RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA, NORMATIVA, DOTTRINA E NOTIZIE DELL’AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI (APAC) DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA, NORMATIVA, DOTTRINA E NOTIZIE DELL’AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI (APAC) DELLA PROVINCIA XXXXXXXX XX XXXXXX
X. 00 – MAGGIO 2019
GIURISPRUDENZA
Le pronunce riportate di seguito sono visualizzabili per esteso cliccando in corrispondenza degli estremi
La conoscenza dei vizi della gara da parte dell’aggiudicatario: è configurabile la re- sponsabilità precontrattuale della stazione appaltante?
Cons. Stato, sez. III, 23 aprile 2019, n. 2614
ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE – CONOSCENZA DEI VIZI DELLA GARA DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – NON CONFIGURABI- LITÀ – ART. 1337 C.C. – RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE DELLA STAZIONE APPALTANTE – NON SUSSISTE
L’odierna appellante sostiene che il giudice di prime cure, respingen- do la domanda risarcitoria, avrebbe errato nel sostenere che vi sa- rebbe violazione della regola della correttezza, di cui all’art. 1337 c.c., solo dopo l’annullamento dell’aggiudicazione, per non essere configurabile, prima dell’aggiudicazione, alcun legittimo affidamento
del concorrente tutelabile sul piano della responsabilità cd. precontrattuale.
L’assunto dell’appellante merita condivisione perché, asserisce il Consiglio di Stato, risulterebbe eccessivamente restrittiva e, per molti versi contraddittoria, la tesi secondo cui, nell’ambito dei procedimenti di evidenza pubblica, i doveri di correttezza (e la conse - guente responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione in caso di loro violazione) na- scono solo dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione.
Tuttavia si deve osservare che, per valutare l’affidamento incolpevole del privato pure nella fase precedente all’aggiudicazione, si deve avere riguardo anche alla cono- scenza o, comunque, alla conoscibilità, secondo l’onere di ordinaria diligenza richiamato anche dall’art. 1227, x. 0, x.x., xx xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx (xx legittimità o di merito), che hanno determinato l’esercizio del potere di autotutela, peraltro in ossequio al tradizionale principio civilistico secondo cui non può considerarsi incolpevole l’affidamento che deriva dalla mancata conoscenza della norma imperativa violata.
Nel caso di specie, del vizio che ne inficiava la legittimità che ha condotto all’annul- lamento in autotutela della gara, consistente nella possibilità di aprire le buste contenenti il progetto tecnico prima che la Commissione giudicatrice avesse specificato i criteri valutati- vi delle proposte, non poteva non essere consapevole l’odierna appellante, dal momento che, come essa sostiene: “appare grossolana la illegittimità contenuta nel bando, poi an- nullato, in base alla quale la Commissione di gara poteva fissare i criteri per l’attribuzione del punteggio dopo aver esaminato le offerte dei concorrenti”. Risulta, quindi, evidente che l’affidataria, nonostante la piena consapevolezza del vizio che inficiava le procedure, ab- bia preso alla parte alle gare senza mai nulla eccepire.
Non è pertanto tutelabile alcun legittimo affidamento in capo all’odierna appellan- te: simili strategie opportunistiche, infatti, contrarie all’obbligo di diligenza che grava anche sul privato asseritamente creditore, non sono tutelate dall’art. 1337 c.c., in quanto il fonda- mento della responsabilità precontrattuale della PA sta in un rapporto di correttezza e di
collaborazione tra il soggetto pubblico e quello privato, che è sempre mutuo e scambievo- le, considerando che nell’ambito del procedimento amministrativo il dovere di correttezza è un dovere reciproco, che grava anche sul privato, a sua volta gravato da oneri di dili- genza e leale collaborazione verso l’Amministrazione.
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L’indicazione delle parti di servizio che eseguono i singoli operatori economici riuni- ti può far qualificare un RTI come verticale?
