COMUNE DI ZUGLIANO PROVINCIA DI VICENZA
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COMUNE DI ZUGLIANO PROVINCIA DI VICENZA
Piano di Lottizzazione
di iniziativa privata denominato
“MACULAN - ZOPPELLO”
SCHEMA DI CONVENZIONE
Arch. XXXXXXXX XXXXXX Xxx Xxxxx 00 XXXXXXXX (XX)
N. Rep. N. Racc.
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE
DENOMINATO "MACULAN - ZOPPELLO"
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2015, il giorno del mese di
In , nel mio studio in Via .
Avanti a me Notaio in , iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di e
,
SONO PRESENTI I SIGNORI
- , nata a ( ) il giorno , domiciliata per la carica in Xxxxxxxx (XX), Xxx Xxxx x. 00, presso il Palazzo Municipale,
la quale interviene in rappresentanza del:
- "COMUNE DI ZUGLIANO", con sede in Xxxxxxxx (XX), Xxx Xxxx x. 00, codice fiscale - Partita Iva: 00236130241,
nella sua qualità di Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata, Attività Economiche del Comune di Zugliano,
abilitata alla stipula del presente atto per conto del Comune di Zugliano, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera C) e 109, comma secondo, del D.Lgs. 18 (diciotto) agosto 2000 (duemila) n. 267, nonché autorizzata con atto di conferimento di incarico del Sindaco in data - N. di Prot., ed in attuazione della Delibera della Giunta Comunale N. del
, esecutiva ai sensi di legge, che, in copia conforme all'originale, si allega sub A) al presente atto, omessane la lettura per volontà delle parti che ne hanno i requisiti di legge, nel seguito del presente atto denominato semplicemente
"Comune";
- Sig. XXXXXXX XXXXXXXX, nato a Zugliano (VI) il 17/05/1925, codice fiscale: XXX XXX 00X00 X000X, residente a Xxxxxxxx (XX) xx Xxx X. Xxxxxxxxx x. 0;
- Sig. XXXXXXX XXXXXXXXXXX, nato a Zugliano (VI) il 01/09/1954, codice fiscale: XXX XXX 00X00 X000X, residente a Xxxx (XX) xx xxx Xxxxxxx x. 0;
- Sig. XXXXXXX XXXXXXX, nato a Zugliano (VI) il 17/12/1948, codice fiscale: XXX XXX 00X00 X000X, residente ad Xxxxxxxxx
(XX) xx xxx Xxxxx x. 00;
- Sig.ra MACULAN SANTA ROSA, nata ad Arcugnano (VI) il 18/09/1951, codice fiscale: XXX XXX 00X00 X000X, residente ad Xxxxxxxxx (XX) xx xxx Xxxxxxxxxx x. 00;
- Sig.xx XXXXXXXX XXXXXXXXX, nata a Zugliano (VI) il 29/12/1956, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X, residente a Xxxxxxx (XX) xxx X. Xxxx x. 00;
- Sig.xx XXXXXXXX XXXXXXXX, nata a Zugliano (VI) il 13/11/1930, codice fiscale: XXX XXX 00X00 X000X, residente a Xxxxxxxx (XX) xx xxx Xx Xxxx x. 00, qui rappresentata dalla Sig.ra XXXXXXXX XXXXXXXXX in qualità di procuratrice, in virtù dell'atto redatto dal notaio xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxx in data 14/03/2014 Rep. n. 65.888 Racc. n. 14.848;
- Sig. XXXXXXXX XXXXX, nato a Zugliano (VI) il 11/02/1959, codice fiscale: XXX XXX 00X00 X000X, residente a Xxxx (XX) xx xxx X. Xxxxxx x. 00;
che nel prosieguo dell'atto verranno denominati per brevità
"Ditta Attuatrice";
PREMESSO:
1. che in data 29/07/2011, prot. 9145 e successive integrazioni, la Ditta Attuatrice ha presentato istanza presso il Comune di Zugliano per l’ottenimento di Autorizzazione del Piano di Lottizzazione denominato “Maculan - Zoppello” ubicato in via Cà Nova, quale strumento urbanistico attuativo delle previsioni del Piano degli Interventi;
2. che la Ditta Attuatrice è proprietaria degli immobili siti in Comune di Zugliano (VI) così individuati catastalmente:
IN COMUNE DI ZUGLIANO - al Catasto Terreni - Foglio 16 (sedici):
- M.N. | 569 | di | ha | 0.04.71 | Rde. | € 3,53 | Xxx. | € 1,82 |
- M.N. | 571 | di | ha | 0.05.37 | Rde. | € 4,02 | Rae. | € 2,08 |
- M.N. | 606 | di | ha | 0.07.85 | Rde. | € 5,88 | Xxx. | € 3,04 |
- M.N. | 607 | di | ha | 0.11.66 | Rde. | € 8,73 | Xxx. | € 4,52 |
- M.N. | 608 | di | ha | 0.07.84 | Rde. | € 5,87 | Xxx. | € 3,04 |
- M.N. | 609 | di | ha | 0.07.85 | Rde. | € 5,88 | Xxx. | € 3,04 |
