CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMOLA E I GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE IMOLESI PER IL PERIODO 01/09/2019 – 31/08/2022
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMOLA E I GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE IMOLESI PER IL PERIODO 01/09/2019 – 31/08/2022
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge tra l'Amministrazione Comunale di Imola, rappresentata dalla Dirigente Dott. ……………….., il quale agisce ai sensi del vigente Statuto comunale, in base al Provvedimento Sindacale n. 49 del 20/06/2019 ed in esecuzione della delibera di G.C. n. del 2019, esecutiva ai sensi di legge, e
- la “Parrocchia di San Xxxxxxx del Xxxxxxx” con sede in Xxxxx, xxx Xxxxxx x. 00 C.F. 90003650372 - P.IVA 00705601201 ( per la Scuola dell’Infanzia paritaria privata “Madonna del Xxxxxxx"), rappresentata da ……………………………………………………………………….
C.F.…………………………………… nato a …………………………………………………
il……………………..….., residente a in
via ;
- l’“Istituto Piccole Suore del Bambin Gesù”, con sede in Imola, via Xxxxxx n. 233, C.F.01056930371 – P.IVA 00531081206 (per la Scuola dell’Infanzia paritaria privata “Oasi X. Xxxxxx”), rappresentato da ……………..………………………………………………….
C.F.………………………………………. nato a ……………………………………………….
il…………….., residente a in
via ;
- la “Parrocchia di Santo Spirito”, con sede in Xxxxx, xxx Xxxxxxxx x. 00/X, C.F. 90003390375 – P.IVA 02610281202 (per la Scuola dell’Infanzia paritaria privata “Santo Spirito"), rappresentata da
………….………………………………….. C.F…………………………………………….. nato a
…………..………………………………………... il………………….….., residente a
……………………………………..………in via ;
- il “Giardino d'Infanzia - Scuola materna” con sede a Imola, in via Mazzini n. 65, C.F. 82002590378 - P.IVA 01666941206, (per la Scuola dell’Infanzia paritaria privata “Il Giardino d’Infanzia) rappresentato da ……………………………………………………………………….
CF…………………………………… nato a ……….………….……………………
il………………………..., residente a ………………………………………………………………
in via ;
- "Il Bosco" Società Cooperativa Sociale con sede in Imola, via Montericco n.5/A, C.F. 02260230376 - P. IVA n.00565141207, (per la Scuola dell’Infanzia paritaria privata “San Xxxxxxxx Xxxxx”) rappresentata da ……………………………………………..……………………………
C.F.…………………………………… nato a ……………………….…………………..…………
il ………………….…………….., residente a ……………………….………………………………
in via ;
- la Xxxx.xx Sociale “Solcoprossimo” con sede in Imola via Via Villa Xxxxxx, 76, C.F. 03480748376 - P.IVA. 00625461207 (per le Scuole dell’Infanzia paritarie private “Villa Xxxxxx” e “Santa Caterina”) rappresentata da
………………………………………C.F……………………………………… nato a
……………………………………………… il………………….………….., residente a
………….……………………………………………...in via ;
P R E M E S S O
− che la legge n. 53 del 28 marzo 2003 " Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", all'art. 2, comma 1, lettera d) ed e) inserisce la scuola dell'infanzia, di durata triennale, nella articolazione del sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine e assicura l'uguaglianza di opportunità e il rispetto dell'orientamento educativo dei genitori;
− che la stessa legge assicura la generalizzazione dell'offerta formativa per i bambini e le bambine in età e prevede la realizzazione di collegamenti con gli altri servizi per l'infanzia e con la scuola primaria;
− che la legge n. 62 del 10 marzo 2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti Locali, che "corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia" (art. 1, comma 2);
− che la medesima legge (art. 1, comma 3) garantisce "piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque accettando il progetto educativo, richieda di iscriversi. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extracurriculari che presuppongono o esigono l’adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa";
− che il D.M. 83/2008 detta istruzioni, disposizioni ed indicazioni per l'attuazione della legge n. 62/2000 sulla parità scolastica;
VISTI
− la legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro", ed in particolare la Sez. I "Scuola dell'infanzia" del Capo III, artt. 17, 18, 19;
− la legge regionale n. 26 del 8 agosto 2001 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della l.r. n. 10 del 25 maggio 1999" che all'art. 1 comma 4 stabilisce che la Regione e gli Enti Locali mettano a fondamento della propria programmazione il principio della
partecipazione delle istituzioni scolastiche, statali, paritarie e degli Enti Locali; che all'art. 2, comma 1, lett. a) e c) afferma che le azioni oggetto della legge favoriscono "la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, come definito dalla legge n. 62/2000…, il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi…nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie"; che all'art.3, comma 4 lett.
c) definisce i progetti per i quali gli enti locali assicurano il proprio sostegno alle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione, individuandoli negli interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa, i progetti di qualificazione e aggiornamento del personale e di raccordo con le altre istituzioni (nidi di infanzia, scuole dell'infanzia, scuola dell'obbligo e servizi integrativi);
− il decreto n.132 del 15.4.2003 del Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx-Romagna con il quale è stata istituita una Commissione permanente di esperti avente i seguenti compiti:
- svolgere una riflessione permanente in merito all’attuazione e al riconoscimento nella Regione Xxxxxx-Romagna della funzione pubblica della scuola paritaria nell’ambito del sistema nazionale di istruzione;
- favorire, mediante proposte e considerazioni, l’azione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx Xxxxxxx a sostegno della qualità, efficacia ed efficienza del sistema di istruzione nella Regione Xxxxxx-Romagna;
- favorire una interpretazione condivisa delle norme allo scopo di prevenire contenziosi e di assicurare un’applicazione delle stesse corretta ed uniforme in tutto il territorio regionale;
- favorire la partecipazione delle scuole paritarie ai progetti che l’Amministrazione Scolastica avvia a supporto del sistema di istruzione della Regione Xxxxxx Xxxxxxx;
− l'intesa tra Xxxxxxx Xxxxxx - Xxxxxxx, XXXX Xxxxxx Xxxxxxx, XXX Xxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx - Xxxxxxx e Federazione Italiana Scuole Materne dell’Xxxxxx - Romagna ( FISM), sottoscritta in data 30 ottobre 2006;
− il decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
− Il D.M. n. 254 del 16 novembre 2012 “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’art. 1, comma 4, del D.P.R n. 89 del 20 marzo 2009”;
PRESO ATTO
- che sul territorio comunale si è da tempo consolidato un sistema di scuole dell'infanzia facenti capo allo Stato, al Comune di Imola e a soggetti privati convenzionati fin dal 1998 (delibera CC. n. 204 del 15.6.1998), che hanno instaurato reciproci rapporti di collaborazione orizzontale e verticale, determinando un innalzamento della qualità dei servizi forniti;
- che tale sistema consente la totale copertura delle domande di iscrizione alle scuole dell'infanzia;
RICHIAMATA
La Convenzione tra il Comune di Imola e i gestori delle scuole dell’infanzia private paritarie imolesi, triennio 1 settembre 2015 – 31 agosto 2018, sottoscritta per scrittura privata n. 0243 del 12
ottobre 2016;
CONSIDERATO
- che il 31 agosto 2019 è scaduta la convenzione in essere tra il Comune di Imola e i Gestori delle scuole dell'infanzia private paritarie imolesi richiamata al punto precedente;
- che con deliberazione di G.C. n. 63 del 30/08/2018 è stata disposta la proroga della Convenzione per il periodo 01/09/2018-31/08/2019, al fine di compiere un’attenta analisi congiunta
dei cambiamenti avvenuti nel sistema nazionale di istruzione e nei bisogni dell’utenza, adeguando di conseguenza i contenuti della nuova convenzione;
VERIFICATO
− che i Gestori delle stesse Scuole dell'infanzia private hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica, a norma della legge 10 marzo 2000 n. 62, la quale implica che le scuole:
• siano dotate di un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione e del Piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti (art. 3 del Regolamento sull'autonomia);
• dichiarino la conformità del bilancio alle regole della pubblicità legale;
• dispongano di locali, arredi e attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti;
• xxxxxxxx gli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
• accettino le iscrizioni di tutti coloro che, accettandone il progetto educativo, ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti di legge, senza alcuna discriminazione;
• applichino le norme vigenti in materia di inserimento dei bambini disabili o in condizioni di svantaggio;
• costituiscano corsi completi;
• utilizzino personale docente fornito del titolo di abilitazione;
• instaurino rapporti di lavoro con tutto il personale, conformi ai contratti collettivi nazionali di settore, fatta eccezione per il personale religioso e per il clero diocesano, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 5 della legge 62/2000;
Valutata l’efficacia della convenzione adottata nel triennio 2007 - 2010 a sostegno della qualificazione del sistema locale delle scuole dell’infanzia.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - Accoglienza bambini
I Gestori delle scuole dell'infanzia private paritarie si impegnano a:
- collaborare per lo sviluppo del sistema cittadino delle scuole d’infanzia, concorrendo alla programmazione del servizio integrato locale, promuovendo lo sviluppo della qualità dell’offerta educativa e garantendo le quote di servizio erogate, per mantenere costante il livello di generalizzazione del servizio stesso;
- accogliere tutti i bambini in età, coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza discriminazioni di sesso, etnia, cultura, religione.
ART. 2 – Iscrizioni
L’accesso alle scuole dell’infanzia private paritarie sarà garantito a tutti i bambini richiedenti fino alla copertura dei posti disponibili.
Gli Enti Gestori si raccordano con il Comune e i Dirigenti delle Scuole Statali nella fase di programmazione annuale delle iscrizioni scolastiche e nelle fasi successive, attraverso la partecipazione ai tavoli tecnici previsti allo scopo e coordinati dal Comune, nell'ambito dei quali si concordano con gli altri Enti gestori interessati (Stato e Comune) le procedure di iscrizione alle scuole dell’infanzia. In particolare nella gestione delle richieste di iscrizione e nella successiva e correlata individuazione degli ammessi, gli Enti gestori come sopra individuati si impegnano ad applicare i medesimi criteri e modalità già adottati dal Comune di Imola, ai quali possono aggiungere, se ed in quanto compatibili, eventuali ed ulteriori criteri di precedenza.
In ogni caso le modalità e criteri devono sempre e comunque soddisfare pienamente il requisito della trasparenza e devono altresì contemplare la redazione di una graduatoria pubblica delle domande accolte. I criteri e le modalità adottate dovranno inoltre essere inseriti nella Carta dei Servizi (art. 11)
Il Comune e gli Enti Gestori delle scuole dell’infanzia private paritarie si impegnano, inoltre, ad uno scambio di informazioni utili al monitoraggio della situazione complessiva relativa all’accoglienza dei bambini presso le scuole dell’infanzia del territorio comunale, al fine della messa in rete dell’offerta e di un orientamento delle domande degli utenti.
Si impegnano, infine, a collaborare al tendenziale azzeramento delle domande in lista di attesa attraverso iniziative finalizzate a favorire l’accesso delle famiglie interessate a fruire dei posti eventualmente vacanti all’inizio e nel corso dell’anno scolastico di riferimento.
Infine, i gestori delle Scuola dell'infanzia paritarie private si impegnano a comunicare ai competenti uffici comunali (Ufficio Iscrizioni, presso il Servizio Infanzia) il costo effettivo del Servizio, eventualmente distinto per fasce orarie di utilizzo, compreso di eventuali costi di iscrizione, caparre o altri oneri aggiuntivi a carico dei fruitori. Tale comunicazione deve avvenire entro la data di pubblicazione dei bandi di iscrizione unitamente al contestuale impegno da parte degli stessi Xxxxxxx a non apportare modifiche, al costo stesso, per l’intero anno scolastico di riferimento;
ART. 3 Partecipazione delle famiglie
Gli Enti Xxxxxxx si impegnano ad attivare la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, attraverso la costituzione e la regolare attività di organismi di partecipazione, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche, secondo le normative vigenti. Il regolamento della scuola, predisposto dal Gestore, stabilisce le modalità di costituzione e le procedure di funzionamento degli organismi di partecipazione.
Gli Enti Gestori promuovono il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie nella programmazione, realizzazione e verifica delle attività educative e didattiche.
Gli insegnanti predispongono annualmente il programma di lavoro che sottopongono al confronto con le famiglie. La realizzazione dei programmi di attività viene sottoposta a successive periodiche verifiche con i genitori.
Le famiglie sono informate dagli Enti Gestori del concorso economico-finanziario da parte del Comune.
ART. 4 Orientamenti educativi, programmazione e organizzazione del servizio
Gli Enti gestori si impegnano ad adottare le Indicazioni nazionali per le attività educative e didattiche nelle scuole d'infanzia (Decreto ministeriale 16 novembre 2012. n 254), mantenendo la propria autonomia pedagogico didattica, conformemente a quanto stabilito dalle norme vigenti. Essi
definiscono e rendono noto agli utenti e al Comune il calendario annuale e l'orano di funzionamento, in relazione a quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale in materia.
Gli Enti gestori si impegnano altresì a mantenere nel tempo i requisiti previsti dalla legge 62/2000 e ss. mm. In particolare, i gestori si impegnano:
- per quanto riguarda il rapporto tra numero degli insegnanti e numero delle sezioni, a rispettare quanto previsto nel CCNL di riferimento;
- per quanto riguarda il numero di iscritti per sezione e il rapporto fra numero di insegnanti e numero di bambini iscritti, a rispettare le indicazioni normative specifiche previste in materia di edilizia scolastica e nel D.Lgs 81/2008 e xx.xx., nella legge n. 62/2000 e ss. mm. e nel CCNL di riferimento.
Art. 5 Interventi per l’integrazione dei bambini disabili
Gli Enti Gestori si impegnano a dare piena attuazione a quanto previsto nell’“Accordo di programma metropolitano per l’inclusione scolastica e formativa dei bambini, alunni e studenti con disabilità” e ad eventuali Accordi territoriali definiti nel periodo di vigenza della presente convenzione, in attuazione della legge n. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
ART. 6 Servizi per l'accesso e la frequenza
Gli Enti gestori assicurano un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico- sanitarie previste nella legislazione vigente, nonché l'adozione di tabelle dietetiche di qualità, coerentemente con quelle dei servizi scolastici comunali e statali, approvate dal competente servizio nutrizionale dell'Azienda Sanitaria Locale, in ottemperanza alla specifica normativa nazionale ed europea.
Gli Enti Gestori, qualora effettuino un autonomo servizio di trasporto, si impegnano a garantire il rispetto della legislazione vigente in materia, nonché la vigilanza dei bambini trasportati, con il ricorso ad idoneo personale.
Art. 7 Qualificazione del servizio
Gli Enti gestori si impegnano a promuovere la qualificazione dei servizi per l'infanzia, la continuità verticale e orizzontale con gli altri servizi educativi e scolastici del territorio (nidi d'infanzia, scuole primarie, altre scuole dell'infanzia comunali e statali) sia in forma autonoma, che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi in collaborazione con altri enti anche ai fini di fruire, a vantaggio dei bambini frequentanti, di tutte le opportunità offerte dal sistema di servizi e contemporaneamente di concorrere ad arricchirle (Coordinamento Pedagogico e Servizi Comunali, Istituti comprensivi, C.I.S.S/T., ecc.).
In particolare, i gestori di scuole dell'infanzia paritarie private si impegnano a partecipare all'apposito gruppo di lavoro coordinato dal Servizio Infanzia del Comune di Imola per l'implementazione e la realizzazione del Piano Formativo comune che concorre ai finanziamenti annuali regionale, e a favorire la massima partecipazione del proprio personale alla formazione congiuntamente predisposta.
Il Comune promuove, in sinergia con altri enti/istituzioni, progetti di qualificazione, continuità e raccordo interistituzionale del sistema scolastico, a norma della legge regionale n. 26/2001, e favorisce la partecipazione congiunta di scuole pubbliche e private alla loro realizzazione.
Il Comune facilita l'accesso degli utenti delle scuole convenzionate a tutti i servizi di qualificazione educativa, culturale e formativa e a tutte le opportunità informative e formative organizzate per gli utenti delle altre scuole.
Il Comune mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio servizio di trasporto scolastico per visite didattiche, compatibilmente con le risorse disponibili, le esigenze del servizio e le richieste anche delle scuole statali e comunali.
ART. 8 Coordinamento pedagogico
L'Ente gestore si impegna ad avvalersi di una figura professionale per il coordinamento pedagogico della propria scuola, in possesso del titolo specifico richiesto dalle norme in vigore. Tale figura ha la funzione di promuovere la qualificazione professionale del personale docente, la qualità della
scuola e del suo progetto formativo, nonché la sua partecipazione alla rete territoriale dei servizi preposti all'istruzione dei bambini.
A tal fine, il gestore si impegna a far partecipare il proprio coordinatore pedagogico alle attività del Coordinamento Pedagogico Distrettuale (istituito presso il Servizio Infanzia del Comune di Imola) e, attraverso lo stesso, a farsi parte attiva nell'implementazione a livello locale del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni, ai sensi del D.lgs 65/2017.
ART. 9 Qualifica e trattamento del personale
Tutto il personale insegnante e quello addetto ai servizi generali, operante nelle scuole dell'infanzia convenzionate, deve essere in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti previsti dalla legislazione e dalla normativa vigente e corrispondenti all'incarico ricoperto.
Il personale volontario dovrà comunque essere provvisto del titolo di studio corrispondente alla funzione svolta.
Al personale assunto e dipendente devono essere applicati i contratti collettivi nazionali di categoria, gli accordi integrativi territoriali e tutte le norme relative alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori.
Al personale assunto e dipendente devono essere garantite le libertà sindacali stabilite dalla legge
ART. 10 Formazione permanente
Gli Enti gestori assicurano, nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente, un monte ore annuale per la programmazione educativo-didattica, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale, nel rispetto del contratto nazionale di settore
ART. 11 Carta dei Servizi
Ogni scuola dell'infanzia paritaria privata dovrà disporre di una propria Carta dei Servizi, redatta secondo le norme e gli orientamenti vigenti e a disposizione dell'utenza e degli altri Enti per una facile consultazione.
ART. 12 Adeguatezza strutturale, vigilanza igienico/sanitaria e sicurezza
Gli Enti gestori garantiscono locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività educativa e didattica, nel rispetto di tutte le normative vigenti, per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico-sanitarie, con riferimento alla tutela sia dei bambini accolti che degli operatori impegnati nel servizio.
La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture è assicurata dai competenti servizi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.
In caso di costruzione di nuovi edifici e di ristrutturazione di edifici preesistenti, gli Enti gestori si attengono alle norme e alle procedure stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
ART. 13 Assicurazione
Gli Enti gestori provvedono obbligatoriamente alla copertura assicurativa del personale e dei bambini per infortuni e per responsabilità civile.
ART. 14 Informazione e documentazione
Gli Enti gestori assicurano la pubblicità dei bilanci, provvedono ad inviarne tempestivamente copia al Servizio Infanzia del Comune e si impegnano, inoltre, ad inviare al Servizio Infanzia del Comune, all'inizio di ogni anno scolastico e per il periodo di durata della convenzione, le schede informative che si rendessero necessarie unitamente ad ulteriori informazioni aggiuntive richieste dallo stesso Servizio Infanzia.
ART. 15 Contributi comunali a favore delle famiglie per agevolazioni tariffarie
Il Comune eroga annualmente ai Gestori delle scuole dell'infanzia paritarie private contributi finalizzati all'applicazione di agevolazioni tariffarie per le famiglie, il cui indice ISEE sia inferiore o uguale al tetto stabilito annualmente. L'agevolazione per ciascuna famiglia interessata sarà calcolata in modo personalizzato tra un importo minimo e uno massimo; l'importo minimo è lo stesso previsto per le agevolazioni al servizio di refezione scolastica, mentre l'importo massimo è diverso per ciascuna scuola paritaria privata ed è così calcolato:
“costo massimo del servizio di refezione + 50% della retta della scuola eccedente tale costo”
Le famiglie che si trovino nelle condizioni suddette dovranno fare domanda di agevolazione presso il Servizio Infanzia del Comune di Imola, nei tempi annualmente previsti e comunicati.
Il Servizio Infanzia provvede annualmente, con proprie comunicazioni preventive agli utenti delle scuole dell'infanzia paritarie ed ai rispettivi Gestori, a fornire le informazioni sulle modalità di presentazione delle domande per ottenere il beneficio.
I contributi saranno erogati ai Gestori a cadenza mensile, previa presentazione di rendiconti attestanti l’effettiva iscrizione e frequenza dei bambini che usufruiscono di agevolazioni tariffarie.
Il Gestore si impegna a praticare le riduzioni tariffarie a favore delle famiglie aventi diritto, a partire dalla data in cui ne viene a conoscenza, tramite apposita comunicazione del Servizio Infanzia o del competente Ufficio Rette.
I contributi previsti dal presente articolo saranno erogati previa emissione di fatture che dovranno essere emesse nel rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione e dovranno indicare i seguenti elementi che verranno comunicati a cura del Servizio Infanzia:
− riferimenti determinazione di copertura finanziaria;
− riferimenti finanziari;
− Codice IPA del Servizio Infanzia: DZNLXX
Il termine di pagamento del corrispettivo di cui all’art. 185 del TUEL è fissato nei termini previsti dalla normativa vigente, dopo avere accertato la regolarità del servizio prestato ed il corretto adempimento ai vigenti obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di regolarità contributiva.
ART. 16 Contributi comunali a favore delle Scuole dell’Infanzia private paritarie
Il Comune, si impegna a sostenere finanziariamente gli stessi nell'erogazione e nella qualificazione dei servizi, attraverso un contributo forfettario da prevedersi nel proprio bilancio per l'intera durata della convenzione, pari a € 19.100,00 (diconsi Euro diciannovemilacento) sezione autorizzata/anno.
ART. 17 Modalità di erogazione dei contributi alle Scuole dell’Infanzia private paritarie
Il Comune erogherà i contributi finalizzati alla qualificazione del funzionamento delle Scuole dell’infanzia private paritarie con le seguenti modalità:
a) entro il mese di ottobre e il successivo mese di marzo, il Comune liquiderà i contributi in acconto, per l’anno scolastico in corso, pari rispettivamente a 1/3 del contributo annuo previsto, per un totale di 2/3 del medesimo contributo;
b) dopo il ricevimento della relazione descrittiva di consuntivo, attestante, tra le altre cose, l'ottemperanza del gestore agli impegni assunti con la presente convenzione, sarà erogato il restante terzo del contributo, salvo contestazione per inadempienza degli impegni;
ART. 18 Istituzione e composizione della Commissione Tecnica di verifica e sviluppo
Il Comune istituisce, in accordo con gli Enti gestori, una Commissione tecnica per verificare l’applicazione della convenzione stessa e garantire uno scambio reciproco di informazioni, pareri e valutazioni sulla realtà delle scuole dell’infanzia, anche al fine di assicurare una più efficace programmazione delle risorse e degli interventi. La Commissione si riunisce almeno una volta all’anno ed è convocata dal Comune, anche su motivata richiesta dei Gestori firmatari.
La Commissione Tecnica è composta da:
a) il Sindaco o suo delegato;
b) il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona, o suo delegato;
c) il Responsabile del Servizio Infanzia del Comune di Imola;
d) Il Responsabile del Servizio Diritto allo Studio;
e) Il Responsabile della U.O Servizi scolastici e amministrativi
f) n. 2 membri in rappresentanza dei Gestori delle scuole dell'infanzia paritarie private, sottoscrittori della convenzione;
g) n. 1 membro designato dal Consiglio Comunale anche al di fuori dello stesso con competenze nelle materie inerenti l’erogazione del servizio, eletti con voto a scrutinio segreto e limitato ad un nominativo.
h) N. 1 rappresentante della FismBo.
La commissione tecnica potrà avvalersi di ulteriori tecnici per l’esame di problemi specifici (pedagogisti, insegnanti, operatori, esperti amministrativi, sindacali) in base a bisogni e necessità contingenti.
Nelle more di quanto sopra definito, la Commissione si occupa in particolare di:
• verificare l’applicazione della presente convenzione garantendo uno scambio reciproco di informazioni, pareri e valutazioni sulla realtà delle scuole dell’infanzia del territorio;
• proporre iniziative di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia;
• avanzare proposte sulle modalità di rinnovo della convenzione;
• verificare la rispondenza della convenzione ai principi, requisiti e presupposti alla base della sua adozione, unitamente alla coerenza con i bisogni sociali delle famiglie del territorio.
ART. 19 Cause di risoluzione della convenzione
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione qualora intervengano o sussistano inadempienze, precedentemente comunicate all’Ente gestore, senza che le contestazioni abbiano dato luogo ad un corrispondente e pronto adeguamento da parte dell’Ente Gestore. Delle eventuali risoluzioni la Giunta informerà il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
ART. 20 Validità della convenzione
La presente convenzione ha validità dal 01/09/2019 al 31/08/2022 con possibilità di proroga di anni uno.
ART. 21 Modifiche della Convenzione
Le Parti hanno facoltà di apportare congiuntamente ed in ogni momento di esecuzione della presente convenzione le modifiche che riterranno opportune e/o necessarie per il raggiungimento dei fini di comune interesse.
Le modifiche e/o integrazioni dovranno essere comunque coerenti ai principi ed alle linee delineate dalla presente convenzione e dovranno avvenire per iscritto, previa sottoscrizione dei rappresentanti debitamente autorizzati dalle Parti.
ART. 22 Registrazione
Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa ex art. 40 del D.P.R. 131/1986.
ART. 23 Spese
Tutte le spese derivanti dal presente atto sono a carico dei gestori delle scuole dell’infanzia paritarie private.
GLI ENTI GESTORI IL DIRIGENTE