Contratto di assicurazione
Azienda Reale
Contratto di assicurazione
per la tutela del patrimonio e dei beni
Mod. 5373/FI INC - Ed. 12/10
Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:
- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
Condizioni di assicurazione
Azienda Reale
Assicurazione Globale
Mod. 5373 INC - 09/09 - Rist. 12/10
DEFINIZIONI | INDICE | Pag. | 5 |
CONDIZIONI GENERALI | Pag. | 11 | |
SEZIONE INCENDIO Oggetto dell’assicurazione | Pag. | 13 | |
Operatività dell’assicurazione | Pag. | 15 | |
Condizioni Facoltative | Pag. | 18 | |
Franchigie, scoperti, limiti d’indennizzo | Pag. | 26 | |
SEZIONE ELETTRONICA | |||
Oggetto dell’assicurazione | Pag. | 28 | |
Operatività dell’assicurazione | Pag. | 29 | |
Condizioni Facoltative | Pag. | 32 | |
Franchigie, scoperti, limiti d’indennizzo | Pag. | 34 | |
SEZIONE FURTO | |||
Oggetto dell’assicurazione | Pag. | 35 | |
Operatività dell’assicurazione | Pag. | 37 | |
Condizioni Facoltative | Pag. | 40 | |
Franchigie, scoperti, limiti d’indennizzo | Pag. | 42 | |
SEZIONE CRISTALLI | |||
Oggetto dell’assicurazione | Pag. | 44 | |
Operatività dell’assicurazione | Pag. | 45 | |
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Oggetto dell’assicurazione | Pag. | 46 | |
Operatività dell’assicurazione | Pag. | 49 | |
Condizioni Facoltative | Pag. | 52 | |
Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento | Pag. | 57 | |
SEZIONE TUTELA LEGALE | |||
Oggetto dell’assicurazione | Pag. | 59 | |
Operatività dell’assicurazione | Pag. | 62 | |
Condizioni Facoltative | Pag. | 64 | |
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI | |||
Liquidazione dell’indennizzo per le Sezioni Incendio, Elettronica, Furto, Cristalli | Pag. | 65 | |
Liquidazione del risarcimento per la Sezione Responsabilità Civile | Pag. | 72 | |
Gestione dei sinistri per la Sezione Tutela Legale | Pag. | 73 |
AZIENDE ASSICURABILI Pag. 75
Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.
RELATIVAMENTE ALL’ASSICURAZIONE IN GENERALE
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, programmi di base compresi eventuali apparecchiature ausi- liarie e conduttori esterni, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d’allarme e di se- gnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di pro- cesso o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computers e mini elaboratori. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE ALL’ESTERNO DELL’UBICAZIONE
Apparecchiature elettroniche ad uso professio- nale che, per loro natura e costruzione, pos- sono essere trasportate e usate anche al- l’aperto e in luogo diverso dall’ubicazione indi- cata nel modulo di polizza Mod. 5374 INC. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicu- razione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
AZIENDA
L’insieme dei beni assicurati di pertinenza del- l’azienda individuata nel modulo di polizza Mod. 5374 INC (compresi gli eventuali magazzini, uffici, abitazioni, servizi aziendali, tecnologici e minori dipendenze in genere) che si trovano nell’ambito dell’area relativa all’ubicazione del rischio indicata nel modulo di polizza Mod. 5374 INC.
CONDUTTORI ESTERNI
Cavi di collegamento tra le apparecchiature elet- troniche e la rete di alimentazione, cavi speciali uti- lizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
DATI E RELATIVI SUPPORTI
Informazioni logicamente strutturate, elabora- bili e modificabili da parte dell’Assicurato a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabili da apparecchiature elettroniche.
DIARIA
La misura unitaria di indennizzo stabilita in base alla dichiarazione resa dal Contraente/Assicurato, derivante dal rap- porto fra la somma assicurata, pari al 15 del Valore della produzione, e il numero di giorni lavorativi di un intero anno di esercizio. Il ri- sultato ottenuto corrisponderà all’importo della diaria giornaliera, arrotondato ai 260,00 Euro superiori.
Convenzionalmente i giorni lavorativi vengono stabiliti nella misura di 220.
DIPENDENTI
I lavoratori alle dipendenze del contraente in base ad un contratto di lavoro (anche se a ter- mine) e risultanti a libro paga, i lavoratori pa- rasubordinati e i prestatori di lavoro assunti in base alle norme di cui al D.Lgs. 10/9/2003, n. 276, e successive modificazioni ed integra- zioni.
ESPLODENTI
Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
◆ a contatto con l’aria o l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
◆ per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6.5.1940 ed elencati nel re-
lativo allegato A.
ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si au- topropaga con elevata velocità.
DEFINIZIONI
ESTORSIONE
Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l’Assicurato, suoi fa- miliari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l’Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti in atto all’interno dei locali descritti nel modulo di polizza Mod. 5374 INC.
FABBRICATO
Il complesso delle costruzioni edili che costitui- scono l’azienda, complete o in corso di costru- zione o riparazione, tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fon- dazione o interrate, recinzioni, cancellate, piaz- zali, marciapiedi di proprietà o manutenuti a se- guito di disposizioni di enti pubblici nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elet- trici.
È esclusa l’area e quanto compreso nella defi- nizione di macchinario, arredamento, attrezza- tura. In caso di assicurazione di porzione di fab- bricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.
Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urba- nizzazione primaria e secondaria, parcelle pro- fessionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28.1.1977 art. 6 e D.M. 19.5.1977), che l’Assicurato ha dovuto effettivamente so- stenere.
FRANCHIGIA
La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.
FURTO
L’impossessarsi di beni e valori altrui, sottraen- doli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
FURTO CON DESTREZZA
Sottrazione di valori con speciale abilità perso- nale in modo da eludere l’attenzione del deru- bato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di
mano su valori che siano indosso al derubato o a portata di mano, eludendo l’attenzione e la vi- gilanza dell’interessato.
IMPLOSIONE
Repentino cedimento di contenitori per ca- renza di pressione interna di fluidi o eccesso di pressione esterna.
INCENDIO
Combustione con fiamma, che può autoesten- dersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
INCOMBUSTIBILITÀ
Si considerano incombustibili sostanze e pro- dotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adot- tato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno (Decreto del Ministero dell’Interno del 26.6.1984).
INDENNIZZO
La somma dovuta da Reale Mutua in caso di si- nistro.
INFIAMMABILI
Sostanze e prodotti non classificabili esplodenti
- ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:
◆ gas combustibili;
◆ liquidi e solidi con punto di infiammabilità in- feriore a 55° C;
◆ ossigeno, sostanze e prodotti decomponi- bili generanti ossigeno;
◆ sostanze e prodotti che, a contatto con l’ac- qua o l’aria umida, sviluppano gas combu- stibili;
◆ sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente s’infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 - allegato V.
LASTRE
Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (escluse le parti elettriche), purché nel-
DEFINIZIONI
l’area dell’azienda.
Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.
LIMITE DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO
L’importo massimo che Reale Mutua si impe- gna a corrispondere in caso di sinistro.
Per alcune Sezioni e/o garanzie il limite si in- tende per sinistro e per anno assicurativo.
MACCHINARIO, ARREDAMENTO, ATTREZZATURA
Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ri- cambi e basamenti, impianti e mezzi di solleva- mento, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., attrezzatura e arredamento industriale dei depositi coesistenti e delle di- pendenze; elaboratori di processo o di auto- mazione di processi industriali al servizio di sin- gole macchine, impianti non compresi nella de- finizione di fabbricato - serbatoi, silos metallici e relative tubazioni - effetti personali dei dipen- denti, dei dirigenti, degli amministratori, dei le- gali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda.
Sono compresi:
◆ quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, sta- tue, raccolte scientifiche, d’antichità o numi- smatiche, collezioni in genere e beni aventi valore artistico o affettivo, fino ad un mas-
simo di € 2.600,00 per singolo oggetto;
◆ solo per la Sezione Incendio: valori con il limite di 1/10 della somma assicurata con il massimo di € 5.200,00;
fermo restando il limite di xxxxxxx xxxxxxxxxx rappresentato dalla somma assicurata per macchinario, arredamento, attrezzatura.
Sono altresì comprese le migliorie apportate dall’Assicurato al fabbricato qualora lo stesso non fosse oggetto di copertura.
È escluso quanto rientra nella definizione di ap- parecchiature elettroniche.
MACCHINE MORDENTI IL LEGNO - IMPIANTO DI ASPIRAZIONE
◆ Macchine mordenti il legno: macchine uten- sili i cui scarti di lavoro sono costituiti da tru- cioli, segatura o polvere. Conven- zionalmente non sono considerate mac-
chine mordenti quelle aventi un solo motore
di potenza non superiore a 0,5 KW.
◆ Impianto di aspirazione: impianto collegato alle macchine mordenti il legno per il tra- sporto continuo dei cascami di lavorazione in appositi contenitori adatti alla raccolta.
MASSIMALE
La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.
MERCEDI E RETRIBUZIONI
Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute – comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura – ad operai (mer- cedi) ed impiegati, quadri e dirigenti (retribu- zioni).
Quanto dovuto per prestazioni di lavoratori pa- rasubordinati e di personale temporaneo rego- larmente acquisito in base alle norme di legge. Le retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti.
Relativamente alle società cooperative, quanto dovuto per prestazioni degli associati in parte- cipazione.
MERCI
Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’azienda, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, com- prese le imposte di fabbricazione e i diritti do- ganali, esplodenti, infiammabili e merci spe- ciali nei quantitativi tollerati o quelli dichiarati in eccedenza nel modulo di polizza Mod. 5374 INC. Si considerano merci anche i vei- coli iscritti al P.R.A. ricoverati presso l’azienda per lavori di riparazione e/o trasformazione, nonché le apparecchiature elettroniche og- getto di produzione, riparazione e commer- cializzazione.
MERCI SPECIALI
◆ Celluloide (grezza ed oggetti di);
◆ espansite di sughero;
◆ schiuma di lattice, gommaspugna e micro- porosa;
◆ materie plastiche espanse o alveolari;
◆ imballaggi di materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella con-
DEFINIZIONI
fezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili.
Non si considerano merci speciali quelle en- trate nella composizione del prodotto finito.
MEZZI DI CUSTODIA
Armadi corazzati, casseforti, camere di sicu- rezza e corazzate.
MODULO DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti (Mod. 5374 INC).
PARTI
Il Contraente e Reale Mutua.
PERIODO DI INDENNIZZO
Il periodo che ha inizio al momento del sinistro e durante il quale i risultati dell’azienda risen- tono delle conseguenze del sinistro stesso.
Esso ha come durata massima 90 (novanta) giorni e non viene modificato per effetto della sca- denza, risoluzione o sospensione della polizza av- venute posteriormente alla data del sinistro.
PORTAVALORI
Persona incaricata del trasporto di valori (Assi- curato, suoi familiari o dipendenti).
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei beni, ri- sponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è sog- getta all’applicazione della regola proporzionale. A tale forma di assicurazione sono soggette le seguenti garanzie e/o Sezioni:
◆ Sezione Incendio: Fenomeno elettrico (punto 2.1 B “Rischio assicurato”), Spese per
rimuovere, depositare e ricollocare (punto 2.1 D 2 “Rischio assicurato”), Ricorso terzi (Con- dizione Facoltativa A), Integrazione spese di demolizione e sgombero (Condizione Facol- tativa B), Beni assicurati a condizioni speciali (Condizione Facoltativa C), Maggiori costi (Condizione Facoltativa G), Perdita Pigioni
(Condizione Facoltativa H), Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione (Condi- zione Facoltativa L), Dispersione liquidi (Con- dizione Facoltativa M), Merci in refrigerazione (Condizione Facoltativa O), Integrazione danni di Fenomeno elettrico (Condizione Fa- coltativa R);
◆ Sezione Elettronica: Maggiori costi (Condizione Facoltativa B), dati e relativi
supporti (Condizione Facoltativa C), Pro- grammi in licenza d’uso (Condizione Facol- tativa D);
◆ Sezione Furto;
◆ Sezione Cristalli.
PROGRAMMI IN LICENZA D’USO
Sequenza di informazioni, memorizzate su sup- porti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore e che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore.
RAPINA
Sottrazione di beni e valori mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le per- sone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano co- strette a recarsi nei locali assicurati. Alla rapina è equiparato lo scippo.
REGOLA PROPORZIONALE
Nelle assicurazioni a valore intero o che pren- dono a riferimento l’intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel modulo di polizza Mod. 5374 INC deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi.
Come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l’indennizzo viene di conse- guenza proporzionalmente ridotto.
RISARCIMENTO
La somma dovuta da Reale Mutua in caso di si- nistro.
SCOPERTO
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
DEFINIZIONI
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per ec- cesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.
Gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono considerati scoppio.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso.
Per la Sezione Tutela Legale, il verificarsi di casi di controversia.
SOLAIO
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.
TETTO
L’insieme delle strutture, portanti e non por- tanti, destinate a coprire ed a proteggere il fab- bricato dagli agenti atmosferici.
VALORE ALLO STATO D’USO
◆ Per il fabbricato: la spesa prevista per l’inte- grale costruzione a nuovo con le stesse ca- ratteristiche costruttive al netto di un de- prezzamento stabilito in relazione al grado
di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circo- stanza influente escluso il valore dell’area nonché gli oneri fiscali in quanto siano de- traibili;
◆ per il macchinario, l’arredamento, l’attrezza- tura e le apparecchiature elettroniche: il
costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendi- mento economico, al netto di un deprezza- mento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manuten- zione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano de- traibili.
VALORE A NUOVO
◆ Per il fabbricato: la spesa prevista per l’inte- grale costruzione a nuovo con le stesse ca- ratteristiche costruttive escluso il valore del- l’area nonché gli oneri fiscali in quanto siano
detraibili;
◆ per il macchinario, l’arredamento, l’attrezza- tura, le apparecchiature elettroniche e le la- stre: il costo di rimpiazzo di ciascun bene
con altro nuovo uguale oppure, se non di- sponibile, con altro equivalente per caratte- ristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.
L’assicurazione in base al valore a nuovo ri- guarda solo fabbricati, macchinario, arreda- mento, attrezzatura, apparecchiature elettroni- che e lastre di reparti in stato di attività.
VALORE COMMERCIALE
Per le merci: il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili. Nelle lavorazioni industriali le merci, finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
VALORE DELLA PRODUZIONE
La sommatoria dei valori della produzione in- dustriale.
Tale valore è riscontrabile sia dalla Tavola 1 del Conto Economico – voce “A” Valore della pro- duzione – in presenza di bilancio redatto se- condo la IV direttiva CEE, sia dal prospetto per il calcolo dell’imponibile IRAP.
VALORE INTERO
Forma di assicurazione che prevede la coper- tura del valore complessivo dei beni assicurati, calcolato in base ai criteri di cui ai punti 2.4 e
3.2 “Valore dei beni assicurati”; tale forma è soggetta all’applicazione della regola propor- zionale.
VALORE NOMINALE
L’importo indicato sui valori.
DEFINIZIONI
VALORI
Denaro in valuta italiana ed estera, monete, bi- glietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un va- lore, nonché preziosi. Sono compresi gli effetti personali del portavalori.
VETRO ANTISFONDAMENTO
Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento.
RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
APPALTATORE/SUBAPPALTATORE
La persona o l’impresa a cui l’Assicurato cede direttamente l’esecuzione di una parte delle at- tività dichiarate nel modulo di polizza Mod. 5374 INC o ne autorizza l’esecuzione, nel ri- spetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.
COSE
Gli oggetti materiali e gli animali.
FATTURATO
Il volume degli affari (esclusa I.V.A.) risultante dalla somma delle registrazioni da effettuarsi obbligatoriamente ai sensi della legge I.V.A., escluso il corrispettivo derivante dalla vendita, per cessazione del loro utilizzo, di beni stru- mentali utilizzati dall’azienda assicurata.
PRESTATORI DI LAVORO
Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato/Con- traente si avvale, nel rispetto delle norme di
legge, nell’esercizio dell’attività descritta in po- lizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art.2049 c.c.. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi.
PRODUTTORE
Il soggetto così definito all’Art. 3 del D.P.R. 24/05/88 n. 224 e successive modificazioni.
TERZI
Sono considerati terzi tutti i soggetti, salvo quelli esplicitati al punto 6.5 “Persone non con- siderate terzi”, nonché quelli di cui al punto 2 della Condizione Facoltativa I “Responsabilità Civile Prodotti - Ritiro Prodotti”.
RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE TUTELA LEGALE
ADDETTI
Il titolare dell’azienda, i suoi familiari, i dipen- denti, gli apprendisti e chiunque altro, salvo gli appaltatori e i loro dipendenti, presti la sua opera a qualsiasi titolo nell’azienda stessa, pur- ché in regola con gli obblighi di legge.
PROTEZIONE LEGALE
L’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 175.95 – artt. 44 e seguenti.
SINISTRO O CASO ASSICURATIVO
Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la contro- versia - per il quale è prevista l'assicurazione.
UNICO SINISTRO
Il fatto dannoso e/o la controversia che coin- volge più assicurati.
DEFINIZIONI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
1.2 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
1.1
1.3
ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI
Reale Mutua ha sempre il diritto di vi- sitare i beni assicurati e il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed in- formazioni.
Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
1.4 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO
Le eventuali modifiche dell’assicura- zione devono essere provate per iscritto.
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assi- curazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il mas- simo di 2 anni e così di seguito.
1.5 RECESSO DAL CONTRATTO
Per i casi nei quali la legge od il con- tratto si riferiscono al periodo di as- sicurazione, questo si intende stabi- lito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipu- lata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
1.6 ONERI FISCALI
Dopo ogni sinistro denunciato a ter- mini di polizza e fino al 60º giorno dal pagamento o rifiuto dell’inden- nizzo, Reale Mutua può recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell’impo- sta, relativa al periodo di rischio non corso.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
1.11
1.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente re- golato, valgono le norme di legge.
1.8 CODICE ATTIVITÀ
1.9 CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITÀ
Il Contraente/Assicurato ai fini del- l’operatività dell’assicurazione di- chiara che l’attività esercitata nel- l’azienda corrisponde a quella previ- sta dal codice riportato nell’elenco in calce alle Condizioni di assicura- zione Mod. 5373 INC e indicato nel modulo di polizza Mod. 5374 INC, eventualmente integrato dalla de- scrizione dell’attività stessa.
L’attività dichiarata nel modulo di polizza Mod. 5374 INC è inerente all’attività indu- striale principale, effettuata sia per conto proprio che di terzi. L’assicurazione opera pertanto per il completo ciclo di lavorazione comprese le eventuali attività preliminari, complementari ed accessorie.
I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari, sono quelli che la tecnica inerente l’attività svolta insegna e consiglia di usare o che l’Assicurato ritiene di adottare, escluso l’im- piego di energia nucleare.
1.10 PAGAMENTO PREMIO
Si intendono altresì compresi nell’assicura- zione i magazzini, gli uffici, i centri elaborazione dati, le abitazioni, le attività di carattere sociale ed aziendale, le rimesse ed officine di manu- tenzione, i laboratori di ricerca, prova, controllo e collaudo, le centrali termiche, le cabine di trasformazione energia elettrica, le sale com- pressori e i reparti trattamento acque. Le di- pendenze predette, ancorché di caratteristi- che costruttive diverse da quelle indicate in polizza e i relativi contenuti, sono assicurate con attribuzione alle rispettive categorie di beni secondo le definizioni di polizza.
Fermo quanto stabilito al secondo comma dell’Art. 1901 del Codice Civile si conviene di prorogare a 30 giorni i termini di pagamento del premio.
REGOLAZIONE PREMIO
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio
CONDIZIONI GENERALI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, normalmente di dodici mesi, salvo esplicita pattuizione di polizza, secondo le variazioni inter- venute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il pre- mio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo assicura- tivo, il Contraente deve fornire per iscritto a Reale Mutua l’indicazione delle mercedi, retribuzioni e, relativa- mente alla garanzia R.C. Prodotti – Ritiro prodotti, del fatturato.
Le differenze, attive o passive, risul- tanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni dalla rela- tiva comunicazione di Reale Mutua sull’ammontare dell’eventuale con- guaglio.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costi- tuisce presunzione di una differenza attiva a favore di Reale Mutua.
Se il Contraente non effettua nei ter- mini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, Reale Mutua deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni, tra- scorso il quale il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garan- zia di quello relativo al periodo assi- curativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquat- tro del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per Reale Mutua di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risolu- zione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contra- ente non adempie agli obblighi rela- tivi alla regolazione del premio, Reale Mutua, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
1.12
1.13
Qualora per inesatte o incomplete di- chiarazioni del Contraente la regola- zione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i si- nistri che si siano verificati nel pe- riodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in propor- zione al rapporto esistente tra il pre- mio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti in ugual misura. Qualora all’atto della regolazione an- nuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la deter- minazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettifi- cato, a partire dalla scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo. Qualora il premio sia convenuto, anche in parte, in base al fatturato, il Contraente, per l’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, deve anche fornire a richiesta della Società la fotocopia del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi previsto dalla legge I.V.A.
VERIFICHE E CONTROLLI
Reale Mutua ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro e sulle documenta- zioni inerenti gli elementi variabili per il calcolo del premio, ispezioni per le quali l’Assicurato è tenuto a consen- tire il libero accesso ed a fornire quanto necessario.
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reti- cenze del Contraente o dell’Assicu- rato relative a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’as- sicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
CONDIZIONI GENERALI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
OGGETTO
DELL’ASSICURAZIONE
2.1 RISCHIO ASSICURATO
A
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assi- curati, anche se di proprietà di terzi, da:
1 incendio;
2 fulmine;
3 esplosione e scoppio anche esterni, purché non causati da ordigni esplo- sivi;
4 implosione;
5 caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate nonché meteoriti o corpi celesti;
6 onda sonica determinata da aeromobili;
7 urto di veicoli in transito sulla pubblica via o di natanti, non appartenenti al Contraente o all’Assicurato né al suo servizio;
8 spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condi- zionamento, antincendio e tecnici esi- stenti nei fabbricati contenenti i beni as- sicurati nonché traboccamento o rigur- gito dei predetti impianti e di fognatura pertinente i suddetti fabbricati;
9 fumo fuoriuscito a seguito di xxxxxx
agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte dei beni medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condut- ture ad appropriati camini;
10 fumi, gas e vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparec- chiature elettroniche, di impianti di ri- scaldamento o di condizionamento, co- laggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti nell’ambito di 20 mt. dai pre- detti.
B
Reale Mutua indennizza altresì i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a
macchine ed impianti elettrici, relativi com- ponenti elettronici ed elaboratori di pro- cesso o di automazione di processi indu- striali al servizio delle singole macchine, ap- parecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
C Gli eventi previsti alle lettere A e B sono ga- rantiti anche se causati con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contra- ente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
D
Reale Mutua rimborsa, le spese documen- tate
◆ nei limiti delle somme assicurate:
1 per demolire, sgomberare, trattare,
trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro sino alla concorrenza del 5% dell’inden- nizzo pagabile a termini della presente Sezione;
2 per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e per ricollo- care il macchinario, l’arredamento, l’attrezzatura, le merci e i beni assicu- rati a condizione speciale assicurati e illesi, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione;
3 per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato ori- gine allo spargimento di acqua, non- ché le spese sostenute per la ripara- zione ed il ripristino dei beni a se- guito di sinistro indennizzabile con- seguente all’evento di cui al punto
2.1 A 8 “Rischio assicurato”;
4 per riparare i danni arrecati ai beni assicurati:
◆ per ordine delle Autorità;
◆ dall’Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché
fatte in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o li- mitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la pre- sente Sezione;
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE INCENDIO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
5 per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
◆ in eccedenza alle somme assicurate: 6 per gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l’Assicu-
xxxx avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.
Qualora il sinistro interessi più Se- zioni prestate con la presente po- lizza si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.
Per le presenti garanzie possono ope- rare, se previsti, franchigie, scoperti e li- miti di indennizzo esposti al punto 2.12.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE INCENDIO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
OPERATIVITÀ
DELL’ASSICURAZIONE
2.2 CLASSIFICAZIONE DEI FABBRICATI
I locali nei quali viene svolta l’attività dichia- rata nel modulo di polizza Mod. 5374 INC hanno caratteristiche costruttive ascrivibili ad una delle seguenti classi:
Classe 1 strutture portanti verticali e del tetto e solai in ce- mento armato o laterizi; pareti esterne e copertura in materiali incombustibili;
Classe 2 strutture portanti verticali e solai in cemento armato o laterizi; strutture por- tanti del tetto, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili;
Classe 3 strutture portanti verticali e del tetto, solai, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili;
Classe 4 strutture portanti verti- cali, solai, pareti esterne e copertura in materiali in- combustibili; strutture portanti del tetto in ma- teriali combustibili.
◆ Infiammabili
Nei locali e nell’area in uso al
Contraente/Assicurato:
1 250 kg di infiammabili;
2 gli infiammabili esistenti negli impianti di sicurezza, in serba- toi interrati, negli appositi de- positi ubicati all’esterno del fabbricato ed i carburanti nei serbatoi dei veicoli per l’alimen- tazione del relativo propulsore.
◆ Merci speciali
Nei locali e nell’area in uso al
Contraente/Assicurato:
1 500 kg di merci speciali;
2 le merci speciali riposte negli appositi depositi ubicati al- l’esterno del fabbricato.
◆ Esplodenti
Nei locali e nell’area in uso al
Contraente/Assicurato, 1 kg di
esplodenti.
2.4 VALORE DEI BENI ASSICURATI
L’assicurazione è prestata in base:
◆ per il fabbricato: al valore a nuovo;
◆ per il macchinario, l’arredamento, l’at- trezzatura: al valore a nuovo, con l’avver-
tenza che per:
1 i valori: l’assicurazione è prestata al
2.3 TOLLERANZE
Non hanno influenza nella valuta-
valore nominale;
2 i preziosi: l’assicurazione è prestata al
valore commerciale;
zione del rischio:
◆ Classificazione dei fabbricati
Agli effetti della classificazione
riportata al punto 2.2 “Classi- ficazione dei fabbricati”:
1 le strutture portanti verticali del tetto e i solai in materiali diversi da quelli indicati pur- ché relativi a porzioni di xxxxxx- cato complessivamente non superiori a 2/10 dell’area co- perta;
2 le porzioni di pareti esterne e copertura in materiali diversi da quelli indicati per non oltre 1/3 delle rispettive superfici;
3 le coibentazioni e le soffitta- ture in materiali combustibili.
3 i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mo- saici, gli arazzi, le statue, le raccolte scientifiche, d’antichità o numismati- che, le collezioni in genere e i beni aventi valore artistico o affettivo: l’as- sicurazione è prestata al valore com- merciale;
◆ per le merci: al valore commerciale;
◆ per le merci vendute in attesa di conse- gna: al prezzo di vendita convenuto, de-
dotte le spese risparmiate per la man- cata consegna, sempreché non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese.
La vendita dovrà essere comprovata da documento scritto di richiesta d’ordine inviato dal committente in data antece- dente il sinistro.
OPEATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE INCENDIO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Relativamente ad azienda non in stato di at- tività la somma assicurata per fabbricato, macchinario, arredamento e attrezzatura deve corrispondere:
◆ al valore a nuovo nei primi 12 mesi del- l’inattività;
◆ al valore allo stato d’uso a partire dal 13° mese di inattività;
◆ sempre al valore a nuovo per il xxxxxx- cato nel solo caso in cui il Contraente ne sia il proprietario senza essere il condut- tore dell’attività stessa.
2.5 DELIMITAZIONI SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONE FACOLTATIVA O SEZIONE SPECIFICA
Reale Mutua non indennizza, qua- lora non sia stata esplicitamente ri- chiamata nel modulo di polizza Mod. 5374 INC la relativa Condi- zione Facoltativa, i danni:
1 causati da tumulti popolari, scio- peri, sommosse, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi com- presi quelli vandalici, di terrori- smo o di sabotaggio (assicurabili con la Condizione Facoltativa D);
2 indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati salvo quanto già previsto dal punto 2.1 D 2 “Ri- schio assicurato” e quanto assi- curabile con la Condizione Facol- tativa F “Indennità aggiuntiva per danni indiretti”, Condizione Fa- coltativa G “Maggiori Costi”, Con- dizione Facoltativa H “Perdita Pi- gioni”, Condizione facoltativa Q “Danni da interruzione dell’atti- vità – forma a diaria”;
3 subiti dalle merci in refrigera- zione per effetto di mancata o anormale produzione o distribu- zione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, assicura- bili con la Condizione Facoltativa O “Merci in refrigerazione”.
Sono inoltre esclusi i danni causati da qualsiasi evento alle apparec- chiature elettroniche assicurabili con la Sezione Elettronica.
2.6 DELIMITAZIONI
Reale Mutua non indennizza i danni:
1 causati da atti di guerra, insurre- zione, occupazione militare, inva- sione;
2 causati da esplosione o emana- zione di calore o di radiazioni pro- venienti da trasmutazioni del nu- cleo dell’atomo, come pure cau- sati da radiazioni provocate dal- l’accelerazione artificiale di parti- celle atomiche;
3 causati o agevolati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappre- sentanti legali o dei soci a re- sponsabilità illimitata;
4 causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
5 di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla pre- sente Sezione;
6 di scoppio e implosione alla mac- china o all’impianto nel quale si sia verificato se l’evento è deter- minato da usura, corrosione o di- fetti di materiale;
7 causati da fenomeno elettrico conseguente all’azione del ful- mine, eccetto quanto assicurato al punto 2.1 B “Rischio Assicurato”. Relativamente ai sotto indicati eventi Reale Mutua non indennizza
altresì i danni di:
a spargimenti di acqua (punto 2.1 A 8 “Rischio assicurato”) causati da stillicidio, traboccamento o ri- gurgito di fognature pubbliche, umidità e gelo eccetto quanto as- sicurabile con la Condizione Fa- coltativa I “Gelo”;
b fenomeno elettrico (punto 2.1 B “Rischio assicurato”):
1 causati da corrosione, incro- stazione, deperimento, usura, logoramento che siano conse- guenza normale dell’uso e fun- zionamento o causati dagli ef- fetti graduali degli agenti at- mosferici;
OPEATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE INCENDIO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
2.7
2.8
2 dovuti alla mancanza di ade- guata manutenzione.
BENI IN LEASING
A parziale deroga del punto 2.1 “Ri- schio assicurato” Reale Mutua non indennizza i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione ri- sultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da conside- rarsi in garanzia.
BENI ASSICURABILI
A CONDIZIONI SPECIALI
Reale Mutua non indennizza, qua- lora non sia stata esplicitamente ri- chiamata nel modulo di polizza Mod. 5374 INC la Condizione Facol- tativa C “Beni assicurati a condizioni speciali”:
1 archivi, documenti, disegni, regi- stri, microfilms, fotocolor;
2.9 UBICAZIONE
DEI BENI ASSICURATI
2 modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilin- dri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili.
I macchinari, l’arredamento, l’attrezzatura, le merci ed i beni assicurati a condizioni speciali si intendono garantiti:
◆ ovunque nell’ambito dell’azienda, sia sot- totetto che all’aperto, ferme restando le li- mitazioni di garanzia previste in polizza;
◆ a bordo di automezzi, anche se di pro- prietà di terzi, in sosta nell’azienda in at-
tesa di effettuare e/o durante le opera- zioni di carico e scarico;
◆ presso un’ubicazione diversa da quella
indicata nel modulo di polizza Mod. 5374 INC e presso terzi, purché ubicati nel ter- ritorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Re- pubblica di San Marino, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione nonché presso esposizioni, fiere e mostre, sino ad un massimo del 10% delle ri- spettive somme assicurate con il massimo complessivo di € 75.000,00 per ubicazione.
2.10 BUONA FEDE
A parziale deroga degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in polizza, le dichiarazioni del Contraente, le tolleranze. Le inesatte o in- complete dichiarazioni rese dal Contraente all’atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di muta- menti aggravanti il rischio, non comporte- ranno, agli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal di- ritto d’indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali circostanze non in- vestano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo e l’Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.
2.11 CONTIGUITÀ E VICINANZA
Reale Mutua ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la cir- costanza si è verificata.
L’Assicurato è sollevato dall’obbligo di di- chiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze dei beni assicurati esistono circo- stanze capaci di aggravare il rischio.
OPEATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE INCENDIO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
CONDIZIONI FACOLTATIVE
(Operanti sui beni assicurati solo se esplicitamente richiamate nel mo- dulo di polizza Mod. 5374 INC e ferma l'efficacia del punto 2.6 “Deli- mitazioni”.
Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, sco- perti e limiti di indennizzo esposti al punto 2.12).
A RICORSO TERZI
Reale Mutua tiene indenne l’Assicu- rato, fino alla concorrenza del massi- male convenuto sul modulo di polizza Mod. 5374 INC, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involonta- riamente cagionati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Se- zione e della Sezione Elettronica se prestata. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o par- ziali - dell’utilizzo di beni, di attività indu- striali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
Ai fini del presente punto il sinistro si
considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell’Assi- curato.
Reale Mutua non risarcisce i danni:
1 ai beni che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché i beni sugli stessi mezzi trasportati;
2 di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, del- l’aria e del suolo.
Non sono considerati terzi:
a il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
b il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimi- tata, l’Amministratore e le per- sone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto prece- dente, quando l’Assicurato non sia una persona fisica;
c le società che, rispetto all’Assi- curato che non sia persona fi- sica, siano qualificabili come controllanti, controllate o col- legate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n. 127, nonché gli Amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare Reale Mutua delle proce- dure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Reale Mutua avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qua- lunque transazione o riconosci- mento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
B INTEGRAZIONE SPESE
DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.
Ad integrazione di quanto previsto al punto
C BENI ASSICURATI
A CONDIZIONI SPECIALI
2.1 D 1 “Rischio assicurato” Reale Mutua rimborsa le spese documentate per demo- lire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del si- nistro sino alla concorrenza della ulteriore somma assicurata.
Reale Mutua rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifaci- mento o riacquisto di:
1 archivi, documenti, disegni, registri, mi- crofilms, fotocolor;
CONDIZIONI FACOLTATIVE
SEZIONE INCENDIO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
2 modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografi- che, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili;
escluso qualsiasi riferimento a valore di af- fezione o artistico o scientifico.
La garanzia opera per i beni elencati ai punti 1 e 2 che precedono sia per i rischi previsti ai punti 2.1 “Rischio assicurato” sia per le Condizioni Facoltative operanti.
L’indennizzo sarà limitato al rim- borso dei costi effettivamente so- stenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto da Reale Mutua soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati riparati, ricostruiti o rimpiazzati.
La garanzia è prestata a primo rischio asso- luto.
D EVENTI SOCIO-POLITICI, TERRORISMO ED EVENTI ATMOSFERICI
1
Eventi Socio-politici
Reale Mutua indennizza l’Assi- curato:
a dei danni materiali e diretti cau- sati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio;
b degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verifi- catisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi com- presi quelli di sabotaggio.
Relativamente agli atti vandalici ed ai guasti cagionati dai ladri com- messi in occasione di furto, qualora fossero operanti le specifiche Se- zioni Furto e/o Cristalli, la presente Condizione Facoltativa sarà ope- rante per la parte di danno ecce- dente i limiti previsti dalle suddette Sezioni.
Reale Mutua non risponde dei danni: a di inondazione o frana;
b di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c subiti dalle merci in refrigera- zione per effetto di mancata o anormale produzione o distribu- zione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
d verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualun- que Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
e di scritte o imbrattamento; f di terrorismo.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con l’avvertenza che, qua- lora l’occupazione medesima si pro- traesse per oltre cinque giorni conse- cutivi, Reale Mutua indennizza i soli danni da incendio, esplosione, scop- pio, implosione anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Reale Mutua ha la facoltà, in qua- lunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
La riscossione dei premi venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a va- lersi della facoltà di recesso.
In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rim- borsa al Contraente la parte di pre- mio da conteggiarsi sulla base del 20% del premio netto relativo alla presente Condizione per il periodo di rischio non corso.
2 Terrorismo
Premesso che per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi com-
CONDIZIONI FACOLTATIVE
SEZIONE INCENDIO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
preso l’uso della forza o della vio- lenza e/o minaccia, da parte di qual- sivoglia persona o gruppo di per- sone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizza- zione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi, la presente garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla garanzia Eventi Socio-politici.
Reale Mutua risponde:
a dei danni materiali e diretti cau- sati agli enti assicurati da incen- dio, esplosione, scoppio, implo- sione, caduta aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatesi in conseguenza di ter- rorismo;
b degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verifica- tisi in conseguenza di terrorismo.
Reale Mutua non risponde dei danni di contaminazione da:
◆ sostanze chimiche e biologiche;
◆ virus informatici di qualsiasi tipo. Reale Mutua ha la facoltà, in qua- lunque momento, di recedere dalla
garanzia mediante preavviso di giorni 7 da comunicarsi a mezzo let- tera raccomandata.
In caso di recesso da parte di Reale Mutua, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la stessa metterà a disposi- zione del Contraente la parte di pre- mio da conteggiarsi sulla base del 20% del premio netto relativo alla presente Condizione per periodo di rischio non corso.
Ai fini delle garanzie “Terrorismo” ed “Eventi Socio-politici” non sono co- munque considerati terzi:
◆ il coniuge, i genitori, i figli del
Contraente o dell’Assicurato;
◆ qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
◆ il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l’Ammi- nistratore e le persone che si tro-
vino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica.
3
Eventi Atmosferici
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati:
a da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da vio- lenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vici- nanze;
b da bagnamento verificatosi all’in- terno dei fabbricati purché avve- nuto contestualmente a seguito di rotture, brecce o lesioni provo- cate al tetto, alle pareti o ai serra- menti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Reale Mutua non indennizza i danni:
◆ causati da:
a intasamento o traboccamento
di gronde o pluviali senza rot- tura degli stessi;
b fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua na- turali o artificiali;
c mareggiata e penetrazione di acqua marina;
d formazione di ruscelli, accu- mulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di sca- rico;
e gelo, sovraccarico di neve;
f cedimento o franamento del terreno;
◆ ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra subiti da:
g alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
h recinti non in muratura, can- celli, gru, cavi aerei, ciminiere e
CONDIZIONI FACOLTATIVE
SEZIONE INCENDIO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
camini, tende in genere, inse- gne ed antenne e consimili in- stallazioni esterne;
i enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
l fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esi- genze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendo-tenso- strutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
m serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni su- bite dal tetto o dalle pareti;
n manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o ce- mento-amianto, per effetto di grandine.
Sono tuttavia compresi i danni pro- vocati dalla grandine alle coperture costruite in materiali diversi da quelli di cui al punto n.
La garanzia opera sui beni, se assi- curati, fabbricato, macchinario, ar- redamento, attrezzatura, merci e beni assicurati a condizioni speciali.
E ACQUA PIOVANA - VENTO E GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI
La garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla Condizione Facol- tativa D “Eventi socio-politici, Terrorismo ed Eventi atmosferici”.
1
Acqua piovana
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assi- curati da acqua piovana ed eventuale con- seguente rigurgito dei sistemi di scarico, di gronde e pluviali.
Reale Mutua non indennizza i danni causati da o subiti da:
a fabbricati e/o contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal ter- reno;
b penetrazione di acqua piovana attraverso finestre o lucernari la- sciati aperti;
c merci la cui base è posta ad al- tezza inferiore a 12 cm sul livello del pavimento del locale;
d merci poste nei locali interrati e seminterrati.
La garanzia opera sui beni, se assicurati, fabbricato, macchinario, arredamento, at- trezzatura, merci e beni assicurati a condi- zioni speciali.
2
Vento e grandine su elementi fragili Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati a:
a serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere per effetto di grandine, vento e quanto da esso trasportato;
b manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto per effetto di grandine;
anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.
Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la Sezione Cristalli, la presente Condizione Facoltativa opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione.
Ai soli fini della presente garanzia e limita- tamente ai soli danni subiti dai manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, si precisa che la clau- sola valore a nuovo si intende abrogata.
F INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER DANNI INDIRETTI
(valida solo se non è prestata la Condizione Facoltativa Q “Danni da interruzione dell’attività – forma a diaria”)
Reale Mutua riconosce all’Assicurato, per i danni indiretti conseguenti a sinistri inden- nizzabili a termini della presente Sezione, una indennità aggiuntiva per un im- porto forfettario pari al 10% dell’in- dennizzo dei beni per i quali la ga- ranzia è specificatamente accor- data. La garanzia opera sui beni, se assi- curati, fabbricato, macchinario, arreda- mento, attrezzatura, merci e beni assicurati
CONDIZIONI FACOLTATIVE
SEZIONE INCENDIO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
a condizioni speciali per i rischi previsti al punto 2.1 A “Rischio assicurato” e, se ope- ranti, per le Condizioni Facoltative D “Eventi Socio-politici, Terrorismo ed Eventi atmo- sferici” ed E “Acqua Piovana – Vento e Grandine su elementi fragili”.
G MAGGIORI COSTI
Reale Mutua riconosce all’Assicurato l’in- dennizzo delle spese, debitamente docu- mentate e necessarie per il proseguimento dell’attività, sostenute in caso di interru- zione parziale o totale dell’attività del- l’azienda assicurata a seguito di sinistro in- dennizzabile a termini della presente Se- zione.
Tali spese devono essere sostenute entro il periodo di indennizzo e de- vono riguardare a titolo di esempio:
◆ l’uso di macchine o impianti in sostitu- zione di quelli danneggiati o distrutti;
◆ il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
◆ le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
◆ gli affitti di locali per il trasferimento tem- poraneo dell’attività compresi i relativi
costi di trasferimento.
Reale Mutua non risponde delle maggiori spese conseguenti a pro- lungamento ed estensione dell’inat- tività causati da:
◆ scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
◆ difficoltà di reperimento delle
merci o delle macchine/impianti
imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate, danneggiate o di- strutte, e che avrà durata massima di 3 mesi dal verificarsi del sinistro. Non sono risarcibili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.
La garanzia opera per i rischi previsti al punto 2.1 A e B “Rischio assicurato” e, se operante, per la Condizione Facoltativa D “Eventi socio-politici, Terrorismo ed Eventi atmosferici”.
La garanzia è prestata a primo rischio asso- luto.
H PERDITA PIGIONI
Se il fabbricato assicurato è colpito da sini- stro indennizzabile a termini della presente Sezione, Reale Mutua rimborsa all’Assi- curato (proprietario) anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti dan- neggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno.
La garanzia è prestata a primo rischio asso- luto.
I GELO
Fermo quanto disposto al punto 2.1 A 8 “Rischio assicurato” per la garanzia spar- gimenti di acqua e ad integrazione della stessa, Reale Mutua risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato ed agli altri enti assicurati, purché conse- guenti a rotture di impianti idrici, igienico sanitari, riscaldamento, condizionamento, tecnici e di altre tubazioni in genere con- tenute nel fabbricato stesso, causati da gelo.
Reale Mutua non risponde dei danni:
◆ da spargimento di acqua prove- niente da canalizzazioni, tuba- zioni, condutture interrate o in-
stallate all’esterno del fabbricato;
◆ ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con im- pianto non in funzione da oltre 48
ore consecutive prima del sini- stro;
◆ da stillicidio e umidità;
◆ subiti dagli enti all’aperto.
L COLAGGIO ACQUA DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni as-
CONDIZIONI FACOLTATIVE
SEZIONE INCENDIO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
sicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto di impianti fissi di estin- zione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.
Reale Mutua non indennizza:
◆ i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o ripara- zione, collaudi, prove, modifiche
costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti;
◆ i danni causati dal gelo;
◆ i danni da rottura degli impianti e le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la
sua riparazione.
La garanzia è prestata a primo rischio asso- luto.
M DISPERSIONE LIQUIDI
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni di dispersione del liquido causata unicamente da rottura accidentale dei rela- tivi contenitori.
Reale Mutua non indennizza:
◆ i danni di stillicidio, dovuti a cor- rosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
◆ i danni di dispersione da conteni- tori di capacità inferiore a 300 litri;
◆ i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
◆ le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua ripara- zione.
La garanzia è prestata a primo rischio asso- luto.
N SOVRACCARICO NEVE
La garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla Condizione Facol- tativa D “Eventi socio-politici, Terrorismo ed Eventi atmosferici”.
Fermo quanto disposto nell’estensione di garanzia relativa agli eventi atmosferici e ad integrazione della stessa, Reale Mutua ri- sponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti anche se relativo a tet- toie o fabbricati aperti su più lati.
Reale Mutua non risponde dei danni causati:
a da valanghe e slavine;
b da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente ga- ranzia;
c ai fabbricati non conformi alle vi- genti norme relative ai sovracca- richi di neve ed al loro contenuto;
d ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia in- tegrativa) ed al loro contenuto;
e ai capannoni pressostatici, ten- do-tensostrutture e simili ed al loro contenuto;
f a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermea- bilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovrac- carico di neve.
Sebbene se il presente contratto sia stipulato per la durata di più anni è in facoltà delle Parti di recedere da tale garanzia al termine di ogni anno, a partire dalla prima scadenza del- l’annualità assicurativa.
O MERCI IN REFRIGERAZIONE
Reale Mutua risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione fino alla concor- renza del massimale convenuto, a causa di:
1 mancata o anormale produzione o di- stribuzione del freddo;
2 fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxxxxxxx:
a ad incendio, fulmine, esplosione, scop- pio, caduta aerei;
b all’accidentale verificarsi di guasti o rot- ture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’ac- qua e di produzione o distribuzione del- l’energia elettrica direttamente perti- nenti all‘impianto stesso.
La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a e b di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del
CONDIZIONI FACOLTATIVE
SEZIONE INCENDIO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in asso- ciazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.
Qualora il danno sia causato da evento di cui al precedente punto b, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per sin- golo sinistro, dello scoperto indicato al punto 2.12 “Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo”.
La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribu- zione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore. Sebbene il presente contratto sia stipulato per la durata di più anni è in facoltà delle Parti di recedere da tale garanzia al termine di ogni anno, a partire dalla prima scadenza del- l’annualità assicurativa.
La garanzia è prestata a primo rischio asso- luto.
P RISCHIO LOCATIVO
Reale Mutua, nei casi di responsabilità del- l’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 Codice Civile risarcisce i danni ma- teriali e diretti cagionati da incendio o da altro evento assicurato dalla Sezione Incen- dio ai locali tenuti in locazione dall’Assicu- rato, ferma l’applicazione della re- gola proporzionale di cui al punto
8.9 “Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale”.
Q DANNI DA INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ – FORMA A DIARIA
Reale Mutua indennizza all’Assicurato le perdite che possono derivargli da interru- zioni dell'attività causate all'Azienda da si- nistro indennizzabile a termini della pre- sente Sezione.
Reale Mutua indennizza all’Assicurato l’importo della diaria per ogni giorno di inattività totale.
Per i giorni durante i quali l’inattività è solo parziale la diaria si intende ridotta in pro- porzione.
L’Assicurazione è limitata ai danni dell’inattività dei primi 90 (novanta) giorni consecutivi successivi al sini- stro.
Sono in ogni caso esclusi dall’Assi- curazione i danni da inattività verifi- catisi nel giorno del sinistro e fino alle ore 24 del terzo giorno succes- sivo.
Ferme restando le esclusioni previ- ste dal punto 2.6 Delimitazioni, sono escluse dall’Assicurazione le perdite o le spese:
a) conseguenti a un sinistro, ancor- ché indennizzabile a termini della Sezione Incendio:
1) causato da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, allu- vioni, allagamenti, sovracca- rico neve;
2) di fenomeno elettrico,
3) subito dalle merci in refrigera- zione per effetti di mancata o anormale produzione o distri- buzione del freddo o di fuoriu- scita del fluido frigorigeno;
b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
4) dolo o colpa grave del Contra- ente o dell’Assicurato, dei fa- miliari conviventi, dei rappre- sentanti legali o dei soci a re- sponsabilità illimitata;
5) tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti im- posti dall’Autorità,
6) difficoltà di ricostruzione, ri- pristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate impu- tabili a cause esterne quali re- golamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
7) revisioni, modifiche o migliora- menti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o
CONDIZIONI FACOLTATIVE
SEZIONE INCENDIO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
degli impianti danneggiati o di- strutti.
R INTEGRAZIONE DANNI
DI FENOMENO ELETTRICO
Ad integrazione di quanto previsto al punto
2.1 B “Rischio assicurato”, Reale Mutua in- dennizza, sino alla concorrenza della ulte- riore somma assicurata, i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed
impianti elettrici, relativi componenti elet- tronici ed elaboratori di processo o di auto- mazione di processi industriali al servizio delle singole macchine, apparecchi e cir- cuiti compresi, per effetto di correnti o sca- riche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
La garanzia è prestata a primo rischio asso- luto.
CONDIZIONI FACOLTATIVE
SEZIONE INCENDIO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO
2.12
In caso di sinistro verranno appli- cate le franchigie, gli scoperti ei li- miti di indennizzo sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5061 VAR.
RISCHIO ASSICURATO punto 2.1
A8
Spargimenti di acqua:
◆ franchigia di € 250,00 elevata a
€ 500,00 per traboccamento o ri-
gurgito fognature;
◆ limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo € 100.000,00.
B
Fenomeno elettrico:
◆ franchigia di € 500,00;
◆ limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo € 10.000,00.
Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente la presente garan- zia e la Condizione Facoltativa G (Maggiori Costi), sarà applicata, in luogo delle specifiche franchigie previste, una sola franchigia di
€ 1.500,00.
D2 Spese per rimuovere, per eventual- mente depositare presso terzi e ri- collocare:
◆ limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo € 50.000,00.
D3 Spese per riparare o sostituire tuba- zioni:
◆ franchigia di € 500,00;
◆ limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo € 10.000,00.
D6 Onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti:
◆ rimborso di un importo massimo del 5% dell’indennizzo con il mas- simo di € 16.000,00.
CONDIZIONI FACOLTATIVE
D Eventi socio-politici, Terrorismo ed Eventi atmosferici:
Eventi socio-politici
◆ Classe territoriale I: Basilicata – Calabria – Campania – Puglia – Sicilia: scoperto del 20% con il
minimo di € 2.500,00 ed il mas- simo di € 100.000,00;
Classe territoriale II: restanti Re- gioni: scoperto del 10% con il mi- nimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 50.000,00;
◆ limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo del 70% della somma complessivamente
assicurata per fabbricato, mac- chinario, arredamento, attrezza- tura, merci e beni assicurati a condizioni speciali.
Terrorismo
◆ scoperto del 10% con il minimo di
€ 2.500,00 ed il massimo di €
50.000,00;
◆ limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo del 70% della somma complessivamente
assicurata per fabbricato, mac- chinario, arredamento, attrezza- tura, merci e beni assicurati a condizioni speciali, col massimo di € 2.500.000,00.
Eventi atmosferici
◆ scoperto del 10% con il minimo di
€ 2.000,00 ed il massimo di €
50.000,00;
◆ limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo del 70% della somma complessivamente
assicurata per fabbricato, mac- chinario, arredamento, attrezza- tura, merci e beni assicurati a condizioni speciali.
E Acqua piovana - Vento e grandine su elementi fragili:
Acqua piovana
◆ franchigia di € 1.500,00;
◆ limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo € 50.000,00.
FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO
SEZIONE INCENDIO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Vento e grandine su elementi fragili
◆ scoperto del 10% con il minimo di
€ 2.000,00;
◆ limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo € 26.000,00.
F
Indennità aggiuntiva per danni indi- retti:
◆ importo del 10% dell’indennizzo corrisposto ai beni per i quali la garanzia è prestata.
G
Maggiori costi:
◆ franchigia di € 1.500,00;
◆ limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo € 250.000,00.
Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente la presente Con- dizione Facoltativa e la garanzia di cui al punto 2.1 B (fenomeno elet- trico), sarà applicata, in luogo delle specifiche franchigie previste, una sola franchigia di € 1.500,00.
H
Perdita Pigioni:
◆ limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo del 5% della somma assicurata per la
partita Fabbricati col massimo di
€ 100.000,00.
I
Gelo:
◆ franchigia di € 500,00;
◆ limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo € 50.000,00.
L
Colaggio acqua da impianti automa- tici di estinzione:
◆ franchigia di € 500,00;
◆ limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo € 100.000,00.
Dispersione liquidi:
M
◆ limite di indennizzo del 90% del danno col massimo per evento e per anno assicurativo di € 100.000,00.
N
Sovraccarico Neve:
◆ scoperto del 10% con il minimo di
€ 2.500,00 ed il massimo di
€ 50.000,00;
◆ limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo del 30% della somma assicurata.
O
Merci in refrigerazione:
◆ scoperto del 20% con il minimo di
€ 500,00 (solo per causale di
danno conseguente a quanto pre- cisato al punto “b” della Condi- zione Facoltativa”O”);
◆ limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo €26.000,00.
Q Danni da interruzione dell’attività – Forma a diaria:
◆ franchigia: i danni da inattività ve- rificatisi nel giorno del sinistro e fino alle ore 24 del terzo giorno
successivo;
◆ limite di indennizzo dei primi 90 giorni consecutivi successivi al sinistro.
R Integrazione danni di Fenomeno elettrico
◆ il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, è pari alla somma assicurata.
FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO
SEZIONE INCENDIO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
OGGETTO
DELL’ASSICURAZIONE
3.1 RISCHIO ASSICURATO
A
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle appa- recchiature elettroniche costruite da non oltre 10 anni, anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Gli eventi previsti sono garantiti anche se causati con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l’Assicu- rato deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
B
Reale Mutua rimborsa le spese documentate:
◆ nel limite delle somme assicu- rate:
1 per riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile, sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo;
2 per la ricerca del danno dei condut- tori esterni;
3 per sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro sino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo paga- bile a termini della presente Sezione;
4 per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi, per ricollo- care le apparecchiature elettroniche assicurate e illese, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
◆ in eccedenza alle somme assicu- rate:
5 per gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l’Assicurato avrà scelto e nomi- nato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assi- curato a seguito di nomina del terzo Perito.
Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la pre- sente polizza, si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.
Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 3.11.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE ELETTRONICA
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
3.3
3.4
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
3.2 VALORE DEI BENI ASSICURATI
L’assicurazione è prestata in base al valore a nuovo.
DELIMITAZIONI, SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONE FACOLTATIVA
Reale Mutua non indennizza, qua- lora non sia stata esplicitamente ri- chiamata nel modulo di polizza Mod. 5374 INC la relativa Condi- zione Facoltativa B “Maggiori costi”, i danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.
DELIMITAZIONI
Reale Mutua non indennizza i danni:
1 causati da atti di guerra, insurre- zione, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occu- pazione militare, invasione;
2 causati da esplosione o emana- zione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3 causati o agevolati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi, dei rap- presentanti legali o dei soci a re- sponsabilità illimitata;
4 causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da maremoti;
5 di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale del- l’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
6 per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costrut- tore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
7 verificatisi in conseguenza di
3.5
3.6
montaggi e smontaggi non con- nessi a lavori di pulitura, manu- tenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del- l’ubicazione indicata nel modulo di polizza Mod. 5374 INC;
8 dovuti all’inosservanza delle pre- scrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costrut- tore e/o fornitore dei beni assicu- rati;
9 di natura estetica che non siano connessi con danni indennizza- bili;
10 da smarrimenti o ammanchi;
11 attribuibili a difetti noti al Contra- ente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
12 causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
13 conseguenti a virus informatici. Reale Mutua non indennizza i costi: 14 inerenti a modifiche, aggiunte,
miglioramenti;
15 di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per con- trolli di funzionalità, manuten- zione preventiva, aggiornamento tecnologico dell’impianto.
BENI IN LEASING
A parziale deroga del punto 3.1 “Ri- schio assicurato”, Reale Mutua non indennizza i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione ri- sultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da conside- rarsi in garanzia.
BENI ESCLUSI, SALVO PATTO SPECIALE
Reale Mutua non indennizza, qua- lora non sia stata esplicitamente ri- chiamata nel modulo di polizza Mod. 5374 INC la relativa Condi- zione Facoltativa:
◆ le apparecchiature elettroniche
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE ELETTRONICA
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
3.7
ad impiego mobile all’esterno dell’ubicazione, assicurabili con la Condizione Facoltativa A;
◆ i dati e relativi supporti, assicurabili con la Condizione Facoltativa C;
◆ i programmi in licenza d’uso, assi- curabili con la Condizione Facol- tativa D.
BENI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
Reale Mutua non indennizza:
◆ i tubi, le valvole elettroniche ed altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a sinistri indenniz-
zabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
◆ le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, ripara- zione e commercializzazione;
◆ le apparecchiature elettroniche
3.8 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI
costruite da oltre 10 anni.
Le apparecchiature elettroniche si intendono garantite:
◆ ovunque nell’ambito dell’azienda, sottotetto e – se all’aperto – solo se stabilmente ancorate al suolo
o al fabbricato, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in polizza;
◆ presso un’ubicazione diversa da quella indicata nel modulo di po- lizza Mod. 5374 INC e presso
3.9 DANNI DA FURTO
terzi, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché presso esposizioni, fiere e mostre, sino ad un massimo del 25% della rispettiva somma assi- curata.
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti dal furto dei beni assicurati, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
◆ violandone le difese esterne me- diante rottura, scasso, uso frau-
dolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
◆ per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante im-
piego di mezzi artificiosi o di par- ticolare agilità personale;
◆ in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia
avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.
La garanzia è prestata nel presuppo- sto che i beni assicurati siano riposti all’interno di fabbricati aventi:
a pareti perimetrali, solai o coper- tura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, vetro antisfonda- mento, cemento armato e non;
b tetto in cemento armato o lateri- zio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso, qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 mt dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per xxx xxxxxxxxx xxx- x’xxxxxxx (xxxxx impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale);
c tutte le aperture verso l’esterno - situate a meno di 4 mt. dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi arti- ficiosi o di particolare agilità per- sonale) - difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serra- ture, lucchetti od altri idonei con- gegni manovrabili esclusiva- mente dall’interno, oppure pro- tette da inferriate fissate nel muro; nelle inferriate e nei serra- menti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consen- tano l’accesso all’interno dei fab- bricati.
Reale Mutua non indennizza i danni
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE ELETTRONICA
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
da furto resi possibili dalla man- canza di mezzi di protezione e chiu- sura indicati al precedente punto c). Reale Mutua indennizza il danno a termini di polizza, sotto deduzione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 150,00, che rimarrà a carico dell’Assicurato nel solo caso in cui il furto avvenga attraverso aperture, e/o protezioni, e/o fabbricati con ca- ratteristiche difformi in modo peg- giorativo rispetto a quelle soprae- lencate.
Qualora i beni assicurati siano in- stallati all’aperto la garanzia è pre- stata nel presupposto che siano sta- bilmente ancorati al suolo o al fab- bricato.
3.10 RECESSO PER EVENTI SOCIO-POLITICI
Relativamente ai danni materiali e diretti conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio Reale Mutua ha la facoltà, in ogni mo- mento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera racco- mandata.
La riscossione dei premi venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso av- venuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del re- cesso, rimborsa al Contraente la parte di premio al netto dell’imposta, da conteg- giarsi sulla base del 10 del premio di Se- zione per il periodo di rischio non corso.
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE ELETTRONICA
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
CONDIZIONI FACOLTATIVE
(Operanti sui beni assicurati solo se esplicitamente richiamate nel modulo di polizza Mod. 5374 INC e ferma l'ef- ficacia del punto 3.4 “Delimitazioni”. Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, sco- perti e limiti di indennizzo esposti al punto 3.11).
A APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE ALL’ESTERNO DELL’UBICAZIONE
Fermo quanto disposto al punto 3.8, Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all’esterno dell’ubicazione indicata nel modulo di polizza Mod. 5374 INC, nonché durante il trasporto con le re- lative operazioni di carico e scarico e du- rante il loro utilizzo nel mondo intero.
La garanzia furto, nella fase di tra- sporto su veicoli, opera a condizione che, durante qualsiasi sosta o fer- mata che comporti la momentanea assenza dell’autista o di persona di sua fiducia, siano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli del veicolo.
Reale Mutua non indennizza i danni di furto commesso senza effrazione dei mezzi di chiusura salvo il caso di furto o irreperibilità delle apparec- chiature elettroniche in seguito a incidente stradale.
B MAGGIORI COSTI
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l’inter- ruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati, Reale Mutua rimborsa le spese, debitamente documentate, ne- cessarie per il proseguimento dell’attività, sempreché tali spese siano soste- nute durante il periodo di indennizzo e ri- guardino, a titolo d’esempio:
◆ uso di macchine o impianti in sostitu- zione di quelli danneggiati o distrutti;
◆ applicazioni di metodi di lavoro alterna- tivi nonché il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
◆ prestazioni di servizi da terzi;
◆ affitti di locali per il trasferimento tempo- raneo dell’attività compresi i relativi costi
di trasferimento.
Reale Mutua rimborsa inoltre, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la presente Con- dizione Facoltativa, le spese documentate sostenute per l’adattamento di programmi e di apparecchiature nonché per l’adde- stramento del personale, resesi necessarie per la prosecuzione dell’attività con im- pianti nuovi acquistati.
Reale Mutua non rimborsa le spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
◆ limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in effi-
cienza dell’impianto o apparec- chio distrutto o danneggiato de- rivanti da provvedimenti di Go- verno o di altra Autorità;
◆ modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della ripa- razione o del rimpiazzo dell’im-
pianto o dell’apparecchio di- strutto o danneggiato;
◆ ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati danneggiati o di- strutti per una durata massima di 30 giorni dal verificarsi del sinistro. Non sono pertanto rimborsabili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo. L’assicurazione è prestata a primo ri- schio assoluto con il limite di inden- nizzo giornaliero pari ad 1/30 della somma assicurata indicata sul mo- dulo di polizza Mod. 5374 INC.
C DATI E RELATIVI SUPPORTI
Reale Mutua rimborsa all’Assicurato i costi necessari sostenuti, conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Se- zione, per il riacquisto dei supporti nonché per la ricostruzione dei dati.
Se la ricostruzione non è necessaria
CONDIZIONI FACOLTATIVE
SEZIONE ELETTRONICA
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
o non avviene entro un anno dal sini- stro, Reale Mutua rimborsa i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
Reale Mutua non rimborsa i danni ai programmi.
Reale Mutua non rimborsa i costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali a sup- porti.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.
D PROGRAMMI IN LICENZA D’USO
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione ai supporti su cui sono memorizzati i programmi in licenza d’uso, Reale Mutua rimborsa i costi necessari sostenuti per la loro dupli- cazione o per il loro riacquisto, entro un anno dal sinistro.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.
CONDIZIONI FACOLTATIVE
SEZIONE ELETTRONICA
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO
3.11
In caso di sinistro il pagamento del- l’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 150,00 tranne che per le garanzie sotto riportate alle quali verranno applicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo di seguito espo- sti, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5061 VAR.
RISCHIO ASSICURATO punto 3.1
A Xxxxx conseguenti a tumulti popo- lari, scioperi, sommosse, atti vanda- lici o dolosi, compresi quelli di terro- rismo o di sabotaggio:
◆ scoperto del 10% con il minimo di
€ 150,00;
◆ limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo del 70% della somma complessivamente
assicurata.
Xxxxx imputabili a fenomeno elet- trico:
◆ scoperto del 10% con il minimo di
€ 500,00 ed il massimo di
€ 2.500,00.
B4 Spese per rimuovere, depositare e ricollocare:
◆ limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo € 5.200,00.
B5 Spese ed onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti:
◆ rimborso di un importo massimo del 5% dell’indennizzo con il mas- simo di € 5.200,00.
tivo rispetto a quanto indicato al punto 3.9 “Danni da furto”: sco- perto del 20% con il minimo di
€ 150,00;
◆ qualora i beni assicurati siano in- stallati all’aperto: scoperto del 25% con il minimo di € 150,00.
CONDIZIONI FACOLTATIVE
A
Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile utilizzate al- l’esterno dell’ubicazione: per danni conseguenti a furto, rapina, scippo, tumulti popolari, scioperi, som- mosse, atti vandalici e dolosi, terro- rismo o sabotaggio e caduta acci- dentale:
◆ scoperto del 25% con il minimo di
€ 200,00.
B
Maggiori costi:
◆ franchigia pari a due indennizzi
giornalieri;
◆ limite di indennizzo giornaliero pari ad 1/30 della somma assicu- rata.
C
Dati e relativi supporti:
◆ scoperto del 10% con il minimo di
€ 150,00.
D
Programmi in licenza d’uso:
◆ scoperto del 10% con il minimo di
€ 150,00.
Relativamente ai danni causati da alluvione, inondazione ed allaga- mento alle apparecchiature elettroniche, dati e relativi supporti e programmi in licenza d’uso ubi- cati nei locali seminterrati ed in- terrati:
3.9 Danni da furto:
◆ qualora il furto avvenga attra- verso aperture e/o protezioni e/o fabbricati con caratteristi-
che difformi in modo peggiora-
◆ scoperto del 10% con il minimo di
€ 500,00;
◆ limite di indennizzo 30% delle somme complessivamente assi- curate.
FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO
SEZIONE ELETTRONICA
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
OGGETTO
DELL’ASSICURAZIONE
4.1 RISCHIO ASSICURATO
A
Reale Mutua indennizza l’Assicurato, nella forma a primo rischio assoluto, dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati
- con il limite per i valori del 10% della somma assicurata con il mi- nimo di € 1.600,00 e con il massimo di € 10.000,00 - anche se di proprietà di terzi, da:
1 furto, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni ed i valori:
◆ violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso
fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
◆ per via, diversa da quella ordi- naria, che richieda supera-
mento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi ar- tificiosi o di particolare agilità personale;
◆ in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di
chisura operanti;
2 rapina ed estorsione;
3 guasti cagionati dai ladri alle parti di fab- bricato ed agli infissi (compreso il furto dei medesimi) posti a riparo e prote- zione degli accessi ed aperture dei locali contenenti i beni ed i valori assicurati, con il massimo indennizzo del 10% della somma assicurata. In caso di somma assicurata infe- riore a € 20.000,00, il massimo in- dennizzo sarà pari a € 2.000,00. Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la specifica Sezione Cristalli, la presente garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione;
4 atti vandalici commessi dai ladri in occa- sione di furto, rapina o estorsione consu- mati o tentati, con il massimo inden- nizzo del 10% della somma assi-
curata. In caso di somma assicu- rata inferiore a € 20.000,00, il massimo indennizzo sarà pari a
€ 2.000,00;
5 perdita di valori durante il trasporto con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di
€ 10.000,00.
La garanzia opera per:
◆ il furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore del portavalori;
◆ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso o a portata di mano i valori;
◆ il furto strappando di mano o di dosso al portavalori i valori;
◆ la rapina;
avvenuti al di fuori dell’azienda.
L’assicurazione è estesa al temporaneo deposito dei valori nelle abitazioni del portavalori o di terzi ove abbia a sog- giornare.
B
Reale Mutua rimborsa, anche in ecce- denza alle somme assicurate, le spese documentate relative a:
1 spese sanitarie conseguenti ad infortu- nio subito dal portavalori a seguito degli eventi previsti alla lettera A 5;
2 spese per la duplicazione dei docu- menti personali sottratti al portavalori a seguito degli eventi previsti alla lettera A 5;
3 spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura (documentate entro 60 giorni dalla data di accadimento del sinistro medesimo sempreché non sia stata inviata da Reale Mutua co- municazione di recesso dal contratto per sinistro), attuate allo scopo di raf- forzare o installare impianti di preven- zione o di allarme, nonché mezzi di chiusura di vetrine, porte, finestre o altre luci;
4 spese ed onorari di competenza del Pe- rito, Consulenti e Professionisti che l’As- sicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a ca- rico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.
Qualora il sinistro interessi più
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE FURTO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.
Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, franchigie, sco- perti e limiti di indennizzo esposti al punto 4.10.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE FURTO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
OPERATIVITÀ
DELL’ASSICURAZIONE
4.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI CHIUSURA
Reale Mutua assicura i danni di furto a con- dizione che i beni assicurati siano riposti al- l’interno di fabbricati aventi le seguenti ca- ratteristiche:
a pareti perimetrali, solai o coper- tura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, vetro antisfonda- mento, cemento armato e non;
b tetto in cemento armato o lateri- zio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso, qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 mt dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per xxx xxxxxxxxx xxx- x’xxxxxxx (xxxxx impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale);
c tutte le aperture verso l’esterno - situate a meno di 4 mt. dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi arti- ficiosi o di particolare agilità per- sonale) - difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serra- ture, lucchetti o altri idonei con- gegni manovrabili esclusiva- mente dall’interno, oppure pro- tette da inferriate fissate nel muro; nelle inferriate e nei serra- menti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consen- tano l’accesso all’interno dei fab- bricati.
Reale Mutua non indennizza i danni da furto resi possibili dalla man- canza di mezzi di protezione e chiu- sura indicati al precedente punto c. Reale Mutua indennizza i danni a termini di polizza, sotto deduzione di uno scoperto del 20% che rimarrà a
carico dell’Assicurato nel solo caso in cui il furto avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/x xxxxxx- cati con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate.
4.3 VALORE DEI BENI ASSICURATI
L’assicurazione è prestata:
◆ per il macchinario, l’arredamento, l’at- trezzatura: al valore a nuovo, con l’avver- tenza che per:
1 i valori: l’assicurazione è prestata al
valore nominale;
2 i preziosi: l’assicurazione è prestata al
valore commerciale;
3 i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mo- saici, gli arazzi, le statue, le raccolte scientifiche, d’antichità o numismati- che, le collezioni in genere ed i beni aventi valore artistico o affettivo: l’as- sicurazione è prestata al valore com- merciale;
◆ per le merci: al valore commerciale;
◆ per le merci vendute in attesa di conse- gna: al prezzo di vendita convenuto, de-
dotte le spese risparmiate per la man- cata consegna, sempreché non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci.
La vendita dovrà essere comprovata da documento scritto di richiesta d’ordine inviato dal committente in data antece- dente al sinistro.
4.4 BENI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIALI
Reale Mutua rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifaci- mento o riacquisto di:
1 archivi, documenti, disegni, registri, mi- crofilms, fotocolor;
2 modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografi- che, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili;
escluso qualsiasi riferimento a va- lore di affezione o artistico o scienti- fico.
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE FURTO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
4.5
La garanzia opera per i beni elencati ai punti 1 e 2, per i rischi previsti al punto 4.1 A “Rischio assicurato” e per le Condizioni Facoltative operanti.
L’indennizzo sarà limitato al rim- borso dei costi effettivamente so- stenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto da Reale Mutua soltanto dopo che i beni rubati o danneggiati saranno stati ricostruiti, riparati o rimpiazzati.
DELIMITAZIONI SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONE FACOLTATIVA O SEZIONE SPECIFICA
Reale Mutua non indennizza, qua- lora non sia stata esplicitamente ri- chiamata nel modulo di polizza Mod. 5374 INC la relativa Condi-
altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
3 commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dal- l’Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
4 commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
◆ da persone che abitano con quelle indicate al punto 3 o oc- cupano i locali contenenti i
beni assicurati o locali con questi comunicanti;
◆ da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere, eccetto
quanto previsto al punto 4.7 “Furto commesso da persone
zione Facoltativa, i danni:
1 indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati (assicurabili con la Condizione Facoltativa D);
2 causati ai beni riposti all’aperto (assicurabili con la Condizione Facoltativa C).
dipendenti”;
◆ da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
◆ da persone legate a quelle in- dicate al punto 3 da vincoli di
parentela o affinità, se coabi- tanti;
4.6
Sono inoltre esclusi i danni causati:
◆ ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio (assicura- bili con la specifica Sezione In-
cendio);
◆ alle apparecchiature elettroniche (assicurabili con la specifica Se- zione Elettronica).
DELIMITAZIONI
Reale Mutua non indennizza i danni:
1 verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti po- polari, scioperi, sommosse, occu- pazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
2 verificatisi in occasione di in- cendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contamina- zioni radioattive, terremoti, eru- zioni vulcaniche, inondazioni ed
5 avvenuti a partire dalle ore 24 del
4.7
FURTO COMMESSO
DA PERSONE DIPENDENTI
45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi; relativamente ai va- lori l’esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno.
Fermo quanto disposto ai punti 4.2 “Carat- teristiche costruttive e mezzi di chiusura” e
4.6 “Delimitazioni”, Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti cau- sati da furto avvenuto nei modi previsti dal punto 4.1 A 1 “Rischio assicurato”, anche se l’autore del furto è un dipendente del Contraente o dell’Assicurato e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
◆ l’autore del furto non sia incari- cato della custodia delle chiavi di
accesso ai locali, dei mezzi di cu- stodia nonché dei sistemi di pre- venzione;
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE FURTO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
◆ che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente
adempie alle sue mansioni nel- l’interno dei locali stessi, salvo il caso di effrazione o scasso dei mezzi di custodia o dei mezzi di protezione interni.
4.8 VEICOLI RICOVERATI
NEI LOCALI DELL’AZIENDA
Qualora il furto sia commesso utilizzando, per l’asportazione dei beni assicurati, vei- coli che si trovano nei locali dell’azienda as- sicurata, Reale Mutua indennizza il danno sotto deduzione di uno sco- perto del 20%.
Detto scoperto, se operante in con- comitanza con altro scoperto even-
4.9
tualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 25%, fermo re- stando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20% la fran- chigia verrà considerata minimo as- soluto.
BENI IN LEASING
A parziale deroga del punto 4.1 A “Rischio assicurato” Reale Mutua non indennizza i beni in leasing co- perti con altro contratto di assicura- zione.
Qualora la predetta assicurazione ri- sultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da conside- rarsi in garanzia.
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE FURTO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
CONDIZIONI FACOLTATIVE
(Operanti sui beni assicurati solo se esplicitamente richiamate nel mo- dulo di polizza Mod. 5374 INC e ferma l'efficacia del punto 4.6 “Deli- mitazioni”.
Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, sco- perti e limiti di indennizzo esposti al punto 4.10).
A FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO TERZI
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina di macchinari, arredamento, attrez- zatura, merci e beni assicurati a condizioni speciali, anche presso un’ubicazione di- versa da quella indicata nel modulo di po- lizza Mod. 5374 INC e presso terzi, pur- ché ubicati nel territorio della Re- pubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repub- blica di San Marino, in conto depo- sito e/o lavorazione e/o riparazione, purché custoditi all’interno di xxxxxx- cati, fermo il disposto di cui punto
4.2 “Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura”.
B FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO ESPOSIZIONI,
FIERE E MOSTRE
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina di macchinari, arredamento, attrez- zatura, merci e beni assicurati a condizioni speciali, presso altri fabbricati adibiti ad esposizioni, fiere e mostre, purché ubi- cati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
C ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE AI BENI ALL’APERTO
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina con il limite del 20% della somma assicurata di macchinario,
arredamento, attrezzatura, merci e beni assicurati a condizioni speciali, che si trovano all’aperto e/o sotto fabbricati aperti purché siano all’in- terno dell’area recintata, esclusiva- mente nell’ambito dell’ubicazione indicata nel modulo di polizza Mod. 5374 INC.
D INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER DANNI INDIRETTI
Reale Mutua riconosce all’Assicurato per i danni indiretti conseguenti a sinistri inden- nizzabili a termini della presente Sezione una indennità aggiuntiva per un im- porto forfettario pari al 10% dell’in- dennizzo dei beni per i quali la garan- zia è specificatamente accordata.
La garanzia opera sui beni, se assicurati, macchinario, arredamento, attrezzatura, merci e beni assicurati a condizioni speciali per i rischi previsti al punto 4.1 A “Rischio assicurato” e, se operanti, per le Condizioni Facoltative A “Furto e rapina dei beni presso terzi”, B “Furto e rapina dei beni presso esposizioni, fiere e mostre” e C “Estensione dell’assicurazione ai beni al- l’aperto”.
E FURTO E RAPINA DEI VALORI
Reale Mutua indennizza l’Assicurato – nei limiti della somma indicata nel modulo di polizza Mod. 5374 INC ed in aumento a quanto previsto dal punto 4.1 A “Rischio assicurato” - dei danni materiali e diretti de- rivanti da furto, rapina ed estorsione di va- lori, commessi:
a nei locali e solo se riposti in mezzi di cu- stodia.
A parziale deroga del punto 4.1 A 1 “Ri- schio assicurato”, Reale Mutua è ob- bligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato i mezzi di cu- stodia mediante rottura, scasso o uso fraudolento di chiavi;
b durante il trasporto.
La garanzia opera altresì per:
◆ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore del portavalori;
CONDIZIONI FACOLTATIVE
SEZIONE FURTO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
◆ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso o a portata di mano i valori;
◆ il furto strappando di mano o di dosso al portavalori i valori.
L’assicurazione è operante:
1 esclusivamente per le persone che non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni, né superiore ai 65 anni;
2 per il trasporto dei valori effet- tuato con le seguenti moda- lità:
◆ fino a € 52.000,00 da una persona;
◆ oltre a € 52.000,00 da al- meno due persone.
Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia cessa auto- maticamente.
L’assicurazione è estesa al tempo- raneo deposito dei valori nelle abi- tazioni del portavalori, o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in cassaforte; oppure anche fuori cassaforte quando nell’abitazione sia presente il portavalori o per- sona di sua fiducia.
CONDIZIONI FACOLTATIVE
SEZIONE FURTO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO
4.10
In caso di sinistro verranno appli- cate le franchigie, gli scoperti e i li- miti di indennizzo per evento sotto elencati, salvo se diversamente pre- cisato sul Mod. 5061 VAR.
RISCHIO ASSICURATO punto 4.1
A1
Furto:
◆ scoperto del 20% qualora il furto avvenga attraverso aperture, pro- tezioni e strutture difformi in
modo peggiorativo rispetto a quanto indicato al punto 4.2 “Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura”.
A2
Rapina ed estorsione dei valori:
◆ scoperto del 10%;
◆ limite di indennizzo pari al 10%
B1 Spese sanitarie conseguenti ad in- fortunio:
◆ rimborso di un importo non supe- riore a € 2.500,00.
B2 Spese per la duplicazione dei docu- menti sottratti:
◆ rimborso di un importo non supe- riore a € 2.500,00.
B3 Spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura:
◆ rimborso di un importo non supe- riore al 10% del danno liquidato a termini di polizza con il massimo
di € 15.000,00.
B4 Spese ed onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti:
◆ rimborso di un importo massimo del 5% dell’indennizzo con il mas- simo di € 5.200,00.
della somma assicurata con il mi- nimo di € 1.600,00 e con il mas- simo di € 10.000,00.
A3 Guasti cagionati dai ladri e furto di fissi e infissi:
◆ limite di indennizzo per evento pari al 10% della somma assicu-
rata con il minimo di € 2.000,00 se la somma assicurata è infe- riore a € 20.000,00.
A4
Atti vandalici:
◆ limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata con il minimo di € 2.000,00 se la
somma assicurata è inferiore a
€ 20.000,00.
A5
Perdita di valori durante il trasporto:
◆ scoperto del 10%;
◆ limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00.
4.8 Veicoli ricoverati nei locali del- l’azienda:
◆ scoperto del 20%, elevato al 25%
se concomitante con altro sco-
A
perto previsto in polizza. CONDIZIONI FACOLTATIVE
Furto e rapina dei beni presso terzi:
◆ limite di indennizzo pari al 25% della somma assicurata.
B
Furto e rapina dei beni presso espo- sizioni, fiere e mostre:
◆ scoperto del 20% con il minimo di
€ 500,00;
◆ limite di indennizzo pari al 25% della somma assicurata.
C
Estensione dell’assicurazione ai beni all’aperto:
◆ scoperto del 25% con il minimo di
€ 500,00;
◆ limite di indennizzo pari al 20% della somma assicurata.
FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO
SEZIONE FURTO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
D
Indennità aggiuntiva per danni indi- retti:
◆ importo del 10% dell’indennizzo corrisposto per i beni per i quali la garanzia è prestata.
Furto e rapina dei valori:
E
◆ limitatamente alla rapina e al- l’estorsione nei locali: scoperto del 10%;
◆ durante il trasporto: scoperto del 10%.
FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO
SEZIONE FURTO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
OGGETTO
DELL’ASSICURAZIONE
5.1 RISCHIO ASSICURATO
Reale Mutua rimborsa all’Assicurato, nella forma a primo rischio assoluto, le spese so- stenute per la sostituzione, dovuta a rot- tura per qualunque causa, escluse quelle previste al punto 5.3 “Delimitazioni”, delle lastre assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i
costi di trasporto ed installazione. Sono comunque comprese le rotture anche se causate con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contra- ente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresen- tanti legali o dei soci a responsabilità illi- mitata.
In nessun caso Reale Mutua inden- nizzerà, per singola lastra, importo superiore a € 2.500,00.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE CRISTALLI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
OPERATIVITÀ
DELL’ASSICURAZIONE
5.2 VALORE DEI BENI ASSICURATI
L’assicurazione è prestata in base al valore a nuovo.
5.3 DELIMITAZIONI
Reale Mutua non rimborsa le rotture:
1 derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedi- mento del terreno o assesta- mento del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, la- vori edilizi o stradali nelle imme- diate vicinanze, lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
2 causate da atti di guerra, di insur- rezione, di occupazione militare, di invasione;
3 causate o agevolate con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi, dei rap- presentanti legali o dei soci a re- sponsabilità illimitata;
4 causate da esplosioni o da ema- nazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
5 causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
6 di lastre che alla data dell’entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
7 sono escluse le lastre oggetto di commercializzazione e/o ripara- zione.
Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE CRISTALLI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
OGGETTO
DELL’ASSICURAZIONE
6.1 RISCHIO ASSICURATO
A
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato e i prestatori di lavoro, nello svolgimento delle attività dichiarate nel modulo di polizza Mod. 5374 INC di quanto siano tenuti a pa- gare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontaria- mente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conse- guenza di un fatto accidentale veri- ficatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
L’assicurazione vale anche per la responsa- bilità civile che possa loro derivare da fatto, anche doloso, di persone delle quali deb- bano rispondere.
a L’assicurazione, oltreché per i rischi de- rivanti dall’esercizio dell’attività princi- pale dichiarata, vale anche per la re- sponsabilità civile derivante agli Assicu- rati per fatto proprio o per fatto di per- sone delle quali debbano rispondere nonché per fatto di eventuali appaltatori e subappaltatori in relazione a tutti i ri- schi, anche quelli sussidiari ed acces- sori, alla normale conduzione del- l’azienda ivi compresi, a titolo esemplifi- cativo e non limitativo:
1 proprietà, uso e installazione di in- segne, attrezzature, cartelli e stri- scioni pubblicitari, ovunque instal- lati, nel rispetto della normativa vi- gente;
2 organizzazione e/o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mer- cati, congressi e convegni, com- preso l’allestimento, il montaggio e/o smontaggio di stands;
3 gestione di mense aziendali e bar, compresi danni provocati dalla somministrazione di cibi e bevande;
4 servizio di pulizia dell’azienda;
5 operazioni di progettazione, mon- taggio, collaudo, manutenzione, ri- parazione e installazione degli im- pianti, dei macchinari, delle attrez- zature, delle apparecchiature elet- troniche e dell’arredamento del- l’azienda;
6 organizzazione, nell’azienda, di corsi di formazione e aggiorna- mento, convegni, seminari e attività similari;
7 conduzione, manutenzione ordina- ria e straordinaria, riparazione e, quando ne sia proprietario l’Assicu- rato, proprietà dei fabbricati, del- l’area e delle relative pertinenze in cui si svolge l’attività dell’azienda, comprese recinzioni, cancelli anche automatici, strade private, par- cheggi, piazzali e terreni circostanti anche se tenuti a giardino con al- beri di alto fusto, attrezzature spor- tive e giochi; caduta accidentale di neve da fabbricati e piante.
Agli effetti di questa garanzia i pre- statori di lavoro sono considerati terzi, sempreché il sinistro non rientri fra quelli garantiti dal- l’assicurazione di R.C.O.;
8 gestione del CRAL aziendale, com- preso lo svolgimento di attività do- polavoristiche sportive, ricreative, sociali e gite aziendali, nonché con- duzione di colonie marine e mon- tane in favore di prestatori di lavoro e loro familiari;
9 gestione di spacci aziendali o ne- gozi per la vendita aperti al pubblico situati nell’ambito dell’azienda;
10 gestione nell’ambito dell’azienda di distributori automatici di cibi, be- vande e simili, compresi i danni pro- vocati dalla somministrazione;
11 servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e pronto soc- corso, siti nell’ambito dell’azienda, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici;
12 servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dal recinto dell’azienda;
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
13 servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale in- tervento al di fuori dell’area del- l’azienda;
14 proprietà, uso e circolazione anche all’esterno dell’azienda di biciclette e veicoli elettrici.
Si conferma l’esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista l’obbligo di as- sicurazione ai sensi di legge. 15 operazioni di prelievo e/o consegna
di merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico;
16 proprietà di macchinario, arreda- mento, attrezzatura inerenti l’attività dichiarata nel modulo di polizza Mod. 5374 INC ubicati presso terzi;
17 esistenza, nell’ambito dell’azienda, di officine meccaniche, falegname- ria, laboratori chimici e di qualsiasi altro impianto ad uso accessorio dell’attività principale;
18 esistenza, nell’ambito dell’azienda, di binari di raccordo, incluso l’uso di locomotive e vagoni sugli stessi, di passaggi stradali, incroci di binari, passaggi campestri o passaggi pe- donali.
Restano tuttavia esclusi i danni al materiale rotabile;
19 mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segna- letica, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità dei terzi, per l’esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di la- vori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, a condi- zione che la vigilanza e l’inter- vento siano compiuti in ne- cessaria connessione com- plementare con i lavori for- manti oggetto dell’assicura- zione e non in base ad un con- tratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti ser- vizi;
20 organizzazione di visite guidate nel- l’azienda;
21 uso di tutte le macchine e macchi-
nari in genere e/o attrezzature di of- ficina, compresi i mezzi di solleva- mento e trasporto di materiali e merci (come muletti, carrelli e/o si- mili), in dotazione all’Assicurato, anche se non di proprietà. L’uso dei muletti, carrelli e/o simili può avve- nire anche nei piazzali, marciapiedi, strade, interni ed esterni e/o adia- centi l’azienda anche se non recin- tati e/o delimitati e anche qualora predette aree risultino essere in uso ad altre aziende o persone.
Si conferma l’esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista obbligo di assi- curazione ai sensi di legge.
b L’assicurazione comprende la respon- sabilità civile dell’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di la- voro in relazione alla guida di autovet- ture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell’Assicurato o allo stesso inte- stati al P.R.A., o in locazione fi- nanziaria, o dati in usufrutto. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Reale Mutua nei confronti dei responsabili.
La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il vei- colo sia guidato da prestatori di lavoro dell’Assicurato iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge.
c L’assicurazione comprende, nei limiti e modalità indicati in polizza, i danni:
1 da incendio, eventualmente in au- mento al massimale previsto dalla Condizione Facoltativa A “Ricorso terzi” della Sezione Incendio, se operante;
2 a veicoli in sosta o in circolazione nell’ambito dell’azienda o di esecu- zione dei lavori o in consegna o cu- stodia all’Assicurato, fermo quanto previsto al punto 6.4 3 e 4 “Delimi- tazioni”;
3 a veicoli sotto carico e scarico;
4 a cose trovantesi sui veicoli soprain- dicati.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
La garanzia di cui ai predetti punti 2), 3) e 4) vale anche se i veicoli sono di pro- prietà dei prestatori di lavoro dell’Assicu- rato o di appaltatori o di subappaltatori delle attività o lavori indicati alla prece- dente lettera a).
d L’assicurazione comprende inoltre la re- sponsabilità civile derivante all’Assicu- rato ed ai suoi prestatori di lavoro per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in relazione alla committenza o allo svolgimento degli incarichi previsti dal “Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” (D. Lgs. n° 81/2008) e succes- sive eventuali modifiche e integrazioni.
B
Responsabilità civile verso presta- tori di lavoro (R.C.O.)
Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente respon- sabile:
1 ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli in- fortuni sofferti da:
a prestatori di lavoro assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e X.Xxx., addetti alle attività per le quali è prestata l’as- sicurazione;
b titolari, soci e familiari coadiuvanti li- mitatamente alla rivalsa INAIL;
2 ai sensi del Codice Civile a titolo di risarci- mento di danni non rientranti nella disci- plina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagio- nati a prestatori di lavoro di cui al prece- dente punto 1) a), o loro aventi diritto, per morte e per lesioni personali con- seguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità perma- nente, calcolata sulla base dei cri- xxxx adottati dall’INAIL, non inferiore al 6%.
L’assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sini- stro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono comun- que escluse le malattie professio- nali, salvo che sia stata esplicita- mente richiamata la Condizione Fa- coltativa F Malattie Professionali.
L’assicurazione R.C.T. e l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giu- gno 1984, n. 222.
Per le presenti garanzie possono ope- rare, se previsti, franchigie, scoperti e li- miti di risarcimento esposti al punto 6.12.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
6.3
OPERATIVITÀ
6.2 DOVE ASSICURIAMO
DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per i danni che si verifi- xxxx nel mondo intero.
DELIMITAZIONI SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONE FACOLTATIVA
Reale Mutua non risarcisce, qualora non sia stata esplicitamente richia- mata sul modulo di polizza Mod. 5374 INC la relativa Condizione Fa- coltativa, i danni:
1 cagionati da cose installate, dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di ripara- zione o manutenzione, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori (assicurabili con la Condi- zione Facoltativa A);
2 da interruzioni o sospensioni to- tali o parziali di attività indu- striali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi (assicurabili con la Condizione Facoltativa B);
3 derivanti da attività svolte al di fuori dell’ambito dell’azienda, salvo quelle previste al punto 6.1 A “Rischio assicurato” (assicurabili con la Condizione Facoltativa C);
4 da inquinamento dell’aria, del- l’acqua, del suolo (assicurabili per i danni da inquinamento acci- dentale con la Condizione Facol- tativa D);
5 a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto pre- visto al punto 6.1 A c 2, 3 e 4 “Ri- schio assicurato”; a cose che vengano trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o sca- ricate (assicurabili con la Condi- zione Facoltativa E);
6 cagionati da merci o prodotti in genere dopo la consegna a terzi (assicurabili con le Condizioni Facoltative A e I).
6.4
DELIMITAZIONI
La garanzia di R.C.T. non comprende i danni:
1 da furto;
2 derivanti da infiltrazione di acqua, interruzione, impoveri- mento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impo- verimenti di falde acquifere, gia- cimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo su- scettibile di sfruttamento;
3 derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di na- tanti a motore e dall’impiego di aeromobili, fermo quanto previ- sto dal punto 6.1 A b “Rischio as- sicurato”;
4 ad opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, mante- nute, riparate, utilizzate dall’Assi- curato; ad opere e/o cose og- getto dei lavori, limitatamente alle sole parti delle cose diretta- mente interessate dall’esecu- zione dei lavori;
5 a natanti e aeromobili sotto ca- rico o scarico ovvero in sosta nel- l’ambito di esecuzione delle an- zidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;
6 cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna, som- ministrazione o distribuzione a terzi salvo quanto previsto dal punto 6.1 A a 3, 10 e 11 “Rischio assicurato”;
7 da vibrazioni;
8 a condutture ed impianti sotter- ranei in genere;
9 da detenzione e/o impiego di esplosivi;
10 a cose da cedimento, franamento o assestamento del terreno.
Le garanzie di R.C.T. e R.C.O. non comprendono in ogni caso i danni: a verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
6.5
provocati artificialmente (fis- sione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine accelera- trici, ecc.);
b derivanti da: presenza, uso, con- taminazione, estrazione, mani- polazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti conte- nenti amianto;
c derivanti da rischi di guerra di- chiarata o non, guerra civile, am- mutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti do- vuti a ordigni di guerra;
d derivanti dall’emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
e di carattere punitivo.
SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI
Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:
a il coniuge, i genitori, i figli dell’As- sicurato, nonché ogni altro pa- rente o affine con lui convivente;
b quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappre- sentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a;
c i prestatori di lavoro e tutti coloro che, indipendentemente dalla na- tura del loro rapporto con l’Assicu- rato, subiscano il danno in conse- guenza della loro partecipazione manuale all’attività descritta nel modulo di polizza Mod. 5374 INC;
d gli aventi diritto dei soggetti indi- cati ai precedenti punti a, b e c.
Viene comunque riconosciuta la qualifica di terzi, limitatamente al caso di morte e le- sioni personali:
e al socio a responsabilità illimitata e agli amministratori che non siano legali rappresentanti;
f ai clienti e ai fornitori che in via occasio- nale partecipino a operazioni di carico e scarico;
g agli appaltatori, ai subappaltatori e ai loro prestatori di lavoro, purché in regola con le disposizioni normative in materia di lavoro e limitatamente alle attività svolte per conto del- l’Assicurato;
6.6 RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU STRADE ED AREE PRIVATE
h ai tirocinanti, agli stagisti, ai liberi pro- fessionisti e consulenti d’opera dei quali l’Assicurato si avvale.
6.7 BUONA FEDE
Quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore semoventi su strade o aree pri- vate non equiparate a quelle di uso pub- blico esiste contemporanea e valida assi- curazione, la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata, fermi i massimali in- dicati sul modulo di polizza Mod. 5374 INC, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) ri- spetto al risarcimento previsto da tale co- pertura.
L’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il di- ritto al risarcimento dei danni, sempre- ché tali omissioni o inesatte dichia- razioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il di- ritto di Reale Mutua, una volta ve- nuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un pre- mio maggiore, di richiedere la rela- tiva modifica delle Condizioni in corso (aumento del premio con de- correnza dalla data in cui le circo- stanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso).
L’assicurazione R.C.O. (punto 6.1 B “Rischio assicurato”) conserva la propria validità anche se l’Assicu- rato non è in regola con gli obblighi di legge, in quanto ciò derivi da
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
comprovata involontaria inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
6.8 PLURALITÀ DI ASSICURATI
La garanzia opera entro i limiti ed i massimali convenuti sul modulo di polizza Mod. 5374 INC per sinistro il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli Assicurati.
Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della re- sponsabilità civile del Contraente ed in via subordinata, per l’eccedenza, a copertura della responsabilità ci- vile degli altri Assicurati.
6.9 BENI IN COMODATO O LOCAZIONE
L’assicurazione comprende i danni deri- vanti dal possesso e dall’utilizzo di beni e fabbricati in comodato, leasing o locazione utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento delle attività descritte in polizza.
6.10 SCAMBIO DI MANODOPERA
Premesso che i prestatori di lavoro dell’As- sicurato possono essere distaccati presso altre aziende, così come l’Assicurato può
6.11
avvalersi di prestatori di lavoro di altre aziende, il tutto nel rispetto delle norme di legge in materia di occu- pazione e mercato del lavoro e sem- preché si tratti di aziende svolgenti analoghe attività, resta convenuto quanto segue:
1 la garanzia R.C.O. è operante anche nei casi in cui i prestatori di lavoro dell’Assi- curato siano temporaneamente distac- cati presso altre aziende, anche terze;
2 i prestatori di lavoro di altre aziende dei quali l’Assicurato si avvalga si conside- rano terzi, anche se svolgenti attività manuali, ma limitatamente ai casi di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall’art. 583 del codice penale.
Resta fermo che gli elementi variabili presi come base per il calcolo del premio inclu- deranno anche la componente relativa ai compensi erogati ai lavoratori di altre aziende utilizzati dall’Assicurato.
RESPONSABILITÀ SOLIDALE
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, Reale Mutua risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell’Assi- curato stesso.
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
CONDIZIONI FACOLTATIVE
(Operanti solo se esplicitamente ri- chiamate nel modulo di polizza Mod. 5374 INC e ferma l'efficacia del punto
6.4 “Delimitazioni”.
Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, sco- perti e limiti di risarcimento esposti al punto 6.12).
A GARANZIA POSTUMA
A parziale deroga dei punti 6.3 1) e 6) “De- limitazioni salvo operatività della Condizione Facoltativa” l’assicurazione viene estesa alla responsabilità civile degli Assicurati per danni verificatisi dopo l’esecuzione dei lavori purché derivanti da difetti di installazione o difettosa esecuzione di lavori di manuten- zione, riparazione o rimozione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere.
Questa estensione vale a condizione che il danno avvenga e sia stato de- nunciato durante il periodo di vali- dità del contratto, ma comunque non oltre 24 mesi dal compimento dei lavori.
Restano esclusi dall’assicurazione i danni agli impianti e/o apparecchia- ture e/o cose installate, manute- nute, riparate nonché qualsiasi spesa inerente la ricerca del difetto, la sostituzione o riparazione delle stesse.
Relativamente alle attività di ripara- zione e/o manutenzione di veicoli e all’attività di gommisti, la garanzia è operante a condizione che il danno derivante dalle predette attività av- venga e sia stato denunciato du- rante il periodo di validità del con- tratto, ma comunque non oltre 12 mesi dal compimento dei lavori. Re- stano esclusi dall’assicurazione i danni ai veicoli oggetto di interventi, i danni a cose installate, manute- nute, riparate, nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o ri- parazione delle stesse, salvo che siano dovuti ad urto o collisione conseguente ad incidente di circo- lazione stradale.
B DANNI DA SOSPENSIONE
E/O INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ
(Condizione operante anche nel caso di proprietario non conduttore
- Condizione Facoltativa H “Respon- sabilità Civile proprietà del xxxxxx- cato”)
A parziale deroga del punto 6.3 2) “Delimi- tazioni salvo operatività della Condizione Facoltativa” l’assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospen- sioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di ser- vizi, purché conseguenti a sinistro ri- sarcibile a termini della presente Sezione.
C LAVORI E/O ATTIVITÀ SVOLTI AL DI FUORI DELL’AMBITO DELL’AZIENDA
A parziale deroga del punto 6.3 3) “Delimi- tazioni salvo operatività della Condizione Facoltativa” l’assicurazione comprende i danni verificatisi durante lo svolgimento di lavori e/o attività al di fuori dell’ambito del- l’azienda, quali installazione, rimozione, manutenzione e riparazione, ivi compresi quelli ai locali nei quali si svolgono i lavori ed ai relativi infissi.
D DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A parziale deroga del punto 6.3 4) “Delimi- tazioni salvo operatività della Condizione Facoltativa” l’assicurazione comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo, congiunta- mente o disgiuntamente provocati da so- stanze di qualunque natura emesse o co- munque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condut- ture.
E DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA
A parziale deroga del punto 6.3 5) “Delimita- zioni salvo operatività della Condizione Facol- tativa” l’assicurazione comprende i danni arre-
CONDIZIONI FACOLTATIVE
SEZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
cati alle cose di terzi (esclusi oggetti pre- ziosi, denaro, valori bollati, marche, ti- toli di credito, valori in genere) che l’As- sicurato abbia in consegna o custodia, com- prese operazioni di loro sollevamento, carico e scarico (esclusi i danni alle cose tra- sportate al di fuori delle strutture aziendali), ferma l’esclusione di cui al punto 6.4 4) “Delimitazioni”.
Rimangono comunque esclusi i danni agli immobili, nonché alle cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria.
F MALATTIE PROFESSIONALI
A parziale deroga del punto 6.1 B l’assicu- razione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, purché venga rico- nosciuta la causa di lavoro.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si mani- festino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell’assicu- razione.
La garanzia non vale:
1 per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale prece- dentemente indennizzata o in- dennizzabile;
2 per le malattie professionali con- seguenti:
a alla intenzionale mancata os- servanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresen- tanti legali dell’azienda;
b alla intenzionale mancata pre- venzione del danno, per omesse riparazioni o adatta- menti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappre- sentanti legali dell’azienda.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi suc- cessivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano
intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3 per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rap- porto di lavoro;
4 per le malattie provocate da rite- xxxx soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansiona- menti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) poste in essere da colleghi e/o superiori, finalizzati o meno a emarginare e/o allontanare sin- gole persone o gruppi di esse dal- l’ambiente di lavoro (c.d. “mob- bing” , “bossing”);
5 per le malattie causate da amianto. Il massimale indicato nel modulo di polizza Mod. 5374 INC per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione di Reale Mutua:
a per più danni, anche se manife- statisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifesta- tasi;
b per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicura- zione.
Reale Mutua ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l’Assicurato è tenuto a consen- tire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione neces- sarie.
L’Assicurato ha l’obbligo di denun- ciare, da quando ne è venuto a co- noscenza, a Reale Mutua l’insor- genza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i docu- menti e gli atti relativi al caso de- nunciato.
CONDIZIONI FACOLTATIVE
SEZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
G R.C.O. SENZA FRANCHIGIA
A parziale deroga del punto 6.1 B 2, la ga- ranzia è prestata anche nel caso in cui l’invalidità permanente sia infe- riore al 6%.
H RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DEL FABBRICATO
(Operante nel solo caso di proprie- tario non conduttore)
Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali scelti dal Contraente e riportati sul modulo di polizza Mod 5374 INC, di quanto sia tenuto a pagare – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – a titolo di risarcimento (capitale interessi e spese) per danni involontariamente cagio- nati a terzi, compresi i locatari, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto acciden- tale, nella sua qualità di proprietario del fab- bricato.
La garanzia comprende inoltre i danni:
a da inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiunta- mente provocati da sostanze di qualun- que natura emesse o comunque fuoriu- scite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture;
b derivanti dalla proprietà di aree sco- perte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali, parchi e giardini, anche se alberati, strade private, marciapiedi e piani di calpestio di proprietà o manute- xxxx a seguito di disposizioni di enti pub- blici locali, purché di pertinenza del fabbricato stesso;
c da acqua;
d da incendio.
Se l’assicurazione è stipulata per una porzione di fabbricato, la garan- zia comprende tanto la responsabi- lità per i danni di cui il rispettivo pro- prietario debba rispondere in pro- prio, quanto la quota di cui debba ri- spondere per i danni imputabili alla proprietà comune. In caso di re- sponsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, Reale Mutua ri- sponde per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
Il valore del fabbricato risultante dal contratto deve corrispondere al va- lore di ricostruzione a nuovo del fab- bricato descritto. Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione de- terminato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il va- lore risultante dal contratto, Reale Mutua risponde del danno in propor- zione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori, nei limiti dei massimali ridotti in uguale misura.
I RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI – RITIRO PRODOTTI
1
Rischio assicurato
A parziale deroga del punto 6.3. 6) “Delimi- tazioni salvo operatività della Condizione Facoltativa” Reale Mutua
a tiene indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente re- sponsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni materiali e diretti involontaria- mente cagionati a terzi da difetto dei prodotti indicati sul modulo di polizza Mod. 5374 INC – per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal pro- dotto difettoso.
L’assicurazione vale altresì per i danni materiali e diretti derivanti da:
◆ errata concezione e/o progetta- zione;
◆ errato imballaggio e/o conserva- zione;
◆ errata predisposizione di istruzioni per l’uso;
◆ prodotti con caratteristiche diverse da quelle richieste da terzi all’Assicu- rato;
◆ prodotti presi in prova o in visione;
b rimborsa all’Assicurato le spese soste- nute per il ritiro dal mercato, dopo la consegna a terzi, dei prodotti indicati sul modulo di polizza Mod. 5374 INC, qua- lora il ritiro stesso si renda necessario
CONDIZIONI FACOLTATIVE
SEZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
per un difetto dei prodotti imputabile al- l’Assicurato, purché durante il pe- riodo di efficacia dell’assicura- zione si verifichi una delle se- guenti circostanze:
a i prodotti abbiano cagionato danni a terzi per morte, per le- sioni personali o per danneg- giamento a cose;
b documentata possibilità che i prodotti arrechino danni a terzi per morte, per lesioni personali o per danneggiamento a cose;
c ordine dell’Autorità pubblica di ritiro dei prodotti perché costi- tuiscono un pericolo per la sa- lute e/o la sicurezza dei consu- matori o utilizzatori terzi.
Relativamente alla garanzia per il ritiro dei prodotti dal mercato l’assicurazione vale per le spese sostenute dall’Assicurato per una ragionevole comunicazione dei mo- tivi che giustificano il ritiro, fatta ai consu- matori finali, ai dettaglianti, grossisti, tra- sformatori, distributori o intermediari in genere nel più breve tempo possibile e con le modalità eventualmente imposte dall’Autorità, nonché per le spese di ripa- razione presso i soggetti sopra indicati purché in alternativa e uguali o inferiori alle spese di trasporto per il ritiro.
L’assicurazione vale anche per le conse- guenti spese connesse al trasporto e per le spese di distruzione dei prodotti, purché quest’ultima sia avvenuta per or- dine dell’Autorità.
L’assicurazione opera inoltre quando le cir- costanze sopra elencate siano conseguenti a contaminazione, alterazione, manomis- sione intenzionale dei prodotti imputabile a persone delle quali l’Assicurato debba ri- spondere a norma di legge.
2
Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi:
a il coniuge, i genitori, i figli dell’As- sicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappre- sentante, il socio a responsabilità
illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a;
c le società che, rispetto all’Assicu- rato che non sia una persona fi- sica, sono qualificabili come con- trollanti, controllate e collegate ai sensi dell’art.2359 Codice Civile.
3 Delimitazioni
Reale Mutua non risarcisce i danni: a derivanti da responsabilità volon- tariamente assunte dall’Assicu- rato e non direttamente derivanti-
gli dalla legge;
b riconducibili a consapevoli viola- zioni di leggi, norme o regole tec- niche o di processo produttivo attinenti la sicurezza dei pro- dotti;
c relativi a fatti o circostanze già noti all’Assicurato al momento della stipula del contratto d’assi- curazione;
d che, in relazione ai rischi assicu- rati, si siano verificati in connes- sione con trasformazioni o asse- stamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificial- mente (fissione e fusione nu- cleare, isotopi radioattivi, mac- chine acceleratrici e simili, ecc.);
e ad immobili costruiti in tutto o in parte con i prodotti assicurati;
f imputabili all’Assicurato nella sua qualità di installatore, di ripa- ratore o di manutentore;
g da inquinamento dell’aria, del- l’acqua, del suolo derivanti da in- terruzioni, impoverimento o de- viazione di sorgenti o corsi d’ac- qua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, giacimenti mi- nerari e in genere di quanto tro- vasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
h derivanti da interruzioni o so- spensioni, totali o parziali, di atti- vità industriali, commerciali, arti- gianali, agricole o di servizi;
i derivanti da prodotti destinati
CONDIZIONI FACOLTATIVE
SEZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
specificamente al settore aero- nautico e aerospaziale;
j da presenza, uso, contamina- zione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribu- zione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
k derivanti da prodotti genetica- mente modificati;
l derivanti da emissioni di onde e campi elettromagnetici;
Reale Mutua non riconosce:
m le spese sostenute per la realizza- zione, riparazione, distruzione di un prodotto complesso, non ma- terialmente e direttamente dan- neggiato, ma comunque rivela- tosi inutilizzabile a causa di un di- fetto del prodotto indicato nel modulo di polizza Mod. 5374 INC;
n le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autoriz- zate da Reale Mutua;
o le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti, salvo quanto indicato al punto 1 b) “Rischio as- sicurato”;
p le spese di rimpiazzo, sostitu- zione e riparazione del prodotto difettoso e/o il controvalore del prodotto stesso, salvo quanto in- dicato al punto 1 b) “Rischio assi- curato”;
q le spese sostenute per il ritiro di prodotti immessi sul mercato senza la necessaria autorizza- zione di legge;
r le spese sostenute per il ritiro di prodotti nei quali siano entrati a far parte, quali componenti fisica- mente inscindibili, i prodotti xxxxxx- cati mediante l’attività assicurata;
s il pagamento di multe, ammende, sanzioni e ogni tipo di risarci- mento avente carattere sanziona- torio o punitivo (punitive or exem- plary damages);
t relativamente ad impianti anti- furto e antincendio, i danni da furto o da incendio conseguenti a inefficacia funzionale totale o parziale dei prodotti assicurati.
4 Efficacia della garanzia nel tempo L’assicurazione vale per prodotti consegnati non oltre un anno prima
della data di effetto dell’assicura- zione e per le richieste di risarci- mento presentate all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente polizza.
5 Estensione territoriale della garanzia L’assicurazione vale per i prodotti consegnati nei territori dei Paesi
dell’Unione Europea e per i danni e per le operazioni di ritiro verificatesi in tali Paesi.
6
Coesistenza di altre assicurazioni
Qualora il Contraente sia titolare di altre as- sicurazioni per le medesime garanzie (RC Prodotti e/o Ritiro Prodotti) con Reale Mutua o altre Società, la presente estensione opera, nei limiti previsti, ad integrazione e/o in aumento alle prestazioni delle predette assicura- zioni.
CONDIZIONI FACOLTATIVE
SEZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO
6.12
In caso di sinistro verranno appli- cate le franchigie, gli scoperti e i li- miti di risarcimento sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5061 VAR.
RISCHIO ASSICURATO punto 6.1
1 Danni verificatisi in Paesi extra- europei (relativamente alla sola garanzia R.C.T.):
◆ scoperto del 10% con il minimo di € 5.200,00 ed il massimo di
€ 50.000,00.
2 Danni cagionati a cose nell’am- bito di esecuzione dei lavori:
◆ scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 50.000,00.
3 Danni cagionati a cose da incen- dio, (lettera A c) 1):
◆ limite di risarcimento di
€ 350.000,00.
4 Danni cagionati a veicoli ed a cose trovantesi sugli stessi (let- tere A c) 2), 3) e 4):
◆ franchigia di € 250,00.
CONDIZIONI FACOLTATIVE
A
Garanzia postuma:
◆ scoperto del 10% con il minimo di
€ 250,00 per danni a cose;
◆ limite di risarcimento per sinistro
e per anno assicurativo di
€ 52.000,00 per danni a cose.
B Xxxxx da sospensione e/o interru- zione di attività:
◆ scoperto del 10% con il minimo di
€ 250,00;
◆ limite di risarcimento per sinistro
e per anno assicurativo di
€ 100.000,00.
C Lavori e/o attività svolti al di fuori dell’ambito dell’azienda:
danni cagionati a cose da incendio
nell’ambito di esecuzione dei la- vori:
◆ franchigia di € 500,00;
◆ limite di risarcimento di
€ 350.000,00.
D
Danni da inquinamento accidentale:
◆ scoperto del 10% con il minimo di
€ 2.500,00;
◆ limite di risarcimento per sinistro
e per anno assicurativo di
€ 150.000,00.
E
Danni a cose in consegna e custo- dia:
◆ scoperto del 10% con il minimo di
€ 250,00;
◆ limite di risarcimento per sinistro
e per anno assicurativo di
€ 26.000,00.
H
Responsabilità civile proprietà del fabbricato:
◆ danni da inquinamento dell’ac- qua: limite di risarcimento per si- nistro e per anno assicurativo di
€ 100.000,00;
◆ danni da acqua:
◆ franchigia di € 250,00;
◆ limite di risarcimento per sinistro
e per anno assicurativo di
€ 300.000,00;
◆ danni da incendio a cose: limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 350.000,00.
I
Responsabilità civile prodotti – Ri- tiro prodotti:
a Reale Mutua presta la garanzia con un massimale di
€ 500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa e rappre- senta il massimo esborso di Reale Mutua:
◆ per più richieste di risarci- mento presentate all’Assicu- rato e da questi a Reale Mutua
in uno stesso periodo annuo di
assicurazione;
◆ per ogni sinistro in serie, inten- dendosi per tale una pluralità
FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO
SEZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
di richieste di risarcimento ori- ginate da un medesimo difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in più anni.
Rimane a carico dell’Assicurato uno scoperto del 10% per ciascun sinistro con il minimo di € 500,00.
b Relativamente alle spese per il ritiro dal mercato dei prodotti la garanzia è prestata con un sotto- limite di risarcimento di
€ 30.000,00 indipendentemente
dal numero delle operazioni effet- tuate dall’Assicurato nello stesso periodo annuo.
Rimane a carico dell’ Assicurato uno scoperto del 10% per ciascun sinistro con il minimo di € 500,00. I massimali e i limiti di risarci- mento indicati ai precedenti punti
a) e b) si intendono ridotti del 50% qualora si tratti di prodotti semilavorati o comunque non de- stinati al consumo finale.
FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO
SEZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
OGGETTO
DELL’ASSICURAZIONE
7.1 RISCHIO ASSICURATO
Reale Mutua assicura, in sede extragiudi- ziaria e giudiziaria, l’assistenza legale ed i relativi oneri che si rendano necessari a tu- tela degli interessi del Contraen- te/Assicurato nei casi assicurati indicati al punto 7.2 “Casi assicurati”.
Tali oneri sono:
◆ gli onorari e le competenze del legale in- caricato per la gestione del sinistro;
◆ gli onorari per l’intervento di Periti di parte, purché approvato da ARAG e di quelli nominati dall’Autorità Giudiziaria;
◆ le spese giudiziali;
◆ le spese processuali nel processo pe- nale (art. 535 Codice di Procedura Pe-
nale);
◆ il contributo unificato (D.L. 11/03/2002
n. 28) se non ripetuto dalla controparte
in caso di soccombenza di quest'ultima.
◆ le spese del legale di controparte nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato ad essa eventualmente
dovute nel caso di transazione autoriz- zata da ARAG ai sensi del punto “Ge- stione dei sinistri per la Sezione Tutela Legale”;
◆ le spese attinenti l'esecuzione forzata, li- mitatamente ai primi due tentativi;
◆ le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
◆ le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
◆ le spese sostenute dal Contraente/Assi- curato per la costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a
carico della controparte;
◆ le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.
7.2 CASI ASSICURATI
Le garanzie previste vengono prestate a tu- tela dei diritti del Contraente per fatti ine- renti all’esercizio dell’attività indicata in po- lizza. Le garanzie valgono per:
1 l’esercizio di pretese al risarcimento per
danni a persone e/o a cosa subiti per fatti illeciti di terzi.
La garanzia viene estesa ai dipen- denti, agli apprendisti, ai familiari del titolare d’impresa che colla- borano nell’attività ed al legale rappresentante;
2 la difesa in procedimenti penali per de- litti colposi o contravvenzioni. La ga- ranzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
La garanzia viene estesa ai dipen- denti, agli apprendisti, ai familiari del titolare d’impresa che colla- borano nell’attività ed al legale rappresentante;
3 la difesa in procedimenti penali per de- litti dolosi commessi dalle persone ga- rantite in polizza nello svolgimento del- l’attività o professione, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, nei casi di prosciogli- mento o di assoluzione o derubrica- zione del reato da doloso a colposo (ex art. 530 comma 1 c.p.p.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
4 sostenere controversie individuali rela- tive a rapporti di lavoro che il Contraente deve sostenere con i propri dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro;
5 sostenere controversie relative alla pro- prietà e/o locazione degli immobili dove il Contraente esercita l’attività;
6 sostenere controversie per inadem- pienze contrattuali, proprie o di contro- parte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal contraente/assicurato, sem- preché il valore in lite sia superiore a
€ 200,00;
7 l’arbitrato per la decisione di controver- sie;
8 nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al
D. Lgs. n° 81/2008 e delle altre disposi- zioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, le garanzie valgono per:
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE TUTELA LEGALE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
a la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
b la difesa nei procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni perso- nali colpose (artt. 589, 590 Codice Penale);
c le opposizioni e/o le impugnazioni av- verso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecunia- rie e le sanzioni amministrative pecu- niarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00.
Ad eccezione dei legali rappre- sentanti, gli Assicurati sono ga- rantititi se ed in quanto dipen- denti del Contraente.
Le garanzie vengono prestate al Contra- ente a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:
– Responsabile dei lavori,
– Coordinatore per la progettazione,
– Coordinatore per l'esecuzione dei la- vori,
– Legali Rappresentanti,
– Dirigenti,
– Preposti,
– Medico Competente,
– Responsabili dei Servizi di Preven- zione,
– Lavoratori Dipendenti.
Le garanzie valgono anche qua- lora il Contraente, in relazione al- l’attività esercitata, rivesta la qua- lifica di committente dei lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008.
9 nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al
D. Lgs. n. 196/03 e delle altre disposi- zioni normative e/o regolamentari in materia di trattamento dei dati personali. Assicurati:
– il Titolare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 196/03,
– i Responsabili e gli Incaricati del trat- tamento dipendenti del Contraente designati per iscritto ai sensi degli art. 29 e 30 del D.Lgs. 196/03
Garanzie:
Le garanzie vengono prestate a condi- zione che siano adempiuti, quando pre- visti, gli obblighi relativi alla notifica-
zione del trattamento all'Autorità Ga- rante ai sensi dell'art. 37 e ss. del D.Lgs. 196/03 e valgono per:
a) DIFESA PENALE, sostenere la di- fesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni previsti dal D. Lgs. n. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successi- vamente al passaggio in giudicato della sentenza. La presente garanzia opera in deroga all'art. 7.6 Esclusioni punto 6;
b) DIFESA AMMINISTRATIVA, soste- nere la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ri- corsi;
c) DIFESA CIVILE, sostenere la difesa avanti le competenti Autorità giuri- sdizionali nel caso in cui siano adem- piuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile.
La presente garanzia opera in par- ziale deroga all'art. 7.6 “Esclusioni” punto 3.
10(Operante per le sole attività rientranti nella disciplina di cui al D. Lgs. n. 193/07) Nei casi di contestazione d'inosser- vanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. n. 193/07 e delle altre di- sposizioni normative e/o regolamenti in materia di sicurezza alimentare le garan- zie valgono per:
a la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
b la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni perso- nali colpose (artt. 589, 590 Codice Penale);
c le opposizioni e/o le impugnazioni avverso i provvedimenti amministra- tivi, le sanzioni amministrative.
ARAG provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e pre- sentazione della opposizione/impu- gnazione qualora l’Assicurato faccia pervenire a Reale Mutua e/o ARAG il
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE TUTELA LEGALE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
provvedimento in originale entro 10 giorni dalla data di notifica dello stesso.
11Servizio di consulenza telefonica ARAGTEL nel contesto delle mate- rie previste nella presente Sezione, al numero verde 800.508.008.
7.3 PERSONE ASSICURATE
La garanzia è prestata a favore del Contra-
ente, dei dipendenti, apprendisti o familiari del titolare dell’impresa che collaborano nell’attività e legale rappresentante per fatti accaduti durante l’espletamento delle mansioni svolte nell’azienda stessa.
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono pre- state unicamente a favore dell’Assicu- rato/Contraente.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE TUTELA LEGALE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
7.4
OPERATIVITÀ
DELL’ASSICURAZIONE
INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
Reale Mutua presta la garanzia per le controversie determinate da fatti verificatisi dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione e che siano stati denunciati entro un anno dalla cessazione della po- lizza. Limitatamente alle garanzie di cui al punto 7.2 4 e 5 “Casi assi- curati”, Reale Mutua presta la ga- ranzia per le controversie determi- nate da fatti verificatisi trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della po- lizza.
Per inizio del caso assicurato si in- tende il momento:
◆ del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcimento, per la garanzia di cui al punto 7.2
1 “Casi assicurati”;
◆ in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe comin- ciato a violare norme di legge o di
contratto, per le garanzie di cui al punto 7.2 2, 4, 5, 8 lettera b, 10 let- tera b “Casi assicurati”;
◆ del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di
indagine, amministrativo e/o pe- nale, per le garanzie di cui al punto 7.2 8, 10 lettere a e c “Casi assicurati”.
7.5
DOVE ASSICURIAMO
In presenza di più violazioni della stessa natura si fa riferimento, per il momento di insorgenza del caso as- sicurato, alla data della prima viola- zione.
Per i casi assicurativi di cui al punto 7.2 1 e 2 “Casi assicurati”, l’assicurazione è valida per i casi verificatisi in Europa e nei Paesi del bacino Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in que- sto territorio.
7.6
Per i casi assicurativi di cui al punto 7.2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 “Casi assicurati” e Condi- zioni Facoltative “A” e “B”, l’assicurazione è valida per i casi verificatisi in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
DELIMITAZIONI
Reale Mutua non presta la garanzia:
1 per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
2 per vertenze in materia fiscale (fatta eccezione per quanto pre- visto al punto 7.2 3) ;
3 per vertenze in materia ammini- strativa (fatta eccezione per quanto previsto al punto 7.2 3 e per quanto riguarda le garanzie 8 lettera c e 10 lettera c del punto
7.2 “Casi assicurati”);
4 per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclu- siva, concorrenza sleale, rapporti tra Soci e/o Amministratori;
5 per fatti conseguenti a tumulti popolari, atti di guerra, atti di ter- rorismo, atti di vandalismo, terre- moto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di so- stanze radioattive;
6 per fatti dolosi degli Assicurati (fatta eccezione per quanto pre- visto ai punti 7.2 3 e 7.2 9a);
7 per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
8 per fatti relativi a fusioni, modifi- cazioni, trasformazioni societa- rie;
9 per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, natanti o aeromobili;
10 per controversie contrattuali, fatta eccezione per quelle previ- ste al punto 7.2 “Casi assicurati”;
11 limitatamente al punto 7.2 5 “Casi assicurati” per le contro- versie relative alla compraven- dita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in que- st'ultimo caso restano anche escluse le controversie relative a
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE TUTELA LEGALE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
contratti di appalto e subappalto, fornitura e posa in opera di mate- riali;
12 per controversie relative all’af- fitto d’azienda;
13 per controversie relative a con- tratti di leasing immobiliare;
14 per controversie nei confronti di agenti e rappresentanti;
15 per controversie inerenti a con- tratti di appalto e subappalto;
16 per il pagamento di multe, am- mende o sanzioni pecuniarie in genere;
17 per le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti pe- nali (art. 541 Codice di Proce- dura Penale);
18 per controversie derivanti dal- l'esercizio della professione me- dica.
7.7
FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, INABILITAZIONE O INTERDIZIONE DEL CONTRAENTE, ALIENAZIONE O LIQUIDAZIONE DELL’AZIENDA O DELL’ATTIVITÀ INDICATA NEL MODULO
DI POLIZZA MOD. 5374 INC
La presente Sezione Tutela Legale si risolve di diritto in caso di falli- mento, inabilitazione o interdi- zione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concor- dato preventivo o venga sottoposto ad amministrazione controllata. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione di Reale Mutua da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso della parte di premio, al netto dell’imposta, non consumato.
Il Contraente che non dia comunica- zione a Reale Mutua dell’aliena- zione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell’azienda o di mo- difica dell’attività indicata sul mo- dulo di polizza Mod. 5374 INC, ri- mane obbligato al pagamento dei premi.
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE TUTELA LEGALE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
CONDIZIONI FACOLTATIVE
(operanti solo se esplicitamente ri- chiamate nel modulo di polizza Mod. 5374 INC e ferma l’efficacia del punto 7.6 “Delimitazioni”)
A
VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI
La garanzia comprende le spese per soste- nere controversie per inadempienze con- trattuali, proprie o di controparte, relativa- mente a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente, compreso il recupero dei crediti.
Per quanto riguarda il recupero dei crediti, le prestazioni o forniture de- vono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiu- diziale ogni azione intesa al recupero
dei crediti promuovendo, se neces- sario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano og- gettive possibilità di recupero.
La presente condizione viene pre- stata con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo.
La prestazione opera in deroga al- l'Art. 7.6 punto 15.
B
SPESE DI RESISTENZA
La garanzia comprende le spese di resi- stenza avverso pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi.
La garanzia opera solo congiuntamente alla Sezione Responsabilità Civile relativa all’esercizio dell’attività indicata in polizza. La prestazione subentra:
a dopo l’esaurimento e in aggiunta a quanto dovuto dalla Sezione di Respon- sabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla Sezione medesima;
b in primo rischio qualora la Sezione di Responsabilità Civile non sia operante per la fattispecie in esame.
CONDIZIONI FACOLTATIVE
SEZIONE TUTELA LEGALE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
PER LE SEZIONI INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO, CRISTALLI
8.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Reale Mutua. Spetta in particolare al Contraente com- piere gli atti necessari all’accerta- mento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impu- gnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’in- teresse assicurato.
8.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o
l’Assicurato deve:
1 fare quanto gli è possibile per evi- tare o diminuire il danno e, se operante la Condizione Facolta- tiva “Q Danni da interruzione del- l’attività – Forma a Diaria” della Sezione Incendio, eseguire o per- mettere che siano attuati tutti quegli interventi che siano ragio- nevolmente rivolti ad evitare o contenere al minimo ogni interru- zione dell’attività; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge o ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
2 darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza op- pure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto co- noscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
3 fare, nei 5 giorni successivi, di-
chiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove ri- chiesto da Reale Mutua, preci- sando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
4 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia ( vale a dire quando viene sottoscritto l’apposito verbale) oppure, se emergono contesta- zioni, fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sot- tratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al mo- mento del sinistro con indica- zione del rispettivo valore, met- tendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qual- siasi documento che possa es- sere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
6 se operante la Condizione Facol- tativa “Q Danni da interruzione dell’attività – Forma a Diaria” della Sezione Incendio, fornire a proprie spese a Reale Mutua o al- l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l’interruzione o la riduzione dell’attività;
7 denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché espe- rire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.
In caso di danno alle merci deve al-
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COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
tresì mettere a disposizione di Reale Mutua la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione ana- litica del costo relativo delle merci, sia finite sia in corso di lavorazione sia danneggiate.
L’inadempimento di uno di tali obbli- ghi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Relativamente alla Sezione Elettro- nica è tuttavia consentito al Contra- ente o all’Assicurato procedere al rimpiazzo, al ripristino o alla rico- struzione dopo averne dato avviso a Reale Mutua nei termini di cui al punto 2). Prima dell’ispezione da parte di un incaricato di Reale Mutua il Contraente o l’Assicurato può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessa- ria per la continuazione dell’attività.
8.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esa- gera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sini- stro, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera do- losamente le tracce o gli indizi ma- teriali del reato ed i residui del sini- stro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
8.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concor- dato con le seguenti modalità:
1 direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
2 fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal Con- traente con apposito atto unico.
8.5
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito inter- viene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Xxxxxxx Xxxxxx ha facoltà di farsi as- sistere e coadiuvare da altre per- sone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Pe- riti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribu- nale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Salvo quanto previsto dalle singole Sezioni, ciascuna delle Parti so- stiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1 indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
2 verificare l’esattezza delle de- scrizioni e delle dichiarazioni ri- sultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sini- stro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state co- municate;
3 verificare se il Contraente o l’Assi- curato ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 8.2 “Obblighi in caso di sinistro”;
4 verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati - di cui all’ubicazione del rischio indi- cata nel modulo di polizza Mod. 5374 INC - determinando il valore che i medesimi avevano al mo- mento del sinistro secondo i cri- xxxx stabiliti nelle singole Sezioni
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COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
ai punti 2.4, 3.2, 4.3 e 5.2 “Valore dei beni assicurati”; se operante la Condizione Facoltativa “Q Danni da interruzione dell’attività
– Forma a Diaria” della Sezione
Incendio:
a accertare l’ammontare del Va- lore della produzione e determi- nare l’entità della diaria effettiva relativa all’Azienda nell’eserci- zio immediatamente antece- dente la data del sinistro;
b determinare il numero di giorni consecutivi riconosciuti ne- cessari e sufficienti a ripristi- nare la normale attività del- l’Azienda;
c determinare per quanti giorni la diaria sia dovuta per intero;
d determinare per quanti giorni la diaria sia dovuta solo par- zialmente e la quota per cia- scun giorno;
5 procedere alla stima e alla liqui- dazione del danno comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valuta- zione del danno effettuata ai sensi del punto 8.4 2 “Procedura per la va- lutazione del danno”, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con al- legate le stime dettagliate, da redi- gersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4, 4 a), 4 b) e 5 che pre- cedono sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qual- siasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudi- cata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’in- dennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscri- verla; tale rifiuto deve essere atte- stato dagli altri Periti nel verbale de- finitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’os-
servanza di ogni formalità giudizia- ria.
8.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che l’attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del si- nistro è ottenuta sulla base dei criteri stabi- liti nelle singole Sezioni ai punti 2.4, 3.2, 4.3 e 5.2 “Valore dei beni assicurati”, la deter- minazione del danno è eseguita separata- mente per ogni categoria di bene secondo i seguenti criteri:
SEZIONE INCENDIO
1 Per il fabbricato, dalla spesa necessaria, al momento del sinistro, per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, al netto del valore dei residui, eccetto per quanto previsto alla Condizione Facoltativa E “Acqua piovana -Vento e grandine su elementi fragili”;
2 per il macchinario, l’arredamento e l’at- trezzatura dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro oppure, se inferiore, dall’importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripri- stinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro, al netto del valore dei resi- dui;
3 per le merci, deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi, il valore residuo dei beni danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti al- l’Erario.
Relativamente ai beni di cui ai punti
1) e 2) in nessun caso Reale Mutua, fermo quanto previsto al punto 8.14 “Limite d’indennizzo” è tenuta ad in- dennizzare, per ciascun bene, im- porto superiore al doppio del rela- tivo valore allo stato d’uso.
Qualora la ricostruzione, la ripara- zione o il rimpiazzo non siano effet- tuati, salvo forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquida- zione amichevole o del verbale defi- nitivo di perizia, l’ammontare del danno viene determinato allo stato
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COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
d’uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.
La deduzione dal valore a nuovo di tale deprezzamento determina l’in- dennizzo spettante prima dell’avve- nuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pa- gamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d’uso verrà effettuato a ricostruzione, ri- parazione o rimpiazzo avvenuto.
Resta convenuto che se le singole somme assicurate per fabbricato, macchinario, arredamento, attrezza- tura risultano, al momento del sini- stro, uguali o inferiori al valore allo stato d’uso, ai fini dell’applicazione della regola proporzionale di cui al punto 8.9 “Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale” si prenderà come riferimento il sud- detto valore allo stato d’uso.
L’indennizzo relativo alla Condizione Facol- tativa “Q Danni da interruzione dell’attività
– Forma a Diaria” della Sezione Incendio è dato dal prodotto della diaria giornaliera as- sicurata per i giorni lavorativi d’inattività to- tale.
Per i giorni durante i quali l’inattività è solo parziale la diaria s’intende ridotta in propor- zione.
Qualora, in base ai risultati peritali di cui al punto 8.5 4) “Mandato dei pe- riti”, la diaria giornaliera assicurata risulti superiore a quella effettiva, ri- cavabile dall’esercizio antecedente la data del sinistro, Reale Mutua non indennizzarà somma superiore al- l’importo di quella effettiva. In tale caso Reale Mutua rimborserà la quota parte di premio dell’annualità, al netto delle imposte, pagata in ec- cedenza.
SEZIONE ELETTRONICA
Premesso che un bene si considera non su- scettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al successivo punto 1, eguagliano o superano il valore del- l’impianto o dell’apparecchio calcolato come al successivo punto 2, si conviene che:
1 in caso di bene suscettibile di riparazione, si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato dedu- cendo il valore ricavabile dai residui;
2 in caso di bene non suscettibile di ripa- razione (compreso il caso di furto), si procede come segue:
◆ nel caso in cui il bene sia stato co- struito da non più di 5 anni dalla data
del sinistro, si stima il valore a nuovo del bene danneggiato e si deduce il valore dei residui convenendo che qualora non sia possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche, non co- stituirà miglioria il rimpiazzo del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore;
◆ nel caso invece il bene sia stato co- struito tra il 6° ed il 10° anno dalla
data del sinistro, oltre a quanto previ- sto dal precedente capoverso si darà luogo all’applicazione di una ridu- zione del 10 dell’ammontare del danno così calcolato per ogni anno successivo al quinto;
◆ nel caso invece il bene sia stato co- struito da oltre 10 anni dalla data del
sinistro, lo stesso bene dovrà consi- derarsi non oggetto della presente garanzia.
Quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2 opera a condizione che il rim- piazzo o la riparazione siano ese- guiti entro i tempi tecnici necessari e siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato. Qualora non siano soddisfatte dette condizioni, si stima il valore a nuovo del bene assi- curato con il massimo del doppio del valore allo stato d’uso.
Reale Mutua ha la facoltà di provve- dere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o del- l’apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per carat- teristiche, prestazioni e rendimento.
SEZIONE FURTO
1 Per macchinario, arredamento, attrez- zatura, l’ammontare del danno è dato
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COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
dal costo di rimpiazzo dei beni assicu- rati con altri nuovi eguali oppure equi- valenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto e mon- taggio.
2 Per le merci l’ammontare del danno è
dato dal valore che i beni sottratti ave- vano al momento del sinistro.
3 Per i beni danneggiati l’ammontare del danno è dato dal costo di riparazione con il limite del valore che gli stessi ave- vano al momento del sinistro.
4 Per i valori: il valore nominale.
5 Per i preziosi: il valore commerciale. Reale Mutua indennizza il valore a nuovo dei sopraindicati beni alle seguenti condi- zioni:
◆ in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun
macchinario, attrezzatura, arre- damento importo superiore al doppio del relativo valore de- terminato in base allo stato
8.8
Si conviene, però, che sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori origi- nari.
L’ammontare complessivo dei rein- tegri automatici, dopo ogni sinistro, non può tuttavia superare, in uno stesso periodo annuo di assicura- zione, la somma assicurata.
TITOLI DI CREDITO
(operante per le Sezioni Incendio e
Furto)
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
◆ Reale Mutua, salvo diversa pat- tuizione, non pagherà l’importo
per essi liquidato prima delle ri- spettive scadenze;
◆ l’Assicurato deve restituire a Reale Mutua l’indennizzo per essi
percepito non appena, per effetto
8.7
d’uso;
◆ il supplemento di indennità rela- tivo al valore a nuovo è eseguito entro 30 giorni da quando è ter-
minato il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere.
SEZIONE CRISTALLI
Per le lastre l’ammontare del danno è dato dal rimborso delle spese so- stenute per la sostituzione con altre nuove, uguali o equivalenti, per ca- ratteristiche, compresi i costi di tra- sporto e installazione.
RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE
(operante per la Sezione Furto)
Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, le somme assicurate ed i li- miti di indennizzo interessati dal si- nistro stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o sco- perti, senza corrispondente restitu- zione di premio.
8.9
della procedura di ammorta- mento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
◆ il loro valore é dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
(operante per le Sezioni Incendio ed Elettronica)
◆ Se dalle stime fatte risulta che i
valori di una o più categorie di
beni, compresa la diaria, prese ciascuna separatamente, ecce- dono al momento del sinistro del 10% le somme rispettivamente assicurate, l’Assicurato sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l’eccedenza del predetto 10%.
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COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
8.10
Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d’anno i quali pertanto non rientrano nel computo del prece- dente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.
◆ Qualora l’ammontare del danno accertato al lordo di eventuali franchigie o scoperti risulti
uguale o inferiore a € 25.000,00 per la Sezione Incendio o
€ 2.000,00 per la Sezione Elettro- nica, Reale Mutua indennizza tale danno senza l’applicazione del precedente punto.
COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE
8.11 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI
Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse Sezioni verrà applicata, in luogo delle specifiche franchigie previste dalle singole Sezioni, una sola franchigia nella misura corri- spondente all’importo più elevato fermo restando l’applicazione degli eventuali scoperti previsti.
L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50 dell’importo mi- nimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indenniz- zabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00. L’anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione. L’anticipo non potrà comunque es- sere superiore a € 1.550.000,00.
La determinazione dell’anticipo dovrà es- sere effettuata in base al valore allo stato d’uso.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’in- dennità relativa al valore che i beni avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul sup-
8.13
plemento spettantegli, che verrà determi- nato in relazione allo stato dei lavori al mo- mento della richiesta.
8.12 OPERAZIONI PERITALI
È data facoltà all’Assicurato di sce- gliere, al momento del sinistro, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 8.13 “Inden- nizzo separato”.
In caso di sinistro che colpisca uno o più re- parti, le operazioni peritali verranno impo- state e condotte in modo da non pregiudi- care, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non diretta- mente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
INDENNIZZO SEPARATO
Dietro richiesta del Contraente, sarà applicato quanto previsto dal punto
8.15 “Pagamento dell’indennizzo” a ciascuna categoria di beni singolar- mente considerata come se, ai soli effetti di detto punto 8.15 “Paga- mento dell’indennizzo”, per ognuna delle categorie di beni fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della li- quidazione del danno provvederanno a re- digere per ciascuna categoria di beni un atto di liquidazione amichevole od un pro- cesso verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come ac- conto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da Reale Mutua a titolo di indennità per il sinistro e sempreché non siano sorte con- testazioni sull’indennizzabilità dello stesso e fermo quanto stabilito al punto 8.1 “Tito- larità dei diritti nascenti dalla polizza”.
È data facoltà all’Assicurato di sce-
8.14 LIMITE DI INDENNIZZO
gliere, al momento del sinistro, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 8.11 “Anticipo sugli indennizzi”.
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Co- dice Civile e quanto previsto dalle singole
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COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
8.15
Sezioni ai punti 2.1.D 6, 3.1.B 5, 4.1.B 4, per nessun titolo Reale Mutua potrà essere te- nuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Relativamente alla Condizione Facoltativa “Q Danni da interruzione dell’attività – Forma a Diaria” della Sezione Incendio, a nessun titolo Reale Mutua potrà essere te- nuta a pagare per singolo sinistro somma maggiore di quella risultante dal prodotto tra la diaria giornaliera effettiva e il periodo di indennizzo.
PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garan- zia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione Reale Mutua provvede al pagamento del- l’indennizzo entro 30 giorni, sem- preché non sia stata fatta opposi- zione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pa- gamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto ai punti 2.6 3 Sezione Incendio, 3.4 3 Sezione
8.16 RECUPERO DEI BENI RUBATI
Elettronica, 4.6 3 Sezione Furto, 5.3 3 Sezione Cristalli “Delimitazioni”.
Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne av- viso a Reale Mutua appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati diven- gono di proprietà di Reale Mutua, se que- sta ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi a Reale Mutua l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conser- vare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell’importo dell’indennizzo ri-
scosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottra- endo dall’ammontare del danno originaria- mente accertato il valore dei beni recupe- rati; sull’importo così ottenuto viene rical- colato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
8.17 RINUNCIA RIVALSA
Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del sinistro, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del sini- stro.
Reale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo
- al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso:
◆ le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
◆ le società controllanti, controllate e col- legate;
◆ i clienti e i fornitori,
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti
8.18 COESISTENZA DI ASSICURAZIONE TRASPORTI
l’azione verso il responsabile.
Se al momento del sinistro le merci rubate o danneggiate sono coperte da assicura- zione per i rischi di furto ed incendio e anche da polizza di sicurtà contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze di si- curtà contro i rischi di trasporto e sino alla concorrenza della somma assicurata con la presente polizza.
L’Assicurato perciò si obbliga in caso di sinistro a dar visione a Reale Mutua della o delle polizze originali di si- curtà contro i rischi di trasporto con- cernenti le merci colpite da sinistro.
LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO PER LE SEZIONI INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO, CRISTALLI
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
8.20
LIQUIDAZIONE
DEL RISARCIMENTO PER LA SEZIONE
8.19 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
RESPONSABILITÀ CIVILE
In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile).
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o par- ziale del diritto al risarcimento (art. 1915 Codice Civile).
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
Reale Mutua assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giu- diziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove oc- corra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Tuttavia in caso di definizione tran- sattiva del danno, Reale Mutua, a ri- chiesta dell’Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, conti- nuerà a proprie spese la gestione in
8.21
sede giudiziale penale della ver- tenza fino ad esaurimento del giudi- zio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione. Le spese sostenute per resistere al- l’azione giudiziaria promossa con- tro l’Assicurato sono a carico di Reale Mutua entro il limite di un im- porto pari al quarto del massimale stabilito nel modulo di polizza Mod. 5374 INC per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma do- vuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripar- tite tra Reale Mutua ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
INOSSERVANZA DEGLI
OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI
Il Contraente è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio de- rivante dall’inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto
8.19 “Obblighi in caso di sinistro”. Ove risulti che il Contraente abbia agito in connivenza con il danneg- giato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.
LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
8.22
8.23
GESTIONE DEI SINISTRI PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE
A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre 1991, n. 393 e 17 marzo
1995, n. 175 l’ARAG ASSICURA-
ZIONI S.p.A. (in seguito denominata ARAG), con sede in Xxxxx xxxxx Xx- xxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx, Telefono 000 000 00 00 - Fax 000 000 00 00,
a cui l’Assicurato ha la facoltà di ri- volgersi direttamente, gestisce i si- nistri di Tutela Legale per conto di Reale Mutua.
DENUNCIA DEL SINISTRO
E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
L’Assicurato, nel momento in cui si è verificato il sinistro o ne abbia avuto conoscenza, deve dare tempestivo avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede di Reale Mutua o ad ARAG.
In ogni caso deve fare pervenire al- l’Agenzia o alla Sede di Reale Mutua o ad ARAG notizie di ogni atto a lui notificato entro 10 giorni dalla data della notifica stessa.
Contemporaneamente alla denuncia l’Assicurato ha il diritto di indicare a Reale Mutua, anche nel caso di con- flitto di interessi con la stessa e con ARAG, un unico Legale residente nel luogo ove ha sede l’Ufficio Giudizia- rio competente per il sinistro.
In caso di omissione di tale indica- zione, se non sussiste conflitto di in- teresse con Reale Mutua e con ARAG, quest’ultima si intende dele- gata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l’Assi- curato deve conferire mandato.
FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE
DELLA GARANZIA
Se l’Assicurato richiede di attivare la copertura assicurativa deve:
◆ informare immediatamente l’A-
8.24
genzia o la Sede di Reale Mutua o ARAG, in modo completo e veri- tiero, di tutti i particolari del sini- stro nonché indicare i mezzi di prova ed i documenti e, su xxxxxx- xxx, metterli a disposizione;
◆ conferire delega al Legale incari- cato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo com-
pleto e veritiero su tutti i fatti, in- dicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. L’Assicurato è inoltre tenuto a rego- larizzare i documenti necessari a proprie spese secondo le norme fi- scali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presen- tarsi nel corso o alla fine della ver-
tenza.
