Fondo di investimento di diritto svizzero della categoria
Fondo di investimento di diritto svizzero della categoria
«Altri fondi per investimenti tradizionali»
Raiffeisen Futura II – Prospetto comprensivo di contratto del fondo.
Maggio 2024
Fondo di investimento di diritto svizzero multi-comparto (Umbrella-Funds) della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali»
Prospetto comprensivo di contratto del fondo 27 Maggio 2024
Parte I Prospetto
Questo prospetto comprensivo del contratto del fondo, il foglio informativo di base e l’ultimo rapporto annuale o semestrale (se pubblicato dopo il rapporto annuale) costituiscono la base per la sottoscrizione di quote dell’Umbrella- Funds risp. dei comparti. Valgono solo le informazioni contenute nel prospetto, nel foglio informativo di base o nel contratto del fondo.
1. Informazioni sull’Umbrella-Funds rispettivamente sui comparti
1.1. Costituzione dell’Umbrella-Funds risp. dei suoi comparti in Svizzera
Il contratto del fondo Raiffeisen Futura II è stato predisposto da UBS Fund Management (Switzerland) AG in veste di direzione del fondo e, previo consenso di UBS Switzerland AG in veste di banca depositaria, è stato sottoposto all’ap- provazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), che ha ottenuto per la prima volta il 10 gennaio 2022.
1.2. Norme fiscali rilevanti per l’Umbrella-Funds risp. i singoli comparti
L’Umbrella-Funds risp. i comparti non hanno personalità giuridica in Svizzera. Non sono soggetti né all’imposta sul reddito, né all’imposta sul capitale.
La direzione del fondo può richiedere per il comparto corrispondente il rimborso completo dell’imposta preventiva
federale prelevata sui redditi in Svizzera.
I redditi e gli utili di capitale esteri possono essere assoggettati alle imposte alla fonte applicabili nei paesi in cui vengono effettuati gli investimenti. In virtù degli accordi sulla doppia imposizione o di convenzioni analoghe, la dire- zione del fondo richiederà, nel limite del possibile, il rimborso di tali imposte a favore degli investitori1 domiciliati in Svizzera.
I redditi distribuiti dal comparto a investitori domiciliati in Svizzera o all’estero sono assoggettati all’imposta preventiva svizzera (ritenuta alla fonte) del 35%. Gli utili di capitale esposti separatamente sono esenti da imposta preventiva.
Il reddito netto trattenuto dai comparti e reinvestito è assoggettato all’imposta preventiva svizzera (ritenuta alla fonte)
del 35%.
Gli investitori domiciliati in Svizzera possono recuperare l’imposta preventiva dichiarando i relativi redditi nella dichia- razione d’imposta oppure presentando una richiesta di rimborso separata.
Gli investitori domiciliati all’estero possono richiedere il rimborso dell’imposta preventiva in base a un eventuale ac- cordo sulla doppia imposizione esistente tra la Svizzera e il loro paese di domicilio. In assenza di accordi in tal senso è impossibile chiedere il rimborso.
Agli investitori domiciliati all’estero che beneficiano della procedura di affidavit, la banca depositaria, contro presen- tazione della dichiarazione di domicilio, accredita l’imposta preventiva. Deve però sussistere l’attestazione scritta di una banca in cui si conferma che le quote del fondo si trovano presso di essa nel deposito di un investitore domiciliato all’estero e che i redditi vengono accreditati sul suo conto (dichiarazione bancaria o affidavit). Non può essere fornita alcuna garanzia che i ricavi di un comparto derivino per un minimo dell’80% da fonti estere.
Se un investitore domiciliato all’estero subisce una trattenuta dell’imposta preventiva a seguito della mancanza della dichiarazione bancaria, può richiederne il rimborso direttamente presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni a Berna, sulla base del diritto svizzero.
Le informazioni fiscali qui sopra riportate fanno riferimento alla situazione legislativa e alla prassi attualmente note. È fatta espressamente salva qualsiasi modifica della legislazione, della giurisprudenza e della prassi delle autorità fiscali.
La tassazione e le altre conseguenze fiscali a carico dell’investitore in caso di detenzione, acquisto o
vendita di quote di un fondo sono determinate dalle norme fiscali vigenti nel suo paese di domicilio. Per
1 Allo scopo di semplificare la lettura, si rinuncia alla distinzione tra forma maschile e femminile; per principio, quest’ultima è tuttavia sempre sottintesa.
informazioni al riguardo gli investitori sono invitati a rivolgersi al proprio consulente fiscale.
I comparti:
- Systematic Swiss Equity
- Systematic Global Equity (ex Switzerland)
- Systematic Swiss Bonds
- Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged)
- Systematic Invest Yield
- Systematic Invest Balanced
- Systematic Invest Growth
- Systematic Invest Equity
sono soggetti al regime fiscale indicato qui di seguito.
Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (scambio automatico di informazioni)
Questo Umbrella-Funds risp. i comparti si qualificano come istituto finanziario non dichiarante ai fini dello scambio automatico di informazioni ai sensi dello standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (SCC) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
FATCA
L’Umbrella-Funds risp. i comparti sono registrati presso le autorità fiscali statunitensi come Registered Deemed-Com- pliant Financial Institution (Istituti finanziari registrati, ritenuti adempienti) ai sensi di un accordo intergovernativo (IGA) di modello 2, conformemente alle Sections 1471 – 1474 dell’Internal Revenue Code statunitense (Foreign Account Tax Compliance Act, inclusi i relativi decreti, «FATCA»).
1.3. Esercizio contabile
L’esercizio contabile decorre dal 1º aprile al 31 marzo.
1.4. Società di audit
La società di audit è Xxxxx & Young AG, Basilea.
1.5. Quote
La direzione ha il diritto, conformemente al contratto del fondo e previa approvazione della banca depositaria e dell’autorità di vigilanza, di creare, sopprimere o riunire in qualsiasi momento diverse classi di quote per ogni com- parto.
Le quote delle classi «A» e «B» sono al portatore. Le quote delle classi «I», «X» e «V» sono nominative; le quote non sono emesse fisicamente, ma gestite in forma scritturale.
L’investitore ha diritto unicamente al patrimonio e al reddito del comparto al quale partecipa. Per gli impegni che
ricadono in un singolo comparto risponde unicamente il comparto interessato.
Nel quadro della selezione degli investimenti dei comparti «- Systematic Invest Yield», «- Systematic Invest Xxxxx- ced», «- Systematic Invest Growth» e «- Systematic Invest Equity», la direzione del fondo osserva le prescrizioni d’in- vestimento della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e delle sue ordinanze di esecuzione applicabili agli investimenti finanziari degli istituti di previdenza, attualmente in partico- lare l’art. 54 segg. dell’Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2). Le disposizioni della legislazione sugli investimenti collettivi di capitale prevalgono qualora quelle della LPP e delle sue ordinanze di esecuzione (OPP 2) non siano più restrittive.
Per i comparti «- Systematic Invest Growth» e «- Systematic Invest Equity», le quote per ciascuna società, la quota azionaria e la quota di monete estere senza copertura valutaria possono differire da quelle previste agli artt. 54a e 55 lett. b ed e OPP 2 in applicazione dell’art. 50 cpv. 4 OPP 2.
Per tutti i comparti esistono attualmente le classi di quote seguenti:
La classe di quote «A» è a distribuzione e aperta all’intera platea degli investitori. L’emissione e il riscatto di quote
mediante conferimenti o riscatti in natura (cfr. §17 cifra 7) sono esclusi per le quote della classe di quote «A».
La classe di quote «B» è a capitalizzazione e aperta all’intera platea degli investitori. L’emissione e il riscatto di quote
mediante conferimenti o riscatti in natura (cfr. §17 cifra 7) sono esclusi per le quote della classe di quote «B».
La classe di quote «I» è a distribuzione e riservata unicamente a determinati investitori. Gli investitori ammessi in relazione alla classe di quote «I» sono gli «investitori qualificati» ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 LICol in combinato dispo- sto con l’art. 4 cpvv. 3-5 e l’art. 5 cpvv. 1 e 4 della Legge federale sui servizi finanziari del 15 giugno 2018 (LSerFi) e l’art. 10 cpv. 3ter LICol. Qualora banche, imprese d’investimento e altri «investitori qualificati» con funzioni analo- ghe detengano quote per conto dei loro clienti, per gli scopi presenti non sono considerati «investitori qualificati». Gli investimenti della classe di quote «I» possono avere una copertura valutaria in CHF. Per questa classe di quote, la direzione del fondo e i suoi mandatari non pagano retrocessioni a indennizzo dell’attività di distribuzione e non con- cedono alcun ribasso.
Per i comparti «- Systematic Swiss Equity», «- Systematic Global Equity (ex Switzerland)», «- Systematic Swiss Bonds» e «- Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged)» esiste inoltre al momento la classe di quote seguente:
La classe di quote «X» è a capitalizzazione e riservata unicamente a determinati investitori. Sono ammessi gli investi- tori che hanno stipulato un contratto di gestione patrimoniale con Raiffeisen Svizzera società cooperativa, una so- cietà affiliata al Gruppo o una Banca Raiffeisen appartenente al Gruppo nonché sottoscrivono e custodiscono quote tramite Raiffeisen Svizzera società cooperativa. In aggiunta, la direzione del fondo è considerata investitore am- messo nei comparti «- Systematic Invest Yield», «- Systematic Invest Balanced», «- Systematic Invest Growth» e «- Systematic Invest Equity». Per questa classe di quote, la direzione del fondo e i suoi mandatari non pagano retroces- sioni a indennizzo dell’attività di distribuzione e non concedono alcun ribasso.
Per i comparti «- Systematic Invest Yield», «- Systematic Invest Balanced», «- Systematic Invest Growth» e «- Syste- matic Invest Equity» esiste inoltre al momento la classe di quote seguente:
La classe di quote «V» è a capitalizzazione e riservata unicamente a determinati investitori. Sono considerati investi- tori ammessi in relazione alla classe di quote «V» gli istituti nazionali esonerati dalle imposte di previdenza professio- nale, previdenza vincolata, istituti di libero passaggio o casse di compensazione o assicurazione sociale, nonché gli assicuratori sulla vita di diritto pubblico nazionali o soggetti alla vigilanza della Confederazione il cui obbligo di im- posta preventiva è soddisfatto mediante notifica dei redditi all’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC ai sensi dell’art. 38a OIPrev. Poiché a questa classe di quote si applica la procedura di notifica anziché la correspon- sione dell’imposta preventiva, gli investitori della classe di quote «V» sono obbligati a comunicare la loro partecipa- zione a questa classe di quote sia alla banca depositaria sia alla direzione del fondo e ai suoi mandatari. Le quote devono essere sottoscritte e custodite direttamente presso la banca depositaria o tramite Raiffeisen Svizzera società cooperativa.
Per le questioni della procedura di notifica, l’investitore solleva interamente e irrevocabilmente la sua banca, la dire- zione del fondo e la banca depositaria dall’obbligo del segreto. Gli investitori accettano in particolare una comunica- zione completa della loro partecipazione a questa classe di attivi e del loro nome all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
Informazioni dettagliate sulle classi di quote sono riportate nel contratto del fondo (cfr. Parte II, § 6 punto 4).
Le classi di quote non rappresentano segmenti patrimoniali. Non è quindi escluso che una classe di quote debba rispondere per impegni di un’altra classe di quote, anche se in linea di principio i costi sono imputati solo alla classe di quote cui fa capo una determinata prestazione.
1.6. Quotazione e negoziazione
Le quote non sono quotate in borsa.
1.7. Condizioni per l’emissione e il riscatto di quote
Le quote dei comparti vengono emesse o riscattate con cadenza giornaliera (giorno di valutazione) ad eccezione del 24 e del 31 dicembre di ogni anno. Emissioni o riscatti non vengono effettuati nei giorni festivi svizzeri (Pasqua, Pentecoste, Natale, Capodanno, festa nazionale ecc.) né nei giorni in cui le borse e/o i mercati dei principali paesi d’investimento di un comparto sono chiusi e/o quando il 50% o più degli investimenti di un comparto non può essere valutato adeguatamente o in circostanze eccezionali ai sensi del § 17, punto 4 del contratto del fondo. La direzione del fondo e la banca depositaria sono autorizzate a rifiutare, a propria discrezione, ordini di sottoscrizione.
Se non escluso nelle disposizioni di una classe di quote, ogni investitore può richiedere, nel caso di sottoscrizioni, di effettuare apporti al patrimonio del fondo sotto forma di conferimenti in natura («contribution in kind») anziché versamenti in contanti oppure, in caso di pagamenti, di ricevere valori dal patrimonio del fondo sotto forma di riscatti in natura («redempion in kind») anziché versamenti in contanti. La richiesta deve essere presentata all’atto della sot- toscrizione o del riscatto. La direzione non ha l’obbligo di accettare conferimenti o riscatti in natura.
La competenza decisionale in ordine a eventuali conferimenti e riscatti in natura spetta esclusivamente alla direzione, che si riserva di approvarli unicamente se l’esecuzione delle relative transazioni è pienamente conforme con la politica di investimento del fondo e non arreca alcun pregiudizio agli interessi di altri investitori.
I dettagli relativi a conferimenti e riscatti in natura sono regolamentati nel § 17 punto 7 del contratto del fondo.
Gli ordini di sottoscrizione e di riscatto registrati presso la banca depositaria al più tardi entro l’orario di cut-off indicato nella tabella 1 in calce al prospetto di un giorno lavorativo bancario (giorno di conferimento dell’ordine) sono eseguiti in base al valore netto d’inventario calcolato al giorno lavorativo bancario successivo − risp. per il comparto «-
Systematic Global Equity (ex Switzerland)» al secondo giorno lavorativo bancario successivo (giorno di valutazione). Per gli ordini collocati presso distributori in Svizzera e all’estero è possibile che si applichino orari di chiusura anticipati per la consegna degli ordini al fine di garantirne l’inoltro puntuale alla banca depositaria. Questi possono essere consultati presso il rispettivo distributore. Il valore netto d’inventario utilizzato ai fini del conteggio non è pertanto noto al momento del conferimento dell’ordine (forward pricing). Esso verrà calcolato il giorno di valutazione in base ai corsi di chiusura o, se questi, secondo il parere della direzione del fondo, non rappresentano il congruo valore di mercato, agli ultimi corsi disponibili al momento della valutazione. Qualora la valutazione in base alla regola succitata si riveli impossibile da effettuare o imprecisa a causa di circostanze particolari, la direzione del fondo è autorizzata ad applicare altri criteri di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili al fine di ottenere un’adeguata valutazione del patrimonio netto di un comparto.
Il prezzo di emissione delle quote di una classe corrisponde al valore netto d’inventario di tale classe calcolato al giorno di valutazione ai sensi del § 16 del contratto del fondo, maggiorato della commissione di emissione. L’ammontare della commissione di emissione è consultabile nella tabella 1 in calce al prospetto.
Il prezzo di riscatto delle quote di una classe corrisponde al valore netto d’inventario di tale classe calcolato al giorno di valutazione ai sensi del § 16 del contratto del fondo, al netto della commissione di riscatto. L’ammontare della commissione di riscatto è consultabile nella tabella 1 in calce al prospetto.
In caso di passaggio da una classe di quote di un comparto a un’altra classe di quote dello stesso comparto, all’inve- stitore viene addebitata una commissione di conversione. L’ammontare della commissione di conversione è consulta- bile nella tabella 1 in calce al prospetto.
Le spese accessorie per l’acquisto e la vendita degli investimenti (commissioni di borsa conformi al mercato, commis- sioni, tasse ecc.) che un comparto deve sostenere per investire una somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito a riscatto di una quota sono coperte tramite il ricorso allo swinging single pricing ai sensi di quanto descritto al § 16 punto 8 del contratto del fondo.
Il prezzo di emissione e di riscatto viene arrotondato a 0.01 CHF. Il pagamento viene effettuato entro e non oltre 3
giorni lavorativi bancari dopo il giorno di conferimento dell’ordine (valuta massima 3 giorni lavorativi bancari).
Le quote non sono emesse fisicamente, ma gestite in forma scritturale.
1.8. Impiego dei redditi
Distribuzione dei redditi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile risp. tesaurizzazione; in questo caso, i ricavi netti vengono aggiunti annualmente al patrimonio del rispettivo comparto per essere reinvestiti. Sono riservate eventuali imposte e tasse sul reinvestimento.
Gli utili di capitale realizzati con l’alienazione di averi e diritti possono essere distribuiti o riservati per il reinvestimento
dalla direzione del fondo.
1.9. Obiettivo d’investimento e politica d’investimento dei comparti
Informazioni dettagliate in merito alla politica d’investimento e alle restrizioni da essa previste nonché alle tecniche e agli strumenti d’investimento ammessi (segnatamente gli strumenti finanziari derivati e le relative modalità di im- piego) sono riportate nel contratto del fondo (cfr. Parte II, §§ da 7 a 15).
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Equity
L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principalmente nel conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine mediante investimenti in azioni di società svizzere che soddisfano i criteri di sostenibilità esposti di seguito.
Raiffeisen Futura II – Systematic Global Equity (ex Switzerland)
L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principalmente nel conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine mediante investimenti in azioni di società di tutto il mondo che soddisfano i criteri di sostenibilità esposti di seguito.
Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Bonds
L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principalmente nel conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine mediante investimenti in obbligazioni denominate in franchi svizzeri di emittenti con sede o attività economica preponderante in Svizzera che soddisfano i criteri di sostenibilità esposti di seguito.
Raiffeisen Futura II – Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged)
L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principalmente nel conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine mediante investimenti in obbligazioni di debitori di tutto il mondo che soddisfano i criteri di sostenibi- lità esposti di seguito.
Raiffeisen Futura II – Systematic Invest Yield
L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principalmente nel conseguire un reddito costante integrato da utili di capitale nonché nel conservare il valore reale delle attività con una capacità supplementare di generare reddito. Vengono inoltre applicati i criteri di sostenibilità esposti di seguito.
Raiffeisen Futura II – Systematic Invest Balanced
L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principalmente nel conseguire un reddito costante integrato da utili di capitale nonché nel conservare il valore reale e accrescere le attività a lungo termine. Vengono inoltre ap- plicati i criteri di sostenibilità esposti di seguito.
Raiffeisen Futura II – Systematic Invest Growth
L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principalmente nel conseguire utili di capitale integrati da un reddito costante nonché nel conservare il valore reale e accrescere le attività a lungo termine. Vengono inoltre appli- cati i criteri di sostenibilità esposti di seguito.
Raiffeisen Futura II – Systematic Invest Equity
L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principalmente nel conseguire utili di capitale nonché, a
lungo termine, una crescita del patrimonio. Vengono inoltre applicati i criteri di sostenibilità esposti di seguito.
Criteri di sostenibilità per i comparti «- Systematic Swiss Equity», «- Systematic Global Equity (ex Xxxxxxx- land)», «- Systematic Swiss Bonds» e «- Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged)»
Il gestore patrimoniale applica i seguenti approcci alla sostenibilità, individualmente o in combinazione:
Esclusioni (negative screening): esclusione di società risp. emittenti che violano norme o valori prestabiliti e stret- tamente collegati agli obiettivi della sostenibilità. Vengono applicate sistematicamente le esclusioni seguenti:
Società risp. emittenti che conseguono oltre il 5% del loro fatturato in settori di attività controversi (segnatamente armi, tabacco, alcool, intrattenimento per adulti, gioco d’azzardo; alle armi che non soddisfano le convenzioni inter- nazionali, le cosiddette «controversial weapon» come mine antipersona, munizioni a grappolo, armi biologiche, chi- miche o nucleari, si applica una soglia di fatturato dello 0%), in settori di attività con grandi rischi nel campo della produzione di energia (energia nucleare, carbone termico, energia da carbone termico, petrolio e gas non convenzio- nali come sabbie bituminose) o dall’impiego di tecnologia genica in settori agroalimentari e medici critici. Le norme applicate soddisfano le direttive e i principi dello UN Global Compact (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/).
Tilting ESG: integrazione di fattori ESG nel processo d’investimento sulla base dei punteggi ESG della Inrate AG (xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/). Questi vengono applicati nell’ambito della strutturazione del portafoglio.
I punteggi ESG riflettono la valutazione di società risp. emittenti in un confronto settoriale condotto sulla base dei fattori ESG applicati.
Inoltre, all’analisi della sostenibilità si applicano i principi seguenti:
• I punteggi ESG tengono conto essenzialmente dell’attività commerciale e della politica aziendale.
• Viene tenuto conto dei valori fondamentali della società nel campo dei diritti umani e delle convenzioni globali importanti.
• Viene prestata particolare attenzione all’applicazione di principi sociali e al principio di precauzione in rela-
zione alle tecnologie chiave.
I criteri di sostenibilità vengono applicati agli investimenti di tutti i comparti. Tuttavia, solo le esclusioni (negative screening) comportano l’effettiva esclusione di investimenti. I punteggi ESG finalizzati al tilting ESG servono a deter- minare i fattori per la modifica della ponderazione sulla base dell’indice sottostante: le società risp. gli emittenti più sostenibili della media (punteggio ESG: B- o superiore) vengono di principio sovraponderati, mentre le società risp. gli emittenti meno sostenibili della media (punteggio ESG: C+ o inferiore) vengono sottoponderati. La scala dei punteggi ESG va da A+ a D-, dove A+ è il punteggio ESG migliore. Per ogni comparto, quindi, viene conseguito un profilo di sostenibilità superiore alla media.
Esercizio dei diritti di voto (voting): rappresentanza nelle assemblee dei soci ed esercizio dei diritti di voto (proxy voting). I diritti di voto non vengono esercitati a discrezione del gestore patrimoniale, bensì attivamente dalla stessa direzione del fondo. La direzione del fondo può chiedere consiglio e farsi assistere nell’esercizio dei diritti di voto da una società specializzata in questo campo o da altre società da questa controllate mediante raccomandazioni di voto e altri servizi amministrativi. Nei limiti del possibile, a tutti gli investimenti basati su azioni si applica un processo di esercizio dei diritti di voto guidato da direttive. La direttiva dedicata all’esercizio dei diritti di voto (Proxy Voting – Summary Principle & Standards) è pubblicamente consultabile all’indirizzo «xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xx/xxxxx-xx- nagement/investment-capabilities/white-labelling-solutions/fund-management-company-services.html».
Mancato rispetto dei criteri di sostenibilità descritti: può capitare che non sia sempre possibile garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità descritti, ad esempio a seguito di situazioni di mercato speciali o indisponibilità di prodotti finanziari. In questi casi, la direzione del fondo è libera di investire fino a un massimo del 10% in investimenti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui al punto 1.9.
Rischi in relazione ai criteri di sostenibilità: l’assenza di standard affermati e definizioni armonizzate nel campo
degli investimenti sostenibili può portare a difformità di interpretazioni e approcci nella determinazione e
nell’applicazione di obiettivi d’investimento sostenibili. Da un lato, questo può compromettere la confrontabilità di diversi strumenti finanziari sostenibili. Dall’altro, viene limitata la trasparenza nella concezione e nell’applicazione di approcci alla sostenibilità nel processo d’investimento poiché il gestore patrimoniale ha una certa discrezionalità sog- gettiva. Il gestore patrimoniale basa inoltre il suo processo di analisi su dati ricevuti dalle società risp. dagli emittenti stessi o da fornitori terzi per cui il gestore patrimoniale ha una capacità limitata di verificare correttezza e completezza. L’applicazione di approcci alla sostenibilità nel processo d’investimento può influenzare la performance del patrimonio di un comparto. Di conseguenza, il patrimonio di un comparto può registrare una performance diversa e, in taluni casi, anche una minore diversificazione rispetto a un fondo d’investimento simile in cui gli investimenti vengono ef- fettuati senza tenere conto di approcci alla sostenibilità. L’applicazione di esclusioni nel processo d’investimento di un comparto può inoltre far sì che un comparto si scosti dal benchmark, investimenti vantaggiosi non vengano effettuati o vengano dismessi oppure interi settori economici con prospettive di rendimento positive non vengano considerati. Questo può penalizzare la performance del comparto.
Criteri di sostenibilità per i comparti «- Systematic Invest Yield», «- Systematic Invest Balanced», «- Syste- matic Invest Growth» e «- Systematic Invest Equity»
I comparti investono prevalentemente nei fondi target «Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity», «Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland)», «Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds» e «Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged)». Informazioni dettagliate sui criteri di sostenibilità di questi fondi target e sui rischi correlati sono consultabili nella sezione precedente.
Agli investimenti in fondi target di gestori patrimoniali terzi si applicano criteri di sostenibilità analoghi, senza tutta-
via prescrivere i fornitori e le fonti di dati né l’esatta operazionalizzazione dei criteri.
Il gestore patrimoniale valuta le strategie di gestori patrimoniali terzi per assicurarsi che rispettino i propri standard di sostenibilità e si impegna a condurre un dialogo attivo per portare i gestori patrimoniali terzi nel corso del tempo a un livello equivalente a quello del proprio approccio.
Nel valutare queste strategie, il gestore patrimoniale presta particolare attenzione alle risorse disponibili dei gestori patrimoniali terzi nel campo della sostenibilità, come ad esempio la qualità del team di collaboratori di ricerca e inve- stimento che si dedicano a temi legati alla sostenibilità, l’esperienza dei singoli collaboratori nel campo della sosteni- bilità, i tool di analisi e ricerca impiegati per valutare i rischi ESG delle società o la misura in cui il processo d’investi- mento tiene conto dei rischi ESG nella strutturazione del portafoglio.
Il gestore patrimoniale confronta all’occorrenza gli approcci alla sostenibilità dei gestori patrimoniali terzi con i propri per avere una prospettiva supplementare sulla capacità dei gestori patrimoniali terzi di raggiungere effettivamente i loro obiettivi di sostenibilità dichiarati.
Due diligence nell’acquisto di fondi target
La selezione dei fondi target di gestori patrimoniali terzi avviene in base a criteri quantitativi e qualitativi. Nell’ambito dell’analisi quantitativa vengono analizzati il rischio attivo storico (misurato in base al tracking error) e la struttura di costo su diversi orizzonti temporali. In termini qualitativi viene effettuata una valutazione approfondita della concilia- bilità con i criteri di sostenibilità sopra descritti. Sia i risultati della valutazione qualitativa che di quella quantitativa vengono sottoposti a una verifica regolare.
Strategia in materia di garanzie nell’ambito delle operazioni con strumenti finanziari derivati
Le operazioni con strumenti finanziari derivati possono esporre a rischi di controparte, che vengono ridotti al minimo come di seguito specificato:
Sono necessarie garanzie della seguente entità:
Per la costituzione di garanzie su operazioni con strumenti finanziari derivati sono determinanti le disposizioni perti- nenti che disciplinano l’esecuzione di questo tipo di operazioni. Per le transazioni su derivati compensate centralmente è sempre prevista una collateralizzazione. L’entità e la misura dipendono dalle relative disposizioni della controparte centrale o della stanza di compensazione.
Per le operazioni con strumenti finanziari derivati non compensate centralmente la direzione del fondo o i suoi man- datari possono stipulare accordi reciproci di garanzia collaterale con le controparti. Il valore delle garanzie scambiate deve corrispondere costantemente almeno al valore di sostituzione delle operazioni con strumenti finanziari derivati in essere. Inoltre, nella determinazione del valore di alcune garanzie si può applicare una deduzione che varia in funzione della volatilità dei mercati e della prevedibile liquidabilità della garanzia.
Sono ammessi i tipi di garanzia seguenti:
− Azioni negoziate in borsa o su un altro mercato accessibile al pubblico che presentino un’elevata liquidità e che
siano parte di un indice rilevante.
− Alle azioni vengono equiparati gli ETF quotati in borsa sotto forma di fondi in valori mobiliari, di altri fondi per investimenti tradizionali di diritto svizzero o di OICVM, se riproducono un indice soprastante e lo replicano fisica- mente. Gli ETF a replica sintetica basati su swap non sono ammessi.
− Obbligazioni negoziate in borsa o su un altro mercato accessibile al pubblico il cui emittente presenti un eccellente livello di solvibilità. I rating dei titoli di Stato di Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Germania, Svizzera (incl. i
Länder federali e i cantoni) non sono necessari.
− Le obbligazioni e i buoni del Tesoro negoziabili garantiti dallo Stato sono equiparati ai titoli di Stato nella misura in cui il paese o l’emissione abbiano un rating di prim’ordine o siano stati emessi dagli Stati Uniti, dal Giappone, dal Regno Unito, dalla Germania, dalla Svizzera (incl. i Länder federali e i cantoni).
− Fondi del mercato monetario, a condizione che siano conformi alla direttiva dell’Asset Management Association Switzerland o alle linee guida CESR per i fondi del mercato monetario, che sussista una possibilità di riscatto giornaliera e che gli investimenti siano di qualità elevata e/o siano classificati come eccellenti dalla direzione del fondo.
− Contante (cash collateral) in una moneta liberamente convertibile.
I margini di garanzia vengono determinati come segue:
Nel caso sia stato stipulato un accordo di garanzia collaterale con la controparte, per la collateralizzazione di derivati non conteggiati centralmente si applicano le seguenti riduzioni minime (percentuale di deduzione rispetto al valore di mercato):
− | Contante | 0% |
− | Titoli di Stato con durata residua fino a 1 anno | 1-3% |
− | Titoli di Stato con durata residua da 1 a 5 anni | 3-5% |
− | Titoli di Stato con durata residua da 5 a 10 anni | 4-6% |
− | Titoli di Stato con durata residua oltre 10 anni | 5-7% |
Le garanzie in contanti possono essere reinvestite come segue e con i seguenti rischi:
Depositi bancari a vista o con termine di preavviso breve, titoli di Stato ad alta solvibilità, strumenti del mercato mo- netario con controparti con notevole solvibilità come anche fondi del mercato monetario che sono sottoposti alla direttiva dell’Asset Management Association Switzerland o alle linee guida del CESR per i fondi del mercato monetario. Il reinvestimento delle garanzie in contanti deve essere sempre eseguito nella stessa moneta delle garanzie ricevute. La direzione del fondo controlla periodicamente i rischi derivanti dal reinvestimento delle garanzie in contanti. Ciono- nostante detti investimenti sono esposti a un rischio di credito e il loro valore può risentire di eventuali oscillazioni. In una certa misura, non è possibile escludere nemmeno un certo rischio di liquidità.
1.9.1 Impiego di strumenti derivati
La direzione del fondo può utilizzare strumenti derivati. Tuttavia, anche in presenza di circostanze di mercato straor- dinarie, l’impiego di derivati non deve comportare un discostamento dagli obiettivi d’investimento e/o una modifica delle caratteristiche d’investimento dei comparti. Il calcolo dei rischi avviene in base all’approccio Commitment I.
I derivati sono parte integrante della strategia di investimento e possono essere utilizzati non solo a scopi di copertura delle posizioni di investimento.
Nell’ambito degli investimenti collettivi di capitale i derivati possono essere utilizzati soltanto a fini di copertura valu- taria. È fatta salva la copertura dei rischi di mercato, di tasso d’interesse e di credito per investimenti collettivi di capitale, a condizione che tali rischi siano chiaramente determinabili e misurabili.
Possono essere utilizzate unicamente forme base di derivati, cioè opzioni Call o Put, Credit Default Swap (CDS), swap e contratti a termine (future e forward); tali forme di derivati, descritte dettagliatamente nel contratto del fondo (cfr. § 12), possono essere impiegate a condizione che i loro sottostanti siano ammessi come investimenti nella politica di investimento. I derivati possono essere quotati in borsa, trattati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico o conclusi OTC (over the counter). Essi sono soggetti al rischio di mercato e anche di controparte, ossia vi è il rischio che la controparte contrattuale venga meno ai suoi obblighi e crei di conseguenza un danno fi- nanziario.
Mediante un CDS, il rischio di insolvenza di un credito viene trasferito dal venditore del rischio all’acquirente del ri- schio. Quest’ultimo viene indennizzato con un premio, il cui ammontare dipende tra l’altro dalla probabilità di effet- tiva insolvenza e dall’entità massima del danno; questi due fattori sono di regola difficilmente valutabili, compor- tando così un maggiore rischio legato ai CDS. I comparti possono operare sia in qualità di venditore del rischio che di acquirente del rischio.
Anche in presenza di condizioni di mercato straordinarie, l’impiego di questi strumenti non deve né creare un effetto
leva (cosiddetto leverage) sui patrimoni dei comparti né dare luogo a vendite allo scoperto.
Si informano gli investitori che l’acquisto di strumenti derivati comporta determinati rischi che possono ripercuotersi negativamente sulla performance del comparto. In particolare, l’impiego di strumenti derivati costituiti da operazioni con controparti può comportare perdite ingenti in caso di insolvenza della controparte che impedisca a quest’ultima di mantenere i propri impegni.
Informazioni dettagliate sulla politica di investimento e sulle sue limitazioni, sulle tecniche d’investimento e sui relativi strumenti ammessi (in particolare gli strumenti finanziari derivati e la loro entità) sono contenute nel contratto del fondo (cfr. Parte II, §§ 7-15).
1.10. Valore netto d’inventario
Il valore netto d’inventario della quota di una classe di un comparto corrisponde al valore venale della parte del patrimonio di tale comparto rappresentata da tale classe, dedotti gli impegni del comparto a essa attinenti, diviso per il numero delle quote della classe in circolazione. Il valore viene arrotondato alla più piccola unità di conto del rispettivo comparto.
1.11. Remunerazioni e spese accessorie
1.11.1. Remunerazioni e spese accessorie a carico del patrimonio del fondo (Estratto dal § 19 del contratto del fondo)
Per la direzione, la gestione patrimoniale e l’attività di distribuzione in riferimento ai comparti nonché per tutti i compiti della banca depositaria come la custodia del patrimonio del fondo, l’esecuzione del traffico dei pagamenti e gli altri compiti elencati al § 4, la direzione del fondo fattura diverse commissioni a carico dei comparti (commissione di gestione forfettaria).
Un elenco dettagliato delle remunerazioni e delle spese accessorie non comprese nella commissione di gestione for- fettaria figura nel § 19 del contratto del fondo.
1.11.2. Total Expense Ratio
Il coefficiente dei costi complessivi correntemente addebitati al patrimonio del fondo (Total Expense Ratio, TER) è consultabile nella tabella 1 in calce al prospetto.
1.11.3. Pagamento di retrocessioni e ribassi
Per le classi di quote «I» e «X», la direzione e i suoi mandatari non pagano retrocessioni a terzi a indennizzo dell’attività
di distribuzione delle quote del fondo in Svizzera o dalla Svizzera.
La direzione del fondo e i suoi mandatari possono pagare retrocessioni per la copertura delle spese legate alle attività di distribuzione delle quote del fondo in o dalla Svizzera per la classe di quote «A», «B» e «V». Le retrocessioni servono in particolare per retribuire i seguenti servizi:
- qualsiasi attività volta a promuovere la distribuzione o l’intermediazione di quote del fondo;
- l’organizzazione di road show;
- la partecipazione a manifestazioni e fiere;
- la redazione di materiale pubblicitario;
- la formazione di collaboratori addetti alle attività di distribuzione.
Le retrocessioni non sono considerate ribassi anche se, in ultima istanza, vengono trasmesse in tutto o in parte agli investitori.
I beneficiari delle retrocessioni devono garantire una comunicazione trasparente, informando di propria iniziativa e gratuitamente gli investitori circa l’ammontare dei compensi che potrebbero percepire per l’attività di distribuzione. Su richiesta, i beneficiari delle retrocessioni comunicano gli importi di fatto percepiti per la distribuzione degli investi- menti collettivi di capitale.
La direzione e i suoi mandatari non concedono ribassi in relazione all’attività di distribuzione in o dalla Svizzera al fine
di ridurre le commissioni e i costi a carico dei comparti.
1.11.4. Remunerazioni e spese accessorie a carico degli investitori (Estratto dal § 18 del contratto del fondo)
Le commissioni di emissione, riscatto e conversione a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o
dei distributori in Svizzera e all’estero sono consultabili nella tabella 1 in calce al prospetto.
1.11.5. Accordi di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreement») e vantaggi monetizzabili («soft commission»)
La direzione del fondo non ha stipulato alcun accordo di ripartizione delle commissioni («commission sharing agree- ment»).
Lo stesso vale per le cosiddette «soft commission».
1.11.6. Collocamenti in investimenti collettivi di capitale collegati
In caso di collocamenti in investimenti collettivi di capitale gestiti direttamente o indirettamente dalla direzione oppure da una società alla quale la direzione è legata da una gestione comune, dal controllo o da una sostanziale partecipa- zione diretta o indiretta, non viene addebitata alcuna commissione di emissione e di riscatto di cui al § 19 punto 5 del contratto del fondo.
1.12. Consultazione dei rapporti
Il prospetto comprensivo del contratto del fondo, il foglio informativo di base nonché i rapporti annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente alla direzione del fondo, alla banca depositaria e a tutti i distributori.
1.13. Forma giuridica dell’Umbrella-Funds e dei suoi comparti
Raiffeisen Futura II è un Umbrella-Funds contrattuale di diritto svizzero della categoria «altri fondi per investimenti tradizionali» ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006.
L’Umbrella-Funds è attualmente composto dai seguenti comparti:
- Systematic Swiss Equity
- Systematic Global Equity (ex Switzerland)
- Systematic Swiss Bonds
- Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged)
- Systematic Invest Yield
- Systematic Invest Balanced
- Systematic Invest Growth
- Systematic Invest Equity
I comparti si basano su un contratto di investimento collettivo (il «contratto del fondo») in cui la direzione del fondo si impegna a far partecipare l’investitore al comparto proporzionalmente alle quote del fondo acquistate, nonché a gestire il comparto in modo autonomo e a proprio nome, conformemente alle disposizioni di legge e del contratto del fondo. La banca depositaria è parte contraente conformemente ai compiti che le sono conferiti dalla legge e dal contratto del fondo.
1.14. Rischi essenziali
Di seguito sono indicati i rischi essenziali dei comparti.
Gli investimenti nei rispettivi comparti sono soggetti alle normali oscillazioni del mercato e ad altri rischi legati all’in- vestimento in strumenti finanziari. Non esistono garanzie circa l’effettivo incremento di valore degli investimenti. Sia il valore sia i ricavi degli investimenti possono salire o scendere. Non sussiste alcuna garanzia che l’obiettivo di investi- mento verrà effettivamente conseguito. Non sussiste alcuna garanzia che l’investitore consegua un determinato red- dito e che possa ottenere dalla direzione del fondo il rimborso delle quote a un determinato prezzo. Nello specifico, i comparti sono esposti ai rischi seguenti.
- Il rischio di mercato è il rischio generale a cui sono esposti tutti gli investimenti, segnatamente che il valore di un investimento vari a sfavore del portafoglio. In generale, il rischio di mercato è più elevato per gli investimenti in azioni o strumenti similari alle azioni.
- Il rischio di tasso di interesse comprende il rischio che il valore di mercato degli strumenti finanziari a tasso fisso tenda ad aumentare al diminuire dei tassi generali. Al contrario, il valore di mercato degli strumenti finanziari a tasso fisso tende a diminuire quando aumentano i tassi.
- Il rischio di credito risp. di controparte comprende il rischio che l’emittente di derivati, di un’obbligazione o di uno strumento del mercato monetario non ottemperi al proprio impegno al rimborso del capitale e dell’interesse e il fondo non riottenga il suo investimento.
- Il rischio di cambio comprende il rischio che il valore di un investimento denominato in una moneta diversa dalla moneta di riferimento del fondo target sia influenzato da oscillazioni dei tassi di cambio.
- Vi è il rischio che il fondo non sia in grado di pagare i proventi da riscatto entro il termine indicato nel prospetto di vendita a causa di condizioni di mercato eccezionali, di un numero eccezionalmente alto di richieste di riscatto o per altri motivi.
- L’amministrazione del fondo è associata a rischi operativi, in particolare nell’investimento, nella custodia o negli
atti amministrativi che possono essere svolti anche da terzi.
1.15. Gestione del rischio di liquidità / Informazioni sul processo di gestione della liquidità
La direzione del fondo assicura una gestione adeguata della liquidità. Al fine di garantire sostanzialmente il diritto degli investitori a riscattare in qualsiasi momento le loro quote (art. 78 cpv. 2 LICol), la direzione del fondo monitora regolarmente i rischi di liquidità, da un lato a livello dei singoli investimenti, nell’ottica della loro alienabilità, e dall’altro a livello dei comparti, con riferimento alla loro capacità di eseguire i riscatti. La direzione del fondo valuta mensilmente la liquidità dei comparti in vari scenari e la documenta. In particolare, la direzione del fondo ha definito e implementato processi che, tra le altre cose, permettono l’identificazione, il monitoraggio e la rendicontazione di tali rischi di liqui- dità. Per l’identificazione dei rischi di liquidità degli investimenti e per il calcolo dei valori soglia di liquidità individuali a livello dei comparti, la direzione del fondo si avvale di modelli affermati sul mercato e comprovati dagli uffici spe- cializzati del Gruppo UBS. I valori soglia di liquidità servono per monitorare gli scenari di stress per i riscatti a livello del comparto.
1.16. Struttura a fondo di fondi
Devono essere rispettate le disposizioni in materia di fondi di fondi poiché i comparti «- Systematic Invest Yield», «- Systematic Invest Balanced», «- Systematic Invest Growth» e «- Systematic Invest Equity» investono prevalente- mente in altri fondi ed effettuano investimenti diretti in misura limitata.
La struttura a fondo di fondi presenta in particolare i seguenti vantaggi rispetto ai fondi che effettuano investimenti diretti:
– grazie all’investimento in fondi d’investimento già esistenti (fondi target) si ottiene una diversificazione risp. una ripartizione dei rischi più ampia rispetto a fondi con investimenti diretti;
– con un fondo di fondi la diversificazione non è limitata a livello dei propri investimenti, poiché anche i fondi target sono soggetti alle rigorose direttive in materia di ripartizione dei rischi. I fondi di fondi consentono per- tanto all’investitore di investire in un prodotto che presenta una ripartizione dei rischi su due livelli e quindi riduce al minimo il rischio dei singoli fondi target.
Rispetto a fondi che investono direttamente, una struttura a fondo di fondi presenta in particolare lo svantaggio seguente:
– Nell’ambito dell’investimento in quote di investimenti collettivi di capitale esistenti, determinate remunera-
zioni e spese accessorie possono risultare doppie (ad esempio commissioni della banca depositaria e dell’uffi- cio amministrativo centrale, commissioni di gestione/consulenza e commissioni di emissione/riscatto dei fondi target in cui si è investito). Queste remunerazioni e spese sono addebitate sia a livello dei fondi target sia a livello dello stesso fondo di fondi.
In merito alle remunerazioni e alle spese generali di un investimento in quote di investimenti collettivi di capitale esistenti vengono fornite informazioni dettagliate nella sezione Remunerazioni e spese accessorie (punto 1.11).
2. Informazioni sulla direzione
2.1 Indicazioni generali sulla direzione
Direzione del fondo è UBS Fund Management (Switzerland) AG, Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxx. È attiva nel settore
dei fondi d’investimento dalla sua fondazione nel 1959 quale società anonima con sede a Basilea.
L’ammontare del capitale azionario sottoscritto della direzione è pari a CHF 1 milione. Il capitale azionario è suddiviso in azioni nominative ed è stato interamente versato.
UBS Fund Management (Switzerland) AG è una società partecipata al 100% di UBS Group SA.
2.2 Ulteriori indicazioni sulla direzione del fondo
Al 31 dicembre 2023, la direzione del fondo amministra in Svizzera un totale di 423 fondi mobiliari e 8 fondi immo- biliari per un patrimonio complessivo di CHF 339 301 milioni.
Inoltre, la direzione del fondo eroga in particolare le seguenti prestazioni:
– rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri;
– servizi di amministrazione per gli investimenti collettivi di capitale.
UBS Fund Management (Switzerland) AG, Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxx. «xxx.xxx.xxx/xx/xx/xxxxx-xxxxxx- ment/institutional-investors/products/white-labelling-solutions/fund-management-company-services.html»
Consiglio di Amministrazione
Xxxxxxx Xxxx, Presidente
Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Vicepresidente Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, Membro
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Membro Xxxxx Xxxxx, Membro
Xxxxxx Xxxxxxx, Membro Xxxxxxx Xxxxxx, Membro
Direzione
Xxxxxx Xxx Xxxxxx, Presidente del Direttorio esecutivo
Xxxxxx Xxxxxxx, Vicepresidente del Direttorio esecutivo, Head of ManCo Substance & Oversight Xxxxxx Xxxxxxx, Head WLS – Client Management
Xxxx Xxxxxxxxxx, Head WLS – Products Urs Fäs, Head Real Estate CH
Xxxxx Xxxxxxx, Head Operating Office, Finance, HR Xxxxxx Xxxxxxxx, Head Investment Risk Control
Xxxxxx Xxxxxxx, Head Compliance and Operational Risk Control
2.3 Capitale sottoscritto e versato
L’ammontare del capitale azionario sottoscritto della direzione è pari a CHF 1 milione. Il capitale azionario è suddiviso in azioni nominative ed è stato interamente versato.
UBS Fund Management (Switzerland) AG è una società partecipata al 100% di UBS Group SA.
2.4 Esercizio dei diritti societari e di creditore
La direzione del fondo esercita i diritti societari e di creditore connessi agli investimenti dei comparti gestiti in modo
autonomo ed esclusivamente nell’interesse degli investitori. Su richiesta, gli investitori possono ottenere dalla direzione
del fondo informazioni relative all’esercizio dei diritti societari e di creditore.
Nell’ambito delle operazioni ordinarie la direzione ha facoltà discrezionale di esercitare in proprio i diritti societari e di creditore oppure di trasferirli alla banca depositaria o a terzi nonché rinunciare all’esercizio dei diritti societari e di creditore.
In tutti gli atti amministrativi con possibili effetti permanenti sugli interessi degli investitori, segnatamente nell’esercizio dei diritti societari e di creditore spettanti alla direzione in quanto azionista o creditrice della banca depositaria o di altre persone giuridiche a essa vicine, la direzione è tenuta a esercitare lei stessa il diritto di voto oppure a impartire esplicite istruzioni in merito. A tale riguardo essa può basarsi su informazioni che riceve dalla banca depositaria, dal gestore patrimoniale, dalla società, da consulenti in diritti di voto e altri terzi nonché dalla stampa.
3. Informazioni sulla banca depositaria
3.1. Indicazioni generali sulla banca depositaria
Banca depositaria è UBS Switzerland AG. La banca è stata fondata nel 2014 come società anonima con sede a Zurigo e al 14 giugno 2015 ha assunto le attività Clientela privata, Clientela aziendale e Wealth Management di UBS SA che sono registrate in Svizzera.
3.2. Ulteriori indicazioni sulla banca depositaria
Nella sua veste di banca universale UBS Switzerland AG offre un’ampia gamma di servizi bancari.
UBS Switzerland AG è una società affiliata di UBS Group SA. Con un totale di bilancio consolidato di USD 1 717 246 milioni e con fondi propri dichiarati pari a USD 86 639 milioni al 31 dicembre 2023, UBS Group SA è uno degli istituti finanziariamente più solidi del mondo. Occupa complessivamente 112 842 collaboratori che operano in una rete capillare di filiali.
La banca depositaria può delegare la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e centrali in Svizzera o
all’estero, sempreché ciò sia nell’interesse di una custodia adeguata.
La custodia di strumenti finanziari può essere trasferita solo a depositari terzi o centrali che siano soggetti a vigilanza. Fa eccezione la custodia imperativa in un luogo in cui il trasferimento a un depositario terzo o centrale soggetto a vigilanza non è possibile, segnatamente a causa di norme di legge imperative oppure a seguito delle caratteristiche del prodotto di investimento in questione. In questo caso sussistono i seguenti rischi: in funzione della custodia da parte di terzi e del ricorso a depositari centrali, la direzione del fondo non detiene più la proprietà assoluta dei valori mobiliari depositati, ma ne è unicamente comproprietaria. Inoltre, i depositari terzi e centrali − qualora non siano sottoposti a vigilanza − non sono tenuti a soddisfare i requisiti organizzativi richiesti alle banche svizzere.
La banca depositaria risponde per i danni causati dai mandatari se non comprova di aver agito con la debita diligenza nella loro scelta, istruzione e sorveglianza.
La banca depositaria è stata registrata presso le autorità fiscali statunitensi come Reporting Financial Institution (istituto finanziario notificante) ai sensi di un accordo intergovernativo (IGA) di modello 2, conformemente alle Sections 1471
– 1474 dell’Internal Revenue Code statunitense (Foreign Account Tax Compliance Act, inclusi i relativi decreti,
«FATCA»).
4. Informazioni relative a terzi
4.1 Uffici di pagamento
Gli uffici di pagamento sono UBS Switzerland AG, Xxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx e le sue filiali in Svizzera.
4.2 Distributori
L’attività di distribuzione dell’Umbrella-Funds è stata affidata a Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo.
4.3 Trasferimento delle decisioni d’investimento
Le decisioni d’investimento dei comparti sono trasferite a Raiffeisen Svizzera società cooperativa, Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxx Xxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx società cooperativa è una banca svizzera con sede a San Gallo. In quanto banca, è soggetta in Svizzera alla vigilanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). I dettagli dell’ese- cuzione del mandato sono disciplinati in un contratto di delega della gestione patrimoniale stipulato tra le parti.
4.4 Trasferimento dell’amministrazione
L’amministrazione dei comparti, in particolare la tenuta della contabilità, il calcolo dei valori netti d’inventario, le detrazioni fiscali, la gestione dei sistemi informatici e l’allestimento di rapporti vengono delegati a Northern Trust Global SE, Leudelange, Lussemburgo, succursale di Basilea, Grosspeter Tower, Grosspeteranlage, 4052 Basilea, Sviz- zera.
I dettagli dell’esecuzione di questi compiti sono disciplinati in un contratto stipulato tra le parti.
Tutti gli altri compiti della direzione del fondo nonché il controllo delle altre mansioni delegate sono svolti in Svizzera.
5. Ulteriori informazioni
5.1. Indicazioni generali
I dati seguenti sono validi per tutti i comparti:
Numero di valore cfr. tabella 1 in calce al prospetto Numero ISIN cfr. tabella 1 in calce al prospetto
Esercizio contabile dal 1º aprile al 31 marzo (per la prima volta il 31 marzo 2023) Unità di conto franco svizzero (CHF)
Quotazione nessuna; l’emissione e il riscatto delle quote del fondo avvengono quotidianamente
Durata illimitata
Quote classe di quote «A», «B» al portatore, classe di quote «I», «X» e «V» nominativa;
le quote non sono emesse fisicamente, ma gestite in forma scritturale
Taglio 0,001 di una quota
5.2. Pubblicazioni dell’Umbrella-Funds risp. dei comparti
Maggiori informazioni sull’Umbrella-Funds rispettivamente sui comparti si trovano nell’ultimo rapporto annuale e
semestrale. Inoltre, le informazioni più aggiornate possono essere consultate sul sito web «xxx.xxxxxxxxxx.xx».
Il prospetto comprensivo di contratto del fondo, il foglio informativo di base e i rapporti annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente alla direzione, alla banca depositaria e a tutti i distributori.
La pubblicazione dei prezzi per tutte le classi di quote di ogni comparto avviene giornalmente per ogni giorno in cui hanno luogo emissioni e riscatti di quote dei comparti sulla piattaforma elettronica della Swiss Fund Data AG
«xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx». La direzione può inoltre divulgare i prezzi in quotidiani o altri mezzi di comunicazione elettronici.
5.3. Restrizioni di vendita
a) L’autorizzazione alla distribuzione è stata rilasciata solo per la Svizzera.
b) Le quote di questo Umbrella-Funds risp. dei suoi comparti non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli USA.
Non è consentito offrire, vendere o consegnare quote di questo Umbrella-Funds risp. dei suoi comparti agli inve- stitori che sono US Person. Una US Person:
(i) è una United States Person ai sensi del paragrafo 7701(a)(30) dello US Internal Revenue Code del 1986 nella
versione in vigore e nelle Treasury Regulations emanate in quest’ambito;
(ii) è una US Person ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933 (17 CFR § 230.902(k));
(iii) non è una Non-United States Person ai sensi della Rule 4.7 delle US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv));
(iv) dimora negli Stati Uniti ai sensi della Rule 202(a)(30)-1 dello US Investment Advisers Act del 1940 nella versione in vigore; oppure
(v) è un trust, una persona giuridica o un’altra struttura fondata allo scopo di consentire a US Person di investire
in questo Umbrella-Funds risp. nei suoi comparti.
6. Ulteriori informazioni di investimento
6.1. Profilo dell’investitore tipo
- Systematic Swiss Equity
Questo comparto è indicato per investitori con un orientamento alla sostenibilità e un orizzonte temporale di lungo periodo che puntano in primo luogo alla crescita del capitale investito. Gli investitori sono in grado di sostenere una volatilità elevata e un calo prolungato del valore netto d’inventario delle quote del fondo. Conoscono i rischi intrinseci di un investimento azionario.
- Systematic Global Equity (ex Switzerland)
Questo comparto è indicato per investitori con un orientamento alla sostenibilità e un orizzonte temporale di lungo periodo che puntano in primo luogo alla crescita del capitale investito. Gli investitori sono in grado di sostenere una volatilità elevata e un calo prolungato del valore netto d’inventario delle quote del fondo. Conoscono i rischi intrinseci di un investimento azionario.
- Systematic Swiss Bonds
Questo comparto è indicato per investitori con un orientamento alla sostenibilità e un orizzonte temporale di medio periodo che puntano in primo luogo a proventi correnti. Gli investitori sono in grado di sostenere oscillazioni tempo- ranee del valore netto d’inventario delle quote del fondo e non hanno bisogno di realizzare l’investimento entro un termine prestabilito.
- Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged)
Questo comparto è indicato per investitori con un orientamento alla sostenibilità e un orizzonte temporale di medio periodo che puntano in primo luogo a proventi correnti. Gli investitori sono in grado di sostenere oscillazioni tempo- ranee del valore netto d’inventario delle quote del fondo e non hanno bisogno di realizzare l’investimento entro un termine prestabilito.
- Systematic Invest Yield
Questo comparto è indicato per investitori con un orientamento alla sostenibilità, un orizzonte temporale di medio- lungo periodo e una propensione al rischio moderata.
- Systematic Invest Balanced
Questo comparto è indicato per investitori con un orientamento alla sostenibilità, un orizzonte temporale di medio- lungo periodo e una propensione al rischio media.
- Systematic Invest Growth
Questo comparto è indicato per investitori con un orientamento alla sostenibilità, un orizzonte temporale di lungo periodo e una propensione al rischio più alta della media.
- Systematic Invest Equity
Questo comparto è indicato per investitori con un orientamento alla sostenibilità, un orizzonte temporale di lungo periodo e una propensione al rischio alta.
7. Indicazioni supplementari
Tutte le informazioni supplementari riguardanti l’Umbrella-Funds risp. i comparti, quali ad esempio la valutazione dei patrimoni dei comparti, l’indicazione di tutte le remunerazioni e le spese accessorie addebitate all’investitore e all’Um- brella-Funds risp. ai comparti, nonché la destinazione del risultato, sono descritte dettagliatamente nel contratto del fondo.
Tabella 1
Comparto | Classe di quote | Numero di valore | Numero ISIN | Unità di conto e moneta della classe di quote | Prezzo di prima emis- sione | Commissione max di emissione/riscatto e di conversione a carico degli investitori | Commissione di ge- stione forfettaria max a carico del comparto | Giorno di valuta- zione dalla sottoscri- zione / dal riscatto | Giorni di valuta dalla va- lutazione | Orario di cut-off per sottoscri- zioni e riscatti | Total Expense Ratio (TER) al giorno |
2022/23 | |||||||||||
- Systematic Swiss Equity | A | 114426955 | CH1144269557 | CHF | 100 | 3,00%/0,00%/2,00% | 0,72% | 1 | 1 0 1 1 | 14.00 ora locale di Zurigo | 0.39% |
B | 114426956 | CH1144269565 | 0,72% | 0.40% | |||||||
I | 114426957 | CH1144269573 | 0,43% | 0.23% | |||||||
X | 114426958 | CH1144269581 | 0,05% | 0.02% | |||||||
- Systematic Global Equity (ex Switzerland) | A | 114426959 | CH1144269599 | CHF | 100 | 3,00%/0,00%/2,00% | 0,78% | 2 | 14.00 ora locale di Zurigo | 0.43% | |
B | 114426960 | CH1144269607 | 0,78% | 0.43% | |||||||
I | 114426961 | CH1144269615 | 0,47% | 0.25% | |||||||
X | 114426962 | CH1144269623 | 0,05% | 0.02% | |||||||
- Systematic Swiss Bonds | A | 114426963 | CH1144269631 | CHF | 100 | 3,00%/0,00%/2,00% | 0,45% | 1 | 14.00 ora locale di Zurigo | 0.24% | |
B | 114426964 | CH1144269649 | 0,45% | 0.26% | |||||||
I | 114426965 | CH1144269656 | 0,27% | 0.15% | |||||||
X | 114426966 | CH1144269664 | 0,05% | 0.03% | |||||||
- Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) | A | 114426967 | CH1144269672 | CHF | 100 | 3,00%/0,00%/2,00% | 0,51% | 1 | 14.00 ora locale di Zurigo | 0.29% | |
B | 114426968 | CH1144269680 | 0,51% | 0.31% | |||||||
I | 114426969 | CH1144269698 | 0,31% | 0.18% | |||||||
X | 114426970 | CH1144269706 | 0,05% | 0.03% | |||||||
- Systematic In- vest Yield | A | 114426939 | CH1144269391 | CHF | 100 | 3,00%/0,00%/2,00% | 0,63% | 12.00 ora locale di Zurigo | 0.66% | ||
B | 114426940 | CH1144269409 | 0,63% | 0.66% | |||||||
I | 114426941 | CH1144269417 | 0,38% | 0.40% | |||||||
V | 114426942 | CH1144269425 | 0,63% | 0.65% | |||||||
- Systematic In- vest Balanced | A | 114426943 | CH1144269433 | CHF | 100 | 3,00%/0,00%/2,00% | 0,66% | 12.00 ora locale di Zurigo | 0.65% | ||
B | 114426944 | CH1144269441 | 0,66% | 0.64% | |||||||
I | 114426945 | CH1144269458 | 0,40% | 0.39% | |||||||
V | 114426946 | CH1144269466 | 0,66% | 0.64% | |||||||
- Systematic In- vest Growth | A | 114426947 | CH1144269474 | CHF | 100 | 3,00%/0,00%/2,00% | 0,72% | 12.00 ora locale di Zurigo | 0.70% | ||
B | 114426948 | CH1144269482 | 0,72% | 0.70% | |||||||
I | 114426949 | CH1144269490 | 0,43% | 0.03% | |||||||
V | 114426950 | CH1144269508 | 0,72% | 0.69% | |||||||
- Systematic In- vest Equity | A | 114426951 | CH1144269516 | CHF | 100 | 3,00%/0,00%/2,00% | 0,75% | 12.00 ora locale di Zurigo | 0.72% | ||
B | 114426952 | CH1144269524 | 0,75% | 0.71% | |||||||
I | 114426953 | CH1144269532 | 0,45% | 0.03% | |||||||
V | 114426954 | CH1144269540 | 0,75% | 0.72% |
Parte II Contratto del fondo
I. Basi legali
§ 1 Denominazione; ragione sociale e sede della direzione del fondo, della banca depositaria e del gestore patrimoniale
1. La denominazione Raiffeisen Futura II designa un fondo multi-comparto contrattuale della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali» (l’«Umbrella-Funds») ai sensi dell’art. 25 segg. in combinato disposto con l’art. 68 segg. della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (LICol), che è suddiviso nei seguenti comparti ciascuno dei quali costituisce un proprio investimento collettivo di capitale:
- Systematic Swiss Equity
- Systematic Global Equity (ex Switzerland)
- Systematic Swiss Bonds
- Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged)
- Systematic Invest Yield
- Systematic Invest Balanced
- Systematic Invest Growth
- Systematic Invest Equity
2. Direzione del fondo è UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basilea.
3. Banca depositaria è UBS Switzerland AG, Zurigo.
4. Gestore patrimoniale è Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo.
II. Diritti e obblighi delle parti contraenti
§ 2 Contratto del fondo
I rapporti giuridici tra gli investitori da una parte e la direzione del fondo e la banca depositaria dall’altra sono disciplinati dal presente contratto e dalle relative disposizioni della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale.
§ 3 Direzione del fondo
1. La direzione del fondo gestisce autonomamente e a nome proprio i comparti per conto degli investitori. Essa decide in particolare riguardo all’emissione di quote, agli investimenti e alla loro valutazione. Alla direzione del fondo competono il calcolo del valore netto d’inventario, la fissazione dei prezzi di emissione e di riscatto nonché le distribuzioni degli utili. Essa fa valere tutti i diritti spettanti all’Umbrella-Funds risp. ai comparti.
2. La direzione del fondo e i suoi mandatari sottostanno agli obblighi di fedeltà, diligenza e informazione. Agiscono in modo autonomo, tutelano unicamente gli interessi degli investitori e adottano le misure organizzative indispen- sabili a un’attività ineccepibile. Essi rispondono degli investimenti collettivi di capitale da loro gestiti, custoditi e rappresentati e informano in merito a tutte le commissioni e i costi addebitati agli investitori direttamente o indi- rettamente nonché agli indennizzi percepiti da terzi, in particolare provvigioni, ribassi o altri vantaggi patrimoniali.
3. La direzione del fondo può trasferire a terzi le decisioni in materia di investimento nonché altri compiti parziali, sempreché ciò sia nell’interesse di una gestione adeguata. Essa incarica unicamente persone che dispongono delle competenze, conoscenze ed esperienze necessarie per questa attività nonché delle autorizzazioni richieste. Essa istruisce e sorveglia con diligenza i terzi coinvolti. Le decisioni d’investimento possono essere trasferite soltanto a gestori patrimoniali che dispongono dell’autorizzazione richiesta.
La direzione rimane responsabile dell’adempimento degli obblighi imposti dalla legislazione in materia di vigilanza e tutela gli interessi degli investitori nel trasferimento di compiti. La direzione risponde per gli atti delle persone a cui ha trasferito compiti come per i propri atti.
4. Previo consenso della banca depositaria, la direzione del fondo può sottoporre all’approvazione dell’autorità di vigilanza eventuali modifiche al presente contratto del fondo (cfr. § 26) nonché aprire ulteriori comparti con la sua autorizzazione.
5. La direzione del fondo può raggruppare i singoli comparti con altri comparti o con altri fondi d’investimento in conformità con le disposizioni del § 24, convertirli in un’altra forma giuridica di investimento collettivo di capitale oppure sciogliere i singoli comparti conformemente al § 25.
6. La direzione ha diritto alle remunerazioni previste ai §§ 18 e 19, alla liberazione dagli impegni assunti nell’esecu-
zione regolare dei suoi compiti e al rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
§ 4 Banca depositaria
1. La banca depositaria custodisce il patrimonio dei comparti. Essa provvede all’emissione e al riscatto delle quote e
gestisce il traffico dei pagamenti dei rispettivi comparti.
2. La banca depositaria e i suoi mandatari sottostanno agli obblighi di fedeltà, diligenza e informazione. Agiscono in modo autonomo, tutelano unicamente gli interessi degli investitori e adottano le misure organizzative indispen- sabili a un’attività ineccepibile. Essi rispondono degli investimenti collettivi di capitale da loro gestiti, custoditi e
rappresentati e informano in merito a tutte le commissioni e i costi addebitati agli investitori direttamente o indi- rettamente nonché agli indennizzi percepiti da terzi, in particolare provvigioni, ribassi o altri vantaggi patrimoniali.
3. La banca depositaria è responsabile della gestione del conto e del deposito dei comparti, ma non può disporre autonomamente sul relativo patrimonio.
4. La banca depositaria garantisce che negli affari inerenti al patrimonio dell’Umbrella-Funds risp. dei comparti il controvalore le sia trasferito entro i termini usuali. Essa informa la direzione del fondo qualora il controvalore non sia corrisposto entro il termine usuale e, ove possibile, esige dalla controparte il risarcimento del valore patrimo- niale interessato.
5. La banca depositaria tiene le registrazioni e i conti necessari in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento i valori patrimoniali custoditi dei singoli comparti.
Per i valori patrimoniali che non possono essere presi in custodia, la banca depositaria verifica la proprietà della direzione del fondo e provvede alle adeguate registrazioni.
6. La banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio dei comparti a depositari terzi e centrali in Svizzera
o all’estero, sempreché ciò sia nell’interesse di una custodia adeguata. Essa verifica e controlla se i depositari terzi
o centrali cui ha affidato la custodia:
a) dispongono di un’organizzazione aziendale adeguata nonché delle garanzie finanziarie e delle qualifiche pro-
fessionali necessarie per il tipo e la complessità dei valori patrimoniali che vengono loro affidati;
b) sono assoggettati a una regolare revisione esterna, tale pertanto da assicurare che gli strumenti finanziari si trovino in loro possesso;
c) sono in grado di custodire i valori patrimoniali loro affidati dalla banca depositaria in modo che essa possa identificarne in ogni momento l’appartenenza al patrimonio del rispettivo comparto mediante regolari aggior- namenti delle posizioni;
d) rispettano le vigenti prescrizioni della banca depositaria in materia di corretta esecuzione dei compiti loro
delegati e prevenzione di conflitti d’interesse.
La banca depositaria risponde per i danni causati dai mandatari se non è in grado di comprovare di aver agito con la debita diligenza nella loro scelta, istruzione e sorveglianza. Il prospetto contiene informazioni sui rischi connessi al trasferimento della custodia a depositari terzi e centrali.
La custodia di strumenti finanziari può essere trasferita ai sensi della clausola precedente solo a depositari terzi o centrali che siano soggetti a vigilanza. Fa eccezione la custodia imperativa in un luogo in cui il trasferimento a un depositario terzo o centrale soggetto a vigilanza non è possibile, segnatamente a causa di norme di legge impe- rative oppure a seguito delle caratteristiche del prodotto di investimento in questione. Gli investitori vanno infor- mati nel prospetto circa i termini della custodia da parte di depositari terzi o centrali non soggetti a vigilanza.
7. La banca depositaria provvede affinché la direzione del fondo rispetti la legge e il contratto del fondo. Essa con- trolla che il calcolo dei valori netti d’inventario e del prezzo di emissione e di riscatto delle quote, nonché le decisioni d’investimento siano conformi alla legge e al contratto del fondo e che il risultato venga utilizzato con- formemente a tale contratto. La banca depositaria non è responsabile della scelta degli investimenti effettuati dalla direzione del fondo nel quadro delle prescrizioni d’investimento.
8. La banca depositaria ha diritto alle remunerazioni previste ai §§ 18 e 19, alla liberazione dagli impegni assunti nella regolare esecuzione dei suoi compiti e al rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
9. La banca depositaria non è responsabile della custodia dei patrimoni dei fondi target in cui investono tali comparti, a meno che questo compito non le venga delegato.
§ 5 Investitori
1. La cerchia degli investitori non è limitata. Per singole classi sono possibili limitazioni ai sensi del § 6 punto 4.
La direzione del fondo si assicura con la banca depositaria che l’investitore soddisfi i requisiti riguardanti la cerchia
degli investitori.
2. Tramite la sottoscrizione del contratto e il versamento in contanti, gli investitori acquisiscono nei confronti della direzione del fondo il diritto alla partecipazione al patrimonio e al reddito di un comparto dell’Umbrella-Funds. In luogo del versamento in contanti, su richiesta dell’investitore e con l’approvazione della direzione del fondo è possibile effettuare un conferimento in natura ai sensi delle disposizioni del § 17 cifra 7. Il diritto degli investitori è rappresentato da quote.
3. Gli investitori hanno diritto unicamente al patrimonio e al reddito del comparto al quale partecipano. Per gli im- pegni che ricadono in un singolo comparto risponde unicamente il comparto interessato.
4. Gli investitori sono tenuti unicamente al pagamento del controvalore delle quote del comparto che sottoscrivono.
Non rispondono personalmente per gli impegni dell’Umbrella-Funds risp. del rispettivo comparto.
5. Su richiesta degli investitori la direzione del fondo fornisce in qualsiasi momento le necessarie informazioni in merito alle basi di calcolo del valore netto d’inventario delle quote. La direzione del fondo, qualora l’investitore sia interessato a informazioni più dettagliate sulle singole operazioni come l’esercizio dei diritti societari e quelli di creditore, la gestione del rischio o su conferimenti o versamenti in natura, segnatamente riscatti in natura, è tenuta a fornirle in ogni momento. Gli investitori possono chiedere al tribunale della sede della direzione del fondo che la società di audit o un altro perito esamini i fatti per i quali sono necessari chiarimenti e presenti loro un rendi- conto.
6. Gli investitori possono disdire in qualsiasi momento il contratto del fondo e richiedere al comparto il pagamento della loro quota in contanti. In luogo del versamento in contanti, su richiesta dell’investitore e con l’approvazione della direzione del fondo è possibile effettuare un conferimento in natura ai sensi delle disposizioni del § 17 punto 7.
7. Gli investitori devono poter provare, su richiesta della direzione del fondo e/o della banca depositaria e dei loro mandatari, che adempiono risp. continuano ad adempiere in ogni momento le condizioni di legge o del contratto
del fondo riguardanti la partecipazione a un comparto o a una classe di quote. Inoltre, essi devono informare immediatamente la banca depositaria, la direzione del fondo e i loro mandatari qualora non adempiano più queste condizioni.
8. Ogni comparto o una classe di quote possono essere sottoposti a un «soft closing», a seguito del quale gli inve- stitori non possono più sottoscrivere quote qualora la chiusura sia necessaria nell’opinione della direzione per tutelare gli interessi degli investitori esistenti. Il soft closing vale in relazione a un comparto o una classe di quote per nuove sottoscrizioni o passaggi al comparto o alla classe di quote, ma non per riscatti, trasferimenti o uscite da un comparto o dalla classe di quote. Un comparto o una classe di quote possono essere sottoposti a un soft closing senza avvisare gli investitori.
9. La direzione del fondo, in collaborazione con la banca depositaria, è costretta a riscattare le quote di un investitore al relativo prezzo di riscatto se:
a) fosse indispensabile tutelare la reputazione della piazza finanziaria, segnatamente in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro;
b) l’investitore non adempisse più i requisiti legali o contrattuali per partecipare a un comparto.
10. Inoltre, la direzione del fondo, in collaborazione con la banca depositaria, ha la facoltà di riscattare le quote di un investitore al relativo prezzo di riscatto se:
a) la partecipazione dell’investitore al rispettivo comparto sia suscettibile di ledere in maniera importante gli in- teressi economici degli altri investitori, segnatamente quando la partecipazione può portare a pregiudizi fiscali per il rispettivo comparto in Svizzera e/o all’estero;
b) l’investitore abbia acquistato o detenga quote violando le disposizioni di una vigente legge svizzera o estera,
del presente contratto del fondo o del prospetto;
c) gli interessi economici degli investitori fossero lesi, segnatamente in caso di tentativi da parte di singoli inve- stitori di realizzare vantaggi patrimoniali per mezzo di sistematiche sottoscrizioni di quote e immediati riscatti, sfruttando le differenze di tempo tra la determinazione del corso di chiusura e la valutazione del patrimonio del comparto (market timing).
§ 6 Quote e classi di quote
1. La direzione può, previa approvazione della banca depositaria e dell’autorità di vigilanza, creare, sopprimere o riunire in qualsiasi momento diverse classi di quote per ogni comparto. Tutte le classi di quote danno il diritto a partecipare al patrimonio indiviso del comparto corrispondente, il quale a sua volta non è segmentato. Questa partecipazione può differire a causa degli oneri, dei costi di distribuzione e dei redditi specifici delle rispettive classi di quote di un comparto; queste ultime, pertanto, possono presentare un differente valore netto d’inventario per quota. Il patrimonio globale del comparto risponde per i costi specifici delle singole classi.
2. La creazione, la soppressione o il raggruppamento di classi di quote vengono resi noti nell’organo di pubblicazione.
Soltanto il raggruppamento è da considerarsi quale modifica al contratto del fondo ai sensi del § 26.
3. Le diverse classi di quote possono differire l’una dall’altra con riferimento a struttura dei costi, valuta di riferimento, copertura valutaria, distribuzione o capitalizzazione dei ricavi, investimento minimo e cerchia degli investitori. Re- munerazioni e spese vengono addebitate soltanto alla classe di quote cui spetta una determinata prestazione. Le remunerazioni e i costi che non possono essere attribuiti univocamente a una classe di quote sono ripartiti fra tutte le classi in proporzione al patrimonio dei comparti.
4. Al momento esistono le classi di quote seguenti:
a) «A»: le quote della classe di quote «A» sono a distribuzione e aperte all’intera platea degli investitori. L’emis- sione e il riscatto di quote mediante conferimenti o riscatti in natura (cfr. §17 cifra 7) sono esclusi per le quote della classe di quote «A».
b) «B»: le quote della classe di quote «B» sono a capitalizzazione e aperte all’intera platea degli investitori. L’emissione e il riscatto di quote mediante conferimenti o riscatti in natura (cfr. §17 cifra 7) sono esclusi per le quote della classe di quote «B».
c) «I»: le quote della classe di quote «I» sono a distribuzione e riservate unicamente a determinati investitori. Gli investitori ammessi sono gli «investitori qualificati» ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 LICol in combinato disposto con l’art. 4 cpvv. 3-5 e l’art. 5 cpvv. 1 e 4 LSerFi e l’art. 10 cpv. 3ter LICol. Qualora banche, imprese d’investimento e altri «investitori qualificati» con funzioni analoghe detengano quote per conto dei loro clienti, per gli scopi presenti non sono considerati «investitori qualificati». Per questa classe di quote, la direzione del fondo e i suoi mandatari non pagano retrocessioni a indennizzo dell’attività di distribuzione e non concedono alcun ribasso.
d) «X»: le quote della classe di quote «X» sono a capitalizzazione e riservate unicamente a determinati investitori. Sono ammessi gli investitori che hanno stipulato un contratto di gestione patrimoniale con Raiffeisen Svizzera società cooperativa, una società affiliata al Gruppo o una Banca Raiffeisen appartenente al Gruppo nonché sottoscrivono e custodiscono quote tramite Raiffeisen Svizzera società cooperativa. In aggiunta, la direzione del fondo è considerata investitore ammesso nei comparti «- Systematic Invest Yield», «- Systematic Invest Balanced», «- Systematic Invest Growth» e «- Systematic Invest Equity». Per questa classe di quote, la direzione del fondo e i suoi mandatari non pagano retrocessioni a indennizzo dell’attività di distribuzione e non conce- dono alcun ribasso.
e) «V»: le quote della classe di quote «V» sono a capitalizzazione e riservate unicamente a determinati investitori. Sono considerati investitori ammessi gli istituti nazionali esonerati dalle imposte di previdenza professionale, previdenza vincolata, istituti di libero passaggio o casse di compensazione o assicurazione sociale, nonché gli assicuratori sulla vita di diritto pubblico nazionali o soggetti alla vigilanza della Confederazione il cui obbligo di imposta preventiva è soddisfatto mediante notifica dei redditi all’Amministrazione federale delle contribu- zioni AFC giusta l’art. 38a OIPrev. Poiché a questa classe di quote si applica la procedura di notifica anziché la corresponsione dell’imposta preventiva, gli investitori della classe «V» sono obbligati a comunicare la loro
partecipazione a questa classe di quote sia alla banca depositaria sia alla direzione del fondo e ai suoi manda- tari. Le quote devono essere sottoscritte e custodite direttamente presso la banca depositaria o tramite Raif- feisen Svizzera società cooperativa. Per le questioni della procedura di notifica, l’investitore solleva interamente e irrevocabilmente la sua banca, la direzione del fondo e la banca depositaria dall’obbligo del segreto. Gli investitori accettano in particolare una comunicazione completa della loro partecipazione a questa classe di attivi e del loro nome all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
5. Le quote non sono emesse fisicamente, ma gestite in forma scritturale. L’investitore non è autorizzato a esigere la
consegna di un certificato nominativo o al portatore.
6. La banca depositaria e la direzione sono tenute a richiedere agli investitori che non adempiono più le condizioni di partecipazione a una classe di quote la restituzione delle rispettive quote entro 30 giorni civili ai sensi del § 17, il loro trasferimento a una persona che soddisfa le condizioni citate o la loro conversione in quote di un’altra classe del rispettivo comparto della quale essi adempiono le condizioni. Se l’investitore non dà seguito a questa richiesta, la direzione del fondo, in collaborazione con la banca depositaria, deve effettuare una conversione coatta in un’al- tra classe di quote del comparto corrispondente oppure, se ciò non fosse possibile, un riscatto coatto delle quote in questione ai sensi del § 5 punto 9.
III. Direttive della politica d’investimento
A. Principi d’investimento
§ 7 Rispetto delle regole d’investimento
1. Nella scelta dei singoli investimenti di ciascun comparto, la direzione del fondo deve rispettare il principio della ripartizione equilibrata dei rischi, attenendosi alle limitazioni percentuali indicate qui di seguito. Queste limitazioni si applicano al valore di mercato del patrimonio dei singoli comparti e devono essere costantemente rispettate. Questo Umbrella-Funds risp. i singoli comparti devono adempiere alle limitazioni d’investimento entro sei mesi dalla scadenza del periodo di sottoscrizione (lancio).
2. Se le limitazioni sono superate in seguito a cambiamenti del mercato, gli investimenti devono essere riportati entro un termine adeguato al valore ammesso, tutelando gli interessi degli investitori. Se viene violata una restrizione d’investimento relativa ai derivati di cui al successivo § 12 a causa di una modifica del delta, l’ordine legale deve essere ristabilito al più tardi entro tre giorni lavorativi bancari salvaguardando gli interessi degli investitori.
§ 8 Politica d’investimento
1. Nell’ambito della politica d’investimento specifica di ogni comparto ai sensi del punto 2, la direzione può investire
il patrimonio dei singoli comparti nei collocamenti seguenti.
a) Valori mobiliari, ossia titoli emessi in grande numero e diritti non autenticati aventi la medesima funzione (diritti valori), che sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico e che incorporano un diritto di partecipazione o di credito oppure il diritto di acquistare, mediante sottoscrizione o permuta, simili cartevalori o diritti valori, come segnatamente i warrant.
Gli investimenti in cartevalori provenienti da nuove emissioni sono consentiti solo se la loro ammissione in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico è prevista dalle condizioni di emissione. Se non sono ancora quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico un anno dopo il loro acquisto, i titoli devono essere venduti entro un mese oppure assimilati alla regola di limitazione di cui al punto 1, lett. h.
b) Derivati, qualora (i) il loro sottostante sia rappresentato da valori mobiliari secondo la lett. a, derivati secondo la lett. b, quote di investimenti collettivi di capitale secondo la lett. c − d, prodotti strutturati secondo la lett. e, strumenti del mercato monetario secondo la lett. f, indici finanziari, tassi d’interesse, corsi di cambio, crediti o divise, e qualora (ii) il loro sottostante sia ammesso quale investimento conformemente al contratto del fondo. I derivati sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico oppure OTC.
Le operazioni OTC sono autorizzate unicamente se (i) la controparte è un intermediario finanziario specializzato in questo genere di operazioni e sottoposto a vigilanza e se (ii) i derivati OTC sono quotati giornalmente o la loro restituzione all’emittente è possibile in ogni momento. Inoltre, devono poter essere valutati in modo affi- dabile e tracciabile. I derivati possono essere utilizzati secondo il § 12.
c) Quote di altri investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri (fondi target), se (i) i loro documenti limitano gli investimenti da parte loro in altri fondi target a un totale del 10%; (ii) per tali fondi target vigono disposizioni equivalenti a quelle dei fondi in valori mobiliari per quanto concerne scopo, organizzazione, politica di investi- mento, protezione degli investitori, ripartizione del rischio, custodia separata del patrimonio del fondo, assun- zione e concessione di crediti, vendite allo scoperto di cartevalori e strumenti del mercato monetario, emissione e riscatto di quote e contenuto dei rapporti semestrali e annuali e (iii) detti fondi target sono ammessi come investimenti collettivi di capitale nei rispettivi Stati in cui hanno sede, sempreché in tali paesi sia prevista una vigilanza finalizzata alla protezione degli investitori equivalente a quella vigente in Svizzera e sia garantita l’assistenza amministrativa internazionale in materia.
d) Quote di altri investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri che appartengono alla categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali» o le corrispondono nonché sono soggetti a una vigilanza finalizzata alla prote- zione degli investitori equivalente a quella vigente in Svizzera ed è garantita l’assistenza amministrativa inter- nazionale in materia.
e) Prodotti strutturati, qualora (i) il loro sottostante sia rappresentato da valori mobiliari secondo la lett. a, derivati
secondo la lett. b, quote di investimenti collettivi di capitale secondo la lett. c − d, prodotti strutturati secondo
la lett. e, strumenti del mercato monetario secondo la lett. f, indici finanziari, tassi d’interesse, corsi di cambio, crediti o divise, e qualora (ii) il loro sottostante sia ammesso quale investimento conformemente al contratto del fondo. I prodotti strutturati sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico oppure OTC.
Le operazioni OTC sono autorizzate unicamente se (i) la controparte è un intermediario finanziario specializzato in questo genere di operazioni e sottoposto a vigilanza e se (ii) i prodotti negoziati OTC sono quotati giornal- mente o la loro restituzione all’emittente è possibile in ogni momento. Inoltre, devono poter essere valutati in modo affidabile e tracciabile.
f) Strumenti del mercato monetario, purché liquidi e valutabili nonché quotati in borsa o su altri mercati regola- mentati e accessibili al pubblico; gli strumenti del mercato monetario non quotati in borsa o su altri mercati regolamentati e accessibili al pubblico possono essere acquistati unicamente se l’emissione o l’emittente sot- tostà alle disposizioni sulla protezione dei creditori e degli investitori e se tali strumenti sono emessi o garantiti da emittenti ai sensi dell’art. 74 cpv.2 OICol.
g) Depositi a vista e a termine, con scadenze fino a dodici mesi, presso banche che hanno la loro sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea oppure in un altro Stato, se la banca è ivi sottoposta a una vigilanza equivalente a quella svizzera.
h) Altri investimenti oltre a quelli precedentemente menzionati alle lettere da a a g, ma in totale al massimo fino al 10% del patrimonio del comparto; non sono autorizzati (i) investimenti diretti in metalli preziosi, merci e titoli di merci nonché (ii) autentiche vendite allo scoperto di investimenti di qualunque tipo.
- Systematic Swiss Equity
2. L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principalmente nel conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine mediante investimenti in azioni di società svizzere che soddisfano i criteri di sostenibilità prestabi- liti. L’integrazione della sostenibilità nella strutturazione del portafoglio segue un approccio basato su regole. I punteggi ESG della Inrate AG, che riflettono la valutazione di società risp. emittenti in un confronto settoriale condotto sulla base dei fattori ESG applicati, vengono impiegati come base per determinare i fattori per una ponderazione adeguata rispetto all’indice sottostante. A seguire, le società risp. gli emittenti più sostenibili della media vengono sovraponderati mentre le società risp. gli emittenti meno sostenibili della media vengono sotto- ponderati (tilting ESG). Inoltre, si applicano come approcci alla sostenibilità criteri di esclusione basati su pro- dotti e norme nonché l’esercizio dei diritti di voto. Può capitare che non sia sempre possibile garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità descritti, ad esempio a seguito di situazioni di mercato speciali o indisponibilità di prodotti finanziari. In questi casi, la direzione del fondo è libera di investire fino a un massimo del 10% in collocamenti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui al punto 1.9 del prospetto. Per maggiori informazioni in merito, consultare il prospetto.
a) Detratte le liquidità, la direzione del fondo investe almeno due terzi del patrimonio del comparto in:
aa) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di par- tecipazione e simili) di società che hanno la loro sede o la parte preponderante della loro attività eco- nomica in Svizzera oppure come società holding detengono prevalentemente partecipazioni in società con sede in Svizzera;
ab) quote di altri investimenti collettivi di capitale secondo il punto 1 lett. c) e d) che, ai sensi dei loro docu- menti, investono il proprio patrimonio in modo conforme alle direttive di questo comparto o parti di queste;
ac) derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra;
ad) prodotti strutturati denominati in monete liberamente convertibili come segnatamente certificati di emittenti di tutto il mondo sugli investimenti di cui sopra.
Nel caso di collocamenti in altri investimenti collettivi di capitale ai sensi della precedente lett. ab) e in pro- dotti strutturati ai sensi della precedente lett. ad), la direzione del fondo garantisce che, su base consolidata, almeno due terzi del patrimonio del comparto siano allocati in investimenti di cui alla precedente lett. aa).
b) Con riserva della lettera c), la direzione del fondo può inoltre investire al massimo un terzo del comparto, liquidità detratte, in:
- titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di par- tecipazione e simili) di società che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 lett. aa);
- obbligazioni, obbligazioni convertibili, notes convertibili, prestiti a opzione e notes denominati in mo- nete liberamente convertibili nonché altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile di debitori pri- vati e pubblici di tutto il mondo;
- strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti svizzeri ed esteri;
- derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra;
- quote di altri investimenti collettivi di capitale secondo il punto 1 lett. c) e d) che non soddisfano i re- quisiti di cui al punto 2 lett. ab);
- depositi a vista e a termine.
c) Inoltre, la direzione del fondo è tenuta a osservare le seguenti limitazioni di investimento riferite al patrimo- nio del comparto dopo la detrazione delle liquidità:
- altri investimenti collettivi di capitale secondo il punto 1 lett. c) e d) sono consentiti complessivamente nella misura massima del 10%;
- titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile con un rating inferiore a «investment grade» sono con- sentiti nella misura massima del 10%;
- investimenti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui alla sezione 1.9 del prospetto sono
consentiti nella misura massima del 10%.
- Systematic Global Equity (ex Switzerland)
2. L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principalmente nel conseguire una crescita del patrimo- nio a lungo termine mediante investimenti in società di tutto il mondo che soddisfano i criteri di sostenibilità pre- stabiliti. L’integrazione della sostenibilità nella strutturazione del portafoglio segue un approccio basato su re- gole. I punteggi ESG della Inrate AG, che riflettono la valutazione di società risp. emittenti in un confronto setto- riale condotto sulla base dei fattori ESG applicati, vengono impiegati come base per determinare i fattori per una ponderazione adeguata rispetto all’indice sottostante. A seguire, le società risp. gli emittenti più sostenibili della media vengono sovraponderati mentre le società risp. gli emittenti meno sostenibili della media vengono sotto- ponderati (tilting ESG). Inoltre, si applicano come approcci alla sostenibilità criteri di esclusione basati su pro- dotti e norme nonché l’esercizio dei diritti di voto. Può capitare che non sia sempre possibile garantire il ri- spetto dei criteri di sostenibilità descritti, ad esempio a seguito di situazioni di mercato speciali o indisponibilità di prodotti finanziari. In questi casi, la direzione del fondo è libera di investire fino a un massimo del 10% in collo- camenti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui al punto 1.9 del prospetto. Per maggiori informazioni in merito, consultare il prospetto.
a) Detratte le liquidità, la direzione del fondo investe almeno due terzi del patrimonio del comparto in:
aa) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di par- tecipazione e simili) di società a livello mondiale ad eccezione della Svizzera;
ab) quote di altri investimenti collettivi di capitale secondo il punto 1 lett. c) e d) che, ai sensi dei loro docu- menti, investono il proprio patrimonio in modo conforme alle direttive di questo comparto o parti di queste;
ac) derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra;
ad) prodotti strutturati denominati in monete liberamente convertibili come segnatamente certificati di emittenti di tutto il mondo sugli investimenti di cui sopra.
Nel caso di collocamenti in altri investimenti collettivi di capitale ai sensi della precedente lett. ab) e in pro- dotti strutturati ai sensi della precedente lett. ad), la direzione del fondo garantisce che, su base consolidata, almeno due terzi del patrimonio del comparto siano allocati in investimenti di cui alla precedente lett. aa).
b) Con riserva della lettera c), la direzione del fondo può inoltre investire al massimo un terzo del comparto, liquidità detratte, in:
- obbligazioni, obbligazioni convertibili, notes convertibili, prestiti a opzione e notes denominati in mo- nete liberamente convertibili nonché altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile di debitori pri- vati e pubblici di tutto il mondo;
- strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti svizzeri ed esteri;
- derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra;
- quote di altri investimenti collettivi di capitale secondo il punto 1 lett. c) e d) che non soddisfano i re- quisiti di cui al punto 2 lett. ab);
- depositi a vista e a termine.
c) Inoltre, la direzione del fondo è tenuta a osservare le seguenti limitazioni di investimento riferite al patrimo- nio del comparto dopo la detrazione delle liquidità:
- altri investimenti collettivi di capitale secondo il punto 1 lett. c) e d) sono consentiti complessivamente nella misura massima del 10%;
- titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile con un rating inferiore a «investment grade» sono con- sentiti nella misura massima del 10%;
- investimenti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui alla sezione 1.9 del prospetto sono con- sentiti nella misura massima del 10%.
- Systematic Swiss Bonds
2. L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principalmente nel conseguire una crescita del patrimo- nio a lungo termine mediante investimenti in obbligazioni denominate in franchi svizzeri di emittenti con sede o attività economica preponderante in Svizzera che soddisfano i criteri di sostenibilità prestabiliti. L’integrazione della sostenibilità nella strutturazione del portafoglio segue un approccio basato su regole. I punteggi ESG della Inrate AG, che riflettono la valutazione di società risp. emittenti in un confronto settoriale condotto sulla base dei fattori ESG applicati, vengono impiegati come base per determinare i fattori per una ponderazione adeguata rispetto all’indice sottostante. A seguire, le società risp. gli emittenti più sostenibili della media vengono sovra- ponderati mentre le società risp. gli emittenti meno sostenibili della media vengono sottoponderati (tilting ESG). Inoltre, si applicano come approcci alla sostenibilità criteri di esclusione basati su prodotti e norme non- ché l’esercizio dei diritti di voto. Può capitare che non sia sempre possibile garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità descritti, ad esempio a seguito di situazioni di mercato speciali o indisponibilità di prodotti finanziari. In questi casi, la direzione del fondo è libera di investire fino a un massimo del 10% in collocamenti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui al punto 1.9 del prospetto. Per maggiori informazioni in merito, consul- tare il prospetto.
a) Detratte le liquidità, la direzione del fondo investe almeno il 51% del patrimonio del comparto in:
aa) obbligazioni, notes e altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile denominati in franchi svizzeri di debitori privati e pubblici che hanno la loro sede o la parte preponderante della loro attività econo- mica in Svizzera oppure come società holding detengono prevalentemente partecipazioni in società con sede in Svizzera;
ab) quote di altri investimenti collettivi di capitale secondo il punto 1 lett. c) e d) che, ai sensi dei loro docu- menti, investono il proprio patrimonio in modo conforme alle direttive di questo comparto o parti di queste;
ac) derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra;
ad) prodotti strutturati denominati in franchi svizzeri come segnatamente certificati di emittenti di tutto il mondo sugli investimenti di cui sopra.
Nel caso di collocamenti in altri investimenti collettivi di capitale ai sensi della precedente lett. ab) e in pro- dotti strutturati ai sensi della precedente lett. ad), la direzione del fondo garantisce che, su base consolidata, almeno il 51% del patrimonio del comparto sia allocato in investimenti di cui alla precedente lett. aa).
b) Con riserva della lettera c), la direzione del fondo può inoltre investire al massimo il 49% del comparto, liqui- dità detratte, in:
- titoli e diritti di credito di emittenti svizzeri ed esteri che non soddisfano i requisiti indicati al punto 2 lett. aa);
- obbligazioni convertibili, notes convertibili e prestiti a opzione di tutto il mondo denominati in monete liberamente convertibili;
- azioni e altri titoli e diritti di partecipazione di società di tutto il mondo;
- strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti svizzeri ed esteri;
- derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra;
- quote di altri investimenti collettivi di capitale secondo il punto 1 lett. c) e d) che non soddisfano i re- quisiti di cui al punto 2 lett. ab);
- depositi a vista e a termine.
c) Inoltre, la direzione del fondo è tenuta a osservare le seguenti limitazioni di investimento riferite al patrimo- nio del comparto dopo la detrazione delle liquidità:
- obbligazioni convertibili, notes convertibili e prestiti a opzione sono consentiti nella misura massima del 25%;
- titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile con un rating inferiore a «investment grade» sono con- sentiti nella misura massima del 10%;
- azioni e altri titoli e diritti di partecipazione nonché derivati (warrant inclusi) su di essi sono consentiti complessivamente nella misura massima del 10%;
- altri investimenti collettivi di capitale secondo il punto 1 lett. c) e d) sono consentiti complessivamente nella misura massima del 10%;
- investimenti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui alla sezione 1.9 del prospetto sono con- sentiti nella misura massima del 10%.
- Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged)
2. L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principalmente nel conseguire una crescita del patrimo- nio a lungo termine mediante investimenti in obbligazioni di emittenti di tutto il mondo che soddisfano i criteri di sostenibilità prestabiliti. L’integrazione della sostenibilità nella strutturazione del portafoglio segue un approc- cio basato su regole. I punteggi ESG della Inrate AG, che riflettono la valutazione di società risp. emittenti in un confronto settoriale condotto sulla base dei fattori ESG applicati, vengono impiegati come base per determinare i fattori per una ponderazione adeguata rispetto all’indice sottostante. A seguire, le società risp. gli emittenti più sostenibili della media vengono sovraponderati mentre le società risp. gli emittenti meno sostenibili della media vengono sottoponderati (tilting ESG). Inoltre, si applicano come approcci alla sostenibilità criteri di esclusione basati su prodotti e norme nonché l’esercizio dei diritti di voto. Può capitare che non sia sempre possibile ga- rantire il rispetto dei criteri di sostenibilità descritti, ad esempio a seguito di situazioni di mercato speciali o indi- sponibilità di prodotti finanziari. In questi casi, la direzione del fondo è libera di investire fino a un massimo del 10% in collocamenti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui al punto 1.9 del prospetto. Per maggiori informazioni in merito, consultare il prospetto.
a) Detratte le liquidità, la direzione del fondo investe almeno due terzi del patrimonio del comparto in:
aa) obbligazioni, notes e altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile denominati in monete globali di debitori privati e pubblici di tutto il mondo. Il rischio di cambio è provvisto di copertura valutaria nel franco svizzero (CHF);
ab) quote di altri investimenti collettivi di capitale secondo il punto 1 lett. c) e d) che, ai sensi dei loro docu- menti, investono il proprio patrimonio in modo conforme alle direttive di questo comparto o parti di queste;
ac) derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra;
ad) prodotti strutturati denominati in monete globali come segnatamente certificati di emittenti di tutto il mondo sugli investimenti di cui sopra con copertura valutaria nel franco svizzero (CHF).
Nel caso di collocamenti in altri investimenti collettivi di capitale ai sensi della precedente lett. ab) e in pro- dotti strutturati ai sensi della precedente lett. ad), la direzione del fondo garantisce che, su base consolidata, almeno due terzi del patrimonio del comparto siano allocati in investimenti di cui alla precedente lett. aa).
b) Con riserva della lettera c), la direzione del fondo può inoltre investire al massimo un terzo del comparto, liquidità detratte, in:
- titoli e diritti di credito di emittenti svizzeri ed esteri che non soddisfano i requisiti indicati al punto 2 lett. aa);
- obbligazioni convertibili, notes convertibili e prestiti a opzione di tutto il mondo denominati in monete liberamente convertibili;
- azioni e altri titoli e diritti di partecipazione di società di tutto il mondo;
- strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti svizzeri ed esteri;
- derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra;
- quote di altri investimenti collettivi di capitale secondo il punto 1 lett. c) e d) che non soddisfano i re- quisiti di cui al punto 2 lett. ab);
- depositi a vista e a termine.
c) Inoltre, la direzione del fondo è tenuta a osservare le seguenti limitazioni di investimento riferite al patrimo- nio del comparto dopo la detrazione delle liquidità:
- obbligazioni convertibili, notes convertibili e prestiti a opzione sono consentiti nella misura massima del 25%;
- titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile con un rating inferiore a «investment grade» sono con- sentiti nella misura massima del 10%;
- azioni e altri titoli e diritti di partecipazione nonché derivati (warrant inclusi) su di essi sono consentiti complessivamente nella misura massima del 10%;
- altri investimenti collettivi di capitale secondo il punto 1 lett. c) e d) sono consentiti complessivamente nella misura massima del 10%;
- investimenti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui alla sezione 1.9 del prospetto sono con- sentiti nella misura massima del 10%.
- Systematic Invest Yield
2. L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principalmente nel conseguire un reddito costante inte- grato da utili di capitale nonché nel conservare il valore reale delle attività con una capacità supplementare di generare reddito. Investe fondamentalmente in fondi target che, nell’ambito della loro politica d’investimento, si attengono ai criteri di sostenibilità seguenti. L’integrazione della sostenibilità nella strutturazione del portafoglio segue un approccio basato su regole. I punteggi ESG della Inrate AG, che riflettono la valutazione di società risp. emittenti nel confronto settoriale alla luce dei fattori ESG applicati, vengono impiegati come base per determi- nare i fattori per una ponderazione adeguata rispetto all’indice sottostante. A seguire, le società risp. gli emit- tenti più sostenibili della media vengono sovraponderati mentre le società risp. gli emittenti meno sostenibili della media vengono sottoponderati (tilting ESG). Inoltre, si applicano come approcci alla sostenibilità criteri di esclusione basati su prodotti e norme nonché l’esercizio dei diritti di voto. Può capitare che non sia sempre possibile garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità descritti, ad esempio a seguito di situazioni di mercato spe- ciali o indisponibilità di prodotti finanziari. In questi casi, la direzione del fondo è libera di investire fino a un mas- simo del 10% in collocamenti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui al punto 1.9 del prospetto. Per maggiori informazioni in merito, consultare il prospetto.
a) La direzione investe il patrimonio del comparto in:
aa) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di par- tecipazione e simili) di società a livello mondiale;
ab) obbligazioni, obbligazioni convertibili, notes convertibili, prestiti a opzione e notes denominati in fran- chi svizzeri o altre monete nonché altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile di debitori privati e pubblici di tutto il mondo;
ac) strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti svizzeri ed esteri;
ad) derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra;
ae) quote di altri investimenti collettivi di capitale ai sensi del punto 1 lett. c) e d) che investono il loro patri- monio negli investimenti di cui sopra.
b) Detratte le liquidità, la direzione del fondo investe:
- almeno il 70% del patrimonio del comparto in quote di altri investimenti collettivi di capitale di diritto svizzero della categoria «Fondi in valori mobiliari» e «Altri fondi per investimenti tradizionali» nonché in quote di altri investimenti collettivi di capitale di diritto estero secondo il punto 1 lett. c) e d);
- al massimo il 30% complessivamente in investimenti diretti secondo le lett. aa)-ac);
- al massimo il 40% direttamente o indirettamente in titoli e diritti di partecipazione secondo la lett. aa);
- almeno il 51% e al massimo l’85% direttamente o indirettamente in titoli e diritti di credito secondo la
lett. ab);
- al massimo il 40% in depositi a vista e a termine.
c) Inoltre, la direzione del fondo è tenuta a osservare le seguenti limitazioni di investimento riferite al patrimo- nio del comparto dopo la detrazione delle liquidità:
- i fondi target devono poter garantire la frequenza dei riscatti di questo comparto strutturato come un fondo di fondi;
- titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile con un rating inferiore a «investment grade» sono con- sentiti nella misura massima del 15%;
- l’acquisizione di fondi di fondi è consentita fino a un massimo del 10%; si tratta di fondi di fondi della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali». Per questi fondi target è esclusa l’acquisizione di fondi di fondi. È escluso il cumulo di commissioni;
- investimenti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui alla sezione 1.9 del prospetto sono con- sentiti nella misura massima del 10%.
d) Xxxxx salvo il § 19, la direzione del fondo può acquisire quote di fondi target gestiti direttamente o indiretta- mente dalla direzione stessa o da una società alla quale la direzione del fondo è legata da
un’amministrazione o da un controllo congiunti oppure da una significativa partecipazione diretta o indiretta.
e) Ai sensi delle prescrizioni sulla ripartizione del rischio (§ 15), la direzione può investire fino al 50% del patri- monio del comparto in quote di ciascun fondo target «Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Bonds» e «Raif- feisen Futura II – Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged)». Questi fondi target devono presentare la me- desima frequenza di riscatto. Essi devono garantire alla direzione la massima trasparenza sull’investimento e sulle commissioni.
- Systematic Invest Balanced
2. L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principalmente nel conseguire un reddito costante inte- grato da utili di capitale nonché nel conservare il valore reale e accrescere le attività a lungo termine. Investe fon- damentalmente in fondi target che, nell’ambito della loro politica d’investimento, si attengono ai criteri di soste- nibilità seguenti. L’integrazione della sostenibilità nella strutturazione del portafoglio segue un approccio basato su regole. I punteggi ESG della Inrate AG, che riflettono la valutazione di società risp. emittenti in un confronto settoriale condotto sulla base dei fattori ESG applicati, vengono impiegati come base per determinare i fattori per una ponderazione adeguata rispetto all’indice sottostante. A seguire, le società risp. gli emittenti più sosteni- bili della media vengono sovraponderati mentre le società risp. gli emittenti meno sostenibili della media ven- gono sottoponderati (tilting ESG). Inoltre, si applicano come approcci alla sostenibilità criteri di esclusione basati su prodotti e norme nonché l’esercizio dei diritti di voto. Può capitare che non sia sempre possibile ga- rantire il rispetto dei criteri di sostenibilità descritti, ad esempio a seguito di situazioni di mercato speciali o indi- sponibilità di prodotti finanziari. In questi casi, la direzione del fondo è libera di investire fino a un massimo del 10% in collocamenti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui al punto 1.9 del prospetto. Per maggiori informazioni in merito, consultare il prospetto.
a) La direzione investe il patrimonio del comparto in:
aa) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di par- tecipazione e simili) di società a livello mondiale;
ab) obbligazioni, obbligazioni convertibili, notes convertibili, prestiti a opzione e notes denominati in fran- chi svizzeri o altre monete nonché altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile di debitori privati e pubblici di tutto il mondo;
ac) strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti svizzeri ed esteri;
ad) derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra;
ae) quote di altri investimenti collettivi di capitale ai sensi del punto 1 lett. c) e d) che investono il loro patri- monio negli investimenti di cui sopra.
b) Detratte le liquidità, la direzione del fondo investe:
- almeno il 70% del patrimonio del comparto in quote di altri investimenti collettivi di capitale di diritto svizzero della categoria «Fondi in valori mobiliari» e «Altri fondi per investimenti tradizionali» nonché in quote di altri investimenti collettivi di capitale di diritto estero secondo il punto 1 lett. c) e d);
- al massimo il 30% complessivamente in investimenti diretti secondo le lett. aa)-ac);
- almeno il 20% e al massimo il 50% direttamente o indirettamente in titoli e diritti di partecipazione secondo la lett. aa);
- al massimo il 65% direttamente o indirettamente in titoli e diritti di credito secondo la lett. ab);
- al massimo il 40% in depositi a vista e a termine.
c) Inoltre, la direzione del fondo è tenuta a osservare le seguenti limitazioni di investimento riferite al patrimo- nio del comparto dopo la detrazione delle liquidità:
- i fondi target devono poter garantire la frequenza dei riscatti di questo comparto strutturato come un fondo di fondi;
- l’acquisizione di fondi di fondi è consentita fino a un massimo del 10%; si tratta di fondi di fondi della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali». Per questi fondi target è esclusa l’acquisizione di fondi di fondi; è escluso il cumulo di commissioni;
- titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile con un rating inferiore a «investment grade» sono con- sentiti nella misura massima del 15%;
- investimenti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui alla sezione 1.9 del prospetto sono con- sentiti nella misura massima del 10%.
d) Xxxxx salvo il § 19, la direzione del fondo può acquisire quote di fondi target gestiti direttamente o indiretta- mente dalla direzione stessa o da una società alla quale la direzione del fondo è legata da un’amministra- zione o da un controllo congiunti oppure da una significativa partecipazione diretta o indiretta.
e) Ai sensi delle prescrizioni sulla ripartizione del rischio (§ 15), la direzione può investire fino al 40% del patri- monio del comparto in quote di ciascun fondo target «Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds» e «Raif- feisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged)» nonché fino al 33% del patrimonio del com- parto in ciascun fondo target «Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity» e «Raiffeisen Futura II - Syste- matic Global Equity (ex Switzerland)». Questi fondi target devono presentare la medesima frequenza di ri- scatto. Essi devono garantire alla direzione la massima trasparenza sull’investimento e sulle commissioni.
- Systematic Invest Growth
2. L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principalmente nel conseguire utili di capitale integrati da un reddito costante nonché nel conservare il valore reale e accrescere le attività a lungo termine, nel rispetto dei criteri di sostenibilità prestabiliti. Investe fondamentalmente in fondi target che, nell’ambito della loro politica d’investimento, si attengono ai criteri di sostenibilità seguenti. L’integrazione della sostenibilità nella
strutturazione del portafoglio segue un approccio basato su regole. I punteggi ESG della Inrate AG, che riflet- tono la valutazione di società risp. emittenti in un confronto settoriale condotto sulla base dei fattori ESG appli- cati, vengono impiegati come base per determinare i fattori per una ponderazione adeguata rispetto all’indice sottostante. A seguire, le società risp. gli emittenti più sostenibili della media vengono sovraponderati mentre le società risp. gli emittenti meno sostenibili della media vengono sottoponderati (tilting ESG). Inoltre, si applicano come approcci alla sostenibilità criteri di esclusione basati su prodotti e norme nonché l’esercizio dei diritti di voto. Può capitare che non sia sempre possibile garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità descritti, ad esempio a seguito di situazioni di mercato speciali o indisponibilità di prodotti finanziari. In questi casi, la dire- zione del fondo è libera di investire fino a un massimo del 10% in collocamenti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui al punto 1.9 del prospetto. Per maggiori informazioni in merito, consultare il prospetto.
a) La direzione investe il patrimonio del comparto in:
aa) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di par- tecipazione e simili) di società a livello mondiale;
ab) obbligazioni, obbligazioni convertibili, notes convertibili, prestiti a opzione e notes denominati in mo- nete liberamente convertibili nonché altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile di debitori pri- vati e pubblici di tutto il mondo;
ac) strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti svizzeri ed esteri;
ad) derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra;
ae) quote di altri investimenti collettivi di capitale ai sensi del punto 1 lett. c) e d) che investono il loro patri- monio negli investimenti di cui sopra.
b) Detratte le liquidità, la direzione del fondo investe:
- almeno il 70% del patrimonio del comparto in quote di altri investimenti collettivi di capitale di diritto svizzero della categoria «Fondi in valori mobiliari» e «Altri fondi per investimenti tradizionali» nonché in quote di altri investimenti collettivi di capitale di diritto estero secondo il punto 1 lett. c) e d);
- al massimo il 30% complessivamente in investimenti diretti secondo le lett. aa)-ac);
- almeno il 40% e al massimo l’80% direttamente o indirettamente in titoli e diritti di partecipazione
secondo la lett. aa);
- al massimo il 50% direttamente o indirettamente in titoli e diritti di credito secondo la lett. ab);
- al massimo il 40% in depositi a vista e a termine.
c) Inoltre, la direzione del fondo è tenuta a osservare le seguenti limitazioni di investimento riferite al patrimo- nio del comparto dopo la detrazione delle liquidità:
- i fondi target devono poter garantire la frequenza dei riscatti di questo comparto strutturato come un fondo di fondi;
- l’acquisizione di fondi di fondi è consentita fino a un massimo del 10%; si tratta di fondi di fondi della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali». Per questi fondi target è esclusa l’acquisizione di fondi di fondi. È escluso il cumulo di commissioni;
- titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile con un rating inferiore a «investment grade» sono con- sentiti nella misura massima del 15%;
- investimenti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui alla sezione 1.9 del prospetto sono con- sentiti nella misura massima del 10%.
d) Xxxxx salvo il § 19, la direzione del fondo può acquisire quote di fondi target gestiti direttamente o indiretta- mente dalla direzione stessa o da una società alla quale la direzione del fondo è legata da un’amministra- zione o da un controllo congiunti oppure da una significativa partecipazione diretta o indiretta.
e) Ai sensi delle prescrizioni sulla ripartizione del rischio (§ 15), la direzione può investire fino al 43% del patri- monio del comparto in quote di ciascun fondo target «Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity» e «Raif- feisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland)». Questi fondi target devono presentare la mede- sima frequenza di riscatto. Essi devono garantire alla direzione la massima trasparenza sull’investimento e sulle commissioni.
- Systematic Invest Equity
2. L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principalmente nel conseguire utili di capitale nonché, a lungo termine, una crescita del patrimonio. Investe fondamentalmente in fondi target che, nell’ambito della loro politica d’investimento, si attengono ai criteri di sostenibilità seguenti. L’integrazione della sostenibilità nella strutturazione del portafoglio segue un approccio basato su regole. I punteggi ESG della Inrate AG, che riflet- tono la valutazione di società risp. emittenti in un confronto settoriale condotto sulla base dei fattori ESG appli- cati, vengono impiegati come base per determinare i fattori per una ponderazione adeguata rispetto all’indice sottostante. A seguire, le società risp. gli emittenti più sostenibili della media vengono sovraponderati mentre le società risp. gli emittenti meno sostenibili della media vengono sottoponderati (tilting ESG). Inoltre, si applicano come approcci alla sostenibilità criteri di esclusione basati su prodotti e norme nonché l’esercizio dei diritti di voto. Può capitare che non sia sempre possibile garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità descritti, ad esempio a seguito di situazioni di mercato speciali o indisponibilità di prodotti finanziari. In questi casi, la dire- zione del fondo è libera di investire fino a un massimo del 10% in collocamenti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui al punto 1.9 del prospetto. Per maggiori informazioni in merito, consultare il prospetto.
a) La direzione investe il patrimonio del comparto in:
aa) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di par- tecipazione e simili) di società a livello mondiale;
ab) obbligazioni, obbligazioni convertibili, notes convertibili, prestiti a opzione e notes denominati in
monete liberamente convertibili nonché altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile di debitori privati e pubblici di tutto il mondo;
ac) strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti svizzeri ed esteri;
ad) derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra;
ae) quote di altri investimenti collettivi di capitale ai sensi del punto 1 lett. c) e d) che investono il loro patri- monio negli investimenti di cui sopra.
b) Detratte le liquidità, la direzione del fondo investe:
- almeno il 70% del patrimonio del comparto in quote di altri investimenti collettivi di capitale di diritto svizzero della categoria «Fondi in valori mobiliari» e «Altri fondi per investimenti tradizionali» nonché in quote di altri investimenti collettivi di capitale di diritto estero secondo il punto 1 lett. c) e d);
- al massimo il 30% complessivamente in investimenti diretti secondo le lett. aa), ac) e ad);
- almeno il 51% e al massimo l’100% direttamente o indirettamente in titoli e diritti di partecipazione
secondo la lett. aa);
- al massimo il 10% direttamente o indirettamente in titoli e diritti di credito secondo la lett. ab);
- al massimo il 40% in depositi a vista e a termine.
c) Inoltre, la direzione del fondo è tenuta a osservare le seguenti limitazioni di investimento riferite al patrimo- nio del comparto dopo la detrazione delle liquidità:
- i fondi target devono poter garantire la frequenza dei riscatti di questo comparto strutturato come un fondo di fondi;
- l’acquisizione di fondi di fondi è consentita fino a un massimo del 10%; si tratta di fondi di fondi della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali». Per questi fondi target è esclusa l’acquisizione di fondi di fondi. È escluso il cumulo di commissioni;
- investimenti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui alla sezione 1.9 del prospetto sono con- sentiti nella misura massima del 10%.
d) Xxxxx salvo il § 19, la direzione del fondo può acquisire quote di fondi target gestiti direttamente o indiretta- mente dalla direzione stessa o da una società alla quale la direzione del fondo è legata da un’amministra- zione o da un controllo congiunti oppure da una significativa partecipazione diretta o indiretta.
e) Ai sensi delle prescrizioni sulla ripartizione del rischio (§ 15), la direzione può investire fino al 60% del patri- monio del comparto in quote di ciascun fondo target «Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity» e «Raif- feisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland)». Questi fondi target devono presentare la mede- sima frequenza di riscatto. Essi devono garantire alla direzione la massima trasparenza sull’investimento e sulle commissioni.
§ 9 Liquidità
Per ciascun comparto, la direzione del fondo può inoltre detenere liquidità adeguate nell’unità di conto del com- parto corrispondente e in tutte le monete in cui il comparto corrispondente può effettuare investimenti. Si consi- derano liquidità gli averi bancari a vista e a termine con scadenze fino a dodici mesi.
B. Tecniche e strumenti d’investimento
§ 10 Prestiti di valori mobiliari
La direzione del fondo non effettua operazioni di prestito di valori mobiliari.
§ 11 Operazioni di pronti contro termine
La direzione del fondo non effettua operazioni di pronti contro termine.
§ 12 Derivati
1. La direzione del fondo può utilizzare strumenti derivati. Essa provvede affinché l’uso dei derivati non causi, per il suo effetto economico, anche in circostanze di mercato straordinarie, incongruenze con gli obiettivi di investi- mento definiti nel presente contratto del fondo, nel prospetto e nel foglio informativo di base risp. un cambia- mento delle caratteristiche di investimento dei comparti. Inoltre, i valori sottostanti dei derivati devono rientrare tra gli investimenti ammessi per il rispettivo comparto ai sensi del presente contratto del fondo. Nell’ambito degli investimenti collettivi di capitale i derivati possono essere utilizzati soltanto a fini di copertura valutaria. È fatta salva la copertura dei rischi di mercato, di tasso d’interesse e di credito per investimenti collettivi di capitale, a condizione che tali rischi siano chiaramente determinabili e misurabili.
2. Il calcolo dei rischi avviene in base all’approccio Commitment I. L’utilizzo di derivati, tenendo conto della coper- tura necessaria ai sensi del presente paragrafo, non produce quindi alcun effetto leva sul patrimonio dei comparti e non dà luogo a vendite allo scoperto.
Le disposizioni di questo paragrafo sono applicabili ai singoli comparti.
3. È consentito unicamente l’utilizzo di derivati basilari, ossia:
a. opzioni call o put il cui valore alla scadenza dipende linearmente dalla differenza positiva o negativa tra il valore di mercato del sottostante e il prezzo di esercizio e che è nullo se la differenza è di segno opposto;
b. Credit Default Swap (CDS);
c. swap i cui pagamenti dipendono linearmente e in modo «non-path dependent» dal valore del sottostante o da un importo assoluto;
d. contratti a termine (future o forward) il cui valore dipende linearmente dal valore del sottostante.
4. In relazione all’effetto economico, l’utilizzo di derivati corrisponde a una vendita (derivato con riduzione dell’espo- sizione) oppure a un acquisto (derivato con aumento dell’esposizione) di un sottostante.
5. a) Nel caso di derivati che implicano una riduzione dell’esposizione, gli impegni assunti devono essere coperti
in permanenza dai sottostanti corrispondenti, ad eccezione delle lettere b e d.
b) Una copertura con altri investimenti è ammessa se il derivato che riduce l’esposizione si basa su un indice
- calcolato da un istituto esterno e indipendente;
- rappresentativo degli investimenti usati per copertura;
- in correlazione adeguata con questi investimenti.
c) La direzione del fondo deve poter disporre in ogni momento e senza restrizioni dei valori sottostanti o degli investimenti.
d) Un derivato riduttivo dell’esposizione può essere ponderato con il delta per il calcolo dei sottostanti corri- spondenti.
6. Per i derivati accrescitivi dell’esposizione, gli equivalenti dei sottostanti devono essere coperti in permanenza da mezzi analoghi alla liquidità ai sensi dell’art. 34 cpv. 5 OICol-FINMA. Per i future, le opzioni, gli swap e i forward, l’equivalente del sottostante si calcola ai sensi dell’allegato 1 OICol-FINMA.
7. Nella compensazione delle posizioni in derivati la direzione del fondo deve tenere conto delle seguenti regole:
a) Le posizioni opposte in derivati dello stesso sottostante, nonché le posizioni opposte in derivati e in investi- menti nello stesso sottostante possono essere compensate reciprocamente, a prescindere dalla scadenza dei derivati (netting), se l’operazione in derivati è stata conclusa unicamente al fine di eliminare i rischi correlati ai derivati o agli investimenti acquistati, posto che i rischi sostanziali non siano trascurati e l’importo impu- tabile dei derivati sia determinato ai sensi dell’art. 35 OICol-FINMA.
b) Per le operazioni di copertura in cui i derivati non si riferiscono allo stesso sottostante del valore patrimoniale da coprire, ai fini della compensazione, oltre alle disposizioni di cui alla lett. a, devono essere soddisfatti i requisiti («hedging») secondo cui le operazioni in derivati non possono basarsi su una strategia d’investi- mento finalizzata al conseguimento di xxxxx. In aggiunta, il derivato deve comportare una riduzione riscon- trabile del rischio, i rischi del derivato devono essere compensati, i derivati, i sottostanti o gli elementi patri- moniali da compensare devono riferirsi alla stessa classe di strumenti finanziari e la strategia di copertura deve risultare effettiva anche in condizioni di mercato straordinarie.
c) I derivati utilizzati esclusivamente per la copertura dei rischi di cambio delle monete estere e che non creano alcun effetto leva o non comportano rischi di mercato aggiuntivi possono essere compensati nel calcolo dell’impegno complessivo in derivati, prescindendo dai requisiti della lett. b.
d) Sono ammesse operazioni di copertura garantite da derivati sui tassi d’interesse. Le obbligazioni convertibili possono non essere prese in considerazione nel calcolo dell’impegno in derivati.
8. La direzione del fondo può utilizzare derivati standardizzati o non standardizzati. Essa può effettuare operazioni su derivati in borsa, su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, oppure fuori borsa (over the counter, OTC).
9. a) La direzione del fondo può concludere operazioni OTC unicamente con intermediari finanziari specializzati in questo genere di transazioni, sottoposti a vigilanza e che garantiscono un’esecuzione ineccepibile delle operazioni. Se la controparte non è la banca depositaria, la controparte o il suo garante deve disporre di un’elevata solvibilità.
b) Un derivato OTC deve poter essere valutato quotidianamente in modo affidabile e comprensibile e deve poter essere alienato, liquidato o chiuso con un’operazione di compensazione in ogni momento e al valore venale.
c) Se per un derivato OTC non è disponibile alcun prezzo di mercato, il suo prezzo dovrà essere ricostruibile sulla scorta di un modello di valutazione adeguato e riconosciuto nella prassi, che si basi sul valore venale dei sottostanti dai quali è tratto il derivato. Prima di stipulare un contratto su un simile derivato, è necessario procurarsi le offerte concrete di almeno due controparti e, a riguardo, il contratto è da stipularsi con la controparte che sottopone la migliore offerta in termini di prezzo. Eventuali deroghe a questo principio sono ammesse per motivi di ripartizione dei rischi o qualora altri elementi contrattuali, come la solvibilità o l’offerta di servizi della controparte, facciano sembrare un’altra offerta complessivamente più vantaggiosa per gli investitori. Inoltre, in via eccezionale è possibile rinunciare a raccogliere offerte da almeno due controparti se è nell’interesse degli investitori. Le ragioni in tal senso, come pure la stipulazione del contratto e la deter- minazione del prezzo, devono essere documentate in maniera comprensibile.
d) Nell’ambito di un’operazione OTC, la direzione del fondo e/o i rispettivi mandatari possono accettare unica- mente le garanzie che soddisfano i requisiti riportati all’art. 51 OICol-FINMA. L’emittente delle garanzie deve presentare un’elevata solvibilità e le garanzie non devono essere emesse dalla controparte o da una società appartenente al o dipendente dal gruppo della controparte. Le garanzie devono denotare un’elevata liqui- dità, essere negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico e devono essere valutate almeno in ogni giornata di negoziazione in borsa. Nell’amministrare le garanzie la direzione del fondo o i rispettivi mandatari devono soddisfare gli obblighi e i requisiti previsti dall’art. 52 OICol-FINMA. In particolare le garanzie devono essere adeguatamente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti e, a riguardo, l’adeguata diversificazione degli emittenti si intende conseguita quando le garanzie detenute di un singolo emittente non corrispondono a più del 20% del valore netto d’inventario. Sono fatte salve eccezioni per investimenti garantiti o emessi da un ente pubblico ai sensi dell’art. 83 OlCol. Inoltre la direzione del fondo o i rispettivi mandatari devono poter ottenere in qualunque momento, senza il coinvolgimento e l’approvazione della controparte, il potere e la facoltà di disporre delle garanzie ricevute in caso di insolvenza della controparte. Le garanzie ricevute devono essere custodite presso la banca depositaria. Su mandato della direzione del fondo, le garanzie ricevute possono essere custodite presso un ufficio di custodia terzo soggetto a vigilanza, se la proprietà sulle garanzie non viene trasferita e l’ufficio di custodia terzo è indipendente dalla controparte.
10. Nell’ambito del rispetto delle limitazioni d’investimento legali e contrattuali (limiti massimi e minimi) l’utilizzo dei
derivati deve avvenire in conformità con la normativa sugli investimenti collettivi di capitale.
11. Il prospetto contiene ulteriori informazioni circa:
– il significato dei derivati nell’ambito della strategia di investimento;
– gli effetti dell’utilizzo dei derivati sul profilo di rischio del comparto;
– i rischi di controparte dei derivati;
– i derivati su crediti;
– la strategia in materia di garanzie.
§ 13 Assunzione e concessione di crediti
1. La direzione del fondo non può concedere crediti per conto dell’Umbrella-Funds risp. dei comparti.
2. Per ciascun comparto, la direzione del fondo può accettare temporaneamente crediti pari a un massimo del 10% del suo patrimonio netto.
§ 14 Gravami a carico del patrimonio dei comparti
1. La direzione può costituire in pegno o fornire in garanzia al massimo il 25% del patrimonio netto dell’Umbrella- Funds risp. dei comparti.
2. Non è permesso gravare il patrimonio dei comparti con fideiussioni. Un derivato creditizio accrescitivo dell’impe-
gno non è considerato come fideiussione ai sensi del presente paragrafo.
C. Limitazioni d’investimento
§ 15 Ripartizione dei rischi
1. Nelle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi ai sensi del § 15 vanno inclusi:
a) gli investimenti ai sensi del § 8, eccetto i derivati indicizzati, se l’indice è sufficientemente diversificato, rappre-
sentativo del mercato al quale si riferisce e pubblicato in modo adeguato;
b) le liquidità ai sensi del § 9;
c) i crediti nei confronti di controparti derivanti da operazioni OTC.
2. Le società che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendiconto sono con- siderate come un unico emittente.
3. La direzione del fondo può investire al massimo il 10% del patrimonio del comparto, compresi i derivati e i prodotti strutturati, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i quali è investito oltre il 5% del patrimonio del comparto non deve superare il 60% del patrimonio del comparto. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai punti 4 e 5.
Per il comparto «- Systematic Swiss Equity», la direzione del fondo può investire al massimo il 25% del patrimonio del comparto, compresi i derivati e i prodotti strutturati, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emit- tenti presso i quali è investito oltre il 5% del patrimonio del comparto non deve superare il 70% del patrimonio del comparto. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai punti 4 e 5.
4. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio del comparto in depositi a vista e a termine presso la medesima banca. Questo limite è comprensivo sia delle liquidità di cui al § 9 sia degli investimenti in averi bancari di cui al § 8.
5. La direzione del fondo può investire al massimo il 5% del patrimonio del comparto in operazioni OTC presso la medesima controparte. Il limite sale al 10% del patrimonio del comparto se la controparte è una banca con sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato in cui è soggetta a una vigilanza equivalente a quella svizzera.
Qualora i crediti da operazioni OTC siano coperti da garanzie sotto forma di attività liquide conformemente agli artt. da 50 a 55 OICol-FINMA, detti crediti non vengono presi in considerazione all’atto del calcolo del rischio di controparte.
6. Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi dei precedenti punti 3-5 presso il medesimo emittente o debitore non possono superare complessivamente il 20% e per il comparto «- Systematic Swiss Equity» complessivamente il 25% del patrimonio del comparto. Sono riservati i limiti maggiori previsti dai seguenti punti 12 e 13.
7. Gli investimenti ai sensi del precedente punto 3 dello stesso gruppo aziendale non possono superare complessi- vamente il 20% e per il comparto «- Systematic Swiss Equity» complessivamente il 25% del patrimonio del com- parto. Sono riservati i limiti maggiori previsti dai seguenti punti 12 e 13.
8. La direzione del fondo può investire al massimo il 30% del patrimonio del comparto in quote dello stesso fondo target. In deroga a quanto precede:
− per il comparto «- Systematic Invest Yield»: fino al 50% del patrimonio del comparto può essere investito in quote di ciascun fondo target «Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds» e «Raiffeisen Futura II- Syste- matic Global Bonds (ex CHF, hedged)»;
− per il comparto «- Systematic Invest Balanced»: fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in quote di ciascun fondo target «Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds» e «Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged)» nonché fino al 33% del patrimonio del comparto in ciascun fondo target «Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity» e «Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland)»;
− per il comparto «- Systematic Invest Balanced»: fino al 43% del patrimonio del comparto può essere investito
in quote di ciascun fondo target «Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity» e «Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland)»;
− per il comparto «- Systematic Invest Equity»: fino al 60% del patrimonio del comparto può essere investito in quote di ciascun fondo target «Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity» e «Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland)».
9. La direzione del fondo non può acquistare diritti di partecipazione che ammontano complessivamente a oltre il 10% dei diritti di voto o che le consentano di esercitare un influsso essenziale sulla direzione di un emittente.
10. La direzione del fondo non può acquistare per i comparti più del 10% dei titoli di partecipazione senza diritto di voto, titoli di debito e/o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente come pure non più del 25% delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
In deroga a quanto esposto, per il patrimonio dei comparti «- Systematic Invest Yield», «- Systematic Invest Xxxxx- ced», «- Systematic Invest Growth» e «- Systematic Invest Equity» la direzione del fondo può acquistare fino al 60% delle quote in ciascun fondo target «Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity», «Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland)», «Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds» e «Raiffeisen Futura II
- Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged)».
Queste limitazioni non si applicano se al momento dell’acquisto non è possibile calcolare l’importo lordo delle
obbligazioni, degli strumenti del mercato monetario o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
11. Le limitazioni ai sensi dei precedenti punti 9 e 10 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell’OCSE oppure da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea.
12. Il limite del 10% menzionato al punto 3 è portato al 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato dell’OCSE, da un ente di diritto pubblico dell’OCSE o da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea. I valori mobi- liari o gli strumenti del mercato monetario succitati non vengono considerati all’atto dell’applicazione del limite del 60% di cui al punto 3. I singoli limiti di cui ai punti 3 e 5 non possono tuttavia essere cumulati con il succitato limite del 35%.
13. Il limite del 10% menzionato al punto 3 è portato al 100% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato mone- tario sono emessi o garantiti da uno Stato dell’OCSE, da un ente di diritto pubblico dell’OCSE o da un’organizza- zione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea. In questo caso, il rispettivo comparto dovrà detenere i relativi valori mobiliari o strumenti del mercato monetario provenienti da almeno sei diverse emissioni; inoltre, al massimo il 30% del patrimonio complessivo del rispettivo comparto può essere investito in valori mobiliari o strumenti del mercato relativi alla stessa emissione.
Gli emittenti risp. i garanti ammessi ai fini di quanto sopra esposto sono:
l’Unione europea (UE), gli Stati dell’OCSE, il Consiglio d’Europa, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mondiale), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea per gli investi- menti, la Banca interamericana per lo sviluppo, la Banca asiatica per lo sviluppo e l’Eurofima (Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario).
IV. Calcolo del valore netto d’inventario, emissione e riscatto di quote
§ 16 Calcolo del valore netto d’inventario e ricorso allo swinging single pricing
1. Il valore netto d’inventario di ciascun comparto e delle quote delle singole classi è calcolato al valore venale alla fine dell’esercizio contabile nonché ogni giorno in cui vengono emesse o riscattate delle quote, in franchi svizzeri. Il calcolo del patrimonio del comparto corrispondente non viene effettuato nei giorni di chiusura delle borse e/o dei mercati dei paesi in cui il patrimonio del comparto è maggiormente investito (ad es. festività bancarie o delle borse).
2. Gli investimenti negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico devono essere valutati in funzione dei corsi attuali pagati sul mercato principale. Gli altri investimenti o gli investimenti per i quali non sono disponibili corsi attuali sono valutati in funzione del prezzo che potrebbe essere ottenuto se fossero venduti con diligenza al momento della valutazione. Per stabilire il valore venale, la direzione del fondo usa, in questo caso, modelli e principi di valutazione appropriati e riconosciuti nella prassi.
3. Gli investimenti collettivi di capitale aperti vengono valutati al valore di riscatto e/o al valore netto d’inventario. Se sono periodicamente negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, la direzione del fondo può valutarli ai sensi del punto 2.
4. Il valore degli strumenti del mercato monetario che non vengono negoziati in una borsa o su un mercato regola- mentato e accessibile al pubblico viene determinato come segue: il prezzo di valutazione degli investimenti in questione si basa sulla rispettiva curva dei rendimenti. La valutazione che si basa sulla curva dei rendimenti fa riferimento alle componenti tasso d’interesse e spread. Si applicano i seguenti principi: per ogni strumento del mercato monetario viene estrapolato il tasso d’interesse più prossimo alla durata residua, che viene poi convertito in una quotazione di mercato tenendo conto di uno spread che rispecchia la solvibilità del debitore sottostante e che viene adeguato a fronte di cambiamenti significativi di detta solvibilità.
5. I depositi bancari sono valutati in base all’importo del rispettivo credito maggiorato degli interessi maturati. In caso di cambiamenti sostanziali delle condizioni di mercato o della solvibilità, la base di valutazione dei depositi bancari a termine viene adeguata alle nuove condizioni.
6. Il valore netto d’inventario della quota di una classe di un comparto corrisponde al valore venale della parte del patrimonio del comparto rappresentata da tale classe, dedotti gli impegni del patrimonio del comparto a essa attinenti, diviso per il numero delle quote della classe in circolazione. Esso viene arrotondato a 0.01 franchi svizzeri.
7. Le quote al valore venale del patrimonio netto di un comparto (patrimonio di un comparto meno gli impegni)
imputabili alle rispettive classi di quote vengono determinate la prima volta in occasione della prima emissione di più classi di quote (se questa avviene contemporaneamente) o in occasione della prima emissione di un’ulteriore classe di quote sulla base degli importi dovuti al relativo comparto per ogni classe di quote. La quota viene rical- colata nei seguenti casi:
a) in caso di emissione e riscatto di quote;
b) alla data di valuta di distribuzioni e tesaurizzazioni, se (i) tali distribuzioni risp. tesaurizzazioni avvengono solo su singole classi di quote (classi a distribuzione risp. tesaurizzazione) o se (ii) le distribuzioni risp. tesaurizzazioni delle differenti classi di quote sono differenziate percentualmente a seconda del loro valore netto d’inventario o se (iii) sulle distribuzioni risp. tesaurizzazioni delle differenti classi di quote vengono addebitate differenti commissioni o spese in percentuale della distribuzione;
c) all’atto del calcolo del valore d’inventario, nell’ambito dell’assegnazione di impegni (incluse le spese e com- missioni scadute e dovute) alle differenti classi di quote, se gli impegni delle differenti classi di quote sono da attribuire in differenti percentuali del loro rispettivo valore netto d’inventario, segnatamente se (i) per le diverse classi di quote vengono applicati tassi di commissione differenti o se (ii) vengono effettuati addebiti di spese specifici per le classi di quote;
d) all’atto del calcolo del valore d’inventario, nell’ambito dell’assegnazione dei redditi o dei redditi di capitale alle diverse classi di quote, qualora i redditi o i redditi di capitale derivino da transazioni effettuate esclusivamente nell’interesse di una o più classi di quote e non proporzionalmente alla loro quota del patrimonio netto del fondo.
8. Se il giorno di conferimento dell’ordine la somma delle sottoscrizioni e dei riscatti di un comparto comporta un afflusso o deflusso netto di capitali, il valore netto d’inventario di valutazione del comparto subisce rispettivamente un aumento o una riduzione (swinging single pricing). Di principio, l’adeguamento massimo ammonta all’1% del valore netto d’inventario di valutazione. In presenza di circostanze eccezionali, la direzione può tuttavia decidere per ogni comparto e/o ogni giorno di valutazione di apportare temporaneamente un adeguamento maggiore dell’1% del valore netto d’inventario di valutazione in quel momento vigente qualora essa motivi in modo suffi- ciente che l’adeguamento è giustificato alla luce delle condizioni di mercato predominanti ed è nel miglior inte- resse degli investitori. Un adeguamento temporaneo viene calcolato secondo la procedura stabilita dalla direzione del fondo. Gli investitori nuovi ed esistenti vengono informati in merito alla decisione sufficientemente motivata di applicazione di questa misura temporanea nonché alla sua conclusione mediante pubblicazione nell’organo di pubblicazione dell’Umbrella-Funds. Viene inoltre trasmessa una comunicazione all’autorità di vigilanza. Un valore netto d’inventario di valutazione adeguato considera le spese accessorie (spread denaro/lettera, commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tasse ecc.) risultanti in media dall’investimento degli afflussi patrimoniali netti o dalla vendita della quota degli investimenti corrispondente al deflusso patrimoniale netto. L’adeguamento comporta un incremento del valore netto d’inventario di valutazione se i movimenti netti determinano un aumento del numero di quote del comparto, mentre comporta una riduzione del valore netto d’inventario di valutazione se i movimenti netti causano una diminuzione del numero di quote. Conformemente al primo capoverso del presente punto, il valore netto d’inventario di valutazione determinato tramite l’utilizzo dello swinging single pricing è pertanto un valore netto d’inventario di valutazione modificato. Dall’applicazione dello swinging single pricing sono esclusi sottoscrizioni e riscatti effettuati in giornata che hanno un legame economico diretto e dimostrato e perciò non comportano spese accessorie per l’acquisto e la vendita di investimenti.
§ 17 Emissione e riscatto di quote
1. Le richieste di sottoscrizione o di riscatto di quote vengono accettate il giorno dell’ordine fino a una certa ora definita nel prospetto. Il prezzo determinante di emissione e di riscatto delle quote viene calcolato non prima del giorno lavorativo bancario (giorno di valutazione) successivo (forward pricing). I dettagli sono regolati dal pro- spetto.
2. Il prezzo di emissione e di riscatto delle quote si basa sul valore netto d’inventario per quota calcolato il giorno di valutazione ai corsi di chiusura del giorno precedente conformemente al § 16. Al momento dell’emissione o del riscatto di quote, al valore netto d’inventario può essere aggiunta una commissione di emissione secondo il § 18 o dedotta una commissione di riscatto secondo il § 18.
Le spese accessorie per l’acquisto e la vendita degli investimenti (segnatamente commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, imposte e tasse) che il rispettivo comparto deve sostenere in media per investire una somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito al riscatto di una quota sono coperte tramite il ricorso allo swinging single pricing ai sensi di quanto descritto al § 16 punto 8 del contratto del fondo.
3. La direzione del fondo ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento l’emissione di quote così come di respin-
xxxx le richieste di sottoscrizione o di conversione di quote.
4. La direzione del fondo, nell’interesse della maggioranza degli investitori, può provvisoriamente ed eccezional-
mente differire il riscatto delle quote:
a) se un mercato che funge da base per la valutazione di una parte importante del patrimonio del comparto è chiuso o se il commercio su tale mercato è limitato o sospeso;
b) in presenza di un’emergenza politica, economica, militare, monetaria o di altra natura;
c) se, a causa di limitazioni del traffico delle divise o di restrizioni relative a qualsivoglia trasferimento di valori patrimoniali, il comparto è impossibilitato a eseguire operazioni;
d) in caso di numerose disdette di quote che potrebbero arrecare un importante pregiudizio agli interessi degli altri investitori.
5. La direzione comunica senza indugio alla società di audit, alle autorità di vigilanza e, in modo adeguato, agli investitori la decisione di dilazionare il rimborso.
6. Fintanto che il rimborso delle quote di un comparto è sospeso per le ragioni menzionate al punto 4, lettere da a a c, non vi saranno nuove emissioni di quote di tale comparto.
7. Se non escluso nelle disposizioni di una classe di quote, ogni investitore può richiedere, nel caso di sottoscrizioni, di effettuare apporti al patrimonio del fondo sotto forma di conferimenti in natura («contribution in kind») anziché versamenti in contanti oppure, in caso di pagamenti, di ricevere valori dal patrimonio del fondo sotto forma di riscatti in natura («redempion in kind») anziché versamenti in contanti. La richiesta deve essere presentata all’atto della sottoscrizione o del riscatto. La direzione del fondo non ha l’obbligo di accettare conferimenti o riscatti in natura.
La competenza decisionale in ordine ai conferimenti e ai riscatti in natura spetta esclusivamente alla direzione del fondo, che si riserva di approvarli unicamente se l’esecuzione delle relative transazioni è pienamente conforme con la politica di investimento del fondo e non arreca alcun pregiudizio agli interessi di altri investitori.
Se il conferimento o il riscatto in natura comportano spese supplementari per gli atti della direzione del fondo, della banca depositaria o spese di terzi (ad es. tasse di bollo), queste sono a carico dell’investitore e non possono essere addebitate al patrimonio del fondo.
In caso di conferimenti o riscatti in natura, la direzione del fondo emette un rapporto contenente indicazioni sui singoli valori apportati o forniti, sul loro valore di corso alla data di valuta del conferimento/del riscatto, sul numero di quote emesse o riscattate in contropartita e su eventuali conguagli a pareggio in contanti. Per ogni conferimento o riscatto in natura, la banca depositaria verifica il rispetto dell’obbligo di fedeltà da parte della direzione del fondo nonché la valutazione dei valori in questione e delle quote emesse/riscattate al giorno di valuta. La banca deposi- taria è tenuta a comunicare immediatamente alla società di audit eventuali sue riserve o contestazioni. Le transa- zioni relative a conferimenti e riscatti in natura devono figurare nel rapporto annuale.
V. Remunerazioni e spese accessorie
§ 18 Remunerazioni e spese accessorie a carico degli investitori
1. Al momento dell’emissione di quote può essere addebitata all’investitore una commissione di emissione a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all’estero, per un importo totale pari al massimo al 3,0% del valore netto d’inventario. L’aliquota massima attualmente applicabile figura nel pro- spetto.
2. Al momento del riscatto di quote può essere addebitata all’investitore una commissione di riscatto a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all’estero, per un importo totale pari al massimo allo 0% del valore netto d’inventario. L’aliquota massima attualmente applicabile figura nel prospetto.
3. In caso di passaggio da una classe di quote di un comparto a un’altra classe dello stesso comparto, all’investitore può essere addebitata una commissione di conversione a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all’estero pari al massimo al 2% del valore netto d’inventario. L’aliquota massima attualmente applicabile figura nel prospetto. Lo switch tra classi di quote è esente da commissioni.
§ 19 Remunerazioni e spese accessorie a carico dei patrimoni dei comparti
1. Per la direzione, la gestione patrimoniale e l’attività di distribuzione in riferimento ai comparti nonché per tutti i compiti della banca depositaria come la custodia del patrimonio del fondo, l’esecuzione del traffico dei pagamenti e gli altri compiti elencati al § 4, la direzione del fondo fattura diverse commissioni a carico dei comparti (commis- sione di gestione forfettaria). La somma annua delle diverse commissioni non può eccedere le commissioni mas- sime addebitabili riportate nell’elenco sottostante. Le commissioni effettivamente maturate vengono addebitate al patrimonio del rispettivo comparto pro rata temporis a ogni calcolo del valore netto d’inventario e pagate mensilmente. L’aliquota della commissione di gestione forfettaria effettivamente applicata è riportata nel rapporto annuale.
- Systematic Swiss Equity Classe di quote «A» Classe di quote «B» Classe di quote «I» Classe di quote «X» | Commissione massima dello 0,72% all’anno Commissione massima dello 0,72% all’anno Commissione massima dello 0,43% all’anno Commissione massima dello 0,05% all’anno |
- Systematic Global Equity (ex Switzerland) Classe di quote «A» Classe di quote «B» Classe di quote «I» Classe di quote «X» | Commissione massima dello 0,78% all’anno Commissione massima dello 0,78% all’anno Commissione massima dello 0,47% all’anno Commissione massima dello 0,05% all’anno |
- Systematic Swiss Bonds Classe di quote «A» Classe di quote «B» Classe di quote «I» Classe di quote «X» | Commissione massima dello 0,45% all’anno Commissione massima dello 0,45% all’anno Commissione massima dello 0,27% all’anno Commissione massima dello 0,05% all’anno |
- Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) Classe di quote «A» | Commissione massima dello 0,51% all’anno Commissione massima dello 0,51% all’anno |
Classe di quote «B» Classe di quote «I» Classe di quote «X» | Commissione massima dello 0,31% all’anno Commissione massima dello 0,05% all’anno |
- Systematic Invest Yield Classe di quote «A» Classe di quote «B» Classe di quote «I» Classe di quote «V» | Commissione massima dello 0,63% all’anno Commissione massima dello 0,63% all’anno Commissione massima dello 0,38% all’anno Commissione massima dello 0,63% all’anno |
- Systematic Invest Balanced Classe di quote «A» Classe di quote «B» Classe di quote «I» Classe di quote «V» | Commissione massima dello 0,66% all’anno Commissione massima dello 0,66% all’anno Commissione massima dello 0,40% all’anno Commissione massima dello 0,66% all’anno |
- Systematic Invest Growth Classe di quote «A» Classe di quote «B» Classe di quote «I» Classe di quote «V» | Commissione massima dello 0,72% all’anno Commissione massima dello 0,72% all’anno Commissione massima dello 0,43% all’anno Commissione massima dello 0,72% all’anno |
- Systematic Invest Equity Classe di quote «A» Classe di quote «B» Classe di quote «I» Classe di quote «V» | Commissione massima dello 0,75% all’anno Commissione massima dello 0,75% all’anno Commissione massima dello 0,45% all’anno Commissione massima dello 0,75% all’anno |
2. Non rientrano nella commissione di gestione forfettaria le seguenti remunerazioni e spese accessorie, anch’esse
addebitate al patrimonio dei rispettivi comparti:
a) tutte le spese accessorie relative alla gestione del rispettivo comparto per l’acquisto e la vendita di investimenti, segnatamente commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, imposte e tasse, nonché costi per la verifica e il rispetto di standard di qualità per gli investimenti fisici. Questi costi vengono aggiunti direttamente al valore di acquisto risp. di vendita. In deroga a ciò, le spese accessorie connesse all’acquisto e alla vendita di investimenti legati alle attività di emissione e riscatto di quote vengono coperte tramite l’applicazione dello swinging single pricing ai sensi del § 16 punto 8;
b) i tributi dell’autorità di vigilanza per la costituzione, la trasformazione, lo scioglimento, la fusione o il raggrup- pamento dell’Umbrella-Funds risp. dei rispettivi comparti;
c) gli emolumenti annuali dell’autorità di vigilanza;
d) gli onorari della società di audit per l’audit annuale nonché per attestazioni in relazione a costituzioni, trasfor- mazioni, scioglimenti, fusioni o raggruppamenti dell’Umbrella-Funds risp. dei rispettivi comparti;
e) gli onorari per i consulenti legali e fiscali in relazione alla costituzione, trasformazione, scioglimento, fusione o raggruppamento dell’Umbrella-Funds risp. dei rispettivi comparti nonché per la salvaguardia degli interessi dell’Umbrella-Funds risp. dei rispettivi comparti e dei loro investitori in generale;
f) le spese per la pubblicazione del valore netto d’inventario dell’Umbrella-Funds risp. dei rispettivi comparti e tutti i costi per le comunicazioni agli investitori, compresi i costi di traduzione, che non siano dovuti a errori della direzione del fondo;
g) le spese per la stampa e la traduzione di documenti legali e di rapporti annuali dell’Umbrella-Funds risp. dei rispettivi comparti;
h) le spese per un’eventuale iscrizione dell’Umbrella-Funds risp. dei rispettivi comparti presso un’autorità estera di vigilanza, segnatamente le commissioni riscosse dall’autorità estera di vigilanza, le spese di traduzione e le indennità del rappresentante o dell’ufficio di pagamento all’estero;
i) le spese in relazione all’esercizio di diritti di voto o di creditore da parte dell’Umbrella-Funds risp. dei rispettivi comparti, compresi gli onorari per consulenti esterni;
j) le spese e gli onorari relativi alla proprietà intellettuale registrata a nome dell’Umbrella-Funds e/o dei rispettivi
comparti, o ai diritti di licenza dell’Umbrella-Funds e/o dei rispettivi comparti;
k) tutte le spese causate dall’adozione di misure straordinarie per la tutela degli interessi degli investitori da parte
della direzione del fondo, del gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale o della banca depositaria.
3. Conformemente alle disposizioni contenute nel prospetto, la direzione del fondo e i suoi mandatari nonché la banca depositaria possono pagare retrocessioni destinate a remunerare l’attività di distribuzione di quote e ribassi finalizzati a ridurre le commissioni e i costi a carico degli investitori in questione e addebitati all’Umbrella-Funds risp. al comparto.
4. La commissione di gestione dei fondi target in cui vengono effettuati gli investimenti può ammontare al massimo all’1,60% annuo tenendo conto di eventuali retrocessioni e ribassi. La percentuale massima delle commissioni di gestione dei fondi target in cui vengono effettuati gli investimenti va indicata nel rapporto annuale tenendo conto di eventuali retrocessioni e ribassi.
5. La direzione del fondo, qualora acquisti quote di altri investimenti collettivi di capitale gestiti direttamente o indi- rettamente da essa stessa oppure da una società alla quale è legata da una gestione comune, dal controllo o da una sostanziale partecipazione diretta o indiretta («fondi target collegati»), non può addebitare ai comparti even- tuali commissioni di emissione o di riscatto di tali fondi target collegati.
VI. Rendiconto e audit
§ 20 Rendiconto
1. L’unità di conto per i comparti è il franco svizzero.
2. L’esercizio contabile decorre dal 1º aprile al 31 marzo.
3. La direzione del fondo pubblica un rapporto annuale certificato dell’Umbrella-Funds risp. dei comparti entro quat-
tro mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile.
4. Entro due mesi dal termine del primo semestre dell’esercizio contabile la direzione del fondo pubblica un rapporto
semestrale.
5. È riservato il diritto all’informazione dell’investitore ai sensi del § 5 punto 5.
§ 21 Audit
La società di audit verifica se l’attività della direzione del fondo e della banca depositaria avviene nel rispetto delle prescrizioni legali e contrattuali, nonché delle norme dell’Asset Management Association Switzerland a loro even- tualmente applicabili. Il rapporto annuale include una breve relazione della società di audit recante le informazioni seguenti sull’Umbrella-Funds:
a) il conto annuale, composto dal conto patrimoniale risp. bilancio e dal conto economico, nonché le informazioni sulla destinazione del risultato e la pubblicazione dei costi;
b) il numero di quote riscattate ed emesse nell’esercizio di riferimento nonché il volume complessivo finale di
quote emesse;
c) l’inventario del patrimonio del fondo al valore venale e il risultante valore (valore netto d’inventario) di una quota all’ultimo giorno dell’esercizio contabile;
d) i principi di valutazione e calcolo del valore netto d’inventario;
e) un elenco di acquisti e vendite;
f) il nome o la ragione sociale delle persone a cui sono delegati compiti;
g) indicazioni in merito a circostanze di particolare rilevanza economica o giuridica;
h) il risultato dell’investimento collettivo di capitale aperto (performance), eventualmente a confronto con inve-
stimenti simili (benchmark).
VII. Destinazione del risultato
§ 22
1. Il reddito netto delle quote a distribuzione dei comparti è distribuito annualmente agli investitori nell’unità di conto corrispondente per ogni classe di quote al massimo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile.
2. Per le classi di quote a distribuzione, la direzione del fondo ha inoltre la facoltà di effettuare distribuzioni interme- die degli utili.
Fino al 30% del ricavo netto di un comparto risp. di una classe di quote può essere riportato a nuovo. È possibile rinunciare a una distribuzione e il totale del reddito netto può essere riportato a nuovo se
- l’utile netto dell’esercizio corrente e gli utili riportati di esercizi precedenti del comparto o della classe di quote ammontano a meno dell’1% del valore netto d’inventario del comparto o della classe di quote, e
- l’utile netto dell’esercizio corrente e gli utili riportati di esercizi precedenti del comparto o della classe di quote
ammontano a meno di CHF 1.
3. Il reddito netto delle classi di quote a capitalizzazione è reinvestito annualmente nel patrimonio dei rispettivi com- parti al più tardi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile. La direzione del fondo può anche deci- dere capitalizzazioni intermedie del reddito. Sono riservate eventuali imposte e tasse sul reinvestimento.
4. Gli utili di capitale realizzati con l’alienazione di averi e diritti possono essere distribuiti o riservati per il reinvesti-
mento dalla direzione del fondo.
VIII. Pubblicazioni dell’Umbrella-Funds risp. dei comparti
§ 23
1. L’organo di pubblicazione dell’Umbrella-Funds risp. dei comparti è il mezzo di comunicazione stampato o elettro- nico indicato nel prospetto. La modifica dell’organo di pubblicazione deve essere indicata nell’organo di pubbli- cazione.
2. Nell’organo di pubblicazione vengono pubblicate in particolare indicazioni sintetiche relative alle principali modi- fiche del contratto del fondo con menzione degli indirizzi presso i quali sono disponibili gratuitamente i testi integrali di tali modifiche e informazioni sul cambio della direzione del fondo e/o della banca depositaria nonché sulla creazione, la soppressione o il raggruppamento di classi di quote dei comparti. Le modifiche necessarie per legge che non toccano i diritti degli investitori o che sono esclusivamente di natura formale possono essere eso- nerate dall’obbligo di pubblicazione previa approvazione dell’autorità di vigilanza.
3. La direzione pubblica i prezzi di emissione e di riscatto e/o il valore netto d’inventario (un valore netto d’inventario di valutazione modificato risultante dall’utilizzo dello swinging single pricing ai sensi del § 16 punto 8) con l’indi- cazione «commissioni escluse» di tutte le classi di quote a ogni emissione e riscatto di quote nell’organo di pub- blicazione indicato nel prospetto. I prezzi sono pubblicati almeno due volte al mese. Le settimane e i giorni della settimana in cui avviene la pubblicazione sono stabiliti nel prospetto.
4. Il prospetto comprensivo di contratto del fondo, il foglio informativo di base e i rispettivi rapporti annuali e seme- strali possono essere richiesti gratuitamente alla direzione, alla banca depositaria e a tutti i distributori.
IX. Ristrutturazione e scioglimento
§ 24 Raggruppamento
1. Con l’approvazione della banca depositaria, la direzione può raggruppare singoli comparti con altri comparti o con altri fondi d’investimento, nel senso che i valori patrimoniali e gli impegni del/dei comparto/i o del/i fondo/i d’investimento rilevato/i sono trasferiti al comparto o al fondo d’investimento rilevante al momento del raggrup- pamento. Gli investitori del/dei comparto/i o del/i fondo/i d’investimento rilevato/i ricevono quote del/dei com- parto/i risp. del/i fondo/i d’investimento rilevato/i nella proporzione corrispondente. Al momento del raggruppa- mento, il comparto o il fondo d’investimento rilevato viene sciolto senza liquidazione e il contratto del fondo del comparto o del fondo d’investimento rilevante viene applicato anche al comparto risp. al fondo d’investimento rilevato.
2. È possibile raggruppare comparti o fondi d’investimento solo se:
a) i rispettivi contratti del fondo lo prevedono;
b) sono gestiti dalla medesima direzione del fondo;
c) i rispettivi contratti del fondo coincidono di principio sulle seguenti disposizioni:
– politica di investimento, tecniche di investimento, ripartizione dei rischi e rischi inerenti agli investimenti,
– utilizzo dell’utile netto e degli utili di capitale realizzati con l’alienazione di beni e diritti,
– natura, entità e calcolo di tutte le remunerazioni, commissioni di emissione e di riscatto nonché spese accessorie per la compravendita di investimenti (courtage, commissioni, tributi) che possono essere adde- bitate al patrimonio del fondo risp. al patrimonio del rispettivo comparto o agli investitori,
– condizioni di riscatto,
– durata del contratto e condizioni di scioglimento;
d) il medesimo giorno si procede alla valutazione dei patrimoni dei comparti risp. dei fondi d’investimento parte-
cipanti, al calcolo del rapporto di conversione e alla ripresa dei valori patrimoniali e degli impegni;
e) non ne risultino spese né per il fondo d’investimento o per il comparto né per gli investitori. Sono fatte salve
le disposizioni di cui al § 19 punto 2 lett. b, d ed e.
3. Se il raggruppamento richiede presumibilmente più di un giorno, l’autorità di vigilanza può autorizzare una dila- zione limitata del rimborso delle quote dei comparti o fondi d’investimento partecipanti.
4. A scopo di controllo, la direzione del fondo presenta all’autorità di vigilanza le previste modifiche del contratto del fondo e il previsto raggruppamento unitamente al piano di raggruppamento almeno un mese prima della prevista pubblicazione. Il piano deve contenere informazioni sui motivi del raggruppamento, sulla politica d’investimento dei comparti o fondi d’investimento partecipanti e su eventuali differenze esistenti tra il comparto o fondo d’inve- stimento rilevante e il comparto o fondo d’investimento rilevato, sul calcolo del rapporto di scambio, su eventuali differenze in materia di remunerazioni, sulle eventuali conseguenze fiscali per i comparti o i fondi d’investimento, come pure la presa di posizione della società di audit prevista dalla normativa inerente agli strumenti d’investi- mento collettivo.
5. La direzione del fondo pubblica nell’organo di pubblicazione dei comparti risp. fondi d’investimento partecipanti le previste modifiche al contratto del fondo ai sensi del § 23 punto 2, come pure il previsto raggruppamento e la relativa data insieme al piano di raggruppamento almeno due mesi prima della data fissata. In particolare, essa deve informare gli investitori sulla possibilità di presentare opposizione alle previste modifiche del contratto del fondo entro 30 giorni dalla pubblicazione presso l’autorità di vigilanza oppure di esigere il rimborso in contanti delle proprie quote, segnatamente richiedendo un conferimento in natura ai sensi del § 17 punto 7.
6. La società di audit verifica immediatamente il corretto svolgimento del raggruppamento ed esprime le proprie
osservazioni in merito in un rapporto destinato alla direzione del fondo e all’autorità di vigilanza.
7. La direzione del fondo comunica all’autorità di vigilanza la conclusione del raggruppamento e pubblica immedia- tamente nell’organo di pubblicazione dei comparti risp. fondi partecipanti l’esecuzione del raggruppamento, la conferma della società di audit concernente la regolare esecuzione dell’operazione, nonché il rapporto di scambio.
8. La direzione menzionerà il raggruppamento nel prossimo rapporto annuale del comparto risp. fondo d’investi- mento rilevante e nell’eventuale rapporto semestrale pubblicato precedentemente. Se il raggruppamento non dovesse avvenire alla data di chiusura ordinaria dell’esercizio, per il comparto risp. il fondo d’investimento rilevato dovrà essere redatto un rapporto di chiusura certificato.
§ 25 Durata dei comparti e scioglimento
1. I comparti hanno durata indeterminata.
2. Sia la direzione del fondo che la banca depositaria possono decidere di sciogliere singoli comparti con disdetta del contratto del fondo senza preavviso.
3. I singoli comparti possono essere sciolti per disposizione dell’autorità di vigilanza, in particolare se al più tardi un anno dopo la scadenza del periodo di sottoscrizione (lancio) o di una proroga concessa dall’autorità di vigilanza su richiesta della banca depositaria e della direzione del fondo un comparto non dispone di un patrimonio netto pari almeno a 5 milioni di franchi svizzeri (o controvalore).
4. La direzione del fondo rende immediatamente noto lo scioglimento all’autorità di vigilanza e lo pubblica nell’or-
xxxx preposto a questo scopo.
5. Dopo la disdetta del contratto del fondo la direzione del fondo può liquidare immediatamente i comparti interes- sati. Se l’autorità di vigilanza ha disposto lo scioglimento di un comparto, questo deve essere immediatamente liquidato. La banca depositaria è incaricata del pagamento agli investitori del ricavo della liquidazione. Qualora la liquidazione dovesse protrarsi a lungo, il ricavo potrà essere versato in importi parziali. La direzione del fondo deve richiedere l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza prima del versamento finale.
X. Modifica del contratto del fondo
§ 26
In caso di modifiche del presente contratto del fondo o di previsti raggruppamenti di classi di quote o cambiamenti della direzione del fondo o della banca depositaria, l’investitore ha la possibilità di far valere le proprie obiezioni all’autorità di vigilanza entro 30 giorni dalla pubblicazione. Nella pubblicazione, la direzione del fondo comunica agli investitori quali modifiche del contratto del fondo sono oggetto di controllo e di verifica circa la conformità alle norme di legge da parte della FINMA.
In caso di modifica del contratto del fondo (incluso il raggruppamento di classi di quote), gli investitori possono richiedere il pagamento in contanti delle loro quote rispettando i termini contrattuali. Sono fatti salvi i casi del § 23 punto 2 che, con il consenso dell’autorità di vigilanza, non sottostanno all’obbligo di pubblicazione.
XI. Diritto applicabile e foro giudiziario
§ 27
1. L’Umbrella-Funds con i suoi comparti è soggetto al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sugli investi- menti collettivi di capitale del 23 giugno 2006, all’Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale del 22 novem- bre 2006 nonché all’Ordinanza della FINMA sugli investimenti collettivi di capitale del 27 agosto 2014.
Il foro giuridico competente è presso la sede della direzione del fondo.
2. Per l’interpretazione del presente contratto del fondo fa fede la versione tedesca.
3. Il presente contratto del fondo entra in vigore il 5 aprile 2023 e sostituisce quello del 10 gennaio 2022.
4. Per l’approvazione del contratto del fondo, la FINMA controlla esclusivamente le disposizioni ai sensi dell’art. 35a
cpv. 1 lett. a-g OlCol e ne verifica la conformità alle norme di legge.
La direzione del fondo: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basilea La banca depositaria: UBS Switzerland AG, Zurigo