PARTE PRIMA – SCHEMA DI CONTRATTO 4
PARTE PRIMA – SCHEMA DI CONTRATTO 4
ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO 4
ART. 2. ENTITÀ PRESUNTA DELL'APPALTO 4
ART. 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 4
ART. 4. CATEGORIA DEI LAVORI 4
ART. 5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 5
ART. 6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 5
ART. 7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 5
ART. 8. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 6
ART. 9. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE 6
ART. 10. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE 6
ART. 11. DESCRIZIONE DELLE OPERE 6
ART. 12. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 7
ART. 13. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 7
ART. 14. SOSPENSIONI E PROROGHE 8
ART. 15. PENALI IN CASO DI RITARDO 8
ART. 16. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA 9
ART. 17. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 9
ART. 18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 10
ART. 19. ANTICIPAZIONE 10
ART. 20. PAGAMENTI IN ACCONTO 10
ART. 21. PAGAMENTI A SALDO 11
ART. 22. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO 11
ART. 23. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 12
ART. 24. REVISIONE PREZZI 12
ART. 25. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 12
ART. 26. LAVORI A MISURA 12
ART. 27. LAVORI A CORPO 13
ART. 28. LAVORI IN ECONOMIA 13
ART. 29. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA 13
ART. 30. CAUZIONE PROVVISORIA 13
ART. 31. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA 14
ART. 32. RIDUZIONE DELLE GARANZIE 14
ART. 33. ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA 14
ART. 34. VARIAZIONE DEI LAVORI 15
ART. 35. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI 16
ART. 36. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 16
ART. 37. NORME DI SICUREZZA GENERALI 16
ART. 38. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 16
ART. 39. PIANO DI SICUREZZA 16
ART. 40. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 17
ART. 41. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA. 17
ART. 42. SUBAPPALTO 17
ART. 43. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 19
ART. 44. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 19
ART. 45. ACCORDO BONARIO 20
ART. 46. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 20
ART. 47. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 20
ART. 48. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI 21
ART. 49. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 22
ART. 50. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE 22
ART. 51. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 22
ART. 52. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 23
ART. 53. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE 25
ART. 54. UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI 25
ART. 55. CUSTODIA DEL CANTIERE. 25
ART. 56. CARTELLO DI CANTIERE 26
ART. 57. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 26
PARTE SECONDA - NORME TECNICHE 27
CAPO PRIMO – DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 27
ART. 58. DESCRIZIONE DEI LAVORI. 27
ART. 59. DANNI DI FORZA MAGGIORE 27
ART. 60. ANDAMENTO PLANIMETRICO ED ALTIMETRICO DELL'ASSE STRADALE 27
ART. 61. DIMENSIONI PROFILO TRASVERSALE E CARATTERISTICHE DELLA STRADA 27
ART. 62. PONTI, PONTICELLI E TOMBINI 28
ART. 63. XXXX XX XXXXXXXX X XX XXXXXXXXXX 00
ART. 64. DEMOLIZIONI 28
CAPO SECONDO - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI, MODO DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO A MISURA, ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 29
ART. 65. PREMESSA 29
ART. 66. PROVENIENZA E QUALITÀ DEI MATERIALI 29
ART. 67. PROVE DEI MATERIALI - CERTIFICAZIONI DI CONFORMITÀ 40
A FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE E RELATIVE PERTINENZE MOVIMENTI DI TERRE 40
ART. 68. TRACCIAMENTI 40
ART. 69. SCAVI E RIALZI IN GENERE 40
ART. 70. XXXXXXXXXX XXX XXXXX XX XXXX XXX XXXXXXXX 00
ART. 71. FORMAZIONE DEI PIANI DI POSA DELLE FONDAZIONI STRADALI IN TRINCEA 42
ART. 72. FORMAZIONE RILEVATI 42
ART. 73. SCAVI DI SBANCAMENTO 44
ART. 74. SCAVI DI FONDAZIONE (SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA) 44
B) OPERE D’ARTE 45
ART. 75. MALTE 45
ART. 76. CONGLOMERATI CEMENTIZI 46
ART. 77. OPERE IN CEMENTO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO 46
ART. 78. CALCESTRUZZO PER COPERTINE, PARAPETTI E FINITURE 49
ART. 79. ARMATURE, CENTINATURE, CASSEFORME, OPERE PROVVISIONALI 49
ART. 80. ACQUEDOTTI E TOMBINI TUBOLARI 49
ART. 81. FOGNATURE. 49
C) SOVRASTRUTTURA STRADALE 50
ART. 82. PREMESSA 50
ART. 83. STRATO DI FONDAZIONE. 50
ART. 84. STRATO DI BASE E COLLEGAMENTO (BINDER) IN MISTO GRANULARE BITUMATO 55
ART. 85. MANTO DI USURA 55
D) LAVORI DIVERSI 55
ART. 86. ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO 56
ART. 87. SEGNALETICA ORIZZONTALE 56
ART. 88. SEGNALETICA VERTICALE 59
CAPO TERZO - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 64
ART. 89. NORME GENERALI 64
ART. 90. LAVORI IN ECONOMIA 64
ART. 91. MATERIALI A PIE’ D’OPERA 64
ART. 92. XXXXXXXXX XX XXXXXXX - XXXXX X XXXXXXXX 00
ART. 93. MURATURE IN GENERE E CONGLOMERATI CEMENTIZI. 66
ART. 94. CASSEFORMI 66
ART. 95. ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A. 66
ART. 96. MANUFATTI IN ACCIAIO 67
ART. 97. CORDONATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 67
ART. 98. DEMOLIZIONI DI MURATURE 67
ART. 99. TUBI DI CEMENTO 67
ART. 100. PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI 67
ART. 101. CIGLI E CUNETTE 67
ART. 102. MISTO CEMENTATO O STABILIZZAZIONE A CEMENTO DEL RILEVATO 67
ART. 103. CONGLOMERATI BITUMINOSI 68
ART. 104. SEGNALETICA ORIZZONTALE 68
Parte prima – SCHEMA DI CONTRATTO
ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento: Strade Provinciali d’interesse regionale n. 10R “Padana Inferiore” e n. 654R “ Val Nure”. Messa in sicurezza dell’intersezione tra la
X.X. x. 00X “Padana Inferiore”, la S.P. n. 37 di “Sarmato” e via Faustini.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
ART. 2. ENTITÀ PRESUNTA DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori a misura, ammonta presumibilmente a Euro 415.600,00= (Euro quattrocentoquindicimilaseicento) come risulta dal seguente prospetto:
Num. | TOTALE | |
a) | Importo esecuzione lavori | € 405.800,00 |
b) | Oneri per attuazione piani di sicurezza | € 9.800,00 |
a) + b) | IMPORTO TOTALE | € 415.600,00 |
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, lettera a), aumentato dell’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3, ai sensi dell’art. 82 comma 2 del D.L. 12.04.2006 n. 163.
L’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti, dell’articolo 7, comma 4, del
D.P.R. n. 222 del 2003 e dell'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
ART. 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti, e dell’articolo 45, comma 7, del regolamento generale.
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato.
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti coma «elenco dei prezzi unitari»; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti.
I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui ancora all'articolo 2 costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.
ART. 4. CATEGORIA DEI LAVORI
L’importo complessivo dei lavori, a misura, compresi nell’appalto, ammonta presuntivamente a complessivi € 415.600,00 di cui € 405.800,00 per lavori (soggetti a ribasso) ed € 9.800,00 per gli oneri per la sicurezza (esenti da ribasso).
Ai sensi degli articoli 3 e 30 del Regolamento approvato con D.P.R. 25/01/2000 n. 34, ed in conformità all’allegato “A” del predett regolamento, i lavori di cui trattasi sono classificati nella categoria prevalente di opere OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari”
Per la partecipazione alla gara, le imprese dovranno avere i requisiti richiesti dalla normativa vigente.
ART. 5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
ART. 6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, anche se non materialmente allegati ed oltre al capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n° 145:
a. Il capitolato generale d’appalto;
b. il presente capitolato speciale d’appalto;
c. tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
d. l’elenco prezzi unitari;
e. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e agli articoli 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 222 del 2003, e le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti;
f. il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e all’articolo 6 del d.P.R. n. 222 del 2003;
g. il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- la legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- la legge 11 febbraio 1994, n° 109, come integrata e modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n° 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n° 216 e dalla legge 18 novembre 1998, n° 415 per quanto applicabile;
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554 per quanto applicabile. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti;
- le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
- le quantità delle singole voci elementari risultanti dalla «lista» di cui all’articolo 90 del regolamento generale, predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.
ART. 7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
ART. 8. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.
ART. 9. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE
L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
ART. 10. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
ART. 11. DESCRIZIONE DELLE OPERE
Le opere incluse nel progetto sono tutte quelle necessarie alla messa in sicurezza dell’intersezione tra la X.X. x. 00X “Padana Inferiore”, la S.P. n. 37 di “Sarmato” e via Xxxxxxxx
E’ prevista la realizzazione di n. 2 intersezioni stradali facendo riferimento alle “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 05 novembre 2001 ed alle “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1699 del 19 aprile 2006. Inoltre si è ritenuto indispensabile adottare una soluzione compatibile con l’ipotesi di ammodernamento definitivo della provinciale n. 10R “Padana Inferiore che, in base al traffico ed alla funzione ad essa attribuita, viene assegnata alla categoria C1, strade extraurbane secondarie, per una larghezza della piattaforma di complessivi ml. 10,50 così distribuiti:
La descrizione dei particolari delle varie soluzioni progettuali adottate è rimandata all’analisi delle tavole allegate, completamente esaurienti a livello tecnico-cartografico in rapporto al grado di approfondimento corrispondente alla progettazione esecutiva.
La sistemazione proposta migliora in modo più razionale il tratto interessato dalle diramazioni delle due strade in quanto la presenza delle corsie centrali, riservate ai veicoli che compiono la manovra di svolta a sinistra, nonché le corsie di canalizzazione per la svolta a destra, consente di ridurre al minimo il numero delle traiettorie di intersezioni, sostituite da più
semplici e sicure manovre di divergenza e convergenza, e ciò mantenendo la continuità del flusso veicolare sull’asse principale.
Nella zona dello svincolo la carreggiata stradale avrà una sezione normale di ml. 19,50 così ripartiti:
n. 2 corsie di marcia normale, ciascuna di ml. 3,75;
n. 1 corsia centrale di svolta di ml. 3,50;
n. 1 corsia laterale di svolta di ml. 3,50;
n. 2 banchine laterali bitumate, ciascuna di ml. 1,50;
n. 2 marginelli laterali, ciascuno di ml. 1,00.
L’allargamento necessario per passare dalla sezione corrente della provinciale, mediamente pari a ml. 9,80, alla prevista sezione di ml. 19,50, verrà realizzato simmetricamente rispetto all’asse stradale attuale. Tale soluzione comporta l’occupazione di parte dell’area del canale di irrigazione che corre lungo il ciglio nord della strada, il cui intubamento si rende conseguentemente indispensabile per consentire la realizzazione dell’allargamento di cui si è detto. Il tombinamento del canale verrà realizzato apportando la stessa tipologia adottata in prossimità dell’intersezione con la strada comunale che porta nel centro abitato di Sarmato. Tale tipologia consiste sostanzialmente nell’impiego di tubazione in calcestruzzo autoportante con piede d’appoggio con diametro della stessa pari a cm. 80.
La cunetta che corre lungo il ciglio opposto (lato sud) verrà invece spostata.
Le lavorazioni previste in progetto per portare a compimento l’opera saranno dunque le seguenti:
• Scavo di sbancamento per allargamento della sede stradale e relativa livellazione;
• Scavo a sezione obbligata per realizzazione di cunetta;
• Demolizioni varie;
• Posa in opera di elementi prefabbricati e tubazioni varie;
• Realizzazione di opere in cemento armato;
• Fornitura e posa in opera di cordoli di tipo sormontabili per isole spartitraffico e non sormontabili;
• Realizzazione del rilevato stradale con misto granulare naturale;
• Posa in opera di misto granulare cementato;
• Realizzazione di opere complementari alla sede stradale quali scarpate, cigli e arginelli;
• Formazione della pavimentazione bituminosa;
• Esecuzione di segnaletica orizzontale e verticale.
ART. 12. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n° 2248 del 1865, dagli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell’articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
ART. 13. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare
esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
ART. 14. SOSPENSIONI E PROROGHE
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
Si applicano l’articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto.
Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale.
L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
ART. 15. PENALI IN CASO DI RITARDO
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 15, comma 4;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.
La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
ART. 16. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA
Entro 20 giorni dalla data dell’aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a)per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b)per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c)per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d)per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e)qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto legislativo n° 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
ART. 17. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a)il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b)l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c)l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d)il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e)il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f)le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g)le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
h)le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i)le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, della Legge n°248 del 04 agosto 2006.
Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 15, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 16, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 19.
ART. 18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
ART. 19. ANTICIPAZIONE
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n° 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n° 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
ART. 20. PAGAMENTI IN ACCONTO
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’articolo 27, 28, 29 e 30 al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 130.000,00 (Euro centotrentamila).
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 22. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del D.L. 4 luglio 2006 n°223 come modificato dalla legge di conversione 04 agosto 2006,
n. 248 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 44, commi 4, 5 e 6, e 45, commi 2 e 3, del presente Capitolato.
ART. 21. PAGAMENTI A SALDO
Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a)importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b)la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
c)la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del D.L. 4 luglio 2006 n°223 come modificato dalla legge di conversione 04 agosto 2006,
n. 248 il pagamento a saldo è subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 44, commi 4, 5 e 6, e 45, commi 2 e 3, del presente Capitolato.
ART. 22. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO
Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133 comma 1, del Codice dei contratti.
Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
ART. 23. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
ART. 24. REVISIONE PREZZI
Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a1)somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a2)eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b)all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c)la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d)le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;
Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
ART. 25. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n° 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
ART. 26. LAVORI A MISURA
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.
Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il presente capitolato, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente capitolato, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
ART. 27. LAVORI A CORPO
Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
ART. 28. LAVORI IN ECONOMIA
La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 153 del regolamento generale.
Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
ART. 29. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
ART. 30. CAUZIONE PROVVISORIA
Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di € 8.116,00 pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri della sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta
La cauzione potrà essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà restituita non appena sarà avvenuta l’aggiudicazione. ART. 31. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori;
Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale dei suddetti commi, qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
ART. 32. RIDUZIONE DELLE GARANZIE
Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 31 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 32 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema di cui all’articolo 2 comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.
In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:
a)l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
b)l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
c)l’impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA.
In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000.
ART. 33. ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA
Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 103, del regolamento generale l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), ed essere conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. n°123/2004 con la suddivisione delle somme da assicurare secondo le seguenti partite:
Partita 1 : importo delle opere da realizzare importo di aggiudicazione Partita 2 : importo delle opere preesistenti € 405.000,00
Partita 3 : demolizione e sgombero € 50.000,00
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro € 500.000,00.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a)in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b)in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante
La polizza da presentare dovrà anche:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
ART. 34. VARIAZIONE DEI LAVORI
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, articoli 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie omogenee di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella “A” allegata al capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto
stipulato.
Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
ART. 35. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI
Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
ART. 36. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.
ART. 37. NORME DI SICUREZZA GENERALI
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
ART. 38. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n° 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
ART. 39. PIANO DI SICUREZZA
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 494 del 1996.
L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a)per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b)per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
ART. 40. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza redatto ai sensi dell’articolo 6 del
d.P.R. n. 222 del 2003 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n° 626 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Ai sensi degli articoli 118 e 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 43, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 40, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e dall'articolo 12, del decreto legislativo n° 494 del 1996 e s.m..
ART. 41. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n° 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n° 494 del 1996 e s.m..
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione, al d.P.R. n. 222 del 2003 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano generale di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
ART. 42. SUBAPPALTO
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del capitolato speciale, l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti, come di seguito specificato:
a)è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
b)fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
c)ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, qualora tali lavori siano ciascuna superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto;
d)i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a “qualificazione obbligatoria” nell’allegato A al D.P.R. n° 34 del 2000, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a)che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b)che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno
20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c)che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
1)la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti
d)che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n° 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a € 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n° 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n° 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n° 252 del 1998.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a)l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b)nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c)le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d)le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1)la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2)copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani predisposti dall’appaltatore ai sensi degli articoli 40 e 41 del presente Capitolato.
Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
ART. 43. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n° 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 come modificata dal decreto-legge 29 aprile 1995, n° 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 33, del D.L. 4 luglio 2006 n°223 come modificato dalla legge di conversione 04 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione.
Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
ART. 44. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda.
Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006 n°223 come modificato dalla legge di conversione 04 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
ART. 45. ACCORDO BONARIO
Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.
Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
La proposta motivata di accordo xxxxxxx è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
ART. 46. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 46 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita alla Magistratura ordinaria, con l’esclusione della competenza arbitrale.
ART. 47. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a)nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b)i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c)è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d)è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 5 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del D.L. 4 luglio 2006 n°223 come modificato dalla legge di conversione 04 agosto 2006, n. 248, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto operante in cantiere un cartellino di riconoscimento, impermeabile ed esposto in forma visibile, recante la denominazione dell’impresa del quale è dipendente, il nome, il cognome, il numero di matricola e la data di assunzione. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. Al personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili), l’appaltatore fornisce un cartellino di riconoscimento generico che indichi la qualificazione di tale personale estraneo.
Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa.
La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
ART. 48. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a)xxxxx nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti;
b)inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c)manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d)inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e)sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f)rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g)subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h)non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i)nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n° 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a)ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b)ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1)l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2)l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3)l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi dei commi 3 e 4, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
ART. 49. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
ART. 50. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
ART. 51. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
ART. 52. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le norme e condizioni stabilite nel Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/4/2000 n. 145, nonché in quelle stabilite dal Capitolato Speciale e dal bando di gara. Viene concesso altresì sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui agli elaborati facenti parte del progetto.
L’appaltatore dovrà provvedere all’organizzazione del cantiere e alla condotta effettiva dei lavori con personale idoneo di provata capacità ed adeguato, numericamente, alle necessità.
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri derivanti dall’osservanza degli artt. 4, 5, 6, 7, 14 e 18 del richiamato Capitolato Generale, nonché:
• Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
• Le tasse di bollo, di registro (se dovuta), diritti di segreteria;
• Le spese per il bollo per i registri di contabilità e per tutti gli elaborati richiesti in base al D.P.R. 554/99 (verbali, atti di sottomissione, certificati, ecc.), senza diritto di rivalsa;
• Le spese per eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente dal contratto, senza diritto di rivalsa;
• tutte le spese previste dall’art. 112 del D.P.R. 544/99.
Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell’appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
1. la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;
2. far eseguire a sue spese, presso gli istituti incaricati, tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto dall’art. 9 circa l’accettazione dei materiali stessi;
3. l’osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria in data 30 marzo 1893 n. 184 e relativo regolamento in data 14 gennaio 1894 n. 19 e del decreto del Presidente della Repubblica che detta norme per la coltivazione delle miniere e delle cave;
4. la fornitura di tutti i necessari canneggiatori, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;
5. l’osservanza delle norme derivanti dal disposto dell’art. 18 della Legge 19 Marzo 1990 n° 55 e dal relativo Regolamento emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 10 Gennaio 1991 x.00.Xx riguardo si richiama in particolare l’art.9 del citato Regolamento, recante - tra l’altro - disposizioni per la trasmissione alla Stazione appaltante di copia della denuncia e dei versamenti effettuati agli Enti Previdenziali, Assicurativi, Infortunistici ed alla Cassa Edile, nonché del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
6. il rispetto delle disposizione recate al D.Lgs. 14.8.96 n° 493 e dal D.Lgs. 14.8.96 n° 494. Il piano sarà aggiornato, modificato ed integrato di volta in volta in relazione delle specifiche lavorazioni svolte in quel momento , in funzione dell’evoluzione del cantiere e della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavori o fase di lavoro. In nessun caso gli aggiornamenti, le modifiche e le integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Il piano sarà coordinato a cura del direttore dei lavori, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza redatto dall’amministrazione committente. Il direttore dei lavori vigilerà sull’osservanza del piano da parte dell’impresa aggiudicataria e svolge le funzioni di coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori ai sensi del combinati disposti degli articoli 2 e 5 del D. Lgs. 494 del 14.8.96 . Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. L’impresa dovrà ottemperare alle prescrizioni di tutte le disposizioni che sono o che venissero poste in vigore prima e dopo la data in cui sarà indetta la gara di cui al presente capitolo. L’amministrazione e la direzione dei lavori restano, per patto espresso, esonerati da qualsiasi responsabilità civile e penali.
7. la corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza, assegni familiari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori ancorché l’impresa non appartenga all’Associazione Provinciale Industriali e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli, intendendosi che tali obblighi si estendono anche ai cottimi. In caso di
violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata accertata dall’Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione opererà delle ulteriori trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all’Impresa a corrispondere entro il termine di cinque giorni il dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o a pagamento di interessi sulle somme trattenute;
8. la trasmissione al Servizio Infrastrutture Stradali e Viabilità, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera.
9. l’Impresa è responsabile, verso la Stazione appaltante, dell’osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato da parte degli eventuali subappaltatori anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall’Impresa ed altre imprese: per la fornitura di materiali; per la fornitura, ed anche in opera, di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.
10. la conservazione delle vie e dei passaggi che venissero interessati con i lavori provvedendo all’uopo, a sue spese, con opere provvisionali, escluse le opere definitive ordinate dalla Direzione Lavori che verranno contabilizzate;
11. l’impianto nei cantieri di lavoro di locali ad uso ufficio del personale di direzione e di assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione Lavori;
12. le spese per l’eventuale fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto e delle opere ultimate, del numero e dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla Direzione Lavori;
13. l’Impresa è tenuta a provvedere - a sua cura e spese - alla conservazione del transito sulla strada, anche se ciò potesse comportare maggiori costi o speciali manovre nell’esecuzione dei lavori. Anche per la ricostruzione o riparazione di tombini, ponti e ponticelli, l’Impresa dovrà procedere in modo da conservare il transito su almeno una corsia, se del caso sviluppando i lavori per setti. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile per la natura del lavoro o per la stabilità dei manufatti, si provvederà ad eseguire a lato dei manufatti stessi, passaggi provvisori con tubi di cemento e rilevati in materiali granulari. In tale caso sarà accreditato all’Impresa il solo materiale granulare impiegato. Le opere provvisionali dovranno essere poi demolite a cura e spese dell’assuntore che resterà proprietario di tutto il materiale di recupero. Per casi del tutto eccezionali e su richiesta dell’Impresa la Stazione appaltante potrà consentire singole interruzioni di durata limitata. In ogni caso di interruzione l’Impresa sarà tenuta a provvedere ad installazioni di segnali ed all’impiego di operai segnalatori, anche lontano dai cantieri, in modo da operare - sia di giorno che di notte - gli opportuni dirottamenti o controlli del traffico.
14. A cura e spese dell’appaltatore, dovranno essere installati, mantenuti, ed eventualmente reintegrati, tutti quei cartelli e segnali regolamentari atti a segnalare i lavori in corso e a disciplinare il traffico, comprese le segnalazioni luminose durante le ore notturne. Tali cartelli e segnalazioni verranno prescritti dalla Direzione dei Lavori all’atto esecutivo nel rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495), alle cui disposizioni l’appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi in base alle circostanze di fatto. Dovrà infine l’appaltatore provvedere - a suo totale carico - all’installazione di barriere provvisorie, opportunamente segnalate, in tutti quei punti che, per la manomissione o parziale ingombro della sede stradale, risultassero - a giudizio della Direzione Lavori - pericolosi per la viabilità .La Direzione Lavori si riserva di prescrivere, per particolari casi, l’impiego di operai segnalatori e sorveglianti, anche nelle ore notturne, sempre a carico dell’Impresa. Malgrado le prescrizioni della Direzione Lavori l’appaltatore sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni a persone o cose che dall’autorità competente fossero ritenuti conseguenti all’inosservanza delle norme in vigore per la sicurezza della viabilità o comunque imputabili ai lavori in corso;
15. la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d’acqua;
16. la custodia diurna e notturna dei cantieri;
17. lo sgombro a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, residui di cantiere ecc. entro il termine fissato dalla Direzione dei Lavori;
18. le spese per le operazioni di collaudo ed apprestamento dei carichi di prova, statica e dinamica, escluso solo l’onorario per i collaudatori;
19. lo svolgimento delle pratiche per conseguire le concessioni relative alle estrazioni dai pubblici corsi d’acqua dei materiali occorrenti, nonché al pagamento dei canoni dovuti per le medesime concessioni;
20. fornire e mantenere nel cantiere, ad intervalli appropriati e con adeguata evidenza, le tabelle indicative dei lavori, con la dicitura che verrà indicata dalla Direzione Lavori;
21. l’effettuazione e la verifica dei calcoli statici delle opere in c.a. da parte di un Ingegnere iscritto all’Albo che ne dovrà assumere la responsabilità;
22. tutte le pratiche e gli oneri per l’occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l’accesso ai vari cantieri, per l’impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre all’esecuzione dei lavori;
23. l’esaurimento delle acque superficiali non sorgive ricadenti nei cavi e l’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede stradale, dalle opere e dalle cave di prestito;
24. la riparazione dei danni di qualsiasi genere esclusi quelli di forza maggiore e secondo quanto disposto nei precedenti articoli;
25. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l’Amministrazione appaltante ed il suo personale;
26. l’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, esclusivamente sull’Impresa;
27. la conservazione e consegna all’Amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante l’esecuzione dei lavori, che spetteranno di diritto allo Stato;
28. l’Impresa non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori, fare o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell’appalto;
29. la manutenzione ordinaria di tutte le opere sino al collaudo, salvo quanto specificato nei precedenti articoli in ordine ai danni di forza maggiore e all’usura del traffico;
30. si richiama l’osservanza della C.M. n. 1229 del 21.2.1962 Div. XXXII Ispettorato Contratti, sulle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro per Xxxxx Xxxxx, ecc. ;
Rimangono a carico dell’impresa tutti gli oneri derivanti dall’eventuale concomitante esecuzione di lavori da parte di altre ditte o Enti , in relazione alla presenza di servizi comunque ubicati (tubazioni, gasdotti, oleodotti, linee elettriche e telefoniche etc.)
Si conviene che in tutte le categorie di lavori, nei prezzi unitari, e nel compenso a corpo, è compreso altresì ogni e qualunque onere a carico dell’Impresa per dover sottostare a tutte quelle limitazioni, interruzioni di lavoro, prescrizioni di ogni e qualsiasi genere che le Amministrazioni o Enti interessati intenderanno fare adottare nell’interesse nei servizi interferiti in relazione alla esecuzione dei lavori in parola. Inoltre sarà cura dell’impresa assuntrice dell’appalto, porre in essere le procedure tese all’ottenimento di Autorizzazioni, Concessioni, Nulla osta ecc. da parte degli Enti comunque interessati. Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente Capitolato Speciale, nel Capitolato Generale e nell’Elenco dei prezzi unitari, l’Appaltatore ha tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari stessi. Non spetterà, quindi, alcun speciale compenso all’appaltatore qualora l’Amministrazione, nei limiti concessile dagli art. 13 e 14 del Capitolato Generale, ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.
ART. 53. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE
I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
In attuazione dell’art. 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in apposita discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
ART. 54. UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI
In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
L’aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
L’aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
ART. 55. CUSTODIA DEL CANTIERE
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
ART. 56. CARTELLO DI CANTIERE
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito i cartelli indicatori del cantiere, nel numero e posizione indicati dal direttore dei lavori, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n° 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
ART. 57. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a)le spese contrattuali;
b)le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c)le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d)le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Parte seconda - NORME TECNICHE
Capo primo – DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
ART. 58. DESCRIZIONE DEI LAVORI
Le opere comprese nell'appalto e risultanti dalle planimetrie e dai disegni contenuti nel progetto possono essere riassunte come segue:
• Scavo di sbancamento per allargamento della sede stradale e relativa livellazione;
• Scavo a sezione obbligata per realizzazione di cunetta;
• Demolizioni varie;
• Posa in opera di elementi prefabbricati e tubazioni varie;
• Realizzazione di opere in cemento armato;
• Realizzazione del rilevato stradale con misto granulare delle dim massime di mm. 100;
• Posa in opera di misto granulare cementato;
• Realizzazione di isole direzionali mediante la fornitura e posa in opera di cordoli e autobloccanti in calcestruzzo;
• Realizzazione di opere complementari alla sede stradale quali scarpate, cigli e arginelli;
• Formazione della pavimentazione bituminosa;
• Esecuzione di segnaletica orizzontale e verticale.
Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto debbono ritenersi atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto.
ART. 59. DANNI DI FORZA MAGGIORE
L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.
Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 5 giorni dalla data dell’evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune (art. 139 D.P.R. 554/99).
I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra.
Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’Appaltatore.
Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore.
Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l’interramento delle cunette e l’allagamento degli scavi di fondazione.
ART. 60. ANDAMENTO PLANIMETRICO ED ALTIMETRICO DELL'ASSE STRADALE
L'asse della strada seguirà l'andamento planimetrico determinato dagli allineamenti e dalle curve di raccordo quali risultano dall'allegata Planimetria e l'andamento altimetrico, secondo le livellette riportate dall'allegato Profilo longitudinale; salvo sempre le variazioni tanto planimetriche quanto altimetriche che all'atto esecutivo venissero disposte dalla Direzione dei lavori.
ART. 61. DIMENSIONI PROFILO TRASVERSALE E CARATTERISTICHE DELLA STRADA
Nella zona dello svincolo la carreggiata stradale avrà una sezione normale di ml. 19,50 così ripartiti:
n. 2 corsie di marcia normale, ciascuna di ml. 3,75;
n. 1 corsia centrale di svolta di ml. 3,50;
n. 1 corsia laterale di svolta di ml. 3,50;
n. 2 banchine laterali bitumate, ciascuna di ml. 1,50;
n. 2 marginelli laterali, ciascuno di ml. 1,00.
Il profilo trasversale della strada (sagoma) dovrà essere costituita da due falde con pendenza dall'1,50 al 2,50% convenientemente raccordate in asse.
Nei tratti in curva la sezione stradale dovrà avere unica pendenza trasversale verso l'interno, da commisurare al raggio. Tale pendenza che verrà stabilita dalla Direzione dei lavori non deve essere superiore al 5%.
Nelle curve strette ricadenti su tratti a macadam ordinario, o protetti con trattamenti superficiali, si dovrà provvedere, a seconda di quanto sarà disposto dalla Direzione dei lavori, a rinforzare mediante corazzatura l'intera superficie in curva o la metà interna di essa. Tale corazzatura potrà essere fatta, con blocchetti di porfido o lastricati o selciati o acciottolati su malta o pavimenti in cemento, ecc.
Inoltre, e sempre in corrispondenza delle curve di raggio piccolo, o comunque dove la Direzione dei lavori lo riterrà necessario a suo giudizio insindacabile, la larghezza della carreggiata e corrispondentemente quella complessiva della strada dovrà essere aumentata in confronto di quella fissata per i tratti in rettifilo di quel tanto che, volta per volta, all'atto esecutivo, sarà ordinato dalla Direzione dei lavori suddetta tenendo conto del raggio delle curve da ampliare.
Nei tratti in trincea o a mezza costa la strada sarà fiancheggiata, da ambo i lati o solo verso monte, dalla cunetta di scolo la quale dovrà di norma essere del tipo trapezoidale per le strade a macadam ordinario, nel qual caso il fondo della cunetta dovrà trovarsi a quota inferiore a quella del cassonetto al fine di mantenere questo sempre asciutto, e del tipo triangolare per le strade a macadam cilindrato o protette con trattamento superficiale, a meno di speciali circostanze che configurino singolari esigenze idrauliche cui occorra soddisfare con altri particolari adattamenti tecnici.
Normalmente le cunette in terra non avranno rivestimenti, per evitare erosioni, particolarmente nei terreni argillosi; esse potranno essere interrotte con piccole soglie o briglie.
Le scarpate dei rilevati avranno l'inclinazione indicata nelle sagome di progetto oppure quella diversa inclinazione che risulterà necessaria in sede esecutiva, in relazione alla natura e consistenza dei materiali coi quali si dovranno formare i rilevati. Altrettanto dicasi per le scarpate previste o che risulterà necessario in sede esecutiva di assegnare per i tratti da tagliare in trincea o a mezza costa. Resta comunque rigorosamente stabilito che l'inclinazione da assegnare alle scarpate dei tagli dovrà essere quella prescritta di volta in volta mediante ordini di servizio.
Pertanto, mentre l'impresa resta obbligata a provvedere agli ulteriori tagli che le venissero ordinati per raggiungere l'inclinazione ordinatale in sede esecutiva, anche se questa inclinazione fosse minore di quella eventualmente prevista in progetto senza che essa possa accampare diritti o pretese di compensi oltre il pagamento dei maggiori tagli ordinati coi prezzi di elenco relativi, nessuna liquidazione quantitativa e quindi nessun pagamento le verrà fatto per maggiori scavi che essa avesse eseguito arbitrariamente, senza ulteriore e diverso ordine scritto della Direzione dei lavori, oltre la linea di inclinazione della scarpata prevista in progetto, oppure fissatale in precedenza col prescritto ordine di servizio di cui sopra.
ART. 62. PONTI, PONTICELLI E TOMBINI
Per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per dare libero deflusso alle acque piovane, saranno costruiti nei punti indicati nella planimetria e nel profilo longitudinale e dovunque si renderanno necessari all'atto esecutivo ponti, ponticelli e tombini conformi ai tipi, riportati nell'allegato Disegni delle opere d'arte; salvo sempre la facoltà alla Direzione dei lavori di apportare in corso d'opera, qualora lo ritenesse necessario, modifiche oltreché alla ubicazione, e al numero delle opere stesse, anche ai detti tipi.
Per le strutture in cemento armato, sia che di queste sia stato fornito il tipo schematico od il tipo esecutivo, le dimensioni delle strutture esecutive dovranno essere ricalcolate a cura dell'Impresa in base ai carichi che verranno precisati dalla Direzione dei lavori. Resta inteso che la piena responsabilità del dimensionamento dell'opera resta all'Impresa, nonostante l'approvazione da parte della Direzione dei lavori.
ART. 63. MURI DI SOSTEGNO E DI CONTRORIPA
Nei tratti della strada sviluppati a mezza costa in terreni a forte pendio trasversale, sui quali le scarpate dei rilevati non trovassero sicuro appoggio o risultassero soverchiamente prolungate, le terre saranno sostenute con muri a secco, in malta o misti, secondo quanto sarà prescritto ed a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori.
Muri a secco, in malta, o misti saranno pure costruiti a sostegno delle scarpe dei tagli, ogni qualvolta questi dovessero per notevole altezza essere praticati in terreni soggetti a scoscendimenti.
Salvo le modifiche che volta per volta sarà per indicare la Direzione dei lavori, i muri avranno le forme e dimensioni risultanti dai tipi riportati nei disegni allegati al contratto.
ART. 64. DEMOLIZIONI
Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo perciò vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.
Nelle demolizioni l'Impresa dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali che possano ancora, a giudizio della Direzione dei lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso l'Amministrazione; alla quale spetta ai sensi dell'art. 40 del Capitolato generale la proprietà di tali materiali, alla pari di quello proveniente dagli scavi in genere, di cui è cenno nel precedente art. 16 lettera a); e l'Impresa dovrà provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito, ecc., in conformità e con tutti gli oneri previsti nel citato art. 40.
La Direzione dei lavori si riserva di disporre con sua facoltà insindacabile l'impiego dei suddetti materiali utili per l'esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco, ai sensi del citato art. 40 del Capitolato generale.
I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto, venire trasportati, a cura e spese dell'Impresa, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme o cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie di cui all'art. 16 lettera a) (1).
Capo secondo - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI, MODO DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO A MISURA, ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
ART. 65. PREMESSA
Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21/4/1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R., le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell’elenco.
La Direzione lavori ha la facoltà di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.
Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni necessarie per l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in opera per l’esecuzione dei lavori.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori.
Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.
Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori.
Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della produzione lavorativa.
L’utilizzo, da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere dichiarata alla Direzione lavori.
Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.
ART. 66. PROVENIENZA E QUALITÀ DEI MATERIALI
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle località che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito riportati.
A) ACQUA
L’acqua dovrà essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri), esente da materie terrose, non aggressiva o inquinata da materie organiche e comunque dannose all’uso cui l’acqua medesima è destinata.
B) CALCE
Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione e prove di cui alle norme vigenti riportate nel X.X. 00/00/0000, n. 2231.
C) POZZOLANE
Le pozzolane provengono dalla disgregazione di tufi vulcanici. Le calci aeree grasse impastate con pozzolane danno malte capaci di indurire anche sott’acqua. Le pozzolane e i materiali a comportamento pozzolanico dovranno rispondere ai requisiti di accettazione riportate nel X.X. 00/00/0000, n. 2230.
D) LEGANTI IDRAULICI
Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni e requisiti di accettazione di cui alla L. 26/5/1965, n. 595 e succ. modifiche, nonché al D.M. 31/8/1972. Essi dovranno essere conservati in depositi coperti e riparati dall’umidità.
E) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA (AGGREGATI LAPIDEI – INERTI)
E.1) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA PER CALCESTRUZZI E MALTE
Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione e di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.
Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi derivanti da rocce resistenti, omogenee e non gelive; tra le ghiaie ed i pietrischi si escluderanno quelli contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, gelivi, facilmente sfaldabili o rivestiti da incrostazioni.
La sabbia da impiegarsi nelle malte o nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra da materie terrose ed organiche.
Dovrà essere preferibilmente di qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm 0,075 a mm 2.
La granulometria degli aggregati litici per i calcestruzzi sarà prescritta dalla Direzione dei Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi stessi. L’Impresa dovrà garantire con ogni mezzo la costanza delle caratteristiche e della granulometria per ogni lavoro. Essa dovrà disporre inoltre della serie dei vagli e dei mezzi di essicamento atti a consentire alla Direzione dei Lavori i normali controlli.
E.2) MISTI GRANULARI DI FRANTOIO (PIETRISCO IN SORTE) PER MASSICCIATA, SAGOMATURE E RICARICHI
Detto materiale comprende tutti i prodotti della frantumazione: aggregato grosso, fine, detriti e polvere nelle seguenti proporzioni:
Passante al crivello 40 U.N.I.. 2334 100%
Passante al crivello 40 U.N.I.. 2334 e trattenuto al crivello 30 U.N.I.. 2334 10-20%
Passante al crivello 30 U.N.I.. 2334 e trattenuto al crivello 15 U.N.I.. 2334 50-70%
Passante al crivello 15 U.N.I.. 2334 e trattenuto al crivello 5 U.N.I.. 2334 15-30% (Detriti e polvere di frantoio) Passante al crivello 5 U.N.I.. 2334 10-20%
Il materiale dovrà provenire dalla frantumazione di rocce dure di buona resistenza alla compressione e non gelive. Sono escluse le rocce marnose.
E.3) MATERIALI GRANULARI NATURALI PER FORMAZIONE DI RILEVATI, PER SOTTOFONDI DI NOTEVOLE SPESSORE E PER RIEMPIMENTO DI CASSONETTI E DRENAGGI
Il materiale deve essere composto da una assortita miscela di ghiaia (o breccia naturale esclusa quella marnosa), sabbia ed una piccola frazione legante debolmente plastica.
E’ tollerata una percentuale di ciottoli (trattenuti al crivello 71 U.N.I.. 2334) ed una piccola percentuale di ciottoloni (trattenuti al crivello da mm 100) nei limiti sottoindicati, mentre è tassativamente vietata l’inclusione di vegetali o terreno vegetale.
E.3.1) Caratteristiche granulometriche:
Passante al crivello da mm 100 minimo 95% Passante al crivello 71 U.N.I.. 2334 minimo 85%
Passante al crivello 71 U.N.I.. 2334 e trattenuto al crivello 25 U.N.I.. 2334 (ghiaia) 20-50%
Passante al crivello 25 U.N.I., 2334 e trattenuto al setaccio 2 U.N.I.. 2332 (ghiaietto e ghiaino) 20-40%
Passante al setaccio 2 U.N.I. 2332 e trattenuto al setaccio 0,075 U.N.I..2332 (pari al 200 ASTM) sabbia 15-40%
Passante al setaccio 0,075 U.N.I.. 2332 6-12%
Inoltre il passante al setaccio 0,075 non deve in nessun caso essere maggiore di un terzo della frazione corrispondente alla sabbia (ossia quella compresa fra i setacci 2 e 0,075).
E.3.2) Altre caratteristiche
Il passante al setaccio 0,4 U.N.I.. 2332 deve avere un limite liquido non superiore a 22 (ventidue) ed un indice di plasticità non superiore a 6 (sei).
L’aggregato grosso trattenuto al crivello 40 U.N.I.. 2334 deve avere un coefficiente di qualità (DEVAL) non inferiore a 7
(sette); l’aggregato grosso passante a detto crivello deve avere un coefficiente di frantumazione non superiore a 190 (centonovanta). Ad eccezione dell’indice di plasticità, che deve assolutamente essere contenuto nel limite suindicato (sei), potranno essere tollerate lievi differenze rispetto alle caratteristiche suddette, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ed a seguito di prova pratica, il materiale risulti rispondente all’impiego cui è destinato.
E.4) MISTI GRANULARI NATURALI DI FIUME O TORRENTE DELLE DIMENSIONI MASSIME DI MM 71, DI MM 40 e di MM 25 PER FONDAZIONI DI MASSICCIATE, PER MASSICCIATE E MISTI BITUMATI.
Detti materiali si compongono di una appropriata e bene assortita miscela di ghiaia, ghiaietto e sabbia con o senza una piccola frazione legante poco plastica.
L’aggregato grosso deve provenire da rocce dure, non sfaldabili, non gelive. Sono escluse le marne.
I materiali stessi non devono contenere inclusioni di materie organiche, grumi visibili di argilla ed altre sostanze eterogenee. Pertanto dovranno essere ricavati da idonei depositi o comunque esenti da inclusioni di argilla o da strati prevalentemente limosi.
Resta comunque stabilito che i materiali in parola devono corrispondere ai requisiti di seguito esposti ed ogni onere per il rinvenimento, la cernita, la vagliatura od eventuale lavatura, è a carico dell’assuntore.
A seconda delle pezzature si distinguono i seguenti tipi:
E.4.1) Misto granulare di torrente delle dimensioni massime di mm. 71
Detto materiale può servire tanto per la formazione di fondazioni tutte in misto come per saturazione di ossature in pietrame. Passante al crivello mm 100 100%
Passante al crivello 71 U.N.I.. 2334 minimo 95%
Passante al crivello 71 U.N.I.. 2334 e trattenuto al crivello 25 U.N.I.. 2334 (ghiaia) 20-60%
Passante al crivello 25 U.N.I., 2334 e trattenuto al setaccio 2 U.N.I. 2332 (ghiaietto e ghiaino) 20-40% Passante al setaccio 2 U.N.I. 2332 e trattenuto al setaccio 0,075 X.X.X.0000 (xxxx al 200 ASTM) sabbia 15-35% Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 0,000 X.X.X. 2332 5-10%
E.4.2) Misto granulare naturale delle dimensioni massime di mm 40 (per massicciate e per misti bitumati Passante al crivello 40 U.N.I.. 2334 100%
Passante al crivello 40 U.N.I.. e trattenuto al crivello 25 U.N.I. 2334 (ghiaia) 15-30%
Passante al crivello 25 U.N.I., 2334 e trattenuto al setaccio 2 U.N.I. 2332 (ghiaietto e ghiaino) 35-65% Passante al setaccio 2 U.N.I. 2332 e trattenuto al setaccio 0,075 U.N.I.2332 pari al 200 ASTM) sabbia 20-35% Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 0,000 X.X.X. 2332 04-06%
E.4.3) Misto granulare naturale delle dimensioni massime di mm. 25 (per misti bitumati) Passante al crivello 25 U.N.I.. 2334 100%
Passante al crivello 25 U.N.I.. e trattenuto al crivello 10 U.N.I. 2334 (ghiaietto) 15-30% Passante al crivello 10 U.N.I., 2334 e trattenuto al crivello 5 U.N.I. 2332 (ghiaino) 15-25%
Passante al crivello 5 U.N.I., 2334 e trattenuto al setaccio 2 U.N.I. 2332 (ghiaino) 20-30%
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 0 X.X.X. 2332 e trattenuto al setaccio 0,075 U.N.I.. 2332 (sabbia) 25-35%
Passante al setaccio 0,075 U.N.I..2332 04-06%
La Direzione dei Lavori si riserva sempre la facoltà di variare le percentuali dei passanti sopra specificati, anche restringendo opportunamente gli intervalli indicati per le varie frazioni.
Il materiale passante al 0,4 U.N.I.. 2332 deve avere un limite liquido non maggiore di 18 (diciotto) ed un indice di plasticità non superiore a 5 (cinque).
Come risulta dalle prescrizioni granulometriche, i materiali suddetti saranno ritenuti idonei anche se privi di frazione legante (quindi con indice di plasticità nullo).
In tal caso, ove sia previsto il raggiungimento di miscele granulometriche stabili, la Direzione dei Lavori potrà ordinare l’aggiunta di polvere di frantoio nelle misure dal 3 all’8% da compensarsi con l’apposito prezzo.
Gli aggregati grossi trattenuti al crivello 40 U.N.I.. 2334 dovranno avere un coefficiente di qualità non inferiore a 8 (otto). Gli aggregati grossi passanti a detto crivello dovranno avere un coefficiente di frantumazione non superiore a 180 (centottanta).
La Direzione dei Lavori si riserva sempre la facoltà di variare le percentuali dei passanti sopra specificati, anche restringendo opportunamente gli intervalli indicati per le varie frazioni.
Il materiale passante al 0,4 U.N.I.. 2332 deve avere un limite liquido non maggiore di 18 (diciotto) ed un indice di plasticità non superiore a 5 (cinque).
Come risulta dalle prescrizioni granulometriche, i materiali suddetti saranno ritenuti idonei anche se privi di frazione legante (quindi con indice di plasticità nullo).
In tal caso, ove sia previsto il raggiungimento di miscele granulometriche stabili, la Direzione dei Lavori potrà ordinare l’aggiunta di polvere di frantoio nelle misure dal 3 all’8% da compensarsi con l’apposito prezzo.
Gli aggregati grossi trattenuti al crivello 40 U.N.I.. 2334 dovranno avere un coefficiente di qualità non inferiore a 8 (otto). Gli aggregati grossi passanti a detto crivello dovranno avere un coefficiente di frantumazione non superiore a 180 (centottanta).
I materiali suddetti dovranno presentare un C.B.R. post-saturazione rispettivamente per strati di fondazione non inferiore a 60 (sessanta) e per massicciate non inferiore a 70 (settanta
F) MATERIALI FERROSI
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto.
In particolare per gli acciai per opere in cemento armato, cemento armato precompresso e per carpenteria metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dal D.M. 9/1/1996. La Direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà i controlli in cantiere in base alla suddetta disposizione di legge.
G) LEGNAMI
I legnami, da impiegare in opere stabili e provvisorie, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni riportate dal D.M. 30/10/1972.
H) BITUMI
Le caratteristiche per l’accettazione dei bitumi per usi stradali secondo le norme C.N.R. - B.U. n. 68 del 23/5/1978 sono riportate nella seguente tabella:
La Direzione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà le campionature di bitume, operazione necessaria per fornire un campione rappresentativo del bitume in esame, secondo le norme C.N.R. - B.U. n. 81 del 31/12/1980 “Norme per l’accettazione dei bitumi per usi stradali - Campionatura bitume”.
I) BITUMI LIQUIDI
Debbono soddisfare alle “Norme per l’accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali” di cui al fascicolo n. 7 del C.N.R., edizione 1957.
Caratteristiche | B 40/50 | B 50/70 | B 80/100 | B 130/150 | B 180/220 |
Penetrazione a 25 °C [dmm] | oltre 40 fino a 50 | oltre 50 fino a 70 | oltre 80 fino a 100 | oltre 130 fino a 150 | oltre 180 fino a 220 |
Punto di rammollimento (palla-anello) [°C] | 51/60 | 47/56 | 44/49 | 40/45 | 35/42 |
Punto di rottura Xxxxx [max ° C] | -6 | -7 | -10 | -12 | -14 |
Duttilità a 25 °C [min cm] | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Solubilità in CS2 [min %] | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Volatilità max : a 163 °C a 200 °C | -- 0,5 | -- 0,5 | 0,5 -- | 1 -- | 1 -- |
Penetrazione a 25 °C del residuo della prova di volatilità: valore min espresso in % di quello del bitume originario | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Punto di rottura max del residuo della prova di volatilità [°C] | -4 | -5 | -7 | -9 | -11 |
Percentuale max in peso di paraffina | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Densità a 25 °C | 1,00÷1,10 | 1,00÷1,10 | 1,00÷1,07 | 1,00÷1,07 | 1,00÷1,07 |
L) EMULSIONI BITUMINOSE Emulsioni anioniche (basiche)
Debbono soddisfare alle “Norme per l’accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali” di cui al fascicolo n. 3 del C.N.R., ultima edizione 1958.
Emulsioni cationiche (acide)
Le norme per l’accettazione delle emulsioni bituminose acide devono rispondere alle indicazioni riportate nella seguente tabella:
A rapida rottura | A media velocità di rottura | A lenta rottura | ||||||
Prove di accettazione | Metodi di prova | ECR 55 | ECR 65 | ECM 60 | ECM 65 | ECL 55 | ECL 60 | |
Composizione: | ||||||||
a | Contenuto d’acqua, % in peso | CNR fasc. 3 art. 19 | max 45 | max 35 | max 40 | max 35 | max 45 | max 40 |
b | Contenuto di legante (bitume+ flussante), % in peso | 100 - a | min 55 | min 65 | min 60 | min 65 | min 55 | min 60 |
c | Contenuto di bitume (residuo della distillazione) , % in peso | ASTM D 244-72 | min 53 | min 62 | min 54 | min 55 | min 55 | min 60 |
d | Contenuto di flussante, % in peso | b - c | max 2 | max 3 | max 6 | max 10 | 0 | 0 |
Caratteristiche: | ||||||||
e | Velocità di rottura: demulsività, % peso adesione, % rivestimenti aggregati acidi o basici: Asciutti, % Umidi, % impasto con cemento o con polvere silicea, g | ASTM D 244-72 LCPC ASTM D 244-72 ASTM D 244 72/SFERB -76 | >40 > 90 -- -- -- | > 40 > 90 -- -- -- | -- -- > 80 > 60 -- | -- -- > 80 > 60 -- | -- -- -- -- max 2 | -- -- -- -- max 2 |
f | Trattenuto al setaccio ASTM n. 20, % in peso | ASTM D 244-72 | max 0,2 | max 0,2 | max 0,2 | max 0,2 | max 0,2 | max 0,2 |
g | Sedimentazione a 5 giorni, % in peso | ASTM D 244-72 | max 10 | max 5 | max 5 | max 5 | max 5 | max 5 |
h | Viscosità Engler a 20 °C, °E | IP 212/66 | 3-10 | 8-25 | 5-12 | 7-15 | 3-10 | 5-12 |
i | Carica delle particelle | ASTM D 244-72 | positiva | positiva | positiva | positiva | positiva | positiva |
Caratteristiche del bitume estratto (residuo della distillazione): | ||||||||
l | Penetrazione a 25 °C, dmm | CNR BU 24 | max 220 | max 220 | max 220 | max 220 | max 220 | max 220 |
m | Punto di rammollimento (palla-anello), °C | CNR BU 35 | min 35 | min 35 | min 35 | min 35 | min 35 | min 35 |
Per le mani di ancoraggio, da effettuare prima della stesa di successivi strati in conglomerato bituminoso, sono da preferire le emulsioni tipo ECR 55, salvo diversa indicazione della voce della lavorazione sull’elenco prezzi o da differente ordinativo della Direzione lavori.
M) CONGLOMERATO BITUMINOSO
Il conglomerato bituminoso dovrà essere composto da aggregato grosso e fine, da additivo e da bitume.
L’aggregato grosso sarà costituito da pietrischetto e graniglia. L’aggregato fine dovrà essere costituito da sabbia di fiume o di cava eventualmente miscelata, su richiesta della Direzione Lavori, con sabbia di frantumazione. E’ facoltà insindacabile della Direzione Lavori ammettere sabbia di altra provenienza, a condizione che - dopo opportuno esame di campionature ed analisi
- ne sia stata accertata l’idoneità.
Si impiegheranno bitumi solidi o liquidi di tipo normalizzato con eventuale aggiunta di lattice di neoprene all’atto del riscaldamento, nella misura dell’1% sul peso complessivo dell’impasto. La scelta del tipo di bitume avverrà in relazione alla stagione, alle condizioni meteorologiche ed alla ubicazione del lavoro, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori. A seconda degli impieghi, le miscele saranno costituite come segue:
M1) STRATO DI BASE
1) Descrizione.
Lo strato di base è costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo (secondo le definizioni riportate nell'art. i delle Norme C.N.R. sui materiali stradali - fascicolo IV/1953), normalmente dello spessore di 15 cm, impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibranti gommati e metallici.
Lo spessore della base è prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione dei Lavori. 2 ) Materiali inerti.
I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le norme del B.U. C.N.R.
n. 34 (28.3.1973) anzichè col metodo DEVAL.
L'aggregato grosso sarà costituito da frantumati (nella misura che di volta in volta sarà stabilita a giudizio della Direzione Lavori e che comunque non potrà essere inferiore al 30% della miscela degli inerti) e da ghiaie che dovranno rispondere al seguente requisito:
- perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%.
In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare.
L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale di queste ultime sarà prescritta di volta in volta dalla Direzione Lavori in relazione ai valori di scorrimento delle prove Xxxxxxxx, ma comunque non dovrà essere inferiore al 30% della miscela delle sabbie) che dovranno rispondere al seguente requisito:
- equivalente in sabbia determinato secondo la norma B.U. C.N.R. n. 27 (30.3.1972) superiore a 50.
Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:
- setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): % passante in peso: 100;
- setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): % passante in peso: 90. La granulometria dovrà essere eseguita per via umida.
3) Legante.
Il bitume dovrà essere del tipo di penetrazione 60÷70.
Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle “Norme per l'accettazione dei bitumi” del C.N.R. - fasc. II/1951, per il bitume 60 ÷ 80, salvo il valore di penetrazione a 25°C, che dovrà essere compreso fra 60 e 70, ed il punto di rammollimento, che dovrà essere compreso fra 47°C e 56°C. Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di rottura Xxxxx, duttilità e volatilità, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U. C.N.R. n. 24 (29.12.1971); B.U.
C.N.R. n. 35 (22.11.1973); B.U. C.N.R. n. 43 (6.6.1974); B.U. C.N.R. n. 44 (29.10.1974); B.U. C.N.R. n. 50 (17.3.1976).
Il bitume dovrà avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula appresso riportata, compreso fra - 1,0 e ÷ 1,0: indice di penetrazione = 20u - 550 v
u + 50 v dove:
u = temperatura di rammollimento alla prova “palla-anello” in °C (a 25°C); v= log. 800 - log. penetrazione bitume in dmm (a 25°C.)
4) Miscela
La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie xxxxxxxx e | setacci U.N.I. | Passante: % totale in peso |
Crivello 40 | 100 | |
Crivello 30 | 80÷100 | |
Crivello 25 | 70÷95 | |
Crivello 15 | 45÷70 | |
Crivello 10 | 35÷60 | |
Crivello 5 | 25÷50 | |
Xxxxxxxx 0 | 00x00 | |
Xxxxxxxx 0,4 | 6÷20 | |
Setaccio 0,18 | 4÷14 | |
Setaccio 0,075 | 4÷8 |
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 3,5% e il 4,5% riferito al peso totale degli aggregati. Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
- il valore della stabilità Xxxxxxxx - Prova B.U. C.N.R. n. 30 (15.3.1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 700 Kg; inoltre il valore della rigidezza Marshiall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere superiore a 250;
- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Xxxxxxxx dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresi fra 4% e 7%.
I provini per le misure di stabilità e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso l'impianto di produzione e/o presso la stesa.
La temperatura di compattazione dovrà essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovrà però superare quest'ultima di oltre 10°C.
5) Controllo dei requisiti di accettazione.
L'Impresa ha l'obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la relativa accettazione.
L'Impresa è poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni e per ogni cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovrà essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali l'Impresa ha ricavato la ricetta ottimale.
La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche. L'approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell'Impresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.
Una volta accettata dalla D.L. la composizione proposta, l'Impresa dovrà ad essa attenersi rigorosamente comprovandone l'osservanza con xxxxx giornalieri. Non sarà ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a ±5% e di sabbia superiore a ± 3% sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di ± 1,5% sulla percentuale di additivo.
Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di ± 0,3%.
Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto come pure dall'esame delle carote prelevate in sito.
In ogni cantiere di lavoro dovrà essere installato a cura e spese dell'Impresa un laboratorio idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli in corso di produzione, condotto da personale appositamente addestrato.
In quest'ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con frequenza giornaliera:
- la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi all'uscita dei vagli di riclassificazione;
- la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume, percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all'uscita del mescolatore o a quella della tramoggia di stoccaggio;
- la verifica delle caratteristiche Xxxxxxxx del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U. C.N.R. n. 40 del 30.3.1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. C.N.R. n. 39 del 23.3.1973), media di due prove; stabilità e rigidezza Xxxxxxxx.
Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettutati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei termometri dell'impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell'umidità residua degli aggregati minerali all'uscita dall'essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno.
In cantiere dovrà essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione Lavori sul quale l'Impresa dovrà giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati.
In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuerà, a sua discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali.
6 ) Formazione e confezione delle miscele.
Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il perfetto essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso l'uso dell'impianto a scarico diretto.
L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.
Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata.
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme fino al momento della miscelazione nonchè il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo.
La zona destinata all'ammannimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli aggregati.
Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.
Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteri stiche dell'impianto e dell'effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovrà mai scendere al di sotto dei 20 secondi.
La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 150°C e 170°C, e quella del legante tra 150°C e 180°C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato.
Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%.
7) Posa in opera delle miscele.
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali in misto granulare ed in misto cementato.
Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire l'ancoraggio, si dovrà provvedere alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta dall'emulsione bituminosa stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso.
Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo possibile; tra di essi dovrà essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 Kg/m2.
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismo di autolivellamento.
Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più grossi.
Nella stesa di dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego di 2 o più finitrici.
Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva.
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.
I giunti trasversali, derivanti dalle interruzioni giornaliere, dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.
Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa, dovrà avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.
La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 1300C.
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possano pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densità inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente ricoStruiti a cura e spese dell'Impresa.
La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzione di continuità.
La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con l'ausilio di rulli a ruote metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.
Al termine della compattazione, lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 97% di quella Xxxxxxxx dello stesso giorno, rilevata all'impianto o alla stesa. Tale valutazione sarà eseguita sulla produzione giornaliera secondo la norma B.U. C.N.R. n. 40 (30 marzo 1973), su carote di 15 cm di diametro; il valore risulterà dalla media di due prove.
Si avrà cura inol(re che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed on119
dulazioni. Un'asta rettilinea lunga m. 4, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà aderirvi uniformemente.
Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm. Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto. M2) STRATI DI COLLEGAMENTO (BINDER) E DI USURA
1) Descrizione.
La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio strato di conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi (secondo le definizioni riportate nell'Art. i delle “Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R., fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo, e verrà steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci.
2) Materiali inerti.
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verrà effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo IV/1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, così come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme C.N.R. 1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le Norme B.U.
C.N.R. n. 34 (28 marzo 1973) anzichè col metodo DEVAL.
L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.
L'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti.
Per strati di collegamento:
- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore al 25%;
- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80;
- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
- materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953.
Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od invernali, la perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%.
Per strati di usura:
- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore od uguale al 20%;
- almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140 N/mm2, nonchè resistenza alla usura minima 0,6;
- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85;
- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
- materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%;
Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di usura di cui sopra.
In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei.
L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti dell'Art. 5 delle Norme del C.N.R. predetto ed in particolare:
- equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 55%;
- materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per l'aggregato grosso. Nei caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2 ÷ 5 mm necessario per la prova, la stessa dovrà essere eseguita secondo le modalità della prova Xxxxxx-Xxxxx con concentrazione non inferiore a 6.
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x. 00 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM.
Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potrà essere costituito da polvere di roccia asfaltica contenente il 6 ÷ 8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25°C inferiore a 150 dmm.
Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori in base a prove e ricerche di laboratorio.
3) Legante.
Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere preferibilmente di penetrazione 60 ÷ 70 salvo diverso avviso della Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovrà rispondere agli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base.
4) Miscele.
4.1) Strato di collegamento (binder). La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie xxxxxxxx e setacci U.N.I Passante: % totale in peso
Crivello 25 | 100 |
Crivello 15 | 65 + 100 |
Crivello 10 | 50+80 |
Crivello 5 | 30+60 |
Setaccio 2 | 20+45 |
Setaccio 0,4 | 7+25 |
Setaccio0,18 | 5+15 |
Setaccio 0,075 | 4 + 8 |
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Xxxxxxxx e compattezza di seguito riportati.
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovrà avere i seguenti requisiti:
- la stabilità Xxxxxxxx eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Xxxxxxxx, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300. Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Xxxxxxxx dovranno presentare una percenutale di vuoti residui compresa tra 3 ÷ 7%. La prova Xxxxxxxx eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato. Riguardo alle misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.
4.2) Strato di usura. La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie xxxxxxxx e setacci U.N.I | Passante: % totale in peso |
Crivello 15 | 100 |
Crivello 10 | 70÷100 |
Crivello 5 | 43 ÷ 67 |
Xxxxxxxx 0 | 00x0 |
Xxxxxxxx 0,4 | 12÷24 |
Setaccio 0,18 | 7 ÷15 |
Setaccio 0,075 | 6÷ 11 |
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà superare l'80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Xxxxxxxx e compattezza di seguito riportata.
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
a) resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più alte temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilità Xxxxxxxx (prova B.U. C.N.R. n. 30 del 15 marzo 1973) eseguita a 600C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà essere di almeno 000 X [0000 Kg]. Inoltre il valore della rigidezza Xxxxxxxx, cioè il rapporto tra stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300.
La percentuale dei vuoti dei xxxxxxx Xxxxxxxx, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3% e 6%.
La prova Xxxxxxxx eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati;
b) elevatissima resistenza all'usura superficiale;
c) sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;
d) grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso fra 4% e 8%.
Ad un anno dall'apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei xxxxxxx Xxxxxxxx, riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm d'acqua, non dovrà risultare inferiore a 10-.6 cm/sec.
Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova Xxxxxxxx venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. In tal modo la temperatura di costipamento consentirà anche il controllo delle temperature operative. Inoltre, poichè la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovrà essere vagliato se necessario.
5) Controllo dei requisiti di accettazione.
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base. 6 ) Formazione e confezione degli impasti.
Valgono le stesse prescrizioni indicate per Io strato di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovrà essere inferiore a 25 secondi.
7) Attivanti l'adesione.
Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati potranno essere impiegate speciali sostanze chimiche attivanti l'adesione bitume aggregato (“dopes” di adesività).
Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento, mentre per quello di usura lo saranno ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori:
1) quando la zona di impiego del conglomerato, in relazione alla sua posizione geografica rispetto agli impianti più prossimi, è tanto distante dal luogo di produzione del conglomerato stesso da non assicurare, in relazione al tempo di trasporto del materiale, la temperatura di 130°C richiesta all'atto della stesa;
2) quando anche a seguito di situazioni meteorologiche avverse, la stesa dei conglomerati bituminosi non sia procrastinabile in relazione alle esigenze del traffico e della sicurezza della circolazione.
Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate presso i laboratori autorizzati avrà dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate.
Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume.
I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione Lavori.
L'immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovrà essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantirne la perfetta dispersione e l'esatto dosaggio.
N) TUBAZIONI Tubi di acciaio:
I tubi di acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di acciaio saranno zincati dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra di grumi; lo strato di zinco sarà di spessore uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovrà ricoprire ogni parte.
Tubi di cemento:
I tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei, a sezione interna esattamente circolare, di spessore uniforme e scevri affatto da screpolature. Le superfici interne dovranno essere intonacate e lisciate. La fattura dei tubi di cemento dovrà essere pure compatta, senza fessure ed uniforme. Il ghiaiettino del calcestruzzo dovrà essere così intimamente mescolato con la malta che i grani dovranno rompersi sotto l’azione del martello senza distaccarsi dalla malta.
Tubi di poli-cloruro di vinile (PVC):
I tubi PVC dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il nominativo della ditta costruttrice, il diametro, l’indicazione del tipo e della pressione di esercizio; sulle condotte per acqua potabile dovrà essere impressa una sigla per distinguerle da quelle per altri usi, come disposto dalla Circ. Min. Sanità n. 125 del 18 luglio 1967.
Come previsto dalle norme U.N.I. 7441-75, 7443-75, 7445-75, 7447-75 i tubi si distinguono in:
– tipo 311, per fluidi non alimentari in pressione, con temperature fino a 60°;
– tipo 312, per liquidi alimentari e acqua potabile in pressione, per temperature fino a 60°;
– tipo 313, per acqua potabile in pressione;
– tipo 301, per acque di scarico e ventilazione nei fabbricati, per temperature max perm. di 50°;
– tipo 302, per acque di scarico, per temperature max perm. di 70°;
– tipo 303/1 e 303/2, per acque di scarico, interrate, per temperature max perm. di 40°.
Il Direttore dei lavori potrà prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da sottoporre a prove, a cure e spese dell’Appaltatore, e qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, l’Appaltatore sarà costretto alla completa sostituzione della fornitura, ancorché‚ messa in opera, e al risarcimento dei danni diretti ed indiretti.
Tubi di polietilene (PE):
I tubi in PE saranno prodotti con PE puro stabilizzato con nero fumo in quantità del 2-3% della massa, dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed in spessore funzionale alla pressione normalizzata di esercizio (PN 2, 5, 4, 6, 10). Il tipo a bassa densità risponderà alle norme U.N.I. 6462-69 e 6463-69, mentre il tipo ad alta densità risponderà alle norme U.N.I. 711, 7612, 7613, 7615.
Tubi drenanti in PVC:
I tubi drenanti saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticità, a basso coefficiente di scabrezza, conformi alle D.I.N. 16961,
D.I.N. 1187 e D.I.N. 7748.
I tubi si distinguono nei seguenti tipi:
1) tipo flessibile corrugato a sez. circolare, anche rivestito di filtro in geotessile o polipropilene, fessure di mm 1,3 di larghezza (d.e. mm da 50 a 200);
2) tipo rigido a doppia parete corrugato, sez. circolare, fessure di mm 0,8 di larghezza (d.i. mm da 100 a 250)
3) tipo tunnel corrugato con suola d’appoggio liscia, fessure mm 0,8 di larghezza (d.n. mm da 80 a 300).
Per i tubi per adduzione di acqua per uso potabile, agricolo, industriale e per fognatura, dovranno essere garantiti i requisiti di cui alle tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985.
ART. 67. PROVE DEI MATERIALI - CERTIFICAZIONI DI CONFORMITÀ
In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto.
L’Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate dell’Amministrazione appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire l’autenticità.
Per la fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale di seguito elencate:
– apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per ponti e viadotti;
– barriere di sicurezza;
– barriere fonoassorbenti;
– impianti elettrici;
– impianti di illuminazione;
– impianti di ventilazione;
– impianti tecnologici per l’edilizia civile ed industriale;
– segnaletica verticale e orizzontale;
l’Impresa appaltatrice delle relative forniture si dovrà attenere alle specifiche riportate sulle circolari del Ministero dei LL.PP. del 16/5/1996, n. 2357, 27/12/1996, n. 5923, 9/6/1997, n. 3107 e del 17/6/1998, n. 3652 nei riguardi della presentazione della dichiarazione di impegno o di conformità o certificazione di conformità sia all’atto dell’offerta che all’aggiudicazione dei lavori.
Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono l’apposizione del marchio di conformità CE o laddove sia prevista una procedura di omologazione/approvazione dello stesso che sostituisce la certificazione di conformità.
A FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE E RELATIVE PERTINENZE MOVIMENTI DI TERRE
ART. 68. TRACCIAMENTI
L’Impresa è tenuta ad eseguire la picchettazione completa o parziale del lavoro, prima di iniziare i lavori di sterro o riporto, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate e alla formazione delle cunette. A suo tempo dovrà pure posizionare delle xxxxxx, nei tratti più significativi o nei punti indicati dalla Direzione lavori, utili e necessarie a determinare con precisione l’andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante la esecuzione dei lavori.
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie o in calcestruzzo armato, l’Appaltatore dovrà procedere al tracciamento di esse, pure con l’obbligo della conservazione dei picchetti ed eventualmente delle xxxxxx, come per i lavori in terra.
ART. 69. SCAVI E RIALZI IN GENERE
Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i fossi, cunette, accessi, passaggi e rampe, cassonetti e simili, nonché per l’impianto di opere d’arte, saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni progettuali salvo le eventuali variazioni che l’Amministrazione appaltante è in facoltà di adottare all’atto esecutivo, restando a completo carico dell’Impresa ogni onere proprio di tali generi di lavori, non escluso quello di eventuali sbadacchiature e puntellature provvisorie. L’Impresa nell’eseguire le trincee e i rilevati o altri scavi in genere, dovrà ultimarle
al giusto piano prescritto, inoltre dovrà essere usata ogni esattezza nella profilatura delle scarpate e dei cigli stradali e nello spianare le banchine stradali.
Nel caso che, a giudizio della Direzione lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richiedano, l’Impresa è tenuta a coordinare opportunamente la successione e la esecuzione delle opere di scavo e murarie, essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali.
Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Impresa dovrà ricorrere all’impiego di adeguati mezzi meccanici e di manodopera sufficiente in modo da ultimare le sezioni di scavo di ciascun tratto iniziato.
Dovrà essere usata ogni cura nel sagomare esattamente i fossi, nell’appianare e sistemare le banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada.
Le scarpate di tagli e rilevati dovranno essere eseguite con inclinazioni come previsto dagli elaborati progettuali o dagli ordinativi scritti della Direzione lavori o appropriate per impedire dei scoscendimenti in relazione alla natura ed alle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno. L’Impresa rimane la sola responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, sarà altresì obbligata a provvedere alla rimozione del materiale franato, a sua cura e spese.
Per gli accertamenti relativi alla determinazione della natura delle terre, del grado di costipamento e del contenuto di umidità di esse, l’Impresa dovrà provvedere a tutte le prove necessarie ai fini della loro possibilità e modalità d’impiego, che verranno fatte eseguire a spese dell’Impresa dalla Direzione lavori presso laboratori autorizzati.
Le terre verranno caratterizzate e classificate secondo le norme tecniche C.N.R. – U.N.I. 10006/1963.
Nell’esecuzione sia degli scavi che dei rilevati l’Impresa è tenuta ad effettuare a propria cura e spese l’estirpamento di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare che su quelli destinati all’impianto dei rilevati, nonché, in questo ultimo caso, al riempimento delle buche effettuate in dipendenza dell’estirpamento delle radici e delle piante, che dovrà essere effettuato con materiale idoneo messo in opera a strati di conveniente spessore e costipato. Tali oneri si intendono compensati con i prezzi di elenco relativi ai movimenti di materie.
La Direzione lavori in relazione alla natura dei terreni di posa dei rilevati o delle fondazioni stradali di trincea, potrà ordinare l’adozione di provvedimenti atti a prevenire la contaminazione d’apporto tra cui la fornitura e la posa in opera di teli geosintetici.
ART. 70. FORMAZIONE DEI PIANI DI POSA DEI RILEVATI
Tali piani avranno l’estensione dell’intera area di appoggio e potranno essere continui o opportunamente gradonati secondo i profili e le indicazioni che saranno dati dalla Direzione lavori in relazione alle pendenze dei siti d’impianto.
I piani suddetti saranno stabiliti secondo le indicazioni degli elaborati progettuali, salvo approfondimenti, spostamenti o modifiche di altro genere date per iscritto dalla Direzione lavori in corso d’opera. I cigli degli scavi saranno diligentemente profilati e la loro pendenza di progetto o necessaria per impedire franamenti di materie saranno ottenuti praticando gli scavi necessari di sbancamento tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i siti d’impianto preventivamente accertate, anche con l’ausilio di prove di portanza.
La quota dei piani di posa dei rilevati si dovrà approfondire, come minimo, fino alla completa rimozione dello strato di coltre costituito da terreno vegetale o interessato dalle lavorazioni agricole praticate nella zona ricadente l’impianto dei rilevati.
Quando alla suddetta quota si rinvengono terreni appartenenti ai gruppi A1, A2 e A3 (classifica C.N.R. – U.N.I. 10006) la preparazione dei piani di posa consisterà nella compattazione di uno strato sottostante il piano di posa stesso per uno spessore non inferiore a cm 30, in modo da raggiungere una densità secca pari almeno al 95% della densità massima AASHO modificata determinata in laboratorio, modificando il grado di umidità delle terre fino a raggiungere il grado di umidità ottima prima di eseguire il compattamento.
Quando invece i terreni rinvenuti alla quota di imposta del rilevato appartengono ai gruppi A4, A5, A6 e A7 (classifica C.N.R.
– U.N.I. 10006), la Direzione lavori potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio, l’approfondimento degli scavi, fino a profondità non superiore a 1,5÷2,0 m dal piano di campagna, o approfondire lo scavo dalle indicazioni degli elaborati progettuali o dai rilevamenti geognostici, per sostituire i materiali in loco con materiale per la formazione dei rilevati appartenente ai gruppi A1, A2 e A3.
Tale materiale dovrà essere compattato, al grado di umidità ottima, fino a raggiungere una densità secca non inferiore al 90% della densità massima AASHO modificata e ove la Direzione lavori lo rende necessario si dovrà compattare anche il fondo mediante rulli a piedi di montone.
Qualora si rivengano strati superficiali di natura torbosa di modesto spessore (non superiore a 2,00 ml) è opportuno che l’approfondimento dello scavo risulti tale da eliminare completamente tali strati. Per spessori elevati di terreni torbosi o limo- argillosi fortemente imbibiti d’acqua, che rappresentano ammassi molto compressibili, occorrerà prendere provvedimenti più impegnativi per accelerare l’assestamento, ovvero sostituire l’opera in terra (rilevato) con altra più idonea alla portanza dell’ammasso.
La terra vegetale risultante dagli scavi potrà essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate se ordinato dalla Direzione lavori mediante ordine scritto.
È categoricamente vietata la messa in opera di tale terra per la costituzione dei rilevati.
Circa i mezzi costipanti e l’uso di essi si fa riferimento a quanto specificato nei riguardi del costipamento dei rilevati.
Si precisa che quanto sopra vale per la preparazione dei piani di posa dei rilevati su terreni naturali.
Nei terreni acclivi si consiglia di sistemare il piano di posa a gradoni facendo in modo che la pendenza trasversale dello scavo non superi il 5%; in questo caso risulta sempre necessaria la costruzione lato monte di un fosso di guardia e di un drenaggio longitudinale se si accerta che il livello di falda è superficiale.
In caso di appoggio di nuovi a vecchi rilevati per l’ampliamento degli stessi, la preparazione del piano di posa in corrispondenza delle scarpate esistenti sarà fatta procedendo alla gradonatura di esse mediante la formazione di gradoni di altezza non inferiore a cm 50, previa rimozione della cotica erbosa che potrà essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate in quanto ordinato dalla Direzione lavori con ordine scritto, portando il sovrappiù a discarico a cura e spese dell’Impresa.
Si procederà quindi al riempimento dei gradoni con il materiale scavato ed accantonato, se idoneo, o con altro idoneo delle stesse caratteristiche richieste per i materiali dei rilevati con le stesse modalità per la posa in opera, compresa la compattazione.
Per individuare la natura meccanica dei terreni dell’ammasso si consiglia di eseguire, dapprima, semplici prove di caratterizzazione e di costipamento, quali:
– umidità propria del terreno;
– analisi granulometrica;
– limiti e indici di Atterberg;
– classificazione secondo la norma C.N.R. – U.N.I. 10006;
– prova di costipamento AASHO modificata.
La Direzione dei lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei piani di posa dei rilevati mediante misurazione del modulo di compressibilità Me (N/mm2) determinato con piastra circolare avente diametro da 30 cm (Norme Svizzere VSS- SNV 670317 – C.N.R., B.U. n.146 del 14/12/1992).
Si definisce il valore di Me pari a:
Me = fo × Op × D /Os dove si ha:
– fo: fattore di forma della ripartizione del costipamento (piastre circolari pari a 1);
– Op : incremento della pressione trasmessa dalla piastra (N/mm2) (variabile in relazione alla struttura in esame);
– D: diametro della piastra in mm;
– Os : corrispondente incremento di cedimento della superficie caricata (mm). Pertanto facendo la seguente distinzione in base all’altezza dei rilevati si ha:
– fino a 4 m di altezza, il campo delle pressioni si farà variare da 0,05 a 0,15 N/mm2
– da 4 m a 10 m di altezza, il campo delle pressioni si farà variare da 0,15 a 0,25 N/mm2
In entrambi i casi il modulo Me misurato in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento al primo ciclo di scarico non dovrà essere inferiore a 30 N/mm2.
ART. 71. FORMAZIONE DEI PIANI DI POSA DELLE FONDAZIONI STRADALI IN TRINCEA
Nei tratti in trincea, dopo aver effettuato lo scavo del cassonetto si dovrà provvedere alla preparazione del piano di posa della sovrastruttura stradale, che verrà eseguita, a seconda della natura del terreno, in base alle seguenti lavorazioni:
– quando il terreno appartiene ai gruppi A1, A2 e A3 (classifica C.N.R. – U.N.I. 10006) si procederà alla compattazione dello strato di sottofondo che dovrà raggiungere in ogni caso una densità secca almeno del 95% della densità di riferimento, per uno spessore di cm 30 al di sotto del piano di cassonetto;
– quando il terreno appartiene ai gruppi A4, A5, A7 e A8 (classifica C.N.R. – U.N.I. 10006) la Direzione dei lavori potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del terreno stesso con materiale arido per una profondità al di sotto del piano di cassonetto, che verrà stabilita secondo i casi, mediante apposito ordine di servizio dalla Direzione dei lavori.
La Direzione dei lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei cassonetti in trincea mediante misurazione del modulo di compressibilità Me determinato con piastra da 30 cm di diametro (Norme Svizzere VSS-SNV 670317) e misurato in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento al primo ciclo di scarico e nell’intervallo di carico compreso tra 0,15 a 0,25 N/mm2, non dovrà essere inferiore a 50 N/mm2.
ART. 72. FORMAZIONE RILEVATI
I rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto, ma non dovranno superare la quota del piano di appoggio della fondazione stradale.
Nella formazione dei rilevati saranno innanzitutto impiegate le materie provenienti da scavi di sbancamento, di fondazione appartenenti ad uno dei seguenti gruppi A1, A2 e A3 (classifica C.N.R. – U.N.I. 10006), con l’avvertenza che l’ultimo strato del rilevato sottostante la fondazione stradale, per uno spessore non inferiore a m 2 costipato, dovrà essere costituito da terre dei gruppi X0, X0-0, X0-0 x X0 xx reperibili negli scavi; altrimenti deciderà la Direzione lavori se ordinare l’esecuzione di tale ultimo strato con materiale di altri gruppi provenienti dagli scavi o con materie dei predetti gruppi X0, X0-0, X0-0 e A3 da prelevarsi in cava di prestito. Per quanto riguarda le materie del gruppo A4 provenienti dagli scavi, la Direzione lavori prima del loro impiego potrà ordinare l’eventuale correzione.
Per i materiali di scavo provenienti da tagli in roccia da portare in rilevato, se di natura ritenuta idonea dalla Direzione lavori, dovrà provvedersi mediante riduzione ad elementi di pezzatura massima non superiore a cm 20 con percentuale di pezzatura grossa (compresa tra 5 e 20 cm) non superiore del 30% in peso del materiale costituente il rilevato, sempreché tale percentuale abbia granulometria sufficientemente assortita. Tali elementi rocciosi dovranno essere distribuiti uniformemente nella massa del rilevato e non potranno essere impiegati per la formazione dello strato superiore del rilevato per uno spessore di cm 30 al di sotto del piano di posa della fondazione stradale.
Per quanto riguarda il materiale proveniente da scavi di sbancamento e di fondazione appartenenti ai gruppi A4, A5, A6 e A7 si esaminerà di volta in volta l’eventualità di portarlo a rifiuto ovvero di utilizzarlo previa idonea correzione.
I rilevati con materiali corretti potranno essere eseguiti dietro ordine della Direzione lavori solo quando vi sia la possibilità di effettuare un tratto completo di rilevato ben definito delimitato tra due sezioni trasversali del corpo stradale.
Le materie di scavo, provenienti da tagli stradali o da qualsiasi altro lavoro che risultassero esuberanti o non idonee per la formazione dei rilevati o riempimento dei cavi, dovranno essere trasportate a rifiuto fuori della sede stradale, a debita distanza dai cigli, e sistemate convenientemente, restando a carico dell’Impresa ogni spesa, ivi compresa ogni indennità per occupazione delle aree di deposito ed il rilascio delle autorizzazione necessarie da parte degli enti preposti alla tutela del territorio.
Qualora una volta esauriti i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a quanto sopra detto, occorressero ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei rilevati, l’Impresa potrà ricorrere al prelevamento di materie da cave di prestito, sempre che abbia preventivamente richiesto ed ottenuto l’autorizzazione da parte della Direzione lavori. È fatto obbligo all’Impresa di indicare le cave, dalle quali essa intende prelevare i materiali costituenti i rilevati, alla Direzione lavori che si riserverà la facoltà di fare analizzare tali materiali da laboratori ufficiali ma sempre a spese dell’Impresa. Solo dopo che vi sarà l’assenso della Direzione lavori per l’utilizzazione della cava, l’Impresa è autorizzata a sfruttare la cava per il prelievo dei materiali da portare in rilevato.
Il materiale costituente il corpo del rilevato dovrà essere messo in opera a strati di uniforme spessore, non eccedente cm 30. Il rilevato per tutta la sua altezza dovrà presentare i requisiti di densità riferita alla densità massima secca AASHO modificata come di seguito riportata:
– non inferiore al 95% negli strati inferiori
– non inferiore al 98% in quello superiore (ultimi 30 cm).
La Direzione lavori provvederà al controllo della massa volumica in sito alle varie quote raggiunte e per tutta l’estensione del rilevato; il numero di controlli dovrà essere commisurato all’entità dell’opera: orientativamente dovrà prevedersi almeno una prova ogni 2.000 m3.
Per i controlli può usarsi l’apparecchio a sabbia o quello a radioisotopi opportunamente tarato.
Durante le operazioni di costipamento dovrà accertarsi l’umidità propria del materiale; non potrà procedersi alla stesa e perciò dovrà attendersi la naturale deumidificazione se il contenuto d’acqua è elevato; si eseguirà, invece, il costipamento previo innaffiamento se il terreno è secco, in modo da ottenere, in ogni caso, una umidità prossima a quella ottima predeterminata in laboratorio (AASHO modificata), la quale dovrà risultare sempre inferiore al limite di ritiro.
La Direzione dei lavori si riserva di controllare il comportamento globale dell’ultimo strato del rilevato, che costituirà il piano di posa della fondazione stradale, mediante misurazione del modulo di compressibilità Me determinato con piastra da 30 cm di diametro (Norme svizzere VSS-SNV 670317) e misurato in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento al primo ciclo di scarico e nell’intervallo di carico compreso tra 0,15 a 0,25 N/mm2 non dovrà essere inferiore a 50 N/mm2.
Ogni strato dovrà presentare una superficie superiore conforme alla sagoma dell’opera finita così da evitare ristagni di acqua e danneggiamenti.
Non si potrà sospendere la costruzione del rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione e senza che nell’ultimo strato sia stata raggiunta la densità prescritta.
Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell’Impresa ma dovranno comunque essere atte ad esercitare sul materiale, a seconda del tipo di esso, un genere di energia costipante tale da assicurare il raggiungimento delle densità prescritte e previste per ogni singola categoria di lavoro.
Il materiale dei rilevati potrà essere messo in opera durante i periodi le cui condizioni meteorologiche siano tali, a giudizio della Direzione lavori, da non pregiudicare la buona riuscita del lavoro.
L’inclinazione da dare alle scarpate sarà quella di cui alle sezioni di norma allegate al progetto.
Man mano che si procede alla formazione dei rilevati, le relative scarpate saranno rivestite con materiale ricco di humus dello spessore non superiore a cm 30 proveniente o dalle operazioni di scoticamento del piano di posa dei rilevati stessi, o da cave di prestito, ed il rivestimento dovrà essere eseguito a cordoli orizzontali e da costiparsi con mezzi idonei in modo da assicurare una superficie regolare. Inoltre le scarpate saranno perfettamente configurate e regolarizzate procedendo altresì
alla perfetta profilatura dei cigli.
Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive, l’Appaltatore sarà obbligato ad eseguire a sue spese i lavori di ricarico, rinnovando, ove occorre, anche la sovrastruttura stradale.
In alcuni casi la Direzione lavori potrà, al fine di migliorare la stabilità del corpo stradale, ordinare la fornitura e la posa in opera di teli “geotessili” in strisce contigue opportunamente sovrapposta nei bordi per almeno cm 40, le caratteristiche saranno conformi alle prescrizioni riportate dall’elenco prezzi o dalle indicazioni del presente Capitolato Speciale.
ART. 73. SCAVI DI SBANCAMENTO
Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al disopra del piano orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.
Quando l’intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga ordinato lo scavo a tratti, il punto più depresso è quello terminale.
Appartengono inoltre alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi a larga sezione eseguiti sotto il piano di campagna per apertura della sede stradale, scavi per tratti di strada in trincea, per formazione di cassonetti, per lavori di spianamento del terreno, per il taglio delle scarpate delle trincee o dei rilevati, per formazione ed approfondimento di piani di posa dei rilevati, di cunette, cunettoni, fossi e canali, scavi per le demolizioni delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali, di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per incassatura di opere d’arte (spalle di ponti, spallette di briglie ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l’alveo dei torrenti e dei fiumi.
Scavi da eseguire su qualunque terreno, esclusa la roccia da mina ma compreso dei trovanti rocciosi e muratura fino a 1 mc, compreso l’onere per ridurli a pezzature massime di 30 cm per il loro reimpiego se ritenuti idonei dalla Direzione lavori nello stesso cantiere per la costituzione dei rilevati.
ART. 74. SCAVI DI FONDAZIONE (SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA)
Per scavi di fondazione si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui all’articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d’arte. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all’atto della loro esecuzione, in relazione alle indicazioni e prescrizioni riguardanti le norme tecniche sui terreni e i criteri di esecuzione delle opere di sostegno e di fondazione (D.M. 11/3/1988, Circ. M. LL. PP. 24/9/1988, n. 30483).
Le profondità, che si trovino indicate nei disegni progettuali sono perciò di semplice indicazione e l’Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all’Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
Prima di iniziare le opere di fondazione, la Direzione dei lavori dovrà verificare ed accettare i relativi piani di posa, sotto pena di demolire l’opera eseguita per l’Appaltatore.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ad anche con determinate contropendenze.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l’Impresa dovrà, occorrendo, sostenerle con convenienti armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata.
In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell’opera, e l’Impresa dovrà provvedere a sue cura e spese al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell’opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest’ultimo.
Analogamente dovrà procedere l’Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza della esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.
Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua, e questa si elevi negli scavi, non oltre però il limite massimo di cm 20, l’Appaltatore dovrà provvedere, se richiesto dalla Direzione dei lavori, all’esaurimento dell’acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti più opportuni. Sono considerati come scavi di fondazione subacquei soltanto quelli eseguiti a profondità maggiore di cm 20 sotto il livello costante a cui si stabiliscono naturalmente le acque filtranti nei cavi di fondazione, questi scavi verranno compensati a parte con il relativo prezzo a scavi subacquei.
Nella costruzione dei ponti è necessario che l’Impresa provveda, fin dall’inizio dei lavori, ad un adeguato impianto di pompaggio, che, opportunamente graduato nella potenza dei gruppi impiegati, dovrà servire all’esaurimento dell’acqua di filtrazione dall’alveo dei fiumi o canali. L’Impresa, per ogni cantiere, dovrà provvedere a sue spese al necessario allacciamento dell’impianto di pompaggio nonché alla fornitura ed al trasporto sul lavoro dell’occorrente energia elettrica,
sempre quando l’Impresa stessa non abbia la possibilità e convenienza di servirsi di altra forza motrice. L’impianto dovrà essere corredato, a norma delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni, dei necessari dispositivi di sicurezza restando l’Amministrazione appaltante ed il proprio personale sollevati ed indenni da ogni responsabilità circa le conseguenze derivate dalle condizioni dell’impianto stesso.
Lo scavo a sezione obbligata è da intendersi anche per l’esecuzione delle trincee drenanti (a sezione trapezia o rettangolare) da realizzarsi per l’abbassamento della falda idrica e relativo smaltimento delle acque non superficiali; tali sezioni potrebbero essere realizzate previa esecuzione di scavi di sbancamento atti alla preparazione del piano di posa dei mezzi meccanici.
L’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spese ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantità e robustezza che per la qualità delle materie da escavare siano richieste. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprietà dell’Amministrazione, resteranno di proprietà dell’Impresa, che potrà perciò ricuperarle ad opera compiuta.
Nessun compenso spetta all’Impresa se, per qualsiasi ragione, tale ricupero possa risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo.
L’Impresa sarà tenuta ad usare ogni accorgimento tecnico per evitare l’immissione entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall’esterno. Nel caso che ciò si verificasse resterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti, salvo i danni riconosciuti di forza maggiore.
B) OPERE D’ARTE
ART. 75. MALTE
Le malte saranno confezionate mediante apposite impastatrici suscettibili di esatta misurazione e controllo che l’Impresa dovrà garantire e mantenere efficienti a sua cura e spese.
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
(composizione per 1 mc di malta)
Malta comune | Calce aerea (mc) | Sabbia (mc) |
Magra per murature | 0,32 | 0,96 |
Grassa per murature | 0,36 | 0,90 |
Per opere di rifinitura | 0,43 | 0,86 |
Per intonaci (interni) | 0,50 | 0,75 |
Malta di calce idraulica | Calce idraulica (Kg) | Sabbia (mc) |
Magra per murature | 324 | 1,08 |
Grassa per murature | 412 | 1,03 |
Per opere di rifinitura | 450 | 1,00 |
Per intonaci | 528 | 0,96 |
Malta cementizia | Cemento Portland (Kg) | Sabbia (mc) |
Magra per murature | 364 | 1,04 |
Grassa per murature | 400 | 1,00 |
Per opere di rifinitura | 475 | 0,95 |
Per intonaci | 540 | 0,90 |
Malta pozzolanica | Pozzolana (mc) | Calce spenta (mc) |
Per muri a sacco, malta grossa | 1,10 | 0,22 |
Per murature, malta media | 1,05 | 0,26 |
Per murature di mattoni, malta fina | 1,00 | 0,33 |
Per intonaci, malta fina | 1,05 | 0,15 |
(composizione per 1 mc di sabbia)
Malta bastarda | Cemento Portland (Kg) | Xxxxx xxxxxxxxx (Xx) |
Xxxxx xxxxx | 000 | 000 |
Xxxxx energica | 200 | 200 |
Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l’Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste.
Gli impasti verranno preparati solamente nelle quantità necessarie per l’impiego immediato; gli impasti residui saranno portati
a rifiuto.
Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di malte di calce aerea od idraulica, si formerà prima l’impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.
ART. 76. CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità delle prescrizioni contenute nel X.X. 00/00/0000, n. 2229, nonché al D.M. 9/1/1996, punto 2.1.
Pertanto si dovranno rispettare le specifiche tecniche che riguardano i materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione, le proprietà del calcestruzzo fresco ed indurito ed i metodi per la loro verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e stagionatura del calcestruzzo e le procedure di controllo della sua qualità contenute nella norma U.N.I. 9858 (maggio 1991).
L’Impresa dovrà garantire le prestazioni del calcestruzzo, per tutta la durata dei lavori, sulla scorta dei dati fondamentali riportati negli elaborati progettuali o su ordinativo della Direzione lavori, ovvero:
1) classe di resistenza desiderata in fase di esercizio (Rck per provini cubici - fck per provini cilindrici),
2) dimensione massima nominale dell’aggregato,
3) classi di esposizione in funzione delle condizioni ambientali e destinazione del calcestruzzo (calcestruzzo normale, armato e precompresso),
4) classe di consistenza (mediante misura dell’abbassamento al cono – UNI 9418 o determinazione del tempo Vébè – UNI 9419).
Inoltre per particolari condizioni o costruzioni, i calcestruzzi possono essere prescritti mediante i dati addizionali (facoltativi) di cui al punto 8.2.3 delle norme tecniche U.N.I. 9858.
Il quantitativo d’acqua d’impasto del calcestruzzo deve tenere presente anche dell’acqua unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.
Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti.
I getti devono essere convenientemente vibrati.
Gli impasti di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantità necessaria, per l’impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto è possibile in vicinanza al lavoro. I residui d’impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto.
Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme U.N.I. 8520/1-22 ediz. 1984-86. Gli aggregati leggeri saranno conformi alle norme U.N.I. 7459/1-12 ediz. 1976.
Gli eventuali additivi, da utilizzare per il confezionamento dei calcestruzzi, previa autorizzazione della Direzione lavori, devono ottemperare alle prescrizioni delle norme tecniche da U.N.I. 7101 a U.N.I. 7120 e U.N.I. 8145 (superfluidificanti).
ART. 77. OPERE IN CEMENTO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO
Nell’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l’Appaltatore dovrà rispettare strettamente il contenuto delle seguenti norme tecniche:
– L. 5/11/1971, n. 1086, “Norma per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica”;
– D.M. LL.PP. 9/1/1996, “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”;
– Circ. M. LL.PP. 14/2/1974, n. 11951, “Norma per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica. Istruzioni per l’applicazione”;
– Xxxx. X. XX.XX. 00/0/0000, x. 00000, “ Legge 5/11/1971, n. 1086, art. 7 – Xxxxxxxx Xxxxxxx”;
– Xxxx. X. XX.XX. 0/0/0000, x. 00000, “Legge 5/11/1971, n. 1086 – Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato”;
– Circ. M. LL.PP. 15/10/1996, n. 252 XX.XX./S.T.C., “Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche di cui al D.M. 9/1/1996”.
Per le opere ricadenti in zona sismica, l’Impresa dovrà anche attenersi alle prescrizioni contenute nelle seguenti norme
tecniche:
– L. 2/2/1974, n. 64, “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”;
– D.M. LL.PP. 16/1/1996, “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”;
– D.M. LL.PP. 2/1/1981, “ Normativa per le riparazioni ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia”;
– Circ. M. LL.PP. 12/12/1981, n. 22120, “Istruzioni relative alla normativa tecnica per la riparazione ed il rafforzamento degli edifici in cemento armato ed a struttura metallica danneggiati dal sisma”;
– Circ. M. LL.PP. 10/4/1997, n. 65, “Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16/1/1996”;
– Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale, “ Linee guida per progettazione, esecuzione e collaudo di strutture isolate dal sisma”.
Per l’esecuzione di opere quali ponti, viadotti, le normative tecniche di riferimento sono:
– D.M. 4/5/1990, “Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo dei ponti stradali”;
– Circ. M. LL.PP. 25/2/1991, n. 34233, “Istruzione per l’applicazione delle norme tecniche di cui al D.M. 4/5/1990”.
Prima dell’inizio dei getti di ciascuna opera d’arte, l’Impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile all’esame della Direzione lavori i risultati dello studio preliminare di qualificazione eseguito per ogni tipo di conglomerato cementizio la cui classe figura negli elaborati progettuali delle opere comprese nell’appalto. Tale studio di prequalificazione, da eseguirsi presso un laboratorio autorizzato, deve riportare:
– classe di resistenza,
– natura – provenienza – qualità degli inerti,
– analisi granulometrica degli inerti,
– tipo e dosaggio del cemento,
– rapporto acqua/cemento,
– tipo e dosaggio di eventuali additivi,
– classe di consistenza per la valutazione della lavorabilità dell’impasto cementizio.
La Direzione lavori dovrà essere informata anche sul tipo di impianto di confezionamento con la relativa ubicazione, sistemi di trasporto, modalità di esecuzione dei getti e della conseguente stagionatura.
L’Impresa rimane l’unica e diretta responsabile delle opere a termine di legge, nonostante l’esame e la verifica sugli studi preliminari di qualificazione, da parte della Direzione lavori; pertanto essa sarà tenuta a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi.
Il confezionamento dei conglomerati cementizi dovrò avvenire negli impianti preventivamente sottoposti all’esame della Direzione lavori. Gli impianti di betonaggio saranno di tipo automatico o semiautomatico, ma tali da garantire per tutta la durata dei lavori degli discostamenti non superiore al 3 % dai dosaggi dei singoli componenti della miscela stabili nella fase preliminare di accettazione.
La lavorabilità non dovrà essere raggiunta con il maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella composizione del calcestruzzo. L’Impresa, previa autorizzazione del Direttore dei lavori, potrà utilizzare l’impiego di additivi quali fluidificanti o superfluidificanti, senza che questa abbia diritto a pretendere indennizzi o sovrapprezzi per il raggiungimento della classe di consistenza prevista per l’esecuzione delle opere.
Il trasporto del conglomerato cementizio dall’impianto di confezionamento alla località del cantiere dovrà essere effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibile segregazione dei singoli materiali e comunque lasciando inalterate le caratteristiche di confezionamento del calcestruzzo. I calcestruzzi debbono essere approvvigionati in cantiere o preparati in sito soltanto nella quantità necessaria per l’impasto immediato e cioè debbono essere predisposti di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.
La posa in opera sarà eseguita con ogni cura e regola d’arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di posa, pulizia del sottofondo, pulizia nelle zone oggetto di ripresa dei getti, posizionato le casseformi e predisposto le necessarie armature metalliche. Il controllo delle gabbie di armature metalliche, prime del getto, dovrà essere rivolto anche nel rispetto della distanza del copriferro, indicata negli elaborati progettuali o su ordinativo della Direzione lavori; questo in particolar modo negli ambienti ritenuti aggressivi o per la particolarità dell’opera.
La Direzione dei lavori avrà la facoltà di ordinare che i getti vengano eseguiti senza soluzione di continuità, tale da evitare le riprese dei getti; per tale accorgimento l’Impresa non potrà avanzare nessuna richiesta di maggiori compensi anche se sarà costretta ad una turnazione del proprio personale.
Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti tali da evitare la segregazione dei singoli componenti della miscela
Il getto sarà eseguito a strati di spessore non superiore a 15 centimetri.
Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta o altri sostanze (disarmanti) in modo da
evitare per quanto sia possibile la formazione di vani e di ammanchi.
I casseri occorrenti per le opere di getto, debbono essere sufficientemente robusti, oppure convenientemente rafforzati con controventature di sostegno tali da resistere senza deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la fase di getto e di pigiatura.
Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi. I conglomerati con cemento ad alta resistenza è opportuno che vengano vibrati.
La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verrà indicato dalla Direzione dei lavori e comunque non superiore a centimetri 15. I mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (pervibratori a lamiera o ad ago) ovvero esterni da applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme. I pervibratori sono in genere più efficaci, si deve però evitare che essi provochino spostamenti nelle armature; inoltre vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione dei vuoti. La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore (massimo cm 20). La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in superficie un lieve strato di malta omogenea ricca di acqua.
Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il conglomerato abbia raggiunto un grado sufficiente di maturazione da garantire la solidità dell’opera. Di mano in mano che una parte del lavoro è finita, la superficie deve essere regolarmente innaffiata affinché la presa avvenga in modo uniforme e, quando occorra, anche coperta con della ghiaia lavata, con teli mantenuti umidi, applicare dei prodotti stagionanti che formano membrane protettive (U.N.I. 8866, U.N.I. 8656 e U.N.I. 8660) per proteggere l’opera da variazioni troppo rapide di temperatura.
Nei casi di ripresa dei getti, quando questi siano veramente inevitabili, si deve inumidire la superficie del conglomerato eseguito in precedenza se questo è ancora fresco; dove la presa sia iniziata o terminata si deve raschiare la superficie stessa e prima di versare il nuovo conglomerato, si dovrà applicare un sottile strato di malta di cemento in modo da assicurare un buon collegamento del getto di calcestruzzo nuovo col vecchio. Si deve fare anche la lavatura se la ripresa non è di fresca data.
La verifica della resistenza caratteristica del conglomerato verrà disposto, da parte della Direzione lavori, in conformità a quanto previsto dall’allegato 2 del D.M. LL.PP. 9/1/1996, ovvero:
– controllo di accettazione (punto 5), che si effettua durante l’esecuzione delle opere;
– prove complementari (punto 6), da eseguire, ove ritenuto necessario a completamento delle prove precedenti.
Nel caso che la resistenza dei provini assoggettati a prove nei laboratori risulti inferiore a quello indicato negli elaborati progettuali o dall’ordinativo del Direttore dei lavori, occorre procedere, a cura e spese dell’Appaltatore, ad un controllo teorico e/o sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo carente, sulla base della resistenza ridotta, oppure ad una verifica della resistenza con prove complementari, quali prelievo di provini per carotaggio direttamente dalle strutture, oppure con altri strumenti e metodi riconosciuti validi dalla Direzione lavori. A controlli ultimati, verrà redatta apposita relazione, da parte dell’Appaltatore a firma di un tecnico abilitato, dove si indichi in base alla resistenza del conglomerato risultante, ferme restando le ipotesi di vincolo, a quali sollecitazioni e a quali carichi la struttura può essere sottoposta in fase di esercizio.
Qualora la Direzione lavori, previa approvazione della relazione anche da parte del Responsabile del procedimento, decida che la resistenza caratteristica è ancora compatibile con la destinazione d’uso dell’opera progettata e in conformità delle leggi in vigore, dovrà contabilizzare il calcestruzzo in base al valore della resistenza caratteristica risultante. Qualora tale resistenza non risulti compatibile con le finalità di progetto, l’Appaltatore sarà tenuto a sua cura e spese, alla demolizione e rifacimento dell’opera oppure all’adozione di quei provvedimenti che la Direzione dei lavori riterrà di approvare formalmente.
Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all’Appaltatore se il valore della resistenza caratteristica del calcestruzzo risulterà maggiore di quanto previsto.
Oltre ai controlli relativi alla resistenza caratteristica di cui sopra, il Direttore dei lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, disporre tutte le prove che riterrà necessarie, e in particolare le seguenti:
– determinazione della consistenza – prova di abbassamento al cono (slump test) – [U.N.I. 9418],
– controllo della composizione del calcestruzzo fresco – [U.N.I. 6393],
– xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - [X.X.X. 0000/0/0],
– prova del contenuto d’aria - [U.N.I. 6395],
– resistenza alla degradazione per cicli di gelo e disgelo - [U.N.I. 7087],
– prova di resistenza a compressione su campioni cilindrici prelevati con carotaggio da strutture già stagionate – [U.N.I. 6132],
– prova di resistenza a compressione con sclerometro.
Tutte le precedenti prove verranno eseguite a spese dell’Impresa e le modalità di esse saranno fissate dalla Direzione dei lavori.
I prelievi dei provini e campioni di calcestruzzo in cantiere dovranno essere conformi alle norme tecniche:
– U.N.I. 6126 – Prelevamento campioni di calcestruzzo in cantiere,
– U.N.I. 6127 – Provini in calcestruzzo – preparazione e stagionatura.
Le frequenze minime di prelievo saranno come dall’allegato 2 del D.M. LL.PP. 9/1/1996.
Qualunque sia l’importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all’Appaltatore spetta sempre la completa ed unica responsabilità della loro regolare ed esatta esecuzione in conformità degli elaborati esecutivi.
ART. 78. CALCESTRUZZO PER COPERTINE, PARAPETTI E FINITURE
Per la costruzione di opere di completamento del corpo stradale e delle opere d’arte quali: parapetti, copertine di muri di sostegno, d’ala, di recinzione, cordonate, soglie ecc. verrà confezionato e posto in opera, opportunamente costipato con vibratori un calcestruzzo avente un Rck 300 Kg/cm2 (30 N/mm2), salvo diverso ordine della Direzione lavori.
Le prescrizioni inerenti i conglomerati cementizi rimangono valide in quanto applicabili, salvo il diametro massimo degli inerti che non sarà maggiore di 20 mm, e comunque entro un terzo delle dimensioni minime del getto. Le superfici superiori dei getti verranno rifinite mediante cemento lisciato.
L’Impresa dovrà porre tutte le cure e attenzioni nell’esecuzione delle casseformi per ottenere una perfetta esecuzione del getto o raccordo con getti precedentemente messi in opera, per seguire le sagome di progetto, con i giunti di dilatazione o contrazione e le particolari indicazioni della Direzione dei lavori.
ART. 79. ARMATURE, CENTINATURE, CASSEFORME, OPERE PROVVISIONALI
Nella realizzazione di tali opere provvisionali, l’Impresa dovrà adottare il sistema e la tecnica che riterrà più opportuni, in base alla capacità statica, di sicurezza e alla sua convenienza. Inoltre dovranno essere eseguite delle particolari cautele e tutti gli accorgimenti costruttivi per rispettare le norme, i vincoli che fossero imposti dagli enti competenti sul territorio per il rispetto di impianti e manufatti particolari esistenti nella zona dei lavori che in qualche modo venissero ad interferire con essi, compreso l’ingombro degli alvei dei corsi d’acqua, la presenza di servizi di soprassuolo e di sottosuolo, nonché le sagome da lasciare libere al di sopra di ferrovie, strade e camminamenti quali marciapiedi ad uso pedonale.
ART. 80. ACQUEDOTTI E TOMBINI TUBOLARI
Nell’esecuzione delle tubazioni per l’adduzione e la distribuzione di acqua, nonché nell’esecuzione di tubazioni per fluidi diversi dall’acqua, l’Appaltatore dovrà seguire le disposizioni di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, ed alle norme tecniche vigenti in essa previste all’art. 1 emanate con D.M. 12 dicembre 1985 e relativa circolare M. LL. PP. 20 marzo 1986, n. 27291.
Per quanto riguarda gli acquedotti tubolari qualora siano eseguiti in conglomerato cementizio gettati in opera, per la parte inferiore della canna verranno usate semplici sagome; per la parte superiore verranno usate apposite barulle di pronto disarmo. Questi non dovranno avere diametro inferiore a cm 80 qualora siano a servizio del corpo stradale.
Qualora vengano impiegati tubi di cemento per i quali è valida sempre quest’ultima prescrizione, questi dovranno essere fabbricati a regola d’arte, con diametro uniforme e gli spessori corrispondenti alle prescrizioni sottospecificate; saranno bene stagionati e di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione, senza screpolature e sbavature e muniti di apposite sagomature alle estremità per consentire un giunto a sicura tenuta.
I tubi saranno posati in opera alle livellette e piani stabiliti e su di una platea di calcestruzzo magro a q 2 di cemento per mc di impasto in opera dello spessore più sotto indicato, salvo diversa prescrizione della Direzione dei lavori. Verranno inoltre rinfiancati di calcestruzzo a q 2,50 di cemento per mc di impasto in opera a seconda della sagomatura prevista nei disegni di progetto, previa perfetta sigillatura dei giunti con malta di puro cemento.
DIMENSIONI INDICATIVE DEI TUBI E SPESSORE DELLA PLATEA DI POSA
Diametro dei Tubi (cm) | Spessore dei tubi (mm) | Spessore della platee (cm) |
80 | 70 | 20 |
100 | 85 | 25 |
120 | 100 | 30 |
ART. 81. FOGNATURE
Nell’esecuzione delle fognature per la raccolta delle acque reflue, nonché nell’esecuzione di tubazioni per fluidi diversi dall’acqua, l’Appaltatore dovrà seguire le disposizioni di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, ed alle norme tecniche vigenti in esso previste all’art. 1 emanate con D.M. 12 dicembre 1985 e relativa circolare M. LL.PP. 20 marzo 1986, n. 27291.
A) TUBAZIONI PER LO SCARICO DELLE ACQUE DI SUPERFICIE DEI RILEVATI
Saranno dello stesso materiale ed avranno le stesse caratteristiche delle tubazioni di cui al precedente paragrafo con la sola differenza che non avranno fori.
B) POSA IN OPERA
Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa
(costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm.
Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici o con pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili.
Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevati, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino a contatto della struttura metallica.
Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi adottati.
L’installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all’acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50 circa.
Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza.
L’installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata della profondità media di m 0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata.
Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell’acqua e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone l’entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti.
Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle norme A.A.S.H.O. m 36-37 e M 167-57.
C) SOVRASTRUTTURA STRADALE
ART. 82. PREMESSA
Per le terminologie e definizioni relative alle pavimentazioni ed ai materiali stradali si fa riferimento alle norme tecniche del
C.N.R. - B.U. n. 169 del 1994. Le parti del corpo stradale sono così suddivise:
1. strato di base,
2. strato di collegamento (binder) 3.°strato superficiale (usura).
In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione dei lavori, la sagoma stradale per tratti in rettifilo sarà costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 2,5%.
Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione dei lavori stabilirà in relazione al raggio della curva e con gli opportuni tronchi di transizione per il raccordo della sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti.
Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun tratto, dalla Direzione dei lavori, in base ai risultati delle indagini geotecniche e di laboratorio.
L’Impresa indicherà alla Direzione dei lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le granulometrie che intende impiegare strato per strato, in conformità degli articoli che seguono.
La Direzione dei lavori ordinerà prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso Laboratori ufficiali di fiducia dell’Amministrazione appaltante. Per il controllo delle caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente, durante l’esecuzione dei lavori, nei laboratori di cantiere o presso gli stessi laboratori ufficiali.
L’approvazione della Direzione dei lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non solleverà l’Impresa dalla responsabilità circa la buona riuscita del lavoro.
L’Impresa avrà cura di garantire la costanza nella massa, nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in opera.
Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono, la superficie finita della pavimentazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 0,3 mm, controllata a mezzo di un regolo lungo m 4,00 disposto secondo due direzioni ortogonali.
La pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre alla usura ed alla diretta azione del traffico l’estradosso del ponte e gli strati di impermeabilizzazione su di esso disposti. Allo scopo di evitare frequenti rifacimenti, particolarmente onerosi sul ponte, tutta la pavimentazione, compresi i giunti e le altre opere accessorie, deve essere eseguita con materiali della migliore qualità e con la massima cura esecutiva.
ART. 83. STRATO DI FONDAZIONE
Lo strato di fondazione sarà costituita dalla miscela conforme alle prescrizioni del presente Capitolato e comunque dovrà essere preventivamente approvata dalla Direzione dei lavori e dovrà essere stesa in strati successivi dello spessore stabilito dalla Direzione dei lavori in relazione alla capacità costipante delle attrezzature di costipamento usate.
Gli strati dovranno essere costipati con attrezzature idonea al tipo di materiale impiegato ed approvato dalla Direzione dei lavori, tali da arrivare ai gradi di costipamento prescritti dalle indicazioni successive.
Il costipamento dovrà interessare la totale altezza dello strato che dovrà essere portato alla densità stabilita di volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura da laboratorio usata ed in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura di cantiere impiegato. Durante la fase di costipamento la quantità di acqua aggiunta, per arrivare ai valori ottimali di umidità della miscela, dovranno tenere conto delle perdite per evaporazione causa vento, sole, calore ed altro. L’acqua da impiegare dovrà essere esente da materie organiche e da sostanze nocive.
Si darà inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidità siano tali da non produrre danni alla qualità dello strato stabilizzante. La costruzione sarà sospesa quando la temperatura sia inferiore a 3 °C.
Qualsiasi zona o parte della fondazione, che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della temperatura o di altre condizioni di umidità durante qualsiasi fase della costruzione, dovrà essere completamente scarificata, rimiscelata e costipata in conformità delle prescrizioni della Direzione dei lavori, senza che questa abbia a riconoscere alcun compenso aggiuntivo.
La superficie di ciascuno strato dovrà essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le curvature previste dal progetto e dovrà risultare liscia e libera da buche e irregolarità.
A) FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE A STABILIZZAZIONE MECCANICA
Tale fondazione è costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per granulometria con l’aggiunta o meno di legante naturale, il quale è costituito da terra passante al setaccio 0,4 UNI.
L’aggregato potrà essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro materiale; potrà essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali aventi provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio e di cantiere.
Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà fissato dalla Direzione dei lavori in relazione alla portata del sottofondo; la stesa avverrà in strati successivi, ciascuno dei quali non dovrà mai avere uno spessore finito superiore a cm 20 e non inferiore a cm 10.
a) Caratteristiche del materiale da impiegare
Il materiale in opera, dopo l’eventuale correzione e miscelazione, risponderà alle caratteristiche seguenti:
1) l’aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;
2) granulometria compresa nei seguenti fusi e avente andamento continuo e uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti:
Serie xxxxxxxx e setacci U.N.I. | Miscela passante: % totale in peso Φ max 71 mm | Miscela passante: % totale in peso Φ max 30 mm |
Crivello 71 | 100 | 100 |
Crivello 30 | 70 ÷ 100 | 100 |
Crivello 15 | 50 ÷ 80 | 70 ÷ 100 |
Crivello 10 | 30 ÷ 70 | 50 ÷ 85 |
Crivello 5 | 23 ÷ 55 | 35 ÷ 65 |
Setaccio 2 | 15 ÷ 40 | 25 ÷ 50 |
Setaccio 0,42 | 8 ÷ 25 | 15 ÷ 30 |
Setaccio 0,075 | 2 ÷ 15 | 5 ÷ 15 |
3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;
4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;
5) equivalente in sabbia misurato sulla xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 0 ASTM compreso tra 25 e 65. Tale controllo dovrà anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell’equivalente in sabbia (65) potrà essere variato dalla Direzione lavori in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione lavori richiederà in ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati la verifica dell’indice di portanza CBR di cui al successivo punto 6);
6) indice di portanza CBR (C.N.R. – U.N.I. 10009 – Prove sui materiali stradali; indice di portanza C.B.R. di una terra), dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello 25) non minore di 50. È inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di ± 2% rispetto all’umidità ottima di costipamento;
7) limite di liquidità 25%, limite di plasticità 19, indice di plasticità 6.
Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l’accettazione avverrà sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi 1), 2), 4), 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.
b) Studi preliminari
Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione lavori mediante prove di laboratorio sui campioni che l’Impresa avrà cura di presentare a tempo opportuno.
Contemporaneamente l’Impresa dovrà indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere che verrà impiegata. I requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli dalla Direzione lavori in corso d’opera, prelevando il materiale in sito già miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento.
c) Modalità operative
Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo.
Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 30 cm e non inferiore a 10 cm e dovrà presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.
L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l’umidità prescritta in funzione della densità, è da effettuarsi mediante dispositivo spruzzatori.
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere rimosso e ricostruito a cura e spese dell’Impresa.
Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria.
Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. L’idoneità dei rulli e le modalità di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla Direzione lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prove di costipamento).
Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 98% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata :
AASHO T 180-57 metodo D con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio ¾”. Se la misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi di dimensioni maggiori di 25 mm, la densità ottenuta verrà corretta in base alla formula:
dr=(di x Pc x (100 – Z))/(100 x Pc – Z x di) dove
dr : densità della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm, da paragonare a quella AASHO modificata determinata in laboratorio;
di : densità della miscela intera;
Pc : peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm
Z : percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm.
La suddetta formula di trasformazione potrà essere applicata anche nel caso di miscele contenenti una percentuale in peso di elementi di dimensione superiore a 35 mm, compresa tra il 25 e il 40 %. In tal caso nella stessa formula, al termine Z, dovrà essere dato il valore di 25 (indipendentemente dalla effettiva percentuale in peso di trattenuto al crivello da 25 mm).
Il valore del modulo di compressibilità Me, misurato con il metodo di cui agli articoli “Movimenti di terre”, ma nell’intervallo compreso fra 0,15 e 0,25 N/mm2, non dovrà essere inferiore ad 80 N/mm2.
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo di m 4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.
Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5%, purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.
Sullo strato di fondazione, compattato in conformità delle prescrizioni avanti indicate, è buona norma procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, tra le due fasi di lavori un intervallo di tempo troppo lungo, che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Ciò allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento, di esportazione e di disgregazione del materiale fine, interessanti la parte superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere o dagli agenti atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni, sarà opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione saturata con graniglia a protezione della superficie superiore dello strato di fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi.
B) FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
a) Descrizione
Gli strati in misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da un misto granulare di ghiaia (o pietrisco) e sabbia impastato con cemento e acqua in impianto centralizzato a produzione continua con dosatori a peso o a volume. Gli strati in oggetto avranno lo spessore che sarà prescritto dalla Direzione dei lavori.
Comunque si dovranno stendere strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm o inferiore a 10 cm.
b) Caratteristiche del materiale da impiegare
Inerti:
Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava o di fiume con percentuale di frantumato complessivo compresa tra il 30% ed il 60% in peso sul totale degli inerti (la Direzione dei lavori potrà permettere l’impiego di quantità di materiale frantumato superiore al limite stabilito, in questo caso la miscela dovrà essere tale da presentare le stesse resistenze a compressione ed a trazione a 7 giorni; questo risultato potrà ottenersi aumentando la percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o la quantità di passante al setaccio 0,075 mm) aventi i seguenti requisiti:
1) l’aggregato non deve avere dimensioni superiori a 40 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;
2) granulometria, a titolo orientativo, compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo ed uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti:
Serie xxxxxxxx e setacci U.N.I. | Miscela passante: % totale in peso Φ max 71 mm | Miscela passante: % totale in peso Φ max 30 mm |
Crivello 71 | 100 | 100 |
Crivello 30 | 70 ÷ 100 | 100 |
Crivello 15 | 50 ÷ 80 | 70 ÷ 100 |
Crivello 10 | 30 ÷ 70 | 50 ÷ 85 |
Crivello 5 | 23 ÷ 55 | 35 ÷ 65 |
Setaccio 2 | 15 ÷ 40 | 25 ÷ 50 |
Setaccio 0,42 | 8 ÷ 25 | 15 ÷ 30 |
Setaccio 0,075 | 2 ÷ 15 | 5 ÷ 15 |
3) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore o uguale al 30%;
4) equivalente in sabbia compreso tra 30 e 60;
5) indice di plasticità non determinabile (materiale non plastico).
L’Impresa, dopo avere eseguito prove in laboratorio, dovrà proporre alla Direzione dei lavori la composizione da adottare e successivamente l’osservanza della granulometria dovrà essere assicurata con esami giornalieri.
Verrà ammessa una tolleranza di ± 5% fino al passante al crivello 5 e di 2% per il passante al setaccio 2 e inferiori. Legante:
Verrà impiegato cemento di tipo normale (Portland, pozzolanico, d’alto forno).
A titolo indicativo la percentuale di cemento in peso sarà compresa tra il 3% e il 5% sul peso degli inerti asciutti. Acqua:
Dovrà essere esente da impurità dannose, olii, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi altra sostanza nociva. La quantità di acqua nella miscela sarà quella corrispondente all’umidità ottima di costipamento con una variazione compresa entro ± 2% del peso della miscela per consentire il raggiungimento delle resistenze appresso indicate. In modo indicativo il quantitativo d’acqua si può considerare pari tra il 5% e il 7%.
c) Miscela - Prove di laboratorio e in sito
La percentuale esatta di cemento, come pure la percentuale di acqua, saranno stabilite in relazione alle prove di resistenza appresso indicate.
Resistenza:
Verrà eseguita la prova di resistenza a compressione ed a trazione sui provini cilindrici confezionati entro stampi C.B.R. (C.N.R. U.N.I. 10009) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17,78 cm, diametro 15,24 cm, volume 3242 cm3); per il confezionamento dei provini gli stampi verranno muniti di collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare costipamento dell’ultimo strato con la consueta eccedenza di circa 1 cm rispetto all’altezza dello stampo vero e proprio. Tale eccedenza dovrà essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e rasatura dello stampo, affinché l’altezza del provino risulti definitivamente di cm 17,78.
La miscela di studio verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli inerti, mescolandole tra loro, con il cemento e l’acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino. Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si opererà una vagliatura sul crivello U.N.I. 25 mm (o setaccio ASTM 3/4") allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella citata) con la sola pasta di cemento ad essi aderente.
La miscela verrà costipata su 5 strati con il pestello e l’altezza di caduta di cui alla norma AASHO T 180 e a 85 colpi per strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari a quella della prova citata (diametro pestello mm 50,8; peso pestello Kg 4,54; altezza di caduta cm 45,7).
I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 ore e portati successivamente a stagionatura per altri 6 giorni in ambiente umido (umidità relativa non inferiore al 90% e temperatura di circa 20 °C); in caso di confezione in cantiere la stagionatura si farà in sabbia mantenuta umida.
Operando ripetutamente nel modo suddetto, con impiego di percentuali in peso d’acqua diverse (sempre riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello da 25 mm) potranno essere determinati i valori necessari al
tracciamento dei diagrammi di studio.
Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante.
I provini confezionati come sopra detto dovranno avere resistenze a compressione a 7 giorni non minori di 2,5 N/mm2 e non superiori a 4,5 N/mm2 ed a trazione secondo la prova “brasiliana” non inferiore a 0,25 N/mm2. (Questi valori per la compressione e la trazione devono essere ottenuti dalla media di 3 provini, se ciascuno dei singoli valori non si scosta dalla media stessa di ± 15%, altrimenti dalla media dei due restanti dopo aver scartato il valore anomalo). Da questi dati di laboratorio dovranno essere scelte la curva, la densità e le resistenze di progetto da usare come riferimento nelle prove di controllo.
d) Preparazione
La miscela verrà confezionata in appositi impianti centralizzati con dosatori a peso o a volume. La dosatura dovrà essere effettuata sulla base di un minimo di tre assortimenti, il controllo della stessa dovrà essere eseguito almeno ogni 1500 m3 di miscela.
e) Posa in opera
La miscela verrà stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla Direzione dei lavori la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti.
La stesa verrà eseguita impiegando finitrici vibranti. Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli lisci vibranti o rulli gommati (oppure rulli misti vibranti e gommati) tutti semoventi. L’idoneità dei rulli e le modalità di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla Direzione lavori su una stesa sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prova di costipamento).
La stesa della miscela non dovrà di norma essere eseguita con temperature ambiente inferiori a 0 °C e superiori a 25 °C né sotto pioggia. Potrà tuttavia essere consentita la stesa a temperature comprese tra i 25 °C e i 30 °C. In questo caso, però, sarà necessario proteggere da evaporazione la miscela durante il trasporto dall’impianto di miscelazione al luogo di impiego (ad esempio con teloni); sarà inoltre necessario provvedere ad abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato. Infine le operazioni di costipamento e di stesa dello strato di protezione con emulsione bituminosa dovranno essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela.
Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature di 15 °C ÷ 18 °C ed umidità relative del 50% circa; temperature superiori saranno ancora accettabili con umidità relative anch’esse crescenti; comunque è opportuno, anche per temperature inferiori alla media, che l’umidità relativa all’ambiente non scenda al di sotto del 15%, in quanto ciò potrebbe provocare ugualmente una eccessiva evaporazione del getto.
Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovrà superare di norma 1 ÷ 2 ore per garantire la continuità della struttura.
Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali di ripresa, che andranno protetti con fogli di polistirolo espanso (o materiale similare) conservati umidi.
Il giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola, e togliendo la tavola stessa al momento della ripresa del getto; se non si fa uso della tavola, sarà necessario, prima della ripresa del getto, provvedere a tagliare l’ultima parte del getto precedente, in modo che si ottenga una parete verticale per tutto lo spessore dello strato.
Non saranno eseguiti altri giunti all’infuori di quelli di ripresa. Il transito di cantiere sarà ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui è stata effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi gommati.
Xxxxxx eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche, o da altre cause, dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell’Impresa.
f) Protezione superficiale
Subito dopo il completamente delle opere di costipamento e di rifinitura, dovrà essere eseguito lo stendimento di un velo protettivo di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 ÷ 2 Kg/m2, in relazione al tempo ed alla intensità del traffico di cantiere cui potrà venire sottoposto ed il successivo spargimento di sabbia.
g) Norme di controllo delle lavorazioni e di accettazione
La densità in sito dovrà essere maggiore o uguale al 97% della densità di progetto. Il controllo di detta densità dovrà essere eseguito con cadenza giornaliera (almeno una prova per giornata lavorativa) prelevando il materiale durante la stesa ovvero prima dell’indurimento; la densità in sito si effettuerà mediante i normali procedimenti a volumometro, con l’accorgimento di eliminare dal calcolo, sia del peso che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm.
Ciò potrà essere ottenuto attraverso l’applicazione della formula di trasformazione di cui al precedente “modalità operative” del paragrafo “Fondazione in misto granulare a stabilizzazione meccanica”, oppure attraverso una misura diretta consistente nella separazione mediante vagliatura degli elementi di pezzatura maggiore di 25 mm e nella loro sistemazione nel cavo di prelievo prima di effettuare la misura col volumometro. La sistemazione di questi elementi nel cavo dovrà essere effettuata con cura, elemento per elemento, per evitare la formazione di cavità durante la misurazione del volume del cavo stesso. Il controllo della densità potrà anche essere effettuato sullo strato finito (almeno con 15 20 giorni di stagionatura), su provini estratti da quest’ultimo tramite carotatrice; la densità secca ricavata come rapporto tra il peso della carota essiccata in stufa a 105 ÷ 110 °C fino al peso costante ed il suo volume ricavato per mezzo di pesata idrostatica previa paraffinatura del provino, in questo caso la densità dovrà risultare non inferiore al 100% della densità di progetto.
Nel corso delle prove di densità verrà anche determinata l’umidità della miscela, che, per i prelievi effettuati alla stesa, non
dovrà eccedere le tolleranze indicate al punto b) del presente articolo.
La resistenza a compressione ed a trazione verrà controllata su provini confezionati e stagionati in maniera del tutto simile a quelli di studio preparati in laboratorio, prelevando la miscela durante la stesa e prima del costipamento definitivo, nella quantità necessaria per il confezionamento dei sei provini (tre per le rotture a compressione e tre per quelle a trazione) previa la vagliatura al crivello da 25 mm. Questo prelievo dovrà essere effettuato almeno ogni 1500 m3 di materiale costipato.
La resistenza a 7 giorni di ciascun provino, preparato con la miscela stesa, non dovrà discostarsi da quella di riferimento preventivamente determinato in laboratorio di oltre ± 20%; comunque non dovrà mai essere inferiore a 2,5 N/mm2 per la compressione e 0,25 N/mm2 per la trazione.
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo di m 4,50 di lunghezza, disposto secondo due direzioni ortogonali, e tale scostamento non potrà essere che saltuario. Qualora si riscontri un maggior scostamento dalla sagoma di progetto, non è consentito il ricarico superficiale e l’impresa dovrà rimuovere a sua totale cura e spese lo strato per il suo intero spessore.
ART. 84. STRATO DI BASE E COLLEGAMENTO (BINDER) IN MISTO GRANULARE BITUMATO
Avrà uno spessore (salvo diversa prescrizione della D.L.) medio sciolto di cm. 10 per lo strato di base e di cm. 4 medio per lo strato di collegamento, cilindrato con rullo compressore tandem del peso di 6 ÷ 8 t.
Per tutto quanto riguarda l’esecuzione dell’intervento si richiamano le norme di cui agli articoli precedenti che qui si intendono integralmente trascritte.
Il quantitativo di emulsione bituminosa da stendere prima del misto bitumato per l’ancoraggio sarà di circa kg. 0,600 per metro quadrato.
ART. 85. MANTO DI USURA
Sullo strato di base e collegamento - ovvero sull’esistente trattamento bituminoso, preventivamente regolarizzato e risagomato - si provvederà all’applicazione del manto d’usura in conglomerato bituminoso composto come da formula A per manti sottili.
La Direzione dei Lavori potrà ordinare, nel caso ciò si rendesse necessario per la migliore riuscita dell’opera, che fra l’ultimazione dello strato di base e la stesa del manto intercorra un determinato periodo di tempo (anche fino a mesi due).
In ogni caso prima dell’applicazione del manto la superficie stradale dovrà essere accuratamente pulita mediante energica spazzolatura e soffiatura meccanica, in modo da asportare la polvere di strada e qualsiasi altra materia organica e comunque decomponibile. Le eventuali irregolarità verranno riprese con pietrischetto bitumato o con conglomerato bituminoso.
Verrà applicata poi una spalmatura di emulsione al 60% di bitume in ragione di circa kg. 0.600 per mq. La stesa del legante dovrà essere fatta in modo da ottenere una regolare ed uniforme distribuzione sulla superficie da trattare ed in particolare dovranno evitarsi spandimenti irregolari che concentrino il materiale secondo semicerchi, righe longitudinali o chiazze.
Nel caso in cui alcune parti della superficie stradale da rivestire lo richiedano per un migliore ancoraggio del manto, si dovrà provvedere alla spalmatura di emulsione in quantità superiore ai 0,600 kg/mq.
Il manto di usura, da stendersi subito dopo, avrà uno spessore finito compresso di mm. 30 per tutta la larghezza della carreggiata stradale e verrà cilindrato con rullo compressore tandem del peso di 6 ÷ 8 t.
Per la stesa del conglomerato e per la cilindratura del manto si seguiranno tutte le modalità e le prescrizioni già riportate nel precedente articolo del presente capitolato.
Le zone che dopo la rullatura del manto denoteranno all’aspetto una insufficiente chiusura dovranno essere ricaricate con conglomerato bituminoso fine.
Tutti gli orli ed i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i giunti in corrispondenza alle riprese di lavoro, i cordoli laterali, ecc.) dovranno essere spalmati con uno strato di emulsione al 60% di bitume, prima di addossarvi il manto, allo scopo di assicurare la perfetta impermeabilità ed adesione delle parti.
Inoltre tutte le giunzioni ed i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi pestelli in ferro.
A lavoro finito il manto dovrà presentare una superficie in ogni punto regolare , priva di ondulazioni o abbassamenti sia in senso longitudinale che trasversale, perfettamente corrispondente alle sagome ed alle livellette prescritte dalla Direzione Lavori e non dovranno avvertirsi le giunture delle diverse tratte del pavimento.
Prima di dare il passaggio al traffico sulla parte di pavimentazione finita, l’Impresa, se richiesto dalla Direzione Lavori, provvederà a spargere sulla superficie della pavimentazione stessa un velo di sabbia assolutamente pulita per evitare che il legante abbia ad aderire alle ruote dei veicoli.
Tutti i lavori sopra descritti sono compresi nel prezzo del conglomerato in opera di cui all’apposito elenco.
D) LAVORI DIVERSI
ART. 86. ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
I manufatti saranno realizzati con calcestruzzo cementizio vibrato, gettato in speciali casseforme multiple o mediante appositi macchinari, in modo che la superficie in vista o esposta agli agenti atmosferici sia particolarmente liscia ed esente da qualsiasi difetto, con Rck non inferiore a 300 kg/cmq, stagionati in appositi ambienti e trasportati in cantiere in confezioni.
1) CANALETTE DI DEFLUSSO DALLA STRADA
Avranno le misure di cm 50x50x20, spessore cm 5, e saranno di forma ad imbuto. La resistenza caratteristica del calcestruzzo (Rck) impiegato per le canalette dovrà essere di classe non inferiore a 250 Kg/cm2.
Saranno poste in opera dal basso, in apposita sede scavata sulla superficie della scarpata, dando allo scavo stesso la forma dell’elemento, partendo dal fosso di guardia fino alla banchina, dove sarà eseguito un raccordo per l’imbocco delle acque di deflusso mediante calcestruzzo del tipo fondazioni. La sagomatura dell’invito dovrà essere eseguita in modo tale da non creare ostacolo all’acqua, al fine di evitare ristagni, travasi e convogliamenti non desiderati.
Qualora non vi sia ritegno sul fosso di guardia si avrà cura di infiggere nel terreno 2 tondini di acciaio di diametro mm 20, della lunghezza minima di cm 80 con sporgenza di cm 20, per impedire lo slittamento.
2) CORDONATE IN CONGOMERATO CEMENTIZIO
Gli elementi prefabbricati delle cordonate in calcestruzzo avranno sezione che sarà di volta in volta precisata dalla Direzione dei Lavori.
Saranno di norma lunghi cm 100, salvo nei tratti di curva a stretto raggio o casi particolari per i quali la Direzione dei Lavori potrà richiedere dimensioni minori.
Il calcestruzzo per il corpo delle cordonate dovrà avere una resistenza cubica a rottura a compressione semplice a 28 giorni di maturazione non inferiore a 30 N/mm2. Il controllo della resistenza a compressione semplice del calcestruzzo a 28 giorni di maturazione dovrà essere fatto prelevando da ogni partita di 100 pezzi un elemento di cordonatura dal quale saranno ricavati 4 provini cubici di cm 10 di lato. Tali provini saranno sottoposti a prove di compressione presso un laboratorio indicato dalla
D.L. e sarà assunta quale resistenza a rottura del calcestruzzo la media delle resistenze dei 4 provini.
Le operazioni di prelievo e di prova, da eseguire a cura della D.L. ed a spese dell'Impresa, saranno effettuate in contraddittorio redigendo apposito verbale controfirmato dalla D.L. e dall'Impresa. Nel caso che la resistenza risultante dalle prove sia inferiore al valore richiesto (almeno 30 N/mm2), la partita sarà rifiutata e dovrà essere allontanata dal cantiere.
Tassativamente si prescrive che ciascuna partita sottoposta a controllo non potrà essere posta in opera fino a quando non saranno noti i risultati positivi delle prove. Gli elementi verranno posati su un letto di calcestruzzo del tipo di fondazione di classe 100. Gli elementi di cordolo verranno posati attestati, lasciando fra le teste contigue lo spazio di cm 0,5. Tale spazio verrà riempito di malta cementizia dosata a 350 Kg di cemento normale per m3 di sabbia.
3) MASSELLI IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI Avranno le misure come indicato nell’elenco prezzi.
Le operazioni per la realizzazione della pavimentazione in masselli autobloccanti si articolano nelle seguenti fasi:
preparazione del sottofondo che dovrà risultare perfettamente compattato, conforme agli spessori di progetto, privo di asperità nocive, provvisto dei necessari dispositivi di drenaggio;
piano di finitura del sottofondo realizzato con materiale legante (cls magro), tessuto non tessuto realizzato con materiale inorganico imputrescibile: dovrà riportare il sottofondo alle quote ed alle pendenze di progetto;
bordatura laterale realizzata normalmente con cordoli in cls, opportunamente vincolati;
riporto di posa formato da sabbia granita contenente non oltre il 3% in peso di limo, argilla o residui di frantumazione. Dovrà avere una granulometria non superiore a 7 mm con almeno l’80% contenuto sotto i 4 mm. Lo spessore dello strato di sabbia, a compattazione avvenuta, deve risultare di 30-50 mm. In nessun caso le pendenze possono essere ricavate variando lo spessore di tali strati di sabbia;
posa di xxxxxxxx e vibrazione di compattazione che viene eseguita normalmente mediante l’accostamento di xxxxxxxx sino a compattazione avvenuta, la successiva compattazione porterà la pavimentazione a livello desiderato;
sigillatura a finire a mezzo di sabbia fine vagliata, per un primo intasamento, successiva tesatura sino a completo intasamento;
ART. 87. SEGNALETICA ORIZZONTALE
I materiali da impiegare nei lavori di segnaletica orizzontale compresi nell’appalto dovranno corrispondere , per caratteristiche, a quanto stabilito dalle Leggi e Regolamenti ufficiali vigenti in materia ed in particolare alla norma UNI EN 1436.
Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni del Capitolato Generale.
Quando la D.L. abbia rifiutato una qualsiasi provvista di materiale ritenuta non idonea all’impiego, l’impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute ed i materiali rifiutati dovranno essere allontanati dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.
Caratteristiche generali dei prodotti
A) VERNICE
La vernice spartitraffico sia bianca che gialla, deve essere del tipo rifrangente, premiscelata con perline di vetro (≥30% in peso della vernice) idonea allo scopo di rendere tutti i segnali orizzontali chiaramente ben visibili e definiti sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia, con fondo stradale bagnato, e comunque tale da svolgere effettivamente funzione di guida per gli autoveicoli in qualsiasi condizione atmosferica.
Deve essere costituita da pigmento di biossido di titanio, con contenuto in peso superiore al 14% per la vernice di colore bianco, e da cromato di piombo in quantità di peso superiore al 13%, per la vernice gialla. Il liquido portante deve essere a base di resine sintetiche, oli e plastificanti; la quantità non deve essere inferiore al 15% in peso della vernice. I solventi e gli essiccanti non devono essere tossici e non devono produrre rifluimenti nel bitume della pavimentazione stradale. Le perline di vetro contenute nella vernice, debbono essere incolori ed avere un diametro compreso tra i mm.0.006 e mm. 0.20 e la loro quantità in peso, contenuta nella vernice bianca, non deve essere inferiore al 30%, mentre per la vernice gialla la quantità in peso deve essere del 26%. Il potere coprente della vernice deve essere compreso tra ± 10% di 1.6 mq/kg (ASTM D 1783) ed il suo peso specifico non dovrà essere inferiore a kg 1.70 per litro a 25° ( ASMT D 1473). La vernice dovrà essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia ed uniforme, non dovrà altresì fare crosta, né diventare gelatinosa od ispessirsi.
La vernice dovrà inoltre essere tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione, avere buona resistenza all’usura sia del traffico che degli agenti atmosferici.
Le linee saranno bianche o gialle, continue o discontinue, con un modulo fra vuoto e pieno che verrà stabilito strada per strada dal Direzione dei lavori. Le strisce dovranno risultare efficienti sia di giorno che di notte e per tutta la loro vita utile. In caso contrario saranno rifatte a cura e spese dell’Impresa. La segnaletica orizzontale sarà eseguita con macchine a spruzzo da una o più squadre dell’Impresa, particolarmente attrezzate e dotate di adatto materiale di protezione del lavoro appena eseguito e della segnaletica verticale, nuova e conforme a quanto prescritto dal Nuovo C.d.S., per la segnalazione del cantiere di lavoro. Si precisa altresì che le testate delle strisce da cm 12 e cm 15 dovranno presentare un’interruzione perfettamente profilata e priva di qualsiasi sbavatura.
Tempo di essiccamento
La vernice applicata a mezzo delle normali macchine traccia linee sulla superficie di una pavimentazione bituminosa, con condizioni di temperatura dell’aria compresa fra 10° C e 40° C, ed un’umidità relativa non superiore all’80% dovrà asciugarsi completamente in un lasso di tempo non superiore ai 5 (cinque) minuti dalla stesa, ed un’applicazione totale (apertura al traffico) non superiore ai 30 minuti.
Colore
La vernice dovrà essere conforme al bianco (RAL 9016) ed al giallo RAL (1007)
La determinazione del colore sarà fatta in Laboratorio dopo l’essiccamento della stessa per 24 ore.
La vernice non dovrà contenere alcun colorante organico e non dovrà scolorire sotto l’azione dei raggi del sole. La vernice bianca dovrà possedere un fattore di riflessione pari almeno al 75%, relativo all’ossido di magnesio, accertato mediante idonea attrezzatura.
Il colore dovrà conservarsi nel tempo dopo l’applicazione, e l’accertamento di tale conservazione, che potrà essere richiesto dalla stazione appaltante in qualsiasi momento prima del collaudo, dovrà essere determinata con opportuno metodo di laboratorio.
Caratteristiche prestazionali
Coefficiente di Luminanza in luce diffusa Qd ≥ 130 mcd-m-lux Misurata con apparecchio QD 30 Reflectometer
Coefficiente di Luminanza retroriflessa RI ≥ 100 mcd-m-lux Misurata con apparecchio LTL 2000 Reflectometer
Coefficiente di Luminanza B ≥ 40
Misurata con apparecchio con geometria 45°/0°
Coefficiente di Resistenza al derapaggio SRT ≥ 50 Misurato con apparecchio Skid Resistance Tester
( il coefficiente non dovrà essere al di sotto del 60% di quello che presenta la pavimentazione non trattata nelle parti limitrofe alla verniciatura).
Vita utile della segnaletica orizzontale
Per vita utile del prodotto verniciante si intende il periodo temporale che intercorre dal momento dell’applicazione, alla perdita anche di una sola delle caratteristiche prestazioni previste nel presente capitolato speciale.
I valori riportati nella sottostante tabella, espressi in mesi, indicano per ogni materiale di segnaletica orizzontale, la rispettiva vita utile.
PITTURA | SU NUOVA PAVIMENTAZIONE | 12 mesi |
PITTURA | PER RIPASSO | 12 mesi |
Si rammenta che per tutti i prodotti di segnaletica orizzontale, non sono in nessun modo ammesse tolleranze o carenze riferite ai valori richiesti. Qualora questo si dovesse verificare ed accertare, il lavoro dovrà essere completamente rifatto nei tempi stabiliti dalla D.L. ed a totale carico dell’impresa.
NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Le superfici interessate dalla posa della segnaletica orizzontale, dovranno essere accuratamente pulite in modo da venire liberate da ogni impurità in grado da nuocere all’adesione dei prodotti impiegati. E assolutamente vietato l’uso di solventi per eliminare tracce di olio o di grasso presenti sulle pavimentazioni. L’applicazione dovrà avvenire su superfici asciutte e sarà effettuata con l’ausilio di mezzi meccanici idonei, cercando inoltre di ridurre al minimo l’ingombro della carreggiata e quindi le conseguenti limitazioni da imporre alla circolazione.
Gli archi di imbocco delle gallerie, i cordoli delimitanti le isole spartitraffico e tutte le superfici di quei manufatti che, a giudizio della D.L. devono essere evidenziate in particolare nelle ore notturne, saranno verniciate con pitture rifrangenti.
Relativamente agli imbocchi delle gallerie, la larghezza della striscia deve essere di 30 cm per l’intero sviluppo del portale della stessa.
La posa in opera dei materiali di segnaletica orizzontale dovrà essere eseguita secondo i tracciati , le figure e le scritte preesistenti o stabilite dalla Direzione dei Lavori.
In ogni caso l’impresa esecutrice dei lavori, sarà tenuta, a propria cura e spesa, ad effettuare la rimozione ed il rifacimento della segnaletica giudicata non regolarmente eseguita anche per quanto riguarda la sua geometria (dimensioni, intervalli, allineamenti).
I materiali dovranno avere potere coprente uniforme tale da non far trasparire, in nessun caso, il colore della sottostante pavimentazione.
Sono tassativamente da evitare lavori in concomitanza con altri già esistenti e che comunque possano arrecare gravi disagi alla circolazione.
Tutti i lavori di posa della segnaletica orizzontale sono da eseguirsi nel periodo MAGGIO - OTTOBRE
Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, si fa tassativo riferimento alle norme ed agli articoli del Nuovo Codice della Strada.
Omologazione e campionatura dei materiali
Qualsiasi prodotto utilizzato per l’esecuzione della segnaletica orizzontale, deve essere omologato da un laboratorio centro autorizzato.
Le imprese devono presentare per ogni tipo di materiale che intendono impiegare per i lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, una scheda tecnica con l’indicazione delle caratteristiche.
La rispondenza tra quanto dichiarato nelle schede ed i campioni presentati, nonché la verifica del rispetto delle norme antinquinamento vigenti, ed il superamento delle prove di laboratorio, inscriverà il prodotto nell’elenco dei prodotti omologati.
I campioni di materiale da sottoporre alle prove di omologazione devono essere consegnati in confezioni metalliche da kg 1 (barattoli) sigillati con stagno e riportare su apposita fascetta o cartellino i seguenti dati:
nome commerciale del prodotto
rapporto di diluizione (solo se previsto il diluente)
caratteristiche delle microsfere di vetro (sia per le premiscelate che per le post spruzzate) la data di produzione
Le quantità delle singole campionature devono essere le seguenti:
Kg 4 di pittura per ogni colore Kg 4 di diluente (se previsto)
Kg 2 di microsfere di vetro premiscelate Kg 2 di microsfere di vetro post-spruzzate
N° 3 lamierini di acciaio (dimensioni: 30x50 cm spessore 0.5 mm) su cui devono essere applicati i prodotti. Le schede ed i prodotti devono essere consegnati ad un laboratorio autorizzato.
Qualora il richiedente interrompa la produzione di qualsiasi prodotto omologato, dovrà comunicarlo immediatamente alla D.L.
ART. 88. SEGNALETICA VERTICALE
Rimozione della segnaletica esistente
I materiali provenienti dalla rimozione degli impianti segnaletici (targhe e sostegni, sia tubolari che strutture a portale o monopalo) rimangono di proprietà dell’Amministrazione e dovranno essere consegnati in aree indicate dal Direttore dei Lavori.
I materiali risultanti dalla demolizione di xxxxxx di fondazione dovranno invece essere conferiti alle Pubbliche Discariche a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori.
Fondazioni e posa in opera
La posa della segnaletica verticale dovrà essere eseguita installando i sostegni su apposito basamento di conglomerato cementizio di classe 300 avente RB K >= 30 N/mmq. con miscela di inerti granulometricamente corretta, nelle dimensioni idonee a garantire la stabilità dell'impianto.
Il basamento dovrà essere opportunamente dimensionato per resistere ad un’azione del vento pari a quanto previsto dalla Circ. 156 XX.XX/XXX del Ministero dei LL.PP. relativa al D.M. del 16.01.1996 e comunque non inferiore a 1500 N/mq.
I calcoli strutturali, redatti da tecnico abilitato, dovranno essere consegnati in duplice copia al Direttore dei Lavori.
L'Impresa dovrà curare in modo particolare la sigillatura dei montanti nei rispettivi basamenti prendendo tutte le opportune precauzioni atte ad evitare collegamenti non allineati e montanti non perfettamente a piombo.
I segnali dovranno essere installati in modo tale da essere situati alla giusta distanza o posizione agli effetti della visibilità e dei regolamenti vigenti.
Il giudizio sulla esattezza di tale posizione è riservato in modo insindacabile al Direttore dei Lavori od un suo delegato e saranno ad esclusivo carico e spese dell'Impresa ogni operazione e fornitura relativa allo spostamento dei segnali giudicati non correttamente posati.
Nei prezzi relativi alla realizzazione delle fondazioni sono compresi lo scavo, la risistemazione del tappeto erboso, la sistemazione del terreno nella zona circostante ed eventualmente il trasporto ed il conferimento in discarica del materiale di risulta.
L'Impresa dovrà evitare di installare cartelli su proprietà di terzi senza relativa autorizzazione scritta, in caso contrario, sarà la sola ed unica responsabile di fronte ad eventuali richieste di danni.
Caratteristiche costruttive dei sostegni SOSTEGNI A PORTALE O A MONOPALO
Il tipo di sostegno e le dimensioni dovranno essere approvati preventivamente dalla Direzione Lavori a seguito della presentazione di progetti esecutivi, redatti da Tecnico abilitato, a cura e spese dell’Impresa, fermo restando la responsabilità dell'Impresa in merito alla resistenza degli impianti.
L'altezza minima tra il limite inferiore dei cartelli montati su portale ed il piano stradale sarà di ml. 5,10.
I sostegni di segnali dovranno essere dimensionati per resistere ad un’azione del vento pari a quanto previsto dalla Circ. 156 XX.XX/XXX del Ministero dei LL.PP. relativa al D.M. del 16.01.1996 e comunque non inferiore a 1500 N/mq.
L'Appaltatore rimarrà unico e solo responsabile della stabilità dei segnali, sollevando da tale responsabilità sia l'Ente appal- tante che i suoi funzionari da danni che potrebbero derivare a cose o a persone.
I sostegni a portale dovranno essere costruiti in lega di alluminio o in acciaio tipo 1 ed interamente zincati a caldo (secondo le modalità previste dalle norme contenute nel successivo art. 6 non verniciati.
La struttura dei ritti dovrà essere realizzata mediante composizione di elementi a sezione rettangolare dilatata nella direzione della sollecitazione massima in modo adeguato ad ogni quota.
Tali tubolari, ottenuti da lamina opportunamente piegata secondo una sezione sostanzialmente a "C", dovranno consentire di ottenere, dopo accoppiamento e saldatura longitudinale dei due elementi, un profilato chiuso. La sezione potrà essere quadra, rettangolare costante o rettangolare a sezione variabile.
L'altezza del ritto dovrà essere tale da consentire l'installazione di targhe da un'altezza minima di m. 5,10 dal bordo inferiore al piano viabile.
La traversa dei portali, dovrà essere a sezione quadra o rettangolare con montanti leggeri per il fissaggio delle targhe alla traversa stessa.
L'ancoraggio dei montanti al blocco di fondazione dovrà avvenire mediante contropiastra idoneamente imbullonata alla piastra di base ed ai tirafondi.
SOSTEGNI TUBOLARI A PALO:
i sostegni per i segnali verticali (esclusi i portali), saranno in acciaio tubolare del diametro di mm. 48, 60 e 90 mm., aventi rispettivamente spessore 2,6 mm. 3,2 mm. e 4,0 mm. e previo decapaggio del grezzo dovranno essere zincati a caldo secondo le modalità di cui al successivo art. .6 e non verniciati.
I pali di sostegno e controvento saranno chiusi alla sommità con tappo in plastica e dovranno avere un foro alla base per il
fissaggio del tondino di ancoraggio.
I sostegni saranno completi di tutte le staffe in acciaio zincato a caldo e bulloneria zincata per il fissaggio dei segnali. I sostegni , a norma dell’art. 82 comma 2 del D.P.R. 495 del 16.12.92, dovranno avere un dispositivo antirotazione del cartello rispetto al palo.
Forme e dimensioni dei segnali
Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritti dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.
Caratteristiche costruttive dei segnali SUPPORTO METALLICO
Il supporto metallico dei cartelli è in lamiera di alluminio tipo P-AL 99,5 - UNI 9001/2, dello spessore 30/10 mm. se la superficie della faccia anteriore del cartello è uguale o superiore a mq. 2.00; per i cartelli con superficie inferiore a mq. 2.00 la lamiera di alluminio potrà avere, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, lo spessore di 25/10 mm.. Qualora i cartelli siano formati da più pannelli, questi dovranno risultare il più possibile di numero ridotto, compatibilmente con le dimensioni minime delle lamiere reperibili sul mercato.
Tali lamiere dopo aver subito le necessarie lavorazioni meccaniche e rese scabre in superficie mediante vibratrice elettrica, dovranno essere sottoposte ai seguenti trattamenti di preverniciatura:
sgrassatura medianti vapori di trielina o con bagno in soluzione alcalina per una durata di circa 15' a temperatura di esercizio pari a circa 70° C;
lavaggio con acqua e trattamento cromatante o fosforocromatante per un tempo sufficiente a depositare un rivestimento avente un peso compreso tra 105 e 375 mg/mq (valore medio ottimale 270 mg/mq) secondo le norme UNI 4719 oppure ASTM B 449 per la cromatazione e UNI 4718 per la fosforocromatazione;
lavaggio con acqua a perdere, e passaggio in forno per essiccazione a temperatura compresa +60° e +70°C; applicazione ad immersione di una mano di vernice di fondo (Wash Primer), spessore 25-35 micron; carteggiatura meccanica a secco con tela abrasiva a grana fine (220-240).
Trattamenti sostitutivi potranno essere eseguiti dopo preventivo esame e conseguente autorizzazione del Direttore dei Lavori. RINFORZO PERIMETRALE DEL CARTELLO
Sarà ottenuto mediante piegatura a scatola dei bordi del cartello che non dovranno essere inferiore a cm. 1. RINFORZO SUL RETRO DEL PANNELLO
Il rinforzo sul retro del cartello è costituito da traverse orizzontali o verticali in alluminio dello spessore di 30/10 mm, saldate elettricamente, per punti, al cartello.
Dette traverse potranno essere:
di lamiera dello spessore uguale a quello del cartello, piegate ad omega, con lo sviluppo in sezione trasversale di cm. 15 che si ridurrà a cm. 9 qualora la misura del segnale, presa normalmente alle traverse sia inferiore a cm. 50, esclusi quei cartelli ove sono previste le traverse di irrigidimento in ferro;
ricavata per estrusione, da non impiegare però nei cartelli che necessitano di traverse di irrigidimento in ferro.
La distanza in asse fra due traverse a quella dal bordo del cartello, non dovrà superare rispettivamente cm. 50 e cm. 25. Comunque i cartelli dovranno avere non meno di due traverse, esclusi quei casi che verranno esaminati di volta in volta. Per le frecce la lunghezza delle traverse sarà pari alla lunghezza della freccia stessa meno 7 cm. da un lato e meno l'altezza della testa della freccia più 7 cm. dall'altro lato.
SALDATURA ELETTRICA PER PUNTI
La saldatura dovrà essere effettuata con puntatrice elettrica (la distanza massima fra due punti sarà di cm. 15) in modo da non creare sbavature o altra disuguaglianza sulla superficie del cartello.
ATTACCHI
Le traverse di rinforzo sul retro del cartello dovranno portare i relativi attacchi speciali completi di morsetti, staffe o cravatte, bulloni con testa a galletto, rondelle e quanto necessita per l'adattamento ed il fissaggio ai sostegni ed alle intelaiature di sostegno, tali da non richiedere alcuna foratura del cartello e degli accessori.
Tutti i materiali ferrosi dovranno essere zincati a caldo. Nel caso di installazione dei due cartelli a facce opposte ad una stessa altezza sugli stessi sostegni, dovranno essere adottate staffe doppie. Gli attacchi e le traverse di cui al precedente art.
5.3 dovranno essere completamente scatolato e adatto allo scorrimento delle contro staffe preventivamente approvati dal Direttore dei Lavori.
VERNICIATURA SUL RETRO E DEI BORDI A SCATOLA DEL CARTELLO
Sul retro dei segnali dovrà essere indicato quanto previsto all’art. 77, comma 7 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.
TRAVERSE INTELAIATURE
Dov'è necessario, sono prescritte per i segnali di grandi dimensioni, traverse in ferro ad U da mm. 50x25 con spessore minimo di mm. 5 o traverse in ferro ad omega aperto da mm. 50x25x18 con spessore minimo di mm. 4 per il collegamento tra i vari pannelli che compongono il cartello.
Dette traverse, della lunghezza prescritta (art. 5.3), dovranno essere complete di staffe con attacco a morsetto per il collega- mento alle traverse in alluminio nella quantità necessaria secondo disegni e "particolari costruttivi" che dovranno essere pre- ventivamente approvati dal Direttore dei Lavori. Potranno essere considerate altri tipi di traverse di irrigidimento purché sottoposti alla preventiva autorizzazione del Direttore dei Lavori.
Sia le traverse in ferro che i vari attacchi dovranno essere zincati a caldo per l'immersione secondo le norme indicate nel successivo art. 6.
CONGIUNZIONE DEI PANNELLI COSTITUENTI I CARTELLI DI GRANDI DIMENSIONI
Tali congiunzioni si dovranno ottenere con l'apposizione, lungo i lembi contigui dei pannelli, di angolare in anticorodal da mm. 30x20, spessore mm. 3 sia in senso orizzontale che verticale, saldato come descritto al punto 5.4. Tale angolare dovrà essere opportunamente forato e munito di un numero di bulloncini di acciaio inossidabile da 1/4" sufficiente ad ottenere il perfetto accostamento dei lembi dei pannelli (il tutto dovrà risultare nei disegni, con "particolari costruttivi" che la ditta dovrà sottoporre all'approvazione preventiva del Direttore dei Lavori).
FACCIA ANTERIORE DEL CARTELLO
Fondi, lettere, simboli e bordini di contorno dovranno essere eseguiti secondo quanto prescritto per ogni segnale e secondo le disposizione del Direttore dei Lavori:
con pellicola non retro riflettente.
con pellicola retro riflettente a normale risposta luminosa (classe 1) con pellicola retro riflettente ad alta intensità luminosa (classe 2) con procedimento serigrafico.
Per i dischi ed i triangoli è da applicare pellicola a pezzo unico. PELLICOLE RETRORIFLETTENTI E LORO CARATTERISTICHE
Finitura
Sulla faccia a vista dei supporti metallici, saranno applicate pellicole che dovranno rispondere alle caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche di durata minime, previste dal Disciplinare Tecnico approvato dal Min. LL. PP. con decreto del 31.03.1995.
Dette pellicole dovranno risultare prodotte da aziende in possesso di un sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI/EN 29.000.
Sui triangoli ed i dischi della segnaletica di pericolo, divieto ed obbligo, la pellicola retroriflettente dovrà costituire un rivestimento senza soluzione di continuità di tutta la faccia utile del cartello, convenzionale “ a pezzo unico”, intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero di pellicola, sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per parti colorate e nere opache per i simboli.
La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole retroriflettenti e dovrà mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente.
Potranno essere accettati simboli con pellicola plastica opaca di colore nero purchè questa abbia le stesse caratteristiche di durata garantite dalla pellicola retroriflettente sulla quale viene applicata
con pellicola retro riflettente a normale risposta luminosa (classe 1)
Le pellicole retroriflettenti ad alta intensità luminosa devono essere costituite da un film in materiale plastico acrilico, trasparente tenace, resistente agli agenti atmosferici a superficie esterna perfettamente liscia.
Dovrà corrispondere alle caratteristiche indicate dall’art. 2.1 del Disciplinare Tecnico approvato dal Min. LL. PP. con decreto del 31.03.1995.
Il cartello segnaletico dovrà mantenere almeno l’80% dei valori prescritti nelle tabella III del paragrafo 5.10.1 per un periodo minimo di sette anni
Pellicole retroriflettenti (classe 1) e ad alta intensità luminosa (classe 2)
Le pellicole retroriflettenti ad alta intensità luminosa devono essere costituite da un film in materiale plastico acrilico, trasparente tenace, resistente agli agenti atmosferici a superficie esterna perfettamente liscia.
Le proprietà di retroriflettenza devono derivare da un sistema ottico sottostante al film acrilico e costituito da uno strato uniforme di microsfere di vetro perfettamente rotonde ed ad elevatissimo indice di rifrazione, incapsulato per mezzo di una opportuna resina sintetica e rispondere alle caratteristiche indicate dall’art. 2.2 del Disciplinare Tecnico approvato dal Min. LL. PP. con decreto del 31.03.1995.
Il cartello segnaletico dovrà mantenere almeno l’80% dei valori prescritti nelle tabella III del paragrafo per un periodo minimo di dieci anni.
Il Direttore dei Lavori potrà disporre ulteriori misurazioni di controllo, su campioni da scegliersi all’interno della fornitura in oggetto, a spese della Ditta aggiudicataria, da effettuarsi presso Laboratori riconosciuti scelti insindacabilmente dalla Direzione Lavori stessa.
Normativa di riferimento fornitura in qualita’
Tutti gli elementi costituenti le strutture portanti dovranno essere realizzati osservando le norme che regolano le costruzioni metalliche in generale e le norme relative agli acciai che costituiscono il materiale base ed i rivestimenti protettivi.
Dovranno essere osservate in particolare le seguenti norme:
UNI EN 10025 Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali Condizioni tecniche di fornitura. CNR-UNI 10011 Costruzioni di acciaio. Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.
CNR -UNI 10022 Profilati di acciaio formati a freddo, Istruzioni per l’impiego nelle costruzioni. UNI 7344 Profilati di acciaio formati a freddo. Prescrizioni e tolleranze.
UNI 3740/1 Elementi di collegamento filettati di acciaio - Prescrizione tecniche - Generalità. UNI EN 20898/1 Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Viti e viti prigioniere.
UNI EN 20898/2 Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Dadi con carichi di prova determinati. Filettatura a passo grosso.
UNI EN ISO 898/6 Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Dadi con carichi di prova determinati. Filettatura a passo fine.
UNI 3740/6 Bulloneria di acciaio - Prescrizione tecniche - Rivestimenti protettivi. UNI 3740/8 Bulloneria di acciaio - Prescrizione tecniche - Collaudo.
CEI 7-6 Norme per il controllo della zincatura a caldo per immersione su elementi di materiale ferroso destinati a linee di impianti elettrici.
UNI EN 10048 Nastri stretti di acciaio laminati a caldo. Tolleranze sulle dimensioni e forme.
UNI EN 10051 Lamiere e nastri laminati a caldo in continuo, non rivestiti, di acciaio non legati e legati. Tolleranze dimensionali e di forma.
UNI 8031 Fili pieni di acciaio per saldatura su gas protettivo di acciai non legati e ad alto limite di snervamento e relativi supporti. Dimensioni, classificazione e condizioni generali di fornitura.
Per la tolleranza di spessore, l’amministrazione provinciale riterrà validi i valori riportati nella seguente tabella:
TIPOLOGIA OGGETTO | MASSA DELLO STRATO DI ZINCO | SPESSORE DELLO STRATO DI ZINCO | ||||||
Media campioni eseguiti | sui | Minima campione singolo | su | Medio campioni esaminati | sui | Minimo campione esaminato | su | |
A | ||||||||
Traverse ad U, ( e morsetti Tubolari e staffe O 60 e O 90 Portali Tutti gli oggetti in acciaio aventi 3 mm o più di spessore, esclusi gli oggetti assimilabili alle classi C e D | 600 | 550 | 86 | 78 | ||||
B | ||||||||
Tubolari 0 48 Delineatori su guardrails Paletti scambio carreggiata Tutti gli oggetti in acciaio aventi spessore minore a 3 mm, esclusi gli oggetti assimilabili alle classi C e D | 400 | 350 | 57 | 50 | ||||
C | ||||||||
Ganci, perni, viti, dadi ed altri oggetti assimilabili di diametro uguale o maggiore a 10 mm | 400 | 350 | 57 | 50 |
D | ||||
Ganci, perni, viti, dadi ed altri oggetti assimilabili,di diametro minore a 10 mm | 300 | 250 | 43 | 36 |
I campioni prelevati dalla Direzione Lavori verranno sottoposti alle prove previste dalla succitata norma CEI e più precisamente
a- determinazione della massa dello strato di zinco b- qualità dello zinco
c- spessore dello strato di zinco
d- uniformità di spessore del rivestimento di zinco e- aderenza dello strato di zinco
Controlli e prove
Il Direttore dei Lavori (eventualmente assistito da tecnici specialisti nominati a suo giudizio insindacabile) controllerà che i lavori vengano attuati nel rispetto di tutte le normative vigenti e in conformità a tutti gli elaborati e documenti che formano parte integrante del contratto ed alle presenti prescrizioni tecniche.
Per tutta la durata del contratto e per tutta la durata della garanzia potranno essere eseguite sistematicamente ispezioni e prove sui materiali impiegati.
Tutte le spese per l’esecuzione delle prove che il Direttore dei Lavori intenderà fare eseguire saranno a carico dell’Impresa appaltatrice.
STRUTTURE PORTANTI:
La qualità dell'acciaio sarà verificata con le prove previste dalle Norme UNI EN 10025 (Prodotti laminati a caldo di acciaio non legati per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura).
Il controllo degli spessori, dimensioni e prescrizioni sarà fatto misurando i materiali in più punti e sarà ritenuto positivo se tutte le misure rientreranno nei limiti delle prescrizioni e tolleranze richieste.
La classe della bulloneria sarà controllata con le prove previste dalle Norme UNI EN 20898.
Le caratteristiche del rivestimento di zinco dei profilati saranno verificate con le prove previste dalle Norme CEI n. 7 - 6 e precisamente:
Determinazione della qualità dello zinco mediante analisi chimica.
Determinazione della massa dello strato di zinco e dello spessore (concordante con la Norma UNI 5741). Determinazione della uniformità di spessore del rivestimento di zinco (concordante con la Norma UNI 5743). Determinazione dell’aderenza dello strato di zinco.
Corrosione in camera salina concordante con la Norma UNI 9227.
L’Amministrazione Provinciale si riserva di far verificare mediante prove di resistenza meccanica i singoli elementi costituenti gli impianti qualora i produttori non siano in grado di dichiarare l’avvenuta effettuazione dei controlli e la periodicità degli stessi durante la produzione in stabilimento.
TARGHE SEGNALETICHE:
Le prescrizioni tecniche relative alle pellicole rifrangenti si intendono soddisfatte qualora i materiali forniti dalla ditta produttrice risultino sopportare, con esisto positivo, tutte le seguenti analisi e prove di laboratorio che devono essere chiaramente specificate nelle relative certificazioni.
Analisi fotometriche nelle quali siano indicati i valori del coefficiente specifico di intensità luminosa rilevati secondo il sistema
C.I.E. (sorgente luminosa standard A, con temperatura di calore di 2856 k) su campioni di pellicola nuova per tutti i colori; tutti i valori rilevati devono risultare superiori a quelli contenuti nelle tabelle previste dal Disciplinare Tecnico.
Prove tecnologiche e di resistenza all’invecchiamento accelerato.
Analisi fotometriche eseguite sugli stessi campioni di pellicola sottoposta alla prova di invecchiamento accelerato (1000 ore) per pellicole a normale intensità luminosa, 2200 ore per le pellicole ad alta intensità luminosa, nelle quali siano indicati i valori del coefficiente specifico di intensità luminosa rilevati secondo il sistema C.I.E. (sorgente luminosa standard A, con temperatura di calore di 2856 k) per tutti i colori; tutti i valori dovranno risultare superiori allo 80% di quelli contenuti nella tabella N. I – III art. 26.
PROVVEDIMENTI TECNICO AMMINISTRATIVI
I risultati delle ispezioni, delle prove e dei certificati raccolti nei controlli in corso d’opera o finali, devono essere conformi ai requisiti nelle presenti Norme Tecniche.
Qualora questo non avvenga, su richiesta del Direttore dei Lavori, l’Appaltatore dovrà adottare i necessari provvedimenti ed accorgimenti sostituendo i materiali in modo da raggiungere il valore richiesto per tutti i requisiti.
A giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, l’Impresa è tenuta al rifacimento della segnaletica verticale che presentasse malformazioni o difetti costruttivi o non fosse conforme al D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
GARANZIA DI DURATA E PENALI
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la perfetta conservazione della segnaletica verticale, sia con riferimento alla sua costruzione che ai materiali utilizzati, per tutto il periodo di vita utile ed in particolare:
Mantenimento dei valori fotometrici entro il valori minimi indicati nei precedente art. 5.10.2 e 5.10.3 in condizioni di normale esposizione verticale all’esterno.
Le coordinate colorimetriche dovranno essere comprese nelle zone specifiche di ciascun colore per ciascun tipo di materiale retroriflettente.
Per ciascun tipo di materiale retroriflettente non si dovranno avere sulla faccia utile rotture, distacchi od altri inconvenienti della pellicola che possano pregiudicare la funzione del segnale.
Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e sostegni dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione.
Saranno pertanto effettuate, a totale cura e spesa della Ditta aggiudicataria, la sostituzione ed il ripristino integrale di tutte le opere e forniture che dovessero deteriorarsi, alterarsi o deformarsi per difetto dei materiali, di lavorazione e di costruzione, entro un periodo di anni 10 (dieci) dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Capo terzo - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
ART. 89. NORME GENERALI
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto nell’elenco voci.
I lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione del lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell’Impresa.
Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione lavori e dall’Impresa.
Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno più accertabili o riscontrabili le misurazioni delle lavorazioni eseguite, l’Appaltatore è obbligato ad avvisare la Direzione dei lavori con sufficiente preavviso.
ART. 90. LAVORI IN ECONOMIA
Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari e non suscettibili di diversa valutazione. In ogni caso non verranno riconosciute e compensate prestazioni se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventivo della Direzione dei Lavori.
ART. 91. MATERIALI A PIE’ D’OPERA
I prezzi di elenco per i materiali apié d’opera , si applicano soltanto:
a) alle provviste dei materiali apié d’opera che l’appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori, come per esempio: somministrazione per lavori in economia, somministrazione di materiali alla cui esecuzione provvveda direttamente l’Amministrazione appaltante ecc.
b) la valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure scioglimento del contratto.
I detti prezzi per i materiali a pié d’opera servono pure per l’eventuale formazione di nuovi prezzi, ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale. In detti prezzi di materiali è compresa ogni spesa principale ed accessoria per dare i materiali a pié d’opera sul luogo d’impiego, le spese generali ed il beneficio dell’impresa.
ART. 92. MOVIMENTO DI MATERIA - SCAVI E RILEVATI
A) SCAVI E RILEVATI PER LA FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE. – Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo l'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la costruzione di rampe di accesso alla strada, verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate (Resta l'obbligo dell'Impresa di eseguire i tratti in rilevato a tutta altezza e riscontrandosi deficienze saranno
effettuate detrazioni nel computo dei volumi dei rilevati e dello scavo di cassonetto), sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale, che saranno rilevate in contraddittorio dell'Impresa all'atto della consegna, salvo la facoltà all'Impresa ed alla Direzione dei lavori di intercalarne altre o di spostarle a monte o a valle per meglio adattarle alla configurazione dei terreni;
In base alle sezioni ed al profilo longitudinale contrattuale verranno determinati dei punti di passaggio fra scavo e rilevato per tenerne il debito conto nella valutazione dei relativi volumi.
Lo scavo del cassonetto nei tratti in trincea, delle cunette e dei fossi di guardia sarà pagato col prezzo dello scavo di sbancamento.
L'eventuale scavo del cassonetto nei tratti in rilevato si intende compensato col prezzo relativo alla formazione del rilevato stesso.
Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di sbancamento in genere comprende il taglio delle piante, l'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., lo scavo, il trasporto dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza, la perfetta profilatura delle scarpate, nonché tutti gli oneri derivanti dagli eventuali puntellamenti ed armature nei limiti previsti nei precedenti articoli, quelli già ricordati per l'apertura e la manutenzione di strade private, diritti di passo, occupazione di terreni per depositi temporanei e definitivi, per esaurimenti di acqua di qualsiasi importanza, ecc.
Nel caso di scavi di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza (con la esclusione della sola roccia da mina) si intendono compensati nel prezzo relativo i trovanti rocciosi ed i relitti di murature di volume non superiore a mc 0,50, quelli, invece, di cubatura superiore a mc 0,50 verranno compensati con i relativi prezzi di elenco ed il loro volume verrà detratto da quello degli scavi di materie.
Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, l'approfondimento di fossi esistenti verranno valutati e compensati col prezzo degli scavi di sbancamento.
Il materiale proveniente dagli scavi in genere, in quanto idonei restano di proprietà dell'Amministrazione appaltante che ne disporrà come riterrà opportuno. Il loro trasporto nei luoghi di accatastamento od immagazzinamento saranno a carico dell'Impresa, intendendosi l'onere compreso e compensato coi relativi prezzi di elenco riguardanti gli scavi.
Il volume dei rilevati costruiti con materiali provenienti da cave di prestito, verrà ricavato in base alla differenza fra il volume totale del rilevato ed il volume degli scavi contabilizzato e ritenuti idonei per il reimpiego dalla Direzione dei lavori.
Nel prezzo dei rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private si intendono compresi gli oneri relativi all'acquisto dei materiali idonei in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a lavoro ultimato, al pagamento di tutte le indennità di occupazione di terreni, le spese per permessi, oneri e diritti per estrazione dai fiumi e simili e da aree demaniali, e, per quanto applicabili, gli oneri tutti citati per scavi di sbancamento.
Il prezzo relativo alla sistemazione dei rilevati verrà applicato al volume totale dei rilevati costruiti per la formazione della sede stradale e relative pertinenze.
Esso comprende anche l'onere della preparazione del piano di posa del rilevato quali: la eliminazione di radici, erbe, limi e le argille contenenti materie organiche e microrganismi che sussistano sul piano di posa del rilevato stradale.
Ove sia necessario, a richiesta della Direzione dei lavori, l'Impresa dovrà provvedere alla stabilizzazione del terreno in quanto appartenenti alle categorie A/6 - A/7 o quando l'indice di gruppo del terreno non superi 10, mescolando allo strato superficiale del terreno correttivo in rapporto occorrente a realizzare per lo spessore prescritto uno strato sufficientemente compatto ed impermeabile capace di evitare rifluimenti di argilla negli strati superiori o affondamenti di questi.
Tale strato comunque dovrà essere compattato fino ad ottenere una densità del 95% della massima.
Inoltre è compreso l'onere del rivestimento delle scarpate con terra vegetale per uno spessore di almeno 20 cm e la perfetta profilatura delle scarpate.
Il prezzo per lo scavo di sbancamento di bonifica verrà corrisposto solo nel caso che a richiesta della Direzione dei lavori venga spinto a profondità superiore a cm 20 sotto il piano di campagna e solo per i volumi eccedenti a tale profondità e a detto maggior volume eccedente, verrà estesa la contabilizzazione del rilevato.
La compattazione meccanica del rilevato sarà valutata a mc quale compenso in aggiunta a quello della formazione dei rilevati, quando detta compattazione venga esplicitamente ordinata dalla Direzione dei lavori con apposito ordine di servizio.
B) SCAVI DI SBANCAMENTO E SCAVI DI FONDAZIONE ALL'ASCIUTTO OD IN PRESENZA DI ACQUA PER L'IMPIANTO DI OPERE D'ARTE, ECC. – Si stabilisce che per le opere da eseguire nelle trincee verranno considerati come scavi per fondazione solamente quelli eseguiti al disotto del piano orizzontale, od inclinato, secondo il pendio longitudinale, del fondo della cunetta sistemata. Tutti gli altri scavi eseguiti al disopra del predetto piano, se anche servono per fare luogo alle murature, verranno considerati come scavi di sbancamento e saranno pagati a metro cubo coi prezzi di elenco.
Nelle opere esterne alle trincee saranno considerati scavi di fondazione quelli posti al di sotto del piano di sbancamento o quelli al di sotto del piano orizzontale passante dal punto più basso del terreno naturale interessante la fondazione dell'opera.
Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume eguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano orizzontale o come sopra è detto, e soltanto al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo e qualunque armatura e puntellazione occorrente.
Nel caso in cui venisse ordinato che il fondo dei cavi abbia pareti scampanate, la base di fondazione di cui sopra si intenderà limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti verticali e lo scavo di scampanatura, per il suo effettivo volume, andrà in aggiunta a quello precedentemente computato.
Coi prezzi di elenco per gli scavi di fondazione e di sbancamento, oltre agli obblighi sopra specificati e a quelli emergenti dal precedente articolo, l'Impresa dovrà ritenersi compensata:
1) di tutti gli oneri e spese relative agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, paleggi, innalzamento carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di rifiuto e indennità di deposito;
2) delle spese occorrenti: per la regolarizzazione delle scarpate o pareti per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte d'acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
3) della eventuale perdita parziale od anche totale dei legnami impiegati nelle puntellazioni ed armature di qualsiasi entità, occorrenti per l'esecuzione degli scavi di fondazione o per sostenere ed evitare franamenti di pareti di cavi di sbancamento;
4) di ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi di cui trattasi.
Gli scavi e tagli di scarpate da praticare nei rilevati già eseguiti, per la costruzione di opere murarie e di consolidamento, saranno sempre considerati e contabilizzati come scavi di sbancamento per tutta la parte sovrastante al terreno preesistente alla formazione dei rialzi stessi.
I prezzi di elenco per gli scavi di fondazione sono applicabili unicamente e rispettivamente al volume di scavo ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore e quella del piano inferiore che delimitano le varie zone successive, a partire dalla quota di sbancamento fissata in uno dei modi sopraindicati e proseguendo verso il basso.
Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito entro i limiti di ciascuna zona risulterà dal volume ricadente nella zona stessa e dalla applicazione del volume stesso del prezzo di elenco fissato per lo scavo nella ripetuta zona.
I prezzi relativi agli scavi di fondazione sono applicabili anche agli scavi di fondazione per pozzi qualunque sia la loro sezione planimetrica.
ART. 93. MURATURE IN GENERE E CONGLOMERATI CEMENTIZI
Tutte le murature ed i conglomerati cementizi sia in fondazione che in elevazione, semplici o armati, verranno misurati a volume con metodo geometrico in base a misure sul vivo, escludendo intonaci, ove esistano, e deducendo i vuoti ed i materiali eventuali di natura differente compenetrati nelle strutture. Non verranno dedotti il volume dei ferri di armatura e dei cavi per la precompressione ed i vani di volume minore o uguale a 0,20 ciascuno.
Saranno valutati e pagati con i relativi prezzi di elenco i vari tipi di conglomerato armato esclusivamente in base al valore della resistenza caratteristica, classe ambientale, diametro massimo dell’inerte e classe di consistenza, prescritti secondo gli elaborati progettuali oppure ordinati per iscritto dalla Direzione dei lavori.
Nel caso che dalle prove risultasse, per un conglomerato cementizio, un valore della resistenza caratteristica inferiore a quello richiesto, dopo l’accertamento che tale valore soddisfa ancora alle condizioni statiche e di durabilità dell’opera, si provvederà all’applicazione del prezzo di elenco corrispondente al valore della resistenza caratteristica riscontrata; altrimenti l’Appaltatore a sua cura e spese dovrà provvedere alla demolizione e conseguente rifacimento delle parti contestate.
Nel caso, invece, che dalle prove di rottura risulti una resistenza caratteristica superiore a quella prescritta secondo progetto od ordinata per iscritto dalla Direzione lavori, non si darà luogo ad alcuna maggiorazione del prezzo unitario stabilito in sede di gara.
Nei relativi prezzi di elenco sono compresi in particolare:
– la fornitura a piè d’opera di tutti i materiali necessari (inerti, leganti, acqua, ecc.), la mano d’opera, i ponteggi, le armature di sostegno dei casseri per il getto in elevazione di strutture a sviluppo prevalentemente verticali (muri, pilastri, ecc.), attrezzature e macchinari per la confezione, la posa in opera, la vibrazione dei calcestruzzi e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e completo a regola d’arte.
Per l’impiego di eventuali additivi nei conglomerati cementizi e nelle malte per murature espressamente previsto in progetto per particolari esigenze, sarà corrisposto solo il costo di detti materiali. In ogni altro caso, tale impiego sarà consentito ma a totale carico dell’Impresa, previo benestare della Direzione lavori.
ART. 94. CASSEFORMI
Le casseformi saranno computate in base allo sviluppo delle facce interne a contatto del conglomerato cementizio, ad opera finita.
ART. 95. ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A.
Il peso dell’acciaio tondo per l’armatura del calcestruzzo, del tipo indicato sugli elaborati progettuali o dato per ordine scritto dalla Direzione lavori, verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità difformi dalle prescrizioni, le legature, gli eventuali distanziatori e le sovrapposizioni per le giunte non previste nei disegni esecutivi di progetto.
Il peso del ferro in ogni caso verrà determinato con mezzi geometrici analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo di ogni barra (seguendo le sagomature, risvolti e uncinature) e moltiplicando per il peso unitario determinato in base alle dimensioni nominali e dal peso specifico pari a 7850 Kg/m3.
ART. 96. MANUFATTI IN ACCIAIO
I lavori in ferro profilato o tubolare saranno valutati a peso ed i relativi prezzi sono applicati al peso effettivamente posto in opera in sede delle lavorazioni, che sarà determinato prima della posa in opera mediante pesatura diretta a spese dell’Impresa o mediante dati riportati da tabelle ufficiali U.N.I.
I prezzi relativi comprendono:
– la fornitura, la posa in opera, la esecuzione dei necessari fori, la saldatura, chiodatura e ribattitura, le armature di sostegno e le impalcature di servizio, gli sfridi di lavorazione e una triplice mano di verniciatura di cui la prima antiruggine e le due successive di biacca ad olio, od altra vernice precisata nell’elenco prezzi.
ART. 97. CORDONATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Le cordonate in calcestruzzo cementizio eseguite secondo quanto indicato nell'articolo del Capo 1 delle presenti Norme Tecniche, relativo a tale categoria di lavori, verranno valutate a metro e compensate con il relativo prezzo di Elenco.
Detto prezzo comprende ogni onere e magistero necessario per dare le cordonate in opera, ivi compreso l'eventuale scavo necessario alla posa dei cordoli e della relativa fondazione. Il calcestruzzo costituente la fondazione prescritta verrà compensato a parte.
La misurazione della cordonata sarà effettuata sul bordo rivolto verso la carreggiata ed, in corrispondenza delle aiuole, sul bordo verso la zona pavimentata di transito.
ART. 98. DEMOLIZIONI DI MURATURE
I prezzi fissati in elenco per la demolizione delle murature si applicheranno al volume effettivo delle murature da demolire oppure al volume apparente, ossia vuoto per pieno.
Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore ed in particolare la scelta, l'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.
I materiali utilizzabili che, ai sensi del suddetto articolo dovessero essere rilevati dall'Impresa, a semplice richiesta della Direzione dei lavori.
ART. 99. TUBI DI CEMENTO
I tubi di cemento saranno pagati a metro lineare e nel prezzo di elenco sarà incluso il massetto di fondazione, la fornitura e posa in opera dei tubi, la sigillatura dei tubi, la sigillatura dei giunti, il rinfianco quale sarà prescritto.
ART. 100. PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI
Le pavimentazioni in masselli autobloccanti saranno pagati a mq di superfici effettivamente eseguita. In tale computo saranno contabilizzati anche la fondazione in magrone, il tessuto non tessuto, la sabbia per la posa ed il massello.
ART. 101. CIGLI E CUNETTE
I cigli e le cunette in calcestruzzo, ove in elenco non sia stato previsto prezzo a metro lineare, saranno pagati a metro cubo, comprendendo nel prezzo ogni magistero per dare le superfici viste rifinite fresche al fratazzo.
ART. 102. MISTO CEMENTATO O STABILIZZAZIONE A CEMENTO DEL RILEVATO
La misurazione della stabilizzazione a calce del piano di posa dei rilevati e stabilizzazione a cemento del rilevato segnaletica orizzontale sarà effettuata a metro quadrato di superficie effettivamente posata per uno spessore medio di cm 20.
ART. 103. CONGLOMERATI BITUMINOSI
A) STRATO DI BASE DI COLLEGAMENTO (BINDER)
I conglomerati bituminosi impiegati per la formazione dello strato di base e di collegamento (binder), saranno valutati a peso, mediante il lordo e la tara risultante dalla bolletta di accompagno del materiale prevista dalle vigenti disposizioni di legge, constatato e registrato all’arrivo in cantiere dal personale addetto dell’Amministrazione appaltante.
L’Amministrazione appaltante si riserva comunque la facoltà di controlli del peso presso pese pubbliche o private, di propria fiducia, con gli eventuali oneri a carico della Ditta appaltatrice.
I conducenti degli autocarri che si sottraggono volontariamente all’ordinativo dei controlli in peso, dato dal personale di sorveglianza dell’Amministrazione, dovranno essere debitamente allontanati dal cantiere e comunque i relativi carichi di materiale non dovranno essere inseriti nella contabilità dei lavori, da parte del Direttore dei lavori.
Inoltre sarà a discrezione dell’Amministrazione appaltante controllare con del proprio personale le operazioni di carico e scarico e di peso del materiale, presso lo stabilimento di produzione o confezionamento del conglomerato bituminoso, senza che la stessa Impresa possa sollevare nessuna osservazione in merito al controllo suddetto.
In caso di differenza in meno, la percentuale relativa verrà applicata a tutte le forniture dello stesso materiale effettuate dopo la precedente verifica. È tollerata una riduzione di peso limitata alla massima capacità del serbatoio di carburante.
I fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti, la stesa del legante per ancoraggio, le attrezzature varie, i rulli e le altre macchine, nonché l’acqua per qualsiasi impiego sono tutti a carico dell’Impresario. Ovvero nella voce di elenco dei conglomerati bituminosi sono compresi tutti gli oneri quali mezzi e materiali necessari per ottenere, durante la posa in opera, le prescrizioni tecniche contenute nella Sez. C “Sovrastruttura Stradale”.
B) STRATO DI USURA
I conglomerati bituminosi, per il tappeto di usura, verranno valutati secondo la superficie eseguita e secondo gli spessori previsti negli elaborati progettuali a compattazione avvenuta.
Dopo la messa in opera dei conglomerati bituminosi, il Direttore dei lavori, ai fini della contabilizzazione dell’opera, dovrà eseguire dei singoli rilevamenti, ovvero dovrà procedere al prelievo di carote (in numero pari a 3 o 4) per ogni sezione stradale prescelta, e la media degli spessori di posa dei predetti prelievi risulterà lo spessore di calcolo del singolo rilevamento.
Il numero e l’ubicazione delle sezioni stradali saranno indicati, a insindacabile giudizio dalla Direzione lavori.
Gli spessori delle singole carote sotto i 3 cm, non saranno considerati per il calcolo del valore medio di ogni singolo rilevamento, e il relativo tratto di strada dovrà essere oggetto di completo rifacimento a cura e spese dell’Appaltatore.
Se lo spessore medio dei singoli rilevamenti effettivamente posto in opera è superiore a quello indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione lavori non verranno riconosciuti in sede di contabilità dei lavori stessi.
Se lo spessore medio dei singoli rilevamenti effettivamente posato in opera è minore di quello indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione lavori ci si dovrà comportare nel seguente modo:
– si tollera un valore minimo assoluto pari al 95 % nei singoli rilevamenti, a quello indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione lavori, salvi i casi particolari indicati dalla Direzione lavori;
– gli scostamenti maggiori di quelli sopra indicati, quando non risultino incompatibili con la buona riuscita dell’opera, ad insindacabile giudizio della Direzione lavori, daranno luogo a proporzionali detrazioni sull’importo complessivo dei lavori, da effettuarsi in sede contabile dei lavori o sul conto finale.
I fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti, la stesa del legante per ancoraggio, le attrezzature varie, i rulli e le altre macchine, nonché l’acqua per qualsiasi impiego sono tutti a carico dell’Impresario. Ovvero nella voce di elenco dei conglomerati bituminosi sono compresi tutti gli oneri quali mezzi e materiali necessari per ottenere, durante la posa in opera, le prescrizioni tecniche contenute nella Sez. C “Sovrastruttura Stradale”.
ART. 104. SEGNALETICA ORIZZONTALE
La misurazione della segnaletica orizzontale sarà effettuata a metro lineare di vernice effettivamente posata per strisce bianche o gialle della larghezza da cm 12 a cm 30.
In corrispondenza di accessi privati o di piccola strada poderale, la eventuale striscia laterale sarà eseguita a tratteggio di piccolissima modulazione, ad esempio 100 cm di striscia e 100 cm di intervallo, e solo in questo caso verrà conteggiata a ml vuoto per pieno. La misurazione verrà effettuata a mq qualora le strisce di segnaletica abbiano una larghezza superiore a cm 30.
Per gli attraversamenti pedonali verrà calcolata la superficie effettivamente verniciata, per le zebrature e le isole spartitraffico in vernice, si misurerà la superficie effettivamente verniciata, valutando a mq le strisce di larghezza superiore ai 30 cm, e da ml le eventuali strisce perimetrali inferiori ai 30 cm.
Per le scritte si procederà alla misurazione dell’area di ogni lettera valutando la superficie del parallelogramma ortogonale che circoscrive ogni singola lettera.
Si precisa che la lettera “i” è ragguagliata alle altre lettere.
Per le linee di dare precedenza sarà misurato il rettangolo circoscritto all’intero numero dei triangoli costituenti il segnale. La croce di S. Xxxxxx dei passaggi a livello, ferroviari saranno valutate a mq di superficie effettivamente verniciata.
Per le frecce direzionali, la parte di asta rettilinea o curva verrà calcolata a ml se formata da striscia da 12/30 cm, a mq se formata da striscia superiore a cm 30, la parte della punta triangolare verrà computata a mq per la effettiva superficie verniciata.
L’eventuale rimozione della segnaletica orizzontale verrà computata sempre per l’effettiva superficie rimossa, fatta eccezione per le scritte che saranno valutate misurando la superficie del parallelogramma ortogonale che circoscrive ogni singola lettera.
Per le bande sonore la misurazione sarà effettuata a metro lineare di prodotto applicato.