ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E RAGGRUPPAMENTO FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE, COMPAGNIA DI PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS SMS SCANDICCI E PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS FIRENZE NORD SMS ONLUS FIRENZE PER IL SERVIZIO DI...
ALLEGATO A)
ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E RAGGRUPPAMENTO FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE, COMPAGNIA DI PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS SMS SCANDICCI E PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS FIRENZE NORD SMS ONLUS FIRENZE PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER CITTADINI PROVENIENTI CON VOLI DA AREE EXTRA SHENGEN ALL’AEROPORTO DI PERETOLA
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0, nella persona del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 1007 del 27 agosto 2020;
E
Il Raggruppamento:
- Fondazione Pubbliche Assistenze con sede legale in Scandicci (FI), Via X. Xxxxx, n.2 C.F. 94212240488 e P.IVA 0626198043
- Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas SMS con sede legale in Scandicci (FI), Via X. Xxxxx, n.2 C.F. e P. IVA 00957880487
- Pubblica Assistenza Humanitas Firenze Nord SMS ONLUS con sede legale in Firenze (FI) Via Ponte alle Mosse n.93R,
sottoscritto in data 28 luglio 2020, con il quale dichiarano i ruoli all’interno del raggruppamento e conferiscono mandato con rappresentanza a Fondazione Pubbliche Assistenze di Scandicci, MANDATARIA nella persona del Legale rappresentante xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Firenze il 18/09/1986, di seguito denominata “Mandataria”, domiciliato per la carica presso la sede della Mandataria PREMESSO
- che il D.Lgs 502 del 1992 e sm all’art. 8- quinquies “Accordi contrattuali” attribuisce alle Aziende sanitarie locali la responsabilità nella definizione di accordi contrattuali, definendo il volume massimo di prestazioni, i requisiti del servizio da rendere, il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte;
- che ai sensi dell’art. 3 “ Potenziamento delle reti di assistenza sanitaria” del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID–19” convertito in Legge n.27 del 24 marzo 2020 con modificazioni;
- che il D.P.C.M. 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologia da COVID 19 e del Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19” all’art. 4 “Disposizioni in materia di ingresso in Italia” c.3, stabilisce per i soggetti provenienti da aree extra Shengen di effettuare il periodo di 14 gg di isolamento fiduciario con sorveglianza attiva;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.73 del 16 luglio 2020 “Modalità di accoglienza per cittadini provenienti con voli da aree extra Shengen presso gli aeroporti di Pisa e Firenze” con la quale è stato demandato alle Aziende Sanitarie territorialmente competenti il compito di allestire presso gli aeroporti di Pisa e Firenze, stazionii di accoglienza per cittadini provenienti con voli da aree extra Shengen dove garantire la registrazione dei soggetti che entrano in Italia e che devono, secondo quanto impartito dal D.P.C.M. 11 giugno 2020 effettuare 14gg di isolamento fiduciario con sorveglianza attiva e di offrire la possibilità di esecuzione di test sierologici e test molecolari;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 luglio 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale, allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria e Romania, si applica l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario con le modalità del D.P.C.M. 11 giugno 2020;
- che con deliberazione n. 954 del 06 agosto 2020, questa Azienda sanitaria, in considerazione delle misure di estrema urgenza ha approvato l’Avviso di manifestazione di interesse rivolto ad individuare il soggetto con il quale sottoscrivere l’accordo contrattuale per il servizio di accoglienza all’aeroporto di Peretola per cittadini provenienti dalle aree extra Shengen,
- che la Fondazione Pubbliche Assistenze nelle Strutture Centro Diagnostico PAS di Scandicci, Firenze Via X. Xxxxxxx a Cintoia, Firenze Via Ponte alle Mosse è in possesso dell’accreditamento rilasciato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.10208 del 07/07/2017, successivamente modificato con Decreto Dirigenziale n.13340 del 07/08/2019;
- che la Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas SMS è iscritta nell’elenco regionale di cui all’art.76 quinquies della Legge R.T. n.40/2005, associazioni facenti parte del sistema sanitario emergenza urgenza con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.17240 del 22/10/2019;
- che la Pubblica Assistenza Humanitas Firenze Nord SMS ONLUS è iscritta nell’elenco regionale di cui all’art.76 quinquies della Legge R.T. n.40/2005, associazioni facenti parte del sistema sanitario emergenza urgenza con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.17240 del 22/10/2019;
-
VISTI
- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle Persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D.Lgs 101/18;
- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n° 179 del 30.01.19 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - PREMESSA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo
ART. 2 -OGGETTO
Le Parti convengono che oggetto del presente accordo contrattuale l’esecuzione di prestazioni di accoglienza e eventuale test sierologico e, se positivo, del test molecolare, rivolto a tutti i viaggiatori di voli atterrati all’aeroporto di Peretola provenienti da aree extra Shengen.
Gli arrivi oggetto dell’attività di accoglienza saranno individuati preventivamente dall’Azienda USL Toscana Centro sulla base del planning dei voli di Peretola e/o dell’interpretazione deal Ordinanza della Regione Toscana n.73/2020.
