PARTE SPECIALE “D”
PARTE SPECIALE “D”
CLAUSOLE CONTRATTUALI
Clausole Contrattuali
Conformemente alle previsioni del Modello e, in particolare, a quanto previsto nel Codice Etico e nel Sistema Disciplinare di Sigma S.p.A. (“Sigma” o la “Società”), anche i collaboratori, i partner commerciali, i consulenti e i fornitori di beni e servizi di Sigma devono impegnarsi a rispettare le disposizioni nei medesimi contenute.
L’eventuale violazione delle predette disposizioni potrà comportare come conseguenza la risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto della Società di agire per il risarcimento dei danni subiti.
È pertanto opportuno che la Società inserisca nei propri contratti una clausola ad hoc attraverso cui la controparte contrattuale si impegni al rispetto del Decreto Legislativo n. 231/2001 e del Codice Etico di Sigma.
Si riporta qui di seguito un esempio di clausola standard che Xxxxx potrebbe inserire nei contratti dalla stessa predisposti:
“X [controparte contrattuale] dichiara di non essere incorso in alcuna violazione che possa determinare una sua responsabilità ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 (e sue successive modifiche ed integrazioni) e di non essere a conoscenza di indagini in corso da parte dell’Autorità competente a tal riguardo. X dichiara di essere edotto del fatto che Sigma ha adottato un Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 (“Modello Organizzativo”), e, nell’ambito di tale Modello, un proprio codice etico (“Codice Etico di Sigma”) che X dichiara di avere ricevuto e di accettare quale parte integrante del presente contratto. X, pertanto, si impegna ad operare in maniera conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa e dalle regole di condotta del Modello Organizzativo e del Codice Etico di Sigma e a non porre in essere – ed a far sì che i propri dipendenti e collaboratori non pongano in essere - alcuna condotta che possa determinare una responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001, sia essa a favore della Società o di terzi. In caso di inosservanza, anche parziale, da parte X alla presente disposizione e/o nel caso in cui le dichiarazioni dalla medesima rese si rivelino errate, non vere o non corrette, Sigma potrà risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. il presente contratto, salvo in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno patito”.
Nei contratti con controparti estere la suddetta clausola potrà essere sostituita con la seguente:
“X is aware that Sigma has adopted an Organizational, management and control model (“Organizational Model”) and a code of conduct (“Code of Conduct”) pursuant to Legislative Decree 231/2001 (“Italian Corporate Criminal Act”).
The Italian Corporate Criminal Act has introduced a specific liability of the Italian companies for crimes in compliance with the provisions of certain international conventions, including the Convention of the protection of the European Communities financial interests (dated July 26, 1995), the Convention against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union (dated May 26, 1997) and the OECD Convention on Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (date December 17, 1997).
In particular, X is aware that the Organizational Model of Sigma provides, inter alia, for a set of rules and practices to be followed in order to avoid the commission of the crimes listed in the Italian Corporate Criminal Act.
X acknowledges to have received, read and understood the content of the Organizational Model of Sigma. Furthermore, X agrees to, and undertakes that any of its employees shall, comply with the provisions, rules and practices of the Sigma Code of Conduct and the Organizational Model and to avoid any commission or attempt of commission of any illicit conduct and/or crimes (as referred to in the Italian Corporate Criminal Act). In case of any breach or violation of this clause by X or its employees, Sigma may (without limitation to any other right it may have) and notwithstanding any other provision of this agreement to the contrary, immediately terminate this agreement, in whole or in part, by written notice”.