Prot. n. 11054 del 10 settembre 2020
Direzione Regionale dell’Umbria
Ufficio Gestione Risorse
Prot. n. 11054 del 10 settembre 2020
Convenzione per la gestione del flusso di pubblico presso l’Agenzia delle Entrate
- Ufficio Territoriale di Orvieto – Piazza Monte Rosa – Orvieto – Misure di prevenzione per il contrasto della diffusione del contagio Covid-19
Premesso che:
- la Direzione Regionale dell’Umbria dell’Agenzia delle Entrate ha la necessità di contingentare gli accessi agli uffici al fine di garantire il rispetto della distanza di sicurezza all’interno dei locali adibiti a Front Office e la rilevazione della temperatura corporea in particolare dell’utenza e degli altri soggetti esterni, tramite idonea strumentazione che garantisca l’adeguato distanziamento interpersonale, così come previsto nel Protocollo quadro sulla “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19”, allegato alla circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione;
- coerentemente all’orientamento formalmente espresso dalla Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica con nota prot. n. 249950 del 1° luglio 2020, la Direzione Regionale dell’Umbria ha contattato organizzazioni di volontariato per l’affidamento della esecuzione di tali attività;
- la Confraternita di Misericordia di Castiglione del Lago ha manifestato la disponibilità ad effettuare il servizio di “gestione dell’affluenza del pubblico e presidio per l’attuazione delle misure di prevenzione per il contrasto alla diffusione del contagio da covid-19” presso la sede dell’Ufficio Territoriale di Orvieto – Xxxxxx Xxxxx Xxxx - Xxxxxxx;
Visto
- l'articolo 56 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, che consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. L’attività richiesta presenta i suddetti requisiti tenuto conto dell’alto valore sociale costituito dalla prevenzione del contagio da Covid-19;
- la prescrizione dello stesso articolo 56 del D.lgs. n. 117 del 2017 in base alla quale le convenzioni suddette possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- la nota prot. n. 283638 del 7 agosto 2020 della Divisione Risorse, Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione, e Logistica, Settore Approvvigionamenti, Ufficio Gestione Gare, con la quale si forniscono indicazioni relative alla ripresa dell’attività lavorativa in presenza;
- il Parere del Consiglio di Stato del 26 luglio 2018, che, con riferimento all’affidamento dei servizi sociali, esclude la regolazione di origine euro-unitaria, e quindi, ne stabilisce l’estraneità al Codice dei contratti pubblici allorché l’ente affidatario svolga il servizio a titolo integralmente gratuito. Lo stesso parere precisa che la convenzione deve disciplinare le modalità del rimborso delle spese, nel rispetto del principio di effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione;
preso atto
del dettaglio del rimborso spese giornaliero per addetto, richiesto dalla Confraternita di Misericordia di Castiglione del Lago a fronte del servizio oggetto della presente convenzione, pari ad € 50,00 (cinquanta/00), allegato alla presente;
considerato
che le attività da espletare consisteranno esclusivamente nell’assistenza resa in prevalenza agli utenti ed altri soggetti esterni (ad esempio fornitori e manutentori) nel corretto accesso all’ufficio e nell’utilizzo della strumentazione necessaria per la rilevazione della temperatura corporea ai
fini del contenimento del contagio da Covid-19 e, pertanto, si configurano come “svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale”;
l’Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxx xxx Xxxxxxxxx, 000 – 00147 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 (Ufficio competente: Direzione Regionale dell’Umbria)
e
la Confraternita di Misericordia di Castiglione del Lago con sede in Xxxxxxxxxxx xxx Xxxx – Xxx Xxxxxxxx, 00 – Codice fiscale: 01971130545,
stipulano la convenzione sotto estesa.
Art. 1 - Oggetto della convenzione
In applicazione alla presente convenzione, la Confraternita di Misericordia di Castiglione del Lago (da ora la Confraternita) svolgerà per conto dell’Agenzia delle entrate (da ora l’Agenzia) l’attività di contingentamento degli accessi, di gestione degli assembramenti e di presidio dell’utilizzo degli strumenti per la misurazione della temperatura corporea presso l’immobile sito in Orvieto – Piazza Monte Rosa, sede dell’Ufficio Territoriale di Orvieto dell’Agenzia delle Entrate.
L’attività sarà svolta nei giorni e secondo l’orario che saranno comunicati, nell’ambito della fascia oraria massima indicata nella tabella allegata.
Art. 2 – Durata della convenzione
La presente convenzione avrà validità dal 15 settembre 2020 al 14 ottobre 2020.
L’Agenzia si riserva la possibilità di recedere anticipatamente da essa, in ragione di mutate esigenze, con comunicazione semplice da effettuarsi con anticipo di sette giorni dalla cessazione dell’attività.
Art. 3 – Rimborso spese
In applicazione dell’articolo 56 del D.lgs. n. 117 del 2017, l’Agenzia corrisponderà alla Confraternita il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per un importo massimo giornaliero per addetto di euro 50,00 (cinquanta/00); la composizione analitica di detto importo è riportata nell’allegato “Contabilità”, trasmesso dalla Confraternita di Misericordia di Castiglione del Lago e valutato congruo.
A tal fine l’Agenzia e la Confraternita si danno reciprocamente atto che:
- poiché il soggetto beneficiario è un ente non commerciale, il suddetto rimborso spese è destinato in via esclusiva all’attività amministrativa, organizzativa, tecnico-formativa, logistica e istituzionale e nella presente fattispecie a:
• copertura assicurativa di cui all’articolo 18 del D.lgs. n. 117 del 2017;
• acquisto Dispositivi di Protezione Individuale, mascherine e guanti, così come indicato nel D.C.P.M. 26 aprile 2020 e successive integrazioni;
• esecuzione sanificazione uniformi;
• rimborso spese ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- la Confraternita rientra nel campo di applicabilità dell’articolo 82 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- la Confraternita non è soggetta a presentazione di fattura elettronica ed è esente da I.V.A. ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le somme percepite dal soggetto beneficiario a titolo di rimborso spese per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto non sono assoggettabili alla ritenuta del 4% di cui al comma 2 dell’articolo 28 del
D.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni;
L’Agenzia si impegna a corrispondere le somme spettanti a titolo di rimborso spese sopra citate mediante bonifici bancari da accreditare sul conto corrente bancario Codice IBAN IT8Z90848938350000000101541, intestato a Confraternita di Misericordia di Castiglione del Lago.
Il bonifico sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione di apposita nota di addebito da emettere al termine della data di validità della convenzione per le prestazioni effettuate.
Al fine della necessaria documentazione delle spese oggetto di rimborso la nota di addebito dovrà essere corredata da copia delle dichiarazioni, redatte e sottoscritte ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dagli addetti al servizio, vistate per autorizzazione da parte del responsabile della confraternita, relative alle spese di cui si chiede il rimborso.
La nota di addebito dovrà essere inviata a mezzo PEC a: xx.xxxxxx.xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Art. 4 – Sicurezza del personale
Restano a carico della Confraternita la definizione e l’applicazione dei protocolli di sicurezza per garantire la salute dei componenti della Confraternita impiegati nell’attività di cui alla presente convenzione anche tenuto conto delle disposizioni e dei protocolli di sicurezza della struttura dove si svolge il servizio.
In particolare dovranno essere osservate le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e le procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore nella sede di servizio.
Art. 5 – Referenti
Per l’attuazione dell’attività dell’accordo ciascuna delle parti può designare uno o più referenti al fine di definire congiuntamente l’andamento dell’accordo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione ed individuare, nel quadro generale del regime pattizio della presente convenzione, ulteriori modalità di svolgimento.
Art. 6 – Trattamento dei dati personali
Tenuto conto che, per lo svolgimento dell’attività, sarà necessario gestire dati e informazioni di natura personale, le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione in conformità alla normativa vigente.
per la Confraternita di Misericordia di
Castiglione del Lago per l’Agenzia delle Entrate X.xx IL RAPPRESENTANTE LEGALE X.xx IL DIRETTORE REGIONALE
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx