Regolamento del Tutore Civico per la tutela dei diritti dell'infanzia
Regolamento del Tutore Civico per la tutela dei diritti dell'infanzia
Art. 1 - (Istituzione)
1. Ai sensi dell’art. 44 dello Statuto comunale è istituito l’Ufficio del Tutore civico per la tutela dei diritti dell’Infanzia (di seguito denominato “Tutore”).
2. Il Tutore svolge la sua attività a tutela dei minori in piena libertà e indipendenza e, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode della piena indipendenza e non è sottoposto a forme di subordinazione gerarchica.
3. Le modalità di nomina, le funzioni e il loro esercizio sono disciplinati dal presente Regolamento.
4. Il Tutore, per tutto il periodo del mandato, non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all’interno di partiti politici, di movimenti di ispirazione politica o organizzazioni sindacali e non deve incorrere nelle condizioni ostative previste dall’articolo 350 del codice civile.
5. Il Tutore è un organo monocratico. L’incarico è incompatibile con l’esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.
Art. 2 - (Funzioni)
1. Il Tutore è organo indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
2. Le funzioni del Tutore sono le seguenti:
a) vigila a livello cittadino sull’applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale
dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza con Legge n. 112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Bari;
b) contribuisce a garantire il rispetto e l’attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i “quattro principi generali” delineati dal Comitato ONU:
- non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario;
- migliore interesse del minore (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente;
- diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Tutore si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità e la genitorialità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare;
- partecipazione e rispetto per l’opinione del minore (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione;
c) promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel Comune di Bari, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Bari;
d) promuove la partecipazione e l’ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;
e) accoglie le segnalazioni e i bisogni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e fornisce le informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;
f) segnala ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all’Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo semplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minori;
g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico–sanitario, abitativo, urbanistico e all’Autorità Giudiziaria situazioni che richiedano interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;
h) segnala al Sindaco gli atti amministrativi ritenuti lesivi degli interessi delle persone di minore età al fine dell’annullamento degli stessi in autotutela e propone al Sindaco la costituzione della Città di Bari quale parte civile in procedimenti penali aventi ad oggetto violazioni dei diritti dei minori, previo parere espresso dall’avvocatura comunale;
i) verifica, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;
j) può esprimere pareri non vincolanti sul Piano di Zona e su altri atti programmatici che il Comune di Bari emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione;
k) segnala ai competenti organismi dell’Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
l) coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con L. n. 112/2011 e col Garante Regionale dei diritti del minore istituito dalla Regione Puglia con l’art. 30 della Legge regionale 10/07/2006, n. 19;
m) promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza, etc) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse;
n) sollecita l’adozione di provvedimenti normativi a favore e a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio comunale, con particolare attenzione per le categorie di minori svantaggiati/vulnerabili, quali i minori stranieri non accompagnati, i minori diversamente abili, i minori Rom, i minori in istituto o diversamente collocati al di fuori della famiglia di origine, i minori presenti negli istituti penali, etc;
o) offre consulenza e sostegno ad operatori sociali e socio-sanitari, insegnanti, forze di polizia, a tutori e curatori di minori, ad altri operatori del settore.
3. L’Ufficio del Tutore, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, con l’obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all’infanzia e adolescenza. Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell’infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l’individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti, e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nella città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell’infanzia.
4. Convoca almeno due volte l’anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell’infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti.
5. Il Tutore ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro
possesso, utili all'espletamento dei compiti e funzioni di cui al presente articolo. Il Tutore è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
Art. 3 - (Struttura dell’Ufficio)
1. È demandata alla Giunta, competente in base all’articolo 48 del TUEL, la definizione dell’organizzazione dell’Ufficio del Tutore, che svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate municipali.
2. Per il funzionamento dell’Ufficio nelle sedi decentrate il Tutore dovrà avvalersi, secondo le indicazioni della Giunta comunale, del personale amministrativo dell’area psico-sociale-educativa della pianta organica.
Art. 4 - (Elezione)
1. Il Consiglio comunale, entro 90 giorni dal suo insediamento, provvede con scrutinio segreto alla elezione del Tutore civico per la tutela dei diritti dell’Infanzia con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri comunali assegnati ed è scelto nell’ambito di una rosa di singole designazioni formulate dalle associazioni, dalle consulte comunali di cui agli artt. 36 e 40 dello Statuto comunale oltre che dai singoli consiglieri e dai singoli cittadini. Nel caso in cui tale maggioranza qualificata non dovesse essere raggiunta nel corso delle prime due votazioni, per le successive sarà sufficiente, ai fini della elezione, la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Consiglio.
2. Per l'elezione a titolare dell'Ufficio sono richiesti la laurea in giurisprudenza, in lettere, filosofia, educazione e formazione, sociologia, psicologia, servizio sociale, pedagogia, medicina o equipollenti, adeguata esperienza nel campo minorile almeno decennale, particolarmente nell’ambito delle politiche educative e sociosanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l’età̀ evolutiva e le relazioni familiari.
3. L’aspirante tutore deve possedere, a pena di inammissibilità della domanda, i seguenti ulteriori requisiti da dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, mediante autocertificazione:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione europea (in tal caso deve essere dimostrata l’adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1994, n. 174). Possono presentare domanda anche cittadini apolidi e di Stati non appartenenti all’Unione europea, purché in regola con la normativa sul soggiorno sul territorio nazionale;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione. L’Ufficio di Presidenza potrà richiedere, alla competente pubblica amministrazione, il certificato del casellario giudiziale.
4. Il Sindaco rende pubblico l’avvio del procedimento della elezione del Tutore, fissando almeno trenta giorni di tempo per la presentazione delle candidature.
5. L’avviso del bando è pubblicato per almeno trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Bari.
6. La verifica della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti e l’inesistenza di cause di ineleggibilità deve essere effettuata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale prima che si proceda alla votazione dei candidati.
7. Verificati i requisiti richiesti per l’elezione, il Presidente presenta le candidature nel Consiglio comunale.
8. Il Tutore dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e decade con la proclamazione dei nuovi consiglieri eletti.
9. Il Tutore può essere rieletto solo per una seconda volta.
10. In caso di vacanza dell’Ufficio per morte, dimissioni, decadenza o revoca, il Sindaco provvede, nei 30 giorni successivi, al bando per la designazione delle candidature e nei 60 giorni successivi il Presidente del Consiglio procede alla convocazione del Consiglio comunale.
Art. 5 – (Gratuità della funzione del Tutore)
1. L'incarico del Tutore è gratuito e non da diritto ad alcun compenso, fatto salvo il rimborso per le spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico, in analogia con la disciplina prevista per il rimborso delle spese di viaggio degli amministratori e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Art. 6 - (Decadenza e revoca)
1. Il Tutore decade dall’incarico in caso di perdita dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto Comunale, ovvero allorché sia chiamato a ricoprire uffici elettivi.
2. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale d’ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, con la medesima maggioranza con cui è stato eletto il tutore con votazione a scrutinio palese.
3. Il Tutore civico per la tutela dei diritti dell’Infanzia può essere revocato per gravi violazioni di legge, dello Statuto e dei Regolamenti Comunali e, in generale, per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con votazione a scrutinio palese.
Art. 7 – (Relazione agli organi del Comune)
1. Il Tutore civico riferisce al Sindaco, ai Presidenti dei Municipi, alla Giunta, al Consiglio comunale e alle Commissioni consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi, ai fini dell’esercizio dei compiti di cui all’art. 2, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque, una volta all’anno, dovrà svolgere apposita relazione al Presidente del Consiglio sull'attività del proprio Ufficio.
2. Il Tutore può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all’art. 2.
Art. 8 - (Norma abrogativa)
1. Con il presente Regolamento si deve intendere abrogata ogni norma regolamentare in materia, così come il Regolamento dell’Ufficio del Tutore Civico per la tutela dei diritti dell'infanzia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 8/04/2014.