DISCIPLINARE DI GARA 2
DISCIPLINARE DI GARA 2
1. PREMESSE 2
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 2
2.1 Documenti di gara 2
2.2 Chiarimenti 3
2.3 Comunicazioni 3
3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO 4
3.1 Descrizione sommaria 4
3.2 Comune di esecuzione 4
Il luogo di svolgimento dei lavori relativi al LOTTO 1 è nei seguenti Comuni: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx 0
3.3 SEDE OPERATIVA 4
3.4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 4
3.5 Importo complessivo dell’appalto 4
3.6 Modalità di pagamento 5
3.7 Lavorazioni di cui si compone l’intervento, qualificazioni richieste e subappalto 6
4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 7
4.1 Durata 7
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 7
6. REQUISITI INFORMATICI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 8
7. REQUISITI GENERALI 9
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 9
8.1 Requisiti di idoneità 9
8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 9
8.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 10
9. AVVALIMENTO 10
10. GARANZIA PROVVISORIA 11
11. SOPRALLUOGO 13
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 13
13. MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO 13
14. CONTROLLI AVCPASS 13
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 14
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 23
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO 24
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 24
18.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 24
18.2 APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE 25
18.3 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 25
18.4 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 25
19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 27
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 27
20.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 27
20.2 Modalità del trattamento dei dati 27
20.3 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 28
20.4 Diritti del concorrente interessato 28
20.5 Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 28
20.6 Periodo di conservazione dei dati 28
20.7 Natura del conferimento 28
20.8 Dati sensibili e giudiziari 28
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, C. 2, LETT. C-BIS DEL D.LGS. 50/2016, SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, SUDDIVISO IN DUE LOTTI AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DEGLI IMMOBILI VINCOLATI AI SENSI DEL D.LGS. 42/04 DI PROPRIETA’ DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE. L721
1. PREMESSE
Con atto dirigenziale a contrattare n. 1080 del 14/05/2019 e con successivo atto dirigenziale n. 3440 del 02/12/2019 a parziale rettifica, questa Amministrazione ha disposto di indire una procedura di gara per la conclusione di Accordo Quadro, con un unico operatore economico, suddiviso in due lotti avente ad oggetto Lavori di manutenzione edile e degli impianti idrico sanitari degli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 di proprieta’ della Citta’ Metropolitana di Firenze.
L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c.bis) del D.Lgs. 50/2016, svolta in modalità telematica, a norma di quanto consentito dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 47 della L.R. Toscana n. 38/2007, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 c.9 bis) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del lavoro è: codice ISTAT 048017. lotto 1: CIG: 81409826DE
lotto 2: CIG: 81410406BB
Il CUP sarà indicato al momento dell’affidamento del “contratto attuativo” in relazione allo specifico intervento da monitorare.
In considerazione della necessità che i lavori dei n. 2 lotti di gara siano avviati contemporaneamente, ciascun lotto sarà aggiudicato ad operatori economici diversi. Pur essendo consentita la partecipazione dei concorrenti a tutti i lotti di gara, stante la prescrizione che gli esecutori dei lavori siano obbligatoriamente diversi in relazione a ciascun lotto di gara, è previsto obbligo di scorrimento della graduatoria di gara nel caso di concorrente che partecipando a più di un lotto, sia risultato vincitore in più di una graduatoria. Pertanto il concorrente vincitore del lotto di gara n. 1 non potrà risultare vincitore anche del lotto di gara n. 2, dovendosi, in tale eventualità, scorrere obbligatoriamente la graduatoria in favore del secondo classificato.
Stazione Appaltante Città Metropolitana di Firenze, xxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx (Xxxxx) – C.F. 00000000000
– tel. n. 055/2760.314/772/619/768/769/928 – Fax n. 055/2761.256 – xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx – e- mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx – PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. Xxxxxxx Xx Xxxxx
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende per ciascun lotto:
1. Capitolato Speciale d’Appalto;
2. relazione tecnica;
3. Piano della Sicurezza e Coordinamento Generale;
4. schema accordo quadro;
5. disciplinare di gara unico per i due lotti;
6. elenco immobili;
7. protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL di Firenze in materia di appalti pubblici, concessioni di lavori, forniture e servizi e relativo allegato, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 48 del 30 maggio 2018, liberamente consultabile e scaricabile dalla pagina internet istituzionale all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ al sottomenu «protocolli-di-legalita-e-codici-di-comportamento».
8. prezzario Regione Toscana 2019 approvato con Delibera di Giunta n. 1287 del 27/11/2018 di concerto con il Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche della Toscana, Marche e Umbria scaricabile all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/ e prezziario della Regione Umbria 2018 scaricabile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxxxx;
L’appalto è disciplinato anche dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R “Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori”, di cui al Capo VI della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ nella sezione “Progetto”.
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma start all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/.
2.2 CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura di gara, esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le risposte ai chiarimenti di interesse generale vengono pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Le suddette richieste potranno essere formulate fino a 3 giorni prima della scadenza. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di 1 giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana possono essere rivolte alla Società i-Faber al n. tel. n. 0000000000.
2.3 COMUNICAZIONI
Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara saranno effettuate tramite posta elettronica certificata. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell’area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START o tramite invio di PEC per mezzo del sistema telematico della stazione appaltante.
Pertanto tutte le comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2bis e 5 e art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e di altro tipo relative alla procedura di gara saranno effettuate con le modalità sopra indicate.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante. In assenza di tale comunicazione oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati, l’Amministrazione e il Gestore declinano ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. Attenzione: il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3.OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO
3.1 DESCRIZIONE SOMMARIA
Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell’arco temporale di durata dell’Accordo Quadro in seguito alle necessità specifiche della Città Metropolitana, e meglio descritti all’art. 2 e 3 del Capitolato Speciale, si esplicheranno nell’esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare di norma a misura, conseguenti o meno a formali preventivi, approvati dal RUP o dal D.L. e predisposti dall’Impresa con oneri a proprio carico, secondo le indicazioni e sotto il controllo e la supervisione del D.L. e/o del R.U.P., secondo il livello di definizione all’uopo dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n. 81.
3.2 COMUNE DI ESECUZIONE:
Il luogo di svolgimento dei lavori relativi al LOTTO 1 è nei seguenti Comuni: Firenze, Empoli, Fucecchio.
Il luogo di svolgimento dei lavori relativi al LOTTO 2 è nei seguenti Comuni: Firenze, Vaglia.
3.3 SEDE OPERATIVA:
Come indicato all’articolo 17 del capitolato speciale d’appalto, dopo l’aggiudicazione e prima della stipula dell’Accordo Quadro, verrà accertato, tramite apposito sopralluogo, che l’operatore sia in possesso di idonea sede operativa ad una distanza massima di 30 km dal centro della città di Firenze, sede che costituirà il punto di riferimento tra la Città metropolitana di Firenze e l’impresa aggiudicataria. In caso di esito negativo di tale verifica si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento della garanzia provvisoria.
La Sede Operativa dovrà essere dotata di idoneo magazzino per il ricovero dei mezzi d'opera e dei materiali e dei supporti hardware e software necessari per lo svolgimento dei lavori; dovrà accogliere l'archivio di tutta la documentazione inerente l'appalto (corrispondenza, elaborati grafici, relazioni, elenco dei macchinari in dotazione, libretti di manutenzione e manuali d'uso per le attrezzature di proprietà e per quelle noleggiate, verbali relativi alle verifiche periodiche, eccetera). Una sezione specifica dell'archivio dovrà essere dedicata alla documentazione attinente il coordinamento della sicurezza. La sede operativa dovrà essere dotata di indirizzo e- mail e dovrà poter contare su un responsabile e su una segreteria dedicati all’accordo quadro.
A tal fine, in fase di partecipazione alla procedura è obbligatoria l’indicazione della sede operativa richiesta, o qualora non posseduta, l’assunzione dell’impegno in caso di aggiudicazione a dotarsi di idonea sede operativa.
3.4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:
La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura e (ove ritenuto indispensabile dalla DL) a corpo, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, sulla base delle lavorazioni indicate negli OdL, utilizzando il prezzario Regione Toscana 2019 al netto del ribasso offerto.
In mancanza di appropriata voce descrittiva nel prezziario Xxxxxxx Xxxxxxx 0000, per la valutazione dei lavori potrà ricorrersi al prezziario della Regione Umbria 2018 o concordare un nuovo prezzo con le modalità descritte all’art. 25 del capitolato speciale d’appalto.
3.5 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO Importo a base di gara complessivo dei due lotti € 492.000,00, così ripartito: lotto 1: Importo a base di gara: € 246.000,00;
lotto 2: Importo a base di gara: € 246.000,00;
Importo a base di gara € 246.000,00 così suddiviso:
Descrizione | A Misura € | |
A | Lavori soggetti a ribasso comprese spese di manodopera | 230.000,00 |
B | Oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a | 16.000,00 |
Descrizione | A Misura € | |
ribasso | ||
A+B | Importo totale dell’Appalto | 246.000,00» |
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ed è comprensivo degli oneri per la sicurezza. L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 16.000,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera ma, in ragione della peculiare configurazione dell' istituto dell' Accordo Quadro che è volto a regolare successivi e non preventivamente individuati interventi di manutenzione, non è consentita la specifica indicazione dei costi propri della manodopera, non essendo nota l'esatta natura e entità dei lavori che dovranno essere eseguiti.
Come stabilito nel Capitolato Speciale il valore economico indicato per l’Accordo Quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali a tale valore legati. L’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 costituisce infatti uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi”, non predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell’Accordo Quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall’Amministrazione. La stipula dell’Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la Città Metropolitana e l’impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultima dei “contratti attuativi” per un quantitativo minimo predefinito. I singoli “contratti attuativi” assumono la forma di Ordini di Lavoro (OdL) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’impresa aggiudicataria. Ciascun Ordine di Lavoro descriverà l’intervento da eseguire e ne stabilirà l’importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento. Gli OdL saranno comunicati con le modalità indicate nel Capitolato Speciale.
3.6 MODALITÀ DI PAGAMENTO
Durante il corso dei lavori la stazione appaltante provvederà ai pagamenti a favore dell’aggiudicatario, con le modalità indicate all’art. 30 del Capitolato Speciale, ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, di cui all’art. 30 del D.lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 140.000,00 (centoquarantamila/00 euro) e comunque, a cadenza trimestrale, la direzione lavori emetterà lo stato avanzamento lavori nel quale saranno riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 è prevista per il presente appalto la corresponsione all’appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale dei contratti attuativi previa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da costituirsi con le modalità indicate nel medesimo articolo. La suddetta anticipazione verrà compensata progressivamente nel corso dei pagamenti nel caso di contratti attuativi liquidabili su più SAL, in caso contrario verrà recuperata sull’unico SAL corrispondente alla stato finale. l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 dalla legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’articolo 3 della citata legge. Il mancato utilizzo da parte dell’aggiudicatario dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del C.C., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della Legge 136/2010.
In considerazione della necessità che i lavori dei n.2 lotti di gara siano avviati contemporaneamente, ciascun lotto sarà aggiudicato ad operatori economici diversi. Pur essendo consentita la partecipazione dei concorrenti a tutti i lotti di gara, stante la prescrizione che gli esecutori dei lavori siano obbligatoriamente diversi in relazione a ciascun lotto di gara, è previsto obbligo di scorrimento della graduatoria di gara nel caso di concorrente che partecipando a più di un lotto, sia risultato vincitore in più di una graduatoria. Pertanto il concorrente vincitore del lotto di gara n. 1 non potrà risultare vincitore anche del lotto di gara n. 2, dovendosi, in tale eventualità, scorrere obbligatoriamente la graduatoria in favore del secondo classificato, e così via per tutti i lotti.
3.7 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO, QUALIFICAZIONI RICHIESTE E SUBAPPALTO
Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono elencate nella tabella a):
Tabella a)
Lavorazione | Categoria D.P.R.. 207/2010 | Qualifica- zione ob- bligatoria (si/no) | Importo (euro) | % sul totale base di gara | indicazioni speciali ai fini della gara | |
prevalente o scorporabile | subap- palto | |||||
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela | OG2 Cl. I | SI | 193.500,00 | 78,26 | Prevalente | 40% dell’importo complessivo dell’appalto |
Impianti idrico- sanitario, cucine, lavanderie | OS3 Cl. I | SI | 26.250,00 | 10,87 | Scorporabile | |
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | OS6 Cl. I | NO | 26.250,00 | 10,87 | Scorporabile | |
Importo complessivo dell'appalto | 246.000,00 | 100,00 |
L’offerente ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini dell’ammissione alla gara, deve
obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione:
- attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione nella categoria OG2 classifica I o superiore. Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale in qualità di impresa mandataria;
- attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, regolarmente autorizzata, nella categoria a «qualificazione obbligatoria», ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L. 80/2014, OS3 in classifica I o superiore, oppure deve possedere i requisiti di cui all’art. 90 del Dpr 207/2010. Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale o consorzio ordinario o di subappaltare a soggetti con adeguata qualificazione.
- attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, in corso di validità, nella categoria, a «qualificazione non obbligatoria», OS6 in classifica I o superiore, oppure deve possedere i requisiti di cui all’art. 90 del Dpr 207/2010. Le lavorazioni relative alla categoria, OS6 a «qualificazione non obbligatoria», possono essere realizzate direttamente dall’appaltatore anche se non in possesso della relativa qualificazione. In tal caso l’importo relativo alla categoria OS6 va a sommarsi all’importo delle lavorazioni della categoria prevalente. Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale o consorzio ordinario o di subappaltare a soggetti con adeguata qualificazione.
Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’art 79 c. 16 del DPR 207/2010, l’’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori nella categoria OS3 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
Inoltre, ai sensi dell’art 146 del D.Lgs. 50/2016, per i contratti relativi ai beni culturali (categoria OG2) non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento di cui all'articolo 89 del codice.
Come indicato all’art. 9 del capitolato speciale d’appalto il subappalto è ammesso nei limiti del 40% dell’importo complessivo dell’appalto, in considerazione della particolare natura delle opere oggetto
dell’accordo quadro che riguardano la manutenzione di edifici di grande valore storico-artistico- architettonico vincolati ai sensi del D.Lgs 42/04.
Il concorrente indica, all’atto dell’offerta, le categorie di lavori e la relativa percentuale che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le categorie di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
SUBAPPALTO OBBLIGATORIO
La volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie scorporabili, a qualificazione obbligatoria, non possedute dal partecipante, deve essere espressamente dichiarata dal concorrente con l’indicazione specifica della categoria e della percentuale.
La Stazione Appaltante, prima della stipula dell’accordo quadro, effettuerà le verifiche sulle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con riferimento all’impresa che l’aggiudicatario indicherà, su richiesta della stazione appaltante, quale subappaltatore.
Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’art 105, c. 4, lett a) del D.Lgs. 50/2016, non è consentito il subappalto ai soggetti che, invitati a partecipare alla procedura negoziata, abbiano presentato offerta.
Ai sensi dell’art. 92, c. 1 del DPR 207/2017 i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dal concorrente e che lo stesso dichiara di subappaltare, devono essere posseduti dal concorrente con riferimento alla categoria principale.
All’interno della categoria di lavorazione OG2 non si riscontrano attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Si fa presente che l’operatore economico invitato alla presente procedura a seguito di sorteggio successivo alla manifestazione di interesse ha la facoltà, ai sensi dell’art 48 c. 11, del D.Lgs. 50/2016, _di presentare offerta per sé, o quale mandatario di operatori riuniti.
DIREZIONE TECNICA
Nel settore dei beni culturali tutelati, la Direzione tecnica è affidata, ai sensi dell'art. 13 del DPR 154/2017 (Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), relativamente alla categoria OG2, “a soggetti iscritti all’albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa”.
4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
4.1 DURATA
Il tempo di validità dell’accordo quadro è stabilito in 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso o di consegna anticipata in caso di urgenza e terminerà alla scadenza senza che l’Amministrazione comunichi disdetta alcuna. L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dell’Accordo Quadro, in anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista, al raggiungimento del limite massimo di spesa. Alla scadenza dell’Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso in cui vi siano lavori in corso, l’aggiudicatario li dovrà completare ed eseguire a perfetta regola d’arte.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI INFORMATICI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24.12. 2009, n. 79/R regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale n. 38/2007 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavori) e nelle Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana Giunta Regionale Start GR approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ nella sezione “Progetto”.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:
a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005 ovvero il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso. Ai sensi del
Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presenti nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione Software di verifica. La Stazione Appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.
I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:
-PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;
-PDF /A JPG per le immagini.
La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.
7. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 c. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n.
190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici, ove possibile, ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (da indicare nel DGUE parte IV, lettera A, punto 1).
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
In materia di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, ai sensi di quanto previsto dall’art. 216, c. 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., “fino all’adozione del regolamento di cui all’art. 216, comma 27-octies, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”, nella fattispecie gli articoli dal n. 60 al n. 96.
Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale: qualificazione all’esecuzione di opere pubbliche, di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016, tramite il possesso dei requisiti indicati al paragrafo 3,7. Il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene dichiarato dal concorrente tramite indicazione della attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alla categoria e classifica dei lavori, o, ove consentito, dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del Dpr 207/2010.
AVVERTENZA: Il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene dichiarato dal concorrente tramite indicazione, nel DGUE parte II lettera A, dell’attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alle categorie e classifiche dei lavori unitamente al possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 che dovrà essere dichiarato nel medesimo spazio e dettagliato nella parte IV lettera B e C.
8.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.
Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:
d. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
e. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 possono concorrere anche se non ancora costituiti; in tal caso il modello offerta economica deve essere sottoscritto dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese da raggruppare o consorziare e dovrà contenere l’impegno (inserito nel modello offerta economica) che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L’atto costitutivo con il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e risultare da scrittura privata autenticata.
Nel caso in cui, invece, la costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio sia già perfezionata e documentata, secondo le modalità specificate al successivo punto A.1.bis), le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell’offerta, in quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE di tipo orizzontale l’offerta presentata determina la responsabilità solidale dei soggetti riuniti nei confronti della Amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE di tipo verticale, la responsabilità dei soggetti riuniti è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
9. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) UNA GARANZIA PROVVISORIA, PER CIASCUN LOTTO DI GARA, come definita dall’art. 93 del Codice, ai sensi del comma 1 dell’ art 93 del D.Lgs. 50/2016 pari al 2% dell’importo a base di gara.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria, PER CIASCUN LOTTO DI GARA, è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Città Metropolitana – UNICREDIT Spa – Xxx Xxxxxxxxxx x. 00 (Xxxxxxx Xxxxxxxxxx X) – Codice IBAN: IT 81 K 02008 02837 000101176799, riportando in causale, la dicitura “Garanzia provvisoria Accordo quadro suddiviso in due lotti per la manutenzione edile e degli impianti idrico sanitari egli immobili vincolati di proprietà della Città Metropolitana di Firenze” LOTTO 1 CIG: 81409826DE OPPURE LOTTO 2: CIG: 81410406BB (il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare) Si precisa che il deposito è infruttifero.;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia provvisoria Accordo quadro suddiviso in due lotti per la manutenzione edile e degli impianti idrico sanitari egli immobili vincolati di proprietà della Città Metropolitana di Firenze” LOTTO 1 CIG: 81409826DE OPPURE LOTTO 2: CIG: 81410406BB (il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare)
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19.01.2018.
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte nelle forme indicate al punto A.6 del paragrafo 15.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Il concorrente che voglia usufruire di tale riduzione deve dichiarare nel DGUE parte IV lettera D di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, con l’indicazione del soggetto certificatore, della serie e della scadenza, salvo, per il caso di lavori, possesso di attestazione SOA dalla quale risulti la medesima certificazione. La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella derivante dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9000, può essere effettuate anche dalle microimprese, piccole e medie imprese e dai raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Il concorrente che voglia usufruire di tale riduzione deve dichiarare nel DGUE parte II lettera A di essere una microimpresa oppure una impresa piccola o media.
L’importo della garanzia provvisoria può essere ulteriormente ridotto per gli operatori economici che siano in possesso delle certificazioni o abbiano i requisiti stabiliti dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Anche in questo caso il concorrente dovrà dichiarare nel DGUE parte IV lettera
D di essere in possesso delle certificazioni o dei requisiti richiesti, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Non è previsto il sopralluogo assistito con il rilascio di attestazione da parte della Stazione Appaltante.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo, PER CIASCUN LOTTO, previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00, come da delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 6 marzo 201 e con le modalità indicate sul sito dell’ANAC nella sezione “Gestione Contributi Gara”, e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass, ove possibile.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO
Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ e completando la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall’Amministrazione aggiudicatrice, e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al
n. 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica Xxxxx.XX@XX.x-xxxxx.xxx.
14. CONTROLLI AVCPASS
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 216, c. 13, del D.Lgs. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art 81 c. 2, la documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale, nonché di carattere tecnico- organizzativo sarà acquisita , ove possibile, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita
dall’ANAC, tramite il sistema AVCPASS.
L’ operatore economico a tal fine, effettua la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PassOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa, così come previsto al successivo paragrafo 16 al punto A.8).
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine del giorno 15 gennaio 2020 alle ore 13.00 la seguente documentazione:
A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) A.1), A.1.bis), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6, A.7), e A.8), A.9), A.10) firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
B) L’OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto B.1), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti indicati al punto A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”
La domanda di partecipazione, soggetta all’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 è generata dal sistema telematico con le modalità indicate nel presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e
c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda indica inoltre:
- i dati generali dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:
▪ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare
di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato e nello schema di contratto;
▪ di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
▪ impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;
La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al paragrafo 13 del presente disciplinare, dovrà:
- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Scegliere la funzione “Presenta offerta”;
- Completare:
- Il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
- Il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa” da qui cliccare sul tasto “crea” per compilare il form “Domanda di partecipazione”;
- Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione – nome impresa” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. Nel caso di firma a cura del procuratore, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è sufficiente indicare nella domanda gli estremi della procura. Altrimenti sarà necessario allegare in copia conforme la procura;
anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono, o i soggetti cessati che abbiano ricoperto
L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, i dati
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/ di invio della lettera di invito, le cariche di cui
al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”.
La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.
Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;
- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione,;
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico
indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
In tali casi il bollo è dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.
CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:
- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione ”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 5/2016);
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione ” generata dal sistema.
- Inserirla nell’apposito spazio.
A.1.bis) ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI
CONCORRENTI/GEIE Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., già costituiti, deve essere prodotto ed inserito nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, rilasciato
dal notaio, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.
A.2) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)
Dato atto di quanto previsto dall’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), si allega alla documentazione di gara il DGUE, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al D.Lgs. 50/2016 e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, pubblicate in G.U. n.174 del 27-7-2016, e consistente in un’autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016.
c) di accettare le clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 48 del 30 maggio 2018;
SI RACCOMANDA la compilazione del modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara, in quanto il concorrente deve obbligatoriamente rendere le dichiarazioni contenute nella Parte III, sezioni C e D, costituenti altri motivi di esclusione previsti dal Codice e dall’ente aggiudicatore.
Precisamente, sono da compilare:
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il possesso di attestazione SOA è da indicare nella sezione A
Il possesso dei requisiti di cui all’art..90 DPR 207/2010 è da indicare nella sezione A inserendo inoltre nella parte IV alla lettera B punto 2a) l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando/dell’invio della lettera di invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare, al punto 6) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando/lettera di invito e alla lettera C punto 3) l’adeguata attrezzatura tecnica)
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica, in relazione ad ogni categoria dell’appalto, la quota percentuale che intende subappaltare.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 del presente disciplinare (sezioni A-B-C-D).
Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III sezione A dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, già indicati nella domanda di partecipazione (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi i soci.)
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui paragrafo 8.1 (CCIIA) del presente disciplinare;
b) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al paragrafo 3.7 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell’apposito spazio previsto:
- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell’art 89 del D.Lgs. 50/2016 o di avvalimento ex art. 110 del D.Lgs, 50/2016 dall’impresa ausiliaria,;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara.
A.2.bis) NEL CASO DI COOPTAZIONE
L’operatore economico partecipante alla gara, in caso di ricorso all’istituto dell’associazione (cooptazione) di altre imprese, ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, deve indicare nella domanda di partecipazione la denominazione degli operatori economici cooptati con la categoria e la percentuale dei lavori che eseguiranno, ed allegare i documenti di cui ai punti A.2.bis.1, A.2.bis.2.
A.2.bis.1) Il DGUE dell’imprese cooptata secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.
A.2.bis.2) La scheda “DICHIARAZIONE IMPRESA COOPTATA”, il cui modello è reperibile sul sistema nella documentazione di gara, sottoscritta con firma digitale. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.)
Qualora il ricorso alla cooptazione di altre imprese avvenga all’interno di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, la scheda dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.
A.3) NEL CASO DI AVVALIMENTO
L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacità di altri soggetti ai fini del conseguimento dei requisiti di partecipazione deve indicare nel proprio DGUE:
- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;
ed allegare i documenti di cui al punti A.3.1, A.3.2 e A.3.3.
A.3.1) Il DGUE dell’imprese ausiliaria secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.
A.3.2) Il documento “DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 89 DEL D.LGS. 50/2016”, resa con l’apposito modello reperibile sul sistema nella documentazione di gara, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale).
Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, inclusi i cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando/l’invio della lettera di xxxxxx (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.)
Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell’impresa ausiliaria.
A.3.3) CONTRATTO DI AVVALIMENTO di cui all’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell’appalto.
Il contratto deve riportare:
- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Il contratto di avvalimento andrà presentato:
- in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti; oppure
- in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell’originale cartaceo .
A.4) NEL CASO DI CONSORZIO di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell’appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la
denominazione della consorziata esecutrice.
In tal caso il Consorzio deve allegare i documenti di cui al punti A.4.1) e A.4.2).
A.4.1) Il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre, secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.
A.4.2) La “DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE”, resa con l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, inclusi i cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando/l’invio della lettera di xxxxxx, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.)
Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l’impresa che si trovi nella condizioni di cui all’art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016.
A.5) NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE
Per le imprese che hanno presentato la domanda di cui all’art 161 del RD 1942 n. 267, fino a quando il Tribunale non ha adottato il decreto di ammissione alla procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Tribunale ed è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro operatore. Queste imprese devono dichiarare, nell’apposito spazio del DGUE, di avere presentato domanda indicandone la data, il Tribunale competente e di essere state autorizzate dal tribunale, indicando gli estremi del provvedimento che le autorizza a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici. Inoltre dovranno altresì indicare nell’apposito spazio del DGUE l’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovranno inserire nel sistema telematico la documentazione di cui ai punti A.5.1) e A.5.2).
Per le imprese ammesse concordato preventivo, a seguito del decreto di apertura della procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Giudice Delegato, acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx se già nominato. L’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Queste imprese devono dichiarare, nell’apposito spazio del DGUE, di essere state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, di essere state autorizzate dal Giudice Delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici indicando gli estremi dei provvedimenti.. Nei casi in cui, ai sensi di quanto previsto dall’art 110 c. 6 del D.Lgs. 50/2016, l’ANAC, abbia subordinato la partecipazione dell’impresa in concordato preventivo ad avvalimento dei requisiti di altro operatore, il concorrente dovrà altresì indicare nell’apposito spazio del DGUE l’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovrà inserire nel sistema telematico la documentazione di cui ai punti A.5.1) e A.5.2.
A.5.1) Il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa ausiliaria. secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.
A.5.2) La “DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 110 DEL D.LGS. 50/2016”, tramite l’apposito modello, con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale). Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, inclusi i cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con numero di soci pari o inferiore a quattro. . Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.)
Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell’impresa ausiliaria.
L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942.
In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell’art. 186-bis X.X. 000/0000, solo una delle imprese mandanti facente parte dell’operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.
Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, che sono state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. devono indicare nel DGUE nella sezione C – parte III gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e gli estremi dell’autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 110 comma 3 lettera a) del Codice e allegare sulla piattaforma START i seguenti documenti.
L’inserimento di tutta la documentazione prodotta dall’impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.
A.6) ) PER CIASCUN LOTTO UNA GARANZIA dell’importo di € 4.920,00 pari al 2% dell’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
A.6.1) L’IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA DEFINITIVA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (garanzia definitiva): l’offerta dei concorrenti deve essere, inoltre, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Nel caso in cui il concorrente presenti la garanzia di cui alla lettera A.6) mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, l’impegno richiesto in questa lettera A.6.1) può fare parte integrante del contenuto della fideiussione stessa.
Nel caso di garanzia costituita in contanti tramite deposito provvisorio presso la Tesoreria della Città Metropolitana di Firenze, il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, un ULTERIORE DOCUMENTO contenente l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio o GEIE l’impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all’art. 2602 del codice civile, ovvero al GEIE.
Il concorrente allega sul sistema il documento informatico di cui al punto A.6.) e al punto A.6.1) consistente alternativamente in:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005.
La garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante.
A.7) PER CIASCUN LOTTO il DOCUMENTO, tra quelli evidenziati qui di seguito in neretto, attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari ad € 20,00.
Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell’X.X.XX. n. 1174 del 19 dicembre 2018 (Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019), con le modalità descritte sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell’apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
• il codice fiscale del partecipante;
• il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
A.8) PER CIASCUN LOTTO Documentazione relativa al “PassOE” generato da parte del servizio AVCPASS
L’operatore economico dovrà inserire a sistema, nell’apposito spazio, il “PassOE” rilasciato dal servizio AVCPASS contenente anche le eventuali imprese ausiliarie.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il documento deve contenere l’elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e delle eventuali imprese ausiliare e inserito a sistema dalla mandataria.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il documento deve essere prodotto anche dalle consorziate esecutrici.
L’operatore economico, ai fini del rilascio del PassOE da parte del sistema AVCPASS, dovrà accedere al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XXXxxxx, selezionare l’apposito link: AVCpass Operatore economico (posto sotto il menu Servizi ad accesso riservato), registrarsi e seguire le istruzioni ivi riportate cui si rimanda.
A.9) IMPOSTA DI BOLLO
Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx x. 0 – Firenze, C.F. 80016450480);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TZM);
- del codice tributo (campo 11: 456T)
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo: “Accordo quadro suddiviso in due lotti per la manutenzione edile e degli impianti idrico sanitari egli immobili vincolati di proprietà della Città Metropolitana di Firenze” indicando il/i CIG del/dei Lotto/i per il/i quale/i si intende partecipare.
Nel caso di partecipazione in forma associata l’imposta di bollo è assolta dalla mandataria.
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell’apposito spazio “Comprova imposta di bollo” copia informatica dell’F23.
A.10) “DICHIARAZIONE IMPRESA SU SEDE OPERATIVA” attestante il possesso, o l’impegno in caso di aggiudicazione a dotarsi di sede operativa dedicata all’accordo quadro, conforme alle specifiche indicate all’art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto
Tale autocertificazione deve essere resa tramite il modello disponibile in documentazione di gara. Il documento deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:
- concorrente partecipante come impresa singola;
- ogni componente del RTI;
e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell’apposito spazio “dichiarazione impresa su sede operativa”.
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO (da allegare al DGUE)
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge
Il concorrente allega
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
B.1) OFFERTA ECONOMICA
Per presentare l’offerta economica, mediante indicazione del ribasso percentuale unico sull’importo soggetto a ribasso d’asta di € 230.000,00, il soggetto concorrente dovrà:
- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire nel sistema il documento “offerta economica”.
Si evidenzia che all’interno dell’offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a tre.
Si precisa che l’operatore economico dovrà, indicare nell’offerta economica, nell’apposito spazio ai sensi dell’art. 95 c.10 del Dlgs 50/2016:
- GLI ONERI AZIENDALI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO e ss.mm.ii.. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all’appalto. Si precisa che per costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza si intendono i costi ex lege
sostenuti dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze
L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l’impresa, ai sensi del comma 5 lett. c) dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell’offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono.
SI PRECISA CHE NELL'OFFERTA ECONOMICA NON DEVONO ESSERE INSERITI I COSTI
PROPRI DELLA MANODOPERA, in ragione della peculiare configurazione dell' istituto dell' Accordo Quadro, il quale, volto a regolare successivi e non preventivamente individuati interventi di manutenzione, non consente la specifica indicazione di tali costi, non essendo nota l'esatta natura e entità dei lavori che dovranno essere eseguiti.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo di cui al precedente punto A.1), l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario. Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, il modello offerta economica deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Con la firma dell’offerta economica il concorrente sottoscrive l’impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all’offerta economica B.1 o C.1, alla domanda di partecipazione.
La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dell’accordo quadro avverrà tramite espletamento di una procedura di gara svolta in modalità telematica secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, x. 0-xxx) xxx X.Xxx. 00/0000, xxxxxxxxx a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, prezziario Regione Toscana 2019 oppure prezziario della Regione Umbria 2018, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
Ai sensi dell’art. 97, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’amministrazione esclude dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e 2-bis del medesimo articolo Tale procedura di esclusione sarà esercitata solamente se il numero delle offerte ammesse risulterà pari o superiore a dieci.
Nel caso il numero di offerte valide sia inferiore a dieci si applicherà l’art. 97 comma 6, effettuando il calcolo di cui al comma 2-bis ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, così come previsto dal comma 3-bis del medesimo articolo del Codice.
Sono ammesse solo offerte in ribasso. Non sono ammesse offerte in variante.
Nel caso risultino aggiudicatari due o più offerenti con offerte uguali si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario, nella stessa seduta di gara, mediante sorteggio pubblico.
L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante.
L’Amministrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 95, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
18.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, la gara sarà presieduta dal Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri della Città metropolitana di Firenze, assistito da un dipendente della medesima Direzione in qualità di segretario con funzioni verbalizzanti, e da due testimoni designati da chi presiede la gara. Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne le date, come previsto dal Regolamento dei Contratti della Città metropolitana di Firenze, comunicandolo agli offerenti per mezzo della piattaforma START, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno 16/01/2020 alle ore 9.30 si riunirà, in prima seduta pubblica, in una sala dell’Ente posta in xxx Xxxxxx x. 0 x Xxxxxxx. Alla seduta vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Qualora le operazioni di gara non dovessero concludersi, proseguiranno il giorno seguente non festivo. In caso di sospensione della seduta, la data delle successive sedute sarà comunicata ai concorrenti, almeno un giorno prima della data fissata, a mezzo pubblicazione sulla piattaforma START.
Il Presidente di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare sulla piattaforma START le buste pervenuta sul sistema entro il termine perentorio.
Successivamente procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
c) verificare la documentazione trasmessa a seguito del soccorso
Il Dirigente responsabile del contratto, di concerto con il RUP, adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, disponendo altresì l’adozione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 2-bis, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ove possibile, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
18.2 APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Il dirigente competente procederà all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche e alla verifica della regolarità del loro contenuto. Tramite la piattaforma START verrà determinata automaticamente la soglia di anomalia, di cui all’art 97, c. 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 97, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’Amministrazione esclude dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e 2bis del medesimo articolo. Tale procedura di esclusione sarà esercitata solamente se il numero delle offerte ammesse risulterà pari o superiore a dieci.
18.3 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Nel caso il numero di offerte valide sia inferiore a dieci si applicherà l’art. 97, comma 6 del Codice, effettuando il calcolo di cui al comma 2-bis ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, così come previsto dal comma 3-bis del medesimo articolo del Codice.
In tal caso la congruità è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Ai sensi dell’art. 97, c. 6, ultimo periodo del Codice, il RUP può valutare in ogni caso la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Nei casi in cui il RUP procede alla verifica di anomalia, richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
18.4 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al seggio di gara tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, il RUP prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
Il RUP procederà altresì alla verifica di cui all’art. 85, comma 5 del Codice.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’aggiudicatario è valido dal momento stesso dell’offerta, mentre l’Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta aggiudicazione ed efficace dell’appalto, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto in via non efficace ai sensi dell’art. 32, comma 5 del Codice. Entro 5 giorni comunica l’aggiudicazione (non efficace), ai sensi dell’art 76, comma 5 del Codice. Il periodo di stand still decorre dalla data di invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, comma 9 del Codice).
Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
Questa SA in ordine al principio della c.d. invarianza della soglia – ex art. 95, comma 15, X.Xxx. 50/2016, si conforma a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, SEZ. III – nella sentenza 27 aprile 2018 n. 2579, per la quale “lo sbarramento, di cui all’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50 del 2016, non può trovare applicazione in assenza di qualsivoglia “cristallizzazione” della soglia per effetto di una graduatoria formata sulla base di ammissioni o esclusioni divenute inoppugnabili e
immodificabili o in pendenza di un sub-procedimento per la verifica dell’anomalia dell’offerta risultata prima graduata ancora aperto”. Pertanto tutte le modifiche effettuate prima dell'aggiudicazione determineranno il ricalcolo della soglia.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà, ove possibile, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto verrà accertato tramite apposito sopralluogo, che l’operatore sia in possesso di idonea sede operativa, come dichiarato in sede di partecipazione. In caso di esito negativo di tale verifica si procederà alla revoca dell’affidamento ed all’incameramento della cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art. 16 della L.R. 38/2007 la stazione appaltante, provvede a richiedere all’aggiudicatario, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, documentazione a comprova dei seguenti adempimenti:
- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’art. 31 del D.Lgs. n.
81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall’art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- l’adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell’art.
37 del D.Lgs. 81/2008.
L’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione appaltante alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all’Osservatorio Regionale sui contratti pubblici.
In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e alla stipula dei relativi contratti, l’Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma alla presente procedura.
Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti della procedura di gara e differito:
- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
- in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta fino all’aggiudicazione.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 120 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
L’esecutore del contratto è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori a produrre la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016) per un massimale pari a:
- Partita 1: opere. L’importo assicurato per la Partita 1 corrisponderà all’effettivo importo contrattuale, così come determinato a seguito dell’espletamento della gara di appalto.
- Partita 2: opere preesistenti € 100.000,00
- Partita 3: demolizione e sgombero € 50.000,00
- Responsabilità civile verso terzi con un massimale non inferiore a € 500.000,00.
- Scoperti e/o franchigie, non sono ammessi e ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all’Amministrazione aggiudicatrice sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso terzi.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, che vengono stimate in circa € 3.000.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità “Regolamento”).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
20.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE” e nell’offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all’offerta nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
20.2 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
20.3 CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
20.4 DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.
20.5 TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento dei dati Città Metropolitana di Firenze.
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente competente del Settore a cui si riferiscono le informazioni.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.
20.6 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.
20.7 NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare alla procedura di gara.
Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016.
20.8 DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).
I “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.
Direzione Gare, Contratti ed Espropri Il Dirigente
Xxxx. Xxxxxx Xxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal X.Xxx. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.