GESTIONE DEL SINISTRO
Ricevuta la denuncia di sinistro, ARAG si adopera per realizzarne una bonaria definizione.
Ove ciò non riesca, se le pretese del- l’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini indicati al punto
8.22 “Denuncia del sinistro e libera scelta del legale”.
Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri Legali sia che fungano in qualità di dominus che di domiciliatari, nello stesso grado di giudizio.
La garanzia assicurativa viene pre- stata anche per ogni grado supe- riore di procedimento sia civile sia penale soltanto se l’impugnazione presenti possibilità di successo.
L’Assicurato non può addivenire di- rettamente con la Controparte ad al- cuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudizia- ria senza preventiva autorizzazione di ARAG.
La nomina di un eventuale Perito di
GESTIONE DEI SINISTRI PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE
COME AVVIENE
LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
parte è esclusivamente competenza di ARAG.
ARAG, così come Reale Mutua, non è responsabile dell’operato di Xxxxxx e Xxxxxx.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’Assicurato e Reale Mutua o ARAG la decisione viene demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presi- dente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Ci- vile.
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Le azioni promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto do-
8.25
mande identiche o connesse si con- siderano a tutti gli effetti un unico si- nistro.
Il sinistro è unico a tutti gli effetti in presenza di indagini o rinvii a giudi- zio a carico di una o più persone as- sicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
Nell’ipotesi di unico sinistro la ga- ranzia viene ripartita tra tutti i sog- getti assicurati coinvolti, a prescin- dere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
RECUPERO DI SOMME
Tutte le somme recuperate o co- munque liquidate dalla Controparte, a titolo di capitale ed interessi, spet- tano integralmente all’Assicurato.
Gli onorari, le competenze e le spese liqui- date in sede giudiziaria o concordate tran- sattivamente vanno invece a favore di ARAG che le ha sostenute o anticipate.
COME AVVIENE
LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Codice
Settore merceologico
Codice
Settore merceologico
di attività 10 - ALIMENTAZIONE BEVANDE
11.11 Acque gassose e minerali - bibite analcoliche - succhi e sciroppi di frutta e di ortaggi
11.21 Birra
11.31 Distilleria di spiriti esclusi alcoli di sintesi
11.41 Liquori - vini spumanti, aromatici e liquorosi - bibite alcoliche - aceto - cantine sociali ed enopoli
FARINE E PASTE ALIMENTARI
12.11 Molini per cereali
12.31 Paste alimentari
12.41 Amido - fecola - glucosio
12.51 Riseria - molini per legumi e per altri prodotti alimentari
ZUCCHERI E DOLCIUMI
13.41 Caramelle - cioccolato - torrone - nocciolati - cacao
13.51 Biscotti - panettoni - pane - grissini
- paste dolci
13.61 Gelati
13.71 Patatine fritte - snacks - cereali soffiati e prodotti similari CONSERVE ALIMENTARI
14.11 Marmellate - confetture - mostarde
- canditi e conserve di prodotti ortofrutticoli - miele
14.21 Prodotti vegetali commestibili disidratati
14.31 Carni e pesci conservati e in scatola
- estratti di carne
14.41 Prosciutti - salumi
14.61 Prodotti alimentari surgelati
14.71 Prodotti alimentari liofilizzati
14.81 Xxxxxxxx precotti e confezionati ALIMENTI PER ANIMALI
15.22 Mangimi e prodotti vegetali
disidratati
15.31 Mangimi senza impiego di foraggi, paglia, erbe, fiorumi o farina di pesce OLI, GRASSI - LATTE E DERIVATI - CARNI
16.11 Formaggi - burro naturale - latticini, latterie sociali e centrali del latte - latte condensato, evaporato o in polvere
16.33 Oli e grassi alimentari di origine animale senza impiego di infiammabili
16.42 Oli e grassi alimentari esclusivamente di origine vegatale senza idrogenazione senza impiego di infiammabili
di attività
16.51 Olio di oliva senza impiego di solventi infiammabili
16.61 Macelli
ALIMENTARI DIVERSI
17.21 Caffè senza preparazioni di estratti idrosolubili - surrogati di caffé
17.61 The, camomilla e altre erbe
aromatiche - liquirizia 20 - METALLO METALLURGIA
21.11 Minerali e rottami metallici
21.33 Laminazione, trafilatura, estrusione di metalli senza sistema di raffreddamento o lubrificazione impiegante infiammabili
21.51 Fonderie di metalli non ferrosi e loro leghe
Avvertenze (valide solo per la Sezione Incendio):
1. franchigia € 5.150,00
2. qualora venga omessa la franchigia, tassi base raddoppiati
Sinterizzazione di metalli e loro leghe - polveri di metalli
21.71 di qualsiasi metallo
21.73 escluse polveri di afnio, alluminio, bronzo e bronzo d’alluminio, magnesio, titanio, torio, tungsteno, uranio, zirconio
21.74 solo sinterizzazione, senza preparazione delle polveri
METALMECCANICA
22.11 Carpenteria metallica - macchine non elettriche di peso unitario superiore a 2 t
22.21 Macchine operatrici, utensili e motrici non elettriche e parti metalliche ed elementi metallici delle stesse senza lavorazione di titanio, zirconio, magnesio e leghe con più del 75 di magnesio
22.31 Minuterie metalliche - rubinetterie - stoviglie e articoli casalinghi di metalli esclusi elettrodomestici - attrezzi ed utensili metallici escluso dispositivi elettrici - armi bianche e da fuoco
22.41 Catene, funi, fili, lamiere, lamierini, laminati, nastri, profilati reti e tele di metallo, stagnole, tubi saldati senza operazioni di laminazione, trafilatura e estrusione - scatolame, fustame e prodotti in genere in lamiera sottile o latta
22.91 Lavorazione del titanio, zirconio, magnesio e leghe con più del 75 di magnesio
AZIENDE ASSICURABILI
Codice
Settore merceologico
Codice
Settore merceologico
di attività ELETTROMECCANICA
23.21 Xxxxxxxx e apparecchiature elettriche metalliche - apparecchi elettrici metallici per illuminazione e segnalazione escluse lampade ad incandescenza e tubi luminescenti
23.31 Cavi e conduttori elettrici isolati - cavi con fibre ottiche
23.41 Lampade a incandescenza - tubi luminescenti - semiconduttori - termistori - transistori - valvole termoioniche - tubi elettronici - circuiti integrati e microcircuiti - schede elettroniche
23.61 Accumulatori elettrici - pile elettriche MECCANICA DI PRECISIONE
24.11 Macchine per ufficio escluso macchine elettroniche - strumentazione scientifica non elettronica compresa fabbricazione di lenti - meccanica di precisione e micromeccanica
24.21 Apparecchi e strumenti elettronici - apparecchi per radio e telecomunicazioni - radar - audiovisivi VEICOLI E NATANTI
25.21 Carrozzerie per qualsiasi tipo di veicolo
25.31 Officine meccaniche - Elettrauto per qualsiasi tipo di veicolo, escluse stazioni di servizio
25.32 Gommisti esclusa produzione e
rigenerazione di pneumatici; escluse stazioni di servizio
25.41 Motoveicoli - biciclette
25.71 Cantieri navali e natanti
Produzione, manutenzione, riparazione ed allestimento di qualsiasi tipo di scafi ELETTRODOMESTICI E MOBILI
26.11 Apparecchi domestici a gas o elettrici esclusi audiovisivi - bruciatori
26.31 Mobili metallici e casseforti
OGGETTI DI METALLO
27.11 Oggetti di metallo LAVORAZIONI SPECIALI
28.11 Galvanostegia
28.21 Smaltatura di oggetti metallici
28.31 Metallizzazione
28.41 Gioielli - metalli preziosi - bigiotteria - pietre preziose anche artificiali esclusa produzione di pietre preziose artificiali - avorio - corallo - corno - madreperla
- osso - tartaruga (oggetti di)
di attività
28.51 Zincatura - brunitura - bronzatura
28.61 Trattamento termico di metalli
28.71 Macinazione di rottami non
esclusivamente metallici 30 - LEGNO LAVORAZIONI PRIMARIE
Segherie di tronchi
31.11 per la sola produzione di tavolame e squadrati
31.12 tronchi all’aperto
31.21 Carpenterie di legno PRODOTTI INTERMEDI
Palchetti per pavimento - serramenti
32.11 con qualsiasi processo
32.12 senza impiego o con impiego di macchine mordenti il legno almeno 8/10 delle quali collegate ad impianto di aspirazione Compensati - lastre o fogli per impiallacciatura
32.21 con qualsiasi processo
32.23 tronchi all’aperto
Paniforti - travi lamellari
32.41 con qualsiasi processo
32.42 senza impiego o con impiego di macchine mordenti il legno almeno 8/10 delle quali collegate ad impianto di aspirazione
32.44 solo travi lamellari Nobilitazione di compensati, paniforti, pannelli truciolari -
trattamenti per la conservazione e l’ignifugazione di legnami
32.51 con applicazione di laminati plastici o fogli, pellicole, lastre di materia plastica, carte anche resinate o tessuti anche resinati, impiallacciature
32.52 solo trattamenti per la conservazione e la ignifugazione
PRODOTTI GENERICI
33.13 Oggetti di legno anche con altri materiali combustibili senza impiego o con impiego di macchine mordenti il legno almeno 8/10 delle quali collegate ad impianto di aspirazione
Oggetti di legno anche con altri materiali combustibili e di metallo con metallo esistente per non meno del 30 del valore delle merci coesistenti
33.21 con qualsiasi processo
33.22 senza impiego o con impiego di
macchine mordenti il legno almeno 8/10 delle quali collegate ad impianto di aspirazione
AZIENDE ASSICURABILI
Codice
Settore merceologico
Codice
Settore merceologico
di attività PRODOTTI SPECIFICI
Mobili di legno, laminati plastici e metallo
34.11 con qualsiasi processo
34.12 senza impiego o con impiego di macchine mordenti il legno almeno 8/10 delle
quali collegate ad impianto di aspirazione
34.14 con sole operazioni di assemblaggio
34.34 Mobili imbottiti con impiego di materia plastica espansa, con solo operazioni di assemblaggio INDUSTRIE PARTICOLARI Strumenti musicali
36.21 con qualsiasi processo
36.22 senza impiego o con impiego di macchine mordenti il legno almeno 8/10 delle quali collegate ad impianto di aspirazione
40 - CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA
INDUSTRIE CARTARIE
41.51 Xxxxxxx, ondulati e globulari, senza cartiera
41.61 Astucci, scatole, tubetti e contenitori di cartone o di cartoncino
41.71 Buste, xxxxxx, xxxxxxxxx, etichette di carta e di cellofane
41.81 Cartotecnica anche con stampa e plasticatura
INDUSTRIE GRAFICHE
42.11 Laboratori per matrici tipografiche
42.21 Litografia - tipografia - serigrafia
42.31 Tipografia esclusivamente con rotative
42.51 Legatoria
42.61 Carte da parati INDUSTRIE DEI PELLAMI
43.11 Preparazione, concia, rifinizione di pelli naturali, rigenerazioni
43.41 Articoli di cuoio o pelle naturale o artificiale escluse calzature
43.61 Prodotti vegetali per concia e tinta INDUSTRIE DELLA MATERIA PLASTICA SENZA PRODUZIONE DELLE RESINE
44.31 Oggetti di materia plastica non espansa o alveolare senza produzione delle resine
44.41 Fogli, tubi, laminati e film di materia plastica non espansa o alveolare senza produzione delle resine - contenitori in vetroresina
44.51 Plasticatura di oggetti
di attività INDUSTRIE DELLA GOMMA
45.11 Oggetti di gomma naturale o sintetica non espansa o alveolare, di ebanite, di guttaperca, esclusa produzione di pneumatici, di gommaspugna o microporosa e di gomma sintetica
INDUSTRIE DIVERSE
46.11 Bottoni
46.31 Dischi, films, nastri e simili per macchine scriventi, elaboratori, registratori, videoregistratori e simili - materiali fotosensibili
46.41 Occhiali
46.81 Laboratori per lo sviluppo e stampa di materiale cine/fotografico
47.11 Xxxxx, spazzole, pennelli
47.31 Ombrelli
INDUSTRIE DELLA CALZATURA
48.13 Calzature di plastica con produzione di parti in materia plastica espansa o alveolare ottenute esclusivamente in stampi anche con applicazione di elementi di gommaspugna o microporosa e di materia plastica espansa o alveolare
48.21 Calzature di gomma, gomma e tela, corda e tela, tessuto
48.41 Calzature di cuoio o pelle naturale
50 PIETRE, LEGANTI, TERRECOTTE, VETRI
TERRE E PIETRE
51.11 Lavorazione di pietre e marmi - caolino
51.21 Macinazione di rocce asfaltiche o bituminose senza estrazione di bitumi o di oli minerali
51.41 Smalti silicei e vetrosi - fusione di silicati
LEGANTI
52.11 Calci aeree, gesso, cementi e calci idrauliche
TERRECOTTE
53.11 Laterizi - refrattari
53.21 Terrecotte - grès - ceramiche - porcellane
MANUFATTI PER EDILIZIA
Manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso, anche con altri materiali
54.11 con impiego di materie plastiche espanse o alveolari, ma senza produzione delle stesse o con produzione esclusivamente all’interno dei manufatti stessi
54.13 senza impiego di materiali combustibili
AZIENDE ASSICURABILI
Codice
Settore merceologico
Codice
Settore merceologico
di attività Manufatti per edilizia di materiali diversi
54.21 con impiego di materie plastiche espanse o alveolari, ma senza la produzione delle stesse o con produzione esclusivamente all’interno dei manufatti stessi
54.23 senza impiego di materiali combustibili
VETRI
55.11 Vetrerie - specchi
55.31 Oggetti di vetro o cristallo
INDUSTRIE VARIE
56.11 Mole, carte e tele smeriglio ed altri mezzi abradenti
56.41 Vetro in fibre o tessuti, mica, lana di vetro, lana di roccia
56.51 Guarnizioni di attrito per freni e frizioni
60 - TESSILI E ABBIGLIAMENTO FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE
61.11 Estrusione di fibre acriliche,
poliestere e raion
61.31 Estrusione di altre fibre
Filatura di fibre artificiali o sintetiche senza produzione delle stesse, senza impiego di cascami, di garnettato o di sfilacciato
61.81 di qualsiasi tipo
61.82 escluse fibre acriliche o poliestere
Stiro - torciture di fibre artificiali o sintetiche senza produzione delle stesse, senza impiego di cascami, di garnettato o di sfilacciato - testurizzazione
61.91 di qualsiasi tipo
61.92 escluse fibre acriliche e poliestere
FIBRE NATURALI ESCLUSA LANA
Filatura di cotone e di miste di cotone senza impiego di cascami o di garnettato o di sfilacciato
62.22 senza apritura né mischia né battitura né alluppatura
62.23 senza apritura né mischia né battitura né alluppatura né cardatura
Filatura di cotone e di miste di cotone, di cascami o sfilacciato di cotone
62.32 senza apritura né mischia né battitura né alluppatura
62.33 senza apritura né mischia né battitura né alluppatura né cardatura
Filande e filatoi per seta anche mista con altre fibre
di attività FIBRE DI LANA
Filatura di lana con impiego di altre fibre per non oltre il 35% in peso senza sfilacciatura né garnettatura
63.11 con qualsiasi operazione
63.12 senza mischia né battitura né alluppatura
63.13 senza mischia né battitura né alluppatura né cardatura
63.51 Pettinatura, filatura di lana a pettine, anche con lavaggio PREPARAZIONE FILATI E FIOCCO
64.11 Preparazione alla tessitura di filati, apparecchiatura, aspatura, orditura, ritorcitura
Tintoria - candeggio
64.51 di qualunque tipo di fibre
64.52 esclusivamente di fibre di sola lana o di filati
TESSUTI
65.11 Tessitura di cotone o di altre fibre con esclusivo impiego di filati escluse produzione di garze, di tessuti spugna ed a maglia, di tappeti e di reti
65.21 Tessitura di lana, di seta o di fibre di origine animale in genere con esclusivo impiego di filati senza produzione di tappeti, di reti e di tessuti a maglia con impiego di altre fibre per non oltre il 35 in peso
65.31 Apparecchiatura o rifinizione di tessuti
65.41 Tintoria di tessuti
65.51 Stamperia
65.61 Tessuti spugna
65.81 Tessitura a maglia esclusa la
produzione di garze e di tappeti
LAVORAZIONI SPECIALI
Lavatoi - lavanderie di fibre, filati, tessuti, cascami, garnettati, sfilacciati, stracci o stracciati
66.31 con impiego di infiammabili
66.32 senza impiego di infiammabili
66.33 senza impiego di infiammabili e senza esistenza di cascami, garnettati, sfilacciati, stracci o stracciati
66.41 Rivestimento di fili di gomma con fibre tessili
66.61 Garnettatura INDUSTRIE DIVERSE
62.51
62.52
con qualsiasi processo senza impiego di cascami
67.21
67.41
Crine - peli Garze
78 di 79
67.11 Cordaggi
AZIENDE ASSICURABILI
Codice
Settore merceologico
Codice
Settore merceologico
di attività
67.81 Reti
67.92 Xxxxxxx e stuoie esclusi quelli di xxxxxx e di gomma
ABBIGLIAMENTO
Abiti e confezioni in genere escluse pellicce
68.11 con impiego di tessuti gommati o cerati
68.12 senza impiego di tessuti gommati o cerati
68.13 solo teleria, biancheria, camiceria, cravatte e guanti in tessuto, esclusi prodotti in tessuto elastico
68.21 Confezioni in tessuto elastico - bretelle - busti - giarrettiere - ventriere - calze e fasce elastiche
68.31 Calze escluse quelle elastiche
68.42 Cappelli - borse escluse quelle di cuoio o di pelle naturale o artificiale o di gomma
68.61 Confezioni in tessuto a maglia
68.71 Nastri - passamanerie - merletti - trine - ricami
68.81 Pellicce
70 / 80 CHIMICA
COLORI - COLORANTI - INCHIOSTRI - VERNICI
Colori e inchiostri esclusa produzione di pigmenti e coloranti - colori a colla, a pastello - colori ad affresco, a calce, ad acquerello
73.41 con impiego di infiammabili
73.45 senza impiego di infiammabili PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA Concimi chimici esclusa produzione di nitrato ammonico
74.11 di qualsiasi tipo
74.12 esclusi organici
Anticrittogamici - antiparassitari - diserbanti - disinfestanti
74.31 con impiego di infiammabili
74.33 senza impiego di infiammabili PROFUMI - COSMETICI - FARMACEUTICI
Essenze escluse quelle sintetiche
75.11 con impiego di infiammabili
75.14 senza impiego di infiammabili
Cosmetici - profumi senza produzione delle essenze
75.31 con impiego di infiammabili
75.33 senza impiego di infiammabili
di attività Prodotti antibiotici e biologici preparati farmaceutici
75.41 con impiego di infiammabili
75.43 senza impiego di infiammabili
ELETTROCHIMICA
78.11 Metalli escluse polveri
PRODOTTI CHIMICI INORGANICI VARI
Prodotti chimici inorganici esclusi quelli infiammabili
79.81 con impiego di infiammabili
79.83 senza impiego di infiammabili Prodotti chimici inorganici esclusi quelli infiammabili o combustibili, ammoniaca e acidi
79.91 con impiego di infiammabili
79.93 senza impiego di infiammabili GELATINE - ADESIVI - RESINE NATURALI
85.11 Gelatine - colle a base di gelatina
85.25 Adesivi e mastici senza impiego di infiammabili
PRODOTTI CHIMICI ORGANICI VARI - INDUSTRIE CHIMICHE VARIE
Prodotti chimici organici esclusi quelli infiammabili, resine sintetiche, gomme sintetiche
87.21 con impiego di infiammabili
87.23 senza impiego di infiammabili
Prodotti chimici organici esclusi quelli infiammabili o combustibili, resine sintetiche, gomme sintetiche
87.31 con impiego di infiammabili, senza idrogenazione
87.33 senza impiego di infiammabili
87.41 Detersivi liquidi o in polvere 90 - RISCHI VARI DIPENDENZE DI INDUSTRIA
Uffici - centri per l’elaborazione
automatica dei dati - portinerie - mense - servizi sociali aziendali ed abitazioni
96.11 di qualsiasi tipo
96.41 Laboratori di ricerche, prove, controllo e collaudo anche se non dipendenti da industria
AZIENDE ASSICURABILI
Per ulteriori informazioni: