CONTRATTO DI CONSULENZA Tra
CONTRATTO DI CONSULENZA
Tra
L’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Giurisprudenza, C.F. 8002373082 P.IVA 00605880822, rappresentato dal Direttore protempore Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza sito in Palermo – cap 90134- Via Xxxxxxx n. 172 (in seguito il “Contraente”)
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la società Riscossione Sicilia spa C.F. 00833920150 - P.IVA 04739330829 con sede legale in Palermo, Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx n. 8, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato/a ai fini del presente atto presso la sede della società (in seguito il “Committente”)
PREMESSO CHE
- con nota prot. n. 20113 del 19.02.2021, da intendersi integralmente richiamata, il “Committente” ha descritto le problematiche aziendali per le quali è stata manifesta la necessità di acquisire la prestazione consulenziale richiesta al “Contraente”.
con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 – Definizioni
1. Ai fini del presente contratto le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:
a) “Background”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti da una parte prima dell’avvio dell’attività oggetto del presente contratto
b) “Sideground”: indica tutte conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una parte durante il periodo di efficacia del presente contratto ma non in esecuzione dello stesso.
c) “Diritti di Proprietà Industriale”: indica la disciplina dettata dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 ovvero il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) e successive modificazioni con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, anche di fatto, alle indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, le opere del disegno industriale, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate (know how), le nuove varietà
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vegetali
d) “Diritti di Proprietà Intellettuale”: indica la disciplina dettata dalla l. 22 aprile 1941, n. 633
– Protezione del diritto d’Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – e successive modificazioni con riguardo alle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale
e) “Risultato”: indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione dell’attività di consulenza oggetto del presente contratto e in ragione di essa.
Art. 2 – Oggetto
1. Il Committente affida al Contraente, che accetta, la consulenza relativa a quanto descritto nell’allegata nota prot. n. 20113 del 19.02.2021 che costituisce parte integrante del presente Contratto.
2. Il Committente si impegna a fornire al Contraente tutta l’assistenza necessaria per
condurre la consulenza.
Art. 3 - Responsabile scientifico e referente aziendale
1. Il Contraente svolgerà tale attività di consulenza sotto la direzione del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con il Committente e la cui sottoscrizione è apposta per assenso sul presente atto. L’eventuale sostituzione del responsabile scientifico da parte del Contraente deve essere comunicata tempestivamente al Committente per iscritto.
2. Il Committente indica il Sig. Xxxxxxx Xxxxx quale referente aziendale per i rapporti con il Contraente inerenti il presente Contratto; l’eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata tempestivamente al Contraente per iscritto.
3. Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica concernente il presente Contratto dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:
- per il Committente: sig. Xxxxxxx Xxxxx, Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx n. 8, 091.6204254, email: xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, PEC: direzione xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
]
- per il Contraente, Università degli Studi di Palermo-Dipartimento di Giurisprudenza, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Via Xxxxxxx 172 Palermo tel. 000.00000000,xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx PEC xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx
Art. 4 – Durata e rinnovo
1. Le attività oggetto del presente contratto dovranno svolgersi entro 30 giorni dalla data di
sottoscrizione dello stesso.
2. Il presente contratto può essere rinnovato alla scadenza tramite accordo espresso delle parti, anche mediante scambio di lettera fra le parti.
Art. 5 – Impegno economico
1. Il Committente, per le prestazioni di cui all’art. 2, riconosce al contraente un corrispettivo
economico pari a € 12.000,00 (euro dodicimila) oltre I.V.A.
2. L’importo viene corrisposto a seguito di richieste di pagamento, emesse dal Contraente nei seguenti termini:
- Acconto per € 6.000,00 oltre I.V.A. alla data della sottoscrizione del contratto;
- saldo per € 6.000,00 oltre I.V.A. entro 15 giorni dalla conclusione della prestazione.
3. Gli importi devono essere corrisposti entro 30 giorni dalla ricezione delle relative richieste di pagamento. Le richieste di pagamento sono inviate al seguente indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; le fatture sono inviate al Committente al centro di costo “Presidenza” - Codice IPA “PHYBQE”.
Art. 6 –Diritti delle Parti sui Risultati
1. Il Contraente concede espressamente al Committente il diritto gratuito e irrevocabile di utilizzazione e divulgazione dei dati e delle informazioni contenute nelle relazioni scientifiche elaborate in esecuzione del presente contratto. Il Contraente si riserva altresì il diritto di utilizzazione e divulgazione dei dati e delle informazioni contenuti in tali relazioni a scopo scientifico e didattico. Resta fermo in ogni caso il rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all’art. 9.
(nota – trattandosi di xxxxx xxxxxxxx, non si esclude che il committente possa concedere l’uso condiviso dei risultati derivanti dall’esecuzione del contratto)
2. Le parti si danno atto che dall’esecuzione dell’attività di consulenza oggetto del presente Contratto non si attendono Risultati che possano formare oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà intellettuale e industriale. Ove ciò avvenga, il Contraente, in qualità di titolare dei Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati e dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui programmi per elaboratore e sulle opere del disegno industriale conseguiti in esecuzione del presente contratto, potrà avviare con il Committente, secondo buona fede, trattative volte alla conclusione di accordi relativi all’utilizzazione di quanto conseguito.
Art. 7 – Diritti di accesso alle conoscenze
1. Ciascuna parte è titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground.
2. Resta inteso tra le parti che niente di quanto previsto nel presente contratto implica in
modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.
3. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell’ambito del rapporto oggetto del presente contratto e in ragione della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata del presente contratto, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.
4. Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall’altra Parte senza espressa
autorizzazione scritta del titolare.
Art. 8 – Utilizzo dei segni distintivi delle parti
1. Il presente contratto non conferisce alle parti il diritto di utilizzare alcun segno distintivo
dell’altra parte (incluse le abbreviazioni).
2. Sono fatti salvi i diversi specifici accordi tra le parti in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto comunque delle norme stabilite per l’utilizzo del logo dell’Università degli Studi di Palermo.
Art. 9 – Riservatezza
1. Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Contratto, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Le parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
• non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte;
• non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente contratto;
• ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
• a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente contratto, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
• a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente contratto e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente contratto.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
• quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
• le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente contratto, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
• le informazioni che una parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di consulenza;
• le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
• le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.
Art. 10 – Trattamento dei dati
1. Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti di dati personali derivanti dall’esecuzione del presente contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e con modalità tali da tutelare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati degli interessati.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentati o loro delegati e collaboratori e dei partecipanti alle attività in esecuzione del presente contratto) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali.
3. Le Informative complete ai sensi degli artt. 13 e 14 del DGPR sono disponibili e potranno essere consultate:
quanto al Contraente, sul sito: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xx.xx./.xxxxxxx/xxxx menti/informativa- trattamento-dati-riscossione-sicilia.pdf quanto al Committente, sul sito: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/00000/0000000/XxxxxxxxxxxXxxxxxx_XxxxXxxxxxXX PR_2020.pdf/d5dec1b2-fc81-4786-a7c0-f3fc58b84186
Con la sottoscrizione del presente contratto le parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione e accettazione delle suddette informative.
4. Nel caso in cui per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto è previsto il trattamento di dati personali, le parti regoleranno i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso con atto successivo al presente accordo che andrà comunque formalizzato prima del trattamento.
4. Il Committente autorizza il Contraente a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente contratto secondo quanto previsto dalle norme sulla trasparenza (d.lgs. 33/2013 ss.mm.i..).
Art. 11 – Recesso e risoluzione
1. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 60 giorni.
2. Il recesso non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte di contratto già
eseguita.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.
4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l’attività oggetto del presente contratto, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di cui all’art. 2 sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
5. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricerca;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente.
La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di
avvalersi della presente clausola.
6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patito.
Art. 12 - Clausola di legalità
1 Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito delle rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti secondo le vigenti norme in materia.
2 Il Contraente dichiara di aver preso visione ed accettare il modello organizzativo adottato dal committente e (eventuale) il Codice etico.
3 Il committente dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università degli Studi di Palermo e consultabili nel sito web dell'Ateneo alla pagina Amministrazione trasparente.
Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente atto.
Art. 13 – Legge applicabile e controversie
1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Ogni controversia concernente l’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto è
definita amichevolmente tra le parti.
3. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto, è il Foro di Palermo.
Art. 14 – Registrazione e spese
1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della parte che ne chiede la registrazione.
3. Le spese di bollo inerenti il presente contratto sono a carico del Committente (nel caso in cui sia prevista la firma digitale, l’originale sarà unico e l’imposta di bollo in questi casi è assolta ai sensi del Decreto del Ministero per l’Economia e le Finanze del 17/06/2014).
Per l’Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Giurisprudenza
Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da: Xxxx Xxxxxxxxxx
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825 Data: 14/04/2021 11:36:26
PER LA SOCIETA’/ENTE
Pur essendo le clausole del presente contratto frutto della contrattazione delle parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 4 (Durata e rinnovo), 5 (Impegno economico), 6 (Diritti delle parti sui risultati), 7 (Diritti di accesso alle conoscenze), 9 (Riservatezza), 11 (Recesso e risoluzione) e 13 (Legge applicabile e Controversie).
Per l’Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Giurisprudenza
Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da: Xxxx Xxxxxxxxxx
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825 Data: 14/04/2021 11:33:53
PER LA SOCIETA’/ENTE
Presidente del Consiglio di Amministrazione Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
Firmato digitalmente da:Xxxxxx Xxxxxx Data:16/03/2021 10:05:09