tra
SCHEMA CONTRATTO PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NATURA EDILE ED IMPIANTISTICA (RIF. DPR 380/2001 “TESTO UNICO DELL’EDILIZIA”) DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O CONCESSI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA RICERCA DEI TUMORI (I.R.S.T.) DI MELDOLA (FC) - CIG N. 8028669B3E
tra
L’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS, con sede legale in Xxxxxxx (XX), xxx X. Xxxxxxxxxx xx. 00, codice fiscale e partita IVA 03154520401, nella persona del , in qualità di , domiciliato per la carica presso la sede dell’IRST sopra indicata, nato a il , che agisce in nome e per conto dell’I.R.S.T. ed interviene nel presente atto giusta delega del Direttore Generale IRST in forza della deliberazione n.
e
il …………………………… (C.F……………………..) nato a il
…………………… il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di procuratore speciale ed in rappresentanza del soggetto aggiudicatario con
sede in ……………….., Via ………………………., 1 C.F. ………………, in forza dei poteri conferitigli da ……………………………………….., ;
di seguito nominato semplicemente «Appaltatore»
Premesso che:
➢ Con provvedimento prot………….del è stata indetta una gara mediante procedura
aperta, sotto soglia comunitaria, per la conclusione di un Accordo Quadro, di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche “Codice”), con un unico operatore, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile ed impiantistica (Rif. DPR 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia”) degli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Ricerca dei Tumori (I.R.S.T.) di Meldola
(FC);
➢ A seguito dell’espletamento della suddetta procedura, è risultata aggiudicataria la summenzionata impresa/RTI che ha offerto un ribasso percentuale del ……% da applicarsi sugli Elenchi Prezzi unitari di gara;
➢ In data è stata data comunicazione ai soggetti di cui all’art. 76 c.5 lett.a) del D.Lgs.
n.50/2016, del provvedimento di aggiudicazione ;
➢ Le verifiche effettuate ai sensi dell’art.32 c.7 del D.Lgs. 50/2016, al fine di riscontrare il possesso dei requisiti prescritti ai fini della partecipazione alla gara, hanno avuto esito positivo e dunque l’aggiudicazione è divenuta efficace in data… ;
➢ Pertanto, essendo trascorso il termine dilatorio di cui all’art.32 c.9 del D.Lgs. n.50/2016 e non essendo state notificate istanze cautelari aventi effetto sospensivo della stipulazione del contratto ai sensi dell’art.32 c.11 del Codice, si può procedere alla stipula dell’Accordo Quadro;
➢ l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente accordo che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva stipulata, ai sensi dell’art.103 del Codice dei contratti, mediante polizza fideiussoria n. ………………..
rilasciata in data ………………. dalla società …………………., per l'importo di €
……………;
➢ l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 103 D.Lgs 50/2016, ha stipulato una polizza assicurativa unica specifica per l’Accordo quadro e relativi Contratti Applicativi, a copertura dei rischi di esecuzione, da qualunque causa determinati, che occorrano alle opere e impianti in costruzione con estensione anche alle preesistenze, comprendente anche un’assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori. Tale polizza è stata prestata in conformità a quanto previsto dal CSA e per i massimali ivi indicati;
➢ l’Appaltatore è edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione Appaltante;
➢ il Responsabile Unico del Procedimento è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, il Direttore dei Lavori è il Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx e il Coordinatore della Sicurezza è il Geom. Xxxxxxx Xxxxxx;
➢ il presente documento precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra la Stazione Appaltante e l’impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto con prevalenza su quest’ultimo in caso di discordanza;
➢ Nel seguito si intende:
Codice: D.lgs 50/2016 avente ad oggetto “Codice dei contratti” e s.m.i.;
RG o Regolamento: DPR 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2007/17/CE e 2004/18/CE>>
RUP: Responsabile del procedimento C.S.A.: Capitolato Speciale d’Appalto
DURC: Documento unico di regolarità contributiva SAL: Stato di Avanzamento Lavori
TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – OGGETTO E DURATA
1. L’I.R.S.T. s.r.l. IRCCS, mediante la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per la “Esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile ed impiantistica (rif. DPR 380/2001 “Testo Unico dell’edilizia”) degli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Ricerca dei Tumori (I.R.S.T.) di Meldola (FC).
