ACCORDO QUADRO
PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA DI POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO DELLE LINEE FERROVIARIE REGIONALI FER
DTA 001
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
1
ABBREVIAZIONI
“X.Xxx. n. 50/2016” o “Codice”: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
• “D.P.R. n. 207/2010” o “Regolamento”: il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. ;
• “DM 145/2000” o “Capitolato Generale”: Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. LLPP 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i.;
• DPR 753/80 o D.P.R. n. 753/1980: il Decreto Presidente della Repubblica del 11 luglio 1980, n. 753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto “
• Capitolato generale d’appalto: il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
• “R.U.P.” Responsabile del procedimento”, o “RUP”: Responsabile del Procedimento di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
• “DL” Direzione Lavori o Direttore dei lavori
• “D.Lgs. n. 81/2008”: il Decreto n. 81 del 2008, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
• “DURC”: Documento Unico di Regolarità Contributiva;
• attestazione “SOA”: certificazione che attesta la qualificazione per categorie di lavori, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da un Organismo di Attestazione, in applicazione dell’art. 84 D.Lgs. 50/2016;
• “penali”: penali come definite, disciplinate e quantificate nello Schema di Contratto, inclusa la facoltà di FER di richiedere il risarcimento del maggior danno subito;
• “Documentazione progettuale” o “Progetto”: documenti e/o elaborati costituenti il Progetto posto a base di gara così come indicati puntualmente nel documento “DTA 000 – Elenco Elaborati”;
• “Documentazione di gara”: documentazione posta a base della procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto.
1. CAPITOLO 1
Oggetto dell’appalto e condizioni generali
FER ha la necessità di procedere all’esecuzione di lavori relativi agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria sostituzione ed ampliamento dei sistemi e degli impianti di Sicurezza e Segnalamento, RTB, Telecomunicazioni, Informazioni al Pubblico, impianti di Video-sorveglianza ed impianti di Luce e Forza Motrice di Rete sull’intera rete di competenza, attraverso Accordo Quadro di durata di un anno con eventuale opzione di proroga per una ulteriore annualità, da esercitarsi ad insindacabile giudizio del committente.
I lavori riguardano l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, comprensive tutte le forniture per dare i lavori e le opere finite e compiute secondo quanto disciplinato dalla regola dell’arte, come specificati e descritti nella Relazione tecnica generale (rif. DTA001 – RTG) e nella restante Documentazione progettuale allegata agli ordinativi.
Tutti gli interventi saranno affidati e specificati di volta in volta all’Appaltatore attraverso appositi
Ordinativi Applicativi, corredati da specifiche tecniche e documentazione progettuale.
Costituiranno inoltre parte integrante di ciascun Ordinativo Applicativo, oltre agli elaborati progettuali già menzionati, le Condizioni Generali di contratto per i Lavori di FER, i capitolati, le tariffe dei prezzi RFI - ultima edizione disponibile (prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente Accordo, ai quali l’Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione di tutti gli interventi. Tutte le voci di tariffa si intendono modificate nella metodologia di esecuzione dei lavori, nonché dei materiali utilizzati, secondo quanto prescritto dalle norme in vigore alla data di stipula del presente Accordo, senza che i relativi prezzi abbiano a subire variazioni, restando quindi invariati così come indicato nelle singole voci.
L’importo a base di gara è fissato in euro 980.000,00 al netto di IVA, se ed in quanto dovuta, così determinati:
Euro 460.000,00 importo soggetto a ribasso dei lavori da contabilizzarsi a misura previsti per la 1° periodo contrattuale (24 mesi) ;
Euro 460.000.00 importo soggetto a ribasso dei lavori da contabilizzarsi a corpo previsti per la 2° periodo contrattuale (24 mesi);
Euro 30.000,00 importo per oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso, per la 1° biennio contrattuale;
Euro 30.000,00 importo per oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso, per la 2° periodo contrattuale;
ovvero:
• l’importo a base di gara soggetto a ribasso ammonta a complessivi netti Euro 920.000,00;
• l’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammonta a complessivi netti Euro 60.000,00.
Categorie dei lavori
Ai fini della partecipazione alla presente procedura negoziale, è indispensabile l’abilitazione al Sistema di Qualificazione delle “Imprese per la realizzazione degli impianti di Segnalamento Ferroviario” SQ 005 nelle seguenti categorie di specializzazione:
1) - categoria di specializzazione principale LIS-006 “Esecuzione di lavori di piazzale e di linea per impianti di segnalamento ferroviario”
• 600.000,00 per lavori in cat LIS -006
• 40.000,00 per oneri sicurezza
2) categoria di specializzazione necessaria LIS-005 “Interventi limitati per la modifica e la costruzione di impianti di segnalamento ferroviario”:
• 320.000,00 per lavori in cat LIS -005
• 20.000,00 per oneri sicurezza
Si precisa che, ai soli fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione, le lavorazioni saranno computate in categorie SOA OG 1 e OS 9 ;
L’offerta economica dell’aggiudicatario dell’appalto è da intendersi comprensiva di ogni onere per l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte secondo quanto disposto nella Documentazione progettuale, nonché nella Documentazione di gara tutta.
L’impresa appaltatrice dovrà attenersi alle norme d'uso e a tutte le prescrizioni che le verranno impartite all'uopo dalla Direzione Lavori o dal Responsabile del Procedimento, o in casi particolari dalla Direzione dell’esercizio Ferroviario di FER, secondo le rispettive competenze.
La lingua ufficiale dell’appalto è l’italiano; tutta la documentazione, compresa quella di carattere tecnico, deve essere redatta nella medesima lingua o essere accompagnata da traduzione giurata. Le comunicazioni (scritte e/o verbali) tra i tutti soggetti che intervengono nell’appalto (FER, Appaltatore e i suoi rappresentanti, imprese subappaltatrici e fornitrici, Direttore dei Lavori e Direzione Lavori, Coordinatore per la sicurezza, ecc.) dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.
L’impresa appaltatrice dovrà rigorosamente osservare gli orari di lavoro previsti dai singoli Comuni e le norme sulle attività rumorose emanate dai singoli Comuni stessi, nonché rispettare i livelli di rumorosità previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 e successive modificazione e integrazioni per cui, se del caso, dovrà munirsi dei necessari permessi in deroga rilasciati dagli organi competenti, senza che per ciò FER possa intervenire al riguardo ed essere ritenuta in qualche maniera responsabile per fatti dolosi o impropri o irriguardosi delle norme da parte dell’Appaltatore.
Conoscenza delle condizioni d’appalto
Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta viene implicitamente confermato e riconosciuto dall’offerente, a tutti gli effetti di legge e di contratto, di:
a) aver esaminato il presente Capitolato Speciale e la Documentazione di gara tutta;
b) aver esaminato gli elaborati posti a base di gara “Tariffari RFI 2016” che fanno parte integrante e sostanziale dell’appalto, ritenendoli esaurienti e tali da consentire una ponderata formulazione della propria offerta;
c) avere preso conoscenza della tipologia di opere oggetto dell’intervento;
d) avere tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli nonché ambientali che impongono l’adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;
e) avere preso visione della documentazione relativa alla sicurezza;
f) aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;
g) aver effettuato la ricognizione dei luoghi, con particolare riferimento dell’esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali scavati anche in funzione delle lavorazioni adottate;
h) avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza dell’area;
i) aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
j) avere basato l’offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività di demolizione, di escavazione e di movimentazione dei materiali quali il rischio archeologico, il rischio amianto, il rischio di inquinamento della pavimentazione, del suolo e sottosuolo, inquinamento dell’aria e acustico, e quindi di doverne attuare il monitoraggio in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui ci si venga a trovare il cantiere, dovendone ovviamente adeguare le modalità di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi di protezione sia del personale sia dell’ambiente interno ed esterno);
k) avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere,
la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
Definizioni, descrizioni e prescrizioni tecniche:
Fermo restando che trattasi di appalto a misura ai sensi dell’art. art 3 c. 1 lett eeeee) D.lgs. 50/16, le voci di cui all’allegato Tariffari RFI 2016 e relativi importi sono riferiti alle definizioni, descrizioni e prescrizioni tecniche di seguito sintetizzate e comunque riferibili al Capitolato Generale che, pertanto, l’impresa appaltatrice è tenuta a ben conoscere e rispettare pienamente nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto.
Nell’intero periodo di validità dell’Accordo Quadro, l’esecuzione dei lavori verranno di volta in volta regolati mediante specifici “Contratti Applicativi” e computate a misura.
Le lavorazioni di cui principalmente si prevede l’esecuzione, sono di seguito elencate; si tenga presente che tale elencazione, vista anche la natura di carattere manutentiva di dette lavorazioni, non deve essere considerata esaustiva ai fini della quantificazione dell’appalto, ma solo indicativa nella tipologia:
Settore IS
Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, sostituzione ed ampliamento dei sistemi e delle apparecchiature degli impianti di Sicurezza e Segnalamento, compreso:
▪ rimozione e posa di cavi;
▪ realizzazione di canalizzazioni in cunicolo, tubo o canaletta per il contenimento dei cavi;
▪ realizzazione o risanamento blocchi di fondazione segnali;
▪ realizzazione o risanamento garitte del B.A., dei P.L. Aut., degli impianti RTB;
▪ fornitura in opera di portali IS;
▪ adeguamento/posa sostegni segnali;
▪ realizzazione/manutenzione barre collettrici delle messe a terra;
▪ posa in opera degli impianti RTB;
▪ adeguamento impianti di messa a terra IS;
▪ posa casse induttive e costruzione dei basamenti relativi;
▪ rimozione e posa apparati CdB, Boe, enti di piazzale in genere;
▪ realizzazione/manutenzione protezioni in c.l.s. per casse di manovra;
▪ sostituzione casse di manovra deviatoi e PL;
▪ adeguamento impianti RED;
▪ modifiche e adeguamenti circuitali di impianti IS in esercizio di modesta entità;
▪ modifiche ai quadri luminosi.
Settore TLC
▪ Lavori di giunzione, terminazione, derivazione su cavi TLC di qualsiasi natura (rame o fibra) in qualunque modalità di posa;
▪ ricerca guasti su cavi TLC di qualsiasi natura (rame o fibra) in qualunque modalità di posa;
▪ realizzazione di canalizzazioni in cunicolo, tubo, canaletta o fune portante per il contenimento o sostegno dei cavi;
▪ posa in opera di cavi TLC in canalizzazioni interrate, in tubazione di qualsiasi tipo, a raso in cunicoli di qualsiasi dimensione, in pozzetti, in
▪ canalizzazioni esterne e/o interne, su funi portanti e di fissaggio ed ogni altra struttura atta a sostenere e canalizzare cavi;
▪ manutenzione ordinaria e straordinaria di armadi telefonici, compresi i lavori elettrici di qualsiasi genere per dare piena funzionalità agli equipaggiamenti installati, nonché di armadi terminazione cavi F.O. con e senza apparecchiature di tipo N3 e tipologie derivate;
▪ esecuzione di basamenti per piantane T.T.;
▪ fornitura in opera di piantane;
▪ riparazione, ampliamento di centralini telefonici multilinee
▪ riparazione, ampliamento di sistemi telefonici selettivi a servizio della circolazione di qualsiasi tipologia (analogica e digitale) e di qualsiasi costruttore compresi i lavori di bilanciamento, amplificazione, misure e tarature nonché la configurazione e l’aggiornamento SW;
▪ riparazione, ampliamento di sistemi di trasmissione numerici di qualsiasi tipologia e composizione al servizio di impianti TLC;
▪ riparazione, ampliamento di reti dati di tipo WAN/MAN/LAN di qualsiasi tipologia e composizione al servizio di impianti TLC;
▪ riparazione, ampliamento di impianti TV-PL, videosorveglianza, antintrusione e controllo accessi;
▪ riparazione, ampliamento di impianti di registrazione audio di qualsiasi tipologia (analogica e digitale) e di qualsiasi costruttore/fornitore;
▪ interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle componenti accessorie e di piazzale tra cui shelter, antenne, pali ed equipaggiamenti meccanici ed elettrici degli impianti GSMR;
▪ riparazione, ampliamento di impianti di Radio Propagazione in Galleria di qualsiasi costruttore e comunque equipaggiato compreso cavi radianti, cavi fessurati di RF e relativi attacchi e sospensioni di qualsiasi natura;
Settore IAP
▪ riparazione, ampliamento o manutenzione straordinaria di impianti elettrici per sistema di IAP (linea guida RFI-TEC-LG-002-A) per qualsiasi classe di impianto,
▪ riparazione, ampliamento o manutenzione straordinaria di rete dati MAN/LAN a servizio del sistema IAP comprensivo del cablaggio strutturato;
▪ riparazione, ampliamento o manutenzione straordinaria di Centrali di Diffusione Sonora da ATPS e/o da Rack comprensivo dei diffusori e relativi cablaggi;
▪ riparazione, ampliamento o manutenzione straordinaria degli impianti relativi alle periferiche video IAP (Tabelloni A/P; Teleindicatori );
▪ riparazione, ampliamento o manutenzione straordinaria di tutto l’HW informatico a servizio dei sistemi IAP tra cui Armadio IAP comprensivo di tutti i dispositivi informatici a servizio dei sistemi
Xxxxxxx Xxxx e Forza Motrice
▪ esecuzione di impianti LFM nei fabbricati, nelle cabine elettriche, nei Depositi ed annessi fabbricati e pertinenze, nelle stazioni e nelle fermate;
▪ posa in opera di tubazioni e canalette di cemento o vetroresina e dei relativi cavi BT e MT e nell'adeguamento delle esistenti canalette e cavi, o posa di cavi nelle canalette o cunicoli esistenti;
▪ fornitura in opera di quadri elettrici MT e BT completi di apparecchiature di comando, sezionamento e segnalamento, compresi gli allacciamenti e la realizzazione dei collegamenti di terra;
▪ lavori accessori e di completamento che pur non essendo qui specificati, si renderanno necessari per ultimare a regola d’arte i lavori
▪ fornitura in opera di sistemi per il riscaldamento elettrico dei deviatoi e loro alimentazione;
▪ adeguamento degli impianti esistenti alle linee guida LF 603 riguardante la supervisione ed il controllo degli impianti LFM e degli impianti di riscaldamento elettrico dei deviatoi;
▪ manutenzione straordinaria agli impianti per il riscaldamento elettrico dei deviatoi ubicati nelle stazioni di giurisdizione della Direzione Territoriale.
Rientra inoltre nell’oggetto dell’Accordo ogni altro intervento occorrente per rendere i Sistemi Tecnologici perfettamente mantenuti nonché ogni tipo di attività occorrente per l’acquisizione di autorizzazioni, concessioni, benestare, nulla osta o altri provvedimenti dovuti da terzi.
FER si riserva, in ogni caso, la facoltà di affidare a suo insindacabile giudizio e per qualunque tipologia di intervento lavori e forniture in opera dello stesso genere anche ad altre imprese, senza che l’Appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.
Per ciascun “Ordinativo Applicativo” saranno indicate le tipologie di lavoro, l'importo presunto, gli oneri della sicurezza, i materiali somministrati da FER, la localizzazione ed estensione dei lavori, nonché il tipo di linea e l'indicazione di massima della durata e collocazione orari (diurna/notturna) e delle eventuali interruzioni di circolazione.
Al fine di ottimizzare l’operatività dei cantieri, anche in relazione alle risorse disponibili, per ogni Ordinativo Applicativo, sarà redatto a cura di FER e fornito all’Appaltatore il programma di dettaglio dei lavori, con le interruzioni programmate dedicate per l’esecuzione e il termine utile. In tale programma è riportato l’elenco dei lavori previsti con l’indicazione della sequenza temporale degli stessi.
L'ordine prioritario dei lavori previsto nel programma sopra citato potrà essere variato da FER, anche su richiesta dell’Appaltatore, senza che l'Appaltatore stesso possa sollevare eccezioni o avanzare pretese al riguardo.
Pertanto, per l’attuazione dei lavori previsti dal programma, l’Appaltatore appresterà una organizzazione di cantiere idonea a garantire gli avanzamenti previsti nello stesso programma, con l’esecuzione contemporanea di più interventi, coordinando ed integrando le varie produzioni, lavorazioni e attività necessarie, con il risultato di una complessiva e unitaria realizzazione a perfetta regola d’arte e secondo le prescrizioni tutte di cui al presente A.Q. e relativi allegati, di ciascun lavoro programmato.
L’Appaltatore risponderà verso FER del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per FER, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni all’esercizio ferroviario.
L’Appaltatore dichiara di aver preso piena e dettagliata conoscenza dello stato e delle condizioni dei luoghi e degli impianti in cui dovranno essere effettuati i lavori sopra citati e di essere edotto delle circostanze speciali e dei rischi potenziali ad essi connessi.
Sono inoltre comprese nell’appalto :
⮚ la fornitura di materiali necessari per l’esecuzione dei lavori di cui ai precedenti punti, a meno di diversa ed esplicita indicazione di FER;
⮚ lo smaltimento presso gli appositi e specifici centri di conferimento autorizzati dei materiali dichiarati da FER fuori uso ricavati dai lavori sopraindicati (con esclusione dei materiali ferrosi che restano di proprietà di FER), quelli di risulta o di rifiuto in genere;
Progetto As Built
A completamento delle lavorazioni, l’Appaltatore è inoltre tenuto a consegnare a FER gli elaborati AS BUILT nella loro revisione finale in 1 (una) copia cartacea. Devono altresì essere consegnati tutti gli elaborati e tutte le relazioni componenti il Progetto AS BUILT, sia in formato editabile che in formato non editabile, su supporto informatico (es. CD-ROM, DVD, chiavetta USB, ecc.).
Disposizioni prescrittive ferroviarie specifiche per l’esecuzione dell’appalto
I lavori si svolgeranno in presenza continua di esercizio ferroviario anche notturno e pertanto nulla avrà a pretendere l’Appaltatore aggiudicatario in relazione agli eventuali maggiori oneri e/o limitazioni che le lavorazioni potrebbero comportare per la suddetta interferenza.
Nessun riconoscimento di alcun tipo spetterà all’impresa appaltatrice a causa di eventuali ritardi dei treni, o per l'effettuazione di treni straordinari che interferissero con l’esecuzione dei lavori.
Per le attività interferenti con la circolazione dei treni dovranno essere quindi utilizzati gli intervalli d’orario diurni o preferibilmente notturni, non avendo comunque l’Appaltatore nulla da pretendere per qualsiasi evenienza riferibile a tale esercizio ferroviario ed alle manutenzioni ad esso connesse.
L’impresa appaltatrice dovrà tenere sempre libera da attrezzi e materiali la sagoma limite ferroviaria, spostando le macchine operatrici che impegnano durante i lavori i binari con anticipo sull’orario di arrivo e/o manovra dei treni; in caso contrario la stessa impresa appaltatrice sarà ritenuta responsabile senza appello dei ritardi della circolazione treni.
Modalità di esecuzione attraverso specifiche di lavoro
L'esecuzione di lavori dovrà essere eseguita sotto l'esatta osservanza di tutte le norme stabilite dai seguenti documenti, che costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto:
a) nel presente Nell’Accordo Quadro e relativi allegati;
b) nelle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori nei settori speciali di FER –
Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx Srl
c) nei “TARIFFARI DI RFI – RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. 2016
d) nella nota di ratifica alle Tariffe RFI di prestazioni e lavori BA, CD e IP – edizione 2014 – Ferrovie dello stato italiano – UA 27/11/2014 – RFI-DTC-SICS\A0111\P\2014\0001807;
e) in tutte le circolari, norme tecniche e disegni tipo citate nelle tariffe e nei successivi aggiornamenti;
f) nella Disposizione di Esercizio n° 05 del 15/6/2011 del Gestore della infrastruttura Ferroviaria Nazionale Rete Ferroviaria Italiana – “Istruzione per la circolazione dei mezzi d’opera utilizzati per la costruzione e la manutenzione dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale”;
g) nel “Sistema di qualificazione professionale del personale che svolge attività lavorative nel settore manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria: Abilitazioni, Accreditamento degli Istruttori e Mantenimento delle competenze” Allegato 1 e relativi otto sub-allegati della Disposizione n.39 del 15/09/2004 del Direttore della Direzione Tecnica di RFI;
h) nella Procedura Operativa Funzionale per la gestione materiali fuori uso provenienti da tolto d’opera RFI DMA PF IFS 002 B del 17/02/2005 (ogni riferimento al D.L. 22/97 dovrà essere riferito al D.L.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.);
i) nella Procedura Procedura di Gestione dei rifiuti di FER
j) nella Procedura Operativa Direzionale “La direzione dei lavori negli appalti gestiti da RFI” RFI DPR PD IFS 005 A del 30/12/2010;
k) nelle “Linee Guida Protezione Cantieri” RFI DMA LG IFS 001 A del 11.11.2004;
l) nella Procedura “Redazione verbale accordi di 1° e 2° livello per la programmazione e gestione operativa dei lavori interferenti con l’esercizio”, RFI DMO-DMA PD IFS 001 A del 20.12.2007;
m) nel SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE PER GLI INTERVENTI AGLI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO SQ05 di cui alle schede tecniche:
a. LIS-005 Interventi limitati per la modifica e la costruzione di impianti di segnalamento ferroviario
b. LIS-006 Esecuzione di lavori di piazzale per impianti di segnalamento ferroviario
Le disposizioni tutte di cui sopra nonché ogni altra disposizione richiamata nella presente Convenzione, pur quando non siano materialmente allegate, ne costituiscono parte integrante e sostanziale in quanto l’Appaltatore dichiara di averle conosciute ed accettate, come le conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.
I rallentamenti dei treni sul binario interessato da lavori sono, in linea di massima, stabiliti come segue, anche se il Direttore dei Lavori si riserva di autorizzare la circolazione su binari in lavorazione con velocità maggiormente cautelative:
a) Linee con velocità di fiancata di rango A maggiore o uguale a 100 km/h:
• 40 Km/h: in caso di rinnovamento del binario, risanamento della massicciata, sostituzione totale traverse, sostituzione deviatoi;
• 60 Km/h: per eventuali interventi a sé stanti di regolazione l.r.s. (anche a seguito di lavori di rinnovamento o similari) o di cambio rotaie.
b) Linee con velocità di fiancata di rango A minore di 100 Km/h:
• 30 Km/h: in caso di rinnovamento del binario, risanamento della massicciata, sostituzione totale traverse, sostituzione deviatoi;
• 50 Km/h: per eventuali interventi a sé stanti di regolazione l.r.s. (anche a seguito di lavori di rinnovamento o similari) o di cambio rotaie.
Per distinguere i casi a) dai casi b) si considerano le velocità di fiancata prevalenti nei tratti interessati dai lavori.
Resta inteso che l’Appaltatore dovrà fornire i segnali di rallentamento in tutti i casi le lavorazioni prevedano rallentamenti ai treni. FER potrà a sua volta fornire segnali di rallentamento in funzione alle proprie disponibilità linea per linea.
In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni degli articoli del presente Capitolato, nonché tra i documenti si applicano le disposizioni più favorevoli a FER.
Redazione e presentazione del programma di lavoro
Il programma dei lavori, dovrà essere presentato dall’Appaltatore con le modalità e nei tempi contrattualmente stabiliti.
L’Appaltatore è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dai singoli Contratti Applicativi, nonché degli altri
vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni contrattuali e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese.
Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto.
Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente.
Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali fissati, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità contrattualmente stabilite, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.
Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto.
L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente.
Tale programma dovrà essere predisposto dall'Appaltatore sulla base delle risultanze di un'attenta ricognizione preliminare, effettuata in contraddittorio con il Direttore dei lavori e con il rappresentante di FER, dei tratti di linea o delle stazioni interessati dai lavori e tenendo conto degli ulteriori elementi forniti dal Direttore dei lavori e dal rappresentante di FER e delle notizie circa l'afflusso dei materiali occorrenti, la disponibilità di interruzioni e rallentamenti e altri vincoli e di eventuali disposizioni sulle priorità nell'esecuzione dei lavori.
Di tutte le risultanze della predetta ricognizione preliminare sarà redatto apposito verbale.
In relazione alla natura e all'urgenza dei lavori, il contratto potrà prevedere apposite penali per il ritardo nella presentazione di detto programma.
Constatazione di manufatti o cavi interrati nella sede ferroviaria
Qualora i lavori comportino scavi di qualsiasi genere, demolizioni, formazione di paratie o di pali, trivellazioni e opere similari, il Direttore dei lavori dovrà comunicare all’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori medesimi, la presenza di eventuali manufatti o cavi interrati nella sede ferroviaria che possono interferire con i lavori stessi.
L’Appaltatore dovrà quindi provvedere alla ricerca ed alla individuazione degli eventuali cavi elettrici, telefonici, di segnalamento e simili, nonché di condotte idriche e di fluidi o gas in genere, con modalità atte ad evitare il loro danneggiamento. Il mantenimento della continuità e della funzionalità di detti cavi e condotte, nel corso dei lavori, resta a carico dell’Appaltatore che non potrà vantare diritto ad alcun compenso per i relativi oneri, come pure quelli per la ricerca e la scopertura.
Saranno compensate soltanto le spese relative agli spostamenti a carattere definitivo che saranno eventualmente disposti con comunicazione scritta dal Direttore dei Lavori.
Precauzioni e soggezioni particolari
L'Appaltatore deve porre ogni cura ed attenzione ad adempiere a tutte le leggi, regolamenti, disposizioni, istruzioni, a quanto previsto dal contratto ed alle conseguenti prescrizioni impartite dal Direttore dei lavori e, laddove previsto, dal Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori (C.S.E) di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il X.Xxx. 3 agosto 2009, n. 106, al fine di evitare che per fatto suo o dei suoi dipendenti vengano compromesse la sicurezza e la regolarità della circolazione dei treni, prestando, all'occorrenza con l'opera del proprio personale, la collaborazione ed il supporto agli agenti ferroviari per mantenere la regolarità e per garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario su tutto il tratto di linea interessato dai lavori.
E’ vietato lasciare attrezzi lungo linea nelle ore di non operatività dei cantieri di lavoro.
L'Appaltatore deve curare che i depositi temporanei dei materiali ed attrezzi lungo la linea ferroviaria utilizzabili durante la prestazione lavorativa giornaliera vengano tenuti a distanza non inferiore ad un metro e mezzo dalla più vicina rotaia in esercizio conformemente a quanto stabilito dalla "Istruzione per la protezione dei cantieri". Tale distanza deve essere convenientemente aumentata nei casi previsti dalla suddetta Istruzione e secondo le eventuali prescrizioni impartite dal Direttore dei lavori e/o dal C.S.E..
Cantieri
Per l'esecuzione delle opere per le quali è necessaria la costituzione di cantieri di lavoro che interferiscono con la circolazione dei treni, in quanto comportano occupazioni temporanee, con uomini e/o attrezzi, del binario o delle sue adiacenze a distanza dalla più vicina rotaia inferiore a quella prevista dalla Istruzione per la protezione dei cantieri o che, comunque, considerata la vicinanza con la sede ferroviaria, richiedano al transito di ciascun treno l'attuazione di provvedimenti cautelativi affinché nulla si opponga al transito del treno stesso e siano contemporaneamente garantite la
sicurezza del traffico ferroviario e l'incolumità delle maestranze, dovrà essere messa in atto apposita protezione dei cantieri stessi con i criteri e le modalità stabilite dalla documentazione attinente ai temi di sicurezza (Piano di Coordinamento o D.U.V.R.I) tenendo conto di quanto riportato nel documento FER cod. D431.05 del 27/11/2013 “Rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro di FER nell’ambito dell’attività ferroviaria e relative misure di sicurezza”, dalle disposizioni ed istruzioni esistenti in materia, tra cui in particolare “l'Istruzione per la Protezione dei Cantieri“ nonché da eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio previste dal contratto.
La protezione dei cantieri potrà essere effettuata in via preferenziale con “Sistemi Automatici di segnalazione collettivi o individuali” purché omologati e autorizzati in uso presso RFI .
In tale caso è a carico dell’Appaltatore la fornitura delle apparecchiature, dei dispositivi necessari e del personale in sussidio a completamento del servizio di protezione del cantiere secondo le indicazioni di dettaglio che saranno impartite dal Direttore dei Lavori. Resta inteso che il personale di che trattasi sarà scelto tra quello idoneo a tale servizio.
Per l'uso di tali sistemi l’Appaltatore dovrà dichiarare di essere a conoscenza del suo funzionamento, di avere fatta la necessaria formazione del personale, di impegnarsi al suo utilizzo e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta.
In alternativa ai sistemi di protezione automatici di cui ai punti precedenti del presente articolo, le mansioni esecutive per la protezione possono essere assolte dal personale dipendente dall'Appaltatore, in possesso dei prescritti requisiti fisici e dell'apposita abilitazione, a spese dell'Appaltatore.
I nominativi degli addetti alla protezione cantieri, preventivamente accettati dal Direttore dei lavori, e sentita la Direzione dell’Esercizio Ferroviario (D.E.F.) di FER, saranno resi noti all’Appaltatore con comunicazione scritta e, soltanto tra questi, l'Appaltatore, di volta in volta, dovrà scegliere il personale necessario, numericamente stabilito, per le esigenze, anche straordinarie, della protezione.
Il regime di protezione ed il numero complessivo di detti dipendenti che sarà ritenuto necessario per il servizio di protezione durante l'espletamento delle varie fasi dei lavori, sarà disposto dall’incaricato della Direzione dell’Esercizio Ferroviario (D.E.F.) di FER, con mansioni organizzative della protezione del cantiere di lavoro, che ne darà preventiva e tempestiva comunicazione all’Appaltatore nonché informazione al Direttore dei lavori, ferma restando la piena responsabilità dell'Appaltatore in ordine alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti circa la protezione stessa.
L'Appaltatore ha l'onere di dare evidenza alla Direzione Lavori (il Direttore dei Lavori e i suoi assistenti o, in regime D.Lgs. 81/08, il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori) che l'organizzazione della protezione dei cantieri di lavoro sia debitamente documentata e registrata e che siano state rispettate le modalità previste per le comunicazioni d'obbligo per lavori relativi a impianti sotto tensione o di sicurezza e segnalamento.
In casi del tutto eccezionali, motivati da particolari circostanze e condizioni ambientali, nonché per lavori di carattere particolare e di non rilevante entità per i quali sia prevista apposita clausola in contratto, la Direzione dell’Esercizio Ferroviario (D.E.F.) di FER, su richiesta dell'Appaltatore avanzata tramite il Direttore dei lavori, provvederà in parte o in tutto anche alle mansioni esecutive della protezione, a mezzo di propri agenti, le cui prestazioni verranno addebitate all'Appaltatore medesimo.
Per quanto riguarda la circolazione carrelli dell’Appaltatore, le prestazioni del personale della Direzione dell’Esercizio Ferroviario (D.E.F.) di FER addetto alla scorta durante la circolazione in linea, la sosta ed il ricovero nelle stazioni di tali attrezzature, anche se la stessa avviene in periodi di interruzione del binario, saranno assicurate da FER, per il tramite della Direzione lavori e saranno addebitate secondo le indicazioni contrattuali.
L’Impresa appaltatrice potrà richiedere personale di protezione dei cantieri a F.E.R., la quale fatturerà le relative prestazioni secondo le tariffe orarie vigenti previste (DET DG 24 del 3/06/2014).
L’impresa appaltatrice dovrà permettere che nel corso dei lavori operai di altre Ditte o di FER possano accedere al cantiere per l’esecuzione di opere non comprese nel presente contratto o riguardanti quelle che FER eseguirà direttamente senza diritto a compensi o indennizzi suppletivi, essendosi di questo onere tenuto conto nel prezzo dell’appalto, né da ciò potrà trarre motivo per ritardare il compimento dei lavori. In tal caso dovranno essere attuati comunque tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.
E’ obbligo dell’Impresa appaltatrice adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutte le misure atte a garantire l’incolumità del personale comunque interessato alla esecuzione dei lavori; rimane pertanto stabilito che la stessa assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni e/o danni, tenuto conto dei vincoli dell’esercizio ferroviario e del traffico stradale.
L’impresa appaltatrice è obbligata altresì ad adempiere a tutte le prescrizioni delle autorità competenti, riguardanti l'esecuzione dei lavori, nonché ai regolamenti ferroviari vigenti presso F.E.R.,
R.F.I. e delle imprese che svolgono attività di trasporto ferroviario sulle linee oggetto di intervento (es. TPER, Trenitalia, Dinazzano Po, ecc.).
L’impresa appaltatrice assumerà, pertanto, la piena responsabilità per danni a persone e a cose della
F.E.R. e/o di R.F.I. e/o delle imprese che svolgono il servizio ferroviario e/o di terzi per fatto dell'impresa appaltatrice e dei suoi dipendenti nell'espletamento dei lavori, tenendo perciò sollevate ed indenne F.E.R. e/o terzi aventi causa da qualsiasi pretesa e molestia che al riguardo venisse mossa.
Fatto salvo che F.E.R. provvederà con proprio personale alle mansioni organizzative per la protezione dei cantieri di lavoro secondo quanto disciplinato dalle norme vigenti, l’Impresa appaltatrice dovrà provvedere con propria mano d’opera alle mansioni esecutive della protezione dei cantieri di lavoro interferenti con l’esercizio ferroviario e stradale per mezzo di personale munito di regolare abilitazione RFI, fermo restando che, in ogni caso, il personale abilitato dell’Impresa appaltatrice dovrà essere autorizzato preventivamente da FER prima di eseguire le attività connesse con le mansioni esecutive
della protezione dei cantieri di lavoro, sempre nel rispetto e nell’ottemperanza delle disposizioni e prescrizioni del personale FER con mansioni organizzative della protezione dei cantieri di lavoro.
Equipaggiamento per il personale addetto alla protezione
L'Appaltatore deve dotare, a sua cura e spese, il proprio personale addetto alla protezione dei cantieri dei prescritti dispositivi di protezione individuale ed in particolare di apposito indumento protettivo segnaletico visibile a distanza, del tipo adottato dal personale di linea della Direzione dell’Esercizio Ferroviario (D.E.F.) di FER, nonché dì mezzi di segnalazione acustica, di potenza sonora adeguata e tale da poter essere percepiti anche in condizioni atmosferiche sfavorevoli, la cui intensità sia tale da sovrastare i rumori del cantiere. Detti mezzi di segnalazione dovranno essere accettati dal Direttore dei lavori e/o dal Coordinatore per l’esecuzione, previa intesa con il responsabile delle mansioni organizzative della protezione.
Percorsi lungo la linea ferroviaria
L'Appaltatore dovrà rendere edotto il proprio personale, nei modi più idonei allo scopo, in relazione alle sue funzioni di Datore di lavoro, dandone formale evidenza alla Direzione Lavori e, in regime di D.Lgs.81/08, al CSE, delle istruzioni contenenti le norme di comportamento per l'eventuale effettuazione di percorsi lungo la linea ferroviaria ed in particolare del tassativo divieto, nel recarsi ai posti di lavoro e nel successivo rientro, di percorrere la sede ferroviaria quando, al di fuori della sede stessa, esistano, in prossimità, strade o viottoli ovvero sia possibile raggiungere il posto di lavoro o le immediate vicinanze mediante percorsi alternativi.
Ove le condizioni di cui sopra non sussistano o non siano attuabili e si renda, quindi, inevitabile percorrere tratti di sede ferroviaria, l’Appaltatore dovrà sottostare alla preventiva autorizzazione del Direttore dei lavori. Solo a seguito della suddetta autorizzazione l'Appaltatore potrà portare a conoscenza del personale, dandone formale evidenza alla Direzione dei Lavori, l'assoluto divieto di impegnare il binario e l'obbligo tassativo di mantenersi, comunque, a distanze dalla più vicina rotaia non inferiori a quelle previste dalle leggi, regolamenti, disposizioni ed istruzioni e in particolare dalla Istruzione per la Protezione dei Cantieri.
L'Appaltatore è, in ogni caso, vincolato all'adozione di tutte quelle particolari cautele che di volta in volta si rendano necessarie al fine di garantire l'incolumità dei propri dipendenti e di evitare irregolarità all'esercizio ferroviario.
Lavori in presenza di condutture elettriche
Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore deve rispettare scrupolosamente le leggi, i regolamenti, le disposizioni e le istruzioni per l’esercizio delle linee elettriche, esistenti in materia, delle quali lo stesso dichiara di aver preso esatta e perfetta conoscenza. In particolare, qualora si debba operare con personale od attrezzature in prossimità di condutture elettriche, di dispositivi ed apparecchiature o, comunque, di installazioni elettriche sotto tensione, l’Appaltatore non potrà eseguire alcuna lavorazione se prima non avrà ottenuto garanzia, attraverso il ricevimento di un modulo scritto, che è
stato proceduto, nei modi in uso, alla disalimentazione e messa a terra delle linee elettriche, delle apparecchiature e dei dispositivi in tensione. Ciò in ottemperanza della legge 191/74, del DPR 469 del 1/6/79, della Istruzione per la protezione dei cantieri, delle norme attinenti l'esercizio della Trazione Elettrica (riportate nella raccolta ediz. 1971 e successivi aggiornamenti e integrazioni riportati nelle "Norme per l'esercizio degli impianti di Trazione Elettrica" ed. 1997) nonché delle disposizioni particolari eventualmente previste dal contratto.
Qualora per l'esecuzione di particolari interventi sia necessario procedere preventivamente alla tolta tensione di condutture elettriche di contatto degli impianti di trazione ferroviaria o di linee elettriche in genere o di dispositivi ed apparecchiature e non siano previste in contratto le durate di lavorabilità (interruzioni programmate, intervalli liberi da treni), le durate stesse saranno stabilite dalla Direzione dell’Esercizio Ferroviario (D.E.F.) di FER in rapporto alle esigenze di esecuzione dei lavori e dell'esercizio ferroviario.
Nessun maggiore compenso spetta all'Appaltatore per i relativi connessi oneri. Le prestazioni degli agenti della Direzione dell’Esercizio Ferroviario (D.E.F.) di FER preposti alla tolta tensione ed allo scambio dei relativi moduli non sono a carico dell’Appaltatore
Mezzi
I mezzi circolanti su binario, nonché i mezzi strada - rotaia impiegati nei lavori, dovranno avere a bordo il libretto di circolazione (in originale) e risultare in regola rispetto a tutte le prescrizioni e norme vigenti ed essere, inoltre, muniti di targa di identificazione riportante il numero del libretto preceduto dalla sigla di individuazione del mezzo, come precisato nel libretto stesso.
La targa, con iscrizioni a caratteri neri di altezza non inferiore a cm 8 su fondo bianco o giallo, dovrà essere applicata su entrambe le fiancate del mezzo in posizione ben visibile. Il supporto della targa potrà, eventualmente, essere eliminato applicando l'iscrizione a vernice direttamente sulle fiancate. La residenza compartimentale sarà scritta con gli stessi colori, a caratteri di minore altezza.
I mezzi non in regola con quanto sopra detto non potranno essere impiegati e, ove se ne riscontri la presenza in cantiere, saranno immediatamente allontanati.
Per l'utilizzazione di mezzi con caratteristiche di carrello non rimovibile, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme fissate da FER per la circolazione dei mezzi del genere e delle ulteriori prescrizioni che fossero impartite dal Direttore Lavori o dal personale di scorta per regolarne la circolazione, la sosta in linea ed il ricovero nelle stazioni.
La circolazione sulla ferrovia di carrelli o macchine operatrici dell’Impresa appaltatrice sarà soggetta alle norme in vigore sulle linee ferroviarie interessate e dovrà comunque aver luogo in ossequio alle disposizioni che saranno impartite al riguardo da F.E.R. Xxxxxxxx e macchine operatrici dell’Impresa appaltatrice dovranno possedere regolare libretto di circolazione aggiornato rilasciato da RFI ed essere
in regola con le prescritte revisioni previste. Resta inteso che la circolazione su binario interrotto di macchine operatrici e carrelli e di altre macchine circolanti su binario rappresenta un onere in termini di presenziamento di passaggi a livello, di impianti di segnalamento e di deviatoi a cui l’impresa appaltatrice deve ottemperare con proprio personale, tenendo indenne FER da ogni e qualsivoglia problematica in termini di sicurezza e di responsabilità. Il personale FER, infatti, interviene nell’ambito della circolazione dei suddetti mezzi dell’impresa appaltatrice per la scorta solo su binario in esercizio, comunque non interrotto alla circolazione treni.
L'eventuale condotta di mezzi di trazione per i lavori da eseguirsi lungo la linea ferroviaria dovrà essere affidata, a cura e spese dell’impresa appaltatrice, a personale munito della relativa abilitazione riconosciuta ed approvata da FER. L’impresa appaltatrice potrà richiedere personale di condotta a F.E.R., la quale fatturerà le relative prestazioni secondo le tariffe orarie vigenti, maggiorate del 15%. Resta inteso che FER potrà, in caso di impossibilità al reperimento di personale di condotta abilitato proprio o delle Imprese Ferroviarie, non soddisfare la richiesta dell’Impresa appaltatrice senza che per questo la medesima possa sollevare obiezioni o rinunce dell’attività chiamata a svolgere.
Qualora, per la mancata osservanza di quanto sopra da parte dell’impresa appaltatrice, dovessero sorgere perturbazioni alla circolazione dei treni, ogni ritardo verrà convenzionalmente penalizzato in ragione di Euro 100,00 (cento/00) ogni 5 (cinque) minuti indivisibili, salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente prodotto.
L’impresa appaltatrice è tenuta a fornire altresì tutti i dati statistici relativi alla esecuzione delle opere necessari ad insindacabile giudizio di F.E.R.
Inoltre, l’impresa appaltatrice dovrà espressamente prendere visione e conoscenza della presenza di impianti per la circolazione dei treni, quali circuiti di binario, pedali per il funzionamento di impianti di C.T.C., B.C.A., passaggi a livello, e comunque di ogni altro impianto ferroviario, che devono essere in ogni caso mantenuti integri e funzionanti.
Concessione di interruzioni e rallentamenti
Qualora per l'esecuzione dei lavori si renda necessaria la concessione di interruzioni o di rallentamenti alla circolazione dei treni nelle tratte interessate il contratto ne stabilirà modalità e termini di concessione ed i connessi effetti sui corrispettivi di appalto.
Inoltre per le interruzioni, per particolari esigenze dell'esercizio, potrà essere modificata la durata e la relativa allocazione da ore diurne ad ore notturne e viceversa, nonché la concessione in giorni festivi anziché lavorativi o viceversa.
In tali casi l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire ugualmente i lavori con le eventuali maggiorazioni o riduzioni di prezzi che fossero previsti in contratto per dette evenienze.
In ogni caso, per lavori in esercizio, a cura del Direttore dei Lavori saranno registrati i periodi in cui il cantiere abbia dovuto sospendere i lavori a causa di eccezionali esigenze dell’esercizio ferroviario
oppure per ritardata fornitura di materiali del committente FER e comunque per cause non imputabili all’Appaltatore.
Tali periodi saranno confermati dal Direttore dei Lavori con Ordine di Servizio, ai fini delle proroghe da concedere all’Appaltatore.
- L'Appaltatore deve porre in atto ogni possibile misura ed accorgimento tecnico ed organizzativo per la migliore utilizzazione delle interruzioni e dei rallentamenti al fine di ridurre le soggezioni derivanti all'esercizio ferroviario dall'esecuzione dei lavori.
- La durata dell’interruzione giornaliera, sarà riferita, in caso di ritardata riattivazione imputabile all'Appaltatore, all'ora di effettiva riattivazione.
Al termine di ciascuna interruzione della circolazione dei treni per lavori, l’Appaltatore deve eseguire tutti quei controlli e verifiche necessarie affinché la circolazione dei treni possa riprendere sul binario interessato dai lavori senza alcun pregiudizio per la regolarità e la sicurezza dell’esercizio ferroviario.
A conferma di tale adempimento, l’Appaltatore al termine del lavoro giornaliero deve consegnare all’agente di FER responsabile della riattivazione della circolazione la seguente dichiarazione scritta : “L’Appaltatore…..dichiara che i lavori consistenti in…..eseguiti dallo stesso il giorno….. dalle ore….alle ore….sulla linea….tratta….o nella stazione…. sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte e comunque entro le tolleranze ammesse”. Tale dichiarazione dovrà essere firmata dall’Appaltatore o da persona da lui delegata e controfirmata dalla direzione lavori o da persona da lui delegata.
Penalità
Per l'inosservanza di una qualsiasi delle precauzioni o delle prescrizioni di cui al presente capitolato speciale, sarà oggetto di applicazione di penali secondo quanto contrattualmente stabilito, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito
Rappresentanti dell’Appaltatore, direttore di cantiere e domicilio
L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. n. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L’Appaltatore nomina, anteriormente alla consegna dei lavori, un proprio direttore tecnico di cantiere, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente, dandone formale comunicazione al Direttore dei Lavori e al responsabile del Procedimento. Il direttore tecnico di cantiere assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione dell’appalto e deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata, che l’Appaltatore deve consegnare in copia conforme all’originale al Direttore dei Lavori al momento della
consegna dei lavori. Qualora l’Appaltatore non ottemperi a dette prescrizioni, il DL non procede alla consegna dei lavori.
FER si riserva la facoltà di rifiutare, per giustificati motivi, il direttore tecnico ovvero il/i direttore/i di cantiere nominati dall’Appaltatore ovvero di esigerne la sostituzione.
Ogni variazione del domicilio o delle persone di cui sopra deve essere tempestivamente notificata a FER; ogni variazione della persona del direttore di cantiere deve essere accompagnata dal deposito presso la FER del nuovo atto di mandato.
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto e la redazione della progettazione esecutiva, l’Appaltatore deve ottemperare a tutte le diposizioni legislative, osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità anche in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale, negli elaborati grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del D.M. n. 145/2000.
L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e s.m.i., nonché alle specifiche del progetto definitivo ed alle prescrizioni del Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il Decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
GESTIONE DEI MATERIALI USATI SERVIBILI E FUORI USO ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE
L’Appaltatore, salva diversa disposizione, dovrà provvedere a restituire a FER il materiale tolto d’opera, entro i termini e nei modi indicati da FER , perché sullo stesso possa essere effettuata la valutazione tecnica.
Fino all’avvenuta restituzione, l’Appaltatore avrà l’obbligo di custodire, salvo diversa disposizione di FER, tale materiale nel sito individuato da FER, curandone l’accatastamento in maniera ordinata, per tipi omogenei, ed ad opportuna distanza dai siti nei quali avviene l’accatastamento dei rifiuti. I materiali classificati come non riutilizzabili/rifiuto andranno gestiti e avviati a trasporto e a smaltimento/recupero a cura dell’appaltatore, con le modalità previste dalla Procedura Gestione Rifiuti di FER.
L’Appaltatore s’impegna ad effettuare, in qualità di produttore, la gestione dei rifiuti che sia posta a suo carico nella completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali di cui al precedente punto 1.9.1.c, dalla Direttiva di cui al punto 1.9.1.rr) e dalla Procedura (Gestione dei rifiuti) di cui ai punti 1.9.1.dd- 0.0.0.xx) e nel rispetto della normativa ambientale vigente tra cui, in particolare, il D.Lgs. n.152 del 29.4.2006 e smi e sue disposizioni attuative ovvero dal medesimo comunque richiamate.
L’Appaltatore, ove non in possesso dei relativi requisiti di legge, s’impegna ad avvalersi, sotto la propria responsabilità, per la gestione dei rifiuti di Ditte specializzate in possesso dei requisiti di legge previsti per lo svolgimento delle relative attività. L’Appaltatore s’impegna altresì a fornire a FER informativa circa il possesso dei suddetti requisiti, oltre che copia dei relativi atti autorizzatori.
L’Appaltatore s’impegna a fornire a FER, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente, con riferimento anche a quella disciplinante la gestione del Sistema Telematico di Tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti.
L'Appaltatore provvederà autonomamente al conferimento a trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti costituiti dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per l'esecuzione dei lavori. Il corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente comma costituirà oggetto di accertamento da parte di FER nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori.
L’Appaltatore è tenuto, inoltre, in materia di tutela ambientale in fase di esecuzione dei lavori, alla completa osservanza di quanto prescritto dalle citate Condizioni Generali, dalla normativa vigente e dalle disposizioni della Direzione Lavori, nonché dalle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale, ed a prevedere, nell’eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l’obbligo da parte del subappaltatore o del fornitore in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni.
In particolare, l’Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell’uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l’ambiente.
Convenzioni in materia di valuta e termini
In tutti gli atti predisposti dalla FER i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
In tutti gli atti predisposti dalla FER i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
Consegna e inizio dei lavori
Per ciascun Ordinativo Applicativo discendente dall’Accordo Quadro, la consegna dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data della relativa comunicazione in merito da parte della DL, fatta eccezione per gli interventi non programmabili per la risoluzione di una anormalità puntuale, nel qual caso l’Appaltatore è obbligato ad intervenire, salvo diverse condizioni migliorative previste nell’Accordo Quadro entro i termini massimi di seguito ripotati:
- Interventi che non richiedano l’utilizzo di macchine operatrici circolanti su binario: entro massimo 48 (quarantotto) ore dalla comunicazione data dal DL;- Interventi che richiedano l’utilizzo di macchine operatrici circolanti su binario: entro massimo 120 (centoventi) ore dalla comunicazione data dal DL a rendere disponibili le necessarie macchine operatrici circolanti su binario presso stazione comune RFI/FER con localizzazione tale da permettere il successivo trasferimento sulla tratta FER oggetto dell’effettivo intervento mediante circolazione solo su rete ferroviaria gestita in via esclusiva da FER Vista la natura dell’appalto e delle lavorazioni che ne compongono l’oggetto, è prevista e autorizzata la consegna sotto riserva nelle more del perfezionamento dei singoli Contratti Applicativi.
Qualora l’Appaltatore non si presenti a ricevere la consegna delle attività contrattuali nel giorno stabilito, il Direttore dei lavori fissa una nuova data. I tempi per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine fissato dal Direttore dei lavori e facoltà di FER risolvere il contratto.
Gli interventi contabilizzati A MISURA le tempistiche massime di esecuzione dei singoli Contratti Applicativi, decorrenti dalla data del relativo Verbale di consegna lavori, saranno dettagliate nei contratti stessi tenendo conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, ed anche della compresenza dell’esercizio ferroviario, che, pertanto, sono da ritenersi inclusi nei tempi contrattuali indicati.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Programma Lavori Esecutivo (PLE) che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione.
L’esecutore, per non incorrere nell’applicazione delle penali, deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna.
Al termine delle attività previste dal singolo Ordinativo Applicativo, l’Appaltatore dovrà dare formale comunicazione alla Direzione Lavori dell’avvenuta ultimazione dei lavori .
La redazione del certificato di ultimazione delle opere non costituisce accettazione delle medesime.
Proroghe e sospensioni
Valgono le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 .
In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali, rinvenimenti archeologici o problematiche espropriative od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte (ivi comprese la necessità di redazione di una variante in corso d’opera), il Direttore dei Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
I termini di ultimazione dei lavori in tal caso si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione.
Durante la sospensione dei lavori il Direttore dei lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.
La sospensione dei lavori non dà diritto all’Appaltatore ad accampare diritti, compensi, indennizzi o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.
Variazione dei lavori
Le varianti sono ammesse soltanto nei termini e limiti di cui all’articolo 106 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento nonché l’adeguamento dei piani operativi.
Regolarizzazione Interferenze
La risoluzione di possibili interferenze è a carico dell’Appaltatore e ricompresa nel corrispettivo di contratto .
L’Appaltatore dovrà relazionarsi con le strutture tecniche degli Enti interferiti, nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei costi concordati da FER con gli Enti medesimi, in funzione del Cronoprogramma dei lavori di contratto; l’Appaltatore ha altresì l’onere di consentire ai medesimi Enti interferiti libero accesso al cantiere e fornire le prestazioni e l’assistenza muraria per allacciamenti a pubblici servizi, eventualmente necessari per le esigenze di lavorazione.
L’Appaltatore è inoltre tenuto ad adeguare ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. il proprio P.O.S., in funzione della presenza delle imprese esterne impegnate nella risoluzione delle interferenze. Tale
P.O.S. dovrà essere approvato dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione prima dell’inizio dei relativi lavori. Nulla potrà essere richiesto dall’Appaltatore per la contestuale presenza in cantiere di altre imprese.
L’Appaltatore, inoltre, deve prendere atto delle possibili lavorazioni in sovrapposizione con l’intervento degli Enti gestori; tali tempistiche dovranno essere considerate nel momento della redazione dei crono programmi lavori.
Piano Gestione Materie - Terre e rocce da scavo
Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
E’ altresì a carico e a cura dell’Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (“TRS”) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
Sono infine a carico e cura dell’Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
2. CAPITOLO 2 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
L’appalto sarà contabilizzato a MISURA, con il ribasso offerto applicato all’ultima edizione disponibile dei seguenti tariffari di prezzo RFI:
TARIFFE DEI PREZZI | RFI | MO; |
TARIFFE DEI PREZZI | RFI | OM; |
TARIFFE DEI PREZZI | RFI | SS; |
TARIFFE DEI PREZZI | RFI | SB; |
TARIFFE DEI PREZZI | RFI | EI; |
TARIFFE DEI PREZZI | RFI | MS; |
TARIFFE DEI PREZZI | RFI | IP; |
TARIFFE DEI PREZZI | RFI | IT; |
TARIFFE DEI PREZZI | RFI | TC; |
TARIFFE DEI PREZZI | RFI | OS; |
TARIFFE DEI PREZZI RFI MaCep.
La contabilità dei lavori sarà effettuata in modalità separata per ciascun Ordinativo Applicativo.
e prestazioni di cui l’ordinativo, una volta eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni previste dall’ordinativo.
Prezzi
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti.
Per tutta la durata del contratto sono previste clausole di revisione prezzi, ovvero indicizzazioni, unicamente a seguito di emissione di nuove edizioni di Tariffari RFI, previa ricezione di apposita richiesta scritta, a mezzo PEC, da parte dell’Appaltatore.
L’applicazione del ribasso percentuale offerto ai prezzi unitari di cui all’Elenco Prezzi Unitari di Progetto sarà vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera.
Ove si rendesse necessario stabilire nuovi prezzi questi saranno determinati a fronte di un’analisi delle voci prezzo redatta dall’ IMPRESA e approvata dal Rup.
Per ciascun Ordinativo Applicativo relativo ad interventi a misura saranno emessi Stati di Avanzamento Lavori secondo limiti di importo o scadenze temporali definite nell’Ordinativo stesso in funzione anche dell’importo contrattuale.
• I lavori e le somministrazioni appaltate a misura saranno liquidate applicando alle quantità effettivamente eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari applicando il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, e pertanto l’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
• La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
• Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
• Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. La contabilizzazione comprende la parte relativa al costo del lavoro.
• Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» sono contabilizzati proporzionalmente sulla base percentuale degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL).
• Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per l’accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. Il prezzo contrattuale derivante dall’applicazione del ribasso percentuale offerto è sottoposto alle condizioni del Contratto e del presente Capitolato Speciale e si intende formulato ed accettato dall’Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed
indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizia di variante.
CAPITOLO 3 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Obblighi a carico dell’Appaltatore
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate, senza ulteriore compenso rispetto ai prezzi di contratto, fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.
Sono inoltre a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri occorrenti per:
1. le autorizzazioni e nulla osta necessari all'apertura dei cantieri e per svolgere le lavorazioni previste;
2. la presa in consegna delle aree d’intervento, nelle condizioni in cui si trovano all’atto della consegna stessa;
3. l'allestimento e l'attrezzatura dei cantieri in modo adeguato all'entità delle opere ed alle prescrizioni di Legge in materia antinfortunistica, la relativa segnaletica provvisoria di cantiere, l’ottenimento, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla FER (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;
4. le misurazioni e i rilievi necessari alle operazioni di consegna, di verifica e di contabilità dei lavori;
5. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
6. le spese, imposte e tasse (i.e. occupazione del suolo pubblico, ecc.) inerenti l’approntamento del cantiere ed il suo mantenimento;
7. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati e illuminati;
8. le opere provvisionali in genere, come: ponti, assiti, steccati, illuminazione, licenze e tasse relative, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili, catene, arganelli e tutto quanto necessari
9. o per dare l'opera compiuta; il taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo di materie di qualsiasi consistenza anche in presenza di acqua fino all'altezza di cm. 20 sul piano dello scavo compreso l'aggottamento delle acque superficiali e di sottosuolo, meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, nonché la formazione di canali fugatori per tenere asciutto lo scavo;
10. le difese degli scavi mediante assiti, sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, piastrine, semafori, cartelli di avviso, di prescrizione di indicazione, lumi per segnali notturni e comunque con tutti gli altri mezzi ed opere necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati attuando una completa protezione e segnalazione del cantiere, ove per cantiere si intendono le aree e località occupate dagli scavi, cumuli di terra, depositi di materiali, ed ogni pertinenza in genere dei lavori. Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni con particolare riguardo a quelle contenute nel D.Lgs. 09/04/2008 n.81, le quali saranno anche applicabili per i lavori in economia, restando sollevati da ogni responsabilità FER ed il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; i segnali dovranno uniformarsi in ogni particolare alle norme vigenti all'epoca di esecuzione dei lavori;
11. la realizzazione di idonee recinzioni provvisorie di cantiere, fisse e/o mobili, in conformità a quanto prescritto dal Piano di Coordinamento Sicurezza, in modo da evitare l’introduzione abusiva di estranei nell’area interessata dalle lavorazioni, con annesso rischio di danni a persone o cose, nonché la fornitura e la manutenzione dei cartelli d’avviso, dei fanali di segnalazione notturna, se prescritti e di quant’altro necessario ai fini della sicurezza;
12. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
13. la predisposizione ed il mantenimento in efficienza degli accessi carrabili al cantiere dalla pubblica via, ogni onere relativo compreso;
14. ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazione e simili, inerenti all'igiene e sicurezza del lavoro, dovendosi l'Appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori;;
15. installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi e di demolizione;
16. il trasporto e l’allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale o mezzo d’opera entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
17. le spese per i passaggi provvisori e definitivi di cantiere, per le occupazioni temporanee di aree private, per il risarcimento di danni, per l’abbattimento di alberi, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili da FER srl., per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori, nonché gli importi dovuti per uso e danni a pubbliche pavimentazioni ed in genere a manufatti e impianti di proprietà pubblica e privata, nonché per la salvaguardia di strade e di reti di servizi e di sottoservizi;
18. la sorveglianza e la custodia diurna e notturna delle forniture, dei cantieri e di tutti i materiali ivi depositati, delle opere eseguite e delle relative pertinenze che dovrà essere protratta fino alla conclusione del collaudo, anche in caso di consegna anticipata;
19. la pulizia quotidiana e finale del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso e agli ambienti limitrofi in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi compreso lo sgombero, e lo smaltimento dei materiali di rifiuto (anche proveniente da opere civili e impiantistiche e dagli scavi) e il trasporto e allontanamento, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati, propri e/o di quelli dei subappaltatori dei fornitori e di tutte le altre imprese autorizzate ad operare in cantiere, di qualsiasi materiale o mezzo d’opera e di quant'altro non utilizzato nelle opere provvedendo inoltre gli eventuali ripristini delle aree o proprietà interessate direttamente o indirettamente dai lavori;
20. il ripristino dello stato delle aree di qualsiasi tipo che le venga concesso di utilizzare per la realizzazione delle opere e, in particolare, il ripristino (lungo le strade formanti la sede dei lavori) di tutte le loro pertinenze, quali: cordoli e superfici di marciapiedi, piazzali, aiuole, piante, tombini e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, ecc., che subiscano danneggiamenti e non si siano dovute specificatamente manomettere per consentire l'esecuzione dei lavori. A tali fini, l'Appaltatore dovrà far rilevare, tratto per tratto e prima dell'inizio dei lavori, i guasti esistenti, promuovendo gli accertamenti di stato che ritenga all'uopo necessari: in difetto, l'Appaltatore sarà tenuto, a lavori ultimati, ad eseguire le riparazioni e regolarizzazioni riconosciute necessarie da FER o richieste da terzi aventi causa quali proprietari i cui beni fossero in qualunque modo danneggiati durante l’esecuzione del lavori; qualora provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui le opere costruende o già costruite causino danni, lo stesso dovrà, a termine di legge, provvedere alla denuncia del sinistro all’Istituto Assicuratore e contemporaneamente dovrà informare il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento nonché collaborare fattivamente per una precisa e corretta definizione delle cause e dei danni; sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa;
21. le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per le opere di presidio occorrenti; gli avvisi a dette rispettive pertinenze, nonché gli oneri e le spese conseguenti alle riparazioni dovute a danneggiamenti;
22. il mantenimento dei tombini privati e pubblici, il sostegno delle condutture e dei cavi dei servizi sia pubblici che privati eventualmente presenti negli scavi;
23. l'appropriato allontanamento e smaltimento delle materie inquinanti provenienti dagli spurghi;
24. tutto quanto in genere occorra per dare completamente ultimati a perfetta regola d'arte i lavori;
25. la tempestiva campionatura dei materiali, componenti che l’impresa aggiudicataria riterrà di porre in opera, in quanto rispondenti alle specifiche contrattuali e la presentazione di schede tecniche dei prodotti. Pertanto tali materiali, componenti etc. potranno essere xxxxx in opera solamente dopo l’accettazione della Direzione Lavori, che avrà la facoltà di rifiutare tutti quelli che riterrà non rispondenti alle norme di contratto. Dei campioni accettati potrà essere ordinata la conservazione nell’alloggio campioni, munendoli di suggello a firma del Direttore dei Lavori e dell’impresa aggiudicataria, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità. Il Direttore dei Lavori potrà rifiutare, in qualunque tempo e quindi anche se posti già in opera e fino al collaudo, i materiali ed i lavori in genere che non risultassero corrispondenti alle condizioni contrattuali e/o conformi alla campionatura presentata ed accertata dalla Direzione dei Lavori. I materiali ed i lavori in genere, rifiutati, dovranno essere sostituiti e rifatti nel perentorio termine prescritto di volta in volta dalla Direzione Lavori. Qualora l’impresa aggiudicataria non ottemperi alle disposizioni, si provvederà d’ufficio, a suo totale carico e delle spese in parola verrà fatta immediata detrazione sulla contabilità dei lavori;
26. l'esecuzione delle prove su campioni dei materiali prescritte dalle norme vigenti, che verranno effettuate presso il laboratorio di cantiere e/o presso altri Laboratori ufficiali indicati da FER srl;
27. l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dall'Amministrazione Appaltante su qualsiasi struttura portante, ivi comprese le competenze professionali dovute all'esecutore delle predette prove; l’esecuzione di saggi, rilievi, verifiche, misurazioni, esplorazioni, capisaldi e simili e di tracciamenti di ogni tipo, a supporto delle attività di cantiere o ritenuti necessari da FER srl., dal Ministero dei Trasporti e dal collaudatore, dal giorno in cui ha luogo la consegna dei lavori fino al compimento del collaudo la predisposizione di opere, mezzi, apparecchiature, personale e quant'altro necessario all'esecuzione di suddette prove, verifiche e collaudi compresa la preparazione di tutta la documentazione preliminare e la redazione dei rapporti finali sugli esiti di dette prove; le spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio. In particolare, l’Appaltatore risulta responsabile della progettazione di dettaglio delle opere ed è pertanto obbligato, anche ai fini delle garanzie di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a suo carico l’esecuzione di tutte le opere per l’importo di contratto. L’Appaltatore affidatario è tenuto a riportare, completandoli, su supporto informatico e cartaceo tutti i disegni esecutivi delle
opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite e comunque previste (as-built), oltre ad una copia masterizzata di tutta la documentazione tecnico contabile prodotta nel corso dei lavori. Alla FER dovranno essere fornite, su supporto informatico, oltre ad una copia di tale documentazione anche immagini fotografiche delle lavorazioni e delle opere più rappresentative in corso d’opera e a lavori ultimati, nel numero e dimensioni richieste dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento;
28. la documentazione fotografica dei lavori nel corso della loro esecuzione, come sarà richiesto e prescritto volta per volta dalla DL; in particolare dovranno essere fornite ad ogni stato di avanzamento le fotografie necessarie a documentare il lavoro eseguito. . La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
29. l’esposizione in ogni cantiere di cartelli, secondo il numero, le indicazioni ed il testo fornito dalla Direzione Lavori, delle dimensioni non inferiori a ml. 2,00 x 1,00, in ottemperanza anche a quanto disposto dalle leggi in vigore;
30. l’impresa aggiudicataria è tenuta a collaborare alla redazione del giornale dei getti che, a lavori ultimati, sarà consegnato al Direttore dei Lavori;
31. la compilazione di una scheda - elenco dei materiali posti in opera, specificando tipo e provenienza degli stessi, secondo lo schema e le disposizioni fornite da FER srl.;
32. l'assicurazione delle opere e delle attrezzature, nonché quella di responsabilità civile verso terzi, assicurando il risarcimento dei danni a terzi (persone e cose) che avessero a verificarsi in conseguenza dei lavori in atto;
33. la manutenzione delle opere realizzate fino al collaudo. L’impresa aggiudicataria dovrà mantenere in perfetto stato i lavori eseguiti ed effettuare a proprie spese, ogni manutenzione, riparazione etc. che risulti necessaria per rotture od altro. Al riguardo si precisa che eventuali interventi con carattere di particolare urgenza che l’impresa aggiudicataria non realizzerà tempestivamente, saranno eseguiti d'ufficio e le relative spese, saranno addebitate in contabilità per essere recuperate nel più prossimo pagamento in acconto, ovvero nel conto finale oppure mediante le costituite garanzie;
34. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;;
35. preporre alla Direzione di Cantiere un tecnico qualificato e capace che dovrà essere costantemente presente per seguire ed assicurare la buona e perfetta esecuzione dei lavori.
36. il coordinamento con gli enti gestori dei sottoservizi e/o eventuali altri Appaltatori concorrenti alla realizzazione dell’opera, nonché l’onere, a favore delle medesime, di consentire libero accesso al cantiere e fornire le prestazioni e l’assistenza muraria per allacciamenti a pubblici servizi, eventualmente necessari per le esigenze di lavorazione;
Il corrispettivo per tutti gli oneri sopra specificati è da intendersi interamente conglobato nei prezzi dei lavori.
Quando l'Appaltatore non adempia a qualcuno di questi obblighi, la Stazione Appaltante sarà in diritto
- previo avviso dato per iscritto e, restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica - di provvedere direttamente alle spese necessarie, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio ed la Stazione Appaltante si rimborserà delle spese sostenute sulla liquidazione dei lavori.
Ai fini dell’esecuzione dei lavori e delle forniture l’impresa aggiudicataria dovrà farsi carico, a sua completa cura e spese, oltre a quelli già specificati in altri paragrafi del presente capitolato, dei seguenti principali oneri e obblighi:
1. la programmazione delle attività che debbono essere espletate in costanza di esercizio ferroviario sia diurno che notturno, senza per questo richiedere compensi aggiuntivi per qualsiasi evenienza riferibile a tale esercizio ferroviario ed alle manutenzioni ad esso connesse; pertanto per le attività interferenti con la circolazione dei treni dovranno essere utilizzati gli intervalli d’orario diurni o notturni se necessario;
2. provvedere, nel caso che occorra, in relazione allo svolgimento dei lavori a risarcire FER per perturbazioni alla circolazione dei treni;
3. tutti gli oneri relativi alle tracce per il raggiungimento e allontanamento dall’area di cantiere su rete ferroviaria e/o dei costi relativi agli spostamenti su rete stradale;
4. farsi carico di tutti gli sviluppi progettuali necessari e/o richiesti dagli enti comunque coinvolti di cui il committente o la DL ne riconosca un legittimo interesse, anche per atti non strettamente approvativi;
5. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
6. la messa in opera di tutti i provvedimenti in materia di sicurezza dei cantieri;
7. le spese per attrezzi, opere provvisionali e quant’altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
8. gli oneri relativi al rispetto delle prescrizioni derivanti dai Regolamenti Comunali;
9. le spese di contratto e di registrazione del contratto;
10. esecuzione dei lavori in più turni o in orari notturni, nel rispetto delle normative vigenti;
11. utilizzo di attrezzature speciali per l’esecuzione dei lavori in presenza di tensione della linea aerea di contatto ferroviaria;
12. smaltimento di ogni rifiuto speciale e/o speciali e speciali pericolosi derivante dal processo di lavorazione previsto dall’impresa anche se non espressamente indicato negli altri documenti di gara quale computo metrico estimativo
13. ogni onere, tassa o importo conseguente all’utilizzo dei brevetti.
Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. n. 145/2000, al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e al presente Capitolato Speciale d’Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, e dalle vigenti norme di legge e regolamentari (di cui, citate in via esemplificativa, ma non esaustiva il D.Lgs. n. 50/2016, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la L. n. 159/2011, il D.Lgs. n. 218/2012, la L. n. 190/2012 ed il D.Lgs. n. 33/2013) sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
1. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
2. la presa in consegna delle aree d’intervento, nelle condizioni in cui si trovano all’atto della consegna stessa;
3. l’effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che il Direttore dei Lavori e/o il Responsabile Unico del Procedimento riterrà necessarie ai sensi del D.M. 11/3/1988;
4. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;
5. l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la FER, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
6. il divieto di autorizzare Xxxxx alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della FER;
7. ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
8. il ripristino dello stato delle aree di qualsiasi tipo, di proprietà dell'Amministrazione Appaltante o di
xxxxx, che le venga concesso di utilizzare per la realizzazione delle opere e, in particolare, il ripristino di eventuali danneggiamenti e non si siano dovute specificatamente manomettere per consentire l'esecuzione dei lavori. A tali fini, l'Appaltatore dovrà far rilevare, tratto per tratto e prima dell'inizio dei lavori, i guasti esistenti, promuovendo gli accertamenti di stato che ritenga all'uopo necessari: in difetto, l'Appaltatore sarà tenuto, a lavori ultimati, ad eseguire le riparazioni e regolarizzazioni riconosciute necessarie dall'Amministrazione Appaltante o richieste da terzi aventi causa;
Ai sensi dell’articolo 4 della L. n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata dall’Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e al presente Capitolato, a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, nonché a quanto riportato nell’articolo precedente, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
• le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori, la custodia dell’opera e dei documenti e la guardiania del cantiere;
• il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico di cantiere;
• il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro formazione, organizzazione e coordinamento;
• gli oneri derivanti dall’impiego dei macchinari di qualsiasi genere nel numero e con le caratteristiche necessarie alla puntuale esecuzione delle opere;
• il progetto dell’organizzazione di cantiere, con particolare riferimento alle vie d’accesso, ai varchi d’ingresso pedonali e carrai, all’ubicazioni dei baraccamenti, dei magazzini, dei depositi, dei mezzi d’opera, ecc.. Tale progetto dovrà essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e degli altri elaborati tecnici del progetto;
• qualora dovessero rilevarsi ulteriori interferenze durante la redazione del Progetto Esecutivo o durante l’esecuzione dei lavori, rispetto a quelle individuate nel progetto appaltato, queste dovranno essere tempestivamente segnalate alla FER.
• L’Appaltatore è inoltre tenuto ad adeguare ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il proprio P.O.S. (“Piano Operativo di Sicurezza”), in funzione della presenza delle imprese esterne impegnate nella risoluzione delle interferenze. Tale P.O.S. dovrà essere approvato dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione prima dell’inizio dei relativi lavori. Nulla potrà essere richiesto dall’Appaltatore per la contestuale presenza in cantiere di altre imprese;
• le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto, ma ritenute necessarie dal Direttore dei Lavori, o dall’organo di Xxxxxxxx, per stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti;
• le spese per le certificazioni di accettazione degli impianti e relativi componenti, nonché quelle necessarie per la messa in esercizio ed il collaudo degli stessi e per l’ottenimento dei previsti nulla osta da parte degli Enti competenti;
• l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie;
• l’organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o infrasettimanale a discrezione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione dei lavori. Nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull’andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi sul programma esecutivo dei lavori;
L’Appaltatore rimane altresì obbligato:
a) a mettere a disposizione gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, per l’esecuzione delle prove di carico su opere o parti di opera e di tutte le operazioni di collaudo, con la sola esclusione delle spese relative alla certificazione ed agli oneri di laboratorio;
b) ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l’eventuale utilizzo d’aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dal Direttore dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;
c) ad ogni qualsiasi ulteriore spesa conseguente ed accessoria anche se non espressamente qui indicata occorrente per la buona esecuzione dell’opera.
Resta altresì contrattualmente stabilito che l’Appaltatore:
a) è obbligato ad accertare, a sua cura e spese, la presenza di eventuali siti discariche abusive.
b) deve assicurare l’incolumità e la salute di tutte le persone addette o con accesso ai lavori secondo le norme e leggi vigenti. Pertanto l’Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi incidente e danno alla incolumità e salute che possa causarsi a tutti coloro entro l’area di cantiere, manlevando completamente la FER per ogni caso e circostanza. Nulla è dovuto all’Appaltatore per eventuali maggiori oneri per i ritardi dovuti a bonifica bellica o bonifica di siti inquinati, in particolare per i tempi necessari alle autorizzazioni che devono essere tenuti in conto nella formulazione dell’offerta;
c) è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti ed alle prescrizioni che potranno essere impartite dalle Autorità di P.S. e dai VV.FF. per la custodia e l’uso dei materiali esplosivi ed infiammabili;
d) è obbligato a far pervenire agli uffici geologici territoriali competenti, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 464 del 4.8.1984 e s.m.i., una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici nei casi previsti dalla citata Xxxxx.
e) deve consentire l’eventuale contemporanea esecuzione di ulteriori lavori condotti da imprese diverse, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento per i tempi e modi di esecuzione;
f) è tenuto all'immediata comunicazione alla FER (direttamente o per il Tramite del Direttore dei Lavori):
• di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità della FER;
• di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non solleverà l’Appaltatore dalle proprie responsabilità derivanti dalle obbligazioni assunte con il contratto;
• di copia degli ordini (senza prezzi) trasmessi dall’Appaltatore per l’acquisto dei materiali e delle attrezzature il cui approvvigionamento è determinante per il rispetto dei programmi di costruzione o comunque richiesti dal Direttore dei Lavori.
• di tutte le informazioni necessarie per valutare la capacità dell’Appaltatore a mantenere gli obiettivi temporali contrattuali ;
• del report periodico di avanzamento lavori;
• delle comunicazioni ex art. 105 del D.Lgs 50/2016.
Tutti gli oneri sopra specificati, nonché ogni altro onere, anche finanziario, necessario per l’espletamento delle prestazioni affidate si intendono compresi nell’importo per le spese generali incluso nei prezzi per i lavori a corpo, quali risultanti dall’offerta presentata in sede di gara.
L’Appaltatore, nello stabilire l’entità dell’offerta, deve tenere esplicitamente conto di tutti gli oneri ed obblighi generali specificati nel presente articolo e in quello precedente nonché ai successivi.
L'Appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se non si presenta;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori .
L’Appaltatore sarà tenuto ad intervenire – manlevando la FER - nei giudizi che attengono la fase di esecuzione e realizzazione dell’opera, oltre che nei giudizi in cui viene in contestazione la progettazione esecutiva dell’opera stessa, rispondendo direttamente e con proprie risorse per ogni danno, incidente, ritardo o accadimento che dovesse verificarsi nel cantiere, nelle aree ed immobili immediatamente limitrofi, nelle aree stradali coinvolte dal passaggio dei mezzi impegnati nel cantiere, nelle cave e discariche utilizzate per la realizzazione dei lavori. In caso di inottemperanza, la FER potrà rivalersi direttamente sui compensi spettanti all’Appaltatore per ogni somma o onere che fosse tenuta a corrispondere a seguito del giudizio; qualora la decisione definitiva in sede giurisdizionale non intervenisse prima della conclusione delle operazioni di collaudo, l’Appaltatore dovrà prestare apposita garanzia fideiussoria, onde consentire il perfezionamento del collaudo amministrativo.
Il mancato o tardivo ottemperamento alle prescrizioni ed obblighi di cui al presente paragrafo potrà essere oggetto di segnalazione da parte del Direttore dei Lavori, che provvederà ad emettere i relativi ordini di servizio che obbligheranno l’Appaltatore ad adempiere alle proprie obbligazioni sopra indicate, assegnando un termine per adempiere. In difetto, il Direttore dei Lavori potrà segnalare l’inadempimento alla FER per la valutazione ai fini della risoluzione del contratto.
Indipendentemente dalla segnalazione del Direttore dei Lavori, è fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la FER di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l’inadempimento dell’Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.
In tutti i giudizi eventualmente proposti da enti o soggetti terzi, in qualsiasi sede giurisdizionale, che abbiano ad oggetto obbligazioni a carico dell’Appaltatore - ovvero il mancato adempimento a tali obbligazioni – l’appaltatore deve costituirsi manlevando la FER.
Custodia del cantiere
Il cantiere dovrà essere allestito secondo le specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla FER e mantenuto in efficienza. E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della FER e ciò anche durante periodi di ferie e di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della FER.
Rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico
Fatta salva ogni diversa disposizione vigente in materia, spettano alla FER tutti i diritti sugli oggetti di valore e su quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte e l’archeologia, eventualmente rinvenuti durante l’esecuzione dei lavori.
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutti gli oneri ed i costi derivanti dalle eventuali prescrizioni delle competenti Autorità per la custodia e la conservazione dei beni di cui sopra.
L’Appaltatore dà immediato avviso alla FER che, a sua volta, ne dà comunicazione alla Sovrintendenza territorialmente competente, delle evenienze archeologiche, del rinvenimento delle opere ed oggetti di pregio, attenendosi alle disposizioni impartite da quest’ultima tramite il Direttore dei Lavori.
CAPITOLO 4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al D. Lgs. n. 81/ 2008 e s.m.i., l’Appaltatore deve trasmettere alla FER, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Entro gli stessi termini l’Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
c) l’accettazione del DUVRI;
Tali adempimenti devono essere assolti:
a) dall’Appaltatore, comunque organizzato nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45 del D.Lgs. n. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48 del D.Lgs. n. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 ; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
L’impresa affidataria comunica alla FER gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la FER di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l’inadempimento dell’Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.
Norme di sicurezza generale e sicurezza nel cantiere
Anche ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l’Appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. e all’allegato XIII allo stesso Decreto nonché le altre disposizioni del medesimo Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV,
XXXV e XLI, allo stesso Decreto Legislativo;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito in relazione alla sicurezza nel presente Capitolato.
Piano di sicurezza e di coordinamento o DUVRI
L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza, se necessario e nominato e messo a disposizione da parte della FER, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e all’articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato X.Xxx. n. 81/2008 e s.m.i..
L’obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
In assenza del Piano di Coordinamento e sicurezza, varrà quanto disposto dal DUVRI.
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
L’Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e alla propria offerta oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Se l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporta maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Se l’Appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rileva carenze od omissioni al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto e messo a disposizione da parte della FER deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento esponendo dettagliatamente e quantificando in modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie; in tal caso trova applicazione l’articolo 14, comma 6 del presente Capitolato, relativo alle varianti al progetto esecutivo causate da errori od omissioni riscontrati nel progetto a base di gara.
L’Appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, può presentare al Responsabile del Procedimento una o più proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento. Il Responsabile del Procedimento sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull’accoglimento o sul rigetto delle proposte; le decisioni sono vincolanti per l’Appaltatore.
Piano operativo di sicurezza (“P.O.S.”)
L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto Decreto Legislativo, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato X.Xxx. n. 81/2008 e s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
L’Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso D.Lgs. n. 81/2008. e s.m.i.
Il POS è redatto in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della FER o del Coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la FER di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l’inadempimento dell’Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.
CAPITOLO 5. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE, COLLAUDO E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE
Ultimazione dei lavori e manutenzione
Relativamente a ciascun Ordinativo Applicativo l’Appaltatore è tenuto a dare formale comunicazione di ultimazione dei lavori, cui seguirà, se del caso, l’emissione del Certificato di ultimazione dei lavori da parte della Direzione Lavori in cui potranno essere annotati dal Direttore dei Lavori eventuali vizi e difformità di costruzione, se presenti, che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di manutenzione a carico dell’Appaltatore di cui al successivo art. 5.2; tale periodo cessa con l’approvazione da parte di FER del collaudo di cui al successivo art. 5.4 .
Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’Appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici delle opere o dei materiali; in tal caso il Direttore dei Lavori non può redigere, se del caso, il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il collaudo, né i termini per il pagamento della rata di saldo.
La redazione del certificato di ultimazione dei lavori non costituisce accettazione dei medesimi.
Manutenzione delle opere sino al collaudo
Relativamente a ciascun Ordinativo Applicativo, per tutto il periodo intercorrente tra la consegna dei lavori e l’approvazione del collaudo o l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (art. 237 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.), e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del codice civile, la custodia e la manutenzione delle opere sarà tenuta a cura e spese dell’Appaltatore e lo stesso sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
Durante detto periodo l’Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il pubblico esercizio ferroviario e senza che occorrano particolari inviti da parte del Direttore dei Lavori ed eventualmente a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno.
Per gli oneri che ne derivassero l’Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso, in quanto rientranti nelle previsioni che lo stesso ha quantificato fra le spese generali applicate in fase di offerta.
L’Appaltatore sarà inoltre responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo paragrafo.
Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati
Relativamente a ciascun Ordinativo Applicativo, FER si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’accertata ultimazione dei lavori.
Se FER si avvale di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
L’Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa in consegna da parte di FER avviene nel termine perentorio fissato dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento in presenza dell’Appaltatore o di soggetto dallo stesso delegato, ovvero di due testimoni in caso di assenza dell’Appaltatore medesimo.
In caso di anticipata consegna delle opere, FER si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle stesse restando comunque a carico dell’Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.
Se FER non esercita la facoltà di prendere in consegna anticipata le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla custodia e manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato.
Collaudo dei lavori e presa in consegna definitiva
Relativamente a ciascun Ordinativo Applicativo, il collaudo dei lavori sarà effettuato ai sensi del Titolo X del D.P.R. 207/2010.
FER si riserva la facoltà di effettuare, con proprio personale e/o persone terze all’uopo incaricate, visite di verifica e/o collaudi, anche parziali, in corso d’opera in qualunque momento, fermo restando che detti eventuali controlli e verifiche eseguite da FER non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo a FER.
Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti e mancanze, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che gli saranno prescritti dal Direttore Lavori. Se non provvederà entro il termine all’uopo assegnatogli, sarà passibile della penale per ritardo, fatta comunque salva l’esecuzione d’ufficio da parte di FER, con addebito dei costi sostenuti in capo all’Appaltatore.
Salvo quanto previsto al precedente art. 5.3, le opere saranno prese in consegna definitiva dalla FER solo nel caso in cui il giudizio finale sull’esecuzione dei lavori risulti positivo.
La presa in consegna si intenderà comunque effettuata sotto la riserva delle responsabilità dell’Appaltatore e con le garanzie di cui all’art. 1667 del c.c. per i vizi e le difformità dell’opera e al
D.P.R. 24/05/1988 n.224 per i danni cagionati da difetti dei prodotti messi in opera, o comunque incorporati e facenti parte dell’opera stessa.