Informazioni per i clienti e Condizioni generali
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Assicurazione di protezione giuridica per persone private
PGP Edizione 04.2013
Assicurazione di protezione giuridica per persone private
Informazioni per i clienti
Informazioni per i clienti
Ciò che dovete sapere sulla vostra assicurazione di protezione giuridica per persone private
Gentile Cliente Egregio Cliente
Lei fa affidamento sulla Protekta e ha scelto il nostro prodotto. Ci rallegriamo della fiducia dimostrata nei nostri confronti e la ringraziamo sentitamente. Prima della stipulazione dell’assicurazione desideriamo informarla esau- rientemente in merito. Le informazioni seguenti intendono fornirle un quadro d’insieme. Sono formulate in modo più semplice rispetto alle Condizioni generali, ma non le sostituiscono.
1. Chi siamo?
La Protekta è attiva nel settore dell’assicurazione di protezione giuridica fin dal 1928. È organizzata come società anonima, affiliata alla Mobiliare. La sua sede centrale è al n. 68 della Monbijoustrasse, 0000 Xxxxx.
Per quanto concerne la liquidazione dei sinistri, le norme legali vigenti garantiscono l’indipendenza della Protekta dalla sua casa madre.
2. Quali sono i rischi assicurati?
L’assicurazione di protezione giuridica le garantisce assistenza in caso di vertenze giuridiche. La copertura con- templa i seguenti settori, sempre che lei abbia stipulato i moduli corrispondenti:
Protezione giuridica privata:
▪ controversie di natura privata in materia di risarcimento di danni, diritto penale, delle assicurazioni, della locazione, del lavoro, diritto dei consumatori e contrattuale, diritto dei pazienti, diritti reali e diritto di vicinato.
Protezione giuridica privata Plus:
▪ controversie concernenti il diritto edilizio pubblico e privato, le espropriazioni, il diritto delle persone e online- mobbing, il diritto di famiglia e il diritto successorio, nonché controversie in relazione ad un’attività lucrativa secondaria indipendente.
Protezione giuridica per la circolazione stradale:
▪ controversie concernenti la mobilità, per esempio in seguito a incidenti, procedimenti penali o amministrativi oppure acquisto o riparazione dei suoi veicoli terrestri o natanti.
Protezione giuridica per immobili:
▪ controversie relative agli immobili assicurati, per esempio in materia di risarcimento di danni, diritto penale, delle assicurazioni e del lavoro, appalti e mandati, diritti reali e di vicinato, come pure locazione.
Mediante condizioni particolari è possibile includere anche altri rischi, per esempio le controversie relative a velivoli.
Non può esserci un’assicurazione di protezione giuridica che copra tutte le controversie possibili e immaginabili. Tutte le assicurazioni di protezione giuridica prevedono l’esclusione di determinati rischi. Nelle Condizioni generali tali esclusioni sono evidenziate su fondo grigio.
Non sono assicurate, per esempio:
▪ numerose controversie di diritto pubblico con le autorità, concernenti x.xx. imposte e altre tasse;
▪ le controversie relative alla compravendita d’immobili;
▪ le controversie in materia di commercio e amministrazione di titoli o di diritto societario;
▪ le controversie relative a un’attività lucrativa principale indipendente;
▪ le controversie, la cui causa è anteriore alla stipulazione dell’assicurazione oppure (in particolare le controver- sie derivanti da rapporti contrattuali) insorge durante il periodo di attesa concordato;
▪ i procedimenti penali, nei quali la si accusa di avere commesso intenzionalmente un reato;
▪ la difesa contro pretese di risarcimento di danni fatte valere nei suoi confronti.
3. Qual è l’estensione della copertura nell’assicurazione di protezione giuridica privata?
In caso di sinistro l’assicurazione di protezione giuridica le garantisce:
▪ La consulenza giuridica e la tutela dei suoi interessi da parte del nostro servizio giuridico.
▪ Se necessario per la tutela dei suoi diritti, ci assumiamo gli onorari di un avvocato, le spese processuali e i costi delle perizie per condurre un’azione giudiziaria, i costi di una mediazione e, in caso di procedimento penale, le anticipiamo la cauzione.
Nella maggior parte dei casi la somma d’assicurazione ammonta a CHF 500 000. Secondo il luogo e l’oggetto contem- plati dalla copertura, in certi casi la somma d’assicurazione può essere di CHF 100 000, CHF 50 000 o CHF 5000. Per la consulenza giuridica la somma ammonta a CHF 500 annui.
Secondo l’ambito giuridico, le controversie sono assicurate in Svizzera, in Europa o in tutto il mondo.
4. Quando ha diritto di rivolgersi a un avvocato esterno?
▪ In caso di conflitti d’interesse.
▪ Qualora si renda necessaria una rappresentanza legale in vista d’un procedimento giudiziario o amministrativo.
Assicurazione di protezione giuridica per persone private
Informazioni per i clienti
5. Quali sono le prestazioni della JurLine?
I giuristi della JurLine le offrono telefonicamente informazioni giuridiche gratuite.
6. A quanto ammonta il premio da pagare?
L’ammontare del premio dipende dalla copertura assicurativa scelta, al quale va aggiunto un supplemento del 5% per il bollo federale. Il premio viene riscosso una volta all’anno.
Se il contratto viene risolto anticipatamente, di regola le rimborsiamo il premio non ancora utilizzato.
7. Quali sono i suoi obblighi più importanti?
▪ Lei deve rispondere correttamente e in modo completo alle domande della proposta. In caso contrario abbiamo il diritto di recedere dal contratto d’assicurazione in questione e – a certe condizioni – addirittura di chiedere il rimborso delle prestazioni erogate.
▪ Le controversie assicurate devono esserci comunicate immediatamente.
▪ Non dimentichi di pagare il premio. In caso di mancato pagamento lei non usufruisce più di nessuna copertura assicurativa. Anche se dopo la nostra diffida lei paga il premio, non siamo tenuti a coprire i sinistri verificatisi nel frattempo!
▪ Gli altri suoi obblighi sono specificati nella polizza, nelle Condizioni generali e nella legge federale sul contratto di assicurazione.
8. Quanto dura il contratto?
Può trovare le informazioni relative alla durata del contratto nella sua proposta, come pure nella polizza.
Se lei non disdice il contratto per la scadenza contrattuale, il medesimo viene prolungato ogni volta tacitamente di un altro anno.
9. Quando termina il contratto assicurativo?
Oltre alla disdetta per la fine del periodo contrattuale concordato, sussistono ulteriori possibilità di disdire il contratto. Qui di seguito – in breve – le più importanti:
▪ Nel primo anno dopo la stipulazione della sua assicurazione di protezione giuridica privata, lei può disdire il contratto se da parte nostra non abbiamo ottemperato all’obbligo di informarla. La sua disdetta dev’essere comunicata per iscritto entro 4 settimane dal giorno in cui ha avuto conoscenza della violazione dell’obbligo di informazione.
▪ Se durante il periodo assicurato i premi subiscono modifiche, lei ha il diritto di disdire il contratto.
▪ Se si verifica un sinistro che comporta l’erogazione di prestazioni, il contratto può essere disdetto sia da lei che da noi.