ART. 3 –MODALITA’ ORGANIZZATIVE
L’Azienda USL Toscana Centro fornisce:
- n.2 smartphone da utilizzare esclusivamente per le attività oggetto del presente accordo ed una postazione PC per il collegamento con SISPC per l’inserimento dei dati
- il materiale per l’effettuazione dei prelievi, ovvero del test sierologico e del test molecolare
- il contenitore per lo smaltimento dei rifiuti speciali (ROT)
La Mandataria:
- verifica tramite DR Code che il passeggero abbia già registrato sull’applicativo i suoi dati e la propria posizione per gli adempimenti relativi all’isolamento domiciliar e prenderne nota,
oppure nel caso ciò non sia stato fatto
- chiedere il modulo “rientro dall’estero” (con indicazione tra l’altro del nome, cognome, domicilio dove verrà svolto il periodo di quarantena, recapito telefonico) ed un valido documento di riconoscimento;
- telefonare (senza far rispondere) al numero indicato nel modulo “rientro dall’estero” al fine di verificare la sua correttezza
- fotografare su smartphone dato in uso dall’Azienda il modulo “rientro dall’estero” ed il documento di riconoscimento
- registrare, previa abilitazione, i dati del cittadino in isolamento sulla piattaforma SISPC dell’Azienda
- inviare i due documenti all’indirizzo e-mail indicato dall’Azienda
- rilasciare un documento (tradotto nelle lingue che si reputa più opportuno) con il quale si forniscono al passeggero le indicazioni generali sui comportamenti da adottare durante l’isolamento e si comunica che è disponibile il servizio gratuito del test sierologico (ed eventualmente, se positivo, del test molecolare) e che può essere
effettuato direttamente in aeroporto o successivamente durante il periodo di quarantena chiamando il numero indicato dall’Azienda;
se richiesto, previa acquisizione del consenso informato, effettuare il test di screening sierologico con refertazione entro 20 minuti dal risultato del test, e se positivo, il test molecolare provvedendo al successivo trasporto al Laboratorio di analisi dell’Azienda
- garantire una unità logistica che deve essere collocata presso apposita area da definire con l’amministrazione aeroportuale;
- garantire la presenza di almeno n.3 operatori sussidiari per il servizio accoglienza e registrazione, tutti dotati di idonei DPI
- garantire la presenza di almeno un operatore sanitario per le eventuali procedure sanitarie, dotato di idonei DPI
Tali operazioni potranno essere soggette a successive variazioni a seguito di nuove o modificate esigenze operative senza che queste comportino variazioni al presente accordo. Ulteriori specifiche organizzative del servizio richiesto saranno oggetto di comunicazioni trasmesse formalmente dal Dipartimento di Prevenzione alla Mandataria.
ART. 4 –VOLUME E TARIFFA
Le prestazioni sono remunerate con le seguenti tariffe, alle quali è stato applicato lo sconto del 2% (due percento), come da offerta presentata dalla Mandataria:
A) €296,21 per ciascun volo in arrivo dall’aeroporto di Peretola proveniente da aree extra Shengen per i cui passeggeri è previsto il servizio di accoglienza e registrazione, di cui:
SISPC)
a.1) €160,72/volo per attività di front (relazione con l’utenza)
a.2) €80,36/volo per attività di back office (registrazione sulla piattaforma
a.3) €55,12/volo per garantire la presenza del personale sanitario
B) €4.90 per ogni ulteriore test sierologico e/o molecolare dopo il 31°
C) €33,32 per il trasporto verso il Laboratorio aziendale di Prato di tutti i tamponi effettuati per ciascun volo.
La stima dei voli in arrivo all’aeroporto di Peretola sono 6 settimanali, salvo diverse indicazioni e/o cancellazioni dei voli da parte dei vettori aerei.
L’Azienda si riserva la facoltà, anche durante il periodo di validità del presente accordo di limitare la richiesta alla Mandataria di tutte o parte delle prestazioni sopra indicate, per tutti o solo per parte dei voli interessati.
Le Parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate.
L’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Mandataria per l’attività eseguita oltre il periodo di validità del presente accordo.
ART. 5 - PERSONALE E CODICE DI COMPORTAMENTO
La Mandataria assicura che le prestazioni oggetto del presente accorso sono eseguite da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria ed in possesso dei requisiti di legge.
Gli operatori preposti al servizio sono soggetti all’osservanza dei principi contenuti nel Codice di Comportamento dell’Azienda USL Toscana Centro adottato con
Deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale nella voce “amministrazione - trasparente - disposizioni generali - atti generali”.
ART. 6 - INCOMPATIBILITA’
La Mandataria si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la/e struttura/e si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.
Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi a questa Azienda entro n. 4 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
L’Azienda può richiedere alla Mandataria la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo. La Mandataria si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.
E’ fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Mandataria.
ART.7 - MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 03.04.2013, così come modificato dall’art. 25 del D.L. n. 66 del 24.4.2014 (convertito nella L. n. 89 del 23.06.2014) la Mandataria provvederà alla fatturazione elettronica dell’attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
La fattura elettronica emessa dalla Mandataria dovrà essere indirizzata al codice univoco BGAYDC (Empoli), corredata da riepiloghi secondo lo schema fornito dall’Azienda per ciascun volo in arrivo all’aeroporto dall’aree extra Schengen soggetto alle prestazioni di cui al presente accordo e/o al riepilogo fornito dal programma SISPC.
L'Azienda provvederà, a pagare le prestazioni fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente svolte, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs N. 231 del 2002.
I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.
ART. 8 - ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del 07.07.2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Mandataria si impegna ad utilizzare conti correnti
bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva.
L’Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Mandataria, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).
La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Mandataria risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.
ART. 9- PRIVACY
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “privacy”.
Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, All. A.1.
Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato A.1 al contratto tra Azienda e la Mandataria di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).
ART. 10- COPERTURE ASSICURATIVE
La Mandataria provvederà ad assicurare sé stessa ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento dell’attività oggetto del presente accordo.
La Mandataria dovrà altresì provvedere ad assicurare il personale impegnato nel servizio contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell’attività stessa.
Qualunque esclusione della suddetta polizza non implica l’assunzione di rischi a carico dell’Azienda USL Toscana Centro.
La Mandataria potrà, in alternativa, disporre di altre forme assicurative previste espressamente dalla normativa vigente del settore impegnandosi a darne dettagliata comunicazione all’Azienda.
ART. 11 -VERIFICHE
La Mandataria riconosce all’Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, fermo restando ogni altra competenza dell’Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro ed i controlli in merito al rispetto formale e sostanziale del presente contratto.
ART. 12- FORO COMPETENTE
Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.
ART. 13- DECORRENZA E DURATA
Le parti convengono che il presente accordo produce effetti immediati, come comunicato dall’Azienda con pec del 13/08/52020 prot. 62783 visto l’emergenza in corso, a partire dal 17 agosto 2020 per tre mesi, con scadenza il 17 novembre 2020 fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi precedentemente alla data di sottoscrizione che sono comunque disciplinati dal presente accordo.
E’ consentito all’Azienda la possibilità di attivare una proroga fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi. qualora sia protratto lo stato di emergenza COVID-19.
Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.
ART. 14 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE.
14.1- Inadempienze e penali
Nel caso di riscontrate inadempienze al presente accordo, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Mandataria dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 4 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Mandataria per le prestazioni rese.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Mandataria dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
14.2 - Sospensione
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere l’accordo qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all’art. 15. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Mandataria un termine di 5 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere l’accordo per n. 3 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, l’accordo si intenderà automaticamente risolta.
14.3 -Recesso
Qualora la Mandataria intenda recedere dal presente accordo deve darne comunicazione all’Azienda per iscritto tramite PEC con preavviso di almeno n. 4 giorni, in ogni caso esaurendo le prenotazioni già programmate.
L’Azienda può recedere dal presente accordo per motivate esigenze di pubblico interesse o per sopravvenuta diversa normativa regionale o nazionale in materia,
dando comunicazione per iscritto tramite PEC con preavviso n. 5 giorni. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Mandataria da parte dell’Azienda.
14.4 - Risoluzione
L’Azienda può risolvere inoltre dall’accordo previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di norma n. 5 giorni, nei seguenti casi: -reiterate contestazioni per fatturazione errata o ricette irregolari;
-reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente accordo tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
-sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda.
14.5 -Clausola risolutiva espressa.
Il presente accordo decade di diritto nei seguenti casi:
-ritiro dell’autorizzazione sanitaria e/o accreditamento regionale o cessazione iscrizione nell’elenco regionale di cui all’art. 76 quinquies della LRT n. 40/2005; - reato per condotta esercitata ai danni dell’Azienda;
-accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art.5 addebitabile a responsabilità della Mandataria;
-in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
ART. 15 - RESPONSABILI DELL’ACCORDO
Sono individuati quali Responsabili dell’accordo:
a) per l’Azienda:
- per la parte amministrativa la SOC Accordi contrattuali e convenzioni soggetti privati
- per la programmazione delle attività, per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate il direttore del Dipartimento della Prevenzione o suo delegato;
b) per la Mandataria:
Fondazione Pubbliche Assistenze Legale Rappresentante xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
ART. 16 - ADEMPIMENTI
La Mandataria si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l’ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento e/o autorizzativi di cui alla L.R. 51/2009 e ss.mm.ii e al Decreto Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11. 2016 compreso – a mero titolo esemplificativo – garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
ART. 17 – SPESE E CLAUSOLE FINALI
Il presente atto consta di n. …… pagine e verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 co.2 del DPR 131/86.
Le spese di bollo sono a carico della Mandataria e saranno assolte secondo le modalità previste dalla legge.
Per quanto non contemplato nel presente accordo si rinvia alla normativa vigente in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale, per quanto applicabile. Letto confermato e sottoscritto
per l’Azienda USL Toscana Centro Il Direttore
SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati
(firmato digitalmente)
per Mandataria Fondazione Pubbliche Assistenze
(firmato digitalmente)