Cons. Stato, sez. III, 24 aprile 2019, n. 2641
ART. 48 – RTI VERTICALE – RTI ORIZZONTALE – RESPONSABILITÀ SOLIDALE – PRESTAZIONE PRINCIPALE – PRESTAZIONE SECONDARIA
La sentenza in esame riguarda il tema del raggruppamento tempo- raneo di imprese orizzontale o verticale. In particolare, l’appellante ri- tiene che il RTI controinteressato, indicando nella domanda di parteci- pazione le parti del servizio da svolgere (e non semplicemente la specificazione percentuale), avesse fatto ricorso alla tipologia di rag-
gruppamento verticale, beneficiando così degli effetti derogatori alla responsabilità soli- dale che è propria del raggruppamento di tipo orizzontale. Ciò sarebbe avvenuto, secondo l’appellante, in violazione dell’art. 48, c. 2, del Codice, che impone alle stazioni appaltanti di “indicare nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie”, e del succes- sivo c. 5, il quale sancisce la responsabilità solidale per il raggruppamento temporaneo orizzontale e parziaria per gli assuntori di prestazioni secondarie nel caso di servizi e for- niture. Nella lex specialis mancava, infatti, una ripartizione del complessivo oggetto del servizio tra prestazione principale e secondaria e quindi era assente la volontà da parte dell’Amministrazione di consentire la partecipazione alla gara di raggruppamenti verticali.
Il Consiglio di Stato considera l’appello non meritevole di accoglimento in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il RTI controinteressato non poteva es- sere qualificato come RTI verticale per il solo fatto di aver specificato le parti di servizio che sarebbero state eseguite da parte dei singoli operatori economici riuniti.
In motivazione, il Collegio evidenzia infatti che è lo stesso art. 48, c. 4, del d.lgs. 50/2016 ad esigere, con riferimento alle modalità partecipative dei raggruppamenti tempo- ranei (siano essi verticali o orizzontali), che nell’offerta siano specificate le parti del servi- zio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. Di conseguenza, la specifi- cazione contenutistica – e non solo percentuale – delle parti di servizio demandate alle im- prese facenti parte del RTI non poteva essere addotta a dimostrazione della volontà di frammentare pro quota la responsabilità in ordine alla prestazione complessiva, tipica dei raggruppamenti temporanei di tipo verticale. Inoltre, il Collegio evidenzia che “in mancan- za [...] di una indicazione della lex specialis in ordine alla suddivisione del servizio in prestazioni “principale” e “secondarie”, che sola potrebbe conferire rilevanza giuridica (an - che ai fini della conseguente responsabilità) allo schema organizzativo di tipo “verticale”, quella specificazione non è idonea a produrre alcun effetto se non quello, appunto, di as- solvere all’onere ex lege di precisare le “parti del servizio” che saranno eseguite dai sin- goli operatori economici riuniti in associazione”.
Servizio di trasporto sanitario di urgenza: affidamento diretto o procedura ad xxx- xxxxx pubblica?
Cons. Stato, sez. III, 14 maggio 2019, n. 3131
APPALTI – SERVIZIO SANITARIO DI TRASPORTO DI EMERGENZA – ASSOCIAZIONI NO PROFIT – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/24 UE
È rimesso al Consiglio di Stato il tema della definizione dell’ambito di esclusione delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto in emergenza dalle regole di aggiudicazione delle gare ad evidenza pubblica. In particolare, il Collegio è chiamato a risolvere la questio- ne se l’Azienda sanitaria veneta, in virtù dell’applicazione di una pro-
pria legge regionale (art. 5, c. 1, l.r. Veneto 27 luglio 2012, n. 26) abbia l’obbligo, sussi- stendone i presupposti, di affidare con convezione (affidamento diretto) alle associazio- ni di volontariato la gestione del servizio di trasporto sanitario di urgenza con esonero, quindi, dagli obblighi dell’evidenza pubblica derivanti dal Codice dei contratti.
A parere della stazione appaltante, in qualità di appellante, tale disposizione si por- rebbe in contrasto con quanto indicato dalla normativa nazionale di settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) che attribuisce all’Amministrazione un margine di discrezionalità nello stabili- re il criterio di affidamento, con la conseguenza che l’affidamento diretto si configurerebbe come una possibilità e non un obbligo.
Nell’esaminare il merito, il Consiglio di Stato richiama alcuni principi della giurispru- denza della Corte di Giustizia ed in particolare quanto evidenziato nella recente pronun- cia 21 marzo 2019, C-465/17 (già oggetto di approfondimento nel precedente numero del- la rassegna) in cui veniva affermato che le norme sull’aggiudicazione degli appalti pubblici non si applicano ai servizi di trasporto di pazienti, forniti, in caso di emergenza, da organiz- zazioni o associazioni senza scopo di lucro. Nel fornire l’interpretazione dell’art. 10, lett. h), della direttiva 2014/24/UE, il giudice europeo ha incluso nella nozione di prevenzione contro i pericoli sia i rischi collettivi sia quelli individuali, per concludere dunque nel senso della esclusione dall’ambito di applicazione delle regole di aggiudicazione degli appalti pubblici anche gli appalti di servizi di sanitari di emergenza, purché, tra l’altro, siano for- niti da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro.
Alla luce di tali argomentazioni, il Collegio, nel respingere l’appello, conclude soste - nendo la corretta applicazione al caso in esame dell’art. 5 della l.r. Veneto 27 luglio 2012,
n. 26, che prevede l’obbligo di affidamento del servizio di trasporto sanitario di ur- genza alle associazioni di volontariato; detta prescrizione non contrasta con la “possibi- lità” di tale affidamento prevista dalla normativa nazionale del terzo settore su citata e “tro- va la propria genesi nell’esclusione dall’obbligo della selezione pubblica prevista dalla di- sciplina comunitaria e dalle pedisseque disposizioni del Codice dei contratti pubblici”.
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Servizi ad alta intensità di manodopera caratterizzati da forte standardizzazione: l’Adunanza plenaria risolve il contrasto giurisprudenziale
Cons. Stato, Ad. plen., 21 maggio 2019, n. 8
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA – CA- RATTERISTICHE STANDARDIZZATE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA – OBBLIGO
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha risolto il contrasto giurisprudenziale che si era formato in merito al criterio di aggiu- dicazione da utilizzare nelle procedure di appalti pubblici di servizi e forniture, nel caso in cui questi contratti siano annoverabili fra quelli ad alta intensità di manodopera e, al contempo, abbiano caratteristiche standardizzate. Ciò in quanto l’art. 95 del Codice
prevede due criteri in antitesi: da un lato, al comma 3, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa da utilizzare per i servizi ad alta intensità di manodopera (come definiti dall’art. 50 del Codice, ovvero quei contratti in cui il costo della manodopera è almeno pari al 50% dell’importo totale del contratto); dall’altro, al comma 4, il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate.
Quid iuris, dunque, nel caso di appalti di servizi ad alta intensità di manodopera che presentino altresì caratteristiche di standardizzazione? Come prospettato anche nell’ordi- nanza di rimessione, vi è un concorso apparente di norme, che richiede di essere risolto con l’individuazione di quella prevalente.
Ad avviso dell’Adunanza plenaria, il conflitto non può che essere risolto in favore dell’aggiudicazione secondo il miglior rapporto qualità/prezzo previsto dal comma 3: “il ricorso a criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici basati non sul solo prezzo, e quindi non orientati in via esclusiva a fare conseguire all’amministrazione risparmi di spe- sa, ma idonei a selezionare le offerte anche sul piano qualitativo, in funzione di un miglio- ramento tecnologico, di un più efficiente utilizzo delle risorse energetiche e – per venire al caso oggetto del presente giudizio – della tutela delle condizioni economiche e di sicurez- za del lavoro, può dunque essere ascritto agli obiettivi di politica generale sovranazionale, poi recepiti nelle direttive del 2014 sui contratti pubblici; ed infine a livello nazionale con il codice dei contratti pubblici”. A far convergere verso questa soluzione vi sono dunque im- perativi di natura sovranazionale – si pensi alla strategia “Europa 2020”, per l’attuazione della quale gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale, e ai considerando della di- rettiva 2014/24/UE, in cui è chiaramente espressa la preferenza per criteri incentrati non solo sul prezzo – ma anche costituzionale, con particolare riferimento al principio secon- do cui l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 41, c. 2); una competi- zione basata solo sul prezzo, infatti, aumenterebbe a dismisura il rischio di ribassi eccessi - vi e di una compressione dei costi che possa andare a scapito non solo dei trattamenti economici dei lavoratori, ma anche delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro.
NORMATIVA
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Legge europea 2018: pagamenti negli appalti
Lo scorso 26 maggio è entrata in vigore la legge 3 maggio 2019, n. 37 avente ad oggetto “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita- lia all’Unione europea – Legge europea 2018”. Tale norma interviene in diversi settori ed
ha lo scopo di porre rimedio a varie procedure di infrazione aperte da parte dell’Unione eu- ropea nei confronti dello Stato italiano. Per quanto concerne la tematica dei lavori pubblici, l’art. 5 della legge sostituisce l’art. 113-bis del Codice al fine di risolvere le criticità solle- vate dall’UE con la procedura di infrazione 2017/2090 sui pagamenti negli appalti pubblici.
Pur dovendo precisare che, nella Provincia autonoma di Trento, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla normativa provinciale in materia, si dà conto di seguito delle principali modifiche apportate.
Il comma 1 dell’articolo prende in esame la tematica degli acconti. Il nuovo comma stabilisce che gli acconti vadano corrisposti entro trenta giorni decorrenti dall’emissione del SAL, salvo sia concordato un termine diverso. Al fine di snellire i tempi di pagamento, il comma 2 prevede inoltre che tra l’esito positivo del collaudo e l’emissione del certificato di pagamento non possa trascorrere un periodo superiore a sette giorni; il pagamento della fattura deve comunque avvenire entro trenta giorni dal collaudo.
Il comma 3 prevede che rimanga ferma l’applicazione dell’art. 4, c. 6, d.lgs. 9 xxxx- xxx 2002, n. 231. In particolare, tale disposizione prevede che nel caso in cui sia prevista una procedura tesa a verificare la conformità della merce o dei servizi oggetto di contratto, questa non possa durare più di trenta giorni dalla data di consegna della merce o della prestazione del servizio. Il comma 4 disciplina le penali relative al ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’operatore economico.
DIALOGO TRA CORTI
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La corretta qualificazione giuridica di Poste Italiane spa e l’ambito di applicazione dell’obbligo di svolgere procedure ad evidenza pubblica
TAR Lazio, sez. III, ord. 26 aprile 2019, n. 5327
CONTRATTI PA – STAZIONI APPALTANTI – ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO – PO- STE ITALIANE SPA – RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE
Con l’ordinanza in commento il TAR Lazio ha rimesso la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea alcune questioni pregiudiziali inerenti alla natura giu- ridica di “organismo di diritto pubblico” di Poste Italiane spa e l’estensione dell’obbligo di svolgere procedure contrattuali ad evidenza pubblica, anche ai fini del riparto di giurisdi - zione tra giudice amministrativo e giudice ordinario.
Nel caso che ha dato origine alla controversia, i ricorrenti avevano impugnato il provvedimento di aggiudicazione di una gara ad evidenza pubblica indetta da Poste Italia- ne spa, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: la scelta di assog - gettare l’appalto alla disciplina di evidenza pubblica non sarebbe necessaria, in considera- zione del fatto che i servizi di cui trattasi non avrebbero attinenza con i servizi postali in sé e sarebbero dunque estranei alla disciplina prevista per i “settori speciali”. Il difetto di giurisdizione sarebbe confermato, secondo i giudici, dagli artt. 8, 10 e 15 del d.lgs 50/2016, che in applicazione degli artt. 7, 8 e 13 della direttiva 2014/25/UE escludono i servizi oggetto dell’appalto di cui sopra, dalla disciplina dei settori speciali.
Il Collegio, condividendo le argomentazioni delle ricorrenti e richiamando la prece- dente ordinanza di rimessione n. 7778 del 12 luglio 2018 (nella quale aveva già posto la
questione sulla natura di organismo di diritto pubblico di Poste Italiane spa), pone alla CGE i seguenti quesiti:
- se Poste italiane sia qualificabile come “organismo di diritto pubblico” ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett d), del d.lgs 50/2016 e, in caso positivo, se sia soggetta alle regole dell’evidenza pubblica anche per l’affidamento di attività non attinenti ai settori speciali o qualora svolga attività di stampo privatistico;
- se Poste Italiane sia tenuta a svolgere procedure ad evidenza pubblica solo per l’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e se sia invece soggetta all’autonomia negoziale e alle regole privatistiche per l’attività contrattuale non attinente in senso stretto a tali settori (cfr. Cass., SS.UU., 4899/2018 e Cons. Stato, Ad. plen., 16/2011);
- se il concetto di “strumentalità” delle attività svolte da Poste Italiane non diretta- mente riferibili al settore speciale di riferimento ma funzionali all’espletamento dell’attività propria dello stesso e soggette alla disciplina dell’evidenza pubblica debba essere inteso in senso “non restrittivo”, con esclusione delle sole attività del tutto “estranee” esercitate in ambiti del tutto diversi (come il servizio bancario);
- se l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica da parte della stazione ap- paltante possa rilevare ai fini dell’area di destinazione dell’appalto ovvero della sua atti- nenza al settore speciale di riferimento.
- in via subordinata, se l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal concor- rente vittorioso possa essere considerata sintomatica di “abuso del diritto”, ai sensi dell’art. 54 della Carta di Xxxxx e rilevare a fini risarcitori e delle spese di giudizio, poiché potenzialmente lesivo del legittimo affidamento dei concorrenti non vincitori e ricorrenti in sede giurisdizionale.
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Le conseguenze della mancata indicazione dei costi della manodopera al vaglio del- la Corte di giustizia dell’Unione europea
CGE, sez. IX, 2 maggio 2019, C-309/18
RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CGE – APPALTI PUBBLICI – MANCATA INDICAZIONE COSTI DELLA MANODOPERA – DIRETTIVA 2014/24/UE – SOCCORSO ISTRUTTORIO
– ESCLUSIONE DELL’OFFERENTE – PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ
Con la sentenza in commento, la Corte di giustizia dell’UE si pronuncia sull’annosa questione pregiudiziale relativa alle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione separata, in sede di offerta, dei costi della manodopera, asserendo che la normativa ita- liana, laddove non consente all’Amministrazione di attivare il soccorso istruttorio per permettere all’operatore economico di indicare, ex post, i costi della manodopera mancanti in sede di offerta, deve ritenersi compatibile con la direttiva 2014/24/UE ed in particolare con l’art. 56, par. 3, il quale consente alle Amministrazioni di attivare il soccorso istruttorio “salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva”.
La pronuncia in oggetto trae origine, in particolare, dal rinvio pregiudiziale operato dal TAR Lazio con il quale quest’ultimo chiedeva alla Corte se la mancata indicazione se- parata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comportasse l’esclusione della mede-
sima offerta senza possibilità di attivazione del soccorso istruttorio, anche laddove l’obbli- go di indicare separatamente i suddetti costi non fosse specificato nella documentazio- ne di gara, evidenziando peraltro che nel caso di specie non fosse contestato che l’offer- ta, dal punto di vista sostanziale, rispettasse la disciplina in materia di costi della manodo- pera, in quanto correttamente computata dall’offerente.
Nel formulare la risposta al quesito la Corte di giustizia opera una preliminare rico - gnizione della propria giurisprudenza in materia, affermando che se è vero da un lato che i principi di parità di trattamento e proporzionalità impongono che gli “offerenti dispon- gano delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte” ostando così ad un provvedimento di esclusione a seguito del mancato rispetto di un obbligo non espressamente previsto nel bando di gara o dal diritto nazionale vigente, dall’altro quegli stessi principi “non possono invece, di norma, ostare all’esclusione di un operatore econo- mico dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a causa del mancato rispet- to, da parte del medesimo, di un obbligo imposto espressamente, a pena di esclusione, dai documenti relativi alla stessa procedura o dalle disposizioni del diritto nazionale in vi - gore”, essendo preclusa in tal caso qualunque rettifica.
Rammenta inoltre la Corte che l’art. 56, par. 3, della direttiva 2014/24/UE “autorizza gli Stati membri a limitare i casi nei quali le amministrazioni aggiudicatrici possono chiede - re agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le in- formazioni o la documentazione asseritamente incomplete, errate o mancanti entro un ter- mine adeguato”. Quanto, invece, al principio di proporzionalità, la Corte ricorda che la normativa nazionale sulle procedura d’appalto pubblico, pur se finalizzata a garantire la parità di trattamento degli offerenti, tuttavia, “non deve eccedere quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito” (cfr. 8 febbraio 2018, Lloyd’s of London, in C-144/17).
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte, in risposta al quesito posto dal TAR Lazio, dichiara dunque che “i principi di parità trattamento e di trasparenza non osta- no ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secon- do la quale la mancata indicazione dei costi della manodopera comporta l’esclusione dell’offerente interessato senza possibilità di ricorrere alla procedura di soccorso istrutto - rio, anche nel caso in cui il bando di gara non richiamasse espressamente l’obbligo legale di fornire detta indicazione”. La Corte tuttavia aggiunge che se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro of- ferte economiche, i principi richiamati devo essere interpretati nel senso che essi non osta- no alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la situazione entro un termine stabilito dall’Amministrazione aggiudicatrice.
DOTTRINA, PRASSI E NOTIZIE
I contributi sottolineati, liberamente accessibili, sono visualizzabili per esteso cliccando in corrispondenza degli estremi
L’angolo della dottrina
Segnaliamo i seguenti contributi in materia di contratti pubblici, con le relative indi- cazioni per il loro reperimento:
GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
(i dipendenti APAC accedono ai contenuti su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxx con le credenziali note)
- X. XXXXXXXX, La giurisdizione in materia di responsabilità degli amministratori di società a partecipazione pubblica, 2019, 2, 217;
- X. XXXXXXXXXX, Le nuove norme per lo sviluppo infrastrutturale: interventi finan- ziari e organizzativi, 2019, 2, 166;
- X. XXXXXXX GRIFFI, La giustizia amministrativa nel 2019, 2019, 2, 140.
URBANISTICA E APPALTI
(i dipendenti APAC accedono ai contenuti su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxx con le credenziali note)
- X. XXXXXXXX XXXXXXX, Il principio di rotazione in materia di appalti pubblici, 2019, 1, 98;
- I. GROSSI, Il rito super accelerato supera il vaglio della Corte di giustizia, 2019, 2, 181;
- X. XXXXXX, I poteri di vigilanza dell’ANAC sui contratti di acquisto o di locazione di immobili della P.A., 2019, 2, 153.
A PROPOSITO DI… PROCEDURE TELEMATICHE – DGUE elettronico: conclusa il 15 marzo 2019 la consultazione pubblica sulle regole tecniche
Il 15 marzo 2019 si è conclusa la consultazione relativa al documento “Regole tec- niche per l’implementazione del DGUE elettronico italiano-eDGUE-IT”, che definiscono il modello dei dati e le modalità tecniche di definizione del Documento di Gara Unico Europeo elettronico italiano in formato strutturato XML, conforme al modello dati di scam- bio definito dalla Commissione europea. Tale consultazione, promossa da AgID, era indi- rizzata a raccogliere proposte di integrazione e commenti, al fine di aggiornare il docu- mento indirizzato ai progettisti e realizzatori dei servizi informatici per la produzione del DGUE elettronico, ai fini del suo utilizzo da parte degli operatori economici e delle stazio- ni appaltanti, nonché degli organi di controllo individuati dal Codice stesso.
Il documento è stato prodotto nell’ambito del progetto finanziato dal programma CEF Telecom 2016-IT-IA-0038 European Single Procurement Document (ESPD), coordinato da AgID e partecipato da ANAC, CONSIP, IntercentER, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, UNIONCAMERE, che si pone come obiettivo l’adozione e la diffusione del Documento di Gara Unico Europeo elettronico in un formato comune ed interoperabile, al fine di facilitare la partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei contratti pubblici nell’ottica del mercato unico europeo.
Conclusa questa fase di consultazione pubblica, durata 30 giorni, il documento verrà pubblicato come allegato alle “Xxxxxx Xxxxxxxx aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione”, emanate con circolare n. 3 del 6 dicembre 2016 in attuazione dell’art. 58, c. 10, del d.lgs. 50/2016.
Maggiori informazioni in merito alla consultazione sono reperibili al seguente indi- xxxxx: xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxx.
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Irregolarità contributiva dell’impresa ausiliaria: quali conseguenze per l’operatore economico offerente?
Con apposita istanza di parere precontenzioso, il Comando Truppe Alpine del Mini- stero della Difesa, in qualità di stazione appaltante, si rivolge ad ANAC chiedendo quali misure sia legittimo adottare nei confronti dell’unico operatore economico offerente che si sia avvalso per la partecipazione alla gara di un’impresa ausiliaria, allorché quest’ultima risultava agli atti non in regola con i versamenti dei contributi INPS.
Veniva dato atto, più precisamente, che l’impresa ausiliaria in questione avesse avanzato richiesta di rateizzazione del debito contributivo in data antecedente al ter- mine di scadenza delle offerte, ma che l’istanza fosse stata accolta solo successivamen- te a detto termine.
A fronte di quanto esposto, la stazione appaltante chiede specificamente ad ANAC se nel caso in esame possa applicarsi il comma 3 dell’art. 89 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che, nell’ipotesi di avvalimento, prescrive alla stazione appaltante l’obbligo di imporre all’operatore economico partecipante alla gara di sostituire i soggetti della cui capacità intenda avvalersi, qualora nei confronti di questi ultimi sussistano cause di esclusione ai sensi dell’art. 80.
Nel rispondere al quesito l’ANAC (cfr. delibera 10 aprile 2019, n. 337) evidenzia preliminarmente come il requisito della regolarità contributiva xx xxx. 00, x. 0, xxx xxxxxx xx- xxxxx possa considerarsi sussistente, seppure in presenza di una violazione accertata, solo se l’istanza di rateizzazione del debito sia stata non solo presentata ma anche accolta dalla competente autorità prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Ciò premesso, ANAC pone l’attenzione su quanto disposto dal comma 1 del citato art. 89 ai sensi del quale l’operatore economico avvalentesi delle capacità di altri soggetti è tenuto ad allegare una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali ex art. 80, con la conseguenza che nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
Sussiste a parere dell’Autorità Anticorruzione un rapporto di specialità tra il comma 3 ed il comma 1 dell’art. 89 a favore di quest’ultimo, con la conseguenza che l’obbligo di imporre la sostituzione dell’impresa ausiliaria non si applica nell’ipotesi di attestazioni non veritiere sul possesso dei requisiti ex art. 80 da parte dell’impresa ausiliaria rese in sede di partecipazione alla gara, le quali, piuttosto, determinano l’esclusione del concorrente.