2. L’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del Codice, detta le regole generali di intesa tra la Stazione Appaltante e gli Operatori economici parti del presente Accordo Quadro, in base alle quali verranno eventualmente stipulati gli specifici affidamenti relativi agli interventi manutentivi. Tali affidamenti verranno formalizzati tramite Contratti Applicativi e conseguenti Ordini di Xxxxxx. I Contratti Applicativi saranno volti a disciplinare nel dettaglio i singoli interventi di manutenzione sugli immobili concessi in uso o di proprietà della Stazione appaltante, che dovessero rendersi necessari durante il periodo di vigenza temporale previsto dall’Accordo Quadro - ivi comprese le forniture ed i servizi accessori. L’Appaltatore con la stipula del presente Accordo Quadro, si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Stazione Appaltante, ad eseguire i lavori che gli saranno affidati nel rispetto dei patti risultanti dal presente atto e dai documenti in esso richiamati, entro l’importo massimo previsto e per tutta la durata contrattuale.
3. Per forniture e servizi accessori inclusi nel presente Accordo Quadro, sono da intendersi
anche il noleggio dei mezzi di cantiere e delle attrezzature necessarie all’esecuzione delle attività lavorative previste in ogni contratto applicativo e ordine di lavoro, nonché le strutture per il ricovero per tali mezzi ed attrezzature. Per gli interventi da effettuare su opere esterne ai fabbricati, l’Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione necessarie ad evitare danni ai fruitori ed ai dipendenti della Stazione Appaltante ed alla operatività dei servizi. All’interno dei locali, l’Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a persone e/o cose ed eseguire le prestazioni e le opere organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al funzionamento delle attività sanitarie.
4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di modificare gli immobili inseriti nell’“Elenco immobili in proprietà o in uso all’IRST S.r.l. IRCCS”, secondo le proprie specifiche esigenze, senza che l’Appaltatore possa vantare alcuna pretesa a titolo di indennizzo risarcimento e quant’altro e ferme restando le altre previsioni contrattuali.
5. Gli Operatori economici prendono atto e accettano che i singoli Contratti Applicativi saranno inviati dall’Amministrazione via Posta Elettronica Certificata, per la relativa sottoscrizione in modalità elettronica.
6. Le predette prestazioni dovranno essere rese con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Accordo, nella documentazione di gara e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica. Inoltre dovranno essere rispettate le ulteriori pattuizioni contenute nell’Ordine di Lavoro/Contratto Applicativo, nel Verbale di Consegna e negli eventuali atti aggiuntivi e Ordini di Servizio.
7. Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare a terzi, nel periodo di durata dell’Accordo, l’esecuzione di lavori aventi il medesimo carattere di quelli in oggetto, senza che con ciò l’Impresa possa avanzare richiesta di maggiori o diversi compensi o indennizzi di sorta.
8. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro viene stabilito in mesi 48 (quarantotto) dalla data di stipula dell’Accordo, indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in termine minore.
9. Non potranno essere stipulati Contratti Applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo, o qualora sia esaurito l’importo di cui al successivo articolo.
10. I lavori oggetto del presente Accordo Quadro riguardano:
a. le attività di manutenzione a richiesta (ex art. del CSA), nonché le manutenzioni ordinaria e straordinaria di natura edile ed impiantistica (Rif. DPR 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia”), atte a garantire la sicurezza e la piena efficienza delle strutture ed impianti alla funzione svolta sanitaria e/o amministrativa, in relazione a tutti gli immobili e loro pertinenze di proprietà e/o in uso all’IRST S.r.l. IRCCS; come da planimetrie allegate alla documentazione di gara;
b. i lavori, non essendo del tutto prevedibili e programmabili, devono necessariamente essere affidati sulla base di una indicazione generica relativa alle tipologie degli interventi da effettuare.
11. I luoghi nei quali si svolgeranno i lavori, indicati nell’elenco degli immobili di proprietà o concessi in uso all’IRST S.r.l. IRCCS, di cui all'allegato “Elenco immobili in proprietà o in uso all’IRST S.r.l. IRCCS” (All. del Capitolato Speciale d’Appalto), sono a carattere indicativo e non esaustivo. L'Accordo Quadro si estende automaticamente ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio della Stazione Appaltante a qualsiasi titolo, successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e per tutta la sua durata, pertanto l’Operatore economico si impegna a prestare le attività oggetto dell’Accordo Quadro nei luoghi indicati dall’Istituto nel Contratto Applicativo, negli eventuali Atti Aggiuntivi, senza poter avanzare pretese di maggiori o diversi compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
12. I Contratti Applicativi potranno fare riferimento indifferentemente a:
a. specifici ambiti territoriali;
b. specifiche tipologie di lavori sugli immobili di proprietà o concessi in uso alla Stazione appaltante;
c. specifici edifici.
Art. 2 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DELL’ACCORDO QUADRO
1. L'Accordo Quadro viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai sotto elencati documenti che, ai sensi dell’art.137 del R.G., sono parte integrante del
presente contratto applicativo, ancorchè non materialmente allegati al presente Accordo Quadro ma depositati agli atti della stazione appaltante e sottoscritti dalle parti, ivi comprese le proposte migliorative presentate dall’Appaltatore in sede di gara anch’esse costituenti parte integrale e sostanziale del presente Accordo Quadro e come tali soggette alla verifica della corretta esecuzione e all’applicazione delle penali contrattuali:
a. Il Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) comprensivo degli eventuali allegati;
b. Gli Elenchi dei prezzi contrattuali ed i documenti come indicati all’art. del CSA;
c. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 del D.lgs 81/2008;
d. L’Offerta Tecnica dell’Impresa relativamente alle migliorie presentate ed accettate dalla Stazione Appaltante, secondo le prescrizioni indicate nel disciplinare di gara;
e. L’Offerta Economica dell’Impresa.
2. I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Accordo Quadro, ancorchè materialmente non allegati allo stesso, depositati presso la Stazione Appaltante e conosciuti dall’Appaltatore in tutti i loro aspetti.
3. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto di Accordo Quadro e in altri atti progettuali, prevarranno le previsioni contenute nel presente Contratto.
4. I Contratti Applicativi, a loro volta, sono regolati dalle seguenti disposizioni:
a. Dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuto con l’Impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b. Da quanto stabilito dalle parti negli Ordini di Lavoro, negli elaborati progettuali allegati a ciascun Ordine di Lavoro o comunque facenti parte di ciascun Contratto Applicativo, nei Verbali di Consegna e negli Ordini di Servizio;
c. Dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare applicabile.
5. Per quanto non espressamente contenuto nel presente Accordo Quadro si rinvia a quanto
previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.
6. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
7. Le clausole del presente Accordo e dei Contratti Applicativi sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti anche sopravvenute, se così è disposto.
Art. 3 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
1. Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell’art. dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'importo massimo delle attività di manutenzione da rendere nell’ambito del presente Accordo Quadro ammonta presuntivamente a € oltre IVA, di cui €
60.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al % che si intende applicato a tutti i prezzi unitari di
cui ai prezziari indicati nella documentazione di gara che costituiscono gli elenchi prezzi contrattuali, senza decurtazione dall’importo complessivo stimato di cui sopra. Tale importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei singoli Contratti Applicativi ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
3. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno e l’Impresa non può vantare alcun diritto in ordine al raggiungimento:
x. Xxxx’importo complessivo dell’Accordo Quadro, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione dei concorrenti e della costituzione delle garanzie; l’attivazione o meno di Contratti Applicativi nell’ambito dell’Accordo Quadro sarà pertanto effettuata a completa discrezione della Stazione Appaltante medesima;
b. L’importo delle singole categorie di lavorazioni di cui all’art. del CSA, che deve intendersi meramente indicativo, restando inteso che la Stazione Appaltante si riserva di apportare in più o in meno agli importi ivi indicati, stante la non prevedibilità dei lavori, nel rispetto dei requisiti di qualificazione richiesti, senza che l’Appaltatore possa vantare diritti e compensi connessi e/o dipendenti dalle suddette variazioni;
4. L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera
che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici Contratti Applicativi dalla Stazione Appaltante qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei Contratti Applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro.
