Contract
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI PER PERSONE CON DISABILITA’ RESIDENTI NEI COMUNI FACENTI PARTE DELL’UNIONE VAL D’ENZA (RE).
CIG 8272441A43
ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO
ART. 2 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO ART. 3 – VALORE DELL’ACCORDO QUADRO ART. 4 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI
ART. 5 – MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ART. 6 – PERSONALE
ART. 7 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
ART. 8 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ART. 9 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 10 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE ART. 11 - VARIANTI
ART. 12 - VARIAZIONI ENTRO IL 20%
ART. 13 - LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE
ART. 14 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE ART. 15 - POLIZZE ASSICURATIVE
ART. 16 – MODALITA’ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 17– TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE ART. 18 –TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 19 – DISPOSIZIONE IN ORDINE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO E ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI LAVORATORI
ART. 20 – CAUZIONE (MODALITA’ DI CALCOLO)
ART. 21 –INADEMPIENZA, PENALITA’, DECADENZA E RISOLUZIONE CONTRATTO ART. 22 – SUBAPPALTO
ART. 23 – CONTRATTO
ART. 24 – OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI ART. 25 - NUOVE CONVENZIONI CONSIP
ART. 26 – FORO COMPETENTE
ART. 27 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
ART. 28 – PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO
Il presente capitolato speciale d’appalto ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/16, con due operatori economici, per l’affidamento di singoli contratti senza ulteriore confronto competitivo, per l’attivazione di progetti socio occupazionali per persone con disabilità.
I servizi saranno rivolti a persone adulte con disabilità lieve/moderata, residenti nei comuni facenti parte dell’Unione Val d’Enza, impossibilitate o non ancora pronte a sostenere un impegno occupazionale in un vero e proprio ambiente lavorativo, aventi comunque livelli di autonomia personale superiori a quelli posseduti dagli ospiti dei Centro socio-riabilitativi semiresidenziali.
L’obiettivo è quello di creare uno spazio di ordinaria vita quotidiana, in cui la persona disabile abbia l’occasione, nel confronto con attività pratiche, di sperimentare i propri livelli di autonomia, di acquisire nuove competenze tecniche e relazionali, di mantenere le abilità già acquisite.
Le finalità del servizio possono anche configurarsi, per alcuni utenti, come l'attivazione di interventi di formazione/addestramento in ambiente protetto, propedeutici a tirocini in attività produttive, favorendo al contempo il mantenimento ed il potenziamento delle abilità relazionali ed operative. Con il presente capitolato si regolano i rapporti fra l’Unione Val d’Enza e gli operatori economici individuati ai quali saranno affidati i servizi descritti al successivo art. 4.
ART. 2 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO.
L’accordo quadro, con ciascun aggiudicatario, avrà una durata di anni 4 (quattro)con decorrenza dal 01/07/2020 al 30/06/2024 indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e, salvo, invece, che l’importo contrattuale e le opzioni previste vengano utilizzati in un termine minore esaurendo l’importo massimo spendibile e fino al raggiungimento del medesimo.
Alla scadenza dell’Accordo Quadro la Stazione Appaltante non potrà aggiudicare ulteriori contratti, tuttavia le condizioni del presente capitolato e le specifiche tecniche resteranno vigenti fino al termine dell’esecuzione dell’ultimo contratto applicativo che non potrà comunque superare i 24 mesi dal termine dell’Accordo Quadro. Detta protrazione dei termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
ART. 3 – VALORE DELL’ACCORDO QUADRO, QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E MODIFICHE AI CONTRATTI
Il valore complessivo presunto dei servizi che potranno essere affidati per l'intera durata dell'Accordo (anni quattro) è di € 384.200,00 (iva esclusa).
Il valore dell’appalto è stato determinato ai sensi dell’art. 35, commi 4 e seguenti, del D.Lgs. 50/16 sulla base di una stima di utilizzo.
La somma complessiva dell’accordo quadro è stata stimata prevedendo l’attivazione di attività per piccolo gruppo ed attività individualizzate. In caso di attivazione di progetti di durata superiore a 4 ore giornaliere si richiede il servizio di somministrazione pasto.
La programmazione di massima è dunque la seguente:
ATTIVITA’ PER PICCOLO GRUPPO (fino a 5 PARTECIPANTI, presenza di 1 educatore) | ATTIVITA’ PER GRUPPO MEDIO/GRANDE (da 6 a 10 PARTECIPANTI, presenza di 2 educatori) | ATTIVITA’ INDIVIDUALIZZATA |
COSTO ORARIO/UNITARIO (iva esclusa) | € 22,01/ora | € 44,02/ora | € 4,40/ora |
Stima giornaliera | 2 gruppi per 4 ore giornaliere | 1 gruppo per 4 ore giornaliere | 3 percorsi individualizzati per 4 ore giornaliere |
Ipotesi Costo complessivo annuo (da lunedì a venerdì per 44 settimane) | € 38.737,60 | € 38.737,60 | € 11.616,00 |
RIMBORSO PASTI
Il costo del pasto viene stimato in € 7,73 cadauno (IVA al 10% esclusa), per una previsione massima annua di 900 pasti (totale massimo annuo € 6.957,00): per tale importo si richiede offerta al ribasso in sede di gara.
Le quantità di cui alla precedente tabella sono rappresentative della sommatoria del quantitativo presunto dei singoli contratti che s’intendono aggiudicare in virtù dell’Accordo Quadro, tuttavia non sono da considerarsi vincolanti ai fini contrattuali e quindi non impegnative circa l’effettivo fabbisogno.
Il numero preciso delle ore da svolgersi in ogni singolo contratto sarà oggetto di definizione al momento dell’affidamento.
Verranno dichiarati aggiudicatari dell’accordo quadro i due concorrenti che avranno ottenuto il punteggio complessivo più elevato in sede di gara. Nel caso alla gara di accordo quadro partecipino meno di due operatori economici la Stazione Appaltante potrà siglare l’accordo con l’operatore che abbia formulato offerta valida.
I^ classificato: Non esiste un numero massimo di contratti applicativi aggiudicabili nell’arco temporale indicato dal punto 4 del presente Bando di Gara. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati con i singoli contratti che non dovrà superare il limite di € 192.100,00; parimenti la Stazione Appaltante non garantisce un numero di contratti applicativi o un quantitativo minimo di servizio da attivare nel periodo considerato.
II^ classificato: Non esiste un numero massimo di contratti applicativi aggiudicabili nell’arco temporale indicato dal punto 4 del presente Bando di Gara. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati con i singoli contratti che non dovrà superare il limite di € 192.100,00; parimenti la Stazione Appaltante non garantisce un numero di contratti applicativi o un quantitativo minimo di servizio da attivare nel periodo considerato.
La stipula dell’Accordo Quadro consentirà alla Stazione Appaltante la formulazione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati “applicativi” o “discendenti”) con l’Appaltatore, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi indicati ed aggiudicati in sede di gara.
I contratti applicativi saranno approvati con apposite Determine Dirigenziali del Responsabile del servizio.
Dal momento della stipula del contratto applicativo, l’Appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di erogare il servizio e di darvi esecuzione nel tempo indicato negli ordini stessi.
Non esiste un numero massimo di contratti applicativi aggiudicabili nell’arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati con i singoli contratti che non dovrà superare il limite definito negli importi suddetti; parimenti La Stazione Appaltante non garantisce un numero di contratti applicativi o un quantitativo minimo di servizio da attivare nel periodo considerato.
Le attività di cui all’Accordo quadro non sono affidate all’Appaltatore in esclusiva e, pertanto, la Stazione Appaltante , nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dall’Appaltatore.
Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente Capitolato.
In relazione all’effettivo fabbisogno di servizio, ricadente nel periodo di validità del presente Accordo, ed alle risorse finanziarie effettivamente disponibili,la Stazione Appaltante potrà affidare contratti applicativi fino ad una soglia massima di € 384.200,00 + IVA.
L’importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento della soglia massima che è meramente presuntiva. L’Appaltatore, per contro, è vincolato all’esecuzione dei servizi che, in base al presente Capitolato, saranno affidati con specifici contratti applicativi aggiudicati dalla Stazione Appaltante.
I prezzi unitari orari di intervento formulati in sede di gara, saranno soggetti alla revisione prezzi facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard definiti dall’ANAC. Nelle more della definizione dei prezzi standard, la revisione potrà essere riconosciuta solo una volta a metà della durata dell’Accordo Quadro (cioè a 48 mesi dalla stipula), in aumento o in diminuzione, a seguito di istruttoria del Responsabile del Procedimento, facendo riferimento all’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), senza tabacchi, riferito al valore medio congiunturale dei 12 mesi antecedenti la revisione.
ART. 4 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI
La stazione appaltante per individuare i servizi più rispondenti ai bisogni di ciascun singolo utente, si avvale dell’UVH che è l’équipe multi professionale (secondo quanto stabilito dalla L.R. Xxxxxx Xxxxxxx 2 del 2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) che rappresenta uno strumento/spazio di confronto che congiuntamente alla persona disabile (quando come e ove possibile) e alla sua famiglia, valuta i bisogni in una visione olistica multidimensionale ed in relazione alle problematiche individuate, co-progetta un percorso di vita.
Ciò premesso, la stazione appaltante necessita di un’ampia gamma di servizi il più possibile diversificati e flessibili, per meglio rispondere a categorie di bisogni sempre più complessi e sfumati. In particolare, ciascun concorrente potrà presentare progetti di gruppo o individuali.
Nella fattispecie della presente gara, quando vi sono tipologie di bisogni espresse da persone disabili, che non trovano risposte nei centri socio riabilitativi semiresidenziali e nemmeno nei tirocini così come previsti dalla legge regionale 7/2013, nasce la necessità della presenza di servizi socio terapeutici riabilitativi occupazionali che assolvano alle seguenti funzioni:
1) Attività di osservazione sul campo per identificare le reali autonomie e competenze della persona disabile;
2) Mantenimento o sviluppo delle seguenti ABILITA’:
Abilità cognitive: con il termine di abilità cognitive intendiamo una serie di capacità che investono l’ambito discriminativo, attentivo, mnestico, comunicativo e che permettono al soggetto di comprendere la situazione nella quale si trova e prendere decisioni per affrontare situazioni problematiche. Per riuscire a compiere attività che non siano esclusivamente di carattere ripetitivo e meccanico, infatti, la persona disabile deve essere in grado di concentrare l’attenzione sulla situazione, percepirla adeguatamente, mantenere le informazioni essenziali in memoria, adottare una soluzione al problema che si presenta scegliendola fra alcune possibili, implementare il comportamento, verificare gli effetti dello stesso, memorizzare a lungo termine sia il percorso seguito che i risultati con esso ottenuti.
Abilità integranti: con la dizione di abilità integranti si indicano una serie di abilità che consentono alla persona disabile di acquisire una necessaria autonomia e di possedere i mezzi per usufruire dei servizi offerti dalla comunità e per attivare relazioni gratificanti con i più diversi elementi dell'ambiente di vita. Le abilità integranti da promuovere dipendono dalla realtà nella quale la persona si trova ad interagire. Comunque, a livello generale, si può individuare una categoria di abilità particolarmente importanti per l’integrazione :
• uso del denaro per acquisti indipendenti;
• uso dell'orologio e gestione di sé in relazione al tempo;
• uso del telefono con correlate abilità anche minimali di conversazione e di gestione di particolari emergenze;
• spostamenti indipendenti nella comunità, intesi sia come abilità pedonali che come uso dei mezzi pubblici;
• uso dei servizi della comunità (bar, negozi, ecc.). Accanto a queste trovano posto abilità relative ai comportamenti sanitari (ad esempio nell'assunzione di farmaci), alla gestione adeguata delle pulsioni sessuali, all'utilizzo dei vari servizi della comunità (bar, negozi, ecc.).
Nella progettazione dell'integrazione sociale della persona disabile è assolutamente necessario dedicare grande attenzione all'acquisizione di queste abilità integranti.
Abilità di autonomia: è addirittura superfluo sottolineare il rilievo che riveste, in ogni progetto di integrazione di soggetti disabili, il fatto che gli stessi posseggano un buon livello di autonomia, intesa sia come capacità di cura della propria persona che dell’ambiente degli ambiti di vita. Fra le abilità quella di autonomia è maggiormente rilevante ai nostri fini.
Abilità sociali: con il termini di abilità sociali si intende "un repertorio di comportamenti verbali e non verbali, acquisiti attraverso l'apprendimento, per mezzo dei quali un individuo ricerca risposte di altri individui in contesti interpersonali" . Questo repertorio agisce come un meccanismo che permette al soggetto di influenzare il proprio ambiente ottenendo risultati desiderabili, oppure rimuovendo o evitando risultati indesiderabili. Il livello di capacità di ottenere tali risultati, senza infliggere sofferenza o calpestare gli altri, descrive il limite al quale egli può essere considerato socialmente abile o assertivo. Volendo andare più in profondità nella definizione, xxxxxxxx chiederci quali sono le abilità che concorrono a delineare una persona come assertiva. E' questo un passaggio di fondamentale importanza, che abbiamo approfondito anche nell’intenzione di costruire uno specifico curriculum educativo. A questo proposito la persona socialmente abile possiamo descriverla come capace di:
• comportarsi adeguatamente nell'ambiente;
• gestire le relazioni interpersonali;
• considerare positivamente se stesso;
• atteggiarsi adeguatamente davanti agli altri.
3) Acquisizione di ulteriori competenze eventualmente anche finalizzate al poter essere avviati in percorsi di inserimento lavorativo in contesti normali;
4) Sviluppare e sostenere percorsi che consentano ingresso e partecipazione al processo di inclusione sociale, attraverso l’accompagnamento alla conoscenza e alla fruizione dei servizi e delle opportunità presenti nel territorio e nelle comunità di vita;
5) Promuovere, potenziare l’inclusione sociale coinvolgendo i diversi soggetti portatori di interesse del territorio, favorendo la rete come sistema combinato ed integrato di interventi nel contesto sociale nel quale si colloca l’azione del servizio.
6) Redigere obbligatoriamente Report periodici sui singoli utenti, da inviare e discutere col Servizio Sociale Persone Disabili, al fine di mettere in luce le capacità osservate, in funzione di una valutazione complessiva dell’utente, partendo da ipotesi evolutive per tutte le persone disabili inserite nei progetti, in particolare per le persone disabili giovani (under 30) inserite.
7) Prevedere forme di contatto con aziende e con il mondo produttivo in generale, ipotizzando così un percorso di entrata e di uscita dal progetto socio occupazionale per alcune persone disabili, per le quali si possono immaginare percorsi evolutivi verso, ad esempio, tirocini lavorativi.
Pertanto a seconda dei servizi da realizzare, delle abilità da mantenere e potenziare e delle progettazioni stabilite in UVH, sarà necessario affidare il singolo contratto ad un particolare operatore economico tra quelli selezionati in fase di gara.
ART. 5 – MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI
Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato, dalla normativa in materia e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. L’amministrazione provvederà a richiedere agli operatori economici individuati l’attivazione del singolo contratto, sulla base dei servizi diversificati da realizzare secondo quanto stabilito all’interno della progettazione UVH.
2. L’amministrazione dovrà corredare ciascuna richiesta di attivazione del singolo contratto con il PEI (piano educativo individuale) completo di:
• dati anagrafici;
• descrizione del progetto da realizzare, con particolare riferimento agli obiettivi da raggiungere;
• durata;
• sede operativa di realizzazione del progetto;
• monte ore di servizi settimanali di cui la persona disabile può usufruire.
Gli aggiudicatari dovranno indicare, individuare e mettere a disposizione le sedi del servizio oggetto del presente appalto. Tali sedi dovranno essere idonee alle finalità del servizio e saranno da individuare prioritariamente (ma non esclusivamente) nell’ambito dei Comuni dell’Unione Val d’Enza.
ART. 6 - PERSONALE
Le equipe operative proposte dagli aggiudicatari dovranno essere composte nella misura minima del 50% da personale con qualifica di educatore. Gli aggiudicatari dovranno curare il coordinamento tecnico degli operatori e la formazione in itinere che si renderà necessaria ai fini della realizzazione delle azioni richieste.
Per svolgere l’attività oggetto del presente capitolato, le imprese aggiudicatarie dovranno impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche, compresa la responsabilità civile verso terzi.
Le imprese aggiudicatarie dovranno utilizzare: operatori in possesso di qualificazione in materia di interventi sociali, assistenziali, ovvero figure professionali in possesso dell’attestato di Operatore Socio Sanitario (OSS o titolo equipollente); operatori con qualifica educativa; eventuali maestri di tecniche atelieristiche e riabilitative.
Il personale Educativo dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
- Educatore Professionale in possesso di attestato di abilitazione rilasciato ai sensi del D.M. sanità del 10 febbraio 1984;
- Educatore Professionale ai sensi della Direttiva Comunitaria 51/1992, in possesso dell’attestato regionale di qualifica rilasciato al termine del corso di formazione attuato nell’ambito del progetto APRIS;
- Educatore in possesso di diploma di laurea in Scienze dell’Educazione o in Scienze della Formazione in indirizzo “Educatore Professionale extrascolastico;
- Laurea o diploma di laurea in Psicologia;
- Laurea o diploma di laurea in Pedagogia;
- Laurea o diploma di laurea in Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione;
- Laurea o diploma di laurea in Sociologia;
- Laurea o diploma di laurea in Servizio Sociale.
Il personale socio-assistenziale e socio-educativo impiegato dovrà avere un’esperienza generale nel campo socio
– assistenziale - educativo e/o specifica nell’area dei servizi per la disabilità di almeno 1 anno.
Le imprese aggiudicatarie dovranno, in sede di offerta, allegare i curricola di tutti gli operatori e uno schema sintetico che riporti: Nome e Cognome o identificativo del curriculum allegato, qualifica professionale, anni o frazioni di anni di esperienza di lavoro generica, anni o frazioni di anni di esperienza di lavoro specifica.
E’ fatto obbligo alle imprese aggiudicatarie di trasmettere all’Area Non Autosufficienza dell’Unione Val d’Enza, ogni qualvolta si verifichino variazioni, l’elenco del personale impiegato con l’indicazione del curriculum, della qualifica e del livello di inquadramento professionale.
Le imprese aggiudicatarie si impegnano a sostituire operatori assenti con personale già previsto all’interno del servizio garantendo livelli minimi di turnover. Nell’impossibilità di attivare tale modalità di sostituzione, allorché le esigenze richiedano una disponibilità superiore a quella attivabile con i restanti operatori, le imprese
aggiudicatarie dovranno provvedere con personale aggiuntivo, dandone comunicazione al Responsabile Servizio Sociale Associato.
Il personale dovrà essere debitamente informato dei rischi propri del servizio in oggetto, nonché delle cautele da adottare; dovrà essere fornito di ogni strumento ed attrezzatura idonea alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Il personale dell’impresa aggiudicataria incaricato dell’esecuzione degli interventi dovrà essere dotato dei mezzi necessari e dovrà mantenere un comportamento corretto nei riguardi degli utenti. In particolare ogni operatore dovrà garantire il rispetto del segreto professionale e della privacy delle persone che accederanno al Servizio, ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successivo Reg.(UE) 2016/679. A tale scopo la ditta appaltatrice provvederà a fornire al momento dell’inizio della gestione, le modalità di trattamento dei dati ed il nominativo del Responsabile, impegnandosi a comunicare entro cinque giorni qualsiasi variazione.
ART. 7 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
I servizi oggetto del presente capitolato verranno svolti nelle sedi che gli aggiudicatari metteranno a disposizione: tali sedi dovranno essere idonee alle finalità del servizio e saranno da individuare prioritariamente (ma non esclusivamente) nell’ambito dei Comuni dell’Unione Val d’Enza.
I servizi dovranno essere realizzati nelle sedi operative dell’operatore economico individuato, secondo gli obiettivi indicati nel PEI. Potranno essere rivolti ad un gruppo di persone disabili, o essere progetti individualizzati.
Restano a carico degli operatori economici individuati, gli adempimenti se e in quanto obbligatori, relativi all’applicazione del D. Lgs n° 81 del 2008 e s.m.i. .
Gli operatori economici sono tenuti all’osservanza delle leggi nazionali e regionali, decreti e regolamenti, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, fiscali o sanitarie ed in genere da tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.
Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa riferimento agli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile.
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino al committente, agli utenti o a terzi, persone o cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell’operatore economico.
Gli operatori economici si impegnano a garantire:
• la realizzazione del servizio secondo quanto presentato nel progetto in sede di gara e secondo quanto richiesto dal PEI;
• l’organizzazione e la gestione giuridica ed economica di tutto il personale necessario all’espletamento del servizio, nonché la formazione in favore del proprio personale che si renderà necessaria ai fini della realizzazione del progetto;
• la copertura di tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assumendo i relativi oneri;
• di farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante dalla “culpa in vigilando” degli operatori nel rapporto con le persone seguite nelle attività del servizio di cui all’oggetto;
• la tutela della riservatezza dei soggetti assistiti;
• che il proprio personale rispetti le norme che regolano il segreto professionale ed il segreto d’ufficio. L’operatore economico si impegna altresì a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni in possesso dei suoi operatori e raccolte nell’ambito dell’attività prestata e a rispettare la normativa del d.lgs. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• l’operatore economico si impegna a fornire all’amministrazione, anteriormente all’esecuzione del contratto, i recapiti di un referente;
• l’accessibilità da parte dell’utente individuato alle sedi operative in cui si esplicano i servizi, favorendo forme di spostamento autonomo (addestramento all’utilizzo dei mezzi pubblici e all’orientamento) oppure adoperandosi nel trovare collaborazioni con soggetti terzi o infine gestendo direttamente i trasporti.
In caso di astensione dal lavoro, totale o parziale, per sciopero da parte del personale dell’aggiudicatario, l’operatore economico deve dare tempestiva informazione all’Amministrazione, di norma, almeno 2 giorni prima rispetto al momento in cui si verificherà lo sciopero, mediante apposita comunicazione scritta. L’assenza di tale comunicazione costituisce inadempienza grave.
ART. 8 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.
Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.
ART. 9 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
ART. 10 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione.
ART. 11 - VARIANTI
Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell’importo contrattuale, le varianti in corso d’opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d’opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l’impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell’intervento.
ART. 12 - VARIAZIONI ENTRO IL 20%
L’entità del servizio, indicata nel bando di gara, ha per l’ente valore indicativo.
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ART. 13 - LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE
Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:
a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’appalto proceda utilmente a regola d’arte.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice dei contratti.
ART. 14 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE
Restano a carico dell’Amministrazione i seguenti obblighi:
1) compiti di indirizzo, verifica e controllo;
2) governo delle modalità di attivazione, sospensione, cessazione dei singoli contratti;
3) pagamento del corrispettivo, secondo le modalità di cui all’art. 17 del presente capitolato.
ART. 15 - POLIZZE ASSICURATIVE
Tutti gli obblighi assicurativi con i relativi oneri, sono a carico della ditta aggiudicataria, che ne sarà la sola responsabile; la mancata osservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato.
A copertura di eventuali danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi gli utenti) durante e in relazione all’espletamento del servizio, la ditta aggiudicataria si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale contratto esistente - e a mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell’appalto - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO).
L’anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro e dovrà essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi che formano oggetto dell’appalto, come descritti nel presente capitolato d’oneri.
La polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti della Stazione Appaltante e dei Comuni aderenti all’Unione Val d’Enza, nonché dei rispettivi dipendenti e amministratori.
Resta precisato che costituirà onere a carico dell’aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.
ART. 16 – MODALITA’ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il monitoraggio e il controllo dei servizi erogati, si esplicheranno nelle seguenti forme:
- l’amministrazione si riserva la facoltà di verificare, tramite proprio personale e attraverso accessi liberi alle sedi operative di realizzazione dei servizi, la qualità dei servizi erogati ed ha facoltà di eseguire i necessari accertamenti. In particolare al Servizio Sociale Persone Disabili dell’Unione Val d’Enza, compete la verifica/valutazione della congruità e puntualità degli interventi dell’operatore economico individuato, rispetto alle finalità e agli obiettivi del servizio. Nel caso si verificassero inadempienze, l’amministrazione appaltante informa l’operatore economico individuato tramite scambio di corrispondenza e richiede l’adozione dei provvedimenti necessari per l’immediato ripristino della situazione;
- si richiede agli operatori economici individuati una relazione annuale sull’andamento della realizzazione del servizio e il conseguimento degli obiettivi indicati nel PEI;
- si richiede agli operatori economici individuati , la partecipazione alle riunioni di verifica del PEI, tramite il personale che segue da vicino la realizzazione del servizio;
- si richiede operatori economici individuati, l’obbligo di riferire per iscritto all’amministrazione, episodi particolari che possano verificarsi ed inficiare la realizzazione di quanto definito nel PEI.
ART. 17 – TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
Il pagamento del corrispettivo dovuto agli operatori economici, in relazione al servizio effettivamente prestato, avverrà dietro presentazione di fatture mensili corredate da rendiconto delle ore effettivamente svolte.
Si procederà alla liquidazione della fattura previo controllo di quanto dichiarato nel rendiconto.
Con tale corrispettivo l’operatore economico si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.
Il pagamento delle fatture verrà eseguito dall’Unione dei Comuni della Val d’Xxxx, x 00 (xxxxxx) giorni dal ricevimento della fattura (R.F.F.M.) sempre che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi relativamente al servizio fornito rispetto alle clausole indicate nel presente capitolato, nonché siano state accertate irregolarità contributive e previdenziali.
Nel caso in cui siano riscontrate delle incongruenze nella fatturazione o nel rendiconto presentato, il termine dei 30 giorni decorrerà dalla data di emissione della fattura corretta.
L’art. 25 del D.L. 66/2014 ha stabilito la data del 31 marzo 2015 per l’avvio obbligatorio dell’utilizzo della fattura elettronica nei rapporti tra i fornitori e gli enti locali.
Gli enti pubblici non possono più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013. Gli enti pubblici non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino alla ricevimento della fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013 e smi.
La fattura dovrà riportare obbligatoriamente il riferimento al SERVIZIO SOCIO OCCUPAZIONALE. Il codice PA della stazione appaltante è: uvde_035.
ART. 18 –TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ogni operatore economico individuato sarà tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. In specifico dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi ai contratti attivati dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati sopraccitati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire le piene tracciabilità delle operazioni (sono esentate, oltre alle altre fattispecie contemplate all’art.3, comma 3, della Legge 136/2010 e s.m.i., le spese giornaliere pari o inferiori a € 1.500,00, fermo restando il divieto di impiego di contante e l’obbligo di documentazione della spesa). Gli strumenti di pagamento utilizzati dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG). Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti c/c.
Qualora un operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art.3 – comma 1 della Legge 136/2010 e
s.m.i. il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 9 bis del citato articolo 3.
ART. 19 – DISPOSIZIONE IN ORDINE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO E ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI LAVORATORI
Gli operatori economici individuati dovranno provvedere al rispetto della normativa vigente (d.lgs. n. 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza del lavoro” così come novellato dal d.lgs. n. 106/2009) in ordine alla sicurezza dei posti di lavoro, ottemperando a tutte le disposizioni previste e tenendo in massimo ordine la documentazione ed i registri previsti.
In tal senso gli operatori economici individuati, tenuto conto delle caratteristiche del servizio oggetto del presente appalto, dovranno fornire al responsabile dell’Area Non Autosufficienza dell’ Unione Val d’Enza, prima dell’inizio dell’attività:
- nominativo, residenza e recapito del datore di Lavoro;
- nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente, nonché del rappresentante dei lavoratori; numero e presenza media giornaliera degli operatori previsti per l’esecuzione degli interventi;
- valutazione e rischi con riferimento alle mansioni previste nell’ambito del servizio oggetto del presente capitolato;
- informazioni sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate;
- mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l’esecuzione degli interventi di cui al presente capitolato.
ART. 20 – CAUZIONE
Prima della stipula del contratto di accordo quadro, ogni operatore economico individuato dovrà versare una cauzione nelle forme della fideiussione bancaria o assicurativa oppure nei modi previsti dalla normativa vigente, intestandola all’Unione Val d’Enza, conteggiata nella misura complessiva del 1% dell’importo aggiudicato. La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà essere e dovrà essere conforme a quanto indicato all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
La cauzione definitiva garantirà anche, il rimborso delle spese che l’Unione dovesse eventualmente sostenere durante l’appalto per fatto imputabile all’appaltatore, a causa dell’inadempimento contrattuale.
Resta salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La ditta appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’Unione abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal corrispettivo e previo avviso scritto da comunicare alla ditta. La somma versata verrà svincolata al termine del rapporto contrattuale, verificatone il corretto adempimento.
Tale cauzione, che dovrà essere intestata all’Unione Val d’Enza, sarà a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che l’Unione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell’operatore economico a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo, per l’Unione l’espletamento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Gli operatori economici potranno essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Committente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese degli aggiudicatari, prelevando l’importo dal canone d’appalto.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
ART. 21 –INADEMPIENZA , PENALITA’, DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui gli operatori economici selezionati rifiutassero l’attivazione del singolo contratto, l’Unione procederà all’incameramento della cauzione definitiva.
Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del Servizio, segnalate per iscritto agli operatori economici dal responsabile dell’Area Non Autosufficienza o suo delegato, compresa l’impossibilità a garantire il regolare e corretto svolgimento dello stesso, il Servizio ha facoltà di risolvere “ipso facto et de iure” il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. o PEC, incamerando la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l’accertamento dei maggiori danni.
Fermo restando l’applicazione delle penalità citate, l’esercizio del diritto di recesso non pregiudica l’eventuale azione di rivalsa.
Il contratto di accordo quadro, in particolare, è risolto “di fatto e di diritto” al verificarsi dei seguenti casi essenziali per il rapporto di servizio:
a) per gravi e reiterate inadempienze nell’espletamento del servizio che forma oggetto del vigente rapporto contrattuale;
b) per subappalto del servizio, senza preventivo consenso scritto dell’Amministrazione;
c) quando di fatto l’operatore economico individuato abbandoni il Servizio senza giustificato motivo;
d) quando, decorso il termine di 7 giorni dalla notifica di apposita diffida ad adempiere, l’operatore economico individuato non ottemperi agli obblighi previsti dal presente capitolato.
In casi meno gravi il Servizio si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità indicate quando, dopo che il Responsabile dell’Area Non Autosufficienza o suo delegato avrà intimato almeno due volte gli operatori economici individuati, a mezzo raccomandata A.R., una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli o non abbia prodotto contro deduzioni accettate, se richieste.
Per la violazione degli obblighi degli operatori economici individuati derivanti dal presente capitolato (riguardanti per esempio ritardi nelle comunicazioni - reportistiche dovute, iniziative non congrue assunte in modo autonomo e non condiviso con il Servizio) e in caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, il Servizio Sociale Integrato ha la facoltà di procedere all’applicazione delle sanzioni e penalità sotto riportate.
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza a firma del Responsabile dell’ Area Non Autosufficienza o suo delegato, trasmessa all’operatore economico individuato per le sue eventuali controdeduzioni da rendersi in ogni caso entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Decorso inutilmente tale termine o ritenuto che le controdeduzioni non possano essere accolte, il Servizio Sociale Integrato provvederà ad applicare le penalità detraendole direttamente dal primo pagamento utile, nel limite massimo del 20% della somma prevista.
Sono stabilite le seguenti penalità:
a) per comportamenti gravemente scorretti o sconvenienti nei confronti dell’utenza e dei familiari, accertati a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: euro 500,00 per ogni singolo evento;
b) per erogazione del servizio con personale non idoneo per qualifica professionale, verrà applicata per ogni giornata e per ogni operatore inidoneo una penale di euro 150,00;
c) per mancata rispondenza dell’intervento a quanto stabilito nel PEI, verrà applicata una penale di euro 300,00 L’operatore economico individuato, di norma, non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.
In caso di interruzioni o sospensioni del servizio e/o gravi e persistenti carenze nell’effettuazione del medesimo, il Servizio, per garantirne la continuità, potrà far effettuare il servizio ad altro soggetto, a spese e a danni a carico dell’operatore economico stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo e nel successivo. Tenuto conto della rilevanza pubblica del servizio l’amministrazione, contestualmente alla comunicazione di recesso, indica la data non superiore a 90 giorni, a partire dalla quale decorre la risoluzione. L’operatore economico individuato non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento di quanto regolarmente eseguito.
Il Servizio, fatti salvi i maggiori danni e l’applicazione della clausola risolutiva espressa, potrà rivalersi sulla cauzione:
- a copertura delle spese conseguenti al ricorso all’esecuzione d’ufficio o di terzi, necessarie per limitare i negativi effetti dell’inadempienza dell’operatore economico individuato;
- a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempienza dell’operatore economico individuato.
Al contratto che l’Unione andrà a stipulare con l’operatore economico si applica la clausola automatica di recesso ex art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012
n. 135, previo atto del Responsabile. Si applicano in ogni caso gli art. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 22 – SUBAPPALTO
È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 40% e secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
ART. 23 – CONTRATTO
Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti la stipula del contratto, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico dell’operatore economico.
L’operatore economico, qualora sia richiesto, dovrà provvedere al deposito delle spese di contratto, bollo e registrazione.
Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata informatica.
ART. 24 – OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio a quanto previsto dal bando di gara, dalle norme e disposizioni del codice civile, nonché dalle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi.
Gli operatori economici sono tenuti comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’avvio del rapporto contrattuale e durante lo stesso.
Nulla dovrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
L’Unione si riserva infine la facoltà di rivedere il presente capitolato d’appalto per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l’espletamento dei servizi, a tutela dell’efficienza e della qualità.
Il presente capitolato speciale d’appalto ha validità anche in regime di aggiudicazione.
ART. 25 - NUOVE CONVENZIONI CONSIP
In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l’impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.
L’amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
In caso di recesso l’amministrazione provvederà a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.
ART. 26 – FORO COMPETENTE
Il foro competente per eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà quello di Reggio Xxxxxx.
ART. 27 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento dell’Ente recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. ..... del .........., ai sensi e per gli effetti del
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria dell’appalto.
Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”. L’indirizzo url del sito dell’Unione in cui il menzionato “Regolamento” è pubblicato, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” è il seguente: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx
ART. 28 – PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è l’Unione Val d’Enza ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx; tel. 0000-000000, fax 0000-000000;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è LEPIDA SPA ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx tel. 0000000000; mail xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Unione Val d’Enza implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, xxx. 00000, Xxxx – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679;
i) il RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI E’ L’AGGIUDICATARIO