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Servizio Contratti Pubblici (SCP) del MIT: portale unico per pubblicità e trasparenza
Nei mesi scorsi è stato avviato un percorso, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e le Regioni e Province autonome, finalizzato alla creazione di un modello informatico di “cooperazione applicativa” tra Amministrazioni. Ciò sarà il frutto dell’inte- razione tra la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del MIT e i Sistemi infor- matizzati regionali.
Tale sistema consentirebbe di semplificare gli adempimenti in capo alle Stazioni appaltanti rispetto ai propri obblighi informativi e di pubblicità, di assicurare una maggior facilità di accesso ai dati relativi a bandi, avvisi, esiti di gara ed alla programmazione delle
stazioni appaltanti attraverso la consultazione di un’unica piattaforma a livello nazionale, nonché di migliorare gli strumenti di analisi per un’elaborazione delle politiche sugli investi- menti pubblici orientata alle esigenze reali dei territori, aprendo così la strada a molteplici possibilità per valutare meglio l’efficacia delle politiche in materia di appalti.
Proprio a tal fine, nel corso del 2018, è stato ultimato un percorso di innovazione tecnologica del portale SCP del MIT (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/XXXxXxx), realiz- zato in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed ITA- CA. Tale piattaforma dà attuazione agli obblighi informativi previsti dal d.lgs. 50/2016 in ordine alla pubblicità di avvisi, bandi ed esiti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (artt. 29 e 73, d.lgs. 50/2016 e d.m. MIT 2 dicembre 2016), alla pubblicità dei programmi biennali di acquisti di beni e servizi e dei programmi triennali dei lavori pubblici, nonché dei relativi aggiornamenti annuali (art. 21 d.lgs. 50/2016 e d.m. MIT di concerto con il MEF 16 gennaio 2018, n. 14, alla pubblicazione degli atti di cui all’art. 29, c. 1, del d.lgs. n. 50/2016 per finalità di trasparenza e alla rilevazione e la pubblicazione dell’elenco anagrafe delle opere incompiute (d.m. MIT 13 marzo 2013, n. 42).
Il SCP è articolato su base nazionale e regionale, in coerenza con le disposizioni dell’art. 29, c. 4, d.lgs. 50/2016, e costituisce un sistema a rete tra il MIT e le Regioni e Province autonome che consente agli operatori del settore (stazioni appaltanti ed operatori economici) di poter utilizzare i servizi erogati accedendo liberamente dai punti di contatto (nodo centrale e nodi regionali) della rete stessa.
Il Mit provvede, mediante il portale SCP, all’assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal d.lgs. 50/2016 alle stazioni appaltanti di ambito statale e sovrare - gionale. Le Regioni e le Provincie autonome forniscono servizi analoghi per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, tramite i propri sistemi in- formatizzati regionali e le proprie piattaforme telematiche, garantendo l’interscambio del- le informazioni e l’interoperabilità tramite cooperazione applicativa con SCP. Nel caso in cui la singola Regione o Provincia autonoma non sia, ad oggi, attiva con un proprio siste - ma informatizzato interconnesso con SCP, le stazioni appaltanti del territorio di pertinenza delle stesse si avvalgono del SCP del MIT.
Rassegna di giurisprudenza, normativa, dottrina e notizie a cura di Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) - xxx Xxxxxx x. 0 00000 Xxxxxx (XX) - Tel 0461/496494 - Fax 0461/496422 - xxxx@xxxxxxxxx.xx.xx - xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
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Crediti immagini: xxxxx://xxxxxxx.xxx/xx
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