Funzioni e Interventi degli Enti firmatari
''Accordo Procedure Integrate di Intervento rivolte ai Minori coinvolti in ambito giudiziario”
Premessa
Il gruppo di lavoro denominato “Interplus Minori”, rappresentato dai referenti interistituzionali dei PLUS (Uffici di Piano, Direzioni dei Distretti Sociosanitari della ASL di Cagliari, Direzione dei Servizi Socio Sanitari della ASL di Cagliari, Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Cagliari), dall’USSM (Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni) del Centro di Giustizia Minorile, dal Tribunale per i Minorenni, dalla Sezione Famiglia del Tribunale Ordinario, dalla Procura per i Minorenni, ha assunto il compito dell’elaborazione delle Procedure Integrate di Intervento rivolte ai Minori, quale strumento condiviso di lavoro strutturato.
Il presente documento riguarda la procedura operativa integrata di intervento rivolta ai minori coinvolti in ambito giudiziario di competenza di ciascun Ente ed è parte integrante e sostanziale del protocollo d'intesa sulle “Procedure Integrate di Intervento rivolte ai Minori coinvolti in ambito giudiziario”.
Il gruppo di lavoro “Interplus Minori”, provvederà successivamente a elaborare la procedura integrata degli interventi più specifici relativa ad abuso, affido e adozione, e ad ulteriori procedure integrate riguardanti tematiche di interesse interistituzionale in materia di minori.
“Procedura Operativa integrata di intervento rivolta ai minori coinvolti in ambito giudiziario”
Funzioni e Interventi degli Enti firmatari
1.0. Finalità e oggetto dell'Accordo
Il presente accordo individua le modalità operative e le procedure per la realizzazione di tutte le azioni che, nell’ambito del sistema integrato previsto dalla L. N. 328/2000 e della L.R. n. 23/2005, e nell’ambito della normativa più generale in tema di tutela dei minori, coinvolgono più soggetti istituzionali.
L’accordo ha la finalità di:
• rendere agevoli e codificate le comunicazioni fra i diversi soggetti intervenienti;
• individuare modi operativi di raccordo fra gli operatori dei diversi servizi;
• creare un sistema condiviso e codificato di procedure per la trattazione di interventi comuni a più Enti.
1.1 I Comuni
Spetta al Comune la tutela sociale dei minori, pertanto le funzioni del Servizio Sociale sono indipendenti dall’esistenza di un intervento giudiziario in atto, in quanto esiste un mandato “ope legis” che ne legittima l’intervento in ambito minorile;
Il Comune esercita le sue funzioni attraverso gli uffici di Servizio Sociale Professionale, predisponendo specifici programmi di lavoro nell'ambito di tutela, accoglienza e integrazione sociale.
Il servizio sociale è anche un servizio di cura diretto al minore in situazioni di disagio o di compromissione. In tal caso il servizio sociale del Comune deve attivare idonee forme di intervento ed è responsabile della presa in carico. Il servizio titolare è direttamente chiamato a mettere in campo le risorse, le professionalità e le competenze necessarie per la costruzione e la realizzazione di un progetto quadro di intervento.
In particolare attua:
• funzioni di vigilanza e tutela del minore in collaborazione con la famiglia, su richiesta di questa e/o delle agenzie educative del territorio, per rimuovere degli ostacoli ad un pieno sviluppo;
• funzioni di collaborazione con l'autorità giudiziaria per la tutela dei minori nei termini previsti dalla Legge e secondo i disposti specifici;
• funzioni di prevenzione primaria attraverso l'analisi del caso e messa in rete di tutti i servizi di prevenzione e di assistenza che assicurano la permanenza del minore nel proprio nucleo familiare , in un ambiente protetto e consono alla sua età, anche attraverso la predisposizione di servizi educativi, ludici e ricreativi;
• funzione socio assistenziale attraverso la quale si riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana;
• funzione di promozione sociale attraverso la quale sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie all’interno del sistema integrato come previsto
dall’articolo 9 comma 3 della L.R 23/2005; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.
Il servizio sociale a conoscenza di una situazione di pregiudizio in cui si trova un minore deve segnalare la situazione all'Autorità giudiziaria, fermo restando che chiunque venga a conoscenza deve obbligatoriamente segnalare.
1.1. 1Tipologie di interventi dei Comuni
Il Servizio Sociale Comunale interviene, a sostegno delle famiglie e dei minori attraverso Il sistema integrato, in applicazione della L.328/2000 e della L.23/2005
In particolare hanno priorità (art. 16 e 22 della legge 328/2000):
a)l'erogazione di contributi economici a sostegno della maternità e della paternità responsabile, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi del territorio (servizi prima infanzia, scuole, servizi educativi pubblici e del privato sociale);
b) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie e in collaborazione con la ASL;
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza e per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che si trovano in situazioni di disagio o a favore di coloro che assumono compiti di accoglienza e di cura di minori;
e) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.
Il servizio sociale, previo accertamento delle condizioni sociali della famiglia ed analisi delle risorse, predispone ed attua progetti personalizzati di intervento, possibilmente condivisi con il nucleo familiare. Gli interventi che possono essere realizzati all'interno del piano condiviso, con finalità di osservazione e sostegno del minore e del nucleo familiare sono:
• ogni aiuto economico, sia in denaro che in beni, per il mantenimento dei minori;
• l’assistenza educativo-domiciliare e scolastica al minore e/o alla famiglia;
• l’aiuto per l’alloggio alla famiglia;
• l’eventuale aiuto economico alle famiglie affidatarie;
• l’assunzione delle rette per l'accoglienza dei minori nelle Comunità Alloggio;
• l’esercizio di tutele del minore disposte dalla magistratura.
1.1.2 .Procedure operative di invio dell'Ente Locale alla ASL.
Nell'ambito dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria il Servizio Sociale Comunale è titolare delle funzioni di tutela del minore. Provvede all'indagine socio-familiare e nel caso in cui si ravvisi la necessità di un intervento socio-sanitario, si avvale della collaborazione dei servizi ASL.
Per i dettagli relativi alle procedure si veda il punto 1.2.2. relativo agli interventi della ASL.
1.2.1 L'Azienda Sanitaria Locale (ASL)
La ASL di Cagliari promuove la tutela della salute della popolazione, sia individuale che collettiva, assicurando i livelli essenziali e uniformi di assistenza attraverso interventi appropriati di prevenzione, di promozione della salute, di diagnosi, di cura e di riabilitazione e promuovendo l’integrazione dell’assistenza sanitaria con quella sociale.
I distretti sociosanitari costituiscono l’articolazione territoriale dell’ASL e il luogo proprio dell’integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale. Presso il Distretto operano le due strutture primariamente coinvolte negli interventi sociosanitari per i minori: Consultorio familiare (CF) e Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA), competenti il primo per la promozione e tutela della salute della donna globalmente intesa, della coppia, della famiglia e dell’età evolutiva; la seconda per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione delle patologie neurologiche, psichiatriche e neuropsicologiche e dei disordini dello sviluppo del bambino e dell’adolescente.
Il Distretto, inoltre, nel provvedere al governo unitario globale della domanda di salute espressa dalla comunità locale, si rapporta con le altre strutture e servizi aziendali coinvolti nella funzione di tutela della salute dei minori e della famiglia (Dipartimento della Prevenzione; Dipartimento della Salute Mentale e delle Dipendenze; Pediatri di Libera Scelta (PLS), Medici di Medicina Generale (MMG)), nonché con le altre Istituzioni coinvolte negli interventi di carattere sociale ed educativo (Enti Locali e scuola in primo luogo).
L’organizzazione della ASL prevede che l’accesso alle strutture Consultoriali e così pure alle strutture della Salute Mentale e delle Dipendenze avvenga direttamente, mentre per le UONPIA l’accesso avviene di norma su invio del MMG/ PLS (medici di medicina generale/pediatri di libera scelta) o su invio degli altri servizi della ASL.
1.2.2 Tipologie di interventi
Nell’ambito degli interventi a rilevanza giudiziaria, la ASL di Cagliari interviene, per la sua competenza sociosanitaria e nel rispetto dell'esercizio della potestà genitoriale, su iniziativa degli Enti locali, titolari delle funzioni di sostegno ai minori esposti a situazioni di disagio, di disadattamento, di devianza, e per minori soggetti a provvedimenti penali, civili e amministrativi.
In tal caso, l'intervento della ASL, svolto ad integrazione degli interventi in capo agli Enti locali destinatari della richiesta dell'Autorità Giudiziaria, riguarda i seguenti casi:
• interventi di sostegno alla genitorialità;
• accertamenti sanitari previsti all'interno del percorso adottivo;
• informazione/formazione degli aspiranti genitori adottivi e sostegno alla genitorialità e al minore nella fase post-adottiva;
• approfondimento diagnostico del minore (con il coinvolgimento della famiglia) in presenza di un sospetto di psicopatologia;
• presa in carico del minore in presenza di psicopatologia;
• partecipazione alle attività definite dal protocollo d'intesa relativo al Centro Affidi
Interistituzionale del territorio della provincia di Cagliari;
• assistenza medica, psicologica dei minori vittime di abusi e maltrattamento fisico e/o psicologico;
• interventi di sostegno psicosociale e sanitari del minore vittima/autore di reato o con comportamenti a rischio.
Stante la titolarità dei Comuni delle funzioni di tutela dei minori che implicano l'intervento dell'Autorità giudiziaria, i rapporti con quest'ultima sono curati di norma dal servizio sociale dell’Ente locale che provvederà ad attivare i servizi sanitari territoriali, secondo le modalità di invio previste, e a promuovere il raccordo operativo tra i servizi sociosanitari e sociali coinvolti.
Di norma l’intervento prevede una valutazione e co-progettazione effettuata di concerto fra ASL ed Ente locale, basata sulle rilevazioni effettuate e documentate dai singoli professionisti, tradotta in un programma di intervento formalizzato e sottoposto a verifica periodica sui risultati ottenuti.
Le risultanze delle diverse fasi di intervento verranno espresse in documenti condivisi che verranno trasmessi all'Autorità Giudiziaria a cura del Comune.
Esistono, tuttavia situazioni di ordine clinico, logistico, giuridico, per le quali, la delicatezza degli argomenti trattati ed il livello di riservatezza richiesti dalla tutela del rapporto terapeutico e dei diritti dell’utenza o dalle esigenze investigative imposte dall’Autorità Giudiziaria, rendono necessario e opportuno un rapporto privilegiato/esclusivo delle strutture ASL o degli Enti locali, con l’Autorità Giudiziaria.
1.2.3. Procedure operative di invio alla ASL e intervento conseguente:
a. Sostegno alla genitorialità: Gli interventi vengono assicurati dal Consultorio Familiare, competente per territorio, laddove uno stato di disagio familiare reca incuria nei confronti del minore. In questi casi, il servizio sociale del comune, che provvede agli interventi di valutazione e controllo, si rapporta, nel rispetto dell'esercizio della potestà genitoriale, al Consultorio familiare di riferimento al quale formula la richiesta di consulenza/intervento. E’ fondamentale che contestualmente alla richiesta vengano forniti tutti gli elementi utili alla valutazione ed eventuale presa in carico del caso.
b. Disagio personale (in assenza di patologia): gli interventi vengono assicurati dal Consultorio familiare competente per territorio. Il Servizio sociale del comune si rapporta, nel rispetto dell'esercizio della potestà genitoriale, al Consultorio familiare di riferimento al quale formula la richiesta di consulenza/intervento. E’ fondamentale che contestualmente alla richiesta vengano forniti tutti gli elementi utili alla valutazione ed eventuale presa in carico del caso.
c. Minori con patologia psichiatrica: l'accertamento e l'eventuale intervento viene assicurato dalla UONPIA territorialmente competente. La procedura richiede che il Servizio Sociale del Comune si rapporti e coinvolga, nel rispetto dell'esercizio della potestà genitoriale, il MMG/PLS, il quale, valutata e contestualizzata la richiesta del Servizio Sociale nell’ambito delle informazioni in suo possesso sullo stato di salute del minore, formulerà la richiesta di consulenza alla UONPIA, fornendo al contempo le informazioni sanitarie e di contesto utili per la valutazione del caso.
