CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Disposizioni generali
1.1 Comer S.r.l. (di seguito “Comer”), sita in Xxx Xxxxxxx x. 00/00, Xxxxxxxx (XX), è una società specializzata nell’attività di produzione e vendita di motori rotanti (di seguito i “Prodotti”).
1.2 Funzione delle presenti condizioni generali di vendita (di seguito “CGV”) è quella di disciplinare i contratti di vendita stipulati tra Comer ed i soggetti che acquisteranno dalla stessa i Prodotti. Comer fornisce i propri Prodotti ad operatori professionali del settore (di seguito i “Clienti”) e pertanto ai contratti di vendita dei Prodotti non saranno applicabili le disposizioni del D.lgs. 206/2005. Comer dichiara di avere la necessaria esperienza e di possedere tutti i mezzi, il personale e l'organizzazione adeguati per l'esatta e puntuale esecuzione dei contratti di vendita dei Prodotti.
1.3 Una volta sottoscritte per accettazione dal Cliente, o accettate per fatti concludenti o comunque conosciute o conoscibili dallo stesso, le CGV regoleranno tutti i contratti di vendita tra Xxxxx ed il Cliente aventi ad oggetto la vendita dei Prodotti.
1.4 Le CGV prevarranno in ogni caso su eventuali condizioni di acquisto del Cliente, o su ogni altra previsione contenuta nei documenti del Cliente, fatto salvo il caso di diversa intesa espressamente accettata da Xxxxx per iscritto.
1.5 La vendita dei Prodotti è regolata integralmente dalle presenti CGV, come eventualmente integrate dall’offerta di acquisto e dalla conferma d’ordine, o altro documento equipollente, sottoscritto dalle parti che documenti l’intervenuta conclusione del contratto.
1.6 Ogni e qualsiasi modifica o integrazione alle CVG dovrà essere apportata dalle parti per iscritto a pena di nullità. Il Cliente prende atto che il personale o gli agenti di Comer non hanno alcuna autorizzazione o potere rappresentativo di Xxxxx, e, dunque, non possono assumere obbligazioni, impegni o rilasciare dichiarazioni idonee a modificare, integrare o derogare quanto previsto nelle CGV.
2. Oggetto e modalità di conclusione del contratto
2.1 I singoli contratti di vendita, salvo diverso accordo tra le parti, avranno ad oggetto i Prodotti realizzati e commercializzati da Comer.
2.2 I contratti potranno essere conclusi mediante la trasmissione da parte di Comer di un’offerta (qui di seguito l’“Offerta”) al Cliente, la cui validità, salvo diversa indicazione riportata sulla stessa, è di 30 giorni di calendario, decorsi i quali, in mancanza di accettazione da parte del Cliente, l’Offerta non potrà essere ulteriormente accettata, salva espressa volontà scritta di Xxxxx in tal senso.
2.3 Con la sottoscrizione da parte del Cliente “per accettazione” dell’Offerta, eventualmente integrata da disegni di massima e schede tecniche, predisposte dalla Comer, e la ricezione della stessa presso Comer, anche tramite fax o e-mail, il contratto di vendita è ad ogni effetto perfezionato, fatta salva l’eventuale facoltà di integrazione dell’accordo che le parti hanno demandato ad un momento successivo, qualora ciò sia espressamente previsto dalle stesse per iscritto.
2.4 I contratti potranno essere alternativamente conclusi mediante trasmissione da parte del Cliente di una formale proposta d’acquisto scritta (di seguito l’“Ordine”) anche tramite comunicazione fax o e-mail. L’Ordine dovrà contenere quanto meno le seguenti indicazioni: (i) tipo di Prodotto richiesto e codice prodotti per Prodotti standard; (ii) quantità dei Prodotti; (iii) termini di consegna richiesti; (iv) nel caso di Prodotti da realizzare su specifica indicazione del Cliente, l’indicazione del tipo di Prodotto richiesto, l’indicazione delle caratteristiche tecniche con i relativi disegni tecnici se necessari.
2.5 L’Ordine così redatto una volta trasmesso a Comer dovrà intendersi irrevocabile per un periodo di 30 giorni lavorativi. Decorso tale termine senza che sia intervenuta l’accettazione da parte di Xxxxx mediante conferma d’ordine scritta (qui di seguito la “Conferma d’ordine”), l’Ordine diventerà definitivamente inefficace.
2.6 Il Cliente prende atto che Xxxxx non avrà alcun obbligo di procedere all’accettazione dell’Ordine, e sarà dunque libera di procedere in tal senso o meno. Qualora non pervenga al Cliente la Conferma d’ordine nel termine suindicato di 30 giorni lavorativi, quest’ultimo in nessun caso avrà titolo di considerare come concluso per fatti concludenti il singolo contratto di vendita.
2.7 Con la sottoscrizione da parte di Comer, e la ricezione presso il Cliente, della Conferma d’ordine, anche tramite fax o e-mail, il contratto di vendita diverrà vincolante per le parti.
2.8 Qualora nell’Ordine non sia indicato il prezzo dei Prodotti oggetto dello stesso, il medesimo ai sensi di quanto previsto dall’art. 1474 1° comma Cod. Civ. è determinato in quello applicato da Xxxxx, come indicato nei listini prezzi di Comer vigenti alla data di conclusione di ciascun contratto di vendita, o quello indicato nella Conferma d’ordine di Comer.
2.9 Comer, in alternativa all’accettazione dell’Ordine, mediante l’emissione della Conferma d’ordine, avrà facoltà di richiedere la modifica del contenuto dell’Ordine mediante l’invio per iscritto al Cliente di una proposta di modifica dell’Ordine (qui di seguito “Proposta di modifica”).
2.10 La Proposta di modifica, dovrà essere accettata espressamente per iscritto dal Cliente. In mancanza di espressa accettazione da parte del Cliente, entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della Proposta di modifica, la stessa perderà ogni efficacia e, conseguentemente, il Cliente non avrà la facoltà di accettarla ulteriormente, salvo consenso preventivo di Xxxxx. In caso di accettazione della Proposta di modifica, il singolo contratto di vendita sarà concluso al momento della ricezione da parte di Comer dell’accettazione della Proposta di modifica in forma scritta.
2.11 Non verranno accettati Xxxxxx telefonici o verbali o, in ogni caso, non verranno considerati tali e dovranno essere seguiti da un formale Ordine.
3. Condizioni di vendita
3.1 La vendita dei Prodotti sarà regolata quanto alle condizioni economiche, ai termini di consegna, alle caratteristiche dei Prodotti ed ogni altra specifica tecnica dai documenti contrattuali formati in sede di conclusione del singolo contratto, integrati dalle presenti CGV. Qualora il Cliente abbia necessità di adibire il Prodotto ad usi particolari o impieghi gravosi che richiedano la presenza di caratteristiche specifiche, il Cliente medesimo avrà l’onere di indicare a Comer l’uso a cui è destinato il Prodotto nonché richiedere la presenza delle caratteristiche ritenute necessarie. In assenza di una specifica richiesta in tal senso il Prodotto fornito da Comer avrà caratteristiche “standard”, ovvero quelle dichiarate sulla propria documentazione informativa. In ogni caso, le valutazioni in ordine all’idoneità dei Prodotti all’uso specifico al quale il Cliente intende destinarli resta di esclusiva competenza e responsabilità di quest’ultimo, il quale sarà dunque eventualmente tenuto a richiedere i dati tecnici del caso, ed eventualmente eseguire a sua cura e spese adeguate prove di collaudo al fine di verificarne la concreta idoneità all’uso previsto. Conseguentemente in nessun caso Comer potrà essere
chiamata a rispondere di eventuali danni o problematiche insorte a causa di un uso improprio dei Prodotti o di una errata scelta di impiego o errori di montaggio degli stessi da parte del Cliente.
3.2 I Prodotti saranno conformi alle specifiche concordate e confermate; resta in ogni caso inteso che Xxxxx è libera di apportare, in qualunque momento, ai Prodotti quelle modifiche che ritenesse necessarie, convenienti od utili. Ogni e qualsiasi eventuale richiesta di variazione qualitativa o quantitativa, successiva alla definizione del contratto di vendita, dovrà essere inoltrata dal Cliente per iscritto a Comer. In tal caso, ogni e qualsiasi variazione dovrà essere oggetto di specifico accordo scritto tra le parti. Resta comunque inteso che Xxxxx avrà la facoltà di non accettare le proposte di modifica, o, in via alternativa, di modificare il termine di consegna o adeguare il corrispettivo inizialmente pattuito, tenendo conto della natura e dell’entità delle variazioni richieste.
