ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
per i Servizi di produzione video e comunicazione integrata per gli eventi realizzati a sostegno delle politiche giovanili regionali
CIG: 96333560DC
*
Il giorno del mese di dell’anno con la presente scrittura ad ogni effetto di legge, tra:
Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d’Aosta n.9, codice fiscale e partita IVA: 05468660484, in persona del suo Direttore, il signor Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto “Committente” o “FST”);
E
, con sede legale a , in via n. , codice fiscale e partita IVA n. , in persona del suo , il signor , nato a il , codice fiscale (di seguito denominata per brevità anche soltanto “Aggiudicatario” o “Operatore economico” o “Esecutore”);
congiuntamente denominate nel prosieguo “Parti”
PREMESSO CHE
in data si è conclusa con la Determina di attestazione di avvenuta efficacia dell’aggiudicazione (nostro numero di protocollo 2023/ /S), la procedura - avviata e condotta nel rispetto delle norme dettate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici (di seguito anche soltanto Xxxxxx)
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
PARTE I
SOGGETTI E PARTI DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 - Sede e domiciliazione delle parti contraenti ai fini dell'esecuzione dell’Accordo quadro e delle
relative comunicazioni
La Committente è domiciliata presso la sede legale in Firenze, via Duca d’Aosta n. 9.
Ai fini dell'esecuzione dell’Accordo quadro (di seguito anche solo AQ) e delle relative comunicazioni,
dovranno essere utilizzati i recapiti di detta sede legale, ovvero:
telefono 000 0000000 - e-mail @xxx.xx - PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
L'Esecutore è domiciliato presso la propria sede legale in , via n. , con i seguenti recapiti:
telefono - e-mail - PEC
Tutte le comunicazioni tra le Parti, ai fini dell'esecuzione, avverranno presso i recapiti indicati nella presente scrittura.
Di ogni eventuale relativa variazione dovrà essere data comunicazione scritta tramite PEC. Le comunicazioni trasmesse dalla Committente presso recapiti non più attivi/validi/funzionanti dell’Esecutore, quando quest’ultimo non ne abbia tempestivamente notificato la variazione presso la Committente, saranno comunque ritenute valide e produttive di effetti, essendo in tal caso la mancata conoscenza della variazione dei recapiti da parte della Committente ascrivibile a un mancato adempimento dell’Esecutore.
Art. 2 - Responsabile Unico del Procedimento presso la Committente
Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ex art. 31 d.lgs. 50/2016, come da Ordini di Servizio Prot. n. 2022/338/S del 17/03/2022, Prot. n. 2022/337/S del 17/03/2022, Prot. n. 2022/966/S del 27/07/2022, Prot. n. 2022/967/S del 27/07/2022., è Xxxxxx Xxxxxxxxx (x.xxxxxxxxx@xxx.xx), reperibile presso la Sede legale della Committente.
Art. 3- Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente
Il Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente, ai fini dell'esecuzione dell’Accordo quadro
è ( @xxx.xx).
La Committente ha l’obbligo di mettere a conoscenza l'Esecutore - per iscritto e con adeguato preavviso – di ogni eventuale variazione circa il nominativo della persona investita dell’incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, e/o dei recapiti di quest’ultimo.
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto ha il compito di:
1. redigere e trasmettere al Responsabile del Contratto presso l’Esecutore l’Ordine di servizio (cfr. infra
Art. 9);
2. verificare la congruità di ogni Preventivo redatto e trasmesso dal Responsabile del Contratto presso
l’Esecutore;
3. verificare la congruità e la correttezza dell’operato dell’Esecutore tramite l’accettazione dei SAL
/Report di attività prodotti e della Relazione di fine lavori trasmessi dal Responsabile del Contratto
presso l’Esecutore;
4. al termine dell’AQ redigere il Certificato di regolare esecuzione;
5. autorizzare il saldo delle fatture emesse a seguito della validazione di cui al punti 3;
6. contestare, in forma scritta (cfr. infra Art. 16), ogni ritardo/ inadempimento dell’Esecutore;
7. trasmettere ogni tipo di comunicazione all’Esecutore al fine dell’esecuzione dell’AQ.
Art. 4 - Responsabile del Contratto presso l'Esecutore
Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo quadro, con la mera sottoscrizione di questo documento, il legale rappresentante dell'Esecutore, il Sig. , assume anche il ruolo di Responsabile del Contratto nei rapporti con la Committente.
[IN ALTERNATIVA]
Il legale rappresentante dell’Esecutore conferisce al Responsabile del Contratto i necessari poteri, affinché ogni comunicazione nei suoi confronti e/o da esso effettuata sia a tutti gli effetti valida ed efficace nei rapporti con la Committente e ai fini dell'adempimento contrattuale.
L’Esecutore indica qui di seguito, riguardo al Responsabile del Contratto:
recapito telefonico mobile
e-mail PEC
Il Responsabile del Contratto svolge i compiti di seguito descritti:
1. riceve l’Ordine di servizio per i contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro e darvi seguito accettandolo;
2. riceve validamente ogni disposizione di servizio o altra comunicazione che provenga dalla Committente e darvi seguito;
3. cura la corretta e tempestiva esecuzione dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro;
4. riceve/effettua validamente ogni altro atto ai fini dell'esecuzione;
5. redige (e trasmette al Direttore dell'esecuzione del Contratto) il relativo SAL/Report di attività al completamento del servizio previsto in ogni singolo contratto specifico e la Relazione di fine lavori al termine dell’Accordo quadro;
6. al termine dell’AQ sottoscrive per accettazione il Certificato di regolare esecuzione prodotto e
trasmesso dal Direttore dell’esecuzione del Contratto presso la Committente.
Ove ricorrano giustificati motivi, Fondazione Sistema Toscana ha diritto di esigere dall’Esecutore la sostituzione immediata del Responsabile del Contratto, senza che ciò dia diritto ad indennità alcuna all’Esecutore. Fondazione Sistema Toscana ha altresì il diritto di far allontanare dalle proprie Sedi il personale dell’Esecutore non rispettoso delle procedure di sicurezza previste dal Contratto e dalle leggi vigenti.
Nel caso di variazione delle persone deputate al servizio oggetto dell’AQ, l’Esecutore ne deve dare tempestiva
comunicazione scritta a Fondazione Sistema Toscana.
PARTE II
CONTENUTI ED ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 5 - Oggetto dell’Accordo quadro
Il presente accordo quadro, disciplinato dall'art. 54 del d.lgs. 50/2016, ha per oggetto le modalità di affidamento e la sommaria disciplina dei rapporti obbligatori vigenti tra le Parti, assunti in forza degli Incarichi che dallo stesso accordo quadro discendono.
Tali Incarichi possono essere assegnati per l’erogazione dei servizi di …
Ciascuno di tali Incarichi assume la veste giuridica di un appalto di servizi, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera
ss) del Codice.
Negli appalti di servizi assegnati in esecuzione del presente accordo quadro, possono ricadere le prestazioni di seguito elencate:
a.
b.
c.
[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta tecnica dell'Aggiudicatario]
Art. 6 - Modalità di esecuzione dell’accordo quadro
Tutte le prestazioni che in esecuzione del presente Accordo quadro l'Aggiudicatario deve effettivamente svolgere, nonché il relativo compenso di quest’ultimo, sono precisati di volta in volta negli Incarichi discendenti dall’Accordo quadro medesimo. Tali Incarichi hanno la forma semplificata dell’Ordine di servizio (di seguito anche solo Ordine) devono intendersi come singoli contratti applicativi dell'Accordo quadro medesimo.
Ogni singolo contratto applicativo nasce con la trasmissione da parte della Committente di un Ordine tramite
posta elettronica all’indirizzo dell’Aggiudicatario. L’Ordine prevedrà quanto segue:
a) Nome dell’appalto (Ordine n … - Nome dell’appalto);
b) Articolazione delle prestazioni di cui si richiede l’esecuzione;
c) CIG specifico dell’Incarico/Ordine di servizio;
d) CIG dell’Accordo quadro;
e) Codice commessa e Progetto di appartenenza o di destinazione;
f) Corrispettivo;
g) Data di avvio e di conclusione dell’esecuzione del servizio/termine finale (oltre a eventuali termini
intermedi per realizzazione di determinate prestazioni).
h) Termini di fatturazione.
L’Aggiudicatario trasmette la propria accettazione formale qualora nell’Ordine la Committente abbia previsto
l’importo corrispondente ai servizi compresi nell’Incarico.
L’Ufficio Acquisti e Gare di FST attende alle formalità relative all’affidamento dell’Incarico con la trasmissione di un messaggio di posta elettronica ordinaria contenente l’Ordine sottoscritto digitalmente dal Direttore di FST.
Fondazione Sistema Toscana nell’ambito del presente AQ non garantisce un minimo di Ordini, che in ogni caso potrà richiedere all'Esecutore; quindi, non assume alcun obbligo di pagamento verso l'Esecutore, se non quelli che deriveranno dagli Ordini effettivamente prodotti, che si configurano come altrettanti contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro.
Fondazione Sistema Toscana si obbliga, per il caso in cui dovesse rivolgere Xxxxxx all'Esecutore, ad attenersi alla disciplina dell'Accordo quadro.
Art. 7 - Subappalto e cessione dell’AQ
Si applicano tutte le previsioni ed i limiti di cui al’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
[nel caso in cui in gara non sia stata dichiarata la volontà di ricorrere al subappalto] Il ricorso al subappalto non è ammesso.
Oppure [nel caso in cui in gara sia stata dichiarata la volontà di ricorrere al subappalto] L’Aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare, nei limiti del , la seguente prestazione . L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 105 del Codice.
La Committente, ove sia richiesta l'autorizzazione al subappalto, potrà pretendere il deposito dei relativi contratti in ogni momento, anche con tempi anticipati rispetto alle previsioni legislative. Potrà altresì pretendere dall'Esecutore ogni documento utile a verificare la qualità delle prestazioni dedotte negli eventuali subappalti. L'Esecutore è obbligato a dare riscontro nei termini che saranno indicati dalla Committente, pena altrimenti il suo inadempimento contrattuale.
È vietata la cessione totale o parziale del contratto.
Art. 8 – Durata e Opzioni
La durata dell’Accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) è pari a mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente documento contrattuale o, in alternativa, dalla data di avvio del servizio (in caso di avvio dell’attività in urgenza ex art. 32 comma 8 del Codice).
Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’Amministrazione si applica l’art.
107 del D.Lgs. 50/2016.
Gli Appalti discendenti dall’AQ, attivati durante la sua vigenza, potranno superare la durata dell’AQ stesso
sino a un massimo di 6 mensilità.
OPZIONI E RINNOVI
a) Estensione temporale dell’Accordo quadro
La Committente si riserva la facoltà di estendere temporalmente il termine finale dell’Accordo quadro fino a un massimo di 24 mesi qualora l’importo presunto dell’AQ non fosse stato esaurito nella durata iniziale prevista dell’Accordo ovvero 24 mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.
b) Rinnovo dell’Accordo quadro
All’esaurimento dell’importo dell’Accordo quadro (cfr. infra Art. 9), non è consentito il rinnovo del rapporto contrattuale tra le Parti.
La Committente esercita la facoltà di cui al punto a) comunicandolo all’appaltatore mediante posta elettronica
certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del contratto originario.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’AQ è pari ad € 214.000,00 (euro
duecentoquattordicimila/00) oltre IVA.
PARTE III
CONTENUTI ECONOMICI DEL CONTRATTO
Art. 9 - Importo massimo spendibile dell’Accordo quadro
L’importo massimo spendibile in esecuzione del presente Accordo quadro è € 214.000,00 (euro
duecentoquattordicimila/00) oltre IVA.
Di tale ammontare sarà versato all’Esecutore il solo importo maturato quale corrispettivo per quelle prestazioni effettivamente richieste da questa Committente ed erogate dall’Esecutore, in esecuzione dell’Accordo quadro medesimo.
Nell’esecuzione dell’AQ verranno applicati i prezzi indicati nel Dettaglio economico allegato al presente AQ.
L’IVA è al 22%.
In sede di esecuzione dell’AQ ovvero con l’attivazione dei Contratti di appalto discendenti, la Stazione appaltante avvierà una negoziazione con l’Aggiudicatario, solo per servizi eventualmente non quotati, ma risultati necessari in corso d’opera (ad esempio: un servizio quotato a giornata (ovvero 8 ore) per il quale la Committente necessita in sede di esecuzione dell’AQ solo 4 ore).
Per l’espletamento degli incarichi oggetto dell’accordo quadro non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016.
[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta tecnica dell'Aggiudicatario]
Art. 10 - Revisione dei prezzi
Ex Articolo 29 comma 1 lettera a) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (obbligo di inserimento delle clausole di revisione dei prezzi), a partire dal tredicesimo mese di esecuzione del contratto, l’ammontare delle tariffe è incrementato o decrementato, in misura pari alla differenza (espressa in valore percentuale) tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese e anno di sottoscrizione dell’AQ.
La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 2 per cento rispetto al prezzo originario.
La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
Art. 11 - Fatturazione
FST è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica in base alla normativa in tema di fatturazione elettronica, pertanto, le fatture dovranno essere inviate tramite canale telematico usando il codice univoco M5UXCR1 e per mail la “copia cortesia” in formato .pdf ANTICIPATAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE al Direttore di esecuzione del contratto, Xxxxxx Xxxxxxxxx (x.xxxxxxxxx@xxx.xx) e all’Amministrazione (xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx);
FST non è soggetta agli obblighi circa lo split payment; La fattura dovrà essere intestata a:
Fondazione Sistema Toscana
Xxx Xxxx x'Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
P.IVA 05468660484 - Codice Fiscale 05468660484
La fatturazione per ogni singolo contratto specifico applicativo discendente dall’AQ seguirà le indicazioni riportate nell’Ordine (supra Art.6) e riportare il dettaglio dei servizi erogati, il riferimento all’Ordine e i vari codici:
Ordine n …* - Nome dell’appalto* CIG specifico: …*
CIG dell’Accordo quadro: 96333560DC Codice commessa: *
CUP: *
*Comunicati di volta in volta nell’Ordine di servizio
Le fatture saranno saldate da parte di FST a 30 gg. d.f.f.m. e previa verifica della regolarità contributiva da parte di FST presso gli enti competenti.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante. L’importo effettivo è pari a €
oltre IVA compresi € esente IVA per i bolli di inserzione.
Tale importo dovrà essere decurtato dall’importo dovuto all’Aggiudicatario nella prima fattura emessa (tale
operazione deve figurare nel corpo della fattura stessa).
PARTE IV
CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Art. 12 - Accettazione incondizionata di patti e condizioni
La sottoscrizione dell’Accordo quadro equivale per l'Esecutore:
• a una dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali;
• al consapevole assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili e alla connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.
L'Esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenute nei relativi allegati, nonché nella lex specialis della gara di cui è risultato aggiudicatario ed alla propria relativa offerta) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'Esecutore, ai fini dell'esatto adempimento, portare a conoscenza del personale impiegato i documenti sopra menzionati e ogni prescrizione esecutiva (di natura contrattuale, legislativa, regolamentare), ivi comprese e specialmente quelle relative a:
• le specifiche tecniche delle prestazioni da eseguire;
• le modalità e tempi del servizio;
• le previsioni, gli adempimenti, gli obblighi e gli oneri a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
L'Esecutore si impegna a garantire l'immediato adempimento di tutte le prestazioni che formeranno oggetto dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla Committente.
L'Esecutore dovrà eseguire soltanto le prestazioni che saranno oggetto dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla Committente, non avendo obbligo né diritto di eseguire prestazioni diverse e ulteriori né potendo per esse, ancorché per qualunque motivo eseguite, pretendere alcun incremento nel corrispettivo dovuto dalla Committente.
Nel presente Accordo quadro non è pattuita alcuna clausola di esclusiva che la Committente debba osservare
in favore dell’Esecutore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1567 c.c..
Art. 13 - Obblighi generali e specifici dell'Esecutore
L'Esecutore assume verso Fondazione Sistema Toscana tutti gli obblighi generali e specifici che formano oggetto del presente Accordo quadro.
Assume, altresì, tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli ordini di servizio (discendenti dal medesimo Accordo quadro) che Fondazione Sistema Toscana potrà rivolgergli.
Nel caso di contrasto tra i primi e i secondi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza gli obblighi di cui ai contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro (prevarranno quindi gli ordini di servizio). L'Esecutore si obbliga in via generale, e per tutta la durata dell'Accordo quadro, ad accettare gli ordini che gli verranno eventualmente rivolti da Fondazione Sistema Toscana e a darvi esatto adempimento nei termini da essa indicati. Tali termini si intendono sempre (salve contrarie indicazioni scritte da parte della Committente) termini essenziali e inderogabili.
Non ha alcuna efficacia giuridica il mero contegno delle Parti (anche quando integri la categoria dei “fatti concludenti”) il quale astrattamente possa far presumere prorogati i termini o modificate le altre condizioni contrattuali, quando tale agire non poggi su di un accordo che sia stato riversato prima in forma scritta. È altresì privo di efficacia giuridica l’atto scritto, nel quale sia eventualmente indicata la proroga di termini o la modifica di altre condizioni contrattuali, quando quell’atto sia privo della sottoscrizione di ambedue le Parti. Tutti i contenuti delle clausole di questo Accordo quadro restano fermi e immutati tra le Parti fino a quando non risultino modificate con atto scritto e firmato dal legale rappresentante della Committente.
Per il dettaglio tecnico prestazionale degli obblighi ricadenti sull’Esecutore cfr. Allegato 1 - Capitolato tecnico prestazionale.
L’Esecutore non potrà apportare modifiche all’AQ.
FST si riserva la facoltà di imporre la variazione delle modalità tecniche richieste per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente AQ quando la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste ed
imprevedibili per questa Committente o l’Esecutore e la modifica non alteri la natura generale del presente AQ. L’Esecutore, al verificarsi di tale ipotesi, si impegna all'esecuzione delle attività alle medesime condizioni pattuite, mantenendo il medesimo livello qualitativo/gestionale.
FST, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni descritte (cfr. supra Parte II) fino a concorrenza del quinto dell’importo del presente AQ, si riserva di imporre all’Esecutore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In questo caso l’Esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
L’Esecutore si impegna a dare avvio all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’AQ, secondo le indicazioni
impartite dalla Committente.
Art. 14 - Obblighi preliminari e continuativi
L'Esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui è tenuto per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'Accordo quadro e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbliga a produrre, a semplice richiesta di Fondazione Sistema Toscana, tutta la relativa documentazione.
Nel caso in cui sia stato disposto l’avvio dell’esecuzione in urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice, pur nelle more della sottoscrizione del presente Accordo quadro, troveranno applicazione - nei rapporti tra la Committente e l’Esecutore - tutte le clausole contenute nella presente scrittura, pubblicata assieme al Bando e al Disciplinare di gara e sottoscritta per accettazione dall’Aggiudicatario già in sede di offerta.
Restano a carico dell'Esecutore ogni rischio e ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso Fondazione Sistema Toscana e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci, incomplete o errate dell'Esecutore medesimo.
Art. 15 - Tutela dei lavoratori
A richiesta di Fondazione Sistema Toscana, l'appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto degli obblighi contenuti nelle norme che tutelano la sicurezza dei lavoratori.
PARTE V CLAUSOLE PENALI
Art. 16 - Penali per il ritardo, ipotesi di inadempimento, risoluzione ed esecuzione dell’Accordo quadro in danno all’Esecutore
FST si riserva di applicare le penali più oltre descritte in questo articolo nelle ipotesi di seguito elencate:
1. mancata realizzazione, da parte dell’Esecutore, delle prestazioni descritte nell’Ordine di servizio entro il termine in quest’ultimo indicato o diversamente concordato tra le Parti o altra carenza nell’esecuzione di un Ordine di servizio che si traduca nel mancato o inadeguato soddisfacimento dei requisiti minimi delle prestazioni indicati nel Capitolato tecnico e/o concordati diversamente tra le Parti;
2. indisponibilità/irreperibilità accertata della persona preposta ai rapporti con FST.
Nelle ipotesi sopra descritte al numero 1 la Committente applicherà, per ogni giorno di ritardo/altra carenza riscontrata una penale di importo pari all’1‰ (uno per mille) del valore netto contrattuale del singolo contratto applicativo specifico. FST contesterà per iscritto il ritardo/la carenza nell’adempimento richiedendo di fornire adeguate giustificazioni nel termine di 24 ore dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di FST nella persona del Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il computo giornaliero della penalità applicabile avrà decorso dal giorno seguente a quello in cui il ritardo
nell’adempimento sarà formalmente contestato per iscritto all’Esecutore.
L’applicazione delle penali sopra descritte nell’ammontare fa salva ogni possibile richiesta risarcitoria formulata dalla Committente per il maggior danno eventualmente prodotto dalla mancata osservanza dei termini temporali per il compimento delle prestazioni dovute da parte dell’Esecutore.
Le penali, determinate d’ufficio dalla Committente, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da FST all’Esecutore stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che ne hanno dato origine, o mediante incameramento di quota parte della garanzia nel caso in cui i pagamenti fossero incapienti. La Committente non dovrà a tal fine attendere l'esaurimento delle prestazioni e dell’AQ, né la verifica finale di conformità o il verbale di regolare esecuzione, potendo la compensazione operare automaticamente e immediatamente.
