CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
L’anno 2008, il giorno 11 del mese di novembre, in Roma presso i locali della Direzione generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di Xxx Xxxxxxxxx, 00 in sede di negoziazione decentrata a livello regionale
TRA
la Direzione generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
E
le Organizzazioni Sindacali regionali del Lazio del Comparto Scuola
VISTO l’art .3 del D.P.R. 395/1988 che prevede che il personale della scuola ha titolo a beneficiare, nel corso dell’anno solare, di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore;
VISTA la C.M. n. 130 del 21/4/2000 la quale chiarisce che i permessi spettano anche al personale con contratto a tempo determinato;
VISTO il CCNL del 29/11/2007 del personale della scuola, in particolare l’art. 4 comma 4, nel quale si prevede che a seguito di contrattazione siano definiti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio sottoscritto il 12/12/2002, prorogato per un quadriennio con il verbale del 10/10/2003 ed integrato per il 2008 con l’intesa e le interpretazioni autentiche dell’art. 8- comma 3 e dell’art 10-comma 1 sottoscritte il 19 dicembre 2007;
CONSIDERATA l’esigenza di stipulare un nuovo contratto collettivo integrativo regionale, anche sulla base di una analisi delle tipologie di personale che hanno beneficiato dei permessi
VIENE STIPULATO
il presente contratto collettivo integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed ATA.
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente contratto si applica a tutto il personale delle istituzioni scolastiche del Lazio appartenente alla qualifica docente, educativa, A.T.A., ivi compresi gli insegnanti di religione
cattolica, con contratto a tempo indeterminato e determinato, quest’ultimo, con contratto sia fino al termine dell’anno scolastico, sia fino al termine delle lezioni e dell’attività didattica.
Sono esclusi dal presente contratto coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di anzianità.
ART. 2 INFORMAZIONE AL PERSONALE
Il Direttore Regionale, tramite i Dirigenti Scolastici, garantisce annualmente l’informazione a tutto il personale circa la possibilità di usufruire dei permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali.
Pertanto, subito dopo la determinazione del contingente effettuata con le modalità indicate all’art. 3 del presente contratto, sarà data tempestiva comunicazione alle scuole a mezzo di apposita circolare.
ART. 3 DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE REGIONALE E SUA SUDDIVISIONE
Per quanto riguarda il personale docente, educativo ed A.T.A., il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare per ciascuna provincia complessivamente il 3% della dotazione organica provinciale adeguata alle situazioni di fatto (compresi i posti di sostegno autorizzati in deroga dal Direttore Generale) con l’integrazione del numero di posti rapportato a 25 ore per la scuola dell’infanzia, a 24 ore per la scuola primaria, a 18 ore per la scuola secondaria di I e II grado, relativi all’insegnamento della religione cattolica e del numero dei docenti eventualmente in esubero.
Il contingente complessivo viene ripartito proporzionalmente in ambito provinciale, sulla base della consistenza organica del personale docente distinto per grado d’istruzione, del personale educativo, del personale ATA considerato complessivamente senza distinzione di profilo professionale.
Il Direttore Regionale, quindi, sulla base di quanto predetto, determina entro il 31 ottobre di ciascun anno per ogni provincia con proprio atto, da affiggere all’albo della direzione regionale, il numero complessivo dei permessi retribuiti che possono essere concessi al personale docente (distinto per grado d’istruzione), al personale educativo, al personale ATA (considerato complessivamente senza distinzione di profilo professionale).
Qualora le richieste provenienti da uno o più ordini scolastici nell’ambito di ciascuna provincia fossero superiori ai contingenti determinati secondo i criteri di cui sopra, si provvede automaticamente ad aumentare i contingenti con una redistribuzione proporzionale alle quote iniziali, riducendo quelli non impegnati, senza mai superare la percentuale del 3%.
Nel caso in cui in ciascuna provincia, dopo la fase sopra indicata, si determini una carenza oppure una eccedenza di permessi per il diritto allo studio rispetto agli aspiranti, si procederà ad una compensazione in ambito regionale, applicando i seguenti criteri:
a) rispetto del limite del 3% derivante dalla somma dei rispettivi contingenti complessivi provinciali;
b) l’eventuale eccedenza sarà distribuita in maniera proporzionale al numero degli aspiranti non soddisfatti di ogni singola provincia interessata;
c) nell’ambito di ciascuna provincia nel caso in cui i posti ulteriormente assegnati non risultassero sufficienti per soddisfare tutte le esigenze dei vari ordini di scuole e/o profili,
si procederà analogamente con il criterio proporzionale indicato al precedente punto b). Il Dirigente di ciascun Ufficio Scolastico Provinciale interessato pubblicherà all’Albo il numero degli ulteriori posti ottenuti con l’indicazione della loro distribuzione, provvedendo ad integrare gli originari elenchi degli aventi diritto.
