del codice fiscale | Per ciascun Beneficiario |
Modulo di adeguata verifica antiriciclaggio compilato | Per ciascun Beneficiario |
Al fine di attestare la propria qualità di Beneficiario/i, considerata l’eventualità che in corso di polizza sia variata la designazione, anche mediante testamento, quindi con atto non in possesso di Credemvita, nonché in caso di designazione per relationem con rinvio alla categoria di eredi testamentari ed in assenza legittimi, per il quale occorre verificare se esista o meno un testamento (e nel caso cosa indichi il testamento e chi siano i soggetti da qualificare altrimenti “eredi legittimi”), al fine di consentire alla Compagnia di verificare la qualifica di creditore, il richiedente la liquidazione deve in ogni caso sempre consegnare a Credemvita:
A. Nell’ipotesi di designazione a Beneficiari (i) degli eredi legittimi; (ii) degli eredi testamentari; (iii) di “eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi”al fine di consentire alla Compagnia l’identificazione degli aventi diritto, altrimenti non possibile:
- certificato di morte dell’Assicurato in carta libera;
- atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti da cui risulti:
o se l’Assicurato ha lasciato testamento e in caso affermativo, che il testamento, i cui estremi identificativi devono risultare dal medesimo atto di notorietà, sia l’unico o l’ultimo conosciuto, sia valido e non sia stato impugnato, con indicazione di tutti gli eredi testamentari, delle loro generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
o in mancanza di testamento l’elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius, con l’indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
o l’eventuale stato di gravidanza della vedova;
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi l’esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.
Tipologia di documento | Informazioni aggiuntive |
Certificato di morte dell’Assicurato | In carta libera |
Atto di notorietà | Con contenuti difformi a seconda della presenza o meno di testamento |
Decreto del Giudice Tutelare | Nel caso di beneficiari minorenni od incapaci |
B. Nell’ipotesi in cui la designazione a Beneficiari sia stata effettuata in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi testamentari o legittimi (ad esempio, con l’indicazione delle specifiche generalità del Beneficiario), il richiedente deve allegare la documentazione necessaria per provare la propria designazione, l’attualità della stessa e la propria identità. In particolare, per consentire a Credemvita di ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con la necessaria diligenza professionale ed identificare il Beneficiario, il richiedente sarà tenuto a dimostrare tale qualità consegnando a Credemvita la seguente documentazione:
- certificato di morte dell’Assicurato in carta libera;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
o se l’Assicurato ha lasciato testamento, copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti sotto la propria responsabilità, quali sono i beneficiari e che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l’unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modiche della designazione dei beneficiari;
o se non c’è testamento dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l’indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari.
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi l’esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.
Tipologia di documento | Informazioni aggiuntive |
Certificato di morte dell’Assicurato | In carta libera |
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà | Con contenuti difformi a seconda della presenza o meno di testamento |
Decreto del Giudice Tutelare | Nel caso di beneficiari minorenni od incapaci |
Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari (in qualsiasi modo designati) la produzione dell’originale della polizza solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità:
- nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia;
- nel caso in cui ad insindacabile giudizio di Credemvita vi siano dubbi in merito all’autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti di Credemvita.
Credemvita e il Beneficiario cooperano in buona fede nell’esecuzione del contratto, con particolare riferimento alla fase di erogazione dell’indennizzo, e fanno quanto in loro potere, anche tenendo conto del principio di vicinanza alla prova, per acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevante ai fini della liquidazione dell’indennizzo. Credemvita, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata in precedenza e, in particolare, potrà richiedere la documentazione relativa alle cause del decesso dell’Assicurato, ivi inclusa la cartella clinica.
Il Beneficiario, fermo il predetto principio di vicinanza alla prova, può scegliere di raccogliere e presentare direttamente a Credemvita la documentazione di cui al precedente paragrafo o, qualora abbia particolari difficoltà ad acquisire la predetta documentazione, può sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché Credemvita, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa richiedere la documentazione stessa. In ogni caso il Beneficiario consegnerà la documentazione di cui al precedente paragrafo, se la stessa è già in suo possesso.
