CONVENZIONE QUADRO TRA
CONVENZIONE QUADRO TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx , rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula della presente Convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.05.2022
E
FONDAZIONE DE FERRARI ONLUS (di seguito anche “la Fondazione”) con sede legale in Xxx Xxxxxxxx x’Xxxx 0/00, 00000 Xxxxxx, pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, partita iva 01316280997, rappresentata dal Presidente pro tempore Dott. Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxxx nato a Genova il 24.08.1937
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e
congiuntamente anche “Parti”.
PREMESSO CHE
a) La Fondazione De Ferrari è nata nel 2001 per accogliere il cospicuo e rilevante archivio dell’etnomusicologo Xxxxxx Xxxxx, mancato nello stesso anno, e per evitarne la dispersione;
b) negli anni successivi altri rilevanti fondi e lasciti sono affluiti nella Fondazione De Ferrari, tra i quali la biblioteca già collegata alla storica libreria “Il Sileno” ricca di circa 30.000 volumi, la emeroteca italiana ed estera appartenuta al Cineclub Lumiere, un fondo di libri
risorgimentali ottocenteschi, e più recentemente l’archivio personale di xxx Xxxxxx Xxxxx, costituito in buona parta dal suo epistolario che documenta la sua vita e le sue relazioni dalla infanzia fino gli anni Novanta;
c) date la rilevanza e la rarità dei fondi custoditi, la Fondazione De Ferrari ha costituito una biblioteca pubblica, la “Biblioteca del ‘900”, iscritta al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) con il codice XXXX XX-XX0000;
d) oltre alla custodia e gestione dei propri fondi, la Fondazione De Ferrari ha fin dalla nascita svolto, e tuttora svolge, una costante attività no profit nel campo culturale organizzando mostre, convegni, concerti, eventi culturali e divulgativi aperti al pubblico, spesso collaborando in sinergia e partnership con Enti e Municipalità, e con altre istituzioni del Terzo Settore;
e) l’Università ha tra le sue finalità istituzionali la promozione dello sviluppo ed il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l’insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con altre istituzioni eventualmente concludendo a tal fine accordi con amministrazioni dello Stato, nonché con enti e soggetti pubblici e privati.
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
Art. 2 – Oggetto
1. Con la presente Convenzione le Parti intendono attivare un rapporto di collaborazione che avrà ad oggetto in particolare:
a) l’ordinamento, catalogazione e digitalizzazione dei materiali originali (scritti e memorie, testi inediti, carteggi e corrispondenze) custoditi negli archivi di Xxxxxx Xxxxx e di xxx Xxxxxx Xxxxx;
b) l’ordinamento, catalogazione e digitalizzazione del corpus paganiniano custodito nel fondo Xxxxx;
c) l’organizzazione di iniziative, proposte ed eventi di alta divulgazione culturale, musicale e artistica, rivolti al pubblico;
d) l’attivazione di eventuali tirocini curriculari e/o extracurriculari, tra
l’Università di Genova e la Fondazione De Ferrari;
e) l’implementazione della fruizione da parte di studenti e ricercatori, e del pubblico in genere, della “Xxxxxxxxxx xxx ‘000” xxxxx Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxxx.
Art. 3 - Referenti
1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 2, le Parti designano ciascuna tre referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione, nelle persone rispettivamente della prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx e del xxxx. Xxx Xxxxx per l’Università di Genova, e del xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, del xxxx. Xxxx Xxxxx e del xxxx. Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx per la Fondazione De Ferrari.
Art. 4 - Accordi attuativi
1. La collaborazione tra Università e Fondazione De Ferrari,
finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente Convenzione quadro e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico - scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
Art. 5 – Oneri economici
1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo
1. La presente Convenzione ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competente.
2. É fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
3. Al termine della presente Convenzione, le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.
Art. 7 - Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire
e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università e della Fondazione De Ferrari coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano
adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi.
Art. 9 - Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.
Art. 10 - Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il datore di lavoro di lavoro di ciascuna delle Parti assume tutti gli oneri
relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione.
2. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli accordi stessi.
Art. 11 - Coperture assicurative
1. Le Parti garantiscono che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità
finanziaria.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all’art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.
Art. 13 - Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente Convenzione, di osser- vare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive rego- lamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 14 - Controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.
Art. 15 - Registrazione
1. Il presente Atto si compone di n. 9 pagine e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è
soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di en- trambe le Parti per metà.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta chiederà alla Fondazione il rimborso della quota di spettanza.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti Università degli Studi di Genova
Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Fondazione De Ferrari ONLUS Il Presidente pro tempore
Dott. Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxxx