Contract
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016
CIG: 7528383A2D TRA
Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n.REA 878407 di Roma, CF e P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione dell’ 8 novembre 2018 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”)
E
Kuwait Petroleum Italia S.p.A., sede legale in Roma, Viale dell’Oceano Indiano n. 13, capitale sociale Euro 130.000.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 00435970587, P. IVA 00891951006, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria suddetta, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, giusta procura speciale repertorio n. 32786, raccolta n. 12138, registrata a Roma il 22/12/2017 n. 35997 serie 1T (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, XX.XX. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001 ha, tra l’altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la Pubblica Amministrazione;
b) che l’articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l’acquisto di beni e di servizi;
c) che, peraltro, l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
d) che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 73 del 25/06/2018 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
n. S-117 del 21/06/2018, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 con più operatori a condizione tutte fissate;
e) i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l’effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici;
f) che la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore/dei Fornitori;
g) che i singoli Contratti di Fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore affidatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
i) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva, e relativa appendice, nei confronti di Xxxxxx S.p.A. e delle Amministrazioni, rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed avente n 8312/8200/00750453/457104/3543-2018, emessa in data 05/12/2018, per un importo di Euro 18.032.992,00= (diciottomilionitrentaduemilanovecentonovantadue/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura e la garanzia rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed avente n. 8312/8200/00750452/457103/3536-2018 per un importo pari ad Euro 48.600,00 (quarantottomilaseicento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive;
j) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
k) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI
1. Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
a) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Consip S.p.A. anche per conto delle
Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
b) Amministrazione/i o Amministrazione/i Contraente/i: le stazioni appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati a affidare Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro;
c) Ministero: Ministero dell’Economia e delle Finanze;
d) Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare l’Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;
e) Fornitore: il singolo aggiudicatario (impresa) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l’Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli contratti derivanti dagli Appalti Specifici;
f) Appalto/i Specifico/i o Contratto di fornitura: il Contratto che si perfeziona in seguito della decorrenza del termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordine di fornitura da parte dell’operatore economico individuato, tra gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell’Amministrazione, avente ad oggetto la fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Fuel Card, in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei suoi allegati;
g) Ordine di fornitura: il documento inviato dall’Amministrazione al Fornitore, individuato sulla base di quanto previsto alla lettera precedente, con il quale l’Amministrazione medesima affida il singolo Appalto Specifico e nel quale dovranno essere riportate, tra le altre cose, le specifiche esigenze dell’Amministrazione che hanno portato alla scelta del fornitore;
h) Unità/Punto/i Ordinante/i: gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate
i) Soggetti aggregatori: le centrali di committenza iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come definiti all’art. 3, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 50/2016;
j) Quantitativo Massimo: quantitativo massimo della fornitura previsto per l’Accordo Quadro pari a litri 350.000.000 litri;
k) Carburante per Autotrazione: benzina super senza piombo (C.P.V. 09132100-4/Norma
E.N. 228), gasolio da autotrazione (C.P.V. 09134220-5/Norma E.N. 590), GPL (C.P.V. 09133000-0/Xxxxx X.X. 589);
l) Data di Consegna: termine massimo per la consegna delle Fuel Card e dei relativi P.I.N. da parte del Fornitore, fissato in 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data in cui l’Ordine di fornitura è divenuto irrevocabile;
m) Fuel Card: carta petrolifera dotata di banda magnetica e/o microprocessore con PIN, da utilizzare come strumento di pagamento per la fornitura del Carburante per Autotrazione presso l’intera rete italiana dei punti vendita del Fornitore appositamente abilitati (dotati di terminale POS - Point of Sale);
n) Luogo di Consegna: la sede delle Amministrazioni Contraenti indicate nel relativo Ordine di fornitura;
o) Quantitativo Presunto: è il quantitativo che l’Amministrazione Contraente presume di acquistare mediante le Fuel Card oggetto dell’Appalto Specifico e che indica nel relativo Ordine di fornitura. Resta fermo che la fornitura dovrà tener conto del fabbisogno effettivo della predetta Amministrazione che, pertanto, potrà risultare maggiore o minore del Quantitativo Presunto;
p) Xxxxxx lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
q) Prezzo Consigliato Servito: prezzo consigliato Servito ore diurne al lordo delle variazioni geografiche e delle variazioni relative ai rifornimenti in autostrade e/o tangenziali comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico (cfr. All. “G” - Chiarimenti resi in fase di gara);
r) Prezzo Consigliato Non Servito: Prezzo Servito Consigliato meno Euro/litro 0,122 al lordo di IVA (22%) - (cfr. All. “G” - Chiarimenti resi in fase di gara);
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente.
ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara e il Capitolato d’Oneri, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico e le sue appendici), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “D” (Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore), l’Allegato “E” (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l’Allegato “F” (Patto di integrità), l’Allegato “G” (Chiarimenti resi in fase di gara), l’Allegato “H” (Sconti offerti per provincia), l’Allegato “I” (Standard Nomina Responsabile trattamento dati).
3. Il presente Accordo Quadro è regolato:
a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
e) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
g) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip;
h) dal patto di integrità.
4. I Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni in essi previste, dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, dalle disposizioni indicate al precedente comma.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
6. Le clausole dell’Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.
ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
1. Nell’Ordine di fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l’avvenuta registrazione o meno alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell’emissione dell’Ordine essere in regola con gli obblighi di registrazione. Gli Ordini sprovvisti dell’indicazione relativa all’avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 6, comma 8 del presente atto.
2. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di fornitura aventi ad oggetto la fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Fuel Card alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati.
3. Il Quantitativo Xxxxxxx stimato dell’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del Quantitativo Presunto degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell’Accordo Quadro medesimo, è pari a Litri 350.000.000,00.
4. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro il quantitativo relativo ad un Appalto Specifico di una Amministrazione Contraente raggiunga il suddetto Quantitativo Massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza
e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori Ordini di fornitura.
5. Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione ai Contratti di fornitura che si perfezionano con la ricezione, da parte degli stessi, dell’Ordine di fornitura inviato dalla singola Amministrazione, quale affidamento in favore del Fornitore prescelto dell’Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
6. L’affidamento dell’Appalto Specifico da parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore prescelto può/deve avvenire sulla base del/i seguente/i criterio/i:
1. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi un’unica provincia, senza doverne dare motivazione, affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alla propria provincia di interesse;
2. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi più province, senza doverne dare motivazione, affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alle proprie province di interesse;
3. le Amministrazioni potranno derogare dalle precedenti regole 1 e 2 e affidare, motivatamente, l’Appalto Specifico ad aggiudicatario diverso o ulteriore rispetto a quello individuato sulla base dei precedenti punti 1 e 2 nei seguenti casi:
a. assenza, nella provincia di interesse, di punti vendita eroganti il prodotto di interesse (es.: mancanza di punti vendita GPL);
b. assenza di punti vendita nel più ristretto ambito territoriale di interesse (es.: Comune, Frazione);
c. distanza stradale del più vicino punto vendita del primo in graduatoria nella provincia di interesse maggiore o uguale a 2 (due) km rispetto al/i più vicino/i punto/i vendita del/degli aggiudicatario/i che segue/ono in graduatoria nella medesima provincia. In tal caso l’Amministrazione potrà affidare l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che dispone del punto vendita più vicino.
In applicazione dei suddetti criteri, la singola Amministrazione potrà inviare Ordini di fornitura ad uno o più Fornitori aggiudicatari dell’Accordo Quadro.
7. Per l’affidamento degli Appalti Specifici, le Amministrazioni faranno riferimento:
a. ai dati di aggiudicazione (graduatoria degli Aggiudicatari per provincia) e alle liste di dettaglio dei punti vendita (di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico) messi a disposizione delle Amministrazioni dalla Consip sul portale dell’Accordo Quadro;
b. al metodo di calcolo delle distanze riportato al medesimo paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
8. Il Fornitore, pertanto, si impegna, in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordine di fornitura, ad eseguire le prestazioni meglio specificate nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordine di fornitura.
9. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono:
a. all’affidamento dell’Appalto Specifico in favore del Fornitore prescelto sulla base delle modalità e dei criteri di cui al precedente comma 6;
b. all’invio dell’Ordine di fornitura al Fornitore prescelto, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e al conseguente perfezionamento del Contratto di fornitura.
ARTICOLO 4 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DERIVANTI DA APPALTI SPECIFICI
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 30 (trenta) mesi a decorrere dal 24/01/2019, ovvero la minore durata determinata dall’esaurimento del Quantitativo Massimo stabilito nel precedente articolo.
2. Resta inteso che, per durata dell’Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno affidare i singoli Appalti Specifici mediante l’invio ai Fornitori dell’Ordine di fornitura.
3. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il relativo Contratto di fornitura ha durata dalla data di emissione dell’Ordine di fornitura fino al 36° mese calcolato a partire dalla data di attivazione dell’Accordo Quadro.