Totali ettari 0.45.28 interessati dalla realizzazione del
Piano di | lottizzazione; | ||
3. che | il piano di lottizzazione | è stato approvato | con |
delibera di Giunta Comunale n del , già sopra citata;
•
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4. che gli elaborati del piano di lottizzazione presentati agli atti del Comune di Zugliano in data 29/07/2011, prot. 9145 e successivamente integrati non vengono allegati alla presente convenzione, ma vengono qui di seguito richiamati integralmente (i riferimenti di data e protocollo sono descritti nella deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Piano sopra richiamata):
Tavola n°1: planimetrie;
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Tavola n°2: elenco ditte;
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Tavola n°3: documentazione fotografica;
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Tavola n°4: planimetria generale stato attuale e piano quotato;
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Tavola n°5: dimensionamento zoonizzazione, schema omogeneizzazione dati
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Tavola n°6: planimetria generale stato di progetto con valore di planivolumetrico e piano quotato;
Tavola n°6.1: particolare area verde;
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Tavola n°7: planimetria generale sottoservizi;
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Tavola n°8: schema fognatura e particolari costruttivi:
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Tavola n°9: legge 13 e segnaletica stradale;
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Tavola n°10: sezioni stradali e particolari costruttivi;
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Tavola n°11 Profili longitudinali e trasversali;
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Relazione tecnica illustrativa;
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Computo metrico estimativo;
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Norme tecniche di attuazione;
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Prontuario per la mitigazione ambientale;
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• Studio di Compatibilità idraulica;
•
• Valutazione degli effetti ambientali;
nonché altra documentazione specialistica a corredo della domanda ed acquisita agli atti del Comune, meglio descritta della deliberazione di approvazione del Piano.
5. I dati urbanistici del progetto sono i seguenti: Superficie ambito di intervento mq. 4.528
Superficie territoriale in proprietà mq. 4.528 Superficie a verde pubblico attrezzato mq. 151 Superficie a parcheggio pubblico mq. 248
Volume massimo realizzabile mc. 4.528 Superficie coperta massima realizzabile mq. 1.275 Rapporto di copertura fondiario = 40%
Distanza dalle strade comunali e dai confini come indicato alla tavola n°6 "planimetria generale stato di progetto con valore di planivolumetrico e piano quotato";
6. che con delibera di Giunta Comunale n. del
l’Amministrazione Comunale ha approvato lo schema di convenzione per disciplinare, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n° 11 del 23.04.2004, gli oneri che la Ditta Attuatrice si deve assumere;
TUTTO CIO' PREMESSO
le parti convengono e stipulano quanto segue.
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Art. 1 – Premesse, dichiarazione di proprietà
La premessa costituisce parte integrante della presente
Convenzione.
La Ditta Attuatrice dichiara di essere proprietaria delle aree e degli immobili descritti nella premessa e garantisce al Comune di Zugliano la piena disponibilità e la completa libertà da vincoli e pesi pregiudizievoli.
La Ditta Attuatrice si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione primaria previste nel piano urbanistico secondo quanto indicato negli elaborati di cui alla premessa ed acquisiti agli atti del Comune di Zugliano, ai quali si fa interamente riferimento.
Art. 2 – Attuazione del Piano
Il Piano presentato, con riferimento alle tavole indicate nella premessa ha valore di progetto urbanistico e di progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Le parti danno atto che ai sensi dell’art. 16 c. 2 bis del
D.P.R. n. 380/2001 l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 3 – Opere di urbanizzazione primaria e scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria
1. La Ditta Attuatrice si impegna a realizzare a propria cura e spese tutte le opere di urbanizzazione primaria risultanti
dagli elaborati del piano consistenti in:
- realizzazione nuovo tratto di strada per una superficie di mq. 683;
- realizzazione di nuovi marciapiedi di mq. 257;
- aree a parcheggio pubblico di mq. 248;
- aree a verde pubblico attrezzato di mq. 151;
- inoltre, come descritto negli elaborati, si prevede la sistemazione della strada esistente di accesso alla lottizzazione da via Cà Nova, ubicata fuori dall'ambito di intervento (rif. tavola 5 di progetto).
2. Il costo delle opere di urbanizzazione primaria ammesse a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, giusto quanto indicato dal computo metrico estimativo, è pari ad Euro 165.500,00(centosessantacinquemilacinquecento/00).
3. Il valore di riferimento per lo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria è pari ad un totale di € 165.500,00(centosessantacinquemilacinquecento/00). I valori espressi nella presente Convenzione sono ritenuti congrui dalle parti e si intendono accettati irrevocabilmente.
4. Il quadro economico di spesa ai fini della quantificazione della garanzia finanziaria indicata all’art. 14 compreso di IVA, oneri per la sicurezza, spese tecniche, direzione lavori, collaudo, oneri fiscali, frazionamento e atti notarili è pari ad un importo complessivo di Euro 190.000,00 (centonovantamila/00).
5. L’importo complessivo delle opere di urbanizzazione da
realizzare, pari ad Euro 165.500,00 (centosessantacinquemilacinquecento/00) rimane fisso e definitivo assumendosi la Ditta Attuatrice ogni alea per eventuali oneri anche non previsti o prevedibili e per variazioni dei costi a qualsiasi causa dovuti e ciò anche ai sensi dell'articolo 1469 del Codice Civile. Non è prevista la “revisione prezzi” e i prezzi si intendono fissi ed immutabili per tutti gli adempimenti previsti dalla presente convenzione.
6. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla “Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo” impartita dal Ministero dei lavori pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999).
7. Tutte le opere le cui installazioni comportino l’emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino alcun inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia e alle istruzioni del Ministero dell’ambiente e degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria.
8. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e al vigente Regolamento di Fognatura Consortile.
Art. 4 - Individuazione delle aree destinate a superficie pubblica per opere e standards di urbanizzazione primaria da cedere al Comune di Zugliano
La Ditta Attuatrice si impegna a cedere gratuitamente al Comune di Zugliano secondo le modalità indicate nella presente convenzione, le aree e le opere indicate nelle tavole di progetto allegate al piano di lottizzazione così descritte: Opere di urbanizzazione primaria
- strada di accesso mq. 683;
- marciapiedi mq. 257;
- area a verde pubblico attrezzato mq. 151;
- area a parcheggio pubblico mq. 248;
- fognatura acque meteoriche stradali;
- fognatura acque nere;
- impianto di illuminazione pubblica;
- rete acquedotto;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- rete telefonica;
- rete distribuzione del gas metano;
- segnaletica stradale verticale e orizzontale.
Le aree per urbanizzazione primaria nonché le opere previste dalla convenzione saranno cedute in forma gratuita al Comune non oltre 60 (sessanta) giorni dal collaudo finale delle opere.
Le aree saranno esattamente quantificate e catastalmente individuate a frazionamento effettuato. Si dà atto che le
superfici potranno subire lievi modifiche e contenuti spostamenti in relazione ad eventuali varianti in corso d’opera regolarmente approvate dal Comune di Zugliano, fermo restando che deve essere garantita la superficie minima totale prescritta dalla normativa per il dimensionamento degli standard urbanistici primari derivante dalla somma delle superfici a verde e a parcheggio. Le differenze rispetto ai dati contenuti nella presente convenzione saranno recepite dall’atto notarile di cessione delle aree pubbliche senza che siano necessarie modifiche o integrazioni alla presente Convenzione.
Art. 5 – Monetizzazione aree di urbanizzazione secondaria
Il Piano degli Interventi non prevede la realizzazione e cessione di aree ed opere di urbanizzazione secondaria.
La Ditta Attuatrice, in sostituzione delle aree per opere di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 versa i seguenti importi così quantificati: abitanti n. 30 x 17 mq./abitante = Mq. 510 x Euro 69,00/mq per un importo complessivo pari ad Euro 35.190,00 (trentacinquemilacentonovanta/00) secondo quanto individuato con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 26/08/2013. Il suddetto importo è stato corrisposto dalla Ditta Attuatrice contestualmente alla firma della presente Convenzione, giusto
bonifico bancario - in data - n. CRO.
- a favore della tesoreria comunale di Zugliano.
La Ditta attuatrice riconosce che l’importo è congruamente commisurato all’utilità conseguita dalla Ditta Attuatrice medesima in virtù della mancata cessione e comunque non inferiore all’acquisizione di altre aree simili.
Art. 6 - Anticipazione oneri di urbanizzazione secondaria e conguaglio
La Ditta attuatrice all'atto della firma della Convenzione corrisponderà al Comune la quota pari al 50% (cinquanta per cento) degli oneri di urbanizzazione secondaria calcolati in base al valore tabellare e determinati come segue:
mc. edificabili 4.528 x Euro 9,39 /mc. x 50% (cinquanta per cento) = Euro 21.258,96 (ventunmiladuecentocinquantotto/96).
Il suddetto importo è stato versato a mezzo di bonifico
bancario della
- in data
- n. CRO.
- effettuato dal Signor ditta attuatrice - a favore della tesoreria comunale di Zugliano
Al momento del rilascio dei permessi di costruire per la costruzione dei fabbricati, le ditte richiedenti dovranno corrispondere al Comune il conguaglio degli oneri di urbanizzazione secondaria determinato per differenza tra gli importi tabellari vigenti dovuti in relazione alla costruzione da realizzare e gli oneri sostenuti di cui all’art. 3 e quelli anticipati ed indicati nel presente articolo, nonché il contributo relativo al costo di costruzione.
Art. 7 - Esecuzione reti tecnologiche ed allacciamenti ai pubblici servizi
La Ditta Attuatrice si obbliga all’esecuzione delle reti di servizio come previste ed accettate nel progetto esecutivo e secondo eventuali indicazioni impartite in corso d’opera dagli Enti Gestori. Tutte le spese per gli allacciamenti ai pubblici servizi sono a carico della Ditta Attuatrice.
Art. 8 – Provvedimenti edilizi – Certificato di agibilità
Il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione degli edifici sarà effettuato dopo l’inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione.
Il certificato di agibilità dei fabbricati sarà rilasciato dopo il collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione e la cessione al Comune delle aree ed opere.
Art. 9 – Tempi di esecuzione
Tutte le opere, di cui alla presente convenzione, dovranno essere iniziate entro il termine di 1 (un) anno a decorrere dalla data di rilascio del Permesso di Costruire relativo alle opere di urbanizzazione ed essere completate entro il termine di 3 (tre) anni dalla data di inizio dei lavori.
Il termine per il completamento delle opere potrà essere prorogato dall’Amministrazione Comunale se sussistono giustificati motivi e previa richiesta da parte della Ditta Attuatrice.
L'ultimazione dei lavori dovrà risultare da apposito verbale
redatto | in contraddittorio tra le parti. | ||
Art. 10 Durante | - Manutenzione delle opere l'attuazione delle opere previste | dalla | presente |
convenzione e fino alla loro effettiva acquisizione al patrimonio comunale, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale relativa all'esecuzione delle opere ed all'uso delle stesse, sono ad esclusivo carico della Ditta Attuatrice.
Al momento della consegna le opere e le aree dovranno risultare favorevolmente collaudate e in perfetto stato di manutenzione. La consegna definitiva delle opere sarà effettuata contestualmente all’atto notarile di cessione al Comune delle aree e delle opere.
Art. 11 - Vigilanza
In qualsiasi momento il Comune di Zugliano e gli Enti Gestori delle infrastrutture a rete potranno esercitare il potere di effettuare i controlli, la verifica e la supervisione dei lavori in fase di realizzazione e prima della definitiva approvazione per accertare che i medesimi siano eseguiti in conformità alle previsioni del progetto approvato, a regola d'arte e nel rispetto delle, eventuali, prescrizioni impartite dagli Enti gestori dei servizi e del collaudatore.
In caso di accertate violazioni o difformità, l’Amministrazione potrà ordinare la sospensione dei lavori ed adotterà i provvedimenti di legge o previsti nella presente convenzione.
Art. 12 - Inadempimenti
In caso che i lavori, salvo giusta causa, non dovessero essere iniziati od ultimati nei termini previsti, non dovessero
procedere con la continuità e l'impegno necessari, venissero eseguiti in difformità ai progetti approvati, il Comune potrà sostituirsi alla Ditta Attuatrice per l'esecuzione di tutte o parte delle opere necessarie con addebito di ogni conseguente spesa ed onere alla Ditta Attuatrice stessa, rivalendosi come previsto al successivo Art. 14 – Garanzie.
Potrà, altresì, dichiarare decaduto il provvedimento unico per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione.
L'intervento del Comune, che fin d'ora viene autorizzato ad immettersi nel possesso delle aree, dovrà comunque essere preceduto da una diffida ad adempiere a quanto oggetto della presente Convenzione nel termine di 30 (trenta) giorni.
Art. 13 - Collaudo
L'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti articoli, verrà effettuata sotto la vigilanza in corso d’opera di un collaudatore di specifica qualificazione professionale scelto dalla ditta attuatrice fra tre tecnici iscritti all’albo degli ordini professionali degli architetti e/o degli ingegneri e indicati dall’amministrazione comunale.
A tale fine, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Comune invierà alla ditta attuatrice la terna dei nominativi ai fini della scelta del collaudatore. Al collaudatore e all’ufficio tecnico comunale competente, dovrà essere dato avviso almeno una settimana prima della realizzazione degli interramenti (cavidotti, pozzi perdenti, ecc..) e al momento del collaudo dovrà essere allegata
documentazione fotografica degli stessi.
La Ditta Attuatrice sarà tenuta ad eseguire le eventuali opere in variante qualora richieste del progettista o dal direttore lavori o su indicazione del collaudatore e/o dell’ufficio tecnico comunale competente o degli Enti gestori dei servizi, in quanto necessarie alla regolare e perfetta esecuzione dei lavori, non previste nel computo metrico estimativo approvato, senza alcuna pretesa economica nei confronti del Comune di Zugliano, in merito agli eventuali maggiori lavori e forniture eseguite.
Il collaudatore nominato è responsabile, pure, delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo e contabile. Il rilascio del Certificato di Collaudo é di competenza del collaudatore. E’ fatta salva ogni ulteriore verifica che il collaudatore voglia effettuare sulle infrastrutture a rete.
Dell’avvenuta ultimazione di dette opere, la Ditta attuatrice darà immediata notizia al Comune, il quale disporrà (con riferimento alle opere ultimate) la sollecita effettuazione delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo e contabile.
La domanda di collaudo dovrà essere corredata da:
- Riepilogo sequenza attuativa del Progetto (provvedimenti
per le opere di urbanizzazione, inizio lavori, eventuali varianti in corso d’opera, fine lavori, presa in consegna reti da parte degli Enti gestori, e quant'altro);
- frazionamenti da cui risultino superfici e numeri delle
particelle oggetto di cessione. I tipi di frazionamento dovranno essere redatti in modo da differenziare le aree da cedere riportandone la superficie reale;
- planimetrie definitive delle opere realizzate in scala
adeguata e delle reti tecnologiche, della pubblica illuminazione e della rete delle acque meteoriche, con espressamente indicati: diametri dei tubi, materiali utilizzati in base ai diametri, distanze in pianta dei tubi rispetto a capisaldi, manufatti speciali (pozzetti, innesti) e pezzi speciali (valvole, scarichi di fondo), allacciamenti, indicazioni delle profondità di posa;
- collaudo dell'impianto di illuminazione e dichiarazione
di conformità dell'impianto stesso rilasciato dalla Ditta Installatrice con indicazione dei materiali utilizzati;
- certificato di collaudo delle reti idrica, rete
fognatura acque nere e acque meteoriche, telefonica, energia elettrica, gas metano;
- Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di urbanizzazione eseguite, emesso dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa esecutrice dei lavori stessi;
- se si utilizza materiale di riporto proveniente da altre
zone, dovrà essere allegata un’analisi chimico – fisica descrittiva delle caratteristiche del terreno;
- dichiarazione della Ditta attestante che le aree da
cedere sono libere da ipoteche;
- Planimetria, in scala adeguata, con evidenziate le aree
a destinazione pubblica, da cedere gratuitamente al Comune, con l'indicazione delle relative superfici e riferimenti di identificazione catastale;
- Dichiarazione di conformità per il superamento delle
barriere architettoniche del DDLL.
Il Comune di Zugliano si riserva di effettuare i controlli, le verifiche e la supervisione dei lavori in fase di costruzione, in fase di collaudo delle opere e prima della definitiva attivazione degli impianti.
Il collaudo sarà eseguito dal collaudatore entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda della Ditta attuatrice, completa degli elaborati sopra elencati.
Le spese relative al collaudatore e alle operazioni di collaudo saranno a totale carico della Ditta Attuatrice.
Le determinazioni del collaudatore saranno comunque definitive e vincolanti. La Ditta Attuatrice dovrà ottemperare alle eventuali prescrizioni che saranno impartite dal collaudatore nei termini che saranno a tale scopo fissati dal Collaudatore con il Comune di Zugliano. In caso di inadempimenti, vi provvederà direttamente il Comune con ogni spesa a carico della Ditta Attuatrice.
Il certificato di collaudo finale ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorsi i due anni senza che siano emersi vizi o difetti dell’opera, che devono essere denunciati dal Comune alla Ditta attuatrice entro il medesimo periodo, il
collaudo si intende approvato definitivamente. Nell’arco di tale periodo la Ditta attuatrice è tenuta a prestare al Comune garanzia fideiussoria per le eventuali difformità ed i vizi d’opera per un importo pari ad Euro 17.000,00 (euro diciassettemila/00), che sarà svincolata dal Comune decorsi i
2 (due) anni dalla data di stipula dell’atto notarile di cessione delle aree ed opere al Comune.
Art. 14 - Garanzie
La Ditta Attuatrice costituisce una garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione urbanistica, mediante polizza fideiussoria
sottoscritta con - in data
- polizza n. , per l'ammontare di Euro 190.000,00 (euro centonovanta/00), come indicato al precedente art. 3.
La garanzia dovrà essere rilasciata da uno dei seguenti soggetti:
1) azienda di credito ordinaria di cui all’art. 5 del X.X.
00/00/0000 n. 375;
2) impresa di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni a sensi del DPR 13/02/1959 n. 449 e s.m.i. e ricompresa nell’elenco annualmente redatti dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, recante le società obbligate a prestare fideiussioni a titolo di cauzione nei confronti dello stato e di altri enti pubblici;
3) intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale
previsto dall’art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 a sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero del Tesoro del 22 aprile 1997
La garanzia non può essere svincolata fino all’avvenuta cessione al Comune delle aree ed opere di cui all’art. 4 della presente convenzione.
La garanzia deve essere prestata anche in applicazione di quanto disposto dall’art.1957 c.1 del codice civile, dovrà recare la clausola di escussione a semplice richiesta dell’amministrazione garantita, nonché riportare la rinuncia esplicita da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale con la conseguente non applicazione dell’art. 1944 c.2 del Codice Civile.
In caso di inadempimenti, il Comune invierà alla Ditta Attuatrice o suoi aventi causa una diffida ad intervenire entro 30 (trenta) giorni. Nel caso di non ottemperanza alla diffida, il Comune potrà intervenire direttamente o tramite ditta appaltatrice addebitando alla Ditta stessa o suoi aventi causa i costi sostenuti con una maggiorazione del 15% (quindici per cento) a titolo di rimborso spese e rivalutazione del costo delle opere. Per tale importo verrà iscritta al ruolo esclusivamente la ditta attuatrice.
Art. 15 - Stipula degli atti di cessione delle aree e delle opere
Ai fini della stipula dei relativi atti notarili di cessione
la Ditta Attuatrice dovrà fornire ogni documento utile richiesto per l’espletamento di tale formalità ed in particolare:
- Certificato ipotecario;
- Tipi di frazionamento;
- ogni altro documento richiesto, anche in relazione al collaudo delle opere.
Con l’acquisizione delle aree e delle opere indicate al precedente articolo 4, l’Amministrazione Comunale si assume ogni onere connesso alle proprietà.
Art. 16 - Consegna delle opere - Trasferimento delle aree Entro 60 (sessanta) giorni dalla data del collaudo favorevole, la Ditta Attuatrice presenterà istanza al Comune per la cessione gratuita delle aree e delle opere di urbanizzazione secondo le modalità indicate nel presente articolo.
Le aree cedute devono essere libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.
La Ditta Attuatrice si impegna e a tal fine assume ogni onere conseguente alla rettifica di confini e delle consistenze delle aree da cedere in favore del Comune, qualora ciò si renda necessario a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione. Allo stesso fine assume ogni onere per i frazionamenti, rettifiche di frazionamenti ed atti notarili.
Art. 17 - Trasferimento obblighi
La Ditta attuatrice si impegna a non trasferire a terzi, gli oneri derivanti dalla presente convenzione, o parte di essi, dichiarandosi fin d’ora unica responsabile per l’adempimento dei termini e per la buona esecuzione di tutte le opere di cui sopra fino al collaudo definitivo favorevole effettuato.
In caso di trasferimento anche parziale delle aree oggetto del presente Piano attuativo, la Ditta attuatrice, si impegna a rendere noti all’eventuale acquirente i contenuti della convenzione sin dagli impegni preliminari.
L’acquirente, mediante specifica clausola da inserire nei contratti, dovrà dichiarare di conoscere ed accettare la presente convenzione, di assumersi le responsabilità e l’impegno ad adempiere a tutte le prescrizioni, e a trasferire gli oneri della stessa ai suoi successori ed aventi causa e diritto, e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune. Le garanzie già prestate dalla ditta attuatrice non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.
Art. 18 - Regime fiscale
La presente Convenzione sarà registrata e trascritta a cura e spese della Xxxxx Xxxxxxxxxx. Il diritto all'ipoteca legale viene rinunciato, con esonero del conservatore dei registri
immobiliari da ogni relativa responsabilità.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente Convenzione, nonché quelle ad essa connesse per la stipula dell’atto di trasferimento delle aree sono a carico della Ditta Attuatrice che chiede l'applicazione di ogni beneficio di legge.
Art.19 - Pubblicità degli atti
Il progetto di piano di lottizzazione è parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Il Comune e la ditta attuatrice, in pieno accordo, stabiliscono che gli elaborati costituenti il progetto del piano come elencati in premessa, non vengono allegati materialmente alla presente convenzione.
Art. 20 - Controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, saranno definite e risolte da un collegio arbitrale rituale costituito da tre arbitri di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo, che fungerà da presidente, nominato dagli arbitri di parte o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Vicenza.
Il lodo dovrà essere pronunciato secondo diritto conformemente alle disposizioni degli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile.
Art. 21 - Trascrizione e benefici fiscali
La Ditta Attuatrice rinuncia ad ogni diritto d'iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della
presente convenzione.
La Ditta Attuatrice autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Ufficio del Territorio competente alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano di Lottizzazione denominato “Maculan - Zoppello” ubicato in via Cà Nova, a Zugliano, quale strumento urbanistico attuativo delle previsioni del Piano Interventi.
Art. 22 – Norme integrative
Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.