ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IMPIANTI DI DISINFEZIONE
STAZIONE APPALTANTE
Valle Umbra Servizi S.p.A.
Sede Legale – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 / 40 - 06049 Spoleto (PG) Tel. 0743 – 23111 / fax 0743 - 48108 –
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxx@xxx.xx
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IMPIANTI DI DISINFEZIONE
ACQUA POTABILE CIG 81302194F6
CAPITOLATO D’ONERI
Responsabile Unico del Procedimento E Direttore dell’Esecuzione del Contratto
Xxxxxx Xxxxxxxxx
email – xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Tel. 0743 – 000000 / xxx 0743 – 48108
Il Dirigente
P.I. Xxxxxx Xxxxxxxxx
x.xx
Sommario
ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 3
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 4
ART. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA - CONSEGNA 4
ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 5
ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 6
ART. 8 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 6
ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO 6
ART. 10 – RISOLUZIONE – RECESSO 7
ART. 11. GARANZIA E CONTROLLO DI QUALITA’ 8
ART. 12 – VERIFICA DI CONFORMITA’ 9
ART. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 9
ART. 15 – RICHIAMO ALLE LEGGI 10
ART. 17 - SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA’ 11
ART. 18 - CLAUSOLE DI COMPLIACE E DI RISERVATEZZA 11
ART. 20 – SMALTIMENTO RIFIUTI 11
ART. 21 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 12
ART. 22 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 12
ART. 23 – GARANZIE E CONTROLLO DI QUALITA’ PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
......................................................................................................................................................... 13
ART. 24 – ASSICURAZIONE RC e RCT 14
ART. 25 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 14
ART. 26 - PRESCRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 15
PARTE PRIMA NORME AMMINISTRATIVE
PREMESSA : ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro è del tipo con “un unico operatore economico” (art. 54 del Codice) ed ha per oggetto la fornitura di ipoclorito di sodio da utilizzare in impianti di disinfezione dell’ acqua potabile.
Il presente Capitolato stabilisce:
- la tipologia delle forniture affidabili;
- la durata dell’Accordo Quadro;
- il tetto di spesa complessivo entro il quale possono essere affidate le forniture;
- le norme che regolano l’Accordo Quadro;
- le caratteristiche della fornitura.
La stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Valle Umbra Servizi s.p.a. nei confronti dell’Appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di esecuzione di singoli Ordinativi di Servizio emessi dalla VUS. L’Accordo Quadro individua invece l’obbligo per l’Appaltatore di accettare, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli ordinativi di esecuzione della fornitura emessi dalla VUS nel periodo di validità e di efficacia dell’Accordo stesso.
Il presente Capitolato stabilisce inoltre tutte le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro.
ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura e travaso presso gli impianti Vus S.p.a, di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa con titolo minimo di 120 g di Cloro attivo per Kg di soluzione, da utilizzare in impianti di disinfezione dell’ acqua potabile, come da Determina nr.19473 del 5 DIC. 2019 del Dirigente Xxxx e Impianti Romano Menechini.
Il servizio è caratterizzato da elevata ripetitività e pertanto è aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 4, lettera c) del Codice
L’importo a base di gara è stato calcolato in relazione alla stima dei fabbisogni aziendali dettagliati nel Computo estimativo di cui alla seguente Tab. 2. Trattandosi di Accordo Quadro tale computo ha solo valore orientativo non conoscendo la VUS i fabbisogni reali delle prestazioni che si rileveranno durante la vigenza contrattuale. Pertanto, nulla potrà pretendere l’appaltatore qualora al termine del Contratto non si avrà corrispondenza tra le stime delle prestazioni del Computo e le prestazioni realmente eseguite.
L’importo dell’appalto ammonta ad Euro 36.000,00 oltre ad IVA. Il CIG identificativo della Gara è CIG 81302194F6
Tab.1
Descrizione fornitura | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
Prodotti chimici per il trattamento dell’acqua | 24962000-5 | P | 36.000,00 |
Importo dell’appalto Euro | 36,000,00 |
L’importo dell’Accordo Quadro è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ma inclusivo dell’importo relativo agli oneri per la sicurezza aziendali di cui al comma 10 dell’art. 95 del Codice e
dell’importo relativo agli oneri per la sicurezza da interferenze (DUVRI) di cui al comma 16 dell’art.23 del Codice, pari a euro 720,00.
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio aziendale.
Comune | IMPIANTO/SEDE | Fornitura biennale stimata in kg | Stima nr.. carichi richiesti (carico/kg.) | Stoccaggio disponibile |
SPOLETO | Loc. X.Xxxxxx | 40.000 | 20 x 2000 | kg 2000 |
FOLIGNO | Xxx XX Xxxxxxxx, 00 | 40.000 | 20 x 2000 | kg 2000 |
CASCIA | Loc. Molinelle | 10.000 | 10 x 1000 | kg 1000 |
Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice la VUS non ha stimato i costi della manodopera. Le tipologia, gli impianti da approvvigionare e le quantità stimate di fornitura, sono le seguenti: tab. 2
Le caratteristiche tecniche del servizio oggetto dell’appalto sono analiticamente descritte nella Parte Seconda del presente Capitolato.
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
La durata dell’Appalto è di mesi 24 (ventiquattro ) dalla data della relativa stipula del contratto. L’accordo Xxxxxx potrà quindi ritenersi scaduto qualora:
a) sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale l’Accordo Quadro è stato stipulato;
b) sia decorso il termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di stipula dell’Accordo Quadro. Dall’affidamento della fornitura non discende in favore della Appaltatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando facoltà della VUS di rivolgere l’affidamento di forniture analoghe o complementari in favore di altri soggetti economici, senza che per questo, competa all’Appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
ART. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA - CONSEGNA
Il prezzo di fornitura del prodotto include a carico dell’Appaltatore le spese di carico, trasporto e scarico del materiale presso gli impianti di seguito elencati:
Comune | Indirizzo |
Xxxxxxx (XX) | Xxx. X. Xxxxxx xxx |
Xxxxxxx (XX) | XXX XX Xxxxxxxx, 00 |
Xxxxxx (XX) | Loc. Molinelle |
È inoltre responsabilità dell’Appaltatore utilizzare un veicolo per la consegna idoneo alla forniture richieste, tenendo conto dell’accessibilità degli impianti e delle aree di manovra disponibili presso ciascun sito. È facoltà dell’Appaltatore chiedere edere, prima della presentazione dell’offerta e comunque prima dell’inizio della fornitura, un sopralluogo presso ciascun sito di consegna al fine di verificare lo stato dei luoghi dove dovrà essere effettuata la consegna dei materiali.
Le consegne dovranno essere garantite in qualsiasi periodo dell'anno, comprese le cosiddette "ferie d'agosto". La consegna dovrà avvenire entro 3 giorni lavorativi dalla data della richiesta telefonica, fax o e-mail e sarà scaglionata, come indicato nella Tab.2 all’art. 1 del presente Capitolato.
Ciascun carico dovrà essere accompagnato da regolare documento di trasporto con relativi bindelli di pesatura del materiale; in assenza di tali bindelli VUS si riserva, ai fini dei pagamenti, di valutare il peso di prodotto in base al volume scaricato nei serbatoi di stoccaggio ed alla densità o di pesare le il prodotto consegnato presso pese pubbliche con oneri a carico dell’Appaltatore.
ART. 4 – BREVETTI D’AUTORE
La VUS non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto offerente proponga una fornitura con dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L’appaltatore terrà indenne la VUS da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi persona, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore o di qualsiasi marchio, derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso dei beni oggetto di gara.
ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di forniture pubbliche. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
ART. 8 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con VUS vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). VUS e l’Appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003. La VUS e l’Appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.
ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice.
Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto.
L’appaltatore può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni, tutte le prestazioni sono subappaltabili;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
L'appaltatore dovrà depositare il contratto di subappalto presso la VUS almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della VUS ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell’art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui sopra.
L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei servizi o delle forniture la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la VUS acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.
La VUS corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105 xx.xx.
L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di subappalto trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
ART. 10 – RISOLUZIONE – RECESSO
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del Codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle
amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza ei requisiti di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
Qualora, l'esecuzione della fornitura ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire la fornitura. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) fallimento dell’Appaltatore;
b) nelle ipotesi previste dalla legge;
c) nelle ipotesi previste nel presente Capitolato d’Xxxxx;
d) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
e) nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le forniture ed effettua la verifica della regolarità della fornitura.
ART. 11. GARANZIA E CONTROLLO DI QUALITA’
Prima dell’inizio della fornitura, ossia prima che la fornitura sia aggiudicata in maniera definitiva, la stazione appaltante si riserva di effettuare delle caratterizzazioni atte a verificare che il prodotto offerto corrisponda a quanto stabilito nel presente Capitolato. L’Appaltatore dovrà in tal caso dovrà consegnare presso i laboratori della VUS, o presso Laboratori terzi, due campioni rappresentativi del prodotto oggetto di fornitura.
La VUS eseguirà periodicamente analisi chimiche sull’acqua distribuita dalle Fontanelle per verificare la rispondenza del prodotto fornito.
Nell’eventualità i controlli evidenziano la non rispondenza alle norme di riferimento del prodotto fornito si procederà all’apertura di NON CONFORMITA’ all’impresa e all’applicazione delle relative penali contrattuali.
L’appaltatore dovrà fornire entro e non oltre 3 giorni dall’invio della contestazione tutte le giustificazioni relative alla non conformità e adoperarsi per ristabilire la regolarità della fornitura, ivi comprese tutte le opere di bonifica dei serbatoi e impianti oggetto di contestazione. Tutte le operazioni saranno a completo carico dell’appaltatore la VUS si riserva di addebitare tutti i costi e/ o i mancati introiti legati alla sospensione del servizio.
Restano a carico dell’appaltatore anche tutte le responsabilità legali che dovessero nascere dalla consegna di prodotto non conforme alle normative di legge.
ART. 12 – VERIFICA DI CONFORMITA’
Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto.
I contratti pubblici per i servizi e le forniture sono soggetti a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle forniture ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di Conformità assuma carattere definitivo.
ART. 13 PREZZI
L’importo contrattuale sarà determinato sulla base del prezzo unitario dell’Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato, rideterminato in forza del ribasso d’asta formulato dall’appaltatore in sede di gara. I prezzi contrattuali saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
ART. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il credito dell’appaltatore derivante dall’esecuzione delle forniture previste dal presente appalto è determinato con il metodo a misura, in relazione alle quantità effettivamente consegnate dall’appaltatore per il prezzo unitario offerto in gara.
La liquidazione delle fatture sarà eseguita da VUS in 30 gg. d.f.f.m.
Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla:
Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00/00 00000 - Xxxxxxx (XX)
e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto.
Le fatture che verranno emesse dall’Operatore economico dovranno recare la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”. Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate l’operatore economico dovrà attivarsi per la loro rettifica. La fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Valle Umbra Servizi.
Per la fatturazione si precisa che, avendo, la Legge n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018), introdotto
l’obbligo di emissione e trasmissione delle fatture tra tutti gli operatori nazionali in modalità solo elettronica, si precisa che il Codice Destinatario, univoco per la Società Valle Umbra Servizi Spa da indicare nel campo “1.1.4 <Codice Destinatario>” del tracciato XML, nel caso in cui dobbiate emettere fatture elettroniche nei nostri confronti è il seguente: A4707H7 (quarta cifra: zero).
In ogni fattura è obbligatoria l’indicazione del Codice CIG “Campo 2.1.2.7 <CodiceCIG>” ed il riferimento all’ordine di acquisto “Campo 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto>”.
Tali informazioni, oltre ad essere necessarie tra l’altro per assolvere agli obblighi di tracciabilità finanziaria (legge 13 agosto 2010, n. 136) sono necessarie per poter accertare la regolarità della fattura ed espletare le procedure di liquidazione della stessa. La mancanza di quanto sopra determina l’impossibilità di ricevere la fattura e di procedere al suo pagamento. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’art.
5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale.
Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro.
Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 5.000,00 (euro cinquemila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.
Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi comma 5 dell’art. 30 del Codice sull’importo netto delle fatture relative agli stati di avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della VUS del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC..
ART. 15 – RICHIAMO ALLE LEGGI
Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di forniture.
ART. 16 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato d’Xxxxx, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Spoleto.
ART. 17 - SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA’
La Valle Umbra Servizi essendo dotata di un Sistema di gestione integrato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001, 14001, e 18001 effettuerà al momento dell’esecuzione delle prestazioni inerenti il presente contratto.
Verifiche di conformità e funzionali secondo le procedure in vigore in VUS, e accertamenti sulla idoneità delle prestazioni contrattuali richieste dalla VUS e di quelle effettivamente eseguite dall’Appaltatore verranno eseguite attraverso controlli tecnici e documentali.
Le verifiche con esito negativo di cui al primo comma, possono determinare “Non Conformità” (NC) a carico della Appaltatore, che la Valle Umbra Servizi tratterà secondo il proprio sistema di Gestione ma che non esimeranno comunque la VUS dall’applicazione delle penali previste nel presente capitolato. Si precisa inoltre che, al pari di qualsiasi altra clausola contrattuale, l’inadempimento della Appaltatore rispetto agli obblighi del presente articolo, possono diventare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento o comportare l’applicazione delle penali ove previste.
ART. 18 - CLAUSOLE DI COMPLIACE E DI RISERVATEZZA
Con la partecipazione alla gara, l’Appaltatore, dichiara espressamente di aver preso visione, conoscere ed accettare integralmente, per quanto di propria competenza, le condizioni contrattuali di compliance contenute nel sito web della Valle Umbra Servizi sotto la sezione “Società Trasparente” all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxx/XXXXXXXXXX%00XXXXXXXX%0000%00xxxxxx%00000 8.pdf che formano dunque parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Il rispetto di quanto sopra è parte essenziale delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale e dunque la violazione comporta la risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo ed impregiudicato ogni diritto per la Valle Umbra Servizi Spa, ivi incluso il diritto al risarcimento di qualsiasi danno subito o subendo.
Si informano gli Operatori Economici che le “Clausole di riservatezza” di cui alla Delibera n. 296/2015/R/COMM adottata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (A.E.E.G.) costituiscono parte integrante e sostanziale del capitolato stesso e prevedono anche le penali da applicare all’appaltatore nel caso di mancato rispetto della clausole; con la sottoscrizione del contratto di appalto l’appaltatore dichiara di aver preso conoscenza delle suddette “Xxxxxxxx di riservatezza” e di impegnarsi al loro rispetto il “Codice di Comportamento” richiamato dalle suddette clausole è visionabile nel profilo committente
della VUS: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxx-xxx
ART. 19 – RISERVE
La VUS, a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo all’apertura e valutazione delle offerte senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. I concorrenti non potranno nulla a pretendere, qualora la VUS, a suo insindacabile giudizio, non proceda all’affidamento del presente appalto.
ART. 20 – SMALTIMENTO RIFIUTI
Gli oneri e le responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia, derivanti dalle attività di raccolta, messa in sicurezza, deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio, trasporto,
smaltimento/recupero dei rifiuti e/o materiali derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, sono a carico dell’appaltatore.
PARTE SECONDA – NORME TECNICHE
ART. 21 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
Il materiale consegnato dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:
- Nome: Ipoclorito di sodio
- Forma commerciale: Soluzione acquosa
- Contenuto di sostanza attiva: valore di riferimento: 120 g di Cl attivo/kg di soluzione tolleranza ammessa: 114 - 126 g di Cl attivo/kg di soluzione
- Impurità e sottoprodotti principali : secondo norma UNI EN 901 (agosto 2007) par. 4.3.
- Parametri chimici (sostanze tossiche): secondo norma UNI EN 901 (agosto 2007) Tabella 1 – Tipo 1
- Ulteriori caratteristiche: secondo quanto riportato nella norma UNI EN 901
(agosto 2007) "Prodotti chimici usati per il trattamento delle acque destinate al consumo umano
– Ipoclorito di sodio.
Dal valore di specifica si ammette uno scostamento max di Cloro attivo per Kg di soluzione non superiore a grammi 6 (sei).
L’Appaltatore si obbliga a garantire che le caratteristiche tecniche e la qualità del prodotto fornito saranno sempre corrispondenti al certificato di origine del prodotto e alle schede, per l’intero periodo di validità dell’appalto in oggetto.
L’appaltatore dovrà essere in regola con gli obblighi previsti regolamento del 528/2012 (BPR) per la sostanza ipoclorito di sodio n. EC 000-000-0 CAS 7681-52-9 in quanto la sostanza verrà usata come biocida per il trattamento di potabilizzazione delle acque.
Dovrà essere fornita al riguardo la posizione autorizzativa dell’azienda fornendo le relative prove riguardanti l’iter autorizzativo del prodotto offerto, la provenienza della sostanza attiva e relativa certificazione da parte del produttore di essere inserito nella lista contenuta nell’art 95 del BPR e sempre nella dichiarazione dichiarare che il concorrente è presente nella propria vendor list., e la ricevuta di presentazione della domanda autorizzativa al Ministero della Salute con il relativo case number.
ART. 22 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
L’Appaltatore dovrà provvedere con propri mezzi (esclusivamente tramite pompe centrifughe di travaso) al trasferimento del prodotto fornito dall'autobotte ai serbatoi di stoccaggio della VUS, tenendo presente che il massimo livello di riempimento dei suddetti recipienti è a circa 3 mt. dal piano viabile.
L’Appaltatore dovrà essere in possesso di attrezzata idonea al fine di far fronte ad eventuali guasti delle attrezzature principali per il travaso del prodotto; è quindi consentito da VUS all’Appaltatore di tenere una scorta di tubazioni e pompe di travaso presso gli impianti della VUS, sollevando la VUS stessa da ogni responsabilità sulla custodia di tali materiali.
La VUS si riserva la facoltà di verificare il possesso da parte degli autisti che effettueranno le consegne del prodotto, dei requisiti necessari per il trasporto di merci pericolose (ADR), e di richiedere l’attestazione della formazione eseguita dallo stesso personale, in particolar modo sulle procedure da
seguire nella movimentazione di sostanze pericolose in condizioni di sicurezza e in eventuali interventi d’emergenza per garantire l’incolumità di persone, e la tutela di beni e dell’ambiente.
Prima di iniziare qualsiasi attività connessa alle operazioni di scarico del prodotto in consegna, l’Appaltatore dovrà attendere che il personale di VUS adotti le eventuali misure di prevenzione al fine di evitare sversamenti del prodotto nell’ambiente circostante; il personale di VUS aprirà quindi i bocchettoni di carico dei contenitori di stoccaggio della VUS, consegnando di fatto il serbatoio da caricare all’Appaltatore, il quale solo da quel momento potrà iniziare le operazioni di consegna.
Al termine della consegna, prima di scollegare le tubazioni di carico dal serbatoio l’Appaltatore si obbliga ad effettuare un breve lavaggio delle connessioni idrauliche e della pompa utilizzata, scaricando la soluzione residua da tale lavaggio nel serbatoio utilizzato per il trasporto del prodotto, evitando cadute accidentali dello stesso nell’ambiente circostante.
Per tutte le operazioni di scarico si richiama l'obbligo dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza, per la prevenzione degli infortuni sul luogo lavoro e per la prevenzione dei danni ambientali. Resta inteso che la VUS si solleva da ogni responsabilità civile o penale per danni a persone e cose che si verificassero durante l'esecuzione delle operazioni di lo scarico del prodotto.
ART. 23 – GARANZIE E CONTROLLO DI QUALITA’ PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
Prima della stipula del contratto, l’Appaltatore dovrà consegnare alla VUS due campioni rappresentativi del prodotto fornito, che sarà oggetto di analisi presso il laboratorio di VUS. Un dei due campioni dovrà essere consegnato sigillato, con le indicazioni esterne sulle modalità di conservazione. La VUS effettuerà entro 7 giorni gli accertamenti di competenza ed in caso di rispondenza del prodotto alle specifiche tecniche stabilite dal presente Capitolato (assenza di non conformità) darà l’assenso all’inizio della fornitura. In caso di riscontri negativi, sarà utilizzato il campione consegnato sigillato per analisi in contraddittorio tramite laboratorio esterno con spese a carico dell’Appaltatore.
Qualora tali analisi dimostrassero la non rispondenza del prodotto alle caratteristiche indicate al precedente art. 21 l’appalto di fornitura verrà revocato all’Appaltatore.
In corso di contratto, la VUS si riserva di eseguire analisi di laboratorio su tutti i carichi consegnati in modo da controllare le caratteristiche tecniche del prodotto fornito.
Il controllo di qualità riguarderà titolo, impurità e parametri chimici.
L’Appaltatore potrà effettuare dei campioni contestuali a uso proprio ed eventualmente fornire i contenitori ed i sigilli per l’eventuale campione da utilizzare in caso di contraddittorio; in caso di mancanza del campione sigillato, ai fini di eventuali contraddittorio potrà essere verificata la fornitura effettuando un prelievo contestuale dal serbatoio in stoccaggio.
L’eventuale campionamento del prodotto dovrà essere effettuato dal personale dell’Appaltatore alla presenza del personale VUS; il campione potrà essere prelevato :
1) prima dello scarico, attraverso le botole di ispezione dei carichi;
2) a metà dello scarico, da apposita manichetta posta sulla tubazione di mandata al serbatoio di stoccaggio.
Le analisi saranno differite e condizioneranno le modalità di accettazione (piena o con deprezzamento) e potranno costituire motivo di ritiro e sostituzione del prodotto consegnato.
In base ai risultati del controllo di titolo, il carico sarà definito:
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A) CONFORME: ossia corrispondente alle specifiche di fornitura (titolo 120 soluzione);
g Cl attivo/kg
B) NON CONFORME: il carico verrà rifiutato e sarà cura dell’Appaltatore rimuovere il prodotto non conforme e sostituirlo con prodotto conforme alle caratteristiche previste da contratto/capitolato
Sarà obbligo e onere dell’Appaltatore consegnare per ogni fornitura eseguita, il certificato di analisi del lotto fornito.
ART. 24 – ASSICURAZIONE RC e RCT
E’ obbligo del fornitore stipulare specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad € 100.000,00.= (centomila/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l’appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza già attivata, avente le caratteristiche minime indicate per quella richiesta per il presente appalto. In tal caso, l’appaltatore dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della VUS, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri , e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello sopra indicato. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell’appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.
ART. 25 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le forniture contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali. L’appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione forniture contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. In caso di inadempienze e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, l’appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pecuniaria.
Qualora non vengano rispettati i tempi di consegna, di ritiro e di sostituzione, VUS si riserva di applicare le seguenti penali:
1/23 - Penale per Xxxxxxx nella consegna del prodotto oggetto di contratto :
€ 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo. Nel caso di ritardi superiori a tre giorni naturali e consecutivi la VUS procede all’approvvigionamento del prodotto da altro soggetto economico con intero onere della fornitura a carico dell’appaltatore.
2/23 - Penale per non rispondenza del prodotto fornito rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato e nella Scheda Tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara:
€ 1.000,00 (euro mille/00).
3/23 - Penale per altre violazioni contrattuali in relazione alla gravità della stessa: da € 300,00 (euro trecento/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00)
Le penalità e le maggiori spese eseguite dalla VUS in danno dell’appaltatore saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati dall’appaltatore, e, ove mancasse il credito da parte dell’appaltatore stesso, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. L’appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, se nominato, o dal RUP. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla VUS entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio della VUS ovvero non vi sia stata risposta o la
stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate.
La VUS si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso la VUS avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Le penalità non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri degli obblighi contrattuali previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata a.r. nei seguenti casi:
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall’art. 80 del Codice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della VUS;
- nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi di riservatezza, assicurazione, divieto di cessione del contratto e cessione del credito.
In caso di risoluzione del presente contratto la società si impegna, sin d’ora, a fornire alla VUS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
ART. 26 - PRESCRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI
Nello svolgere il servizio presso gli impianti della VUS è richiesto all’appaltatore di adottare le migliori tecniche dell’arte atte ad evitare ogni forma di inquinamento, riducendo al minimo i rischi da inquinamento ambientale.
UTILIZZO SOSTANZE PERICOLOSE: in caso di utilizzo di sostanze pericolose (per esempio per la manutenzione di attrezzature) l’appaltatore deve essere in possesso delle relative schede di sicurezza; il personale che utilizza tali sostanze deve essere adeguatamente addestrato ad intervenire in caso di sversamenti accidentali. L’utilizzo di sostanze pericolose deve essere approvato da VUS e l’appaltatore si deve scrupolosamente attenere alle indicazioni che la VUS fornirà per limitare il potenziale impatto ambientale.
I contenitori di sostanze o eventuali oggetti contaminati, per esempio stracci e materiale assorbente, dovranno essere smaltiti dall’appaltatore, secondo le disposizioni di legge.
SCARICHI IDRICI: tutti gli scarichi, in particolare le acque di drenaggio dei cassoni/cisterne, dovranno essere convogliati negli appositi punti di scarico indicati dal personale di VUS e le tubazioni di scarico non dovranno avere perdite o trafilamenti di qualsiasi genere.
RUMORE: nel caso in cui l’appaltatore, per l’effettuazione delle attività previste dal presente appalto, debba utilizzare macchinari ad alto impatto acustico, deve informare preventivamente la VUS circa le modalità che intende porre in atto al fine di limitare al minimo l’impatto ambientale.
UTILIZZO DI ACQUA O ENERGIA ELETTRICA: l’acqua e l’energia elettrica che saranno necessarie allo svolgimento del servizio dovranno essere utilizzate in maniera da evitarne sprechi; i punti appropriati per il collegamento alle diverse utenze del fornitore saranno indicati dalla VUS che vigilerà sul corretto utilizzo delle risorse.
OPERAZIONI DI SCARICO SOSTANZE PERICOLOSE: l’appaltatore che effettua operazioni di scarico di sostanze pericolose, quali i reagenti chimici oggetto della fornitura, deve avere a disposizione la scheda di sicurezza del prodotto. Deve inoltre disporre di appositi presidi per far fronte ad eventuali sversamenti. Le operazioni di trasferimento devono avvenire sempre in presenza di personale della VUS. L’operatore, prima di iniziare il trasferimento, deve verificare il corretto fissaggio dei tubi e il corretto funzionamento del sistema di pompaggio.
ART. 27 – INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti di natura tecnica inerenti l’esecuzione del presente appalto il concorrente potrà rivolgersi al Xxxxxx Xxxxxxxxx, e-mail xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
Elenco allegati :
1) Elenco Prezzi
2) DUVRI