L’Assicurato può rilasciare a Credemvita – in quanto soggetto a cui si riferiscono i dati personali (“interessato”, ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali) – un mandato anche nel proprio interesse, ai sensi dell’art. 1723, secondo comma, c.c., e pertanto irrevocabile, a richiedere la documentazione di cui al precedente paragrafo. Ai fini dell’ottenimento di tale documentazione potrà farsi riferimento agli accordi che saranno eventualmente stipulati con le organizzazioni rappresentative degli operatori sanitari, pubblici e privati, per regolamentare le modalità di accesso alle informazioni sensibili, in modo da consentire un corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
8.1 PAGAMENTI DI CREDEMVITA
Ai fini della presentazione della richiesta di pagamento non sussiste alcun obbligo di presenza fisica né presso gli uffici della Compagnia, né presso gli intermediari di quest’ultima, fermo restando, ove ne ricorrano i
presupposti, il necessario rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.
Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemvita al Beneficiario, il quale sottoscrive la relativa quietanza.
Credemvita esegue i pagamenti dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti e la completezza della documentazione fornita. I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi.
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (quindi decorrenti o dal decesso dell’Assicurato o, in mancanza di decesso dalla scadenza del contratto).
Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
9.COMUNICAZIONI
9.1 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Contratto, tutte le comunicazioni del Contraente a Credemvita relative al presente Contratto dovranno essere indirizzate per iscritto a:
Credemvita S.p.A.
Xxx Xxxxx Xxxx, 0– 00000 Xxxxxx Xxxxxx (X.X.) - XXXXXX.
Fax: 0522/452704
Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
9.2 INFORMATIVA AL CONTRAENTE
Credemvita annualmente trasmette al Contraente l’estratto conto annuale della posizione assicurativa in forma cartacea al suo indirizzo di residenza, salvo il Contraente non abbia espresso il consenso alla ricezione mediante sito internet.
Credemvita potrà infatti assolvere i propri obblighi informativi nei confronti del Contraente, oltre a quello sopra esposto, anche mediante il sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx e/o l’Area Riservata di Credemvita, qualora il Contraente abbia espresso l’apposito consenso a detta modalità dell’informativa.
Sul sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxx.xx) è disponibile l’Area Riservata attraverso la quale il Contraente potrà accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali delle polizze sottoscritte quali, a titolo meramente esemplificativo, le coperture assicurative in essere, le condizioni di assicurazione sottoscritte e lo stato dei pagamenti dei premi.
L’accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate da Credemvita e che potranno essere richieste dal Contraente, mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all’Area Riservata medesima.
Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte di Credemvita non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo al Contraente.
10. NORME FINALI
10.1 CESSIONE
Il Contraente non potrà cedere il presente contratto a terzi.
10.2 PEGNO E VINCOLO
Il Contraente non potrà in alcun modo vincolare a favore di terzi la presente Polizza o i diritti derivanti dalla medesima.
10.3 DIRITTO DI SURROGA
Credemvita rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. verso i responsabili del sinistro.
10.4 MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Il presente Contratto potrà subire variazioni in caso di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto, dette eventuali variazioni saranno comunicate da Credemvita al Contraente mediante le modalità prescelte in occasione della prima comunicazione in adempimento agli obblighi di informativa.
Solo in presenza di un giustificato motivo (a titolo meramente esemplificativo disposizioni dell’Autorità Amministrativa/Organismi di Vigilanza, riorganizzazione societaria, etc.), Credemvita si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti Condizioni di assicurazione, limitatamente a quelle non peggiorative per i contraenti, dandone comunicazione scritta al Contraente il quale avrà, in tale ipotesi, diritto al recesso.
10.5 LEGGE APPLICABILE
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.
10.6 VALIDITA’ E RINUNCE
La eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non si estenderà al medesimo, che pertanto resterà pienamente valido nella restante parte.
Qualora una delle parti tolleri comportamenti dell’altra parte che costituiscano violazione di quanto previsto dal presente contratto, ciò non potrà essere inteso quale rinuncia ad avvalersi dei diritti e dei rimedi che a tale parte derivano dal presente contratto.
10.7 FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto è competente l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del Contraente, del Beneficiario, oppure degli aventi diritto.
Data ultimo aggiornamento: 30/06/2019
Glossario
Indica il significato dei principali termini utilizzati in Polizza che sono evidenziati nelle condizioni di assicurazione in corsivo. Le definizioni si intendono sia la singolare sia al plurale
ASSICURATO
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
La data a partire dalla quale le coperture assicurative hanno effetto a condizione che Credemvita abbia incassato il primo premio.
BENEFICIARIO
Soggetto a favore del quale la Compagnia Assicuratrice che fornisce la specifica copertura riconoscerà il pagamento dell’indennizzo.
CAPITALE ASSICURATO
Capitale assicurato prescelto dal Contraente all’atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta.
CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate (l’utilizzo di questi istituti non è consentito dalla presente polizza).
COMPAGNIA ASSICURATRICE
La Società che fornisce la specifica copertura, ossia Credemvita S.p.A.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione.
CONFLITTO DI INTERESSI
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia Assicuratrice può collidere con quello del Contraente.
CONTRAENTE
Credito Xxxxxxxx X.x.X. che ha stipulato le Polizze di assicurazione.
COPERTURA
La garanzia assicurativa concessa ad un Assicurato dalla Compagnia Assicuratrice che la fornisce, ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, ed in forza della quale la Compagnia Assicuratrice stessa è obbligata al pagamento dell’Indennizzo al verificarsi di un Sinistro previsto dalla polizza.
DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
DURATA CONTRATTUALE
Periodo durante il quale il Contratto di Assicurazione è efficace.
ESCLUSIONI
Xxxxxx esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata dalla Compagnia Assicuratrice, elencati in appositi articoli o clausole del Contratto di Assicurazione.
ETA’ ASSICURATIVA
L’età assicurativa corrisponde all’età anagrafica arrotondata per difetto o per eccesso all’unità precedente o successiva, utilizzando come discriminante il fatto che l’età dell’Assicurato sia minore o uguale a “N” anni più 6 mesi. Esemplificando: un Assicurato di trenta anni e sei mesi ha un’età assicurativa pari a trenta anni; un Assicurato di 30 anni, 6 mesi e 1 giorno ha un’età assicurativa di 31 anni.
IMPIGNORABILITA' E INSEQUESTRABILITA'
Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia Assicuratrice al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Per la presente assicurazione è Credito Emiliano tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del RUI per il fuori sede
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo e che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.
LIQUIDAZIONE
Determinazione e pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi del sinistro indennizzabile.
MARGINE DI SOLVIBILITA’
Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell’impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell’impresa. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati o dell’onere dei sinistri; nell’assicurazione sulla vita deve invece essere proporzionale agli impegni assunti.
MODULO DI PROPOSTA
Modulo sottoscritto dal Contraente per fruire della copertura assicurativa stipulata; il Modulo di Proposta contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità della Copertura.
PERIODO DI CARENZA
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avviene in tale periodo la società non corrisponde la prestazione assicurata.
PRIMO PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraente alla Compagnia Assicuratrice (Credemvita) in relazione alla Copertura prestata con la Polizza.
PREMI ANNUI
Somma di denaro dovuta dal Contraente alla Compagnia Assicuratrice (Credemvita) in relazione alla Copertura prestata con la Polizza, per le annualità stabilite in contratto.
PREMORIENZA/DECESSO
La Morte dell'Assicurato prima della scadenza del Contratto di Assicurazione.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
RECESSO (O RIPENSAMENTO)
Diritto dell’Assicurato di recedere dal Contratto di Assicurazione e farne cessare gli effetti.
REFERENTE TERZO
Soggetto diverso dal Beneficiario, che non è parte contrattuale, e viene designato dall’ Assicurato nel modulo di adesione, a cui Credemvita potrà fare riferimento in caso di decesso dell'assicurato quale supporto nell'identificazione dei beneficiari
REVOCA
Diritto dell’Assicurato di revocare l’adesione prima della conclusione del contratto.
SCADENZA
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
SET INFORMATIVO
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Assicurato, composto da:
- documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita);
- documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita);
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario e Modulo di Proposta (fac simile)
SINISTRO
Verificarsi del fatto dannoso oggetto del Contratto di Assicurazione per il quale viene prestata la garanzia.
Protezione Persona Credemvita
Soggetto collocatore:
Proposta di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale costante ed a premio annuo costante (tariffa 60081).
Contraente - Assicurato
Assicurato (se diverso dal Contraente): cognome e nome, data di nascita, sesso e codice fiscale
Contraente: cognome e nome/ragione sociale, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale/partita IVA
Estremi della proposta
progressivo n. P/ | data attivazione | durata (anni) | data scadenza |
Dati relativi al premio e capitale assicurato (importi in euro)
premio annuo (1) | di cui sovrappremio | capitale assicurato | convenzione |
(1) Al premio sopraesposto si aggiunge un diritto fisso per spese di emissione polizza di Euro 15,00. Tale diritto viene applicato esclusivamente sul primo premio addebitato ("premio di perfezionamento"). |
Beneficiario in caso di morte
Beneficiario designato in forma nominativa (1)
Gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali
(1) cognome, nome/Ragione Sociale, luogo, data di nascita, c.fiscale/X.XXX, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico, percentuale da attribuire a ciascun beneficiario designato
Fac - Simile
AVVERTENZA: Il Contraente è invitato a designare il/i beneficiario/i in forma nominativa: in caso di mancata raccolta di dette informazioni, Xxxxxxxxxx potrà in- contrare, al decesso dell' assicurato, maggiori difficoltà nell' identificazione e nella ricerca dei beneficiari stessi, inoltre la modifica o revoca dei beneficiari deve essere comunicata a Credemvita.
Referente terzo (soggetto opzionale, diverso dal beneficiario designato dal Contraente qualora quest' ultimo manifesti esigenze specifiche di riservatezza e a cui Xxxxxxxxxx potrà far riferimento in caso di decesso dell' assicurato)
cognome, nome / Ragione Sociale, luogo e data di nascita, codice fiscale / X.XXX, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico
Il sottoscritto Contraente:
• Propone a Credemvita S.p.A. il sopraindicato contratto di assicurazione alle condizioni tutte contenute nella proposta a sue mani;
• Dichiara di accettare interamente le predette condizioni che regolano il contratto;
• Si dichiara consapevole che le eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Xxxxxxxx legittimato a fornire le informazioni richieste per la con- clusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione, ovvero produrre l'annullamento del contratto in caso di dolo o colpa grave del Contraente (art. 1892 Cod. Civ.);
• Si dichiara informato che anche nei casi non espressamente previsti, l'Assicurato può richiedere, sostenendone il relativo costo, di essere sottoposto a visita me- dica per certificare il suo effettivo stato di salute e al fine di ottenere, previa esplicita accettazione scritta da parte di Xxxxxxxxxx S.p.A., che non vengano applicate le limitazioni alla copertura assicurativa prevista nei primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto;
• Prende atto del diritto a lui spettante di esercitare:
- il diritto di revoca ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, xxxxxx il contratto non sia concluso (data di incasso del premio unico) secondo le modalità precisate nelle “Condizioni di Assicurazione di PROTEZIONE PERSONA CREDEMVITA”;
- il diritto di recesso ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209 entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il contratto è concluso (data di decorrenza del contratto) secondo le modalità precisate nelle “Condizioni di Assicurazione di PROTEZIONE PERSONA CREDEMVITA”.
• Dichiara, ove Credemvita S.p.A. accetti l'assunzione del rischio e non sussistano per questa ostacoli normativi all'instaurazione del rapporto, di aver conferito mandato tramite apposito Modulo a Credemvita ad addebitare i premi dovuti (inclusivi dell'eventuale "sovrappremio" indicato nella apposita sezione "dati relativi al premio e capitale assicurato" della presente proposta di assicurazione) sul proprio conto corrente mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D);
• Conferisce al soggetto collocatore, riservandosi di procedere con lo stesso mezzo ad eventuali successive modificazioni dell’incarico, il mandato a ritirare, custodire e ammi- nistrare la polizza di assicurazione che sarà emessa a seguito dell’accettazione da parte di Credemvita della presente proposta.
Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto e letto il Set Informativo comprensivo dei seguenti documenti: DIP Vita, Dip Aggiuntivo Vita, Condizioni di Assi- curazione, Glossario, Fac simile del modulo di proposta di assicurazione, Documento Informativo sul trattamento dei dati personali.
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto e letto i documenti "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti” Allegato 3, “Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto” Allegato 4, ai sensi del Regolamento IVASS 40/2018.
firma Contraente
luogo e data
Il sottoscritto Contraente dichiara, infine, di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del c.c., i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. 2 "Che cosa non è assicurato e limiti", art. 3 "Quando comincia la copertura e quando finisce", art. 4 "Informazioni sul premio", art. 5 "Come posso revocare/ recedere/riscattare la polizza’’, art. 6 "Beneficiari”, art. 7 “Obblighi delle parti” art. 8 "Che cosa fare in caso di sinistro e liquidazione delle prestazioni", art 10.4 ''Modificazione delle Condizioni contrattuali''.
firma Contraente
cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri
Protezione Persona Credemvita
Soggetto collocatore:
Proposta di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale costante ed a premio annuo costante (tariffa 60081).
Contraente - Assicurato
Assicurato (se diverso dal Contraente): cognome e nome, data di nascita, sesso e codice fiscale
Contraente: cognome e nome/ragione sociale, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale/partita IVA
Estremi della proposta
progressivo n. P/ | data attivazione | durata (anni) | data scadenza |
Per la valutazione e l’accettazione del rischio da parte di Xxxxxxxxxx S.p.A., l’Assicurato fornisce le seguenti risposte al questionario sottoriportato.
Questionario sanitario
1) Altezza cm. peso kg.
2) Gode attualmente di buona salute?
3) Ha sofferto o soffre di malattie dell’apparato respiratorio/ cardiaco/vascolare/digerente/uro-genitale/osteo-articolare, del sistema nervoso e della psiche, della vista, correlate con HIV, della pelle o del sangue, di iperlipidemia, di ipertensione (con valori pressori in trattamento superiori a 90/140), di diabete mellito o di altre malattie del sistema endocrino-metabolico?
Sì No
Sì No
4) Ha subito nel xxxxx xxxxx xxxxxx 0 anni, deve subire o le è stato consigliato un ricovero in case di cura o ospedali, anche in regime di day hospital,
un intervento chirurgico diverso da appendicectomia, adenotonsillectomia, emorroidectomia, ernia inguinale/ombelicale, varici, varicocele, idromele, Sì No
Fac - Simile
legatura tube, rimozione di cisti sebacee, fistola anale, circoncisione, sterilizzazione o frattura di arti?
5) Ha seguito nel xxxxx xxxxx xxxxxx 00 mesi o segue abitualmente terapie mediche/psichiche o trattamenti farmacologici di durata superiore a due Sì No
settimane, con esclusione delle terapie termali?
6) Consuma quotidianamente più dell’equivalente di 20 sigarette in tabacco o di un litro di vino in alcolici; fa o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti Sì No
o psicofarmaci?
7) E’ mai stata rifiutata o accettata a condizioni aggravate una sua proposta di assicurazione sulla vita presso un’altra compagnia? Sì No
8) Nello svolgimento della professione o in qualsiasi attività é esposto a particolari pericoli (ad esempio sale su impalcature, ha contatto con corrente
elettrica superiore a 380 Volts, gas, sostanze nocive, esplosivi, svolge attività in miniere, cave, fonderie; attività di pubblica sicurezza; radiologia, Sì No
aviazione, autotrasporto ecc.)?
9) Pratica sport estremi o attività sportive esposte a particolari rischi (ad esempio, sport da combattimento, immersioni subacquee,volo nelle sue varie Sì No
forme -paracadutismo, parapendio, deltaplano - automobilismo, motociclismo, corse nautiche, alpinismo,ecc.)?
Il sottoscritto Assicurato:
• dichiara ai sensi dell’art. 1919 cod. civ. di essere a conoscenza che l’evento assicurato della presente proposta di assicurazione é sulla di lui vita e sin d’ora dà il proprio consenso all’eventuale conclusione del contratto;
• proscioglie dal segreto professionale e legale i medici ed Enti che possono o potranno averlo curato o visitato o altre persone alle quali Xxxxxxxxxx S.p.A., anche dopo l’eventuale sinistro, ritenesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni, ed acconsente che tali informazioni siano dall’assicuratore o da chi per lui comunicate ad altre persone od Enti per le necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative;
• dichiara di essere informato che anche nei casi non espressamente previsti l'Assicurato può richiedere, sostenendone il relativo costo, di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo effettivo stato di salute e al fine di ottenere, previa esplicita accettazione scritta da parte di Xxxxxxxxxx S.p.A., che non vengano applicate le limitazioni alla copertura assicurativa prevista nei primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto.
• prende atto che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese da lui rese per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla presta- zione;
• dichiara che le informazioni fornite nella presente proposta, necessarie alla valutazione del rischio da parte di Xxxxxxxxxx, sono veritiere e complete e ne assume ogni responsabilità anche se sono state scritte da altri.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL “QUESTIONARIO SANITARIO”, SI INVITA L’ASSICURATO A VERIFICARE ATTENTAMENTE L’ESATTEZZA DELLE DICHIARA- ZIONI RIPORTATE NEL QUESTIONARIO STESSO.
luogo e data | cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri | firma Assicurato |