ACCORDO
ACCORDO
DI COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA
IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA
ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA
PREAMBOLO
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina (denominati in seguito “le Parti” o “la Parte”):
- convinti che il mantenimento della pace e della stabilità internazionale, la diffusione di nuove forme di convivenza e l'affermazione di un ordine internazionale più sicuro e stabile, possano ricevere un contributo significativo attraverso l'identificazione e l’esempio di modelli originali di collaborazione tra i paesi appartenenti a diverse aree geografiche;
- riaffermando l'impegno di entrambi i Paesi per la non proliferazione delle armi di distruzione di massa che minacciano seriamente la pace e la sicurezza internazionale;
- confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;
- accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti,
hanno concordato quanto segue:
ARTICOLO 1 PRINCIPI E SCOPI
La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali, nonché, per la Parte Italiana, con gli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all’Unione Europea e per la Parte Argentina con gli impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione delle Nazioni Sudamericane, al fine di incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.
ARTICOLO 2 COOPERAZIONE GENERALE
1. Attuazione
a. Sulla base del presente Accordo, le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa che prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti e le modalità di attuazione delle attività di cooperazione.
b. I Piani di cooperazione annuali e pluriennali potranno essere sottoscritti, di comune accordo, dai Rappresentanti autorizzati dal Ministro della Difesa di ognuna delle Parti.
c. Le concrete attività di cooperazione nel campo della Difesa saranno realizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica Argentina.
d. Le consultazioni dei Rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Italia e in Argentina, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso tra le Parti, Accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate argentine.
2. Campi
La cooperazione tra le Parti potrà includere i seguenti campi:
a. sicurezza comune e politica di Difesa;
b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa;
c. operazioni di mantenimento della pace stabilite da risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
d. organizzazione ed impiego delle Forze Armate, nonché strutture ed equipaggiamento di unità militari e gestione del personale;
e. formazione ed addestramento in campo militare;
f. sanità militare;
g. storia militare;
h. sport militare;
i. altri settori militari di comune interesse per entrambe le Parti. Questo elenco non è tassativo, ma indicativo.
3. Modalità
La cooperazione tra le Parti potrà avvenire mediante le seguenti modalità:
a. visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
b. scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
c. incontri tra Rappresentanti delle Istituzioni della Difesa;
d. scambio di relatori e di studenti di Istituzioni militari ed anche di fasi di formazione del personale militare;
e. partecipazione a corsi teorici e pratici, periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso enti civili e militari della Difesa;
f. partecipazione ad esercitazioni militari;
g. partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace stabilite da risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
h. visite di navi ed aeromobili militari;
i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
j. supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi della Difesa;
k. eventuali altre modalità da concordare tra le Parti.
ARTICOLO 3 ASPETTI FINANZIARI
1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all’esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
a. le spese di viaggio, vitto ed alloggio, gli stipendi, l’assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle propria normativa;
b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure d’urgenza, presso infrastrutture sanitarie militari, a tutto il personale della Parte inviante che possa avere bisogno di assistenza sanitaria d’urgenza durante l’esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.
3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi di bilancio delle Parti.
ARTICOLO 4 GIURISDIZIONE
1. Le Autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato.
2. Tuttavia, le Autorità dello Stato inviante hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione dello Stato inviante - per quanto riguarda i seguenti reati:
a. che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato inviante;
b. risultanti da qualsiasi atto o omissione - commessi intenzionalmente o per negligenza – in relazione all’attività di servizio.
3. Qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l’applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l’ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e, se esse sono state già pronunciate, non saranno eseguite.
ARTICOLO 5 RISARCIMENTO DEI DANNI
1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante, durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell’ambito del presente Accordo, sarà, previo accordo tra le Parti, a carico di quest’ultima.
2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività nell’ambito del presente Accordo, le medesime Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.
ARTICOLO 6
COOPERAZIONE NEL SETTORE DEI PRODOTTI PER LA DIFESA
1. Categorie di armamenti
Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti della Difesa, le Parti si potranno accordare per fornirsi reciproca cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:
a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
b. aeromobili, elicotteri militari, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti;
c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;
h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;
i. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
j. materiali specifici per l’addestramento militare;
k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
l. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.
Il reciproco equipaggiamento dei prodotti d’interesse delle rispettive Forze Armate sarà sviluppato nell’ambito del presente Accordo e potrà essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società pubbliche e/o private autorizzate dai rispettivi Governi.
I rispettivi Governi s’impegneranno a non riesportare i prodotti acquisiti a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.
2. Modalità
Le attività di cooperazione legate all’industria della Difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:
a. ricerca scientifica, test e progettazione;
b. scambio di esperienze nel campo tecnico;
c. reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
d. sostegno all’industrie della Difesa ed agli organi di Governo al fine di intraprendere la cooperazione nell’ambito dei prodotti militari.
ARTICOLO 7 PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Le Parti s’impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti derivanti da attività condotte in conformità con il presente Accordo, ed ai sensi delle rispettive legislazioni interne e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle medesime Parti.
ARTICOLO 8
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE
1. Per “informazione classificata” si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa su cui sia stata apposta delle Parti una classifica di segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate scambiate o generate nell’ambito del presente Accordo saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e salvaguardate in conformità alla legislazione interna di ciascuna delle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Competente Autorità per la Sicurezza o altra Autorità designata dalle Parti.
4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:
Per la Repubblica Italiana | Corrispondenza (in Inglese) | Per la Repubblica Argentina |
SEGRETISSIMO | TOP SECRET | ESTRICTAMENTE SECRETO Y CONFIDENCIAL |
SEGRETO | SECRET | SECRETO |
RISERVATISSIMO | CONFIDENTIAL | CONFIDENCIAL |
RISERVATO | RESTRICTED | RESERVADO |
5. L’accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
6. Le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell’ambito e con le finalità del presente Accordo.
7. Il trasferimento a terze Parti o ad Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta delle rispettive Autorità competenti.
8. Ferma restando l’immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo sulla sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive competenti Autorità per la sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti.
ARTICOLO 9
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualunque controversia riguardante l’interpretazione o l’attuazione del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni e negoziazioni dirette tra le Parti e attraverso i rispettivi canali diplomatici.
ARTICOLO 10 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle due notifiche scritte con cui ciascuna Parte informerà l’altra, attraverso i canali diplomatici, dell’espletamento delle rispettive procedure nazionali prescritte per l’entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo sostituirà, al momento della sua entrata in vigore, l’Accordo di cooperazione in materia di Difesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, sottoscritto a Roma il 6 ottobre 1992 ed entrato in vigore il 21 luglio 1997 a durata indeterminata.