REGIONE PIEMONTE
Allegato D
REP. N.
REGIONE PIEMONTE
SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO “BOTTEGA SCUOLA”
Importo: € …………………….. oltre I.V.A.
PREMESSO CHE:
- con determinazione del Dirigente del Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema regionale n. …… del …/…/………, si è proceduto all’indizione di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di gestione del progetto “Bottega scuola” per il periodo 2019-2020 (D.G.R. n. 16-7818 del 9/11/2018).
- con la medesima determinazione è stato approvato il progetto del servizio, il Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.) e lo schema di contratto,
- con la suddetta determinazione si è stabilito che all’affidamento del servizio si procedesse mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95 del medesimo D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione del Dirigente del Settore Attività Negoziale Contrattuale n. …. del ………………….
si è proceduto all’approvazione degli atti di gara;
- con successiva determinazione n. …. del si
è proceduto, alla nomina della Commissione Tecnica preposta all’esame della componente tecnica delle offerte;
- con determinazione n. ……….del ……………… si è proceduto all’approvazione dei verbali di gara dai quali risulta che il servizio in oggetto è stato aggiudicato a …………………………….. corrente in
……………, via ……………... per un importo di € ………………
esente I.V.A.
Quanto sopra premesso tra:
la REGIONE PIEMONTE (C.F. n. 80087670016)
rappresentata da …………………….., nato a il
……………………., Direttore/Dirigente della Direzione/Settore …………. e domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di via
…………….. - Torino
(di seguito denominata “Committente”); E
…………………………………………………… (P.IVA ),
corrente in …………………………… - Via …………………..……………n. .
rappresentata da …………………………………………..…………. nato a
……………………………………
il ……………… in qualità di ………………………………………….
Domiciliato ai fini del presente contratto, presso la sede della Società medesima, a quanto infra autorizzato in forza di procura conferita in data
…………………. mediante atto a rogito notaio ,
iscritto presso il Collegio Notarile di ,
n. …………………… di Repertorio, n di
Raccolta, la quale interviene nel presente contratto (in seguito “Contratto”) in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo con:
………□: ……………………. – corrente in ………… - Via …………………..
- (CF e P.I.)
in seguito denominata “l’Appaltatore”,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - PREMESSE 4
ART. 2 - DEFINIZIONI 5
ART. 3 - CIG - CUP 7
ART. 4 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 8
ART. 5 - OGGETTO DELL’APPALTO 9
ART. 6 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO E MODALITA’ ATTUATIVE 10
ART. 7 - PAGINA WEB 11
ART. 8 - REFERENTI 11
ART. 9 - DURATA DEL CONTRATTO E SERVIZI ANALOGHI 12
ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA 13
ART. 11 - CORRISPETTIVO 14
ART. 12 - CONTROLLI DA PARTE DELL’ENTE COMMITTENTE E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 16
ART. 13 - MODIFICHE AL CONTRATTO 17
ART. 14 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE 18
ART. 15 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI CONTRATTUALI 20
ART. 16 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 21
ART. 17 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 22
ART. 18 - DIVIETI DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO. SUBCONTRATTI 24
ART. 19 - DIRITTO DI RECESSO E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO A FAVORE DEL COMMITTENTE 25
ART. 20 - INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 27
ART. 21 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI 31
ART. 22 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA PRESTAZIONE 32
22.1 QUOTA ATTIVITA’ DI GESTIONE E ORIENTAMENTO/FORMAZIONE 32
22.2 QUOTA INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE TIROCINANTI: 34 22.3 QUOTA RIMBORSO IMPRESE 34
22.4 QUOTA VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE 34
22.5 PREMIALITA' 35
ART. 23 - DOCUMENTI PER IL SALDO 41
ART. 24 - DOCUMENTAZIONE CONTABILE 44
ART. 25 - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL’ART. 28 REG. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR) 44
ART. 26 - SPESE DEL CONTRATTO 56
ART. 27 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 57
ART. 28 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO E RINVIO 57
ART. 1 - PREMESSE
1. Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e l’Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle integralmente.
2. L’affidamento del servizio viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel
capitolato speciale d’appalto, nonché nel bando di gara, nel documento complementare “Disciplinare di gara” e nell’offerta tecnica e nell’offerta economica, i quali sono parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati allo stesso, che l’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte.
3. Costituiscono, altresì, parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:
− il Codice di comportamento dei dipendenti di
ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014, di cui al successivo art. 14.
− il Patto d’integrità degli appalti pubblici
regionali, di cui al successivo art. 14.
− la polizza fideiussoria a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, di cui al successivo art. 10.
ART. 2 - DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente contratto, si applicano le definizioni che seguono:
a) Amministrazione o amministrazione regionale o committente o Regione o Stazione Appaltante: la
Regione Piemonte, Direzione “Competitività del sistema regionale” – “Settore Artigianato”;
b) Appaltatore o aggiudicatario o soggetto gestore: il soggetto cui è affidato il servizio di gestione del progetto Bottega scuola all’esito della procedura di gara;
c) Servizio: il progetto “Bottega scuola” così come definito e articolato nella D.G.R. n. 16-7818 del 9/11/2018 e nel capitolato;
d) Capitolato o CSA: il capitolato speciale d’appalto;
e) CIG: il codice identificativo di gara, acquisito tramite il sistema SIMOG dell’Autorità nazionale anticorruzione;
f) CUP: il codice unico di progetto, acquisito tramite il sistema MIP del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);
g) Codice oppure D.Lgs. 50/2016: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” nel testo aggiornato alle modifiche apportate con D.Lgs. 56/2017;
h) Codice antimafia: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
i) DEC: il direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi degli articoli 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016;
j) Responsabile del Procedimento o RUP: l’esponente della Direzione Regionale cui competono i compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione del Contratto previsti dal Codice, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
k) contratto: il presente documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti;
l) Imprese dell’”Eccellenza artigiana”: imprese artigiane in possesso del riconoscimento di Eccellenza artigiana di cui alla Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 “Testo Unico in materia di artigianato”.
ART. 3 - CIG - CUP
1. Il CIG acquisito per la presente procedura d’appalto è il seguente: ……………………
2. Il CUP acquisito per il presente progetto è il seguente: J64J18000150002
3. Entrambi i codici suindicati saranno riportati negli strumenti di pagamento, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).
ART. 4 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Ai sensi della D.G.R. n. 7-411 del 13/10/2014, il responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, dirigente del Settore Artigianato della Direzione Competitività del sistema regionale.
2. Il “Direttore dell’esecuzione del contratto” (DEC)è individuato nella persona di ………………………….
3. Al RUP competono le attività previste dagli artt. 31, 101, 111 D.Lgs. 50/2016 nonché dalle Linee Guida n. 3 dell’ANAC emanate con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016) e successivamente aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre
2017 (pubblicata sulla G.U. n. 260 del 7/11/2017), recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».
4. Il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.
ART. 5 - OGGETTO DELL’APPALTO
1. La Committente affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione del servizio di gestione del progetto “Bottega Scuola” che si identifica in un insieme coerente di attività di selezione, formazione/orientamento, inserimento in tirocini, tutoraggio in itinere e finale e monitoraggio, articolato nella fasi previste dalla D.G.R. n. 16- 7818 del 9/11/2018 e descritte nel Capitolato
d’appalto, che si richiama integralmente.
2. Il soggetto gestore deve avviare almeno
esperienze di botteghe scuola ( giovani inseriti in altrettante imprese dell’eccellenza) nel rispetto dei termini di durata contrattuali previsti dal successivo art. 9.
3. Il contratto è riferito alle attività previste nel presente contratto e nel Capitolato che si applica integralmente.
4. Il contratto avrà esecuzione nelle sedi individuate ai sensi dell’art.6.1 del Capitolato e nel dettaglio:
5. L’appaltatore assume l’obbligo di comunicare eventuali variazioni alla Committente.
ART. 6 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO E MODALITA’ ATTUATIVE
1. Il contratto ha ad oggetto le prestazioni indicate nel Capitolato, che dovranno essere eseguite puntualmente e con la massima cura, secondo le modalità definite nello stesso Capitolato e nell’offerta tecnica ed economica presentata dall’Appaltatore.
ART. 7 - PAGINA WEB
1. L’appaltatore si impegna a disporre di un sito web o di un portale e a mettere a disposizione gratuitamente una pagina web a libera consultazione dedicata all’attività di selezione, orientamento e formazione erogata oggetto del presente appalto. Tale sito web costituirà il portale dal quale sarà possibile visionare e scaricare ogni documentazione e materiale informativo relativo al progetto Bottega scuola.
2. La pagina web dovrà comprendere una apposita sezione di discussione nella quale i soggetti coinvolti nel progetto “Bottega scuola” (giovani e imprenditori artigiani) potranno proporre argomentazioni inerenti l’esperienza, esprimere eventuali criticità, proporre soluzioni e miglioramenti al progetto.
3. La gestione della pagina è a carico dell’appaltatore. Deve essere assicurato il coordinamento dei contenuti con le pagine web del sito ufficiale della Regione Piemonte - Sezione Artigianato.
ART. 8 - REFERENTI
1. L’appaltatore è tenuto a comunicare, entro cinque giorni dalla stipula del contratto, al
settore competente della Regione Piemonte, un proprio referente, Direttore/Coordinatore del servizio oggetto dell’appalto, indicando i recapiti telefonici (fisso e cellulare) e l’indirizzo e- mail.
2. La Regione Piemonte farà riferimento al referente indicato per tutti gli aspetti organizzativi, amministrativi/fiscali e didattici connessi alla gestione del contratto. Il referente dovrà rendersi disponibile per tutti gli incontri sia organizzativi che di contenuto didattico richiesti dalla Regione Piemonte.
ART. 9 - DURATA DEL CONTRATTO E SERVIZI ANALOGHI
1. La durata massima prevista dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto. L’appaltatore ha facoltà di organizzare autonomamente le attività da eseguire, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato e potrà concludere le suddette attività anche prima del termine suindicato. Inoltre, al verificarsi di cause inerenti l’esigenza di miglior efficacia dell’attività di inserimento del tirocinante in azienda o ragioni oggettive e documentate dall’appaltatore, la durata del contratto potrà
essere estesa per il tempo, da concordare con la committente, necessario a concludere le attività, comunque non superiore a 12 mesi. In tale evenienza, l’appaltatore non avrà diritto ad alcuna indennità, qualunque sia il maggior tempo impiegato.
2. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’appaltatore, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente contratto e come dettagliati nel capitolato speciale di appalto, per una durata pari a ulteriori due anni, per un importo stimato complessivamente non superiore a Euro ……………………………….
al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’affidamento di servizi analoghi avverrà alle stesse condizioni alle quali sono stati aggiudicati i servizi oggetto dell’appalto principale.
ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni del
contratto, l’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva fino alla concorrenza di euro …………
mediante fideiussione rilasciata da…………..
2. La garanzia definitiva sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
ART. 11 - CORRISPETTIVO
1. Il corrispettivo riconosciuto all’appaltatore per lo svolgimento del servizio è pari ad euro
…………, di cui:
A) Euro …………………………………………… esente IVA ai sensi dell’art.10 punto 20 del D.P.R. 633/72 per la parte formativa e di gestione del progetto (selezione e abbinamento dei giovani con l’impresa artigiana, attività didattiche e formative di tutoraggio, di monitoraggio nella fase di orientamento e di tirocinio).
B) Euro ……………………………………..fuori campo applicazione IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 3 lett. a) del
D.P.R. 633/72 per l’assegnazione di n. ………….
indennità di partecipazione mensili di euro 450,00 da elargire ad altrettanti giovani per il periodo di TIROCINIO di inserimento/reinserimento lavorativo della durata di mesi sei, da svolgersi all’interno dell’impresa (“Bottega scuola”);
C) Euro ……………………………………fuori campo applicazione IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 3 lett. a) del
D.P.R. 633/72 per l’assegnazione di n. ……………………….
rimborso spese mensili di euro 300,00 da elargire ad altrettante imprese “Bottega scuola” per il periodo di TIROCINIO di inserimento/reinserimento lavorativo della durata di mesi sei;
D) massimo Euro ………………………………. esente IVA ai sensi dell’art.10 punto 20 del D.P.R. 633/72 (attività di validazione delle competenze)
E) massimo Euro 150.000,00 (o.f.e.) quale premio di risultato, a fronte della trasformazione di almeno il 20% del numero minimo di tirocini previsti (450) entro l’anno dalla conclusione del tirocinio stesso in contratti di lavoro dipendente, presso la stessa azienda o presso altra azienda nell'ambito di una filiera produttiva collegata al tirocinio svolto oppure in posizioni di lavoro autonomo in qualità di imprenditore artigiano, riconosciuta all’ente gestore.
2. Eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili, anche a fronte di economie di spesa derivanti dall’interruzione anticipata di tirocini o dalla validazione delle competenze, previo accordo con il Settore regionale competente,
possono essere utilizzate per avviare ulteriori tirocini fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il costo di ogni tirocinio aggiuntivo sarà definito sulla base dell’offerta economica del soggetto appaltatore.
ART. 12 - CONTROLLI DA PARTE DELL’ENTE COMMITTENTE E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
1. Il soggetto gestore è responsabile della gestione complessiva del progetto “Bottega scuola”, come dettagliatamente descritto negli articoli precedenti e nel Capitolato e che si esplica, oltrechè con i compiti relativi alla selezione e alla didattica (orientamento/formazione), con i rapporti da tenere con le imprese artigiane dell’Eccellenza artigiana e con i giovani inseriti nelle aziende per la fase di tirocinio (tutoraggio e monitoraggio), nella gestione delle prove di valutazione delle competenze e loro certificazione.
2. I competenti uffici del settore Artigianato effettuano verifiche in ordine alle attività effettivamente svolte e documentate durante l’intero svolgimento del servizio. Il documento di programmazione delle attività di controllo della committente previsto all’art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 sarà reso disponibile all’appaltatore entro
30 giorni dalla stipula del contratto. Detto documento prevederà, in particolare, visite ispettive, anche a sorpresa, durante le diverse fasi di esecuzione delle attività oggetto dell’appalto (colloqui con i giovani, attività formative, inserimento in azienda ecc).
3. La Regione, con nota formale, farà pervenire all'appaltatore osservazioni critiche e le eventuali contestazioni a seguito dei controlli esercitati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'appaltatore del servizio dovrà uniformarsi. L'appaltatore del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio non preventivamente comunicati per iscritto alla Regione.
4. Su richiesta della Regione l’ente gestore del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all’applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.
ART. 13 - MODIFICHE AL CONTRATTO
1. L’Appaltatore non può, per alcun motivo,
introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali. Egli ha obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall’Amministrazione aggiudicatrice e che questi gli abbia ordinato, che non rappresentino modifica essenziale alla natura del servizio e delle prestazioni comprese nel servizio, in conformità al disposto dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Per quanto concerne eventuali modifiche alla durata del contratto, si richiama quanto previsto all’art. 9 del presente contratto.
ART. 14 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE
1. L’appaltatore dichiara di accettare il Patto
d’integrità degli appalti pubblici regionali, che regola i comportamenti della Regione Piemonte e degli operatori economici nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti, delle concessioni e degli altri contratti disciplinati dal D.Lgs. 50/2016. La violazione del patto suddetto da parte dell’appaltatore comporta la revoca dell’affidamento e la risoluzione del contratto.
2. L’appaltatore è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-602 del 24/11/2014 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 18/12/2014 n. 51 Suppl. 2), in quanto compatibile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell’affidamento e la risoluzione del contratto, nel rispetto dei princìpi di gradualità e proporzionalità.
3. In adempimento di quanto previsto all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l’appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Piemonte che abbiano
esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Come precisato dall’Autorità nazionale anticorruzione, tale divieto trova applicazione anche con riferimento ai dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente.
ART. 15 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI CONTRATTUALI
1. L’appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura e assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell’esecuzione di ogni attività,
direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.
2. L’appaltatore si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione regionale in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi risultati.
ART. 16 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L’appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d’uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga
opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.
3. L’appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni. L’appaltatore risponde altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo all'Amministrazione regionale o a terzi, per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nella esecuzione delle prestazioni stabilite.
ART. 17 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
FINANZIARI
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).
2. L’appaltatore deve comunicare alla committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445.
3. La Committente non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.
4. La Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010.
5. L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla
stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.
ART. 18 - DIVIETI DI CESSIONE DEL CONTRATTO.
SUBAPPALTO. SUBCONTRATTI.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) D.Lgs. 50/2016.
2. Resta fermo quanto previsto agli artt 48, 106, comma 1°, lett. d), 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i , in caso di modifiche soggettive dell’esecutore del contratto.
3. E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.
4. In caso di subappalto, si applica l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016
5. Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'affidatario è tenuto a comunicare alla committente, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Devono essere, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
ART. 19 - DIRITTO DI RECESSO E RINEGOZIAZIONE DEL
CONTRATTO A FAVORE DEL COMMITTENTE
1. In applicazione di quanto previsto all’art. 1, comma 13 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 153 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione
all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle eventuali convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
2. Il diritto di recesso previsto al comma 1 è riconosciuto al committente anche in caso di sopravvenienza di accordi-quadro CONSIP con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato con l’appaltatore, qualora quest’ultimo non accetti di adeguare le condizioni contrattuali ai suddetti parametri migliorativi.
3. All'Amministrazione aggiudicatrice è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1671 del codice civile.
4. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, la stazione appaltante può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, ai sensi e con le modalità previste all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 20 - INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO
1. La committente si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l’adeguatezza del servizio prestato dall’appaltatore.
2. Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel capitolato o nel contratto, ai sensi dell’art. 108, comma 4 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1662 codice civile, il Committente, a mezzo PEC, intimerà all’Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali o per l’esatto adempimento. Qualora l’appaltatore non
adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l’inadempimento, è salva la facoltà del committente di procedere alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
3. Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, in caso di difformità dei servizi resi rispetto a quanto previsto dal capitolato, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata, una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.
4. Il direttore dell’esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento.
5. In relazione al rispetto delle tempistiche
previste dal presente contratto o dal capitolato o successivamente definite, la stazione appaltante ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta dell’appaltatore.
6. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale.
7. In ogni caso, qualora l’ammontare complessivo delle penali superi il dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale, vengono avviate le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, secondo quanto previsto all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
8. La risoluzione del contratto è anche disposta per qualunque altro comportamento dell'appaltatore che, a giudizio del RUP, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio appaltato. In tal caso, l’Amministrazione procede a contestare l’addebito all’appaltatore secondo la procedura prevista all’art. 108 D.Lgs. 50/2016.
9. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l’appaltatore ha diritto
soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
10. Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, il committente può, a sua insindacabile scelta, rivalersi sulla garanzia definitiva (di cui all’art. 10), senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’aggiudicatario a titolo di corrispettivo o ad altro titolo. Qualora l’importo della penale sia trattenuta sulla garanzia definitiva, l’appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l’importo escusso entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC, pena la risoluzione del contratto.
11. Su motivata richiesta dell'appaltatore, è
possibile la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore oppure che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della committente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o
indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il RUP su proposta del DEC.
12. La stazione appaltante potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
13. La stazione appaltante risolverà di diritto il contratto al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
14. Per quanto qui non espressamente previsto in merito alla risoluzione del contratto, si richiama integralmente l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 21 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI
1. Tutti i prodotti realizzati durante l’esecuzione del servizio, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione, e su qualsiasi supporto, sono di proprietà esclusiva della Regione Piemonte. Il soggetto gestore non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa autorizzazione degli uffici regionali.
2. La committente si riserva la facoltà di pubblicare o riprodurre anche parzialmente tutto il materiale prodotto dall’appaltatore e di utilizzare
la documentazione in occasione di eventi, manifestazioni, campagne divulgative e pubblicitarie.
ART. 22 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA PRESTAZIONE
1. Il pagamento del corrispettivo sulla base e nella misura della realizzazione delle attività previste dal contratto nel periodo di durata dell'appalto, è subordinato all’emissione di regolari fatture in modalità elettronica sul portale della fatturazione elettronica (ai sensi dell’art. 1, commi 209-214 della legge 24/12/2007,
n. 244, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3/4/2013, n. 55 e dell'art. 25, comma
2 del decreto-legge 24/04/2014, n. 66 convertito, con modificazioni, in legge 23/06/2014, n. 89) da parte dell’Appaltatore, nonché all’accertamento da parte della Committente della regolare esecuzione delle prestazioni.
2. I costi saranno liquidati dalla Committente come segue:
22.1 QUOTA ATTIVITA’ DI GESTIONE E ORIENTAMENTO/FORMAZIONE:
comprende la fase di selezione e abbinamento dei giovani con le imprese artigiane, l’organizzazione
delle attività didattiche e di formazione, di tutoraggio, nella fase di orientamento e di tirocinio, l’erogazione delle indennità di partecipazione ai giovani e dei rimborsi spese alle imprese, la fase di monitoraggio in corso di tirocinio con valutazione finale, il coordinamento e la gestione in generale dell’intero progetto:
a) un 30% della quota riferita la voce “attività formativa e di gestione del progetto” sulla base dell’offerta economica dell’aggiudicatario, ad avvenuto avvio della selezione dei giovani (almeno
100 colloqui effettuati); il soggetto gestore deve trasmettere documentazione giustificativa idonea a dimostrare l’avvio dell’intervento (esempio: relazione in merito ai colloqui effettuati);
b) un ulteriore 20% della quota riferita alla voce “attività formativa e di gestione del progetto” ad avvenuto pagamento del 50% dell’importo previsto per le indennità di partecipazione dei tirocinanti sulla base dell’offerta economica dell’aggiudicatario;
c) un ulteriore 20% della quota a disposizione per la voce “attività formativa e di gestione del progetto” ad avvenuto pagamento di tutte le imprese e di tutti i tirocinanti;
d) il saldo (30% della gestione) a completa realizzazione dell’intervento a conclusione di tutte le attività, comprese le validazioni di competenze e di verifica dei risultati occupazionali.
22.2 QUOTA INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE TIROCINANTI: con periodicità mensile per un importo corrispondente alle indennità di partecipazione erogate ai tirocinanti nel mese precedente su presentazione dell’elenco dei pagamenti effettuati (pagamenti dei cedolini).
22.3 QUOTA RIMBORSO IMPRESE:
a conclusione del tirocinio per un importo corrispondente ai pagamenti effettuati dall’ente gestore alle imprese che hanno concluso l’esperienza di tirocinio, su presentazione di elenco dei pagamenti effettuati e dei documenti di spesa giustificativi emessi dalle imprese.
22.4 QUOTA VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE:
con periodicità mensile erogata a fronte della trasmissione dei verbali di validazione per l’importo orario corrispondente come indicato dall’ente aggiudicatario in sede di offerta economica (costo orario come da offerta economica x
n. complessive delle ore di prova dei tirocinanti,
per un massimo di 12 ore a validazione).
22.5 PREMIALITA':
calcolata sulla base dei risultati occupazionali raggiunti riportati dalle relazioni specifiche previste all'art. 5 del capitolato, previa verifica del Settore regionale competente e subordinata alla comunicazione obbligatoria di lavoro relativa all'assunzione dei tirocinanti o all'iscrizione presso il Registro imprese.
Erogata nel caso in cui almeno il 20% del numero minimo di tirocini previsti (450) entro un anno dalla conclusione del tirocinio stesso si trasformino in contratto di lavoro dipendente, presso la stessa azienda o presso altra azienda nell'ambito di una filiera produttiva coerente al tirocinio svolto, oppure aprano una posizione di lavoro autonomo in qualità di imprenditore artigiano, coerente al tirocinio svolto.
Ai fini del riconoscimento della premialità sono considerate valide le seguenti tipologie di inserimento in azienda o tipologie contrattuali:
- iscrizione di nuova azienda, nell'ambito di una filiera produttiva coerente al tirocinio svolto, presso il Registro imprese con annotazione di qualifica artigiana con il giovane tirocinante in
qualità di titolare o socio prestatore d’opera.
- inserimento del giovane tirocinante nella compagine sociale di un'impresa esistente, nell'ambito di una filiera produttiva coerente al tirocinio svolto, in qualità di socio prestatore d’opera;
-assunzione del giovane tirocinante presso la stessa azienda o presso altra azienda nell'ambito di una filiera produttiva coerente al tirocinio svolto mediante le seguenti tipologie contrattuali:
- contratto a tempo indeterminato
- contratto a tempo determinato di durata di almeno 6 mesi
- contratto di apprendistato ex D.Lgs.n. 81/2015 (art. 43 - art.44 - art.45).
Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, i contratti intermittenti, i contratti a chiamata, i contratti in somministrazione e i contratti con part time inferiore al 50%.
Il premio è riconosciuto solo per nuove aziende o inserimento in compagine societaria o contratti di lavoro che a 6 mesi dal loro avviamento siano ancora in essere.
Modalità di erogazione al soggetto gestore della quota di premialità:
a) importo corrispondente a 1.000,00 Euro (o.f.e.) per giovane erogata al raggiungimento della percentuale minima del 20% di trasformazione del numero minimo di tirocini previsti (450) in inserimento lavorativo in azienda o altra modalità occupazionale prevista ([450*0,2*1.000,00] fino all’importo massimo di 150.000,00 (iva esclusa).
b) il saldo della eventuale quota a disposizione fino ad un massimo di 150.000,00 Euro (iva esclusa) alla presentazione della relazione sui risultati occupazionali raggiunti entro l’anno dalla conclusione dell'ultimo tirocinio regolarmente concluso.
3. L’ammontare del corrispettivo verrà comunque determinato dal computo delle prestazioni effettivamente eseguite. In particolare, il corrispettivo per le prestazioni con riferimento alle indennità di partecipazione e contributi alle imprese sarà determinato dall’effettivo numero e durata dei tirocini attivati. Il corrispettivo per la parte di gestione è erogato all’ente gestore a corpo, nell’importo definito in sede di offerta economica, purchè risultino attivati e svolti con durata di almeno 4 mesi l’80% dei tirocini proposti dal soggetto gestore in sede di gara. Qualora il
numero dei tirocini attivati con durata di almeno 4 mesi sia inferiore alla percentuale indicata, il corrispettivo per l’attività di gestione è proporzionalmente ridotto.
4. La Committente provvede al pagamento degli acconti e del saldo previa emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’art. 113-bis D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei termini previsti all’art. 4 del D.Lgs. 231/2002. In particolare, per il pagamento dei singoli acconti, la Committente emette il certificato di pagamento entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal capitolato. Ad avvenuta ricezione del certificato di pagamento, l’appaltatore può emettere la fattura, al cui pagamento la Committente provvede nei termini previsti al comma 2 dell’art. 4 D.Lgs. 231/2002 (aggiornato alle modifiche apportate con legge 161/2014). Il pagamento del saldo è subordinato all’emissione del certificato di verifica della conformità del servizio, da effettuarsi in conformità a quanto previsto all’art. 102 D.Lgs. 50/2016 e art. 216, comma 16. La verifica di conformità deve aver luogo entro 30 giorni dalle decorrenze individuate all’art. 4 D.Lgs. 231/2002 e, se positiva, si conclude con
l’emissione del certificato di verifica di conformità e del certificato di pagamento. Ad avvenuta ricezione del certificato di pagamento, l’appaltatore può emettere la fattura, al cui pagamento la Committente provvede nei termini previsti al comma 2 dell’art. 4 D.Lgs. 231/2002 (aggiornato alle modifiche apportate con legge 161/2014).
5. Sono salve le ulteriori ipotesi di decorrenza dei termini di pagamento previste dall’art. 4 del D.Lgs. citato.
6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come previsto dall’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
7. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni riferite a formazione e gestione del progetto e validazione (con esclusione degli
importi dovuti per erogazione indennità di partecipazione e compenso alle imprese) è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformita', previo rilascio del documento unico di regolarita' contributiva. Nel caso in cui la fattura non risulti regolare o completa della documentazione obbligatoria o il parere del DEC non sia favorevole o non vengano comunicati dall’appaltatore i dati o le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi fino alla regolarizzazione.
8. Qualora il pagamento non sia effettuato nei
termini indicati per causa imputabile al Committente, sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal D.Lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 comma 2 del codice civile.
9. Si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui agli
articoli 3 e 6 della legge 136/2010, come meglio descritto all’art. 17.
10. Nel caso l’appaltatore sia costituito da un’aggregazione di imprese, i pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a favore della Capogruppo mandataria, sui conti correnti dedicati che saranno comunicati alla committente secondo quanto previsto dalla legge 136/2010. La capogruppo mandataria deve provvedere a corrispondere alle mandanti le somme loro spettanti.
ART. 23 - DOCUMENTI PER IL SALDO
1. Per il saldo, a conclusione del progetto, il soggetto gestore dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a garantire l’avvenuta prestazione ed in particolare:
- una relazione generale sul progetto con indicazione degli aspetti critici riscontrati e suggerimenti per il suo miglioramento;
- una relazione sul programma formativo attuato, con indicazione dei corsi proposti e delle attività specifiche rivolte alla facilitazione dell’inserimento occupazionale, scheda riassuntiva delle presenze dei giovani, elenco dei docenti con ore svolte, indicazioni sul grado di soddisfazione
e gradimento dei corsi proposti, suggerimenti per il miglioramento dell’offerta formativa;
- una relazione sulle attività di validazione delle competenze effettuate con sintesi dei risultati raggiunti;
- schema riassuntivo delle spese relative alle fasi di gestione, tirocinio, validazione delle competenze;
- schema complessivo e riassuntivo per ogni tirocinio comprensivo di: dati anagrafici e di contatto dei giovani e delle imprese; costi sostenuti per indennità di partecipazione, rimborso imprese, attività di validazione; indicazione degli estremi dei pagamenti effettuati (cedolini e imprese); durata del tirocinio (inizio-fine), ore settimanali di tirocinio; nominativo del tutor, date delle visite in azienda; date e tipologia dei corsi; durata e date riferiti alla attività di validazione;
- una o più relazioni specifiche sui risultati occupazionali raggiunti entro l’anno dalla conclusione dei tirocini regolarmente conclusi con indicazione per ogni nuovo posto di lavoro dipendente della tipologia del contratto di lavoro sottoscritto o delle nuove aziende avviate.
- una sintesi complessiva delle risultanze delle schede di valutazione di cui all’art. 5 riferite ai singoli tirocini;
- relazione su attività per convegni e/o momenti di approfondimento, per iniziative coerenti sviluppate in concorso con altri soggetti, nonché per la comunicazione, promozione e pubblicizzazione del percorso formativo;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a:
a) rendicontazione finale delle spese, suddivise nelle voci:
- indennità di partecipazione ai giovani;
- compensi alle imprese;
- costi per attività di validazione;
- costi della gestione del progetto “Bottega scuola”; in caso di raggruppamento, devono essere specificate le spese sostenute da ogni componente del raggruppamento, con indicazione dei pagamenti effettuati dalla capofila ai componenti del raggruppamento stesso;
b) coerenza delle spese con il progetto ammesso a finanziamento;
c) dichiarazione attestante l’avvenuto e completo pagamento nei confronti delle imprese, dei giovani e dei componenti del raggruppamento.
2. Gli originali della documentazione di spesa rimangono a disposizione per ogni eventuale verifica presso la sede del soggetto gestore, per il periodo previsto dalla vigente legislazione.
ART. 24 - DOCUMENTAZIONE CONTABILE
1. I documenti giustificativi di spesa, le fatture e la restante documentazione contabile sono organizzati, conservati ed esibiti attraverso una modalità tale che consenta l’esatta individuazione dei movimenti contabili relativi all’intervento nell’ambito dei documenti contabili generali del soggetto beneficiario.
ART. 25 - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL
TRATTAMENTO AI SENSI DELL’ART. 28 REG. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)
1. Poiché l’attività oggetto del presente contratto comporta il trattamento di dati personali di cui la Giunta regionale è titolare e il dirigente responsabile del settore Artigianato è delegato, l’appaltatore …………………. è nominato Responsabile del trattamento esterno delle banche dati di seguito individuate e di quelle che in
futuro saranno affidate, disciplinando il rapporto di “responsabilità” di cui all’art. 28 del Reg. UE 679/2016 (di seguito: GDPR) secondo le condizioni contrattuali e le istruzioni di seguito riportate:
25.1 Oggetto del trattamento
1. Il trattamento potrà riguardare solamente le seguenti tipologie di documenti / dati / o fascicoli
I. dati personali acquisiti nello svolgimento della gestione del progetto Bottega scuola riferiti ai titolari /soci di imprese artigiane II - dati personali acquisiti nello svolgimento della gestione del progetto Bottega scuola riferiti ai giovani coinvolti nel progetto stesso
messi a disposizione del delegato del Titolare mediante trasmissione dal settore Artigianato e/o raccolti direttamente presso gli interessati.
2. Le tipologie di dati trattati sono le seguenti
A. dati personali ;
e concernono le seguenti categorie di interessati
A. persone fisiche, titolari o soci di imprese artigiane dell’Eccellenza Artigiana;
B. giovani in età tra i 18 e i 29 anni
3. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto richiamato in premessa. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del delegato del Titolare.
25.2 Durata dei trattamenti
1. Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto richiamato in premessa. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a restituire al delegato del Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati
sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).
2. In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al delegato del Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l’attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il delegato Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.
3. La presente nomina ha efficacia fintanto che il presente contratto, nell’ambito del quale viene effettuata, sarà produttivo di effetti, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il contratto di appalto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche la presente nomina cesserà automaticamente di produrre effetti, senza necessità di comunicazioni di alcun tipo fra le parti; conseguentemente, il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati per conto del Titolare.
25.3 Istruzioni documentate art. 28 par. 3 Reg. Ue 679/2016 (GDPR)
1. Nello svolgimento dell’ incarico, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, il Responsabile del trattamento deve dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. Ue 679/2016 (di seguito: GDPR), in particolare:
• adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti di dati personali, con particolare riferimento a quanto specificato nell’art. 32 del GDPR. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione
non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trasmessi,
conservati o comunque trattati;
b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento
• individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate di trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
• vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il delegato del Titolare - che gli incaricati del trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
• assistere il delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all’Autorità di Controllo (artt. 35-
36 GDPR) ;
• se richiesto, assistere il delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le
eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del GDPR;
• se richiesto, assistere il delegato del titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da
32 a 36 del DGPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
• comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all’estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati in azienda.
25.4 Garanzie prestate dal Responsabile
1. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al delegato del Titolare al momento dell’incarico conferito.
2. Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità del contratto.
3. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.
4. I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile del trattamento esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal presente contratto d’appalto. Conseguentemente i dati non saranno:
1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.
25.5. Registro categorie di attività di trattamento
1. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al delegato del Titolare, un registro di tutte le
categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto, evidenziando:
a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del GDPR.
25.6. Gestione subappalti. Manleva.
1. Con il presente contratto, il delegato del
Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, fermo l’obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito ai trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.
2. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare
specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.
3. Il Responsabile, nei confronti del delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli
adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub- responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, obbligo di risarcimento e/ sanzione che possa derivare al delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e, più in generale, dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.
4. Il Responsabile informa il delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.
25.7. Ulteriori garanzie
1. Il Responsabile del trattamento si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell’incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non
cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dall’articolo precedente.
25.8. Obblighi di collaborazione
1. Il Responsabile mette a disposizione del delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo, il Responsabile riconosce al delegato del Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso, il delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest’ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di
verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell’Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.
2. Resta inteso che la presente nomina non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso, indennità o rimborso derivante dal medesimo.
ART. 26 - SPESE DEL CONTRATTO
1. Ai sensi dell’art. 39 l.r. 8/1984, tutte le spese di contratto sono a carico dell’appaltatore.
2. Il contratto sarà repertoriato presso il settore regionale competente e sarà registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Sono a carico dell’appaltatore le imposte di bollo (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972
n. 642) e tutte le spese di registrazione (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/4/1986 n. 131).
3. Sono a carico dell’appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che per legge non
devono gravare sul Committente.
4. Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio sono a carico dell’Appaltatore.
ART. 27 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
1. Le eventuali vertenze tra la stazione appaltante e l'appaltatore che non sia possibile definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Torino.
ART. 28 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO E RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal capitolato e dal presente contratto, si applica la normativa in materia di appalti europea, nazionale e regionale tuttora vigente (nei limiti di compatibilità con le nuove norme) nonché, per la fase di affidamento e per le attività amministrative, la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, per la stipula del contratto e la fase di esecuzione, il codice civile.