5. Resta ferma la non superabilità, nell’arco di tempo della sua validità dell’importo massimo previsto dall’Accordo Quadro, quale sommatoria dei singoli Contratti Applicativi ad esso riferiti.
Art. 4 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi della normativa vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall’aggiudicazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Applicativi.
2. L’Appaltatore deve, altresì, comunicare nei modi prescritti dalla normativa vigente le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto.
3. L’Appaltatore deve nominare, prima dell’inizio del singolo Contratto Applicativo ed a sua cura e spese, un tecnico professionalmente preparato ed in grado di coordinare le attività previste, di seguito denominato D.T. (Direttore Tecnico o di cantiere), nonché un suo sostituto in caso di assenza. Il D.T. è responsabile dell’organizzazione, della programmazione e dell’esecuzione dei lavori e deve essere sempre reperibile da parte del Direttore dei Lavori tramite telefono fisso o mobile. Il D.T. rappresenta l’Appaltatore a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal D.L. e/o dall’Amministrazione si intendono date all’Appaltatore.
4. I nominativi del D.T. e del sostituto devono essere notificati alla Stazione Appaltante per iscritto entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione del singolo Contratto Applicativo ed almeno tre giorni prima della data di inizio dello stesso. La Stazione Appaltante può ottenere in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto Applicativo, previa motivata richiesta, la sostituzione del D.T. e/o del suo sostituto, senza che l’Appaltatore possa opporre eccezione alcuna. In tal caso, l’Appaltatore provvede alla sostituzione entro 10 gg. naturali e consecutivi dalla richiesta, pena la risoluzione del Contratto Applicativo. Il sostituto dovrà possedere una professionalità equipollente o superiore a quella offerta in sede di offerta tecnica.
5. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza del proprio personale, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. Ogni variazione del domicilio delle persone incaricate dall’Appaltatore deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico incaricato deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
7. Ai sensi e per gli effetti dell’art.2 del D.M. 145/2000 (di seguito denominato “Capitolato Generale d’Appalto) l’Impresa ha eletto domicilio nel Comune di …………………
all’indirizzo ……………………………….., con l’intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso, …………………………….
8. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione saranno fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento (RUP), ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.
9. Ai sensi dell’art.3 c.1 del Capitolato Generale d’Appalto, i pagamenti a favore dell’Impresa saranno effettuati previa emissione di fattura elettronica come precisato all’art.9 del CSA e accreditati sul conto corrente individuato al successivo art.16.
10. Ai sensi dell’art.3 c.2 e seguenti del Capitolato Generale d’Appalto, le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute sono le seguenti:………………
Art. 5 – NORME RELATIVA ALLA SICUREZZA
1. In conformità all’art. del CSA è stato redatto il Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC), che è parte integrante del presente contratto, il quale viene messo a disposizione dell’impresa affidataria (capogruppo dell’A.T.I. ovvero rappresentante dell’appaltatore) che lo deve trasmettere a tutte le imprese esecutrici, compreso i lavoratori autonomi eventualmente impiegati nell’appalto. Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice deve consultare preventivamente il proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e fornire chiarimenti sul contenuto del PSC; ciascuna impresa ha la facoltà di formulare proposte di integrazione al documento che potranno essere accettate o respinte dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e che non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Ogni impresa esecutrice, tenuto conto dei lavori che deve eseguire, trasmette il proprio piano operativo di sicurezza (POS) all’impresa affidataria (capogruppo dell’A.T.I. ovvero rappresentante dell’appaltatore); il POS deve essere specifico e deve obbligatoriamente contenere tutti i dati richiamati negli articoli 17 e 18
del D.lgs. n. 81/2008.
2. La ditta affidataria, previa verifica della congruenza del documento rispetto al proprio POS (art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008), lo trasmette al CSE a cura della capogruppo dell’A.T.I. ovvero del rappresentante dell’appaltatore; i lavori potranno avere inizio solo dopo l’esito positivo della verifica da parte del CSE e non oltre 15 gg dalla ricezione. Inoltre l’appaltatore, per mezzo della capogruppo dell’A.T.I. ovvero del rappresentante dell’appaltatore, si impegna a presentare, di volta in volta, gli specifici aggiornamenti al POS, una volta nota l’esatta tipologia ed entità dei lavori da eseguire.
3. L’Appaltatore, per mezzo della capogruppo dell’A.T.I. nomina, come previsto dall’art. _ del CSA e dall’art. 105, comma 17, del Codice, con apposita delega, redatta secondo i limiti e condizioni richiamati dall’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, quale Direttore Tecnico di Cantiere il , in possesso di adeguata formazione (art 97, comma 3 ter,
del D.Lgs. n. 81/2008). Il direttore di cantiere, dell’art. 105, comma 17, del Codice, è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori i quali per lo svolgimento dei loro compiti e incarichi di cui sopra, devono essere in possesso di titoli specifici e adeguata formazione (D.Lgs. n. 81/2008 artt. n. 36, 37 e 38).
4. Il datore dell’impresa ha altresì verificato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e gli obblighi derivanti dagli artt. 26, 95 e 96 del D.Lgs. n. 81/2008.
Art. 6 – INTERPRETAZIONE.
1. La sottoscrizione del presente Accordo Quadro da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e dei documenti progettuali per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nell’Accordo Quadro e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica dall’Operatore economico, prevarrà quanto contenuto nell’Accordo Quadro, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga previsioni migliorative per la Stazione Appaltante rispetto a quelle contenute nell’Accordo Quadro.
3. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di non corrispondenza tra
gli elaborati grafici, per la parte edile prevarranno quelli architettonici su quelli impiantistici.
4. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, è fatta tenendo conto delle finalità dell’accordo e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. 1362-1369 del codice civile.
5. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari.
6. I Contratti Applicativi, a loro volta, sono regolati dalle seguenti disposizioni:
a. dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Operatore Economico relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b. da quanto stabilito dalle parti nei singoli Contratti Applicativi e negli elaborati progettuali allegati ai medesimi o comunque facenti parte di ciascun Contratto Applicativo, negli Ordini di Lavoro, nei Verbali di Consegna, negli Ordini di Servizio e negli eventuali Atti Aggiuntivi;
c. da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare applicabile.
Art. 7 – INVARIABILITA’ DEI PREZZI.
1. Come precisato all’art. del CSA, non è prevista alcuna revisione automatica dei prezzi relativi ai lavori; pertanto i prezzi indicati negli elenchi prezzi, applicato lo sconto d’offerto, restano fissi ed invariabili e costituiscono i prezzi contrattuali per l’affidamento dei singoli Contratti Applicativi e non saranno in alcun modo soggetti a revisione dei prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell’accordo quadro.
2. Qualora dovesse risultare necessaria una nuova lavorazione non prevista, il suo prezzo sarà determinato come specificato all’art. del CSA.
Art. 8 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI.
1. L’affidamento dei singoli Contratti Applicativi avverrà con le modalità di cui all’art. del CSA.
Art. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.
1. È vietata la cessione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti se stipulata con atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata alla Stazione Appaltante, ai sensi della normativa di riferimento (art.106 c.13 del D.Lgs. n.50/2016).
Art. 10 – CAUZIONE – POLIZZE ASSICURATIVE.
1. Ai sensi dell’art.103, comma 1, del Codice, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Impresa con la stipulazione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi, l’Impresa medesima ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data ……….
dalla ………… avente n……………. di importo pari ad Euro il tutto secondo
le modalità e condizioni stabilite nel CSA.
2. L’appaltatore ha stipulato polizza assicurativa specifica per il presente Accordo Quadro e relativi Contratti Applicativi ai sensi dell’art. 103 comma 7 del Codice, rilasciata dalla società ……………… in data ……… polizza n. …………, a copertura dei rischi di esecuzione, da qualunque causa determinati, che occorrano alle opere e impianti in costruzione con estensione anche alle preesistenze, comprendente anche un’assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori. Tale polizza è stata prestata in conformità a quanto previsto all’art. 13 del CSA e per i massimali ivi indicati.
