DISCIPLINARE
DISCIPLINARE
PER L’AUTORIZZAZIONE DELLE DELEGAZIONI CONVENZIONALI DI PAGAMENTO MEDIANTE TRATTENUTE SULLO STIPENDIO DEI DIPENDENTI
PREMESSA
La delegazione di pagamento è l'incarico che il dipendente pubblico e assimilato affida all'Amministrazione di appartenenza, a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa accetti di obbligarsi, di pagare un istituto esercente il credito o una società di assicurazione, in virtù dell'avvenuta sottoscrizione rispettivamente di un contratto di finanziamento o di una polizza assicurativa. Tale fattispecie è qualificata come "delegazione convenzionale".
Avvalendosi della delegazione convenzionale, il dipendente di ATP S.p.A. in concreto può:
• pagare i premi delle assicurazioni sulla vita o per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell’assicurazione generale obbligatoria;
• pagare i premi delle assicurazioni volte a salvaguardare l’integrità della casa di abitazione;
• pagare i premi delle assicurazioni sulla responsabilità civile relative alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e quelli inerenti alle garanzie accessorie;
• pagare le rate dei prestiti ottenuti in virtù di un contratto di finanziamento.
Tra le delegazioni convenzionali, particolare importanza riveste quella di finanziamento. Quest’ultima, spesso comunemente conosciuta come doppia trattenuta (o doppio quinto) sulla busta paga, non va confusa con la cessione del quinto dello stipendio. La delegazione permette infatti al dipendente, nel rispetto di determinate condizioni, di accedere ad un’ulteriore forma di finanziamento in aggiunta alla cessione.
Inoltre, al contrario della cessione del quinto dello stipendio, la delegazione non è un diritto del lavoratore dipendente in quanto è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione interessata (delegato) la decisione di obbligarsi o meno verso l'istituto di credito/società assicuratrice (delegatario). Il secondo comma dell’art. 1269 del codice civile precisa infatti che il delegato (ATP S.p.A.), ancorché debitore del delegante (dipendente) in quanto deve al dipendente lo stipendio mensile, non è tenuto ad accettare l'incarico, per cui l'assenso alla delegazione non è atto dovuto bensì volontario.
ART. 1 - FINALITÀ E OGGETTO DEL DISCIPLINARE
Il presente Disciplinare, al fine di assicurare uniformità di indirizzi ed omogeneità di trattamento, definisce i criteri per la concessione della delegazione di pagamento effettuata dai dipendenti di ATP S.p.A. in favore degli istituti e delle società esercenti il credito nonché delle società di assicurazione e definiscono la misura degli oneri dovuti ad ATP S.p.A. a fronte dell’attività prestata.
ART. 2 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La delegazione di pagamento trova la sua disciplina principalmente negli articoli 1269 e seguenti del codice civile e nelle previsioni del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, recante l'approvazione del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Oltre alla normativa di rango primario sopra richiamata, la delegazione di pagamento per i dipendenti pubblici ed assimilati trova una disciplina di maggior dettaglio, soprattutto per quanto attiene agli aspetti operativi, nelle istruzioni che periodicamente vengono impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In riferimento all’istituto della delegazione di pagamento, l'art. 58 del D.P.R. n. 180/1950, oltre alla delegazione convenzionale prevede le ipotesi di delegazione di pagamento per le quali l'Amministrazione di appartenenza è tenuta, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge, a dare esecuzione alla richiesta non avendo spazio alcuno per la valutazione discrezionale. In dette ipotesi si è in presenza della figura della "delegazione legale". Tra le delegazioni legali rientra per esempio, la delega a favore di organizzazioni sindacali relativamente al pagamento delle quote associative.