Le eventuali compensazioni in ambito regionale tra province saranno recepite da un nuovo provvedimento regionale attestante l’assegnazione conclusiva dei contingenti provinciali dei permessi.
ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande del personale docente, educativo ed A.T.A., indirizzate ai rispettivi Uffici Scolastici Provinciali dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, tramite il Dirigente Scolastico della sede di servizio, vanno presentate entro il 15 novembre di ciascun anno. I Dirigenti Scolastici trasmettono tali domande agli Uffici Scolastici Provinciali entro il 20 novembre.
Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato dopo il 15 novembre, potrà produrre la relativa istanza entro 5 giorni dalla stipula del contratto.
ART. 5 FORMULAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE
La domanda redatta in carta semplice, oltre alla esplicita richiesta di concessione dei permessi, deve contenere:
a) nome , cognome (da nubile per le coniugate), luogo e data di nascita;
b) iscrizione al corso di studio prescelto con l’indicazione di tutti i dati identificativi dell’Ente che organizza i corsi(Università statale o legalmente riconosciuta o, comunque, Ente riconosciuto dall’ordinamento pubblico);
c) durata dei permessi da utilizzare nel corso dell’anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza e per sostenere gli esami;
d) sede di servizio;
e) ruolo di appartenenza per il personale docente, profilo professionale per il personale A.T.A.;
f ) per il personale con contratto a tempo indeterminato bisognerà indicare l’anzianità complessiva di ruolo, compreso il servizio riconosciuto e riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera; per il personale con contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni, o dell’attività didattica, o dell’anno scolastico, bisognerà indicare gli anni di servizio (almeno 180 gg . per ciascun anno scolastico oppure servizio ininterrotto dal 1 febbraio fino al termine delle lezioni e partecipazione agli scrutini);
g) il numero di anni in cui si è già usufruito di permessi per diritto allo studio, con l’indicazione dell’eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso prescelto, ovvero della condizione di non aver mai usufruito precedentemente di permessi per lo stesso tipo di corso.
L’anzianità di servizio può essere documentata anche con dichiarazione personale, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato.
ART. 6 CONCESSIONE DEI PERMESSI
I Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali., ricevute le domande, redigono le graduatorie dei richiedenti distinte secondo i criteri di cui all’art. 3, sulla base dei seguenti parametri, indicati in ordine di priorità :
1) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
2) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di I e II grado o di un diploma di laurea (o titolo equipollente), triennale o specialistica;
3) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno e i corsi di riconversione professionale;
4) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio in corsi post- universitari, purché previsti dagli Statuti delle Università statali o legalmente riconosciute o quelli indicati dagli artt. 4, 6, 8 della legge 341/90;
5) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto ( ad es. seconda laurea), sempre coerenti con la funzione svolta e per i docenti coerenti con l’ambito disciplinare insegnato;
6) anzianità di ruolo per il personale con contratto a tempo indeterminato e anni di servizio (almeno 180 gg. per ciascun anno scolastico oppure servizio ininterrotto dal 1 febbraio fino al termine delle lezioni e partecipazione agli scrutini) per il personale con contratto a tempo determinato;
7) a parità di ogni altra condizione la priorità è determinata dalla maggiore anzianità di servizio e in caso di ulteriore parità dalla minore età;
8 )proseguendo, a parità di condizione, verranno ammessi al beneficio i soggetti che non hanno mai usufruito dei permessi.
Nella valutazione sarà motivo di esclusione per i richiedenti il non aver superato almeno un esame nell’anno accademico precedente la data della domanda.
Nell’ambito degli aspiranti iscritti a corsi di cui al precedente punto 2), quelli in corso precedono quelli fuori corso. Gli aspiranti iscritti fuori corso ovvero quelli iscritti ad altri corsi di studio potranno beneficiare di permessi oltre il numero di anni previsto dalla durata legale del corso di laurea o di studio. Tali permessi sono rinnovabili per un periodo analogo a quello previsto dall’ordinamento universitario o a quello previsto dall’ordinamento del singolo corso di studio e verranno concessi solo dopo aver soddisfatto le richieste relative a tutte le altre tipologie di corso previste dall’art. 3 del D.P.R. 395/1988.
Con gli stessi criteri ed in subordine al personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato saranno graduati il personale docente, educativo ed A.T.A. con contratto di lavoro a tempo determinato.
I permessi sono concessi fino alla concorrenza del contingente determinato. Ai fini della determinazione del numero dei beneficiari dei permessi, i posti part time e le frazioni orario danno luogo ad un aumento di pari entità dei permessi concedibili, sempre entro i limiti del 3% della dotazione organica di cui all’art. 3.
Le graduatorie vengono pubblicate, all’albo degli Uffici Scolastici Provinciali. entro il 15 dicembre di ogni anno, con contestuale comunicazione alle istituzioni scolastiche.
I docenti di ruolo che hanno acquisito il diritto ai permessi retribuiti per un ordine scolastico, e che ottengano nel corso dell’anno il passaggio o l’utilizzazione in altro ruolo o, per quanto riguarda il personale ATA di ruolo, che accettino incarichi a tempo determinato nelle qualifiche superiori o in altro ruolo, conservano il diritto ai permessi.
ART. 7 EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
Sulla base delle graduatorie formulate ai sensi del presente contratto, i Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali individuano il personale beneficiario dei permessi retribuiti comunicando a tutte le istituzioni scolastiche l’elenco di tutti gli aventi diritto, affinché vengano predisposti i provvedimenti formali di concessione dei permessi da parte dei Dirigenti Scolastici. L’elenco degli aventi diritto sarà pubblicato all’albo degli Uffici Scolastici Provinciali.
ART. 8 DURATA E MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI
I permessi sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente e decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Si può usufruire dei permessi per partecipare alle lezioni (anche proposte con il sistema della formazione a distanza), per tutte le attività connesse alla preparazione di esami o prove, per esami (in aggiunta a quelli previsti dalle norme contrattuali), per ricerche e tesi di lauree o di diploma, in quanto finalizzati al conseguimento di un titolo e/o attestato riconosciuto dall’ordinamento pubblico.
Il personale sia di ruolo sia non di ruolo, che per qualsiasi ragione presti servizio per un orario inferiore a quello previsto per il posto o la cattedra intera fruirà dei permessi di studio in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese. Per quanto riguarda il personale con contratto a tempo determinato, l’entità dei permessi deve essere calcolata dal Dirigente Scolastico, nel periodo gennaio-agosto proporzionalmente alle ore di servizio previste nel contratto di lavoro, in relazione anche alla durata dello stesso (termine delle lezioni o termine delle attività didattiche o termine dell’anno scolastico). La parte restante dei permessi potrà essere calcolata per il periodo settembre-dicembre, sempre in misura proporzionale e come sopra specificato, nell’eventualità della stipula di un contratto a tempo determinato nel successivo anno scolastico.
Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire un’ efficace organizzazione dell’istituzione scolastica, comunica al Dirigente Scolastico la propria assenza con almeno cinque giorni di anticipo.
ART. 9 ARTICOLAZIONE DEI PERMESSI
La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata:
a) permessi orari – utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio;
b) permessi giornalieri – utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio;
c) cumulo dei permessi di cui al punto b).
L’esercizio del diritto deve essere garantito mediante la riorganizzazione dell’orario e/o del servizio e/o con sostituzione.
Al fine di contemperare il diritto allo studio dei soggetti di cui all’art. 1 con l’analogo diritto degli studenti, dopo il 30 aprile i permessi non possono essere fruiti in modo cumulativo. Tale limitazione si applica al personale docente che opera nelle sole classi terminali nelle quali sia previsto l’esame di stato, nonché contemporaneamente allo svolgimento degli scrutini. Rimane fermo il diritto alla concessione dei permessi finalizzati agli esami, previsti dal vigente C.C.N.L.
Il personale scolastico che beneficia dei permessi ha titolo ad ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi.
ART. 10 CERTIFICAZIONE
La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e agli esami sostenuti, indipendentemente dal risultato degli stessi, deve essere rilasciata dall’ organo competente e presentata al Dirigente Scolastico, subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile, e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo giustificato motivo.
Rientra nel giustificato motivo la mancata certificazione da parte dell’Università per proprie esigenze organizzative. Tale situazione dovrà essere dichiarata dal soggetto interessato ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni e l’istituzione scolastica valuterà se accertare d’ufficio tale circostanza.