3. Qualora nel Contratto Applicativo venga richiesta all’Appaltatore la redazione del progetto esecutivo dovrà essere presentata anche una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione del progetto, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, per un massimale assicurato pari al 10% dell’importo dei lavori progettati.
Art. 11 – SUBAPPALTO.
1. L’Accordo Quadro e i Contratti Applicativi non possono essere ceduti, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del Codice, le prestazioni che l’Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di aggiudicazione del singolo Contratto Applicativo, possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 12 – PAGAMENTI AI SUBAPPALTATORI.
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatta eccezione per le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13 del Codice; trova applicazione la disciplina prevista nell’art. del CSA.
Art. 13 – PENALI.
1. La violazione delle prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nei Contratti Applicativi, negli Ordini di Lavoro, nel CSA e negli ulteriori documenti progettuali, comporterà l’applicazione delle penali riportate negli xxx.xx e del CSA.
Art. 14 – CONSEGNA E INIZIO LAVORI – TERMINE PER L’ULTIMAZIONE.
1. In conformità all’art. del CSA, quale parte integrante all’Accordo Quadro,
l’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del Contratto Applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’Appaltatore.
2. All’interno del predetto Contratto Applicativo le attività e i lavori di manutenzione a richiesta potranno essere disposti, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, attraverso successivi Ordini di Lavoro (OdL) secondo quanto previsto all’art. del CSA.
3. In ogni caso dovranno essere esplicitamente definite con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione le modalità di accantieramento e di movimentazione dei mezzi d’opera tenendo in conto le eventuali esigenze illustrate dal responsabile della struttura sanitaria ed in ogni caso dovranno essere lasciati liberi i percorsi di servizio liberi e totalmente agibili gli accessi al fabbricato e le zone sicure adibite all’evacuazione degli utenti.
Art. 15 –CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare il titolo IX del D.P.R. 207/2010 e secondo le specifiche modalità indicate nel CSA.
Art. 16 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI – FATTURAZIONE - RITARDO NEI PAGAMENTI
1. I termini e le modalità di pagamento del corrispettivo sono stabiliti negli artt. e del CSA cui si rinvia.
In caso di RTI:
2. I corrispettivi dell’appalto saranno fatturati separatamente dalle imprese costituenti il RTI pro quota, sulla base delle loro attribuzioni e dei servizi di rispettiva competenza e la
mandataria provvederà all’incasso, salvo diversa indicazione della impresa capogruppo. Si rinvia all’art. del CSA.
Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO
1. Fatto salvo il diritto di recesso dall’Accordo Quadro esercitabile ai sensi di legge dalla Stazione Appaltante, la stessa, senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, avrà diritto di risolvere l’Accordo, ai sensi dell’art.1456 del C.C. al verificarsi di uno degli eventi riportati nel CSA.
2. Al verificarsi di uno di tali eventi l’Accordo si intenderà risolto di diritto non appena la Stazione Appaltante avrà dichiarato all’Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi xxx XXX xxxxx 00 (xxxxx) giorni dall’evento, l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, e che comporterà le conseguenze descritte nello stesso CSA.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti Applicativi saranno oggetto, da parte dell’Amministrazione, di segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali ai sensi dell’art.80, c.5, lett. c) del Codice.
4. E’ fatto salvo il diritto di recesso della Stazione appaltante ai sensi e con le procedure dell’art. 134 del Codice.
Art. 18 – CONTROVERSIE
1. Le parti riconoscono ed accettano che tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del Codice, saranno devolute al giudice ordinario, con esclusione della competenza arbitrale di cui all’art.241 del Codice. Foro competente in via esclusiva sarà quello territoriale di Forlì.
2. Le contestazioni e maggiori richieste economiche dell’appaltatore dovranno essere obbligatoriamente formulate con apposite riserve in contabilità, nei modi e termini stabiliti dagli artt. 190 e 191 del R.G., a pena di decadenza delle proprie pretese.
3. L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori ordinati, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori, e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero
derivare alla Stazione Appaltante.
Art. 19 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA
1. Si dà atto che nono risultino sussistere impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale, come risultante dall’informazione antimafia in data rilasciata
dalla Prefettura di …………….
Art. 20 – CLAUSOLE E TRACCIABILITA’
1. L’Appaltatore, in persona del legale rappresentante, si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. così come prescritto all’art. del CSA. Si impegna in particolare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso Banche o la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari e a tutte le transazioni derivanti dal presente Accordo Quadro. Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Si dà atto che l’Appaltatore ha comunicato in data gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonchè le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti.
3. In caso di variazioni nel corso di vigenza del presente accordo, dei dati riferiti ai conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicare all’IRST i nuovi conti correnti dedicati o le generalità e il codice fiscale dei nuovi delegati.
4. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato relativo ai singoli Contratti Applicativi discendenti dal presente Accordo Quadro, verrà di volta in volta indicato nei singoli Contratti Applicativi quando occorrente e dovrà essere indicato unitamente all’eventuale CUP nelle singole fatture relative al contratto applicativo cui si riferisce. Gli strumenti di pagamento devono riportare, ai fini della tracciabilità, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata al presente accordo quadro il CIG e il CUP.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n.136 e s.m.i.
Art. 21 – OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
1. Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto dovrà attenersi,
personalmente e tramite personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili con l’attività svolta, previsti dal codice di comportamento consultabile all’indirizzo ……………………………. e che l’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Xxxxxx potrà comportare la risoluzione del contratto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l’IRST S.r.l. IRCCS.
Art. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Accordo Quadro, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 23 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE
2. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle eventuali fiscali e notarili, relativi alla stipula dell’Accordo Quadro ed ai connessi Contratti Applicativi, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, comunque dai medesimi scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro (in quanto previste) sono a carico dell’Appaltatore.
3. A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all’IVA. L’IVA è regolata dalla legge. Tutti gli importi indicati nel presente contratto e negli atti in esso richiamati si intendono IVA esclusa.
Art. 24 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1. La sottoscrizione del presente Accordo Quadro e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta, completa ed esaustiva conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le vigenti norme in materia di affidamenti di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l’Accordo Quadro.
2. Nell’accettare le prestazioni di cui ai Contratti Applicativi relativi ai singoli lavori oggetto dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore dovrà dichiarare:
a. di aver approfonditamente preso visione dei luoghi interessati dai lavori, di tutte le interferenze comunque connesse con essi ed i lavori da eseguire e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, avendo quindi valutato preliminarmente la fattibilità dell’intervento, e di aver preso esatta conoscenza
della condizione e della situazione riguardante le possibili interferenze che comunque interagiscono con i lavori da eseguire;
b. di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;
c. di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute pubblica;
d. di rinunciare quindi, già in via preliminare, a richieste aggiuntive di indennizzi di qualsiasi genere ed a apporre riserve su documenti contabili, correlate a quanto di pertinenza ai punti precedenti.
3. L’Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l’esecuzione delle prestazioni, la mancata conoscenza di elementi non valutati.
Art. 25 – CLAUSOLA FINALE
1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati potrà aver luogo esclusivamente mediante atto scritto. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti Applicativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti Applicativi da parte della Stazione Appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, che la medesima si riserva comunque di far valere a termini di legge.
3. Con il presente Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti. Di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti. In caso di contrasto le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Letto, approvato e sottoscritto in formato digitale dalle parti.
IRST S.r.l. IRCCS
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
l’Appaltatore
……………………………..
(X.xx digitalmente) (X.xx digitalmente)
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti del Contratto:
ART. 2 Documenti facenti parte del contratto ART. 3 Importo dell’accordo Quadro
ART. 5 Norme di sicurezza ART. 7 Invariabilità dei prezzi ART. 11 Subappalto
ART. 13 Penali
ART. 14 Consegna e inizio lavori – termine per l’ultimazione ART. 16 Liquidazione corrispettivi – ritardato pagamento ART. 17 Risoluzione del contratto – recesso
ART. 18 Controversie
per l’Appaltatore
……………………….. (X.xx digitalmente)