La distinzione tra delegazioni legali, per le quali esiste un obbligo di legge all'esecuzione e delegazioni convenzionali, soggette all'esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione, comporta sotto il profilo procedimentale un diverso trattamento. Infatti, per le prime il servizio va reso gratuitamente, mentre per le seconde, una volta assentite, scatta in capo all'Amministrazione l'obbligo di recuperare i costi amministrativi
sostenuti, non potendo siffatti oneri gravare sulle spese di funzionamento della stessa Amministrazione in assenza di una specifica previsione di legge.
Considerato poi che le somme trattenute al dipendente sono versate direttamente al delegatario il quale in ultima istanza è il beneficiario del pagamento, gli oneri di cui trattasi incombono in capo a quest'ultimo.
ART. 3 - BENEFICIARI
Possono accedere alla delegazione di cui alle presenti linee guida, tutti i dipendenti di ATP S.p.A., purché con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Sono pertanto esclusi non solo i soggetti con cui l’Azienda ha stipulato contratti di natura diversa rispetto al rapporto di lavoro subordinato (amministratori, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, borsisti, prestatori d’opera professionale), ma anche i dipendenti titolari di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato qualunque sia la durata del rapporto.
Le motivazioni delle esclusioni di cui sopra sono da ricercarsi nell’esigenza che il legame con l’Amministrazione, che si fa carico di onorare gli impegni nei confronti del terzo delegatario tramite la ritenuta sulle competenze spettanti al delegante, abbia carattere di stabilità e durata nel tempo, senza alcun condizionamento derivante dall’apposizione di termini di scadenza al relativo contratto.
ART. 4 - OGGETTO E CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA DELEGAZIONE
Quanto all’oggetto della delegazione, esso può consistere o in un contratto di assicurazione o in un contratto di finanziamento.
Nel caso del contratto di assicurazione, per poter pagare il premio mediante l’istituto della delegazione convenzionale di pagamento, lo stesso deve essere finalizzato a fornire specifiche coperture di rischi ritenute particolarmente meritevoli.
In primo luogo, si tratta delle assicurazioni volte a risarcire, in tutto o in parte, i danni cagionati da eventi legati alla vita umana (assicurazione contro gli infortuni e sulla vita) oppure a coprire i rischi professionali derivanti dall’attività lavorativa svolta o, ancora, a costituire una posizione previdenziale integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria.
Inoltre, stante la rilevanza per la persona umana della casa di abitazione, anche i premi derivanti da polizze di assicurazione contratte per salvaguardare l’integrità della casa, con esclusivo riferimento alla sola abitazione principale, possono essere pagati tramite delegazione convenzionale. Tuttavia, un simile contratto deve essere strettamente correlato, senza alcuna possibilità di un’interpretazione estensiva, alla casa di residenza anagrafica e limitatamente all’assicurazione dei danni inerenti all’abitazione stessa.
Anche il contratto RC auto, unitamente alle garanzie accessorie che spesso lo accompagnano (rischio di furto, incendio, rottura cristalli, atti vandalici, copertura per l’assistenza legale, ecc.), può formare oggetto di una richiesta di pagamento attraverso la delegazione convenzionale.
In tutti i casi sopraddetti deve essere il dipendente delegante a risultare il contraente della polizza od anche un suo familiare convivente come risultante da certificazione anagrafica.
In caso di contratti di finanziamento, trattandosi di un negozio non finalizzato ma destinato a soddisfare esigenze generiche di liquidità, l’Amministrazione non terrà conto in nessun caso delle motivazioni addotte dal dipendente per l’ottenimento del finanziamento.
Il contratto di assicurazione o di finanziamento dovrà essere stipulato con uno dei soggetti elencati all’articolo 15 del D.P.R. n. 180/1950 e appresso elencati:
• istituti di credito o di previdenza costituiti tra impiegati e salariati delle Pubbliche Amministrazioni (casse mutue, casse sovvenzioni e istituti similari);
• società di assicurazioni legalmente autorizzate a svolgere l’attività di assicurazione e riassicurazione;
• istituti e società autorizzati all’esercizio dell’attività creditizia, con esclusione delle società di persone, nonché le casse di risparmio e i monti di credito su pegno.
Condizione per la delegazione convenzionale di pagamento è l'esistenza a monte di una convenzione tra ATP
S.p.A. e gli istituti/ società interessati, nella quale, tra i vari aspetti, sarà in particolare specificato l'onere amministrativo posto a carico degli stessi, unitamente all’indicazione delle modalità di versamento ed ai consequenziali obblighi.
ART. 5 - DURATA DELLA DELEGAZIONE
La delegazione di pagamento non può avere durata inferiore a dodici mesi.
Nel caso del contratto di finanziamento la durata massima della delegazione è determinata in centoventi mesi.
Sempre in relazione ai contratti di finanziamento, la durata del piano di ammortamento per il rimborso del prestito ottenuto dal dipendente, non potrà eccedere il rimanente periodo di lavoro necessario alla maturazione del diritto al collocamento a riposo.
Il dipendente ha facoltà di estinguere anticipatamente il finanziamento mediante versamento dell’intero debito residuo.
Qualora siano trascorsi almeno due anni dall’inizio di un prestito stipulato per un quinquennio, ovvero almeno quattro anni nel caso di prestito decennale, può essere contratto un nuovo finanziamento a condizione che il ricavato dallo stesso venga preventivamente destinato all’estinzione del precedente.
In tal caso, l’avvio della ritenuta del nuovo finanziamento è subordinato al ricevimento della dichiarazione liberatoria da parte dell’Istituto di credito il cui contratto di finanziamento viene estinto.
ART. 6 - LIMITI DELLA DELEGAZIONE
Per quanto concerne i limiti della delegazione di pagamento, si evidenzia:
• la quota di stipendio delegabile non può superare il 20% (1/5) dello stipendio mensile, al netto delle ritenute obbligatorie per legge, sia a titolo previdenziale che erariale, secondo le previsioni di cui agli artt. 5 e 65 del D.P.R. n. 180/1950;
• in caso di concorso della delegazione con altre ritenute volontarie a qualsiasi titolo (quote associative e sindacali, riscatti o ricongiunzioni previdenziali a titolo oneroso, ecc.), la stessa sarà autorizzata solo nei limiti in cui la sommatoria complessiva di tutte le ritenute volontarie, ivi compresa la stipulanda delegazione, non superi il 20% (1/5) dello stipendio mensile, al netto delle ritenute obbligatorie per legge, sia a titolo previdenziale che fiscale. Il limite del 20% non può essere superato anche in presenza di un eventuale pignoramento sullo stipendio. In quest’ultimo caso il limite di importo per una eventuale delegazione è dato dal 20% dello stipendio meno l’importo del pignoramento e di tutte le eventuali altre trattenute volontarie sopra citate;
• la delegazione di pagamento non può essere accettata al dipendente che abbia più di un pignoramento (uno in ammortamento ed uno o più “in coda”);
• in caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio (1/2) in godimento prima della riduzione. In caso contrario, la quota delegata potrà essere sospesa;
• ATP S.p.A. non risponde per inadempienza nei confronti del terzo delegatario in caso di azioni giudiziarie sullo stipendio, ovvero nel caso in cui, per motivazioni disciplinari o giudiziarie, il dipendente venga privato dello stipendio, con conseguente impossibilità per l’amministrazione datoriale di effettuare la ritenuta per la quota delegata;
• nel caso in cui il trattamento economico del dipendente sia già decurtato per effetto di una delegazione derivante da un contratto di finanziamento, l’amministrazione darà seguito alla nuova delegazione solo dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell’attestazione di avvenuta estinzione della precedente delegazione (unica delegazione di finanziamento a prescindere dall’importo).
Ai fini dell’individuazione dei limiti di cui sopra (1/5 ed 1/2 dello stipendio), si deve fare riferimento allo stipendio mensile fisso e continuativo come media di tutte le mensilità ordinarie e supplementari, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di trattamento economico variabile (ad esempio compensi per lavoro straordinario, indennità legate a particolari condizioni di lavoro, maggiorazioni, reperibilità, retribuzione di risultato/rendimento, ecc.).
Le condizioni che delimitano la possibilità di stipulare le delegazioni di pagamento, sia in termini di durata massima della delegazione che in termini di quota massima stipendiale delegabile, dovranno risultare nella certificazione stipendiale che il dipendente deve preventivamente richiedere ad ATP S.p.A. rispetto alla stipula del contratto di finanziamento con il terzo delegatario.
ART. 7 - CONVENZIONI
La praticabilità della delegazione di pagamento è subordinata all’esistenza di una apposita convenzione stipulata tra l'istituto delegatario e ATP S.p.A. che dovrà verificare, prima della sottoscrizione, la presenza ed il rispetto di una serie di clausole ed elementi.
Pertanto, tutti gli istituti/società interessati dovranno stipulare una convenzione con ATP S.p.A., secondo gli schemi allegati al presente Disciplinare (allegato 1 convenzione contratti di finanziamento, allegato 2 convenzione contratti di assicurazione, allegato 3 convenzione contratti di assicurazione RC auto).
In mancanza della dovuta sottoscrizione non saranno autorizzate pratiche di delegazione di pagamento.
In applicazione dell'art. 15 D.P.R. n. 180/1950 sono ammessi a stipulare apposita convenzione con ATP S.p.A. i seguenti soggetti:
• gli Istituti e le Società esercenti il credito (escluse le società di persone, quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice) iscritti ai rispettivi albi istituiti presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui alla legge n. 108/1996;
• le società di assicurazioni legalmente esercenti l'attività.
La convenzione potrà essere stipulata esclusivamente con gli Istituti che erogano direttamente il finanziamento o la prestazione assicurativa.
In generale le convenzioni, oltre a contenere i dati e gli elementi idonei ad identificare univocamente le parti contraenti (denominazione, sede, codice fiscale e, per i delegatari, numero di partita IVA se posseduto, numero d’iscrizione ai pertinenti albi/registri) e le persone legittimate alla sottoscrizione, dovranno evidenziare esplicitamente la loro durata e il divieto del rinnovo tacito, nonché disciplinare la facoltà di recesso.
Inoltre, le convenzioni dovranno prevedere che:
• in caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito delle trattenute per recupero di crediti erariali, ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295, convertito dalla legge 2 giugno 1939 n. 739, ovvero di ritenute operate d'ufficio per morosità, in virtù delle previsioni recate dagli articoli 60, 61 e 62 del
D.P.R. n. 180/1950, ovvero ancora di trattenute effettuate in base ad altre disposizioni di legge, la quota stipendiale derivante dalla delegazione convenzionale continua ad essere trattenuta, purché al delegante sia garantita la spettanza di metà dello stipendio netto, calcolata prima della riduzione;
• l'Amministrazione non risponde per inadempienza nei confronti del delegatario in presenza di azioni giudiziarie sugli stipendi;
• l’Amministrazione non risponde in alcun modo nel caso di inadempienza nei confronti del delegatario o del delegante per cause non imputabili all’Amministrazione stessa;
• il delegatario assume l'obbligo di versare gli oneri amministrativi nella misura e secondo le modalità determinate da ATP S.p.A., in aderenza alle indicazioni contenute nel presente Disciplinare;
• nel caso dell’esistenza di una delegazione convenzionale in corso per il rimborso di un finanziamento ricevuto dal dipendente, l’Amministrazione darà seguito ad una nuova delegazione convenzionale soltanto dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell’attestazione sull’avvenuta estinzione del debito xxxxx causa alla precedente delegazione;
• per quanto non disciplinato dalla convenzione e dal presente Disciplinare, si applicano le prescrizioni di legge e, in particolare, i limiti recati dal D.P.R. n. 180/1950 nonché le disposizioni dettate per la cessione del quinto dello stipendio, in quanto compatibili. Per quanto riguarda le delegazioni di finanziamento, nella convenzione l'istituto si impegna a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Xxxxx Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso medio", cosi come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese".
Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.
L'eventuale inadempimento a quanto sopra prescritto comporta la risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.
ART. 8 - ISTANZE DI DELEGAZIONE PER CONTRATTI DI FINANZIAMENTO
Pervenuta l’istanza di delegazione, l’Amministrazione procederà agli adempimenti di propria competenza quali, in via esemplificativa, la verifica dell’esistenza dei requisiti soggettivi dell’istante, il rispetto delle clausole previste nella convenzione in essere, l’osservanza dei limiti di coesistenza e consistenza della somma oggetto di delegazione con la situazione stipendiale del dipendente.
In particolare, dovranno essere verificati i seguenti elementi:
• il tasso effettivo globale (TEG), il tasso annuale effettivo globale (TAEG) e l’indicatore sintetico dei costi (ISC) praticati dall'istituto finanziario devono essere tutti inferiori al tasso medio indicato nel decreto adottato ogni trimestre, a norma dell’art.2, comma 1, della legge n. 108/1996, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze recante la rilevazione dei tassi d'interesse ai fini della legge sull'usura;
• la quota oggetto della delegazione non può eccedere il quinto dello stipendio;
• in presenza di altre ritenute volontarie e/o di sequestri e pignoramenti, la delegazione di pagamento viene autorizzata solo nei limiti dell’eventuale differenza tra il quinto dello stipendio (20%) e la somma di tutte le ritenute volontarie, dei sequestri e dei pignoramenti;
• la contemporanea presenza di un pignoramento in ammortamento e di uno o più pignoramenti “in coda”, pregiudica la possibilità di poter chiedere una delega di finanziamento che in tale situazione non può essere autorizzata;
• il rimborso del finanziamento non deve prevedere una durata superiore a 120 mesi o una durata superiore a quella necessaria per il conseguimento del diritto al collocamento in quiescenza del dipendente;
• l’esistenza di una garanzia per la restituzione del finanziamento idonea alla copertura dei rischi elencati all’articolo 32 del D.P.R. n. 180/1950 (morte del dipendente prima che sia estinto il debito, cessazione dal servizio del dipendente per qualunque causa senza diritto a pensione, indennità o altro assegno di quiescenza, oppure con diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito).
Esperiti i controlli di rito, per perfezionare la liquidazione del finanziamento, l'ufficio preposto restituisce al delegatario una copia della delegazione di pagamento ("atto di benestare"), debitamente firmata per accettazione.
L'ufficio preposto al pagamento degli stipendi è quindi tenuto a provvedere ad operare, sulle competenze mensili del dipendente, la trattenuta indicata ed a versarla all’istituto delegatario entro il mese successivo a quello cui si riferisce.
ART. 9 - ISTANZE DI DELEGAZIONE PER CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
Per le delegazioni di pagamento relative ad una polizza assicurativa, ferma restando la necessità dell’esistenza dei requisiti generali e del rispetto della convenzione, l'esame da condurre, confrontato con quello concernente le delegazioni per i contratti di finanziamento, è più circoscritto, essendo la verifica fondamentalmente volta ad accertare:
• l'oggetto del contratto che, come già esplicitato, deve riguardare la tutela della persona umana, dei rischi professionali ovvero la costituzione di una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria, l’assicurazione sui danni, anche a terzi, inerenti alla casa di abitazione, l’assicurazione sulla responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e quelle inerenti alle garanzie accessorie;
• la quota oggetto della delegazione che non può eccedere il quinto dello stipendio;
• il rispetto dei limiti quantitativi per le trattenute fissati dal D.P.R. n. 180/1950 e dal presente Disciplinare (in presenza di altre ritenute volontarie o di sequestri e pignoramenti, la delegazione di pagamento viene autorizzata solo nei limiti dell’eventuale differenza tra il quinto dello stipendio e la somma di tutte le ritenute volontarie, dei sequestri e dei pignoramenti).
Per il resto, la trattazione delle istanze di delegazione seguirà il procedimento relativo ai contratti di finanziamento.
Art 10 - ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI DELEGATARI
L'esecuzione delle delegazioni convenzionali di pagamento, costituisce un vantaggio sia per il dipendente che per l'istituto delegatario in quanto entrambi sono garantiti nella regolarità dei pagamenti ed affrancati in varia misura da adempimenti amministrativi e transazioni finanziarie. Ciò premesso, è del tutto evidente che tale istituto rappresenta nel contempo un onere per l'Amministrazione che deve essere ristorato in considerazione dell'inevitabile e consequenziale impiego di risorse umane e strumentali.
Pertanto i soggetti convenzionabili, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per assicurare un servizio non previsto tra i compiti istituzionali dell'Amministrazione regionale, si obbligano a corrispondere un contributo per fruire del servizio, differenziato per le diverse tipologie di delegazione convenzionale e inizialmente determinato, in linea con quanto stabilito dalla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2 del 15 gennaio 2015, in questa misura:
a) per i contratti di finanziamento € 18,00 (euro diciotto/00) "una tantum' per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili per ogni trattenuta;
b) per i contratti di assicurazione € 9,00 (euro nove/00) "una tantum' per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili per ogni trattenuta;
c) per i contratti di assicurazione RC auto € 1,00 (euro uno/00) "una tantum' per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili per ogni trattenuta.
La misura degli oneri dovuti dagli istituti delegatari potrà essere oggetto di periodica revisione in funzione delle possibili variazioni intervenute nel tempo nei costi sopportati dall’Amministrazione nella gestione delle delegazioni convenzionali di pagamento nell’ambito del procedimento di gestione degli stipendi o in seguito alle periodiche revisioni di tali oneri disposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con le proprie circolari o istruzioni operative.
Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.
Il versamento degli oneri amministrativi per le delegazioni di pagamento sarà effettuato direttamente dai soggetti convenzionati mediante versamento dell’onere dovuto sul x/x xxxxxxxx xxxx’Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx della stessa.
In caso di cessioni di crediti da parte degli istituti finanziari e delle società di assicurazione a favore di altri istituti in seguito a cartolarizzazioni, fusioni ecc., il cessionario subentra alle stesse condizioni.
ART. 11 - MODALITÀ DI VERSAMENTO
La quantificazione degli oneri amministrativi dovuti a seguito dell'attivazione delle delegazioni di pagamento sarà effettuata direttamente da ATP S.p.A.
A carico degli istituti delegatari vi è il versamento degli oneri dovuti mensilmente a seguito dell'attivazione delle delegazioni di pagamento, il quale va effettuato mediante un unico versamento annuale da effettuarsi entro il 10 dicembre di ciascun anno tramite bonifico bancario.
Nel caso di mancato versamento entro i predetti termini l’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere i versamenti dovuti all'Istituto delegatario inadempiente.
Gli istituti delegatari, per quanto attiene ai dati di loro specifico interesse, riceveranno annualmente un prospetto con l'elencazione dei dipendenti ai quali è stata operata la trattenuta in esecuzione delle delegazioni convenzionali. I riscontri ed i controlli sui versamenti saranno effettuati da ATP S.p.A.
Art. 12 - ASPETTI FISCALI
In merito agli aspetti fiscali concernenti le convenzioni, si evidenzia che le stesse sono esenti dall'imposta di bollo (art. 47 del D.P.R. n. 180/1950) e sono soggette alla registrazione solamente In caso d'uso (art. 6 del
D.P.R. n. 131/1986). Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (artt. 39 e 57, comma 7. del D.P.R. n. 131/1986).
IL DIRETTORE GENERALE ATP S.p.A.
dr. xxx. Xxxxxxx Xxxx