ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PROGETTO
“Inside - 018”
Tra
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga, Codice Fiscale 80188230587 con sede in Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx - rappresentato dal Capo del Dipartimento xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (di seguito denominato Dipartimento)
E
Il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Cagliari con sede in Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, 00000 XXXXXXXXXX (XX), C.F. 80019600925 rappresentata dal Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Xxxxx Xxx Xxxxx, (di seguito denominato Università)
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 15 comma 1 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l’art. 7, comma 2, il quale dispone che il Presidente del Consiglio
determina, con proprio decreto, le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008,
n. 121;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009 recante l’istituzione del Dipartimento per le Politiche Antidroga registrato alla Corte dei conti in data 17 novembre 2009 - Reg. n. 10 – Fog. n.62;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 ottobre 2012 – artt. 3 e 4, recante “Ordinamento delle Strutture Generali” registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2012 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - registro n. 9, foglio n. 313;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2012 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2013;
VISTA la legge 17 dicembre 2012 n. 221, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, concernente ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, che stabilisce che a fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1, dell’art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 2013, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2013 – registro n. 3, foglio n. 394, con il quale è stato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri l’xx. Xxxxxx Xxxxx;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 maggio 2013, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale è stato nominato Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Cons. di Stato Xxxxxxx Xxxxxxxx;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2013 in corso registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato confermato l’incarico di Capo del Dipartimento Politiche Antidroga al xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx a decorrere dal 13 giugno 2013 e fino alla scadenza del mandato governativo ai sensi dell’art. 8, comma 3 della legge 23 agosto 1988, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997 n. 520;
PRESO ATTO che, alla luce di quanto disposto dalla Circolare prot. 6598 del 09.03.2010, il Progetto Inside-018 pone in essere l’attuazione di un interesse pubblico effettivamente condotto in comune tra il DPA e l’Università, che entrambi hanno l’obbligo di perseguire, secondo le proprie rispettive finalità istituzionali;
PRESO ATTO della sussistenza di una effettiva e reale divisione dei compiti tra le parti, desumibile dal progetto che costituisce parte integrante del presente accordo di collaborazione;
PRESO ATTO del fatto che i movimenti finanziari concordati si configurano quale esclusivo ristoro delle spese realmente sostenute, con esclusione quindi della realizzazione di qualsivoglia profitto da parte dell’Università;
PRESO ATTO del fatto che l’affidamento del progetto Inside-018 e la collaborazione con l’Università non costituisce pertanto appalto di servizi.
Premesso
che la direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione dei Dipartimenti e degli Uffici delegati al Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione per l’anno 2013, del 6 febbraio 2013, registrata alla Corte dei conti in data 8 marzo 2013, reg. 2 foglio 235, che tra gli obiettivi strategici prevede anche quello di incrementare studi e ricerche scientifiche nel campo della lotta alle dipendenze, nell’ottica di acquisire dati ed informazioni scientifiche utili a predisporre piani e programmi a supporto delle politiche di settore;
che i cannabinoidi sintetici, già a partire dal 2004, sono stati identificati nelle herbal blend, miscele di varie erbe inerti o psicoattive (ad es. Leonotis leonurus, Pedicularis densiflora) vendute in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone attraverso internet e in negozi specializzati (smart shops) con diversi nomi (Spice, nJoy, Blaze, Orange, Lilla, ecc.);
che le herbal blend, spesso indicate come “Spice”, sono diventate particolarmente popolari in Germania a partire dal 2008 in seguito a diversi casi di intossicazione volontaria o accidentale e sono per questo diventati oggetto di studio da parte dello European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), dell’Early Warning System on new drugs (EWS, 2009; EMCDDA, 2009) e dei diversi sistemi di allerta nazionali (NEWS, National Early Warning System);
che in Italia, il fenomeno della diffusione dei cannabinoidi sintetici, della loro vendita illegale attraverso gli smart shops, dei vari casi di intossicazioni correlati al loro consumo, vengono monitorati e contrastati grazie al Sistema Nazionale di Allerta Precoce e Risposta Rapida per le Droghe del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso i centri collaborativi del Sistema disposti su tutto il territorio nazionale e delle segnalazioni provenienti sia dal'Italia che dall'Osservatorio Europeo (OEDT);
Che le “Spice” vengono consumate mediante inalazione per i loro effetti psicoattivi simili, e sovente più potenti, a quelli indotti della Cannabis e talvolta come alternativa ad essa per eludere i controlli di screening tossicologico-forensi. Tuttavia, proprio le analisi forensi hanno identificato all’interno delle miscele delle herbal blend diversi e potenti agonisti sintetici dei recettori cannabinoidi e che molti di questi appartengono alla grande classe degli aminoalchilindoli suddivisi in naftoilindoli (JWH-018, XXX-000, XXX-000, XXX- 000, XXX-000, XXX-00000), fenilacetilindoli (JWH-250 e JWH-251), naftilmetilindoli e benzoilindoli (pravadolina, XX-000, XXX-0);
che nelle preparazioni sequestrate sono state identificate analiticamente anche molecole a struttura cicloesilfenolica o 3-arilcicloesanoli (CP-47497, CP-55940, CP-55244) e che fra di essi uno in particolare, chiamato XXX-000 (0-Xxxxxx-0X-xxxxx-0-xx)-0- naphthalenylmethanone), è risultato spesso presente benché in quantità differenti a seconda del tipo di herbal blend analizzata;
che il JWH-018 è un potente agonista dei recettori cannabinoidi CB1 e CB2 e produce in vivo effetti simili a quelli dei cannabinoidi naturali come il ∆9-tetraidrocannabinolo (THC);
infatti, è grazie alla sua elevata affinità per i recettori dei cannabinoidi CB1 (Ki ~ 9 nM) e CB2 (Ki ~ 3 nM), rispettivamente di circa quattro e dieci volte maggiore rispetto a quella del THC, che le herbal blend contenenti JWH-018 producono gli stessi effetti della Marijuana ma amplificati e più intensi.
che i report clinici presentati dal EMCDDA (2009, 2011) e raccolti in Italia in questi ultimi anni dal Sistema di Allerta Precoce (NEWS) del DPA hanno evidenziato la comparsa di una serie di effetti collaterali sia lievi che gravi come mal di testa, vomito e paranoia, fino a tachicardia, convulsioni, panico, psicosi ed allucinazion;
che studi in vitro su microsomi epatici e su campioni di urine (Xxxxxxxxx et al., 2010) hanno dimostrato la formazione di numerosi metaboliti del JWH-018 capaci di legarsi ai recettori CB1 e di mantenere un’attività agonista che potrebbe verificarsi a lungo soprattutto dopo l’uso ripetuto della sostanza;
che la formazione di metaboliti farmacologicamente attivi impone quindi una più attenta sperimentazione nello studio degli effetti in vivo a breve e lungo termine indotti da JWH-018 e congeneri;
che i farmaci e le sostanze che inducono dipendenza, indipendentemente dalla classe farmacologica di appartenenza e dal loro meccanismo d’azione sul sistema nervoso centrale (SNC), possono essere definiti come surrogati di stimoli gratificanti naturali, essendo capaci di mimare le proprietà incentive e funzionali degli stimoli primari e di condizionare il comportamento motivato. Tutte le sostanze d’abuso come ad esempio gli analgesici narcotici, gli psicostimolanti (anfetamina e cocaina), la nicotina, l’alcol, e il THC, hanno in comune la proprietà di aumentare la concentrazione extracellulare di dopamina (DA) in un’area terminale del sistema dopaminergico mesolimbico, il nucleo accumbens shell;
che i farmaci d’abuso condividono la proprietà di agire come rinforzi del comportamento di autosomministrazione ed e’ stato dimostrato che sia il THC che l’agonista sintetico WIN 55.212-2 vengono autosomministrati da scimmie e ratti;
che gli effetti stimolatori acuti degli agonisti dei recettori CB1 (i.e. delta 9-THC, WIN 55.212-2, CP 55,940) sui neuroni DA della VTA in vivo sono e che il meccanismo d’azione di tali molecole sembra essere pre-sinaptico a livello delle terminazioni GABAergiche la cui
inibizione determinerebbe la stimolazione del neurone DA della VTA e il conseguente aumento della trasmissione DA a livello della shell del NAc;
che precedenti studi preliminari neurochimici e comportamentali hanno mostrato che il JWH-018 stimola preferenzialmente la trasmissione DArgica nel NAc shell di ratto e che mediante un modello animale di tossicodipendenza, qual è l’autosomministrazione (AS) endovenosa, sono state dimostrate le proprietà di rinforzo del JWH-018;
che il Dipartimento per le Politiche Antidroga intende promuovere e realizzare il Progetto “Inside-018 - Progetto multidisciplinare preclinico per la caratterizzazione degli effetti acuti e cronici sul sistema nervoso centrale del cannabinoide sintetico JWH-018.”;
che l’obiettivo principale del progetto è quello di ampliare le conoscenze scientifiche riguardo la pericolosità dell’uso del cannabinoide sintetico JWH-018 e dei suoi congeneri ampiamente diffusi nelle numerose herbal blends vendute più o meno legalmente, a seconda dello Stato, attraverso internet e in negozi specializzati;
che il raggiungimento dell’obiettivo avverrà tramite l’ottenimento di una completa caratterizzazione farmacologica, attualmente assente in letteratura, degli effetti del JWH- 018 tramite una serie studi sperimentali, direttamente o indirettamente collegati tra di essi, attraverso diverse discipline scientifiche (chimica, tossicologia, fisiologia, neurofarmacologia).
che pertanto il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Cagliari è stato individuato quale Ente gestore per la realizzazione del sopracitato progetto “Inside-018 - Progetto multidisciplinare preclinico per la caratterizzazione degli effetti acuti e cronici sul sistema nervoso centrale del cannabinoide sintetico JWH-018”; (in allegato come parte integrante del presente Accordo di Collaborazione);
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto dell’Accordo di Collaborazione
Il Dipartimento per le Politiche Antidroga incarica il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Cagliari di realizzare il progetto citato nelle premesse, che viene allegato al presente Accordo di Collaborazione e ne costituisce parte integrante.
Art. 2
Efficacia - Durata – Proroga - Estensione
1. L’Accordo di Collaborazione è efficace a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione all’Università da parte del Dipartimento di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente Accordo di Collaborazione da parte degli Organi di controllo e del relativo decreto di impegno della spesa.
2. Conseguentemente l’Università inizierà l’attività di progetto secondo le modalità in esso contenute ed oggetto del presente Accordo di Collaborazione, dando formale comunicazione di “avvio attività”.
3. L’Università comunicherà all’inizio dell’attività al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, della delibera CIPE n. 143 del 27/12/2003 e dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice Unico del Progetto (uno o più) relativo al presente Accordo di Collaborazione.
4. Pertanto, la data di inizio del progetto, al fine di calcolare la data precisa di fine progetto, in base alla durata prevista, sarà quella riportata dalla lettera di comunicazione di “avvio attività” di cui sopra inviata dall’Università al Dipartimento, comunque non oltre i 30 giorni successivi alla lettera di notifica del Dipartimento all’Università dell’avvenuta registrazione dell’approvazione dell’Accordo di Collaborazione da parte degli organi di controllo di cui al punto 1.
5. La mancata comunicazione formale di “avvio attività” costituirà motivo di invalidazione ed annullamento del presente Accordo di Collaborazione.
6. L’Accordo di Collaborazione prevede il finanziamento di 12 mesi di attività, salvo proroghe, la concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità ad esclusivo giudizio del
Dipartimento potrà avvenire, comunque, fermo restando la quota totale del finanziamento.
7. La richiesta di proroga per essere considerata valida dovrà essere formulata dall’Università entro 30 giorni dal termine del progetto.
8. E’ facoltà del Dipartimento concedere apposite proroghe, previa formale e motivata richiesta da parte dell’Università e approvazione formale trasmessa mediante lettera A/R da parte di questo Dipartimento in caso di accoglimento della richiesta.
9. Nella richiesta della proroga in caso di mancata risposta non potrà essere fatto valere il tacito assenso.
10. L’Accordo di Collaborazione prevede alla conclusione delle attività una possibile estensione della stessa e rifinanziamento sulla base della valutazione positiva del Dipartimento Politiche Antidroga dei risultati raggiunti e previa verifica di esistenza di disponibilità finanziaria in sede di bilancio di previsione.
Art. 3
Modalità di realizzazione e monitoraggio delle attività
1. Le attività di cui al presente Accordo di Collaborazione verranno realizzate secondo quanto previsto nel progetto allegato – parte integrante del presente Accordo di Collaborazione - nel rispetto degli obiettivi, dei metodi e dei tempi predichiarati e verranno affidate alla Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xx Xxxx, responsabile operativo del progetto per l’Università.
2. Il Dipartimento si potrà avvalere di un apposito Gruppo di lavoro per il coordinamento e la valutazione della puntuale realizzazione del progetto e potrà inoltre intraprendere nei confronti dell’Università ogni iniziativa ritenuta utile e valida a tal fine.
3. I componenti del Gruppo di lavoro vengono definiti dal Capo Dipartimento per le Politiche Antidroga e tale Gruppo avrà anche la finalità di verificare l’andamento delle attività di progetto e la congruità delle spese sostenute, tale Gruppo riferisce direttamente al Capo Dipartimento o suo delegato.
4. Il funzionamento del Gruppo non prevede particolari oneri a carico delle Amministrazioni ma laddove esistenti, saranno a carico del progetto.
5. Il Dipartimento e l’Università intraprendono ogni iniziativa utile per il monitoraggio delle attività realizzate e per la conseguente valutazione delle stesse, secondo il piano di valutazione previsto dal progetto, le indicazioni del Capo Dipartimento o suo delegato e quanto sopra riportato.
6. L’Università consentirà e agevolerà le attività di valutazione e controllo costituendo questo, vincolo per il mantenimento della collaborazione.
7. Il gruppo di ricerca dell’Università garantirà la partecipazione e la presenza di un proprio rappresentante all’interno del gruppo di coordinamento del network nazionale di ricerca sulle dipendenze presso il Dipartimento Politiche Antidroga, che verrà convocato dal Capo Dipartimento e all’interno del quale verranno anche affrontate valutazioni in progress delle attività svolte.
8. L’Università garantirà la presenza ad un eventuale workshop annuale organizzato dal Dipartimento per la presentazione dei risultati in sede scientifica.
Art. 4 Oneri finanziari
L’onere finanziario per la realizzazione del progetto è a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri CR. 14 “Politiche antidroga”– cap. 771 - per una somma omnicomprensiva pari ad € 40.000,00.
Art. 5
Modalità di erogazione del finanziamento
1. Per le attività di cui all’articolo 1 del presente Accordo di Collaborazione e relativamente al progetto allegato è stabilito a favore dell’Università un finanziamento omnicomprensivo di € 40.000,00 per sostenere le spese di realizzazione così come previste e riportate nel piano finanziario del progetto; tale finanziamento sarà erogato previa disponibilità di cassa con le seguenti modalità:
a. un importo pari al 50% del finanziamento complessivo di cui al comma 1 verrà erogato dopo la registrazione da parte degli organi di controllo del decreto di approvazione del presente Accordo di Collaborazione e del relativo impegno di spesa e il ricevimento della lettera di “avvio attività” di cui all’art. 2 comma 2;
b. un importo pari al 40% del finanziamento verrà erogato a fronte della valutazione positiva da parte del Dipartimento dei risultati raggiunti e della rendicontazione finanziaria relativa alla prima tranche del finanziamento che dovrà dimostrare l’effettiva spesa sostenuta e il completo utilizzo della stessa;
c. il restante 10% del finanziamento verrà erogato dopo la presentazione della rendicontazione finale di risultato e della rendicontazione finanziaria finale e a fronte della valutazione positiva da parte del Dipartimento.
2. Il finanziamento è concesso all’Università al fine di rimborsare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, come risultanti dai
rendiconti finanziari di cui all’art. 6 corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, bonifici, ricevute fiscali, ecc) in copia conforme, al fine di poterne verificare l’effettivo sostenimento nonché la concordanza tra il finanziamento assegnato e le spese sostenute.
3. Gli acquisti e le spese possono essere legittimati per beni e servizi esclusivamente inerenti alle attività di progetto secondo la normativa vigente di settore e comunque secondo quanto previsto nel progetto.
4. L’attività non si connota, quindi, in alcun modo come attività di impresa o cessione di prestazione di forniture all’Università.
5. I pagamenti, ad eccezione di quello di cui al comma 1 lettera a. prima tranche, saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Università e contestuale invio di rendicontazione di risultato e finanziaria relativa al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività poste in essere nel periodo di riferimento, mediante accreditamento della somma sul conto corrente n. 0037390 presso la Banca d’Italia intestato all’Università degli Studi di Cagliari. Tale richiesta dovrà essere intesta ed inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga – Xxx xxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx.
6. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell’erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.
7. Laddove dovessero verificarsi economie di gestione relative ai finanziamenti assegnati per la realizzazione del progetto le risorse finanziarie residue potranno essere utilizzate, previa autorizzazione formale del Dipartimento secondo modalità ed obiettivi sempre inerenti al tema del presente Accordo di Collaborazione che verranno individuati dal Dipartimento anche su proposta dell’Università e potranno essere oggetto di una eventuale estensione temporale del progetto.
Art. 6
Rendicontazione di risultato e rendicontazione finanziaria
1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all’art. 1, l’Università entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre trasmette al Dipartimento una rendicontazione di risultato in progress (stato di avanzamento delle attività progettuali) ed una rendicontazione finanziaria sulle spese effettivamente sostenute, pena la sospensione del presente Accordo di Collaborazione.
2. Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata in formato elettronico elaborabile e contemporaneamente in formato cartaceo sottoscritto e siglato in ogni sua parte mediante raccomandata a/r.
3. Le rendicontazioni dei risultati dovranno essere fornite utilizzando il formato del progetto presentato ed approvato e, nello specifico, dovranno essere utilizzati e riportati gli stessi obiettivi, indicatori predichiarati nel progetto, evidenziando i risultati raggiunti con quanto previsto ed elencato nel progetto originale. La rendicontazione finanziaria dovrà essere redatta sul formato standard fornito da questo Dipartimento (come da allegato).
4. Durante lo svolgimento delle attività progettuali previste nel presente Accordo di Collaborazione potranno essere apportati adattamenti al progetto ed al piano finanziario esclusivamente se preautorizzati dal Dipartimento e fermo restando l’importo complessivo anche a condizione, che gli stessi migliorino l’utilizzo complessivo del budget di progetto. Gli adattamenti possono essere richiesti a firma del legale rappresentante dell’Università e firmatario del presente Accordo di Collaborazione e sono sottoposti, per il recepimento e la messa in opera da parte dell’Università all’assenso – esplicito e formale - del Dipartimento.
5. Entro trenta giorni successivi la scadenza delle attività progettuali, l’Università trasmette al Dipartimento una rendicontazione di risultato finale, nelle forme pattuite, ed una rendicontazione finanziaria in duplice copia delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, pena la sospensione del presente Accordo di Collaborazione e recupero delle somme erogate.
Art. 7
Norme regolatrici dell’Accordo di Collaborazione
1. L’esecuzione dell’Accordo di Collaborazione è regolata dalle clausole del presente atto, dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di contabilità pubblica, nonché dalle altre disposizioni regolanti l’attività convenzionale della Pubblica amministrazione.
2. I risultati prodotti dalle attività del presente Accordo di Collaborazione saranno di esclusiva proprietà del Dipartimento fermo restando un diritto gratuito, previa autorizzazione formale, di utilizzo da parte dell’Università, senza limiti di tempo e di territorio per i suddetti risultati, per scopi di ricerca e di didattica, senza ciò dia diritto all’Università di acquisire ulteriori diritti di proprietà, oltre quelli previsti dal presente Accordo di Collaborazione. E’ escluso all’Università l’utilizzo dei prodotti e dei risultati del progetto per finalità commerciali (dirette o indirette). Oltre a questo è escluso
all’Università, salvo autorizzazione formale, l’uso dei dati in contesti istituzionali (nazionali e/o internazionali) dove si svolgano attività a cui è chiamato a partecipare per il Dipartimento l’Università in virtù dei propri ruoli e compiti istituzionali. Eventuali pubblicazioni o eventi di tipo congressuali in relazione all’attività di progetto dovranno, pertanto, prevedere previa formale autorizzazione la seguente dicitura “Attività/progetto finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri” associata al logo del DPA.
3. Il Dipartimento potrà disporre degli elaborati di cui all’articolo 9 per qualunque uso, compresa la pubblicazione di dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto e quanto si riterrà utile e necessario.
4. I dati e gli archivi elettronici generati dai flussi informativi previsti dalle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione e i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto saranno messi a disposizione da parte dell’Università del Dipartimento per le Politiche Antidroga fin dall’inizio dello svolgimento delle attività e consegnati in copia elettronica, integrale, prevedendo l’accesso totale al data base che sarà accessibile - tramite password: la fornitura dovrà essere completa anche delle eventuali routine di elaborazione utilizzate. I dati potranno essere inseriti e pubblicati in appositi spazi del sito web del Dipartimento per le Politiche Antidroga nonché sui portali informativi contro le droghe per utilizzo a scopo di studi e ricerca di organizzazioni ed enti accreditati ed autorizzati a tale scopo dal Dipartimento.
Art. 8
Esiti del Progetto e pubblicazioni
1. L’Università dovrà oltre ai rapporti di attività e finanziari consegnare un rapporto tecnico esplicitante in maniera compiuta e dettagliata i risultati del progetto mediante un formato che preveda l’esposizione di tali dati attraverso specifiche tabelle numerate, accompagnate da idonei grafici numerati e descritti con commento tecnico. Il formato editoriale dovrà essere quello utilizzato per la Relazione al parlamento 2010. Il rapporto dovrà essere consegnato in formato cartaceo rilegato a spirale in cinque copie oltre che in formato elettronico (Standard Word 2003 e non PDF) e corredato da file di diapositive (Standard in Power Point 2003) di tutte le tabelle e i grafici in formato modificabile (non immagine).
2. La struttura logica di tale rapporto dovrà essere preconcordata con il Dipartimento, prevedendo inoltre la possibilità di almeno tre revisioni di bozze del report finale prima della formulazione del giudizio di idoneità da parte del Dipartimento. Tale
giudizio sarà indispensabile per poter procedere con la liquidazione dei finanziamenti a saldo delle quote previste.
3. Gli elaborati di cui al presente Accordo di Collaborazione sono di esclusiva proprietà del Dipartimento per le Politiche Antidroga. L’Università potrà utilizzare tali dati previa autorizzazione formale del Dipartimento per le Politiche Antidroga.
Art. 9
Diffusione dei dati e dei risultati
1. I dati e i risultati del progetto, anche in forma parziale, non potranno essere oggetto di comunicazione mediatica con diffusione a mezzo stampa, televisione, radio o via internet in qualsiasi forma da parte dell’Università. Tale divieto è previsto anche per la cessione a terzi di tali dati e informazioni, non preventivamente e formalmente autorizzati dal Dipartimento, ivi comprese organizzazioni e rappresentanze politiche o amministrazioni pubbliche. La diffusione dei dati e delle informazioni del progetto è compito esclusivo ed istituzionale del Dipartimento o suo delegato.
Art. 10 Responsabilità
1. Il Dipartimento non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività per realizzare il progetto da parte dell’Università.
2. La Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano sorgere in connessione ad azioni che comportino responsabilità dirette di una delle Parti stesse verso terzi.
3. La Parti si impegnano ad osservare pieno rispetto della normativa di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.e.i. in quanto applicabile.
Art. 11
Recesso, risoluzione e penalità
1. Il Dipartimento per le Politiche Antidroga ha facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, corrispondendo all’Università le spese documentalmente già sostenute o impegnate e non revocabili ma solo a fronte dell’esistenza di un titolo giudicato idoneo dal Dipartimento in relazione al presente Accordo di Collaborazione, con rinuncia da parte dell’Università ad altro compenso a qualsiasi titolo o ragione.
2. In caso di mancato rispetto del termine temporale di ultimazione delle attività previste per cause imputabili all’Università, verrà applicata una penale corrispondente all’1%
del finanziamento totale del progetto, per ogni giorno di ritardo, salvo l’esistenza di regolari proroghe.
3. Il presente Accordo di Collaborazione si rescinde: per mancata comunicazione formale di “avvio attività”, per inadempienza o non realizzazione degli obiettivi nei modi e nei tempi previsti dal progetto, per mancata o presentazione di non idonea e completa documentazione di rendicontazione secondo quanto riportato dal presente Accordo di Collaborazione e nel progetto allegato, per non congruo utilizzo dei finanziamenti secondo quanto previsto dall’art. 5 e dall’ art. 6. Il Dipartimento invierà formale nota di contestazione motivata all’Università a cui dovrà seguire, entro e non oltre 15 giorni, una risposta formale. Dopo tale termine, se non si arriverà ad una conciliazione e non saranno prontamente rimosse le cause dell’inadempienza e colmate le eventuali omissioni, il Dipartimento potrà rescindere il presente Accordo di Collaborazione ottenendo la restituzione immediata degli eventuali finanziamenti residui salvo le spese già sostenute e giustificate dalle azioni ed attività, considerate valide dal Dipartimento ai fini progettuali, fino a quel momento eseguite.
Art. 12
Foro competente
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o validità del presente Accordo di Collaborazione, il foro competente è quello di Roma.
Il presente Accordo di Collaborazione è formato da n. 12 articoli e n.14 pagine.
Il presente Accordo di Collaborazione e l’allegato progetto, che ne costituisce parte integrante, saranno trasmessi al competente organo di controllo.