Il personale con contratto a tempo determinato è tenuto a consegnare la certificazione prima della conclusione del rapporto di lavoro.
La preparazione agli esami, prove e tesi, il tirocinio, l’effettuazione di ricerche e gli eventuali viaggi sono certificati con dichiarazione personale, accompagnata da idonea certificazione relativa al sostenimento degli esami.
Con riferimento al dottorato di ricerca, il cui esame finale è costituito dalla tesi di dottorato al termine di un percorso pluriennale di studi, la certificazione relativa a detto esame finale giustifica i permessi di studio per la durata del corso.
Il personale che fosse chiamato a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzazione, ecc.) dovrà presentare la documentazione al Dirigente Scolastico che ha predisposto il provvedimento formale.
Nel caso non venisse presentata la documentazione, i permessi goduti verranno computati come aspettativa senza assegni, con recupero delle somme corrisposte, previa comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
Il personale beneficiario dei permessi straordinari per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi previsti dal vigente C.C.N.L.
ART. 11 SOSTITUZIONE
Per quanto riguarda la sostituzione del personale che ha titolo a beneficiare dei permessi retribuiti, il Dirigente scolastico individua prioritariamente idonee misure organizzative al fine di sopperire alla temporanea assenza del personale ammesso al beneficio (cambio turni, riorganizzazione dell’orario, del servizio, ecc) e, qualora tali adeguamenti non siano più possibili , procede alla sostituzione del personale assente utilizzando il personale eventualmente a disposizione a qualsiasi titolo e, in mancanza, attraverso la stipulazione di contratti a tempo determinato per il
periodo strettamente necessario secondo le norme vigenti in materia di sostituzione del personale scolastico.
ART. 12 RECLAMI E RICORSI
Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sono ammessi reclami per errori materiali. Entro i termini di legge sono ammessi ricorsi al giudice ordinario.
ART. 13 TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Il personale, in caso di controversia individuale di lavoro, può proporre ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo di conciliazione previsto dal CCNL del 29/11/2007 art. 135 presso la segreteria dell’Ufficio per il contenzioso competente per territorio, ovvero, in alternativa, il tentativo previsto dagli artt. 65 – 66 del D.L.vo n. 165/01, nonché l’arbitrato.
In caso di delega conferita dall’Ufficio Scolastico Regionale al Dirigente Scolastico interessato alla controversia, l’Ufficio stesso, in quanto titolare della contrattazione regionale, fornirà al Dirigente precise e vincolanti istruzioni circa la soluzione del tentativo di conciliazione.
ART. 14 CONTROVERSIE INTERPRETATIVE
Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del contenuto del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto.
La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutto il personale scolastico.
ART. 15 DECORRENZA E VALIDITA’ DEL CONTRATTO
Il presente contratto entra in vigore dalla data di sottoscrizione e rimane in vigore per un quadriennio e comunque fino a nuova negoziazione.
E’ consentito alle parti di richiederne, con lettera raccomandata, la negoziazione entro il 31 agosto di ciascun anno.
ART. 16 DIRITTO D’INFORMAZIONE
Gli Uffici Scolastici Provinciali, annualmente, acquisite le domande dei richiedenti comunicano alle XX.XX. il numero delle richieste, distinte per ordine scolastico per quanto riguarda il personale docente e, per quanto riguarda il personale ATA, per profilo professionale; comunicano inoltre, per tutto il personale, la tipologia dei corsi di studio per cui sono state presentate le domande.
ART. 17 NORMA TRANSITORIA
2009:
In sede di prima applicazione, per quanto riguarda i permessi di studio relativi all’anno
• i termini di presentazione delle domande sono quelli fissati dalle emanande circolari a cura degli Uffici Scolastici Provinciali;
• il contingente previsto dall’art. 3 viene determinato in data odierna con D.D.G.;
• la pubblicazione delle graduatorie di cui all’art. 6 è fissata al 10/01/2009.
Roma, 11 novembre 2008
Per la Parte Pubblica Per la Parte Sindacale
Il Direttore Generale FLC/ CGIL – Scuola x.xx X.Xxxxx x.xx X.Xxxxx
CISL – Scuola x.xx X.Xxxxxxxxxx XXX – Scuola x.xx X.Xxxxxxx
SNALS – CONFSAL x.xx G.Di Renzo GILDA – UNAMS X.xx X.Xxxxxxxx