ACCORDO DI CONVENZIONE TRA
ACCORDO DI CONVENZIONE TRA
Eni S.p.A. con sede legale in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 0, capitale sociale Euro 4.005.358.876 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma R.E.A n. 756453, codice fiscale 00484960588 - P.IVA 00905811006, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliata in Roma, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00, rappresentata dal Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx nella sua qualità Responsabile Attuazione Servizi Rete e Smart Mobility della Direzione Generale Energy Evolution (di seguito, per brevità, denominata “Eni”);
E
Università degli Studi della Campania “Xxxxx Xxxxxxxxxx” di seguito anche “Cliente Business”, con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx x.0, 00000 Xxxxxxx, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx nella sua qualità di Rettore (di seguito denominata “Cliente Business”)
(di seguito anche, Parte o Parti) Premesso che:
- Eni gestisce un servizio di parcheggio (la cui disciplina è contenuta nelle condizioni pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx) in alcune città del territorio italiano (di seguito anche “Servizio”, “Servizio Eni Parking” o “Servizi”),
- Il Servizio Eni Parking è fruibile da APP mobile Eni Live (di seguito “Eni Live”, previa iscrizione dell’utente su detta APP), di proprietà di Eni;
- il Cliente Business ha interesse ad avvalersi dei Servizi offerti da Eni per le esigenze di mobilità dei propri dipendenti o persone fisiche legate al Cliente Business da apposito contratto;
- Le parti intendono quindi regolare le modalità di accesso alle Agevolazioni nella fruizione del Servizio da parte di dipendenti del Cliente Business o persone fisiche legate a quest’ultimo da apposito contratto che risultino iscritti all’APP Eni Live (di seguito Clienti Convenzionati).
Tutto ciò premesso e definito SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse, definizioni e allegati
Le premesse, le definizioni e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art. 2 - Oggetto
Con la sottoscrizione del presente accordo il Cliente Business ed Eni intendono offrire delle tariffe agevolate (di seguito anche “Agevolazioni”) ai Clienti Convenzionati, attraverso sconti applicati alle tariffe standard del Servizio Eni Parking, come meglio descritti all’art. 2.1, nei termini stabiliti nella presente convenzione (di seguito “Accordo” o “Convenzione”).
Come meglio disciplinato all’art. 2.2, le Agevolazioni saranno applicate ai Clienti Convenzionati e dagli stessi fruibili attraverso l’inserimento, da parte di quest’ultimi, di un dominio e-mail istituzionale al momento dell’iscrizione ad Eni Live ovvero, se già iscritti, all’inserimento di un dominio email istituzionale nel proprio account Eni Live.
(i) Cliente Business si impegna a:
a. promuovere in favore dei Clienti Convenzionati così come indicati in premessa, la possibilità di usufruire delle Agevolazioni di cui al presente Accordo;
b. garantire, per tutta la durata del presente Accordo, visibilità al Servizio Eni Parking dedicando spazi fisici (ad es. bacheche, ecc.) presenti nella propria organizzazione e/o spazi nei propri siti web e/o mettendo a disposizione di Eni altri mezzi di comunicazione verso i Clienti convenzionati;
c. autorizzare i propri dipendenti a utilizzare il/i proprio/i domini/o di posta/e elettronica/che istituzionale/i
indicati/e nell’Allegato 1, per consentire il godimento delle agevolazioni di cui alla presente convenzione;
d. comunicare tempestivamente, ovvero in tempo utile e senza pregiudizio per i propri clienti convenzionati, le modalità con le quali questi ultimi possono correttamente accedere alle agevolazioni definite alla luce del presente accordo con Eni;
e. comunicare ai propri clienti convenzionati il venir meno del diritto alle agevolazioni a seguito della cessazione del rapporto di lavoro o del contratto che regola lo specifico rapporto tra loro intercorrente.
f. non consentire, in caso di cessazione del rapporto di lavoro o del contratto che regola il rapporto tra la persona fisica ed il cliente business, l’utilizzazione del dominio e- mail istituzionale
(ii) Eni si impegna a:
a. aggiornare lo stato e il piano tariffario di tutti i Clienti Convenzionati che si iscriveranno ad Eni Live utilizzando la posta elettronica istituzionale del Cliente Business indicata nell’Allegato 1 o che, se già iscritti con altro indirizzo di posta elettronica, effettuino il cambio di tale indirizzo utilizzando la posta elettronica istituzionale del Cliente Business indicata nell’Allegato 1.
Art. 2.1 – Agevolazioni
Le Agevolazioni consistono in Tariffe ridotte rispetto alle tariffe standard di sosta offerte al pubblico come indicato nell’Allegato 3 (Allegato tariffe convenzione)
Art. 2.2 – Modalità di adesione alla Convenzione
Il Cliente Convenzionato si iscriverà all’APP Eni Live utilizzando uno dei domini di posta del Cliente Business
dettagliati nell’Allegato 1 (domini e-mail). Nell’ambito di questa modalità di adesione, sono possibili le seguenti opzioni di attivazione:
1. Clienti “nuovi”: coloro che si iscriveranno al Servizio in vigenza della presente Convenzione dovranno utilizzare il dominio di posta elettronica istituzionale del Cliente Business indicata nell’Allegato 1 per ottenere le Agevolazioni;
2. Clienti “già iscritti ad Eni Live” con dominio di posta elettronica istituzionale del Cliente Business indicata nell’Allegato 1: avranno automaticamente l’attivazione delle Agevolazioni (Eni effettuerà aggiornamento massivo sul database Clienti);
Art. 3 - Conclusione e durata del contratto
3.1 Il Presente accordo si intende concluso dal momento del ricevimento da parte di Eni dell’accettazione della presente proposta.
3.2 Eni, nei successivi 30 giorni invierà al Cliente Business apposita mail con cui segnalerà l’adeguamento delle proprie tariffe alle disposizioni del presente accordo.
3.3 Il presente accordo avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dall’invio della comunicazione di cui all’art. 3.2, escludendosi sin d’ora ogni ipotesi di tacito rinnovo, fatta salva la facoltà delle Parti di concordare in qualsivoglia momento il rinnovo dello stesso.
Avranno diritto ad usufruire delle Agevolazioni tutti i Clienti convenzionati attivi che inizieranno una sosta prima della scadenza del presente Accordo.
Art. 4 – Utilizzo del marchio
Eni concede al Cliente Business, gratuitamente, in modo non esclusivo, fino alla data di scadenza del presente Accordo, l’uso dei propri marchi e delle immagini legate al servizio di Eni Parking, così come saranno comunicati in forma scritta a seguito della stipula del contratto per la promozione dell’Accordo presso i Clienti Convenzionati del Cliente Business su intranet, spazi fisici (ad es. bacheche, ecc.) aziendali e gli altri canali di comunicazione disponibili senza che tale uso possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio e/o di altro segno distintivo di Eni o far insorgere alcun diritto in capo al Cliente Business . Ogni utilizzo del Marchio dovrà sempre essere previamente sottoposto all’attenzione di Eni per sua approvazione.
Il Cliente Business riconosce l’esclusiva titolarità di Eni del Marchio e si impegna a non porre in essere alcun comportamento che possa violare i diritti di Eni sul Marchio.
Qualora il Cliente Business dovesse ricevere contestazioni da parte di terzi inerenti all’utilizzo del Marchio, esso si impegna a darne tempestiva conoscenza ad Eni, affinché quest’ultima possa intraprendere ogni iniziativa necessaria per la tutela del Marchio.
Alla scadenza dell’Accordo o in caso di cessazione anticipata dello stesso, per qualsiasi motivo, il Cliente Business si impegna a rimuovere ogni riferimento e a cessare ogni utilizzo del Marchio
Art. 5 – Risoluzione
Le Parti concordano ed espressamente pattuiscono che, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ. mediante avviso scritto inviato
all’altra Parte a mezzo raccomandata A/R o PEC, qualora quest’ultima si dovesse rendere inadempiente ad uno degli obblighi contrattuali assunti e non vi ponga rimedio nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa diffida a adempiere.
Art. 6 - Legge Applicabile e Foro competente
Il presente Accordo sarà interpretato e disciplinato dalla legge italiana.
Tutte le controversie relative al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con espressa esclusione di ogni altra autorità giudiziaria eventualmente concorrente.
Art. 7 - Referenti Comunicazioni e Gestori
Salve le forme espressamente previste in altri articoli del presente Accordo, ogni comunicazione o avviso dovrà essere eseguito a mezzo mail ai seguenti indirizzi:
- per il Cliente Business: (indicare pec ed e-mail) xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
- per Eni: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx xxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxx
I gestori del presente Accordo sono individuati in:
- per Cliente Business: Xxxxxxx Xxxxxxx
- per Eni: Xxxxxxx Xxxxxxx
Art. 8 - Miscellanea
Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti non intendono concludere un contratto di agenzia, né costituire, neanche di fatto, alcun consorzio, joint venture od altra forma stabile di organizzazione, né intendono conferire diritti o facoltà per agire l'una in nome o per conto dell'altra.
Le Parti concordano di non trasferire - e nulla di quanto indicato nel presente Accordo dev’essere inteso come trasferimento - da una delle Parti all'altra di alcun diritto di proprietà intellettuale, inclusi a titolo esemplificativo, diritti d'autore, diritti di esclusiva, brevetti, modelli industriali od ornamentali, marchi di fabbricazione, marchi di servizio, know-how, informazioni riservate od altro diritto di proprietà industriale appartenente e concesso in licenza ad una di esse. Fatto salvo quanto previsto ai sensi dell’Accordo, ciascuna Parte si impegna a non utilizzare in alcun modo i propri segni distintivi quali ditta, insegna, marchio in abbinamento congiunto a quello dell'altra Parte senza il previo consenso scritto di quest'ultima.
Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia all'Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti. A tal proposito resta altresì inteso che eventuali comportamenti difformi e/o tolleranze delle Parti, anche se reiterati, non comporteranno modifica del presente Accordo e non potranno conseguentemente essere validamente opposte da una Parte all'altra.
Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Accordo siano in qualsiasi misura invalide, tale invalidità non si
estende alle altre disposizioni. Le Parti rinegozieranno in buona fede una clausola sostitutiva di quella invalida, rispettando la loro attuale intenzione.
Ciascuna Parte si impegna ad adempiere ai propri obblighi in piena conformità alle prescrizioni di cui all’accordo ed alle normative rispettivamente applicabili inter alia al settore di riferimento, anche a tutela dei consumatori, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la normativa in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità commerciale ed il Dlgs. 206/2005 (Codice del Consumo). Ciascuna Parte terrà manlevata l’altra Parte da eventuali contestazioni e/o qualsiasi altra conseguenza pregiudizievole che possano derivare da iniziative di soggetti interessati (clienti, consumatori, Autorità, altri organismi pubblici o privati) sulla base delle suddette normative e prescrizioni contrattuali, laddove la condotta
- attiva o omissiva - oggetto di contestazione o causa del suddetto pregiudizio sia imputabile a tale Parte.
Art. 9 - Riservatezza
Le Parti si impegnano reciprocamente, per la durata del presente accordo e per i successivi 3 anni a decorrere dalla sua cessazionea trattare come confidenziali le informazioni commerciali, organizzative e finanziarie ricevute per il corretto adempimento degli obblighi contenuti nel presente Accordo ed a non rivelarle a terzi senza il previo consenso scritto dell’altra Parte né ad usarle per fini diversi da quelli previsti nel presente Accordo.
Il presente obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che sono generalmente conosciute dal pubblico senza che ciò sia dipeso da un atto o una omissione della Parte che le ha ricevute, alle informazioni che una delle Parti debba comunicare a terzi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni dell’Accordo e nei limiti strettamente necessari a tali fini, né alle informazioni la cui divulgazione sia imposta dalla legge e/o da norme regolamentari, da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria oppure da una richiesta dalla Pubblica Autorità in genere.
Art. 10 - Cessione
Nessuna delle Parti potrà cedere il presente Accordo, o alcun diritto od obbligo derivante dallo stesso, senza il consenso scritto dell’altra Parte.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell’osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di competenza.
Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali dalle medesime forniti per stipulare e dar seguito al presente Accordo verranno trattati dalle stesse in qualità di autonomi titolari del trattamento nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
Tali dati saranno trattati esclusivamente per stipulare e gestire il rapporto contrattuale di cui al presente Accordo e adempiere agli obblighi legali ed amministrativi cui sono soggette le Parti.
Ai fini della corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto contrattuale ed eventuale reportistica aziendale che ne dovesse derivare potranno o dovranno essere trattati dati personali dei Clienti Convenzionati.
A tal fine le Parti, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si impegnano ad applicare le disposizioni
della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, più precisamente
(i) le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018;
(ii) le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
(iii) ovvero di ogni altra successiva normativa, orientamento o linea guida che sostituirà quella esistente (di seguito i punti (i), (ii) e (iii) definiti congiuntamente come “Normativa Privacy”).
In particolare, il Cliente Business è Titolare del trattamento con riferimento ai dati personali dei Clienti Convenzionati per le finalità relative alla gestione del rapporto con dipendenti/iscritti/associati, ivi incluso il trattamento per attività ancillari e relative a convenzioni con partner commerciali inclusa Eni. A tal riguardo, ai fini degli adempimenti dell’Accordo, con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 2 (i) sulle modalità di promozione della Convenzione, il Cliente Business si impegna a rispettare le previsioni della Normativa Privacy. Con riferimento, invece, al trattamento dei dati personali dei Clienti Convenzionati che aderiranno alla Convenzione, Eni è e rimarrà il Titolare del trattamento per le finalità connesse all'esecuzione degli obblighi contrattuali, legali e commerciali, impegnandosi, come tale, al rispetto di tutte le previsioni della Normativa Privacy. Infine, le Parti si impegnano a cooperare lealmente in caso di richieste di informazioni da parte delle autorità di controllo sulla protezione dei dati personali (es. Garante per la protezione dei dati personali) ovvero in caso di esercizio dei diritti riconosciuti dalla Normativa Privacy in capo agli interessati, con riferimento ai trattamenti di dati personali connessi alla presente Convenzione.
In relazione a quanto previsto dal presente articolo, il Cliente Business terrà indenne e manleverà Eni da ogni pregiudizio derivante dalla mancata o non corretta esecuzione dei predetti obblighi, impegnandosi all’indennizzo in caso di danni, costi, spese (ivi incluse le spese legali) a seguito dell’eventuale irrogazione di sanzioni amministrative e/o ricorsi avanzati dagli interessati sulla base dei diritti loro attribuiti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché da qualsiasi altra contestazione mossa dalle competenti Autorità di Controllo, laddove la responsabilità sia derivante dalla condotta attiva o omissiva del Cliente Business.
Art. 13 Responsabilità Amministrativa e anti- corruzione
Il Cliente Business dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza: (a) degli standard generali di trasparenza delle attività sensibili del Modello 231 ex Decreto legislativo 231/2001 e del Codice Etico Eni, (b) della “Management System Guideline Anti-Corruzione” di Eni (“MSG Anti-Corruzione”) e (c) della Dichiarazione di Eni sul rispetto dei diritti umani.
Il Cliente Business prende atto che i documenti di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono – disponibili sul sito internet di Eni [xxx.xxx.xxx] - sono stati predisposti sulla base dei principi delle normative e best practice internazionali di riferimento, che condivide e si impegna a rispettare.
Art 14 Corporate Social Responsibility e Diritti Umani Le Parti dichiarano di ottemperare ai principi contenuti nelle normative, leggi, regolamenti e convenzioni,
nazionali e internazionali, applicabili che hanno lo scopo di prevenire e contrastare le violazioni in materia di diritti umani (di seguito “Diritti Umani”). A tale proposito la Controparte dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza della Dichiarazione di Eni sul rispetto dei diritti umani, di aver preso atto che tale documento è disponibile sul sito internet xxx.xxx.xxx e di operare secondo principi in linea con quelli espressi in tale documento.
Università degli Studi della Campania “Xxxxx Xxxxxxxxxx”
Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA X. XXXXXXXXXX
RETTORE 27.07.2022 11:10:01 GMT+00:00
Si dichiara, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., di aver letto, compreso e di accettare specificamente le seguenti clausole: art. 6 (Legge applicabile e foro competente); art. 10 (cessione)
Università degli Studi della Campania “Xxxxx Xxxxxxxxxx”
Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA X. XXXXXXXXXX RETTORE 27.07.2022 11:10:01 GMT+00:00
Allegati:
Allegato 1 – Domini e-mail Allegato 2 – Tariffe convenzione
ALLEGATO 1 - DOMINI E-mail
@xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx @xxxxxxxxxxx.xx
ALLEGATO 2 – TARIFFE CONVENZIONE
Rispetto alle tariffe esposte presso tutti gli ENI PARKING di Italia, si riconosce uno sconto del