Una esecuzione del servizio da parte dell’Aggiudicatario anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Accordo quadro e nel Capitolato Tecnico Prestazionale (inesatto adempimento) sarà considerata dalla Committente alla stregua di un ritardo nell’esecuzione e farà sorgere la facoltà per la Committente di applicare le penali, nelle misure più sopra descritte, sino al momento in cui l’inesattezza dell’adempimento non sia sanata e il servizio sia corretto e conforme agli obblighi contrattuali e allo standard qualitativo prestazionale imposto dal Capitolato tecnico. Il computo giornaliero della penalità applicabile avrà decorso dal momento in cui l’inesatto adempimento sarà formalmente contestato per iscritto all’Esecutore.
Nelle ipotesi sopra descritte al numero 2 FST contesterà per iscritto tale condotta morosa, richiedendo di fornire adeguate giustificazioni nel termine di 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di FST. Si applicheranno anche in questo caso le penali nelle misure più sopra descritte. Il computo giornaliero della penalità applicabile avrà decorso a partire dalle 24 (ventiquattro) ore successive alla ricezione, da parte dell’Esecutore, della contestazione.
In tutti i casi sopra enunciati (numeri 1 e 2 del presente Art. 18), ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell’esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all'Esecutore, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell’art. 108 comma 9 del d.Lgs. 50/2016, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere l’AQ. Il termine non sarà inferiore a 10 (dieci) giorni. Durante tale periodo assegnato per l’adempimento continueranno a essere applicate le penali.
Le penali applicate nell’ambito di un singolo Ordine non possono superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto dello stesso Ordine. In tal caso l’Ordine si risolverà di diritto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno e sono e restano a carico dell’Esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
Nelle ipotesi di inosservanza delle disposizioni in tema di riservatezza o proprietà degli elaborati e in ogni altro caso di danno conseguente a grave violazione dei propri obblighi da parte dell’Esecutore, FST potrà procedere alla risoluzione dell’AQ ovvero all'esecuzione in danno di detto Esecutore con semplice atto unilaterale, compensando automaticamente e immediatamente le somme da esigere con il corrispettivo che, in assenza del grave danno, sarebbe da versare allo stesso Esecutore, senza che la Committente debba attendere l'esecuzione e la rendicontazione dell'intero Contratto, e senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora siano indette da FST nuove procedure, stavolta a invito, per l'aggiudicazione di contratti di appalto o accordi quadro per l’erogazione di servizi in oggetto, l'Esecutore che abbia subito tale sanzione ne sarà escluso in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata e potrà essere segnalato all'Osservatorio sui contratti pubblici e/o all’ANAC ai fini delle conseguenti annotazioni.
L'Aggiudicatario non può sospendere o rallentare l'esecuzione degli ordini che gli siano rivolti da FST in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con FST. Ove si verificasse tale suo comportamento, anche se dipendente da suoi personale/subcontraenti/cottimisti, lo si potrà intendere alla stregua del grave inadempimento contrattuale e FST potrà agire di conseguenza in danno dell’Aggiudicatario, anche per la risoluzione dell’Accordo quadro. Anche in questo caso è fatto salvo il diritto di FST al conseguente risarcimento per i danni eventualmente subiti.
In caso di risoluzione restano a carico dell’Esecutore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
L’applicazione delle penali non solleva l’Esecutore dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere immediatamente ed automaticamente tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell’applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti ed anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all’eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.
PARTE VI
NORME GENERALI E DI CHIUSURA
Art. 17 - Proprietà intellettuale e garanzie
Relativamente ai materiali prodotti nell'ambito del presente accordo quadro, comunque denominati e prodotti nell'ambito delle attività previste (cfr Capitolato tecnico prestazionale), la Committente è proprietaria (in nome proprio o per conto delle istituzioni sue mandatarie, come previsto dalla Convenzione stipulata tra FST e Regione Toscana e approvata con Delibera 460 del 4 maggio 2021) e titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e non economica, nel rispetto delle previsioni della legge 22 aprile 1941, n. 633.
L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a mettere a disposizione della Committente una versione completa di tutti i materiali prodotti, come meglio indicato nel Capitolato tecnico prestazionale.
I contenuti fotografici, audiovisivi, audio, testuali, grafici e pubblicitari realizzati dovranno essere liberi da diritti d’autore o altre royalties La Committente e i soggetti ad esso collegati ovvero i promotori degli eventi e Regione Toscana potranno utilizzare ed usufruire, sia in Italia che all’estero, dei contenuti audio incondizionatamente e illimitatamente per la promozione istituzionale della Toscana. Il materiale fotografico e video “girato” ex novo per il progetto sarà, al termine della realizzazione progettuale, consegnato agli uffici addetti di Fondazione Sistema Toscana. Sul suddetto materiale girato grezzo, la Committente e i soggetti ad esso collegati ovvero i promotori degli eventi e Regione Toscana si potranno avvalere del diritto di utilizzo incondizionato ed illimitato per ulteriori montaggi, realizzati anche in autonomia, necessari per la promozione istituzionale della Toscana. I dati o il materiale inviati dal committente sono di proprietà del committente e potranno essere utilizzati dall’Affidataria solo ed esclusivamente per l’organizzazione del progetto e l’erogazione dei servizi oggetto del contratto, o previa condivisione e approvazione di Fondazione Sistema Toscana.
L’Aggiudicatario sarà responsabile, senza limitazione alcuna, per qualsivoglia perdita e/o danneggiamento dei materiali prodotti nell’ambito del presente AQ imputabile al medesimo Aggiudicatario, suoi consulenti e/o subappaltatori, se autorizzati da FST, impegnandosi a manlevare e tenere indenne FST da ogni responsabilità al riguardo, anche successivamente allo scioglimento o cessazione dell’efficacia del presente AQ a qualsiasi causa dovuta.
L’Aggiudicatario si impegna, a proprie spese, a difendere e tenere indenne FST da qualsiasi danno derivante da azioni o pretese promosse nei confronti di FST da parte di terzi con riferimento alla violazione di qualsiasi diritto d’autore, marchio, brevetto, altro diritto o disposizione di legge tramite i servizi oggetto del presente AQ. Qualora a causa della violazione, FST non possa usufruire dei servizi oggetto del presente AQ l’Aggiudicatario si impegna ad ottenere prontamente a proprie spese e a discrezione di FST o (i) il diritto per FST di continuare ad utilizzare i servizi, (ii) la modifica dei servizi in modo che non integrino una violazione, o
(iii) il rimborso del prezzo dei servizi.
L’Aggiudicatario si impegna a seguire le indicazioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e in particolare ad adeguare per conto della FST tutte le comunicazioni e tutti i materiali distribuiti nel rispetto delle Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico (art. 8, 9 e seguenti del medesimo regolamento).
Art. 18 - Recesso unilaterale
La Committente può, in qualsiasi momento, recedere dall’AQ stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di autotutela. Si applica l’art. 109 d.Lgs. 50/2016.
È fatto divieto all’Esecutore di recedere dal presente Accordo quadro.
Art. 19 - Cauzione definitiva
Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l’Esecutore per la sottoscrizione dell’AQ ha costituito una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale complessivo dalla stazione appaltante. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’Esecutore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 20 - Riservatezza
Ai fini della presente scrittura, con il termine “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni relative ai contatti, agli incontri e alle attività intraprese dalle Parti per esecuzione dell’AQ, che le Parti potranno scambiarsi, anche tramite propri incaricati, per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma.
Non costituiscono Informazioni Riservate ai fini della presente scrittura le informazioni e i dati:
a) che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento;
b) la cui divulgazione sia legittimamente imposta ad una Parte dalla legge o da provvedimenti giudiziari, purché la Parte stessa ne abbia dato immediato avviso alla Parte da cui le informazioni o i dati provengono o a cui essi si riferiscono, al fine di permettere a quest'ultima di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.
Fatti salvi gli adempimenti strettamente necessari al procedimento di formazione della rispettiva volontà, le Parti si obbligano a mantenere riservate e strettamente confidenziali tutte le Informazioni Riservate di cui vengano a conoscenza. In particolare, ciascuna Parte si obbliga nei confronti dell’altra a:
- conservare e custodire con diligenza le Informazioni Riservate di cui sia in possesso;
- impedire che persone non autorizzate possano avere accesso alle Informazioni Riservate di cui sia in possesso;
- utilizzare o far utilizzare le Informazioni Riservate di cui sia in possesso esclusivamente per le finalità di cui alla presente scrittura;
- non copiare, fotocopiare o riprodurre in altro modo, per distribuzione a persone non autorizzate, alcuna delle Informazioni Riservate;
- restituire alla Parte cui si riferiscono, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia in possesso, xxx comprese tutte le copie, anche solo parziali dei suddetti supporti;
- distruggere, su semplice richiesta della Parte cui si riferiscono, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali, dei suddetti supporti.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente punto avranno una durata corrispondente alla durata del presente accordo e proseguiranno fino a due 2 (due) anni dopo della sua cessazione, per qualsivoglia motivo.
Art. 21 - Trattamento dei dati personali nell’esecuzione dell’Accordo quadro e obblighi dell’Aggiudicatario Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell’adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, l’Affidataria si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legge sulla privacy e per l’effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia.
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di Data Protection tra Regione Toscana (Titolare del trattamento) e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina l’Esecutore Sub-Responsabile del trattamento. Tale nomina
ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del presente accordo quadro e si considera revocata al completamento dell’erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile.
Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all’espletamento delle attività previste dal presente Contratto.
Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE.
Per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento l’Affidataria può ricorrere a nominare un altro sub- Responsabile solo dietro espresso consenso del Responsabile del trattamento. Qualora il sub-Responsabile nominato dall’Affidataria ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l’Affidataria conserva nei confronti di FST l’intera responsabilità.
Il sub-Responsabile deve assistere il Responsabile del Trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub-Responsabile, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
Il sub-Responsabile deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell’Affidataria/sub- Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati di FST.
Al termine dell’esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, il Sub-Responsabile su richiesta del Responsabile si impegna a:
⋅ restituire al Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
⋅ distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto
l’adempimento di tale operazione.
Il sub-Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e ss. mm. e ii. recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”.
Nel caso in cui il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli “interessati”. In tal caso, il Responsabile potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.
Art. 22 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell’adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l’Affidataria che:
1) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle predette normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
2) l’Affidataria ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale può
esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs 196/2003.
Art. 23 - Sicurezza e obblighi dell’Aggiudicatario
Tutte le operazioni previste in questo Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di Prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene e nel pieno rispetto delle norme comportamentali da adottare al fine di contenere la diffusione del contagio da virus COVID-19 nel rispetto delle linee guida del Ministero della Salute e nel rispetto della normativa vigente.
Art. 24 - Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01), Manleva
L’Esecutore è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L’Esecutore dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
L’Esecutore aderisce ai principi ispiratori del succitato Xxxxxx etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
L’Esecutore si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un’ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
L’Esecutore manleva fin d’ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.Lgs. 231/01 da parte della stessa Affidataria o di suoi eventuali collaboratori.
Art. 25 - Clausola Risolutiva
Qualora l’Esecutore violi i precetti citati nell'articolo precedente e/o qualora l’Esecutore commetta uno dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, FST potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patiendi.
Il presente AQ si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dalla Committente, l’Affidatario non
risulti in possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Art. 26 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L’Aggiudicatario ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi all’esecuzione del presente Accordo quadro con FST (il CIG attribuito dall’X.X.XX. è il seguente: 96333560DC) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge
idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, l’AQ è risolto di diritto.
Art. 27 – Oneri tributari e spese contrattuali
I corrispettivi del presente AQ sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA. Il presente AQ è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro, e al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per l'imposta di bollo.
L'IVA è a carico di FST.
Il presente AQ è esente da registrazione ai sensi dell’articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e xx.xx. e ii., salvo che in caso d’uso. L'imposta di bollo, di registro (in caso d’uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all’esecuzione dell’AQ, escluse le spese legali, sono a carico dell’Aggiudicatario.
Art. 28 – Foro Competente
Per qualsiasi controversia inerente al presente Accordo quadro, ove la FST sia attore o convenuto resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
Firmato di digitalmente
Per Per Fondazione Sistema Toscana
Il Legale rappresentante Il Direttore
Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. vengono approvate specificamente le seguenti clausole: Art. 6 – Modalità di esecuzione dell’accordo quadro; Art. 7 – Subappalto e cessione del contratto; Art. 8 - Durata e Opzioni; Art. 14 - Obblighi preliminari e continuativi; Art. 16 - Penali per il ritardo, ipotesi di inadempimento, risoluzione ed esecuzione dell’Accordo quadro in danno all’Esecutore; Art. 18 - Recesso unilaterale.
Firmato di digitalmente
Per Per Fondazione Sistema Toscana
Il Legale rappresentante Il Direttore
Xxxxxxxxx Xxxxxxx