ARTICOLO 5 - IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordine di fornitura sono calcolati sulla base di quanto riportato nell’Offerta Economica così come specificato al successivo comma 2.
2. Per i rifornimenti effettuati in modalità Servito, il corrispettivo verrà calcolato, per ciascuna tipologia di Carburante per Autotrazione e per ciascuna provincia ove è effettuato il rifornimento, applicando lo sconto SSi offerto riportato in Allegato “H” (Sconti offerti per provincia) al Prezzo Consigliato Servito . Per i rifornimenti effettuati in modalità Non Servito, il corrispettivo verrà calcolato, per ciascuna tipologia di Carburante per Autotrazione e per ciascuna provincia ove è effettuato il rifornimento, applicando lo sconto SNSi offerto riportato in Allegato “H” (Sconti offerti per provincia) al Prezzo Consigliato Non Servito (cfr. All. “G” - Chiarimenti resi in fase di gara).
Resta inteso che il corrispettivo dovuto per ciascun rifornimento sarà pari al minore tra il prezzo (Servito/Non Servito) consigliato al netto dello sconto ed il prezzo praticato alla pompa all'atto del prelievo.
Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordine di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto SEPA (SDD) e/o che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al successivo comma 14 verrà riconosciuto uno sconto aggiuntivo, espresso in Euro/litro, al netto di IVA ed accise, pari a Euro 0,001.
3. Le singole Amministrazioni Contraenti corrisponderanno al Fornitore l’importo del corrispettivo per la fornitura determinato sulla base degli effettivi consumi riferiti ai periodi di fatturazione. Di tali consumi il Fornitore dovrà allegare dettaglio nelle proprie fatture secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico.
4. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010
n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell’X.X.XX., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli “strumenti idonei” che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
7. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione, il riferimento all’Accordo Quadro e al singolo Ordine di fornitura cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione. Il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
8. I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.
9. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
10. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al
D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell’Ordine di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
11. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l’Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
12. Rimane inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
13. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di Fornitura; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
14. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, Ag.26, Viale dell’Oceano Indiano 13/C, codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell’ Accordo Quadro.
15. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
16. É facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 14, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell’Ordine di fornitura per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
17. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’Ordine di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’Ordine di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 6, comma 11 del presente Accordo Quadro e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordine di fornitura in caso di sospensione.
18. In caso di Ordini effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente Accordo Quadro o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordine di fornitura fino ad avvenuta
ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall’Ordine di fornitura in caso di sospensione.
19. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di Ordini effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente Accordo Quadro ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto dell’Accordo Quadro, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordine di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordine di fornitura in caso di sospensione.
20. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
21. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
22. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell’Accordo Quadro medesimo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di fornitura e/o l’Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
23. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge
n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 25.
24. Fermo l’ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R.
n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI
1. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, l’Ordine di fornitura che verrà inviato al Fornitore affidatario dell’Appalto Specifico, dovrà contenere, tra l’altro:
• il Quantitativo Presunto della fornitura;
• l’indicazione del Luogo di Consegna delle Fuel Card.
2. L’utilizzo dell’Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L’accesso e l’utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, Allegato E all’Accordo Quadro, che le Amministrazioni e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
3. Sono legittimate ad utilizzare l’Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel precedente articolo 1.
4. Per potere acquistare attraverso l’Accordo Quadro ed emettere validi Ordini di fornitura, il Punto Ordinante dell’Amministrazione deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e- Procurement. Resta inteso che l’abilitazione del Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
5. Le predette Amministrazioni, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l’apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano l’Accordo Quadro mediante Ordini di fornitura. L’Ordine di fornitura consiste in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di seguito descritte.
6. Affinché l’Ordine di fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l’invio di Ordini di fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Xxxxxx di fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
7. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordini di fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare gli Accordi Quadro, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento degli Ordini stessi, informare l’Amministrazione e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
8. Qualora l’Ordine di fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordine di fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordine stesso. In tal caso, l’Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
9. Per effetto degli Ordini di fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che nel caso in cui il valore
effettivo della singola fornitura, espresso in litri, fosse inferiore al Quantitativo Presunto indicato nell’Ordine di fornitura, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture solo a seguito della ricezione degli Ordini di fornitura entro i termini ed alle condizioni indicate nel presente Accordo Quadro.
10. Per effetto dell’Ordine di fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell’Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordini di fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
11. I singoli Contratti di fornitura si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordini di fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni. Spirato il predetto termine, l’Ordine di fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
12. Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l’Amministrazione ha la facoltà di revocare l’Ordine di fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall’emissione dell’Ordine di fornitura.
13. Qualora venga richiesto da Xxxxxx S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l’obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordine di fornitura divenuto irrevocabile.
14. Le Amministrazioni provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordine di fornitura, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ii) alla nomina del Direttore dell’esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.)
n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine di fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
15. Le Amministrazioni procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente ai singoli Contratti di fornitura, anche ai fini dello svincolo della/e garanzia/e ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull’esecuzione delle singole prestazioni.
16. Le Amministrazioni possono, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto di Fornitura, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
17. Le Amministrazioni possono apportare modifiche al contratto di fornitura ove siano
soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l’Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
18. Le Amministrazioni potranno apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, nell’Ordine di fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato in Offerta Economica, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni
operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
f) comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
h) manlevare e tenere indenne Consip S.p.A. e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l’Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro e ai singoli Contratti di fornitura; (b) prestare le forniture e/o i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.
11. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le
Amministrazioni possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. e alle altre Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
13. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all’Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all’Amministrazione interessata.
14. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nell’Appendice “A” al Capitolato Tecnico allegato al presente Accordo Quadro, l’elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore dell’Accordo Quadro ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo III.1.1 del Bando di gara;
b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) garantire che il carburante fornito ai sensi dell’Accordo Quadro abbia le caratteristiche fisico – chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI – EN di cui al Capitolato Tecnico nella versione in vigore all’atto del prelevamento, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
d) garantire la permanenza, per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti di fornitura, della consistenza numerica dei punti vendita provvisti di accettatori di Fuel Card dichiarati in sede di Offerta Tecnica (cfr. paragrafo 4 del Capitolato Tecnico);
e) comunicare alla Consip, anche in formato elettronico, ogni eventuale modifica rilevante riguardante i punti vendita nelle modalità di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 9 – CONSEGNA
1. Il Fornitore si impegna a consegnare le Fuel Card e i relativi P.I.N. alle Amministrazioni Contraenti entro la Data di Consegna e presso il Luogo di Consegna, in conformità alle indicazioni e modalità di cui ai singoli Ordini di fornitura. Entro lo stesso termine il Fornitore s’impegna ad attivare ed a rendere operative le Fuel Card consegnate, pena l’applicazione
delle penali di cui all’art. 12 comma 2.
2. In caso di non perfetto funzionamento delle Fuel Card consegnate, l'Amministrazione Contraente, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’attivazione delle Fuel Card, comunicherà i difetti rilevati al Fornitore che, entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione dei malfunzionamenti, provvederà alla sostituzione delle medesime Fuel Card, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 12 comma 2. In caso di non perfetto funzionamento delle Fuel Card, riscontrato dall’Amministrazione Contraente oltre il decimo giorno lavorativo dall’attivazione delle Fuel Card, il Fornitore provvederà alla sostituzione delle stesse entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della comunicazione dei malfunzionamenti da parte dell’Amministrazione stessa, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 12 comma 2.
3. In caso di smarrimento o di furto della Fuel Card, l’utilizzatore denuncerà immediatamente il fatto all’Autorità competente e ne darà, nello stesso tempo, comunicazione al Fornitore che provvederà a sospendere immediatamente la validità della Fuel Card smarrita o rubata ed a sostituire la Fuel Card medesima entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della comunicazione, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 12 comma 2. Ogni transazione commerciale effettuata successivamente alla comunicazione da parte dell’utilizzatore dell’avvenuto smarrimento o furto della Fuel Card è da considerarsi priva di efficacia nei confronti dell’Amministrazione Contraente.
4. In conformità a quanto previsto nel precedente art. 8, comma 1, lett. c), il Carburante per Autotrazione erogato deve presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI–EN in vigore all’atto del prelevamento. Fatti salvi eventuali vizi occulti si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all’atto dell’erogazione stessa.
5. Salvo eventuali riserve da avanzare per iscritto all’atto dell’erogazione, si intende accettata la quantità indicata sulla colonnina erogatrice. Si ricorda comunque che ogni distributore è soggetto a controlli periodici da parte degli Uffici metrici delle CCIAA ai sensi della D.M. 182 del 28 marzo 2000. In ogni caso è possibile, ai sensi del citato D.M. per ogni Amministrazione e per la Consip, richiedere agli Uffici metrici competenti per territorio verifiche ove ritenute necessarie.
6. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
7. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
8. La Consip S.p.A., ove in relazione al singolo Contratto di Fornitura, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte dalle singole Amministrazioni potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 10 - VERIFICHE ISPETTIVE
1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi
oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi, riferiti sia ai Contratti di fornitura sia all’Accordo Quadro, così come stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni, oltre che dalla Consip
S.p.A. per quanto di propria competenza.
3. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A. si riserva di risolvere l’Accordo Quadro.
4. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell’Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta della Consip S.p.A., il Fornitore ha l’obbligo di trasmettere alla Consip S.p.A. medesima la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all’Ente Terzo entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.
5. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell’importo indicato in fattura a favore dell’Ente Terzo nel termine massimo di 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, in conformità a quanto espressamente previsto nell’Allegato “A” - Capitolato tecnico.
6. Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l’Ente Terzo comunicherà alla Consip S.p.A. l’inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. La Consip S.p.A., surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla garanzia prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
7. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento delle somme dovute all’Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro.
ARTICOLO 11 - COSTI DELLA SICUREZZA
1. Stante la natura delle prestazioni oggetto di Accordo Quadro non è prevista la redazione del “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”
ARTICOLO 12 - PENALI
1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell’adempimento all’obbligo previsto al precedente articolo 8, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100,00 = (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti:
a) per la consegna e l’attivazione delle Fuel Card richieste con l’Ordine di fornitura di
cui al precedente art. 9, comma 1;
b) per la sostituzione delle Fuel Card richieste con l’Ordine di fornitura di cui al precedente art. 9, commi 2 e 3;
il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1 per mille del valore del relativo Ordine di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per il mancato invio, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero per forza maggiore o caso fortuito, dei documenti di reportistica che si protragga per oltre n. 10 (dieci) giorni lavorativi, rispetto ai termini stabiliti nell’ Accordo Quadro, con riferimento alla trasmissione della reportistica indicata nel precedente articolo 7 e nell’appendice del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.000,00= (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
4. Nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente all’obbligazione di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera c) dell’Accordo Quadro, lo stesso Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, risulti che:
- su più del 30% dei Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo dei Contratti di fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% dei Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
6. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico e agli Ordini di fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico e agli Ordini di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali
inadempimenti dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni per conoscenza a Consip S.p.A..
8. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip S.p.A. e/o all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Xxxxxx S.p.A. e/o dell’Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
9. Consip S.p.A. potrà per l’applicazione delle penali dell’Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
10. Consip S.p.A., per le parti di propria competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
11. Le Amministrazioni, per le parti di propria competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
12. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
13. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 28 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei report specifici di cui all’Allegato “D” e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 28, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a Euro 3.000,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Per ogni violazione da parte del Fornitore di qualsivoglia obbligo previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o ogniqualvolta lo stesso Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento dei dati personali, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati” e sarà inoltre tenuto a corrispondere una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del Contratto di Fornitura, al netto delle accise.
ARTICOLO 13 - GARANZIE
1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti di Xxxxxx e delle Amministrazioni con la stipula del presente Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura il Fornitore medesimo ha prestato una garanzia definitiva pari ad Euro 18.032.992,00= (diciottomilionitrentaduemilanovecentonovantadue/00), rilasciata in data 05/12/2018 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A.), mediante la stipula di una fideiussione bancaria con primario Istituto bancario.
2. La garanzia a copertura dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, rilasciata in favore di Consip e delle Amministrazioni Contraenti, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario. La garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione dell’Accordo Quadro.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente art. 12, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell’esecutore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di fornitura.
6. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti da parte della Consip e delle Amministrazioni verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016; lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna, al Garante e alla Consip S.p.a. di documenti, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.A. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
In ogni caso lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della
presentazione, relativamente a ciascun Ordine di fornitura, della documentazione di cui sopra.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
8. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di fornitura derivante dall’affidamento dell’Appalto Specifico, fermo restando il risarcimento del danno.
10. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 05/12/2018 ed avente n. 8312/8200/00750452/457103/3536-2018 pari ad un importo di Euro 48.600,00 (quarantottomilaseicento/00).
11. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE
1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida X.X.XX.;
c) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
f) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di
aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
g) mancata reintegrazione della garanzia di cui all’art. 13 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 21;
i) nei casi di cui agli articoli 5 (Importi dovuti e Fatturazione), 9 (Consegna), 17 (Trasparenza), 18 (Riservatezza), 20 (Divieto di cessione del contratto), 24 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Subappalto), 27 (Danni, responsabilità civile);
j) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 12, commi 10 e 11;
k) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
l) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
m) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9 , del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. Inoltre, Consip S.p.A. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, quando accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R tramite pec dalla Consip e/o dall’Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la Consip e/o l’Amministrazione Contraente hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
8. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione Contraente, avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
ARTICOLO 15 - RECESSO
1. La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di
recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
• in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite pec.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione potrà recedere dall’Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di fornitura, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico eseguite a regola d’arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
4. Qualora la Consip receda dall’Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi Ordini di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite pec..
ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell’Accordo Quadro
alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 105, comma 9, del
D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.
ARTICOLO 17 - TRASPARENZA
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.
ARTICOLO 18 - RISERVATEZZA
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 23, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e ulteriori provvedimenti in materia.
ARTICOLO 19 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio è il referente nominato dal Fornitore ed è il responsabile nei confronti di Xxxxxx S.p.A. e/o delle Amministrazioni per l’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Consip S.p.A..
ARTICOLO 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip S.p.A. e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro e i Contratti di fornitura.
ARTICOLO 21 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Xxxxxx S.p.A. e delle Amministrazioni e/o, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi
e/o le forniture erogati.
ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip S.p.A. inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e dei Contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Capitolato d’Oneri di gara di cui all’art. 25 che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi all’Accordo Quadro ed all’esecuzione dello stesso nonché dei singoli contratti attuativi, in ottemperanza a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Capitolato d’Oneri di gara e sopra richiamate.
4. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo all’Accordo Quadro con l’emissione dell’Ordine di Fornitura, acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi.
5. Il Fornitore acconsente, altresì, alla pubblicazione e diffusione tramite i siti internet xxx.xxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxx.xxx.xx del nominativo dell’aggiudicatario e del prezzo di aggiudicazione. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente alla pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx, sezione “Società Trasparente”.
6. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro ed il perfezionamento dei contratti attuativi, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare si impegna ad
eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nell’Accordo Quadro, unitamente ai suoi Allegati; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzate al trattamento dei Dati personali.
8. Il Fornitore prende atto che l’Amministrazione potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l’applicazione e l’adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. In ragione dell’oggetto dell’Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, sulla base dell’atto di nomina allegato al presente Accordo Quadro; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
10. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall’art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazioni contraenti di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione nelle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte del Fornitore e/o dei suoi subaffidatari e subappaltatori.
11. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nell’Accordo Quadro e/o risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L’Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip S.p.a. che potrà risolvere l’Accordo Quadro.
12. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
ARTICOLO 24 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N.
231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi
ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti di Fornitura.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che Xxxxxx S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. ll Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip S.p.A., all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha
sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub- contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.)
n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
ARTICOLO 26 - SUBAPPALTO
1. Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 27 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip
S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni che discendono dall’Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
ARTICOLO 28 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012
1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari allo 0,15% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite il presente Accordo Quadro dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l’indicazione del fatturato, al netto dell’IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, report specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “D” al presente Accordo Quadro), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “D”.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo
12 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, report specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “D” al presente Accordo Quadro), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “D”.
Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero.
4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. XX00X0000000000000000000000.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con
comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell’ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del
D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione dell’Accordo Quadro e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del
D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.
ARTICOLO 29 - CLAUSOLA FINALE
1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei
singoli Contratti di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura attuativi o integrativi dell’Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti.
Roma, lì 22/01/2019
CONSIP S.p.A. Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
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Certificatore: Poste Italiane EU Qualified Certificates CA
Validità: dal 05/07/2017 al 04/07/2020
C.F.: MNCVCN68E14H501H
Certificatore: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Validità: dal 27/01/2018 al 27/01/2021
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 3 (Oggetto dell’Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti derivanti da Appalti Specifici), Articolo 5 (Importi dovuti e fatturazione), Articolo 6 (Affidamento degli Appalti Specifici), Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Consegna), Articolo 10 (Verifiche ispettive), Articolo 11 (Costi della sicurezza), Articolo 12 (Penali), Articolo 13 (Garanzie), Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 17 (Trasparenza), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Responsabile del servizio), Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 21 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 22 (Foro competente), Articolo 23 (Trattamento dei dati personali), Articolo 24 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 26 (Subappalto), Articolo 27 (Danni e responsabilità civile), Articolo 28 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012), Art. 29 (Clausola finale).
Roma, lì 22/01/2019
Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
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