APPALTO DI SERVIZI PER
AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
APPALTO DI SERVIZI PER
AFFIDAMENTO GESTIONE DELLA COMUNITA’ SOCIO SANITARIA PER DISABILI “LA COMETA” DI ARESE
PERIODO 2020 - 2022
(art. 23, c. 15, D.Lgs. 18.4.2016, n. 50)
PROCEDURA APERTA IN AMBITO UE EX ARTT. 35 E 60 D. LGS. 50/16 LOTTO UNICO – CIG 79940957E1
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
IL RUP
AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago Sede legale e sede operativa: xxx Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxx (XX)
Sito web: xxx.xxxxxx.xx Tel: 00 00000000 Fax: 00 00000000 P.E.C.: xxxxxx@xxxxxxxxx.xx
C.F. X.XXX: 0572 8560961 REA: MI-1844020
INDICE
PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI 5
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 5
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO – OPZIONI DI PROROGA 7
ART. 3 - DEFINIZIONI DEI SERVIZI – RIFERIMENTI NORMATIVI 7
ART. 4 - COMPITI, ONERI, PREROGATIVE E RISERVA DI INDIRIZZI DEL COMMITTENTE 7
ART. 5 - INSERIMENTI E REQUISITI DI PRIORITÀ 8
ART. 6 - COMPITI E ONERI DELL’APPALTATORE 8
ART. 7 - PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA DELL’APPALTATORE 10
ART. 8 - RESPONSABILE COORDINATORE DEI SERVIZI APPALTATI 14
ART. 9 - COMPETENZE E MANSIONI DEGLI OPERATORI 15
ART. 10 - SERVIZI ALBERGHIERI E VARI 15
ART. 11 - RESPONSABILE DELLA COMMESSA 16
ART. 12 - TAVOLO TECNICO DI CONFRONTO 16
ART. 13 - ARREDI E ATTREZZATURE DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 16
ART. 14 - STATO DELL’IMMOBILE 17
ART. 15 - DIVIETO DI MODIFICAZIONI 17
ART. 16 - RICONSEGNA DEGLI SPAZI ED ATTREZZATURE A SERCOP 18
ART. 17 - BENI FORNITI NEL CORSO DELL’APPALTO 18
ART. 18 - AVVIO DEL NUOVO CONTRATTO E RELATIVO PASSAGGIO DI CONSEGNE 18
PARTE SECONDA – SEZIONE DESCRITTIVA 19
ART. 19 - RAPPORTO DI LAVORO 19
ART. 20 - PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 19
ART. 21 - LIMITAZIONE DEL TURNOVER 20
ART. 22 - OBBLIGHI DEL PERSONALE 20
ART. 23 - OSSERVANZA DEL CODICE ETICO COMPORTAMENTALE 21
ART. 24 - RISPETTO DEL DETTATO NORMATIVO PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001 21
ART. 25 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 21
ART. 26 - CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI E FATTURAZIONE 22
ART. 27 - PAGAMENTI E RITENUTE A GARANZIA 22
ART. 28 - PAGAMENTI A SALDO 23
ART. 29 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 23
ART. 33 - CAUZIONE DEFINITIVA 25
ART. 34 - COPERTURE ASSICURATIVE 25
ART. 35 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA 27
ART. 36 - CESSIONE CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO 27
ART. 38 - SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 28
ART. 39 - TUTELA DEGLI APPALTATORI E DELLE PERSONE FISICHE CONNESSE 29
ART. 40 - GARANZIA DELLA PRIVACY DA PARTE DELL’APPALTATORE 30
ART. 41 - CONTROLLI E PENALITÀ 31
ART. 42 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 34
ART. 43 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE 35
ART. 45 - VERIFICA DI CONFORMITÀ 37
ART. 46 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 37
ART. 47 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI 39
ART. 48 - RISERVE E RECLAMI 39
ART. 49 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI 39
ART. 50 - DOMICILIO, RECAPITO E SEDE OPERATIVA DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 40
ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO:
- Allegato 1 - Regolamento approvato dal Comune di Arese con Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 25/09/2007
GLOSSARIO:
CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro CIG: Codice Identificativo Gara
DEC: Direttore dell’Esecuzione del Contratto D.G.R.: Deliberazione Giunta Regionale D.Lgs.: Decreto Legislativo
DPI: Dispositivi di Protezione Individuale DPR: Decreto del Presidente della Repubblica
DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva
DUVRI: Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze RCO: Responsabilità Civile prestatori d’Opera
RCT: Responsabilità Civile verso Terzi
RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RUP: Responsabile Unico del Procedimento
PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Oggetto del presente appalto è l’affidamento dell’organizzazione e della gestione unitaria e integrata dei servizi necessari al funzionamento della seguente struttura:
Comunità Alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità (CSS) “La Cometa” ubicata in via Madre Xxxxxx di Calcutta 3/B ad Arese
La comunità, strutturata come unità abitativa presso un appartamento in via Madre Xxxxxx di Calcutta 3/B di proprietà del Comune di Arese e concesso in comodato d’uso gratuito, è sita al piano terra di un plesso residenziale con giardino ed è comprensiva di n. 1 box.
La CSS è una Comunità Alloggio Socio Assistenziale autorizzata al funzionamento, in possesso dei requisiti strutturali e funzionali previsti dalla normativa vigente di riferimento, indicata al successivo art.3.
L’attuale ente gestore è SERCOP, Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense, alla quale fanno capo l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento al sistema socio sanitario regionale.
La finalità della CSS è di costituire una soluzione residenziale a carattere permanente a favore di persone disabili adulte attraverso prestazioni sostitutive del nucleo familiare, qualora lo stesso sia inesistente, impossibilitato o del tutto incapace ad assolvere i propri compiti, ovvero qualora la persona disabile stessa rivendichi il proprio diritto a rendersi autonoma dalla famiglia.
La “Cometa” ha una capacità ricettiva di 8 posti complessivi: può ospitare in modo continuativo 7 utenti di età adulta di ambo i sessi in regime di CSS accreditata, di cui 5 posti attualmente a contratto, oltre ad 1 posto finalizzato all’accoglienza per brevi periodi con finalità di pronto intervento o di sollievo per i familiari, in regime di CAD.
La Comunità è aperta tutti i giorni dell’anno per 24 ore.
La giornata si svolge in coerenza agli impegni diurni degli ospiti ed in base alle varianti legate alle festività.
Nei giorni festivi vengono svolte attività di socializzazione interne ed esterne con la partecipazione attiva di volontari con compiti di animazione e ricreazione, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.
Questo tipo di servizio si rivolge a persone adulte con disabilità fisica e/o intellettiva che non necessitano né di prestazioni ad elevata integrazione sanitaria né di soluzioni residenziali a maggior protezione socio- sanitaria, che presentano una situazione di:
- inesistenza del nucleo familiare, nonché impraticabilità o improponibilità di una permanenza in esso;
- presenza di patologia invalidante tale da non precluderne la partecipazione e il coinvolgimento diretto nella vita sociale e comunitaria;
- compatibilità tra i problemi posti dalla persona disabile da inserire e quelli presentati dal gruppo di ospiti già conviventi.
Gli obiettivi perseguiti attraverso il servizio sono:
- offrire alle persone che vivono in comunità un’opportunità di emancipazione dalla famiglia
- mantenere la persona nel proprio ambiente di vita favorendo rapporti sociali ed affettivi
- consentire una qualità di vita accettabile e condivisa
- svolgere azione preventiva rispetto al rischio di perdita totale dell’autonomia, favorendo l’esercizio delle capacità della vita quotidiana
- prevenire l’isolamento creando momenti di socializzazione e nuovi legami che vadano oltre la cerchia familiare.
Tutte le attività di organizzazione e di gestione relative ai servizi di assistenza Socio Sanitaria e alberghiera, sono poste a totale carico del gestore, così come tutti gli adempimenti normativi in materia, inclusi i contratti relativi alle utenze (gas, luce, acqua, telefono, ecc.), ovvero tutti gli oneri relativi alle forniture di energia elettrica, riscaldamento e acqua e le spese relative ai servizi telefonici.
L’Aggiudicatario dovrà, altresì, farsi carico della IUC (IMU, Tari e Tasi), della pulizia ordinaria e straordinaria degli spazi esterni e delle quote di spese condominiali di pertinenza del conduttore. L’ente affidatario provvederà a proprie spese alla voltura di tutti gli impianti a proprio nome e, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre a Sercop copia dell’avvenuta richiesta di voltura delle utenze.
Tutti gli oneri relativi alle utenze, ed eventuali manutenzioni ordinarie connesse alla struttura e alla gestione degli impianti, sono (dovranno essere) ricomprese nella retta giornaliera.
In particolare il Gestore dovrà assicurare le seguenti prestazioni:
- aiuto all'ospite per l'assolvimento delle funzioni quotidiane in rapporto alle sue condizioni di autonomia
- assistenza completa, sia diurna che notturna presso la struttura;
- supporto quotidiano nelle azioni di cura del sé: igiene personale e cura dell’aspetto esteriore compreso l’abbigliamento;
- alimentazione corretta e sana, rispettando i gusti individuali, eventuali allergie alimentari e fornendo una dieta idonea alle attività ed alla persona;
- cura della persona con riferimento al medico di base, agli altri servizi specialistici sanitari ed in particolare organizzando gli interventi terapeutici necessari per il miglioramento della salute o il mantenimento delle abilità personali;
- inserimento in attività diurne, sia per una realizzazione personale, sia per la socializzazione che per la finalità di mantenimento delle abilità conseguite e della capacità di operare per la collettività, ove possibile;
- inserimento sociale tramite la partecipazione alle attività del territorio di tipo ludico, sportivo, culturale, sociale, politico;
- mantenimento dei legami affettivi verso la famiglia, i parenti, le amicizie ed i conoscenti;
- sistemazione e assistenza, riordino e pulizie degli ambienti;
- servizio di accompagnamento degli ospiti per visite mediche e/o piccole commissioni;
- attività di animazione nei confronti degli utenti nel rispetto delle loro esigenze e proposte;
- favorire l’integrazione degli ospiti nella comunità locale.
- la ristorazione;
- la pulizia e la sanificazione delle strutture;
- i servizi di lavanderia e di guardaroba;
- i servizi generali;
Detti servizi devono essere effettuati con le modalità ed i contenuti descritti nel presente capitolato di appalto, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti nel settore.
Art. 2 - Durata dell’appalto – opzioni di proroga
L’appalto avrà durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o della dichiarazione di avvio delle attività, con eventuale opzione di proroga; l’impresa aggiudicataria si obbliga a prorogare il contratto, alla scadenza, su richiesta della Stazione Appaltante, alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell’originario contratto.
Durante il periodo di proroga del contratto la Stazione Appaltante avrà la facoltà di procedere all’indizione della nuova gara per l’appalto del servizio di cui trattasi.
Art. 3 - Definizioni dei servizi – riferimenti normativi
L’organizzazione dei servizi dovrà avvenire nel rispetto delle direttive e degli standard dei vigenti piani regionali socio assistenziali e delle rispettive normative regionali specifiche.
In particolare:
1. i servizi residenziali della CSS dovranno essere erogati secondo le modalità previste dal progetto offerto e dal presente capitolato ed in misura superiore ai requisiti di accreditamento e di appropriatezza definiti con le D.G.R. Lombardia:
• D.G.R. n.7/18333 del 23 luglio 2004 – Definizione della nuova Unità d’offerta “Comunità alloggio socio sanitaria per persone con disabilità” (CSS): requisiti per l’accreditamento
• D.G.R. n. 20763 del 16 febbraio 2005 - Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili
• D.G.R. n. 116 del 14/05/2013: “Determinazioni in ordine all'istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto di indirizzo”
• D.G.R. X/1185 del 20/12/2013: “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2014”;
• D.G.R. 1765/2014 – “Il sistema dei controlli in ambito sociosanitario: definizione degli indicatori di appropriatezza in attuazione della D.G.R. X/1185 del 20/12/2013”;
• X.X.X. x. XX/0000 – “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2019”
• D.G.R . n. 2569/2014 “Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d’offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo
• Le disposizioni inerenti i requisiti strutturali ed organizzativi per l’accreditamento dell’UO in oggetto si intendono qui integralmente riportate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
Dal punto di vista funzionale ogni intervento dovrà essere finalizzato nei confronti degli ospiti/utenti dei servizi oggetto del presente appalto nel rispetto rigoroso di quanto indicato nel presente capitolato e nei rispettivi allegati.
Art. 4 - Compiti, oneri, prerogative e riserva di indirizzi del Committente
Sercop mantiene i compiti propri dell’Ente Gestore, la titolarità dei servizi, il connesso ruolo di indirizzo nonché quelli di controllo, di monitoraggio, di verifica in relazione alle prestazioni dei servizi oggetto dell’appalto.
Sercop si riserva di individuare e applicare sistemi di misurazione del livello di qualità dei servizi attraverso indicatori, parametri ed altri metodi oggettivi, comunque da condividere nel merito con l’Appaltatore, in un’ottica di miglioramento continuo.
L’Appaltatore prende inoltre atto che Sercop determina e garantisce, con vincolo di osservanza da parte dell’Appaltatore stesso, tutti i servizi e le attività oggetto del presente appalto, assicurando, inoltre, quanto segue:
• gli indirizzi programmatici ed i contenuti dei servizi di cui al presente capitolato speciale;
• la riscossione delle rette di pertinenza pubblica a carico degli utenti e dei loro obbligati, su indicazione dei Comuni: nessun compenso o rimborso potrà essere richiesto all’ospite o ad altri, da parte dell’Appaltatore o dei suoi dipendenti, subordinati o collaboratori a qualunque titolo relativamente a tale quota;
• contabilizzazione delle entrate derivanti dall’incasso dei voucher sociosanitari riconosciuti da ATS;
Restano oneri direttamente a carico del Committente, oltre tutto quanto non demandato all’Appaltatore, ove dovuti e necessari:
• la richiesta, l’acquisizione ed il mantenimento delle necessarie autorizzazioni e accreditamenti, qualora richiesti dalla normativa vigente, presso le autorità competenti al rilascio;
• la richiesta, l’acquisizione ed il mantenimento delle necessarie autorizzazioni sanitarie, fatta eccezione per la parte relativa alla ristorazione che è in capo all’Appaltatore;
• la predisposizione della Carta dei Servizi;
• la Responsabilità sanitaria di tutti i servizi appaltati;
• le incombenze relative all’accreditamento dei servizi accreditati, compreso i debiti informativi nei confronti della Regione, ATS e Comuni, per i quali l’Appaltatore si impegna a fornire i dati di sua competenza secondo modalità e tempistiche stabilite dal Committente;
• le attività, le incombenze ed il rispetto delle normative in materia di sicurezza dell’Azienda, salve le responsabilità e le incombenze dell’Appaltatore
Art. 5 - Inserimenti e requisiti di priorità
Agli utenti residenti nel Comune di Arese è riconosciuta la priorità nell’accesso alla struttura, ai sensi del Regolamento approvato dal Comune di Arese con Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 25/09/2007, che è parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
I criteri di individuazione degli utenti, le modalità di accesso al servizio, la gestione dell’eventuale graduatoria e la determinazione dell’eventuale quota comunale di compartecipazione, se dovuta, sono disciplinati dal citato regolamento.
Ogni ammissione di nuovi ospiti dovrà essere autorizzata dai Servizi Sociali del Comune di Arese, al fine di valutare la priorità di cui al comma 1.
Art. 6 - Compiti e oneri dell’Appaltatore
Nell’esecuzione del contratto, l’Appaltatore s’impegna a espletare i servizi oggetto del presente appalto, organizzandoli e gestendoli secondo le indicazioni espresse dal presente capitolato, nel pieno rispetto della normativa regionale e nazionale di riferimento ed in attuazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate.
Tutti i servizi oggetto dell’appalto dovranno essere svolti da soggetti iscritti, per le attività inerenti, agli appositi registri o albi professionali e/o commerciali, tenuto conto anche di quanto previsto in tema di qualificazione, requisiti e capacità, dalla vigente normativa applicabile.
L’Appaltatore dovrà inoltre:
• rispettare tutta la normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento che regola i diversi servizi e le modalità di erogazione delle diverse prestazioni;
• predisporre la compilazione gestione e archiviazione del FASAS, così come definito dalla normativa vigente e secondo le indicazioni del Committente;
• garantire il rispetto delle disposizioni stabilite nel “Regolamento recante criteri, modalità di accesso, funzionamento relativi al servizio comunità alloggio per disabili” approvato dal Comune di Arese con Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 28/09/2007
• consegnare a Sercop, prima dell’avvio dell’appalto, un elenco nominativo delle figure professionali impiegate, aggiornandolo tempestivamente a ogni variazione, anche nel caso di temporanee sostituzioni;
• impegnarsi a fornire a tutti gli operatori un tesserino di riconoscimento riportante i dati identificativi e la qualifica dell’operatore;
• adottare un piano annuale di formazione ed aggiornamento del personale con indicazione del referente
• stipulare Polizze assicurative come previsto al successivo art. 34;
• garantire i servizi appaltati in caso di sciopero, considerando essenziali, ai sensi della normativa vigente, i servizi oggetto del presente appalto ed in conformità all’art. 7;
• con riferimento alle attività e alle competenze attribuite con il presente appalto, assicurare il rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
• assicurare, con riferimento alle attività e servizi oggetto del presente appalto, l’assolvimento dei debiti informativi comunque connessi al rilascio e mantenimento dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento, o quanto altro dovuto in relazione a specifiche disposizioni legislative, anche mediante utilizzo di specifici strumenti, sia cartacei sia informatici, forniti dal Committente;
• rispettare e far rispettare da tutti i propri operatori le norme riguardanti la riservatezza e il trattamento dei dati di cui vengono a conoscenza in base al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) e alla normativa nazionale (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.)
• operare con un numero adeguato di figure professionali, attivando tutti i possibili strumenti atti a limitare fenomeni di turn over, così da non compromettere la continuità assistenziale, elemento fondamentale nella qualità delle cure;
• osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal DEC;
• comunicare tempestivamente al Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
• predisporre tutti gli strumenti e le metodologie di autocontrollo, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Committente di monitorare la conformità dei servizi alle disposizioni previste ed al contratto in essere, fra i quali un sistema di raccolta e tracciabilità dei disservizi rilevati e delle conseguenti relative azioni di miglioramento, nonché periodiche rilevazioni del grado di soddisfazione del personale, con riguardo al benessere lavorativo e allo stress lavoro correlato;
• inviare tempestivamente al Committente i dati di rendicontazione necessari al monitoraggio del Contratto ed alla verifica della corretta esecuzione dello stesso, come specificato all’art. 26;
• sollevare il Committente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e in generale da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri, poiché il personale addetto al servizio oggetto del presente appalto lavorerà sotto l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore;
• svolgere tutte le attività di manutenzione ordinaria riferite agli immobili nei quali vengono svolti i servizi oggetto del presente capitolato, relative pertinenze e aree esterne, impianti e contenuti;
• sono inoltre a carico dell’Appaltatore le attività di manutenzione straordinaria riferite:
o agli immobili, relative pertinenze e aree esterne, impianti e contenuti compresa la sostituzione a seguito di naturale usura e obsolescenza;
o agli immobili, relative pertinenze e aree esterne, impianti e contenuti
o a tutti i beni necessari per lo svolgimento dei servizi, nonché delle forniture effettuate nella esecuzione dell’appalto, compresa la sostituzione a seguito di naturale usura e obsolescenza;
• garantire la gestione e lo smaltimento dei rifiuti urbani, mediante intestazione a proprio nome dei relativi contratti;
• sostenere tutti gli oneri relativi a tutte le utenze, incluse le spese telefoniche relativamente a linee, apparati e traffico, mediante intestazione a proprio nome dei relativi contratti.
• collaborare nella redazione e aggiornamento della Carta dei Servizi e provvedere alla sua diffusione nelle forme più opportune;
• sostenere tutti gli altri eventuali oneri connessi al buon funzionamento della struttura, anche se non espressamente previsti nel presente capitolato, ad esclusione di quelli a carico della Committente di cui all’art. 6;
• Farsi carico di tutte le spese connesse alla gestione dei servizi oggetto del presente appalto senza possibilità e/o facoltà alcuna di rivalsa nei confronti di Sercop.
Art. 7 - Personale e dotazione organica dell’Appaltatore
L’Appaltatore deve garantire tutte le prestazioni e i servizi previsti dal presente appalto con proprie risorse, e deve mettere a disposizione, come previsto dalla normativa vigente richiamata e nel rispetto degli standard regionali, il seguente personale qualificato in rapporto contrattuale con l’ente, rapportato al numero degli ospiti, in modo da garantire in ogni caso l’assistenza adeguata nell’arco dell’intera giornata (24 ore):
1. Coordinatore: 1 coordinatore laureato in scienze psicologiche, pedagogiche o sociali o un dipendente in servizio con funzioni educative ed esperienza acquisita di almeno cinque anni. Il coordinatore può avere anche funzioni operative.
2. Operatori socio educativi: 1 operatore socio educativo, in possesso di diploma di educatore professionale o equipollente;
3. ASA/OSS: personale ausiliario in possesso del titolo di studio professionale ASA OSS e che abbia maturato una esperienza professionale di almeno 5 anni nell’ambito della disabilità, opportunamente formato ed aggiornato.
Gli educatori seguono il progetto educativo individuale e sono presenti tutti i giorni feriali.
Gli operatori per l’assistenza seguono gli ospiti, curandone in particolare la persona e l’ambiente di vita: dovranno essere presenti per tutto l’arco della giornata, ad eccezione della fascia oraria 9.00-12.00 dei giorni feriali, salvo i casi di permanenza dell’ospite in comunità (es. malattia, chiusura centri diurni frequentati etc…).
L’assistenza notturna deve essere garantita tramite personale qualificato non volontario.
Le altre attività che non coinvolgono direttamente gli ospiti, come la lavanderia, la cucina e la pulizia degli ambienti, possono essere svolte anche da personale non qualificato.
Il servizio assistenziale dovrà essere programmato e realizzato prevedendo un costante coordinamento degli operatori e delle attività svolte, nonché la adozione di strumenti idonei alla verifica dei programmi individuali.
L’Appaltatore deve inoltre garantire:
• che tutto il personale impiegato nelle attività dell’appalto sia assunto a tempo indeterminato e gli operatori previsti per i servizi siano inquadrati nel rispetto del CCNL di riferimento; rispetto all’assorbimento del personale dell’aggiudicatario uscente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 24 del disciplinare relativo alla clausola sociale.
• di applicare nei confronti del proprio personale tutte le norme di legge e dei contratti di lavoro vigenti, comprese quelle riguardanti le assicurazioni obbligatorie;
• che, per quanto concerne le Cooperative Sociali, sia garantita l’applicazione integrale degli istituti retributivi e contributivi previsti dalla normativa vigente e, in particolare, la Legge 3 aprile 2001 n. 142 “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore” e s.m.i.;
• di adottare idonee misure affinché il personale impiegato osservi le norme stabilite a tutela della privacy dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) e dalla normativa nazionale (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.)
• che siano osservate scrupolosamente le norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e siano assolti tutti gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. Nello specifico entro sessanta giorni dall’inizio della gestione l’Appaltatore dovrà consegnare al Committente copia della documentazione attestante l’avvenuto adempimento delle prescrizioni non delegabili di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/04/2008 n.81, come pure l’elenco nominativo dei soggetti individuati dal decreto citato. La mancata consegna costituisce inadempimento contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del contratto (ex art. 1456 C.C.), qualora l’Appaltatore, dopo la diffida ad adempiere nel termine intimato dal Committente, non vi abbia ottemperato;
• che il personale direttamente o indirettamente impegnato nei servizi dell’appalto, sia in possesso dei titoli formativi comunque prescritti per la gestione dell’emergenza e della sicurezza;
• che l’impresa aggiudicataria provveda alla formazione e l’aggiornamento delle figure professionali oggetto del presente capitolato;
• che tutto il personale impiegato nei servizi abbia competenze informatiche di base. Qualora gli operatori non abbiano tali competenze sarà compito dell’Appaltatore, a sue spese, effettuare specifica formazione.
Il personale addetto ai servizi previsti dal presente appalto, lavorerà sotto l’esclusiva direzione e responsabilità dell’Appaltatore.
L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro, applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga
a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
In ogni momento, a semplice richiesta del Committente, l’Appaltatore dovrà dimostrare di aver ottemperato agli obblighi di cui sopra.
L’Appaltatore dovrà tenere disponibile, attraverso strumenti informatici costantemente visionabili, presso la struttura dove si svolgono i servizi dell’Appalto a disposizione del Committente, dettagliato elenco nominativo degli addetti che l’Appaltatore impiegherà in tutti i servizi oggetto dell’appalto, con specificazione delle qualifiche professionali e contrattuali, i titoli di formazione, di servizio. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato, anche nel caso di temporanee sostituzioni, e visibile in tempo reale.
Inoltre lo stesso è tenuto a comunicare per iscritto ogni variazione, ivi comprese le sostituzioni per malattia, ferie o altro impedimento, allegando fotocopia degli attestati dei titoli di studio.
L’Appaltatore si obbliga a documentare, in qualsiasi momento e a semplice richiesta di Sercop, l’avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, relativi al personale adibito al servizio, nel periodo di vigenza dell’appalto anche attraverso la compilazione di apposita modulistica all’uopo predisposta dal Committente.
L’Appaltatore, su richiesta, dovrà esibire al Committente il libro matricola, il libro paga, il registro degli infortuni previsto dalle norme vigenti, nonché ogni altra documentazione nel caso necessaria per attestare l’ottemperanza ai suddetti obblighi.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
L’Appaltatore è responsabile dell’osservanza delle norme suddette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo sino ad avvenuta regolarizzazione delle posizioni retributive, contributive e assicurative.
7.1 NORME DI COMPORTAMENTO E DECORO PER IL PERSONALE
Tutto il personale, dipendente a diverso titolo dall’Appaltatore, dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e sarà tenuto al segreto professionale. In particolare, il suddetto personale consegnerà al proprio Coordinatore ogni oggetto non di proprietà rinvenuto nell’espletamento del servizio. Questi provvederà d’intesa con i preposti del Committente.
Tutto il personale dipendente a diverso titolo dall’Appaltatore dovrà indossare divise ordinate e pulite, fornite dallo stesso nel rispetto dei requisiti di carattere igienico-sanitario e di decoro, secondo i tipi di servizi prestati, e dovrà essere dotato di idoneo cartellino di riconoscimento apposto in modo visibile.
L’Appaltatore è obbligato, a proprio carico, a dotare tutto il proprio personale di tutti i dispositivi individuali di protezione (D.P.I.) e di tutti i presidi e materiali atti ad assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni e dei servizi, così da assicurare la richiesta protezione all’operatore, nonché ad emanare le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l’incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.
L’Appaltatore è obbligato alla sostituzione del personale che si renda responsabile di danni, causi lagnanze, non osservi le prescrizioni del presente capitolato o sia inidoneo al servizio per comprovati motivi; in tale caso l’Appaltatore provvederà alla sostituzione senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.
La dotazione organica dovrà essere adeguata, nelle entità e nei profili professionali, al fine di assicurare il rispetto degli standard di servizio previsti dal presente Appalto. Eventuali carenze non potranno essere recuperate in momenti successivi alla settimana corrente e, pertanto, determineranno l’applicazione delle conseguenti penalità come previste all’art. 37 – Controlli e penalità.
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza della normativa vigente sulla incompatibilità relativamente al personale dipendente da aziende sanitarie e da strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private del SSN.
Sercop non risponde dei danni subiti dall’Appaltatore e dal personale dallo stesso dipendente a qualsiasi titolo, o da questi arrecati a terzi o cose, anche derivanti da infortunio avvenuto in occasione dell’esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento.
7.2 CLAUSOLA SOCIALE
Considerate le caratteristiche del servizio in oggetto si ritiene che la continuità delle relazioni assistenziali costituisca un prioritario elemento di qualità del servizio.
Ai sensi dell’art. 50 del vigente Codice dei Contratti, nell’ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e al fine di meglio garantire il mantenimento delle professionalità acquisite ed accertate e dei servizi in essere, qualora l’Appaltatore subentrante e l’Appaltatore uscente applichino il CCNL delle Cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, gli stessi saranno obbligati alla integrale applicazione di quanto previsto dall’art. 37 “Cambi di Gestione” del CCNL delle Cooperative Sociali.
L’impresa aggiudicataria, nell’ambito della armonizzazione con l’organizzazione propria d’impresa e delle esigenze tecnico-organizzative di esecuzione del servizio, avrà l’obbligo di assorbire nel proprio organico, in via prioritaria e senza periodo di prova, il personale impiegato per i servizi oggetto del presente appalto risultante dalla relazione tecnico illustrativa, salvo esplicita rinuncia individuale, con mantenimento di tutti i diritti acquisiti, ivi compresi quelli di natura economica, ed assicurando adeguata tutela al personale in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, garantendone l’assorbimento al termine del periodo di astensione.
L’assorbimento dovrà essere attuato riconoscendo l’anzianità di servizio riferita all’attività svolta in precedenza presso i servizi oggetto dell’appalto, secondo gli scatti di anzianità maturati da ogni dipendente e previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in essere.
All’impresa aggiudicataria non sarà consentito inquadrare il personale assorbito in qualifiche inferiori e/o comunque peggiorative di quelle possedute al momento della presa in carico.
In considerazione della natura di servizio pubblico essenziale dell’unità d’offerta destinataria dei servizi oggetto dell’appalto e delle peculiari caratteristiche dei servizi destinati alle persone, ove la qualità delle prestazioni è fortemente influenzata dal clima organizzativo e dalla continuità delle attività degli operatori preposti, si auspica siano mantenute tutte le eventuali condizioni contrattuali, normative ed economiche, di miglior favore attualmente in vigore.
7.3 PRESTAZIONI GARANTITE IN CASO DI SCIOPERO ED ASSEMBLEE SINDACALI
La Comunità Socio Sanitaria esercita l’attività di assistenza personale a disabili, e tale assistenza personale a disabili è da considerarsi un Servizio Pubblico Essenziale, e quindi è possibile regolamentare l’accesso alla fruizione ad alcuni diritti Sindacali in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 146/1990 (nel testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 11 Aprile 2000, n. 83) “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia e dell’attuazione della legge”.
Le prestazioni da garantire, sempre nella misura minima stabilita in sede di accordo sindacale, per tutelare il diritto alla salute ed alla incolumità delle persone disabili ospiti, anche in caso di sciopero e di assemblea del personale, in quanto rientranti nella nozione di Servizio Pubblico Essenziale sono:
• l’assistenza personale ai degenti limitatamente alle terapie e cure mediche essenziali;
• l’igiene e sorveglianza strettamente necessarie per tutti gli ospiti;
• la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto, con menù di emergenza e utilizzo di stoviglie, posate, piatti e bicchieri monouso, nel pieno rispetto delle prescrizioni mediche e dietologiche.
I contingenti minimi previsti per assicurare l’assolvimento dei servizi considerati minimi ed essenziali devono pertanto essere determinati nell’accordo sindacale.
Nel medesimo accordo verranno altresì previste e regolamentate le modalità e le procedure di comunicazione individuale per il comando in servizio.
Art. 8 - Responsabile coordinatore dei servizi appaltati
L’Appaltatore, prima dell’inizio dell’appalto, dovrà individuare un responsabile coordinatore della esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.
Il Responsabile coordinatore di cui sopra dovrà essere in possesso di una delle seguenti lauree: servizio sociale, dovrà inoltre possedere comprovata esperienza, di almeno cinque anni, nella gestione di strutture identiche a quelle poste in appalto.
1 coordinatore laureato in scienze psicologiche, pedagogiche o sociali o un dipendente in servizio con funzioni educative ed esperienza acquisita di almeno cinque anni. Il coordinatore può avere anche funzioni operative. Il Responsabile coordinatore non potrà essere impiegato in ruoli operativi in alcuno dei servizi oggetto
dell’Appalto.
Il Responsabile di cui sopra è responsabile del trattamento dei dati che dovrà essere assicurato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile coordinatore si intendono fatte direttamente all’Appaltatore stesso.
Il Coordinatore, oltre a tenere i collegamenti con i competenti livelli operativi della Stazione Appaltante, deve:
elaborare la turnazione mensile sulle 24 ore, con indicazione dei nominativi, da conservare all'interno della struttura. Tale turnazione dovrà tener conto di eventuali indicazioni in relazione a particolari necessità assistenziali rilevate;
conservare e archiviare i documenti con le presenze degli operatori;
organizzare riunioni periodiche di coordinamento degli operatori, da effettuarsi al di fuori dell’orario di funzionamento del servizio;
provvedere alle sostituzioni del personale assente;
provvedere alla ricerca e selezione del personale.
Inoltre, in collaborazione con gli educatori e gli operatori per l’assistenza, il Coordinatore:
predispone monitora e verifica periodicamente per ogni persona inserita un progetto individuale, specificando obiettivi, modalità ed attività, con il coinvolgimento dell’interessato e della famiglia, se disponibile, e del Servizio Sociale competente;
si rende disponibile per eventuali incontri con i genitori/familiari degli ospiti e con gli operatori di enti esterni (CDD, servizi territoriali, servizi sociali comunali, associazioni, ecc..) per favorire l’inserimento degli ospiti in percorsi di integrazione sociale;
programma le attività della Comunità, raccordandosi con le attività diurne e del territorio;
garantisce reperibilità telefonica durante l’intero orario di funzionamento della struttura;
promuove e regolamenta la partecipazione di volontari e familiari alla vita della Comunità per favorire la socializzazione e le relazioni interpersonali, anche affettive ed amicali, nel rispetto della riservatezza e della disponibilità delle persone che vivono in Comunità;
effettua le segnalazioni per l'attivazione degli interventi in caso di guasti al sistema antincendio, impianti vari etc…
adempie al debito informativo regionale;
è responsabile del mantenimento dei requisiti organizzativi, di accreditamento e di appropriatezza assistenziale e della conservazione della documentazione relativa;
partecipa alle visite di vigilanza per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti organizzativi e di accreditamento ed il controllo di appropriatezza assistenziale che vengono condotte dalle competenti commissioni dell’ATS – Città Metropolitana di Milano
Art. 9 - Competenze e mansioni degli operatori
Gli operatori dovranno assicurare:
• la programmazione, la gestione e la verifica degli interventi socio educativi e assistenziali mirati al recupero ed allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti per il raggiungimento e/o il mantenimento di livelli sempre più avanzati di autonomia, compresi gli interventi di competenza anche in contesti sanitari (ad es. per visite mediche, durante ricoveri ospedalieri e/o di Pronto Soccorso);
• la progettazione, la gestione e la verifica della propria attività professionale in raccordo con il coordinatore.
Nell’espletamento del proprio lavoro essi dovranno:
• comprendere le esigenze e le aspettative dell’utenza;
• saper rilevare eventuali bisogni, anche inespressi, e riportarli agli altri referenti ed operatori che hanno in carico l’utente;
• rispettare gli accordi assunti al momento della definizione del piano di lavoro;
• rispettare il segreto d’ufficio evitando di divulgare, in ambito esterno al servizio, notizie e fatti inerenti il proprio intervento, rispettando gli obblighi di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679.
Art. 10 - Servizi alberghieri e vari
Sono a carico dell’ente affidatario:
• la fornitura di derrate alimentari per la preparazione dei pasti, ed ogni altro bene necessario alla gestione della cucina nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle particolari necessità di ogni ospite, attraverso menù appropriati e diete personalizzate se prescritte;
• la preparazione, diretta o attraverso terzi, dei pasti per gli ospiti, con le modalità indicate nel progetto di gestione presentato ai fini dell’aggiudicazione;
• la fornitura della biancheria generale per le camere;
• l’acquisto di materiale per l’igiene personale degli ospiti (qualora la famiglia non fosse in grado di provvedervi);
• l’acquisto di materiale per la pulizia degli ambienti;
• l’esecuzione di interventi di pulizia e sanitizzazione degli ambienti della comunità, con le modalità indicate nel progetto presentato ai fini dell’aggiudicazione;
• lo svolgimento dei servizi di lavanderia e stireria (grossa e minuta), da erogarsi direttamente o attraverso terzi;
• l’organizzazione degli accompagnamenti degli ospiti con il personale facente parte della struttura (es. visite mediche, piccole commissioni, trasporto presso presidi ospedalieri e per eventuali altre esigenze).
È facoltà della ditta affidataria, previo accordo con Sercop e con il Comune di Arese, provvedere all’organizzazione di ulteriori servizi aggiuntivi (extra retta giornaliera) a domanda individuale, prevedendo per essi il pagamento a prestazione nel progetto di gestione.
Art. 11 - Responsabile della commessa
L’Appaltatore dovrà individuare un Responsabile della commessa. Detta figura, differente rispetto al Responsabile Coordinatore dei servizi appaltati, rappresenterà a tutti gli effetti l’Appaltatore.
Art. 12 - Tavolo tecnico di confronto
Al fine di garantire tutte le attività di gestione conseguenti al presente capitolato, nonché monitorare l’andamento dell’appalto o valutare eventuali protocolli aggiuntivi e nuovi progetti sperimentali, Sercop si riserva di attivare eventuali Tavoli ai quali dovranno obbligatoriamente partecipare per il Committente il Coordinatore e altre figure da individuare di volta in volta.
Art. 13 - Arredi e attrezzature destinati allo svolgimento dei servizi
Sercop mette a disposizione all’Appaltatore l’utilizzo dei locali e degli spazi dove si svolgono i servizi oggetto del presente appalto, comprese le pertinenze esterne, completi di arredi, attrezzature e impianti ove svolgere tutte le attività per il periodo di durata dell’appalto, al solo fine dell’esercizio dei servizi oggetto del presente appalto.
Sercop inoltre mette a disposizione dell’Appaltatore i beni presi in carico con la sottoscrizione del verbale di consegna, perché ne faccia uso con diligenza del buon padre di famiglia, segnalando tempestivamente gli interventi di manutenzione straordinaria da svolgersi a carico del proprietario dell’immobile così come previsto agli articoli 4 e 5 del presente capitolato.
L’Appaltatore è tenuto, in seguito alla sottoscrizione dell’inventario di quanto fornito dal Committente, per tutta la durata dell’appalto, al mantenimento in perfetta funzionalità ed efficienza, oltreché alla rispondenza normativa, di tutte le dotazioni prese in consegna od integrate.
Ove il Committente ravvisasse incuria e/o imperizia da parte dell’Appaltatore nella conduzione e manutenzione dell’immobile e delle sue dotazioni, a seguito di dovute verifiche e contraddittorio con l’Appaltatore stesso, gli eventuali danni verranno addebitati all’Appaltatore, trattenendo l’importo dalle fatture in pagamento e, se insufficienti, dalla cauzione.
La manutenzione ordinaria e straordinaria delle preesistenti attrezzature e/o di quelle messe a disposizione dalla ditta aggiudicataria è a totale carico della medesima, inclusa l’eventuale sostituzione di apparecchiature o componenti di esse, che si dovesse rendere necessaria a causa di usura, guasti o rotture.
Al termine dell’appalto gli arredi e le attrezzature esistenti e quelle eventualmente sostituite o acquisite in corso di esecuzione dovranno essere lasciate in dotazione alla struttura, senza il riconoscimento di un contributo finale.
Art. 14 - Stato dell’immobile
Sercop consegnerà alla ditta aggiudicataria la struttura in condizioni idonee all’utilizzo, secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia di comunità socio sanitarie, dotata delle attrezzature, arredi e impianti necessari all’esercizio dell’attività, nello stato di fatto che i concorrenti potranno verificare attraverso effettuazione di sopralluogo obbligatorio, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Entro 30 giorni dall’avvio della gestione, Sercop e la ditta aggiudicataria redigeranno in contraddittorio il relativo verbale di consegna.
Al termine del periodo di affidamento la ditta aggiudicataria dovrà restituire la struttura, compresi i relativi impianti, attrezzature ed arredi, nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, fatto salvo il normale grado di usura connesso all’utilizzo, nonché eventuali migliorie apportate nel corso dell’esecuzione, anche sulla base dell’offerta che ha formato oggetto di aggiudicazione.
Per verificare lo stato della struttura, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi, entro sei mesi antecedenti il termine dell’appalto, Sercop e la ditta affidataria effettueranno in contraddittorio un sopralluogo, di cui verrà redatto apposito verbale.
Qualora nel corso del sopralluogo venissero riscontrate carenze negli obblighi manutentivi posti a carico dell’appaltatore, quest’ultimo dovrà provvedere immediatamente. In mancanza Sercop potrà procedere all’escussione della cauzione definitiva, nella misura corrispondente al valore stimato degli interventi e salvo il risarcimento del maggior danno, ove l’importo della cauzione non dovesse risultare sufficientemente capiente.
Art. 15 - Divieto di modificazioni
L’Appaltatore non può apportare modificazioni o innovazioni o trasformazioni degli spazi a lui affidati. Nel caso in cui l’Appaltatore ritenga necessario effettuare interventi modificativi sugli spazi affidati dovrà acquisire preventiva autorizzazione dal Committente con oneri totalmente a proprio carico. L’inadempimento di tale disposizione costituisce in ogni caso grave errore e quindi causa di risoluzione del contratto.
Le modifiche non preventivamente autorizzate, non danno titolo ad alcun rimborso o pagamento e ove il Committente lo ritenga opportuno comportano la rimessa in pristino della situazione preesistente con oneri a carico dell’Appaltatore
La necessità di eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si evidenziassero nel corso dell’appalto dovrà essere tempestivamente segnalata all’Amministrazione comunale per i provvedimenti conseguenti.
Le eventuali modifiche, se necessarie, dovranno essere autorizzate dai competenti uffici del Comune di Arese, previa richiesta motivata e dietro rilascio di apposita autorizzazione.
Saranno a totale carico dell’ente affidatario la spese per la sostituzione d’impianti, apparecchiature, ecc. danneggiate a causa dell’uso improprio da parte del personale dipendente.
In caso d’interventi autonomamente decisi dall’Amministrazione comunale di Arese, il gestore presterà ogni collaborazione per ridurre i relativi disagi agli ospiti della struttura.
Art. 16 - Riconsegna degli spazi ed attrezzature a Sercop
Alla scadenza del contratto d’appalto, l’Appaltatore dovrà riconsegnare al Committente tutti i beni di cui all’art. 13, oltre a quelli forniti dall’Appaltatore nel corso dell’appalto.
L’Appaltatore dovrà inoltre riconsegnare gli spazi e i locali in perfetto stato di funzionamento e manutenzione, salvo modifiche apportate con l’approvazione del Committente. A fronte delle suddette riconsegne sarà sottoscritto tra le parti apposito verbale.
Art. 17 - Beni forniti nel corso dell’appalto
Tutti i beni e le attrezzature oggetto di fornitura nel corso dell’Appalto, a conclusione dello stesso, si intendono acquisiti dal Committente senza che l’Appaltatore abbia a vantare alcuna pretesa, neppure di ordine economico, sugli stessi. Per l’individuazione dei suddetti beni è necessario che l’Appaltatore fornisca, prima dell’inserimento in struttura, ogni utile elemento identificativo e, in particolare i seguenti dati, al fine dell’inserimento in inventario:
• tipologia del bene
• numerosità del bene
• marca e modello del bene
• data di acquisto
• valore unitario del bene al momento dell’acquisto
• ubicazione del bene presso le strutture
• manutenzioni effettuate (se soggetto a manutenzione)
Unitamente a tali dati dovranno essere forniti tutti i certificati di collaudo e di manutenzione dei beni oggetto di consegna.
Sarà inoltre compito dell’Appaltatore, al termine dell’Appalto, lasciare a disposizione del Committente tutti i database informatici implementati negli anni e relativi ai servizi offerti, nonché la documentazione in formato cartaceo prodotta e sempre relativa all’Appalto. Dei suddetti passaggi di beni ed archivi sarà sottoscritto tra le parti apposito verbale.
Art. 18 - Avvio del nuovo contratto e relativo passaggio di consegne
Prima dell’avvio del servizio sarà onere dell’Appaltatore predisporre il piano di lavoro relativo al passaggio di consegne e all’avvio del nuovo contratto. Detto piano di lavoro dovrà essere sottoposto al Committente per la relativa approvazione.
PARTE SECONDA – SEZIONE DESCRITTIVA
Art. 19 - Rapporto di lavoro
Per tutte le figure professionali che contribuiscono al raggiungimento e mantenimento degli standard richiesti dalla normativa citata all’art.3 l’aggiudicatario s’impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale
L’Aggiudicatario s’impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in oggetto, quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto.
L'Aggiudicatario è tenuto inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.
Sercop potrà richiedere all’Aggiudicatario in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale, l’esibizione del libro matricola e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
Qualora l’impresa aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, Sercop procederà alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Azienda. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’impresa aggiudicataria.
Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza da parte di Sercop, l’Aggiudicatario si impegna a rassegnare, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel servizio.
Rispetto all’assorbimento del personale dell’aggiudicatario uscente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 24 del disciplinare relativo alla clausola sociale.
Art. 20 - Personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni
L’impresa aggiudicataria dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.
L’impresa aggiudicataria dovrà comunicare annualmente:
a) l’elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
d) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare tutti i referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell’appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).
L’impresa aggiudicataria, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:
• dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore socio-sanitario/assistenziale e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
• dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
• dovrà provvedere all’inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68 e s.m.i.;
• dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l’esecuzione delle prestazioni;
• non potrà effettuare variazioni nell’organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese precedente alla scadenza del contratto.
Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:
• L’impresa aggiudicataria e il personale impiegato nelle prestazioni;
• L’impresa aggiudicataria e il gestore uscente.
Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti.
Ove un dipendente dell’impresa aggiudicataria assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dal Committente, l’impresa aggiudicataria dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.
Il personale dell’impresa aggiudicataria dovrà prestare la massima attenzione durante l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.
Art. 21 - Limitazione del turnover
È fatto obbligo all’Aggiudicatario di assicurare la stabilità degli operatori di propria pertinenza, riconoscendo che la continuità d’azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per degli interventi di qualità.
L’impresa aggiudicataria dovrà, in particolare, impiegare per il servizio, e per tutta la durata del contratto, il medesimo personale, al fine di garantire una continuità nel servizio. Non saranno tollerati turnover di personale, se non per cause di forza maggiore, superiori al 3% annuo del personale impegnato nei servizi socio sanitari e socio assistenziali: in caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla rescissione del contratto con l’affidamento alla seconda ditta in graduatoria e con l’addebito delle maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante.
Art. 22 - Obblighi del Personale
Il personale addetto al servizio è tenuto:
1) ad essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso ed essere consapevole dell’ambiente in cui sarà chiamato ad operare;
2) a mantenere il segreto professionale e d’ufficio su fatti e circostanze di cui venisse a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti e sui dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679;
3) a conservare un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione nei riguardi dell’utenza;
4) alla puntualità e al rispetto degli orari di servizio, e alla collaborazione reciproca.
La Stazione Appaltante ha insindacabile facoltà di pretendere in ogni momento, dopo almeno due richiami scritti e motivati, l’allontanamento dal servizio del personale che non svolga in modo corretto i compiti assegnati. Tale personale dovrà essere immediatamente sostituito dall’aggiudicatario.
Art. 23 - Osservanza del Codice Etico Comportamentale
Sercop informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al proprio Codice Etico e di Comportamento redatto in ottemperanza alle disposizioni del DPR n. 62/2013, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, doveri e responsabilità nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.).
L’Appaltatore ed il relativo personale sono pertanto tenuti, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, ad uniformare la propria condotta ai principi etici di riferimento e alle norme di comportamento definiti nel suddetto Codice. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al Codice Etico, per quanto applicabili, è sanzionata ai sensi del successivo art. 37 (controlli e penalità)
Il Codice Etico e di Comportamento di Sercop è stato adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 7 del 30 gennaio 2017.
Art. 24 - Rispetto del dettato normativo previsto dal D.lgs. 231/2001
Il Committente è vincolato al rispetto del dettato normativo previsto dal D.lgs. 231/2001 e s.m.i.
In particolare la Stazione Appaltante Sercop, in osservanza a quanto previsto dalla D.G.R. 3540 del 30 maggio 2012, si è dotata del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e s.m.i., comprensivo del rispettivo Codice Etico.
L’Appaltatore, nella persona del suo Legale Rappresentante, si dovrà pertanto impegnare sia a prelevare dal sito internet del Committente copia del Codice Etico, sia ad operare nel pieno rispetto dello stesso, della normativa vigente applicabile al settore in cui opera il Committente nonché delle prescrizioni del D.lgs. 231/2001 e s.m.i. e norme correlate. L’Appaltatore, con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del contratto, dovrà poi impartire e attuare disposizioni, in conformità al Codice Etico ed alle procedure adottate dal Committente per la prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 e s.m.i. o altre specifiche normative, ai propri eventuali amministratori, dipendenti e/o collaboratori e fornitori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal disposto del D.lgs. 231/2001 e s.m.i. e norme correlate, con obbligo nei confronti della Committenza a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del contratto.
Tali vincoli saranno inseriti nei contratti mediante specifica clausola.
Il Committente verificherà, in sede di stipula del contratto, che non siano emersi a carico dell’Appaltatore fatti rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25, 26 e ss. del D.lgs. 231/01 e s.m.i.
Art. 25 - Direttore dell’Esecuzione del Contratto
Ai sensi dell’art. 101 e seguenti del D.lgs. 50/16 e s.m.i., la vigilanza ed il controllo sull’organizzazione e gestione dei servizi competono al Committente e saranno svolte tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), che verrà nominato dalla stazione appaltante.
Il DEC potrà in ogni momento effettuare ispezioni per controllare che i servizi siano mantenuti ad un livello soddisfacente e, comunque, secondo gli standard di risultato previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dall’offerta tecnica ed economica presentate dall’Appaltatore in sede di gara.
L’impresa aggiudicataria è tenuta a conformarsi a tutte le direttive impartite dal DEC, nei tempi e modi che saranno definiti dal medesimo.
Art. 26 - Contabilizzazione delle prestazioni e fatturazione
Quali corrispettivi delle prestazioni erogate, l’Appaltatore addebiterà al Committente i prezzi contrattualmente definiti e contenuti nella scheda di offerta economica proposta dall’Appaltatore in sede di gara di appalto.
L’unità di prestazione dei servizi CSS è la giornata di presenza nel corso del mese di riferimento.
L’importo fatturabile per i servizi sarà calcolato sulla base delle giornate di presenza degli ospiti per mese, moltiplicate per il prezzo della giornata assistenziale come contenuto nella scheda di offerta economica proposta dall’Appaltatore in sede di gara di appalto.
Le quote a carico dei Comuni del Rhodense, relative agli utenti residenti, al netto delle quote di compartecipazione, verranno liquidate mensilmente all’affidatario. La ditta aggiudicataria, dovrà emettere mensilmente:
- una fattura a carico dell’utente, per la sua eventuale quota di compartecipazione, definita dal Comune di residenza dell’utente;
- una fattura a carico di Sercop per la quota a carico dei Comuni del Rhodense riportante i nominativi degli ospiti e le relative giornate di presenza nel corso del mese di riferimento.
Se nel corso del periodo contrattuale dovessero essere ospitati utenti non residenti nei Comuni del Rhodense la ditta aggiudicataria dovrà provvedere direttamente alla riscossione della quota a carico del Comune presso il Comune di residenza dell’utente.
Le quote di compartecipazione a carico degli utenti del servizio sono stabilite dai Comuni di residenza degli utenti, secondo i rispettivi regolamenti di accesso ai servizi residenziali disabili.
La retta giornaliera offerta in sede di gara di appalto si intende comprensiva di tutte le prestazioni assistenziali e di tutte le attività elencate nel presente capitolato.
Sono compresi nel corrispettivo contrattuale tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’esecuzione del Contratto, ivi comprese le attività di reportistica e monitoraggio e le attività a carico dell’appaltatore derivanti dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che fossero emanate dalle competenti autorità.
Le fatture dovranno riportare il riferimento del contratto e il numero di CIG.
Art. 27 - Pagamenti e ritenute a garanzia
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, a seguito della redazione dei documenti contabili di cui al precedente articolo e dietro presentazione di regolare fattura con indicati i servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento.
Ai sensi dell’art. 30, c. 5bis del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Gli oneri finanziari di realizzazione delle eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative proposte dall’offerente nel progetto tecnico presentato in sede di offerta sono interamente a suo carico e si intendono integralmente compensate nell’offerta economica.
Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.
In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, c. 5 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla Stazione Appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l’aggiudicatario avrà cura di indicare in fattura.
Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, a seguito di espresso accordo sottoscritto tra il Committente e l’aggiudicatario sarà disposto dal Committente a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, data risultante dalle ricevute di accettazione e di consegna rilasciate dal sistema di Posta Elettronica Certificata (PEC) secondo la normativa vigente.
Il suddetto termine di pagamento sarà, comunque, sospeso qualora:
• la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
• le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
• risultino non conformità tra il servizio effettuato e quanto richiesto;
• la fattura non risulti corredata, in allegato, della documentazione richiesta.
La mancata consegna anche di parte della suddetta documentazione determina l’automatica sospensione della procedura di liquidazione da parte del Committente.
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
− omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
− DURC irregolare.
In caso di violazioni contrattuali od in presenza di altri oneri o rimborsi dovuti dall’Appaltatore, l’Azienda, previa comunicazione motivata, ha la facoltà di operare, a compensazione, adeguata ritenuta all’atto della liquidazione delle fatture.
Art. 28 - Pagamenti a saldo
Il saldo delle prestazioni è pagato entro 90 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell’art. 102 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
In tale occasione la Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell’art. 30, c. 5 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.
Art. 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010
n. 136 e s.m.i., impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della Stazione Appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.
Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte del Committente.
I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l’Appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento dell’avvenuta risoluzione delle cause di sospensione.
Art. 30 - Prezzi
I corrispettivi contrattuali si intendono determinati a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie valutazioni, alle proprie stime.
Il Committente si riserva di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’A.N.A.C. e/o da altri enti (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara
Art. 31 - Base Asta
L’importo massimo dell’appalto per il triennio ammonta ad € 613.200,00 (euro seicentotredicimiladuecento/00) per il triennio 2020 – 2022 oltre iva e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in € 675,00 per il triennio.
Il presente contratto potrà essere rinnovato, su richiesta della stazione appaltante, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016
Art. 32 - Revisione prezzi
Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.
Per l’adeguamento annuo, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento, si procederà all’applicazione della variazione dell’indice ISTAT “FOI (net) 3.3. - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell’anno indicato rispetto all’anno precedente” intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo all’avvio della prestazione con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente l’avvio stesso (ad es. in caso di avvio della prestazione il giorno 1° febbraio 2020 l’adeguamento
sarà effettuato con decorrenza dal 1° febbraio 2021 prendendo come riferimento l’incremento ISTAT intercorso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021).
Art. 33 - Cauzione definitiva
A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’impresa aggiudicataria dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.
La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del C.C. comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento.
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell’impresa aggiudicataria entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’Esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.
In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.
Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni.
Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell’impresa aggiudicataria per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili.
Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’impresa aggiudicataria è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.
Art. 34 - Coperture assicurative
L’Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’impresa aggiudicataria o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.
A tal fine l’impresa aggiudicataria deve stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso
l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale:
• per sinistro, valido per l’intero servizio affidato, di importo minimo fissato in 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) euro.
• per persona, valido per l’intero servizio affidato, di importo minimo fissato in 1.000.000,00 (un milione/00) di euro.
• idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso prestatori d’opera (RCO) dipendenti della ditta aggiudicataria, anche con riferimento all’uso di automezzi propri, con massimale non inferiore a 2.000.000,00 € per sinistro, con limite minimo per persona pari a 1.000.000,00 €.
• un contratto assicurativo a garanzia dell’immobile, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature contro i danni da rischio gestorio, per incendio, esplosioni, scoppi, atti vandalici ed ogni tipo di eventi speciali, anche derivante da dolo e/o colpa grave, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei danneggiatori e con rinuncia espressa di rivalsa nei confronti degli Ente affidatario, commisurata al valore dei beni affidati in gestione per un importo pari a € 3.000.000,00;
Per il trasporto occasionale degli ospiti l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese alla stipula di ulteriore polizza “Auto rischi diversi” e infortunio conducente. Gli eventuali danni rientranti nella franchigia prevista dalla polizza assicurativa, saranno a totale carico dell’Aggiudicatario.
Ai fini della stipulazione della relativa polizza assicurativa, per “terzi” si intende qualsiasi soggetto, ospite o non, che venga a trovarsi anche occasionalmente all’interno della struttura, ivi compresi gli eventuali visitatori.
Al verificarsi di danni che eccedano i massimali assicurati, l’obbligo risarcitorio per il residuo graverà sull’impresa aggiudicataria.
Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto (o nel caso del verbale di inizio attività), fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all’impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa deve avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.
L’Appaltatore dovrà presentare copia integrale della polizza stipulata, al momento della firma dei contratti, nonché copia ultima quietanza pagata che dimostri la copertura del rischio assicurato con le suddette polizze. Tale quietanza dovrà essere rivalidata e consegnata in copia ogni anno al Committente.
In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del C.C.) l’impresa aggiudicataria Mandataria (o il Consorzio) deve esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate.
In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.
In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate.
In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa aggiudicataria deve contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.
L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell’impresa aggiudicataria.
Art. 35 - Divieto di cessione del contratto – cessione dell’Azienda
È fatto assoluto divieto all’impresa aggiudicataria di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto, a pena di nullità.
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del C.C. e dell’articolo 106 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.
Art. 36 - Cessione crediti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’articolo 1260 comma 2 del C.C. è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l’articolo 106 c. 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 37 - Subappalto
In ragione della particolarità delle prestazioni richieste e dell’utenza cui le stesse sono destinate, rappresentata da persone non autosufficienti, Sercop ritiene imprescindibile che l’esecuzione di tutti i servizi rivolti alla persona venga svolta in proprio dal concorrente aggiudicatario del presente appalto, escludendosi la possibilità di subappaltare tali prestazioni.
Il subappalto è consentito esclusivamente, nelle misure e con le modalità previste dall’art. 105 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., per i servizi alberghieri e di supporto nella misura massima del 30% dell’importo contrattuale.
Qualora l’impresa aggiudicataria intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.
La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’impresa aggiudicataria, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’impresa aggiudicataria dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.
Il subappalto non preventivamente autorizzato dal Committente è causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 46.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l’impresa aggiudicataria dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/16 e s.m.i.
Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.
Il subappalto realizzato in maniera non conforme al predetto articolo di legge comporterà la risoluzione del contratto con oneri a carico dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno.
Il subappalto non dovrà in alcun modo essere causa di mutazione delle caratteristiche dei servizi così come previsti nel presente capitolato.
Non è considerato subappalto l’affidamento a terzi delle forniture di materiali e beni di consumo. In tal caso il Committente rimarrà estraneo ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l’impresa aggiudicataria affidataria e gli eventuali sub fornitori, nonché alle controversie che dovessero insorgere tra tali soggetti.
In caso di subcontratto l’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente all’art. 105 comma 2 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.
Art. 38 - Sicurezza luoghi di lavoro
L’Appaltatore è tenuto al rispetto del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e a tutte le altre leggi e norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro e subappalti. Prima dell’avvio del contratto l’Appaltatore deve partecipare alla Riunione di Coordinamento preliminare e sottoscrivere il relativo verbale circa l’adempimento e la programmazione degli interventi per garantire le condizioni di sicurezza sul lavoro nel tempo; in tale circostanza dovrà essere congiuntamente sottoscritto tra le parti il Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) che da subito, comunque prima dell’avvio dei servizi, deve essere in esercizio. Sarà onere dell’Appaltatore dimostrare tale ultima evenienza.
L’impresa aggiudicataria non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente.
L’impresa aggiudicataria, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell’area di lavoro: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.
L’Appaltatore in dettaglio dovrà:
1. osservare le misure generali di tutela definite all’art. 15 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
2. istruire, informare, formare, addestrare e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria sicurezza e quella di terzi presenti negli ambienti di lavoro (ospiti, visitatori, ecc.);
3. dotare il proprio personale dei mezzi di protezione personali necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l’addestramento all’uso ed esigerne il corretto impiego;
4. definire e rispettare procedure di sicurezza, regolamenti, protocolli e disposizioni interne che saranno rese disponibili al Committente;
5. controllare, vigilare e sorvegliare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale ed altri terzi presenti definendo e formando i preposti alla sicurezza così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
6. impiegare personale in numero e competenze adeguate e mezzi idonei ad ogni lavorazione;
7. fornire al Committente tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche se non dipendente dall’attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo.
L’Appaltatore dovrà presentare prima dell’inizio dell’attività un piano di sicurezza che dovrà contenere almeno i seguenti aspetti ed informazioni:
a) documento di valutazione dei rischi specifici connessi alle attività oggetto d’appalto;
b) dati completi di recapiti relativi alle figure con compiti e responsabilità individuate sulla base del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e copia degli attestati relativi alle formazioni obbligatorie previste;
c) un registro infortuni;
d) modalità operative di prevenzioni incidenti/infortuni in relazione ai rischi presenti nei luoghi di lavoro (istruzioni, procedure, …);
e) mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia dell’attività da eseguire;
f) elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e indicazioni relative alla formazione e addestramento necessari all’utilizzo;
g) organizzazione prevista per la gestione delle problematiche di igiene e sicurezza: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, e altre figure responsabili e relativi compiti;
h) nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
i) nominativi dei lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze incendio ed evacuazione e di primo soccorso, con relativa documentazione attestante formazione ed addestramento e lettere di nomina;
j) documentazione attestante la formazione professionale del personale ed informazione in materia di sicurezza e salute dello specifico servizio oggetto d’appalto, tra cui la documentazione attestante la formazione prevista dall’art. 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
k) protocollo di sorveglianza sanitario predisposto in collaborazione con il medico competente incaricato;
l) il Committente si riserva la facoltà di richiedere il riesame del Piano di Sicurezza qualora lo ritenga inadeguato. Xxxxx restando la responsabilità dell’Appaltatore in ordine alla sicurezza sul lavoro, il Committente ha la facoltà di controllare che lo svolgimento del servizio appaltato avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo effettuando sopralluoghi con proprio personale o mediante esperti del settore e, in caso di inadempienza, ha facoltà di far sospendere l’esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.
m) qualsiasi attività che dovesse richiedere l’intervento di soggetti terzi dovrà essere preceduta dallo svolgimento da parte dell’Appaltatore degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ovvero qualifica dei fornitori, elaborazione di opportuno documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) ed attuazione di tutto quanto necessario per garantire il mantenimento della sicurezza per i propri lavoratori ed i lavoratori di terzi.
L’Appaltatore dovrà rendersi disponibile per incontri di coordinamento tra RSPP del Committente e RSPP dell’Appaltatore.
Art. 39 - Tutela degli Appaltatori e delle persone fisiche connesse
Il titolare del trattamento dei dati forniti, che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati stessi, è Sercop – Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona - Xxx Xxxxxxxxx, 00 XXX (XX) – mail xxxxxx@xxxxxxxxx.xx nella persona del legale rappresentante pro-tempore.
I dati relativi all’Appaltatore o a persone fisiche ad esso connesse, siano essi forniti dall’Aggiudicatario medesimo ovvero recuperate da Sercop da altre fonti, verranno trattati nei limiti consentiti dall’ordinamento per le finalità di cui al presente capitolato oltre che per effettuare controlli, verifiche e ed accertamenti d’ufficio di stati, qualità e fatti, ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive fornite e ai sensi del D.P.R. 445/2000 e le verifiche previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relative ai requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice. In ogni caso, i dati non saranno trattati per finalità estranee al servizio oggetto del capitolato, né in procedimenti di trattamento automatizzato che producano effetti giuridici o economici o che incidano in modo analogo sull’Appaltatore o sulle persone fisiche ad esso connesse.
I dati e le informazioni contenuti in documenti conservati dal titolare potrebbero essere oggetto di diffusione unicamente in attuazione degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione, cui Sercop è soggetta in quanto
ente pubblico economico, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., o in base ad altre specifiche disposizioni di legge, esclusivamente nelle modalità e nei limiti previsti da tali disposizioni.
La mancata fornitura dei dati, totale o parziale, ovvero la fornitura di dichiarazioni false, reticenti e/o mendaci potrà comportare, a insindacabile giudizio di Sercop e fatte salve le conseguenze amministrative, civili e penali previste dall’ordinamento, l’impossibilità a procedere alla stipula, all’esecuzione o alla prosecuzione del contratto.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza ed in ogni caso nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento.
I dati trattati, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati. Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati.
Con riferimento ai dati forniti dall’Appaltatore relativi a persone fisiche ad esso connesse è diritto degli interessati:
a) ottenere informazioni sui dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento e ricevere una copia dei dati trattati;
b) proporre opposizione al trattamento dei propri dati quando esso viene effettuato per scopi di interesse pubblico o legittimo interesse del titolare, (profilazione compresa), per finalità di marketing diretto, oppure per finalità di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
c) verificare la correttezza dei propri dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione;
d) richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati. In tal caso il Titolare non tratterà i dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione;
e) ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali quando ricorrono determinate condizioni;
f) ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli a un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i dati sono trattati con strumenti automatizzati e il trattamento è basato sul consenso dell’interessato, su un contratto di cui l’interessato è parte o su misure contrattuali ad esso connesse;
g) revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali precedentemente espresso per le finalità specifiche non inerenti all’esecuzione del contratto in essere, oppure per i dati particolari eventualmente trattati (dati sensibili).
Art. 40 - Garanzia della privacy da parte dell’Appaltatore
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell’esecuzione del contratto. Il trattamento di tali dati sarà consentito solo nei casi previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, essi non potranno essere trattati per finalità estranee all’espletamento del presente capitolato. Con l’eccezione delle informazioni destinate a SERCOP, l’Appaltatore non comunicherà senza preventiva autorizzazione di SERCOP alcun dato personale relativo agli utenti in carico, fatte salve le casistiche previste dalla normativa. È data possibilità all’Appaltatore di diffondere i dati relativi all’utenza solamente in forma aggregata ed anonima esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore medesimo a gare e appalti diversi dal presente.
L’Appaltatore risponde per l’inosservanza della normativa e della prassi in materia di privacy e di trattamento dei dati personali degli utenti anche da parte dei propri dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori.
Con la sottoscrizione del Contratto l’Appaltatore provvederà a garantire la conformità delle proprie procedure all’ordinamento nazionale ed europeo in materia di trattamento dei dati personali e di privacy,
ponendo in essere tutte le misure necessarie alla tutela dei dati dell’Utenza. SERCOP potrà attivare verifiche ed ispezioni circa tale conformità in qualsiasi momento dell’esecuzione del contratto.
Art. 41 - Controlli e penalità
Il servizio oggetto dell’appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse; pertanto, l’Appaltatore, in nessun caso e per nessun motivo, può sospendere o abbandonare di propria iniziativa l’erogazione dello stesso, neanche nell’ipotesi in cui dovessero sorgere contrasti o controversie con l’Amministrazione.
In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di comprovata forza maggiore, l’Amministrazione potrà senz’altro sostituirsi all’Appaltatore per l’esecuzione d’ufficio a danno e spese dell’inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.
Fatta salva l’integrazione organizzativa e funzionale fra le attività e i servizi oggetto del presente appalto e le attività e i servizi assicurati dal Committente, nonché la salvaguardia di tutte le facoltà e le prerogative riservate al Committente ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato, l’Appaltatore si impegna ad accettare tutte le attività di controllo su tutti servizi e le prestazioni oggetto del presente appalto da parte del DEC nominato dal Committente.
Se richiesto dal DEC, le attività di verifica dovranno essere seguite anche dal Responsabile coordinatore dei servizi appaltati che l’Appaltatore avrà posto alla conduzione dell’appalto. Questa figura, appositamente individuata e delegata, rappresenterà, a tutti gli effetti, l’Appaltatore.
Le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti sono oggetto di specifica contestazione all’Appaltatore.
Al verificarsi di inadempienza contrattuale il Committente procederà con il seguente iter:
1. Invio della contestazione all’Appaltatore mediante fax o raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2. l’Appaltatore, entro e non oltre 3 giorni lavorativi o altri termini di durata inferiori disposti dal Committente in relazione all’urgenza o gravità della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC);
il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta; qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del Committente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nei termini indicati, potranno essere applicate le penali di seguito riportate;
In caso di applicazione della penale, il Committente provvederà ad incamerare l’importo della penale dalla prima fattura utile in liquidazione anche se relativa a periodi di diversa competenza, o, in caso di insufficienza, attraverso incameramento della cauzione definitiva. In tale ultimo caso l’Appaltatore dovrà ricostituire la cauzione per la parte mancante.
Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto il Committente avranno la facoltà di applicare nei confronti dell’Appaltatore le seguenti penalità:
INADEMPIENZA | Penale € |
Mancata designazione del Responsabile coordinatore, anche in caso di sostituzione in corso di esecuzione del contratto (per ogni giorno) | 500,00 |
Impossibilità di rintracciare entro un’ora dalla chiamata il Responsabile Coordinatore dei servizi appaltati | 500,00 |
Mancata osservanza delle modalità previste per l’inserimento del nuovo personale, (per caso rilevato) | 500,00 |
Mancata osservanza delle disposizioni normative previste dal C.C.N.L. di categoria ed al quale il lavoratore ha diritto (per contestazione) | 300,00 |
Mancato rispetto dei requisiti richiesti per il personale impiegato (per operatore) | 1.000,00 |
Mancato o ritardato pagamento delle competenze dovute (per persona per max 10 gg.) | 180,00 |
Mancato o ritardato pagamento delle competenze dovute (per persona da 11 a 30 gg.) | 250,00 |
Mancato rispetto delle regole di funzionamento di cui al Regolamento comunale vigente al momento della contestazione | Da € 500,00 a € 1.000,00 dalla seconda contestazione |
Disservizi per scioperi per cause direttamente imputabili all’Appaltatore (per contestazione) | 300,00 |
Comportamento inadeguato del personale tale da configurare una violazione che determini un provvedimento disciplinare di sospensione dal lavoro (a caso contestato) | 500,00 |
Mancata messa a disposizione al Committente dell’elenco del personale in servizio in tempo reale (per ogni mancata messa a disposizione) | 300,00 |
Mancata sostituzione definitiva di un operatore a richiesta dal Committente nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate (per ogni giorno di permanenza in servizio dell’operatore di cui è stata richiesta la sostituzione) | 400,00 |
Superamento della percentuale di turn over consentita dall’art. 21 rispetto al personale impegnato nei servizi socio sanitari e socio assistenziali; la penale si applica per ogni unità di personale eccedente la percentuale consentita | 1.000,00 |
Mancata, insufficiente o inadeguata dotazione del vestiario per il personale e DPI; | 500,00 |
Mancata attuazione dei corsi di formazione del personale entro i termini e modalità fissati dall’offerta aggiudicata ovvero in coerenza con le disposizioni di legge e/o di regolamenti | 2.000,00 |
Mancato rispetto dello standard minimo di accreditamento (salvo maggiori penali conseguenti azioni e sanzioni dell’ATS in vigilanza) | 2.500,00 |
Mancato rispetto nei servizi dello standard giornaliero di presenza del personale, indicato nel progetto gestionale proposto in sede di gara o concordato con il Committente (per ogni ora di mancato servizio, salvo comunque l’obbligo di recupero delle minori ore di servizio) | 200,00 |
Turno notturno scoperto di personale a standard (per ogni turno) | 700,00 |
Mancata compilazione del FASAS o parti di esso (per parti non compilate) | 50,00 die |
Errata compilazione delle scale di valutazione in uso o che verranno adottate: (per scala sbagliata) | 500,00 |
INADEMPIENZA | Penale € |
Errata somministrazione di terapia fatto salvo tutti i diritti di rivalsa civili e penali in caso di gravi conseguenze sull’ospite (per contestazione) | 1.000,00 |
Mancato rispetto del Piano operativo di Assistenza e conseguente danno all’ospite (caduta, lesioni ecc.) (per contestazione) | 500,00 |
Indisponibilità dei materiali di consumo e dei prodotti, ivi compresi fornitura di presidi sanitari per incontinenza e prodotti della linea di igiene, necessari per le ordinarie attività richieste dai servizi affidati (per contestazione) | 500,00 |
Mancata somministrazione del pasto e/o della dieta speciale prevista (per ogni contestazione) | 100,00 |
Mancata esposizione del cartellino personale (ogni caso rilevato) | 50,00 |
Mancato rispetto o infrazione al sistema HACCP | 100,00/500,00 |
Mancato rispetto del Codice di Comportamento di Sercop, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio (per singolo evento) | 500,00 |
Mancato rispetto delle scadenze temporali nell’esecuzione dei servizi previsti all’interno dell’offerta tecnica, ivi comprese le offerte migliorative | 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale relativo alla prestazione non effettuata, per ogni giorno di ritardo |
Realizzazione di modifiche strutturali senza autorizzazione | Da € 500,00 a € 5.000,00 in relazione all’entità della modifiche oltre il ripristino della situazione precedente la modifica Dalla prima contestazione |
Mancata o carente manutenzione ordinaria ai beni | Da € 300,00 a € 2.000,00 in relazione all’entità della mancanza oltre l’obbligo di provvedere tempestivamente alle manutenzioni non eseguite |
Costituiscono altresì penale il verificarsi di uno dei seguenti casi:
1. incompleta esecuzione di un servizio appaltato euro 1.500,00 per singola contestazione;
2. ritardata consegna di documentazione amministrativa e contabile al Committente euro 300,00 per giorno di ritardo;
3. ostacolo all’attività di controllo del Committente: 2.000,00 euro per ogni singola contestazione;
4. altre inadempienze contrattuali non rientranti nelle precedenti 500,00 euro per singola contestazione. Alla seconda inosservanza la penale potrà essere raddoppiata.
Per le infrazioni alle norme del capitolato e del contratto per le quali non sia stata prevista una specifica sanzione, verrà applicata, secondo gravità, una sanzione da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 2.000,00 euro.
L’applicazione di sanzioni che raggiungano un importo complessivo annuo di 25.000,00 euro darà luogo alla risoluzione del contratto così come previsto dall’art. 46 del presente Capitolato.
Le sanzioni subite in sede di vigilanza, comminate da qualsiasi organismo, che comportano costi per il Committente, in qualità di Ente Gestore, conseguenti ad inadempienze dell’Appaltatore dovranno dallo stesso essere risarcite al Committente, senza alcun procedimento in contradditorio.
Verificandosi abusi, carenze o inadempienze di qualsiasi tipo nell’adempimento degli oneri fissati nel presente Capitolato Speciale, inosservanza di leggi o di regolamenti, il Committente ha la facoltà di ordinare e di far eseguire d’ufficio, nel modo che ritiene più opportuno e a spese dell’Appaltatore, gli interventi necessari per il regolare andamento del Servizio, qualora l’Appaltatore, appositamente diffidato, non ottemperi agli obblighi assunti entro 24 ore, oltre ad applicare le penalità previste dal presente articolo.
Il pagamento della penale non esonera l’Appaltatore dall’obbligazione di risarcire eventuale danno arrecato alla Stazione Appaltante in dipendenza dell’inadempimento.
Art. 42 - Esecuzione delle prestazioni
Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ed approvata dal RUP nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.
Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.
Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito dalla normativa vigente.
Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Il direttore dell’esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini all’impresa aggiudicataria mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.
Art. 43 - Modifiche in corso di esecuzione
Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire all’impresa aggiudicataria ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all’importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche.
Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale:
• risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
• comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.
b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
• la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione Appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
• la modifica non altera la natura generale del contratto.
c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
• all'Appaltatore iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
• se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.
Le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità, devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.
In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Art. 44 - Recesso
Il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata A.R. o mezzo posta elettronica certificata (PEC), nei seguenti casi:
• mutamenti di carattere istituzionale;
• giusta causa;
• mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: accorpamento o soppressione o trasferimento o conferimento delle strutture e/o delle attività gestionali cui sono riferiti i servizi oggetto del presente appalto; modifica dell’attuale modello gestionale;
Si conviene che per giusta causa si intendono, sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, casi come i seguenti:
• qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
• qualora l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando e dal Capitolato di Gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto l’Appaltatore medesimo ovvero qualora l’Appaltatore non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Contratto;
• qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
• qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
• in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con il Committente, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno al Committente stesso.
In caso di recesso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto e qualora abbia anche effettuato la fornitura di beni avrà diritto al pagamento delle forniture effettuate e completate; in ogni caso l’Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 codice civile.
Art. 45 - Verifica di conformità
Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell’emissione dello stato di avanzamento del servizio.
La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la Stazione Appaltante non decida diversamente.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
Art. 46 - Grave errore contrattuale - risoluzione del contratto
Oltre a quanto previsto all’art. 1453 del Codice Civile (Risolubilità del contratto per inadempimento), la risoluzione opera di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile (Clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:
a) in caso di frode dell’Appaltatore o collusione con personale appartenente all’organizzazione del Committente o terzi;
b) in caso di gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto quali, a titolo esemplificativo:
• mancata consegna al Committente entro sessanta giorni dall’inizio della gestione dell’Appalto di copia della documentazione attestante l’avvenuto adempimento delle prescrizioni non delegabili di cui all’Art. 17 del D.Lsg 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., come pure l’elenco nominativo dei soggetti individuati dal decreto citato;
• inosservanza, da parte dell’Appaltatore, o del personale anche a diverso titolo dallo stesso dipendente, del Codice Etico Comportamentale del Committente con violazione degli essenziali elementi di correttezza e di eticità, posti a base delle attività di servizio alla persona e di assistenza oggetto del presente appalto;
• il verificarsi di azioni lesive nei confronti degli assistiti del Committente ove riconducibile alla responsabilità diretta o indiretta dell’Appaltatore;
• inosservanza di norme igienico-sanitarie riconducibile all’attività dell’Appaltatore;
• inosservanza delle norme di legge relative al personale anche a diverso titolo dipendente dall’Appaltatore, compreso il mancato pagamento della retribuzione, l’utilizzo di personale privo di requisiti e la mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro;
• mancata osservanza delle disposizioni normative previste dal C.C.N.L. di categoria ed al quale il lavoratore ha diritto a seguito di applicazione di tre penali;
• gravi danni arrecati ai beni di proprietà del Committente e/o all’immagine del medesimo, comunque conseguenti o riconducibili alle attività dell’Appaltatore o del personale dallo stesso, anche a diverso titolo, dipendente;
• destinazione dei locali assegnati ad uso diverso da quello stabilito;
• esecuzione di servizi mediante subappalto posto in essere in violazione del dettato normativo e di quanto previsto dal presente capitolato speciale;
• mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del Committente;
• mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
• applicazione di 5 penali anche diverse tra quelle previste all’art. 37 in un anno solare;
• l'inosservanza, anche parziale, delle obbligazioni a carico dell’Appaltatore così come riportate nell’art 5 del Capitolato e definite come non conformità gravi, costituirà grave inadempimento al contratto e darà facoltà alla Committenza di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il contratto. Tale facoltà dovrà essere esercitata mediante invio, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, di specifica comunicazione contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la inosservanza;
• interruzione del servizio senza giustificato motivo e senza il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n°146/1990 e s.m.i.;
• mancato o ritardato pagamento delle competenze dovute per un periodo superiore a 30 gg.
c) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato;
Nei casi suddetti l’Appaltatore incorre nell’immediata perdita del deposito cauzionale, oltre al completo risarcimento di tutti i danni diretti o indiretti che il Committente dovrà nel caso sopportare, anche in relazione all’affidamento del contratto ad altro soggetto, per il rimanente periodo contrattuale.
Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando il Committente determini di valersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà in forma scritta all’Appaltatore.
Resta inoltre salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da comportamenti di inosservanza del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. derivino danni concreti al Committente Sercop, come nel caso di applicazione agli stessi da parte dell’Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i.
Dal ricevimento della dichiarazione da parte di Sercop di intervenuta risoluzione del contratto d’appalto, e fino alla data in cui non sarà possibile la concreta esecuzione dei servizi affidati, da parte del contraente subentrante, l’impresa aggiudicataria inadempiente avrà l’obbligo di continuare ad eseguire tutte le
prestazioni contrattuali, o quelle non immediatamente sostituibili che Sercop dovesse indicare, alle stesse condizioni contrattuali.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire al Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
Art. 47 - Forma e spese contrattuali
Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata.
Sono a totale carico dell’Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente. L’impresa aggiudicataria assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.
Saranno inoltre a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d’ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’articolo 31 del D.P.R. 30/12/1982, n. 955.
In caso di aggiudicazione ad un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, la stipula del contratto sarà subordinata alla produzione, da fornire entro 45 gg. dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di copia dell’atto formale di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, a pena di decadenza dall’aggiudicazione e con facoltà di affidamento al concorrente che segue in graduatoria.
Art. 48 - Riserve e reclami
Tutte le riserve e i reclami che l’impresa aggiudicataria riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax o mediante comunicazione a mezzo informatico all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all’ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell’impresa aggiudicataria farsi rilasciare idonea ricevuta) o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’articolo 206 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 49 - Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti
L’impresa aggiudicataria è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.
L’impresa aggiudicataria si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs 50/16 e
s.m.i. ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.
Art. 50 - Domicilio, recapito e sede operativa dell’impresa aggiudicataria
Al momento dell’affidamento delle prestazioni, l’impresa aggiudicataria dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).
Gli estremi del recapito dell’impresa aggiudicataria dovranno essere comunicati in forma scritta dall’impresa aggiudicataria stessa al Direttore dell’esecuzione.
L’Appaltatore dovrà indicare - non oltre la data di stipulazione del contratto - una sede operativa/referente valida a tutti gli effetti giuridici, amministrativi e tecnico-logistici, nel territorio dell’ASST Rhodense. Della suddetta sede dovrà essere data comunicazione al RUP, prima della stipulazione del contratto.
Art. 51 - Foro competente
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.