ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI MATERA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MATERA
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI MATERA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MATERA
Regolamento della procedura di mediazione
1 – Oggetto e principi generali.
Il presente regolamento (in seguito denominato “Regolamento”) disciplina la procedura della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (in seguito denominata “MEDIAZIONE”), dell’ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL’ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MATERA (in seguito denominato “Organismo”), fissando i criteri per individuare il mediatore.
Il Regolamento si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.
2 – Ambito di applicazione.
Il presente Regolamento si applica alla mediazione di controversie, sia di carattere nazionale che internazionale, di natura civile e commerciale vertente su diritti disponibili ed in particolare per le controversi previste dall’art. 5 del decreto legislativo del 4.3.2010, n. 28, e successive modifiche, tra privati, imprese, associazioni o enti, sia privati sia pubblici.
La finalità della procedura di MEDIAZIONE è quella di facilitare il dialogo tra due o più parti coinvolte in una controversia e di favorire la composizione amichevole della loro disputa, attraverso l'intervento di un mediatore, incaricato di assistere le parti nella ricerca di un accordo che consenta di risolvere la controversia.
Al primo incontro ed agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.
3 - Attivazione della procedura.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10 e successive modifiche, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione.
La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo, sia in carta libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo:
- indicazione dell’Organismo di Mediazione
- dati identificativi delle parti;
- sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse
- oggetto della domanda;
- copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;
- indicazione del valore della controversia;
- eventuale indicazione del mediatore scelto tra i nominativi dell’elenco dell’Organismo di Mediazione (solo in caso di domanda congiunta);
- di essere a conoscenza che per le spese di mediazione vi è vincolo di solidarietà tra le parti fatta eccezione per l’ipotesi di mancata adesione;
4) Deposito domanda di mediazione
Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o domande di mediazioni contestualmente; inoltre, possono essere presentate domande anche nei confronti di più soggetti.
Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'Organismo di Mediazione.
Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo a quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10 e successive modifiche, la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale é stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza.
L’istante, al momento del deposito della domanda di mediazione, è tenuto a versare la somma pari ad € 40,00 oltre IVA (art. 16 Reg. c. 2., Decr- Min. Giust. 18.10.2010, n. 1809) per le spese di attivazione della procedura.
La Segreteria dell'Organismo di Mediazione verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento, annota la domanda nell’apposito registro e procede alla redazione del verbale di deposito copia del quale, su richiesta, sarà rilasciata alla parte istante.
All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile Coordinatore dell’Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda (art. 8 c. 1 D. Lgs. 28/2010).
La Segreteria dell’Organismo comunica, nel più breve tempo possibile e con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione ossia con nota racc. AR, con nota raccomandata a mano con idonea ricevuta di ricezione sottoscritta, con posta elettronica certificata.
La Segreteria dell’Organismo comunica, nel più breve tempo possibile e nelle forme sopra indicate:
a) alla parte istante:
- il nominativo del mediatore designato;
- la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare
personalmente ed assistito obbligatoriamente da un avvocato;
- che al primo incontro il mediatore dovrà chiarire la funzione e le modalità di svolgimento della procedura di mediazione;
- che sarà invitato, insieme al suo avvocato, ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e che solo in caso positivo il procedimento potrà continuare;
- le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del Dlgs 28/10;
- l’invito a versare l’importo di € 40,00 oltre IVA qualora il procedimento di mediazione si dovesse concludere al primo incontro preliminare;
- l’invito a versare il 50% delle indennità di mediazione qualora le parto dovessero prestare l’assenso alla continuazione del procedimento;
b) all'altra parte o alle altre parti:
- l'avvenuto deposito della domanda di mediazione, nonché la sua trasmissione in copia;
- le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del Dlgs 28/10 e che in presenza dei requisiti di legge potrà richiedere il gratuito patrocinio;
- il nominativo del mediatore designato;
- la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri ed assistito obbligatoriamente da un avvocato;
- che al primo incontro il mediatore dovrà chiarire la funzione e le modalità di svolgimento della procedura di mediazione;
- che sarà invitato, insieme al suo avvocato, ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e che solo in caso positivo il procedimento potrà continuare;
- che l’adesione alla istanza di mediazione dovrà pervenire almeno tre giorni prima dell’incontro di mediazione e che nello stesso termine dovrà essere versata la indennità di avvio per le spese di mediazione, il mancato versamento nei termini indicati sarà inteso come non adesione all’incontro di mediazione;
- l’invito a versare l’importo di € 40,00 oltre IVA qualora il procedimento di mediazione si dovesse concludere al primo incontro preliminare;
- l’invito a versare il 50% delle indennità di mediazione qualora le parto dovessero prestare l’assenso alla continuazione del procedimento;
- l’accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata;
- l’avvertimento che in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, secondo il dettato dell'art. 8, comma 5, del D. lgs. n. 28/10, il giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, sec. co., c.p.c..
La predetta comunicazione potrà anche eventualmente essere effettuata a cura della parte istante si indicazione dell’Organismo di Mediazione.
5) Il Mediatore
Il Responsabile Coordinatore dell’Organismo designa il Mediatore secondo le modalità indicate nell’art. 14 del Regolamento Interno dell’ Organismo.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche o che risultano essere di particolare complessità, il Direttivo dell’Organismo di Mediazione potrà concordare con il mediatore, l’individuazione di uno o più mediatori ausiliari.
Il Mediatore può essere scelto di comune accordo dalle parti con la presentazione della domanda di mediazione congiunta o contestuale.
Entro 2 giorni dalla nomina il Mediatore deve depositare presso la Segreteria dell’Organismo di Mediazione la dichiarazione, sottoscritta, di accettazione dell’incarico e la dichiarazione, sottoscritta, di imparzialità e riservatezza previsti dall’art. 14, c. 2, lett. A del D. Lgs. N. 28/2010.
Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo il deposito della sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità.
Il Mediatore è tenuto ad informare immediatamente l’organismo di mediazione e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione e deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile Coordinatore dell’Organismo di Mediazione.
Accettata la nomina il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi. La sostituzione del mediatore che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Direttivo dell’Organismo di Mediazione nel tempo più breve possibile.
6) Sede dell’Organismo
Le procedure conciliative si svolgono negli Uffici dell’Organismo, presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Matera, sita presso il Tribunale di Matera, alla Via A. Moro.
Le parti di comune accordo, con intesa del mediatore designato e del Responsabile Coordinatore dell’Organismo di Mediazione, potranno decidere di effettuare gli incontri di mediazione presso altro luogo.
7) La Mediazione
Al primo incontro di MEDIAZIONE le parti partecipano all’incontro di persona o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e con l’assistenza obbligatoria di un avvocato. In ogni caso, è necessario portare a conoscenza della Segreteria, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all’incontro.
Il mediatore esegue personalmente la sua prestazione (art.14 Reg. Decr. Min. Giust. 18.10.2010, n. 1809) e conduce personalmente l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente.
Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate (art. 7, c. 7, ) Reg. Decr. Min. Giust. 18.10.2010, n. 1809)
Ove sia necessario ed utile, il mediatore, d’intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.
Solo in casi particolari, il mediatore può provvedere all’individuazione, per tramite della Segreteria, di un perito o consulente tecnico, a condizione che entrambe le parti lo abbiano espressamente richiesto e si impegnino ad effettuarne la nomina congiuntamente, sostenendone in eguale misura i relativi oneri.
8) Esito della mediazione
Raggiungimento dell’accordo
Qualora nell’incontro di mediazione le parti raggiungono un accordo amichevole questo deve essere redatto per iscritto, sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati, ed allegato al processo verbale con il quale il mediatore chiuderà il procedimento dando atto del raggiungimento dell’accordo. Il processo verbale deve essere sottoscritto dal mediatore, dalle parti e dai loro avvocati.
Qualora le parti non abbiano raggiunto l’accordo le stesse potranno richiedere al mediatore di formulare una proposta o il meditatore potrà formularla di sua iniziativa.
Il mediatore dovrà, pertanto, redigere la proposta per iscritto ( in ossequio al principio di riservatezza non dovrà fare riferimento ad eventuali dichiarazioni rese dalle parti o ad informazioni acquisite nel corso del procedimento) e comunicarla alle parti tramite la Segreteria dell’Organismo di Mediazione.
Le parti, entro il termine di giorni sette dal ricevimento della proposta, dovranno far pervenire al mediatore, anche per tramite della Segreteria, l’accettazione o il rifiuto della proposta.
In caso di accettazione della proposta si procederà alla redazione del processo verbale, sottoscritto dal mediatore, dalle parti e dai loro avvocati, al quale sarà allegato il testo dell’accordo nel quale sarà recepita la proposta.
In mancanza di risposta nel termine la proposta si ha per rifiutata. (art. 11 D. Lgs. 18/2010) ed il mediatore dovrà formare processo verbale, nel quale dovrà essere indicata anche la proposta rifiutata dalle parti, ai fini della sua acquisizione nel successivo giudizio in vista dell’applicazione delle regole sanzionatorie di cui all’art. 13 D. Lgs. 18/2010).
Mancato accordo
Qualora le parti non raggiungono spontaneamente l’accordo o non richiedono al mediatore di formulare la proposta o questi non ritenga di formularla di sua iniziativa, il procedimento si conclude con la redazione di un verbale nel quale il mediatore dà atto della mancata conciliazione.
Assenza della parte
Qualora una della parti non si presenti al tentativo di mediazione, il mediatore dovrà dare atto nel processo verbale della mancata partecipazione.
Abbandono del procedimento di mediazione
Qualora le parti abbandonino il procedimento di mediazione prima della sua conclusione (ad es. per intervenuto accordo tra le stesse al di fuori del procedimento di mediazione), gli importi versati saranno trattenuti dall’Organismo di Mediazione ed al Mediatore sarà corrisposto di detto importo la quota percentuale del 70% al lordo.
9) Il Processo Verbale
Il processo verbale, così come l’accordo, il cui contenuto non deve essere contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, dovrà essere sempre sottoscritto dalle parti presenti, dai loro avvocati e dal mediatore il quale dovrà anche certificare l’autenticità delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere.
Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono previo l’integrale versamento delle indennità dovute in via solidale all’Organismo di Mediazione.
L’accordo, dal momento della sua sottoscrizione ad opera delle parti, così come certificata dal mediatore, sarà valido e pienamente vincolante per le parti stesse, le quali saranno tenute all’osservanza degli obblighi assunti con la conciliazione.
L’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna o per rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative ed all’ordine pubblico.
In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
10) Diritto di accesso
Nel procedimento di mediazione le parti hanno il diritto di accesso agli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata. (art. 7, c. 6 Reg. Decr. Min. Giust. 18.10.2010, n. 1809)
11) Scheda valutativa
Al termine del procedimento di mediazione, ed a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento (art. 7, c.5, lett. b) Reg. Decr. Min. Giust. 18.10.2010, n. 1809).
12) Durata del procedimento
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi e non è soggetto a sospensione feriale.
Detto termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa.
13) Incompatibilità - imparzialità
Il Mediatore designato deve formalmente dichiarare che non ha alcuna incompatibilità con l'incarico da svolgere, ed espressamente, quanto segue:
1 - di non aver mai espletato alcun incarico per alcuna delle parti interessate
2 - che colleghi a lui associati non abbiano mai svolto negli ultimi cinque anni alcun incarico per alcuna delle parti interessate alla conciliazione
3 - la sua assoluta imparzialità nella trattazione dell'incarico assegnatogli
4 - che non ha mai avuto rapporti personali con alcuna delle parti interessate
Il mediatore non potrà comunque svolgere tra le stesse parti, funzioni di difensore o di arbitro per almeno tre anni. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare e, comunque, porterà il suddetto mediatore ad essere sospeso dalla lista dei mediatori per anni cinque.
14) Cancellazione o sospensione dell’Organismo
Qualora l’Organismo di Mediazione venisse sospeso o cancellato dal Registro degli organismi tenuto dal Ministero di Giustizia, la Segreteria procederà immediatamente a dare avviso alle parti di tutti i procedimenti di mediazione in corso (art. 7, c. 3 Reg. Decr. Min. Giust. 18.10.2010, n. 1809).
15) Le spese di mediazione
Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A del Decr. Min. Giust. 18.10.2010, n. 1809, e che si allega.
L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della predetta tabella:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo e cioè quando avvenga su richiesta congiunta delle parti;
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo e successive modifiche, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla successiva lettera e), e non si applica alcun atro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla precedente lettera b);
e) nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro di mediazione nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione salvo le spese di inizio procedimento.
Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento,
Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
Qualora le parti abbandonino il procedimento di mediazione prima della sua conclusione (ad es. per intervenuto accordo tra le stesse al di fuori del procedimento di mediazione), gli importi versati saranno trattenuti dall’Organismo di Mediazione ed al Mediatore sarà corrisposto di detto importo la quota percentuale del 70% al lordo.
Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi
dell’art 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l’Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell’istanza, se l’organismo lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nelle condizioni di richiedere ed ottenere il patrocinio a spese dello stato, deve svolgere le sue prestazioni gratuitamente. Nel caso in cui le predette condizioni riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve una indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.
L’organismo di mediazione ridetermina ogni tre anni l’ammontare delle indennità.
Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A sono derogabili.
16) Procedimento telematico
L’accesso alla mediazione potrà anche essere effettuato con modalità telematiche allorquando l’Organismo di Mediazione avrà approntato le opportune iniziative.
17) Dati personali
Tutti i dati raccolti nel procedimento di mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 7, c. 8., ) Reg. Decr. Min. Giust. 18.10.2010, n. 1809)
18) Entrata in vigore e modifiche al regolamento.
Il presente Regolamento con i suoi allegati è in vigore dalla data di accreditamento.
Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dal Direttivo ed approvati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.