COMUNE DI UDINE
COMUNE DI UDINE
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
(PARZIALMENTE ANNULLATO, LIMITATAMENTE ALL'ART. 36, dal C.R.C, di Udine nella
seduta del 18 maggio 1998}
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 44 D-ORD./28164. P. G. DEL 20 MARZO 1998
TITOLO I
Finalità del regolamento e natura dei benefìci
Art.1
Principi e finalità
1. Il comune, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, può procedere all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché all'attribuzione di benefici economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati, per iniziative, attività o manifestazioni che non abbiano finalità di lucro, che interessino la popolazione residente nel comune e non siano in contrasto con gli obiettivi dell'amministrazione comunale nei corrispondenti settori di intervento.
Art. 2
Forme di intervento
1. L'amministrazione comunale interviene per sostenere le attività e le iniziative di cui al presente regolamento mediante:
a) concessione di contributi finanziari in misura predeterminata;
b) fornitura diretta di prestazioni e servizi. In tal caso, il costo delle prestazioni e dei servizi, calcolato nei limiti dei servizi pubblici a domanda individuale, va a diminuire l'entità del contributo eventualmente concesso per quell'iniziativa;
e) predisposizione di spazi, aree e strutture idoneamente attrezzate e concessione temporanea di sedi e di impianti;
d) concessione in uso di immobili di proprietà comunale;
e) concessione, mediante il versamento di idonea cauzione, di attrezzature, materiali, beni mobili in genere all'uopo predisposti o destinati;
f) concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza.
Art. 3 Informazione
1. Gli uffici competenti sono tenuti ad offrire informazione generale, tramite i mezzi di comunicazione, ovvero tramite altri strumenti idonei, a tutti i soggetti direttamente interessati ai contributi previsti dal presente regolamento.
Art. 4 Programmazione e finanziamento
1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, nell'ambito del proprio potere di programmazione ed indirizzo, determina annualmente, in sede di bilancio di previsione, i finanziamenti da destinare alle attività di cui all'art. 1.
Art. 5 Pubblicità
1. E’ fatto obbligo ai beneficiari di inserire, in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative ammesse a contributo, apposita informazione, con la quale viene reso noto che esse si svolgono con il concorso economico del comune.
2. E' fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo i casi di patrocinio e di iniziative realizzate in collaborazione con l'amministrazione.
Art.6 Competenze della giunta
1. Spetta alla giunta comunale stabilire, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio, i criteri per la quantificazione dei contributi nonché le condizioni e le modalità di erogazione in conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle direttive programmatiche contenute nella relazione previsionale che correda il bilancio deliberato dal consiglio.
Art.7 Criteri di priorità
1. Nell'erogazione dei contributi e nella concessione di servizi e beni si osserva, con ordine di priorità, l'applicazione dei seguenti criteri:
- rilevanza sociale e interesse per l'intera comunità cittadina, o per singole categorie di cittadini, dell'attività programmata, con priorità per quelle iniziative per le quali il comune ha competenza prevalente;
- realizzazione di attività od opere conformi a finalità programmatiche in particolar modo se direttamente concordate con i settori di competenza e volte a massimizzare l'efficacia o l'efficienza di politiche comunali;
- realizzazione di attività aventi carattere e rilevanza intemazionali, in particolare con partners dell'Unione Europea e della comunità di lavoro di "Alpe Adria";
- affìdabilità soggettiva del richiedente, valutata sulla base delle precedenti attività e dell'esito degli eventuali precedenti rapporti contributivi;
- affidabilità oggettiva dell'attività per la quale è richiesto il contributo.
2. All'interno dei criteri di cui al precedente comma, ulteriore criterio di priorità sarà determinato dall'iscrizione del soggetto richiedente all'albo comunale delle libere forme associative e dalla durata dell'iniziativa prevista, con preferenza per quelle aventi carattere pluriennale.
3. In caso di pluralità di domande e impossibilità di soddisfazione di tutti i richiedenti, è istituito il criterio della rotazione, di norma periodica annuale, dei beneficiari le cui richieste attengano ad attività similari ed abbiano conseguito uguale livello di priorità. Tale rotazione è regolata dalla giunta comunale.
4. Costituisce elemento di valutazione per la concessione di contributi o di altri benefici economici previsti dal presente regolamento il fatto che lo statuto degli enti o delle associazioni richiedenti preveda, in caso di cessazione dell'attività sociale, la devoluzione al comune dei beni per la cui conservazione e valorizzazione è richiesto il contributo.
Art. 8
Iniziative destinate alla beneficenza
1. Per le iniziative in cui è previsto, in tutto o in parte, che il ricavato venga devoluto in beneficenza, nell'istanza deve essere indicato anche il soggetto destinatario della medesima.
2. Per le iniziative, attività o manifestazioni in cui è previsto che il ricavato, in tutto o in parte, venga devoluto in beneficenza, qualora tale corresponsione non avvenga in tutto o in parte, il contributo del comune è ridotto proporzionalmente alla minor somma erogata per beneficenza.
TITOLO II
Concessione dei contributi CAPO I
Contributi annuali per attività di carattere continuativo
Art. 9
Modalità di presentazione delle domande
1. L'istanza per ottenere l'erogazione dei contributi di cui al presente capo deve essere resa in carta legale, salvo i casi di esonero previsti dalla legge, e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, secondo apposito schema predisposto dal comune, e corredata da:
a) relazione illustrativa del programma delle attività che si intendono svolgere e delle relative previsioni di spesa;
e, se non già in possesso dell'amministrazione,
b) statuto e cariche sociali o, in assenza di cariche sociali, il nome e il recapito del legale rappresentante.
2. I soggetti beneficiari anche di contributi "ad hoc" di cui al successivo capo n non possono includere queste nella richiesta di contributo annuale.
3. Le istanze di cui al comma 1. del presente articolo devono pervenire al protocollo generale del comune dal 1°al 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il programma si riferisce.
Art. 10 Procedimento
1. Per quanto attiene alla decorrenza e sospensione dei termini del procedimento e alla
richiesta dell'eventuale documentazione mancante, si fa riferimento al disposto dell'art. 4 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei procedimenti amministrativi; il procedimento dovrà essere concluso entro centoventi giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'istanza. Il termine per la conclusione del procedimento è prorogato di diritto in presenza di differimento del termine di presentazione del bilancio in base a nonne di legge. La documentazione eventualmente mancante o richiesta a titolo integrativo può essere inviata al comune anche via fax e successivamente sostituita dall'originale.
2. Il dirigente, sulla base dei criteri fissati dalla giunta ai sensi dell'art. 6 e delle priorità fissate dal presente regolamento, predispone l'istruttoria e la giunta quantifica la misura dei contributi.
3. Delle istanze rigettate e della concessione del contributo e delle modalità della sua erogazione viene data immediatamente notizia agli interessati, a cura del settore competente.
Art. 11
Misura dei contributi e dei vantaggi economici
1. L'entità del contributo non può superare il 50% delle spese ritenute ammissibili.
2. L'entità del contributo è commisurata solo alle spese che si prevede di sostenere, con esclusione di compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, a prestazioni personali da parte di soci, dipendenti o aderenti.
3. Sono ammesse a contributo solo le voci di spesa che risultano necessario o giustificabili per l'attività oggetto della domanda, al netto di altri contributi o sovvenzioni ottenuti o previsti.
Art. 12
Modalità di erogazione, revoca e riduzione dei contributi e degli interventi economici
1. L'erogazione dei contributi viene effettuata in soluzione unica per cifre pari o inferiori a quella stabilita dalla giunta secondo il successivo 7° comma, o in acconto nella misura del 50% per cifre superiori.
2. Il saldo dell'erogazione è corrisposto su presentazione, da parte del beneficiario, di relazione illustrativa finale dell'attività, corredata dal bilancio consuntivo regolarmente approvato.
3. Il pagamento del saldo avviene, previa approvazione della relazione e/o del consuntivo suddetti, per disposizione del dirigente competente per la materia che, successivamente ne relaziona alla giunta con periodicità quadrimestrale.
4. Quando dal consuntivo risulti che le spese, in tutto o in parte, non siano adeguatamente documentate e giustificate o sia accertata una diminuzione della spesa sostenuta o qualora sia accertato il concorso di altri contributi alla realizzazione dell'iniziativa, l'erogazione del contributo deve essere proporzionalmente ridotta.
5. Qualora nel consuntivo non vengano indicati i contributi percepiti da soggetti diversi dal comune, il contributo del comune viene revocato con diritto di recupero delle somme eventualmente già liquidate.
6. Ad analogo recupero si da luogo qualora a consuntivo le quote contributive già erogate superino quelle di cui il soggetto convenzionato è in grado di fornire l'adeguata, prevista documentazione contabile.
7. La giunta stabilisce annualmente l'importo sotto il quale, in luogo della documentazione di cui al 2°comma può essere presentata una dichiarazione autentica, sostitutiva di atto di notorietà, che attesti i dati del consuntivo.
CAPO II
Contributi per specifiche iniziative (contributi "ad hoc")
Art. 13 Definizione
1. I contributi "ad hoc" possono essere concessi per favorire la realizzazione, da parte di
xxxxx, di iniziative che presentino carattere di pubblica utilità, concorrendo al perseguimento delle finalità di cui all'alt 1.
2. I soggetti beneficiari di contributi annuali possono richiedere contributi "ad hoc" per singole iniziative purché non comprese nei programmi già finanziati con detti contributi annuali.
Art. 14 Presentazione delle domande
1. L'istanza per ottenere l'erogazione di contributi deve essere resa in carta legale, salvo i
casi di esonero previsti dalla legge, e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, seguendo lo schema predisposto dal comune, cui devono essere allegati:
a) relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende realizzare;
b) preventivo di spesa dell'iniziativa
e, se non già in possesso dell'amministrazione,
e) statuto e cariche sociali o, in assenza di cariche sociali, il nome e a recapito del legale rappresentante.
2. Le istanze devono pervenire al protocollo generale del comune nel mese di luglio antecedente l'anno in cui si prevede lo svolgimento dell'iniziativa.
3. m caso di urgenza, le istanze per la realizzazione di iniziative di particolare rilevanza ed interesse, possono trovare accoglimento, subordinatamente al reperimento di fondi in bilancio, anche in deroga ai termini temporali prescritti per la presentazione delle istanze.
Art. 15 Procedimento
1. La documentazione eventualmente mancante o richiesta a titolo integrativo può essere inviata al comune anche via fax e successivamente sostituita dall'originale.
2. Il dirigente, sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta comunale, predispone l'istruttoria e la giunta quantifica la misura del contributo.
3. Delle istanze rigettate e della concessione del contributo e delle modalità della sua erogazione viene data notizia agli interessati, a cura del settore competente, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo.
Art.16
Misura dei contributi "ad hoc"
1. La misura dei contributi "ad hoc" non può di nonna superare l’80% delle spese ritenute ammissibili.
2. Per iniziative o attività di particolare rilievo sociale, culturale, ambientale o utilità pubblica, possono essere eccezionalmente concessi contributi oltre il limite massimo dell’80%, sulla base dei criteri preventivamente stabiliti dalla giunta comunale.
3. L'entità del contributo è commisurata solo alle spese effettivamente sostenute o che si prevede di sostenere, con esclusione di compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, a prestazioni personali da parte di soci, dipendenti o aderenti.
4. Sono ammesse a contributo solo le spese che risultano necessario o giustificabili per la realizzazione dell'attività oggetto della domanda, al netto di altri contributi o sovvenzioni ottenuti o previsti.
Art. 17
Modalità di erogazione, revoca e riduzione dei contributi "ad hoc"
1. L'erogazione dei contributi viene effettuata in acconto nella misura del 50% del valore dichiarato ammissibile, eccezionalmente elevabile fino al 70%, contestualmente all'adozione della determinazione di impegno.
2. Il saldo dell'erogazione avviene, previa approvazione della relazione e del consuntivo dell'iniziativa ammessa a contributo, per disposizione del dirigente competente per la materia che, successivamente, ne relaziona alla giunta con periodicità quadrimestrale.
3. Quando dal consuntivo risulti che le spese, in tutto o in parte, non siano adeguatamente documentate e giustificate o sia accertata una diminuzione della spesa sostenuta o qualora sia accertato il concorso di altri contributi alla realizzazione dell'iniziativa, l'erogazione del contributo deve essere proporzionalmente ridotta.
4. Qualora nel consuntivo non vengano indicati i contributi percepiti da soggetti diversi dal comune, il contributo del comune viene revocato con diritto di recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Ad analogo recupero si da luogo qualora a consuntivo le quote contributive già erogate superino quelle di cui il soggetto convenzionato è in grado di fornire l'adeguata, prevista, documentazione contabile.
6. La giunta stabilisce annualmente l'importo sotto il quale, in luogo della documentazione di cui al secondo comma, può essere presentata una dichiarazione autentica, sostitutiva di atto di notorietà, che attesti i dati del consuntivo.
CAPO III
Contributi convenzionati Art. 18
Convenzioni
1. Quando da parte di terzi viene proposto all'amministrazione comunale un progetto con carattere di pubblica utilità, che affianchi, integri, completi o sostituisca analoghi interventi del comune e da questo sia condiviso e coordinato, concorrendo al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, si procede all'erogazione di un contributo
previa sottoscrizione di apposita convenzione.
2. La convenzione contiene tutti i termini contrattuali delle reciproche obbligazioni ed in particolare fissa i termini ed i tempi per l'erogazione del servizio previsto o per la realizzazione dell'iniziativa progettata, le modalità di pagamento e di rendicontazione.
3. La convenzione può avere una durata massima di tre anni. In tal caso il progetto deve specificare la spesa prevista per ciascun anno di durata della convenzione al fine di consentire la sua appostazione nella relazione previsionale e nel programma pluriennale.
4. I soggetti beneficiari di accordi convenzionati possono richiedere anche contributi "ad hoc" per singole iniziative purché non comprese nei progetti già finanziati nell'ambito delle convenzioni.
Art. 19 Presentazione dei progetti
1. L'erogazione di contributi regolati da rapporti convenzionali è condizionata alla
presentazione, da parte del richiedente, di un progetto che contenga una relazione illustrativa, un preventivo analitico di spesa e, se non già in possesso dell'amministrazione. Io statuto e le cariche sociali del soggetto richiedente; in assenza di cariche sociali va comunicato il nome e il recapito del legale rappresentante.
2. I progetti devono pervenire al protocollo generale del comune, con lettera di accompagnamento, dal 1°al 31 luglio dell'anno antecedente a quello in cui si prevede lo svolgimento dell'iniziativa.
3. Sulle richieste di contributo convenzionato, i provvedimenti dell'amministrazione verranno comunicati entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.
Art. 20
Misura dei contributi convenzionati
1. La misura dei contributi convenzionati corrisponde di norma al valore delle prestazioni oggetto della convenzione, così come risultante da apposita analisi dei costi ammissibili ed è commisurata alle spese che si prevede di sostenere, compresi i compensi o i rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma dovuti, a prestazioni personali da parte di soci, aderenti o terzi dipendenti.
2. Sono ammesse a contributo solo le spese che risultano necessario o giustificabili per la realizzazione del progetto o dell'attività oggetto della domanda, al netto di altri contributi o sovvenzioni ottenuti o previsti.
Art. 21
Modalità di erogazione, revoca e riduzione dei contributi convenzionati
1. La convenzione stabilisce le modalità e la misura del contributo tenuto conto della spessa complessiva, della durata e della natura del servizio reso.
2. Quando dal consuntivo risulti che le spese, in tutto o in parte, non siano adeguatamente documentate e giustificate o sia accertata una diminuzione della spesa sostenuta o qualora sia accertato il concorso di altri contributi alla realizzazione dell'iniziativa, l'erogazione d«l contributo deve essere proporzionalmente ridotta.
3. Qualora nel consuntivo non vengano indicati i contributi percepiti da parte del beneficiario da soggetti diversi dal comune, il contributo del comune viene revocato con diritto di recupero delle somme eventualmente già liquidate.
4. Ad analogo recupero si da luogo qualora a consuntivo le quote contributive già erogate superino quelle di cui il soggetto convenzionato è in grado di fornire l'adeguata, prevista, documentazione contabile
TITOLO III
Concessione di servizi e beni
Art. 22 Concessione di servizi
1. Il comune può intervenire e provvedere, dietro domanda corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa, alla fornitura di prestazioni e di servizi, per la migliore riuscita di iniziative di particolare interesse pubblico.
2. I benefici di cui al precedente comma sono concessi dalla giunta, previa istruttoria del dirigente competente per materia, sulla base dei criteri da essa stabiliti ai sensi dell'art. 6, con utilizzo, ove possibile, di mezzi propri dell'amministrazione o con affidamento a terzi.
3. Il beneficiario è tenuto a presentare, al termine dell'iniziativa, il rendiconto completo delle entrate e delle spese, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante.
4. Il costo - calcolato nei limiti dei valori dei servizi a domanda individuale annualmente fissati dal consiglio comunale - per la fornitura di prestazioni e servizi, anche se effettuati in economia., va a diminuire il contributo eventualmente concesso dall'amministrazione per la realizzazione dell'iniziativa o attività oggetto di concessione.
Art. 23 Concessione di beni
1. L'amministrazione può concedere in uso alle associazioni o enti - che realizzano attività di pubblico interesse, concorrendo al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 - beni immobili di proprietà comunale da adibire a sede dell'ente o associazione, dietro corresponsione di un canone, per lo svolgimento delle attività medesime.
2. La concessione in uso occasionale o temporanea di sedi, impianti, suolo pubblico, come anche il prestito di attrezzature, materiali, beni mobili in genere e la concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza vengono determinati dalla Giunta, previa istruttoria del dirigente competente per materia, sulla base dei criteri da essa stabiliti, dietro domanda corredata della documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa, sempre che la materia non sia diversamente regolamentata da appositi provvedimenti.
3. I beni concessi devono essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati e pertanto di essi si dovrà far constare lo stato di conservazione sia al momento della consegna che della riconsegna.
4. La giunta comunale stabilisce con proprio provvedimento entità e modalità di eventuali cauzioni, fideiussioni o assicurazioni per l'uso dei beni di cui ai commi precedenti. Il beneficiario resta libero di scegliere la forma di garanzia.
5. L'esonero parziale o totale da tariffe o canoni d'uso può essere motivatamente accordato nel rispetto delle normative vigenti.
Art.24 Procedimento
1. La giunta comunale approva entro il 30 giugno di ogni anno l'elenco aggiornato degli immobili destinabili a sedi associative. Tale elenco è affìsso all'Albo e comunicato con i mezzi ritenuti più idonei.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i soggetti interessati devono presentare domanda all'amministrazione per l'ottenimento degli immobili suindicati, allegando alla domanda la documentazione di cui all'ari. 9 e la dichiarazione di disponibilità a eventualmente condividere la sede con altri richiedenti.
3. La giunta assegna gli immobili osservando i criteri di cui all'art. 7. Da ulteriore titolo di priorità la disponibilità dichiarata al comma precedente.
Art. 25 Convenzione di concessione
1. La concessione di un immobile è regolata da apposita convenzione nella quale siano
determinati gli obblighi delle parti e non può avere durata superiore a due anni, salvo rinnovo.
2. L'amministrazione si riserva in qualunque momento la facoltà di accertare, tramite il competente servizio comunale, il permanere delle condizioni che hanno determinato la convenzione ed il rispetto delle sue clausole e, nell'evidenza della loro trasgressione, potrà rescinderla immediatamente.
TITOLO IV
Registro comunale delle libere forme associative Art. 26
Istituzione
1. In attuazione delle normative vigenti e dello statuto comunale, è istituito il "Registro comunale delle libere forme associative” al fine di valorizzare la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della collettività.
2. Il registro è istituito presso la segreteria generale del comune.
3. Il registro è composto dalle seguenti sezioni tematiche:
a) interventi, servizi sociali e socio-sanitari;
b) tutela e impegno civile, solidarietà internazionale e pace;
e) economia e lavoro;
d) educazione e formazione;
e) sport e tempo libero;
f) cultura;
g) territorio, urbanistica, tutela ambientale e protezione civile;
h) pari opportunità.
4. Il sindaco all'atto del conferimento degli incarichi agli assessori specifica le sezioni del registro di loro competenza.
5. Ad ogni libera forma associativa è consentita l'iscrizione ad una o a più sezioni tematiche in relazione ai rispettivi scopi statutari.
Art.27 Iscrizione al registro
1. Nel registro possono essere iscritte tutte le libere forme associative non aventi fini di lucro, effettivamente operanti nel territorio comunale.
In particolare:
a) le libere forme associative riconosciute a livello nazionale o iscritte ai registri regionali secondo la normativa vigente;
b) le altre libere forme associative locali che abbiano almeno un anno di attività.
2. Le libere forme associative, che intendano iscriversi nel registro, presentano al sindaco domanda, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, con firma autenticata, indicando:
a) la denominazione ovvero la ragione sociale, l'indirizzo ed eventualmente la sigla e il codice fiscale;
b) il nome del rappresentante legale; per le associazioni di livello nazionale dovrà essere indicato il nome del legale rappresentante locale;
e) l'oggetto e le finalità sociali;
d) l'anno di inizio dell'attività nel territorio comunale;
e) il possesso dei requisiti di cui al comma precedente;
f) il numero dei soci o degli aderenti e l'importo della quota associativa;
g) le eventuali attività di pubblica utilità che siano interessate a svolgere in collaborazione con il comune;
h) la sezione tematica, o le sezioni, m cui si chiede l'inserimento.
3. Dovranno essere allegati alla domanda:
a) una relazione sull'attività svolta e sulla disponibilità di dotazioni bibliografiche o di altri materiali e servizi di interesse generale;
b) Fatto costitutivo e lo statuto, da cui risultino espressamente lo scopo e l'assenza di fini di mero.
4. Le istituzioni e le forme organizzative e associative di diretta promanazione dell'amministrazione comunale e dei consigli di quartiere non possono iscriversi al registro.
Art.28
Iscrizione e cancellazione dal registro
1. Entro il 31 maggio e il 30 novembre, il dirigente competente provvederà ai seguenti adempimenti:
a) iscrizione delle libere forme associative nelle diverse sezioni tematiche del registro comunale;
b) cancellazione dal registro delle libere forme associative;
e) presa d'atto dell'intervenuta decadenza per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione entro i termini previsti dal successivo articolo 30;
d) cancellazione per mancata realizzazione di almeno una iniziativa oggetto di contributo, anche in compartecipazione con altri soggetti pubblici o privati, nel territorio comunale nel triennio successivo all'iscrizione.
Art. 29 Opposizione e ricorso
1. Contro l'esclusione motivata dal registro è possibile presentale:
opposizione formale indirizzata al sindaco entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione;
ricorso giurisdizionale, nei termini di legge.
Art. 30 Rinnovo dell'iscrizione
1. L'iscrizione al registro ha validità triennale dalla data del provvedimento che l'attesta.
2. Ogni libera forma associativa iscritta nel registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda di iscrizione.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza della validità della iscrizione, i soggetti iscritti nel registro devono, a pena di decadenza, presentare istanza di rinnovo dell'iscrizione stessa.
4. Sono comprese, a semplice richiesta scritta conforme a quanto previsto dall'alt. 27, 2° comma, le associazioni già inserite nel Registro generale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'alt. 6 della L.R. 20 febbraio 1995, n. 12 in applicazione ed ai fini dell'alt. 6 della L. 266/1991.
Art. 31 Pubblicità del registro
1. Il registro comunale delle libere forme associative è pubblico e resta depositato in permanenza presso la segreteria generale del comune.
2. Il registro è tenuto costantemente aggiornato e viene pubblicato annualmente a norma di legge con l'indicazione completa dei soggetti beneficiari delle provvidenze di cui al presente regolamento, dei relativi importi e finalità.
TITOLO V
Disposizioni finali e transitorie Art.32
Esclusioni
1. Il presente regolamento non si applica:
a) per i contributi individuali di assistenza sociale;
b) per i contributi concessi dalla regione ed erogati tramite il comune a soggetti singoli e per gli importi da essa definiti;
e) per gli interventi urgenti in caso di calamità;
d) in tutti i casi in cui contrasti con leggi, regolamenti, convenzioni, patti o acconti stipulati., a norma di legge, con associazioni ed enti, o comunque con altre specifiche normative.
Art. 33 Responsabilità
1. Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività ed alle iniziative proposte o ammesse alle forme di contributo di cui al presente regolamento sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano, limitandosi il comune ad offrire un concorso economico.
2. E' fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo di acquisire le autorizzazioni ed i permessi di legge.
3. Sono parimenti a carico del beneficiario del contributo tutti gli oneri diretti o indiretti che l'iniziativa o l'attività sovvenzionata possa comportare a termini delle leggi vigenti.
Art. 34
Contributi non previsti dal regolamento
1. Le concessioni di contributi non specificamente previste nel presente regolamento, comprese le erogazioni da parte delle circoscrizioni, sono comunque subordinate al rispetto dei principi fissati al titolo I, in quanto applicabili.
Art. 35 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, va pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni ed entra in vigore il 1°luglio 1998.
Art. 36 Norma finale
1. La risoluzione di eventuali dubbi o questioni che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione del presente regolamento è di competenza della giunta con apposite delibere. Tali delibere devono immediatamente essere trasmesse al consiglio comunale.