Contract
Schema di Convenzione tra l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) e gli organismi di certificazione ed ispezione
L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di seguito, AAMS), con sede in Roma, Piazza Mastai, n. 11 (ingresso per il pubblico in Xxx xxxxx Xxxx, x. 00/x), rappresentata da …
e
…………………… (di seguito, Organismo), avente sede legale in …, via …, n. …, nella persona del suo legale rappresentante in qualità di Organismo di
certificazione ed ispezione,
PREMESSO CHE
a) l’Organismo ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 del decreto interdirettoriale del 4 dicembre 2003, in materia di regole per la produzione e la verifica tecnica di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (di seguito, decreto delle regole di produzione e verifica tecnica);
b) l’Organismo, intendendo svolgere le attività di certificazione ed ispezione, di cui al citato decreto interdirettoriale del 4 dicembre 2003, ha presentato apposita richiesta ad AAMS, corredata dai seguenti documenti:
1) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risulta l'esercizio dell'attività di certificazione od ispezione;
2) copia autenticata dei certificati di accreditamento posseduti, di cui all’articolo 7 del decreto interdirettoriale in materia di regole di produzione e verifica tecnica, ovvero copia autenticata dei documenti di riconoscimento rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni competenti degli Stati Membri;
3) organigramma generale dell'Organismo, con indicazione dettagliata della struttura operativa impiegata nelle verifiche tecniche di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento ed indicazione delle sedi presso le quali sono svolte le verifiche tecniche;
4) elenco dei responsabili delle diverse attività di verifica;
5) elenco del personale tecnico impiegato nelle attività di verifica tecnica;
6) copia autenticata della polizza di assicurazione di responsabilità civile per i rischi derivanti dall'esercizio dell’attività da parte dell’Organismo;
7) manuale di qualità dell'Organismo;
8) dichiarazione che gli organi dirigenti ed il personale incaricato delle operazioni di verifica non operino quali acquirenti o fornitori di beni e servizi (progettazione, attività di manutenzione, consulenza) nei confronti di produttori od importatori di apparecchi o congegni da divertimento, né siano titolari, direttamente od indirettamente, di quote o partecipazioni azionarie di società di produzione od importazione di tali apparecchi o congegni, nonché di società, raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi concessionari delle attività di cui all’articolo 14-
bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) AAMS, esaminata la predetta documentazione, che forma parte integrante della presente Convenzione, ha accertato la validità della stessa nonché il possesso, da parte dell’Organismo, dei requisiti richiesti ai fini della stipula;
TUTTO CIO’ PREMESSO, AAMS E L’ORGANISMO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 Premessa
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2
Oggetto della Convenzione
1. La Convenzione ha per oggetto l’esercizio delle attività di verifica tecnica prevista dall’articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni, da effettuarsi, su richiesta di produttori od importatori, sugli esemplari di modelli degli apparecchi o congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto delle regole di produzione e verifica tecnica, che costituisce parte integrante della presente Convenzione relativamente agli articoli citati.
2. La verifica è finalizzata ad accertare l’assoluta conformità dell’esemplare di modello di apparecchio o congegno esaminato alla prescrizione di idoneità al gioco lecito.
Articolo 3 Attività di verifica
1. La verifica tecnica di cui al precedente articolo 2 deve riscontrare il rispetto delle prescrizioni in materia di:
a) funzioni del software di gioco e del software di comunicazione;
b) dotazione di dispositivi che garantiscono l’immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione delle vincite;
c) segnalazione delle manomissioni dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede;
d) caratteristiche tecniche, anche relative alle memorie, modalità di funzionamento e di distribuzione delle vincite nonché dispositivi di sicurezza, in quanto rispondenti ai contenuti della scheda esplicativa di cui all’articolo 2, comma 12, del decreto delle regole di produzione e verifica tecnica, fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio od al congegno sottoposto a verifica.
2. L’Organismo è tenuto ad eseguire l’esame del codice sorgente del software di funzionamento e di comunicazione alla presenza del soggetto incaricato dal produttore od importatore, qualora da essi specificamente designato. Tale incaricato custodisce il codice sorgente per il tempo necessario all’esame e fino alla consegna dello stesso ad AAMS.
3. Al termine di ciascuna verifica, l’Organismo redige ed invia ad AAMS una dettagliata relazione, in lingua italiana, dalla quale risultino:
a) le metodologie utilizzate;
b) i risultati di ciascuna prova eseguita ai sensi dell’articolo 5 del decreto delle regole di produzione e verifica tecnica;
c) l’esito finale della verifica.
4. L’Organismo è altresì tenuto ad inviare ad AAMS, unitamente alla relazione di cui al comma precedente, con modalità di invio concordate con il produttore od importatore:
a) l’esemplare di modello di apparecchio o congegno verificato, da far pervenire presso la sede indicata da AAMS;
b) la documentazione completa inerente alla verifica effettuata ed il CD ROM contenente il codice sorgente esaminato (unitamente ad eventuali diagrammi e documenti descrittivi inerenti al suo funzionamento), da far pervenire presso la Direzione generale di AAMS in Roma – Via della Luce n. 34/a, ovvero presso qualsiasi altro Ufficio precedentemente indicato da AAMS.
5. Nel caso in cui l’esemplare di modello dell’apparecchio o congegno, a seguito della verifica tecnica, non risulti conforme alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito, l’Organismo ne dà comunicazione al produttore od importatore e, contestualmente, ad AAMS.
Articolo 4
Obblighi dell’Organismo nei confronti di AAMS
1. L’Organismo si impegna sotto la propria responsabilità:
a) a dare immediata comunicazione ad AAMS di qualsiasi variazione al proprio assetto societario ed organizzativo che sia già stato portato a conoscenza di AAMS attraverso l’invio della documentazione prodotta ai fini della stipula della presente Convenzione;
b) a concludere la verifica ed a inviare ad AAMS l’esemplare esaminato e la documentazione prevista dall’articolo 3 entro trenta giorni dalla consegna da parte del produttore od importatore del modello di esemplare da verificare;
c) a non affidare in subappalto le attività di verifica oggetto della presente Convenzione;
d) a garantire e tenere indenne AAMS da qualsiasi pretesa che il produttore o importatore o altri possano far valere a qualsiasi titolo in relazione all’attività svolta dallo stesso Organismo, in forza della presente Convenzione, ivi inclusa espressamente quella di verifica.
Articolo 5 Clausola risolutiva
1. AAMS, ai sensi dell’articolo 1456 C.C., può risolvere di diritto la Convenzione nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 7 del decreto delle regole di produzione e verifica tecnica;
b) accertata non veridicità delle informazioni contenute nella documentazione di cui in premessa;
c) condanna definitiva del legale rappresentante o degli amministratori dell’Organismo per reati commessi contro Pubbliche Amministrazioni dei Paesi membri dell’Unione Europea ovvero contro la fede pubblica, nonché per reati collegati all’attività oggetto della presente Convenzione.
2. AAMS, ai sensi dell’articolo 1453 C.C. e seguenti, può risolvere la Convenzione nei seguenti casi:
a) mancato rispetto degli impegni previsti dall’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c);
b) accertata negligenza od imperizia nell’espletamento dell’attività di verifica;
c) sopravvenienza delle cause di incompatibilità di cui alla dichiarazione prevista dal punto
8) della documentazione di cui in premessa.
3. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e c), AAMS può assegnare all’Organismo trenta giorni non rinnovabili, per sanare l’irregolarità riscontrata. Decorso tale periodo, senza che l’irregolarità sia stata sanata, il contratto si intende risolto a tutti gli effetti.
Articolo 6 Responsabilità
1. L’Organismo, nel caso di inadempimento degli obblighi previsti dalla Convenzione, è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente causati ad AAMS per l’ammontare che sarà ritenuto congruo a seguito di apposita istruttoria effettuata dai competenti uffici di AAMS, in contraddittorio con l’Organismo stesso, ovvero determinato all’esito di un giudizio promosso dal produttore od importatore o comunque dal titolare del bene verificato nei confronti di AAMS medesima.
2. AAMS è sollevata da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi, comunque connessa alle attività e funzioni svolte dall’Organismo in esecuzione della Convenzione, pur se accertata giudizialmente.
Articolo 7 Oneri
1. Le attività oggetto della presente Convenzione non comportano alcun onere per AAMS in quanto ogni e qualsiasi onere connesso alle attività di verifica tecnica è a carico del produttore od importatore, fermo restando che AAMS non risponde, in alcun modo, degli impegni assunti dal produttore od importatore.
2. Gli organismi devono preventivamente comunicare ad AAMS le tariffe fissate per l’attività di verifica tecnica.
Articolo 8
Obblighi dell’Organismo nei confronti del produttore o importatore
1. L’Organismo si impegna sotto la propria responsabilità a mantenere riservati i dati e le informazioni acquisiti in sede di verifica, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma, nonché a farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari. L’Organismo si impegna, altresì, a rispettare i principi previsti dalla legge 13 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 9
Durata della Convenzione
1. La durata della Convenzione è di anni tre e può essere rinnovata, su richiesta dell’Organismo, da presentarsi almeno quattro mesi prima della scadenza. L’istanza di rinnovo deve essere corredata dai documenti richiesti per la stipula della Convenzione.
Articolo 10
Cause di sospensione dall’attività
1. L’Organismo non può svolgere alcuna attività di verifica tecnica, nell’ambito della presente Convenzione, nel caso di rinvio a giudizio del legale rappresentante, degli amministratori o dei dirigenti tecnici dell’Organismo stesso, per le ipotesi di reato previste dall’articolo 5, comma 1, lettera c) della presente Convenzione, fino a quando permanga tale circostanza.
Articolo 11
Clausola compromissoria
1. Le parti convengono, ai sensi dell’articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile, di definire le eventuali controversie che possano sorgere relativamente alla interpretazione o alla esecuzione della presente Convenzione, dinanzi ad un Collegio arbitrale, con sede in Roma, composto da un arbitro designato da AAMS, da uno designato dall’Organismo e da un terzo, con funzioni di Presidente, designato da entrambi gli arbitri o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Il Collegio arbitrale giudicherà secondo diritto applicando le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. Il Collegio arbitrale emetterà il proprio lodo entro centottanta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte dell’ultimo arbitro. Il termine può essere prorogato una sola volta, su decisione del Collegio, per un periodo non superiore ad ulteriori novanta giorni.
Roma, lì
per l’Amministrazione autonoma per l’Organismo di
dei monopoli di Stato (AAMS) certificazione ed ispezione
Ai sensi degli articoli 1340 e 1341 del C.C., si approvano specificamente gli articoli 4 (Obblighi dell’Organismo nei confronti di AAMS), 5 (Clausola risolutiva), 6 (Responsabilità), 7 (Oneri), 10 (Cause di sospensione dall’attività) ed 11 (Clausola compromissoria).
per l’Organismo di certificazione ed ispezione