Reclutamento del personale e conferimento incarichi
Reclutamento del personale e conferimento incarichi
Regolamento
Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 settembre 2014
Indice
Art. 2. – Normativa di riferimento 3
Art. 4. – Ambito di applicazione ed esclusioni 4
Art. 5. – Collocamento obbligatorio 6
Art. 6. – Procedure di reclutamento personale dipendente 6
Art. 7. – Personale in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 7
Art. 8. – Incarichi di Collaborazione 7
Art. 9. – Xxxxxxxx e rinnovi collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto 9
Art. 10. – Esclusioni ed incarichi in via diretta senza esperimento di procedure comparative 9
Art. 11. – Disposizioni finali 9
Art. 1. – Oggetto
i. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi di collaborazione nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
Art. 2. – Normativa di riferimento
i. Le disposizioni del presente Regolamento si attuano in conformità al D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i. e alle normative di cui all’art. 18 comma 2 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i., nonché al D.Lgs. 39/2013, tenuto conto dell’attività svolta da Sviluppo Lazio S.p.A., così come definita nello Statuto sociale, e della sua natura di società “in house” della Regione Lazio, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 2 della L.R. n. 10/2013 e s.m.i.
Art. 3. – Principi generali
i. La Società garantisce il rispetto delle norme di legge in materia di lavoro nonché i Contratti e gli Accordi collettivi nazionali del settore credito in tutti i loro istituti.
ii. La Società garantisce pari opportunità a uomini e donne nell’accesso all’impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di sesso, di appartenenza etnica, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di orientamenti sessuali, di condizioni personali e sociali in linea con la normativa applicabile e, in particolare, con il Decreto Legislativo 11 aprile 2006
n. 198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”.
iii. La Società assicura il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori aventi diritto all’avviamento obbligatorio e garantisce loro il necessario supporto ai fini di un pieno e gratificante svolgimento dell’attività lavorativa.
iv. La Società assicura l’espletamento delle procedure di selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, come meglio di seguito definiti, garantendo inoltre l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della selezione stessa.
- Trasparenza: intesa come possibilità per chiunque di conoscere modalità e criteri di partecipazione e valutazione, nonché gli esiti finali, a garanzia del pieno rispetto dei principi e delle regole generali del presente Regolamento.
- Pubblicità: mediante la divulgazione sul portale internet aziendale e/o su altri siti web e/o altre forme di comunicazione e pubblicità ritenute opportune.
- Imparzialità: adottando criteri oggettivi e trasparenti all’intero procedimento selettivo, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali in relazione alle posizioni lavorative da ricoprire.
v. Sviluppo Lazio S.p.A. ha istituito uno specifico repertorio collaboratori (denominato REPCO), aperto all'iscrizione di persone fisiche mediante autocertificazione, che ha
l'obiettivo principale di agevolare la Società nell'individuazione dei soggetti più idonei alla realizzazione di attività che richiedono competenze non disponibili tra il personale interno.
vi. È vietato il conferimento di incarichi al coniuge, a parenti e affini sino al secondo grado, di amministratori, Dirigenti e Responsabili di Servizio di Sviluppo Lazio S.p.A.
Art. 4. – Ambito di applicazione ed esclusioni
i. Il presente regolamento è volto a disciplinare i criteri, i requisiti e le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali con
a) contratto di lavoro subordinato,
b) contratto di lavoro di natura coordinata e continuativa anche a progetto o prestazioni d’opera ad esperti esterni di comprovata esperienza,
nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
ii. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi professionali aventi ad oggetto una prestazione professionale, senza la previsione di un’organizzazione di mezzi o l’utilizzazione di lavoro altrui e, pertanto, riconducibili alla nozione di contratto d’opera ex artt. 2222-2238 c.c.
iii. Gli incarichi di cui ai precedenti punti a) e b) possono essere conferiti esclusivamente a soggetti:
- in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato estero a patto che siano rispettate condizioni di reciprocità;
- nel pieno godimento dei diritti civili e politici;
- che non hanno riportato condanne penali e non sono destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- in possesso di comprovata esperienza e di professionalità adeguate al contenuto della prestazione richiesta.
iv. Gli incarichi di cui alla lettera b), conferiti successivamente alla verifica dell'assenza, all'interno della Società, di personale dipendente che possegga adeguate professionalità per svolgere le attività oggetto della collaborazione, sono riconducibili, ai sensi dell’art. 61 e segg. del D. Lgs. n. 276/2003 s.m.i., a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati da Sviluppo Lazio S.p.A. e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione della Società stessa ed indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell’attività lavorativa.