d. Minori disabili o con bisogni educativi speciali in ambito scolastico: L'accertamento e l'eventuale intervento viene assicurato dalla UONPIA territorialmente competente o qualora il minore sia in carico ad altre strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, dai soggetti referenti del caso operanti nelle medesime strutture. La procedura richiede che il Servizio Sociale del Comune si rapporti e coinvolga, nel rispetto dell'esercizio della potestà genitoriale, il MMG/PLS, i servizi sanitari ospedalieri o
privati accreditati che eventualmente abbiano intrapreso l'iter diagnostico o attuato la presa in carico del minore disabile, e le istituzioni scolastiche che, ai sensi dell'accordo di programma interistituzionale, con il consenso dei genitori, provvedono a segnalare formalmente, ai servizi sanitari territoriali i minori disabili per l'avvio delle procedure e degli interventi previsti dalla normativa vigente (L.104/92 e Accordo Quadro Scuola).
e. Minori con problemi di abuso/dipendenza da sostanze: La procedura richiede che il Servizio Sociale del Comune si rapporti e coinvolga, nel rispetto dell'esercizio della potestà genitoriale, il MMG/PLS, il quale, valutata e contestualizzata la richiesta del Servizio Sociale nell’ambito delle informazioni in suo possesso sullo stato di salute del minore, richiederà a sua volta l’intervento alla ASL (Distretto Sociosanitario competente per territorio), fornendo al contempo le informazioni sanitarie e di contesto utili per la valutazione del caso. Il Distretto provvederà ad attivare l’UONPIA e il SerD che valuteranno gli interventi del caso da attuare. Tuttavia, laddove, sulla base della valutazione della situazione personale e di contesto, risulti più opportuno per il buon fine dell’intervento, il Servizio Sociale del Comune può rapportarsi direttamente al SerD territorialmente competente. Il SerD, a sua volta, sulla base delle necessità rilevate, può richiedere la partecipazione delle altre strutture della ASL utili ad assicurare l’intervento.
f. Problemi di abuso/dipendenza da sostanze nei genitori: La procedura richiede che il Servizio Sociale del Comune si rivolga al SerD competente per territorio. Quest’ultimo verificherà se è necessario l’intervento di altri servizi della ASL e provvederà a coinvolgerli nell’intervento.
g. Contesti familiari multiproblematici per la presenza di abuso/dipendenza da sostanze, problemi di disabilità e salute mentale e altre tematiche di particolare complessità nel contesto sociale/familiare: Laddove ciascuna delle condizioni di cui ai punti a-f si verifichi in contesti familiari multiproblematici, la necessità/opportunità del coinvolgimento di altri servizi della ASL (quali le strutture per la salute mentale e per le Dipendenze o altri servizi ASL), sarà curata dalle strutture ASL che ricevono la richiesta di intervento dal Servizio Sociale del Comune o dal MMG/PLS (Consultorio Familiare, UONPIA, SerD), eventualmente coadiuvate dalla Direzione del Distretto.
Per l’attivazione degli interventi si raccomanda l’utilizzo della modulistica allegata al presente documento.
N.B. nell’adozione delle soluzioni procedurali concordate dal presente protocollo deve essere assicurata la scrupolosa osservanza delle norme che regolano la tutela della privacy, il rispetto del segreto professionale e, nello specifico degli interventi per le dipendenze, le norme sull’anonimato di cui al DPR 309/90 e s.m.i.
Tipologia dell’intervento
L’intervento messo in atto dalla struttura ASL può essere di consulenza o di presa in carico. La prima può esaurirsi in una valutazione competente della problematica che ha determinato la richiesta di intervento e nella restituzione dell’esito con le indicazioni del caso al soggetto inviante (MMG/PLS e/o servizio sociale del comune). La presa in carico comporta, invece, la continuità dell’intervento da parte della/le struttura/e ASL appropriata/e. Sia la consulenza che la presa in carico possono richiedere la costituzione di equipe miste interistituzionali ASL/Enti locali o allargate ad altri soggetti (scuola, USSM, ad esempio), necessarie sia in fase di valutazione che di attuazione di programmi di intervento articolati.
N.B.: Situazioni particolari, criticità e problematiche che dovessero incidere
negativamente sull’efficienza, correttezza e qualità degli interventi, vanno riportate alla Direzione del Distretto Sociosanitario territorialmente competente che provvederà ad adottare le conseguenti ed opportune azioni.
1.2.4. Procedure operative di invio dalla ASL ai servizi sociali degli Enti locali:
Rispetto alle problematiche specifiche rilevate dalle strutture ASL nell’utenza così pervenuta, può essere necessario richiedere l’intervento dei Servizi sociali del Comune, finalizzato a:
1. condivisione/trasferimento di dati e informazioni alla ASL richiedente, riguardanti i casi sociali conosciuti e/o già presi in carico dal Comune;
2. presa in carico da parte del Comune di casi nuovi, per i quali vengano rilevate dagli operatori della ASL anche problematiche sociali di competenza del Comune, ivi compresi gli interventi di allontanamento del minore;
3. valutazione concordata in équipe mista (ASL-Comune) di progetti di inserimento in strutture semiresidenziali/residenziali a carattere sociale e/o socio-sanitario;
4. valutazione concordata per programmi ai sensi della legge 20/97 e 162/98.
Per l’attivazione delle richieste da parte della ASL ai Comuni di residenza del cittadino si raccomanda l’utilizzo del modello denominato “Modello per la richiesta di intervento da parte dei servizi sanitari al Comune”, allegato al presente documento.
Laddove necessario, la richiesta di intervento del Servizio sociale del comune, per la valutazione ed eventuale presa in carico del caso, deve essere formalizzata, nel rispetto dell'esercizio della potestà genitoriale. La richiesta deve essere, pertanto, concordata con il genitore/tutore e inviata direttamente e formalmente assieme alle informazioni necessarie a chiarirne il contenuto. Sarà cura del Servizio Sociale del Comune effettuare le valutazioni del caso in termini di consulenza o presa in carico ed eventuale attivazione di un progetto condiviso con la ASL e secondo le modalità di cui al punto 1.2.2 e 1.2.3.
Nei casi di valutazione concordata in équipe mista di progetti di inserimento in strutture semiresidenziali/residenziali a carattere sociale e/o a carattere socio-sanitario si procederà attraverso incontri collegiali dei quali sarà redatto apposito verbale contenente gli impegni assunti dagli Enti/Servizi afferenti
1.3.1 Provincia
A seguito della legge 23/2005, di riordino delle funzioni socio-assistenziali, la Provincia svolge la sua attività in ambito delle tematiche riguardanti i minori e la famiglia, attraverso la programmazione PLUS, che vede impegnati i propri operatori anche nella programmazione , progettazione e gestione di progetti e interventi, e tramite il Centro servizi per la famiglia e i minori.
É da sottolineare che la Provincia di Cagliari ha un trascorso storico importante negli interventi di erogazione contributi ex OMNI a favore di figli legittimi e illegittimi , la gestione di comunità per minori, e l'attivazione di progetti di affido eterofamiliare. In ambito di tutela minori inoltre si è impegnata con il servizio Numero Blu, dal 1988 al 2000, promuovendo interventi di prevenzione primaria ,secondaria e terziaria, del maltrattamento e abuso nei confronti dei minori.
Attualmente le tipologie di intervento attivate sono:
1. relative alla richieste da parte degli Enti locali, sia facenti parte del protocollo affidi che del restante territorio sardo, riguardanti l'individuazione di famiglie affidatarie;
2. relative alle richieste di nominativi di tutori volontari per minori da parte del Tribunale per i
minorenni;
3. la promozione di documenti e linee di indirizzo elaborate in sede CISMA;
4. richieste raccolte dalla segreteria organizzativa indirizzate al Garante provinciale per l'infanzia e l'adolescenza.
Tutti i servizi facenti parte del Centro servizi per i minori e la famiglia sono nati a seguito di protocolli d'intesa o accordi operativi.
Per quanto riguarda altri interventi promossi dalla Provincia, l'assessorato Pubblica Istruzione attiva interventi di educativa specialistica per alunni delle scuole superiori nonché contributi per il trasporto di studenti disabili.
1.4.1 Centro di Giustizia Minorile
Il Centro per la Giustizia Minorile per la Sardegna è un organo del decentramento amministrativo del Dipartimento Giustizia Minorile con competenza regionale, deputato a promuovere ed implementare risorse e servizi per assicurare ai minori sottoposti a procedimenti penali ogni opportunità di inclusione sociale.
Esercita le proprie attività istituzionali attraverso lo svolgimento delle seguenti funzioni:
• indirizzo e coordinamento dell’attività dei Servizi Minorili (Istituto Penale per i Minorenni, Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e Centro di Prima Accoglienza);
• programmazione tecnica ed economica volta allo sviluppo ed alla razionalizzazione delle risorse in funzione dei bisogni;
• monitoraggio del fenomeno della devianza minorile e delle modalità di intervento,attraverso attività di statistica e ricerca.
L’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) fornisce assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale, predispone la raccolta di elementi conoscitivi per l’accertamento della personalità ed elabora concrete ipotesi progettuali.
Sempre su incarico dell’ Autorità Giudiziaria ed ai sensi della L. n. 66/96, attiva interventi di sostegno nei confronti di minori che abbiano subito abuso e/o violenza sessuale. Interviene, altresì, nei casi sottrazione internazionale di minori ai sensi della L. n. 64/94, legge di ratifica della Convenzione dell’ Aja del 25 ottobre 1980. Espleta gli interventi di assistenza, sostegno e controllo in favore dei minori in stato di arresto e di fermo, sottoposti a misura cautelare, alla sospensione del processo e messa alla prova, a misure detentive, alternative e sostitutive alla detenzione, in accordo con gli altri Servizi Minorili della Giustizia e degli Enti Locali.
L’Istituto Penale per i Minorenni (IPM) assicura l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che prevedono la custodia cautelare o l’espiazione di pena dei minorenni e giovani adulti fino agli anni 21, quando il reato cui è riferita la misura sia stato commesso prima del compimento della maggiore età.
Il Centro di Prima Accoglienza (CPA) ospita i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento fino all’udienza di convalida, assicurandone la custodia e l’assistenza durante la permanenza. L’equipe del Servizio, in raccordo con l’USSM e/o con l’ Ente Locale, predispone una prima relazione informativa sulla situazione psicologica e sociale del minorenne con l’obiettivo di fornire all’Autorità giudiziaria tutti gli elementi utili ad individuare, in caso di applicazione di misura cautelare, quella più idonea alla personalità del minorenne.
1.4.2.Tipologie di interventi
1.4.3. Procedure operative di invio al Centro di Giustizia Minorile e intervento conseguente
I Servizi minorili della Giustizia si attivano sulla base di specifica richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria . In particolare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni richiede all’USSM l’indagine di cui all’art. 9/448 – Accertamento sulla personalità del minorenne, al fine dell’accertamento dell’imputabilità, del grado di responsabilità e dell’individuazione della misura più adatta alla sua situazione socio-ambientale.
Sempre dietro richiesta dell’Autorità Giudiziaria procedente predispone i progetti ex art. 28/448 (messa alla prova) e attua i relativi interventi di sostegno e controllo. Accompagna inoltre i minori e le famiglie ne corso delle misure cautelari e di quelle detentive, sostitutive e alternative alla detenzione.
Il Centro di Prima Accoglienza si attiva in caso di arresto, fermo e accompagnamento di minorenne indagato di reato e fornisce all’Autorità Giudiziaria le informazioni che consentono di individuare il provvedimento più idoneo, compresa un’ eventuale misura cautelare e sostiene il minore nella delicata fase dell’impatto con il sistema giudiziario.
L’Istituto Penale per i Minorenni interviene in favore di minori e giovani adulti in stato detentivo predisponendo il trattamento educativo-trattamentale ai sensi della L. 354/75 e successive modificazioni (Ordinamento Penitenziario) e del DPR 230/2000 (Regolamento di Esecuzione).
1.4.4. Procedure operative di invio dal Centro di Giustizia Minorile ai servizi sociali degli Enti Locali e ai servizi ASL
Gli Enti Locali hanno competenza in materia sulla base del dettato normativo, ma di fatto vengono attivati dall’USSM al fine di individuare le modalità di collaborazione per gli interventi sui casi specifici.
Gli interventi sanitari e socio-sanitari (Servizi per le Dipendenze; UONPIA; CSM; CF) vengono assicurati dalla ASL, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e sulla base di specifici atti d’intesa.