PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ALLEGATO A
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
CAPITOLATO TECNICO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DELL’ATTUAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA-AZIONE DESTINATO AL SOSTEGNO DELL’ “INNOVAZIONE SOCIALE E INCLUSIONE IN CONTESTI LAVORATIVI” SECONDO QUANTO CONTENUTO NEL PROGRAMMA OPERATIVO F.S.E. PERIODO 2014-2020 DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Art. 1 Oggetto e finalità della procedura.
Art. 2 Descrizione dei servizi e prodotti richiesti e condizioni di espletamento delle attività.
Art. 3 Obblighi a carico dell’affidatario.
Art. 4 Risorse professionali per l’espletamento del servizio. Art. 5 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi. Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto.
Art. 7 Durata del contratto. Art. 8 Importo del contratto.
Art. 9 Direttore dell’esecuzione del contratto. Art. 10 Avvio dell’esecuzione del contratto.
Art. 11 Sospensione dell’esecuzione del contratto. Art. 12 Varianti contrattuali.
Art. 13 Pagamenti.
Art. 14 Controlli sull’esecuzione del contratto.
Art. 15 Fallimento e altre vicende soggettive dell’affidatario
Art. 16 Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.
Art. 17 Subappalto/subaffidamento. Art. 18 Tutela dei lavoratori.
Art. 19 Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’attuazione delle azioni affidate.
Art. 20 Imposizione di manodopera in caso di cambio di fornitore.
Art. 21 | Sicurezza. |
Art. 22 | Elezione di domicilio dell’affidatario. |
Art. 23 | Proprietà dei prodotti, brevetti industriali e diritti d’autore. |
Art. 24 | Riservatezza e trattamento dati. |
Art. 25 | Cauzione. |
Art. 26 | Obblighi assicurativi. |
Art. 27 | Penali. |
Art. 28 | Risoluzione del contratto. |
Art. 29 | Recesso. |
Art. 30 | Definizione delle controversie. |
Art. 31 | Tracciabilità dei flussi finanziari. |
Art. 32 | Spese contrattuali. |
Art. 33 | Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip. |
Art. 34 | Disposizioni anticorruzione. |
Art. 35 | Clausola Finale. |
PREMESSA
Il Programma Operativo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – FSE – della Provincia autonoma di Trento, adottato con Decisione della Commissione Europea n. C(2014)9884 di data 17 dicembre 2014, riserva una specifica e rilevante attenzione all’obiettivo specifico identificato in termini di “Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili” (Asse 2 del Programma).
Questo si giustifica dalla consapevolezza che “le trasformazioni sociali, culturali ed economiche che stiamo attraversando sono all’origine di un impoverimento dei ceti medi e della fragilizzazione dei percorsi esistenziali con un conseguente aumento della vulnerabilità di una parte della popolazione e una frammentazione delle comunità. Si assiste a situazioni caratterizzate da reti familiari e sociali fragili, relazioni familiari difficili, difficoltà da parte delle famiglie ad assolvere ai compiti che hanno assolto in passato (educativi, cura, integrazione sociale..)…”.
Partendo da queste indicazioni il risultato atteso che a livello locale s’intende conseguire attraverso la soddisfazione di questo obiettivo, è il seguente: “…incrementare e qualificare le misure rivolte ai soggetti più fragili della società trentina al fine di assicurarne l’inclusione sociale e lavorativa…”.
Si tratta di un obiettivo preciso perseguito anche con l’accordo di partenariato fra lo Stato membro Italia e la Commissione Europea.
Per perseguirlo si è programmato fra l’altro di promuovere l’attuazione della Priorità d'investimento 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità anche mediante l’Azione 9.2.2: Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione ... misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d’impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari).
L’Asse prioritario di intervento delineato risulta fortemente ancorato ed allineato con i criteri dell’innovazione sociale, così come previsto dall’Art. 7 del Regolamento FSE e in armonia con le definizioni date dalla Commissione in materia, ed è l’Asse del Programma ove questo tema è maggiormente sviluppato.
Per l’identificazione delle azioni catalogabili come pratiche di sostegno all’innovazione sociale, in linea con le indicazioni dell’Unione europea in materia, si definiscono innovativi quegli interventi in grado di sostenere modalità nuove di soddisfazione dei bisogni sociali e/o di operare in ambiti di bisogno su cui le risposte sinora offerte si sono rilevate insufficiente. Sulla base di questo criterio, si prefigurano come potenzialmente in grado di contribuire all’innovazione sociale, le modalità di erogazione dei servizi offerti ai soggetti più fragili facendo ricorso all’attivazione di processi di empowerment secondo un approccio multi professionale.
Si tratta di un’area di intervento da condividere, costruire e sperimentare in una ottica di forte condivisione e di benchmarking con le migliori prassi ed esperienze maturate in ambito europeo.
Come precisa sempre il Programma operativo infatti, “…Si tratta di azioni che si realizzano attraverso la mobilitazione di un insieme ampio e diversificato di strumenti dalle caratteristiche relativamente innovative che includono: interventi di ricerca azione nell’area dei servizi innovativi per l’inserimento lavorativo di persone molto svantaggiate; interventi di presa in carico multi professionale finalizzate all’inclusione lavorativa e/o abilitazione sociale dei soggetti a forte rischio di esclusione sociale o di marginalità sociale; la sperimentazione di modelli organizzativi e/o di governance territoriali finalizzati a promuovere e sviluppare politiche integrate e coordinate dei servizi attivi in materia di inclusione sociale e avviamento al lavoro...”.
Come detto, simili azioni non possono che alimentarsi anche grazie ad un forte investimento in termini di cooperazione e scambio a livello provinciale e regionale, e di confronto con le politiche sviluppate a livello europeo.
Inoltre, “…al fine di migliorare ulteriormente le policy attuate sul territorio provinciale, nel corso dell’implementazione del Programma operativo verranno effettuate specifiche valutazioni sugli interventi di innovazione sociale attuati, allo scopo di misurarne l’efficacia e l’efficienza. Nel piano di valutazione del Programma operativo verrà definita nel dettaglio la metodologia di valutazione adottata, anche nell’ottica di assicurare che le pratiche di maggior successo possano essere oggetto di mainstreaming…”.
Il Programma operativo precisa infine che “...Con riferimento al contributo delle azioni dell’Asse prioritario 2, e all’attuazione degli obiettivi tematici da 1 a 7 dell’articolo 9 primo comma del regolamento n. 1303/2013 - Disposizioni comuni -, si evidenzia ... come gli interventi a sostegno dell’innovazione sociale
... rappresentino un valore aggiunto per il conseguimento dell’obiettivo tematico 1 “rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione”.
Le trasformazioni economiche e sociali che stiamo attraversando sono all’origine di una fragilizzazione dei percorsi esistenziali e di una frammentazione delle comunità. Si diffondono infatti situazioni di ‘esclusione’ anche in presenza di lavoro e aumentano condizioni di insicurezza e di precarietà a causa di percorsi lavorativi discontinui.
Quanto premesso giustifica l'attuazione di una azione progettuale di ricerca azione. Nello svolgimento di tale progetto, l’Aggiudicatario dovrà prendere in considerazione quelle variabili che possono influenzare situazioni di esclusione lavorativa, esclusione che influenza anche quella sociale.
La proposta deve pertanto comprendere lo studio, l’approfondimento e l’implementazione di modelli innovativi che rispondono ai nuovi bisogni organizzativi e mirano a garantire uguaglianza e piena partecipazione di lavoratori e lavoratrici nel loro contesto lavorativo di riferimento.
All’Aggiudicatario viene inoltre richiesto, a partire dall’analisi di best practices realizzate in contesti nazionali ed internazionali, di proporre modelli di intervento da condividere con l’insieme degli attori interessati nei settori suscettibili di innovazione sociale e di supportare l’Amministrazione nella messa a punto e nella gestione di percorsi volti a creare una cultura sostenibile e a produrre pratiche di innovazione sociale.
Il progetto deve infine garantire un impatto economico e sociale sul territorio locale, sia in contesti pubblici che in contesti privati. In questo, un ruolo significativo deve essere giocato dalla possibilità di creare reti (network) tra stakeholder differenti di condivisione di buone pratiche, politiche e azioni volte a rafforzare l’inclusione lavorativa e il suo effetto sulla coesione sociale.
ART. 1 Oggetto e finalità
1. I servizi richiesti con la procedura cui il presente capitolato si riferisce si sostanziano nell’attuazione di un progetto di ricerca-azione denominato: “INNOVAZIONE SOCIALE E INCLUSIONE IN CONTESTI LAVORATIVI”.
Il progetto richiamato si suddivide nelle seguenti fasi RICERCA
• Costituzione di un tavolo di condivisione e di regia;
• Realizzazione di una indagine sui fabbisogni di intervento a favore dei soggetti portatori di svantaggio sociale e lavorativo a livello provinciale;
• Individuazione di best practices a livello europeo;
• Conoscenza ed approfondimento delle delle best practices individuate;
• Modellizzazione di più modelli di intervento condivisi che risultino proponibili a livello locale;
AZIONE
• Sperimentazione dei modelli di intervento progettati;
• Valutazione dei risultati delle sperimentazioni condotte;
• Revisione dei modelli di intervento prefigurati e sperimentati alla luce dei risultati della valutazione;
• Definizione di modelli definitivamente validati e proponibili;
• Disseminazione e diffusione delle logiche e dei contenuti dei modelli individuati e sperimentati.
2. La finalità dell’azione progettuale da attuare è duplice, come tipico dei modelli di ricerca-azione, ovvero quella di produrre CONOSCENZA (sui problemi da affrontare, sulle soluzioni adottate in altri contesti esemplari, sui punti di forza e di debolezza di tali soluzioni, ecc.) da parte degli stakeholders del sistema e da parte degli operatori dello stesso e contestualmente produrre anche CAMBIAMENTO (nei Tool Kit di modelli di intervento che possono essere adottati dai decisori, nelle metodologie di intervento, nelle pratiche di azione) in direzione di costruire degli strumenti EFFICACI PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E PROFESSIONALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI.
3. Con l’attuazione dell’intervento descritto dovranno essere valorizzati i metodi e gli strumenti dell’INNOVAZIONE SOCIALE anche mediante il confronto con modelli a livello europeo.
4. In particolare, in considerazione delle priorità evidenziate e degli specifici risultati attesi all’interno degli obiettivi tematici perseguiti con il Programma Operativo FSE nella programmazione 2014-2020, i Servizi dovranno prioritariamente confrontarsi con le sfide emergenti dalle seguenti policy:
⮚ politiche sociali: con particolare riferimento ai dispositivi di supporto organizzativo finalizzati all’inclusione lavorativa di soggetti a rischio di emarginazione.
⮚ politiche attive del lavoro: con particolare attenzione ai servizi e alle misure volte a favorire l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro delle categorie di soggetti a rischio di emarginazione,
compreso il supporto all’auto-imprenditorialità e – per le donne – la conciliazione tra vita professionale e famigliari attraverso una serie di azioni di studio, di analisi e di sperimentazioni.
5. Le azioni che andranno a comporre il progetto di cui al presente capitolato acquisiranno natura e caratteristiche complesse, legate ad una variegata e plurale tipologia di interventi richiesti:
⮚ interventi di studio e sperimentazione, volti all’individuazione e alla verifica di modelli innovativi a favore dell’inclusione lavorativa di soggetti a rischio di discriminazione;
⮚ azioni di costituzione di un partenariato pubblico-privato che coinvolga stakeholder differenti (pubblica amministrazione, università, organizzazioni, imprese e cittadini) per lo sviluppo di modelli innovativi e scambio di buone pratiche;
⮚ interventi di progettazione, realizzazione e valutazione di sperimentazioni territoriali (progetti pilota) di metodologie innovative di intervento diretto. Sperimentazione di modelli organizzativi e/o di governance territoriale finalizzati a promuovere e sviluppare politiche integrate e coordinate di servizi attivi in materia di inclusione lavorativa in contesti organizzativi;
⮚ attività di sostegno all'apprendimento volti a migliorare le competenze manageriali nell’ambito dell’innovazione sociale e volti alla diffusione di approcci attenti all’introduzione di pratiche di innovazione sociale e valorizzazione delle diversità nei contesti lavorativi;
⮚ modellizzazione di soluzioni innovative che, anche attraverso l’impiego di tecnologie ICT, siano finalizzate da un lato ad accrescere la produttività, a migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi offerti e dall’altra ad incrementare il senso di appartenenza e partecipazione ai processi di cambiamento;
⮚ attività di disseminazione pubblica dei risultati conseguiti dal progetto attraverso la realizzazione di convegni/workshop/seminari efficaci, sia in itinere sia in fase finale di progetto.
ART. 2 Descrizione dei servizi e prodotti richiesti e condizioni di espletamento delle attività.
1. Il dettaglio dei servizi indicati all'articolo 1) è esplicitato di seguito, per ciascun punto:
1.1. RICERCA
1.1.1. Costituzione di un tavolo di condivisione e di regia.
Prima dell'avvio concreto delle azioni di ricerca, l'affidatario dovrà costituire, d'intesa con l'Amministrazione provinciale, un tavolo di regia di tutte le azioni progettuali. Detto tavolo dovrà essere composto almeno da
2 rappresentanti di amministrazioni pubbliche e da almeno 2 rappresentanti di realtà private e del terzo settore. L'affidatario assicurerà il coordinamento e l'accompagnamento scientifico e metodologico ai lavori del tavolo. Il tavolo si riunirà bimensilmente per l'intera durata del progetto. L'Affidatario condividerà con il tavolo gli ambiti da analizzare, le best practices da approfondire, le direzioni della modellizazzione e
sperimentazione nonché le metodologie per la validazione e disseminazione delle esperienze maturate.
1.1.2. Realizzazione di una indagine sui fabbisogni di intervento a favore dei soggetti portatori di svantaggio sociale e lavorativo a livello provinciale.
Sulla base di quanto condiviso in sede di affidamento progettuale e delle azioni operative decise dal tavolo di condivisione l'affidaraio opererà una indagine indirizzata alla conoscenza di quelli che sono i maggiori elementi di problematicità riscontrabili in provincia di Trento, di quelle che sono le percezioni degli attori del sistema economico e sociale e su quali possano essere le direzioni in cui operare in chiave di miglioramento e sviluppo di azioni sistematiche ed innovative.
1.1.3 Individuazione di best practices a livello europeo.
In ragione di quelle che vengono individuate quali piste di possibile sviluppo a livello provinciale degli interventi, delle metodologie o dei dispositivi per favorire l'nclusione lavorativa dei soggetti target del progetto, il soggetto affidatario individuerà almeno 6 best practices a livello europeo che risultinio “esemplari” per l'evoluzione della realtà provinciale in chiave di innovatività
1.1.4 Conoscenza ed approfondimento delle delle best practices individuate.
Individuate le best practices da approfondire, queste vengono presentate e analizzate dal tavolo di condivisione, individuandone i profili di significatività o esemplarità per agire in termini di innovazione della realtà provinciale. Il soggetto affidatario accompagna tale processo di analisi e approfondimento conoscitivo con delle unità di supporto e di supervisione scientifico metodologica.
1.1.4. Modellizzazione di più modelli di intervento condivisi che risultino proponibili a livello locale.
Sviluppata l'analisi di cui al punto precedente l'affidatario del progetto definirà compiutamente almeno due modelli di intervento sperimentabili a livello locale. Tali modelli dovranno essere concordati con il tavolo di condivisione prima di essere sperimentati.
1.2. AZIONE
1.2.1. Sperimentazione dei modelli di intervento progettati.
I modelli definiti e condivisi durante la fase precedente devono essere sperimentati in ambito di sistema locale. L'affidatario garantirà tutte le risorse professionalie d operative per realizzare tale fase, coinvolgendo gli operatori del tavolo e altri operatori del terriotorio.
1.2.2. Valutazione dei risultati delle sperimentazioni condotte.
Grazie all'apporto metodologico ed operativo del Soggetto affidatario, le pratiche sperimentate verranno valutate in termini di risultati imemdiati e di prospettive di impatto a medio/lungo termine. I risultati della valutazione saranno discussi e condivisi dal tavolo di coordinamento.
1.2.3 Revisione dei modelli di intervento prefigurati e sperimentati alla luce dei risultati della valutazione.
I risultati della valutazione condotta saranno utilizzati per “rivedere” i modelli di intervento sperimentati, garantendone la massima efficacia in ragione della finalità di garantire inclusione lavorativo-sociale di forte valore aggiunto. Ovviamente le fasi di revisione saranno curate dai referenti scientifici del Soggetto affidatario.
1.2.4. Definizione di modelli definitivamente validati e proponibili.
I modelli rivisti a seguito dell'azione di cui al punto precedente devono essere discussi coinvolgendo gli attori del sistema, acquisendo ulteriore condivisione, apprendimento ed apprezzamento.
1.2.5. Disseminazione e diffusione delle logiche e dei contenuti dei modelli individuati e sperimentati.
I modelli definiti e i risultati delle pratiche maturate devono essere disseminati attraverso più strumenti di comunicazione e diffusione, fra cui alcune pubblicazioni, anche web di sensibilizazzione e la stesura/pubblicazione di linee guida operative per i decison makers.
2. Gli obiettivi dell'intervento di ricerca azione descritto sono i seguenti:
a) lo sviluppo e l’implementazione di modelli organizzativi e gestionali innovativi finalizzati a migliorare l’occupabilità e l’inclusione negli ambienti lavorativi;
b) il potenziamento dello scambio di buone pratiche tra organismi pubblici e privati sul territorio con la finalità di individuare soluzioni appropriate ai nuovi bisogni organizzativi e di valorizzare delle potenzialità del territorio attraverso l’apprendimento reciproco e un’azione coordinata e congiunta;
c) la sensibilizzazione territoriale sulle potenzialità che possono derivare da interventi di innovazione sociale;
d) l’Individuazione e l’implementazione di politiche attive innovative e l’elaborazione di linee guida a supporto dei decision makers per il rafforzamento dell’inclusione lavorativa e sociale;
e) il coinvolgimento della cittadinanza negli eventi di disseminazione dei risultati del progetto, attraverso approcci partecipativi, per evitare che i risultati rimangano circoscritti all’ambito manageriale e accademico, favorendo quindi un positivo allineamento con i bisogni dei cittadini e delle istituzioni;
f) il trasferimento e la capitalizzazione delle esperienze, compreso il trasferimento e la valorizzazione dell’innovazione tecnologica, organizzativa e sociale;
3. Per l'attuazione delle operazioni di cui al presente capitolato l'Amministrazione provinciale prevede l'erogazione di corrispettivi per un importo complessivo, che costituisce la base della procedura a cui il presente capitolato si riferisce, pari a 150.000,00 Euro (al netto di IVA), per l'intera durata del progetto.
4. Le operazioni di cui al precedente paragrafo 1.2.5. “Disseminazione e diffusione delle logiche e dei contenuti dei modelli individuati e sperimentati” dovranno essere attuate dal Soggetto affidatario sotto la stretta supervisione dell'Amministrazione provinciale che si farà carico di
rimborsare a piè di lista gli oneri allo scopo sostenuti. Il valore di tali rimborsi non concorre alla definizione del valore “base di procedura”.
5. Analogamente per le operazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.4” Conoscenza ed approfondimento delle delle best practices individuate”, nella mirura in cui diano luogo a costi per azioni di interpretariato e traduzione in simultanea, viaggio, vitto e alloggio dei componenti il tavolo di coordinamento nel corso di visite di approfondimento di analisi all'estero. Anche tali oneri non sono ricompresi nel valore base della procedura e verranno rimborsati a costi reali al Soggetto Affidatario.
6. L’attività lavorativa dell’affidatario verrà esperita in assenza di quella del committente e pertanto la stazione appaltante non ha provveduto alla redazione del DUVRI in quanto non esistono rischi di interferenza e pertanto i costi della sicurezza di cui all’art. 26 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, sono pari a zero.
ART. 3 Obblighi a carico dell’affidatario.
1. Tutte le attività che faranno riferimento alle funzioni appaltate dovranno essere realizzate entro i termini di volta in volta per iscritto concordati con
– e/o indicati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli descritti nel precedente articolo 2 del presente Capitolato Tecnico - Amministrativo Speciale d’Appalto.
2. L’affidatario sarà tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme vigenti pena la risoluzione, da parte della Provincia autonoma di Trento (di seguito, anche Provincia) dello stesso Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.
3. L’affidatario si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Provincia, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il soggetto affidatario nello svolgimento del servizio dovrà:
◦ prevedere la partecipazione alle riunioni di coordinamento delle attività presso l’Amministrazione appaltante;
◦ tener conto della possibilità di variazione dei temi proposti in relazione all’emergere di argomenti nuovi o per i quali, in accordo con il committente, si rilevi una priorità rispetto a quelli previsti;
◦ garantire risorse umane adeguate, in termini quantitativi e qualitativi, in possesso di competenze rispondenti alle caratteristiche delle diverse funzioni richieste;
◦ utilizzare tutti i gli applicativi e/o dispositivi informatici secondo le norme di gestione e manutenzione del sistema informatico provinciale, sottostando alle indicazioni che verranno fornite in sede di realizzazione dalla committenza;
◦ redigere bimestralmente una relazione sull’attività svolta, con elencazione delle varie fasi attivate, queste relazioni costituiscono la base per gli stati d’avanzamento bimestrali di cui al successivo Art. 13;
◦ dell'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni che dovrebbero essere affidate nel corso dell'esecuzione del presente contratto alle medesime condizioni stabilite nell'offerta entro il limite del 20% dell'importo originario del contratto secondo quanto previsto dall'art.29 della L.P.23/90.
6. Sono a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
7. L’affidatario si obbliga, sin d’ora, a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione del Contratto che dovessero essere impartite dalla Provincia.
8. L’affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla Provincia di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
9. L’affidatario dovrà predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio richiesti, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza.
10. L’affidatario si obbliga a comunicare preventivamente alla Provincia eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro coinvolto nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente tali variazioni ed i nominativi delle nuove risorse professionali individuate. Le variazioni sono autorizzate dalla Provincia sulla base dei curricula vitae trasmessi a tal fine dall'affidatario. I nuovi componenti del gruppo di lavoro devono possedere requisiti equivalenti a quelli posseduti dalle corrispondenti figure professionali indicate in sede di offerta tecnica.
11. L’affidatario, al fine di un’ottima ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l’onere di fornire mezzi, materiali e macchinari, mano d’opera, prestazioni e quanto altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nel presente Capitolato, nonché alle istruzioni fornite dal Committente. L’affidatario avrà accesso ai locali ed alla documentazione dell’Amministrazione aggiudicatrice solo dietro autorizzazione dal Committente.
12. I professionisti impiegati dall’affidatario sono tenuti ad osservare un contegno adeguato al rispetto delle attività lavorative che vi si svolgono.
13. Su istanza dell’Amministrazione aggiudicatrice, laddove i suddetti professionisti non adottino il comportamento ritenuto funzionale al servizio
oggetto del presente Capitolato, l’affidatario dovrà provvedere di conseguenza, eventualmente allontanando e sostituendo le persone non ritenute idonee dall’Amministrazione aggiudicatrice allo svolgimento dei compiti - con altro personale con requisiti di valore analogo rispetto a quello sostituito.
14. Nel caso in cui l’affidatario sia Raggruppamento Temporaneo di Imprese o sia Consorzio, la Provincia in ogni momento potrà richiedere all’affidatario stesso la verifica del rispetto di quanto dichiarato in sede di Gara circa le parti del servizio da eseguirsi da parte di ogni singola Impresa. Nel caso in cui la Provincia accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente eseguito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o dal Consorzio, la Provincia potrà esigere il pronto ripristino degli impegni assunti in sede di Gara, salva l’applicazione della penale di cui al successivo Art. 27.
15. L’affidatario deve espletare il servizio con organizzazione autonoma, impiegando personale soltanto da esso dipendente, e/o propri soci, e/o collaboratori pena la risoluzione del contratto.
16. Luogo principale di prestazione del servizio è il territorio della Provincia autonoma di Trento, ferma restando la possibilità di individuare ulteriori attività, funzionali rispetto al servizio, che richiedano la presenza in diverse sedi.
17. Conformemente a quanto previsto dall’Art. 18 lettera U) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il personale occupato dall’affidatario dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori saranno tenuti ad esporre sempre detta tessera di riconoscimento.
18. L’espletamento del servizio dovrà prevedere il raccordo periodico e sistematico dell’aggiudicatario con i referenti della Provincia autonoma di Trento responsabili dell’attuazione e rendicontazione delle attività di trattasi.
ART. 4 Risorse professionali per l’espletamento del servizio.
Per l’espletamento delle varie attività richieste nel presente Capitolato l’Aggiudicatario dovrà servirsi di personale qualificato, in particolare sarà richiesta la disponibilità di un numero di risorse professionali per Figura Professionale che saranno poi impegnate sulle varie attività.
Nello specifico si richiede di mettere a disposizione complessivamente almeno
5 risorse professionali, suddivise per funzione per un totale di 500 giornate/uomo per 18 mesi di attività, come riportato nella seguente tabella:
Num. | FIGURA PROFESSIONALE |
1 | Coordinatore/trice generale di progetto il cui curriculum deve esibire esperienze di supporto e/o coordinamento di progetti di ricerca applicata in ambito nazionale ed europeo e competenze di gestione di gruppi, formazione e comunicazione |
3 | Esperti/e in ricerca-azione con esperienze nell’area di ricerca in cui gravita il progetto. Gli/Le esperti/e devono esibire esperienza nelle scienze sociali e umane, e nell’utilizzo di ICT per azioni di innovazione sociale. I curricula degli/lle esperti/e devono inoltre esibire collaborazioni a progetti di ricerca nazionali e europei. |
1 | Esperto/a junior e facilitatore di processo di ricerca-azione con esperienze di gestione di gruppi (pilota) e conoscenza di processi e modelli organizzativi. |
con riferimento alle attività professionali richieste nell'art. 2 del presente Capitolato (indicativamente stimate in 550 giornate/uomo) i costi vanno commisurati in giornate uomo di otto ore lavorative, indicando con riferimento alla professionalità richiesta i rispettivi impegni di lavoro (in giornate/uomo) secondo l’articolazione riportata nella seguente tabella:
FIGURA PROFESSIONALE FIGURE MINIME RICHIESTE | GIORNATE UOMO COMPLESSIVE PER I 24 MESI DI ATTIVTÀ |
Coordinamento generale di progetto – 1 figura | 120 |
Esperti Senior – 2 figure | 280 |
Esperto Junior - 1 figura | 150 |
TOTALE | 550 |
ART. 5 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.
1. L’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto è regolata, in via gradata:
- dalle clausole del presente Capitolato Tecnico – Amministrativo Speciale d’Appalto e quindi dalle disposizioni qui contenute o espressamente richiamate nonché dalla Legge Provinciale 23/90 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione delle legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”, per quanto applicabile;
- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per quanto applicabile;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Le clausole del Contratto saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi anche peggiorative per l’affidatario, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. Nel caso in cui una o più previsioni del Contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Contratto stesso.
5. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del Contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente Contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
ART. 6 Documenti che fanno parte del contratto.
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
❑ il presente Capitolato Tecnico Amministrativo Speciale d’Appalto e i suoi allegati;
❑ l'offerta tecnica ed economica della Ditta assuntrice corredata di tutta la documentazione indicata nell'Allegato 1 “Parametri e Criteri di valutazione delle offerte” al Bando integrale di gara.
2. Il contratto è stipulato a norma della L.P. 23/90.
ART. 7 Durata del contratto.
1. Il Servizio avrà inizio a decorrere dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di consegna anticipata del servizio, e avrà durata pari a mesi 18 (diciotto).
2. La Provincia autonoma di Trento si riserva la facoltà di consegna anticipata del Servizio, nelle more della stipula del contratto e previa verifica dei requisiti in capo all’affidatario.
ART. 8 Importo del contratto.
1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente Capitolato Tecnico Amministrativo Speciale d’Appalto, si intende offerto dall’affidatario, in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. I costi dei servizi di viaggio e accomodation e delle eventuali spese di interpretariato o traduzione in simultanea nonché di disseminazione dei risultati, non fanno parte del valore base di procedura e quindi non sono ricompresi nel contratto.
ART. 9 Direttore dell’esecuzione del contratto.
1. La Provincia prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.
ART. 10 Avvio dell’esecuzione del contratto.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
ART. 11 Sospensione dell'esecuzione del contratto
Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 12 Varianti contrattuali.
1. Per la disciplina delle varianti introdotte dalla stazione appaltante si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’affidatario, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 106 del del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
ART. 13 PAGAMENTI.
1. La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo delle attività e servizi resi, fatto salvo quanto previsto all’art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subaffidatario, come segue:
❑ una o più quote per un importo che copra il 85% del finanziamento complessivo, sulla base di stati di avanzamento bimestrali delle attività svolte;
❑ il saldo del 15% al termine di tutte le attività dell'anno di riferimento sulla base di una relazione finale che dia conto del percorso tecnico realizzato, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate e delle giornate uomo effettivamente utilizzate.
2. Per ciascuna Linea, i pagamenti saranno effettuati previo accertamento da parte della stazione appaltante della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L’accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell’affidatario.
3. La stazione appaltante provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
4. L’importo del Contratto potrà essere proporzionalmente ridotto in ragione di minori prestazioni rispetto a quelle quantificate.
5. La fatturazione dei corrispettivi previsti nel presente art. 13, avrà luogo alla scadenza di ogni bimestre, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione da parte della Stazione appaltante.
6. In conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione dei corrispettivi dovrà corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni del’art. 15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’affidatario al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
8. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite successivamente all’emissione del certificato di conformità definitivo.
9. I rimborsi delle spese sostenute e rendicontate a costi reali, relative ai costi di viaggio, vitto e alloggio, spese di interpretariato e traduzione simultanea nonché di disseminazione dei risultati verranno rimborsati entro 30 giorni dalla presentazione dei relativi consuntivi di spesa e previo verifica da parte della Provincia autonoma di Trento. La Provincia medesima impartirà specifiche indicazioni relativamente a dette spese: quali le modalità di assunzione, le fattispecie riconoscibili e limiti ammissibili, nonché le modalità di rendicontazione delle stesse.
ART. 14 Controlli sull’esecuzione del contratto.
1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’affidatario, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzierà le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’affidatario sarà chiamato a rispondere all’amministrazione, nei tempi e nei modi da
essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
4. La stazione appaltante, al fine di rimborsare a costi reali le spese relative ai costi di viaggio, vitto e alloggio, spese di interpretariato e traduzione simultanea nonché di disseminazion dei risultati del progetto verificherà i rendiconti prodotti. Qualora emergesse una non conformità rispetto alle indicazioni impartite al comma 9 del precedente articolo 13 procederà con la riduzione di tali rimborsi in relazione alle non conformità rilevate.
ART. 15 Fallimento e altre vicende soggettive dell’affidatario.
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’affidatario, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’affidatario al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
ART. 16 Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’affidatario intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
ART. 17 SUBAFFIDAMENTO.
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subaffidamento del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo indicato nell’offerta.
2. L’affidatario, al fine di poter procedere al subaffidamento, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell’autorizzazione al subaffidamento e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subaffidamento non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta. In particolare, al momento del deposito del contratto di subaffidamento presso la Stazione appaltante l'affidatario dovrà trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subaffidatario dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subaffidata nonché la dichiarazione del subaffidatario attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subaffidatario della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’affidatario, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 13.
ART. 18 Tutela dei lavoratori
1. L'affidatario e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L’affidatario è obbligato in solido con l’eventuale subaffidatario a corrispondere ai lavoratori del subaffidatario medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all’effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.
ART. 19 Condizioni economico-normative da Applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'esecuzione
1. L'Affidatario deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'Affidatario deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'affidatario non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.
ART. 20 Imposizione di manodopera in caso di cambio del contratto
1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall’art. 32 della legge provinciale
n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia di riassunzione del personale precedentemente impiegato nell'affidamento dal CCNL applicato dall’affidatario, in caso di cambio di gestione dell’affidamento, si stabilisce per l’Affidatario l’obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell’affidamento. A tale proposito l’Affidatario e le suddette organizzazioni sindacali hanno l’obbligo di incontrarsi preventivamente all’inizio delle attività del nuovo contratto. Entro 2 (due) settimane dall’incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato all’Amministrazione. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l’altro, l’Affidatario indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nel contratto.
2. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente contratto 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto, nell’Allegato – elenco del personale, ove è recato l’elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
3. L’Affidatario, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuta a trasmettere all’Amministrazione, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale in forza, impiegato in questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della sua scadenza naturale.
ART. 21 SICUREZZA
1. L’Affidatario s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.
3. L’Affidatario s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-
sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L’Affidatario s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
5. Ai fini dell’osservanza della normativa di cui ai precedenti commi, l’Affidatario si impegna sin d’ora a:
a) collaborare con la Provincia in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove sarà eseguita la fornitura;
b) comunicare alla Provincia, entro 20 (venti) giorni di calendario dalla data di stipula del Contratto, gli eventuali rischi specifici derivanti dall’esecuzione del servizio.
6. L’Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
ART. 22 Elezione di domicilio dell’affidatario
L’affidatario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel presente contratto.
ART. 23 Proprietà dei prodotti, brevetti industriali e diritti d’autore
1. Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva della Provincia autonoma di Trento.
2. L’Affidatario dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l’esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l’utilizzazione nel modo e nel tempo.
3. L’Affidatario assume ogni responsabilità conseguente all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
4. Qualora venga promossa nei confronti della Provincia una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti rispetto a quanto fornito dall’Affidatario, quest’ultimo si obbliga a manlevare e tenere indenne la Provincia, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i
danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Provincia.
5. La Provincia si impegna ad informare prontamente l’Affidatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l’affidatario riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’Affidatario.
ART. 24 Riservatezza e trattamento dei dati.
1. Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’Affidatario potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.
2. L’Affidatario pertanto, ai sensi dell’art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L’Affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:
- rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell’accesso ai dati;
- adottare le misure occorrenti per facilitare l’esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs n. 196/2003 e garantirne il rispetto;
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.
5. La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.
6. L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. L’obbligo di cui ai precedenti commi non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
7. L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, lLa Provincia avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
8. L’Affidatario si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del contratto o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso.
9. La Ditta aggiudicatrice dovrà presentare un piano per il trattamento e la sicurezza dei dati.
ART. 25 CAUZIONE.
Non è richiesta alcuna cauzione, ne provvisoria ne definitiva.
ART. 26 Obblighi assicurativi.
1. L'Affidatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività del presente Contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.
2. In relazione a quanto sopra, l'Affidatario o si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione
appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto.
3. L'Affidatario sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
ART. 27 PENALI.
1. In caso di mancato rispetto dei tempi stabiliti dal presente Capitolato Tecnico Amministrativo Speciale d’Appalto o dalla documentazione allo stesso allegata, ovvero di volta in volta indicati e/o concordati con la Provincia autonoma di Trento per la realizzazione delle singole attività, la Provincia provvederà a mettere formalmente in mora tramite comunicazione inviata via PEC l’Affidatario, fissando contestualmente un termine non inferiore ai 3 (tre) giorni lavorativi, entro il quale adempiere all’obbligazione. Scaduto tale termine la Committenza potrà procedere ad applicare nei confronti dell’affidatario una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5% del valore dell’attività richiesta e fino al raggiungimento del 10% del valore medesimo, fermo restando, in caso di ritardo superiore ai 15 (quindici) giorni di calendario, il diritto della stessa di fare eseguire tutta o parte del servizio o della fornitura a terzi in danno dell’affidatario e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.
2. Nel caso in cui la Provincia accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente eseguito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o dal Consorzio, di cui all’Art 3 lettera j) l’Amministrazione potrà procedere ad applicare nei confronti dell’affidatario una penale sino ad un valore pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni singola attività e per ogni violazione riscontrata.
3. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell’importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
4. L'Amministrazione procede alla contestazione scritta delle infrazioni tramite comunicazione inviata via PEC all'affidatario. L’affidatario deve rispondere per iscritto ai rilievi entro 20 giorni dal ricevimento degli stessi. L'Amministrazione, verificata la persistenza degli inadempimenti ed acquisite le contro deduzioni in merito dell’affidatario, si riserva di applicare penali la cui misura è motivatamente stabilita in relazione all’entità dell’inadempimento, fino al valore massimo di cui ai precedenti commi, fatta salva l’applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare all'Amministrazione a causa dell’inadempimento stesso.
5. La Provincia potrà compensare, nel rispetto della normativa fiscale, i
crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’affidatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all’affidatario medesimo, senza bisogno di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ART. 28 Risoluzione del contratto.
1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Salva la risoluzione per inadempimento di cui al precedente comma 1, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’affidatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
x. xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione del servizio;
c. subappalto non autorizzato;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del presente capitolato;
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’affidatario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 14, comma 3, del presente capitolato;
g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 27, comma 3, del presente capitolato;
h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
l. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
m. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
n. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
o. nel caso in cui gli inadempimenti delle prestazioni contrattuali da parte dell’affidatario diano luogo all’applicazione di penali da parte della Provincia per più di due volte e per un ammontare complessivo pari ad almeno il 10% del valore dei servizi annuali, nel xxxxx xx 00 (xxxxxx) mesi;
p. nel caso in cui si accerti la diffusione o vendita a terzi, da parte dell’Affidatario, di dati e/o informazioni di qualsiasi genere inerenti l'oggetto del presente appalto, ogni altra informazione che sia venuta in possesso dell’affidatario riguardante la Provincia e per tutto ciò che sia in difformità da quanto stabilito nel D.Lgs. 196/2003;
q. negli altri casi di cui agli articoli 14 e 34.
3. I casi elencati saranno contestati all’Affidatario mediante lettera raccomandata A/R o mediante PEC previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, assegnando alla medesima un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa abbia risposto, la Committente dispone la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione riservandosi di agire nelle opportune sedi per il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni occorsi.
4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Affidatario di qualsivoglia natura.
5. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’Affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
6. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui la Provincia, per gravi e ripetute inadempienze dell’Affidatario nei confronti della Provincia medesima, si vedesse obbligata a risolvere il Contratto, avrà il diritto di applicare una penale equivalente al 10% dell’importo contrattuale, nonché di procedere nei confronti dell’affidatario per il risarcimento del maggior danno.
ART. 29 – RECESSO.
Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 30 Definizione delle controversie.
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Provincia e l’affidatario, che non si siano potute definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione del Contratto che al termine del Contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
ART. 31 Tracciabilità dei flussi finanziari.
1. L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 32 Spese contrattuali.
Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, xxxxx, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.
ART. 33 Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o
Consip
1. La stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’Affidatario, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all’Affidatario le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.
ART. 34 Disposizioni Anticorruzione.
Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione
appaltante”) e visibile sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 35 Clausola finale.
1. Qualunque modifica al Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Provincia non costituirà in nessun caso rinuncia ai diritti allo stesso spettanti che il medesimo si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del Contratto prevarranno su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
4. L’Affidatario, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.