v. Ai fini dell’applicazione del D. Lgs. 165/2001 valgono, in particolare, le seguenti definizioni:
- Incarichi di studio: tutte le attività di studio attribuibili in conformità ai criteri previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 338/1994 per i quali è prevista la consegna di una relazione scritta finale, nella quale devono essere illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- incarichi di consulenza: tutte le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti;
- incarichi di ricerca: tutte le attività che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte della Società.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nel novero degli incarichi anzidetti le prestazioni che si sostanziano in:
- studio e soluzione di questioni inerenti all’attività della Società;
- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi;
- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio della Società;
- studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi. Non vi rientrano, invece:
- le collaborazioni che riguardano l’espletamento di adempimenti obbligatori di legge, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: componenti Organismo di Vigilanza
- componenti Collegio Sindacale - Revisione legale dei conti - consulenza in materia fiscale/tributaria;
- le collaborazioni che riguardano attività connesse alla gestione dei Fondi relativi a regimi di aiuto direttamente assegnati a Sviluppo Lazio in forza di specifiche Leggi Regionali, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: componenti dei Nuclei di Valutazione, dei Comitati di Indirizzo, dei Comitati di Investimento – Istruttori;
- tutte le altre prestazioni professionali consistenti in servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture interni alla Società;
- la rappresentanza in giudizio e il patrocinio della Società;
- gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi della Società, in quanto manca, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale della medesima Società.
gli incarichi disciplinati dal D.Lgs 163/06;
gli incarichi conferiti a soggetti esterni nell’ambito di programmi complessi il cui finanziamento è coperto da fondi comunitari;
gli incarichi conferiti per le attività relative alla formazione del personale;
le partecipazioni a convegni e seminari organizzati dalla Società.
vi. In caso di comprovata e motivata urgenza, è ammesso l’affidamento diretto per incarichi di collaborazione di cui alla lettera b), restando esclusa l’applicazione dei successivi articoli 8, 9 e 10.
vii. Il presente regolamento non si applica alle assunzioni obbligatorie, disciplinate da leggi speciali e nei casi di necessaria attuazione di diritti di precedenza previsti da leggi speciali o contratti collettivi. Inoltre, il presente regolamento non si applica ai contratti di somministrazione lavoro, ai casi di distacco e/o all’eventuale assunzione di personale
dipendente delle società partecipate dalla Regione Lazio, che comunque debbono avvenire nel rispetto delle normativa vigente in materia e delle previsioni di budget.
viii. Restano esclusi dall’applicazione del presente regolamento gli incarichi di collaborazione meramente occasionale che si esauriscono in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e che per loro stessa natura sono equiparabili ad un rimborso spese.
Art. 5. – Collocamento obbligatorio
i. Le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono attraverso apposita convenzione con la Provincia di Roma – Settore Collocamento Obbligatorio, tra gli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere e nel rispetto della normativa sulla privacy.
Art. 6. – Procedure di reclutamento personale dipendente
i. Le procedure di reclutamento per il personale dipendente sono attivate nel rispetto del presente Regolamento attraverso l’uso del sistema REPCO (Repertorio Collaboratori) o di forme analoghe di ricerca.
ii. La Società avvia la procedura tramite il proprio Ufficio del Personale, redigendo una RPQ (Ricerca di Personale Qualificato) quale avviso da pubblicare sul sito istituzionale della stessa o attraverso sistemi equivalenti.
iii. La RPQ definisce:
a. la/e posizione/i da ricoprire, con relativo inquadramento contrattuale, condizioni di lavoro e sede di lavoro;
b. la tipologia contrattuale richiesta;
c. i requisiti generali, professionali e d’esperienza per l’ammissione alla selezione e i titoli di studio e/o preferenziali richiesti per la copertura della posizione;
d. le modalità generali di svolgimento della selezione.
iv. La Società procede alla selezione tramite apposita Commissione, designata dal Direttore Generale in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, utilizzando proprio personale con adeguate competenze, ma si riserva altresì la facoltà di nominare per questa attività esperti esterni qualora sia necessaria una specifica valutazione dei requisiti di competenza professionale per la copertura di posti ad elevata specializzazione.
v. Le fasi della selezione, descritte nella RPQ, sono contenute in un verbale redatto dalla commissione nel quale sono espresse sinteticamente le motivazioni della scelta del candidato selezionato rispetto alle candidature esaminate.
vi. Alla conclusione dell’iter selettivo, la Società provvede a convocare il/i candidato/i risultato/i idoneo/i per la stipula dell’eventuale contratto.
vii. Nei casi in cui non vi dovessero essere risposte sufficienti ad un annuncio di lavoro in termini di numero di candidati con i requisiti richiesti, si potrà procedere alla ricerca della risorsa, senza ricorrere alla pubblicazione e/o reiterazione dell’annuncio, secondo quanto previsto dal presente articolo 6.
viii. La Società per la selezione del personale dipendente può avvalersi di società esterne specializzate che avranno comunque l’obbligo di uniformarsi ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
Art. 7. – Personale in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
i. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di approvazione del presente regolamento, costituiti nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 3, e per quelli successivamente instaurati, per i quali, in presenza di accertate ed insindacabili esigenze aziendali, si ravvisi l’opportunità di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, la società avrà facoltà di procedere direttamente all’assunzione.
Art. 8. – Incarichi di Collaborazione
i. La Società, entro il limite economico fissato, anno per anno, dal Piano delle Attività, può, conformemente anche a quanto previsto dal Regolamento per l’acquisizione di beni e l’affidamento di servizi e lavori pubblici, conferire incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, per esigenze eccezionali e temporanee cui non può far fronte con personale in servizio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7, commi 6 e ss., del D. Lgs. n. 165/01.
ii. Tali incarichi possono essere affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
a. l’oggetto della prestazione deve corrispondere ai compiti attribuiti dallo Statuto alla Società, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare funzionale alle esigenze della stessa;
b. la Società deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c. la prestazione oggetto dell’incarico deve essere di natura temporanea e altamente qualificata. Non possono essere affidati incarichi per attività che, benché altamente qualificate, siano rispondenti a esigenze ordinarie della Società e per coprire carenze in organico;
d. devono essere preventivamente determinati nell’atto di affidamento dell’incarico durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
iii. Fatto salvo il rispetto delle suddette condizioni potranno essere affidati incarichi anche a professionisti esterni dotati di comprovata e particolare competenza anche non universitaria, nei casi previsti espressamente dalla legge e, più esplicitamente, in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti a ordini o albi o con soggetti che operino in campo artistico, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica.
iv. Il Responsabile del Servizio, in relazione all’attività da svolgere, che necessiti di ricorrere ad un incarico di lavoro autonomo, verificato il Piano delle Attività, avvia il procedimento con una richiesta di acquisto (RDA) contenente i seguenti elementi essenziali:
a) oggetto dell’incarico/ prestazione richiesta;
b) durata dell’incarico;
c) il luogo di svolgimento dell’incarico;
d) livello di competenza richiesto.
v. In rapporto alla particolare natura dell’incarico, il procedimento potrà prevedere che la selezione dei candidati avvenga con l’ausilio di una commissione nominata, anche ai sensi e in applicazione analogica dell’art. 84 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., dal Responsabile Unico del Procedimento allo scadere del termine di presentazione delle candidature.
vi. La ricerca del collaboratore esterno avviene esclusivamente attraverso il sistema di qualificazione in uso REPCO (Repertorio Collaborazioni). In casi di particolare rilevanza, si procede con la pubblicazione di specifica Ricerca di Collaborazione Qualificata (RCQ) sul sito informatico della Società per un periodo non inferiore a otto giorni, contenente:
a) la descrizione specifica dell’incarico da conferire/la generica prestazione d’opera;
b) l’elenco delle principali clausole che disciplineranno il relativo contratto d’opera;
c) la misura del compenso offerto se predeterminabile;
d) i criteri di scelta del candidato;
d) la forma di stipulazione del contratto;
e) l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte di lavoro e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura.
vii. La proposta di candidatura, debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà contenere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti previsti dalla RCQ e di accettazione delle clausole contrattuali riportate e dovrà essere corredata dal curriculum professionale che evidenzi il possesso della particolare competenza richiesta per lo svolgimento dell’incarico e l’esperienza maturata.
viii. Tenuto conto delle proposte di candidature pervenute, il Responsabile del Servizio richiedente con l’ausilio della commissione di valutazione, se prevista e ad hoc istituita dal
Responsabile del Procedimento, propone, al termine del processo di valutazione comparativa, l’incarico, selezionando il candidato secondo i criteri indicati nell’avviso e nel rispetto del relativo schema di contratto elaborato secondo la procedure aziendali in essere.
ix. La Società:
- assicura la pubblicità sul sito informatico degli incarichi conferiti;
- provvede alla comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nel caso di incarichi di valore superiore a € 5.000,00 e se concernenti consulenza, collaborazione, studio o ricerca.
Art. 9. – Xxxxxxxx e rinnovi collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto
i. Nel caso in cui il progetto o il programma di lavoro nell’ambito del quale è prestata la collaborazione subisca una maggiore durata in conseguenza di proroghe o rinnovi, la Società ha la facoltà di prorogare ovvero di rinnovare il contratto di collaborazione, sino al termine del progetto o del programma, al fine di garantire la continuità delle attività svolte nel progetto o nel programma e nelle relative fasi di esecuzione.
Art. 10. – Esclusioni ed incarichi in via diretta senza esperimento di procedure comparative
i. Xxxxx restando quanto stabilito nei precedenti articoli, nei casi espressamente stabiliti per legge ovvero qualora si tratti di interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i casi di astensione obbligatoria anticipata) e/o di servizi infungibili ed essenziali, la Società può, con provvedimento specificatamente motivato, procedere ad assunzioni dirette rivolgendosi a candidati, con i necessari requisiti richiesti dalla posizione da coprire, preventivamente selezionati nel rispetto delle procedure sopra esposte caratterizzate dagli elementi di pubblicità, imparzialità, oggettività e trasparenza o, in casi del tutto eccezionali anche con chiamata diretta, qualora il candidato individuato presenti i requisiti per un immediato inserimento produttivo nell’organizzazione richiedente.
Art. 11. – Disposizioni finali
i. Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30.09.2014 ed è pubblicato sul sito internet della Società. Eventuali modifiche e integrazioni saranno pubblicate sul medesimo sito.