3.3 I Prodotti vengono consegnati imballati, nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza, in modo tale da salvaguardare l'integrità degli stessi e dei soggetti preposti alla movimentazione nell’ambito delle attività di carico e scarico e controllo. Il costo degli imballaggi standard viene determinato nei singoli documenti contrattuali (Offerta o Conferma d’ordine) per ogni singolo contratto di vendita. Eventuali imballaggi personalizzati o comunque non standard, dovranno essere specificamente concordati in sede di formazione del contratto, ed in ogni caso il relativo onere sarà a carico del Cliente, salvo diversi accordi. Gli imballaggi non sono soggetti a restituzione.
4. Condizioni e modalità di pagamento – interessi
4.1 Comer avrà la facoltà di indicare, unitamente all’Offerta per la vendita dei Prodotti, specifici termini di pagamento del corrispettivo da applicarsi per il singolo contratto di vendita, o di accettare e/o modificare, tramite Conferma d’ordine o Proposta di modifica, i termini di pagamento proposti dal Cliente mediante l’invio dell’Ordine.
4.2 In mancanza di specifiche indicazioni contenute nel documento contenete l’Offerta, o nella Conferma d’ordine, o nella Proposta di modifica, saranno applicabili le seguenti condizioni di pagamento: contestualmente alla ricezione da parte del Cliente della comunicazione trasmessa da Comer con la quale quest’ultima conferma che i Prodotti sono pronti per il ritiro/consegna.
4.3 Comer avrà la facoltà di subordinare l’efficacia della Conferma d’Ordine o dell’Offerta, al rilascio di garanzie aggiuntive, al pagamento di acconti, o la facoltà di sottoporre la stessa a condizioni.
4.4 I prezzi di vendita come concordati sono fissi e invariabili, salvo diversi accordi scritti tra le parti. Il pagamento delle somme dovute in esecuzione dei contratti verrà richiesto mediante l’emissione di regolari fatture. Le fatture emesse riporteranno: (i) il numero di Conferma d’ordine; (ii) il numero del documento di trasporto di riferimento; (iii) il numero dell’Ordine; (iv) il codice Prodotti; (v) la quantità dei Prodotti consegnati; (vi) il prezzo unitario e totale; (vii) il campo di applicazione IVA.
4.5 I pagamenti verranno eseguiti tramite ricevuta bancaria (XX.XX) o tramite ulteriore mezzo di pagamento concordato tra le parti. Non saranno opponibili i pagamenti eseguiti a terzi privi di uno specifico mandato a riscuotere. A tal fine il Cliente prede atto che gli agenti ed il personale di vendita di Xxxxx non sono abilitati a ricevere alcuna somma a nome e per conto di Xxxxx, salvo indicazioni che saranno fornite per iscritto caso per caso al Cliente.
4.6 Qualora i pagamenti vengano eseguiti a mezzo di assegni bancari o altri titoli di credito essi dovranno essere intestati alla Comer ed emessi in conformità alle norme di legge che regolano la compilazione e circolazione dei titoli di credito. Comer è esonerata da ogni responsabilità derivante dalla circolazione di titoli di credito non conformi alle norme di legge. L’eventuale pagamento mediante assegno o altre tipologie di titoli di credito non costituisce novazione del rapporto giuridico originario.
4.7 In ogni caso, i bonifici bancari, gli assegni o gli altri titoli di credito e le ricevute bancarie si considerano come pagamenti effettuati unicamente al momento del buon fine degli stessi. I pagamenti in contanti potranno essere accettati nei limiti consentiti dalle vigenti norme valutarie che regolano i mezzi di pagamento.
4.8 In caso di pagamenti dilazionati, anche derivanti da pieni di rientro relativi ad insoluti, il mancato, o ritardato pagamento di anche solo una rata concordata, fa decadere il Cliente dal beneficio del termine concesso ai sensi dell’art. 1186 Cod. Civ..
4.9 I pagamenti saranno imputati prima ad eventuali interessi e spese, se dovuti, e quindi al capitale, a partire dai debiti con scadenza più risalente nel tempo.
4.10 In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora previsti dall’art. 5 del D.Lgs 231/2002. Qualora al contratto di vendita stipulato non dovesse essere applicabile in via automatica tale disposizione di legge, il Cliente sarà in ogni caso tenuto a corrispondere interessi convenzionali di mora in misura analoga a quella prevista dall’art. 5 della citata norma di legge, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento, senza necessità di alcuna preventiva messa in mora da parte di Comer.
4.11 Qualora il Cliente non esegua il pagamento nei termini dovuti lo stesso sarà tenuto a risarcire i costi sostenuti per il recupero del credito, fatta salva la facoltà per Comer di richiedere maggiori danni eventualmente patiti in conseguenza dell’inadempimento (comprese le eventuali spese legali, giudiziali o stragiudiziali, sostenute per il recupero del credito).
5. Termini e modalità di consegna dei Prodotti
5.1 I Prodotti, salvo diversi accordi, si intendono spediti in porto assegnato (ovvero con oneri e rischio del trasporto a carico del Cliente), con spese di trasporto a carico del Cliente, all’indirizzo di destinazione indicato sui documenti contrattuali. I Prodotti viaggiano a tutto rischio e pericolo del Cliente anche se venduti in regime di porto franco ed imballati (dunque in parziale deroga del regime con solo onere del trasporto a carico di Comer). Nel caso in cui la vendita dei Prodotti avvenga nei confronti di un soggetto avente sede o stabilimento al di fuori del Territorio della Repubblica Italiana le condizioni di trasporto e di consegna sono convenute, salvo diverse intese, come “ex works” (come previste dagli INCOTERM 2010 della Camere di Commercio di Parigi) presso la sede di Comer in 27029 Vigevano (PV), Via Oroboni 26-28.
5.2 I Prodotti sono accompagnati da specifico DDT (documento di trasporto) con indicazione dettagliata di quanto segue: (i) numero d'Ordine e/o numero di Conferma d’ordine;
(ii) codice Prodotti; (iii) quantità consegnata.
5.3 I termini di consegna indicati in sede di Offerta o di Conferma d’ordine sono meramente indicativi, e, per tale ragione non vincolano Comer, con esonero da ogni responsabilità in caso di ritardata consegna dei Prodotti. Qualora il Cliente abbia specifiche necessità in merito al termine di consegna, in sede di accettazione dell’Offerta o di Ordine dovrà richiedere di indicare specificamente sul documento contrattuale la natura vincolante del termine mediante l’apposizione della dicitura “termine vincolante” che dovrà essere specificamente approvata dalla Comer. Anche in quest’ultimo caso, resta esclusa la natura essenziale del termine ai sensi di quanto previsto dall’art. 1457 Cod. Civ., ed il Cliente, in caso di ritardo, avrà diritto a vedersi riconosciuta a titolo di penale una somma pari allo 0,5% calcolato sul valore dei Prodotti oggetto di consegna, per ciascuna settimana di ritardo, con decorrenza dalla prima settimana successiva alla settimana di ritardo, e ciò per il solo caso nel quale non venga esercitato il diritto di
recesso di cui al paragrafo 5.4 che segue, escluso ogni ulteriore e maggior danno. L’importo di detta penale in nessun caso potrà essere superiore ad un importo pari al 3% del corrispettivo dei Prodotti non consegnati. L’importo della penale verrà riconosciuto da Comer al Cliente tramite il meccanismo di sconto del prezzo dei Prodotti.
5.4 In ogni caso, indipendentemente dalla natura vincolante o meno del termine, decorso un periodo di 150 giorni dalla data di consegna prevista dalla documentazione contrattuale, in assenza di consegna, il Cliente avrà facoltà di recedere dal contratto inviando una apposita comunicazione mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. A seguito del recesso, il Cliente non avrà diritto ad indennizzi o risarcimenti di sorta, fatta salva la restituzione di eventuali acconti prezzo versati a Comer.
5.5 I termini di consegna, indipendentemente dalla natura vincolante o meno degli stessi, saranno sospesi qualora non sia possibile procedere all’esecuzione della vendita per fatti imputabili al Cliente, o per causa di forza maggiore. Costituiscono, a titolo esemplificativo, ipotesi di causa di forza maggiore gli eventi atmosferici di entità tale da pregiudicare la possibilità di procedere alla produzione dei Prodotti, gli eventi straordinari quali scioperi, manifestazioni o atti di sabotaggio, interruzioni dell’approvvigionamento di materie prime o di energia, necessari per la produzione dei Prodotti, nonché leggi, disposizioni, regolamenti o restrizioni da parte delle Autorità Pubbliche centrali o locali.
5.6 I termini della consegna cominceranno a decorrere nuovamente dal giorno successivo a quello in cui cesserà il motivo che ha determinato la sospensione dei termini.
5.7 Comer avrà la facoltà di effettuare, in relazione alla disponibilità del momento, consegne parziali, fermo restando l’obbligo del Cliente di corrispondere, nei termini pattuiti, il corrispettivo in proporzione alle quantità consegnate. Resta salva la facoltà del Cliente di recedere dal contratto per la parte ineseguita decorso il termine di cui alla clausola
5.4 (ovvero 150 giorni).
5.8 Ai fini del rispetto del termine di consegna avrà rilevanza unicamente la data di effettiva consegna dei Prodotti al vettore incaricato del trasporto. Xxxxx non sarà pertanto responsabile in caso di mancata e/o ritardata consegna, né per eventuali danneggiamenti, totali o parziali, dei Prodotti, dei quali risponderà unicamente il vettore che ha effettuato la spedizione.
5.9 Qualora il Cliente non proceda al ritiro dei Prodotti consegnati dal vettore, quest’ultimo procede al deposito dei Prodotti presso un magazzino individuato da Xxxxx e comunicato al Cliente. Decorsi 15 giorni dal deposito dei Prodotti, Xxxxx avrà la facoltà di risolvere il contratto di vendita per inadempimento, previo invio di una diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 Cod. Civ., trattenendo la somma già eventualmente versata a titolo acconto sul danno patito per l’inadempimento, o, in via alternativa avrà la facoltà di richiedere l’adempimento del contratto, in ogni caso fatto salvo il risarcimento dei danni patiti, comprese le spese sostenute per tutto il periodo di deposito dei Prodotti.
6. Sospensione dell’esecuzione
6.1 Comer avrà la facoltà di sospendere, senza oneri di preventiva informazione, l’esecuzione dei contratti già conclusi, o di sospendere la consegna dei Prodotti, in ogni momento, qualora il Cliente si sia reso inadempiente alle obbligazioni a suo carico, tra le quali l’obbligo di pagamento del prezzo, derivante dai contratti in essere, e, dunque, anche qualora l’inadempimento del Cliente si riferisca a contratti conclusi con Comer diversi da quello la cui esecuzione viene sospesa.
6.2 Nel caso in cui sia previsto il pagamento anticipato dei Prodotti prima o contestualmente alla consegna, Xxxxx avrà la facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto qualora il Cliente sia inadempiente all’obbligo di pagamento.
6.3 Qualora venga meno la causa che ha determinato la sospensione, Xxxxx ha la facoltà di riprendere l’esecuzione della vendita sospesa (o delle vendite sospese) o la consegna senza comunicazioni di sorta. Nel caso in cui, invece, la causa di sospensione (mancato pagamento) si protragga per un periodo eccedente i 30 giorni dal suo verificarsi, Xxxxx avrà la facoltà di risolvere per inadempimento in via definitiva ogni rapporto contrattale in essere con il Cliente, previo invio di una diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 Cod. Civ., da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o mezzo posta elettronica certificata.
7. Ispezioni, controlli, collaudi e certificati
7.1 Il Cliente può richiedere, in tempo utile, di inviare a sue spese, nelle ore di lavoro normale, suoi ispettori presso Comer per effettuare controlli sull'esecuzione e sulla qualità dei Prodotti ordinati in corso di esecuzione. Nel caso siano richieste prove di tipo, queste verranno effettuate a spese del Cliente. Qualora il Cliente non possa presenziare alle prove, queste ultime saranno eseguite da Xxxxx ed, in seguito i risultati ed i dati verranno comunicati al Cliente e varranno come collaudo. Comer in ogni caso dovrà assicurare una adeguata assistenza agli ispettori del Cliente.
7.2 La dichiarazione di origine, di collaudo e gli schemi di collegamento del motore, con i relativi accessori applicati, sono compresi nella fornitura e verranno consegnati unitamente ai Prodotti.
8. Vizi e non conformità
8.1 Il Cliente, direttamente o tramite un suo professionista di fiducia, al momento della ricezione dei Prodotti, è tenuto a verificare: (i) la correttezza qualitativa e quantitativa dei Prodotti; (ii) la conformità degli stessi all’Ordine ed ai successivi documenti contrattuali; (iii) l’assenza di vizi e difetti apparenti.
8.2 Qualora il Cliente ritenga che i Prodotti consegnati siano affetti da vizi palesi, o siano in ogni caso non conformi a quanto contrattualmente concordato, dovrà denunciare alla Comer, a pena di decadenza, per iscritto, mediante l’invio di raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata, tale circostanza entro 8 giorni dalla data di ricezione dei Prodotti ai sensi di quanto previsto dall’art. 1511 Cod. Civ.. La comunicazione di denuncia dovrà contenere a pena di inefficacia l’esatta indicazione della natura dei vizi di cui si afferma la sussistenza.
8.3 Comer, qualora ritenga sussistenti i vizi denunciati, avrà la facoltà di sostituzione dei Prodotti nel minor tempo possibile e comunque entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di denuncia, salvo diverso termine concordato. Il Cliente in nessun caso avrà la facoltà di sospendere il pagamento delle somme dovute a Comer. Comer, qualora ritenga sussistenti i vizi denunciati, avrà il solo obbligo di sostituzione degli stessi o di eliminazione del vizio o della non conformità riscontrato sui Prodotti, restando esclusa ogni e qualsiasi ulteriore responsabilità risarcitoria a qualsiasi titolo, ad eccezione per i casi di dolo o colpa grave di Xxxxx.
9. Garanzia e cause di non operatività della stessa
9.1 Comer garantisce la buona qualità e costruzione dei Prodotti e che gli stessi sono esente da vizi /difetti o non conformità. Comer, durante il periodo di garanzia, ed a condizione che il vizio ed il difetto sia coperto dalla garanzia e denunciato nei termini e con le modalità del paragrafo 9.2, provvederà a sua discrezione, nel più breve tempo possibile, alla riparazione o alla sostituzione, dei Prodotti, o quelle parti dei Prodotti, che per cattiva qualità di materiale di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose. Gli interventi di riparazione verranno eseguiti esclusivamente presso la sede di Comer di Vigevano (PV). Gli oneri per il trasporto del Prodotto presso lo stabilimento di Comer saranno a carico del Cliente mentre gli oneri per la successiva restituzione del Prodotto saranno a carico di Comer. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave di Xxxxx resta escluso ogni e qualsiasi eventuale ulteriore obbligo risarcitorio, pertanto, nulla sarà dovuto al Cliente per il tempo durante il quale il Prodotto sarà rimasto inattivo, né egli potrà pretendere risarcimenti od indennizzi per spese, sinistri, per danni diretti ed indiretti conseguenti a quanto sopra specificato, nonché per l’eventuale intervento del proprio personale ausiliario.
9.2 Il periodo di garanzia è di 12 mesi decorrenti dalla consegna dei Prodotti (di seguito “Periodo di Garanzia”), salvo particolari accordi contrattuali, purché i vizi e/o difetti siano stati tempestivamente denunciati entro 8 giorni dalla data di scoperta tramite comunicazione scritta trasmessa a mezzo di raccomandata a.r. o posta elettronica certificata ai sensi di quanto previsto dall’art. 1495 Cod. Civ.. Il Periodo di Garanzia cessa allo scadere del termine anche se i Prodotti, per qualsiasi ragione, non sono stati messi in servizio e non potrà essere né sospeso né prolungato, salvo diversi accordi scritti tra le parti.
9.3 La garanzia non opera con riferimento a quei Prodotti i cui difetti sono dovuti a:
- errato impiego o utilizzo non conforme da parte del Cliente;
- un uso negligente o improprio degli stessi da parte del Cliente;
- inosservanza delle indicazioni relative all’istallazione o alla manutenzione;
- inosservanza delle indicazioni relative alla conservazione dei Prodotti;
- riparazioni o modifiche apportate dai Clienti stessi o da soggetti terzi senza il consenso scritto di Xxxxx;
- normale usura dei Prodotti;
- forza maggiore.
9.4 L’efficacia della garanzia resta altresì sospesa in caso di mancata corresponsione del prezzo dei Prodotti alle condizioni e nei termini pattuiti da parte del Cliente sino all’integrale corresponsione di detto prezzo a favore di Comer. Una volta eseguito il pagamento del corrispettivo dei Prodotti, la garanzia sarà efficacie limitatamente al residuo Periodo di Garanzia.
9.5 La garanzia parimenti non opera qualora i vizi/difetti, al momento della vendita, erano noti o facilmente riconoscibili dai Clienti e non denunciati nei termini indicati alla clausola 8.2.
9.6 La verifica della idoneità all’uso dei Prodotti resta esclusiva responsabilità del Cliente conseguentemente, in ogni caso, è escluso ogni e qualsiasi diritto al risarcimento del danno di qualunque natura che il Cliente dovesse subire in conseguenza di eventuali danni causati da errori di scelta o uso improprio dei Prodotti.
9.7 Alle presenti CGV non si applicano le disposizioni del Codice del Consumo in materia di garanzie dei prodotti, fatta salva l’ipotesi in cui il Cliente abbia la qualità di “consumatore” ai sensi di legge.
10. Riserva di proprietà
10.1 La proprietà dei Prodotti sarà trasferita al Cliente esclusivamente nel momento in cui la Comer avrà ricevuto il pagamento dell’intero importo dovuto in riferimento agli stessi nonché di qualsiasi altra somma o interessi spettanti alla stessa in base a tutti gli importi insoluti.
10.2 I rischi e le responsabilità relative ai Prodotti sono posti in capo al Cliente al momento della consegna.
11. Riservatezza e proprietà intellettuale dei progetti e disegni tecnici
11.1 Qualsiasi informazione riservata, qualificata per iscritto come tale, o, se comunicata verbalmente, per telefono o per e-mail, successivamente confermata per iscritto come tale, che sia comunicata al Cliente in relazione o in attuazione alle presenti CGV o con riferimento ai singoli contratti di vendita dei Prodotti, dovrà essere e restare confidenziale e riservata in conformità di quanto previsto dal presente paragrafo per tutta la durata delle CGV e dei singoli contratti di compravendita e per un ulteriore periodo di anni 2 (due).
11.2 Il Cliente si impegna ad imporre analoghi obblighi di segretezza a tutti i propri dipendenti e collaboratori, anche esterni.
11.3 Il Cliente si impegna a non riprodurre, utilizzare in proprio o tramite terzi, o comunque sfruttare informazioni riservate, logo, marchi o brevetti, progetti o disegni tecnici di Xxxxx, fatta eccezione per quanto espressamente e preventivamente concordato per iscritto tra le parti.
11.4 La presente clausola di riservatezza non si applicherà a: (i) qualsiasi informazione che è o diverrà di pubblico dominio senza responsabilità del Cliente; (ii) qualsiasi informazione resa pubblica dietro consenso scritto di Xxxxx; (iii) qualsiasi informazione legittimamente messa a disposizione da terzi, che l’abbiano ricevuta senza violare alcun patto di riservatezza.
11.5 Comer resterà pienamente titolare dei diritti di proprietà intellettuale e del diritto d’autore relativamente ai progetti elaborati e ai disegni tecnici predisposti per l’esecuzione dei singoli contratti di vendita dei Prodotti e di tutti i diritti di sfruttamento economico degli stessi, e ciò in applicazione di tutte le norme nazionali e dei trattati internazionali applicabili, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i diritti di pubblicazione, di replica, di registrazione dei progetti da parte di Xxxxx, e, più in generale, di riproduzione dei progetti, il diritto di svolgere incarichi per conto di terzi sulla base dei progetti medesimi, nonché il diritto di trasferire o assegnare i progetti ed i disegni e la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sugli stessi anche a soggetti terzi, mediante qualsiasi tipologia contrattuale. Il Cliente, pertanto, si asterrà dal registrare i progetti o i disegni ed a porre in essere ogni e qualsiasi attività in violazione dei diritti di proprietà intellettuale o di sfruttamento economico di Xxxxx, o che possa recare danni a quest’ultima.
11.6 In nessun caso la cessione dei Prodotti avrà come conseguenze o comporterà la cessione dei diritti di proprietà intellettuale di Xxxxx.
12. Clausole aggiuntive
12.1 Gli eventuali patti o scritture aggiunte non sostituiscono né modificano le presenti CGV, salvo il caso in cui siano espressamente accettate per iscritto da Xxxxx e vengano precisati dettagliatamente i paragrafi delle presenti CGV oggetto di modifica o sostituzione.
13. Disposizioni finali
13.1 L’accettazione delle presenti CGV implica l’esclusione dell’applicazione di eventuali condizioni generali o particolari di acquisto del Cliente, anche qualora le stesse siano allegate in qualsiasi forma negli ordini inviati a Comer o nei documenti di accettazione delle Offerte formulate da Comer.
13.2 Il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente intesa o prassi contrattuale.
13.3 In nessun caso eventuali tolleranze, acquiescenze ritardi o indulgenze da parte di Comer, in riferimento all’applicazione di qualsiasi disposizione contenuta nelle presenti CGV, nonché la concessione di dilazioni da parte di Comer, pregiudicherà, inficerà o limiterà i diritti ed i poteri riconosciuti dalle presenti disposizioni a Comer ed eventuali rinunce da parte di Comer, in riferimento agli obblighi derivanti dalle suddette CGV, non comporteranno alcuna rinuncia relativamente ad inadempimenti successivi e continuativi.
13.4 Qualora una delle disposizioni delle presenti CGV o parte di essa risulti essere o venga dichiarata non valida, inefficace, non applicabile o nulla, ciò non inficerà la validità e l’efficacia delle ulteriori condizioni indicate nelle presenti CGV le quali rimarranno pienamente valide ed efficaci.
13.5 Qualsiasi comunicazione prevista in base alle seguenti CGV dovrà avvenire per iscritto e si considererà debitamente effettuata se consegnata brevi manu o a mezzo di corriere, oppure inviata tramite raccomandata a.r., fax, posta elettronica ordinaria o certificata agli indirizzi e recapiti che verranno reciprocamente comunicati da Xxxxx e dal Cliente.
14. IVA ed imposte
14.1 Tutti i corrispettivi indicati da Xxxxx nei propri listini o nella documentazione contrattuale si intendono al netto di IVA, la quale dovuta, dovrà essere corrisposta dal Cliente in aggiunta al corrispettivo.
15. Controversie, legge applicabile
15.1 Le presenti CGV ed i contratti di vendita dei Prodotti regolati dalle presenti CGV sono disciplinati dalla legge italiana. Ogni e qualsiasi controversia dipendente vicaria o anche solo occasionata dalle CGV e dai singoli contratti di vendita, relativa alla conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione dei singoli contratti di vendita e delle CGV sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano.
15.2 Salvo il caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 206/2005, per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dei singoli contratti di vendita e delle CGV, il Foro competente ed esclusivo per territorio sarà quello di Pavia.
15.3 Nel caso la vendita abbia natura internazionale è esclusa l’applicazione della Convezione Internazionale di Vienna del 1980 che regola la vendita internazionale di beni mobili.
16. Allegati
16.1 Si allegano alle presenti CGV, le Condizioni generali di riparazione, quale parte integrante e sostanziale della CVG.
Vigevano,
Il Cliente
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile si approvano specificamente le seguenti disposizioni del contratto: 1 (Disposizioni generali anche con specifico riferimento ai punti 1.3 e 1.4); 2 (Oggetto e modalità di conclusione del contratto); 3 (Condizioni di vendita); 4 (Condizioni e modalità di pagamento - interessi); 5 (Termini e modalità di consegna dei Prodotti); 6 (Sospensione dell’esecuzione); 8 (Vizi e non conformità); 9 (Garanzia e cause di non operatività della stessa); 10 (Riserva di proprietà); 11 (Riservatezza e proprietà dei progetti e disegni tecnici); 13 (Disposizioni finali); 15 (Controversie, legge applicabile).
Vigevano,
Il Cliente