▪ Se al momento di compilare la proposta lei ha risposto inesattamente a una domanda o ha taciuto qualcosa. In questo caso, in determinate circostanze possiamo addirittura chiedere il rimborso delle prestazioni già ero- gate!
▪ Se lei trasferisce il domicilio all’estero (fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein e le enclavi di Büsingen e Campione), l’assicurazione si estingue.
10. Quali sono le regole per la protezione dei dati?
Per quello che concerne l’elaborazione dei dati personali, la Protekta applica le disposizioni del diritto svizzero in materia di protezione dei dati. Questi dati vengono raccolti al momento della stesura dei documenti contrattuali d’assicurazione o di liquidazione dei sinistri. La Protekta li elabora e li utilizza, tra l’altro, per il calcolo dei premi, l’esame del rischio, la liquidazione dei casi assicurativi e per finalità di marketing interne al Gruppo e per l’ag- giornamento della documentazione di presenti e future relazioni con i clienti. Le conversazioni con il nostro Call- Service-Center possono essere registrate al fine di garantire un servizio ineccepibile e per motivi di formazione. I dati possono essere conservati sia su supporto cartaceo sia in forma elettronica. I dati non più necessari ven- gono cancellati, qualora la legge autorizzi la loro cancellazione.
Se l’esecuzione del contratto o il trattamento dei sinistri lo richiede, la Protekta ha il diritto di trasmettere i dati a terzi coinvolti nel contratto in Svizzera e all’estero, in particolare a coassicuratori o riassicuratori così come alle società del Gruppo Mobiliare.
La Protekta ha il diritto di trasmettere informazioni ad un coassicuratore o ad un eventuale nuovo assicuratore e di richiedere all’assicuratore precedente o a terzi tutte le informazioni sulla sinistrosità, in particolare sull’esame del rischio e sulla determinazione dei premi. Queste informazioni possono riguardare anche dati personali sen- sibili o profili personali. Questa disposizione è applicabile anche quanto il contratto non viene perfezionato.
11. Ha bisogno di ulteriori informazioni sul contratto assicurativo?
Se qualcosa non le è chiaro o desidera sapere di più in merito a un determinato punto, non esiti a parlarne con il/la suo/a consulente oppure visiti il nostro sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Condizioni generali Sommario
Cifra Pagina
A Estensione dell’assicurazione 6
1 Oggetto dell’assicurazione 6
2 Quali sono le prestazioni assicurate? 6
3 Di quali altre prestazioni può ancora beneficiare? 6
4 Designazione delle persone e degli ambiti assicurativi 6
B Protezione giuridica privata e protezione giuridica privata Plus 7
B1 Disposizioni comuni 7
5 Quali persone sono assicurate? 7
6 Quali qualità sono assicurate? 7
Cifra Pagina
E Limitazioni di copertura 12
24 Quali sono le limitazioni generali della copertura? 12
25 Quali limitazioni supplementari valgono per la protezione giuridica privata, privata Plus e
per immobili? 12
26 Quali limitazioni supplementari valgono per
la protezione giuridica privata? 12
27 Quali limitazioni supplementari valgono per
la protezione giuridica per la circolazione? 12
F Controversia 13
28 Quand’è coperta una controversia? 13
29 Quali sono le regole per trattare le controversie? 13
B2 7 | Protezione giuridica privata Quali controversie sono assicurate? | 7 7 | 30 | Cosa succede in caso di violazione degli obblighi di comportamento? | 13 |
8 | In quali casi vige un periodo d’attesa? | 8 | 31 | Come si fa per risolvere il contratto dopo un sinistro | |
9 | Dov’è valida l’assicurazione? | 8 | assicurato? | 13 | |
32 | Ulteriori possibilità di disdetta e di recesso | 14 | |||
B3 | Protezione giuridica privata Plus | 8 | 33 | Cosa succede se una controversia viene cagionata | |
10 | Quali controversie sono assicurate? | 8 | colpevolmente? | 14 | |
11 | In quali casi ha diritto a una consulenza giuridica? | 9 | |||
12 | Quanto dura il periodo d’attesa? | 9 | |||
13 | Dov’è valida l’assicurazione? | 9 | G | Disposizioni varie | 14 |
34 | Cambiamento di stato civile | 14 | |||
35 | Inizio e durata dell’assicurazione | 14 | |||
C | Protezione giuridica per la circolazione | 10 | 36 | Quando bisogna pagare il premio? | 14 |
14 | Quali persone e qualità sono assicurate? | 10 | 37 | Quando viene rimborsato il premio? | 14 |
15 | Quali controversie sono assicurate? | 10 | 38 | Sconti in funzione dell’età | 14 |
16 | Quali sono le regole per i velivoli? | 10 | 39 | Modifica dei premi | 14 |
17 | In quali casi vige un periodo d’attesa? | 10 | 40 | A quale indirizzo bisogna inviare le comunicazioni? | 14 |
18 | Dov’è valida l’assicurazione? | 10 | 41 | Foro competente e diritto applicabile | 14 |
19 | Cosa succede in caso di deposito delle targhe? | 11 | |||
D | Protezione giuridica per immobili | 11 | |||
20 | Chi e cosa è assicurato? | 11 | |||
21 | Quali controversie sono assicurate? | 11 | |||
22 | In quali casi vige un periodo d’attesa? | 11 | |||
23 | Dov’è valida l’assicurazione? | 11 |
A Estensione dell’assicurazione
1 Oggetto dell’assicurazione
Nel quadro delle disposizioni delle presenti Condizioni generali, della proposta, della polizza e delle sue aggiunte, il contratto assicurativo si riferisce – di caso in caso – ai seguenti moduli:
1.1 Protezione giuridica privata per persona singola o più persone (B2)
1.2 Protezione giuridica privata Plus per persona singola o più persone (B3, assicurabile soltanto a complemento del- la protezione giuridica privata B2)
1.3 Protezione giuridica per la circolazione per persona sin- gola o più persone (C)
1.4 Protezione giuridica per immobili (D)
1.5 La copertura assicurativa include soltanto i moduli men- zionati espressamente nella polizza.
2 Quali sono le prestazioni assicurate?
Per le controversie coperte lei ha diritto alle prestazioni seguenti:
2.1 I giuristi della Protekta la consigliano e tutelano i suoi interessi.
2.2 La Protekta si assume i costi di:
a avvocato, assistenza processuale e mediazione;
b perizie commissionate dal suo avvocato, dal giudice o dalla Protekta;
Le tasse amministrative e i costi di un decreto d’accu- sa o di una decisione dell’Ufficio della circolazione vengono assunti una volta per anno civile e per un importo massimo di CHF 500;
c tasse di giustizia e altre spese giudiziarie a suo carico;
2.3
Non è invece coperto il pagamento di:
a prestazioni finanziarie di carattere penale, segnata- mente multe;
b costi per analisi del sangue ed esami medici in caso d’ebbrezza o consumo di droghe;
c risarcimenti e costi a carico d’una persona civilmente responsabile o d’un assicuratore di responsabilità civile.
2.4 Somma assicurata
Nel quadro delle prestazioni ai sensi della cifra 2.2 a – f, la Protekta si assume per ogni controversia i costi:
a nella protezione giuridica privata e per la circolazione
– fino a CHF 500 000 per gli ambiti di validità territoria- le Svizzera (cifra 4.3), UE/SEE (cifra 4.4) ed Europa (cifra 4.5);
– fino a CHF 50 000 per il resto del mondo; b nella protezione giuridica privata Plus
– fino a CHF 500 000 nel diritto del lavoro Plus (cifra 10.1)
e per un’attività lucrativa secondaria indipendente (cifra 10.2);
– fino a CHF 5000 per le controversie negli altri ambiti giuridici ai sensi delle cifre 10.3 – 10.8;
– fino a CHF 500 per la consulenza giuridica ai sensi della cifra 11.
c nella protezione giuridica per immobili
– fino a CHF 100 000 nel diritto dei contratti di locazione (cifra 21.4);
– fino a CHF 500 000 negli altri ambiti giuridici.
2.5 Costi in caso di pluralità di controversie
Se da un sinistro o da fatti connessi fra loro risulta una pluralità di controversie, le stesse sono considerate come un’unica controversia ai sensi della cifra 2.4.
d le ripetibili impostele a favore della controparte. Le ripetibili e le indennità processuali assegnatele in via giudiziale o extra-giudiziale spettano alla Protekta, nella misura in cui si è assunta i relativi costi. A richiesta i diritti devono essere ceduti alla Protekta;
e l’incasso di un credito assegnatole in una controversia coperta;
non è assicurato l’anticipo delle spese per la doman- da di fallimento;
f le cauzioni penali (a titolo d’anticipo) per evitare la detenzione preventiva;
g le consulenze da parte d’un avvocato, notaio o media- tore riconosciuto, fino a un massimo di CHF 500 per anno civile, nel quadro della consulenza giuridica ai sensi della cifra 11;
h i viaggi necessari per partecipare a udienze presso tri- bunali esteri e per le traduzioni in caso di controversie aventi un legame con l’estero, fino a un importo com- plessivo di CHF 5000;
i i costi di uno specialista o d’un avvocato per ripristi- nare la buona reputazione nel quadro dei diritti della personalità e internet ai sensi della cifra 10.8.
2.6 Pluralità d’aventi diritto
Se in seguito a un sinistro o a un insieme di fatti connessi fra loro vi è una pluralità di persone assicurate aventi diritto a prestazioni in virtù di questo contratto, la pre- stazione di cui alla cifra 2.4 viene erogata solo una volta.
3 Di quali altre prestazioni può ancora beneficiare?
La nostra JurLine le offre gratuitamente per telefono informazioni giuridiche.
4 Designazione delle persone e degli ambiti assicurativi
I termini usati nelle presenti Condizioni generali hanno il seguente significato:
4.1 Le formulazioni al maschile valgono anche per le persone di sesso femminile.
4.2 I pronomi «lei», «le», «suoi», ecc. comprendono tutte le persone assicurate ai sensi delle cifre 5, 14 e 20.
4.3 Il termine «Svizzera» comprende anche il Principato del Liechtenstein e le enclavi di Büsingen e Campione.
4.4 Le sigle «UE/SEE» comprendono gli Stati membri dell’U- nione Europea e dello Spazio Economico Europeo.
4.5 Il termine «Europa» comprende la Svizzera (cifra 4.3), l’Europa geografica, gli Stati rivieraschi del Mediterraneo e gli Stati delle isole mediterranee.
B Protezione giuridica privata e protezione giuridica privata Plus
B1 Disposizioni comuni
5 Quali persone sono assicurate?
5.1 Nell’assicurazione per persona singola:
a lo stipulante;
b i figli dello stipulante che li alleva da solo, al più tardi finché il figlio maggiore ha compiuto 16 anni;
c i figli minorenni dello stipulante durante l’esercizio del loro diritto di visita;
d i minorenni che durante le vacanze vivono in comu- nione domestica con lo stipulante;
e gli impiegati domestici e gli ausiliari occupati nell’eco- nomia domestica privata dello stipulante per le con- troversie cagionate nell’esercizio delle loro attività di servizio;
f le persone, che in seguito al decesso d’un assicurato a causa d’un evento assicurato possono far valere le pro- prie pretese di risarcimento di danni e il torto morale.
In caso di cambiamento dello stato civile valgono le regole della cifra 34.
5.2 Nell’assicurazione per più persone:
a lo stipulante e tutte le persone che vivono nella sua economia domestica, come pure gli apprendisti e gli studenti che durante i fine settimana tornano a sog- giornare regolarmente nella sua economia domestica e che hanno depositato i documenti di residenza nel comune di domicilio dello stipulante;
b i figli minorenni dello stipulante durante l’esercizio del loro diritto di visita;
c i minorenni che durante le vacanze vivono in comu- nione domestica con lo stipulante;
d gli impiegati domestici e gli ausiliari occupati nell’eco- nomia domestica privata dello stipulante per le con- troversie cagionate nell’esercizio delle loro attività di servizio;
e le persone, che in seguito al decesso d’un assicurato a causa d’un evento assicurato possono far valere le pro- prie pretese di risarcimento di danni e il torto morale.
6 Quali qualità sono assicurate?
Le persone di cui alla cifra 5 sono assicurate per le qua- lità seguenti:
6.1 in qualità di privato, in particolare come pedone, nell’eser- cizio di uno sport (anche come deltaplanista e parapendi- sta), detentore d’animali o d’armi da fuoco, ciclista, caval- lerizzo, passeggero di veicoli privati e mezzi pubblici di trasporto, utente e proprietario di veicoli terrestri, natanti e velivoli, per i quali non è richiesta una licenza di con- durre né un brevetto;
6.2 come datore di lavoro d’impiegati domestici;
6.3 come membro di un’unità dell’esercito svizzero, dei pom- xxxxx o della protezione civile, come pure quale persona che presta servizio civile;
6.4 come persona con attività professionale dipendente;
6.5 come persona che esercita un’attività lucrativa seconda- ria indipendente, se la cifra d’affari annua non supera CHF 5000, a condizione che abbia assicurato il modulo di protezione giuridica privata Plus (B3);
6.6 quale locatario o affittuario – ad uso proprio – di un appar- tamento privato, di una casa unifamiliare, di un garage o di un posto parcheggio, di una camera, di un appartamento o di una casa di vacanza, incluso il terreno circostante ed i terreni che servono al proprio approvvigionamento;
6.7 come proprietario dei seguenti immobili situati in Sviz- zera:
a casa unifamiliare, appartamento in condominio, casa o appartamento di vacanza, se abitati da loro personal- mente;
b casa plurifamiliare con un massimo di 3 unità, se abi- tata in parte da loro personalmente;
c autorimessa o posteggio in un garage coperto, se uti- lizzati da loro personalmente.
B2 Protezione giuridica privata
7 Quali controversie sono assicurate?
È assicurata la tutela degli interessi giuridici dell’assicu- rato in caso di controversie nei seguenti ambiti:
7.1 Diritto del risarcimento di danni
a Se lei deve far valere nei confronti di un terzo pretese di risarcimento basate esclusivamente su norme di responsabilità civile extra-contrattuale o sulla legge concernente l’aiuto alle vittime di reati.
b Per sporgere denuncia penale o partecipare a un pro- cedimento penale, se ciò è necessario per far valere le proprie pretese di risarcimento per lesioni corporali.
7.2 Diritto penale
Se viene accusato dalle autorità penali di avere commesso un infrazione per negligenza.
7.3 Diritto assicurativo
a In caso di controversie con istituti assicurativi svizzeri di diritto pubblico (AVS/AI, SUVA, casse malati, casse pensioni, ecc.).
b In caso di controversie con assicuratori privati.
7.4 Diritto della locazione
In caso di controversie quale locatario d’immobili ai sensi della cifra 6.6 con il suo locatore.
7.5 Diritto del lavoro
a In caso di controversie derivanti da rapporti di lavoro di diritto pubblico o privato.
b Per la consulenza e la tutela degli interessi da parte dei giuristi della Protekta ai sensi della cifra 2.1 la copertu- ra assicurativa sussiste indipendentemente dal valore litigioso.
c Per l’assunzione dei costi sensi della cifra 2.2 la coper- tura assicurativa integrale sussiste se il valore litigioso non supera i CHF 100 000.
Se il valore litigioso supera i CHF 100 000, i costi ai sensi della cifra 2.2 vengono assunti soltanto parzialmente, in proporzione al rapporto fra CHF 100 000 e il valore litigioso. Tale valore corrisponde all’insieme di tutte le pretese e non a eventuali conclusioni parziali, anche se consentite. In caso di domanda riconvenzionale i valori litigiosi vengono sommati.
Sono esclusi i rapporti di lavoro basati sull’esercizio rimunerato d’attività sportive o d’allenatore, come pure le controversie tra familiari.
7.6 Diritto dei consumatori e contrattuale
In caso di controversie derivanti dai seguenti rapporti contrattuali lei è assicurato come consumatore e come fornitore di prestazioni nell’esercizio d’un attività lucra- tiva dipendente:
a contratto di compravendita, permuta e donazione di cose mobili;
b locazione e leasing di cose mobili; c comodato di cose mobili;
d mutuo privato e credito al consumo per un importo complessivo massimo di CHF 50 000;
non sono assicurate le controversie relative al finan- ziamento d’imprese e i mutui fra partner conviventi ed ex-conviventi;
e contratto di carta di credito (controversie derivanti dall’uso della sua carta di credito);
f contratto d’appalto;
g mandato propriamente detto e contratto di deposito; h contratto di viaggio e di trasporto;
i contratto alberghiero e di ristorazione;
j contratto di trasporto merci e di spedizione; k contratto di mediazione matrimoniale;
l contratto di telecomunicazione e di fornitura d’energia; m contratto d’abbonamento;
n contratto d’insegnamento; o contratto d’inserzione.
Questo elenco è esaustivo.
7.7 Diritto dei pazienti
In qualità di paziente lei è assicurato per le controversie contrattuali e di responsabilità civile con ospedali, medi- ci, dentisti, odontotecnici, igienisti dentali, chiropratici e altri fornitori di prestazioni mediche.
7.8 Diritti reali e diritto di vicinato
a Proprietà e proprietà per piani
In caso di controversie di natura civile derivanti da possesso, proprietà e altri diritti reali concernenti
– cose mobili;
– immobili ai sensi della cifra 6.7. b Diritto di vicinato
In caso di controversie di natura civile derivanti dal
diritto di vicinato (come questioni di confine, immis- sioni, manutenzione di piante).
In caso di controversie derivanti da proprietà collettiva (p. es. proprietà per piani), nelle quali più persone agi- scono insieme a lei, i costi a sensi della cifra 2.2 vengono assunti in proporzione al rapporto fra la sua quota parte e la somma di tutte le quote parti delle persone parteci- panti con lei.
8 In quali casi vige un periodo d’attesa?
Dall’entrata in vigore del presente contratto o dalla data d’inclusione di nuovi rischi vige un periodo d’attesa di 3 mesi per le controversie ai sensi delle cifre 7.4 – 7.6 e 7.8.
9 Dov’è valida l’assicurazione?
9.1 Mondo
Per le controversie ai sensi delle cifre 7.1, 7.2 e 7.4 la copertura assicurativa vale in tutto il mondo.
9.2 Europa
Per le controversie ai sensi della cifra 7.3 b la copertura assicurativa sussiste nella misura in cui è competente un tribunale europeo (cifra 4.5).
9.3 Svizzera e UE/SEE
Per le controversie ai sensi delle cifre 7.5 e 7.6 la coper- tura assicurativa sussiste, nella misura in cui sono com- petenti tribunali o autorità amministrative in Svizzera (cifra 4.3) o dell’UE/SEE (cifra 4.4), si applica il relativo diritto nazionale o comunitario e la decisione può essere eseguita in tali Paesi.
9.4 Svizzera
Per le controversie ai sensi delle cifre 7.3 a e 7.8 la coper- tura assicurativa sussiste nella misura in cui sono com- petenti tribunali o autorità amministrative in Svizzera (cifra 4.3), si applica il relativo diritto nazionale e la deci- sione può essere eseguita in questo Paese.
9.5 Quali sono le regole per il diritto dei pazienti?
Per le controversie derivanti dal diritto dei pazienti (cifra 7.7) la validità territoriale della copertura è limitata alla Svizzera, indipendentemente dal rapporto contrattuale o di responsabilità civile oggetto della lite. Invece per le controversie concernenti la violazione degli obblighi di diligenza medica nell’ambito delle cure di emergenza la copertura assicurativa vale in tutto il mondo.
B3 Protezione giuridica privata Plus
(assicurabile solo a complemento della protezione giuri- dica privata ai sensi della cifra B2)
10 Quali controversie sono assicurate?
È assicurata la tutela degli interessi giuridici dell’assicu- rato in caso di controversie nei seguenti ambiti:
10.1 Diritto del lavoro Plus
In deroga alla cifra 7.5 c, in caso di controversie derivanti dal diritto del lavoro la copertura assicurativa integrale sussiste fino a un valore litigioso di CHF 300 000. Se il valore litigioso supera i CHF 300 000, le prestazioni sono assunte in misura proporzionale, analogamente alla cifra 7.5 c.
Sono esclusi i rapporti di lavoro basati sull’esercizio rimunerato d’attività sportive o d’allenatore, come pure le controversie tra familiari.
10.2 Attività lucrativa secondaria indipendente
In caso di controversie derivanti dall’esercizio d’un atti- vità lucrativa secondaria indipendente, in deroga alla cifra 24 lett. g sono assicurate le controversie derivanti da rapporti contrattuali ai sensi della cifra 7.6, a condi- zione che la cifra d’affari annua effettiva o presunta non superi i CHF 5000.
Una controversia insorta durante il periodo d’attesa non è assicurata.
10.3 Protezione giuridica per committenti di costruzioni
In caso di controversie derivanti dai seguenti rapporti contrattuali e relative a un immobile adibito ad uso pro- prio o a un immobile in fase di progettazione o costru- zione e destinato ad uso proprio:
a contratto di compravendita, permuta e donazione di cose mobili;
b locazione e leasing di cose mobili; c comodato di cose mobili;
d contratto d’appalto;
e mandato propriamente detto e contratto di deposito; f contratto di trasporto merci e di spedizione;
Questo elenco è esaustivo.
In deroga alla cifra 24 lett. n le controversie menzionate sono assicurate anche se per il progetto di costruzione occorre una licenza.
10.4 Diritto pubblico della costruzione
In caso di controversie derivanti dal diritto pubblico della costruzione in relazione al suo progetto di costruzione o al progetto di costruzione di un suo vicino confinante;
In caso di controversie fra le medesime parti la presta- zione viene fornita soltanto una volta.
10.5 Diritto delle espropriazioni
In caso di controversie derivanti da espropriazioni for- mali e materiali.
10.6 Diritto matrimoniale e delle unioni domestiche registrate
In caso di problemi giuridici derivanti dal diritto matri- moniale e da un’unione domestica registrata.
Nel quadro della somma di garanzia ai sensi della cifra
In caso di problemi fra le medesime parti la prestazio- ne viene fornita soltanto una volta. L’obbligo di fornire prestazioni decade se al momento della stipulazione del contratto d’assicurazione le parti non vivevano già più in comunione domestica.
2.4 b la Protekta si assume – a scelta – i costi d’una mediazione o d’un rappresentante legale comune per la stesura d’una convenzione di separazione o di divorzio.
11 In quali casi ha diritto a una consulenza giuridica?
11.1 La Protekta si assume fino a CHF 500 per anno civile i costi di consulenze da parte d’un avvocato, notaio o mediatore riconosciuto nei seguenti ambiti giuridici:
a diritto delle persone;
b diritto di famiglia (inclusi matrimonio, unione dome- stica registrata e concubinato);
c diritto successorio; d diritto scolastico,
fatta eccezione per l’impugnazione dei risultati di un esame;
e diritto delle espropriazioni;
f diritto pubblico della costruzione.
11.2 Qualora il caso duri parecchi anni, la prestazione viene comunque erogata una volta sola.
11.3 Qualora si verifichi una pluralità di casi nello stesso anno civile, vengono pagati complessivamente fino a CHF 500.
11.4 Per l’assegnazione all’anno civile fa stato il momento della consulenza.
Le prestazioni di consulenza per la protezione giuridica ai sensi della cifra 11 non vengono imputate alle prestazioni ai sensi delle cifre 10.4 –10.8.
12 Quanto dura il periodo d’attesa?
Dall’entrata in vigore di questo contratto o dal giorno di inclusione di nuovi rischi si applica un periodo d’attesa di:
a 3 mesi in caso di controversie ai sensi delle cifre 10.1,
10.2 e 10.8 e consulenza giuridica ai sensi della cifra 11;
b 1 anno in caso di controversie ai sensi delle cifre 10.3 – 10.5 e10.7;
c 2 anni in caso di controversie ai sensi della cifra 10.6.
Una controversia insorta durante il periodo d’attesa non è assicurata.
10.7 Diritto successorio
In caso di controversie derivanti dal diritto successorio.
In caso di controversie fra le medesime parti la presta- zione viene fornita soltanto una volta.
10.8 Diritti della personalità e internet
In caso di controversie quale vittima d’una violazione dei diritti della personalità, commessa in particolare mediante pubblicazioni della stampa scritta o su internet in casi di online-mobbing o diffamazione.
In caso di controversie fra le medesime parti la presta- zione viene fornita soltanto una volta.
13 Dov’è valida l’assicurazione?
13.1 Svizzera e UE/SEE
Per le controversie ai sensi delle cifre 10.1 – 10.2 e 10.8 la copertura assicurativa sussiste nella misura in cui sono competenti tribunali o autorità amministrative in Svizzera (cifra 4.3) o dell’UE/SEE (cifra 4.4), si applica il relativo diritto nazionale o comunitario e la decisione può essere eseguita in tali Paesi.
13.2 Svizzera
Per le controversie ai sensi delle cifre 10.3 –10.7 e 11 la copertura assicurativa sussiste nella misura in cui sono competenti tribunali o autorità amministrative in Svizzera (cifra 4.3), si applica il relativo diritto nazionale e la deci- sione può essere eseguita in questo Paese.
C Protezione giuridica per la circolazione
14 Quali persone e qualità sono assicurate?
14.1 Xxxx’assicurazione per persona singola:
a lo stipulante nella sua qualità di
– proprietario, detentore e conducente di veicoli terre- stri o natanti, accessori compresi, o di rimorchi (se concordato separatamente, anche di velivoli);
– come pedone nella circolazione stradale, come cicli- sta e passeggero di un mezzo di trasporto pubblico o privato.
Se lo stipulante ha figli che alleva da solo, la copertura assicurativa si estende anche a loro, al massimo finché il maggiore compie 16 anni;
b i conducenti autorizzati a utilizzare un veicolo imma- tricolato a nome dello stipulante, ad esclusione delle persone che vivono in comunione domestica con il medesimo;
c i passeggeri di un veicolo guidato da un assicurato;
d le persone che in seguito al decesso d’un assicurato a causa d’un evento assicurato possono far valere le pro- prie pretese di risarcimento di danni e il torto morale.
In caso di cambiamento dello stato civile valgono le regole della cifra 34.
14.2 Nell’assicurazione per più persone:
a lo stipulante e tutte le persone che vivono nella sua economia domestica, come pure gli apprendisti e gli studenti che durante i fine settimana tornano a sog- giornare regolarmente nella sua economia domestica e che hanno depositato i documenti di residenza nel comune di domicilio dello stipulante, nella loro qualità di
– proprietario, detentore e conducente di veicoli terre- stri o natanti, accessori compresi, o di rimorchi (se concordato separatamente, anche di velivoli);
– pedone nella circolazione stradale, ciclista e passeg- gero di un mezzo di trasporto pubblico o privato;
b conducenti autorizzati a utilizzare un veicolo immatri- colato a nome d’un assicurato;
c passeggeri d’un veicolo guidato da un assicurato;
d persone, che in seguito al decesso d’un assicurato a causa d’un evento assicurato possono far valere le pro- prie pretese di risarcimento di danni e il torto morale.
15 Quali controversie sono assicurate?
È assicurata la tutela degli interessi giuridici dell’assicu- rato in caso di controversie nei seguenti ambiti:
15.1 Diritto del risarcimento di danni
a Se lei deve far valere nei confronti di un terzo pretese di risarcimento basate esclusivamente su norme di responsabilità civile extra-contrattuale o sulla legge concernente l’aiuto alle vittime di reati.
b Per sporgere denuncia penale o partecipare a un pro- cedimento penale, se ciò è necessario per far valere le proprie pretese di risarcimento in seguito a un inci- dente della circolazione.
15.2 Diritto penale
Se viene accusato dalle autorità penali d’avere commes- so un infrazione per negligenza.
15.3 Ritiro della licenza e tassazione
In caso di procedimenti per la concessione e il ritiro del- la licenza di condurre o di circolazione o concernenti la tassazione del veicolo.
15.4 Diritto assicurativo
a In caso di controversie con istituti assicurativi svizzeri di diritto pubblico (AVS/AI, SUVA, casse malati, casse pensioni, ecc.).
b In caso di controversie con assicurazioni private.
15.5 Diritto contrattuale concernente i veicoli
Qualora si debbano far valere o respingere pretese deri- vanti dalla proprietà e dai seguenti contratti del diritto delle obbligazioni: compravendita, locazione, permuta, leasing, comodato, contratto d’appalto, di deposito e di trasporto, se concernono un veicolo assicurato, la sua autorimessa o il suo posteggio coperto o all’aperto.
Nel caso dei natanti, la copertura assicurativa integrale per le controversie di cui alla cifra 15.5 sussiste per l’assunzio- ne dei costi ai sensi della cifra 2.2 fino a un valore litigioso di CHF 50 000. Se il valore in causa supera i CHF 50 000, i costi ai sensi della cifra 2.2 vengono assunti soltanto parzialmente, in proporzione al rapporto fra CHF 50 000 e il valore litigioso. Tale valore corrisponde all’insieme di tutte le pretese e non a eventuali conclusioni parziali, anche se consentite. In caso di domanda riconvenzionale i valori litigiosi vengono sommati.
16 Quali sono le regole per i velivoli?
Se concordato separatamente, la protezione giuridica per la circolazione si estende anche ai velivoli fino a un peso di 5.7 tonnellate.
17 In quali casi vige un periodo d’attesa?
Dall’entrata in vigore di questo contratto o dal giorno d’inclusione di nuovi rischi alle controversie ai sensi del- la cifra 15.5 si applica un periodo d’attesa di 3 mesi.
Una controversia insorta durante il periodo d’attesa non è assicurata.
18 Dov’è valida l’assicurazione?
18.1 Mondo
Per le controversie ai sensi delle cifre 15.1, 15.2 e 15.5 (soltanto noleggio di veicoli) la copertura assicurativa vale in tutto il mondo.
18.2 Europa
Per le controversie ai sensi delle cifre 15.3 e 15.4 b la copertura assicurativa sussiste nella misura in cui è competente un tribunale europeo (cifra 4.5).
18.3 Svizzera e UE/SEE
Per le controversie ai sensi della cifra 15.5 (escluso il noleg- gio di veicoli) la copertura assicurativa sussiste nella misura in cui sono competenti tribunali o autorità ammi- nistrative in Svizzera (cifra 4.3) o dell’UE/SEE (cifra 4.4), si applica il relativo diritto nazionale o comunitario e la decisione può essere eseguita in tali Paesi.
18.4 Svizzera
Per le controversie ai sensi della cifra 15.4 a la copertura assicurativa sussiste nella misura in cui sono competenti tribunali o autorità amministrative in Svizzera (cifra 4.3), si applica il relativo diritto nazionale e la decisione può essere eseguita in questo Paese.
19 Cosa succede in caso di deposito delle targhe?
Se le targhe di un veicolo detenuto dall’assicurato ven- gono depositate temporaneamente presso l’ufficio competente, l’assicurazione di protezione giuridica per la circolazione non può essere sospesa per tale periodo. Il premio è dovuto integralmente.
D Protezione giuridica per immobili
20 Chi e cosa è assicurato?
20.1 Persone assicurate
Lo stipulante e tutte le persone che vivono nella sua economia domestica, come pure gli apprendisti e gli studenti che durante i fine settimana tornano a soggior- nare regolarmente nella sua economia domestica e che hanno depositato i documenti di residenza nel comune di domicilio dello stipulante.
20.2 Immobili assicurati
Sono assicurati gli immobili dichiarati nella proposta e situati in Svizzera (cifra 4.3).
20.3 Eventi assicurati
Nel quadro della copertura ai sensi della cifra 21 sono assicurate le controversie in relazione diretta con un immobile assicurato.
21 Quali controversie sono assicurate?
È assicurata la tutela degli interessi legali dell’assicurato in caso di controversie nei seguenti ambiti:
21.1 Diritto del risarcimento di danni
a Se lei deve far valere nei confronti di un terzo pretese di risarcimento basate esclusivamente su norme di responsabilità civile extra-contrattuale o sulla legge concernente l’aiuto alle vittime di reati.
b Per sporgere denuncia penale o partecipare a un pro- cedimento penale, se ciò è necessario per far valere le proprie pretese di risarcimento di lesioni corporali o danni materiali.
21.2 Diritto penale
Se viene accusato dalle autorità penali d’avere commes- so un infrazione per negligenza.
21.3 Diritto assicurativo
In caso di controversie con assicurazioni di diritto pub- blico e privato (assicurazioni di stabili, assicurazioni di responsabilità civile, ecc.).
21.4 Diritto di locazione in qualità di locatore
In caso di controversie derivanti dal contratto di locazio- ne, nei confronti dei suoi locatari.
21.5 Diritto del lavoro
In caso di controversie con i suoi dipendenti, derivanti da rapporti di lavoro di diritto privato, nella misura in cui tali dipendenti lavorino per lei esclusivamente per gli immobili assicurati.
Sono escluse le controversie tra familiari.
21.6 Contratto d’appalto e mandato
In caso di controversie derivanti da un contratto d’appal- to, nei confronti dell’appaltatore e da un mandato pro- priamente detto, nei confronti del mandatario.
21.7 Diritti reali e diritto di vicinato
a Proprietà e proprietà per piani
In caso di controversie di natura civile derivanti da possesso, proprietà e altri diritti reali.
b Diritto di vicinato
In caso di controversie di natura civile derivanti dal diritto di vicinato (come questioni di confine, immis- sioni, manutenzione di piante).
Se proprietari d’immobili non assicurati partecipano a una controversia insieme a lei (x.xx. litisconsorzio deri- vante da proprietà per piani), i costi ai sensi della cifra 2.2 sono assunti parzialmente, in proporzione al rapporto fra la sua quota parte e la somma di tutte le quote parti delle persone partecipanti con lei.
22 In quali casi vige un periodo d’attesa?
Dall’entrata in vigore di questo contratto o dal giorno d’in- clusione di nuovi rischi alle controversie ai sensi delle cifre 21.4 – 21.7 si applica un periodo d’attesa di 3 mesi.
Una controversia insorta durante il periodo d’attesa non è assicurata.
23 Dov’è valida l’assicurazione?
23.1 Svizzera e UE/SEE
Per le controversie ai sensi delle cifre 21.5 e 21.6 la copertura assicurativa sussiste nella misura in cui sono competenti tribunali o autorità amministrative in Svizzera (cifra 4.3) o dell’UE/SEE (cifra 4.4), si applica il relativo diritto nazionale o comunitario e la decisione può essere eseguita in tali Paesi.
23.2 Svizzera
Per le controversie ai sensi delle cifre 21.1 – 21.4 e 21.7 la copertura assicurativa sussiste nella misura in cui sono competenti tribunali o autorità amministrative in Svizzera (cifra 4.3), si applica il relativo diritto nazionale e la deci- sione può essere eseguita in questo Paese.
r nei casi concernenti il diritto dell’esecuzione e del fallimento, se la questione non riguarda la riscossione di un credito riconosciuto all’assicurato nell’ambito di una controversia coperta. L’anticipo delle spese per la domanda di fallimento non è assicurato. La copertura assicurativa cessa in ogni caso con l’emis- sione d’un attestato di carenza di beni o d’insuffi- cienza del pegno;
s in relazione a crediti che sono stati ceduti all’assicu- rato;
t in relazione a eventi nell’ambito d’una partecipazione a gare, rallies oppure competizioni o corse d’allena- mento similari con veicoli terrestri, natanti o velivoli;
u se durante il periodo assicurato
– guida un veicolo in stato d’ebbrezza con un tasso alcolemico d’almeno il 2‰ oppure
– guida ripetutamente in stato d’ebbrezza, oppure
– guida ripetutamente sotto l’influsso di droghe o medicamenti
oppure
– si sottrae ripetutamente ad un esame del sangue; v in caso di contratti con un contenuto illecito.
Quali limitazioni supplementari valgono per la protezione giuridica privata, privata Plus e per immobili?
Non è assicurata la tutela degli interessi giuridici dell’as- sicurato in qualità di proprietario, detentore, condu- cente, compratore, venditore, locatario, comodatario, o altrimenti avente diritto per contratto di veicoli ter- restri, natanti e velivoli, per i quali è necessaria una licenza di condurre, o dei loro accessori.
Quali limitazioni supplementari valgono per la protezione giuridica privata?
Non è assicurata la tutela degli interessi giuridici dell’as- sicurato in caso di controversie derivanti dalla locazione d’immobili quale locatore.
Quali limitazioni supplementari valgono per la protezione giuridica per la circolazione?
Non è assicurata la tutela degli interessi giuridici dell’as- sicurato:
a in relazione a veicoli utilizzati professionalmente, fatta eccezione per la qualità di conducente o pas- seggero;
b se nel momento in cui insorge una controversia il conducente non disponeva d’una licenza di condur- re valida o non era autorizzato a condurre il veicolo o guidava un veicolo che non era munito di targhe valide. La copertura assicurativa sussiste però per gli assicurati che non erano né dovevano essere a conoscenza di tali circostanze;
E Limitazioni di copertura
24 Quali sono le limitazioni generali di copertura?
Non sono assicurate la tutela degli interessi giuridici e la consulenza dell’assicurato:
a negli ambiti giuridici non menzionati sopra;
b in caso di controversie con la Protekta, i suoi organi o le persone da essa incaricate;
c in caso di controversie fra le persone assicurate dal presente contratto, fatta eccezione per la tutela degli interessi giuridici dello stipulante stesso;
d se lo stipulante chiede alla Protekta di non erogare prestazioni in una determinata controversia di una persona assicurata;
e in caso di difesa contro pretese di risarcimento fatte valere nei suoi confronti;
f in caso di danni in relazione a guerre o eventi bellici, violazioni della neutralità o disordini d’ogni genere, terremoti o alterazioni della struttura del nucleo dell’atomo;
g in relazione a un’attività lucrativa principale o secon- daria di natura indipendente. Restano riservati gli
ambiti espressamente assicurati ai sensi della cifra 25
10.2;
h in relazione alla compravendita di titoli o partecipa- zioni, a operazioni bancarie o di borsa, gestione patri- moniale, operazioni speculative o a termine, come pure altre operazioni finanziarie o d’investimento;
i in caso di controversie concernenti le disposizioni sulla società semplice, le società commerciali, le cooperative, le associazioni e le fondazioni;
j nell’ambito della proprietà intellettuale (brevetti e
diritti d’autore, licenze, design, marchi, ecc.), del dirit- 26
to della concorrenza e dei cartelli;
k in caso di controversie derivanti dal diritto pubblico, in particolare dal diritto fiscale o d’altre tasse, dal diritto pubblico della costruzione, dal diritto della pia- nificazione, da controversie doganali o controversie
in relazione a concessioni ed espropriazioni. Resta- 27
no riservati gli ambiti espressamente assicurati;
l in relazione all’impugnazione dei risultati d’un esame; m in relazione alla compravendita, alla permuta e alla
donazione d’immobili;
n in relazione alla progettazione, pianificazione, costru- zione, ristrutturazione o demolizione d’immobili, nella misura in cui per il progetto di costruzione o una parte dello stesso sia necessaria una licenza. Restano riservati gli ambiti espressamente assicu- rati ai sensi della cifra 10.3;
o in caso di partecipazione attiva a zuffe o risse;
p in caso di procedimenti penali in seguito a effettiva o presunta violazione intenzionale di norme penali o di polizia. Se però un tale procedimento si conclude con una decisione di non luogo a procedere o un’asso- luzione passata in giudicato, essendo stata ricono- sciuta una situazione di legittima difesa o uno stato di necessità, le prestazioni assicurate vengono erogate alla fine del procedimento con effetto retroattivo;
q in caso di procedure d’incasso, nelle quali il credito non è stato o non è ancora contestato (p. es. mediante opposizione);
F Controversia
28 Quand’è coperta una controversia?
28.1 In generale
Una controversia è coperta se la sua causa insorge durante il periodo per cui il rischio in questione è assicu- rato e sempre durante tale periodo viene annunciata alla Protekta.
28.2 In caso di pretese di risarcimento danni e di pretese assi- curative è considerata causa
a per i danni corporali, il fatto su cui si fonda la presta- zione (infortunio, malattia);
b per i danni materiali e patrimoniali, l’evento dannoso.
28.3 Nell’ambito di procedimenti penali o amministrativi, è considerata causa l’effettiva o presunta infrazione.
28.4 In caso di divorzio o di separazione si considera come causa lo scioglimento della comunione domestica, al più tardi però l’inoltro della richiesta di divorzio o di separa- zione comune o unilaterale. Il medesimo principio vale per lo scioglimento di un’unione domestica registrata.
28.5 In caso di controversie ereditarie è considerata causa la morte di chi lascia l’eredità.
28.6 Nel diritto pubblico della costruzione è considerata causa l’inoltro della domanda di costruzione.
28.7 Restano riservati i periodi d’attesa ai sensi delle cifre 8, 12, 17 e 22.
29 Quali sono le regole per trattare le controversie?
29.1 Quando si verifica un caso che potrebbe comportare un intervento della Protekta, lei deve avvisarla immediata- mente per iscritto, specificando con la maggior precisione possibile i fatti e allegando tutti i documenti utili. Le multe, le citazioni d’autorità civili, penali o amministra- tive e le loro decisioni, ecc. devono essere trasmesse immediatamente alla Protekta.
29.2 Nei casi assicurati un giurista della Protekta la consiglia e tutela i suoi interessi.
29.3 Se si rende necessario far intervenire un avvocato o sussiste un conflitto d’interessi, lei ha il diritto di sce- gliere liberamente e proporre un avvocato residente nella giurisdizione del tribunale competente per la controver- sia. Il conferimento vero e proprio del mandato all’avvo- cato è di competenza della Protekta. Se la Protekta rifiuta l’avvocato da lei proposto, lei ha il diritto di pro- porre altri tre patrocinatori di studi legali differenti, dei quali la Protekta deve accettarne uno.
29.4 Se viene conferito o revocato il mandato a un avvocato, se vengono presi provvedimenti giuridici o viene inoltrato un ricorso prima che la Protekta abbia dato la propria autorizzazione, la stessa può rifiutare completamente l’assunzione dei costi.
29.5 Lei deve liberare il suo avvocato dal segreto professio- nale nei confronti della Protekta. Prima di concludere una transazione lei o il suo avvocato deve chiedere il consenso della Protekta.
29.6 Se la Protekta rifiuta di condurre ulteriori trattative, di adire un tribunale o avviare o continuare una procedura di mediazione o amministrativa o di ricorrere a un altro rimedio giuridico, perché lo ritiene privo di qualsiasi pos- sibilità di successo, lei può prendere personalmente le misure che le sembrano adeguate. Se successivamente il risultato da lei raggiunto per l’oggetto principale risulta più favorevole della liquidazione proposta dalla Protekta al momento del rifiuto, la Protekta le rimborsa i costi del procedimento.
29.7 Se vi sono differenze d’opinione in merito alle probabi- lità di successo della vertenza o sulla proposta di liqui- dazione o il modo di procedere della Protekta, lei ha la possibilità di chiedere un procedimento arbitrale. Tale procedimento va avviato entro 20 giorni dal ricevimento della decisione della Protekta, tenendo conto che lei è l’unico responsabile del rispetto del termine. Se entro tale termine non avvia il procedimento arbitrale, si ritiene che lei vi abbia rinunciato. I costi del procedimento arbi- trale devono essere anticipati dalle parti in misura di metà ciascuna e sono a carico della parte soccombente. L’arbitro è una persona indipendente ed esperta in mate- ria, scelta da lei e dalla Protekta di comune accordo. Se non si riesce ad accordarsi sulla designazione dell’arbitro, si applicano le relative disposizioni del Codice svizzero di procedura civile CPC.
30 Cosa succede in caso di violazione degli obblighi di comportamento?
30.1 Se alla conclusione del contratto chi era tenuto a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per iscritto, la Protekta ha il diritto di recedere dal contratto, in forma scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.
Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che la Protekta è venuta a conoscenza della reticenza.
Quando il contratto è sciolto per recesso in virtù del capo- verso 1, l’obbligo della Protekta di fornire la sua presta- zione si estingue anche per i sinistri già intervenuti, se il fatto che è stato oggetto della reticenza ha influito sull’insorgere o sulla portata del sinistro. Se ha già for- nito prestazioni per un siffatto sinistro, la Protekta ha diritto a restituzione.
30.2 Se in caso di sinistro vengono violati colpevolmente gli obblighi di comunicazione o di comportamento, la Protekta può rifiutare le proprie prestazioni o ridurle, a meno che lei non dimostri che il comportamento non conforme ai termini del contratto non ha influito negativamente sui costi a carico della Protekta.
31 Come si fa per risolvere il contratto dopo un sinistro assicurato?
31.1 Quando si verifica un caso assicurato, per il quale vengono erogate prestazioni, ognuna delle parti può disdire il contratto secondo le modalità seguenti:
31.2 La Protekta deve disdire il contratto al più tardi quando eroga le prestazioni; il contratto si estingue allo spirare di 30 giorni da quando lei ha ricevuto la disdetta;
31.3 Lei deve comunicare la disdetta al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza dell’erogazione delle pre- stazioni; in tal caso il contratto si estingue immediata- mente, non appena riceviamo la disdetta.
32 Ulteriori possibilità di disdetta e di recesso
La Protekta può inoltre risolvere il contratto per i motivi seguenti:
– se il caso assicurato è stato cagionato intenzionalmente;
– qualora si sia omesso intenzionalmente di comunicare subito il sinistro;
– in caso di frodi nella giustificazione delle pretese assi- curative;
– qualora vi sia un aumento notevole del rischio;
– in caso di rinuncia ad adire tempestivamente le vie legali per incassare i premi arretrati.
33 Cosa succede se una controversia viene cagionata colpevolmente?
33.1 Se una controversia viene cagionata intenzionalmente da una persona assicurata, la copertura assicurativa decade.
33.2 In caso di grave negligenza la Protekta rinuncia espres- samente al diritto spettantele per legge di ridurre le pre- stazioni, fatta eccezione per i casi ai sensi della cifra 24 lett. u.
G Disposizioni varie
34 Cambiamento di stato civile
Se lo stipulante si sposa durante il periodo assicurato o conclude un’unione domestica registrata, deve comuni- carlo alla Protekta. A titolo cautelativo, a partire dal cambiamento di stato civile l’assicurazione vale per un anno come «Assicurazione per più persone». Lo stipu- lante è tenuto a pagare il premio per questo tipo di copertura assicurativa a partire dalla data del cambia- mento di stato civile. Se il cambiamento di stato civile non viene comunicato alla Protekta durante tale periodo, la copertura assicurativa per più persone decade.
35 Inizio e durata dell’assicurazione
35.1 Con riserva del periodo d’attesa, la copertura assicura- tiva inizia alla data indicata nella polizza. Il contratto viene stipulato per la durata menzionata nella polizza. Allo spi- rare di tale periodo si prolunga sempre automaticamente d’un ulteriore anno, se non viene disdetto dallo stipulan- te o dalla Protekta al più tardi 3 mesi prima della data di scadenza.
35.2 Anche se è stata concessa una copertura provvisoria, la Protekta ha comunque la possibilità di rifiutare l’accetta- zione definitiva dell’assicurazione proposta. Se esercita tale diritto, la copertura assicurativa si estingue nel momento in cui la dichiarazione di rifiuto perviene allo stipulante.
35.3 Se lo stipulante trasferisce il domicilio all’estero (fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein e le enclavi di Büsingen e Campione), l’assicurazione si estingue.
36 Quando bisogna pagare il premio?
Il premio concordato e gli eventuali sovrapremi o premi retroattivi vanno pagati alla scadenza, bollo federale incluso.
37 Quando viene rimborsato il premio?
37.1 Se per un motivo legale o contrattuale il contratto viene risolto prima dello spirare del periodo assicurato, il premio concordato è dovuto soltanto pro rata fino al momento della risoluzione del contratto.
37.2 I premi per il periodo assicurato in corso sono però dovuti integralmente se lo stipulante disdice il contratto in caso di sinistro e se al momento della sua estinzione il contratto era in vigore da meno di un anno.
38 Sconti in funzione dell’età
38.1 Fino all’età di 26 anni lo stipulante usufruisce di uno sconto. L’adeguamento al premio ordinario avviene alla prima scadenza del premio dopo il compimento dei 26 anni.
38.2 A partire dall’età di 55 anni lo stipulante usufruisce di uno sconto anzianità. L’adeguamento al premio ridotto avviene alla prima scadenza del premio dopo il compimento dei 55 anni.
38.3 La concessione o l’abolizione di uno sconto non conferi- sce un diritto di disdetta.
39 Modifica dei premi
39.1 Se le tariffe dei premi subiscono modifiche, la Protekta può chiedere un adeguamento del contratto. A tal fine la Protekta le comunica le modifiche dei premi al più tardi 30 giorni prima della scadenza dell’anno assicurato.
39.2 Se lei non è d’accordo con la modifica, può disdire la parte interessata dal cambiamento o l’intero contratto. Per essere valida la sua disdetta deve pervenire alla Protekta al più tardi l’ultimo giorno dell’anno assicurato.
39.3 Se lei non comunica la disdetta, si ritiene che abbia accet- tato l’adeguamento del contratto.
40 A quale indirizzo bisogna inviare le comunicazioni?
Tutte le comunicazioni, le dichiarazioni e gli altri avvisi vanno indirizzati alla direzione della Protekta a Berna. Le comunicazioni della Protekta allo stipulante o alle persone assicurate vengono spedite all’ultimo indirizzo conosciuto dalla stessa. Tutti i cambiamenti di indirizzo devono essere comunicati alla Protekta.
41 Foro competente e diritto applicabile
41.1 Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto la Protekta riconosce quale foro competente il domicilio dello stipulante o della persona assicurata.
41.2 Per il resto valgono le disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).
xxx.xxxxxxxx.xx 060.021.141 04.13